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susuAPPALTO DI MANODOPERAAPPALTO DI MANODOPERA
eeLAVORATORI AUTONOMI E LAVORATORI AUTONOMI E
SOCIETA’ DI FATTOSOCIETA’ DI FATTOAVV. LUIGI MEDURI
28 LUGLIO 2010
avv. Luigi Meduri 2
Parte prima:Parte prima: appalto illecito di appalto illecito di manodopera.manodopera.
Parte seconda:Parte seconda: lavoratori lavoratori autonomi e società di fatto.autonomi e società di fatto.
Parte terza:Parte terza: il sistema il sistema sanzionatorio.sanzionatorio.
Parte quarta:Parte quarta: la responsabilità la responsabilità solidalesolidale
avv. Luigi Meduri 3
PARTE PRIMAPARTE PRIMALE QUESTIONI PRINCIPALI SU LE QUESTIONI PRINCIPALI SU APPALTO DI MANODOPERAAPPALTO DI MANODOPERA
Quando l’impiego di manodopera negli appalti di opere viene considerato lecito?
E quali sono le sanzioni nel caso in cui sia stato ritenuto illecito?
avv. Luigi Meduri 4
MINISTERO DEL LAVORO MINISTERO DEL LAVORO
INTERPELLO 22 OTTOBRE INTERPELLO 22 OTTOBRE 2009 N. 762009 N. 76
Confindustria chiede al Ministero del Lavoro se sia possibile che un’impresa affidi in subappalto l’esecuzione di una fase specifica di un’attività appartenente al proprio ciclo produttivo, mettendone a disposizione (in comodato noleggio uso) dei lavoratori dipendenti dell’impresa subappaltatrice le dotazioni anche individuali, esistenti in cantiere.
avv. Luigi Meduri 5
LA RISPOSTA DEL MINISTEROLA RISPOSTA DEL MINISTERO
Oggi, dopo l’abrogazione della legge n. 1369/60 (intermediazione manodopera) non si presume più automaticamente che l’appalto è illecito solo per il fatto che all’appaltatore/subappaltatore vengono messe a disposizione le attrezzature necessarie per l’esecuzione dell’opera.
avv. Luigi Meduri 6
CONTINUA…CONTINUA…
Tuttavia l’appalto continua ad essere considerato illecito quando il
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
dell’appaltatore è assolutamente marginale o insignificante rispetto all’apporto dell’appaltante.
avv. Luigi Meduri 7
CONTINUA…CONTINUA…
Quindi, per eliminare ogni dubbio sull’appalto illecito di manodopera, è necessario che l’impresa incaricata disponga di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto al lavoro da svolgere.
In sostanza l’imprenditore/subappaltatore non può stare al di sotto di una certa soglia, definita
SOGLIA MINIMA DI IMPRENDITORIALITA’SOGLIA MINIMA DI IMPRENDITORIALITA’..
avv. Luigi Meduri 8
APPALTO “GENUINO”APPALTO “GENUINO”
L’appalto è genuino, e quindi è considerato lecito, quando l’appaltatore/subappaltatore opera con rischio d’impresa e con la reale capacità di organizzare la produzione e di accollarsi i relativi costi.
avv. Luigi Meduri 9
CONTINUA APPALTO “GENUINO”CONTINUA APPALTO “GENUINO”
Quindi, se materiali, macchinari e attrezzature sono di proprietà dell’appaltante, il loro utilizzo (secondo il Ministero) dovrà essere regolato economicamente.
avv. Luigi Meduri 10
INDICAZIONI DEL MINISTEROINDICAZIONI DEL MINISTERO
1.1.Deve essere regolata economicamente la concessione in uso dei mezzi di lavoro.
(allegato contratto di noleggio)
avv. Luigi Meduri 11
CONTINUA INDICAZIONI DEL CONTINUA INDICAZIONI DEL MINISTEROMINISTERO
2.2.
