Download - Regolamento di Istituto

Transcript

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

1 1

IL DIRIGE�TE SCOLASTICO

VISTO l'art. l0, comma3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTI gli arti. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

VISTO il D.l. 01/02/2001, n. 44;

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire

integralmente quello attualmente in vigore

Vista la delibera n° 37 del Consiglio di Istituto del 6 giugno 2006

Vista la delibera n° 16 del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2009

EMA�A

il seguente regolamento:

CAPO I

ORGA�I COLLEGIALI

Art. 1

Convocazione

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un

terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data

prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione

potrà essere fatta col mezzo più rapido.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa

all'albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 2

Validità sedute

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno

la metà più uno dei componenti in carica. Ove siano decorsi 30 minuti dall’ora indicata, non essendo stato raggiunto il

numero legale, come inizio nell’avviso di convocazione, la seduta si ritiene rinviata di pieno diritto; la successiva

seduta dovrà essere convocata con le notifiche previste dal precedente art. 1), ma nell’avviso potrà essere omesso

l’ordine del giorno che resta quello della precedente seduta andata deserta. In ogni caso non potranno essere omessi

punti già all’o.d.g.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 3

Discussione ordine del giorno

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il

segretario è individuato per legge.

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono

nell'avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell'odg sono tassativi. E’ possibile aggiungere altri argomenti all’odg.con il voto favorevole di

della maggioranza dei presenti.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa

approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.

Art. 4

Mozione d'ordine

Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine

per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione

dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva "). La questione sospensiva può essere posta anche durante la

discussione.

Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.

L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'odg al

quale si riferisce.

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

2 2

Art. 5

Diritto di intervento

Tutti i membri dell 'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di

iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e

quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art. 6

Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i

votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali

si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per

proporre mozioni d'ordine.

Art. 7

Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo

richiedono il Presidente o uno dei componenti.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma

non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali

prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere

ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione

conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 8

Risoluzioni

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi

dell'organo su specifici argomenti.

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.

Art. 9

Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi

svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei

presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg).

Per ogni punto all'odg si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto

dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e

nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla

materia oggetto della deliberazione.

I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del

segretario sul verbale.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal

Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno

scolastico.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

• essere redatti direttamente sul registro;

• se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi

timbrati e vidimati dal Dirigente scolastico in ogni pagina;

• se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere

timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. :

L’approvazione dello stesso avviene di norma all’inizio della seduta successiva. Copia del processo verbale viene

affisso all’albo dell’Istituto e di ogni singolo plesso ed inoltre pubblicato sul sito dell’Istituto.

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

3 3

Art. l0

Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del

D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo

degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 11

Programmazione

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo

scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date,

prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di

adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 12

Decadenza

I membri dell' Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non

intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni

addotte dagli interessati.

Art. 13

Dimissioni

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per

iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.

L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo

Collegiale, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art. 14

Norme di Funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica.

1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è

disposta dal Dirigente Scolastico.

2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri

del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri

del C.I.S. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei

componenti del C.I.S.

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei

votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione

finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

4.Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso

con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne

assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

5.Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. l.

6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta

Esecutiva.

7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del

giorno della riunione successiva.

9.11 C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.

10. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni

di lavoro e/o di studio.

11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle

varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria attività secondo

le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore,

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

4 4

in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle

sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

13. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono

pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti

rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere

di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale,

sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia

della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono

consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta,

indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti

gli altri casi.

18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta

dell'interessato.

19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le

giustificazioni dell'assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa.

Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla

maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze

attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S.

Art. 15

Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le

sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA e un

genitore, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il

DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Col. S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta

informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art. 16

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

l. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato

ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria

ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia

richiesta.

3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di

lavoro e/o di studio.

4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie

componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le

commissioni possono avanzare, proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 17

Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS in periodi programmati, ai sensi del

precedente art. 11, per la valutazione del servizio, richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L. vo n.

297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio; alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della

valutazione del periodo di prova

degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L. vo n. 297/94; ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

5 5

Art. 18

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a

seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei

docenti.

2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni

concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

CAPO II

GE�ITORI

Art. 19

Diritto di Assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli

articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297 .

2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica.

Art. 20

Assemblea di classe, sezione

1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe.

2. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta :

a)dagli insegnanti;

b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono

essere di volta in volta concordate con il Dirigente scolastico, dopo la comunicazione dell’ordine del giorno.

