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Page 1: Storia del diritto Medievale&Moderno Prima Metà

Libro di testo: Storia del diritto in Europa ; da pag 1-549

Il Cristianesimo è stato un grande protagonista dell’ultima fase dell’Impero Romano. Ebbe una notevole influenza verso il diritto Europeo a livello legislativo. Il Cristianesimo rappresentava un sistema di principi e valori, dove al centro veniva situato l’UOMO. Il Cristianesimo offre tecniche di analisi, spiegazione ed interpretazione dei testi giuridici.

La Chiesa all’interno dell’Impero Romano va’ incontro a delle mutazioni:

1°: Perseguitata -> poiché essa riservava importanza solo a Dio e non all’imperatore.

2°: Cessano quasi completamente le persecuzioni dando vita così ad un principio di tolleranza; Nel 311 Galerio (Imperatore dell’Impero Romano d’Oriente) sancisce la completa fine delle persecuzioni contro i cristiani

3°: La religione Cristiana viene poi riconosciuta,nel 313, come lecita dall’imperatore Costantino, con l’Editto di Milano. La Chiesa diviene anche titolare e proprietaria di beni.

Vi è l’attribuzione ai vescovi della competenza di giudici anche per le cause civili non solo ecclesiastiche, in alternativa ai giudici imperiali; se entrambe le parti di una lite decidevano di esporre il loro problema anziché ad un giudice civile, ad un vescovo, era possibile farlo.

Ai vescovi aspettava il completo controllo delle cause ecclesiastiche. Es: Eresia.

Giustiniano attribuirà ai vescovi anche la giurisdizione esclusiva anche in materia civile se uno delle parti vestiva la veste di ecclesiasta (furti, omicidi ecc… ) [PRIVILEGIO DEL FORO ECCLESIASTICO].

Il culmine dell’ascesa del Cristianesimo fu la nomina di quest’ultimo come religione unica dell’Impero, nel 380 da Teodosio I con l’editto di Tessolanica.

I vescovi vengono posti al vertice della chiesa locale ( la comune diocesi), nella zona territoriale attorno alla città di competenza.

Il vescovo veniva eletto dal Clero Diocesano, successivamente acclamato dal popolo.

[Un caso particolare fu quello di Sant Ambrogio il quale non era un prete anzi non era stato nemmeno battezzato era semplicemente un funzionario dell’Impero Romano con il compito di controllare l’ordine pubblico durante l’elezione dei vescovi; esso nel 374 venne eletto vescovo dal popolo e fu il 1° vescovo di Milano]

Il vescovo dopo l’elezione viene consacrato dal Metropolita il quale è l’arcivescovo a capo della provincia ecclesiastica.

Vi è quindi, fin dall’inizio, una struttura GERARCHICA della Chiesa.

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Tra il IV e V secolo vi è un progressivo delinearsi della figura di pontefice il quale è il Vescovo della diocesi di Roma. La figura di pontefice risulta essere rilevante e di grande spessore poiché è visto come il successore di Pietro. Il primo pontefice fu Papa Leone Magno.

Il diritto della Chiesa è fissato nelle sacre scritture, Antico e Nuovo Testamento. Si delinea poi un altro fonte la Legislazione Conciliare (delibere,canoni conciliari enunciati nelle assemblee dei vescovi CONCILII).

Vengono istituite delle assemblee periodiche di vari tipi:

CONCILI PROVINCIALI: Riuniscono vescovi di una determinata provincia ecclesiastica.

CONCILI PLENARI: Vescovi di più province ecclesiastiche soprattutto in oriente.

CONCILI ECUMENICI: Vescovi di tutta la Cristianità, generali di tutta la Chiesa.

Il primo CONCILIO ECUMENICO fu a Micea nel 325 dove viene istituito il dogma fondamentale: Gesù( il figlio) è della stessa sostanza divina del padre.

Questo dogma era contrario al pensiero Ario, un vescovo che diede vita ad un movimento eretico, ARIANESIMO, vescovo di Alessandria D’Egitto., il quale diceva che Cristo non era della stessa sostanza del padre ma rappresentava solo la prima delle sue creature. Ariani (Popolazioni Germaniche, Barbariche, e pure l’imperatore Costantino).

Tra IV e V secolo , prendono vita le fonti di diritto canonico anche se prendono utilizzo a partire dal XII secolo.

DECRETALI PONTIFICE: Sono fonti di diritto strettamente legate al pontefice.

Sono epistole con cui il Papa risponde a quesiti e dubbi di natura giuridica sottoposti a lui da giudici ecclesiastici (i quali dovevano risolvere i problemi e liti a loro sottoposti).Esse nascono in relazione a singoli casi concreti e non a livello generale. Successivamente, con il tempo, assumono il valore di norme generali per risolvere i casi di simile peso.

Il 1° autore del DECRETALE fu Papa Siricio, il quale nel 385, invia il primo decretale al vescovo spagnolo Imperio di Tarragona.

Il Papa, successivamente, diverrà il giudice di appello a cui opporsi nel caso le sentenze dei vescovi non vengano accettate, diviene così il giudice supremo.

La Chiesa assume pure un ruolo guida a livello spirituale nei confronti dell’imperatore. Ne è un esempio Sant’Ambrogio: A Tessalonia venne ucciso un funzionario imperiale, così l’imperatore fece una vera e propria strage, uccidendo la maggior parte degli abitanti di Tessalonica. Sant’Ambrogio così, condannò questo atto chiedendo il pentimento all’imperatore.

Pur avendo un potere assoluto (da absolutus: privi di vincoli) l’imperatore doveva rispettare quella che era la Legge Divina.

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Papa Gelosio I nel 494 in una lettera ad Anastasio, chiarisce i rapporti tra Chiesa ed Impero. Secondo Gelosio i due poteri sono nati uniti nella persona di Cristo, sia il potere temporale che quello spirituale. Dopo di lui i due poteri sono stati distinti a causa della fragilità umana, nessuna dopo Cristo avrebbe potuto sommare su di se i due poteri.

Funzione Temporale: Pace e Ordine sulla terra

Funzione Spirituale/Papale: favorisce la salvezza eterna dell’anima ai fedeli post morte.

Queste due funzioni dovevano essere indipendenti tra loro, ciascuno doveva agire nella sua sfera senza interferire nell’altra. Anche se i destinatari erano i medesimi-> Cittadini/Cristiani.

Secondo il Principio Evangelico: Date a Cesare ciò che è di Cesare e date a Dio ciò che è di Dio.

Compilazione Normativa Giustiniania

Raccolta di norme promulgate da Giustiniano “Corpus Iuris Giustiniano”. Esso sale al trono nel 527 e da subito impone la raccolta delle normative.

Composta da 4 parti fondamentali:

Codice: 12 libri

Istituzioni: 4 libri

Digesto: 50 libri

134 costituzioni dello stesso Giustiniano (Novelle)

Triboniano fu il più alto ufficiale imperiale (Magister Officiorum), a capo di una commissione di 17 membri:

Triboniano, 1 ministro, 4 professori di Diritto, 11 avvocati. Questa commissione fu richiesa da Giustiniano per elaborare la sua raccolta di norme.

La compilazione delle norme prese vita nell’Impero d’Oriente estesa poi nel 554, dopo la riconquista dell’Italia (liberata dalla dominazione ostrogota), anche in Occidente.

Digesto: Fu la più importante raccolta di passi dottrinali di giuristi Romani dell’età classica; i passi dottrinali sono opere di commento del diritto vigente; contiene dei passi del III e IV secolo e li articola per argomento (Famiglia,Matrimonio,Omicidio ecc…).

Opere Dottrinali: sono private, ad opera di giuristi privati, denominate anche IURA per distinguerle dalle Leges (Legge ufficiale dell’imperatore); ogni passo, all’interno del digesto, veniva preceduto dal nome del giurista (es. Gaio,Papiniano ecc…).

Il Digesto fu pubblicato come tutte le altre parti nel 533 reso DIRITTO UFFICIALE DELL’IMPERO.

Giustiniano non esclude la presenza di ripetizioni, esclude però la presenza di contraddizioni tra le norme.

Se si verifica, con una approfondita lettura, che le due norme non sono contrastanti e si trova di loro il vero significato (Ratio) le due norme non sono in contrasto tra loro.

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Giustiniano restringe i margini dell’interpretazione da parte dei giudici i quali si devono affidare all’imperatore in caso di dubbio sull’interpretazione del passo così da avere un’interpretazione autentica.

Giustiniano autorizza i giuristi a tradurre le norme dal Greco al Latino (per una più facile comprensione), fare riassunti e modifiche in caso di rilevazioni di ripetizioni (luoghi paralleli, stessi principi giuridici).

VIETA OGNI ALTRO TIPO DI AZIONE SULLE NORME!!!

Vengono abrogate le norme non inserite e si vieta l’utilizzo di altre norme se non quelle.

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Lezione 2

L’impero Romano d’Occidente, a partire dal V secolo d.C. , subisce le cosiddette invasioni barbariche .

I Barbari sono una serie di popolazioni germaniche,del nord Europa, nomadi, dedite alla guerre, le quali basano la loro economia sulla pastorizia. Solo successivamente daranno vita all’economia agricola.

VISIGOTI: 418 d.C. invadono la Francia sud occidentale, Aquitania.

GURGUNDI: Francia sud orientale.

FRANCHI: Francia del Nord

OSTROGOTI: 493 d.C., guidati da Teodorico conquistano l’Italia.

Successivamente -> LONGOBARDI: invadono l’Italia 568 d.C.

REGNI BARBARICI: Vi è una forte contrapposizione tra invasori e popolazione Romana conquistata.

REGNI ROMANO – BARBARICI : (Visigoti) Vi è un incontro tra la cultura Germanica e quella della popolazione Romana.

“DIRITTO” NELLE POPOLAZIONI GERMANICHE

Per quanto riguarda il livello giuridico, le popolazioni Germaniche, adottano una forte presenza di consuetudini ovvero: “Comportamenti costantemente ripetuti nel tempo dalla collettività, con la convinzione che quel comportamento sia un obbligo giuridico. Pure avendo queste consuetudini, le diverse popolazioni, una volta stanziatesi un modo stabile, emanavo le proprie leggi.

VISIGOTI

Il Regno Visigoto prendi vita nel 418 d.C. fino al 711 d.C.

Costituiscono il Regno Romano Barbarico con capitale Tolosa; successivamente vengono sconfitti dai Franchi (comandati da Re Clodoveo) i quali cacciano i Visigoti Dalla Francia i quali si sposteranno in Spagna ponendo come loro capitale Toledo.

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{

PRINCIPIO DI PERSONALITA’ DEL DIRITTO: Diritto della propria stirpe. Diritto Romani vige verso i Romani, diritto delle popolazioni barbariche vige verso le popolazioni barbariche.

PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ DEL DIRITTO: Nello stesso territorio il diritto è lo stesso per tutti.

}

I Visigoti scelgono di applicare il principio di personalità del diritto , stesso diritto sia ai Romani che ai Visigoti.

I più importanti testi scritti dai Visigoti, contenenti le norme giuridiche furono:

Editto di Teodorico II : 460 d.C. ;1° Opera legislativa dei Visigoti, conteneva norme giuridiche divise in articoli.

Codice Euriciano (da Re Eurico) : 476 d.C. ; Efficacia Territoriale, mischia norme Romane con norme Visigote.

Lex Romana Visigotorum ( Legge Romana dei Visigoti, chiamata anche Breviaro Alariciano, da Re Alarico II) : 506 – 507 d.C. ; le norme contenute in esso sono esclusivamente norme di diritto Romano e opere dottrinali ( scritte come commento delle leggi, da parte dei giuristi).

Le norme contenute in esso erano sia Leges (proprie dello Stato) sia Iura ( frammenti di opere dottrinali).

Legge Esclusiva: vietava da quel momento l’utilizzo di altre norme a l di fuori di quelle contenute all’interno di questo testo.

Nel corso del VI secolo i Visigoti, scacciati dalla Francia da parte dei Franchi, si stanziano in Spagna e pongono come nuova capitale Toledo. Alla fine del 500 il Re visigoto Leovigildo, formula una serie di editti: sancisce le unioni matrimoniali miste (prima vietate); rimane in vigore il dualismo amministrativo e giudiziario tra Romani e Visigoti.

Due distinti ordini di funzionari pubblici:

Romani: Governatori Provinciali

Visigoti: Giudici Locali, Conti della città, Duchi delle province

Nel 587 vi è la conversione del Re Visigoto Reccaredo dall’Arianesimo al Cattolicesimo.

Liber Iudiciorum: Nuova raccolta di norme del nuovo Re Reccesvindo (654 d.C. VII secolo); 12 libri, più di 500 norme risulta essere una delle più importanti opere Visigote.

Principali Novità:

Viene abolito il dualismo amministrativo e giudiziario. Non vi sono più i governatori provinciali per i Romani. Le cariche dei Visigoti vengono estese anche alla popolazione Romani.

Sanzioni contro Ebrei; Le sanzioni valutate ingiuste da chi veniva processato potevano essere portate in appello al vescovo il quale rivedeva la decisione presa dai giudici.

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Viene Abrogato tutto il diritto previgente, adottate solo le norme del Liber Iudiciorum.

Nel caso ci fossero delle controversie esposte ai giudici ed essi avessero dei dubbi, dovevano subito far presente al sovrano di questo dubbio il quale prendeva parte lui stesso alla risoluzione.

I visigoti devono la loro influenza alla Chiesa Cattolica e alla Popolazione Romana.

Il vescovo Isidoro di Siviglia, con la sua opera di natura Enciclopedica intitolata “Etimologie”, fu una vera influenza per i Visigoti.

