STUDIO FERRAJOLI
Antiriciclaggio: Nuovi adempimenti e obblighi per i professionisti
Avv. Dott. Luigi Ferrajoli
S T U D I O F E R R A J O L IL E G A L E T R I B U T A R I O
24121 BERGAMO - VIA A. LOCATELLI, 25 TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040
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Il quadro normativo
Norme comunitarie
Direttiva n. 91/308/CEE - I
Direttiva n. 2001/97/CEE - II
Direttiva n. 2005/60/CEE - III
Norme nazionali
Legge 5 luglio 1991 n. 197
D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374
D. Lgs. 20 febbraio 20041 n. 56
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Reati•Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. •Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter
c.p.)Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
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Nozioni• •Libero professionista - I soggetti iscritti ai relativi albi ed elenchi come individuati all’art. 2 comma 1 lett. s) e t) del D. Lgs. 56 del 20 febbraio 2004.• Cliente - Il soggetto che richiede il compimento di operazioni o l’instaurazione di rapporti con il libero professionista.
• Prestazione professionale - La prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia in diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
• Operazione frazionata - Operazione di valore superiore a 12.500 euro, condotta in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, i cui singoli importi vanno sommati e considerati quali parti di un’unica operazione in ragione della natura delle modalità delle singole operazioni poste in essere.
Mezzi di pagamento - Il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire o movimentare, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie.
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Gli adempimenti: identificazione
All’atto dell’instaurazione dei rapporti professionali ed
in relazione al compimento di operazioni, anche frazionate,
che comportino la movimentazione
di “mezzi di pagamento” di qualsiasi tipo di importo superiore ai 12.500 euro
IDENTIFICAZIONE
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Gli adempimenti: identificazione
IDENTIFICAZIONE
E’ necessario acquisire i dati identificativi dell’autore della transazione e del soggetto per conto del quale operi
Bisogna verificare l’effettiva esistenzadel potere di rappresentanza in capo
a chi operi per società o enti
Vi è obbligo di astensione dall’esercizio
per il professionista che non possa identificare
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Gli adempimenti: identificazione
IDENTIFICAZIONE
L’identificazione viene effettuata in presenza del cliente
La presenza fisica del cliente può essere sostituita da:• atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale• dichiarazione consolare italiana• attestazione di altro professionista di uno dei paesi U.E. che ha identificato di persona e registrato i dati del cliente
In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata
da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.
La presenza fisica non è necessaria quando viene fornita idonea attestazione da:
intermediari abilitati; enti creditizi e enti finanziari di Stati membri U.E.; banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non U.E.
purché aderenti al G.A.F.I.
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Gli adempimenti: registrazione
In archivio informatico/cartaceo/esterno entro 30 giorni dal conferimento di un incarico o dall’effettuazione
di una operazione da parte di un soggetto già cliente
REGISTRAZIONE
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Gli adempimenti: registrazione
REGISTRAZIONE
Bisogna inserire i dati entro 30 gg in archivio
REGISTRAZIONE
L’archivio può essere gestito mediante software registri numerati o terzi prestatori
servizi gestionaliNon sussisterà l’obbligo se non ci saranno
dati da registrare
E’ possibile tenere un unico archivio per tutto lo studio
Si deve provvedere all’annotazione in ordine cronologico per data di conferimento
incarico
Obbligo di conservazione per 10 anni
Se cambiano i dati, bisogna aggiornare e integrare le informazioni registrate
conservando traccia delle precedenti
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Gli adempimenti: segnalazione
Di ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate induca a
ritenere che il danaro, i beni o le utilità oggetto della medesima
possa provenire da reati di riciclaggio
SEGNALAZIONE
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Gli adempimenti: segnalazione
SEGNALAZIONE
E’ il fulcro del sistema di collaborazione attiva
Necessità di bilanciamento tra l’eccesso di segnalazione (senza lettura critica)
e il rischio di non vedere segnalate operazioni che dovevano esserlo
Esigenza di linee guidaDecaloghi con indici di anomalia: per professioni disposizioni U.I.C.
