Scheda tecnica sul PdL Aprea

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La scheda tecnica dell'Unione degli Studenti sul progetto di legge Aprea ("Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali")

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NUOVA PROPOSTA DI LEGGE APREA: Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

CONSIGLIO DELL’AUTONOMIA

Il Consiglio dell’Autonomia dovrebbe sostituire il Consiglio di Istituto ento 90 gg dall’approvazione della legge.

le funzioni del Consiglio dell’Autonomia sono le seguenti:

1) adotta lo statuto dell’isituto;2)delibera il proprio regolamento;3) adotta il POF elaborato dal Consiglio dei Docenti su proposta del Dirigente Scolastico;4) approva il programma annuale e il bilancio pluriennale di previsione;5) approva il conto consuntivo;6) delibera il Regolamento d’Istituto;7) designa il Nucleo di Autovalutazione su proposta del Dirigente Scolastico;8) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai (dei?) soggetti;9) modifica con la maggioranza di ⅔ dei membri del Consiglio lo Statuto della scuola, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;

Ha mandato triennale e viene rinnovato entro il 30 settembre dell’anno di scadenza di mandato.

La composizione del Consiglio dell’Autonomia può variare da i 9 ai 13 membri. è membro di diritto del Consiglio dell’Autonomia il Dirigente Scolastico, la componente docenti e genitori è rappresentata pariteticamente, le rappresentanze studentesche sono garantite nelle scuole superiori, sono proposti dal preside un massimo di due membri esterni, il Dirtetto dei Serivizi Generali e Amministrativi partecipa al Consiglio dell’Autonomia senza diritto di voto e svolge funzioni di segretario del Consiglio.

A riunioni tematiche del Consiglio può partecipare un rappresentante di enti pubblici o privati, fondazioni, associazioni di genitori o cittadini e organizzazioni no-profit “finanziatrici” dell’Autonomia.

Il Consiglio è presieduto da un genitore che lo convoca fissandone gli O.D.G., il Consiglio è altresì convocato da ⅔ dei suoi membri.

Gli studenti minorenni non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e conto consuntivo, il loro voto è tuttavia considerato consultivo per quanto riguarda deliberazioni di rilevanza contabile.

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NOTE: messe da parte le classiche funzioni che precedentemente assumeva il C.d.I., il cambio di nome dell'organo collegiale in Consiglio dell'Autonomia appare una semplice operazione di facciata attraverso il quale viene permesso di introdurre esterni – o per meglio i privati – nella gestione delle scuole. Questi sono individuati su proposta di una figura nuova, a tratti inquietante, che nel testo di legge viene chiamata preside. A prescindere dal senso che abbia sostituire il vecchio dirigente scolastico, con una figura che per definizione non si occupa di curare e coordinare una scuola, ma farle fare profitti, in questa figura si concentrano poteri in modo troppo centralista, parallelamente a come già varato nell'ultima Riforma dell'Università, dove il Rettore propone o nomina direttamente i privati nei C.d.A.

Non comprendiamo per quale ragione spetti solo a docenti e genitori una rappresentanza paritetica e non anche alle rappresentanze studentesche. Al posto di ampliare la partecipazione e il protagonismo di tutte le componenti della scuola, gli studenti vengono tenuti ancora una volta nell'angolo e non sono valorizzati. Inoltre la loro elezione entro il 30 settembre senza alcuna deroga non permette, visto l'inizio ordinario della scuola pochi giorni prima, non permette alcuna forma di comunicazione delle candidature e delle campagne elettorali.

Viene inoltre introdotta tra le funzioni del Consiglio dell'Autonomia l'adozione dello Statuto, di cui però non sono specificate le finalità se non in ulteriori passaggi estemporanei.

NUCLEI DI AUTOVALUTAZIONE

Ciascuna scuola in raccondo con l’Invalsi costituisce il Nucleo di Autovalutazione del Funzionamento dell’Istituto. Il Nucleo di Autovalutazione è composta da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri di cui almeno un esterno, almeno un rappresentante delle famiglie (sia genitori che studenti?).Il Nucleo di Autovalutazione, coinvolgendo tutte le componenti della scuola, redige annualmente un rapporto di autovalutazione sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall’INVALSI.

Il rapporto è assunto come parametro di riferimento per la stesura del POF e del programma annuale delle attività.

