RIFERIMENTI NORMATIVI : Il 15 Censimento Generale della
Popolazione e delle Abitazioni disciplinato da fonti normative
comunitarie e nazionali: - Normative comunitarie REGOLAMENTO (CE)
N. 763/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio
2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni
REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre
2009 recante attuazione del Regolamento (CE) N. 763/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni. -
Normative nazionali art. 15, comma 1, lett. b) del DECRETO
LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322, istitutivo del Sistema
statistico nazionale art. 50 del DECRETO LEGGE 31 maggio 2010 N. 78
convertito con modificazioni in LEGGE 30 LUGLIO 2010, n. 122 (Legge
di indizione e finanziamento
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Atti e documenti tecnico-organizzativi Completano il quadro
delle regolecensuarie: - il PROTOCOLLO DI INTESA Istat Regioni e
Province Autonome per la realizzazione del 15 censimento generale
della popolazione e delle abitazioni (16 dicembre 2010) - il PIANO
GENERALE DI CENSIMENTO (PGC) adottato con delibera del Presidente
dellIstat (Deliberazione n. 6/Pres. del 18.02.11)
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Disciplina del trattamento dei dati censuari : Il trattamento
dei dati personali Sistan effettuato nellambito del 15 Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni come tutti i
trattamenti di dati personali a scopi statistici dei soggetti del
Sistan disciplinato da: DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.
322, istitutivo del Sistan (in particolare artt. 6-bis e 9) DECRETO
LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione
dei dati personali CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nellambito del Sistema statistico nazionale
(all. A. 3 al Codice in materia di protezione dei dati
personali)
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Principali compiti dei rilevatori I rilevatori, nella fase di
raccolta dei dati, sono tenuti a: Rendere nota la propria identit,
la propria funzione e le finalit della raccolta dei dati; Fornire
tutti i chiarimenti che consentano allinteressato di rispondere in
modo consapevole e adeguato evitando comportamenti che possano
configurarsi come artifici ed indebite pressioni e provvedere
tempestivamente alla correzione degli errori; Assicurare che i
rispondenti ricevano unadeguata informativa sulle finalit del
censimento e sulle caratteristiche del trattamento dei dati
richiesti con particolare riguardo a: eventuali quesiti relativi a
dati sensibili; vincoli di riservatezza imposti dalla disciplina in
materia di segreto statistico; modalit di accesso e rettifica delle
informazioni; In caso di rifiuto: informare il rispondente
dellobbligo di risposta, e della possibilit di sanzioni in caso di
sua violazione; riferire al Responsabile UCC della mancata/erronea
risposta al fine dellavvio del procedimento sanzionatorio.
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I rilevatori e i coordinatori, in quanto incaricati di un
pubblico servizio, sono tenuti allosservanza del segreto dufficio
ai sensi dellart. 326 del codice penale
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Obbligo di fornire i dati statistici Nellordinamento italiano
lobbligo di risposta sancito dallart. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 6
settembre 1989, n. 322 che prevede una diversa graduazione a
seconda della natura del soggetto rispondente, distinguendo tra -
amministrazioni, enti, organismi pubblici da un lato; - soggetti
privati dallaltro
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Amministrazioni, enti e organismi pubblici Ai sensi dellart 7
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 le
amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici sono obbligati a
fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le
rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, fatte
salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 7
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Soggetti privati Al medesimo obbligo sono sottoposti i soggetti
privati (imprese e famiglie) ma solo per quelle rilevazioni del
Programma statistico nazionale espressamente indicate in una
delibera del Consiglio dei Ministri, emanata con decreto del
Presidente della Repubblica. I titolari delle rilevazioni inserite
nel Programma statistico nazionale devono indicare nella scheda
identificativa la previsione dellobbligo di risposta per i soggetti
privati
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Elenco indagini con obbligo di risposta LIstat predispone
lelenco delle indagini con obbligo di risposta per i privati e lo
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
lapprovazione del Consiglio dei Ministri e ladozione del relativo
Decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare in Gazzetta
Ufficiale Il 15 Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni inserito nel Programma statistico nazionale 2011-2013 e
rientra tra le rilevazioni per le quali previsto lobbligo di
risposta
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Unit di rilevazione e obbligo di risposta Dallart. 7 del
decreto Legislativo n. 322/89 scaturisce la necessit di una
corretta individuazione delle unit di rilevazione tenute allobbligo
di risposta in sede di progettazione dellindagine e di una corretta
compilazione delle schede identificative dei lavori del Programma
statistico nazionale Nel 15 Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni le unit di rilevazione soggette allobbligo di
risposta sono le famiglie le convivenze le persone non dimoranti
abitualmente ma temporaneamente presenti (Par. 5 PGC)