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Decentramento amministrativo 1. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at- tuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto. 1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle Comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzio- nali, nelle materie non disciplinate dal D.Lgs. 4 giu- gno 1997, n. 143, dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, dal D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, dal D.Lgs. 8 gen- naio 1998, n. 3, dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legi- slativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto le- gislativo recante disposizioni in materia di commer- cio con l’estero. 2. Salvo diversa espressa disposizione del presen- te decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività con- nesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di pro- grammazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l’adozione di prov- vedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge. 3. Nelle materie oggetto del conferimento, le re- gioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall’artico- lo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. In nessun caso le norme del presente decreto le- gislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasfe- riti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposi- zioni vigenti alla data di entrata in vigore del pre- sente decreto legislativo. Artt. 2-10. Omissis TITOLO II SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 11. Ambito di applicazione. 1. In attuazione della delega conferita dall’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie fun- zionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel setto- re dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti. 2. Il settore sviluppo economico attiene, in parti- colare, oltre alla materia «agricoltura e foreste», che resta disciplinata dal D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, alle materie «artigianato», «industria», «energia», «miniere e risorse geotermiche», «ordinamento del- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», «fiere e mercati e commercio», «turi- smo ed industria alberghiera». 3. Il conferimento comprende anche gli atti di or- ganizzazione e ogni altro atto strumentale in rappor- to di stretta connessione all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. CAPO II ARTIGIANATO Art. 12. Definizioni. 1. Le funzioni amministrati- ve relative alla materia «artigianato», così come de- finita dall’articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni ammini- strative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qual- © Laurus Robuffo

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TITOLO II SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE C APO II ARTIGIANATO D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at- tuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. © Laurus Robuffo 1.

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Decentramento amministrativo

1.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimentodi funzioni e compiti amministrativi delloStato alle regioni ed agli enti locali, in at-tuazione del Capo I della legge 15 marzo1997, n. 59.

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto. 1. Il presente decreto legislativodisciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compitiamministrativi alle regioni, alle province, ai comuni,alle Comunità montane o ad altri enti locali e, neicasi espressamente previsti, alle autonomie funzio-nali, nelle materie non disciplinate dal D.Lgs. 4 giu-gno 1997, n. 143, dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422, dal D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, dalD.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, dal D.Lgs. 8 gen-naio 1998, n. 3, dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32,nonché dal decreto legislativo recante riforma delladisciplina in materia di commercio, dal decreto legi-slativo recante interventi per la razionalizzazionedel sostegno pubblico alle imprese e dal decreto le-gislativo recante disposizioni in materia di commer-cio con l’estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presen-te decreto legislativo, il conferimento comprendeanche le funzioni di organizzazione e le attività con-nesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e deicompiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di pro-grammazione, di vigilanza, di accesso al credito, dipolizia amministrativa, nonché l’adozione di prov-vedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le re-gioni e gli enti locali esercitano funzioni legislativeo normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall’artico-lo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. In nessun caso le norme del presente decreto le-gislativo possono essere interpretate nel senso dellaattribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad

enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasfe-riti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, aglienti locali e alle autonomie funzionali dalle disposi-zioni vigenti alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto legislativo.

Artt. 2-10. Omissis

TITOLO IISVILUPPO ECONOMICO

E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO IAMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 11. Ambito di applicazione. 1. In attuazionedella delega conferita dall’articolo 1 della legge 15marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina ilconferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché,nei casi espressamente previsti, alle autonomie fun-zionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel setto-re dello sviluppo economico, da qualunque organo oamministrazione dello Stato o da enti pubblici daquesto dipendenti.

2. Il settore sviluppo economico attiene, in parti-colare, oltre alla materia «agricoltura e foreste», cheresta disciplinata dal D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143,alle materie «artigianato», «industria», «energia»,«miniere e risorse geotermiche», «ordinamento del-le camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura», «fiere e mercati e commercio», «turi-smo ed industria alberghiera».

3. Il conferimento comprende anche gli atti di or-ganizzazione e ogni altro atto strumentale in rappor-to di stretta connessione all’esercizio delle funzionie dei compiti conferiti.

CAPO IIARTIGIANATO

Art. 12. Definizioni. 1. Le funzioni amministrati-ve relative alla materia «artigianato», così come de-finita dall’articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, comprendono anche tutte le funzioni ammini-strative relative alla erogazione di agevolazioni,contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qual-

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siasi genere, comunque denominati, alle imprese ar-tigiane, con particolare riguardo alle imprese artisti-che.

Art. 13. Funzioni e compiti conservati allo Sta-to. 1. In materia di artigianato sono conservate al-l’amministrazione statale le funzioni attualmentepreviste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in parti-colare di quella artistica e di qualità, di cui alla leg-ge 9 luglio 1990, n. 188;

b) eventuali cofinanziamenti, nell’interesse nazio-nale, di programmi regionali di sviluppo e sostegnodell’artigianato, secondo criteri e modalità definiticon decreto del Ministro dell’industria, del commer-cio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza uni-ficata. In tali casi lo Stato, d’intesa con la regione in-teressata, può avvalersi dei comitati tecnici regionalidi cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n.949. La composizione dei comitati tecnici regionalipuò essere modificata dalla Conferenza unificata.

Artt. 14 e 15. Omissis.

Art. 16. Abrogazioni. 1. All’articolo 127, comma1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e suc-cessive modifiche ed integrazioni, sono soppresse leparole: «i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pie-tre preziose e gli esercenti industrie o arti affini».

2. é abrogato l’articolo 111 del predetto testo uni-co delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogatigli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l’e-secuzione del testo unico delle leggi di pubblica si-curezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.Nell’articolo 243, comma 1, del medesimo regola-mento approvato con R.D. 635/1940 sono soppressele parole: «ai cesellatori, agli orafi, agli incastratoridi pietre preziose ed agli esercenti industrie od artiaffini».

3. é abrogato l’articolo 3 del D.L. 31 luglio 1987,n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decre-ti del Ministro dell’industria, del commercio e del-l’artigianato 28 novembre 1989, n. 453 e 2 febbraio1994, n. 285.

4. é abrogato l’articolo 12 della legge 8 agosto1985, n. 443.

CAPO IIIINDUSTRIA

Art. 17. Definizioni. 1. Le funzioni amministrati-ve relative alla materia «industria» comprendonoqualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavora-zione e alla trasformazione di materie prime, allaproduzione e allo scambio di semilavorati, di mercie di beni anche immateriali, con esclusione dellefunzioni relative alle attività artigianali ed alle altre

attività produttive di spettanza regionale in base al-l’articolo 117, comma 1, della Costituzione e adogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività dierogazione e scambio di servizi a sostegno delle at-tività di cui al comma 1, con esclusione comunquedelle attività creditizie, di intermediazione finanzia-ria, delle attività concernenti le società fiduciarie edi revisione e di quelle di assicurazione.

Art. 18. Funzioni e compiti conservati allo Sta-to. 1. Sono conservate allo Stato le funzioni am-ministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quan-to previsto all’articolo 20 del presente decreto legi-slativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività in-dustriali ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 ago-sto 1977, n. 675;

c) la determinazione dei campioni nazionali diunità di misura; la conservazione dei prototipi na-zionali del chilogrammo e del metro;

d) la definizione dei criteri generali per la tuteladei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazio-nale;

f) la classificazione delle sostanze che presenta-no pericolo di scoppio o di incendio e la determina-zione delle norme da osservarsi per l’impianto e l’e-sercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi eper il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli mi-nerali, loro derivati e residui, ai sensi dell’articolo63 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

g) le industrie operanti nel settore della difesamilitare, ivi comprese le funzioni concernenti l’au-torizzazione alla fabbricazione, all’importazione eall’esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l’importazione, il deposito,la vendita e il trasporto di armi non da guerra e dimateriali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali;la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armiportatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l’autorizza-zione per il relativo impiego;

l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal merca-to e il divieto di utilizzazione in materia di macchi-ne, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le diret-tive e le competenze in materia di certificazione, neilimiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l’amministrazione straordinaria delle impresein crisi, ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile1979, n. 95 e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per laconcessione, per il controllo e per la revoca di age-volazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefi-ci di qualsiasi genere all’industria, per la raccolta didati e di informazioni relative alle operazioni stesse,anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli in-terventi, la fissazione dei limiti massimi per l’acces-

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so al credito agevolato alle imprese industriali, ladeterminazione dei tassi minimi di interesse a caricodei beneficiari di credito agevolato;

o) la concessione di agevolazioni, contributi,sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genereall’industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ov-vero in caso di attività o interventi di rilevanza eco-nomica strategica o di attività valutabili solo su sca-la nazionale per i caratteri specifici del settore o perl’esigenza di assicurare un’adeguata concorrenzia-lità fra gli operatori; tali attività sono identificatecon decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni;

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali,di contributi, incentivi, benefici per attività di ricer-ca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree de-presse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricercaapplicata e del fondo speciale rotativo per l’innova-zione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio1982, n. 46;

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all’ar-ticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 di-cembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenzaunificata sono individuate, tenuto conto dell’esisten-za di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cuiterritorio il fondo limita il proprio intervento allacontrogaranzia dei predetti fondi regionali e dei con-sorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo155, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e lagestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cuialla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la deter-minazione delle tipologie e caratteristiche delle ope-razioni ammissibili al contributo e delle condizioni,modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche dellemacchine utensili, del prezzo di vendita, delle mo-dalità per l’applicazione e il distacco del contrasse-gno, dei modelli del certificato di origine e dei regi-stri speciali, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28novembre 1965, n. 1329;

u) l’individuazione, sentita la Conferenza unifi-cata, delle aree economicamente depresse del terri-torio nazionale, il coordinamento, la programmazio-ne e la vigilanza sul complesso dell’azione di inter-vento pubblico nelle aree economicamente depressedel territorio nazionale, la programmazione e ilcoordinamento delle grandi infrastrutture a carattereinterregionale o di interesse nazionale ai sensi diquanto previsto dall’articolo 3 del D.L. 22 ottobre1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla leg-ge 19 dicembre 1992, n. 488;

v) il coordinamento delle intese istituzionali diprogramma, definite dall’articolo 2, comma 203,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connes-si strumenti di programmazione negoziata;

z) l’attuazione delle misure di cui alla legge 25

febbraio 1992, n. 215, per l’imprenditoria femmini-le e al D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito conmodificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44,per l’imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l’attuazione delle misure di cui al D.L. 22 ot-tobre 1992, n. 415, convertito con modificazionidalla legge 19 dicembre 1992, n.488, per la discipli-na organica dell’intervento nel Mezzogiorno e age-volazioni alle attività produttive. A decorrere dalladata di entrata in vigore del presente decreto legisla-tivo, le direttive per la concessione delle agevola-zioni di cui al predetto D.L. n. 45, sono determinatecon decreto del Ministro dell’industria, del commer-cio e dell’artigianato, d’intesa con la ConferenzaStato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevola-zioni previste dalla lettera p) del presente comma;

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finan-ziari ai soggetti operanti nel settore della cinemato-grafia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, esuccessive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti chepossono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensidell’articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni ecompiti concernenti:

a) l’assicurazione, la riassicurazione ed il finan-ziamento dei crediti all’esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste,promosse o partecipate da imprese italiane; la pro-mozione ed il sostegno finanziario, tecnico-econo-mico ed organizzativo di iniziative di penetrazionecommerciale, di investimento e di cooperazionecommerciale ed industriale da parte di imprese ita-liane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e so-cietà italiane a gare internazionali;

d) l’attività promozionale di rilievo nazionale,attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997,n. 68.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnatialla cabina di regia nazionale dalla legislazione vi-gente.

