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Analisi e Commenti alle Clausole più sensibili per l’Azienda

Il contenzioso sulle modalità di liquidazione della indennità di fine rapporto

IL MANDATO DI AGENZIA

QUADRO NORMATIVO

Art. 1742 - 1753 del Codice Civile

Direttiva CEE 653/88

D.lgs. 303/91 D.lgs. 65/99

QUADRO NORMATIVO

Accordi Economici Collettivi 2002 (Industria,Commercio,Artigianato)

Accordo Economico Collettivo (Commercio) 16.02.2009.

Sentenza Corte Giustizia Europea: 30.10.2006 N. 21309

CODICE CIVILE

Nozione Art. 1724 c.c.

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.

Tale diritto è irrinunciabile.

Diritto di esclusiva Art. 1743 C.C.

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, nè l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Riscossioni Art. 1744 C.C.

L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Obblighi dell’Agente Art. 1746 C.C.

L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

Durata del contratto - Art. 1750 C.C.

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

Indennità Cessazione Rapporto Art. 1751

All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

• l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

• il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Indennità Cessazione Rapporto Art. 1751

L’indennità non è dovuta:• quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza

imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

• quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali l’età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

Indennità Cessazione Rapporto Art. 1751

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni. L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente. L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.

Osservazioni:• Non contiene alcun metodo di calcolo, ma solo un ‘tetto’

massimo (ossia un’annualità da calcolarsi secondo la media provvigionale degli ultimi 5 anni).

• due condizioni per maturare dell’indennità:

che l’agente abbia procurato nuovi clienti e/o “intensificato” il fatturato di quelli già esistenti.

che l’indennità sia “equa” alla luce di “tutte le condizioni del caso” ivi comprese le provvigioni che l’agente perde a seguito della cessazione del contratto.

Vantaggi & Svantaggi

• svantaggi: può essere spesso superiore all’indennità ex AEC.

• vantaggi: è stabilito solo un massimo, manca assolutamente un criterio di calcolo.

• l’onere della prova è in capo all’agente; non spetta (quasi) mai nel caso di recesso dell’agente.

Patto di non concorrenza Art. 1751 Bis.

• ll patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto.

• Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI 2002

Riscossione Crediti - Art. 3 Qualora gli venga conferito l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, questa ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione di incasso. L'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti

Riscossione Crediti - Art. 4

Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

Patto non concorrenza - Art. 7 Pagamento di una indennità non provvigionale se prevista nel mandato.

La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.

Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza

Preavviso - Art.10

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante.

Plurimandatario:

• 3 mesi per i contratti di durata da 0 a 3 anni.• 4 mesi per i contratti di durata da 3 a 4 anni iniziati.• 5 mesi per i contratti di durata da 4 a 5 anni iniziati.• 6 mesi per i contratti di durata superiore a 6 anni.

Preavviso - Art.10

Monomandatario:

• 5 mesi per i contratti di durata da 0 a 5 anni iniziati.• 6 mesi per i contratti di durata compresa fra 6 e 8 anni.• 8 mesi per i contratti di durata superiore a 8 anni

Preavviso - Art.10

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario

Indennità sostitutiva preavviso - Art. 10

• Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.

• L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte indipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio.

Indennità di fine rapporto - Art. 12

• Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR).

• Indennità Supplettiva Clientela.

• Indennità “Meritocratica”.

Vantaggi & Svantaggi

• vantaggi: criterio di calcolo chiaro e definito; il FIRR spetta (salvo eccezioni) sempre, anche nel caso di recesso dell’agente; nessun onere della prova a carico dell’agente

• svantaggi: può essere spesso inferiore all’indennità ex art. 1751

DETERMINAZIONE INDENNITA?

A.EC. o ART. 1751 C.C?

La giurisprudenza negli anni

Un primo orientamento, sfavorevole alla contrattazione collettiva, ammette, in astratto, che la disciplina dell’art. 1751 possa essere derogata, ma solo se e nella misura in cui, in concreto, si introduca una disciplina più favorevole all’agente.

(Cass. n.11189/2002; conforme Cass. n.5467/00)

Un secondo orientamento, favorevole alla prevalenza della contrattazione collettiva, stabilisce che, poiché l’art. 1751 non contiene dei criteri esatti di calcolo, stabilendo solo il tetto massimo dell’indennità di cessazione, deve ritenersi “... che il legislatore abbia inteso rimettere la determinazione alla controparte, collettiva o individuale ...”

