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AGGIORNAMENTI Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione Curata da Francesco Boni trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it Mese di LUGLIO 2007 Notizie varie E’ operativa la Convenzione per la “Ristrutturazione” dei debiti agricoli INPS. In data 9 marzo 2007 Deutsche Bank AG e Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, da una parte, e la Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – SCCI S.p.A. dall’altra, hanno sottoscritto un contratto di acquisto di un portafoglio di crediti contributivi maturati originariamente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (“INPS”) nei confronti di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e di aziende agricole (maggiorati di interessi, sanzioni e somme aggiuntive dovuti in relazione agli stessi) (i “Crediti Agricoli”) e successivamente trasferiti da INPS a SCCI tra il 1999 e 2004. Il Consiglio Nazionale del Notariato e Deutsche Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, e UGC Banca S.p.A., hanno sottoscritto una convenzione per disciplinare le attività che ai Notai sarà richiesto di svolgere in relazione alla Ristrutturazione dei Crediti Agricoli tramite il sistema gestionale di UGC Banca relativo ai Crediti Agricoli cui avranno accesso mediante collegamento telematico. L’ “Accordo di Ristrutturazione” In particolare, ai sensi del Contratto di Acquisto, le banche hanno acquistato i Crediti Agricoli dei debitori che sottoscriveranno un accordo (in seguito, “Accordo di Ristrutturazione”) avente ad oggetto una ristrutturazione dei Crediti Agricoli e in virtù del quale: (a) i debitori riconosceranno l’intero ammontare dovuto in relazione ai Crediti Agricoli, come risultante dai dati contabili forniti agli Acquirenti da INPS, rinunciando ad ogni eccezione in relazione a tali crediti al solo fine di beneficiare della Ristrutturazione e alla cessione di essi ai sensi del Contratto di Acquisto; (b) i debitori accetteranno formalmente la cessione dei Crediti Agricoli, impegnandosi a non sollevare alcuna eccezione, né a contestare, anche indirettamente, tale operazione in qualsivoglia sede, giudiziale o stragiudiziale; (c) a fronte di tali riconoscimenti, gli Acquirenti rinuncerebbero ad escutere gli interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali di lite ed altri costi od oneri connessi ai Crediti Agricoli e rinuncerebbero altresì ad una percentuale da definirsi dell’importo in linea capitale del credito; (d) sulla base di quanto precede, i debitori avrebbero la possibilità di corrispondere immediatamente l’importo così ridotto, a saldo e stralcio della posizione, o di dilazionare lo stesso nell’arco di più anni prestando adeguate garanzie. La procedura di adesione alla Ristrutturazione La procedura di adesione alla Ristrutturazione prevede che ciascun debitore: (a) acceda, per il tramite delle associazioni di categoria, al sistema gestionale di UGC al fine di verificare l’entità della propria posizione debitoria, (b) effettui alcuni versamenti a garanzia dell’importo da corrispondersi ad esito della Ristrutturazione e a copertura delle spese della Ristrutturazione, (c) rilasci ad alcune persone indicate dalle associazioni di categoria apposita procura alla sottoscrizione dell’accordo di Ristrutturazione e di alcuni ulteriori atti, (d) procuri che, in caso di adesione alla Ristrutturazione, secondo l’opzione che prevede il pagamento dilazionato, sia rilasciata una fideiussione bancaria secondo il testo predisposto dagli Acquirenti. Il Manuale operativo e il Modello di procura speciale Per agevolare il compito del notaio sono stati predisposti un Manuale operativo e un modello di procura speciale entrambi disponibili dalla RUN.

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AGGIORNAMENTI

Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione

Curata da Francesco Boni

trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it

Mese di LUGLIO 2007

Notizie varie

E’ operativa la Convenzione per la “Ristrutturazione” dei debiti agricoli INPS. In data 9 marzo 2007 Deutsche Bank AG e Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, da una parte, e la Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – SCCI S.p.A. dall’altra, hanno sottoscritto un contratto di acquisto di un portafoglio di crediti contributivi maturati originariamente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (“INPS”) nei confronti di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e di aziende agricole (maggiorati di interessi, sanzioni e somme aggiuntive dovuti in relazione agli stessi) (i “Crediti Agricoli”) e successivamente trasferiti da INPS a SCCI tra il 1999 e 2004. Il Consiglio Nazionale del Notariato e Deutsche Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, e UGC Banca S.p.A., hanno sottoscritto una convenzione per disciplinare le attività che ai Notai sarà richiesto di svolgere in relazione alla Ristrutturazione dei Crediti Agricoli tramite il sistema gestionale di UGC Banca relativo ai Crediti Agricoli cui avranno accesso mediante collegamento telematico. L’ “Accordo di Ristrutturazione” In particolare, ai sensi del Contratto di Acquisto, le banche hanno acquistato i Crediti Agricoli dei debitori che sottoscriveranno un accordo (in seguito, “Accordo di Ristrutturazione”) avente ad oggetto una ristrutturazione dei Crediti Agricoli e in virtù del quale:

(a) i debitori riconosceranno l’intero ammontare dovuto in relazione ai Crediti Agricoli, come risultante dai dati contabili forniti agli Acquirenti da INPS, rinunciando ad ogni eccezione in relazione a tali crediti al solo fine di beneficiare della Ristrutturazione e alla cessione di essi ai sensi del Contratto di Acquisto;

(b) i debitori accetteranno formalmente la cessione dei Crediti Agricoli, impegnandosi a non sollevare alcuna eccezione, né a contestare, anche indirettamente, tale operazione in qualsivoglia sede, giudiziale o stragiudiziale;

(c) a fronte di tali riconoscimenti, gli Acquirenti rinuncerebbero ad escutere gli interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali di lite ed altri costi od oneri connessi ai Crediti Agricoli e rinuncerebbero altresì ad una percentuale da definirsi dell’importo in linea capitale del credito;

(d) sulla base di quanto precede, i debitori avrebbero la possibilità di corrispondere immediatamente l’importo così ridotto, a saldo e stralcio della posizione, o di dilazionare lo stesso nell’arco di più anni prestando adeguate garanzie.

La procedura di adesione alla Ristrutturazione

La procedura di adesione alla Ristrutturazione prevede che ciascun debitore: (a) acceda, per il tramite delle associazioni di categoria, al sistema gestionale di UGC al fine di verificare

l’entità della propria posizione debitoria, (b) effettui alcuni versamenti a garanzia dell’importo da corrispondersi ad esito della Ristrutturazione e a

copertura delle spese della Ristrutturazione, (c) rilasci ad alcune persone indicate dalle associazioni di categoria apposita procura alla sottoscrizione

dell’accordo di Ristrutturazione e di alcuni ulteriori atti, (d) procuri che, in caso di adesione alla Ristrutturazione, secondo l’opzione che prevede il pagamento

dilazionato, sia rilasciata una fideiussione bancaria secondo il testo predisposto dagli Acquirenti.

Il Manuale operativo e il Modello di procura speciale Per agevolare il compito del notaio sono stati predisposti un Manuale operativo e un modello di procura speciale entrambi disponibili dalla RUN.

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Il sistema gestionale telematico I notai potranno accedere mediante collegamento telematico dalla RUN al sistema gestionale di UGC Banca relativo ai Crediti Agricoli e verificare il corretto svolgimento dell’operazione; il collegamento è realizzato da Notartel.

La Tariffa La convenzione prevede l’applicazione di una tariffa agevolata da parte del notaio (Euro 50,00 + bollo, si veda in dettaglio nel Manuale Operativo ).

I tempi Le operazioni di ristrutturazione si concluderanno l’ 8 ottobre 2007.

Dalla RUN Il collegamento telematico al sistema gestionale di UGC Banca e tutte le informazioni e i documenti di supporto all’attività del notaio sono disponibili dalla RUN all’Area “Speciali”>”Ristrutturazione dei debiti agricoli”.

GIUDIZI SUI BILANCI Con il D. Lgs. n. 32/2007, che ha recepito la parte obbligatoria della direttiva 2003/51/CE, a partire dai bilanci iniziati dal 12.04.2007, tutti i revisori e sindaci revisori saranno chiamati, attraverso un apposito paragrafo, a emettere un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato; tale paragrafo potrà contenere un giudizio positivo, con rilievi, negativo o una dichiarazione di impossibilità ad esprime giudizio.

D. Lgs. n. 32/2007 (Italia Oggi 10.7.07 p. 36) DIRITTO ANNUALE CCIAA

Al diritto annuale versato alla Camera di Commercio dopo la scadenza prevista del 18.06.2007 e fino al 9.07.2007 non deve essere aggiunto alcun onere di mora. In sostanza, chi ha pagato in ritardo il dovuto al Registro Imprese e, per questo, si è trovato costretto a versare anche le maggiorazioni previste per il tardivo versamento del diritto camerale, potrà richiedere la restituzione di quanto pagato in eccesso.

Lett. circ. Min. Svil. Econ. 6.7.07 n. 6982 (Italia Oggi 10.7.07 p. 36) ECCEDENZA ICI A CARICO DEI COMUNI

L’Agenzia delle Entrate, in assenza di contrarie pattuizioni convenzionali, non è tenuta a verificare la correttezza dei versamenti eseguiti dai contribuenti, ai fini Ici, utilizzando il modello F24. Eventuali eccedenze di importi versati a tale titolo mediante compensazione con crediti Iva non devono essere riversati dal Comune all’Agenzia, ma dovranno essere restituiti direttamente dall’ente locale al contribuente.

R.M. 159/E/2007 (Il Sole 24Ore 10.07.2007 p. 31) MARCA DA BOLLO DICHIARATA FUORI CORSO

La vecchia marca da bollo su carta, in lire-euro e in euro, con la sola eccezione dei foglietti e delle marche per cambiali, si potrà usare fino al 31.08. Dal 1.09.2007 è sostituita dal contrassegno telematico (già in uso dal giugno 2005). L’imposta di bollo pertanto si potrà corrispondere solo mediante contrassegno telematico, o in alternativa in modo virtuale, mediante pagamento all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o altri uffici autorizzati, mediante versamento in conto corrente postale.

G.U. n. 146 26.06.2007 (Il Sole 24Ore 15.07.2007 p. 20) ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M. 31/E/2007), la Legge Finanziaria 2007 ha riaffermato che gli studi di settore possono essere utilizzati in sede di accertamento ogni volta che il contribuente dichiari ricavi o compensi non congrui rispetto ai valori stimati, senza che l’Amministrazione Finanziaria debba fornire ulteriori dimostrazioni a sostegno della pretesa tributaria. La modifica dell’art. 10, c. 1 della legge 146/1998 non cambia la natura degli studi di settore, quali presunzioni gravi, precise e concordanti, facendoli diventare presunzioni legali relative. Inoltre, dato che gli accertamenti basati sugli studi di settore possono essere effettuati solo in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi ed i compensi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta o dagli studi di settore, tali gravi incongruenze si verificano quando si ha uno scostamento tra i dati dichiarati e quelli stimati con gli studi di settore, con esclusione degli scostamenti di scarsa rilevanza in termini assoluti o percentuali. Tale affermazione non è ritenuta condivisibile, in quanto appare contraddittoria. Infatti, seguendo il ragionamento del Fisco, gli studi di settore sono presunzioni legali relative; in tal caso, però, la novella del 2007 avrebbe contenuto innovativo per cui, fino al 2007, sarebbe confermata la necessità di motivare gli accertamenti anche in relazione alle gravi incongruenze, con la conseguenza che gli accertamenti effettuati in precedenza sarebbero viziati da violazione di legge. Viceversa, se gli studi di settore sono presunzioni semplici, allora è

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necessario che gli accertamenti basati su di essi siano motivati nel concreto e non con l’astratto rinvio al risultato di Gerico

(Il Sole 24Ore 16.07.2007 p. 36) Estinzione anticipata dei mutui immobiliari:

la banca non può rifiutarsi di rinegoziare l'importo della penale. (Interrogazione Camera dei Deputati 18 luglio 2007, n. 5-01284)

L'accordo stipulato fra ABI e le Associazioni dei Consumatori, ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 7/2007, fissa le penali massime applicabili ai mutui stipulati prima dell'entrata in vigore della disciplina sulle liberalizzazioni; al riguardo la Commissione Finanze precisa che, nell'ipotesi in cui la banca mutuante rifiuti la rinegoziazione dei contratti di mutuo in oggetto, i consumatori possono ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti e, in particolare, per far valere lo specifico disposto dell'art. 7, ultimo comma.

AMMINISTRATORE SOCIETÀ DI CAPITALI Il Registro Imprese presso la CCIAA di Roma ha accettato la nomina a tempo indeterminato di un amministratore unico di una Srl presso un’altra Srl, con contestuale designazione, da parte dell’amministratore, di un rappresentante persona fisica. È quindi ammissibile la nomina di una società di capitali, quale amministratrice, anche in fase successiva alla costituzione della società stessa, attraverso una mera decisione dei soci senza alcun intervento notarile; ciò anche in assenza di una specifica clausola in tal senso nell’atto costitutivo della società amministrata.

(Italia Oggi 24.07.2007 p. 31) Banche e Consumatori: al via le nuove regole per rendere più trasparente e semplice il rapporto con i clienti Il Comitato esecutivo dell'ABI ha varato il nuovo piano di autoregolamentazione che nell'arco dei prossimi diciotto mesi porterà nuove regole di trasparenza nel rapporto tra banche e consumatori. Prezzi più chiari, contratti e condizioni più semplici, estratto conto facile da leggere, consulenza pre e post vendita sui prodotti finanziari, trasferimento automatico delle bollette per chi vuole cambiare banca ed eliminazione di ogni altro eventuale ostacolo alla mobilità dei clienti. Sono questi gli obiettivi che ABI persegue per rendere i prodotti più trasparenti, l’offerta più comprensibile, e rispondere così alle richieste dei consumatori

Operativa la Camera di Commercio di Monza e della Brianza Si comunica che dal giorno 23 luglio 2007 è operativa la

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E DELLA BRIANZA Presidente : Carlo Edoardo Valli. Sede centrale: MONZA, Piazza Cambiaghi 9 Sedi decentrate: DESIO, Via Monsignor Cattaneo 7, tel. 0362-48031 CESANO MADERNO, Via Donghi ang. Corso Europa, tel. 0362-64901 Segreteria Presidenza e Direzione Tel. 039-280.7482 / Fax 039-280.7472 e-mail: [email protected] Centralino: 039–280.71 Sito internet: www.mb.camcom.it Orario Sportelli: dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 / venerdì: 9:00 – 12:30 Codice fiscale: 94607690156 Partita IVA: 05828610963

SCIOGLIMENTO SOCIETA’ - BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE Per le società di capitali, terminate le operazioni di liquidazione, il liquidatore deve predisporre il bilancio finale di liquidazione. Successivamente lo stesso deve redigere il piano di riparto, ossia il prospetto di quanto spetta a ciascun socio, al netto di eventuali debiti da questi maturati nei confronti della società e comprensivo di eventuali crediti vantati verso la società stessa. Una volta soddisfatto tale adempimento, il liquidatore può dare avvio alla pratica di estinzione della società. Al riguardo il Codice Civile prevede 2 possibilità, ossia: · approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione; · approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione. Nella prima ipotesi, il bilancio finale è depositato presso il Registro delle Imprese e si intende definitivamente approvato se nessun socio propone reclamo nei 3 mesi successivi. Trascorso tale termine, il liquidatore si intende liberato nei confronti dei soci. Diversamente, il socio insoddisfatto può proporre reclamo al tribunale, da discutersi in contraddittorio con il liquidatore. Nella seconda ipotesi, il bilancio finale di liquidazione si intende definitivo con l’espressa approvazione del piano di riparto. Per le società di persone, lo scioglimento può essere attuato mediante la previa messa in liquidazione, ovvero senza messa in liquidazione. La prima ipotesi ricalca le procedure previste per la liquidazione delle società di capitali, salvo il fatto che non vi è obbligo del deposito del bilancio finale di liquidazione, il quale, unitamente al piano di riparto, deve essere comunicato ai soci con raccomandata. In caso di scioglimento senza messa in

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liquidazione, è concessa la facoltà di uno scioglimento immediato della società; l’atto notarile mediante il quale si delibera lo scioglimento costituisce titolo per chiedere l’estinzione della società presso il Registro delle Imprese. Pertanto, in tal caso, viene meno l’obbligo di redazione di un bilancio finale di liquidazione.

(da Italia Oggi 30.07,2007 p. 41) In tema di annotazioni a margine degli atti

Con riferimento alle questioni applicative inerenti l’art. 50 del D.Lgs 1 agosto 2006 n. 59 (in tema di annotazioni a margine degli atti), il CNN ha assunto una delibera nella quale “ritenuto che le incertezze interpretative esistenti (fatta eccezione per gli atti inerenti la rappresentanza commerciale, per i quali è pacifico che non vi sia obbligo di annotazione) di per se stesse consentono di escludere la sanzionabilità dell’omissione dell’annotazione relativa ad atti da iscrivere nel Registro Imprese, considera tuttavia quale doveroso comportamento deontologico l’annotazione medesima, poiché essa realizza una modalità idonea ad attribuire maggior valore documentale all’atto notarile e ritiene che il testo novellato consenta l’annotazione a margine degli atti degli estremi di formalità eseguite dal notaio”.