Nello stesso periodo in Spagna vi fu la stesura di una raccolta di norme di diritto canonico intitolata “Hispana”.

Burgundi

Nel 443 invadono la Francia Sud Orientale, anch’essi hanno l’adozione delle consuetudini. Dal V° secolo emanano leggi basate sulla Personalità del diritto.

Franchi

Consuetudini di stampo Germanico; Principio di personalità del diritto.

Legge Salica: Deriva dal ceppo della Stirpe Franca, a partire da Re Clodoveo. La sua versione più antica prende il nome di PACTUS LEGIS SALICE ( Patto Della Legge Salica) 507 d.C. – 511 d.C.

Principali Consuetudini:

Eventuali fatti illeciti, puntiti con composizioni pecuniarie (multe), per evitare la Faida (vendetta privata, esempio assassini di un membro di un clan, subito vendetta con l’assassinio dell’altro membro).

Furti di Bestiame MOLTO IMPORTANTI!! (NON SI PUNTAVA SULL’APPROPIARSI DELLE TERRE, MA SUI FURTI DI BESTIAME !!!).

Le popolazioni Germaniche non conoscevano il Testamento (al contrario dei Romani). Quando un soggetto moriva si procedeva con la cessione familiare.

Per il Franchi la successione legittima avveniva in linea materna, anche se le femmine non potevano ereditare nulla (non possedevano diritti).

La Legge Salica: 8 Redazioni, 1° Pactus Leges Salico, stesura in latina poiché al tempo le persone in grado di leggere e scrivere erano gli ecclesiastici per i quali la lingua madre era proprio il latino.

OSTROGOTI

Il passaggio fondamentale del passaggio tra l’Impero Romano e il Medioevo fu il 476 d.C. ( in quest’anno cadde l’ultimo Re di Roma, Romolo Augustulo, il quale venne deposto da Odoacre, Re degli Euli tra il 476 e il 493).

493: Inizio del Regno Ostrogoto con Teodorico (Ostrogoto) 493 -552 d.C.

Teodorico fu mandato in Italia dall’Imperatore Romano D’oriente Zenone per liberarla dagli Euli.

Nel regno Ostrogoto le istituzioni Romane rimangono intatte, personalità della legge.

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Teodorico era un cittadino Romano a tutti gli effetti, non aveva il potere di promulgare leggi per i Romani, ma solo per gli Ostrogoti; successivamente si crearono così una serie di editti in lingua ostrogota.

Giustiniano, il nuovo imperatore Romano D’Oriente, occupa l’Italia scacciando gli Ostrogoti dando vita alla guerra Greco – Gotica (552d.C.).

Nel 568 discendono i Longobardi i quali compiono (razzie, eccidi ecc…)

Il cronista/scrittore Paolo Diacono nel VI secolo scrisse la “Storia dei Longobardi”, narrando le fasi compiute da essi nella conquista dell’Italia.

I Longobardi erano suddivisi in Clan (Gruppi Familiari) (chiamate anche Fare - Località).

I duchi longobardi erano a capo dei ducati sparsi nel regno longobardo. Pavia era la capitale dove venne posto il Palatium.

Le consuetudini vennero definite per nome -> Cawarfide , redatte per iscritto dal famoso Re Longobardo, Rotari nel 643.

Fu un Re Legislatore, scrisse l’Editto di Rotari, una raccolta di norme formate da 388 capitoli era la stesura il per iscritto delle Cawarfide (scritto in latino).

Il successore di Re Rotari fu Liutprando (VII secolo) adottò la personalità territoriale del diritto.

Anche i Longobardi non erano a conoscenza del testamento. Adottarono anche loro le composizioni pecuniarie per evitare la Faida.

Il Processo Longobardo prevedeva riti particolari come: Duello,Prove ecc…

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Lezione 3

Longobardi: I longobardi si presentavano come un popolo nomade, con attività principale basata sulla guerra. Per loro era fondamentale il culto della forza infatti chi possedeva la capacità di combattere era considerata persona.

Le donne non avevano importanza, poiché non erano capaci di agire ovvero porre in essere negozi giuridici ovvero la possibilità di stipulare contratti. Esse però possedevano capacità giuridica ovvero la possibilità di essere titolare dei diritti oggettivi. Essa doveva essere sempre accompagnata da un parente maschio affinché potesse stipulare per lei negozi giuridici, esso veniva chiamato MUNDOALDO ovvero il titolare del mundio, potestà che veniva esercitata sulla donna da parte del maschio (Padre, Fratello maschio, Marito).

L’Editto di Rotari nel 643, prevedeva che la donna longobarda non potesse vivere SEMPMUNDIA (Libera dal mundio).

Il matrimonio Longobardo si suddivideva in dure fasi fondamentali:

1°: SPONSALI: accordo tra il padre della sposa e lo sposo.

2° Fase: Consegna materiale della sposa da allo sposo da parte del padre di lei (TRADITIO).

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Liutprando: nell’VIII secolo si avverte la presenza del Cristianesimo. La donna comincia ad ottenere un minimo ruolo attivo nelle nozze.

Esso stabilisce la somma dello sposo da versare alla famiglia della sposa come corrispettivo (Lameta). Oltre a questa somma il marito ne versava un’altra per comprare il mundio della donna.

Liutprando stabilisce che, nel caso in cui il mundoaldo fosse il fratello,padre, zio o cugino della donna, non potesse imporle a lei il matrimonio combinato.

Si presenta una cerimonia differente: Scambio delle vere (coinvolgendo così entrambe gli sposi).

Al marito veniva consegnato, da parte del padre della sposa, una spada ed i guanti così che egli potesse scegliere come trattarla. In caso di adulterio, infatti, il marito poteva decidere di uccidere la donna e l’amante in caso venisse colto in fragrante. L’amante poteva presentare la sua innocenza se trovava 12 persone che potessero confessare per lui la sua innocenza. Oppure Ordalie o duello.

Le violenze, lesioni sulla donna comportavano, secondo l’Editto di Rotari, il pagamento di un compenso pecuniario. Lesioni sulla donna portavano al pagamento di un compenso pecuniario molto elevate poiché creavano lesioni al marito stesso.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Secondo il Diritto Romano vi era presente ( in Italia fino agli anni ’70) l’istituto della dote, ovvero una somma di denaro o beni immobili o mobili che il padre doveva lasciare in dote alla figlia. Questa dote veniva poi amministrata dal marito re serviva “ Ad sustinenda honera matrimoni”.

Dote: anche successione ereditaria anticipata per la donna che si sposasse. Lo sposo in contrapposto alla dote elargiva una DONAZIONE NUZIALE ( ovvero beni al sostenimento della famiglia).

Secondo il Diritto Longobardo la figlia riceva dal padre il FADERFIO (dono del padre) anziché la dote. Il fader fio. Lo sposo longobardo elargiva una donazione (MORNGENBAGHE, ovvero dono del mattino poiché veniva data dal marito alla moglie il mattino dopo la prima notte di matrimonio).

Editto di Rotari: in esso non era presente traccia di testamento; vi era semplicemente una successione legittima ereditario, con preferenza verso i figli maschi poiché le figlie femmine ricevevano già il fader fio. Le figlie non sposate partecipavano alla successione; le figlie uniche dividevano l’eredità con gli altri parenti.

Liutprando:

Gairetinx : Rito compiuto per donazione Mortis Causa (Per Rotari solo padri senza figlie).

Launegild: Donazione intervivos.

Con Liutprando si ha un passaggio da Ariani a Crisiani tra 712-744 VIII secolo d.C.

Vengono emanate una serie di norme in cui è ben visibile l’influenza Cristiana.

Esso fu il primo Re a punire gli abusi del mundoaldo sulla donna (lasciarla morire di fame, non darle abiti, violenza, adulterio con essa( nel caso sia un parente no marito)).

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Vi era il diritto del marito di ripudiare la moglie per giusta causa sciogliendo il matrimonio ( esempio se la donna fuggiva per 3 anni da casa).

Per la vendita di bene da parte della donna serviva la presenza, oltre quella del mondoaldo, di 2 o tre parenti e un giudice che attestassero che il consenso della donna non sia stato estorto dal mundoaldo.

VIENE CONSIDERATO, PER LA PRIMA VOLTA, IL MATRIMONIO COME UN SACRAMENTO.

Le Figlie sposate erano ammesse alla successione ereditaria, se figlie uniche, non più divisione dell’eredità con i parenti.

NASCITA DELLE DONAZIONI CON FINALITA’ RELIGIOSE -> SALVEZZA DELLA PROPRIA ANIMA.

VIETATA la faida per lesioni personali -> Pagamento del compenso pecuniario.

CITTADINI CLASSIFICA

RE->Arimanni(guerrieri)-> Aldi(semiliberi).

Lesioni inferte: Pugni, Schiaffo (contro la dignità personale), Ferite al volto, labbra, naso, occhio strappato ecc… In caso di omicidio, pena pecuniaria. Il GUIDRIGILDO era il valore pecuniario della persona se Arimanno guidrigildo più elevato.

Se il colpevole scappava la responsabilità ricadeva sui vicini, poiché si pensava che il colpevole fosse nascosto tra di loro. Se moriva la pena veniva pagata dagli eredi.

La pena di morte veniva data solo per casi particolari: es uccisione del RE.

Nel diritto romano stessa pena per diritto tentato e diritto consumato, Longobardo no.

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Il diritto Longobardo a differenza del diritto Romano, e a quello odierno, non mirava all’effettiva avvenuta di un fatto. Il diritto Romano utilizza prove razionali, ovvero strumenti volti a provare il fatto stesso (es. avvenuta stipulazione di un contratto).

Nel processo Longobardo il giudice doveva limitarsi a fornire alle parti il mezzo di soluzione della lite. Il mezzo di soluzione era solitamente una prova da parte del condannato, il quale, se l’avesse superata sarebbe stato assolto (prove che non avevano una connessione logica effettiva con il fatto stesso). La prova più presente era quella del Giuramento (da parte dell’accusato); e le Ordalie.

Le ordalie erano prove barbariche, fisiche di resistenza, si pensava che si manifestasse la volontà divina nelle ordalie, la vittoria era di chi si trovava dalla parte del giusto.

Il mezzo principale restava il Giuramento: erano chiamate in causa 12 persone; 5 persone scelte dall’accusato, l’accusato stesso e 6 CONGIURATORI scelte dall’accusatore. Esse dovevano giurare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato. Se vi fosse stato un giuramento d’innocenza di tutte e 12 le persone l’imputato sarebbe stato assolto, sennò punito. Chi diceva il falso veniva accusato ed era costretto a pagare a pieno il suo GUIDRIGILDO. Metà andava alla vittima e metà al RE per l’offesa recata alla giustizia.

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Le Ordalie erano prove di resistenza fisica, si ricorda la prova dell’acqua bollente (solo per gli schiavi) i Longobardi non erano a conoscenza della prova del fuoco, del ferro rovente ecc (Franchi).La chiesa ne era contraria. Di loro si ricorda il duello come principale ordalia, prevista dalla consuetudini. Il duello avveniva tra l’accusato e l’accusatore (una sorta di guerra in scala ridotta) come lottatore potevano essere delegati anche dei guerrieri professionisti i CAMPIONI.

Nel suo famoso editto,Rotari, affermava che in caso di lotta fra due campioni doveva essere verificata la non assunzione di erbe magiche da parte dei due. Chi vinceva il duello vinceva il processo. Il duello era vietato in 3 situazioni specifiche:

Contestazioni stato di figlio legittimo (nato da un regolare matrimonio). Da parente a parente, per non turbare l’equilibrio familiare (in questo caso utilizzo del solo giuramento).

Mundio Rivendicato sulla moglie di un altro uomo.

Uxoricidio (omicidio della moglie).

Due tipologie fondamentali di prove:

PROVA TESTIMONIALE: Alla quale inizialmente non venne data molta importanza da parte dei longobardi, successivamente con l’influenza del diritto romano ed ebraico (riferimento delle prove testimoniali anche nelle sacre scritture), successivamente ottenne importanza.

PROVA DOCUMENTALE: Poco rilevante per i Longobardi, utilizzata per contratti. Nel momento della nascita di controversie,però, non entrano in causa queste prove. IL GIURAMENTO PREVALEVA SU TUTTO.

Anche per i Longobardi hanno molta importanza i Vescovi. I Vescovi già dall’epoca di Costantino avevano assunto la funzione di Giudici. Decidevano delle cause civili poste a loro da entrambe le parti favorevoli.

Liutprando con il suo editto “De Scribis” (Scribis erano i notai incaricati della redazione dei negozi giuridici) impone il rispetto per le leggi longobarde e romane secondo l’osservanza della personalità del diritto.

Se, per esempio, vi era la stipulazione di un contratto di vendita tra un Romano o un Longabardo, venivano utilizzate due leggi differenti secondo la personalità del diritto. Oppure si faceva riferimento al “SUB DISCENDERE DE LEGES SUA” così che le due parti si possano accordare e scegliere quali delle due leggi utilizzare o Romana o Longobarda.

Benedetto da Norcia, orat et labora per tutti i monaci Benedettini, i quali avevano il compito di trascrivere testi sacri, classici scientifici. Le regole Benedettine andarono piano piano a diffondersi in tutta Europa.

Nasce anche la figura dell’Abate: Il quale veniva scelto dai monaci con una votazione a maggioranza in base alla sapienza e non all’anzianità. Il principio cardine era il principio della povertà e della castità.

L’abate restava in carica a vita. Prima di prendere delle decisioni doveva confrontarsi con i suoi confratelli. I suoi poteri erano esercitati per l’interesse dell’intera comunità.