4. Il Presidente ottenuta per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea provvede, anche tramite gli insegnanti, a

diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.

5. L 'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.

7. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

Art. 21

Assemblea di plesso, scuola

l. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe,

eletto dall'assemblea.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.

3. La convocazione può essere richiesta:

a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;

b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;

c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.

4.Il Presidente ottenuta per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea provvede, anche tramite gli insegnanti, a

diramare gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.

5. L 'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un

genitore designato dal Presidente dell'Assemblea.

7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola.

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti del plesso.

Art. 22

Assemblea dell'Istituzione Scolastica

1. L'Assemblea di Istituto è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione, Interclasse,

Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.

2. L 'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.

3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:

a) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;

b) dal Consiglio d'Istituto;

c) dal Dirigente Scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

6 6

4.Il Presidente ottenuta per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea provvede, anche tramite gli insegnanti, a

diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di

uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.

6. Copia del verbale viene consegnata alla Direzione

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.

Art. 23

Accesso dei genitori nei locali scolastici

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività

didattiche.

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita

anticipata del figlio o perché è prevista la loro partecipazione ad attività inserite nel POF. Gli insegnanti, pertanto, si

asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.

CAPO III

GLI ALU��I

Art. 24

Iscrizione degli alunni

Le iscrizioni degli alunni alle sezioni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado costituiscono un

adempimento di fondamentale importanza sia sotto l’aspetto amministrativo che organizzativo gestionale. Le operazioni

di iscrizione sono disciplinate da disposizioni regolamentari a carattere permanente.

La domanda, da presentare ad un solo istituto, deve essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la patria

potestà.

Le domande di iscrizione prodotte dopo la scadenza dei termini stabiliti o presentate irritualmente possono essere

accolte purché non comportino aumento del numero e del tipo delle classi previsto nelle scuole interessate

Fermo restando, quindi, il principio generale che possono essere accolte richieste di iscrizione anche in scuole

comprese in zone diverse da quelle di pertinenza, ogni qualvolta le richieste dovessero eccedere i limiti di recettività

oggettiva della scuola (aule, laboratori, palestre), le esuberanze potranno essere smistate in conformità delle previsioni

del citato r.d. 653/25.

Nei casi di eccedenza di domande di iscrizione il consiglio d’istituto ha adottato i seguenti criteri di priorità

nell’accoglimento di domande:

Scuola dell’Infanzia

CRITERI PU�TEGGIO

A Alunno/a residente nel Comune; 20

B Alunno/a residente nel Comune che vive con un solo genitore; 10

C Alunno/a residente nel Comune con fratello/sorella già frequentante la

scuola richiesta o una delle scuole afferenti a questo Istituto; 8

D Alunno/a residente nel Comune con entrambi i genitori che lavorano *

6

* Beneficia del punteggio di cui alla lettera D che ha un genitore o entrambi in una delle seguenti condizioni:

- in mobilità

- in cassa integrazione

- disoccupazione

�.B. Rispetto agli alunni di 3 anni che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell’Infanzia, hanno comunque

precedenza assoluta nell’ordine: gli alunni di 5 e 4 anni che rispondano ai criteri sopra descritti.

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

7 7

- A parità di condizioni ha la precedenza il bambino nato in data anteriore (giorno- mese).

- I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione e mantenuti fino al momento

dell’accoglienza a scuola.

- Il dirigente scolastico, valutata la situazione, potrà accogliere a scuola bambini con handicap in deroga ai sopra

citati criteri.

(variazione apportata con delibera del CdI n. 24 del 20/01/2011)

Scuola Primaria

�° CRITERI PU�TEGGIO

A Alunno residente nello stradario del territorio comunale della scuola richiesta,

nati nel periodo compreso tra il 1gennaio e il 31 dicembre dell’anno di

riferimento:

20

B Alunno residente nel territorio dell’istituto che chieda l’iscrizione ad un plesso

diverso da quello di riferimento 8

C Alunno residente nel Comune di San Donà di Piave con fratello/sorella già

frequentanti la scuola richiesta. 6

D Alunno residente in territorio limitrofo allo stradario della scuola di riferimento

4

E Alunno, non residente, con fratello/sorella già frequentante la scuola richiesta 2

F Alunno, non residente, con entrambi o un solo genitore che lavora nel territorio

dell’Istituto 2

In riferimento alle certificazioni relative alle vaccinazioni, si precisa che con d.P.R. 26.01.1999, n. 355 (G.U.