Adunanza CNN 26 e 27 luglio 2007 TASSO DI MORA SU PAGAMENTI IN RITARDO

Dal 1.07 al 31.12.2007 aumentano gli interessi relativi ai debiti riguardanti le transazioni commerciali: il tasso di mora da applicare sui pagamenti in ritardo aumenta, infatti, all’11,07%. Si è quindi verificato un incremento di 0,49 punti rispetto al precedente tasso del 10,58%, in vigore per il periodo che va dal 1.01 al 30.06.2007. Il comunicato del Ministero dell’Economia ha fissato al 4,07% il saggio di interesse, al netto della maggiorazione del 7%. Nel caso di commercio di prodotti alimentari deteriorabili la maggiorazione prevista è di 9 punti percentuali e, quindi, sui ritardi nei relativi pagamenti si pagherà un interesse del 13,07%.

(testo su G.U. n.175/2007)

Dal notiziario On-line del CNN

2 luglio TASSI GLOBALI MEDI È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 20.06.2007 che rileva i tassi effettivi globali medi praticati da banche e intermediari finanziari nel primo trimestre 2007. Per non cadere nell’usura, tali tassi non devono superare della metà i valori medi di riferimento. (G.U. 29 giugno 2007, n. 149) Il Sole 24Ore 30.6.07 p. 25

5 luglio Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 25 maggio 2007 Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del «reverse charge», ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (G.U. 3 luglio 2007, n. 152) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze estende - a decorrere dal 1° ottobre 2007 - l'applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile, cd. “reverse charge”, anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter), lettera d, D.P.R. n. 633/1972. La disciplina del “reverse charge” è stata introdotta con l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, dalla legge del 17 gennaio 2000 n. 7, applicata nel nostro ordinamento dalla direttiva comunitaria del 12 ottobre 1998 n. 98/80/CE, diretta a regolamentare il settore delle operazioni connesse alla compravendita dei metalli preziosi (oro e argento). Attraverso tale sistema, si trasferisce al cessionario gli obblighi al pagamento del tributo, in deroga alla disposizione di cui all’art. 17 del D.P.R. 633/1972. Dunque, l’imposta viene assolta dal cessionario, quale soggetto passivo nel territorio dello Stato, anziché dal cedente. La “ratio” del sistema del “reverse charge”, pur derogando al principio generale della rivalsa e detrazione, è quella di porre un freno alle frodi nell’edilizia, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2006, n. 28/E, settore in cui non di rado avviene che il subappaltatore non versi l’IVA addebitata all’appaltatore, non registra l’operazione, o a volte, cessa l’attività senza lasciare traccia di sé

6 luglio DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2007 Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (G.U. 5 luglio 2007, n. 154) È in «Gazzetta Ufficiale» il decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul decentramento delle funzioni catastali ai Comuni. Partono così da oggi i 90 giorni di tempo assegnati ai municipi per scegliere quali funzioni esercitare (in base alle tre opzioni stabilite dal provvedimento, dalla più semplice alla più complessa), e per trasmettere la relativa delibera (tramite raccomandata) all'agenzia del Territorio. Se il Comune non manifesta (entro il 3 ottobre) la volontà di scelta di una delle opzioni previste, le funzioni catastali restano assegnate al Territorio.

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Il “livello C” più avanzato di funzioni prevede: verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del catasto fabbricati e del catasto terreni; verifica formale, accettazione e registrazioni delle dichiarazioni di variazione colturale del catasto terreni; definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio. D.P.R. 14 giugno 2007 (G.U. 5 luglio 2007, n. 154) Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006.

10 luglio Banca d'Italia PROVVEDIMENTO 21 giugno 2007 Modifica del regolamento del 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio. (G.U. 6 luglio 2007, n. 155)

13 luglio Presidente del Consiglio dei Ministri DECRETO 23 Maggio 2007 Disciplina delle modalità con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (G.U. n. 160 del 12 luglio-2007 ) Le agevolazioni relative agli aiuti di Stato saranno riservate esclusivamente a chi, attraverso un’autocertificazione, dichiarerà di non rientrare fra coloro che hanno ottenuto illegittimamente aiuti di Stato e non li hanno rimborsati. Con il D.P.C.M. 23.05.2007 il Governo si è adeguato al principio che disciplina la materia degli aiuti di Stato, noto come “impegno Deggendorff”. (Italia Oggi 14.7.07 p. 37)

19 luglio Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 8 giugno 2007, n. 98 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212. (G.U. 18 luglio 2007, n. 165)

27 luglio DECRETO LEGISLATIVO 22 Giugno 2007, n. 109 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. (GU n. 172 del 26-7-2007 ) Il D.Lgs. n. 109/2007, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, detta misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'Unione europea (art. 2). Si segnala che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, e che sono espressamente dichiarati nulli, gli atti posti in essere in violazione dei divieti (art. 5).

31 luglio LEGGE 30 luglio 2007, n. 111 Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario. (G.U. n. 175 del 30-7-2007 - Suppl. Ordinario n. 171/L) Per consultare il testo vedi il Supplemento Ordinario n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2007.

Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notai Quesito n. 113-2007/C

Prelazione artistica ed affrancazione livello. E’ stato chiesto se l’affrancazione di un “canone livellare” rientri nell’ambito di applicazione del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Premesse le necessarie considerazioni generali sulla natura dell’atto di affrancazione di un livello (l’affrancazione del canone livellare è equiparata alla affrancazione nell’enfiteusi) l’Ufficio ha risposto che le considerazioni svolte in tema di affrancazione di enfiteusi possono trovare applicazione anche in tema di livelli: siccome l’affrancazione determina il passaggio dei diritti del concedente in favore dell’enfiteuta, anche se tale atto è un’alienazione a titolo oneroso, è anche vero che tale alienazione ha ad oggetto i diritti del concedente. Ne consegue che la prelazione non potrebbe esercitarsi, in quanto la pubblica amministrazione acquisterebbe solo il diritto del concedente (l’oggetto, cioè, dell’affrancazione) e non la titolarità del diritto di piena proprietà che è, invece, la condizione dell’applicazione dell’art. 60 del codice dei beni culturali.

Quesito Accertamenti peritali sugli originali - Mancanza di autorizzazione giudiziale -

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n. 321-2007/C Rifiuto del notaio E’ stato chiesto se il perito di parte (non nominato dal Tribunale) per un accertamento peritale relativo ad un testamento olografo pubblicato debba essere autorizzato dall'autorità giudiziaria competente per tale accertamento, alla luce del fatto che l’art. 67 legge notarile prevede che “Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio Notarile, e continua nell’esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti ed i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.” L’Ufficio ha segnalato che secondo la dottrina, “benché la lettera dell’art. 67 L.N. parli di un “diritto” del notaio a consentire l’ispezione e la lettura degli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, è pacifico che si tratti di un diritto-dovere, e che il notaio non possa rifiutare a nessuno tali ispezioni” ed ha concluso che qualora un perito di parte senza autorizzazione debba compiere degli accertamenti sull’originale di un testamento olografo pubblicato presso un notaio, quest’ultimo potrà rifiutarsi qualora non sussistano le condizioni necessarie per la dovuta custodia e conservazione del documento originale: il notaio, infatti, deve assicurare in qualità di depositario pubblico che i documenti si mantengano intatti e non subiscano danni. È rimessa, in ogni caso, al notaio la decisione sull’opportunità che i periti non autorizzati compiano tutti i rilievi sui documenti depositati. Il notaio può pretendere l’autorizzazione del giudice, in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 67 L.N. e 743 c.p.c. è solo il notaio depositario il soggetto autorizzato a trarre una copia autentica dell’atto da lui stesso ricevuto.

Quesito n. 51-2007/I

Oggetto sociale. Attività di acquisto, vendita e costruzione di beni immobili; “attività di strutture ricettive e annessi turistici”; mediazione creditizia; agenzia in attività finanziaria E’ stato chiesto se sia legittima la clausola relativa all’oggetto sociale che prevede le seguenti attività: acquisto, vendita e costruzione di beni immobili; “attività di strutture ricettive e annessi turistici”; mediazione creditizia; agenzia in attività finanziaria. 1) Bisogna chiarire l’espressione “attività di strutture ricettive e annessi turistici”, per saperee se si intende costruire oppure gestire strutture ricettive; in tale seconda ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui alla l. 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), e la relativa legislazione regionale. 2) Quanto all’attività di mediazione creditizia, è corretto ritenere che essa sia compatibile con lo svolgimento di ogni altra attività “professionale” (art. 16, l. 108/1996), intendendosi, in questo caso, per “attività professionale”, non una professione protetta, ma un’attività svolta in maniera professionale, 3) L’agenzia in attività finanziaria, disciplinata dal d. lgs. 374/1999 e dal D.M. 485/2001, è compatibile invece con “altre attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali” (art. 5, D.M. 485/2001), e tale può considerarsi la mediazione creditizia. La compatibilità tra le due attività è, inoltre, affermata dallo stesso UIC (v. Provvedimento 11 luglio 2002), preposto alla tenuta di entrambi gli albi; l’unico limite posto è che la mediazione creditizia non abbia ad oggetto contratti riferibili allo stesso intermediario dal quale si è ricevuto l’incarico di agenzia, per garantire l’imparzialità della figura del mediatore. Sussiste, invece, l’incompatibilità dell’agenzia in attività finanziaria con le altre attività che la costituenda società intende svolgere (in ambito immobiliare ed eventualmente turistico). Quanto alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo a coloro che assumono cariche sociali, si precisa che essa non rientra tra i doveri propri del notaio nell’ambito del controllo di legalità, posto che trattasi di condizioni per l’esercizio dell’attività (e, prodromicamente, per l’iscrizione nell’apposito albo); è tuttavia opportuno che il notaio informi le parti relativamente ai requisiti richiesti, nell’ambito della corretta esecuzione dell’incarico professionale ricevuto.

Quesito n. 102-2007/T

Accertamento dei requisiti di lusso di un’abitazione acquistata con le cd. agevolazioni prima casa - Applicabilità delle sanzioni. E’ stato chiesto se nell’ipotesi in cui l’ufficio accerti l’inesistenza della metratura massima consentita per le “abitazioni non di lusso”, l’acquirente dell’immobile, che abbia usufruito delle cd. agevolazioni “prima casa”, sia tenuto al pagamento, oltre che dell’imposta di registro in misura ordinaria, anche delle sanzioni previste per la decadenza dalle agevolazioni stesse (specie nel caso in cui il venditore abbia reso la dichiarazione relativa alla qualifica non di lusso dell’immobile). L’Ufficio ha ribadito quanto già affermato nello studio n. 35/99/T della Commissione studi

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tributari (L. BELLINI, Tassazione "prima casa" - Casa di abitazione non di lusso. Dichiarazione mendace – Insussistenza, studio approvato in data 23 aprile 1999) «qualora l’acquirente abbia ritenuto che il suo acquisto riguardi una casa di abitazione non di lusso e, successivamente, l’ufficio del registro abbia riscontrato, …, l’assenza dei requisiti necessari per far ritenere l’abitazione non di lusso, non si può imputare al contribuente il 'mendacio', con la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria del 30%. Saranno solo dovute dallo stesso le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria».

Quesito n. 228-2007/C

Disciplina della D.I.A. E’ stato chiesto se: 1. sia corretto ritenere che per una DIA presentata in concomitanza con la comunicazione di fine lavori, a completamento e riordino dei lavori effettuati in base a permesso di costruire rilasciato, non è necessario attendere il decorso dei trenta giorni; L’Ufficio ha risposto che non esiste una DIA sui generis ma solo la DIA di cui al T.U. sull’edilizia, che prevede il rispetto dei 30 giorni prima che inizi l’opera di edificazione; 2. una volta presentata la comunicazione di fine lavori, il costruttore abbia esaurito gli adempimenti di cui al D.P.R. 380/2001, fatto salvo il rilascio dell’abitabilità. L’Ufficio ha risposto che “a lavori ultimati il progettista emana il certificato di collaudo finale, attestante la conformità dell’opera al progetto presentato. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità (ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.). Ciò induce a ritenere che il baricentro della responsabilità passa dalla denuncia del privato/costruttore alla asserzione del professionista: sicché più che di auto-amministrazione è preferibile parlare, nel caso in esame, di affidamento di compiti di verifica tecnica a soggetti qualificati iscritti in albi pubblici.

Quesito n. 612-2006/C

Iscrizione a ruolo del notaio e autocertificazione in ordine all’apertura dello studio Un Consiglio notarile ha manifestato difficoltà a consentire l’iscrizione a ruolo del notaio nel distretto con l’utilizzazione dell’autocertificazione in ordine all’avvenuta apertura dello studio. L’Ufficio studi ha ribadito quanto più volte già espresso: che il certificato di apertura dello studio previsto dall’art. 47 del regolamento notarile può essere sostituito da un’autocertificazione rilasciata dal notaio stesso. E’ Pertanto sufficiente un’autodichiarazione così congegnata: “Il sottoscritto notaio certifica, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere aperto il proprio studio notarile nel Comune di … in Via … al numero civico …, piano … . Ciò in piena conformità con il disposto dell’art. 47, secondo comma, del regolamento notarile adottato con R.D. 10 settembre 1913, n. 1326. In fede …”

Quesito n. 86-2007/C

Parcheggi Tognoli e “trasferimento” del vincolo L’Ufficio si è occupato della quesione se e come sia possibile “trasferire” un vincolo di pertinenzialità ai sensi dell’art. 9, della Legge 24 marzo 1989, n. 122 tra un appartamento ed un’autorimessa per stabilire un nuovo diverso collegamento. Il problema è stato posto anche in riferimento alle modalità di pubblicazione presso l’Agenzia del territorio dell’assenso formalmente espresso dal Comune al “trasferimento”. L’Ufficio ha affermato innanzitutto che la liberazione del posto auto dal vincolo Tognoli con le modalità sopra descritte, realizza un trasferimento del vincolo per surrogazione reale pur non essendo prevista da alcuna disposizione, risponde ad una prassi – che si potrebbe definire “virtuosa” – seguita da molti Comuni che è sempre stata considerata legittima, benché praeter legem. Ciò vale ad escludere qualsiasi rischio di nullità, soprattutto in considerazione del fatto che il soggetto che più di tutti ha interesse a far valere la nullità della vendita del posto auto separata dall’unità immobiliare principale è il Comune. Quanto alle modalità operative attraverso le quali far risultare lo “spostamento” del vincolo anche sul piano della pubblicità è chiaro che l’atto di assenso del Comune non è di per sé solo idoneo a costituirne titolo, quanto semmai il presupposto in assenza del quale non potrebbe darsi né spostamento né pubblicità. Come correttamente evidenziato nel quesito, la via è quella del ricorso, nel medesimo atto con cui si trasferisce il posto auto e si appone il nuovo vincolo con l’appartamento degli acquirenti, al “consenso” dei cedenti alla cancellazione dell’originario vincolo, allegando l’originale della lettera del Comune ed

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annotando poi tale “consenso” a margine della trascrizione del vincolo originario. Quesito n. 58-2007/I

Oggetto sociale, svolgimento di attività finanziarie ex art. 106 T.U.B. nei confronti del pubblico e attività di natura diversa L’Ufficio studi si è occupato del tema della formulazione dell’oggetto sociale di società che intende svolgere attività finanziarie ex art. 106 T.U.B. nei confronti del pubblico, precisando che non è legittimo lo svolgimento (e la previsione) di tale attività unitamente ad attività di natura diversa (immobiliare). Se le operazioni contemplate nell’art. 106 T.U.B. sono svolte nei confronti del pubblico, l’attività è riservata e l’oggetto deve essere esclusivo: esso, cioè, può prevedere unicamente attività finanziarie (oltre a quelle di cui all’art. 106 T.U.B., anche altre attività finanziarie, purché si rispettino le riserve di attività previste dalla legge a favore di altri soggetti), nonché le attività “strumentali e connesse”. Nella risposta al quesito l’Ufficio ha prima chiarito il concetto di attività svolta nei confronti del pubblico, riproducendo in parte il contenuto di uno studio del C.N.N. (Studio n. 3532: “Oggetto sociale e attività finanziarie”, a firma della scrivente), passando poi a verificare l’appartenenza delle attività descritte al novero delle attività finanziarie riservate, per procedere infine ad ulteriori rilievi quanto alla formulazione della clausola diell’oggetto sociale.

Quesito n. 79-2007/T

Cessioni di fabbricati esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 n. 8-bis d.p.r. n. 633/1972. Applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% E’ stato chiesto all’Ufficio studi di esprimersi su quale sia l’attuale valore del rinvio contenuto nell’art. 1 della tariffa parte prima, d.p.r. n. 131/1986, all’art. 10 n. 8-bis d.p.r. n. 633/1972 e l’attuale vigenza dell’aliquota dell’imposta di registro nella misura dell’1%, a seguito delle recenti modifiche legislative relative al regime di tassazione degli immobili (con specifico riferimento all’art. 35 d.l. n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, ha riformulato il testo dell’art. 10 comma 1 d.p.r. n. 633 del 1972, recante la disciplina delle esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto, sostituendo integralmente i numeri 8) e 8-bis) ed aggiungendo il n. 8-ter). La risposta è stata che la disposizione continua dunque a trovare applicazione – in presenza delle condizioni richieste - alle cessioni di cui all’art. 10 n. 8-bis cit. esenti dall’IVA ed assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, in deroga al principio di alternatività ai sensi dell’art. 40 d.p.r. n. 131/1986. L’Ufficio ha inoltre osservato che benché il testo della norma di cui all’art. 1 della tariffa cit. sia rimasto immutato, il relativo ambito applicativo sia attualmente più ampio perché, per effetto della nuova disciplina di cui al n. 8-bis cit., è più ampia la previsione delle fattispecie esenti dall’IVA. La conclusione è stata dunque che si ritiene tuttora vigente la previsione di cui all’art. 1 della tariffa cit., il cui ambito applicativo è determinato mediante il rinvio all’art. 10 n. 8-bis d.p.r. n. 633/1972 (come sostituito dall’art. 35 d.l. n. 223/2006, conv. con modificazioni dalla legge n. 248/2006, e successivamente ulteriormente modificato), ed a condizione che la cessione sia posta in essere in favore di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, e che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferire quanto acquistato entro tre anni.