Il costo della somministrazione di energia elettrica, gas, forza motrice ecc… va imputato in via forfettaria a carico delle imprese subappaltatrici.
avv. Luigi Meduri 12
CONTINUA INDICAZIONI DEL CONTINUA INDICAZIONI DEL MINISTEROMINISTERO
3.3.L’organizzazione degli elementi indispensabili per l’esecuzione dell’opera (personale, macchinari e attrezzature) deve essere effettuata in autonomia dall’appaltatore/subappaltatore e con gestione a proprio rischio.
avv. Luigi Meduri 13
IL POTERE DIRETTIVOIL POTERE DIRETTIVO
In particolare, è fondamentalefondamentale che il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice diriga effettivamente i suoi dipendenti, dando loro personalmente, o tramite il proprio capo cantiere, le istruzioni sulle modalità operative, sulla sicurezza del lavoro, sulla disciplina di cantiere.
avv. Luigi Meduri 14
Occorre evitare assolutamente commistioni e sovrapposizioni fra appaltante e appaltatore.
E’ necessario:• il coordinamento tra le imprese interessate;• attenzione alle interferenze (DUVRI);• rispetto degli standard di sicurezza;• separazione “logistica” tra le due imprese (due
baracche di cantiere?).
ALTRI STANDARDS DA RISPETTAREALTRI STANDARDS DA RISPETTARE
avv. Luigi Meduri 15
Al di fuori della predetta soglia minima, l’appalto può essere considerato come intermediazione illecita di manodopera che si verifica tutte le volte in cui il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore:
SOGLIA MINIMA DI SOGLIA MINIMA DI IMPRENDITORIALITA’IMPRENDITORIALITA’
avv. Luigi Meduri 16
1.1. mette a disposizione la sola attività lavorativa dei suoi dipendenti;
2.2. si limita ad occuparsi degli aspetti contributivi e retributivi senza un reale potere direttivo ed una effettiva organizzazione del lavoro.
avv. Luigi Meduri 17
DIRETTIVA ISPEZIONI DIRETTIVA ISPEZIONI 18 SETTEMBRE 200818 SETTEMBRE 2008
La direttiva indica come obiettivo assoluto nell’attività ispettiva il contrasto alla interposizione illecita di manodopera.
In sostanza gli ispettori, per valutare se un’impresa è “genuina” debbono verificare i requisiti previsti dall’art. 29 della Legge Biagi (D. Lgs. 276/03).
avv. Luigi Meduri 18
CRITERI DI “GENUINITA’ ”CRITERI DI “GENUINITA’ ”
E’ “genuina” l’impresa organizzata dall’appaltatore con i mezzi necessari a soddisfare le esigenze dell’appalto.
Organizzazione che può risultare dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori nonché dall’assunzione del rischio di impresa.
avv. Luigi Meduri 19
APPALTI LABOUR INTENSIVEAPPALTI LABOUR INTENSIVE
Sono così definiti gli appalti dove è prevalente l’attività lavorativa.
In questo caso l’utilizzo di strumenti di proprietà del committente non è elemento decisivo per affermare che sussiste intermediazione di manodopera.
avv. Luigi Meduri 20
TRIBUNALE MILANO 05/02/2007TRIBUNALE MILANO 05/02/2007
Perché possa configurarsi un appalto “genuino”, con assunzione del rischio di impresa, nel caso di appalto labour intensive l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore può concretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.
avv. Luigi Meduri 21
RICAPITOLANDORICAPITOLANDO
L’utilizzo da parte dei dipendenti del subappaltatore di strumenti di proprietà dell’appaltatore costituisce appalto illecito di manodopera quando il subappaltatore non ha né rischi di impresa, né responsabilità per l’utilizzo delle attrezzature.
avv. Luigi Meduri 22
PARTE SECONDA.PARTE SECONDA.QUESTIONI PRINCIPALI SU QUESTIONI PRINCIPALI SU
LAVORATORI AUTONOMI E SOCIETA’ DI LAVORATORI AUTONOMI E SOCIETA’ DI FATTOFATTO
Quando i lavoratori possono essere qualificati autonomi?