Il Monaco Benedettino Gregorio (il quale era un Patrizio Romano, prefetto) si ritirò nel 575 a vita monastica. Scrisse la I° biografia di Benedetto. Nel 590 venne nominato pontefice Gregorio I° o Gregorio Magno. Di lui si hanno libri religiosi, Lettere. Si contano più di 800 lettere le quali erano indirizzate a vari vescovi i quali

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ponevano le loro domande a lui. Esso risolveva tutti i quesiti posti a lui , facendo sempre riferimento alle sacre scritture.

Il Monachesimo Irlandese , San Colombano, dall’Irlanda in tutta Europa da vita ai Monasteri. Vi sono diverse opere del monachesimo irlandese. Il più famoso è il PENITENTIALE, esso nasce ad uso del clero, in esso viene riportato l’elenco dei peccati commessi dai fedeli, con le relative penitenze.

Viene affermata la confessione privata (segreta, individuale,reiterata). Essa era ammessa,però, una sola volta nella vita.

I Penitentiali non si limitavano solo all’utilizzo da parte dei vescovi ma anche i giudici laici ne facevano uso.

Il Re Longobardo Desiderio, fu sconfitto nel 774, da Carlo Magno e l’Italia passò nelle mani dei Carolingi.

Presenti così: Romani, Longobardi,Franchi e Carolingi. Tutti mantengo le loro antiche leggi ordinarie.

Il Re Carolingio, però, emana nuove leggi i Capitolari, le quali hanno valore di leggi territoriali per tutti coloro presenti sul territorio. Vi è così la CONVIVENZA DI TERRITORIALITA’ E PERSONALITA’ DEL DIRITTO.

PROFESSIONES IURIS: Pratica che si afferma fra le parti di un contratto le quali dovevano specificare prima quale fossero le loro leggi personali, così da non avere forme di incertezze circa le leggi che dovevano disciplinare quel contratto.

Il Vescovo Agobardo nel IX° secolo, in una lettera indirizzata a Federico il Pio, notava una contraddizione riguardo alle leggi che avevano i Cristiani. Infatti, loro, nella religione Cristiana rispettavano 1 sola legge, mentre nelle questioni terrene più di una legge. Disse che capitava che “5 Cristiani seduti ad un tavolo non possedevano gli stessi diritti”.

Carlo Magno nella notte di Natale dell’800 fu incoronato da Papa Leone III Imperatore del Sacro Romano Impero (legame con la Chiesa). L’imperatore Carlo Magno era di sopra di ogni altro RE; aveva potere universale su tutta l’Europa Cristiana.

Il Governo del territorio del Regno Carolingio fu assegnato da Carlo Magno ai Conti. Essi erano funzionari pubblici titolari del Bannum (potere di comando dei conti sul territorio). Essi possedevano potere giudiziario e amministrativo; proteggevano chiese, deboli ecc

Missi Dominici: Inviati dal Re, scelte tra arisocratici, laici o ecclesiastici funzione itinerante. 4 volte all’anno devono visitare, con compiti specifici, ciascuna contea.

Rachinburgi: tra 7 e 12 scelti dal conte o dal missus in occasione di singoli processi.

Successivamente si afferma l’istituzione degli SCABINI i quali prendo il posto dei rachinburgi, vi è un collegio fisso in ogni contea.

In età Carolingia nasce l’istituto del feudo tra il IX e il XIII secolo.

Feudo: Legame tra 2 uomini entrambi liberi, uno superiore rispetto all’altro inferiore (classe sociale). Nasce un legame volto a garantire al superiore aiuto, assistenza, in ogni circostanza. L’inferiore riceveva protezione e sostentamento dal superiore, attraverso la concessione in beneficio di una terra da cui trarre i mezzi di legame personale ,VASSALLAGGIO, e BENEFICIO.

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Il vassallaggio (Da Vassu dal celtico Was, Servitore) nasce dopo un atto chiamato COMMENDATIO PER MANUS, attraverso il quale, l’inferiore pone le mani giunte in quelle del superiore altrettanto giunte (usanza poi presa anche negli atti Cristiani), dichiara di divenire suo vassallo con un vero e proprio GIURAMENTO DI FEDELTA’ (SACRAMENTUM FIDELITATIS). Tutto questo processo veniva definito OMAGGIO.

I servizi richiesti dal feudatario a vassallo erano: aiuto domestico, prestare consiglio, gestire il suo patrimonio ( anche lavori di notevole importanza),aiuto militare.

Va’ a crearsi anche una suddivisione in base alla tipologia di vassallo:

Vassallo Maggiore : il quale aveva un rapporto feudale direttamente con il RE; essi erano conti e duchi.

Vassalli Minori: Rapporti di vassallaggio con conti e duchi, quindi vassalli dei vassalli : VALVASSORI.

Il vassallaggio era considerato un vero e proprio vincolo personale prioritario su tutti gli altri vincoli, persino quelli di sangue. Esso poteva essere spezzato solo per ragioni di inimicizia ; una rottura non giustificata era vista con un reato : FELLONIA.

Nel vassallaggio vi erano poteri specifici da entrambe le parti: il vassallo aveva obblighi negativi ovvero di non nuocere al signore feudale, e obblighi positivi di aiuto. Questi obblighi di aiuto furono elencati dal Vescovo Fulberto di Chartre , il quale in una lettera indirizza al Duca di Acquitania specifica in modo puntiglioso i diritti ed i doveri del vassallo:

AUSILIUM: aiuto, servizio militare a cavallo in ogni situazione e circostanza.

CONSILIUM: portare consiglio al signore feudale, specialmente nei casi in cui il signore avesse funzione di giudice; per esempio nel caso di un vassallo maggiore presiedevano i cosiddetti tribunali feudali nei quali si risolvevano problemi relativi ai feudi.

Veniva Utilizzato un sistema del giudizio di pari in cui, il collegio processante era costituito da vassalli dello stesso grado del processato ed il giudice era il signore feudale di quest’ultimo.

Nell’XI° secolo insorse un problema, più legami feudali tra un vassallo e più signori. Il Problema era più evidente quando nascevano liti fra signori. Questo venne risolto con l”Omaggio Ligio”: il vassallo con più vincoli feudali si dichiarava strettamente legato con uno solo di questi.

Il Beneficio era la remunerazione del vassallo (lo stipendio), anche il beneficio necessitava di una cerimonia “Imbastitura” parallela all’ “Omaggio”. Il beneficio era temporaneo e revocabile a piacimento del feudatario.

Nel 1037 Corrado II il Salico emanò l’ “Editto de Beneficis” nelle quali si evidenziavano le garanzie dovute ai vassalli minori per il loro diritto sul beneficio. Il vassallo non perdeva il beneficio se non per colpa sua; alla morte del vassallo il beneficio doveva essere rinnovato ai suoi eredi.Il vassallo poteva vendere il feudo, con l’obbligo di informare il feudatario dell’atto compiuto. Il signore poteva, però, riprendersi la terra attraverso il retratto feudale.

Successione ereditaria del feudo: Si adottava il sistema della primogenitura, dopo la morte del vassallo (Inghilterra).

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In Italia, Germania e Francia; vi era il principio di spartizione del feudo tra i vari figli maschi (eredi), le figlie erano inizialmente escluse poi ammessa; ma siccome il feudo comportava pure una’attività militare le figlie non potevano di certo farne parte, così, prima di sposarsi dovevano presentare il marito al feudatario il quale verificava la capacità militare di quest’ultimo accettandolo o no.

Dopo la morte del figlio di Carlo Magno, Ludovico il Pio, vi fu un frazionamento dell’Impero, attraverso il trattato di Verdun 843, in tre regni: Italia,Germania, Francia.

Tra il X° ed il XIII° secolo vi è la nascita delle Signorie Territoriali. Esse sono delle Strutture Istituzionali le quali necessitando di:

Una terra, privata o ricevuta in beneficio, solitamente i Signori Terrieri cedono ai vassalli, coltivata secondo il sistema cortense. Corte: Parte central, pars dominica e pars massaricia.

Un castello volto a fronteggiare l’invasione da parte di vichinghi, barbari, arabi ecc…

Esercito Milites

Chiesa Privata

Sudditi: del Signore Terriero, contadini, vicini e piccoli proprietari terrieri con i loro contadini privati.

Esse hanno un proprio potere regio, infatti vi è la concessione dell’immunità cosicché i funzionari pubblici non potessero entrare nelle signorie ed esercitare i loro poteri (giurisdizione IURIS DICTIO, potere coercitivi DISTRICTUS, esazione dei tributi EXACTIO).

Il Signore Territoriale fa, all’interno della sua signoria, le veci del Re.

Tutta l’Europa si trova suddivisa in Signorie Territoriali:

Francia contee e ducati

Germania contee e ducati, con un importanza fondamentale per i signori feudali i quali avevano il compito di eleggere il Re a Francoforte, successivamente incoronato ad Aquisgrana, dal X° secolo Corona Imperiale; infatti il Re di Germania era considerato Imperatore del Sacro Romano Impero (Germania + Italia).

In età Carolingia si incrina il potere secolare della Chiesa, la quale veniva considerata dal Re come un organo dello Stato. Il Re si sentiva di intervenire nelle questioni religiose, in disciplina del clero e del monachesimo; emanò capitolari e capitolari ecclesiastici.

La reazione della Chiesa, in questo frangente, per acquistare la piena autonomia, fu la redazione di falsificazioni.

Le Falsificazioni erano delle normali raccolte di norme canoniche nelle quali, accanto a quelle reali, comparivano quelle fasulle.Vi erano due livelli di falsificazione:

Vere norme attribuite ad autorità diverse da quelle che le canoniche avevano poste in essere; si diceva fosse decretale pontifice in realtà erano canone conciliare o viceversa.

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Falsificazioni come invenzione di nuove norme, fasulle.

Le falsificazioni puntavano al rafforzamento del potere pontificio e vescovile; a rafforzare l’attività pastorale.La raccolta di falsificazioni, più importante fu “Decretali Pseudo Isidoriane” 847-852, Isidoro avversario di un vescovo metropolita Incmaro di Reims.

Problemi fondamentali della supremazia imperiale: Intervento dell’Imperatore sulla nomina del Papa, Abatoi e Vescovi.

Simonia: acquisto in denaro delle cariche ecclesiastiche in violazione del principio di gratuità delle cariche religiose. Vi era poi il concubinato degli ecclesiastici, acquistano cara spesso senza vocazione e principio di castità.

Nel 910 vi è la nascita di un nuovo Monastero: Clunì. Esso era di obbedienza Benedettina con una interpretazione più particolare e rigorosa; vi erano delle varianti più severe, disciplina e gerarchia. L’Abate di Clunì aveva il compito di nominare tutti gli Abati degli altri monasteri (ORDINE CLUNIACENSE); esso aveva obbedienza solo per il pontefice. I monaci non facevano un lavoro pratico (umile), solo la scrittura, così da avere maggior tempo per la Preghiera.

Nascono nuovi ordine di ramificazione Benedettina: CAMALDOLESE, VALLONBROSA, CISTERCENSE.

La riforma della Chiesa venne portata avanti da grande figure di Papi:

Papa Nicolò II nel 1059 emana nuove norme ispirate da un grande desiderio di riforme: Contro simonia, Cuncubinato, Vendita di beni ecclesiastici ai laici, Nuova modalità di elezione del Papa sottratto all’Imperatore e attribuito ai cardinali.

Papa Gregorio VII° ebbe un impulso più significativo con la Riforma Gregoriana, “Dictatus Papae” del 1075. Ildebrando da Soana aiutò Gregorio VII°.

Vi fu un subordinamento dell’Imperatore al Papa.

Il Dictatus Papae è formato da 27 proprisizioni AUTORITARIE.

I punti chiave di questo documento sono:

Il Papa diviene giudice ecclesiastico esclusivo nelle cause ecclesiastiche maggiori e giudice d’appello in tutte le altre cause ecclesiastiche.

Il Papa non può essere giudicato da nessuno.

Il Papa è superiore al concilio dei vescovi d, lo convoca e ne ratifica le decisioni.

E’ al di sopra dei singoli vescovi, li nomina, trasferisce e li depone.

Può sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà fatto all’imperatore, può detronare il Re come successe a Gregorio VII nel 1076 detronò Enrico IV il quale dovette umiliarsi davanti a tutti per avere di nuovo la fiducia del Papa (Da Matilde di Canossa).

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Si incolpa la Simonia e si obbliga la castità per il clero. Si lotta per le pretese Ieropratiche, con le quali si voleva la preminenza del potere ecclesiastico su quello secolare. Come l’anima è superiore al corpo, così il potere spirituale deve essere superiore a quello secolare.

Nasce una nuova raccolta di Norme Canonistiche a Roma nel 1076; e nel 1085 ,COLLECTIO CANONUM ( del Vescovo Anselmo da Lucca). Vi è così una piena esaltazione del potere papale.

Le opere più significative furono di Ivo da Chartre, Decretum, Panormia( tutte le norme), Tripartita (divisa in tre parti). Di quest’ultimo è importante il prologo “De consonantia canonum” (della concordanza dei canoni) i quali erano criteri per evitare i contrasti tra norme di diritto canonico.

Per risolvere i contrasti tra norme, i padri della Chiesa, di cui ricordiamo il più importante, San Agostino il quale affermò che passi apparentemente contrastanti nelle Sacre Scritture sono da considerarsi distinti.

“DIVERSI SED NO AVVERSI”

Distinzione Fondamentale:

Norma Canonica Generale: per tutti

Dispensa concessa dal Papa al Vescovo in relazione ad ogni singolo caso particolare.

La lotta Chiesa – Impero si concluse nel 1122 con il concordato di Worm: Enrico IV contro Gregorio VII.