Quesito n. 691-2006/C

Convenzione in diritto di superficie, clausola di decadenza dalla assegnazione in caso di alienazione a terzi e fallimento Presentatosi il caso di una convenzione in piano di zona in diritto di superficie nella quale è prevista la clausola secono cui si decade dall’assegnazione dell’area “qualora si proceda alla cessione a terzi del diritto di superficie”, in mancanza di specifica autorizzazione dell’amministrazione, l’Ufficio ha avuto occasione di affermare che: 1) la cessione dell’area effettuata sulla base di un provvedimento del giudice dell’esecuzione a seguito di procedimento coattivo derivante dalla dichiarazione di fallimento, non determina l’applicabilità della clausola che stabilisce la decadenza dall’assegnazione dell’area (sul presupposto che queste clausole di divieto intendono impedire fatti speculativi di colui che ha usufruito di un vantaggio di diritto pubblico). 2) la decadenza non opera di diritto, ma occorre che sia il Comune a volersi avvalere di essa, perché la decadenza presuppone comunque una valutazione dell’autorità amministrativa (il Comune, nella sua discrezionale valutazione di volersi o meno avvalere della decadenza, ha anche la possibilità di ratificare l’avvenuta acquisizione del bene da parte di un soggetto per

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effetto di provvedimento del giudice a seguito di esecuzione forzata concernente una procedura fallimentare).

Quesito n. 36-2007/I

Azioni concesse in usufrutto e riduzione reale del capitale sociale di s.p.a. ex art. 2445 cod. civ., mediante rimborso di parte del capitale sociale ai soci E’ stato chiesto quale sia la disciplina applicabile ad una riduzione reale del capitale sociale ai sensi dell’art. 2445 cod. civ., effettuata da una società per azioni, mediante rimborso di parte del capitale sociale ai soci, allorché esistano azioni concesse in usufrutto ed, in particolare, secondo quale disciplina concorreranno il nudo proprietario e l’usufruttuario al rimborso del capitale, e se all’uopo sia applicabile l’art. 1000 cod. civ. E’ stato anche chiesto se, con il consenso unanime dei soci, sia possibile rimborsare il capitale in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni. L’Ufficio Studi ha ritenuto che si possa senz’altro fare riferimento alla disciplina in materia di usufrutto, trattandosi di un istituto di carattere generale, applicabile a prescindere dal suo oggetto. L’applicazione dell’art. 1000 cod. civ. al caso di specie, richiedendo la cooperazione di usufruttuario e nudo proprietario al fine della riscossione, evita possibili abusi di una parte a danno dell’altra; i rispettivi diritti sul capitale riscosso e investito a norma dell’art. 1000 cod. civ. saranno rapportati, nella durata, a quella propria dell’usufrutto sulle azioni. La seconda questione, quella della possibile distribuzione delle somme ex art. 2445 cod. civ., in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta, rappresenta un tema già risolto positivamente dalla dottrina ante-riforma: il principio di parità di trattamento è posto esclusivamente a tutela dei soci stessi, ed è pertanto derogabile con il loro consenso unanime; in questo modo, si può consentire anche ad una restituzione di beni in natura, potenzialmente idonea e determinare squilibri nelle diverse assegnazioni.

Quesito n. 84-2007/I

Cooperative sociali ad oggetto plurimo e presenza di soci sovventori In tema di cooperative sociali è stato chiesto: 1) se sia consentito che una cooperativa sociale abbia per propri scopi entrambe le fattispecie di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 o se, viceversa, le fattispecie di cui alle predette lettere siano tassativamente in alternativa tra loro. La risposta dell’Ufficio è stata che sembra essere consentito che una cooperativa sociale abbia per propri scopi entrambe le fattispecie di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381, purché nello statuto venga enunciato il collegamento funzionale tra i due tipi di attività e, inoltre, purché l’organizzazione amministrativa dell’ente consenta la gestione separata dei due rami di attività. 2) se sia possibile la presenza di soci sovventori nelle cooperative sociali e, in caso affermativo, entro quali limiti. La risposta è stata che la cooperativa sociale possa emettere strumenti finanziari, i quali non solo consentono una remunerazione più elevata dell’apporto, incentivando così gli investimenti, ma possono inoltre essere offerti in sottoscrizione a persone fisiche o anche giuridiche, che siano prive del requisito statutario richiesto dall’art. 11, legge n. 381/91.

Quesito n. 80-2007/T

Applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla cessione di fabbricato strumentale per natura Si è posto il dubbio se l’applicazione dell’art. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. n. 347/1990 (imposte ipotecarie e catastali rispettivamente con aliquota del 3% e del 1% per il trasferimento di beni strumentali) sia limitata ai trasferimenti operati nell’esercizio dell’impresa o riguardi anche le cessioni da parte di soggetti non operanti nel suddetto campo. La risposta dell’Ufficio Studi è stata che l’imposta ipotecaria si applica nella misura del 3% e quella catastale nella misura dell’1% sia nell’ipotesi di cessione di fabbricato strumentale esente dall’imposta sul valore aggiunto sia nell’ipotesi di cessione imponibile ai fini IVA, tuttavia deve pur sempre trattarsi di fattispecie che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA (sia esenti che imponibili), cioè di cessioni poste in essere da soggetti passivi IVA (imprese ed esercenti arti o professioni), e non da privati.

Quesito n. 371-2007/C

In tema di vincolo indiretto: art. 46 codice beni culturali E’ stato posto il caso di un terreno destinato a pertinenza di un immobile sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 numero 42, in quanto di interesse culturale, che il proprietario vorrebbe trasferire riservandosi il diritto di superficie nel sottosuolo, per realizzarvi un parcheggio privato.

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Sono stati chiesti chiarimenti in ordine «alla compatibilità tra vincolo ex Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 riguardante il terreno ed esercizio del diritto di superficie nel sottosuolo». L’Ufficio Studi si è espresso nel senso che gli immobili assoggettati al cd. vincolo indiretto non costituiscono cose d’arte e dunque per ciò che attiene unicamente al terreno non troveranno applicazione le norme che riguardano la circolazione dei beni culturali; pertanto si ritiene possibile la riserva del diritto di superficie nel sottosuolo del terreno, senza aggravi derivanti dalla commerciabilità dei beni culturali.

Quesito n. 81-2007/I

Conferimento di marchio non registrato in s.r.l. Tenuto conto i tempi per la registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi sono nell'ordine di qualche anno dalla presentazione della domanda, è stato chiesto se possa essere considerato oggetto idoneo di conferimento in una s.r.l. un marchio non ancora registrato. Le conclusioni dell’ufficio sono state che: a) il marchio non registrato è certamente conferibile in una s.r.l. in quanto bene suscettibile di valutazione economica; b) nella valutazione del bene conferendo, peraltro, si deve dar conto del fatto che l’ordinamento riconosce comunque al marchio non registrato una tutela simile a quella prevista per il marchio registrato; c) la circostanza che la domanda per la registrazione è già stata inoltrata conferisce al marchio stesso ulteriore valore, attesa la retroattività degli effetti della registrazione; d) la mancata registrazione non consente, tuttavia, l’opponibilità del conferimento che scaturirebbe dalla sua trascrizione, sicché l’eventuale conflitto fra più aventi causa va risolto sulla base della anteriorità del titolo.

Quesito n. 83-2007/T

Assegnazioni alloggi da cooperative a soci; imposte di registro, ipotecaria e catastale. E’ stato posto il problema del trattamento, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, degli atti di assegnazione alloggi da cooperativa edilizia a socio, con riferimento particolare alla persistente possibilità di applicare l’agevolazione di cui all’art. 66, comma 6-bis, d.l. 331/93, pur dopo il nuovo regime IVA delle cessioni di fabbricati, introdotto dalla c.d. manovra Bersani del giugno – agosto 2006 (ricordando che al riguardo è di recente intervenuta l’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 163/E/2007, secondo la quale, dopo le modifiche legislative intervenute con la predetta manovra, il regime di favore di cui al citato art. 66, comma 6bis, continua a trovare applicazione “solo nelle ipotesi in cui le assegnazioni siano soggette ad Iva”). L’Ufficio Studi ha rilavato che tra le agevolazioni spettanti, rispetto alle quali il legislatore dell’estate d.l. 2006 non ha manifestato alcuna intenzione correttiva o limitativa, deve contemplarsi certamente quella prevista per gli atti ricompresi nell’attività statutaria delle cooperative (art. 66, comma 6bis, lettera c, d.l. 331/93). La posizione, certo motivata e autorevolmente espressa da parte dell’Agenzia delle entrate con la citata risoluzione, non sembra tuttavia condivisibile e ne riduce eccessivamente la portata originaria, che non è solo quella di garantire una sola imposta fissa anche per pluralità di atti, ma, più a monte, è quella di assicurare che il prelievo non superi l’imposta fissa, secondo una tecnica agevolativa, che, per quanto ampia, non è affatto inconsueta a proposito di soggetti costituzionalmente tutelati quali le cooperative

Quesito n. 358-2007/C

Art. 228 legge 151/75: comunione legale, regime transitorio, disciplina dei beni personali e dichiarazione di cui all’art. 179 c.c. E’ stato chiesto se l’acquisto della proprietà di un bene immobile, compiuto nel 1977 (periodo transitorio per l’applicazione della legge 151/75) da un solo coniuge con la partecipazione in atto dell’altro, possa ritenersi validamente escluso dal regime della comunione legale dei beni, avendo il coniuge non acquirente dichiarato che l’immobile in oggetto era estraneo alla comunione medesima ai sensi dell’art. 179 c.c., senza tuttavia specificare a quale delle ipotesi ivi previste intendeva riferirsi. L’Ufficio ha rilevato che le considerazioni sul tema del regime transitorio e più in generale sull’interpretazione dell’art. 228 legge 151/75, si possono così riassumere: a) il nuovo regime della comunione legale ha investito le famiglie già esistenti al 20 settembre 1975, solo il 16 gennaio 1978 (efficacia ex nunc, come sostenuto dalla Suprema

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Corte e non ex tunc, cioè retroattiva al tempo del matrimonio); b) i beni acquistati nel periodo transitorio (20 settembre 1975 - 16 gennaio 1978) cadono in comunione nella misura in cui si trovano nel patrimonio del coniuge acquirente alla data del 16 gennaio 1978. In sostanza, è prevalsa l’opinione di chi affermava un’introduzione differita della riforma del diritto di famiglia, comprendente tuttavia anche i diritti acquistati dai coniugi, in regime di separazione, nel periodo transitorio. Ha quindi concluso che il fatto che la dichiarazione sia incompleta, cioè non specifichi la provenienza personale del denaro utilizzato per l’acquisto o del bene dato in surroga, non sembrerebbe di per sé preclusiva della personalità dell’acquisto, mentre le conseguenze di tale incompletezza si verificherebbero sul piano probatorio in un eventuale giudizio di cognizione

Dalla Lista Sigillo

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Segnalazione di A.Gargano – messaggio del 10 luglio Imposta di registro - L'elusione nelle compravendite di immobili Cessioni celate dietro altre operazioni fra loro collegate. Un caso concreto Nel caso di compravendita di immobile, senza richiesta di specifiche agevolazioni, l'onere fiscale ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, che le controparti devono sostenere, deriva dall'applicazione delle tariffe allegate rispettivamente al Testo unico delle disposizioni riguardanti l'imposta di registro (Dpr 26 aprile 1986, n. 131) e al Testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte ipotecaria e catastale (Dlgs 31 ottobre 1990, n. 347). Può accadere che, per diminuire l'imposizione fiscale complessiva, i soggetti interessati alla compravendita di un immobile, anziché effettuare la cessione diretta dello stesso, pongano in essere diversi negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati, in modo da produrre l'effetto giuridico finale della compravendita. Di seguito si analizza una tipologia di operazione elusiva che risulta frequentemente praticata e che è stata oggetto di un'attenta analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria, a conclusione della quale sono state recentemente diramate istruzioni operative agli uffici locali per il recupero delle imposte dovute. La sequenza si attiva con l'accensione di una passività su un immobile, in genere un mutuo ipotecario, che sarà poi oggetto di conferimento in una società, costituita ad hoc o già esistente. In questo modo il valore del conferimento, e quindi la base imponibile dello stesso ai fini dell'imposta di registro, è costituito dal saldo netto tra il valore dell'immobile e la passività imputata (così come previsto dall'articolo 50, comma 1, del Dpr n. 131 del 1986). Tale riduzione della base imponibile non rileva ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, le cui aliquote continuano ad applicarsi al valore integrale del bene conferito. Segue un calcolo esemplificativo.

Ipotesi di compravendita Ipotesi di conferimento in società

Valore fabbricato euro 100.000 Valore conferimento (fabbricato al netto del mutuo)

euro 20.000

Mutuo ipotecario euro 80.000 Mutuo ipotecario euro 80.000

Imposte dovute:

COMPRAVENDITA CONFERIMENTO IN SOCIETA'

Imp. di registro 7% euro 7.000,00 Imp. di registro 7% euro 1.400,00

Imp. ipotecaria 2% euro 2.000,00 Imp. ipotecaria 2% euro 2.000,00

Imp. catastale 1% euro 1.000,00 Imp. catastale 1% euro 1.000,00

Imp. sost. su mutuo 2% euro 1.600,00 Imp. sost. mutuo 2% euro 1.600,00

TOTALE euro 11.600,00 TOTALE euro 6.000,00

Il passo successivo consiste nella cessione delle partecipazioni acquisite dal soggetto conferente ai soci della società conferitaria, che realizzano in tal modo i medesimi effetti della compravendita. La registrazione della suddetta cessione avviene con il pagamento della tassa fissa di registro, attualmente pari a 168 euro. Dall'operazione, così come ipotizzata, consegue dunque un risparmio di imposta di registro pari a 5.432 euro. Alcune circostanze nelle quali l'operazione viene compiuta risultano particolarmente significative e indiziarie dell'intento elusivo: l'accensione del mutuo precedentemente al conferimento dell'immobile, al fine di ridurne il valore nel conferimento e la relativa tassazione; l'incasso da parte del conferente del ricavato dell'accensione della passività; la cessione dal conferente alla società conferitaria (o meglio ai soci) delle quote di partecipazione, subito dopo l'apporto(1). Tuttavia, l'indicatore che maggiormente suffraga l'ipotesi elusiva è la tempistica ravvicinata delle varie operazioni, caratteristica che fa presumere la mancanza di valide ragioni economiche degli atti singolarmente considerati. In merito agli strumenti giuridici che consentono all'Amministrazione finanziaria di contrastare simili comportamenti elusivi, occorre innanzitutto rilevare che il citato Dpr n. 131 del 1986 non contiene una norma come quella dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 1973, che elenca in maniera puntuale le operazioni ritenute elusive, dirette cioè ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Tuttavia, la mancanza di tale elencazione non è di ostacolo allo svolgimento di un'efficace azione antielusiva, potendo quest'ultima trovare una valida giustificazione in base all'articolo 20 del Testo unico del registro, a tenore del quale: "L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Si tratta di una giustificazione che tiene conto dell'evoluzione normativa che ha subito l'imposta di registro, passata, come rilevato dai giudice della Suprema corte, "dal regime della tassa, avente come oggetto l'atto, quale documento da registrare e avente come contenuto una determinata quantità di denaro da riscuotere come corrispettivo del servizio di registrazione, a quello dell'imposta che ha come oggetto una manifestazione di forza economica e come contenuto una somma commisurata alla capacità contributiva" (sentenza n. 2713 del 4 dicembre 2001, depositata il 25 febbraio 2002). Tutto ciò implica che la ricerca da parte dell'interprete dei reali effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione non può prescindere dal considerare gli atti successivamente o precedentemente posti in essere fra le medesime parti, qualora dal confronto fra gli stessi emerga un collegamento funzionale e una regolamentazione degli interessi economici diversa da quella dichiarata nei singoli atti(2).

