319 reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

14
1 Giugno 2014 1 L Apertura Apertura Numero 2 - Giugno 2014 IN QUESTO NUMERO FOCUS La prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore sanitario e ospedaliero NEWS La vigilanza nelle attività di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro Decreto gestione sicurezza PMI La valutazione dei rischi strutturali nelle scuole Il decreto legislativo n. 19/2014 a salute e sicurezza dei lavoratori del settore ospedaliero e sanitario sono una delle condizioni fondamentali per garantire un’assistenza sanitaria di qualità e sono strettamente collegate alla salute dei pazienti. I lavoratori del settore sanitario e ospedaliero sono esposti al rischio di punture di ago e di ferite da taglio. Tali infortuni sono potenzialmente pericolosi perché la persona può essere infettata da agenti patogeni presenti nel sangue (virus, batteri e altri microrganismi patogeni). La categoria più soggetta a questo tipo di lesioni sono gli addetti sanitari dei reparti di degenza. Tuttavia, anche altri lavoratori del settore, tra cui il personale ausiliario, come gli addetti alle pulizie e alla lavanderia, sono esposti a tale rischio. Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2014 ed entrato in vigore il 25 marzo 2014, recepisce la Direttiva 2010/ 32/UE con la quale viene attuato l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSEPS (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), in materia di prevenzione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Con il decreto legislativo n. 19/2014 è stato inserito nel D.lgs. 81/08 il Titolo X bis «Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario», con il quale sono state previste specifiche misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che, a qualsiasi titolo, prestano servizio in ambito sanitario e ospedaliero. Al Datore di Lavoro viene imposto di effettuare una specifica valutazione dei rischi e di predisporre le relative misure di prevenzione, che si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori. In caso di inosservanza degli obblighi sono previste sanzioni a carico del Datore di Lavoro e dei Dirigenti. Finalità del decreto è quella di eliminare o almeno contenere il rischio di ferite da dispositivi medici taglienti e il conseguente rischio di infezione, attuando un’attività di prevenzione ad ampio raggio, nel corso della quale si deve attribuire il dovuto rilievo anche alla necessità di sensibilizzare gli operatori sulla rilevanza di tale rischio e sulle conseguenze a cui esso potrebbe condurre. Il presente numero di Io scelgo la sicurezza si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori del settore ospedaliero e sanitario, proponendo due articoli di approfondimento sulle principali novità introdotte dal nuovo Titolo X bis del D.lgs. 81/08 e sulle misure di prevenzione e protezione per i lavoratori del settore.

description

http://www.studioingvolpi.it

Transcript of 319 reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

Page 1: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

1 Giugno 2014

1

L

Apertura

Apertu

raNumero 2 - Giugno 2014

IN QUESTO NUMERO

FOCUSLa prevenzione delle ferite da taglio oda punta nel settore sanitario eospedaliero

NEWSLa vigilanza nelle attività diformazione in materia di salute esicurezza del lavoro

Decreto gestione sicurezza PMI

La valutazione dei rischi strutturalinelle scuole

Il decreto legislativo n. 19/2014

a salute e sicurezza dei lavoratori del settoreospedaliero e sanitario sono una dellecondizioni fondamentali per garantireun’assistenza sanitaria di qualità e sonostrettamente collegate alla salute dei pazienti.I lavoratori del settore sanitario e ospedalierosono esposti al rischio di punture di ago e diferite da taglio. Tali infortuni sonopotenzialmente pericolosi perché la personapuò essere infettata da agenti patogenipresenti nel sangue (virus, batteri e altrimicrorganismi patogeni). La categoria piùsoggetta a questo tipo di lesioni sono gliaddetti sanitari dei reparti di degenza.Tuttavia, anche altri lavoratori del settore,tra cui il personale ausiliario, come gli addettialle pulizie e alla lavanderia, sono esposti atale rischio.Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57del 10 marzo 2014 ed entrato in vigore il25 marzo 2014, recepisce la Direttiva 2010/32/UE con la quale viene attuato l’accordoquadro, concluso da HOSPEEM (Associazioneeuropea datori di lavoro del settoreospedaliero e sanitario) e FSEPS(Federazione sindacale europea dei servizipubblici), in materia di prevenzione dalle feriteda taglio e da punta nel settore ospedalieroe sanitario.Con il decreto legislativo n. 19/2014 è statoinserito nel D.lgs. 81/08 il Titolo X bis«Protezione dalle ferite da taglio e da puntanel settore ospedaliero e sanitario», con ilquale sono state previste specifiche misuredi prevenzione e protezione per i lavoratoriche, a qualsiasi titolo, prestano servizio inambito sanitario e ospedaliero.Al Datore di Lavoro viene imposto dieffettuare una specifica valutazione dei rischie di predisporre le relative misure diprevenzione, che si applicano a tutti i

lavoratori che operano, nei luoghi di lavorointeressati da attività sanitarie,indipendentemente dalla tipologiacontrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gliapprendisti, i lavoratori a tempodeterminato, i lavoratori somministrati, glistudenti che seguono corsi di formazionesanitaria e i sub-fornitori.In caso di inosservanza degli obblighi sonopreviste sanzioni a carico del Datore diLavoro e dei Dirigenti.Finalità del decreto è quella di eliminare oalmeno contenere il rischio di ferite dadispositivi medici taglienti e il conseguenterischio di infezione, attuando un’attività diprevenzione ad ampio raggio, nel corso dellaquale si deve attribuire il dovuto rilievo anchealla necessità di sensibilizzare gli operatorisulla rilevanza di tale rischio e sulleconseguenze a cui esso potrebbe condurre.Il presente numero di Io scelgo la sicurezza sioccupa di salute e sicurezza dei lavoratori delsettore ospedaliero e sanitario, proponendo duearticoli di approfondimento sulle principali novitàintrodotte dal nuovo Titolo X bis del D.lgs. 81/08e sulle misure di prevenzione e protezione per ilavoratori del settore.

Page 2: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

2Giugno 2014

Foc

usFo

cus

Coordinamento redazionaleAlessandro Palese

RedazionePierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, France-sca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSALASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), MicheleMontrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3),Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRSASL TO3)

Hanno collaborato a questo numeroRoberto Arione, Fabrizio Meliga e Antonella Spigo (Cittàdella Salute), Carla Maria Zotti (Università di Torino),Pier Angelo Argentero (Ospedali Riuniti Rivoli),Antonietta Di Martino (I Circolo di Rivoli), Salvatore LaMonica (Regione Piemonte)

Chi volesse proporre articoli, argomenti di discussione, ecc. puòcontattare la redazione scrivendo a: [email protected] newsletter isls è pubblicata nel sito web della Regione Piemonte.

Regione Piemonte - Direzione SanitàSettore Prevenzione e veterinaria

Via Lagrange 24, 10123 TorinoTel. 011.432.4761 E-mail: [email protected]

Numero 2 - anno XI - Giugno 2014

Tutti gli articoli pubblicati sulla newsletter sono da considerarsiarticoli resi a titolo gratuito. E’ consentita la riproduzione ediffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nellanewsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non sianooggetto di forme di commercializzazione e che sia riportatal’indicazione della fonte, dell’articolo e degli autori.