In base ai termini dell'accordo: l'imperatore rinunciava al diritto di investire i Vescovi dell'anello e del bastone pastorale, simboli del loro potere spirituale, riconoscendo solo al Pontefice tale funzione, e concedeva che in tutto l'impero l'elezione dei vescovi fosse fatta secondo i canoni e la loro consacrazione fosse libera. Il Papa, a sua volta, riconosceva all'Imperatore il diritto, in Germania, di essere presente alle elezioni episcopali, purché compiute senza simonia né violenza (e anzi come garante del diritto e sostenitore del vescovo metropolitano), e di investire i prescelti dei loro diritti laici (feudali). Inoltre, sempre e soltanto in Germania, l'investitura feudale precedeva quella episcopale, diversamente dall'Italia e dalla Borgogna, ove la consacrazione episcopale precedeva quella feudale, con un divario massimo di sei mesi.

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Con il passare del tempo l’Europa si avvia verso un superamento del principio della personalità del diritto, con un cammino di progressivo avvicinamento tra le popolazioni di stirpe diversa ed un ritorno alla territorialità del diritto, attraverso le consuetudini locali con un nuovo ordinamento giuridico (anche le popolazioni Germaniche adottavano le consuetudini ma di stirpe).

Consuetudine: consiste nel comportamento ripetuto nel tempo da parte di una collettività di persone ( più o meno ampio), che segue quel comportamento nella convinzione di rispondere ad un obbligo giuridico. In definitiva sono norme giuridiche che vengono a rispondere alla necessità di una nuova società.

Si ha l’applicazione del Principio della territorialità del diritto attraverso le consuetudini, redatte per iscritto. A seconda delle singoli consuetudini si nota l'influenza del diritto Romano e Germanico (Longobardo nel caso Italiano), a seconda del territorio.

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Nel territorio di Roma, si ha un contenuto fortemente ispirato al diritto Romano, tornano ad imporsi a livello consuetudinario (valido su tutto il territorio), senza nessuna imposizione dall'alto. Successivamente,però, subentrerà anche una disposizione Sovrana (MANDATUM DE LEGE ROMANA) da parte dell’Imperatore Corrado II il Salico nel 1027, il quale impone che le controversie tra Romani e Longobardi siano tutte risolte sulla base del diritto Romano.

I notai, nella redazione dei negozi giuridici, tengono conto non soltanto della Legge Romana, ma anche del diritto canonico con la forma di: UTRAQUE LEX (una e l’altra legge). Sono numerosi documenti del tempo, in atti Lombardi, Provenzali, nei quali vi è presente il richiamo di entrambe le leggi; l’obiettivo di questo metodo era quello di dare maggiore stabilità agli atti giuridici, mettendo in evidenza che in essi venivano applicate ben due leggi. In ogni caso tra le due leggi si precisava sempre la superiorità della Legge Canonica (nell'ipotesi di contrasto).

Dagli inizi del XI secolo compare una scuola professionale dedicata all'insegnamento del diritto,volta a formare dei buoni giudici. L’insegnamento veniva da parte di giudici volto alla formazione di altri giudici; Era insegnato il diritto Longobardo e Carolingio (diritto vigente in Italia).

Il Sacro Palazzo era la sede del governo del Regno d'Italia e come tale era anche la sede dell'amministrazione della giustizia (venivano risolta in esso le controversie da parte dei giudici).

In questo periodo la figura Carolingia degli Scabini, come giudici che affiancavano i conti e i missi dominici nell'amministrazione della giustizia,scompare e va a formarsi delle nuove figure: iudices domini regis, iudice imperatori e iudices sacri palazzi. Queste medesime denominazioni le ritroviamo anche per i notai. Notai visti anche funzione di giudice nell'occorrenza, documenti attestano di giudici che redigono documenti scritti, contratti e negozi giuridici.

Il sacro palazzo era retto dal Conte Palatino, poiché l’Imperatore non era quasi mai presente a Pavia,così serviva un suo rappresentante. Il Conte Palatino nomina i giudici e notai. All’interno Sacro Palazzo, c'era anche la Scuola di Pavia.

Capitolari: in Italia, i capitolari imperiali rivolti al Regno d’Italia ,vengono riuniti in una raccolta, CAPITULARE ITALICUM.

LIBER PAPIENSIS: Il Libro di Pavia, raccoglie sia editti Longobardi sia i Capitolari Carolingi; i capitolari ,poi, vengono raccolti e suddivisi per argomenti e non più per ordine cronologico. Successivamente si crea una seconda opera suddivisa in libri e in titoli ad imitazione della compilazione Giustiniania , la LEX LONGOBARDA.

Accanto all'insegnamento nascono anche opere dottrinali di spiegazione e di interpretazione del diritto longobardo e carolingio inserito nel Liber Papiensis. L’attività dottrinale culmina nell’opera Expositio ad librum papiense; dopo questa opera ne vengono create di minori e vengono elaborate le forme di alcuni atti processuali sempre sulla base del liber papiensis (opere non puramente teoriche, esse presentano un forte legame con le esigenze dei tribunali). Expositio ad librum papiense: viene redatta negli ultimi decenni dell'XI° secolo con autore ignoto, essa presenta una spiegazione dettagliata del significato delle varie norme inserite nel Liber Papiensis. Essa ci dimostra anche l'esistenza di una scuola ben radicata a Pavia, da più generazioni di maestri; si fa riferimento ad una prima generazione di maestri i cosiddetti ANTIQUISSIMI, successivamente ANTIQUI e poi i MODERNI.

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Con il succedersi delle generazioni di maestri aumenta anche l'interesse di questi studiosi nei confronti del diritto Romano. Gli antichissimi,come ci dice l'autore dell’ expositio ad librum papiense, ignoravano il diritto romano in un epoca dove era ancora applicato il principio della personalità del diritto.

ANTICHI E MODERNI insegnavano che il diritto romano era in grado di colmare le lacune del diritto longobardo e carolingio. PER L'AUTORE IL DIRITTO ROMANO CONSISTEVA NELLA LEX OMNIUM GENERALIS (Legge comune a tutti ,nel Regno d'Italia, indipendentemente dalla stirpe di appartenenza).

Nell’ XI° secolo, in via definitiva, il diritto Romano non è più definito come legge personale ma come legge generale sul territorio, in grado di colmare le lacune presenti nel diritto longobardo nel diritto carolingio,per avere una maggiore competenza normativa.

Contemporaneamente in altri centri di studio, nasce l'interpretazione dedicata al diritto Romano, nascono all'interno di chiese e di monasteri, i quali erano i tipici centri della cultura medievale.

Nasce la Scuola dei Glossatori, studiosi che si applicavano nell'apporre delle annotazioni marginali al testo delle norme giuridiche. Le glosse nascono nell'alto medioevo, molto semplici, più evolute nascono nella scuola di Bologna; esse sono presenti nella parte più semplice dell'interpretazioni giustiniania, le istituzioni. Prendevano il nome dal luogo in cui erano ritrovate (GLOSSA TORINESE, IN GERMANIA, Glossa Bambergensis, Glossa Coloniensis, in Toscana. Le Glosse erano solo un metodo per chiarire il significato di una parola,non contengono nessun tipo di particolare approfondimento delle norme. Interlineari,scritte tra una riga e l’altra, o sul margine del foglio, glosse marginali. Esse si distinguevano per il loro contenuto: interlineari, grammaticali che si limitavano ad un semplice sinonimo; marginali avevano un contenuto maggiore, più parole di spiegazione e non la limitazione di un semplice sinonimo (glosse interpretative).

Tra l'XI-XII secolo,nell'alto medioevo,in Italia centro settentrionale e in molte altre zone di Europa erano presenti molte città di origine romana,in cui il vescovo era divenuto il signore cittadino. In campagna la signoria territoriale ha la fisionomia di una signoria rurale.

La necessità di governi più efficienti tra il X e XI secolo,portano alla nascita di un nuovo ordinamento politico i COMUNI CITTADINI, il quale presenta da subito una caratteristica autonoma. Essi si presentano come un esercizio collettivo e non più individuale del potere ,con caratteristica di democrazia.

Il comune nasce da un atto di riunione in associazione, in alcune città settentrionali, tra i cittadini appartenenti ai ceti sociali più elevati, attraverso un giuramento, coniuratio (Noti in Francia,Olanda e Germania; in Italia se ne conosce solo un caso isolato quello di Genova). Queste associazioni giurate, giurano un impegno di pace all'interno delle città in esse avviene nomina dei consoli al vertice del governo politico. Il nome di questa nuova magistratura è ripreso dall'antica magistratura romana, dai consoli romani si riprende il nome,la collegialità (consoli erano più di uno, da 10 a 20) e caratteristica della temporaneità, vi è una breve durata della carica cittadina. Ai Consoli veniva conferito il potere giudiziario di esercitare la giustizia, poteri amministrativi e militari essi, contemporaneamente, promettevano fedeltà ed obbedienza. Si presenta una forma di sottomissione dei cittadini ai consoli ma non era la subordinazione feudale, questo è un altro ordinamento giuridico. Si presenta una coesistenza tra il vecchio governo vescovile ed i nuovi consoli. A Milano i consoli erano scelti da tre gruppi sociali; capitanei i quali erano i valvassori maggiori. Secondo gruppo i valvassori minori e terzo gruppo il POPULUS (esponenti della cittadinanza intesa come formata da artigiani, mercanti e notai).

Pisa e Genova avevano un ruolo da protagonista, per la scelta dei consoli, tra il ceto mercantile; spiegabile con l'assoluta prevalenza del commercio marittimo nell'economia di queste città. In ogni caso i consoli una

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volta eletti si consideravano rappresentanti dell'intera popolazione cittadina. Il numero dei consoli non era fisso ma variabile da città a città e di epoca in epoca anche nella stessa città. A Milano nel XII secolo oscillavano tra 10 e 24. La durata del mandato era temporanea, per lo più annuale.

Consoli avevano una serie di attribuzioni: amministrativi, militari, giudiziari (competenti sia per cause civili sia per le cause penali). In alcune città vi erano dei consoli specifici per l'amministrazione della giustizia -> Consoli di Giustizia. Giurisdizione contenziosa si svolge nelle aule dei tribunali (legata alle contese,liti, processi), i giudici svolgevano anche la cosiddetta giurisdizione volontaria, ovvero l'intervento dei giudici in atti come: contratti conclusi dalle donne, nomina dei tutori per i minori di età. I consoli di giustizia non si sostituivano ai consoli ordinari ma semplicemente li affiancavano all'amministrazione della giustizia,

I consoli non erano l'unico organo cittadino, infatti erano presenti altri organi:

ASSEMBLEA: che porta il nome di Arengo, Parlamento, in cui il popolo ,sempre ad esclusione dei ceti più umili, prendeva le delibere.In assemblea si nominavano gli elettori ovvero persone incaricati di eleggere i futuri consoli. Nomina dei consoli con una assemblea di secondo grado-> elettori-> nomina consoli; in alcuni casi anche procedura di terzo grado.

Nella II metà del XII secolo termine questo tipo di assemblea, sostituita da altri organi: i consigli; generalmente 2; uno costituito da alcune centinaia di persone: CONSIGLIO GENERALE O CONSIGLIO MAGGIORE (costituisce direttamente l'assemblea); CONSIGLI PIU’ PICCOLO COSTITUITO DA ALCUNE DECINE DI PERSONE che collaboravano direttamente con i consoli. La funzione dei consigli era quello di deliberare guerre e alleanze militari, nominare gli ufficiali comunali; i consigli facevano anche le leggi di diritto penale,privato,processuale che portano il nome di statuti comunali.

Nel 1200 gli statuti che si sono accumulati nel tempo vengono riuniti in unico libro LIBER STATUTORUM diviso in materie, periodicamente aggiornato.

I membri del consiglio venivano eletti con una procedura di II grado in entrambi i casi che prevedeva dapprima la scelta ad opera della sorte oppure ad opera dei consiglieri uscenti scelta di un certo numero di persone che a loro volta avrebbero eletto i nuovi consiglieri.

In Italia il comune cittadino controllava anche il cosiddetto suburbio, fascia di territorio a ridosso delle mura ma non solo, il potere del comune cittadino si estendeva anche al contado circostante (campagna). Si va a formare questa nuova istituzione territoriale: Città + Suburbio = CONTADO.

Statuti cittadini si applicavano all’interno del contado; leggi = del comuni cittadino; il comune cittadino nominava il rettore del contado anche se però la campagna aveva una sua limitata autonomia (NON AVEVA UNA SOGGEZZIONE TOTALE).Poteva emanare statuti e leggi purché non fossero in contrasto con il diritto cittadino, campagna poteva così autoregolarsi. Inoltre le comunità del contado potevano nominare dei propri giudici per giudicare le cause di minor valore economico, perché le cause delle comunità del contado di maggior valore erano riservate ai consoli cittadini. Le Signorie Territoriali che caratterizzano il contado tra X e XI secolo vengono sicuramente meno con la nuova età comunale. I poteri pubblici vengono ad essere esercitati dai comuni cittadini in via di puro fatto, senza nessuna concessione da parte dell'imperatore. La cosa creava problemi dell'imperatore poichè l'italia Settentrionale faceva parte del sacro romano impero.

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I poteri pubblici spettanti all'imperatore erano le cosiddette Regalie, l'imperatore considera questi poteri usurpati; i comuni cittadini intrapresero una lotta senza risparmio contro l'Imperatore per rafforzare la loro autonomia.

