ABCDiritto Abolitio Criminis

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Nessuno può essere punito per unfatto, che secondo una leggeposteriore, non costituisce reato; ese vi è stata condanna, ne cessanol’esecuzione e gli effetti penali.

Si ricava dall’articolo2, 2° comma del Codice Penale:

Non vi è più il medesimo giudizio negativo che l’ordinamento attribuiva a quel fatto.

compatibilità trainteresse collettivoe comportamento:

Se una legge successiva stabilisce in modo espresso che un fatto determinato non costituisce più reato.

Abrogazione totale:

Se una legge successiva restringe l’ambito di applicazione della legge precedente.

Abrogazione parziale:

Se l’ordinamento non ritiene più antigiuridico un comportamento è illogico tornare a punirlo. Ma se la modifica riguarda solo gli elementi normativi della fattispecie occorre verificare se sia venuto meno il disvalore penale del fatto.

In alcuni casi l’abrogazione non esclude che la medesima fattispecie possa essere assorbita da un’altra. Ad esempio l’infanticidio per causa d’onore è riassorbito nell’omicidio.

la ri-espansione:

Va tenuto anche presente che l’articolo 673 c.p.p. prevede la revoca da parte del Giudice dell’esecuzione della sentenza definitiva di condanna, ma il fatto non deve ricondurre ad un’altra ipotesi di reato.

è un particolare caso, interessante soprattutto settori altamente specializzati e tecnici, in cui un atto normativo, contenente un precetto generico su un obbligo di obbedienza, viene completato

la norma penale in bianco:

dalla normazione secondaria, integrando così il precetto per garantire una migliore azione nei confronti dell’evoluzione sociale.Occorre domandarsi cosa accada quando viene abrogata una

norma che integri il precetto di una norma penale in bianco?Se la norma integratrice è un atto amministrativo la rinviante resterà insensibile al cambiamento.

Mentre se la integratrice è una legge od un atto ad essa equiparatoavremo un classico caso di abolitiocriminis.

Infine se si tratta di un regolamento, o comuque di una fonte secondaria, può ipotizzarsi una successione di leggi nel tempo.

È un criterio per distinguere l’abolitio criminis dai casi di modificazione della legge penale. Si punta l’indice sul rapporto di continenza tra le fattispecie previste dalle diverse norme

per verificare se la nuova fattispecie sia esattamente contenuta nella precedente.

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