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Tassazione del reddito di impresa e delle società

Tassazione e mercati finanziariSilvia Giannini

[email protected]

Laurea Specialistica Corso di laurea in Direzione aziendale

novembre 2007 - dicembre 2007

30 ore – 5 crediti

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Tassazione e tipologie di imprese Imprese individuali e società di persone: soggetti Irpef (in

vigore dal 1974) Società di capitali: soggetti Ires (dal 2004; prima Irpeg, dal

1974) Le Srl a ristretta base azionaria, partecipate esclusivamente

da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di Coop a responsabilità limitata) e rientranti nell’ambito di applicazione degli studi di settore possono optare per il “regime di trasparenza” (quello delle società di persone)

Base imponibile: la base di partenza è in entrambi i casi l’utile civilistico, a cui vengono apportate variazioni in aumento e diminuzione che riflettono le diverse finalità della norma civilistica e di quelle fiscali

Le principali differenze fra le due tipologie di soggetti (Ires e Irpef) riguardano il trattamento di dividendi e plusvalenze.

Criterio di competenza

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Componenti positive e negative dell’imponibile

Componenti positive Componenti negativeRicavi:• Cessioni di beni e prestazioni di servizi…

Costi di esercizio

Variazioni delle rimanenze:• Fifo, Lifo, costo medio…

(ma in prospettiva IAS/IFSR: Lifo non più consentito)

Ammortamenti• Costo storico;

• Metodo lineare;

• Ammortamento anticipato

Plusvalenze patrimoniali relative ai beni dell’impresa

(rateizzabili in cinque anni se detenuti da almeno tre anni)

Plusvalenze da cessioni di partecipazioni (40% se soggetti Irpef e altre condizioni)

Minusvalenze

Sopravvenienze attive Sopravvenienze passive

Dividendi e utili (40% se soggetti Irpef)

Interessi attivi Interessi passivi (Thin Cap e pro-rata)

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Aliquote e modalità di tassazioneSoggetti Irpef: Il reddito delle imprese individuali è attributo all’imprenditore; Il reddito delle società di persone viene imputato pro-quota in

capo ai soci e incluso nell’imponibile Irpef, indipendentemente dalla sua distribuzione

Non si pone problema di doppia imposizione Aliquote Irpef (2007):

Scaglioni € Aliquote

Fino a 15.000 23%

Da 15.000 a 28.000 27%

Da 28.000 a 55.000 38%

Da 55.000 a 75.000 41%

Oltre 75.000 43%

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Aliquote e modalità di tassazione

Soggetti Ires: Aliquota proporzionale del 33% (dal 2004) Possibilità di doppia imposizione in capo ai soci:

Dividendi Plusvalenze

Tassazione dei dividendi in capo a un socio persona fisica: Partecipazioni qualificate (2% dei diritti in assemblea ordinaria e

5% del capitale se società quotate; 20% dei diritti di volto o 25% del capitale se non quotata): inclusione del 40% dei dividendi nell’imponibile Irpef

Partecipazioni non qualificate: 12,5% Tassazione delle plusvalenze azionarie:

Partecipazioni qualificate: inclusione del 40% delle plusvalenze realizzate nell’imponibile Irpef

Partecipazioni non qualificate: 12,5%

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Regime delle perdite

Soggetti Ires:La perdita realizzata in un certo periodo d’imposta, può

essere portata in diminuzione del reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto (art.84). Non è previsto il carry back.

Per le nuove imprese le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (v. modifiche d.l. 223/06, legge 248/06).

Soggetti Irpef:Per quanto riguarda le società di persone, secondo l’art. 8

Tuir, la perdita realizzata dalla società è imputata ai soci per “trasparenza” ossia in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e da questi ultimi utilizzata in diminuzione del reddito.

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Regime delle perdite

Soggetti Irpef: Con decreto 223/06 (legge 248/2006) non si

distingue più tra società in contabilità ordinaria e semplificata: ad entrambe è concesso l’utilizzo della perdita esclusivamente in diminuzione di redditi aventi la stessa natura con i medesimi termini previsti per le società di capitali (prima per imprese minori e lavoratori autonomi era prevista la deduzione dal reddito complessivo ma senza riporto).