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I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti
Ragionieri e periti commerciali,
revisori contabili e dottori
commercialisti, consulenti del
lavoro tributaristi
Si Si Sinel rispetto del
segreto professionale
Notai e avvocati Si Si Sinel rispetto del
segreto professionale e
solo in occasione di specifiche operazioni
identificazione
registrazione
segnalazione
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I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti
I notai e gli avvocatisono chiamati all’obbligo di
registrazione quando in nome e per conto
assistano i clienti in:
Trasferimento a qualsiasititolo di beni immobili o di attività economiche
Gestione di danaro, strumenti finanziari o altri
beni dei clienti
Apertura o gestione di rapporti
bancari (conti correnti, libretti di deposito,…)
Amministrazione di società,
enti, trust e strutture analoghe
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Antiriciclaggio e privacy
La disciplina attuativa si coniugherà con le regole di tutela della privacy nel trattattamento dei dati
Operazioni di identificazione, conservazione dei dati in archivioe segnalazione
Professionistiabilitati all’adempimento
Costituiscono “trattamento dei dati personali” ai sensi
dell’art. 4 co.1 lettera a) del D.Lgs. 196/03
Possono essere effettuate solo dagli “incaricati” nominati per iscritto in sede di adempimento ai dettami dell’art. 30 della normativa sulla
privacy,che operano sotto la diretta autorità del “titolare”
o del “responsabile” del trattamento
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Antiriciclaggio e accertamenti bancari
I dati e le informazioni contenute nell’archivio antiriciclaggionon erano utilizzabili ai fini dell’accertamento fiscale
Hanno trovato recente parziale ingresso le movimentazioni “fuori conto” antecedenti il 1°.1.2006
(quindi non sono utilizzabili quelle successive a tale data)
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Antiriciclaggio e accertamenti bancari
L’art. 3, comma 10, della legge 197/91 dispone che tutte le informazioni in possesso dell’Ufficio italiano cambi e degli altri organi di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio sono coperte dal segreto
d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni
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Antiriciclaggio e accertamenti bancari
L’art. 3, comma 8, della legge 197/91 sancisce il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione delle
operazioni sospette (gli intermediari finanziari, tra gli altri) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di
darne comunicazione fuori dai casi previsti dallaProcedura di segnalazione citata
L’art. 2, comma 14-ter, del D.L. 203/05 prevede che per i periodi d’imposta antecedenti al 1°.1.2006
gli intermediari finanziari possano trasmettereall’Agenzia delle entrate le rilevazioni antiriciclaggio
relative alle operazioni c.d. fuori conto
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Riservatezza e segreto professionale
E’ stato espressamente previsto che gli obblighi di segnalazionedelle operazioni sospette non si applichino ai professionisti chericevano informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio nel corso
dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza
del medesimo in procedimenti giudiziari, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento e indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano
ottenute prima, durante o dopo il procedimento
Sono di converso inapplicabili le tutele del segreto di consulenza
fornita dal professionista finalizzata ad operazioni di riciclaggio:
in tali casi il professionista si esporrebbe a responsabilità anche penali a titolo concorsuale, oltre che alle sanzioni
previste specificamente per la violazione dei precetti antiriciclaggio
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Riservatezza e segreto professionale
L’art. 200 del codice di procedura penale, prevede per
gli avvocati, i notai ed altri professionisti la facoltà di
astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto per ragione
della propria professione
L’obbligo di segreto professionale
è inoltre tutelato dalla fattispecie
penale dell’art. 622 c.p., che punisce chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un
segreto, lo riveli senza giusta causa
In materia civile tale garanzia trova traduzione nei precetti degli articoli 118 e 249 c.p.c. che impediscono la violazione del
segretoIl segreto professionale è quindi un diritto-dovere per il professionista, che trova esplicitazione anche nei codici
deontologici delle categorie (si consideri ad esempio l’art. 9 del Codice Deontologico Forense) che limitano la divulgazione delle notizie conosciute a quanto strettamente necessario per
il fine tutelato da altre disposizioni, quali, nel caso di specie, quelle sull’antiriciclaggio
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Obblighi dei collegi sindacali
Nel definire i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio erastata prevista una specificazione concernente i revisori contabili
“anche quando svolgono la funzione di sindaci”.