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In base a questa interpretazione dell'articolo 20, che privilegia il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati - anche frazionatamente - in uno o più atti, la Corte di cassazione, in diverse sentenze, ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria, affermando che, ai fini dell'imposta di registro, una pluralità di negozi giuridici, strutturalmente e funzionalmente collegati per produrre un unico effetto giuridico finale, devono essere considerati come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva (cfr sentenze n. 14900 del 23/11/2001, n. 2713 del 25/2/2002, n. 10660 del 7/7/2003)(3). Alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale sopra illustrato, gli uffici sono dunque legittimati a ricercare, nell'imposizione di un atto, la sua causa reale, ricostruendo l'intenzione effettiva delle parti anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, dalle quali emerga il complessivo disegno elusivo. E' opportuno rilevare che la fattispecie elusiva in esame non costituisce una novità nell'ambito dell'imposta di registro. Già nel 1994, con la parte 5 della circolare del 30/7/1994, n. 131, la allora direzione centrale Accertamento e Programmazione, nel dare indirizzo all'attività degli uffici del Registro a seguito del Dm 30 dicembre 1993, inseriva tra le tipologie di controllo proprio quella riferita alle cessioni di immobili effettuate mediante conferimento societario. La stessa tipologia di controllo veniva riconfermata dalla circolare del 2/2/1995 n. 39 nello specificare gli indirizza operativi per l'anno 1995. Alcune considerazioni possono essere effettuate in riferimento alla natura dell'imposta da recuperare. Come è noto, ai sensi dell'articolo 42 del Dpr n. 131 del 1986, "è principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso". Alla luce di questa distinzione normativa, con riferimento alla casistica in esame, la maggiore imposta da recuperare non può avere natura principale, in quanto non tende a sanare un errore commesso dal contribuente nella registrazione di un atto; neppure può essere considerata suppletiva, dal momento che non ci sono gli estremi per parlare di un errore commesso dall'ufficio in sede di tassazione dell'atto, considerato che l'intento elusivo non si evince dal singolo atto presentato alla registrazione. Non resta dunque che la terza possibilità contemplata dalla norma, in base alla quale l'imposta in esame ha natura complementare. Sicuramente si tratta di un'imposta complementare "residuale" perché differente da quella derivante da rettifica di valore o da revoca di agevolazioni fiscali. Da questa ipotesi consegue l'applicabilità di tutte le modalità operative proprie dell'imposta complementare, in termini di decadenza dell'azione accertativa, di applicazione degli interessi di mora e di riscossione in pendenza di giudizio. NOTE: 1) Secondo alcuni autori, lo step finale costituito dalla cessione delle quote non è strettamente necessario ai fini dell'individuazione dell'intento elusivo, risultando a ciò sufficienti la stipula del mutuo ipotecario e il successivo conferimento dell'immobile. Ciò in quanto le passività cui fa riferimento l'articolo 50, comma 1, del Dpr n. 131 del 1986 sono quelle strettamente inerenti i beni conferiti e non quelle appositamente create al fine di abbatterne artificiosamente i valori imponibili. 2) Un'interpretazione restrittiva dell'articolo 20, che esclude il collegamento tra atti diversi (se non espressamente previsto dalla norma) e la possibilità di utilizzare elementi extratestuali nell'attività di interpretazione degli atti, è invece fatta propria dallo Studio notarile n. 95/2003/T, approvato dalla Commissione studi tributari del notariato in data 26 marzo 2004. 3) Per un esame delle fattispecie oggetto delle citate sentenze, si veda l'articolo L'elusione alloggia in hotel in FISCOoggi dell'1/2/2007. 23 luglio S.Dal Verme ha segnalato: INCAPACITA’ DEL FALLITO: che fare?

Contrariamente a quanto riportato da Antonio Ruotolo ed Alessandra Paolini, in risposta al quesito 152-2006/I nel notiziario del CNN del 6.6.07, il Registro delle Imprese ha ricevuto da Roma Unioncamere il 9.3.06 (prot. 1990) un chiarimento al riguardo, con il quale si ritiene ancora vigenti tutte le incapacità gravanti sul fallito fino alla sua riabilitazione, senza tener conto della nuova normativa per tutti i falliti ante riforma, ossia ante 16 gennaio 2006. Tutto ciò sulla base dei pareri espressi dal Ministero delle Attività Produttive nella persona del Capo dell’Ufficio Legislativo Marco Lipari e dal Ministero dello Sviluppo Economico nella persona del Direttore Generale Marco Spinarelli, sollecitati dall’Unioncamere il 1° febbraio 2006. Queste sono le risposte, che allego anche in pdf. Ministero delle Attività Produttive “Con riferimento alla richiesta formulata dall’Unioncamere, di cui all’oggetto, si esprime il seguente avviso . La legge delega per la riforma delle procedure concorsuali e il D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, non prevedono alcuna efficacia retroattiva delle disposizioni concernenti l’eliminazione delle sanzioni personali del fallimento. Pertanto, l’abrogazione dell’art. 50 l. fall. non opera per coloro che sono iscritti nel registro dei falliti alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 5/2006. Deve ritenersi ancora in vigore la precedente disciplina per questi falliti, in forza della quale la cancellazione della iscrizione, e la conseguente cessazione delle incapacità stabilite dalla legge, discende dalla conforme sentenza del tribunale. In altri termini, l’art. 50 deve essere interpretato nel senso che non è più possibile iscrivere nel registro dei falliti coloro che sono dichiarati tali dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006. Per costoro, inoltre, la mancata iscrizione nel pubblico registro non comporta l’abrogazione delle incapacità stabilite da disposizioni di legge che interessano il fallito in quanto tale, ossia che prescindono dalla predetta iscrizione. Solo le incapacità che si riferiscono alla iscrizione nel registro, infatti, possono ritenersi abrogate

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mancando il registro medesimo: a prescindere se disposte dalla legge fallimentare o altrove.” Ministero dello Sviluppo Economico “Si fa seguito alla nota della scrivente n. 4857 del 29 maggio 2006, con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’art. 47 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, che ha abrogato l’art. 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che istruiva il pubblico registro dei falliti. Al riguardo, si precisa che l’Ufficio Legislativo della scrivente Amministrazione ha confermato quanto già sostenuto in una precedente nota di risposta ad un quesito dell’Unioncamere in ordine alla interpretazione della portata applicativa del citato art. 47, con riferimento alla applicabilità o meno della norma anche ai procedimenti fallimentari già definiti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo ( 16 gennaio 2006 – data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e alla sopravvivenza o meno del procedimento riabilitativo in conseguenza del venir meno del pubblico registro dei falliti. Nello specifico il predetto Ufficio ha precisato quanto segue: “L’art. 47 cit., nell’abrogare il precedente art. 50 del R.D. n. 267/1942, non ha previsto alcuna efficacia retroattiva della disposizione, né tanto meno il D.Lgs. n. 5 del 2006 contiene alcuna disciplina transitoria. Invero l’art. 150 (“disciplina transitoria”) prevede solo che i ricorsi per dichiarazioni di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del decreto, nonchè le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore, con ciò confermando la applicabilità ex nunc della nuova disciplina. Si ritiene, pertanto, che gli effetti delle sentenze dichiarative di fallimento già intervenute alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. continuino ad applicarsi secondo quanto indicato dalla precedente disciplina, anche per ciò che attiene ai procedimento per la cessazione delle incapacità civili stabilite dalla legge”.

25 luglio Paolo Giunchi ha scritto: Ricordo che gli innumerevoli incendi che stanno devastando mezza Italia e che hanno purtroppo provocato anche alcuni decessi, hanno ripercussioni anche sugli atti notarili. Sebbene la decorrenza dell’obbligo di cui all’allegato non sia ben chiarito nella normativa, sebbene molti comuni e regioni siano gravemente inadempienti per quanto di loro spettanza, la gravita della sanzione (nullità degli atti) dovrebbe consigliare la massima cautela nella redazione degli atti. Allego uno stralcio della legge del 2000 ed un breve commento che feci qualche anno fa. Non mi sembra che siano state emanate ulteriori norme statali. Cordiali saluti

27 luglio E.Tataranno ha scritto a proposito del decreto della Regione Lombardia in tema di certificazione energetica - G.R. Lombardia 26.6.07 N. 8/5018 pubblicato sul BURL n. 29 del 20.7.2007 - 3° suppl.: A me sembra che si verta in una ipotesi di legislazione concorrente (legge statale = norme-quadro; legge regionale = norme di dettaglio). Viene detto espressamente all'art. 17 del D. Lgs. 192/2005 (le norme del decreto e dei decreti attuativi si applicano, nelle materie di legislazione concorrente, per le Regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva CE 2002/91). La materia "tutela della salute", a seguito della modifica dell'art. 117 della Costituzione ad opera della Legge Cost. 18 ottobre 2001 n. 3, rientra nella competenza della legislazione concorrente delle Regioni. La D.G.R. 26 giugno 2007 n. 8 sulla certificazione energetica di cui si discorre è la delibera di Giunta Regionale con cui è stata data attuazione alla Legge Regionale della Lombardia n. 24/2006 (norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente). Fatta questa premessa a me sembra che le norme sulla certificazione energetica contenute nella D.G.R. 8/2007, sono, per i residenti in Lombardia, norme cogenti e vigenti e prevalgono sulle norme statali, laddove per norme statali deve intendersi non solo il D. Lgs 192/2005 sulla certificazione energetica ma anche il D. Lgs. 311/2006 che ha introdotto l'attestazione energetica per il periodo transitorio e cioè fino all'approvazione dei decreti attuativi e delle linee guida nazionali. Detti ultimi troveranno applicazione infatti solo ed esclusivamente nelle regioni in cui non sia stata emanata una legge regionale. Poichè la Regione Lombardia ha emanato una propria legge in materia, si disapplica la legge statale. Per noi notai lombardi quindi è immediatamente in vigore la disciplina sull'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica, (scompare quindi l'attestato di qualificazione energetica) in base all'art. 6 della D.G.R. 8/2007: - per gli edifici nuovi a decorrere dal 1 settembre 2007 (presentazione D.I.A. o richiesta del permesso di costruire per costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o ristrutturazione avvenuta dopo tale data) - per gli edifici esistenti: -- dal 1 settembre 2007 negli atti di trasferimento a titolo oneroso dell'intero edificio - con la

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precisazione che se le unità immobiliari che lo compongono sono termoautonome, nell'atto di trasferimento dell'intero edificio andrà allegata una certificazione energetica per ciascuna unità termoautonoma; --dal 1 luglio 2009 negli atti di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

27 luglio C.Spreafico (sempre a proposito del decreto della Regione Lombardia in tema di certificazione energetica - G.R. Lombardia 26.6.07 N. 8/5018) ha scritto: Dalla lettura del famigerato articolo 6.2 lettera “A” mi pare però di aver capito una cosa (forse) differente. La vendita è sempre dell’intero edificio, ma vi sono due modi di rilascio della certificazione: 1) se la vendita ha per oggetto l’intero edificio e questo non è costituito da più unità termoautonome: 1 sola certificazione per tutto l’edificio; 2) se la vendita ha per oggetto l’intero edificio e questo è costituito da più unità termoautonome: tante certificazioni quante le unità dell’edificio. Ovviamente per la vendita della singola unità siano o meno termoautonome e non dell’intero edificio non opera la lettera “A” bensì la “E” e pertanto fino al 2009 nessun obbligo salvo rientrare in altre fattispecie (agevolazioni o provvedimenti edilizi ad hoc).

29 luglio G.Rizzi (sempre a proposito del decreto della Regione Lombardia in tema di certificazione energetica - G.R. Lombardia 26.6.07 N. 8/5018) ha scritto: Quattro osservazioni: 1. quella pubblicata nel BUR Regione Lombardia del 20 luglio non è una legge regionale bensì una delibera di giunta regionale (D.G.r. 26 giugno 2007 n. 8/5018) (una delibera di giunta può derogare ad una legge nazionale???? Direi di NO) 2. in tema di "diritto civile" e quindi di validità di atti negoziali è opinione dominante che vi sia una competenza esclusiva dello Stato. Nessuna concorrenza da parte delle Regioni. L'art. 6 comma terzo se posto in relazione con l'art. 15 comma ottavo dlgs 192/2005, incide sulla validdità degli atti negoziali. Quindi non dovrebbe "soffrire" la concorrenza regionale. A sua volta il suddetto art. 6 terzo comma dlgs 192 prevede l'obbligo di allegazione solo nelle ipotesi di cui all'art. 6 commi 1, 1bis. 1 ter e 1 quater, e non in generale in tutte le ipotesi in cui in base ad altre normative, anche integrative di carattere regionale, sia comunque previsto l'obbligo di dotazione dell'ACE. 3. l'art. 9 comma 3bis prevede che le regioni possano predisporre "un programma" di sensibilizzazione e riqualificazione energetica sviluppando in particolare "l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del dlgs 192". Le regioni quindi possono predisporre "programmi" il che mi sembra diverso dal dettare norme in concorrenza o magari in deroga a quella nazionali. E' escluso inoltre che in base a detta norma le Regioni possano con propri provvedimenti sostituire i decreti di cui all'art. 4 primo comma dlgs 192 o le linee guida nazionali di cui all'art. 6 primo comma. 4. la Regione Lombardia, neppure con legge ma con semplice delibera di Giunta mi sembra sia andata oltre i limiti fissati dall'art. 9 comma 3 bis (ad esempio individuando i soggetti che possono rilasciare l'ACE) (la clausola di cedevolezza di cui all'art. 17 vale per le sole regioni e Provincie Autonome e non anche per le regioni a stuato ordinario come la Lombardia) Io non sono un "costituzionalista" ma ho la strana sensazione che, per quanto riguarda la commerciabilità dei fabbricati, la disciplina applicabile sia in toto quella del dlgs 192. Ma ripeto: io non sono un costituzionalista e non vorrei dire delle stupidaggini. Certo è che per i colleghi lombardi (o per chi stipula atti aventi per oggetto immobili siti in Lombardia) nuove grane si aggiungono a quelle che già discendono dal dlgs 192!!!!!

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Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali Agenzia delle Entrate Risoluzione 21 giugno 2007, n. 141/E

Trasferimento coattivo disposto con sentenza costitutiva: base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Oggetto: Sentenza costitutiva ex articolo 2932 del codice civile – Imposta di registro – Applicazione tabellare ex articolo 1, comma 497della legge 266/2005. Al trasferimento coattivo - disposto con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c - di un immobile non può applicarsi la deroga (introdotta dall'art. 1, comma 497, legge n. 266/2005) al criterio generale di determinazione della base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in materia di atti di cessioni immobiliari; la base imponibile è quindi costituita dal valore dell'immobile alla data dell'atto traslativo, vale a dire dal valore "venale in comune commercio".

Agenzia delle Entrate CIRCOLARE 9 luglio 2007, n. 43/E

OGGETTO: Indennità di occupazione senza titolo – Trattamento ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo Le indennità di occupazione senza titolo, ossia i pagamenti effettuati dall’inquilino al proprietario dell’immobile e non correlati all’adempimento di un contratto di locazione, possono essere assimilate, in alcuni casi, ad un risarcimento del danno sofferto dal proprietario e, in altri casi, ad un canone di locazione. Ai fini dell’imposta di registro, le stesse devono essere tassate con l’applicazione dell’aliquota propria delle locazioni (2%), ovvero con l’applicazione dell’aliquota residuale del 3%.

Agenzia delle Entrate CIRCOLARE 9 luglio 2007, n. 44/E

Società non operative, nuovi chiarimenti dalle Entrate La circolare n. 44/E offre chiarimenti sulla disapplicazione della disciplina sulle società non operative. I quesiti posti dai contribuenti, con relative risposte dell'Agenzia delle entrate, sono suddivisi per argomenti: società immobiliari, in liquidazione, holding, procedure concorsuali, altri tipi di società, cause di esclusione. Tra le principali indicazioni, la disapplicazione parziale della norma in presenza di "situazioni oggettive", quali l'impossibilità di utilizzare tutti i beni aziendali o il mancato rilascio di autorizzazioni amministrative per svolgere l'attività OGGETTO: Profili interpretativi per la disapplicazione delle disposizioni sulle società non operative – Articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

SOMMARIO: Indice; 1 Premessa; 2 Società immobiliari; 2.1 Società con patrimonio parzialmente inutilizzabile; 2.2 Società immobiliare in attesa di autorizzazioni amministrative; 2.3 Contratti di locazione a canoni vincolati; 2.4 Società con terreno agricolo incolto; 2.5 Società che subentra in un contratto di locazione; 2.6 Società immobiliare con vecchio canone di locazione congruo; 2.7 Società immobiliare con canone di locazione rinnovato: ipotesi di disapplicazione parziale; 2.8 Contratti di locazione immobiliare tra società con identica compagine sociale; 2.9 Società con blocco edificatorio sui terreni; 3 Società in liquidazione; 3.1 Società in liquidazione con progetto di fusione; 3.2 Società in liquidazione che presenta debiti nei confronti di soggetto fallito; 3.3 Società in liquidazione che compie atti di ordinaria amministrazione; 4 Società holding; 4.1 Holding iscritte nell’albo di cui all’art 113 del T.U.B; 4.2 Holding che controlla una sub-holding estera; 4.3 Società partecipata senza riserve di utili distribuibili; 4.4 Partecipazione societaria detenuta in nuda proprietà; 5 Società soggette a procedure concorsuali; 5.1 Società fallita: periodo di imposta che si chiude con la dichiarazione di Fallimento; 5.2 Società in concordato preventivo; 6 Altri tipi di società; 6.1 Società il cui unico asset è costituito dal credito derivante dalla cessione dell’azienda; 6.2 Società con beni rivalutati; 6.3 Società con bene strumentale in corso di completamento e in attesa di licenza amministrativa per il suo utilizzo; 6.4 Società in attesa di contributi pubblici; 6.5 Società in attesa di autorizzazione del s.s.n.; 6.6 Società trasformata; 6.7 Società che noleggia imbarcazioni da diporto; 7 Cause di esclusione; 7.1 Società costituita in base a legge provinciale; 7.2 Società che possiede una partecipazione di minoranza in una società quotata; 7.3 Società che negli anni precedenti ha determinato in via presuntiva il reddito imponibile come società non operativa.