Artt. 19-22. Omissis.

CAPO IVCONFERIMENTI AI COMUNI

E SPORTELLO UNICOPER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Artt. 23-27. Omissis.

CAPO VRICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO

E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

Art. 28. Definizioni. 1. Le funzioni amministrati-ve relative alla materia «energia» concernono le at-

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tività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzio-ne di qualunque forma di energia.

Art. 29. Funzioni e compiti conservati allo Sta-to. 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 15marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le fun-zioni e i compiti concernenti l’elaborazione e la de-finizione degli obiettivi e delle linee della politicaenergetica nazionale, nonché l’adozione degli atti diindirizzo e coordinamento per una articolata pro-grammazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioniamministrative concernenti:

a) la ricerca scientifica in campo energetico;b) le determinazioni inerenti l’importazione, l’e-

sportazione e lo stoccaggio di energia;c) la determinazione dei criteri generali tecnico-

costruttivi e le norme tecniche essenziali degli im-pianti di produzione, conservazione e distribuzionedell’energia;

d) la determinazione delle caratteristiche tecni-che e merceologiche dell’energia prodotta, distribui-ta e consumata;

e) la vigilanza sull’Ente nazionale per le nuovetecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);

f) l’impiego di materiali radioattivi o macchineradiogene;

g) la costruzione e l’esercizio degli impianti diproduzione di energia elettrica di potenza superiorea 300 MW termici, salvo quelli che producono ener-gia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sen-si del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le retiper il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l’e-manazione di norme tecniche relative alla realizza-zione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni perl’esercizio delle attività elettriche, di competenzastatale, le altre reti di interesse nazionale di oleodot-ti e gasdotti;

h) la fissazione degli obiettivi e dei programminazionali di cui al comma 1 del presente articolo inmateria di fonti rinnovabili e di risparmio energeti-co, nonché le competenze di cui all’art. 18, comma1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le me-desime finalità;

i) salvo quanto previsto nel capo IV del presentetitolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioniionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o ra-dioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gliadempimenti di protezione in materia, ai sensi dellanormativa vigente;

l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccag-gio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione ericerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese lefunzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vi-genti;

m) l’imposizione delle scorte petrolifere obbliga-torie ai sensi delle norme vigenti;

n) l’attuazione sino al suo esaurimento, del pro-gramma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui

all’art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, esuccessive modifiche ed integrazioni;

o) la determinazione delle tariffe da corrispon-dersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, ve-rifiche, collaudi;

p) la rilevazione, l’elaborazione, l’analisi e ladiffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispet-to degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzio-ni inerenti la programmazione energetica e al coor-dinamento con le regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali evincoli specifici per la pianificazione regionale e dibacino idrografico in materia di utilizzazione dellerisorse idriche ai fini energetici, disciplinando altre-sì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pub-blica per uso idroelettrico. Fino all’entrata in vigoredelle norme di recepimento della direttiva96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni peruso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d’intesacon la regione interessata. In mancanza dell’intesa,entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro del-l’industria, del commercio e dell’artigianato decide,in via definitiva, motivatamente.

4. Le determinazioni di cui alla lettera h) delcomma 2, l’articolazione territoriale dei program-mi di ricerca, le procedure per il coordinamento fi-nanziario degli interventi regionali, nazionali e del-l’Unione europea sano adottati sentita la Conferen-za unificata.

Artt. 30-31. Omissis.

CAPO VIMINIERE E RISORSE ENERGETICHE

Art. 32. Definizioni. 1. Le funzioni amministrati-ve relative alla materia «miniere e risorse geotermi-che» concernono le attività di ricerca e di coltiva-zione dei minerali solidi e delle risorse geotermichee dell’anidride carbonica ed includono tutte le fun-zioni connesse con lo svolgimento di tali attività. (1)–––––––––––

(1) Articolo così modificato dall’art. 4 del D.Lgs.29 ottobre 1999, n. 443.

Art. 33. Funzioni e compiti riservati allo Stato.1. Sono conservate allo Stato le funzioni ammini-strative concernenti:

a) la polizia mineraria per le risorse collocate inmare;

b) l’approvazione di disciplinari-tipo per gliaspetti di interesse statale;

c) la determinazione dei limiti massimi dei dirit-ti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permes-si e delle concessioni, ove non siano stabiliti conlegge;

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d) la ricerca mineraria, la promozione della ri-cerca mineraria all’estero, la raccolta e l’elaborazio-ne dei dati relativi all’industria mineraria;

e) la determinazione degli indirizzi della politicamineraria nazionale ed i relativi programmi;

f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale,sentite le regioni interessate;

g) l’inventario delle risorse geotermiche;h) la definizione dei contenuti e della durata dei

corsi per il diploma di cui all’art. 27, comma 3, delD.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall’art.20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

i) la determinazione dei limiti massimi delle ta-riffe da corrispondersi da parte dei richiedenti auto-rizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabili-ti con legge;

l) la determinazione dei requisiti generali deiprogetti di riassetto ambientale che le regioni devo-no tenere presenti nei procedimenti per la conces-sione degli speciali contributi previsti dalla legisla-zione statale;

m) la determinazione degli indirizzi per la rac-colta dei dati in materia di sicurezza e salute dei la-voratori nel settore minerario;

n) il riconoscimento dell’idoneità dei prodottiesplodenti e la tenuta del relativo elenco.

Artt. 34-36. Omissis.

CAPO VIIORDINAMENTO DELLE CAMERE

DI COMMERCIO INDUSTRIA,ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Artt. 37-38. Omissis.

CAPO VIIIFIERE E MERCATI, E DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 39. Definizioni. 1. Le funzioni amministrati-ve relative alla materia «fiere e mercati» ricompren-dono le attività non permanenti, volte a promuovereil commercio, la cultura, l’arte e la tecnica attraver-so la presentazione da parte di una pluralità di espo-sitori di beni o di servizi nel contesto di un eventorappresentativo dei settori produttivi interessati.Quelle relative alla materia «commercio» ricom-prendono l’attività di commercio all’ingrosso, com-mercio al minuto, l’attività di somministrazione alpubblico di bevande e alimenti, l’attività di com-mercio su aree pubbliche, l’attività di commerciodei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.Si intendono altresì ricomprese le attività concer-nenti la promozione d’associazionismo e della coo-perazione nel settore del commercio e l’assistenzaintegrativa alle piccole e medie imprese sempre nelsettore del commercio.

Art. 40. Funzioni e compiti conservati allo Sta-to. 1. Sono conservate allo Stato le funzioni ammi-nistrative concernenti:

a) le competenze attribuite allo Stato dal decretolegislativo recante riforma della disciplina in mate-ria di commercio;

b) le esposizioni universali;c) il riconoscimento della qualifica delle manife-

stazioni fieristiche di rilevanza internazionale;d) la pubblicazione del calendario annuale delle

manifestazioni fieristiche di rilevanza internaziona-le e nazionale;

e) il coordinamento, sentite le regioni interessa-te, dei tempi di svolgimento delle manifestazionifieristiche di rilievo internazionale.

f) l’attività regolamentare in materia di sommini-strazione al pubblico di alimenti e bevande e dicommercio dei pubblici esercizi, d’intesa con le re-gioni. (1)

2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 19, comma3, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.–––––––––––

(1) La lettera f) è stata aggiunta dall’art. 6 delD.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Art. 41. Omissis.

Art. 42. Abrogazioni. 1. Sono abrogate le dispo-sizioni dell’art. 60, comma 10, del decreto del Mini-stro dell’industria, del commercio e d’artigianato 4agosto 1998, n. 375, dell’art. 23, comma 6, del de-creto del Ministro dell’industria, del commercio edell’artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell’art. 10,comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nellaparte in cui individuano l’ufficio provinciale dell’in-dustria, del commercio e dell’artigianato come orga-no competente per l’irrogazione delle sanzioni pe-cuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibilicon la normativa vigente per effetto dell’abrogazio-ne delle menzionate disposizioni.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 6e 7 del R.d. 31 maggio 1928, n. 1334.

CAPO IXTURISMO

Art. 43. Definizioni. 1. Le funzioni amministrati-ve relative alla materia «turismo ed industria alber-ghiera», così come definita dall’art. 56 del D.P.R. 24luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubbli-ca o privata attinente al turismo, ivi incluse le age-volazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi,comunque denominati, anche se per specifiche fina-lità, a favore delle imprese turistiche.

Art. 44. Funzioni e compiti conservati allo Sta-to. Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le regioni, deiprincipi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo

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sviluppo del sistema turistico. Le connesse lineeguida sono contenute in un documento approvato,d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decre-to del Presidente del Consiglio dei Ministri adottatoai sensi dell’art. 3 del D.L. 28 agosto 1997, n. 281,sentite le associazioni di categoria maggiormenterappresentative degli operatori turistici, dei consu-matori e del turismo sociale e le organizzazioni sin-dacali dei lavoratori del turismo più rappresentativenella categoria. Prima della sua definitiva adozione,il documento è trasmesso alle competenti Commis-sioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore del presente decreto legislativo è ap-provato il predetto documento contenente le lineeguida;

b) il monitoraggio delle fasi attuative del docu-mento di cui alla lettera a) relativamente agli aspet-ti statali;

c) il coordinamento intersettoriale delle attivitàdi competenza dello Stato connesse alla promozio-ne, sviluppo e valorizzazione del sistema turisticonazionale;

d) il cofinanziamento, nell’interesse nazionale diprogrammi regionali o interregionali per lo sviluppodel turismo.

Art. 45. Conferimento di funzioni alle regioni.1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni am-ministrative statali concernenti la materia del turi-smo, come definita nell’art. 43, non riservate alloStato ai sensi dell’art. 44.

Art. 46. Abrogazioni. 1. Ai sensi dell’art. 4, com-ma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, èabrogato il comma 5 dell’art. 9 della legge 17 mag-gio 1983, n. 217.

2. Nel comma 6 dell’art. 9 della legge 17 maggio1983, n. 217 è soppresso il secondo periodo.

3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurez-za, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773:

a) al comma 1 dell’art. 17 bis, aggiunto dall’art.3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressiil numero 123 e la virgola successiva;

b) è abrogato l’art. 123.4. Sono abrogati gli artt. da 234 a 241 del regola-

mento per l’esecuzione del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, approvato con R.d. 6 maggio1940, n. 635.

5. Nella tabella C, costituente l’allegato 1 al D.P.R.9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.

6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o di-sposizioni:

a) legge 15 maggio 1986, n. 192;b) art. 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

149, convertito con modificazioni dalla legge 19 lu-glio 1993, n. 237;

c) art. 57, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

d) artt. 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983,n. 217.

7. L’art. 6 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394, è abro-gato. Resta fermo quanto previsto relativamente agliaspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi se-questri e le attività di spettacolo viaggiante.