Prevenzione delle ferite da taglio o dapuntura nelle strutture ospedalieredi F. Gota e R. Ceron (ASL CN1)

Il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, haintegrato il quadro normativo vigente (titoloX del D.lgs. 81/08 e smi) relativamente allagestione del rischio e alle misure diprevenzione e protezione generali especifiche, con particolare riferimento agliagenti biologici trasmissibili a seguito delleferite da taglio o da punta nel settoreospedaliero e sanitario.La norma si applica pertanto a tutte lestrutture o servizi sanitari del settorepubblico o privato ove si svolgono attività eservizi sanitari, ed è rivolta non solo a tutti ilavoratori o equiparati (indipendentementedalla tipologia contrattuale), ma anche ai“sub-fornitori” della struttura sanitaria, qualii fornitori di materiali (dispositivi medici elenzuola), di servizi di pulizie o mensa,oppure di attività mediche effettuate dapersonale sanitario esterno, “nel quadro diun rapporto contrattuale di lavoro con ildatore di lavoro”.I dispositivi medici taglienti vengono definitiquali oggetti che possono causareun’infezione a seguito di tagli o punture esono da considerarsi ai sensi del presentedecreto delle vere e proprie attrezzature dilavoro, alle quali appaiono pertanto applicabilile disposizioni previste dal titolo III del D.lgs.81/08 e smi.Con l’inserimento dell’art 286 quinquies –titolo X bis del D.lgs. 81/08, viene ribaditol’obbligo di effettuare la valutazione dei rischiai sensi dell’art 17 comma 1 in relazione allesituazioni che possano comportare ferite econtatto con materiale biologico

potenzialmente infetto, e di adottare lemisure generali di tutela e di prevenzionespecifiche.Tra le prime, vi è l’obbligo di formazione delpersonale, di adozione di misure idonee adeliminare o contenere al massimo il rischiobiologico attraverso procedure di lavoro chetengano conto delle tecnologie più avanzatenel quadro di un approccio globale allaprevenzione e di monitorare con attenzioneil grado di incidenza degli infortuni,promuovendone la segnalazione al fine dievidenziarne le cause sistemiche.

Page 3: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

3 Giugno 2014

3

Focus

Focu

s

E' possibile rivolgere quesiti su questioni inerenti la sicurezza nei luoghidi lavoro al seguente indirizzo e-mail:

[email protected]

www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html

Relativamente alle misure specifiche, daadottarsi qualora la valutazione di cui sopraevidenzi il rischio di ferite da taglio o dapunta e di infezione, si prevedono, tral'altro:

- procedure di sicurezza per l’utilizzo el’eventuale eliminazione degli strumentimedici comportanti il rischio specifico, conposizionamento adeguatamente segnalatodei contenitori quanto più vicino alle zone dilavoro; tali procedure dovranno essereperiodicamente riesaminate, e oggetto diinformazione e formazione dei lavoratori;- adozione di dispositivi medici taglienti dotatidi meccanismo di protezione e di sicurezzain grado di proteggere l’operatore durantela manipolazione degli stessi, nonché inoccasione delle operazioni relative alla lororaccolta e smaltimento;- divieto della pratica del reincappucciamentomanuale degli aghi in assenza di dispositividi protezione e sicurezza per le punture;- sorveglianza sanitaria;- formazione in merito alla profilassi daattuarsi in caso di ferite o punture tenendoin doverosa considerazione la capacità diinfettare della fonte di rischio;- informazione in merito all’importanza deitrattamenti immunizzanti preventivi e post-esposizione, con obbligo di fornitura gratuitadi vaccini a tutti i lavoratori ed agli studentiche prestano assistenza sanitaria ed attivitàcorrelate nel luogo di lavoro;- indicazione delle procedure di profilassipost-esposizione al fine di prestare cureimmediate ed esami medici all’infortunato,nonché di assicurare la corretta notifica al

fine di favorire la conoscenza e l’adeguatagestione del fenomeno.

L’obiettivo fondamentale di tale normaè sicuramente quello di abbattere i danniderivanti dal rischio biologico connessoall’uso di strumenti taglienti o acuminati;peraltro l’adozione di misure preventivee protettive adeguate potrà garantire neltempo una riduzione dei costi diretti eindiretti derivanti da infortuni quali adesempio i costi dei trattamenti post-esposizione (accertamenti emato-chimicie trattamenti farmacologici specifici),quell i assicurativi, e derivanti dal leassenze per infortunio del personale conpossibili criticità di erogazione delleprestazioni sanitarie.

Page 4: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

4Giugno 2014

Le misure di prevenzione e protezioneper i lavoratori del settore sanitario eospedalierodi R. Arione, F. Meliga, A. Spigo (Città della salute), C.M. Zotti (Università di Torino) e A. Argentero (O.R.R.)

Foc

usFo

cus

DATI EPIDEMIOLOGICI DELLO STUDIOSIROHIn ambito sanitario gli infortuni a rischiobiologico sono la prima causa di infortunio,seguiti da cadute, distorsioni, urti.Secondo le stime, in Europa si verificano ognianno 1 milione di ferite da puntura di ago; loStudio Italiano Rischio Occupazionale da HIVe da altri patogeni a trasmissione ematica(SIROH) ha raccolto una grande quantità didati epidemiologici che possono offrire unsignificativo apporto in termini di prevenzionee che hanno rilevato che le modalità diesposizione prevalenti sono due:- muco cutanea (25% delle esposizioni totali)quando il materiale biologico potenzialmenteinfetto entra accidentalmente in contatto conle mucose degli occhi e/o della bocca e con lacute (integra o lesa) dell’operatore esposto;- percutanea (75% delle esposizioni totali)quando l’operatore si ferisce accidentalmentecon un tagliente contaminato, ad esempio conun ago, una punta, una lama, un frammentodi vetro; di queste esposizioni il 63% èriconducibile a punture con ago cavo, il 33%con pungenti o taglienti diversi quali ad esempioaghi di sutura e lancette, il 4% ad altridispositivi; è questa la modalità di esposizionecon la maggior probabilità che gli agentipatogeni potenzialmente presenti nei materialibiologici (e soprattutto nel sangue) infettinol’operatore esposto (siero conversione).A parità di altre condizioni, la profondità dellaferita ed il volume di sangue trasferito/inoculatosono variabili in grado di influenzaresignificativamente la probabilità di infezione.Per quanto riguarda il paziente fonte, le 70.810esposizioni percutanee, documentate dalSIROH tra il 1994 ed il 2011, hannoevidenziato fonte negativa per HIV, HCV, HBVnel 47% dei casi , fonte non testata nel 18%,fonte non identificabile nel 15%, in particolarenei laboratori e nella fase di smaltimento, fontepositiva per almeno uno dei tre patogeni testati(HIV, HCV, HBV) nel 20%.L’infortunio da puntura di ago e/o taglienterappresenta, con un’incidenza del 41%,l’infortunio occupazionale più frequentementesegnalato tra gli operatori sanitari. Oltre a ciò,vanno considerate anche le possibiliconseguenze connesse al pericolo di contagio