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R.M. 11.07.2007 n. 163/E

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DELLA COOPERATIVA Se gli atti di assegnazione della proprietà degli alloggi costruiti dalla cooperativa sono esenti dall’Iva dovranno scontare l’imposta di registro, nonché le imposte ipocatastali, salva l’ipotesi prima casa, in misura proporzionale; deve infatti ritenersi superata dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006 la disposizione dell’art. 66 del D.L. 331/1993, che assoggettava tali atti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa nel presupposto che si trattava di operazioni imponibili Iva. La disposizione agevolativa, per effetto della quale l'assegnazione dell'alloggio al socio di una cooperativa edilizia sconta il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, si applica, considerata l'attuale normativa, solo nell'ipotesi in cui l'operazione sia soggetta a Iva. L'Amministrazione finanziaria ha proceduto a una sorta di riepilogo della disciplina, partendo dall'accertamento di fondo se l'operazione sia soggetta a Iva o sia esente. Da tale verifica, discende il regime, in ordine alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, da applicare.

R.M. 162/E/2007 IMPOSTA DI BOLLO SCRITTURE PRIVATE Anche se il valore del contratto è di importo minimo deve essere sempre applicata l’imposta di bollo di 14,52 euro per ogni foglio. L’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato l’imposizione per tutte le scritture private, anche non autenticate, contenenti convenzioni o dichiarazioni, anche unilaterali, con le quali si creano, modificano, estinguono, accertano o documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti. Ai fini dell’imposta di bollo il foglio si intende composto da 4 facciate.

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 157/E del 5 luglio 2007

Il costo sostenuto per l'acquisto di un diritto di superficie di durata limitata è interamente deducibile dal reddito d'impresa. Oggetto: Istanza di interpello - Diritto di superficie - Trattamento fiscale dei terreni su cui insistono i fabbricati - Articolo 36, commi 7, 7-bis e 8 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 L'Amministrazione era stata chiamata a chiarire se la medesima disciplina prevista per l'acquisto in proprietà (e in leasing) del terreno potesse essere estesa anche all'ipotesi in cui il contribuente acquisisce il terreno sulla base di un diritto di superficie, quindi costruendo su un suolo altrui o acquisendo la proprietà della costruzione senza acquisire quella del suolo. La risoluzione in commento ha chiarito che il regime in esame non trova applicazione nelle ipotesi in cui il terreno è acquisito con un diritto di superficie di durata limitata. In questo caso, infatti, il diritto di superficie costituisce un costo per il soggetto superficiario che, a differenza di quello sostenuto per l'acquisto del terreno, deve necessariamente concorrere al risultato di esercizio e, di conseguenza, risultare fiscalmente deducibile

Agenzia delle Entrate R.M. 167/E/2007

APPLICAZIONE SCONTO IRPEF 36%

Il limite massimo di spesa di 48.000 euro sul quale applicare lo sconto Irpef del 36% vale per l’unità abitativa e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se si tratta di unità immobiliari diverse. Il limite va suddiviso in proporzione alle spese sostenute dagli aventi diritto, se l’onere delle stesse non è sopportato in egual misura. Per la comunicazione preventiva da inviare al Centro operativo di Pescara, se a valersi del beneficio è più di un soggetto è sufficiente che uno solo di essi presenti il modulo, ma il contribuente che non lo ha presentato dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale di chi lo ha presentato. Perché possa parlarsi di "parti comuni", le unità abitative devono essere necessariamente due o più, altrimenti l'aggettivo "comuni", riferito a muri maestri, scale, tetti, portone, eccetera, non avrebbe un senso, per quanto l'edificio sia costituito, oltre che dall'unità abitativa, anche da pertinenze. Con la conseguenza che non può esserci un autonomo limite di spesa sul quale applicare la detrazione fiscale connessa ai lavori di ristrutturazione edilizia.

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Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007

La conservazione sostitutiva dei documenti informatici e gli obblighi rilevanti ai fini tributari: chiarimenti Oggetto: D.M. 23 gennaio 2004, articolo 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Fatturazione elettronica e modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Con la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007, l'Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito alcuni aspetti connessi alla fatturazione elettronica e alla conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini tributari. Numerosi i quesiti affrontati, raggruppati in quattro categorie principali: adempimenti preliminari all'attivazione del servizio, tipologia dei documenti oggetto della conservazione sostitutiva, tempistica della conservazione, accessi, ispezioni e verifiche.

L’imposta di bollo sui documenti informatici è commisurata al numero di registrazioni: secondo l’Agenzia delle Entrate, per “registrazione” si intende ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. · Se si predispone un documento analogico con modalità informatiche si deve necessariamente procedere alla stampa e alla successiva scansione del documento. Allo stesso modo occorrerà procedere per i documenti ricevuti con modalità informatiche (fax server, e-mail, link), in quanto tale modalità di ricezione non modifica la natura analogica dei documenti. · Il termine quindicinale per la conservazione sostitutiva delle fatture attive può decorrere dalla data indicata in fattura, e non anche dalla data di spedizione, in quanto è facoltà del contribuente procedere alla conservazione anche ad intervalli più ravvicinati di quelli normativamente previsti. · Per le fatture passive il termine decorre invece dalla data di ricevimento, e non può quindi aversi riguardo alla data di annotazione del documento in contabilità generale. · Unico responsabile della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e di tutti i documenti fiscalmente rilevanti è il contribuente, anche se ha affidato il processo di conservazione in outsourcing.

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Agenzia delle Entrate Risoluzione R.M. 13.07.2007 n. 170/E (Il Sole24Ore 14.7.07 p. 27)

ACCERTAMENTI CESSIONI IMMOBILIARI IN ESECUZIONE DI PRELIMINARI Nelle cessioni immobiliari, il prezzo stabilito in contratti preliminari di anni passati non esclude l’accertamento dell’ufficio in base al valore normale. Si tratta però di una presunzione relativa che può essere vinta dal contribuente fornendo la prova contraria. La determinazione del valore normale richiede un’analisi di fatto che non rientra nella competenza esercitabile in sede di interpello. Con l’interpello è stato chiesto se verbali del consiglio di amministrazione, contenenti la scala dei prezzi di vendita (differenziati in relazione al periodo in cui i singoli soci hanno sottoscritto la promessa d'acquisto), i preliminari di compravendita, i mezzi di pagamento e i contratti di mutuo possono costituire strumenti idonei a limitare il potere di rettifica del valore venale dei beni da parte degli uffici? In relazione al potere di accertamento ai fini Iva degli uffici delle Entrate, spiega la risoluzione, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto Visco-Bersani "è stata ampliata la possibilità per gli uffici finanziari di rettificare i corrispettivi derivanti dalla cessione di immobili da parte delle imprese, quando questi sono inferiori al 'valore normale' di mercato del bene". La determinazione del valore normale, precisa l'Agenzia, rappresenta una "presunzione relativa", che "consente all'amministrazione finanziaria, insieme ad altri elementi disponibili o acquisibili, ... di considerare il corrispettivo indicato come non corrispondente al prezzo effettivamente pagato. Il contribuente può, comunque, sempre confutare tale presunzione fornendo prova contraria". Il contribuente può sempre confutare, fornendo prova contraria, le rettifiche effettuate dall'Agenzia delle entrate sui corrispettivi derivanti dalla cessione di immobili da parte delle imprese quando questi risultano inferiori al "valore normale" del bene. La determinazione concordata del valore normale non può essere a ogni modo effettuata in sede di interpello, dato che essa, conclude l'Agenzia, "implica una doverosa e diligente ricognizione dei fatti".

Parere 22.03.2007 n. 16 Il Sole 24Ore 17.07.2007 p. 32

SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE Il Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive ha precisato, con il parere a margine, che è ammissibile la scissione parziale proporzionale con assegnazione del patrimonio immobiliare alla società beneficiaria. E’ necessario, tuttavia, che successivamente non avvenga la cessione delle quote della beneficiaria immobiliare o della maggioranza delle quote della società scissa operativa. Tale pronunciamento si uniforma con altri già precedente resi dal medesimo Comitato Consultivo

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Organismo Italiano di Contabilità Documento n.4

FUSIONI SOCIETARIE Il documento n. 4 dell’Oic chiarisce alcuni passaggi controversi relativi agli adempimenti della procedura civilistica di fusione societaria. Per quanto riguarda la data di effetto della fusione, mentre l’effetto reale non è disponibile agli attori della fusione, coincidendo con la data di iscrizione al Registro delle Imprese dell’atto di fusione (ferma restano una possibile posticipazione per la fusione per incorporazione), gli effetti obbligatori, ossia quelli che valgono solo tra i soci, possono essere oggetto di retrodatazione, la quale può essere reddituale o contabile. La retrodatazione reddituale stabilisce a partire da quale data i soci della società dante causa (incorporata) partecipano agli utili prodotti dalla società avente causa, ossia risultante dalla fusione. L’aspetto riveste particolare importanza in quanto è necessario capire a chi spetta l’utile provvisorio che si è formato dalla data di redazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del Codice Civile al momento in cui la fusione diventa efficace. Il documento Oic n. 4 precisa che se non vi è retrodatazione e la situazione patrimoniale redatta per il rapporto di cambio è stata datata all’inizio dell’esercizio, l’utile prodotto nel periodo interinale non può che spettare ai soci dell’incorporata, mentre se si è valutata la società incorporanda considerando anche l’utile del periodo interinale e si decide per eseguire la retrodatazione reddituale, quell’utile non potrà che competere a tutti i soci sia quelli dell’incorporata, sia quelli dell’incorporante.

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 181/E del 24 luglio 2007

Piani di recupero - Riqualificazione urbana senza misura fissa Niente agevolazioni se il piano prevede interventi su aree inedificate piuttosto che su immobili da recuperare Le cessioni di immobili compresi in programmi di riqualificazione urbana che non presentano finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste per l'edilizia abitativa (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa). Inoltre, il conferimento e la cessione di tali immobili genera, ai fini delle imposte dirette, plusvalenza da assoggettare a tassazione tra i redditi diversi. Queste le conclusioni con cui l'agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello formulato da una società che chiedeva se, agli atti di conferimenti di beni immobili ricadenti in un programma integrato per la riqualificazione urbana, potessero essere riconosciute le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 della legge 168/1982. Nel dettaglio, la norma citata stabilisce, per i trasferimenti nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Per rispondere al quesito, i tecnici dell'Amministrazione finanziaria mettono a confronto i programmi integrati di riqualificazione urbanistica e ambientale e concludono che non è possibile assimilare i programmi di riqualificazione oggetto dell'interpello ai piani di recupero "agevolabili", e, alle cessioni degli immobili, non sono applicabili i benefici fiscali in materia di imposte indirette. Per quanto riguarda, invece, la rilevanza - ai fini delle imposte sui redditi - della cessione dei suddetti immobili a una Srl unipersonale, la risoluzione precisa che viene a configurarsi una plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir ("redditi diversi"), dal momento che si tratta di un'area destinata a essere edificata ex novo in base al piano di riqualificazione.

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Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali Circolare 18 luglio 2007, prot. n. 200704165/15100/14865 (39)

OGGETTO: Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Il Ministero dell'Interno fornisce ai prefetti indicazioni operative per agevolare l’applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il decreto, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, disciplina le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari. La circolare esplicativa invita i prefetti a porre in essere tutte le necessarie iniziative di coordinamento e anche di supporto nei confronti dei Comuni, e si sofferma, tra gli altri, sui seguenti punti: - concetto di familiare ai sensi dell’art. 2, punto 2, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 30/2007 - applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo (relativo all’agevolazione dell’ingresso e del soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione Europea non compreso fra quelli indicati nell’articolo 2 dello stesso decreto) - requisito per l’iscrizione anagrafica relativo alla disponibilità di risorse economiche - maturazione del diritto di soggiorno permanente e posizione dei cittadini dell’Unione con permesso di soggiorno scaduto o in corso di validità - mancanza dei requisiti per soggiorno superiore a tre mesi

Agenzia delle Entrate Risoluzione n 174/E del 20 luglio 2007

"Stock option": la cessione anticipata delle azioni comporta la perdita dei benefici fiscali Oggetto: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Alfa S.p.A. Il valore delle azioni assegnate ai dipendenti va sottoposto a tassazione quando le stesse sono cedute prima che siano trascorsi tre anni dall'assegnazione. Ciò anche se la cessione avviene, in caso di pensionamento, perché prevista dal regolamento del piano di azionariato. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 174/E del 20 luglio 2007, in risposta all'interpello di una società, che riteneva invece l'applicabilità delle agevolazioni previste in materia, visto che il trasferimento delle azioni avviene senza possibilità di scelta da parte dei dipendenti.

Agenzia delle Entrate D.R.E. Lombardia Risoluzione Prot. n. 904-66892/2007

PRIMA CASA – ACQUISTO DI UNITA’ CONTIGUA La Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate si è pronunciata favorevolmente a fronte dell'interpello in merito alla possibilità di estendere le agevolazioni della prima casa agli acquisti di piccoli alloggi contigui alla abitazione principale anche qualora quest'ultima sia stata acquistata senza agevolazioni prima casa purchè sussistano tutti gli altri presupposti soggettivi ed oggettivi.

Italia Oggi 27.7.07 p. 36 Corte Cass. sent. 20.7.07 n. 16115

INTERESSI PASSIVI PER IMPRESE DI COSTRUZIONE Le imprese di costruzione possono dedurre gli interessi passivi indicati in dichiarazione, relativi ad un mutuo chiesto per una ristrutturazione, anche se i lavori non sono ancora iniziati. Due sono i requisiti per la deducibilità: l’iscrizione in bilancio e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi e risulta del tutto irrilevante che, al momento dell’esposizione di tale componente negativo, la società non abbia ancora iniziato le opere di ristrutturazione dell’immobile.

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 188/E del 26 luglio 2007

Istituiti i codici tributo "modello F24" per il versamento dell'imposta regionale sulle plusvalenze derivanti da cessione di fabbricati ubicati in Sardegna adibiti a seconde case di cui all'articolo 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4

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Agenzia del Territorio Comunicato 25 luglio 2007,

Il nuovo regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio Il regolamento pubblicato in G.U. individua i principi di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia per il perseguimento delle finalità istituzionali definite dallo statuto. In sintesi: a) orientamento alla qualità ed all'economicità del servizio reso ai cittadini, ai professionisti ed agli enti destinatari, a partire dall'individuazione delle loro esigenze espresse o potenziali. Allo stesso principio si ispirano i rapporti organizzativi e la comunicazione interna in una logica di reciproco servizio nell'esercizio dei rispettivi ruoli; b) orientamento dei comportamenti organizzativi individuali e di gruppo ai risultati ed alla soluzione dei problemi, superando logiche legate al semplice adempimento o alla mera competenza formale; c) aderenza alle realtà territoriali regionali e collaborazione con il sistema delle autonomie, in particolare, in funzione del trasferimento ai comuni della gestione diretta del catasto; d) adozione a tutti i livelli organizzativi di nuovi sistemi e modalità di gestione delle risorse impiegate dall'Agenzia, con particolare riferimento alla valorizzazione e allo sviluppo della professionalità di tutto il personale; e) definizione di un sistema di allocazione di funzioni, obiettivi e risorse finalizzato all'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale; f) integrazione e cooperazione tra le strutture operative e di supporto in funzione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivi; g) integrazione delle strutture organizzative con gruppi di progetto temporanei per la gestione di obiettivi innovativi di particolare rilevanza richiedenti il concorso di diverse competenze professionali; h) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo, sulla flessibilità operativa, sulla crescita professionale e sul controllo dei risultati; i) valorizzazione di stili di direzione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali e all'affermazione del senso etico di appartenenza ad un'organizzazione che persegue fini pubblici primari.

Agenzia delle Entrate Risoluzione n 179/E del 24 luglio 2007

Trasferimenti titoli Politica Agricola Comune: l'imposta di registro è dovuta, separatamente, per l'affitto del fondo e per la cessione temporanea degli aiuti Oggetto: Istanza di interpello - disciplina comunitaria degli aiuti a favore dell'agricoltura - trasferimento transitorio del diritto all'aiuto – imposta di registro. L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime tributario degli aiuti introdotti dalla riforma della Politica agricola comune (Pac). I diritti all'aiuto previsti dalla disciplina comunitaria a favore dell'agricoltura non costituiscono pertinenza del terreno. Di conseguenza, in caso di affitto dei titoli, l'imposta di registro sarà dovuta, separatamente, per l'affitto del fondo rustico e per la cessione temporanea dei titoli. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno, con la risoluzione n. 179/E del 24 luglio, esaminare nel merito la questione prospettata, anche se la domanda è stata ritenuta inammissibile, perché formalizzata da una S.r.l. e non "da un contribuente interessato personalmente a conoscere la regolamentazione fiscale di una particolare fattispecie concreta" (come è necessario affinché il parere produca gli effetti tipici dell'interpello). Sulla riforma della politica agraria comune si veda anche: M. Mattia, “Appunti sul regime di trasferimento dei diritti all’aiuto previsti dal regolamento Ce n. 1782/2003 nell’ambito della riforma della politica agraria comune”. Studio 2-2007/A, in CNN Notizie del 21 maggio 2007; e Id, “Indicazioni dell’AGEA per le erogazioni in agricoltura in tema di pegno sui titoli all’aiuto di cui al regolamento Ce n. 1782/2003 (Riforma della Politica agricola comune). (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA. Circolare 23 maggio 2007, n. 363), in CNN Notizie del 30 maggio 2007.