Ciò vale a dire che il singolo componente del collegio sindacale sarebbe stato tenuto in via autonoma rispetto alla posizione
del collegio a segnalare eventuali anomalie.
Appare problematico sostenere che il revisore facente parte dell’organo collegiale sarebbe stato obbligato a segnalare
a compiere adempimenti uti singulus.
E’ di certo maggiormente conforme al diritto al scelta di interpretare il collegio come entità autonoma, distinta dalla
posizione del membro professionista.
All’interno del collegio si vota la soluzione, ma non è opportuno imporre obblighi ai singoli nell’ambito degli organi collegiali.
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Obblighi dei collegi sindacali
Il tema relativo alla posizione del collegio sindacale è particolarmente delicato ed ancora in fase di dinamica
soluzione.
La delega per l’attuazione della terza direttiva prevede un criterio
che intende modificare i doveri del collegio, rendendoli più coerenti
con il sistema di prevenzione.
In questo modo viene dato rilievo sia agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette sia agli obblighi di
comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative, nonché estendere i doveri del collegio stesso alle
figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione e
a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati.
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Obblighi concernenti la tenuta della contabilità
Diversità di trattamento tra i professionisti contabili iscritti in albi
(in base al provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria,
sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio in qualsiasi attività professionale da essi svolta) e i soggetti non muniti di
particolari titoli inabilitanti che esercitano attività contabile
all’interno di strutture societarie.All’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 56/2004, si prevede quindi di introdurre la lettera s-bis) al fine di estendere i doveri di segnalazione ad ogni soggetto che renda servizi contabili,
ossia anche ai tributaristi non iscritti in albi ed agli intermediari fiscali iscritti ai ruoli delle Camere di
commercio.
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Nuove sanzioni amministrative• Dall’1 al 40% dell’importo trasferito per transazioni superiori a 12.500 eurosenza intermediari abilitati o titoli non muniti della clausola “non trasferibile”.
• Dal 3 al 30% per la mancata comunicazione da parte degli intermediari di infrazioni di cui abbiano notizia.
• Dal 5 al 50% del valore dell’operazione per l’omessa segnalazione di operazioni sospette, quando il fatto non costituisce reato.
• Da 500 a 25.000 euro per la violazione degli obblighi informativi a carico dei soggetti a ciò tenuti verso l’U.I.C.
• Da 5.000 a 200.000 euro per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione
• Fino al 20% del saldo ovvero dal 20 al 40% dello stesso saldo per i librettidi deposito al portatore che superino rispettivamente i 12.500 euro ovvero i 250.000 euro.
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Il procedimento sanzionatorio
accertamento violazioni
fase soggetti adempimento
• Autorità di vigilanza di settore
Amministrazioni interessate
Ufficio Italiano CambiGuardia di Finanza
• Banche (in caso di infrazioni
riguardanti assegni o titoliaccettati in versamento
o estinti)• Collegio sindacaleTrasmettere accertamentie contestazioni entro 10 ggal Ministero dell’Economia
Riferire entro 30 giornial Ministero
dell’Economiae Finanze
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Il procedimento sanzionatorio
contestazione e notificazione
fase soggetti adempimento
Ministero dell’Economia e
Finanze
Contestazione e notificazione ex art. 14 L.
689/91 agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro 90 giorni e ai residenti all’estero entro 360
giorni
irrogazionesanzioni
Ministero dell’Economia
eFinanze
Decreto, emesso previoparere della Commissioneistituita ai sensi dell’art. 32del T.U. in materia valutaria
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