di infezioni e di altre patologie gravi,configurando l’esistenza di un vero e proprio“rischio professionale”, non solo per i medici egli infermieri, ma anche per il personale addettoai servizi assistenziali e di supporto. In talecontesto, va anche valutato l’impattoeconomico, considerando che il costo medioad evento è di circa 850 euro, per un totale di72 milioni di euro .Peraltro, gli incidenti segnalati dagli operatorirappresentano notoriamente solo una partedi quelli effettivamente verificatisi, e quindiquesta stima va ulteriormente correttatenendo conto del problema della “mancatanotifica” (underreporting) con un tasso cheammonta al 50% circa. Per quanto riguardala frequenza delle esposizioni percutanee, trail 1994 e il 2013 tra le varie categorie gliinfermieri sono la categoria maggiormentecoinvolta (54%), seguita dal personale informazione e dai chirurghi (10% per entrambele categorie), successivamente da medici,laboratoristi, ostetriche, addetti pulizie. L’areamaggiormente interessata è quella chirurgica(41% di frequenza di esposizioni professionali),seguita da quella medica (26%), terapiaintensiva (6%), servizi (6%), Pronto Soccorso5%, successivamente dall'area laboratoristicae dalle infettivologie.Anche la Regione Piemonte partecipa dal 1999al sistema di sorveglianza nazionale con il SIOP(Sorveglianza Incidenti OccupazionaliPiemonte) evidenziando circa 1500 incidentipercutanei e 500 esposizioni mucocutaneeogni anno, con una frequenza (nel periodo1999-2009) di circa 3-4 incidenti percutaneiogni 100 operatori sanitari e 1,5 esposizionimucocutanee ogni 100 operatori sanitari, datipressoché confermati nel 2011.

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELRISCHIOE’ stato ribadito in un recente InterpelloFNOMCEO che il ruolo del medico competentenella valutazione del rischio deve essere attivocon una fattiva collaborazione con il datore dilavoro; premesso questo, è fondamentale nonconsiderare mai come inesistente un rischio(art.286 quater comma 1 lettera d del D.lgs.81/08), applicando la legge anche in settori avolte “dimenticati” e su soggetti che operano

Page 5: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

5 Giugno 2014

5

nella sanità non prettamente inquadrati comeoperatori sanitari (per esempio personaleausiliario come addetti alle pulizie e allalavanderia), che sottostanno a un rischioaltrettanto importante.L’adozione di adeguate misure di protezionedeve essere particolarmente mirata ailavoratori a rischio quali:• lavoratori disabili,• lavoratori immigrati,• lavoratori giovani e anziani,• donne incinte e madri in allattamento (chedevono essere allontanate dall'esposizione alrischio biologico),• personale inesperto,• addetti alla manutenzione,• lavoratori con sistema immunitariocompromesso.Occorre inoltre valutare tutti i rischi aggiuntivi(art. 286 - quater comma 1 lettera b) qualiad esempio l’eventuale stress o disagioderivante da eccessivo carico di lavoro oattribuzione di mansioni improprie, da verificarein sede di stesura e aggiornamento del DVR enell’espletamento della sorveglianza sanitaria.Peraltro è importante anche la valutazione delrischio per terzi che può derivare da unaalterazione dello stato di salute psicofisica diun lavoratore e investe numerosi ambiti.Nell’ambito delle modalità di esposizioneinoltre, non bisogna trascurare il rischio dapunture ipodermiche o da aghi di sutura, conun rischio di infezione piu’ basso rispetto adaltri incidenti controbilanciato da un maggiornumero di occasioni di utilizzo nell’ambito ditali contesti (casi di infezioni da HIV o HCV,sono stati ben documentati e descritti inletteratura). In questo quadro è di interesse lacrescita relativa delle esposizioni in salaoperatoria a testimonianza della difficoltàdell’attuazione degli interventi preventivi in quelcontesto.

MISURE PREVENTIVE SPECIFICHEDopo aver identificato i rischi occorre metterein atto le misure di protezione e di prevenzione(art. 286 sexties) attraverso un piano didefinizione delle priorità (probabilmente nontutti i problemi possono essere risoltiimmediatamente), e individuare le personeresponsabili di mettere in atto determinatemisure e il relativo calendario di intervento,nonché i mezzi assegnati per attuare talimisure.Le punture accidentali sono in larghissima parteprevenibili attraverso il rispetto delle PrecauzioniStandard, l’adozione di dispositivi di sicurezza(NDP= Needlestick Prevention Devices) e un

adeguato programma di sensibilizzazione,informazione e formazione.Tutto ciò è possibile implementando variemisure preventive e di protezione quali:-soppressione dell’uso non necessario dioggetti taglienti o acuminati;-fornitura di dispositivi di recente introduzioneche è in grado, teoricamente, di rimuovere ilrischio da patogeni a trasmissione ematica dalluogo di lavoro eliminando la possibilità di feritacon aghi e oggetti taglienti.In Italia, l’introduzione di questi dispositivi,secondo i dati raccolti dal SIROH, ha dimostratola possibilità di ridurre del 75% i tassi diesposizione specifici. Anche in Piemonte, inquesti primi anni di parziale e disomogeneoutilizzo, si è evidenziata una riduzione degliincidenti con aghi a farfalla del 40% e conagocannula dell’80%.E’ importante sottolineare, inoltre che, adifferenza dei dispositivi di protezioneindividuale, un NPD è assimilabile ad una “misuradi protezione collettiva” in quanto i beneficiottenuti dall’utilizzo di tali dispositivi sono godutida tutti gli operatori che potenzialmentepotrebbero venire a contatto con il dispositivoutilizzato.Numerose agenzie internazionali hanno fissatoalcuni importanti criteri guida per la correttadefinizione e valutazione di un dispositivo per laprevenzione delle punture accidentali:- il meccanismo di protezione deve esserepreferibilmente attivabile in modo automatico(innesco attivo o passivo) e, comunque, conuna sola mano;- le mani dell’operatore devono sempre trovarsidietro la parte acuminata del dispositivo;- l’attivazione del meccanismo di protezione deveessere la più precoce possibile;- il dispositivo deve essere affidabile, di facile edintuitivo uso;- il meccanismo di protezione deve creare unabarriera efficace, permanente e irreversibile trala parte acuminata del dispositivo e l’operatore;- il meccanismo di protezione non può esseredisattivato e deve assicurare la sua funzioneprotettiva anche durante e dopo lo smaltimento;- il dispositivo deve essere dotato di un segnale(udibile e/o visibile) che consenta di verificarel’avvenuta attivazione del meccanismo diprotezione;- il meccanismo di protezione deve essere unaparte integrante del dispositivo e non unaccessorio;- l’utilizzo del dispositivo non deve generare rischiaddizionali per la sicurezza (es. rischio diesposizione mucocutanea);

Focus

Focu

s

Page 6: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

6Giugno 2014

- il dispositivo non deve in alcun modocompromettere la qualità dell’intervento e lasicurezza per il paziente.Sussiste la problematica relativa al maggior costo,destinato comunque a diminuire nel tempo, chequasi tutti i NPD hanno rispetto al dispositivoconvenzionale; sicuramente sono utili le gareregionali, per evitare la diversità di costi per varipresidi; comunque numerose esperienze dimostranoche la prevenzione delle punture accidentali èeconomicamente praticabile e vantaggiosa (il saldotra costo della prevenzione e costo della gestionedelle esposizioni percutanee è attivo); infatti, ogniinfortunio ha sia costi diretti, quali prelievi, visite,profilassi, sia indiretti , come le ore di lavoroimpiegate per la notifica e i controlli, il costo delpersonale coinvolto…Oltre al problema dei costi, sussistono probleminella scelta del dispositivo adatto e della strategiamigliore da adottare per la sua implementazione.Il principale ostacolo ad un corretto utilizzo econseguentemente ad una piena efficacia dei NPDsembra infatti risiedere nell’addestramentoinsufficiente degli operatori; a questo propositoEuropean Biosafety Network ha realizzato unsito dedicato al problema:www.europeanbiosafetynetwork.eu/resourcesTra le misure di prevenzione risultanofondamentali inoltre: l ‘applicazione di sistemi dilavoro sicuri, l’ attuazione di procedure di utilizzoe di eliminazione sicure di dispositivi medicitaglienti, il divieto della pratica direincappucciamento degli aghi, l’ utilizzo didispositivi di protezione individuale, ormai benaccettato dagli operatori.