CAPO XDISPOSIZIONI COMUNI

Art. 47. Funzioni e compiti conservati allo Sta-to. 1. Nelle materie oggetto di trasferimento di fun-zioni ai sensi del presente titolo, è conservata alloStato la definizione degli indirizzi generali delle po-litiche economiche e delle politiche di settore.

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioniamministrative concernenti la definizione, nei limitidella normativa comunitaria, di norme tecnicheuniformi e standard di qualità per prodotti e servizi,di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivicompresi quelli alimentari e dei servizi, nonché lecondizioni generali di sicurezza negli impianti e nel-le produzioni. ivi comprese le strutture ricettive.

3. Resta di competenza degli organi e delle ammi-nistrazioni statali e centrali, fino al compimento de-gli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la ge-stione dei procedimenti amministrativi inerenti adagevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi ebenefici di qualunque genere alle imprese, per i qua-li alla data di effettivo esercizio delle funzioni con-ferite, sia già avviato il relativo procedimento am-ministrativo.

4. I fondi relativi alle funzioni in materia di age-volazioni alle imprese, a qualunque titolo conferitealle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma6 dell’articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sullabase di quanto previsto dal comma 8 del medesimoarticolo.

5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unita-ri nel rispetto delle specificità delle singole realtà re-gionali, in conformità con l’articolo 2 della legge 3agosto 1999, n. 280, ed assicurare l’uniforme appli-cazione su tutto il territorio nazionale, il Ministerodelle politiche agricole e forestali predispone, d’inte-sa con la conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome, sentite leassociazioni nazionali di allevatori interessate, il pro-gramma annuale dei congtrolli funzionali.

6. Compete al Ministero per le politiche agricole eforestali, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del de-creto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanzia-mento delle attività di tenuta dei registri e dei librigenealogici esercitate dalle associazioni di allevato-ri operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzatidalla legislazione vigente.

7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principifissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanzia-

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mento delle attività relative ai controlli funzionaliesercitate da associazioni di allevatori operanti a li-vello territoriale. (1)–––––––––––

(1) Articolo così modificato dall’art. 7 del D.Lgs.29 ottobre 1999, n. 443.

Artt. 48-49. Omissis.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50. Omissis.

TITOLO IIITERRITORIO AMBIENTE

E INFRASTRUTTURE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALIIN MATERIA DI TERRITORIO AMBIENTE

E INFRASTRUTTURE

Art. 51. Oggetto. 1. Il presente titolo disciplina ilconferimento alle regioni e agli enti locali di funzio-ni e compiti amministrativi in tema di «territorio eurbanistica», «protezione della natura e dell’am-biente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e ge-stione dei rifiuti», «risorse idriche e difesa del suo-lo», «opere pubbliche», «viabilità», «trasporti» e«protezione civile».

CAPO IITERRITORIO E URBANISTICA

Sezione ILinee fondamentali dell’assetto del

territorio nazionale

Art. 52. Compiti di rilievo nazionale. 1. Ai sen-si dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compi-ti relativi alla identificazione delle linee fondamen-tali dell’assetto del territorio nazionale con riferi-mento ai valori naturali e ambientali, alla difesa delsuolo e alla articolazione territoriale delle reti infra-strutturali e delle opere di competenza statale, non-ché al sistema delle città e delle aree metropolitane,anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e dellearee depresse del paese.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismiinternazionali e il coordinamento con l’Unione eu-ropea di cui all’art. 1, comma 4, lettera e), della leg-

ge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche ur-bane e di assetto territoriale.

3. I compiti di cui al comma 1 del presente artico-lo sono esercitati attraverso intese nella Conferenzaunificata.

4. All’art. 81, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977,n. 616, la lettera a) è abrogata.

Sezione IIUrbanistica pianificazione territoriale

e bellezze naturali

Art. 53. Funzioni soppresse. Sono o restano sop-presse:

a) le funzioni consultive, spettanti al Consigliosuperiore dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 2 del-la legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e lequestioni di interesse urbanistico;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavoripubblici ai sensi dell’art. 5 della legge 17 agosto1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coor-dinamento;

c) le funzioni relative alla tenuta dell’albo degliesperti di pianificazione;

d) le residue funzioni statali in materia di piani diricostruzione;

e) le funzioni giurisdizionali delle commissionicentrale e regionali di vigilanza per l’edilizia popo-lare ed economica.

Art. 54. Funzioni mantenute allo Stato. 1. Sonomantenute allo Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 1,lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le fun-zioni relative:

a) all’osservatorio e monitoraggio delle trasfor-mazioni territoriali, con particolare riferimento aicompiti di cui all’art. 52, all’abusivismo edilizio edal recupero, anche sulla base dei dati forniti dai co-muni;

b) all’indicazione dei criteri per la raccolta el’informatizzazione di tutto il materiale cartograficoufficiale esistente, e per quello in corso di elabora-zione, al fine di unificare i diversi sistemi per unapiù agevole lettura dei dati;

c) alla predisposizione della normativa tecnicanazionale per le opere in cemento armato e in ac-ciaio e le costruzioni in zone sismiche;

d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagu-nare e al mantenimento del regime idraulico laguna-re, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi spe-ciali vigenti nonché alla legge 3 marzo 1963, n. 366;

e) alla promozione di programmi innovativi inambito urbano che implichino un intervento coordi-nato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) delcomma 1 sono esercitate di intesa con la Conferen-za unificata.

Artt. 55-58. Omissis

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Sezione IIIEdilizia residenziale pubblica

Art. 59. Funzioni mantenute allo Stato. 1. Sonomantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:

a) alla determinazione dei principi e delle finalitàdi carattere generale e unitario in materia di ediliziaresidenziale pubblica, anche nel quadro degli obiet-tivi generali delle politiche sociali;

b) alla definizione dei livelli minimi del servizioabitativo, nonché degli standard di qualità degli al-loggi di edilizia residenziale pubblica;

c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli al-tri enti locali interessati, all’elaborazione di pro-grammi di edilizia residenziale pubblica aventi inte-resse a livello nazionale;

d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, dif-fusione e valutazione dei dati sulla condizione abi-tativa; a tali fini è istituito l’osservatorio della con-dizione abitativa;

e) alla definizione dei criteri per favorire l’acces-so al mercato delle locazioni dei nuclei familiari me-no abbienti e agli interventi concernenti il sostegnofinanziario al reddito.

Artt. 60-64. Omissis.

Sezione IVCatasto, servizi geotopografici e conservazione

dei registri immobiliari

Artt. 65-67. Omissis.

CAPO IIIPROTEZIONE DELLA NATURA E

DELL’AMBIENTE, TUTELADELL’AMBIENTE

E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione IFunzioni di carattere generale e di protezione della

fauna e della flora

Art. 68. Omissis.

Art. 69. Compiti di rilievo nazionale. 1. Ai sen-si dall’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo naziona-le per la tutela dell’ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazio-nali a delle direttiva comunitaria relative alla tuteladell’ambiente e alla conseguente definizione diobiettivi e delle iniziative necessarie per la loro at-tuazione nell’ordinamento nazionale;

b) alla conservazione e alla valorizzazione dellearee naturali protette, terrestri e marine ivi compre-

se le zone umide, riconosciuta di importanza inter-nazionale o nazionale, nonché alla tutela della bio-diversità, della fauna e della flora specificamenteprotette da accordi e convenzioni e dalla normativacomunitaria;

c) alla relazione generale sullo stato dell’am-biente;

d) alla protezione, alla sicurezza a all’osserva-zione della qualità dell’ambiente marino;

e) alla determinazione di valori limite, standard,obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche ne-cessarie al raggiungimento di un livello adeguato ditutela dell’ambiente sul territorio nazionale;

f) alla prestazione di supporto tecnico alla pro-gettazione in campo ambientale, nelle materie dicompetenza statale;

g) all’esercizio dei poteri statali di cui all’art. 18della legge 8 luglio 1986, n. 349;

h) all’acquisto, al noleggio e all’utilizzazione dinavi e aerei speciali per interventi di tutela dell’am-biente di rilievo nazionale;

i) alle variazioni dell’elenco delle specie caccia-bili, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 11febbraio 1992, n. 157;

l) all’indicazione della specie della fauna e dellaflora terrestre e marine minacciate di estinzione;

m) all’autorizzazione in ordine all’importazionee all’esportazione di fauna selvatica viva apparte-nente alla specie autoctone;

n) all’elencazione dei mammiferi e rettili perico-losi;

o) all’adozione della carta della natura;p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e)

dell’art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, co-me risultano modificate dall’art. 1, comma 8, dellalegge 19 maggio 1997, n. 137, nonché quelle attual-mente esercitate dallo Stato fino all’attuazione degliaccordi di programma di cui all’art. 72.

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrentecon le regioni, le funzioni relative:

a) alla informazione ed educazione ambientale;b) alla promozione di tecnologie pulite e di poli-

tiche di sviluppo sostenibile;c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione

del danno ambientale;d) alla protezione dell’ambiente costiero.

3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività divigilanza, sorveglianza, monitoraggio e controllo fi-nalizzate all’esercizio delle funzioni e dei compiti dicui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanzasull’Agenzia nazionale per la protezione dell’am-biente (ANPA) e sull’Istituto centrale per la ricercascientifica e tecnologica applicata al mare(ICRAM).

4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p) sonoesercitati, sentita la Conferenza unificata e i compi-ti di cui al comma 1, lettera o) previa intesa con laConferenza Stato-regioni.

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Art. 70. Omissis.

Art. 71. Valutazione di impatto ambientale. 1.In materia di valutazione di impatto ambientale(VIA) sono di competenza dello Stato:

a) le opere ed impianti il cui impatto ambientaleinveste più regioni;

b) le opere e infrastrutture di rilievo internazio-nale e nazionale;

c) gli impianti industriali di particolare e rilevan-te impatto;

d) le opere la cui autorizzazione è di competenzadello Stato.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adot-tare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, sono individuate le spe-cifiche categorie di opere, interventi e attività attual-mente sottoposti a valutazione statale di impattoambientale da trasferire alla competenza delle regio-ni.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente incapo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione,alla vigenza della legge regionale della VIA, cheprovvede alla individuazione dell’autorità compe-tente nell’ambito del sistema delle regioni e delleautonomie locali, ferma restando la distinzione traautorità competente e soggetto proponente.

Artt. 72-75. Omissis.

Sezione IIParchi e riserve naturali

Art. 76. Omissis.

Art. 77. Compiti di rilievo nazionale. 1. Ai sen-si dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compi-ti e le funzioni in materia di parchi naturali e riservestatali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dallalegge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L’individuazione, l’istituzione a la disciplinagenerale dei parchi e delle riserve nazionali, com-prese quelle marine e l’adozione delle relative misu-re di salvaguardia sulla base delle linee fondamenta-li della carta della natura, sono operati, sentita laConferenza unificata.

Art. 78. Omissis.

Sezione IIIInquinamento delle acque

Art. 79. Omissis.

