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Seminario per Unione artigiani della Provincia di Milano

Adempimenti burocratici per l’apertura di un cantiere

Normativa che disciplina l’apertura e lo sviluppo dei cantieri

Normativa sulla sicurezza

Macchine da cantiere

Geometra Claudio Magnani

www.geometraclaudiomagnani.it

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Presentazione del modulo

Struttura del modulo:

� Adempimenti burocratici per l’apertura di un cantiere e normativa sulla sicurezza che regolamenta i lavori in edilizia

� Pratiche burocratiche da presentare alle amministrazioni comunali per le diverse tipologie di lavori edili

� Contenuti minimi dei Piani di sicurezza nei cantieri edili PSC - POS –PIMUS – PIANO DI LAVORO

� Principali obblighi formativi

Relatore geometra Claudio Magnani

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Presentazione del modulo

glossario:

� POS piano operativo di sicurezza

� PSC piano di sicurezza e coordinamento

� CSP coordinatore della sicurezza in fase di progetto

� CSE coordinatore della sicurezza n fase di esecuzione

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - cantieri ediliLa normativa che disciplina la sicurezza sul lavoro, compreso il campo edile, è principalmente il D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008 è diviso in 13 titoli e oltre 50 allegati che regolamentano la disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il titolo IV è quello che si occupa dei cantieri edili

È diviso in 3 parti (capo)

� Capo I – Misure per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili artt. 88 ÷ 104

� Capo II – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nei lavori in quota artt. 105 ÷ 156

� Capo III – sanzioni artt. 157 ÷ 160

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - cantieri ediliInoltre il titolo IV è «corredato» dei seguenti allegati:

• ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)

• ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1

• ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

• ALLEGATO XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

• ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

• ALLEGATO XV.1 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

• ALLEGATO XV.2 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1

• ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - cantieri ediliInoltre il titolo IV è «corredato» dei seguenti allegati:

• ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale

• ALLEGATO XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

• ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

• ALLEGATO XX A - Costruzione e impiego di scale portatili

• ALLEGATO XX B - Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio; scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

• ALLEGATO XXI - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

• ALLEGATO XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S

• ALLEGATO XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - cantieri ediliI principali «titoli» di edilizia privata

�Permesso di costruire

�Denuncia di Inizio Attività – DIA

�Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA

�Comunicazione di Inizio Attività – CIA

�Comunicazione di Inizio Attività Libera – CIAL

�Piano di lavoro (per opere di bonifica di materiale contenente amianto)

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 90 – obblighi del committente

�……Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. N.B. non necessario se i lavori non sono soggetti a Permesso di Costruire e se di importo inferiore a € 100.000

�…….Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese

esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

�………La disposizione (precedente) si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 90 – obblighi del committente

�…..Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

�verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità i cui all’all. XVII

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 90 – obblighi del committente

Verifica dell’idoneità tecnico – professionale delle imprese

�iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

�documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo N.B. non più valida dal 31/05/2013

�documento unico di regolarità contributiva

�dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 90 – obblighi del committente

Verifica dell’idoneità tecnico – professionale delle imprese

�chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo.

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 90 – obblighi del committente

Verifica dell’idoneità tecnico – professionale dei lavoratori

autonomi

�iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

�specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

�elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

�attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

�documento unico di regolarità contributiva

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 90 – obblighi del committente

Il committente…………….trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare……….

In assenza di:

�Piano di sicurezza e di coordinamento

oppure

�Notifica preliminare

oppure

�Durc imprese

IL TITOLO E’ SOSPESO

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 91 – obblighi del coordinatore

Obblighi del coordinatore per la progettazione (quando previsto)

�Redigere il PSC in fase di progetto

�Redigere il fascicolo dell’opera

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 92 – obblighi del coordinatore

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dell’opera

�Redigere il PSC in fase di esecuzione

�Verificare l’applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC

�verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza

�Organizzare il coordinamento tra le diverse imprese e verificarne l’attuazione

�segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97,comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 92 – obblighi del coordinatore

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dell’opera

�Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria

locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente

competenti;

�sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 93 – responsabilità dei committenti e

dei responsabili dei lavori

�Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

�La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il commettente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi degli stessi

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi

�I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 95 – Misure generali di tutela

N.B. Le seguenti misure, come quelle di cui agli artt. 94,96 e 97 sono quelle che, se inosservate, possono portare alla sospensione dei lavori e/o all’allontanamento dal cantiere delle imprese/autonomi

�a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

�b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

�c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

�d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di

lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 95 – Misure generali di tutela

N.B. Le seguenti misure, come quelle di cui agli artt. 94,96 e 97 sono quelle che, se inosservate, possono portare alla sospensione dei lavori e/o all’allontanamento dal cantiere delle imprese/autonomi

�e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

�f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

�g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

�h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

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Il titolo IV - art. 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti

e dei preposti

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

� adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all‘allegato XIII – prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere –(spogliatoi, bagni, docce, ecc)

�predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili

�curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento

�curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

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Il titolo IV - art. 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti

e dei preposti

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

� curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori

� curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente

� redigono il piano operativo di sicurezza (POS)

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 97 – Obblighi del datore di lavoro

dell’impresa affidataria

� verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione (art 26 comma 1 a)

�coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 (misure generali di tutela e obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)

�verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 98 – Requisiti professionali del

coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

� Laurea magistrale (quinquennale) in classi attinenti l’edilizia (architettura, ingegneria, geologia) e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno

� Laurea (triennale) in classi attinenti l’edilizia (architettura, ingegneria, geologia) e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni

� diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni

Relatore geometra Claudio Magnani

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Il titolo IV - art. 101 – Obbligo di trasmissione del

PSC

� Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori

� Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi

� Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice

trasmette il proprio piano operativo di sicurezza (POS) all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione

Relatore geometra Claudio Magnani

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Allegato XV – contenuti minimi del POS

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato; deve contenere almeno i seguenti elementi:

i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

� il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere

�la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari

�i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato

Relatore geometra Claudio Magnani

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Allegato XV – contenuti minimi del POS

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato; deve contenere almeno i seguenti elementi:

� il nominativo del medico competente ove previsto

� il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

� i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere

� il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa

Relatore geometra Claudio Magnani

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Allegato XV – contenuti minimi del POS

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato; deve contenere almeno i seguenti elementi:

� le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice

� la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro

� l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere

� l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza

� l'esito del rapporto di valutazione del rumore

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Il PI.M.U.S.…….Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 (libretto del ponteggio) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XXII del presente Titolo (IV)

(art. 134)

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Allegato XXII – contenuti minimi del PIMUS

�1. Dati identificativi del luogo di lavoro

�2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio

�3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio

�4. Identificazione del ponteggio

Relatore geometra Claudio Magnani

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Allegato XXII – contenuti minimi del PIMUS

Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:

� generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132

� sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato

� indicazione degli appoggi e degli ancoraggi

� Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma

1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al

precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma

della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136

� Progetto del ponteggio, quando previsto (quando il ponteggio esce dallo schema eventualmente riportato sul «libretto»)

Relatore geometra Claudio Magnani

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Allegato XXII – contenuti minimi del PIMUS

� Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):

�planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.

�modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.)

�modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.

�descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio

Relatore geometra Claudio Magnani

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Allegato XXII – contenuti minimi del PIMUS

• descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso

• misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117

• tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi

• misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori

• misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti

Relatore geometra Claudio Magnani

Page 34: Seminario sicurezza e_normative_sui_cantieri

Allegato XXII – contenuti minimi del PIMUS

�Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto

�Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;

�Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. ALLEGATO XIX)

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Ponti su ruote (trabattelli)

I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a

torre conformi all’ ALLEGATO XXIII.

Art 140

Relatore geometra Claudio Magnani

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Allegato XXIII – deroga ammessa per i ponti su ruote

E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:

�il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004

�il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della norma tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale

�l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di vento)

�per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra struttura

�per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004

Relatore geometra Claudio Magnani

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Art 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

�Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ALLEGATO V

Relatore geometra Claudio Magnani

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Art 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

�Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5,

siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Relatore geometra Claudio Magnani

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Art 73 - Informazione, formazione e addestramento

Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

�a) alle condizioni di impiego delle attrezzature

�b) alle situazioni anormali prevedibili

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Relatore geometra Claudio Magnani

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Art 73 - Informazione, formazione e addestramento

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione

Relatore geometra Claudio Magnani

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Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5,d.lgs.

81/2008)

Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori…….

La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.

Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (13 marzo 2013)

Norma transitoriaI lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

Relatore geometra Claudio Magnani

Page 42: Seminario sicurezza e_normative_sui_cantieri

Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica

abilitazione degli operatori:

�Piattaforme di lavoro mobili elevabili

�Gru a torre

�Gru mobile

�Gru per autocarro

�Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

�Trattori agricoli o forestali

�Macchine movimento terra

�Pompa per calcestruzzo

Relatore geometra Claudio Magnani

Page 43: Seminario sicurezza e_normative_sui_cantieri

Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Riconoscimento della formazione pregressa

Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

�corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento

�Gli attestati dì abilitazione conseguenti a questi corsi hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento

Relatore geometra Claudio Magnani

Page 44: Seminario sicurezza e_normative_sui_cantieri

Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Riconoscimento della formazione pregressa

�corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La validità è di 5 anni a decorrere dalla data di aggiornamento.

�corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento. La validità è di 5 anni dalla data di superamento della verifica finale.

Relatore geometra Claudio Magnani

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Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Durata minima del corso Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili P.L.E.