FORMAZIONEI datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratoridevono consultarsi in merito ai programmi diformazione e addestramento, alla modifica dipratiche operative e alla scelta dei dispositivi disicurezza. Le componenti fondamentali di unbuon programma di prevenzione e protezionesono la valutazione dei rischi nell’ambito specifico,la sensibilizzazione, informazione e formazionedegli operatori sanitari sui rischi associati cheaccrescano in essi la percezione del rischio nellavoro quotidiano, sull’importanza di attenersi alleprocedure di sicurezza, sull’uso efficace deglistrumenti di protezione, sulla necessità disegnalare ogni evento; necessaril’addestramento, l’applicazione delle PrecauzioniStandard e delle “pratiche di iniezione sicure”(safe injection practices), l'adozione e l'utilizzo diaghi e dispositivi incorporanti una protezione messia disposizione dall’evoluzione tecnologica; inoltredeve essere dato molto spazio all’obbligo dellanotifica di infortunio per permettere un'analisi

epidemiologica attendibile e a fini medico legali.Devono essere diffuse le procedure postinfortunio, comprese le tempistiche per la profilassianti HIV, che devono essere avviate entroquattro ore dall’esposizione; la formazione deveessere implementata con refresh delle procedurea tutti i lavoratori, specialmente a quelli “ itineranti”come gli studenti in tirocinio, che svolgono la loroattività in ambiti ospedalieri differenti. E’ importanteavviare processi formativi differenziati per dirigenti,preposti, lavoratori e non trascurare di inviaresistematicamente le procedure ai coordinatori edirettori, diffondendo materiale informativo suintranet, dotando il personale di materialeinformativo. E’ inoltre infine indipensabile informaresulla possibilità di vaccinazione per l’epatite B peri pochi non vaccinati e sull’opportunità di richiamoper i soggetti non responder.

SORVEGLIANZA SANITARIAE’ assodata l’importanza dell’esecuzione deicontrolli sierologici sull’operatore infortunato,variabili per tipo e periodismo in base allo statosierologico del sangue del paziente fonte diinfortunio; in caso di fonte sconosciuta , i controllidevono essere eseguiti come se il paziente fossepositivo sia per HCV che HBV e HIV; invece, perquanto riguarda la sorveglianza sanitaria periodica,indicazioni regionali e la letteratura nazionale einternazionale ritengono non giustificatal’esecuzione routinaria dei marcatori virali diinfezioni ematogene occupazionali in assenza dieventi infortunistici, nell’ottica di una sorveglianzamirata esclusivamente al lavoratore; ma poichèle procedure invasive condizionano un rischio ditrasmissione di virus anche da operatore apaziente, pare opportuna una sorveglianza in talsenso.La revisione dei casi di trasmissione di HIV, HBV eHCV da operatore sanitario a paziente, segnalatiin letteratura, evidenzia che, dal 1972, sono statiriportati 50 casi di OS infetti (la maggior partechirurghi), che hanno trasmesso l’infezione a circa500 pazienti. Inoltre, sono stati segnalati tre casidi lavoratori che hanno trasmesso l’HIV (8pazienti infettati) e otto casi di HCV (18 pazientiinfettati).Inoltre, è auspicabile una sorveglianza periodicafinalizzata anche alla ricerca di situazioni di fortesuscettibilità individuale alle infezioni (per esempiocondizioni di immunodepressione) che conducaa sconsigliare l’adibizione a mansioni a rischio.La normativa attuale, relativamente allasorveglianza sanitaria concede poco spazio diintervento in quanto rivolge l’attenzione delmedico competente esclusivamente alla tuteladal lavoratore e non alla tutela della salute diterzi, eccetto che per controlli mirati all’alcol-

Foc

usFo

cus

Page 7: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

7 Giugno 2014

7

dipendenza ed al consumo di sostanzestupefacenti; ma il MC deve necessariamenteoccuparsi anche della tutela della salute e dellasicurezza delle collettività, sia nell’esercizio dellesue funzioni di Medico Competente, sia inconsiderazione del suo ruolo di promotore dellasalute, prescritto dal D.lgs. 81/08 e smi, e diconsulente globale, auspicato dalle associazionidi settore. Il fatto che la tutela dei lavoratoririschiosi per altri coinvolga inevitabilmenteinteressi legittimi e contrapposti fa sorgeredilemmi etici che comunque non possono, allafine, che privilegiare la salute del singolo e dellacollettività rispetto ad altre problematiche; ilgiudizio di idoneità dovrà comunque sempre tenerconto anche del diritto al lavoro e alla salvaguardiadella professionalità.Il programma SIROH ha sviluppato raccomandazioninazionali ed europee per la gestione delle esposizioniad HIV, HBV e HCV (trasmissione paziente-operatoree operatore-paziente), inclusa la profilassi conantiretrovirali in caso di esposizione a rischio conHIV positivi o soggetti sierologicamente non noti mafortemente a rischio.Effettivamente il decreto sottolinea laobbligatorietà della denuncia delle esposizioni edella analisi dei dati raccolti a fini preventivi. Leprocedure di monitoraggio richieste sono moltoanalitiche e non si limitano quindi alla semplicecompilazione, ricalcando sostanzialmente ilmodello SIOP SIROH.

VACCINAZIONEIn una strategia di riduzione del rischio ditrasmissione ematica un ruolo centrale assumela vaccinazione anti HBV che dovrebbe essereeseguita, se non effettuata in precedenza (perle nuove generazioni è obbligatoria nel primo annodi vita), all’inizio del percorso formativo o all’attodell’assunzione; è importante la valutazionedell’avvenuta immunizzazione attraverso ilcontrollo post vaccinazione (da eseguirsi a curadel medico competente), il monitoraggio deglieventuali non responders e di coloro che rifiutanola vaccinazione, con particolare attenzione perquesti soggetti della formulazione del giudizio diidoneità specifico alla mansione. La disponibilitàdi un vaccino efficace sia come prevenzione chenella gestione post-esposizione haprofondamente modificato la situazioneepidemiologica; l’Italia è oggi un paese a bassaendemia (la prevalenza stimata di soggetti HBsAgpositivi è al di sotto dell’1%) e pur persistendoun pericolo di esposizione a fonte HBV positiva(soggetti portatori) l’infezione occupazionale èdivenuta un evento raro.Anche il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 ne promuove l’esecuzione su tutti gli operatorisuscettibili possibilmente prima dell’inizio dell’attività

a rischio; in caso di esposizione a rischio già avvenutaè possibile una vaccinazione rapida a 4 dosi; incaso di soggetti non responders (4-5% dei vaccinati)possono essere ripetuti richiami fino al numero totaledi sette dosi; nel protocollo di sorveglianza è utileinserire un controllo che attesti l’avvenutasieroconversione per avere la certezzadell’instaurazione della memoria immunologica, chepermetterà di non eseguire più ulteriori richiami.