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Presidenza del Consiglio dei Ministri CIRCOLARE 13 luglio 2007

OGGETTO: Legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), commi 725 e seguenti: Disposizioni in tema di compensi, numero e nomina degli amministratori di società partecipate da enti locali. (GU n. 173 del 27-7-2007 ) La recente circolare del Dipartimento degli affari regionali fornisce alcuni chiarimenti circa la sussistenza delle cause ostative alla nomina degli amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica DIRETTIVA 23 maggio 2007

OGGETTO: Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. (GU n. 173 del 27-7-2007: (si veda il testo sul notiziario del 30 luglio 2007 oppure cliccando: direttiva 23.05.2007)

da Il Sole 24Ore 28.07.2007 p. 23-24

APPROVAZIONE DI DIRETTIVE UE Il recepimento della direttiva 90/434/Ce detta le regole fiscali per fusioni, scissioni e conferimenti poste in essere tra società Ue situate in Paesi differenti. Viene esplicitamente inserita la Società Europea (e la corrispondente Cooperativa europea) tra i soggetti passivi Ires. È stata inoltre precisata la portata delle disposizioni sul trasferimento della sede all’estero: se la società mantiene una stabile organizzazione in Italia, le eventuali perdite subite anteriormente alla data di trasferimento possono essere compensate nei 5 anni successivi, secondo il meccanismo dell’art. 181 Tuir.

Scadenzario

1 luglio 2007 Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) per edifici di superficie utile superiore a 1000 mq., nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile.

D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)

1 luglio 2007 Entra in vigore la nuova disciplina del settore energetico: apertura del mercato libero anche ai clienti domestici. Ai sensi dell’art.1 del Decreto l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita.

D.L. 15 giugno 2007 n.73 (G.U. n.139 del 18.06.2007)

9 luglio 2007 Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti sottoposti agli studi di settore. La proroga di venti giorni rispetto al termine ordinario è prevista anche relativamente alla maggiorazione dello 0,4 per cento.

Agenzia delle Entrate Circolare n. 31/E del 22 maggio 2007

Agenzia delle Entrate Circolare n. 38/E del 12 giugno 2007

31 luglio 2007 Entra in vigore la Legge 111/2007 che apporta modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario

Legge 30 luglio 2007, n. 111 (G.U. n. 175 del 30-7-2007 - Suppl. Ordinario n. 171/L)

2 agosto 2007 Entra in vigore il regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte

DECRETO 8 giugno 2007, n. 98 (G.U. 18 luglio 2007, n. 165)

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dell'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

10 agosto 2007 Entrano in vigore le misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, contenute nel D.Lgs. n. 109/2007. Si segnala che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, e che sono espressamente dichiarati nulli, gli atti posti in essere in violazione dei divieti (art. 5).

D.Lgs. 22 giugno 2007 n.109 (GU n. 172 del 26-7-2007 )

1 settembre 2007 Sono dichiarati fuori corso, con decorrenza 1° settembre 2007, i valori bollati con importi espressi in lire, in lire-euro ed in euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali.

D.M. 25 maggio 2007 art.1 (G.U. n. 146 del 26.6.2007)

1 ottobre 2007 Estesa anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter), lettera d, D.P.R. n. 633/1972 l'applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile, cd. “reverse charge”. Attraverso tale sistema, si trasferisce al cessionario gli obblighi al pagamento del tributo, in deroga alla disposizione di cui all’art. 17 del D.P.R. 633/1972. Dunque, l’imposta viene assolta dal cessionario, quale soggetto passivo nel territorio dello Stato, anziché dal cedente.

Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 25 maggio 2007 (G.U. 3 luglio 2007, n. 152)

15 ottobre 2007 Termine per il primo invio degli elenchi clienti e fornitori per la generalità dei contribuenti.

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 25 maggio 2007 (G.U. n.139 del 14.06.2007)

1 novembre 2007 A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.

Art.1 comma 195 Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)

15 novembre 2007 Termine per il primo invio degli elenchi clienti e fornitori per i contribuenti con volume d’affari, relativo all’anno 2006, che consente di optare per la liquidazione dell’Iva trimestrale (309.000 euro per le prestazioni di servizi).

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 25 maggio 2007 (G.U. n.139 del 14.06.2007)

31 dicembre 2007 Scadenza proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Art.1 comma 392 Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)

31 dicembre 2007 Scadenza della proroga delle agevolazioni del 36% in materia di recupero del patrimonio edilizio, nel limite di spesa di 48.000,00 Euro per unità immobiliare (prorogata anche l’aliquota IVA 10% per le relative prestazioni fatturate dall’1.01.2007). Il costo della manodopera dev’essere evidenziato in fattura.

Art.1 commi 387 e 388 Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)

31 dicembre 2007 Scadenza della proroga aliquota agevolata IRAP per il settore dell’agricoltura L’aliquota dell’1,9 per cento per l’Irap del settore agricolo è valida anche per il 2006; per il periodo d’imposta 2007 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento, salvo ulteriori proroghe.

Art.1 comma 390 L. 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)

1 luglio 2008 Tracciabilità dei compensi ai professionisti Entra in vigore il limite dei 500,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma

Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006

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dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto Bersani”

(G.U. n.186 dell’11.08.2006) modificato dall’art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)

1 luglio 2008 Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) per edifici di superficie utile fino a 1000 mq., nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile, con esclusione delle singole unità immobiliari.

D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)

1 luglio 2007 Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)

1 luglio 2009 Tracciabilità dei compensi ai professionisti. Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto Bersani”

Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) modificato dall’art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)

Segnalazione di giurisprudenza

Corte Cass. 13.01.2006 n. 543, 23.03.2004 n. 5740

(Italia Oggi 1.07.2007 p. 20)

PERDITE DI CAPITALE

Non sono giustificati troppi indugi nella copertura anche per le perdite inferiori al terzo del capitale. La minor entità della perdita giustifica un atteggiamento attendista della società, ma gli elementi forniti al socio devono essere tali da consentirgli una scelta consapevole. L’assemblea può non prendere alcuna decisione di fronte alla presenza di perdite superiori al terzo del capitale se si tratta di una fase transitoria, tenuto anche conto che il capitale sociale risulta comunque superiore al minimo di legge. Soltanto nell’ipotesi in cui la perdita non risultasse diminuita a meno di un terzo entro l’esercizio successivo, l’assemblea deve necessariamente uscire dalla fase di inerzia e prendere i necessari provvedimenti sul capitale sociale.

Nei casi prospettati dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile, il primo compito degli amministratori è predisporre una situazione patrimoniale della società di data il più possibile vicina a quella della delibera; dottrina e giurisprudenza indicano un termine massimo di 120 giorni intercorrenti tra la data della situazione patrimoniale e quella della delibera; la situazione deve inoltre essere accompagnata da una relazione dell’organo amministrativo che ha come fine quello di illustrare la situazione, individuarne le cause e illustrare le prospettive sul futuro andamento della società.

Corte appello Roma 29.05.2007

(Italia Oggi 1.07.07 p. 22)

VISURE IPOTECARIE – RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO Nel caso in cui il notaio rogante non adempia l’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compra-venduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca e magari già sottoposto a procedura esecutiva, questi può essere condannato al risarcimento del danno, che può essere liquidato in denaro.

Corte Cass. 19.06.2007 n. 14219 (Italia Oggi 3.07.07 p. 34)

ACCERTAMENTO IMPRESE FAMILIARI È legittimo l’accertamento fiscale con il metodo induttivo che si fonda esclusivamente sulla circostanza che tutti i soci hanno redditi più alti di quelli dichiarati. La sentenza della Cassazione consolida così il filone giurisprudenziale secondo cui nelle piccole imprese i redditi di capitale possono essere sintomo di una distribuzione occulta ai soci di utili non contabilizzati.

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Corte Cass. 12063/2007 (Il Sole 24Ore 4.07.2007 p. 38)

COMPETENZA – CONSORZIO DI BONIFICA Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra concessionario di riscossione e consorzi di bonifica relative al rimborso dell’Iva sui compensi dell’attività di esazione dei contributi di bonifica. Spetta al giudice tributario, invece, decidere sulle controversie da rimborso derivanti dalla domanda di manleva nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria avanzata dal concessionario della riscossione.

CORTE CE (Prima Sezione), 28 giugno 2007

(Notiziario 5.07.2007)

Ribadito l’orientamento secondo cui costituiscono imposta gli onorari riscossi dai notai funzionari pubblici. La Corte di giustizia - chiamata a pronunciarsi per la seconda volta sulla natura di imposta degli onorari dei notai tedeschi del distretto della Corte di appello di Karlsruhe - ha ribadito, con sentenza 28 giugno 2007, causa C-466/03, il proprio orientamento, ormai consolidato, secondo cui costituiscono “imposta”, ai sensi della direttiva 69/335/CEE sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali, gli onorari notarili riscossi per la redazione di un atto attestante un’operazione prevista dalla direttiva in un sistema caratterizzato dal fatto che i notai sono pubblici dipendenti e che gli onorari vengono corrisposti, almeno parzialmente, allo Stato per finanziare talune spese pubbliche. Va osservato tuttavia che tale giurisprudenza non è invocabile in relazione ad un ordinamento, come quello italiano, in cui il notaio non riveste lo status di dipendente pubblico e gli onorari spettantigli rappresentano soltanto la remunerazione dell’attività professionale svolta.

Corte Cass. sent.13.06.07 n. 13818 (Italia Oggi 6.07.07 p. 33)

VERSAMENTO DI DENARO ALTRUI SUL PROPRIO CONTO CORRENTE Se il contribuente utilizza il conto corrente a lui personalmente intestato anche per maneggio di denaro altrui deve fornire la prova specifica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di denaro altrui; diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato.

Cassazione, Sez. I, 11 dicembre 2006 n. 26235 (in Corriere giuridico, 4/2007, pp. 515-521 - con commento anche su CNN Notizie del 10 luglio)

Difetto di rappresentanza degli amministratori e opponibilità al terzo contraente in caso di operazioni con società del gruppo L’atto compiuto dagli amministratori in nome della società nell’interesse di altra società del gruppo (alla prima “collegata”) è estraneo all’oggetto sociale se non è idoneo in concreto a soddisfare un interesse economico, sia pure mediato ed indiretto, ma giuridicamente rilevante della società. Da questo punto di vista la valutazione relativa all’estraneità o meno di un atto all’oggetto sociale è unitaria e va condotta con i medesimi criteri, sia che venga effettuata per individuare il superamento dei limiti ai fini interni, incidenti sul potere di gestione e sull’eventuale responsabilità per danni verso la società, sia che l’eccedenza dell’atto rispetto all’oggetto sociale rilevi a fini esterni, quale limite al potere di rappresentanza dell’amministratore, fermo restando l’eventuale effetto sanante della buona fede del terzo

Cassazione civile, sez. Unite, 14 giugno 2007, n. 13886 (un commento sul notiziario CNN del 13.07.200)

Al conduttore non spetta la prelazione in caso di vendita di quota della proprietà del bene locato In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, al conduttore non spettano il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell'immobile, secondo la disciplina degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il locatore intenda alienare, ad un terzo ovvero al comproprietario dell'immobile locato, la quota del bene oggetto del rapporto di locazione. (Nella specie, le sezioni unite, risolvendo con il principio enunciato il contrasto insorto in seno alla terza sezione circa la spettanza o meno del diritto di prelazione al conduttore anche con riguardo alla sola quota dell'immobile che uno dei comproprietari intenda alienare ad un terzo, hanno cassato l'impugnata sentenza che aveva aderito all'indirizzo favorevole al riconoscimento di tale diritto e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda di riscatto formulata nell'interesse delle parti locatarie)

Corte Cass. 9264/2007 (da Italia Oggi 16.07.07p.33)

Con la sentenza indicata a margine, la Corte di Cassazione ha reso di fatto labili i confini tra l’associazione in partecipazione e il lavoro subordinato. Resta valida la volontà delle parti espressa nel contratto, ma questo è soltanto uno degli elementi da valutare per individuare il vero rapporto che le parti hanno voluto instaurare. Ciò che più vale è l’obbligo del rendiconto periodico e l’esistenza di un rischio per l’associato.

Cassazione Sez. I, 17 novembre

La ricapitalizzazione in presenza di perdite superiori al capitale sociale e la tutela del socio assente

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2005 n. 23262 (Gianluca Festa Ferrante,Nota a, in Rivista del Notariato LXI, parte II , pp. 402 e ss.)

1ª massima. “in caso di perdite superiori al capitale sociale, la ricostituzione dello stesso non comporta l’immediata e contestuale sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea, dovendosi, tra l’altro, necessariamente, concedere agli azionisti il termine per l’esercizio del diritto di opzione”. 2ª massima. il termine per l’esercizio del diritto di opzione non deve necessariamente precedere la sottoscrizione dell’aumento di capitale, secondo il modello indicato dall’art. 2439, comma 2, cc, con la conseguenza che non è invalida, per violazione del diritto di opzione di cui all’art. 2441 cc, la deliberazione che, avvenuta in assemblea la sottoscrizione del capitale ricostituito sino alla misura del minimo legale ad opera dei soci presenti […], assegni ugualmente ai soci che ne abbiano diritto […] un termine per l’esercizio del diritto di opzione, quando tale assegnazione sia accompagnata dalla previsione (integrante una condizione risolutiva) che l’esercizio del diritto rimuova l’acquisto da parte del socio originario sottoscrittore dell’intero capitale”. 3ª massima. Non viola il principio della limitazione della responsabilità dei soci nelle società di capitali la delibera assembleare assunta a maggioranza che, perseguendo l’obiettivo di evitare lo scioglimento della società, deliberi di ripianare le perdite eccedenti il capitale mediante il versamento di somme di denaro da parte dei soci.

Cassazione 15739/2007 (Italia Oggi 17.7.07 p. 33)

ESENZIONE ICI PER LE PERTINENZE Secondo la Cassazione, al fine di ottenere l’esenzione Ici per i terreni di natura pertinenziale, il contribuente può fornire la prova della strumentalità anche mediante una documentazione fotografica e non catastale come, ad esempio, le foto che ritraggono il materiale dell’industria depositato sul fondo per il quale è chiesto il beneficio fiscale.

Cass. 7935/2007 ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA’ LUCRATIVA La Cassazione ha stabilito che la gestione di esercizi di bar da parte di un’associazione sportiva si configura come attività commerciale anche se l’attività stessa è svolta nei confronti dei propri associati; ciò comporta che i corrispettivi specifici, pagati dall’associato per la consumazione, costituiscono proventi di natura commerciale.

Corte Cass. sent. 16.02.07 n. 3671

TRASFORMAZIONE DELLA SNC IN DITTA INDIVIDUALE Per i giudici, sulla scorta dell’interpretazione delle norme dettate dal Codice Civile in tema di scioglimento di una Snc per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, si verifica un’operazione che, seppur non può essere tecnicamente definita come trasformazione, di fatto ne presenta gli stessi caratteri quanto a neutralità; la cosiddetta trasformazione di una società di persone che non abbia più il requisito della pluralità dei soci in impresa individuale determina non già una modificazione dell’atto costitutivo, come accade in una trasformazione di società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti.

Corte Cass. 21.02.2007 n. 4057 (Italia Oggi 23.07.2007 p. 25)

CESSIONE DI AZIENDA Nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando cioè di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore. Per la Corte, pertanto, il valore di mercato accertato per l’imposta di registro può costituire valido elemento presuntivo, salvo prova contraria, per l’accertamento di una plusvalenza patrimoniale da cessione, ma i due valori non devono necessariamente coincidere, potendo essere smentiti da risultanze contabili o da altri elementi. L’Ufficio non può assumere a base dell’accertamento di una maggiore plusvalenza l’eventuale condono relativo al maggior valore accertato agli effetti dell’imposta di registro.

Corte Cass. sent. n. 5822707

POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Con riferimento alla legittimazione attiva dell’amministratore di condominio, sembra che essa non comprenda la legittimazione ad agire per accertare la proprietà comune di un bene; all’amministratore serve il mandato da parte di ciascuno dei condomini.

Cass. sent. 16428/2007

CONSORZI DI BONIFICA Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno imposto un freno ai poteri impositivi dei consorzi di bonifica, affermando che deve essere rispettato il criterio dell’utilità tanto

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nell’individuazione dei terreni coinvolti quanto nella determinazione del dovuto. Tali verifiche spettano al giudice tributario.

Cass. Sent. 15672/2007

INDIRIZZO INESATTO PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E’ valida la delibera dell’assemblea di una Srl anche quando è stata assunta in assenza di un socio cui l’avviso di convocazione non è stato recapitato a patto che l’avviso sia stato spedito almeno 8 giorni prima al domicilio che il socio stesso ha indicato per l’iscrizione nel libro soci e il mancato recapito sia dovuto all’inesattezza dell’indicazione fornita.