Art. 80. Compiti di rilievo nazionale. 1. Ai sen-si dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i se-guenti compiti:

a) la definizione del piano generale di difesa dalmare e della costa marina dall’inquinamento;

b) l’aggiornamento dell’elenco delle sostanzenocive che non si possono versare in mare;

c) la fissazione dei valori limite di emissione del-le sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi mi-nimi di qualità dei corpi idrici;

d) la determinazione dei criteri metodologici ge-nerali per la formazione e l’aggiornamento dei cata-sti degli scarichi e degli elenchi delle acque e dellesostanze pericolose;

e) la determinazione delle modalità tecniche ge-nerali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di pro-dotti, sostanze e materiali pericolosi;

f) l’emanazione di norme tecniche generali per laregolamentazione delle attività di smaltimento dailiquami e dei fanghi;

g) la definizione dei criteri generali e delle meto-dologie concernenti le attività di rilevamento dellecaratteristiche, di campionamento, di misurazione,di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ov-vero degli scarichi inquinanti nelle medesime;

h) la determinazione dei criteri metodologici perl’acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi eper la predisposizione e l’attuazione dei piani di ri-sanamento delle acque da parte delle regioni;

i) l’elaborazione delle informazioni sulla qualitàdelle acque destinate al consumo umano;

l) l’organizzazione dei dati conoscitivi relativiallo scarico delle sostanze pericolose;

m) l’elaborazione dei dati informativi sugli scari-chi industriali di sostanze pericolose;

n) la definizione dei criteri generali per l’elabo-razione dei piani regionali di risanamento delle ac-que;

o) la individuazione in via generale dei casi incui si renda necessaria l’installazione di strumenti dicontrollo in automatico degli scarichi industrialicontenenti sostanze pericolose;

p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli in-terventi operativi per azioni di inquinamento mari-no;

q) la determinazione dei criteri generali per ilmonitoraggio e il controllo della fascia costiera fi-nalizzati in particolare a definire la qualità delle ac-que costiere, l’idoneità alla balneazione nonché l’i-doneità alla molluschicoltura e sfruttamento deibanchi naturali di bivalvi;

r) la definizione di criteri e norme tecniche per ladisciplina degli scarichi nelle acque del mare;

s) l’autorizzazione agli scarichi nelle acque delmare da parte di navi e aeromobili.

2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative al-l’attuazione e alla verifica del piano straordinario dicompletamento dei sistemi di collettamento e depu-razione delle acque reflue di cui all’articolo 6 delD.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e suc-

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cessivamente modificato dall’articolo 8 della legge8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando che per laprogrammazione degli ulteriori finanziamenti lostesso dovrà essere verificato d’intesa con la Confe-renza Stato-regioni, per le finalità di cui all’articolo11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. I programmi specifici di intervento per evitare oeliminare inquinamenti derivanti da fonti significa-tive di sostanze pericolose diverse dalle fonti sog-gette a regime di valore limite di emissione comuni-taria e nazionali sono adottati sulla base di criteri ge-nerali stabiliti attraverso intese nella Conferenzaunificata.

Art. 81. Omissis.

Sezione IVInquinamento acustico, atmosferico

ed elettromagnetico

Art. 82. Omissis.

Art. 83. Compiti di rilievo nazionale. 1. Ai sen-si dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compitirelativi:

a) alla disciplina del monitoraggio della qualitàdell’aria: metodi di analisi, criteri di installazione afunzionamento delle stazioni di rilevamento; criteriper la raccolta dei dati;

b) alla fissazione di valori limite e guida dellaqualità dell’aria;

c) alla fissazione delle soglie limite di attenzionee di allarme;

d) alla relazione annuale sullo stato di qualitàdell’aria;

e) alla fissazione e aggiornamento delle linee diguida per il contenimento delle emissioni, dei valo-ri minimi e massimi di emissione, metodi di cam-pionamento, criteri per l’utilizzazione delle miglioritecnologie disponibili e criteri di adeguamento degliimpianti esistenti;

f) alla individuazione di aree interregionali nellaquali le emissioni nell’atmosfera o la qualità dell’a-ria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fat-to saIvo quanto disposto dalla lettera a) del comma1 dell’articolo 84;

g) alla determinazione delle caratteristiche mer-ceologiche, aventi rilievo ai fini dell’inquinamentoatmosferico, dei combustibili e dei carburanti non-ché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanzeinquinanti in essi presenti;

h) alla determinazione dei criteri per l’elabora-zione dei piani regionali di risanamento e tutela del-la qualità dell’aria;

i) alla definizione di criteri generali per la reda-zione degli inventari delle fonti di emissione;

l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in or-dine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

m) all’accertamento delle caratteristiche costrut-tive e funzionali dei veicoli a motore e alla discipli-na delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo al-le emissioni inquinanti;

n) alla determinazione dei valori limite e di qua-lità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici,dei criteri di progettazione diretti alla tutela del-l’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’in-quinamento acustico;

o) al parere dei Ministri dall’ambiente e della sa-nità, di intesa con la regione interessata, previsto dal-l’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, limitatamente agli impianti di produzione dienergia riservati alla competenza dello Stato, ai sensidell’articolo 29 del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i)e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Confe-renza unificata.

Art. 84. Omissis.

Sezione VGestione dei rifiuti

Art. 85. Funzioni e compiti mantenuti allo Sta-to. 1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di ri-fiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicatidal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificatoed integrato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389,nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifichenorme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuticontenenti amianto, materiali esplosivi in disuso,olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano fermele competenze dello Stato previste dagli articoli 22,comma 11, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997,n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di pro-duzione di energia elettrica di cui all’articolo 29 delpresente decreto legislativo.

CAPO IVRISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 86. Gestione del demanio idrico. 1 Alla ge-stione dei beni del demanio idrico provvedono le re-gioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazionedel demanio idrico sono introitati dalla regione (1).

[3. Nella programmazione dei finanziamenti delloStato in materia di difesa del suolo, da definirsi diintesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà con-to, ai fini della perequazione tra le diverse regioni,degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettitofinanziario collegato alla riscossione diretta deglistessi da parte delle regioni attraverso la possibilitàdi accensioni di mutui] (2).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 52, co. 4 lett.a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

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(2) Comma abrogato dall’art. 52, co. 4 lett. b), L.23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 87. Approvazione dei piani di bacino. 1 Aifini dell’approvazione dei piani di bacino sono sop-pressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989,n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici ealla Conferenza Stato-regioni.

Art. 88. Compiti di rilievo nazionale. 1. Ai sen-si dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compi-ti relativi:

a) al censimento nazionale dei corpi idrici;b) alla programmazione ed al finanziamento de-

gli interventi di difesa del suolo;c) alla determinazione di criteri, metodi e stan-

dard di raccolta elaborazione e consultazione dei da-ti, alla definizione di modalità di coordinamento e dicollaborazione tra i soggetti pubblici operanti nelsettore, nonché indirizzi volti all’accertamento, ri-cerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico edelle condizioni generali di rischio; alla valutazionedegli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani,dei programmi e dei progetti su scala nazionale diopere nel settore della difesa del suolo;

d) alle direttive generali e di settore per il censi-mento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per ladisciplina dell’economia idrica e per la protezionedelle acque dall’inquinamento;

e) alla formazione del bilancio idrico nazionalesulla scorta di quelli di bacino;

f) alle metodologie generali per la programma-zione della razionale utilizzazione delle risorse idri-che e alle linee di programmazione degli usi plurimidelle risorse idriche;

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la indi-viduazione delle aree a rischio di crisi idrica con fi-nalità di prevenzione delle emergenze idriche;

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico in-tegrato come definito dall’articolo 4 della legge 5gennaio 1994, n. 36;

i) alla definizione dei livelli minimi dei serviziche devono essere garantiti in ciascun ambito terri-toriale ottimale di cui all’articolo 8, comma 1, dellalegge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri ed agliindirizzi per la gestione dei servizi di approvvigio-namento, di captazione e di accumulo per usi diver-si da quello potabile;

l) alla definizione di meccanismi ed istituti diconguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibriotariffario;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazio-ne dei trasferimenti di acqua per il consumo umanoladdove il fabbisogno comporti o possa comportareil trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò tra-valichi i comprensori di riferimento dei bacini idro-grafici;

n) ai compiti fissati dall’articolo 17 della legge 5gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione del-le iniziative per la realizzazione delle opere e degliinterventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generaledell’utilizzazione delle acque destinate a scopiidroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 30della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restandoquanto disposto dall’articolo 29, comma 3;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idricoanche volte a garantire omogeneità, a parità di con-dizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazionedi acqua, secondo i principi stabiliti dall’articolo 1della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

q) alla definizione ed all’aggiornamento dei cri-teri e metodi per il conseguimento del risparmioidrico previsto dall’articolo 5 della legge 5 gennaio1994, n. 36;

r) alla definizione del metodo normalizzato perdefinire le componenti di costo e determinare la ta-riffa di riferimento del servizio idrico;

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate da-gli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

t) all’individuazione e delimitazione dei baciniidrografici nazionali e interregionali;

u) all’esercizio dei poteri sostitutivi in caso dimancata istituzione da parte delle regioni delle auto-rità di bacino di rilievo interregionale di cui all’arti-colo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n.183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 dellastessa legge;

v) all’emanazione della normativa tecnica relati-va alla progettazione e costruzione delle dighe disbarramento e di opere di carattere assimilabile diqualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e stan-dard volti a garantire omogeneità delle condizioni disalvaguardia della vita umana, del territorio e dei be-ni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la dife-sa delle coste;

bb) alla vigilanza sull’Ente autonomo acquedot-to pugliese.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitatesentita la Conferenza unificata, fatta eccezione perle funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sonoesercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

Artt. 89-92. Omissis.

CAPO VOPERE PUBBLICHE

Art. 93. Funzioni mantenute allo Stato. 1. Sonomantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla responsabilità dell’attuazione dei pro-grammi operativi multiregionali dei quadri comuni-

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tari di sostegno con cofinanziamento dell’Unioneeuropea e dello Stato membro, escluse la realizza-zione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecu-zione e manutenzione di opere pubbliche relative aorgani costituzionali o di rilievo costituzionale o in-ternazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecu-zione e manutenzione di grandi reti infrastrutturalidichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecu-zione e manutenzione di opere in materia di difesa,dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia peni-tenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e alfinanziamento della realizzazione e della manuten-zione ordinaria e straordinaria degli immobili desti-nati a ospitare uffici dell’amministrazione dello Sta-to, nel rispetto delle competenze conferite alle re-gioni e agli enti locali e fatte salve le procedure dilocalizzazione e quanto previsto dall’articolo 55;

f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativa-mente al sistema di qualificazione degli esecutori dilavori pubblici;

g) ai criteri generali per l’individuazione dellezone sismiche e alle norme tecniche per le costru-zioni nelle medesime zone;

h) alla valutazione tecnico-amministrativa deiprogetti delle opere di competenza statale ai sensidel presente articolo.

2. Resta ferma la ripartizione di competenze previ-sta dalle vigenti leggi relativamente agli interventiper il Giubileo del 2000 e per Roma Capitale.

3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioniattualmente attribuite all’Autorità per la vigilanzasui lavori pubblici e all’Osservatorio dei lavori pub-blici.

4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del com-ma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Artt. 94-96. Omissis.

CAPO VIVIABILITÀ

Art. 97. Omissis.