CONCLUSIONIIl nuovo decreto legislativo pone quindi l’accentosu un intervento corale e multidisciplinare per laprevenzione delle punture da ago e dalle lesioni dataglienti, ponendo l’attenzione su problematichespesso sottovalutate o valutate superficialmente,tendendo alla omogeneizzazione sul territorionazionale e europeo con un target in ascesa,aumentando l’attenzione verso la sorveglianzasanitaria a rischio biologico emotrasmesso esoprattutto sulle misure di prevenzione,responsabilizzando datori di lavoro e dirigenti,sanzionati in caso di mancata ottemperanza dellalegge. Infatti il mancato impiego delle risorse e delletecnologie disponibili per la riduzione delleesposizioni occupazionali individua gravi profili diresponsabilità civile e penale, sia a carico dei diversipreposti e responsabili sia a caricodell’organizzazione nel suo insieme.Per questo è indispensabile la corretta e puntualenotifica e un successivo monitoraggio perl’individuazione di adeguate misure di prevenzione;la registrazione e l’analisi delle cause di ogni infortuniodovrà infatti essere utilizzata per rivalutare ogniprocedura per permettere di risolvere ogni possibilecriticità.

Focus

Focu

s

BIBLIOGRAFIA1. OSHA-U.S. Department of Labour. Enforcement Proceduresfor the Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens.Directive number: CPL 2-2.69, 20012. OSHA-U.S. Department of Labour. Safer NeedleDevices: Protecting Health Care Workers. OccupationalSafety and Health Administration, 19973. Alessio L, Porru S, e coll. Linee guida per la sorveglianzasanitaria dei lavoratori della sanità esposti a rischio biologico.In: Linee guida per la formazione continua e l’accreditamentodel Medico del Lavoro. Società italiana di Medicina del Lavoroe Igiene Industriale.4. CDC-NIOSH Alert. Preventing Needlestick Injuriesin Health Care Setting. DHHS (NIOSH) Publication No.2000-108, 19995. ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezzasul Lavoro. Linee guida sugli standard di sicurezza e di igienedel lavoro nel reparto operatorio, 20096. NHS Employers – Implementation Advice on SharpAgreement. www.nhsemployers.org, October 20107. Puro V., De Carli G., Di Bari V. Il Panoramaepidemiologico nazionale e applicazione della direttivaeuropea 2010/32/UE- SIROH Bologna 2014

Page 8: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

8Giugno 2014

La vigilanza sulla formazione in materia disalute e sicurezza sul lavorodi P. Gatti (ASL AL) e S. La Monica (Regione Piemonte)

New

sN

ew

s

Con determinazione n. 180 del 17 marzo2014 la Regione Piemonte – Direzione Sanità– ha provveduto alla costituzione del gruppodi lavoro “Vigilanza sulla formazione allasicurezza”. Composizione e obiettivi delgruppo sono indicati nella determina di cui siriporta di seguito un ampio stralcio.

"Premesso che:la sicurezza e la salute nei luoghi di lavorosono certamente fra gli indicatori principalidel grado di civiltà di un paese e che laformazione può costituire, se ben progettatae realizzata, uno strumento di notevoleefficacia sia per creare la necessariaconsapevolezza in merito all’importanza diquesto tema, sia per accrescere conoscenzee competenze di tutte le figure a vario titolocoinvolte nella gestione dei processi checreano sicurezza;negli ultimi anni il legislatore ha voluto dareun segnale inequivocabile in tal senso,estendendo notevolmente l’obbligoformativo ed entrando nel dettaglio delladefinizione dei percorsi formativi stessi,coinvolgendo spesso la conferenza per irapporti fra lo Stato, le Regioni e le ProvinceAutonome di Trento e Bolzano;con DGR n. 22-5962 del 17.06.2013 laRegione Piemonte ha approvato leIndicazioni operative per la formazione allasalute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cuial dlgs 81/08 e smi con il fine di semplificaree uniformare le procedure perl’organizzazione e la fruizione dei corsi,nonché di favorire e monitorare la qualitàdei corsi stessi;Considerato che:l’elevato numero di persone soggette aobbligo formativo ha generato un mercatodella formazione di notevoli dimensioni, cherichiede un’attenzione particolare da partedell’ente pubblico nella sua funzione diregolatore del sistema, anche attraverso lostrumento della vigilanza;

[…] il Dirigente determina […]

di costituire un gruppo di lavoro che affrontile problematiche legate all’attività di vigilanzasulla formazione all’igiene e sicurezza dellavoro, con i seguenti obiettivi:

- definire gli strumenti operativi più idonei adespletare efficacemente l’attività di vigilanza,- definire indirizzi finalizzati ad uniformare taleattività su tutto il territorio regionale;- definire le modalità per un’ottimalecollaborazione con la commissione regionaleper la verifica dei requisiti dei soggettiformatori, di cui alla DGR n. 22-5962 del17.06.2013".

Tale gruppo, coordinato dal Settore regionalePrevenzione e Veterinaria della RegionePiemonte, è composto da rappresentantidegli SPreSAL delle ASL TO1, TO3, CN1, AL,NO e VCO.

Indicazioni operative per la formazionealla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel Bollettino Ufficiale della RegionePiemonte del 15 maggio 2014 è statapubblicata la Determinazione n. 239 del 1aprile 2014, che approva la secondaedizione delle Indicazioni operative per laformazione alla salute e sicurezza neiluoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08 esmi, la quale sostituisce integralmente laprima. Oltre a piccole correzioni emiglioramenti al testo della prima edizione,la sostanziale novità è l’introduzione delcapitolo relativo alla formazione deglioperatori incaricati dell’uso delleattrezzature ex art. 73 del D.lgs. 81/08.Il documento si può trovare nella sezionededicata alla sicurezza del lavoro del sitodella Regione Piemonte all’indirizzo:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/