Tuttavia, il d.d.l.finanziaria 2008 prevede di abrogare questa disposizione!

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Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitaliAnno Sistema di tassazione e aliquota Aliquota complessiva

sui profitti

1982 IRPEG 27% ILOR 16,2%, deducibile dall’Irpeg

38,8%

1983 IRPEG 36% 46,37% 1991 ILOR deducibile dall’Irpeg per il 75% 47,83% 1992 ILOR integralmente indeducibile dall’Irpeg

Imposta sul patrimonio netto: 0,75%. 52,2%

1995 IRPEG: 37% 53,2% 1996 Deduzione dei nuovi apporti di capitale dall’imponibile

dell’imposta patrimoniale

1997 Dual income tax: Il costo opportunità di un finanziamento con capitale proprio (nuove sottoscrizioni e utili trattenuti dal 1996) è tassato con l’aliquota agevolata del 19%. L’aliquota media non può essere inferiore al 27%

43,2%-53,2%

1998 Abolizione dell’Ilor, dell’imposta patrimoniale, dei contributi sanitari e altre forme minori di prelievo Introduzione dell’Irap: imposta regionale sul valore aggiunto tipo reddito netto: aliquota normale 4,25%

31,25%-41,25%

2000 La base di riferimento per il calcolo della Dit è moltiplicata per 1,2 2001 Irpeg: 36%

Moltiplicatore DIT: 1,4 Abolizione dell’aliquota media minima del 27% Abolizione Dit sugli incrementi di capitale dal giugno 2001

23,25%-40,25%

2003 Irpeg: 34% 38,25 2004 Ires: 33%

Abolizione integrale della Dit 37,25

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Principali riforme

Riforma 1997-98:Abolizione Ilor, patrimoniale, contributi sanitari, altre

imposte minori (Iciap, tassa concessione partita Iva etc.)

Introduzione dell’Irap Introduzione di un sistema di tassazione duale: Dual

Income Tax (Dit)Riforma 2001-2004

Abolizione della Dit Introduzione dell’Ires

Participation exemption Consolidato fiscale Thin capitalisation

Riforma d.d.l. finanziaria 2008 (in discussione)

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Irap (1998) Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla

produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. Soggetti passivi: imprenditori individuali, società enti commerciali e

non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale).

Base imponibile: valore aggiunto tipo reddito-netto. Per un’impresa in contabilità ordinaria: differenza fra il valore della produzione e una serie di costi di produzione (acquisto materie prime, ammortamenti). Non sono deducibili gli interessi passivi e il costo del lavoro (ad esclusione dei contratti di apprendistato e formazione lavoro, personale R&D, …).

Criteri diversi di determinazione base imponibile per banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione, pubblica amministrazione, esercenti arti e professioni….

Aliquota normale: 4,25% (agevolata in agricoltura:1,9%). Possibilità da parte delle regioni di aumentare o ridurre l’aliquota fino a un punto percentuale (possibilità bloccata, nel 2003, per un periodo)

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Irap

La base imponibile è calcolata per sottrazione

Si può notare però che un analogo risultato si avrebbe sommando utili, interessi e costo del lavoro (VA come somma dei redditi, invece che come differenza fra ricavi delle vendite e costi per materie prime)

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Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto

Base imponibile IRPEG = Utili = 1000-200-(300+120)-50+100-150 = 280

Base imponibile IRAP = valore aggiunto tipo reddito netto = per sottrazione: 1000-200-50=750 per addizione: 280+(300+120)+150-100= 750

Ma NB in Italia è calcolata per sottrazione!