Art. 98. Funzioni mantenute allo Stato. 1. Sonomantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla pianificazione pluriennale della viabilità ealla programmazione, progettazione, realizzazione egestione della rete autostradale e stradale nazionale,costituita dalle grandi direttrici del traffico naziona-le e da quelle che congiungono la rete viabile prin-cipale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;

b) alla tenuta dell’archivio nazionale delle strade;c) alla regolamentazione della circolazione, an-

che ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 30 aprile

1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurez-za nazionale:

d) alla determinazione dei criteri relativi alla fis-sazione dei canoni per le licenze e le concessioninonché per l’esposizione di pubblicità lungo o in vi-sta delle strade statali costituenti la rete nazionale;

e) alla relazione annuale al Parlamento sull’esitodelle indagini periodiche riguardanti i profili socia-li, ambientali ed economici della circolazione stra-dale ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 285/1992;

f) alla informazione dell’opinione pubblica confinalità prevenzionali ed educative ai sensi dell’arti-colo 1 del D.Lgs. 285/1992;

g) alla definizione di standard e prescrizioni tec-niche in materia di sicurezza stradale e norme tecni-che relative alle strade e loro pertinenze ed alla se-gnaletica stradale, ai sensi del D.Lgs. 285/1992;

h) alle funzioni di indirizzo in materia di preven-zione degli incidenti, di sicurezza ed informazionestradale e di telematica applicata ai trasporti, anchemediante iniziative su scala nazionale;

i) alla funzione di regolamentazione della circo-lazione veicolare, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs.285/1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicu-rezza della circolazione, di tutela della salute e peresigenze di carattere militare.

2. All’individuazione della rete autostradale e stra-dale nazionale si provvede, entro novanta giorni dal-l’entrata in vigore del presente decreto legislativo,attraverso intese nella Conferenza unificata. In casodi mancato raggiungimento delle intese nel terminesuddetto, si provvede nei successivi sessanta giornicon decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, inmateria di strade e autostrade costituenti la rete na-zionale, le funzioni relative:

a) alla determinazione delle tariffe autostradali eai criteri di determinazione dei piani finanziari dellesocietà concessionarie;

b) all’adeguamento delle tariffe di pedaggio au-tostradale;

c) all’approvazione delle concessioni di costru-zione ed esercizio di autostrade;

d) alla progettazione, esecuzione, manutenzionee gestione delle strade e delle autostrade, sia diretta-mente sia in concessione;

e) al controllo delle concessionarie autostradali,relativamente all’esecuzione dei lavori di costruzio-ne, al rispetto dei piani finanziari e dell’applicazio-ne delle tariffe, e alla stipula delle relative conven-zioni;

f) alla determinazione annuale delle tariffe relati-ve alle licenze e concessioni ed alla esposizione del-la pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in ma-teria di pianificazione pluriennale della viabilità e diprogrammazione per la gestione e il miglioramento

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della rete autostradale e stradale d’interesse nazio-nale. La programmazione delle reti stradali interre-gionali avviene tramite accordi tra le regioni inte-ressate, sulla base degli indirizzi generali stabilitidalla Conferenza unificata.

Artt. 99-101. Omissis.

CAPO VIITRASPORTI

Artt. 102-103. Omissis.

Art. 104. Funzioni mantenute allo Stato. 1. So-no mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei tra-sporti;

b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di tra-sporto pubblico di interesse nazionale, come indivi-duati dall’articolo 3 del D.Lgs. 19 novembre 1997,n. 422;

c) alle competenze di cui all’articolo 4 delD.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;

d) alla definizione di standard e prescrizioni tec-niche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, ma-rittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, edei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di mercipericolose, nocive e inquinanti;

e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei tra-sporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilitodall’articolo 4 comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19novembre 1997, n. 422;

f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pub-blico di interesse nazionale e sulla sicurezza e rego-larità di esercizio della rete ferroviaria di interessenazionale;

g) al rilascio di concessioni per la gestione delleinfrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

h) alle funzioni attinenti alla programmazionerealizzata previa intesa con le regioni degli interpor-ti e delle intermodalità di rilievo nazionale e inter-nazionale;

i) agli interventi statali a favore delle imprese diautotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.454;

l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasporta-tori di merci per conto terzi sino alla data del 1° gen-naio 2001;

m) all’albo nazionale degli autotrasportatori confunzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza dicui all’articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

n) alla concessione di autolinee ordinarie e digran turismo non comprese fra quelle previste dalD.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;

o) alla omologazione e approvazione dei veicolia motore e loro rimorchi, loro componenti e unitàtecniche indipendenti;

p) al riconoscimento delle omologazioni del Re-gistro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RI-NA, l’Istituto nazionale per studi ed esperienze diarchitettura navale (INSEAN) e la Lega navale ita-liana;

q) ai compiti di polizia stradale di cui agli artico-li 11 e 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

r) ai rapporti internazionali riguardanti la navi-gazione sui laghi Maggiore e Lugano;

s) alla classificazione dei porti; alla pianificazio-ne, programmazione e progettazione degli interven-ti aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bo-nifica e la manutenzione dei porti e delle vie di na-vigazione, delle opere edilizie a servizio dell’attivitàportuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali,nei porti di rilievo nazionale e internazionale;

t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazio-ne da diporto; alla sicurezza della navigazione inter-na;

u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuri-dico delle navi e delle unità da diporto;

v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazio-ne marittima;

z) alla bonifica delle vie di navigazione;aa) alla costituzione e gestione del sistema del

traffico marittimo denominato VTS;bb) alla programmazione, costruzione, amplia-

mento e gestione degli aeroporti di interesse nazio-nale;

cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rila-scio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni),nonché alla disciplina delle scuole di formazionemarittima e del rilascio dei titoli professionali marit-timi; alla individuazione dei requisiti poco-fisicidella gente di mare;

dd) alla disciplina della sicurezza del volo;ee) alle funzioni dell’Ente nazionale per l’aviazio-

ne civile e del dipartimento dell’aviazione civile pre-viste dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250;

ff) alla programmazione, previa intesa con le re-gioni interessate, del sistema idroviario padano-ve-neto;

gg) alla pianificazione degli interventi per soste-nere la trasformazione delle compagnie portuali, an-che in relazione agli organici e all’assegnazione del-la cassa integrazioni guadagni;

hh) alla tenuta dell’archivio nazionale dei veico-li e dei veicoli d’epoca e dell’anagrafe nazionale de-gli abilitati alla guida;

ii) agli esami per conducenti di veicoli a motoree loro rimorchi, nonché per unità (1) da diporto nau-tico;

ll) al rilascio patenti, di certificati di abilitazioneprofessionale, di patenti nautiche (1) e di loro dupli-cati e aggiornamenti:

mm) alla immatricolazione e registrazione dellaproprietà dei veicoli e delle successive variazioninell’archivio nazionale dei veicoli;

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nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli amotore e i loro rimorchi, anche tramite officine au-torizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 del-l’articolo 105, del presente decreto legislativo, non-ché alle visite e prove di veicoli in circolazione pertrasporti nazionali e internazionali, anche con riferi-mento ai veicoli adibiti al trasporto di merci perico-lose e deperibili; al controllo tecnico sulle impreseautorizzate;

oo) al rilascio di certificati e contrassegni di cir-colazione per ciclomotori;

pp) all’utilizzazione del pubblico demanio marit-timo e di zone del mare territoriale per finalità di ap-provvigionamento di fonti di energia.

qq) al sistema informativo del demanio maritti-mo, la cui gestione è regolata mediante protocolli diintesa ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n.281/1997.(2)–––––––––––

(1) Le lettere ii) e ll) sono state così modificatedall’art. 11 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

(2) La lettera qq) è stata aggiunta dall’art. 11 delD.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Artt. 105-106. Omissis.

CAPO VIIIPROTEZIONE CIVILE

Art. 107. Funzioni mantenute allo Stato. 1. Aisensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della leg-ge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale icompiti relativi:

a) all’indirizzo, promozione e coordinamentodelle attività delle amministrazioni dello Stato, cen-trali e periferiche, delle regioni, delle province, deicomuni, delle Comunità montane, degli enti pubbli-ci nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione edorganizzazione pubblica e privata presente sul terri-torio nazionale in materia di protezione civile;

b) alla deliberazione e alla revoca, d’intesa con leregioni interessate, dello stato di emergenza al veri-ficarsi degli eventi di cui all’art. 2, co. 1, lettera c)della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione, d’intesa con le regioni interes-sate, di ordinanze per l’attuazione di interventi diemergenza, per evitare situazioni di pericolo, o mag-giori danni a persone o a cose, per favorire il ritornoalle normali condizioni di vita nelle aree colpite daeventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichia-razione di stato di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla determinazione dei criteri di massima dicui all’articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio1992, n. 225;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezzaper le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzioni operative riguardanti:1) gli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione

dei programmi di previsione e prevenzione in rela-zione alle varie ipotesi di rischio;2) la predisposizione, d’intesa con le regioni e glienti locali interessati, dei piani di emergenza in casodi eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1,lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e laloro attuazione;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione elo spegnimento degli incendi e lo spegnimento conmezzi aerei degli incendi boschivi;

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni re-lative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e laprevenzione dei rischi naturali ed antropici.

h) alla dichiarazione dell’esistenza di ecceziona-le calamità o avversità atmosferica, ivi compresal’individuazione, sulla base di quella effettuata dal-le regioni, dei territori danneggiati e delle provvi-denze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. (1)

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e) e al nu-mero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercita-te attraverso intese nella Conferenza unificata.–––––––––––

(1) La lettera h) è stata aggiunta dall’art. 13 delD.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e aglienti locali. 1. Tutte le funzioni amministrative nonespressamente indicate nelle disposizioni dell’arti-colo 107 sono conferite alle regioni e agli enti loca-li e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:1) alla predisposizione dei programmi di previsio-

ne e prevenzione dei rischi, sulla base degli indiriz-zi nazionali;

2) all’attuazione di interventi urgenti in caso di cri-si determinata dal verificarsi o dall’imminenza dieventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del-la legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anchedel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei pianiprovinciali di emergenza in caso di eventi calamito-si di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della L.225/1992;

4) all’attuazione degli interventi necessari per fa-vorire il ritorno alle normali condizioni di vita nellearee colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fattosalvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) delcomma 1 dell’articolo 107;

[6) alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionalecalamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’in-dividuazione dei territori danneggiati e delle provvi-denze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;] (1)

7) agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzodel volontariato.

b) sono attribuite alle province le funzioni relati-ve:

1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle atti-

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vità di previsione e degli interventi di prevenzionedei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali,con l’adozione dei connessi provvedimenti ammini-strativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali diemergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte del-le strutture provinciali di protezione civile, dei ser-vizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare incaso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, com-ma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

e) sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:1) all’attuazione, in ambito comunale, delle atti-

vità di previsione e degli interventi di prevenzionedei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresiquelli relativi alla preparazione all’emergenza, ne-cessari ad assicurare i primi soccorsi in caso dieventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o in-tercomunali di emergenza, anche nelle forme asso-ciative e di cooperazione previste dalla legge 8 giu-gno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite lecomunità montane, e alla cura della loro attuazione,sulla base degli indirizzi regionali;

4) all’attivazione dei .primi soccorsi alla popola-zione e degli interventi urgenti necessari a fronteg-giare l’emergenza;

5) alla vigilanza sull’attuazione, da parte dellestrutture locali di protezione civile, dei servizi ur-genti;

6) all’utilizzo del volontariato di protezione civilea livello comunale e/o intercomunale, sulla base de-gli indirizzi nazionali e regionali.–––––––––––

(1) Il punto 6) è stato soppresso dall’art. 14 delD.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Art. 109. Riordino di strutture e del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco. 1. Nell’ambito del rior-dino di cui all’articolo 9, sono ricompresi, in parti-colare:

a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;b) il Comitato operativo della protezione civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degliarticoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, siprovvede al riordino delle seguenti strutture:

a) Direzione generale della protezione civile e deiservizi antincendi presso il Ministero dell’interno;

b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;c) Dipartimento della protezione civile presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO IXDISPOSIZIONI FINALI

Artt. 110-111. Omissis.