Page 9: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

9 Giugno 2014

9

New

sN

ew

sAdozione dei modelli di organizzazionee gestione della sicurezza nelle PMIdi M. Gullo (INAIL Piemonte - ConTARP)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio2014, serie generale, è stato pubblicato ilDecreto Ministeriale 13 febbraio 2014, cherecepisce le procedure semplificate, elaboratedalla Commissione Consultiva permanente perla salute e sicurezza sul lavoro per l’adozionee l’attuazione dei modelli di organizzazione egestione della sicurezza nelle piccole e medieimprese, che decidano volontariamente diadottare un modello di organizzazione egestione della salute e sicurezza sui luoghi dilavoro (Mog), idoneo ai fini dell’efficaciaesimente nei confronti dei reati previstidall’articolo 25 septies del decreto legislativo231/2001 (omicidio colposo o lesioni colposegravi e gravissime derivanti dalla violazione dellenorme antinfortunistiche).Le procedure, allegate al DM di cui costituisconoparte integrante, sono strutturate in 17 Capitolie sono corredate di 18 allegati come espostonella Tabella 1. I singoli capitoli, dopo lapremessa e l’introduzione, ripercorrono icontenuti dell’articolo 30 del D.lgs. 81/08mettendo a disposizione, tramite gli allegati,la modulistica di sostegno. Data la peculiaritàdell’argomento, l’ultimo capitolo tratta neldettaglio la materia relativa all’audit.Come specificato dal Ministero del Lavoro, lePMI potranno modificare ed integrare lamodulistica messa a disposizione con leprocedure a seconda della complessità tecnicoorganizzativa della struttura aziendale.Senza entrare nel merito della descrizione diogni singolo capitolo, si fa osservare che leprocedure, approvate nella seduta del 27settembre 2013, sono il prodotto di unpercorso condiviso all’interno dellaCommissione Consultiva con le Parti Sociali ehanno come fondamento la libera volontàdell’impresa di attivare un circolo virtuosoattraverso il quale migliorare continuamentele proprie prestazioni in tema di salute esicurezza del lavoro, fissando nel temposempre nuovi obiettivi di miglioramento dellasicurezza.L’auspicio è che le PMI, grazie a questeprocedure, siano incoraggiate nell’adozione disistemi aziendali che consentano di teneresotto controllo tutte le performance in materiadi salute e sicurezza del lavoro.È noto, infatti, come l’adozione di questimodelli, se efficacemente attuati, consente di

prevenire i reati in materia di salute e sicurezzasul lavoro e, di conseguenza, di essere esentatidalla responsabilità amministrativa ad essicollegata. Infatti, dalla valutazione dei datistatistici elaborati dalla Consulenza StatisticoAttuariale dell’INAIL emerge che nelle aziendein cui si adottano questi sistemi di gestione siriscontrano indici di frequenza e gravitàinfortunistica inferiori a quelli caratterizzanti leaziende che non li adottano. Mediamente sitratta del 27% in meno nel caso dell’indice difrequenza e del 35% in meno per la gravitàinfortunistica.In considerazione di ciò, l’INAIL sostienel’utilizzo di tali modelli utilizzando le forme diincentivo economico previste dall’art. 11, c. 5del D.lgs. 81/08 attraverso le quali, sulla basedegli avvisi pubblici regionali, le imprese chevogliono adottare un Mog ex art. 30 D.lgs.81/08 possono accedere ad un finanziamentoin conto capitale che ammonta, con l’avviso2013, al 65 % del costo complessivo.Le procedure semplificate sono disponibili nelsito del Ministero del Lavoro e delle Politichesociali, nella sezione Sicurezza Lavoroall’indirizzo:www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro

Page 10: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

10Giugno 2014

Valutazione dei rischi strutturali in localinon direttamente accessibili alla normaleispezione e sopralluogo1

di A. Di Martino (Dirigente scolastico)

A seguito della recente sentenza, in sede diappello, di condanna penale di tre Responsabilidel Servizio di Prevenzione e di Protezione(RSPP) che si sono succeduti presso il LiceoDarwin di Rivoli in provincia di Torino (che inprimo grado erano stati assolti), l’argomentooggetto di questo articolo è diventato dipressante attualità e pone interrogativi daparte delle scuole che richiedono di essereaffrontati e chiariti.Com’è noto, ai sensi dell’art. 17 c. 1 l. a) delD.lgs. 81/08, spetta al Datore di lavoro,quindi al Dirigente Scolastico, la valutazionedi tutti i rischi, compresi quelli strutturali edilie impiantistici relativi all’edificio sededell’istituzione scolastica.Nel caso dei rischi strutturali edili eimpiantistici la valutazione avviene sia tramitel’esame della documentazione ecertificazione di legge fornita dall’EnteProprietario e sia tramite sopralluogo nei locali

scolastici effettuato dal RSPP e dagli Addettidel Servizio di Prevenzione e di Protezione.Nelle scuole esistono però alcuni locali, zonee aree che risultano essere non direttamenteaccessibili al Dirigente Scolastico e che quindinon possono essere soggetti alcontrollo\sorveglianza del Servizio diPrevenzione e di Protezione attivo pressociascuna scuola.In particolare si possono distinguere:A. Aree\zone\locali soggetti permanentementealla responsabilità di un altro datore di lavoro.B.Aree\zone\locali soggetti temporaneamentealla responsabilità di un altro datore di lavoro.C. Aree\zone\locali non utilizzati come luogodi lavoro dalla scuola e quindi non accessibiliai dipendenti, ma solo all’Ente Proprietarioper motivi di controllo e manutenzione.Tali aree\zone \locali possono essereindividuati in modo non esaustivo comesegue:

Page 11: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

11 Giugno 2014

11

Con riferimento ai punti A1-A2-A6-B1-B2 ildirigente Scolastico è tenuto all’applicazionedell’Art. 26 del D.lgs. 81\08, relativo alcoordinamento dei rischi interferenziali (aseconda dei casi il solo comma 1 oppure icommi 1, 2 e 3) mentre con riferimento aipunti A3-A4-A5-C1-C2-C3-C4 si aprono duescenari differenti:Ipotesi 1I sopralluoghi e i controlli nei locali nondirettamente accessibili e cioè inaccessibili allanormale ispezione o controllo visivo (ad es.solai, tetti, sottotetti controsoffitti con relativielementi accessori), o con divieto di accessoal personale (ad es. caldaie, scantinati, localitecnici, intercapedini), o richiedenti azioni inquota o comunque assimilabili allamanutenzione ordinaria/straordinaria(spostamento o smantellamento dicontrosoffitti, apertura botole ecc.), sonocompito dell’Ente Proprietario.Il dirigente scolastico è tenuto a:1. richiedere periodicamente (almeno una voltaall’anno) all’Ente proprietario di effettuare leispezioni e i controlli periodici e di fornirneriscontro formale alla scuola, ai sensi dell’art.18 c. 3 del D.lgs. 81/082. segnalare prontamente all’Ente Proprietariola presenza di anomalie riscontrabili a seguitodi un evento (ad es. caduta di tegole a causadel vento) o riscontro visivo (ad es. lapresenza d’infiltrazioni o fessurazioni) per inecessari interventi, sempre in riferimentoall’art. 18 c. 3 del D.lgs. 81/08

3.valutare il rischio in base all’esito dei predettiriscontri da parte dell’Ente Proprietario e in basealla presenza di eventuali anomalie.4. nel caso si rendessero evidenti segnali dipericolo concreto e attuale di danno agli alunnie personale adottare opportuni provvedimentidi delimitazione o chiusura degli spazi a rischioIpotesi 2Spetta al Dirigente Scolastico/Datore diLavoro, tenuto alla valutazione del rischio, oltrea quanto previsto nei punti 2,3,4 sopra indicati,anche ispezionare e controllare i locali nondirettamente accessibili, e tale incombenzadovrà essere affidata al proprio RSPP (sepossiede le necessarie competenze tecnicheper farlo) o a personale/ditte esternespecializzateNel caso dell’ipotesi 1 la responsabilità delleispezioni in locali non direttamente accessibiliè dell’Ente proprietario, in quanto è un’azioneassimilabile alla manutenzione ordinaria/straordinaria (1), concetto su cui misoffermerò più avanti per una migliorecomprensione del problema, mentre nel casodell’ipotesi 2 la responsabilità di tali ispezionie controlli è attribuita al dirigente scolastico inquanto associata alla valutazione dei rischi, dicompetenza del Datore di Lavoro.La manutenzione deve essere un’attività dinatura preventiva, finalizzata a ridurre leprobabilità di un guasto, ovvero a controllareil processo di deterioramento che porta alguasto di un sistema.