15.10.1999, n. 243) è stato modificato l’art. 47 del d.P.R. 1518/1967. Con tale modifica è stata introdotta

l’autocertificazione anche per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni. Pertanto, il genitore

può scegliere di presentare i certificati, ovvero la dichiarazione sostitutiva accompagnata dall’indicazione della struttura

della ASL competente ad emettere la certificazione.

Per quel che attiene alla scelta o meno dell’insegnamento della religione cattolica: l’opzione della famiglia ha effetto

non solo per l’intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista

l’iscrizione d’ufficio.

Scuola dell’infanzia - La domanda di iscrizione - in carta libera, recante tra l’altro l’opzione per i carichi orario

annuali, e corredata di certificato di nascita ovvero di autocertificazione - deve essere presentata entro i termini stabiliti

annualmente per i bambini che hanno compiuto o che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di

riferimento , ovvero entro il 30 aprile . Quest’ultimo caso è subordinato però all’esistenza delle seguenti indicazioni: a)

esaurimento delle liste di attesa; b) disponibilità di posti nella scuola prescelta; c) assenso del Comune nel quale è

ubicata la scuola ove lo stesso sia tenuto a fornire trasporti, mense, attrezzature, ecc. Per i bambini nei cui confronti non

potrà essere accolta l’istanza di frequenza, dovranno essere compilate liste di attesa secondo i criteri già in uso in

ciascun contesto locale.

Scuola primaria – La legge n. 53 del 28 marzo 2003 ha innovato profondamente il regime delle iscrizioni al primo

anno della scuola primaria. Dovranno essere iscritti al primo anno della scuola primaria i bambini che abbiano compiuto

6 anni di età, o che li compiano entro il 31 agosto di ciascun anno. La stessa legge riconosce alle famiglie la facoltà di

iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile, prevista a regime, è modulata

in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie.

All’atto dell’iscrizione va formulata l’opzione tra orario obbligatorio e orario comprensivo di quello aggiuntivo di tipo

facoltativo e opzionale nonché del tempo eventualmente dedicato alla mensa.

Per le iscrizioni alle prime classi possono essere accolte domande per scuola sita in località diversa da quella di

appartenenza, purché non comportino aumenti di classi. Le iscrizioni alle classi successive alle prime sono disposte

d’ufficio dal dirigente scolastico, a seguito dell’esito favorevole degli scrutini finali.

Le richieste di iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado per gli alunni frequentanti la classe 5° della scuola

primaria sono ricevute dal dirigente scolastico della scuola primaria frequentata, e successivamente da questi trasmesse

(entro cinque giorni) al dirigente della scuola secondaria di 1° grado prescelta. Nell’ambito degli istituti comprensivi

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

8 8

non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado da parte delle famiglie

degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.

Scuola secondaria di 1° grado – L’obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le

famiglie intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo nel quale hanno

frequentato la scuola primaria .

L’accesso degli alunni interni alle classi successive alla prima è disposto d’ufficio dal capo di istituto, a seguito

dell’esito favorevole degli scrutini finali della classe immediatamente inferiore. L’accesso ai candidati privatisti è

consentito dopo il superamento dell’esame di idoneità rispettivamente alla classe seconda o alla classe terza, se hanno

compiuto 12 o 13 anni.

Le richieste di iscrizione degli alunni frequentanti la terza classe della scuola secondaria di 1° grado, indirizzate agli

istituti superiori statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti devono essere presentate al capo di istituto della

scuola secondaria di 1° grado frequentata ed inoltrate agli istituti secondari superiori prescelti.

Iscrizioni di cittadini stranieri – Le indicazioni riportate in questa voce si applicano anche ai bambini e adulti cittadini

stranieri. Tuttavia, il T.U. recante "disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero" (G.U. 03.11.1999, n. 190) prevede che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale possono essere

iscritti alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell’anno scolastico. L’iscrizione alla classe

corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa (tenuto conto

degli studi seguiti nei paesi di provenienza o di accertamenti sulle competenze, abilità e livelli di preparazione) è

prevista anche nel caso di minori stranieri privi (ovvero irregolare o incompleta) di documentazione.

Art. 24 bis

Criteri ingressi anticipati / uscite posticipate alunni

Si da priorità alle famiglie che, dimostrandone l’effettivo stato di necessità, hanno bisogno di accompagnare

anicipatamente o prelevare da Scuola i propri figli in ritardo rispetto all’orario di uscita, per più giornate durante la

settimana e per periodi prolungati.

In ogni caso, non più di 30 minuti prima dell’inizio delle lezioni e non prima dell’ingresso degli alunni

autotrasportati.