Federico Barbarossa contro Milano che avanzava pretese di controllo sul territorio di Lodi; Nel 1154 c'è la prima discesa dell'imperatore in Lombardia; Barbarossa con la "Dieta di Roncaglia" esprime una dura critica contro Milano e le città alleate. Vi era un vero e proprio Interesse economico alla base di questo intervento dell'imperatore contro i comuni cittadini. Milano in risposta distrusse Lodi. Nel 1158 l'imperatore fa assediare dalle sue truppe Milano, e Lodi viene ricostruita. "Seconda Dieta di Roncaglia" oltre ai funzionari imperiali anche vescovi consoli, giudici ed esperti di diritto. In questa occasione Barbarossa emana la legge Regalia in cui enuncia i poteri pubblici spettanti all'imperatore sulle città lombarde. Alle leggi seguono i fatti, imperatore impone alle città dei funzionari imperiali per ricondurre le città sotto il proprio controllo, PODESTA' (FUNZIONARI). Milano si ribella, si allea con altre città con cui Bergamo, Brescia, Mantova, Piacenza e con il papa Alessandro III , difensore dei comuni lombardi e con l'imperatore.

Nel 1167 decidono di dare vita a qualcosa di più grande, societas lombardie - Lega Lombarda - Nuovo soggetto giuridico per la lotta contro l'imperatore. La lega aveva a capo un rettore che era costituito a turno da uno dei consoli delle città rientranti nella lega. Questi rettori avevano numerose competenze, accogliere nella lega altre città, condurre trattative diplomatiche con l'imperatore poteri di guida militare, poteri di controllo sulle città aderenti alla lega, in generale potere di comando sulle persone sulle cose nelle città aderenti; poteri giudiziari. Rettore lega lombarda aveva poteri giudiziari, come affronto verso l’imperatore. Per tutto il medioevo la funzione generale dell'imperatore : no legiferare ma amministrare giustizia. Come al rettore aspettava la giustizia di appello nelle cause decise nelle cause cittadine.

Vittoria militare della lega, Alberto da Giussano a guida. Si arriva ad un compromesso con la pace di costanza nel 1183, un compresso tra lega e imperatore che nella sostanza è una vittoria per i comuni cittadini.

All’Imperatore: potere giudiziario,Cause superiori alle 25Lire, giudice di appello. Riconoscimento ai comuni del diritto di eleggere di propri consoli.

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Ultimo sviluppo dei comuni cittadini

Agli inizi del 1200 vi fu un cambiamento delle istituzioni comunali con la nascita del Podestà in sostituzione ai consoli. Esso ha la funzione di Magistrato Unico, una figura che emerge gradualmente dopo l’esperienza dei podestà nominati da Federico Barbarossa prima della pace di Costanza e imposti alle città ribelli al fine di recuperare il controllo sui comuni. Questa nuova figura di Podestà non è più legata all’Imperatore ma al comune cittadino; l’unico vincolo era quello che imponeva al podestà di non essere abitante della città in cui investiva il suo ruolo. Doveva essere estraneo alle famiglie cittadine e ai conflitti cittadini, con il fine di garantire meglio ordine e pace all’interno del comune.

I comuni cittadini erano proprio lacerati dalle continue lotte interne delle famiglie ,delle fazioni, classi sociali e partiti politici. Contrasti tra nobiltà e popolo e contrasto anche tra i vari pensieri politici : Guelfi: Seguaci del papato; Ghibellini: Seguaci dell’imperatore. Ogni gruppo sociale mirava ad eseguire il potere politico in modo esclusivo a scapito delle altre componenti cittadine. Questo continuo stato di lotta interna per

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affermare il potere unico porta all’utilizzo di: Consoli - > Podestà Locali -> Podestà Forestieri (in ordine temporale).

Al podestà aspettavano le stesse funzioni prima esercitate dai consoli: Amministrative, Giudiziarie, Cause Civili e Penali & Cause Militari. Per l’esercizio di queste funzioni portava con se dalla città di origine un certo numero di collaboratori che costituiscono la sua corte detta anche FAMIGLIA. La Corte era formata da: Giudici (coadiuvavano il podestà nell’esercizio dell’amministrazione della giustizia), Soldati ( a cui aspettavano le funzioni militari), Berrovieri (funzioni di polizia da qui il termine “Sbirri”). Podestà restava in carica 1 anno e a volte 6 mesi; esso era sottoposto ad un giudizio di controllo del suo operato, al fine di controllare se eseguiva o meno una corretta gestione del potere pubblico. Questo controllo veniva esercitato da una magistratura detta dei sindacatori. Se venivano evidenziate delle scorrettezze le sanzioni combinate erano severe per il podestà.

Si può dire che ,con l’affermazione dei podestà, l’attività politica diviene una vera e propria professione remunerata. Il podestà veniva remunerato con un salario, con i soldi presi dalle casse cittadine. La carica di podestà generalmente era data alle famiglie nobili: che avevano loro il potere del buon governo. All’arte del buon governo vennero dedicati dei manuali ricchi di consigli per chi andava a svolgere questa professione. Però la carica di podestà non era sempre data ad appartenenti a famiglie nobili, a volte Giuristi (i quali risultavano veri esperti delle leggi).In pieno 200 i giuristi divenuti podestà furono :Martino da Fano, Guido da Suzzara, Jacopo Baldovini e Alberto da Gandino.

Podestà non della città, ma proveniva da una rete di città alleate.

I Comuni Cittadini non erano isolati tra di loro ma stringevano dei legami, alleanze. In questo senso sicuramente l’esperienza della lega lombarda era stata fortemente significativa; i comuni non abbandonano l’idea di alleanza.

Il podestà veniva eletto dal CONSIGLIO MAGGIORE,con una procedura in due gradi: prima estratto a sorte un certo numero di membri del consiglio,successivamente essi eleggevano il podestà a maggioranza.

Anche il popolo dei non nobili iniziava a reclamare una maggior partecipazione alla vita politica dal quale, fino a quel momento,era stato escluso. Il popolo da così vita a delle associazioni in ogni città.

Associazioni popolari di due tipi:

A base Territoriale: Società armate su base rionale, a livello di quartiere.

A base Corporativa: Corporazioni delle arti e dei mestieri, riuniscono tutti coloro che esercitano una stessa professione. Corporazioni Mercanti (corporazione potentissima furono i primi a riunirsi in corporazione), Corporazione dei giudici e degli avvocati, Corporazione dei notai, varie corporazioni per le varie tipologie di artigiani: orafi, calzolai ecc…

La corporazione aveva dei suoi organi:

Magistratura di vertice : Consoli della corporazione i quali vigilavano sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti, essi avevano poteri giudiziari per risolvere liti che insorgevano tra i soci della corporazione su questioni attinenti all’esercizio del mestiere.

Consiglio: Emanava norme relative allo svolgimento della professione, esse disciplinano i vari aspetti dello svolgimento del singolo mestiere: statuti corporativi.

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I nobili per fronteggiare le associazioni popolari,le quali risultano fastidiose per loro, si riuniscono in associazioni nobiliari: società nobiliari delle armi o società dei milites.

Il popolo finisce poi per riunirsi in una associazione più ampia di quelle che abbiamo visto: la SOCIETA’ DEL POPOLO che nasce dall’unione di tutte le società armate rionali. In alcune città le società del popolo nascono solo dalle società armate rionali in altri casi coinvolgo le corporazioni delle arti e dei mestieri.

A Milano furono precoci gli scontri tra il popolo ed i nobili. Nel 1214 il podestà riuscì a risolvere il contrasto tra nobili e popolo con la partizione dei seggi del consiglio comunale. Metà dei seggi ai nobili e metà al popolo. Prima partecipazione del popolo all’attività politica. Il consiglio era divenuto il vero e proprio perno della politica cittadina. L’elezione del consiglio avveniva su base rionale, con la procedura in due gradi. Si procedeva ad eleggere a sorte un certo numero di elettori a livello di quartiere, questi elettori dovevano poi nominare i consiglieri.

Nuove figure a fianco del podestà: CAPITANO DEL POPOLO e CONSIGLIO DEL POPOLO, con una spartizione delle competenze: diarchia (potere esercitato da due ordini di istituzioni). Diarchia tra comune podestarile e comune popolare. Non facile distribuzione delle competenze.

Alla metà del 1200 definitiva vi era una notevole prevalenza del comune del popolo sul comune podestarile, affermandosi come unica magistratura di vertice: il CAPITANO DEL POPOLO. Scompaiono anche i vecchi consigli e rimane l’unico consiglio del popolo.

Il capitano del popolo stessi aveva gli stessi poteri del podestà,anch’esso straniero e non cittadino.

Anche il comune del popolo non ebbe lunga vita, tra le fine del 1200 e inizio del 1300 ulteriore evoluzione politica nelle città che porta all’affermarsi della signoria :sistema politico tipico del 1300 caratterizzato da un potere accentrato nelle mani di un unico soggetto; ereditario all’interno della famiglia(Es. Visconti,Sforza).

Le Istituzioni Comunali, in passato di stampo democratico, ora antidemocratiche con nessuna partecipazione del popolo alla gestione del potere politico, accentrato nelle mani di un unico soggetto, con la caratteristica di una maggiore stabilità.

Profilo giuridico dei comuni cittadini

Iniziano ben presto ad emanare delle leggi,veniva esercitato il potere normativo. I comuni conoscono due tipi di leggi:

Brevia: Norme che gli ufficiali comunali giuravano di rispettare nell’esercizio delle loro funzioni. Al momento dell’assunzione della carica, prima i consoli e poi i podestà, giuravano di rispettare queste norme nello svolgimento delle loro mansioni. CONTENUTO DI DIRITTO PUBBLICO.

Norme emanate prima dall’assemblea poi dai consigli, deliberate a maggioranza, norme di diritto penale,civile,processuale: STATUTI.

Nel corso del 1200 i comuni decidono di raccogliere tutte queste norme e riordinarle in un unico testo: LIBER STATUTORUM (XIII secolo).

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Le più antiche norme cittadine sono del XII secolo e sono singoli statuti o singoli brevi. Eccezione di Pisa 1160 che già nel XII secolo emanò due raccolte di norme: COSTITUTUM USUS (Raccolte di consuetudini) e COSTITUM LEGIS (Raccolta di norme statutarie).

Lodi,Benevento,Treviso, Verona,Bergamo, Como: LIBER STATUTORUM nel 1200.

Nello stesso periodo anche raccolte di consuetudini locali. Milano 1216, Bergamo, Brescia, Como. In certi casi redatti per iscritto e raccolte in testi assestanti, in altri casi le consuetudini trascritte all’interno del liber statutorum, insieme ai brevi e statuti. In questo caso le consuetudini perdevano la loro identità iniziale e divenivano norme statutarie.

Per tutto il 1200-1300 l’attività legislativa del comune è un continuo emanare norme nuove modificare le vecchie norme.

I giudici comunali nei processi applicavano innanzitutto le norme statutarie e le consuetudini locali. In caso di assenza nelle norme nello statuto, il caso veniva risolto con norme di diritto romano (DIRITTO SUSSIDIARIO).

Statuti universitari e fuori dalle città anche gli statuti rurali elaborati dalle comunità del contado (con una se pur limitata autonomia).

Monarchie, già a partire dal XII – XIII secolo, caratterizzate da un potere pubblico accentrato,forte, concentrato nelle mani di un unico soggetto, il SOVRANO. Potere sovrano che controlla e limita le autonomie cittadine.

Stato pontificio, si estendeva dal Lazio alle Marche, Umbria e all’Emilia Romagna (Da Spoleto a Bologna); il pontefice era anche il titolare del potere temporale. Fioriscono delle consuetudini locali sottoposti all’approvazione da parte del pontefice.

Ruolo di forte peso del monarca. LEGISLAZIONE VOLUTA DAL SOVRANO. Emanazione di un importante testo legislativo da un rappresentante pontificio. Spostamento ad Avignone da parte del Papa, cattività Avignonese in Italia era presente per sua vece un legato pontificio: Cardinale Egidio di Albornoz; emana questo testo normativo di provenienza del sovrano COSTITUZIONI EGIDIANE: testo che disciplinava vari aspetti del diritto legislativo, penale, processuale; questo testo aveva prevalenza sulle consuetudini locali e statuti, soggette all’approvazione da parte del sovrano.

Regno di Sicilia, nasce nel 1130, conquistato dai normanni; anche in queste zone ci furono numerose raccolte di consuetudini scritte: Amalfi (consuetudini volte a disciplinare i suoi intensi traffici commerciali), Bari ( due importanti raccolte di consuetudini, opera di due giudici: Andrea e Sparano,Andrea mise in evidenza differenze tra consuetudini di Bari e diritto Romano; Sparano mette in risalto differenze tra consuetudini di Bari e diritto Longobardo importante nelle puglie anche se i Longobardi non hanno mai governato in quella zona).Benevento,Napoli(messe per iscritto da 12 esperti , sottoposte a controllo da parte del sovrano Carlo Dangiò 1306 incarica un giurista Bartolomeo da Capua e solo dopo questo controllo il testo delle consuetudini locali entrarono in vigore),Messina. Nel Regno di Sicilia la presenza di una monarchia forte si manifestò non soltanto sotto forma di controllo, anche nell’esercizio del potere normativo da parte dello stesso sovrano; emana leggi superiori rispetto a consuetudini e statuti. Il primo Re di Sicilia che emanò delle norme fu Ruggero II. Nel 1140 emanò costituzioni nella località di Ariano di Puglia,le quali avevano valore su tutto il regno. Ma la fase culminante che caratterizza l’esercizio del potere normativo fu raggiunto da Federico II di Svevia che nel 1231 promulgò il LIBER CONSTITUTIORUM nella

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località di Melfi (uffici pubblici,potere giudiziario,fiscale, privato). Uguaglianza di tutti i sudditi davanti alla legge indipendentemente sia dalla stirpe etnica, sia dalla classe sociale di appartenenza. Opera legislativa più importante nel medioevo europeo. Solo i monarchi facevano ricorso allo strumento legislativo. Testo rimarrà in vigore fino alla fine del 1700.