1. Ricavi delle vendite 1.000 2. Costi per materie prime 200 3. Salari e stipendi 300 4. Oneri sociali 120 5. Ammortamenti 50 6. Interessi e proventi attivi 100 7. Interessi passivi 150 8. BI IRPEG (utili) 280 1-2-3-4-5+6-7 9. BI IRAP (per sottrazione) 750 1-2-5 10. BI IRAP (per addizione) 750 8+3+4+7-6

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Deduzioni (non riguardano AP)

Deduzione a favore delle piccole imprese: 8000 euro per contribuenti con base imponibile fino a 180.759,91 euro, poi decresce e si azzera a 180.999,91 euro;

Due insiemi alternativi di deduzioni a favore lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:Agevolazioni finanziaria 2007Agevolazioni preesistenti: 2000 euro per ogni

dipendente fino a un massimo di cinque; fino al 2008 ulteriore deduzione di 20000, elevato fino a 100000 nelle zone depresse

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Chi paga?

Irap - Distribuzione imposta nettaDichiarazioni dei redditi 2002 - Anno d'imposta 2001

Persone fisiche10% Societa' di persone

9%

Societa' di capitali ed enti commerciali

54%

Enti non commerciali

1%

Amministrazioni ed enti pubblici

26%

Gettito complessivo:più di 37 miliardi di euro, nel 2006!

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Obiettivi dell’IRAP

avvio del decentramento fiscale (Irap destinata alle regioni);

semplificazione del sistema fiscale e contributivo; maggiore neutralità a regime del prelievo in ordine alla

scelta dei fattori produttivi; diminuzione del costo del lavoro per il complesso

dell’economia; riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e

sul patrimonio delle imprese; una diminuzione del vantaggio fiscale all’indebitamento;

quindi una maggiore neutralità del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle imprese. L’Irap è neutrale rispetto alle scelte finanziarie.

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L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (1)

Situazione in assenza di imposte:

= F(L)-wL

FL = cl = w

0wFL

ΠL

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L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (2)

Con imposte:

= F(L)-wL-Ts

Ts = (cp+ci)wL + ts (F(L)- wL- (cp+ci) wL) + tr (F(L)-ciwL)

= [F(L)- wL(1+cp+ci)] (1-ts)- tr (F(L)-ciwL

FL (1-tr -ts) = w[(1+cp+ci)(1-ts)-tr ci]

0 wci t F t- )t-(1 ci)cpw(1FL

ΠrLrsL

))tt(1

cp)(1tci+cp(1 w F

rs

r

L

cl

NB: aggiungo e tolgo tr (1+cp+ci)

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L’Irap e la tassazione del fattore lavoro (3)

Costo del lavoro prima del’Irap:

))tt(1

cp)(1tci+cp(1 w F

rs

r

L

cl

cp))(1tci+cp(1 w F rL cl

Costo del lavoro considerando oneri gli oneri direttie quelli indiretti connessi all’Irap:

Costo del lavoro considerando solo gli oneri diretti connessi all’Irap:

sanitaricontributicsconscl )cci+cp(1 w FL

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Costo del lavoro per w (lordo di contributi a carico del lavoratore e di Irpef) =100

Industria con più di 50 dipendenti -Operai

1997 2005 2005no oneri oneri diretti

fiscalizz. diretti e indiretti

Cl (senza fisc 1997) per w=100 153,27 145,94 149,47Contributi sanitari, previd. ed assist. 46,36 33,08 33,08TFR (aliquota indicativa) 6,91 6,91 6,91Irap 5,95 6,35Ires 3,13salario (al lordo) irpef e contributi lavoratori 100 100 100Cuneo di imposta 53,27 45,94 49,47Cuneo diimposta in % Cl 0,3476 0,3148 0,3310

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Riduzione del cuneo sulle imprese (finanziaria 2007 – legge 296/2006)

Due interventi sulla base imponibile Irap deduzione della parte di costo del lavoro rappresentata dai

contributi previdenziali e assistenziali;

deduzione fissa, sempre dalla base imponibile Irap, di 5mila euro annui per lavoratore, elevata a 10mila euro per le regioni del Mezzogiorno e Isole (nell’ambito degli importi minimi previsti per gli aiuti di Stato comunitari)

Entrambe le agevolazioni spettano solo con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Originariamente pensata come settoriale, la disposizione ha dovuto essere estesa anche a banche, altri enti finanziari, assicurazioni a seguito di rilievi in ambito comunitario.