�Modulo giuridico - normativo 1 ora

�Modulo tecnico 3 ore

�Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori 4 ore

�Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori

4 ore

�Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con

stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori 6 ore

�TOTALE 8 ÷ 10 ÷ 12 ore

Relatore geometra Claudio Magnani

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Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Durata minima del corso gru per autocarro

�Modulo giuridico - normativo 1 ora

�Modulo tecnico 3 ore

�Modulo pratico 8 ore

�TOTALE 12 ore

Relatore geometra Claudio Magnani

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Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Durata minima del corso gru a torre

�Modulo giuridico - normativo 1 ora

�Modulo tecnico 7 ore

�Modulo pratico - Gru a rotazione in basso 4 ore

�Modulo pratico - Gru a rotazione in alto 4 ore

�Modulo pratico sia di gru a rotazione in basso che di gru a

rotazione in alto 6 ore

�TOTALE 12 ÷ 14 ÷ 16 ore

Relatore geometra Claudio Magnani

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Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Durata minima del corso carrelli elevatori semoventi

�Modulo giuridico - normativo 1 ora

�Modulo tecnico 7 ore

�Modulo pratico: carrelli industriali semoventi 4 ore

�Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico 4 ore

�Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi

telescopici rotativi 4 ore

�Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi

a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi

telescopici rotativi 8 ore

�TOTALE 12 ÷ 16 ÷ 20 ore

Relatore geometra Claudio Magnani

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Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Durata minima del corso gru mobili

�Modulo giuridico - normativo 1 ora

�Modulo tecnico 6 ore

�Modulo pratico 7 ore

�TOTALE 14 ore

�N.B. a quanto sopra può essere aggiunto un ulteriore modulo di

8 h totali (teorico-pratico) per l’utilizzo delle stesse con falcone

brandeggiabile

Relatore geometra Claudio Magnani

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Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Durata minima del corso escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

�Modulo giuridico - normativo 1 ora

�Modulo tecnico 3 ore

�Modulo pratico per escavatori idraulici 6 ore

�Modulo pratico per escavatori a fune 6 ore

�Modulo pratico per caricatori frontali 6 ore

�Modulo pratico per terne 6 ore

�Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli 6 ore

�Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 12 ore

�TOTALE 10 ÷ 16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34 ore

Relatore geometra Claudio Magnani

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Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Durata minima del corso conduzione di pompe per calcestruzzo

�Modulo giuridico - normativo 1 ora

�Modulo tecnico 6 ore

�Modulo pratico 7 ore

�TOTALE 14 ore

Relatore geometra Claudio Magnani

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Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le

quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 d.lgs.

81/2008)

Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento

�L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento

�il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici

Relatore geometra Claudio Magnani

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Allegato XXI – corsi di formazione per lavoratori / preposti

addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi

Fermo restando i requisiti che devono essere in possesso dei soggetti formatori e dei docenti, il programma dei corsi abilitanti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi è così sviluppato:

�Modulo giuridico - normativo 4 ore

�Modulo tecnico 10 ore

�Valutazione modulo teorico 2 ore

�Modulo pratico 14 ore

�Valutazione modulo pratico 2 ore

�TOTALE 32 h

Relatore geometra Claudio Magnani

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Allegato XXI – corsi di formazione per lavoratori / preposti

addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi

MODULO DI AGGIORNAMENTO

�I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni

�L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici

Relatore geometra Claudio Magnani

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Allegato XXI – corsi di formazione per lavoratori addetti al

sistema di posizionamento mediante funi art (116 comma 4)

I lavori «su fune» sono suddivisi per due categorie di operatori:

�Per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali

�Per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi

I corsi hanno un modulo base comune ad entrambe le categorie della durata di 12 ore

I moduli pratici di ciascuna categoria hanno durata di 20 ore cadauno, ovviamente con contenuti diversi tra loro

Relatore geometra Claudio Magnani

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D.P.R. 177 del 14/09/2011 – lavori in luoghi sospetti di

inquinamento o confinati – art 6 comma 8 D.Lgs. 81/2008

Gli articoli di riferimento nel D.Lgs. 81 sono:

�Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

�Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

Ad oggi si è in attesa di definizione tramite accordo Stato-Regioni per la durata minima dei corsi di formazione e addestramento all’uso dei DPI di terza categoria da utilizzare durante questi lavori.

Deve, in ogni caso, essere svolto addestramento all’uso dei DPI di 3°categoria quali:

�Imbracature anticaduta necessari per il recupero di persone

�Maschere filtranti ed isolanti

Oltre che addestramento al recupero di infortunati all’interno di luoghi confinati o sospetti di inquinamento tramite idonei sistemi

Relatore geometra Claudio Magnani

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Altri obblighi formativi

Altri obblighi formativi per le diverse tipologie di opere da eseguire nei lavori edili sono: addestramento all’uso dei dpi di 3° categoria e specifica formazione/addestramento per lavori in quota e per addetti alle opere di bonifica di materiale contenente amianto

Relatore geometra Claudio Magnani

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La documentazione di cantiere

A disposizione degli organi di vigilanza, in cantiere (o luogo di lavoro) deve essere tenuta la seguente documentazione

esempio di POS

esempio di PIMUS

Relatore geometra Claudio Magnani

Page 59: Seminario sicurezza e_normative_sui_cantieri

Fine presentazione