Page 12: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

12Giugno 2014

In funzione dei metodi d’analisi utilizzati, lamanutenzione preventiva può esseresuddivisa in:- preventiva basata sulle ispezioni;- preventiva basata su metodi statistici(frequenza dei guasti);- preventiva secondo condizione;- preventiva basata su modelli (predittiva).La manutenzione preventiva basata sulleispezioni, intendendo per “ispezione”l’insieme delle azioni volte a determinare e avalutare il corretto funzionamento di unaentità, è realizzata quando l’edificio/gliimpianti/le apparecchiature sono in esercizio,e ha come fine quello di verificare il lororegolare funzionamento (verifiche difunzionamento) sia nel loro stato edambiente di esercizio e sia nelle condizioniprescritte dal costruttore. Se una sola diqueste condizioni non è realizzata, vienetempestivamente attivata un’attività dimanutenzione correttiva.La manutenzione correttiva è chiamataanche a guasto: è la manutenzione eseguitaa seguito della rilevazione di un’avaria ed èvolta a riportare un’entità nello stato in cuiessa possa eseguire una funzione richiesta.La manutenzione preventiva e lamanutenzione correttiva sono strettamenteconnesse tra loro: la prima deve essereattuata in modo periodico e la seconda necostituisce la naturale conseguenza, conl’ulteriore aggravio di dover necessariamentevalutare se l’ intervento sia urgente(immediate maintenance, intervento daeseguire senza indugio dopo la rilevazionedel guasto in modo da evitare conseguenzeinaccettabili) o differibile (deferredmaintenance, intervento di manutenzioneche può essere differito in quanto l’entità inavaria non è critica).Tornando a considerare le due ipotesi espresse,è pacifico che da una manutenzione nonprevista, non fatta o fatta male possanoderivare situazioni molto pericolose atte aprovocare gravi infortuni e danni alla salute.Si aprono quindi alcuni ‘preoccupanti’interrogativi da parte delle scuole: è ancoravalida l’integrazione delle funzioni tra EnteProprietario e scuola, come previsto dallaprima ipotesi, oppure dobbiamo ritenerecompito della scuola effettuare le ispezioni/controlli nei locali citati come previsto dallaseconda ipotesi? O forse ancora tali ispezionidevono essere svolte da entrambi i soggetti?E’ quasi scontato dire che allo stato attualeil Dirigente Scolastico non possiede glistrumenti e le attrezzature né la possibilità

economica di affidare le ispezioni nei localinon direttamente accessibili al proprio RSPP/Servizio di Prevenzione e di Protezione(posto che, ripeto, abbiano la competenzaper farlo dato che la formazione prevista perlegge non lo prevede) o a ditte esterne.Siamo dunque di fronte all’ennesimo caso dispecificità dell’ambiente scuola quale luogo dilavoro, per le quali il D.lgs. 81/08 riconosce“particolari esigenze connesse al servizio espletatoo alle peculiarità organizzative” (art. 3).Non vi è dubbio che tra le peculiaritàorganizzative vi è quella di essere un luogodi lavoro che vede la ripartizione dicompetenze tra due soggetti: il dirigentescolastico e l’Ente Proprietario dei locali.In molte occasioni le scuole e gli UfficiScolastici Regionali hanno chiesto che ilRegolamento di attuazione nelle scuole delTesto Unico sulla tutela della salute e dellasicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08),non ancora emanato, contenesse chiarimentie approfondimenti sulle rispettivecompetenze e responsabilità dei due soggettisopra richiamati. Così come su molte altredifficoltà interpretative dello stesso TestoUnico che rendono veramente pesante edifficoltoso per i dirigenti scolastici gestire almeglio questa delicata parte dei propriobblighi di lavoro. E si è fatto anche presenteche il dilatarsi, oltre ogni ragionevoleprevisione, d’incombenze a carico deidirigenti scolastici richiede uno stanziamentoadeguato di risorse finanziarie.E’ urgente che questo Regolamentofinalmente esca senza più ritardi. Ciauguriamo che non si limiti a richiamaresostanzialmente le norme dell’impianto didisciplina generale, ma che introduca lespecificità reali delle scuole in modo tale checompiti e responsabilità siano chiaramentedefiniti a priori e non siano soggetti acontrastanti interpretazioni giurisprudenzialiconseguenti a un evento dannoso. Solo inquesto modo il decreto attuativo saràgaranzia di applicazione corretta e pienatutela di alunni e personale, e si farà un passoimportante affinché il doloroso caso Darwinnon abbia più a ripetersi.

1) Articolo pubblicato in Dirigere la scuola n. 3/2014– Euroedizioni - TORINO(2) I concetti di manutenzione ‘ordinaria’ (insiemedi operazioni programmate e programmabili) e dimanutenzione ‘straordinaria’ (insieme di operazioniimpreviste, non programmate o programmabili)espressi dalla norma UNI 11063:2003, sono statiaggiornati dai concetti di manutenzione preventivae di manutenzione correttiva espressi dalla piùrecente norma europea UNI EN 13306:2010

Page 13: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

13 Giugno 2014

13

Notizie in primo pianoa cura della Redazione

New

sN

ew

s

Tra gli ultimi interpelli pubblicati nel sito delMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali,si segnalano i seguenti quesiti:

Interpello n. 9/2014Con l’Interpello n. 9/2014, la Commissioneper gli Interpelli ex art. 12 del D.lgs. 81/08ha dato risposta ad una istanza, presentatadal Consiglio Nazionale dell’Ordine deiConsulenti del Lavoro, relativa all’applicabilitàdella sanzione per mancata vidimazione delregistro infortuni a seguito dell’entrata invigore del D.lgs. 81/08.La Commissione Interpelli ha stabilito che,in attesa dell’emanazione del DI di cui all’art.8 del D.lgs. 81/08, istitutivo del SINP chedisciplinerà le modalità di comunicazione degliinfortuni e che farà venir meno le disposizionirelative al registro infortuni, sono soggettealla tenuta del registro infortuni tutte leaziende che ricadono nella sfera diapplicazione dello stesso.

Interpello n. 8/2014Con l’Interpello n. 8/2014, la Commissioneper gli Interpelli ex art. 12 del D.lgs. 81/08ha dato risposta ad una istanza, presentatadalla Federazione Italiana Cronometristi,relativa all’obbligatorietà della redazione deldocumento di valutazione dei rischi, ai sensidell’art. 17 del D.lgs. 81/08 da parte delleassociazioni periferiche affiliate non aventipersonale dipendente ma che si avvalgonodell’ausilio di volontari. La CommissioneInterpelli ha stabilito che il regime applicabileper i soggetti che prestano la propria attivitàvolontariamente e a titolo gratuito per leassociazioni sportive dilettantistiche sia quelloprevisto per i lavoratori autonomi, per i qualisi applica l’art. 21 del D.lgs. 81/08.