(Cass. n.11791/2002)

La giurisprudenza negli anni

Un terzo orientamento, che poteva definirsi maggioritario e consolidato fino a circa un anno fa, è anch’esso favorevole alla prevalenza della contrattazione collettiva, sulla base del fatto che il raffronto tra la regolamentazione pattizia e quella dell’art. 1751 va fatto fin dall’origine, ossia ‘ex ante’, mediante il raffronto in astratto delle due discipline. Da questo raffronto si deduce senza dubbio che la regolamentazione collettiva è più favorevole all’agente, in quanto non gli impone alcun onere della prova e in quanto l’indennità di fine rapporto ivi prevista spetta pressoché sempre al medesimo (Cass. n.6162/2004, n.2383/2004, n.15726/2003, n.18203/2002, n.11402/2000, n. 10659/2000)

La giurisprudenza negli anni

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Gli AEC potrebbero derogare alla disciplina della Direttiva Agenti (D. 86/653/CE citata) solo se fosse certo che dall’applicazione dell’AEC derivasse sempre all’agente un trattamento economicamente più favorevole rispetto a quello di cui all’art. 1751 cc il che non è praticamente possibile, se non ipotizzando che gli AEC riconoscano sempre e comunque almeno un’annualità di provvigioni secondo la media degli ultimi 5 anni. Pertanto, tra l’AEC e l’art. 1751 cc prevale la disciplina di quest’ultimo.

Sentenza Corte Giustizia Europea: 30.10.2006 N. 21309

Gli Stati Membri (quindi anche l’Italia) possono legiferare in merito ai criteri di calcolo stabilendo criteri  sintetici di equità, che permettano di stabilire con più facilità se e in che misura spetti l’indennità di cessazione all’agente.

Sentenza Corte Giustizia Europea: 30.10.2006 N. 21309

In sintesi: l'indennità contemplata dall'A.E.C. rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura inferiore

Corte di Cassazione

Compete all’agente l’onere di “... provare con dettagliati calcoli conformi a entrambi i criteri (AEC e Art. 1751 cc) la differenza peggiorativa e per il preponente l’onere di provare il contrario, anche attraverso l’eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi.

AEC “lungi dall’essere nulla, continuerà ad applicarsi in tutti i casi in cui e nella misura in cui l’agente, nel contraddittorio con il preponente, non sarà in grado di dimostrare che nel caso concreto gli spetta un’indennità d’importo maggiore”.

“Pertanto l'art. 1751 c.c. (anche nel testo successivo al d.lg. n. 65 del 1999) va interpretato nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Tale conclusione non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto per l'art. 17 della direttiva gli Stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell'equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall'agente”

Cassazione Sez. Lv. 22.09.08 n. 23966

“Il comma 6 dell'art. 1751 c.c. si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive”

Cassazione Sez. Lv. 16.01.08 n. 687

Cassazione Civile 1.06.09 n. 12724“ se sulla base delle risultanze istruttorie, risulti che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, il giudice deve verificare tenendo conto di tutte le circostanze di fatto emergenti dal concreto svolgimento del rapporto di agenzia, se l'indennità di cessazione del rapporto, nella misura calcolata sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione collettiva, possa considerarsi, o no, "equa", nel senso di compensativa anche del particolare merito dell'agente emergente dalla suddetta circostanza di fatto, tenendo peraltro conto del limite di cui all'art. 1751 c.c., comma 3, applicabile alla quantificazione secondo equità dell'indennità in esame”

IndicazioniPortafoglio clienti già acquisiti nel Territrorio

Indicazione dato di fatturato globale e per cliente nel Territorio

Elenco clienti Direzionali

Valorizzazione e descrizione attività di vendita e MKT

NUOVO A.E.C. 16.02.2009

Settore Commercio

precisa definizione del momento di pagamento delle provvigioni

Migliore descrizione modalità applicazione del patto di non concorrenza post-contrattuale

L’indennità meritocratica parametrata sulla durata del rapporto d’agenzia e sull’incremento delle vendite ottenuto dall’agente.

Migliore tutela agente per le riduzioni della zona di competenza, delle provvigioni, dei prodotti e della clientela affidati.

Entrata Vigore: 1 Marzo 2009

Aspetti “sensibili” nella redazione del mandato

Determinazione & Individuazione ZONA

Mono o Plurimandatario?

Descrizione atttività collegate (Promoting?)

Individuazione linee prodotti

Individuazione Canali di vendita (Direzionale)

Obblighi Agente (Reporting, Ordini, Sconti)

Dipendenti & Sub Agenti - manleva

Provvigione: importo e modalità liquidazione

Recesso – Clausole Risolutive – Foro Competente

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