Cassazione Civile, sez, I, 8 gennaio 2007

CONTRATTO PRELIMINARE STIPULATO DA UN SOLO CONIUGE IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE La Corte di Cassazione statuisce che il contratto preliminare di vendita di bene immobile concluso da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro è soggetto alla disciplina dell'articolo 184, comma 1 del C. C. Esso è pertanto annullabile e quindi efficace nei confronti della comunione finché l'azione di annullamento non sia proposta dall'altro coniuge nel breve termine di prescrizione previsto dal medesimo articolo (che peraltro è disciplina speciale ed esaustiva, cui non si applica la regola dell'articolo 1442, ultimo comma del C. C. secondo il quale l'annullabilità può essere sempre essere opposta in via di eccezione). (per un commento vedi: Francesco Agnino, Nota a Sentenza Cassazione Civile, sez, I, 8 gennaio 2007 n. 88 in Corriere Giuridico n. 4/2007 p. 506 e seguenti, che tratta espressamente dei seguenti argomenti: - Il contratto preliminare di vendita come atto di straordinaria amministrazione - La posizione del promissario acquirente nei cui confronti il coniuge pretermesso agisca per l'annullamento del preliminare - La posizione del promissario acquirente)

Commiss.Tributaria Provinciale Forlì sent. 20.06.2007 n. 114 (Italia Oggi 13.07.2007 p. 33)

RIMBORSI DI IMPOSTE Il contribuente ha sempre 4 anni di tempo per chiedere a rimborso le imposte versate in eccedenza a seguito di errori od omissioni commessi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Solo qualora intenda utilizzare in compensazione con altri tributi il credito risultante dalla successiva correzione è previsto l’onere di presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.

Commiss. Tributaria Regionale di Milano Sez. Distaccata di Brescia - Sentenza n. 130/63/07 del 22 maggio 2007

Assoggettata ad imposta di registro in misura fissa l’assegnazione di somme in casi straordinari di necessità a favore dei beneficiari finali di un trust In caso di attribuzioni di somme a favore dei beneficiari finali di un trust, se previste “in casi di straordinaria necessità”, non si evidenzia alcuna capacità contributiva dei beneficiari stessi e quindi si rende dovuta solo l’imposta di registro in misura fissa.

Commiss. Tributaria Provinciale di Genova 230/13/07 (Italia Oggi 17.07.2007 p. 34)

DECADENZA AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha stabilito che incorre nella decadenza dalle agevolazioni “prima casa” il contribuente che, dopo aver venduto l’alloggio prima di 5 anni dall’acquisto e averne riacquistato, entro 1 anno, uno nuovo, peraltro di valore notevolmente inferiore, dopo poco tempo ha rivenduto anche il secondo alloggio senza averlo adibito a propria abitazione.

Corte Cass. sent. 20.7.07 n. 16115 (Italia Oggi 27.7.07 p. 36)

INTERESSI PASSIVI PER IMPRESE DI COSTRUZIONE Le imprese di costruzione possono dedurre gli interessi passivi indicati in dichiarazione, relativi ad un mutuo chiesto per una ristrutturazione, anche se i lavori non sono ancora iniziati. Due sono i requisiti per la deducibilità: l’iscrizione in bilancio e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi e risulta del tutto irrilevante che, al momento dell’esposizione di tale componente negativo, la società non abbia ancora iniziato le opere di ristrutturazione dell’immobile.

Cass. sent. 14023/2007 (Il Sole 24Ore 30.7.07 p. 28)

ACCERTAMENTI BANCARI Per superare le presunzioni che caratterizzano gli accertamenti bancari occorre che la prova sia specifica rispetto alle movimentazioni risultanti dal conto corrente, non essendo sufficiente una giustificazione generica legata al tipo di attività del contribuente.

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Commuss.Tributaria Provinciale di Roma 26.10.2006 n. 323

RIMBORSO IVA SOCIETÀ CESSATE La Commissione tributaria provinciale di Roma ha rigettato un ricorso presentato per ottenere il rimborso del credito Iva di una società cessata, a seguito del mancato inserimento del credito d’imposta nel bilancio finale di liquidazione, che preclude il diritto al rimborso del credito stesso; per le società di persone è invece necessario distinguere se hanno o non hanno adottato un formale procedimento di liquidazione.

Dottrina

Società irregolari: cessazione dell’attività e dichiarazione di fallimento E’ stata segnalata una nota di V.Zanichelli che commenta la sentenza n. 18618 del 21 agosto 2006 della Cassazione Civile, nella quale, per la prima volta viene affrontato il problema dell’applicabilità alle società non iscritte nel registro delle imprese del termine annuale previsto dall’art. 10 della legge fallimentare. Già la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità di detto articolo nella parte in cui non prevedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell’esercizio dell’impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorresse dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese. L’individuazione per l’imprenditore collettivo di un dies a quo formale pone, tuttavia, il problema dell’applicabilità di tale termine in tutti i casi in cui l’imprenditore commerciale collettivo esista ma non sia iscritto nel registro delle imprese, come nel caso della società di fatto. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, estende l’applicazione dell’art. 10 l. fall. anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, stabilendo che il termine decorra dal momento in cui detta cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta.

(Vittorio Zanichelli, Nota a Cassazione 21 agosto 2006, n. 18618, in Il fallimento, 3, 2007 p. 297ss.) La circolazione mortis causa delle partecipazioni nelle società di capitali

E’ stato segnalato un saggio di Paola Casali dedicato al tema della circolazione delle partecipazioni nelle società di capitali. Il regime circolatorio delle partecipazioni è disciplinato in relazione alal connotazione delle diverse tipologie societarie: la società a responsabilità limitata, infatti, si caratterizza per l’aspetto personale della organizzazione societaria e tale caratteristica influenza la circolazione delle partecipazioni sino a poterne escluderne ogni trasferimento. Nelle società per azioni, caratterizzate invece dalla prevalenza dell’aspetto patrimoniale su quello personale, le azioni sono per loro natura destinate alla circolazione e, pertanto, eventuali limitazioni al loro trasferimento sono consentite purché non venga meno il connotato di apertura al mercato degli investitori, tipico delle s.p.a.

Il saggio puntualizza le novità introdotte dalla riforma del diritto societario il legislatore (art. 2355-bis c.c. relativo alla possibilità, “nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari”, di limitare la circolazione delle azioni ponendo, tuttavia, una serie di limiti all’autonomia statutaria, rintracciabili nella durata massima del divieto di circolazione di cinque anni dalla costituzione della società o dall’introduzione dello stesso divieto e nell’inefficacia di eventuali clausole statutarie che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali, se non è previsto l’obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante), segnala il punto d’arrivo della precedente giurisprudenza e dottrina (che ritenevano impossibile sottoporre a particolari condizioni il trasferimento “mortis causa”). E’ quindi approfondito il tema della differenza tra le limitazioni statutarie e le limitazioni convenzionali. Le clausole limitative alla circolazione delle partecipazioni vengono raggruppate nelle seguenti tipologie: clausole di prelazione, clausole di gradimento, clausole di intrasferibilità in caso di successione per causa di morte, tra le quali bisogna distinguere ancora quelle di consolidazione propria da quelle di consolidazione impropria, clausole di riscatto o di opzione mortis causa. L’Autore approfondisce anche un’altra novità della riforma del diritto societario, rappresentata dall’introduzione di una specifica disciplina che regola la modalità di determinazione della liquidazione della partecipazione nell’ipotesi di recesso. Il saggio, da ultimo, esamina la sorte delle partecipazioni oggetto di rimborso.

(Paola Casali, Saggio, in Le Società, n. 5/2007, 537 ss.) L’opzione

E’ stato segnalato un saggio di D.M. Frenda interamente dedicato al patto di opzione, di cui esamina la natura (nozione, causa, struttura), le analogie e le differenze tra la figura di cui all’art. 1331 c.c. e figure affini (quali la proposta irrevocabile, il preliminare unilaterale e il patto di prelazione) per soffermarsi, infine, su alcuni aspetti specifici quali la trasmissione del rapporto d’opzione e le conseguenze della violazione del patto d’opzione. Il patto d’opzione viene comunemente definito quale contratto in forza del quale le parti convengono che una di esse (concedente) mantenga ferma la propria proposta contrattuale, mentre l’altra (opzionario) rimane libera di accettarla o meno: con il contratto di opzione le parti convengono di attribuire all’opzionario il diritto potestativo di concludere il negozio cd. finale, peraltro già determinato in tutti i suoi elementi nel patto. La causa del contratto, essa viene ravvisata nella funzione di rendere fissa e immutabile la proposta contrattuale. Quanto alla struttura, si ritiene trattarsi di un negozio giuridico bilaterale avente, di regola, carattere oneroso.

(D.M. Frenda, Saggio, in Obbligazioni e Contratti, n. 4/2007, p. 357 ss.)

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La Cassazione si pronuncia: actio finium regundorum tra amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione e necessità di difesa tecnica

E’ stato segnalato un articolo A.M.Pedron a commento della più recente giurisprudenza in tema di amministratore di sostegno, che cerca di delineare il confine tra gli istituti dell’amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione. Fermo restando che spetterà solo al giudice stabilire la migliore misura da adottare, ciò non toglie che si è cercato di elaborare dei criteri di discrimen tra amministrazione di sostegno, inabilitazione ed interdizione, prevedendo solo quest’ultima come extrema ratio, dal momento che priva completamente il soggetto della capacità di amministrazione dei propri beni; spesso lo si è ritenuto strumento idoneo per i soggetti titolari di ingenti sostanze in una radicata, anche se ormai abbandonata, teoria patrimonialistica.

(Anna Maria Pedron, Nota a estremi delle decisioni Cass., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584 e Cass., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25366,

in Rivista del Notariato, vol. II, 2007, pp. 485-507) Separazione personale dei coniugi: trascrivibilità del (relativo) verbale di udienza contenente pattuizioni

patrimoniali ad effetti reali R.Zisa ha commentato una recente sentenza che ha espresso il principio secondo il quale “la clausola dell'accordo di separazione che attribuisca ad un figlio la proprietà esclusiva di beni immobili, al fine di assicurarne il mantenimento, in quanto inserita nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, giacché disciplinato, in via esclusiva, dalla normativa speciale dell'art. 126 c.p.c.), assume comunque forma di atto pubblico ai sensi è per gli effetti dell'art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce perciò, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c..” Il provvedimento giudiziale ribalta uno stato di quiete che, per antica prassi consolidata di parecchi tribunali italiani, pareva risolto nel senso di riconoscere al notaio un ambito di competenza esclusiva. Si evidenzia come l'accordo di separazione abbia un contenuto essenziale, ovvero il consenso reciproco a vivere separati, ma anche un contenuto eventuale, costituito dalle pattuizioni necessarie ed opportune, tra le quali rientra ogni statuizione finalizzata a regolare l'assetto economico dei rapporti tra i coniugi. Dopo aver ribadito che tale tipi di attribuzioni patrimoniali sono atti gratuiti dai quali esula la causa donandi, in adesione al orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità si precisa che l'accordo di separazione, trasfuso nel verbale d'udienza redatto dal cancelliere, assume così forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c.; ne discende, come logica conseguenza, che ove tale accordo implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, il relativo verbale che lo contiene rappresenta, dopo l'omologazione, titolo idoneo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c..

(Raffaella Zisa, Nota a Trib. di Salerno, sez. I, 4 luglio 2006, in Rivista del Notariato, LXI – parte II, p. 387 ss.)

Il conflitto di interessi nei rapporti patrimoniali tra socio e società F.d’Alessandro, in un recente saggio si è occupato del tema del conflitto d’interesse tra socio e società. Le finalità che la complessa regolamentazione dettata per il conflitto di interessi mira a conseguire, è quella di assicurare che lo svolgimento dell’attività sociale avvenga nell’interesse di tutti i soci. In altri termini, si tratta di un meccanismo “inteso ad assicurare che la maggioranza, o comunque il gruppo di controllo, si serva del proprio potere a beneficio dell’intera compagine sociale e non, già … (ndr) per estrarre vantaggi privati dalla propria posizione”. Nel dettaglio l’Autore tratta la questione se la normativa sul conflitto sia destinata ad incidere sulla validità delle decisioni sociali assunte in pendenza del citata contrapposizione di interessi ovvero se essa sia riconducibile ad una serie di regole meramente comportamentali (nel primo caso la sanzione per la violazione non potrà che essere quella della invalidità della delibera assunta, mentre nel secondo si farà seguito solo ad un’obbligazione di risarcimento dei danni provocati).

(Floriano d’Alessandro, Saggio, in Giurisprudenza commerciale, 1, 2007, I, p. 5 e ss.) Vendita di partecipazioni sociali e garanzie convenzionali (con particolare riguardo all’indebitamento).

Problemi vari, specialmente di prescrizione” G.Baralis ha dedicato un sagguio ai problemi connessi alla cessione di partecipazioni sociali nei casi in cui la parte cedente prometta alcune caratteristiche relative alla sottostante azienda sociale (per esempio limiti all’indebitamento di qualsivoglia tipo) e propone una soluzione tesa in particolare a superare il correlato problema del breve termine prescrizionale ex art. 1495 c.c. In particolare, l’Autore analizza e critica (con particolare riguardo alla fattispecie delle “qualità promesse”, restando rara l’ipotesi in cui l’azienda sociale non abbia “le qualità essenziali per l’uso cui è destinata”), i comuni tentativi di “sganciare” da quel breve termine di prescrizione caratteristiche inerenti l’azienda sociale cui è collegata la partecipazione sociale oggetto di trasferimento, in quanto fondati talora sull’idea che le qualità giuridiche non rientrino nella previsione dell’art. 1497 (teso a ricomprendere solo qualità materiali), talaltra sul convincimento che circostanze relative a fatti che importino impoverimento del patrimonio aziendale siano aspetti valoristici che nulla hanno a che vedere con il concetto comune di “qualità”, ovvero, infine, sul presupposto che quelle caratteristiche inerenti al bene-azienda non siano riconducibili alle partecipazioni sociali in quanto tali.

(Giorgio Baralis, Saggio, in Rivista di diritto commerciale, 3, 2006, 625ss.)

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La postergazione dei finanziamenti dei soci nella s.p.a. E’ stato segnalato un saggio di M.Simeon dedicato all’analisi della norma contenuta nell'art. 2467 c.c. al fine di delinearne l'ambito di applicazione. La norma è stata introdotta dal legislatore per arginare il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale, che si verifica quando la società, pur non essendo fornita di mezzi propri sufficienti al perseguimento dell'oggetto sociale, è messa nelle condizioni di esercitare l'attività d'impresa grazie all'apporto di capitale di credito. Perplessità derivano dal fatto che tale intervento è stato limitato alle s.r.l., dal momento che la sottocapitalizzazione nominale della società trasla il rischio dell'attività d'impresa dai soci ai creditori sociali secondo un meccanismo identico tanto nelle s.r.l. che nelle s.p.a.

(Massimo Simeon, Saggio, in Giurisprudenza Commerciale, I, 2007, p. 69 e ss.) Il diritto di prelazione nell’ipotesi di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

E’ stata segnalata una nota a sentenza di V.Corcione, che tratta il tema dell’edilizia residenziale pubblica e commenta la sentenza della Cassazione civile 12 gennaio 2006, n. 411, la quale offre lo spunto per due importanti enunciazioni di principio in tema di prelazione legale nella vendita ai pubblici incanti di immobili di edilizia residenziale pubblica. Le questioni affrontate riguardano, in particolare, l’idoneità del bando d’asta a perfezionare un’efficace denuntiatio e le modalità di tutela del titolare del diritto di prelazione nell’ipotesi in cui, a seguito dell’espletamento di tale formalità, l’immobile sia aggiudicato ad un terzo.

(V. Corcione, Nota a Sentenza Cassazione civile 12 gennaio 2006, n. 411, in Obbligazioni e contratti, 3/2007, p. 224) La revocazione del testamento per esistenza o sopravvenienza di figli

E’ stato segnalato un saggio a firma di Michele Ferrario Hercolani, dedicato all’istituto della revocazione del testamento per esistenza o sopravvenienza di figli, fattispecie di non frequente applicazione disciplinata dall’art.687 del Codice Civile.

(Michele Ferrario Hercolani, Saggio, Famiglia, persone e successioni, maggio 2007, pag. 390) Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa

E’ stato segnalato un saggio di R.Perotta dedicato al tema della fusione e della scissione inversa ed alle loro modalità di attuazione. A causa del tecnicismo della materia trattata nell’articolo, non è stato possibile procedere ad una sintesi dello scritto originale.. L’articolo persegue lo scopo di fornire un quadro sistematico circa le fattispecie giuridiche note come fusione e scissione inversa, anche e soprattutto in ragione delle peculiari criticità cui esse si espongono alla luce del contesto normativo cui afferiscono.

(Riccardo Perotta, Saggio, in Giurisprudenza commerciale, 1, 2007, pp. 14/I e ss.) Il negozio fiduciario tra tradizione romanistica e germanistica

E’ stato segnalato un saggio di R.Campagnolo dedicato all’esame della struttura e caratteri del pactum fiduciae. L’autore si sofferma sulla figure negoziali dell’interposizione reale ed fittizia, per passare, poi, ad esaminare la problematica dell’intestazione fiduciaria nel settore societario, con particolare riferimento al trasferimento di quote o azioni.