Quando l’esecuzione di un identico lavoro da parte di un gruppo di lavoratori “autonomi” fa cadere il requisito di autonomia?
Definizione di “lavoratore”Definizione di “lavoratore”ai sensi del testo unico sulla ai sensi del testo unico sulla
sicurezza nel lavoro (T.U.S.L.)sicurezza nel lavoro (T.U.S.L.)
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione […] Al lavoratore così definito e' equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso […]
avv. Luigi Meduri 24
Definizione di “lavoratoreDefinizione di “lavoratoreautonomo” ai sensi dell’art. 2222 autonomo” ai sensi dell’art. 2222
codice civile richiamato dal T.U.S.L.codice civile richiamato dal T.U.S.L.
Colui il quale si obbliga a compiere, dietro pagamento, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprioprevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
avv. Luigi Meduri 25
DELIBERA DELLA REGIONE DELIBERA DELLA REGIONE VENETOVENETO
In data 29 gennaio 2010 la Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha inoltrato agli SPISAL della regione un parere su lavoratori autonomi e imprese di fatto nell’ambito dei cantieri edili.
avv. Luigi Meduri 26
E’ STATO STABILITO IL E’ STATO STABILITO IL SEGUENTE PRINCIPIOSEGUENTE PRINCIPIO
Quando il lavoratore autonomo dirige di fatto altri lavoratori autonomi, che quindi non sono suoi dipendenti, per l’esecuzione di un lavoro comune all’interno del cantiere, si configura una società di fatto, dove chi dirige gli altri lavoratori dove chi dirige gli altri lavoratori “autonomi” diventa il loro datore di lavoro“autonomi” diventa il loro datore di lavoro..
avv. Luigi Meduri 27
CONSEGUENZECONSEGUENZE• Chi lavora insieme ad altri lavoratori
autonomi svolgendo la stessa attività e coordinandoli, poiché dà vita ad una società di fatto nella quale si comporta come Datore di Lavoro, è obbligato a seguire le prescrizioni in materia di sicurezza dettate non per i lavoratori autonomi ma per i Datori di Lavoro.
avv. Luigi Meduri 28
Perciò dovrà ad esempio:Perciò dovrà ad esempio:
• redigere il POS per l’impresa di fatto;• fornire ai suoi collaboratori (soci di fatto) i
necessari DPI;• adempiere agli obblighi di formazione,
informazione e addestramento; • vigilare affinché i suoi collaboratori (soci di fatto)
osservino le disposizioni normative in materia di sicurezza e le istruzioni da lui impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale
avv. Luigi Meduri 29
EVENTUALI CONTROLLIEVENTUALI CONTROLLI
Gli Organi di Vigilanza (es: Spisal), quindi, per individuare il soggetto con le responsabilità di Datore di Lavoro, dovranno individuare chichi tra i soci di fatto svolge funzioni di coordinamento o di organizzazione dell’attività lavorativa.
avv. Luigi Meduri 30
SANZIONISANZIONI
Le sanzioni possono colpire:
1. i lavoratori autonomi e/o il loro “coordinatore” o referente (che dallo SPISAL verrà considerato come Datore di lavoro;
2. ma soprattutto l’impresa affidataria che si è avvalsa di una società di fatto senza il POS.
avv. Luigi Meduri 31
SOSPENSIONE DEI LAVORISOSPENSIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’allegato 1 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, la mancata elaborazione del POS rappresenta una grave violazione che può condurre al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
avv. Luigi Meduri 32
PARTE TERZAPARTE TERZA
IL SISTEMA SANZIONATORIO IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO NEL CASO DI PREVISTO NEL CASO DI
UTILIZZO DI MANODOPERA UTILIZZO DI MANODOPERA IRREGOLARE.IRREGOLARE.