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Irap: d.d.l. finaziaria 2008

Ampliamento base imponibile e riduzione aliquota da 4,25% a 3,9%

Ampliamento base imponibile (riduzione di alcune deduzioni forfetarie…)

Base imponibile desunta direttamente dal bilancio (anche per chi adotta IAS/IFRS) e senza alcun legame con base Ires (pericolo controversia su corretta adozione principi contabili)

Regionalizzazione dell’imposta (dichiarazione..)

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Irap: esercizio

Calcolare il cuneo di imposta sul lavoro (parte a carico del datore di lavoro), tenendo conto sia separatamente, sia delle seguenti novità normative: Deduzione dall’imponibile dei contributi previdenziali e

assistenziali Deduzione fissa (5 e 10 mila euro). In questo ipotizzate

due diverse figure lavorative con reddito annuo loro rispettivamente di 15000 e 30000 euro

Riduzione dell’aliquota da 4,25% a 3,9% Confrontare i risultati con quelli del 2005 (vedi

tabella), tenendo conto sia degli oneri diretti, sia di quelli indiretti

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Dual income tax (1997-2001) (1)

DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato all’aliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società).

ROC = r* E96 r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con

riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio

E96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30.9.96 (quando fu presentata riforma con collegato LF 97).

Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile!

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Normativa 2006retirbuzione lorda 15000 30000oneri sociali 4812 9624Irap 842,01 1684,02costo del lavoro 20654,01 41308,02

Cuneo in % costo del lavoro 0,274 0,274Cuneo in % retribuzione lorda 0,377 0,377

finanziaria 2007retirbuzione lorda 15000 30000oneri sociali 4812 9624Irap 425 1062,5costo del lavoro 20237 40686,5

Cuneo in % costo del lavoro 0,259 0,263Cuneo in % retribuzione lorda 0,349 0,356

finanziaria 2007agevolazione territoriale

retirbuzione lorda 15000 30000oneri sociali 4812 9624Irap 212,5 850costo del lavoro 20024,5 40474

Cuneo in % costo del lavoro 0,251 0,259Cuneo in % retribuzione lorda 0,335 0,349

solo ded contributi

retirbuzione lorda 15000 30000oneri sociali 4812 9624Irap 637,5 1275costo del lavoro 20449,5 40899

Cuneo in % costo del lavoro 0,266 0,266Cuneo in % retribuzione lorda 0,363 0,363

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Dual income tax (1997-2001) (1)

DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato all’aliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società).

ROC = r* E96 r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con

riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio

E96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30.9.96 (quando fu presentata riforma con collegato LF 97).

Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile!

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Dual income tax (1997-2001) (2)

Perché solo incrementi? ROC = r* E96 Max effetti incentivanti, minimizzazione

perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB l’effetto è cumulativo!

Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il processo

Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000 vi fu una aliquota media minima del 27%

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Dual income tax (1997-2001): esempio (r*=7%)Esercizio 1997 incrementi di capitale investito dal 1996 100 mila utile di esercizio ante imposte 50 mila imposte 0,19*(0,07*100mila)+

0,37*(50mila - 0,07*100mila) = 17,24

aliquota media =17,24/50 = 34,48<37% utili a riserva (ipotesi no distribuzione) 50mila-17,24mila = 32,76mila Esercizio 1998 nuovi incrementi di capitale investito dai soci 100 mila incrementi di capitale investito dal 1996 100+100+32,76 =232,76mila a1) utile di esercizio ante imposte 50mila a2) imposte 0,19*(0,07*232,76mila)+

0,37*(50mila - 0,07*232mila) = 15,568

a3) aliquota media 15,568/50 = 31,13% b1) utile di esercizio ante imposte 25mila b2) imposte (senza vincolo 27%) 0,19*(0,07*232,76mila)+