TITOLO IVSERVIZI ALLA PERSONA

E ALLA COMUNITÀ

CAPO ITUTELA DELLA SALUTE

Art. 112. Oggetto. 1. Il presente capo ha comeoggetto le funzioni e i compiti amministrativi in te-ma di «salute umana» e di «sanità veterinaria».

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente ca-po le funzioni e i compiti amministrativi concernen-ti le competenze sanitarie e medico-legali delle for-ze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo dei vigilidel fuoco, delle Ferrovie dello Stato.

3. Resta invariato il riparto di competenze tra Sta-to e regioni stabilito dalla vigente normativa in ma-teria sanitaria per le funzioni concernenti:

a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tos-sicodipendenza;

b) la procreazione umana naturale ed assistita;c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie,

di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni io-

nizzanti, di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230;e) la dismissione dell’amianto, di cui alla legge

27 marzo 1992, n. 257;f) il sangue umano e i suoi componenti, la pro-

duzione di plasmaderivati ed i trapianti;g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed

epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia

nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;i) l’impiego confinato e la emissione deliberata

nell’ambiente di microrganismi genericamente mo-dificati.

l) la tutela della salute e della sicurezza negli am-bienti di vita e di lavoro. (1)–––––––––––

(1) La lettera l) è stata aggiunta dall’art. 15 delD.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Art. 113. Definizioni. 1. Ai sensi del presente de-creto legislativo attengono alla tutela della saluteumana le funzioni e i compiti rivolti alla promozio-ne. alla prevenzione, al mantenimento e al recuperodella salute fisica e psichica della popolazione, non-ché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sa-nitario nazionale, di cui all’art. 2 della legge 23 di-cembre 1978, n. 833.

2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi delpresente decreto legislativo, le funzioni e i compitirelativi agli interventi profilattici e terapeutici ri-guardanti la salute animale, nonché la salubrità deiprodotti di origine animale.

3. In particolare, attengono alle funzioni e ai com-piti di cui ai commi 1 e 2:

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a) la profilassi e la cura relative alle malattieumane e animali, ivi comprese le misure riguardan-ti gli scambi intracomunitari, fermo restando il di-sposto dell’articolo 1, comma 3, lettera i), della leg-ge 15 marzo 1997, n. 59;

b) le funzioni di igiene pubblica;c) l’igiene e il controllo dei prodotti alimentari,

ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinatia una alimentazione particolare, nonché gli alimentidi origine animale e i loro sottoprodotti;

d) la disciplina delle professioni sanitarie;e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medi-

cinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medi-ci, anche ad uso veterinario;

f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

Artt. 114-116. Omissis.

Art. 117. Interventi d’urgenza. 1. In caso diemergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattereesclusivamente locale le ordinanze contingibili e ur-genti sono adottate dal sindaco, quale rappresentan-te della comunità locale. Negli altri casi l’adozionedei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costi-tuzione di centri e organismi di referenza o assisten-za, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della di-mensione dell’emergenza e dell’eventuale interessa-mento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio dipiù comuni, ogni sindaco adotta le misure necessa-rie fino a quando non intervengano i soggetti com-petenti ai sensi del comma 1.

Art. 118. Attività di informazione. 1. In relazio-ne alle funzioni conferite ai sensi del presente caporestano allo Stato le funzioni e i compiti ammini-strativi concernenti:

a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fi-ni del collegamento con l’Organizzazione mondialedella sanità (OMS), le alte organizzazioni interna-zionali e gli organismi comunitari;

b) la gestione del Sistema informativo sanitario(SIS) per quanto concerne le competenze statali,nonché il coordinamento dei Sistemi informativi re-gionali, in connessione con gli osservatori regionali,con altri organismi pubblici e privati; in particolare,rimangono salve le competenze dell’osservatoriocentrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all’articolo1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) l’analisi statistica e la diffusione dei datiISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell’articolo 1, comma5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

d) la redazione delle relazioni da presentarsi alParlamento e le altre relazioni o rapporti di caratte-re nazionale;

e) il coordinamento informativo e statistico rela-tivo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine isoggetti destinatari del conferimento sono tenuti acomunicare alla competente autorità statale, con ag-

giornamento periodico o comunque a richiesta, leprincipali informazioni concernenti l’attività svolta,con particolare riferimento alle prestazioni erogate,nonché all’insorgenza e alla diffusione di malattieumane o animali;

f) la predisposizione dello schema di decreto di cuial comma 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni am-ministrative concernenti la pubblicità sanitaria, dicui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusionedelle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessalegge, conservate allo Stato.

Art. 119. Autorizzazioni. 1. Sono conservate al-lo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l’autorizzazione alla produzione, importazio-ne e immissione in commercio di medicinali, gasmedicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti ali-mentari destinati ad alimentazioni particolari e di-spositivi medici, anche ad uso veterinario, salvoquanto previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46;

b) l’autorizzazione alla produzione, importazio-ne e immissione in commercio dei prodotti fitosani-tari e dei relativi presidi sanitari;

c) l’autorizzazione alla importazione o esporta-zione di sostanze o preparati chimici vietati o sotto-posti a restrizioni;

d) l’autorizzazione alla pubblicità ed informazio-ne scientifica di medicinali e presidi medico-chirur-gici, dei dispositivi medici in commercio e delle ca-ratteristiche terapeutiche delle acque minerali.

e) l’autorizzazione alla fabbricazione per l’im-missione in commercio degli additivi o dei prodottidi cui al capitolo I.1.00) dell’allegato I al decreto le-gislativo 13 aprile 1999, n. 123. (1)

[2. Sono conservate allo Stato le funzioni ammini-strative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgi-mento di dette attività si intende autorizzato, confor-memente alla disciplina prevista dall’articolo 20della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non siacomunicato all’interessato il provvedimento di di-niego entro il termine pure di seguito indicato:

a) produzione a scopo di vendita o preparazioneper conto terzi o, comunque, per la distribuzione peril consumo di mangimi contenenti integratori o inte-gratori medicati, di cui all’articolo 6 della legge 15febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell’articolo 20 del-la legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di auto-rizzazione si considera accolta qualora non vengacomunicato all’interessato il provvedimento di di-niego entro il termine di novanta giorni, salva la fis-sazione di un termine minore con regolamento daemanarsi ai sensi del citato articolo 20;

b) produzione a scopo di vendita o preparazioneper conto terzi o, comunque, per la distribuzione peril consumo, di integratori o integratori medicati permangimi, di cui all’articolo 7 della legge 15 feb-braio 1963, n. 281. Ai sensi dell’articolo 20 della

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legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autoriz-zazione si considera accolta qualora non venga co-municato all’interessato il provvedimento di diniegoentro il termine di novanta giorni, salva la fissazio-ne di un termine minore con regolamento da ema-narsi ai sensi del citato articolo 20;

c) vendita di ogni singolo integratore e integrato-re medicato per mangimi, sia di fabbricazione nazio-nale che di importazione di cui all’articolo 8 dellalegge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell’articolo20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda diautorizzazione si considera accolta qualora non ven-ga comunicato all’interessato il provvedimento di di-niego entro il termine di sessanta giorni, salva la fis-sazione di un termine minore con regolamento daemanarsi ai sensi del citato articolo 20.] (2)–––––––––––

(1) La lettera e) è stata aggiunta dall’art. 17 delD.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

(2) Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 17 delD.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Art. 120. Prestazioni e tariffe. 1. Rimangono fer-me le attuali competenze dello Stato concernenti:

a) la classificazione dei medicinali ai fini dellaloro erogazione da parte del Servizio sanitario na-zionale, di cui all’articolo 8 della legge 24 dicembre1993, n. 537, all’articolo 1, comma 2, del D.L. 20giugno 1996, n. 323, convertito con modificazionidalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e all’articolo 1,comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) la contrattazione, di cui all’articolo 1, comma41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzidei medicinali sottoposti alla procedura di autoriz-zazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;

c) il regime di rimborsabilità dei medicinali au-torizzati con procedura centralizzata, di cui alla di-rettiva 65/65/CEE;

d) la predisposizione e l’aggiornamento dell’e-lenco dei medicinali innovativi da porre a carico delservizio sanitario nazionale, di cui all’art. 1, comma4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, con-vertito dalla legge 23 dicembre 1996. n. 648;

e) la determinazione delle ipotesi e delle moda-lità per l’erogazione di prodotti dietetici a carico delServizio sanitario nazionale, di cui all’art. 1 del de-creto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito conmodificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;

f) l’approvazione del nomenclatore tariffarioprotesi, sentita la conferenza Stato-regioni;

g) la definizione dei criteri generali per la fissa-zione delle tariffe delle prestazioni, di cui all’art. 8.comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui al-l’art. 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n.594; l’individuazione delle prestazioni specialisti-che ambulatoriali erogabili nell’ambito del servizionazionale, di cui al medesimo art. 2, comma 9;

h) l’assistenza penitenziaria; l’assistenza sanita-

ria ai cittadini italiani all’estero, di cui al D.P.R. 31luglio 1980, n. 618, all’art. 2, ultimo comma, del de-creto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito conmodificazioni dalla legge 1° luglio 1981, n. 344, eall’art. 18, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992,n. 502; l’assistenza al personale navigante marittimoe della aviazione civile, nonché le forme convenzio-nali di assistenza sanitaria all’estero per il personaledelle pubbliche amministrazioni;

i) la determinazione dei criteri di fruizione diprestazioni ad altissima specializzazione all’estero,di cui all’art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre1985, n. 595;

l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasfe-rimento per cura in Italia di cittadini stranieri resi-denti all’estero, di cui all’art. 12, comma 2, letterac), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a fa-vore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volon-taria od obbligatoria al servizio sanitario nazionale.

Art. 121. Vigilanza su enti. 1. Sono conservateallo Stato le funzioni di vigilanza e controllo suglienti pubblici e privati che operano su scala naziona-le o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegiprofessionali. In particolare, spettano allo Stato lefunzioni di approvazione degli statuti e di autorizza-zione a modifiche statutarie nei confronti degli entisummenzionati.

2. Ferme restando le competenze regionali aventiad oggetto l’attività assistenziale degli istituti di ri-covero e cura a carattere scientifico e le attività de-gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conser-vati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, lavigilanza ed il controllo, in particolare sull’attivitàdi ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di rico-vero e cura a carattere scientifico pubblici e privatie degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. La definizione, previa intesa con la ConferenzaStato-regioni, delle attività di alta specialità e dei re-quisiti necessari per l’esercizio delle stesse, nonchéil riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionalee di alta specializzazione e la relativa vigilanza sonodi competenza dello Stato. Restano ferme le compe-tenze relative all’approvazione dei regolamenti de-gli enti di assistenza ospedaliera a norma dell’art. 4,comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, esuccessive modifiche ed integrazioni, nonché quellepreviste dallo stesso art. 4, comma 13.