Norma gerarchia delle fonti del diritto, stabilivano in che ordine erano applicate le norme presenti nel regno). Se in un caso concreto non si trovavano soluzioni nel Liber, allora si applicavano consuetudini e statuti.

DOPO LIBER CONSTITUTIORUM -> Consutudini e Statuti -> Diritto Longobardo -> Diritto Romano

Forte controllo del re di Sicilia sui signori feudali all’interno del regno; perfino per sposarsi avevano bisogno dell’assenso del sovrano. Affinché tutto il potere fosse nelle mani del Re.

Agli Inizi del 1200 fu redatta una raccolta di consuetudini elaborata per la Sassonia: Specchio Sassone. Per la baviera “Specchio Svevo”. Germania (Realtà Monarchica,con presenza di comuni) fioritura di statuti cittadini differenza rispetto agli statuti italiani, essi non si estendono al di fuori delle mura cittadine,non si estendono nel contado circostante.

Nella Francia sono presenti le stesse caratteristica, con una peculiarità con una sorte di divisione tra due fasce nel territorio: Fascia meridionale e settentrionale.

Fasce Meridionale: Aveva fatto parte dell’antico Impero Romano, provincia della Gallia, per tutto l’alto medioevo il diritto romano sopravvive come diritto personale della stirpe romana. A partire dal XII secolo questa zona del territorio prende il nome di “Paesi di diritto Scritto”. Una caratteristica di tutto il contesto europeo XII XIII XIV secolo, ma presente anche il diritto romano. Si elaborano raccolte di consuetudini locali, il diritto romano aveva il ruolo di diritto sussidiario, cioè utilizzato in caso di lacuna delle consuetudini locali.

Tutta via la monarchia francese voleva evitare ogni tentativo di sottomissione da parte dell’Impero. Diritto Romano era l’emblema del sacro romano impero.

In Francia non si voleva evidenziare l’utilizzo del diritto romano come sottomissione della monarchia all’impero. Così la Francia meridionale prese le distanze; Filippo il Bello nel 1312 emana un’ordinanza (legge del sovrano) con cui stabilisce che il diritto romano nei paesi del diritto scritto fosse sì ammesso ma non in quanto diritto imperiale ma solo a titolo di consuetudine locale.

Il ruolo delle consuetudini locali nel centro nord della Francia, zona non conquistata dai romani, estranea dall’antico impero romano; maggior numero di consuetudini locali, redatte per iscritto, questa zona prendeva il nome di “Paesi del diritto consuetudinario”: Normandia, Orleans, Bretagna, Parigi ;la più famosa raccolta di consuetudini è quella che raccoglie le consuetudini di Clermons. Non fu del tutto estromesso il diritto romano , applicato nei processi non in quanto al diritto romano ma in quanto RATIO SCRIPTA, diritto di ragione;nei casi in cui le consuetudini raccolte per iscritto non disponevano riguardo ad un determinato caso concreto. Anche come diritto sussidiario, il diritto romano, ebbe tantissima considerazione.

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Alla fine dell’ XI secolo, epoca d’inizio del basso medioevo (nel quale fanno parte i secoli dopo l’anno 1000), nasce la prima università della storia Europea,a Bologna, la quale nasce specificatamente come insegnamento del diritto. L’oggetto di studio era il diritto Romano, contenuto nella compilazione normativa dell’imperatore Romano Giustiniano il quale diventa una disciplina scientifica autonoma.

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Nell’alto medioevo non si presentava come disciplina autonoma bensì faceva parte delle 7 arti liberali: arti umanistiche del trivio (Grammatica,Dialettica,Retorica->nella quale era presente anche il Diritto), arti reali del quadrivio (Aritmetica,Geometria,Astrologia e Musica). Tutte queste arti liberali venivano insegnate in chiese e monasteri.

Pepone (chiamato anche Pepo) venne individuato come il primo maestro dell’Università di Bologna secondo le notizie che ci giungono da un giurista successivo a lui, Odofredo, il quale visse nella metà del 1200. Esso amava raccontare storie e aneddoti relative alle origini dell’università bolognese.

Odofredo disse che Pepone, iniziò di sua personale iniziativa a dare lezioni di diritto Romano , ma questo insegnamento non ebbe nessun particolare successo. Al contrario,però, è presente un altro giudizio dato da un maestro inglese Rodolfo il nero il quale lo definisce come AURORA SURGENS per aver determinato a Bologna la rinascita degli studi romanistici. Alle origini Pepone viene identificato con un PEPONE DOCTOR LEGIS, che compare in un processo del 1076 (processo di marturi). Si tratta del primo processo in cui è documentato un utilizzo corretto del digesto di giustiniano. A dimostrazione che il digesto era già stato riportato alla luce dopo i secoli di oblio in cui era stato del tutto dimenticato.

Giudizio di Marturi: una delle parti in causa è il Monastero di San Michele il quale rivendicava in giudizio la proprietà di alcuni beni che gli erano stati donati anni prima da un marchese della zona ma che ora si trovavano nelle mani di altri per colpa di un altro marchese che alcuni anni prima aveva sottratto dei beni alle chiese e ai monasteri della zona per venderli a terzi ed arricchirsi. Alcuni giudici però non avevano dato seguito al processo, molto probabilmente perché corrotti dalla controparte. Dopo più di 40 anni l’azione processuale si era estinta (PRESCRITTA,ovvero, non poté più essere esercitata), la causa però fu riproposta nel 1076 davanti ad i giudici della contessa Beatrice di Canossa, madre di Matilde di Canossa. Tuttavia gli abili giuristi del monastero trovarono una norma contenuta nel digesto che prevedeva la restituzione della facoltà di difendere i propri diritti a favore di quei soggetti che non avevano potuto difenderli per mancanza di giudici (la mancanza di giudici non faceva decorrere la prescrizione). La causa venne così definitivamente vinta dal monastero. In questo processo compare anche il nome di Pepone che potrebbe essere lo stesso Pepone che diede vita all’Università di Bologna.

La figura che esalta la nascita dell’università di Bologna ,però, è quella di Irnerio: giurista, uomo geniale la cui potente personalità oscurò la fama di chi prima di lui intraprese la stessa strada [questo è il cosiddetto fenomeno della concentrazione eroica cioè l’attribuzione di tutti i fatti, meriti,idee di una determinata epoca storica al personaggio più significativo e carismatico]

Odofredo ci parla anche di Irnerio e lo definisce come la LUCERNA IURIS (Luce del diritto) e aggiunge che lui iniziò a studiare il diritto romano e al contempo insegnarlo ai suoi studenti. Irnerio ,molto probabilmente, era di origine germanica (la vera forma del suo nome era Vernerius) e qualche manoscritto lo definisce come TEUTONICO (tedesco). Le sue origini germaniche spiegano anche il fatto che si trovi anche nella cerchia dell’imperatore Enrico V ,che amava scegliere i suoi collaboratori fra i Tedeschi. Irnerio si trova coinvolto nella politica anti-papale dell’imperatore Enrico V. Troviamo Irnerio anche schierato sul versante opposto con la contessa Matilde di Canossa (grande alleata del papato).A seconda dei periodi si trovava schierato in sfere politiche differenti. Esso venne anche invitato da Matilde di Canossa a partecipare ad un processo in qualità di esperto del diritto. Secondo una cronaca dell’epoca fu proprio Matilde di Canossa a rivolgere ad Irnerio la richiesta di riportare alla luce i libri della compilazione giustiniania.

A seguito di questo ritrovamento, nacque così l’insegnamento giustinianio nella scuola di Bologna.

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Il1088 è la data convenzionale di nascita dell’Università di Bologna. Non è presente un data specifica perché non vi è un atto ufficiale (visto che nacque da un’iniziativa privata di Irnerio, il quale decise di insegnare questo diritto a studenti provenienti da ogni parte d’Europa). Il dato più importante è il ritorno alla luce del Digesto Giustiniano,da parte di Irnerio, in tre fasi successive, riflesse nelle tre diverse denominazioni.

Riemersero per primi i primi 24 libri , DIGESTUM VETUS (riscoperto per primo);ritrovati poi gli ultimi 12 libri DIGESTUM NOVUM (dal 39 al 50);l’ultima a riemergere fu la parte centrale (dal 24 al 38) DIGESTUM INFORTIATUM (questo termine derivò dalla frase detta da Irnerio alla riscoperta di questa parte: IL NOSTRO DIRITTO E’ RINFORZATO DA QUESTA SCOPERTA !!!).Queste tre parti del digesto vennero inserite in tre volumi distinti nell’ordine di successione dei libri. Un quarto volume andò a comprendere i primi 9 libri dei 12 libri comprensivi del codice di Giustiniano, chiamato CODEX.

Infine abbiamo il quinto volume, detto VOLUMEN PARVUM (piccolo), il quale conteneva 9 raggruppamenti comprendenti le costituzioni-novelle di Giustiniano, i raggruppamenti si chiamavano COLLATIONES; a queste 9 seguiva una decima COLLATIO che conteneva i cosiddetti LIBRI FEUDORUM (raccolta di consuetudini e costituzioni imperiali in materia di feudi). In questa decima collatio c’era anche il testo del trattato di Pace di Costanza del 1183 con cui l’imperatore Federico Barbarossa aveva riconosciuto l’autonomia dei comuni cittadini lombardi. Questa decima collatio contiene ancora i 3 libri finali del codice,meno interessanti e meno utilizzabili nella realtà del XII secolo per la diversa struttura dell’ordinamento. Vi erano anche i 4 libri delle istituzioni di Giustiniano.

La compilazione di giustiniano viene così suddivisa in questi 5 volumi i quali verranno denominati dai giudici di Bologna: CORPUS IURIS CIVILIS, per evidenziare l’idea di una compilazione unitaria (corpo omogenea di norme).

Delle opere di Irnerio ci restano le sue Glosse. Le glosse di irnerio sono identificabili nei manoscritti grazie alla sua sigla che coincideva con l’iniziale del nome ( I , G di Guarnerius). L’insegnamento di Irnerio venne proseguito principalmente dai quattro dottori sui allievi prediletti: Bulgaro,Martino,Ugo,Iacopo. Ad essi Irnerio ,in fase di morte,lascia la sua eredità scientifica. Leggenda di cronaca del tempo: viene descritto irnerio morente che designa il suo successore tra i quattro allievi prediletti, delinea Iacopo come il suo successore più prediletto. Questa successione avviene con delle affermazioni: Bulgaro “OS AUREUM” (grande oratore stimato per la sua eloquenza), Martino “COPIA LEGUM” (Grande conoscitore delle norme della compilazione Giustiniania), Ugo “MENS LEGUM” (Mente delle leggi abile ad individuare il vero significato delle norme giuridiche), Iacopo “ID QUOD EGO SUM” (ciò che sono io).

[Questo racconto è molto simile alla narrazione fatta da uno scrittore latino Aulo Gelio che aveva narrato la morte del grande filosofo greco Aristotele, circondato dai suoi allievi e sollecitato ad individuare il suo successore. Aristotele non rispose facendo semplicemente un nome egli chiese di servirgli del vino di due isole Greche, Rodi e Lesbo. Gli allievi gli fornirono i vini Aristotele li assaggi entrambe e rispose che quello di Rodi era buono, ma quello di Lesbo era più dolce e a lui più gradito. Tra i suoi allievi ne eccellevano due Teofrasto di Lesbo e Menedemo di Rodi; a tutti fu chiaro che il suo successore era Teofrasto di Lesbo]

PARALLESISMO TRA IRNERIO E IL GRANDE FILOSOFO GRECO ARISTOTELE (il maestro per eccellenza di tutto il sapere).

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Numerose furono glosse scritte dagli allievi di Irnerio. Bulgaro e Martino diedero vita a due distinti ordinamenti dottrinali: Bulgaro era il difensore dell’interpretazione letterale e rigorosa delle norme; Martino preferiva una interpretazione equitativa, meno rigorosa delle norme ( secondo lui doveva tenere conto, questa interpretazione, di ogni singolo caso concreto al quale le norme venivano applicate). E’ interpretazione equitativa l’interpretazione di una norma che tiene conto dei valori etici e morali.

Il primo maestro effettivo della scuola di Bologna fu Irnerio, attorno a lui vi erano un gruppo di studenti che costituivano la sua scuola. Gli studenti che ascoltavano le sue lezioni inizialmente erano situati nella dimora del maestro ( a dimostrazione dell’istituzione privata dell’università). Soltanto dal 1200 le scuole dei vari maestri vennero riunite e verrà assegnato all’università un edificio del comune. Il numero sempre crescente di studenti indusse gli studenti a riunirsi tra di loro in base alla comune terra di origine. Nascono così le cosiddette nazioni studentesche: Nazione dei Lombardi, dei Romani, dei Campani, dei Siculi e la Nazione dei Francesi,Teutonici degli Elvetici, Ispanici ecc.

Nel 1200 a Bologna le diverse nazioni studentesche si fusero in due differenti università: Università dei Citramontani che riuniva gli studenti al di qua delle Alpi (studenti Italici), Università degli Ultramontani provenienti dai paesi al di là delle alpi (Francesi, Tedeschi, Svizzeri, Spagnoli ecc). L’Università ,nel 1200, è intesa come organizzazione di studenti. Attualmente l’università non si riferisce più agli studenti ma all’insieme delle materie insegnate (infatti: Università degli studi). Ciascuna delle due università eleggeva il suo rettore (tra gli studenti). Esso possedeva varie funzioni e poteri ogni studente gli giurava obbedienza al momento dell’iscrizione nel registro delle matricole, che era appunto l’immatricolazione. L’autorità del rettore nasceva dall’esigenza di garantire l’ordine all’interno dell’università, perché l’università era dotata di autonomia; non era cioè sottoposta all’autorità dei funzionari pubblici.