0,37*(25mila - 0,07*232mila) = 6,318

b3) aliquota media (senza vincolo 27%) 6,318/25 = 25,27% b4) imposte dovute (tenendo conto vincolo 27%) 0,27%*25mila = 6,75

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La riforma della riforma (2001-2004)

Progressiva abolizione della Dit (attuata subito, nel 2001, sui nuovi incrementi di capitale proprio)

Legge delega n.80/2003 di riforma del sistema fiscale erariale (delega decaduta)

Introduzione dell’Ires, con aliquota del 33% in sostituzione dell’Irpeg. (d. lgs. 344/2003) Abolizione del credito di imposta ai dividendi Participation exemption Thin capitalisation Consolidato

Previsione di progressiva abolizione dell’Irap, a partire dalla riduzione del costo del lavoro (non attuata)

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Costo del capitale nei diversi regimi

Ipotesi: bene non ammortizzabile

Se IP deducibili e finanziamento con debito, c’è neutralità:

pD = r

Ma se il finanziamento è con capitale proprio:

pRE = pNSI = r/(1-ts)

L’imposta (ts)è distorsiva

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F in . C o s to d e l c a p ita le in d iv e r s i r e g im i f is c a li p r e r i f o r m a

( 1 9 9 6 ) D I T - R O C a l 1 9 % I r e s 2 0 0 4

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Costo del capitale in diverse ipotesi di finanziamento (imposte sulle società)

(Investimento=100; r=r*=5%)

Legislazione 1996

Legislazione 1998-2000 Legislazione 2004

aliquota sulla ROC = 19%

aliquota unica 33%

Debito Autofin .

Nuove azioni

Debito Autofin. Nuove azioni

Debito Autofin. Nuove azioni

Margine operativo minimo

5

12,29

10,68

5,36

6,98

6,98 5,34 7,97 7,97

Interessi passivi 5 0 0 5,00 0 0 5,00 0 0 Utili 0 12,29 10,68 0,36 6,98 6,98 0,34 7,97 7,97 Imposta patrimoniale 0 0,75 0,00 Ilor/Irap 0 1,99 1,73 0,23 0,30 0,30 0,23 0,34 0,34 Imposta sulla "remunerazione ordinaria"

0,95

0,95

Irpeg 0 4,55 3,95 0,13 0,73 0,73 0,11 2,63 2,63 Imposte totali 0 7,29 5,68 0,36 1,98 1,98 0,34 2,97 2,97 Interesse/margine netto 5 5,00 5,00 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Costo del capitale (p) 5,00% 12,29% 10,68% 5,36% 6,98% 6,98% 5,34% 7,97% 7,97% Tasso di interesse di mercato (i)

5%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Cuneo % di imposta (p-i)/p

0%

59,30%

53,20%

6,75%

28,35%

28,35% 6,34% 37,25% 37,25%

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Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamentoe diversi beni capitali (tasso di interesse: 5%; tasso di

inflazione: 2%)

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Retained earnings

Debt

New Equity

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Thin Capitalisation (Thin Cap) (1)

Forma di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi introdotta con Ires (2004)

Scopo principale: contrastare fenomeni elusivi specifici, in particolare quelli in cui il socio, spesso con residenza estera in un paese a bassa aliquota, avendo conferito capitale di debito anziché di rischio, si fa remunerare con interessi anziché con utili, per ridurre il carico fiscale.

A seguito di contestazioni comunitarie (cfr.la causa C-324/00 Lankhorst-Hohorst, con sentenza del 12 dicembre 2002, che ha condannato il regime tedesco), la Thin Cap ha assunto in alcuni paesi UE, tra cui l’Italia, una portata generale, al fine di non discriminare fra operazioni intraprese con soggetti residenti e non residenti.

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Thin Capitalisation (Thin Cap) (2)

In Italia, le norme contro la Thin Cap sono volte a penalizzare il finanziamento con debito garantito dai soci qualificati e si estendono ai casi in cui il socio (o parti correlate) offra come garanzia a un intermediario creditizio cespiti appartenenti al proprio patrimonio personale (garanzie reali) o fideiussioni.