Art. 25

Criteri per i trasferimenti degli alunni

1 - Le richieste di trasferimento in deroga al criterio di territorialità vanno sempre attentamente valutate.

Per procedere all’accoglimento o meno devono essere accertate la disponibilità numerica della classe richiesta e la

capienza degli spazi. Se non sussistono queste condizioni, le richieste non possono venire accolte.

2. Nel caso di richieste di iscrizioni di alunni residenti nello “stradario” di riferimento, dopo l’avvenuata formazione

delle classi, e dove non sussistano le condizioni sopra descritte, le famiglie verranno invitate ad iscrivere i loro figli

presso le scuole vicinorie; qualora non trovino disponibilità questi verranno accolti in deroga ad ogni criterio di

disponibilità e capienza al fine di assicurare loro il diritto allo studio (naturalmente ciò non vale per la scuola

dell’Infanzia).

3. Gli alunni eventualmente iscritti o trasfetiti dopo l’avvenuta formazione delle classi vengono assegnati, di norma, dal

Dirigente scolastico alle sezioni meno numerose, fatta salva la valutazione delle singole situazioni.

Art. 26

Formazione delle classi

1. - Fermo restando il criterio dei tetti numerici previsti dalla vigente normativa e dalla ricettività dei locali definita

dall’Asl di competenza o dall’ufficio tecnico del Comune, concorrono alla formazione delle classi prime della scuola

Primaria gli alunni obbligati nella scuola del territorio di residenza (stradario), nonché quelli per cui è stata presentata

ed accolta domanda di trasferimento.

2 . La formazione delle classi deve essere effettuata in modo da:

a) favorire la crescita e la maturazione degli alunni e quindi favorire nuove amicizie e la conoscenza di realtà

diverse da quelle acquisite;

b) costituire gruppi che siano, in piccolo, uno spaccato della società e quindi al loro interno eterogenei;

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

9 9

c) garantire l'omogeneità tra sezioni parallele.

Per fare questo è necessario tener conto di una pluralità di indicazioni fornite dagli insegnanti della scuola di

provenienza, dall’A.S.L. e dai Servizi sociali dell’Ente locale, nonché desumibili dai documenti acquisiti agli atti.

Le famiglie possono esprimere eventuali richieste che saranno esaminate e, nel caso, soddisfatte compatibilmente con i

criteri generali indicati di seguito.

3. Criteri di formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia

Nella composizione delle sezioni si rispettano i seguenti criteri:

a) equità numerica tra i sessi;

b) pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita;

c) equa distribuzione nelle sezioni dei bambini problematici e dei casi sociali rilevati o segnalati;

d) inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli, sentito il parere dei genitori.

In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno portatore di handicap.

Le iscrizioni nel corso dell'anno seguono il criterio dell'equilibrio numerico degli alunni frequentanti nelle sezioni e la

valutazione, a cura del Capo d'Istituto, sentito il parere dei docenti interessati, dell'eventuale problematicità dei soggetti

inseriti e da inserire.

4. Criteri di formazione delle classi di scuola primaria

Nella composizione delle classi prime si rispettano i seguenti criteri:

a) suddividere in modo equilibrato secondo genere maschile / femminile;

b) distribuire proporzionatamente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana;

c) dividere gli alunni provenienti dalle diverse scuole dell’infanzia, mantenendo però all’interno della classe

almeno un compagno dello stesso gruppo di provenienza o tutti se non più di tre.

Per garantire l’eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali, nella formazioni delle classi va tenuto conto del

parere delle insegnanti di scuola dell’infanzia e di eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica riguardo:

- livelli di competenze raggiunti;

- personalità e aspetti comportamentali,

- abbinamenti di bambini per l’inserimento nello stesso gruppo e si provvederà a distribuire equamente nelle

classi i bambini con difficoltà.

Le richieste dei genitori sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri indicati, in assenza di eventuale

parere contrario delle insegnanti di scuola dell'infanzia.

Nelle classi parallele assegnate allo stesso team di docenti, sono possibili scambi tra alunni, in base a criteri di equilibrio

qualitativo e di funzionalità didattica, per iniziativa degli insegnanti purché siano stati preventivamente avvisati i

genitori e sia stata adeguatamente motivata la scelta al capo di Istituto.

Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato rispettano il criterio

dell'equilibrio numerico e sono disposte dal Capo d'Istituto sentito il parere dei docenti interessati. L’assegnazione di

alunni provenienti da altre scuole o da altre classi seguirà i seguenti criteri:

a) verifica di disponibilità di posti nella scuola richiesta dalla famiglia;

b) assegnazione dell’alunno alla classe meno numerosa, tenuto conto di eventuali situazioni problematiche e

sentiti gli insegnanti coinvolti.

