Aspetti generali, normativi e regolamentari - boxeletorri.it. femm..pdf · DECRETO 4 aprile 2001...

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IL PUGILATO FEMMINILEIL PUGILATO FEMMINILE

Aspetti generali, normativi e

regolamentari

Il pugilato femminile

• Nota Federazione Pugilistica Italiana del 23

marzo 2000;

• D.M. 4 aprile 2001;

• Nota della federazione Pugilistica del 4 maggio

2004

• D.M. 2 agosto 2005;

Nota F.P.I. del 23 Marzo 2000

• La Federazione Pugilistica Italiana comunica al

Ministero della sanità l’istituzione della

sezione femminile di pugilato.

DECRETO 4 aprile 2001

• Integrazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

• Vista la necessità di stabilire i controlli necessari per una corretta tutela della salute delle atlete decreta:

DECRETO 4 aprile 2001

Art. 1.

• Non può essere riconosciuta l'idoneità alla pratica del pugilato

alle atlete portatrici di protesi mammaria e a quelle in stato di

gravidanza.

• Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essere

informata sui rischi per la salute ai quali va incontro e

prestare

consenso scritto.

• Le atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento,

sia nelle competizioni:

casco protettivo;

corsetto toracico protettivo;

adeguata protezione pelvica.

DECRETO 4 aprile 2001

Art.2.

• Per le atlete gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"

• e dall'allegato F del decreto ministeriale 13 marzo 1995 "Norme sulla tutela sanitariadegli sportivi professionisti" sono integrati come segue:

DECRETO 4 aprile 2001

ART. 3

1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti già previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti decreti ministeriali,

i seguenti controlli ed esami integrativi:

• accertamento del sesso all'inizio dell'attività agonisticasecondo le norme Comitato olimpico internazionale (CIO);

• visita senologica con ecografia mammaria (con successivicontrolli a cadenza annuale);

• ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);esame mammografico, su indicazione clinica;

DECRETO 4 aprile 2001

2) prima di ogni competizione,

• la visita medica dovrà tenere inparticolare riguardo l'esame obiettivo delle regioni mammaria,addominale e pelvica.

• L'atleta dovrà,inoltre, presentare il referto di un test di gravidanza non anteriore ai cinque giorni

• sottoscrivere una dichiarazione in cui sarà precisata l'assenza di:emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;masse tumorali pelviche;disturbi genito-urinari;atti chirurgici recenti e/o traumi;eventuali alterazioni del ciclo mestruale.

DECRETO 4 aprile 2001

• Art. 4.Il Ministero della sanità effettuerà una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di tre anni.

A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornirà gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezioneadottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete.

Nota F.P.I. del 4 maggio 2004

• la Federazione pugilistica italiana ha trasmesso la «Relazione sanitaria sull'attività' pugilistica femminile in Italia nel triennio 2001-2004» ed ha, quindi, richiesto di apportare modifiche al citatodecreto 4 aprile 2001 per adeguare la normativa sanitaria nazionale ai regolamenti internazionali sia dilettantistici che professionistici;

DECRETO 2 agosto 2005

• Modifiche al decreto 4 aprile 2001, recante:

«Integrazione al decreto ministeriale 18

febbraio 1982, concernente norme per la

tutela sanitaria dell'attività sportiva

agonistica e del decreto ministeriale 13

marzo 1995, concernente norme sulla tutela

sanitaria degli sportivi professionisti».

DECRETO 2 agosto 2005

Art. 1.

• Non può essere riconosciuta l'idoneità alla pratica del pugilatoalle atlete portatrici di protesi mammaria e a quelle in stato digravidanza.

• Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essereinformata sui rischi per la salute ai quali va incontro .

• Le atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle competizioni:corsetto toracico protettivo;adeguata protezione pelvica;

Casco protettivo solo per le dilettanti.

DECRETO 2 agosto 2005

Art.2.

• Per le atlete gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"

• e dall'allegato F del decreto ministeriale 13 marzo 1995 "Norme sulla tutela sanitariadegli sportivi professionisti"

• sono integrati come segue:

DECRETO 2 agosto 2005

Art.2.

1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti già previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi:

• accertamento del sesso all'inizio dell'attività agonisticasecondo le norme Comitato olimpico internazionale (CIO);

• visita senologica con ecografia mammaria (con successivicontrolli a cadenza annuale);

• ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);

• esame mammografico, su indicazione clinica;

DECRETO 2 agosto 2005

Art. 2.2) prima di ogni competizione l'atleta deve essere sottoposta avisita effettuata da un medico specialista in medicina dello sport e finalizzata all'evento agonistico.

• Al momento della visita l'atleta deve sottoscrivere la dichiarazione pre gara in cui e' precisata l'assenza di:emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;disturbi genito-urinari;atti chirurgici recenti e/o traumi.

• L'atleta deve, inoltre, presentare il referto di un test digravidanza non anteriore ai quattordici giorni antecedentil'incontro.

DECRETO 2 agosto 2005

• Le visite pregara del pugilato femminile

debbono essere effettuate dal Medico

specialista in Medicina dello Sport che è anche

il medico di bordo ring.

Circolare F.P.I. del settore sanitario

del 06/01/2006

• Ministero della salute ha chiarito che il referto

del Test di gravidanza, non anteriore a

quattordici giorni antecedenti l’incontro, deve

essere eseguito presso un laboratorio di

analisi cliniche; pertanto non sono validi test

con kit di autodiagnosi anche se certificati da

un medico.

Modulistica post gara

• Referto di visita medica con prescrizione di fermo (che comunque esula dal verdetto). Tale modulo (comune alle sezioni femminile e maschile) è stampato su carta autoricalcante e consta di una parte superiore comune a cinque copie (di cui una è per il CR sede della manifestazione, una è per il CR di appartenenza dell’atleta e una per la societàdi appartenenza) e di una parte inferiore comune solamente alle ultime due copie (di cui una è per il Settore Sanitario Federale e una è per l’atleta) Tali moduli devono essere compilati integralmente con esame obiettivo e senza diagnosi Il KO per colpi al capo impone l’invio almeno ad una struttura di P.S.

Il modulo Il modulo èè in dotazione al in dotazione al

commissario di riunionecommissario di riunione

GrazieGrazie perper

ll’’attenzionattenzion

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