Se il rapporto fra i finanziamenti del socio e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dello stesso socio è maggiore di 4 a 1 (5 a 1 nel 2004), scatta l’indeducibilità degli interessi passivi (a meno che non si dimostri la capacità di credito…)

La normativa non si applica alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione degli studi di settore (fino a 5.154.569 euro di ricavi).

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Thin Capitalisation (Thin Cap) (3)

Dal punto di visto del contributo che il fisco può fornire al riequilibrio nella struttura finanziaria delle imprese vi sono differenze di rilievo, tra una norma come la Thin Cap e la Dit: con la Dit un maggiore equilibrio era raggiunto tramite

una minore tassazione del capitale proprio, mentre con la Thin Cap si opera aggravando il costo del debito.

la Dit operava con continuità e con progressione, mentre la Thin Cap penalizza l’indebitamento quando supera la soglia prefissata (necessariamente arbitraria) di quattro a uno tra finanziamento e patrimonio netto. In questo modo, crea discontinuità nelle convenienze fiscali.

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Participation exemption (PEX) (1)

Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società collegate o controllate.

Abolizione del credito di imposta sui dividendi infrasocietari (metodo per eliminare doppia imposizione)

Esclusione del 95% dei dividendi (altro modo, non del tutto equivalente, di eliminare la doppia imposizione)

Esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni se: la partecipazione è tra le immobilizzazioni finanziarie è stata detenuta per almeno un anno la partecipata esercita una effettiva attività commerciale la partecipata non è localizzata in un paese a fiscalità

privilegiata. Indeducibilità delle corrispondenti minusvalenze

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Participation exemption (PEX) (2)

Motivazioni:Abolizione credito ai dividendi tendenza

internazionaleEsenzione plusvalenze giustificata per

similitudine con esenzione dividendi, come modo per evitare doppia tassazione

Evoluzione altri paesi UEEvitare delocalizzazione holding

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Participation exemption (PEX) (3)

Problemi:Esenzione plusvalenze più discutibile, rispetto a

esenzione dividendi come modo per evitare la doppia tassazione: non tutte le plusvalenze derivano da utili già tassati o che saranno assoggettati a tassazione

Diverso trattamento partecipazioni iscritte o meno nelle immobilizzazioni finanziarie

Diverso trattamento plusvalenze da cessione partecipazioni e da cessione rami di azienda

Modifiche finanziaria 2006: progressiva limitazione nella quota di plusvalenze esenti, mentre le corrispondenti minusvalenze continuano a restare indeducibili. Ingiustificabili asimmetrie.

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Consolidato fiscale (1)Consolidato fiscale: possibilità di compensare

utili e perdite del gruppo (2004)Prima non era previsto, ma vi erano altri istituti

(credito di imposta e possibilità di svalutazione delle partecipazioni) che consentivano, con notevole flessibilità, forme indirette di compensazione

Regime previsto è più diretto e trasparente.Vi sono due regimi:

Consolidato relativo a società ed enti residentiConsolidato relativo a società ed enti non residenti

La coesistenza di due regimi e soprattutto di una differenza in ambito UE non sembra compatibile con le norme comunitarie.

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Consolidato fiscale (2)

Consolidato relativo a società ed enti residenti:L’opzione può essere esercitata se la

partecipazione diretta o indiretta della controllante supera il 50% del capitale sociale e dell’utile di bilancio della controllata

Consolidato relativo a società ed enti non residenti:Consolidamento pro-quotaAll in all out

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d.d.l. finanziaria 2008: principali interventi

Riduzione aliquota Ires da 33% a 27,5!Ampliamento base imponibile (reddito di

impresa, ma soprattutto per soggetti Ires)– Abolizione ammortamenti anticipati e

accelerati (tutti)– Limitazione della deducibilità interessi passivi

(solo soggetti Ires)– Avvicinamento base imponibile a risultato di

esercizio Possibilità per le imprese soggetti Irpef di

optare per la tassazione separata al 27,5% per utili trattenuti

Parità di gettito? (v.p. 232 RT)

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D.d.l. finanziaria 2008: Obiettivi

Semplificazione, maggior certezza (vedi audizioni Commissioni Biasco..)