(R. Campagnolo, Saggio, in Obbligazioni e Contratti, n. 4/2007, p. 349 ss.) Il cumulo di “donatum” e “relictum” nella “nuova” imposta successoria

E’ stata segnatata una nota a sentenza di V.Mastroiacovo, con la quale la Corte di Cassazione (n. 5972/2007) confermando la propria posizione sul tema, ha affermato che l’art. 8 c. 4 del d.lgs. 346/1990, relativo al coacervo del donatum con il relictum, non è finalizzato a ricomprendere nella base imponibile anche il donatum, limitandosi a prevedere una riunione fittizia dei beni donati alla massa ereditaria “ai soli fini della determinazione delle aliquote” da applicare per calcolare l’imposta sui beni relitti. Il giudice di legittimità, sulla base di tali considerazioni, ritiene illegittima la pretesa dell’ufficio di voler assoggettare ad imposizione anche i beni precedentemente donati, sebbene venga detratta, dall’imposta di successione calcolata sulla riunione del relictum e del donatum, l’imposta di donazione che in astratto sarebbe dovuta relativamente ai beni precedentemente donati. La nota trae spunto da tale pronuncia per affrontare due questioni relative al coacervo dei beni donati con la massa ereditaria: - la valutazione di compatibilità (al fine di verificare se debba considerarsi ancora in vigore) dell’inciso dell’art. 8 c. 4 del d.lgs. 346/1990 con l’attuale sistema impositivo (d.l. 262/2006), basato su aliquote proporzionali; - l’individuazione delle donazioni oggetto di coacervo (sostenendo la tesi che tra le “donazioni anteriori” cui fa riferimento il legislatore ai fini dell’operatività dell’istituto del coacervo, non debbano essere ricomprese quelle compiute prima dell’entrata in vigore della nuova imposta).

(V. Mastroiacovo, Nota a Cassazione, Sez. trib., 14 marzo 2007, n. 5972, in Corriere Tributario, 21/2007, p. 1719 e ss.) Esercizio della potestà sui figli naturali alla luce della Legge 8 febbraio 2006 n. 54: il G.T. di Palestrina aderisce alla tesi dell’abrogazione parziale tacita dell’art. 317-bis c.c.

E’ stata segnalata una nota a sentenza di S.Nicolò che prende spunto dalla pronuncia del 18 settembre 2006 del giudice di

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Palestrina, del rapporto tra l’articolo 317 bis del c.c., in tema di esercizio della potestà da parte dei genitori naturali e la nuova normativa sull’affidamento condiviso, introdotta dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54. La disciplina dell’articolo 317 bis prevede che nei casi di convivenza tra genitori e il minore, l’esercizio della potestà spetta ad entrambi i genitori naturali; nei casi, invece, nei quali il minore conviva con un solo genitore a questo spetterà l’esercizio della potestà, mentre al genitore non convivente spetterà un potere di vigilanza. Nei casi in cui il minore non conviva con i genitori, la potestà toccherà al genitore che per primo avrà effettuato il riconoscimento. Ovviamente il giudice, nell’esclusivo interesse del minore può, se lo ritiene opportuno, prevedere una diversa titolarità dell’esercizio della potestà genitoriale. La legge n. 54 del 2006 ha inciso nella materia in esame modificando l’originario art. 155 c.c.; nella nuova formulazione, infatti, prevede al comma 3 che titolari dell’esercizio della potestà siano congiuntamente i genitori e non più solo il genitore affidatario. Inoltre, con il comma 2 dell’articolo 4 della legge del 2006, si è avuta l’estensione di tale disciplina anche ai figli di genitori non sposati, ottenendo così l’equiparazione tra figli naturali e quelli legittimi. E’ necessario, dunque, un coordinamento tra quanto disposto dalla legge n. 54 del 2006 e l’articolo 317 bis che, anche prevedendo la potestà in capo al solo genitore convivente, non è stato modificato dalla riforma. Alcuni autori ritengono che l’art. 317 bis rimanga in vigore anche se ciò, oltre a rendere senza senso quanto disposto dall’articolo 4 comma 2 della legge del 2006, fa venir meno l’equiparazione tra figli naturali e figli legittimi. Altri autori, e anche il giudice di Palestrina, ritengono, invece, che l’articolo 317 bis comma 2 e 3, sia tacitamente e parzialmente abrogato in quanto in contrasto con la legge 2006 che è cronologicamente successiva e collocata allo stesso grado nella gerarchia delle fonti. Resta in vigore il comma 1 che verrà applicato nei casi sia stato effettuato il riconoscimento da parte di un solo genitore.

(Saverio Nicolò, Nota a Sentenza Tribunale Palestrina, 18 settembre 2006, in Rivista del Notariato, 2007, pag. 517 e segg.). Le cooperative a mutualità prevalente

E’ stato segnalato un saggio di U.Belviso che analizza il fenomeno cooperativo ponendo anzitutto particolare attenzione alla sua evoluzione dalla entrata in vigore del Codice Civile del 1942 alla riforma del diritto societario avviata con la legge delega 3 ottobre 2001 n. 366 ed attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e tratta delle cooperative a mutualità prevalente, in particolare attraverso un esame analitico delle varie fattispecie e dei dati normativi, l’Autore giunge a negare che le società cooperative a mutualità prevalente possano dirsi essenzialmente caratterizzate da un particolare scopo mutualistico e tanto meno da uno scopo sempre riconducibile a quello “tradizionale”.

(Umberto Belviso, Saggio, in Banca, Borsa e titoli di credito, 1, 2007, I, 1ss.)

Diritto internazionale

Trasferimento in Panamá della sede di una società.

E' previsto nel diritto panamense il trasferimento di sede di una società (nella specie una società per azioni) dall'estero verso Panamá? Quali sono gli adempimenti necessari per effettuare il trasferimento dal registro delle imprese italiane a quello panamense? Gli articoli 283 del Codice di Commercio di Panamá e il 90 della Legge n. 32 del febbraio 1927 (in materia di costituzione delle società) consentono il trasferimento delle sede sociale a Panamá. L’articolo 11B del Codice di Commercio panamense, aggiunto dall’art. 1 del Decreto Legge n. 5 del luglio 1997 , disciplina il trasferimento delle società estere a Panamá. Secondo l’articolo 11B una società validamente costituita secondo una legislazione straniera, potrà adeguarsi alle norme della Repubblica di Panamá e continuare la sua esistenza conformemente alle stesse, come società panamense, indipendentemente da ciò che è stato disposto conformemente alla legislazione d’origine, tramite la presentazione al Registro Pubblico dei documenti richiesti per la sua iscrizione. Tra le società di capitali disciplinate dalla legislazione panamense la “Sociedad Anonima (S.A.)” è la forma legale più usata a Panama perché, come la SPA italiana, ha piena autonomia patrimoniale, cioè la netta separazione del patrimonio dei soci da quello della società, ed ha inoltre il vantaggio di poter essere costituita con un capitale minimo di 10.000 USD (la legge richiede solo di indicare il valore totale del capitale sociale).

Uscita e rientro in Italia di cittadini stranieri MINISTERO DELL’INTERNO Circolare 16 giugno 2007 e Circolare 27 giugno 2007

Il ministero dell’Interno – attraverso il dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere - ha emanato due Circolari, firmate rispettivamente il 16 giugno ed il 27 giugno 2007, per consentire a tutti gli immigrati che attendono il rinnovo del loro permesso di soggiorno di uscire temporaneamente dall’Italia con la ricevuta di Poste italiane.

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L’imminenza del periodo estivo ripropone l’esigenza di agevolare i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, che intendano lasciare il territorio nazionale. La prima Circolare stabilisce che i cittadini stranieri possono partire temporaneamente dall’Italia e farvi regolare rientro anche se in possesso della sola ricevuta di Poste italiane, attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Basterà a tal fine esibire la ricevuta di Poste italiane, il passaporto in corso di validità o altro titolo di viaggio equipollente e il permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduto. La Circolare ricorda, inoltre, che – come da Circolare ministeriale del 7 dicembre 2006 – la ricevuta degli Uffici postali, all’atto dell’accettazione della pratica, oltre ad avere la stessa validità del cedolino, precedentemente rilasciato dalle Questure, consente al cittadino straniero di godere degli stessi diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno. La seconda Circolare, invece, riguarda i figli minori di 14 anni iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori. In presenza di una specifica richiesta, le Questure provvederanno a concedere al genitore straniero un permesso di soggiorno cartaceo, provvisorio, con validità limitata a seconda delle esigenze prospettate, sul quale sarà iscritto il figlio minore. Sarà così consentito anche alla prole minore di lasciare il territorio nazionale e di farvi successivamente rientro.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/uscita_reingresso_2007/index.html Creare una nuova impresa in Albania

L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero di Tirana ha realizzato un prontuario su come creare una nuova società in Albania (per consultare il prontuario vedi allegato «ET070704_Albania.pdf» al notiziario del 4 luglio 2007).

www.ice.gov.it/estero2/tirana Acquisto immobiliare in Italia da parte di una coppia californiana

Il California Family Code, al paragraph 760 dispone: Eccetto diversa disposizione di legge, tutti i diritti, reali e di credito, ovunque situati, acquistati da una persona coniugata durante il matrimonio mentre era domiciliata in questo Stato, sono beni della comunione. Sulla scorta del “wherever situated” dobbiamo quindi considerare che, l’acquisto immobiliare in Italia da parte di cittadini statunitensi domiciliati in California sia da ascrivere alla comunione dei beni californiana. La legislazione dell’UE in versione multilingue consolidata è ora disponibile presso la casa editrice dell’Unione Europea. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE completa il consolidamento del diritto derivato, noto anche come “acquis comunitario”, in 19 delle 20 lingue che erano già ufficiali prima dell’ampliamento del 2007. Rendere il diritto comunitario trasparente e accessibile fa parte del piano d’azione “Legiferare meglio” della Commissione europea. La legislazione in vigore nell’UE è stata a tal fine consolidata in meno di 3000 atti. Pur giuridicamente non vincolanti, essi tracciano però un quadro complessivo e aggiornato della vigente legislazione UE. “Il consolidamento degli atti giuridici, l’integrazione cioè nelle disposizioni dello strumento originale di tutti i successivi emendamenti, è fondamentale – sostiene il commissario Orban, responsabile del multilinguismo - perché la legislazione dell’UE sia aggiornata, chiara e di facile applicazione per l’utente”. E per il vicepresidente Verheugen, Commissario alle imprese e all’industria, “si tratta di un ulteriore progresso verso la meta del “Legiferare meglio” e di un contesto normativo europeo coerente, efficace, agile. “Legiferare meglio” non è un piano fine a sé stesso ma un meccanismo essenziale della nostra Strategia per la crescita e l’occupazione. Lo scopo è quello di creare condizioni che permettano all’economia europea di essere pronta per il futuro, competitiva e forte.” Essendo un resoconto chiaro e immediatamente utilizzabile della legislazione, gli atti consolidati rappresentano un vantaggio importante sia per i cittadini, che per le imprese e le amministrazioni. Disponibili in 19 lingue, tra breve lo saranno anche in maltese ed esistono già alcuni testi in bulgaro e rumeno. Si tratta di un lavoro incessante, con il controllo quotidiano della Gazzetta ufficiale per reperirvi la legislazione che modifica gli atti e aggiorna quelli consolidati. Il consolidamento apre la strada alla codifica (alla conversione, cioè, in atti giuridici), attraverso il normale processo interistituzionale di approvazione, che semplifica senza cambiare la legislazione interessata. I testi consolidati di trovano su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/it/legis/avis_consolidation.htm. EUR-Lex elenca tutti gli atti usati per i testi consolidati, completandoli con dati di identificazione degli atti originali e di quelli rettificativi. L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica in più di 23 lingue e registra una richiesta crescente per altre lingue. Persone di contatto e indirizzi dell’Ufficio delle pubblicazioni: Ufficio delle pubblicazioni/Ufficio diffusione: Heli Lehtimäki, tel. (352) 29 29-44194 [email protected]

Creare un’impresa in Slovacchia I cittadini stranieri, per quanto concerne la creazione di una società, hanno gli stessi doveri dei cittadini Slovacchi. Possono svolgere, nella Repubblica Slovacca, l'attività imprenditoriale attraverso diverse forme, di impresa: - società a responsabilità limitata; - società per azioni;

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- società in accomandita; - società in nome collettivo; - cooperativa; - persona fisica (solo per imprenditore con la cittadinanza slovacca). So lotiziario del 20 luglio è riportata un’ampia disamina dei diversi casi.

Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture R.Scotti Volontà testamentaria e obbligo di collazione

L’articolo è redatto a commento di una recente sentenza (Cassazione Sez. II, 10 febbraio 2006 n. 3013) in tema di collazione testamentaria. L’Autore, con un breve excursus storico, si sofferma sulle molteplici ricostruzioni di dottrina e giurisprudenza in tema di collazione, partendo dalla teoria della presunta volontà del testatore, per passare poi al principio di eguaglianza tra i coeredi, nonché alla comunione patrimoniale familiare e, infine, alla teoria dell’anticipata eredità.

Notariato, n.3/2007, pag.253

I.Padolecchia Osservazioni critiche sugli ultimi provvedimenti dell’Agenzia del Territorio in materia di cancellazione di ipoteche

Federnotizie n.4/2007, pag.128

A.Polimero La nullità protettiva: l’interesse del consumatore ed il ruolo del notaio

Federnotizie n.4/2007, pag.137

M.Agostini La circolazione degli immobili nelle operazioni societarie

Federnotizie n.4/2007, pag.147

A.Pischetola Solidarietà tributaria tra notaio rogante e contribuente

Notariato n.4/2007, pag.382

A.Fusaro Condominio e destinazione dei beni: problemi e prospettive

Notariato n.4/2007, pag.425

N.Atlante La fusione semplificata Rivista del notariato, 3/2007, pag.637

(in rassegna di giurisprudenza)

Servitù: atto di alienazione senza menzione Rivista del notariato, 3/2007, pag.655

E.Bevilacqua M.Labriola

Codice del consumo: clausole vessatorie nei contratti di mutuo bancario ed intervento del notaio

Rivista del notariato, 3/2007, pag.703

R.Torre La conferma o integrazione dell’atto nullo di trasferimento del terreno

Rivista del notariato, 3/2007, pag.779

Segnalazioni di siti web e programmi

Italiani all'estero: nuova Guida ai Servizi Consolari http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/guida_consolare/index.htm

La nuova Guida Consolare, realizzata dal ministero degli Affari Esteri, è innanzitutto un utile strumento per tutti gli italiani residenti all'estero, diretti beneficiari dell'attività consolare. Offre informazioni chiare ed accessibili, per consentire una migliore, più immediata e semplice fruizione dei servizi offerti. La guida è divisa in sezioni tematiche. All'interno si trovano "schede" sui principali servizi offerti. Per ciascuno di essi viene fornita l'indicazione di come fare per ottenerlo; viene specificato se il servizio è gratuito o a pagamento e se è necessario o meno recarsi personalmente presso l'Ufficio consolare. La guida si inserisce nel più vasto progetto di attività di comunicazione e relazione con il pubblico che il ministero degli Affari Esteri sta realizzando attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

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Agenda di incontri di interesse notarile www.notartel.it>Congressi e Convegni> Agenda

http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612 DATA: 28-29 settembre 2007 LUOGO: Bolzano ARGOMENTO: XXXII Convegno: «Prassi dei trasferimenti immobiliari in Italia, Austria e Germania» ORGANIZZATORE: COMITATO ITALO-AUSTRIACO DEL NOTARIATO PER INFORMAZIONI: www.notarcomitato.net DATA: 26 ottobre 2007 LUOGO: Milano – Palazzo Turati – Sala Conferenze (Via Meravigli, 9/B) ARGOMENTO: «Le operazioni societarie transfrontaliere» ORGANIZZATORE: COMITATO DEI NOTARIATI LOMBARDO TICINESE DATA: 23 e 24 novembre 2007 - venerdì 23 novembre ore 15,00 cerimonia inaugurale di apertura; - sabato 24 novembre Assemblea plenaria per l'intera giornata. LUOGO: Roma presso l'Hotel Marriott ARGOMENTO: CONGRESSO NAZIONALE 2007

UINL - Unione Internazionale del Notariato 25° Congresso Internazionale del Notariato. “Il Notariato: istituzione mondiale”

Il prossimo 25° Congresso Internazionale del Notariato si svolgerà in Spagna a Madrid nei giorni dal 3 al 6 ottobre 2007. Tutte le informazioni sul Congresso sono disponibili sul sito http://www.congresouinl.com.es Gli aderenti all’UINL a titolo individuale avranno la possibilità di partecipare al Congresso con una riduzione sulla quota di iscrizione. Le modalità e i modelli per l’iscrizione alla UINL sono reperibili sul sito web dell’Unione: http://www.uinl.org La documentazione segnalata da "CNN Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. La posta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivio on-line (dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si può consultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo). Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.it Le circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ai numeri arretrati della presente rassegna. Si segnala che CNN NOTIZIE ON LINE Il Notiziario del CNN è consultabile anche on line dalla pagina di accesso della RUN, area “Comunicazione”. Il sito è stato ottimizzato per una definizione video di 800 x 600 pixel. Si possono compiere ricerche testuali, libere o all’interno di un’area o sotto-area argomentale. Entrambe le modalità di ricerca possono essere raffinate tramite la scelta di un intervallo cronologico. Nell’area “Cronologia” sono archiviati i Notiziari in ordine cronologico. Nell’area “Download” si può scaricare e stampare il notiziario del giorno in formato compresso e i documenti allegati (file zip). Nell’ "Area Media” è presente una selezione degli articoli di interesse notarile pubblicati sulle principali testate nazionali. Gli articoli quotidiani sono pubblicati dal giorno successivo. Nell’area “Link” è presente un elenco di indirizzi WEB che rimandano a siti di varia utilità.