4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza econtrollo sugli enti pubblici e privati che operano alivello infraregionale, nonché quelle già di compe-tenza delle regioni sulle attività di servizio rese dal-le articolazioni periferiche degli enti nazionali.

Art. 122. Vigilanza sui fondi integrativi. 1.Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sa-nitari, di cui all’art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,n. 502, istituti gestiti a livello ultraregionale.

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2. È conferita alle regioni la vigilanza sui medesi-mi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infra-regionale.

Art. 123. Contenzioso. 1. Sono conservate alloStato le funzioni in materia di ricorsi per la corre-sponsione degli indennizzi a favore di soggetti dan-neggiati da complicanze di tipo irreversibile a causadi vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommini-strazione di emoderivati.

2. Restano altresì, salve le funzioni della Commis-sione centrale per gli esercenti le professioni sanita-rie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Sta-to 15 settembre 1946, n. 233, e al D.P.R. 5 aprile1950, n. 221, nonché le funzioni contenziose dellaCommissione medica d’appello avverso i giudizi diinidoneità permanente al volo, di cui all’art. 38 delD.P.R. 18 novembre 1988, n. 566.

3. Sono inoltre conservate le funzioni consultiveesercitate dall’ufficio medico legale del Ministerodella sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizio-nali in materia di pensioni di guerra e di servizio enelle procedure di riconoscimento di infermità dacausa di servizio.

Art. 124. Professioni sanitarie. 1. Sono conser-vate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) la disciplina delle attività libero-professionalie delle relative incompatibilità, ai sensi dell’art. 4,comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 edell’articolo 1, co. 14 della legge 23 dicembre 1996,n. 662;

b) la determinazione delle figure professionali edei relativi profili delle professioni sanitarie, sanita-rie ausiliari e delle arti sanitarie, ai sensi dell’art. 6,comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

c) gli adempimenti in materia di riconoscimentodei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie,sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di citta-dini degli Stati membri dell’Unione europea;

d) il riconoscimento dei diplomi per l’eserciziodelle professioni suddette, conseguiti da cittadiniitaliani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge8 novembre 1984, n. 752;

e) la programmazione del fabbisogno per le spe-cializzazioni mediche e la relativa formazione, di cuial D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 256, e al D.Lgs. 8 agosto1991, n. 257, ivi compresa l’erogazione delle borse distudio e la determinazione dei requisiti di idoneitàdelle strutture ove viene svolta la formazione specia-listica, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni;

f) la determinazione dei requisiti minimi e deicriteri generali relativi all’ammissione all’impiegodel personale delle aziende USL e ospedaliere, non-ché al conferimento degli incarichi dirigenziali d’in-tesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. È trasferito alle regioni il riconoscimento delservizio sanitario prestato all’estero ai fini della par-tecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed

infraregionale, ed ai fini dell’accesso alle conven-zioni con le USL per l’assistenza generica e specia-listica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e al-l’art. 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 125. Ricerca scientifica. 1. Sono mantenuteallo Stato le funzioni amministrative in materia di ri-cerca scientifica, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lette-ra p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quel-le concernenti:

a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidimedico-chirurgici, dispositivi medici, nonché laprotezione e tutela degli animali impiegati a finiscientifici e sperimentali;

b) la cooperazione scientifica internazionale.

Art. 126. Profilassi internazionale. 1. Ai sensidell’art. 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avva-lendosi delle aziende USL sulla base di apposito ac-cordo definito in sede di Conferenza unificata, lefunzioni amministrative in materia di profilassi in-ternazionale, con particolare riferimento ai controlliigienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitaridelle popolazioni migranti, nonché ai controlli vete-rinari infracomunitari e di frontiera.

Art. 127. Omissis.

CAPO IISERVIZI SOCIALI

Art. 128. Oggetto e definizioni. 1. Il presentecapo ha come oggetto le funzioni e i compiti ammi-nistrativi relativi alla materia dei «servizi sociali».

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per«servizi sociali» si intendono tutte le attività relativealla predisposizione ed erogazione di servizi, gratui-ti ed a pagamento, o di prestazioni economiche de-stinate a rimuovere e superare le situazioni di biso-gno e di difficoltà che la persona umana incontra nelcorso della sua vita, escluse soltanto quelle assicura-te dal sistema previdenziale e da quello sanitario,nonché quelle assicurate in sede di amministrazionedella giustizia.

Art. 129. Competenze dello Stato. 1. Ai sensidell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, so-no conservate allo Stato le seguenti funzioni:

a) la determinazione dei principi e degli obietti-vi della politica sociale;

b) la determinazione dei criteri generali per laprogrammazione della rete degli interventi di inte-grazione sociale da attuare a livello locale;

c) la determinazione degli standard dei servizisociali da ritenersi essenziali in funzione di adegua-ti livelli delle condizioni di vita;

d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta da-gli enti locali e territoriali, nonché compiti di rac-cordo in materia di informazione e circolazione dei

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dati concernenti le politiche sociali, ai fini della va-lutazione e monitoraggio dell’efficacia della spesaper le politiche sociali;

e) la determinazione dei criteri per la ripartizionedelle risorse del Fondo nazionale per le politiche so-ciali secondo le modalità di cui all’articolo 59, com-ma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, comemodificate dall’articolo 133, comma 4, del presentedecreto legislativo;

f) i rapporti con gli organismi internazionali e ilcoordinamento dei rapporti con gli organismi del-l’Unione europea operanti nei settori delle politichesociali e gli adempimenti previsti dagli accordi in-ternazionali e dalla normativa dell’Unione europea;

g) la fissazione dei requisiti per la determinazio-ne dei profili professionali degli operatori socialinonché le disposizioni generali concernenti i requi-siti per l’accesso e la durata dei corsi di formazioneprofessionale;

h) gli interventi di prima assistenza in favore deiprofughi, limitatamente al periodo necessario alleoperazioni di identificazione ed eventualmente finoalla concessione del permesso di soggiorno, nonchédi ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri darespingere o da espellere;

i) la determinazione degli standard organizzatividei soggetti pubblici e privati e degli altri organismiche operano nell’ambito delle attività sociali e checoncorrono alla realizzazione della rete dei servizisociali;

l) le attribuzioni in materia di riconoscimentodello status di rifugiato ed il coordinamento degli in-terventi in favore degli stranieri richiedenti asilo edei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanita-ria per gli stranieri accolti in base alle disposizionivigenti;

m) gli interventi in favore delle vittime del terrori-smo e della criminalità organizzata; le misure di pro-tezione degli appartenenti alle Forze armate e di poli-zia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;

n) la revisione delle pensioni, assegni e indennitàspettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisitisanitari che hanno dato luogo a benefici economicidi invalidità civile.

2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d)e g) del presente articolo sono esercitate sulla basedi criteri e parametri individuati dalla Conferenzaunificata. Le competenze previste dalle lettere b), c)ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentitala Conferenza unificata.

Artt. 130-134. Omissis.

CAPO IIIISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 135. Oggetto. 1. Il presente capo ha comeoggetto la programmazione e la gestione ammini-

strativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferi-mento di compiti alle istituzioni scolastiche previstodall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 136. Definizioni. 1. Agli effetti del presentedecreto legislativo, per programmazione e gestioneamministrativa del servizio scolastico si intendel’insieme delle funzioni e dei compiti svolti a con-sentire la concreta e continua erogazione del servi-zio di istruzione.

2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 so-no compresi, tra l’altro:

a) la programmazione della rete scolastica;b) l’attività di provvista delle risorse finanziarie

e di personale;c) l’autorizzazione, il controllo e la vigilanza re-

lativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e priva-ti, operanti nel settore;

d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni,strumentali e finali, sulla base dell’esperienza quoti-diana del concreto funzionamento del servizio, lecorrelate iniziative di segnalazione e di proposta;

e) l’adozione, nel quadro dell’organizzazione ge-nerale ed in attuazione degli obiettivi determinatidalle autorità preposte al governo del servizio, ditutte le misure di organizzazione amministrativa ne-cessarie per il suo migliore andamento.

Art. 137. Competenze dello Stato. 1. Restano al-lo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a),della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le fun-zioni concernenti i criteri e i parametri per l’orga-nizzazione della rete scolastica, previo parere dellaConferenza unificata, le funzioni di valutazione delsistema scolastico, le funzioni relative alla determi-nazione e all’assegnazione delle risorse finanziarie acarico del bilancio dello Stato e del personale alleistituzioni scolastiche, le funzioni di cui all’articolo138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioniamministrative relativi alle scuole militari ed ai cor-si scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato,nell’ambito delle attività attinenti alla difesa e alla si-curezza pubblica, nonché i provvedimenti relativiagli organismi scolastici istituiti da soggetti extraco-munitari ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389.

Artt. 138-139. Omissis.

CAPO IVFORMAZIONE PROFESSIONALE

Artt. 140-147. Omissis.

CAPO VBENI E ATTIVITÀ CULTURALI

[Art. 148. Definizioni. 1. Ai fini del presente de-creto legislativo si intendono per:

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a) «beni culturali», quelli che compongono il pa-trimonio storico, artistico, monumentale, demoet-noantropologico, archeologico, archivistico e libra-rio e gli altri che costituiscono testimonianza aventevalore di civiltà così individuati in base alla legge;

b) «beni ambientali», quelli individuati in basealla legge quale testimonianza significativa dell’am-biente nei suoi valori naturali o culturali;

c) «tutela», ogni attività diretta a riconoscere,conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) «gestione», ogni attività diretta, mediante l’or-ganizzazione di risorse umane e materiali, ad assi-curare la fruizione dei beni culturali e ambientali,concorrendo al perseguimento delle finalità di tutelae di valorizzazione;

e) «valorizzazione», ogni attività diretta a mi-gliorare le condizioni di conoscenza e conservazio-ne dei beni culturali e ambientali e ad incrementar-ne la fruizione;

f) «attività culturali», quelle rivolte a formare ediffondere espressioni della cultura e dell’arte;

g) «promozione», ogni attività diretta a suscitare ea sostenere le attività culturali]. –––––––––––___

Articolo abrogato dall’art. 184, D.Lgs. 22 gen-naio 2004, n. 42, con la decorrenza indicata dal-l’art. 183 del decreto medesimo

Art. 149. Funzioni riservate allo Stato. 1. Aisensi dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della leg-ge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato lefunzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cuidisciplina generale è contenuta nella legge 1° giu-gno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963,n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorronoall’attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le se-guenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, diinteresse storico o artistico e vigilanza sui beni vin-colati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approva-zioni e altri provvedimenti, anche di natura interina-le, diretti a garantire la conservazione, l’integrità ela sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull’esportazionedei beni di interesse storico o artistico ed eserciziodel diritto di prelazione;

d) occupazione d’urgenza, concessioni e autoriz-zazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di in-teresse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italianipreunitari, dei documenti degli organi giudiziari eamministrativi dello Stato non più occorrenti allenecessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archi-vi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilitàin forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e su-gli archivi privati di notevole interesse storico, non-ché le competenze in materia di consultabilità, deidocumenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla legge 10giugno 1939, n. 1089, e dal D.P.R. 30 settembre1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al con-cetto di tutela di cui all’articolo 148 del presente de-creto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell’articolo3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.59, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del re-golamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 di-cembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attività dirette al recupero dei beni culturaliusciti illegittimamente dal territorio nazionale, in at-tuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro ilpatrimonio culturale e la raccolta e coordinamentodelle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti naziona-li di preparazione professionale operanti nel settoredei beni culturali nonché la determinazione dei cri-teri generali sulla formazione professionale e l’ag-giornamento del personale tecnico-scientifico, fer-ma restando l’autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delleregioni, delle metodologie comuni da seguire nelle at-tività di catalogazione, anche al fine di garantire l’in-tegrazione in rete delle banche dati regionali e la rac-colta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

f) la definizione, anche con la cooperazione del-le regioni, delle metodologie comuni da seguire nel-l’attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono for-mulare proposte ai fini dell’esercizio delle funzionidi cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente arti-colo, nonché ai fini dell’esercizio del diritto di pre-lazione. Lo Stato può rinunciare all’acquisto ai sen-si dell’articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n.1089, trasferendo alla regione, provincia o comuneinteressati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i com-piti statali in materia di beni ambientali di cui all’ar-ticolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, comemodificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Artt. 150-155. Omissis.