Maggior sintonia con sistemi europei (riduzione aliquota e ampliamento della base imponibile)

Più neutralità nel trattamento fiscale di forme organizzative diverse (?)

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D.d.l.f. 2008: Ammortamenti

Abolizione ammortamenti anticipati o accelerati:Più simile a altri paesi europeiAvrebbe dovuto riguardare anche metodi e

coefficienti (tabelle troppo dettagliate e datate)Riduce incentivo a investimenti Effetto solo finanziario: ammortamento più

diluito nel tempo Emendamento: disciplina transitoria per società di persone

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D.d.l.f. 2008: Interessi passiviAdesso (da 2003):

Pro-rata patrimoniale Pro-rata redditualeThin capitalisation

Con LF 2008 (da 2003):Unica indeducibilità se interessi passivi, al netto

di quelli attivi, superano il 30% del risultato operativo lordo (al lordo di ammortamenti e accantonamenti a fondi rischi e oneri).

Riconoscimento all’interno del gruppo (per evitare di penalizzare le holding)

Possibilità di riporto in avantiSolo soggetti Ires (meglio soglia come in

Germania?)

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D.d.l.f. 2008: Altri interventi Ires

Imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali (fusioni, scissioni, conferimenti): opzionale con tassazione al 18%

Revisione Pex: esenzione plusvalenze dall’84% al 95%. Consolidato: abolizione alcune agevolazioni; ad esempio

piena esenzione dei dividendi infrasocietari… Aumento incentivi Investimenti R&D previsti da LF 2007:

credito di imposta dal 15% al 40% per contratti stipulati con università ed enti di ricerca pubblici (e aumento del tetto da 15 a 50 milioni di euro).

Dividendi in uscita (per rendere coerente normativa con norme comunitarie…)

Incentivi per formazione studi associati White list (solo se vi è effettivo scambio di informazioni)

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D.d.l.f. 2008: Tassazione dividendi e plusvalenze

Imposta sostitutiva per partecipazioni non qualificate resta al 12,5%

Per partecipazioni qualificate dividendi e plusvalenze è previsto un aumento della percentuale di inclusione in Irpef (attualmente è 40%) con l’obiettivo di mantenere invariata la tassazione complessiva. (si rinvia a decreto ministeriale)Esempio per socio con aliquota del 43%Adesso: 0,33+0,43*0,40*(1-0,33)= 44,5%Dopo: 0,275+0,43*0,546*(1-0,275)= 44,5%

(ma RT Hp 51,6%)

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D.d.l.f. 2008: Effetti/problemi

Miglioramento della competitività (ma FDI dipendono da molti altri fattori)

Minor incentivo al profit shiftingRischio penalizzazione PMI nella forma di società

di capitale (che per crescere investono e si indebitano e che hanno soci qualificati) e a favore di imprese più grandi e/o più solide (evidenza empirica ancora scarsa..)

Disincentivo a costituzione Srl Abolizione quadro EC introdotto da riforma 2003: non

saranno più ammesse deduzioni extra-contabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti (ferma restando la deducibilità dei costi imputati al conto economico pur sempre entro i limiti massimi ammessi dalla norma fisclae. Problema: possibile reinquinamento del bilancio??

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Riferimenti bibliografici

P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2007.

Per saperne di più: P.M.Panteghini, La tassazione delle società, Il Mulino, Bologna, 2005 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche

fiscali, …, Revisione della fiscalità di impresa, http://www.finanze.it/export/sites/default/finanze/Bilancio2008/revisione_fiscalita_impresa.html

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società, http://www.finanze.gov.it/commissioneires/index.htm,

S. Giannini, M.C.Guerra, Per chi e perché si taglia il cuneo: le imprese, www.lavoce.info, 9.10.2006

S. Giannini, M.C.Guerra, Famiglie e imprese nella manovra finanziaria 2008, www.lavoce.info 1.10.2007