NOTE: se di autonomia si tratta, ci chiediamo davvero per quale motivo nella auto-valutazione abbia un ruolo così preponderante, sia nei criteri di analisi che nel coordinamento del lavoro, un'istituto nazionale e centralizzato come l'INVALSI.

L'autovalutazione, anche qui, non coinvolge sufficentemente gli studenti e i docenti, veri protagonisti della scuola, rimandando ad un blando e non chiaro rappresentante delle famiglie (studente o genitore?). In questo senso la presenza di esterni, a cui tra l'altro non viene posto alcun limite numerico, è assolutamente sbagliato poichè non sono soggetti che vivono la scuola, ne viene individuata alcun legame di competenza da spendere all'interno Nuclei di Autovalutazione.

Se poi si aggiunge il fatto che su questi princi si debba vincolare la stesura del POF e del programma annuale delle attività, non si realizza alcuna autonomia, anzi la didattica viene costretta a interessi privati alle logiche

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strettamente educative.RETI E CONSORZI A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA

Le scuole autonome possono costituirsi in reti, associazioni e consorzi per ricevere contributi da fondazioni finalizzate al sostegno economico delle attività, al raggiungimento degli obiettivi del POF, innalzamento degli standard di competenza degli studenti e qualità complessiva dell’istituzione scolastica.

I partener possono essere soggetti pubblici o privati, fondazioni, associazioni, associazioni di genitori o cittadini e organizzazioni no-profit.Per garantire la trasparenza le scuole devono definire annualmente gli obiettivi di intervento e capitoli di spesa relativi ad azioni educative coofinanziate dai soggetti di cui prima. I finanziamenti superiori a 5000 € potranno pervenire esclusivamente da soggetti obbligati a render pubblico il proprio bilancio.

NOTE: la già presente possibilità delle scuole di mettersi in rete o organizzarsi in associazioni e lavorare in maniera coordinata per raggiungere obiettivi formativi e garantire qualità migliore, viene stravolta aprendo le porte ai capitali privati.

L'apertura delle scuole ai finanziamenti privati in questa fase risulta estremamente pericoloso, poichè le difficoltà economiche che vivono, le trovano in una condizione in cui ogni tipo di entrata non può che essere bene accetto. A preoccupare sono però i pericolosi vincoli decisionali che vengono dati a questi stessi privati nelle scelte didattiche e formative. L'entrata di soggetti esterni portatori di capitali in questa condizione produce conflitti di interessi pericolosi nella gestione e nella programmazione formativa della scuola.

IL CONSIGLIO DEI DOCENTI

L’organico dei docenti degli istituti viene definito dalla Conferenza Regionale per l’autonomia scolastica e si riunisce in un Consiglio dei Docenti.

Il Consiglio dei Docenti và a sostituire il Collegio Docenti e si dota di sotto-organi o articolazioni come i Consigli di Classe, le commissioni e i dipartimenti disciplinari (già previsti precedentemente ma mai sperimentati sistematicamente) attraverso i quali si occupa di:

elaborare il piano dell’Offerta Formativa; programmare l’attività annuale al livello di classe e coordinare le programmazioni per ogni ambito

disciplinare; valutare complessivamente i livelli d’apprendimento degli studenti sulla base dei parametri

individuati dall’istituto INVALSI;

Allo Statuto della scuola spetta definire i livelli e le modalità di partecipazione delle rappresentanze di studenti e genitori alla stesura del piano dell’offerta formativa e all’individuazione degli obiettivi didattici.

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ABROGAZIONI

Tra le abrogazioni previste da questa proposta di legge vi sono numerosi articoli del Testo Unico sulla scuola, all’interno del quale sono regolamentate grandissima parte dei diritti degli studenti, tra cui le norme sulla rappresentanza studentesca negli organi collegiali d’istituto, il diritto di assemblea su ogni livello di ogni istituto, i criteri di eleggibilità. Nonostante la proposta di legge dia un vago rimando a garanzie di diritti d’assemblea e rappresentanza per gli studenti, è esplicito l' intento di demandarne il funzionamento e la discrezionalità alle autonomie scolastiche attraverso i propri statuti e/o regolamenti. Pertanto ne risulterebbe un contesto frammentato e impoverito per quanto riguarda gli spazi di democrazia all’interno delle comunità scolastiche.

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