CAPO VISPETTACOLO

Art. 156. Compiti di rilievo nazionale in mate-ria di spettacolo. 1. Lo Stato svolge i seguenticompiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno

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delle attività teatrali, musicali e di danza, secondoprincipi idonei a valorizzare la qualità e la proget-tualità e in un’ottica di riequilibrio delle presenze edei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) promuove la presenza della produzione nazio-nale di teatro, di musica e di danza all’estero, anchemediante iniziative di scambi e di ospitalità recipro-che con altre nazioni;

c) definisce, previa intesa con la Conferenza uni-ficata, i requisiti della formazione del personale ar-tistico e tecnico dei teatri;

d) promuove la formazione di una videoteca, alfine di conservare la memoria visiva delle attivitàteatrali, musicali e di danza;

e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali edi danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali,favorendone, in collaborazione con le regioni e congli enti locali, la promozione e la circolazione sulterritorio;

f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioniteatrali nazionali;

g) definisce gli indirizzi per la presenza del tea-tro, della musica, della danza e del cinema nellescuole e nelle università;

h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai sog-getti operanti nel settore della cinematografia, di cuialla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successivemodificazioni ed integrazioni;

i) provvede alla revisione delle opere cinemato-grafiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

l) autorizza l’apertura delle sale cinematografi-che, nei limiti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 8 gen-naio 1998, n. 3;

m) contribuisce al sostegno delle attività dellaScuola nazionale di cinema, fermo quanto previstodal D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426;

n) programma e promuove, unitamente alle re-gioni e agli enti locali, la presenza delle attività tea-trali, musicali e di danza sul territorio, perseguendoobiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusionedella fruizione teatrale, musicale e di danza, favo-rendone l’insediamento in località che ne sonosprovviste e favorendo la equilibrata circolazionedelle rappresentazioni sul territorio nazionale, aquesto fine e per gli altri fini di cui al presente arti-colo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazionied integrazioni;

o) contribuisce ad incentivare la produzione tea-trale, musicale e di danza nazionale, con particolareriferimento alla produzione contemporanea;

p) preserva ed incentiva la rappresentazione delrepertorio classico del teatro greco-romano in coor-dinamento con la fondazione «Istituto nazionale peril dramma antico»;

q) promuove le forme di ricerca e sperimentazio-ne teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei lin-guaggi;

r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed as-similati di cui al D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

CAPO VIISPORT

Art. 157. Omissis.

TITOLO VPOLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E

LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

CAPO IDISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA

AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE EREGIME AUTORIZZATORIO

Art. 158. Oggetto. 1. Il presente titolo ha comeoggetto le funzioni e i compiti amministrativi relati-vi alla materia «polizia amministrativa regionale elocale».

2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle fun-zioni e dei compiti di polizia amministrativa nellematerie ad essi rispettivamente trasferite o attribui-te. La delega di funzioni amministrative dallo Statoalle regioni e da queste ultime agli enti locali, ancheper quanto attiene alla sub-delega, ricomprende an-che l’esercizio delle connesse funzioni e compiti dipolizia amministrativa.

Art. 159. Definizioni. 1. Le funzioni ed i compi-ti amministrativi relativi alla polizia amministrativaregionale e locale concernono le misure dirette adevitare danni o pregiudizi che possono essere arre-cati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgi-mento di attività relative alle materie nelle qualivengono esercitate le competenze, anche delegate,delle regioni e degli enti locali, senza che ne risulti-no lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tute-lati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurez-za pubblica.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativiall’ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui al-l’articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 mar-zo 1997, n. 59, concernono le misure preventive erepressive dirette al mantenimento dell’ordine pub-blico, inteso come il complesso dei beni giuridicifondamentali e degli interessi pubblici primari suiquali si regge l’ordinata civile convivenza nella co-munità nazionale, nonché alla sicurezza delle istitu-zioni, dei cittadini e dei loro beni.

Art. 160. Competenze dello Stato. 1. Ai sensidell’articolo 1, commi 3 e 4, e dell’articolo 3, com-ma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti dipolizia amministrativa nelle materie elencate nel

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predetto comma 3 dell’articolo 1 e quelli relativi aicompiti di rilievo nazionale di cui al predetto com-ma 4 del medesimo articolo 1.

2. L’ordinamento dell’amministrazione della pub-blica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazio-ni, che individua, ai fini della tutela dell’ordine edella sicurezza pubblica, le forze di polizia.

Art. 161. Conferimenti alle regioni e agli enti lo-cali. 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali,secondo le modalità e le regole fissate dal presentetitolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia ammi-nistrativa nelle materie ad essi rispettivamente tra-sferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cuiall’articolo 160.

Art. 162. Trasferimenti alle regioni. 1. È trasfe-rito alle regioni, in particolare, il rilascio dell’auto-rizzazione per l’espletamento di gare con autoveico-li, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di in-teresse di più province, nell’ambito della medesimacircoscrizione regionale, di cui all’articolo 9 del de-creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provve-dimento è tempestivamente informata l’autorità dipubblica sicurezza (1).

2. Il servizio di polizia regionale e locale è disci-plinato dalle leggi regionali e dai regolamenti deglienti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo Vdella parte Il della Costituzione e della legislazionestatale delle materie alla stessa riservate.–––––––––––

(1) Il rilascio delle autorizzazioni previste dal pre-sente comma è stato trasferito alle regioni a decor-rere dal 1° gennaio 2001 (art. 1, co. 1, D.P.C.M. 12settembre 2000, in G.U. 30 dicembre 2000, n. 303).

Art. 163. Trasferimenti agli enti locali. 1. Lefunzioni e i compiti di polizia amministrativa spet-tanti agli enti locali sono indicati nell’articolo 161del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione so-no trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compi-ti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante distrumenti da punta e da taglio, di cui all’articolo 37del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ap-provato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, eall’articolo 56 del regolamento di pubblica sicurez-za, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635;

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzied’affari nel settore delle esposizioni, mostre e fierecampionarie, di cui all’articolo 115 del predetto te-sto unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) il ricevimento della dichiarazione relativa al-l’esercizio dell’industria di affittacamere o apparta-menti mobiliati o comunque relativa all’attività didare alloggio per mercede, di cui all’articolo 108 delcitato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenziedi affari, di cui all’articolo 115 del richiamato testounico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusio-ne di quelle relative all’attività di recupero crediti,pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbli-che relazioni;

e) il rilascio della licenza per l’esercizio del me-stiere di fochino, previo accertamento della capacitàtecnica dell’interessato da parte della Commissionetecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all’arti-colo 27 del decreto del Presidente della Repubblica19 marzo 1956, n. 502;

f) il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamen-to di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotorisu strade ordinarie di interesse esclusivamente comu-nale, di cui all’articolo 68 del predetto testo unico del-le leggi di pubblica sicurezza e all’articolo 9 del de-creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimen-to dell’attività di direttore o istruttore di tiro, di cuiall’articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) le autorizzazioni agli stranieri per l’eserciziodei mestieri girovaghi, di cui all’articolo 124 del ci-tato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1).

3. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, so-no trasferite alle province le seguenti funzioni ecompiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giu-rata degli agenti venatori dipendenti dagli enti dele-gati dalle regioni e delle guardie volontarie delle as-sociazioni venatorie e protezionistiche nazionali ri-conosciute, di cui all’articolo 27 della legge 11 feb-braio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giu-rati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acqueinterne e marittime, di cui all’articolo 31 del regiodecreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all’articolo 22 del-la legge 14 luglio 1965, n. 963;

c) il rilascio dell’autorizzazione per l’espleta-mento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclo-motori su strade ordinarie di interesse sovracomuna-le ed esclusivamente provinciale, di cui all’articolo9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2).

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a),e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestivainformazione all’autorità di pubblica sicurezza.–––––––––––

(1) Il co. 3 dell’art. 1 D.P.C.M. cit. ha dispostoche, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i Comuniprovvedano alle attività amministrative di cui al-l’art. 163, co. 2 ed ai relativi controlli.

(2) Il co. 2 dell’art. 1 D.P.C.M. cit. ha dispostoche, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Provinceprovvedano alle attività amministrative di cui al-l’art. 163, co. 3 ed ai relativi controlli.

Art. 164. Abrogazione di norme. 1. Sono abro-gate le seguenti disposizioni:

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Page 23: 24 DECENTRAMENTO

a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché ilriferimento alla legge medesima contenuto nella ta-bella A allegata al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 aprile 1992, n. 300;

b) l’articolo 76 del testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza approvato con regio decreto 18 giu-gno 1931, n. 773, fermo restando l’obbligo di infor-mazione preventiva all’autorità di pubblica sicurezza;

c) l’articolo 19, comma 1, numero 3), del decre-to del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

d) l’articolo 19, comma 4, del medesimo decretodel Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, nella parte in cui prevede la comunicazione alprefetto e i poteri di sospensione, revoca e annulla-mento in capo a quest’ultimo in ordine: all’articolo19, comma 1, numero 13), in materia di licenza aglistranieri per mestieri ambulanti; all’articolo 19, com-ma 1, numero 14), in materia di registrazione per me-stieri ambulanti; all’articolo 19, comma 1, numero17), in materia di licenza di iscrizione per portieri ecustodi, fermo restando il dovere di tempestiva co-municazione al prefetto dei provvedimenti adottati;

e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto te-sto unico delle leggi di pubblica sicurezza, in mate-ria di attestazione dell’attività di fabbricazione ecommercio di pellicole cinematografiche;

f) l’articolo 111 del citato testo unico delle leggidi pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle li-cenze per l’esercizio dell’arte fotografica, fermo re-stando l’obbligo di informazione tempestiva all’au-torità di pubblica sicurezza.

2. E altresì abrogato il comma 5 dell’articolo 19del decreto del Presidente della Repubblica 24 lu-glio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ainumeri 13), 14) e 17 del comma 1 dello stesso ar-ticolo 19.

3. Nell’articolo 68, comma 1, del più volte richia-mato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, leparole «rappresentazioni cinematografiche e teatra-li» sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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