Un’autonomia garantita dallo stesso imperatore, Federico Barbarossa, che emanò un’apposita costituzione, nel 1155, volta a tutelare questa autonomia dell’università rispetto al comune cittadino. Questa costituzione si chiama Habita così chiamata perché il testo inizia con questa parola. La costituzione Habita stabiliva che: se veniva intentato un processo contro uno studente la competenza a decidere la causa spettava o ad un professore universitario oppure al vescovo cittadino e la scelta veniva fatta dallo stesso studente. Non era dunque competente il giudice ordinario cittadino. Nasce in questo modo il tribunale degli studenti come tribunale speciale.

Ma l’autonomia dell’università si estendeva anche all’elaborazione di regole della vita universitaria che venivano stabilite dagli studenti, in autonomia: modalità di insegnamento ecc , attraverso gli statuti universitari.

A partire dal 1200-1300 l’università perse la sua autonomia, perché il comune cittadino cominciò ad emettere interventi regolatori sulla vita universitaria. Intanto al diffusione dello studio condotto sulla compilazione normativa di giustiniano, diede vita d una fiorente industria libraria a causa di una grandissima domanda di testi giuridici. Vi era la stesura a mano da parte degli Emanuensi STAZIONARI incaricati di trascrivere i singoli fascicoli in cui era suddivisa la costituzione giustiniania. Più persone creano fascicoli, successivamente uniti tra loro.

All’inizio a Bologna vi era un rapporto totalmente privato tra docente ed allievi, nel senso che i docenti concordavano con gli allievi i tempi e i costi delle lezioni e gli studenti si impegnavano di versare al maestro una cifra “COLLETTA”. Al partire dal 1200 sarà il comune cittadino a pagare gli stipendi a i professori. L’insegnamento iniziava ai primi d’ottobre e durava fino a metà agosto con un orario pesante che imponeva agli studenti di frequentare sia al mattino che al pomeriggio; l’insegnamento sulla compilazione giustiniania

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aveva il suo fulcro su due corsi principali ,CORSI ORDINARI, uno rivolto ai primi nove libri del codice e l’altro sui primi 24 libri del digesto. I professori più stimati tenevano questi due corsi fondamentali. Altri professori tenevano CORSI STRAORDINARI, ovvero corsi non ordinari, sulle altre parti della compilazione giustiniania (ISTITUZIONI, NOVELLE,LIBRI FEUDORUM). Per quanto riguarda i due corsi ordinari il programma di ogni anno di corso comprendeva solo la metà di ciascun corso; i due corsi ordinari si completavano solo in due anni.

A partire dal 1400 in alcune sedi universitarie, avvenne la decisione di affidare i corsi ordinari a due diversi professori uno in contrasto con l’altro per stimolare il maggiore impegno dei docenti. Per vario tempo la durata degli studi non era stata prefissata anche se lo studio universitario durava sempre parecchi anni. A partire dal 1300 venne stabilito che la laurea in diritto civile si conseguiva in setto o otto anni di studio a seconda delle università, mentre la laurea in diritto canonico si raggiungeva in sei anni.

Lo studente che mirava ad assimilare la difficile materia della compilazione giustiniania non poteva limitarsi a seguire ciascun corso una sola volta,era necessario che lo studente seguisse lo stesso corso almeno due o tre volte in anni successivi; questo per la difficoltà di comprensione delle materie che venivano insegnate.

Solo alla fine lo studente poteva dirsi veramente preparato. Lo studente che fosse un po’ avanti con gli anni di studi doveva poi tenere ,a sua volta, una lezione davanti al docente e ai compagni,su un testo della compilazione giustiniania per la laurea in diritto civile; oppure su un testo di norme canonistiche che per laure in diritto canonico. Dopo questa lungo percorso di studio si aprivano gli esami. Quindi, non vi erano esami intermedi. Questo perché la vicinanza tra maestro e allievi faceva da verifica sulla preparazione degli studenti. Lo studente che aveva seguito tutti i corsi si presentava, ad un professore di sua scelta,il via libera a sostenere le prove finali. In un colloquio privato verificava la preparazione e la capacità, per dare o meno il via libera agli esami finali. Se veniva dato il via libera lo studente era ammesso ad una privata prova d’esame davanti al collegio, composto da tutti i professori dell’università (presieduto dal vescovo di Bologna per quella occasione).La prova era molto difficile, lo studente doveva infatti discutere a lungo un testo della compilazione giustiniania che veniva estratto a sorte poche ore prima dell’esame. La promozione richiedeva il voto favorevole della maggioranza dei professori del collegio se esito favorevole studente: LICENTIATUS IN IURE. A questo punto vi era un ultimo esame da superare prima della fine dell’intero corso di studi, questa volta era un esame pubblico che si teneva nella cattedrale (aperta a tutti).Questa prova finale era ripetitiva di quella già affrontata privatamene con la ridiscussione dello stesso testo normativo. Prova molto onerosa dal punto di vista economico perché lo studente era tenuto a delle grosse spese, abiti di pregio da donare ai professori, festa per la comunità cittadina cortei a cavallo. Quando poi veniva affrontata questa prova pubblica, lo studente conseguiva il titolo di DOCTOR IURIS (Dottore in Diritto) e al neo dottore veniva conferita contestualmente anche la LICENTIA DOCENDI. In qualunque università avesse studiato era abilitato ad insegnare in qualunque università europea.

Napoli,Pavia,Perugia,Pisa: nuove università dopo Bologna; all’estero: Francia (Montpelier,Orleans) ;Praga e Vienna (per quanto riguarda l’area germanica) ogni sede universitaria presentava le proprie caratteristiche peculiari nell’insegnamento, ma in sostanza metodo e oggetto erano gli stessi. LA lingua dell’insegnamento era il latino e questo favoriva gli spostamenti degli studenti da una università all’altra e di docenti anche a livello Europeo (migliori prospettive di guadagno); questo favoriva anche la circolazione delle opere dei maestri.

L’estrazione sociale degli studenti era varia come quella dei docenti; la maggior parte degli studenti erano figli di famiglie appartenenti alla borghesia cittadina , in certa parte anche figli nobili o anche figli appartenenti a famiglie più modeste;lo stesso vale anche per i professori.

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Glossatori: Modalità di insegnamento

Il giurista, per prima cosa, chiariva a sé stesso il significato della norma giuridica, successivamente comunicava agli studenti il risultato della sua interpretazione. Infine stilava una trasposizione dell’interpretazione delle varie norme giuridiche.

Come avveniva la spiegazione delle norme?

Il Docente faceva un rapido chiarimento della norma riportando un caso concreto

Esso leggeva il testo della norma ai suoi studenti spiegando parola per parola. Da qui deriva il termine “LEZIONE”, poiché la spiegazione parola per parola era definita LECTIO

Veniva spiegata una distinzione che attribuiva a ciascuna delle norme in contrasto (nella compilazione giustiniania) il suo specifico ambito di validità e di applicazione.

Il docente enunciava a lezione i cosiddetti BROCARDI i quali erano le enunciazioni di principi giuridici tratti dalla compilazione giustiniania che veniva accompagnati da norme concordanti e anche in contrasto (BROCARDI deriva da PRO e CONTRO).

La norma veniva presa come spunto dal maestro per proporre agli studenti, una questione concreta da risolvere. Inizialmente era inventati dal maestro (QUESTIONES DE FACTO) e davano un contributo agli studenti per migliore l’interpretazione pratica. Esse venivano discusse in aula dal docente con gli studenti. Il docente proponeva il caso concreto, incaricando alcuni studenti di difendere la tesi e ad altri di contrastarla.

Il docente aveva il compito di condurre il dibattito e alla fine dava la soluzione corretta di questo caso ambiguo. Si presentava così un sistema simile a quello dei processi in cui ci sono due parti opposte ed il giudice con la sua sentenza.

Ad un certo punto il docente smette di utilizzare casi inventati ma utilizza vicende concrete note per la particolare risonanza rilevata nell’opinione cittadina.

Le QUESTIONES vennero poi riunite in raccolte:

QUESTIONES SABBATINES o QUESTIONES DOMINICALES.

Le opere dei glossatori sono legate alle diverse fasi della loro attività didattica, in genere le opere dei giuristi consistono nella trasposizione dei diversi emendamenti della lezione didattica.

Tra le opere dei glossatori si ricordano:

GLOSSE: che potevano essere INTERLINEARI o MARGINALI. Spiegazione parola per parola della norma poteva essere più o meno ampia, ma rimaneva sempre legata al significato della parola.

RACCOLTE DI DISTINZIONI: Raccolgono le distinzioni nata dall’esame di passi.

RACCOLTE DI BROCARDI: Elenco dei principi giuridici affiancati dall’indecisione delle norme giustinianie concordanti e contrastanti con quei principi.

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RACCOLTE DI QUESTIONES: a volte curate dagli allievi del maestro.

DISSENSIONES DOMINORUM: discussi dei maestri, indicavano gli argomenti giuridici su cui alcuni maestri bolognesi erano in contrasto tra di loro.

ORDO IUDICIORUM: Non legato all’insegnamento universitario; nasce per la pratica del diritto in cui si spiegava l’iter dei processi messi a disposizione dei professionisti (notai, giudici, avvocati) per finalità pratiche.

SUMME: Esposizione sintetica ma allo stesso tempo sistematica di una determinata parte della compilazione giustiniania. Di genere le summe avevano per oggetto:Le istituzionei giustinianie e il codice di giustiniano (intermedio tra le istituzioni e digesto).

Le SUMME avevano il pregio di far risaltare l’organicità del corpus iuris poiché costantemente richiamate anche le norme di altre parti della compilazione che affrontavano lo stesso accorgimento.

Le summe più importanti e più ampie sono:

SUMMA TRECENSIS: che ha per oggetto il codice di giustiniano; è chiamata così perché ritrovata all’interno di un manoscritto conservato nella città francese di TRUA’. A lungo si è ritenuto che l’autore fosse Ernerio. Ora invece si attribuisce la summa a un giurista della provenza.

SUMMA DI ROGERIO

SUMMA DI PIACENTINO: Famoso per un’altra opera della metà del XII secolo QUESTIONES DEI IURIS SUBTITOLATIBUS, riguardanti le questioni sulle sottigliezze del diritto. Quest’opera si apre con una immagine allegorica: Tempio della giustizia collocato in vetta ad un monte, all’interno sulle pareti sono trascritte tutte le norme della compilazioni giustinianea. Sulla stessa parete si riflette l’immagine personificata della giustizia (“Donna in abiti sontuosi”), della ragione e dell’equità. Un gruppo di uomini è impegnato a cancellare le norme giustinianee in contrasto con l’equità. All’esterno del tempio c’è “l’interprete” (GIURISTA) che è colui che nell’opera dà voce al pensiero dell’autore rispondendo alle domande di un gruppo di uditori seduti davanti a lui. Critica della persistenza nell’Italia settentrionale delle vecchie leggi longobarde e franche. Il giurista sostiene che ormai non ha più senso l’applicazione di queste norme nel momento che il popolo dei conquistatori si è ormai fuso con il popolo romano, ormai l’ordinamento politico è il sacro romano impero e dal momento che gli imperatori difendevano l’idea dell’unitarietà dell’impero bisognava seguire l’unitarietà del diritto, che doveva essere il diritto romano con esclusioni di tutte le altre leggi precedenti. LEGGITTIMAZIONE DEL DIRITTO ROMANO come diritto vigente all’interno dell’impero. Tuttavia nell’applicare le norme romane i glossatori eseguivano non una interpretazione letterale ma creativa (cioè che in parte modificava il testo originario della norma per renderlo applicabile ad una realtà diversa da quella del 6° secolo.#

SUMMA DEL GLOSSATORE AZZONE: Verso gli inizi del 1300k, più completa del codice delle istituzione. Tentò anche una summa del digesto, ma non riuscì a terminare l’opera e venne portata avanti da un altro glossatore ma nemmeno lui riuscì a completarla per la troppa difficoltà.

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# I glossatori con una scarsa cultura e conoscenza del latino raggiunsero un’integrale conoscenza del CORPUS IURIS e riuscirono ad applicarlo al presente grazie ad una interpretazione creativa.

Il concetto di DIRITTO UNICO si evolve in un concetto generale, applicabile cioè in quello di diritto comune, qualifica che viene applicata al diritto romano. Il diritto comune si contrappone ai diritti particolari presenti all’interno dell’impero: applicati ai singoli comuni cittadini.

I glossatori davano una l’oro interpretazione creativa del diritto romana e nel fare questo avevano un particolare parametro costante: EQUITA’ GIUSTIZIA DIVINA, presente per volere divino nelle relazioni umane. Essa è definita come “EQUITA’ RUDE” dai glossatori, nel senso di originaria. Essa deve essere tradotta in norma giuridica ad opera dell’imperatore nel suo ruolo di legislatore, definita EQUITA’ STRUTTURATA IN UNA NORMA GIURIDICA.

Irnerio fu il primo a sostenere questo metodo. Il ruolo del giurista diventa rilevante nel momento in cui il giurista si accorge che la norma giuridica esistente non è conforme al diritto divino.

Si delinearono riguardo a questo problema due differenti tipologie di pensiero:

IRNERIO E BULGARO: solo l’imperatore può fare le leggi e solo lui le può modificare se non sono conformi all’equità. E non è il giurista che può portare queste modifiche. Questa posizione rivela il timore che il giurista potesse commettere errori.

MARTINO: E’ preciso compito del giurista quello di corregge in fase di interpretazione la norma non conforme alla giustizia divina. Il giurista in questo modo adeguava le norme INIQUE (antiche e superate) alla nuova realtà della società. Il dovere del giurista era percepire i valori della società per applicare le norme romane attraverso una interpretazione creativa.