LA COSIDDETTA LA COSIDDETTA MAXI-SANZIONEMAXI-SANZIONE
Ai sensi dell’art. 3 D.L. 12/02 “... l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”
avv. Luigi Meduri
Quindi, nel caso, a seguito di un'ispezione, venga accertata la presenza di lavoratori “in nero”, le conseguenze possono essere:
1. da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, applicazione della sanzione, in misura compresa fra 1.500 e 12.000 euro (solitamente la sanzione viene applicata nella misura di 3.000 euro) per ciascun lavoratore, oltre a 50 euro per ogni giornata di lavoro di ogni lavoratore
avv. Luigi Meduri
2. l'INPS richiede il pagamento dei contributi evasi, con l'applicazione delle c.d. sanzioni civili, nella misura del 30% annuo (fino ad un massimo del 60%), con un importo minimo di € 3.000 (anche nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse durato solo un giorno);
avv. Luigi Meduri 36
3.anche l'INAIL richiede il pagamento dei premi evasi, applicando le sanzioni civili, sempre con l'importo minimo di ulteriori € 3.000.
avv. Luigi Meduri
4. anche la Guardia di Finanza potrebbe fare delle contestazioni, inerenti le violazioni commesse dal datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d'imposta.
avv. Luigi Meduri
L'ente che effettua l'accertamento (ovvero l'ispezione) trasmette il verbale agli altri enti interessati.Ad esempio, se l'accertamento viene effettuato dall'Ispettorato del Lavoro, e vengono ravvisate violazioni in materia contributiva, il verbale viene trasmesso all'INPS e all'INAIL.
avv. Luigi Meduri
La normativa sulla maxi-sanzione dovrebbe essere in parte modificata dal c.d. “Collegato Collegato LavoroLavoro”, in fase di approvazione in Parlamento; l'impianto della norma dovrebbe, in ogni caso, rimanere sostanzialmente invariato.
avv. Luigi Meduri
Oltre alla maxi-sanzione, la Direzione Provinciale del Lavoro contesta, solitamente, ulteriori illeciti (con conseguente applicazione di ulteriori sanzioni), tra cui, in via esemplificativa:
omessa consegna buste paga (ovvero errata registrazione sui prospetti paga delle ore lavorative effettivamente prestate);
mancata consegna ai lavoratori, all’atto dell’assunzione, di una dichiarazione contenente i dati di registrazione effettuati nel libro matricola (ora libro unico del lavoro)
avv. Luigi Meduri 41
– mancata iscrizione sul libro matricola (ora libro unico del lavoro)
– mancata comunicazione delle assunzioni al Centro per l’Impiego ed alla sede Inail competente.
avv. Luigi Meduri 42
PARTE QUARTAPARTE QUARTA
LA RESPONSABILITA’ LA RESPONSABILITA’
SOLIDALESOLIDALE
Art. 29 D. Lgs. 276/03
“In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solidoin solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
NELLA LEGGE BIAGINELLA LEGGE BIAGI
avv. Luigi Meduri 44
NEL TESTO UNICONEL TESTO UNICO IN CASO DI INFORTUNIO IN CASO DI INFORTUNIO
L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore non è stato indennizzato dall’INAIL, quando i danni sono conseguenza di rischi da interferenze nelle lavorazioni.
avv. Luigi Meduri
Anche nel caso di lavoratori in nero, l'effettivo datore di lavoro, nonché la filiera dei vari subappaltanti, sono tenuti a rispondere, in via solidale:
sia nei confronti dei lavoratori (per la retribuzione);
sia nei confronti degli Enti Previdenziali (compresa la Cassa Edile), per i contributi ed i premi evasi.
NEL CASO DINEL CASO DI
LAVORO NEROLAVORO NERO