E’ possibile consultare le risposte completeai quesiti presentati alla CommissioneInterpelli nella Sezione dedicata alla sicurezzanei luoghi di lavoro del sito del Ministero delLavoro e delle Politiche sociali:www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/

Salute e sicurezza nell’utilizzo di prodottichimici sul lavoroIn occasione della celebrazione della Giornatamondiale per la salute e la sicurezza sullavoro del 2014, l’Ufficio Internazione delLavoro (ILO) ha realizzato la pubblicazione

"Salute e sicurezza nell’utilizzo di prodottichimici sul lavoro”, che fa il punto sullasituazione attuale per quanto riguarda l’usodei prodotti chimici e il loro impatto nei postidi lavoro e sull’ambiente. La pubblicazionepresenta anche interventi di prevenzione edi controllo delle esposizioni al rischio chimicoadottati da alcune imprese, che possonodare un contributo ad assicurare una correttagestione dei prodotti chimici sul lavoro. Lapubblicazione si può reperire al seguenteindirizzo: www.fondazionerubestriva.it/

Formazione su salute e sicurezza in ambito agricoloE’ stato siglato il 14 marzo 2014 dai direttorigenerali degli uffici competenti del Ministerodel Lavoro, della Pubblica Istruzione,dell’Agricoltura e dal direttore centrale per laprevenzione dell’INAIL, l’accordo dicollaborazione Green Safety, relativo allaformazione sulla salute e sicurezza in ambitoagricolo. Il progetto è finalizzato allosvolgimento di attività di formazione specificaper la promozione e la diffusione dellasicurezza sul lavoro e nell’uso delle macchineagricole nel contesto rurale e stradale eprevede l’erogazione di corsi di formazioneper gli studenti degli Istituti Tecnici Agrari edegli Istituti Professionali ad indirizzo agrario.

Decreto per le notifiche ex articolo 67Il decreto legislativo 81 prevede all’articolo 67che in caso di costruzione e di realizzazione diedifici o locali da adibire a lavorazioni industriali,nonché nei casi di ampliamenti e diristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori,oltre ad essere eseguiti nel rispetto dellanormativa di settore, devono essere notificatiall’organo di vigilanza competente per territorio.Le informazioni da trasmettere, secondo criteridi semplicità e comprensibilità, nonché i modellida utilizzarsi ai fini di tale comunicazione sonostate approvate con il Decreto 18 aprile 2014del Ministero del lavoro e delle politiche socialie del Ministero per la pubblica amministrazionee la semplificazione, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano.Di tale decreto, reperibile sul sito internet delMinistero del lavoro www.lavoro.gov.it/Lavoroall’interno della sezione»Sicurezza nel Lavoro»,se ne dà avviso sulla gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana, serie Generale n. 106 del9 maggio 2014.

Page 14: 319   reg piemonte-io_scelgo_la_sicurezza_2

14Giugno 2014

Che utilità ha l'elenco ministerialedei Medici Competenti?

Premetto che scrivo in veste di "comunecittadino" ma sono un dipendente dell’ASLAL e lavoro allo SPreSAL.Sul n. 1/2014 di Io scelgo la sicurezza holetto l’articolo inerente l’aggiornamentoprofessionale del MC sostanzialmenteconcernente gli obblighi formativi specifici, gliobblighi di comunicazioni al ministero,l’iscrizione dei MC nell’elenco ministeriale e iprossimi controlli ministeriali da attivarsi dal2015.Al riguardo, vorrei fare qualche osservazionedi base ed esprimere alcune perplessità suun’interpretazione ministeriale.Che fine e che utilità pratica ha l’elencoministeriale? Mi sembra un po’ difficile a dirsi(a parte il controllo sugli ECM) poiché, almenoattualmente, l’iscrizione NON costituisce unrequisito/titolo necessario per lo svolgimentodell’attività di MC.In altri termini, nel rispetto degli artt. 38 e39 D.lgs. 81/08, se un medico non haprovveduto a chiedere l’iscrizione nell’elencoministeriale (e quindi non vi è iscritto), puòdarsi che prima o poi qualcuno rilevi lamancata comunicazione al ministero emagari individui ed irroghi qualche sanzioneper questa mancanza, ma, comunque, quelmedico può tranquillamente svolgere l’attivitàdi MC.Se il MC ha provveduto ad effettuare ledovute comunicazioni al Ministero, si apre laquestione delle esclusioni o dell’inserimentonell’elenco in argomento.Al riguardo posso fornire una testimonianzadiretta di un orientamento ministeriale cheappare non pienamente conforme alle vigentinormative (D.lgs. 81/08 e DM 04/03/09).Mi riferisco al fatto che, interpretando inmaniera un po’ particolare l’art. 1 comma 2del DM 04/03/09, il Ministero non iscrivenell’elenco nazionale i medici che purpossedendo i requisiti ex art. 38 D.lgs. 81/08 lavorano negli SPreSAL (qui da noi, ASLAL, è successo) adducendo la motivazioneche questi medici ai sensi dell’art. 39 comma3 D.lgs. 81/08 non possono svolgere l’attivitàdi MC.L’interpretazione ministeriale è discutibile perdiversi motivi e qui di seguito ne cito 3:

1. Dubito che un DM possa modificare/stravolgere il dettato di una norma superiore(D.lgs.), specie se quest’ultima non contiene

richiami/rimandi espliciti ad una successivaemanazione di DM esplicativi/regolatori.

2. In ogni caso, volendo astrattamenteseguire il (discutibile) ragionamentoministeriale e con ciò attenersi alla normasu cui basa il proprio orientamento il Ministero(art. 1 comma 2 DM 04/03/’09), si osservache la medesima dice espressamente che«nell’elenco...sono iscritti tutti i medici cheSVOLGONO l’attività di MC in possesso deititoli e dei requisiti previsti dall’art. 38...»;da ciò dovrebbe conseguire che, dall’entratain vigore del DM, prima di procedereall’iscrizione nell’elenco il Ministero avrebbedovuto verificare l’effettivo svolgimentodell’attività di MC (lo evidenzio: quella normaprevede espressamente l’inserimento diquelli CHE SVOLGONO, non di quelli chepotrebbero svolgere). Ma in tal senso, vistol’attuale elenco ministeriale e preso atto chevi sono inseriti alcuni colleghi che con ogniprobabilità non svolgono l’attività di MC (anzi,qualcuno forse non l’ha proprio mai svolta),se ne deduce che il Ministero non haprovveduto a ben verificare il requisito dello«svolgimento dell’attività di MC» limitandosiper quanto dato di sapere a lasciar fuori imedici SPreSAL (dell’ASL AL).

3. «L’assegnazione agli uffici pubblici incaricatidi vigilanza» sarebbe quindi per il Ministerolo status che impedisce l’iscrizione nell’elencoma tale condizione, specie di questi tempi,non può essere considerata definitiva/immodificabile nel senso che un'ASL potrebbeproporre a uno o più medici SPreSAL dioccuparsi d’altro, ad es. di fare il MCaziendale.

Fausto Gatti

Lette

re a

lla re

dazi

one

Lett

ere

alla

redazi

one