I glossatori si trovarono, così, a chiarire i rapporti tra il diritto romano e i diritti particolari dei comuni cittadini: punto di partenza è dato da due norme presenti nella compilazione giustinianea che disciplinano il rapporto tra legge e consuetudine. La prima norma era contenuta nel digesto, ugualità tra legge e consuetudine. Un passo del codice giustinianeo è rappresentato da una costituzione dell’Imperatore Costantino che pone la legge scritta in una posizione superiore rispetto alla consuetudine, la legge non può essere abrogata dalla consuetudine.

Irnerio dà una spiegazione storica: la norma contenuta nel digesto era valida nell’età in cui era l’intero popolo che faceva le leggi (ETA’ DELLA ROM REPUBBLICANA) quindi LEGGE E CONSUETUDINE SONO NELLO STESSO PIANO. In seguito ci fu’ una cessione di tutto il potere pubblico da parte dell’imperatore (ETA’ DELLA ROMA IMPERIALE) e si afferma la prevalenza della legge sulla consuetudine; la legge scritta non può più essere abrogata da una consuetudine. Le consuetudini dei comuni cittadini erano in contrasto con la legge romana imperiale, divario dell’epoca dei glossatori. La glossa di Irnerio ha un chiaro significato politico. Difesa della legge romana imperiale contrapposte alle consuetudini cittadine.

Nel 1176 vi fu una finale vittoria dei comuni cittadini a cui seguì la pace di costanza 1183 con cui l’imperatore Federico Barbarossa riconosce l’autonomia della città e le relative consuetudini.

Prima della pace di Costanza vennero elaborate alcune teorie in contrasto con la tesi di Ernerio volte a sostenere la prevalenza dei diritti locali sul diritto romano.

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Alcuni glossatori si schieravano dalla parte dei comuni. Una dottrina difesa da Bulgaro l’avversario div Martino, ripresa poi dai seguaci. Teoria che si basava sull’altra norma della compilazione giustinianea, un passo del digesto che affermava pari valore di legge e consuetudine, questo ammetteva abrogazione di legge scritte tramite consuetudine. Bulgaro e seguaci portarono avanti l’importanza della legge locale sulla legge Romana Imperiale, purché si trattasse di una consuetudine generale di tutto l’impero.

Le consuetudini locali non potevano abrogare una legge ma costituire una deroga locale alla legge romana; nel luogo in cui si era formata quella data consuetudine non deve essere applicata quella legge (concetto di deroga). Solo il popolo che aveva dato vita a quella consuetudine era a conoscenza dell’esistenza di una legge di diverso contenuto (opposto a legge) !!! Nei tribunali degli ordinamenti comunali ,a seguito di queste teorie, i diritti locali venivano in ogni caso applicati come prevalenti sempre rispetto al diritto romano. Non vi era necessità di nessuna legislazione al di fuori del loro diritto; il diritto romano veniva utilizzato come sussidiario solo in caso di lacuna delle consuetudini locali.

Mentre nell’Italia settentrionale vanno a formarsi i comuni, nel resto dell’Europa vanno a formarsi le monarchie. Secondo le tradizionale concezione dell’Impero esso esercitava il suo potere anche sulle monarchie.

Una posizione diversa viene a delinearsi verso la fine del XII secolo e inizio XIII. Si tratta di giuristi provenienti da regni in forte espansione. Secondo questi giuristi i Re non erano sottoposti ai poteri dell’imperatore, ma ad essi stessi aspettava tutto il potere all’interno del loro regno. Essi non erano neppure costretti ad applicare nel loro regno il diritto romano imperiale. Questi giuristi erano professori che insegnavano a Bologna, provenienti da regni in forte espansione, si ricordi: Alano e Riccardo Anglanico Inglesi; Lorenzo e Vincenzo Hispano Spagnoli, sostenitori di questa dottrina.

In particolare Alano elaborò la celebre formula dell’indipendenza dei Re rispetto all’imperatore (REX SUPERIOREM NON RECOGNIOSCENS IN REGNO SUO EST IMPERATORE). Questa teoria ebbe importanti conseguenze sul terreno giuridico, infatti era la volontà del Re che stabiliva la possibilità di adottare nel suo Regno il diritto Romano (PLACITUM REGIS), nel caso e non di lacune dei diritti/consuetudini locali.

Il glossatore PIGLIO da MEDICINA (si ricordi per le sue varie questiones) si trasferì a Modena dove nel 1182 fondò l’università. A Bologna insegnò tre anni, giurò davanti al consiglio di non insegnare in altre città per cinque anni (tipica prassi del tempo con giuramento da parte dei professori a non insegnare per un arco di tempo stabilito, per non perdere studenti recati in quella città nel caso seguissero il professore nell’altra).

PIGLIO si dedicò, nell’arco di tempo fermo dall’insegnamento, alla stesura di un’opera, LIBELLUS DISPUTATORIUS. Questo si presenta come una raccolta di brocardi, lungo elenco di principi giuridici tratti dalla compilazione giustinianea con accanto le norme concordanti e contrastanti con quei principi. L’ opera composta da Piglio inizialmente messa ad uso dei pratici del diritto. Si rese presto conto però, che quest’opera, fosse utile anche per gli studenti di diritto. Secondo PIGLIO la sua opera poteva anche servire per avviare una forma della sua modalità didattica. Piglio, con i brocardi, punta più su uno studio di ragionamento anziché di memoria (incamerare nozioni) vuole abituare gli studenti alla riflessione sui principi consentendo ad essi di completare la loro preparazione in un minor numero di anni (circa dieci anni per completare la laurea “normale”). Questa riforma però non ebbe fortuna. Ci troviamo quasi alla fine

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della scuola dei glossatori. A questo punto vengono inseriti nei libri contenenti il corpus iuris i cosiddetti LIBRI FEUDORUM.

LIBRI FEUDORUM: si trattava di raccolte di consuetudini/costituzioni imperiali in materia di diritto feudale. Raccolta che si forma a partire dalla metà del XII secolo con una formazione complessiva che si completerà agli inizi del 1200. Nasce da una giudice/console Milanese OBERTO DALL’ORTO, competente a giudicare cause di diritto feudale. Alla metà del XII secolo manda il proprio figlio a studiare diritto Bologna. Anselmo intraprese gli studi e si accorse che non veniva dedicato minimo spazio al diritto feudale. Anselmo, da Bologna, scrive al padre di enunciargli i principali contenuti del diritto feudale e Oberto risponde con due lettere composte tra il 1154 e il 1158 in cui descrive al figlio le consuetudini feudali che venivano osservate a Milano. Queste lettere ebbero una circolazione più ampia di una semplice conversazione privata e costituiscono la prima stesura dei libri feudorum.

[1° versione Obertina, dal nome dell’autore. A partire dal XII secolo vengono però emanate costituzioni in materia di feudi da parte di Federico Barbarossa, queste vengono aggiunte al materiale precedente e tutto l’insieme costituirà la 2° versione dei libri feudorum. 3° e ultima redazione si limita a riportare qualche aggiunta ulteriore in materia di feudi. Questa versione viene inserita nel corpus iuris civilis nel 5° volume di seguito alle novelle di Giustiniano].

Questo avvenne anche alcuni anni prima quando Federico II di Svevia aveva emanato nel 1220 alcune costituzioni che gli erano state richieste dal papa Onorio III nel momento in cui incoronava imperatore Federico II di Svevia. I giuristi collocarono queste costituzioni nel 4° volume del corpus iuris.

Il primo inserimento dei libri feudorum, dopo le novelle giustinianee, avvenne tramite Ugolino Presbiteri. Questo inserimento portò i libri feudo rum ad essere oggetto di insegnamento universitario.

Un altro grande glossatore fu Azzone, esso insegnò nella sua città per più di trent’anni, era allievo di Giovanni Basiano che a sua volta fu allievo di Bulgaro. Azzone si occupò della stesura di questiones ma soprattutto di apparati di classe: insiemi di glosse aventi per oggetto intere parti della compilazione giustinianea. Questo per riordinare insiemi di glosse già scritte in precedenza con l’aggiunta di nuove.

Accursio (allievo di Azzone): Nacque a Firenze morì nel 1260, scherzava sul suo nome pensava che derivasse da ACCORRERE/SOCCORRERE in aiuto del diritto contemporaneo che si trovava in situazione di pericolo con la presenza di lacune. Fu professore a Bologna e venne descritto come avido di ricchezze. Si sospette che praticasse l’usura, prestando soldi ai suoi studenti riprendendoseli con un interesse molto elevato, e la corruzione, soldi in cambio dell’esito positivo agli esami. Egli compose un intero apparato di glosse a tutti i cinque volumi del corpus iuris (circa 97000 glosse !!!). La MAGNA GLOSSA, risulta essere un vero e proprio filtro interpretativo per il diritto romano giustinianeo che consentiva di tenere quel diritto al passo con i tempi.

Con Accursio si chiude così la scuola dei glossatori, poiché di esse non vi era più necessità.

In questo stesso secolo aumenta la conoscenza dei filosofi greci, soprattutto quella rivolta ad Aristotele, attraverso vari canali di conoscenza: le crociate, la conquista della Sicilia da parte degli Arabi.

METODO DI CONTRAPPOSIZIONE DI TESI OPPOSTE RIGUARDO AL SIGNIFICATO DI UN TESTO E INDIVIDUAZIONE NELLA SOLUZIONE MEDIANTE RAGIONE.

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Queste teorie veniva presa come valida, in tutte le scienze. In particolare, nella scienza del diritto, porta alla nascita della scuola del commento.

La scuola del commento viene a crearsi per l’individuazione della RATIO nelle norme giuridiche al di là del suo significato letterale.

Lo sviluppo della scienza giuridica canonista,fondata sulle sacre scritture, risulta essere parallelo allo sviluppo del diritto romano; essa presenta un forte legame con la teologia (studio della morale). La scienza giuridica canonista nasce con un monaco Bolognese, Graziano, il quale, tra il 1139 e il 1142, compone l’opera: CONCORDIA DISCORDANTIUM CANONUM, concordanza dei canoni discordanti. Quest’ultima risulta essere una raccolta di norme di diritto canonico accompagnate da commenti dell’autore; l’opera è costituita sia da AUCTORITATES sia da DICTA; CANONI CONCILIARI, norme deliberate dalla riunione dei vescovi; DECRETALE PONTIFICE,emanate dai papi. Quest’opera nacque per conciliare norme discordanti tra di loro; per fare questo Graziano si avvale del metodo dialettico e risolve CONTRADDIZIONI tra norme attraverso vari criteri:

1- Non fermarsi superficialmente alla lettura, ma individuare il senso profondo delle norme. 2- Verificare che le norme fossero di due epoche differenti; nel caso fosse così quella creata

successivamente abroga quella precedente.3- Si verificava l’appartenenza delle norme a due territori differenti. In tal caso non abrogazione, ma

applicazione delle norme, ognuna sul proprio territorio di appartenenza.4- Se nessuno dei tre principi precedenti veniva soddisfatto, si instaurava un rapporto tra regola ed

eccezione in un caso particolare, grazie ad una dispensa del Papa.

Pietro Abelardo fu un teologo scrisse l’opera: SIC ET NON, con la quale aveva conciliato le varie contraddizioni presenti negli scritti dei padri della chiesa. La teologia,per la prima volta, risulta essere scienza critica della rivelazione.

Dante colloca Graziano in paradiso tra gli spiriti sapienti del cielo e del sole.

DECRETUM -> STUDIOSI -> DECRETISTI

Vengono elaborate delle summe da parte degli allievi di Graziano; il primo fu PAUCAPALEA poi ROLANDO,RUFINO (Francese), STEFANO TORCENSE (vescovo di Tournè).

In Francia il DECRETUM, piaceva molto per il forte legame con la teologia. A Parigi nacque proprio la prima università di Filosofia e Teologia, poco dopo l’università di Bologna.

SUMME DECRETUM: Germania,Austri, Inghilterra …

Molto importante furono le ultime summe Italiane del decretum, grazie ai giuristi Giovanni da Faenza e Simone di Bisignano. La Summa Decretumo di Uguccione da Pisa risulta essere fondamentale perché aveva studiato non solo il diritto canonico ma anche Romano. Fu il 1° canonista a sottolineare l’importanza del diritto romano anche per i canonisti, questo porterà ad una riduzione del legame tra diritto canonico e teologia.

Si ricordi la DECRETALE EXTRAVAGANTE,decretale di Graziano.

QUINQUE COMPILAZIONES ANTIQUE: la prima scritta da Bernardo di Pavia. Divisa in cinque libri secondo lo schema descritto da un versetto: IUDEX (giudizio in ambito di ordinamento dei tribunali), IUDICIUM

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(ordinamenti canonici), CLERUS (Gerarchia), CONNUBBIA (Materia di matrimoni, ovvero la competenza esclusiva della chiesa per via dei risvolti spirituali, CRIMEN (Volte alla repressione dei reati verso la chiesa: eresia, adulterio ecc).

Papa Gregorio IX, scomunica Federico II di Svevia, all’inizio del suo pontificato. Emana una raccolta di decretali, chiedendo al giurista Spagnolo RAIMONDO DI PENIAFOR di estrarre gran parte del materiale dalle QUINQUE COMPILATIONES ANTIQUE, alle quali, successivamente, verranno aggiunte le decretali del pontefice. Il materiale venne suddiviso in 5 libri, secondo il versetto sopra elencato. La raccolta fu promulgata nel 1234 con il titolo di DECRETALES GREGORI NONI. Nel linguaggio corrente la raccolte prende il nome di LIBER EXTRAVAGANTIUM, nel senso di libro contenete decretali esterne al decretum. Il LIBER EXTRA abrogava LE QUINQUE.

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