5. Criteri di formazione delle classi di scuola secondaria di 1° grado

Nella composizione delle classi prime si rispettano i seguenti criteri:

1. suddividere in modo equilibrato secondo genere -maschile / femminile- ed età;

2. formare gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite al termine della scuola

primaria, tenendo conto, anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla scuola primaria e/o

degli elementi segnalati dai relativi docenti, di:

a. alunni con problemi cognitivi, comportamentali, di relazione;

b. comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti;

c. rendimento scolastico nelle varie discipline;

d. competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati nel corso della scuola primaria;

e. potenzialità da sviluppare;

3. distribuire proporzionatamente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana;

4. dividere gli alunni provenienti da diversi comuni/scuole primarie, mantenendo all’interno della classe gli

alunni provenienti dallo stesso comune se in numero pari o inferiore a tre e comunque almeno un compagno

dello stesso gruppo di provenienza;

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

10 1

5. assegnare gli alunni non ammessi alla classe successiva o non licenziati alla stessa sezione dell’anno

precedente, fatto salvo diverso parere motivato del collegio dei docenti;

6. inserire, se possibile, un solo portatore di handicap per classe.

Eventuali spostamenti tra classi prime richieste dai genitori o proposte dai docenti saranno effettuati dal dirigente

scolastico sentite le motivazioni addotte dai proponenti.

In caso di riorganizzazione delle classi non iniziali con sdoppiamento o accorpamento, si procederà in modo da limitare

al massimo i disagi agli studenti e conseguire risultati ottimali nell’organizzazione dell’attività didattica, dell’orario

delle lezioni e dell’assegnazione dei docenti alle classi, rispettando, nei limiti del possibile, le richieste degli allievi e la

continuità didattica.

Art. 27

Criteri di inserimento nelle classi degli alunni extracomunitari

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che

il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una

classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;

- dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;

- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;

- del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

Per quanto concerne la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi essa è effettuata:

- evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri” (D.P.R. n. 394 del

31 agosto 1999);

- tenendo conto della presenza nella classe di altri alunni problematici .

Eventuali specifiche esigenze saranno valutate da una commissione nominata dal collegio dei docenti e composta dal

dirigente scolastico o un suo delegato, dal referente della scuola, dai coordinatori di classe direttamente interessati

all’assegnazione e dal docente che opera per il maggior numero di ore nelle classi interessate.

Questa stessa commissione è delegata dal collegio dei docenti a proporre al dirigente scolastico l’inserimento nelle

classi degli alunni trasferiti nel corso dell’anno scolastico e, nel caso in cui manchi la conoscenza della lingua italiana,

l’opportunità di assegnare l’alunno alla classe inferiore rispetto a quella di competenza per età, per creare la possibilità

di un percorso costruttivo e un apprendimento più graduale e sicuro.

In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva, chiedendo ai

genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994). Le prove di accertamento

di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata dal Dirigente scolastico composta da due docenti,

di disciplina diversa, in servizio nell’Istituto.

Il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di soggiorno (C.M. n.

5/1994).

Art. 27 bis

Vigilanza sugli alunni

1. Il personale scolastico, docente e non, ha l’obbligo di vigilare gli alunni dal momento in cui gli stessi vengono

affidati alla Scuola;

2. E’ consentito agli alunni entrare a scuola nei 5 minuti antecedenti l’inizio delle attività didattiche, sia al

mattino che al pomeriggio. Al suono della prima campana (5’ prima dell’inizio lezioni) gli alunni possono

entrare a scuola. Per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e per quelli i cui genitori non hanno

altra possibilità, viene attivato un servizio di vigilanza da parte del personale ausiliario, in convenzione con

l’Amministrazione locale. I genitori che intendono richiedere l’entrata anticipata del proprio/i figlio/i devono

presentare motivata richiesta al Dirigente scolastico. L’entrata anticipata verrà concessa per un tempo non

superiore all’arrivo del primo scuolabus e comunque non superiore alla mezz’ora antecedente l’inizio delle

lezioni.

3. Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno gli alunni sino all’uscita; coloro che usufruisco del

servizio di trasporto verranno vigilati dal personale ausiliario fintanto non salgono sugli scuolabus; gli altri

alunni, di norma, una volta accompagnati all’uscita, dovranno essere accolti dai genitori; qualora quest’ultimi

non siano presenti nell’immediate adiacenze dell’uscita, la scuola declina ogni responsabilità per quanto possa

accadere agli alunni, salvo non venga rivolta esplicita richiesta al dirigente scolastico da parte della famiglia,

di maggior permanenza a scuola del proprio/i figlio/i per sopraggiunti ed imprevisti impedimenti. Situazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

11 1

che il dirigente scolastico valuterà volta per volta. L’uscita posticipata può essere concessa per un tempo

massimo di 15 minuti.

Gli alunni della scuola dell’Infanzia dovranno sempre essere consegnati al genitore o ad una persona adulta

autorizzata.

4. Gli alunni affidati dal Tribunale dei minori ad uno dei genitori o ad altra persona che ne faccia le veci,

potranno essere ritirati da scuola, prima del termine delle lezioni, solo dal genitore o dalla persona affidataria o

da un loro delegato maggiorenne e conosciuto.

Pertanto potrà essere cura del genitore o della persona affidataria mettere al corrente l’ufficio di Dirigenza della

sentenza di affido da parte del Tribunale; in mancanza di documentazione la Scuola procede secondo le norme

ordinarie.

5. Durante la mensa l’assistenza e la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti, in numero congruo rispetto

alla consistenza numerica degli alunni stessi (1:25). In caso di necessità è affidata al personale ausiliario. Il

tempo impiegato rientra nell’orario di servizio del docente.

CAPO IV

ME�SA

Art. 28

Norme sul servizio mensa

1. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa vengono accompagnati all’uscita dai docenti o dal

personale ausiliario, per questi si applicano le stesse norme previste all’art.24 comma 3 del presente

Regolamento.

2. Anche l'attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa. Durante

la mensa e nel periodo posteriore alla mensa gli alunni dovranno assumere un comportamento corretto e

responsabile ( Si vedano le norme che regolano il comportamento degli alunni).

CAPO V

LABORATORI

Art. 29

Uso dei laboratori e aule speciali

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un

docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile,

tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, propone interventi di manutenzione, ripristino,

sostituzione di attrezzature, ecc...

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il

Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno,

sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione

tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali

responsabili.

4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.

5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione

delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua

funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale,

l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.

7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di

ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano

presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe

ed ogni evento inerente alle stesse ( per la scuola secondaria di 1° grado).

Art. 30

Sussidi didattici

l. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e consultabile

presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e gli utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni

sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

12 1

Art. 31

Diritto d'autore

l. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi è fatto divieto

di riproduzione e/o duplicazione di detto materiale.

Art. 32

Sala e strutture audiovisive

l. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisive dovrà avvenire con anticipo . In caso di più richieste relative

alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal

singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne

ha usufruito in data anteriore.

Art. 33

Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)

l. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va

segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna

dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà

inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

Art. 34

Mediateca

l. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a

tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personaleA. T.A..

2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo ed

informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti.

3.Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di sovraintendere al suo

funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della

schedatura e del catalogo.

4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e

opportunamente pubblicizzato.

5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario,

audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici

espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.

6. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc...

7. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha richiesto lo

stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la

programmazione dei docenti.

8. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro.

9. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I

costi relativi ai libri -o altri materiali -smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.

CAPO VI

COMU�ICAZIO�I

Art. 35

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area

scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico

(giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali.

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.

6. Per gli alunni si prevede di: .

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

13 1

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola,.. (comprese le

comunicazioni dei rappresentanti dei genitori);

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale,

inviato da Enti istituzionali;

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società,

Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini

di lucro.

Art. 36

Comunicazioni docenti -genitori

1. Per la scuola secondaria di 1° grado nell'orario di servizio settimanale dei docenti è prevista un momento per i

colloqui, su appuntamento, con i genitori, come da calendario deliberato dal Collegio dei docenti. Nelle restanti gradi di

scuola i colloqui oltre quelli previsti al comma 2, possono essere richiesti dai genitori solo per motivi gravi ed urgenti,

non procrastinabili.

2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre,

qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi,

alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le

valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle bimestrali, accompagnate dalla eventuale

segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi. :

Art. 37

Informazione sul Piano dell'offerta formativa

1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe (per la scuola secondaria di 1° grado) o i docenti

di sezione/ modulo illustrano agli alunni ed alle famiglie la proposta formativa.

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei

ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi.

In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati

a conoscenza di tutti.

CAPO VII

ACCESSO DEL PUBBLICO

Art. 38

Accesso di estranei ai locali scolastici

l. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività

didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" rimarranno nei locali

scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa

responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo

delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso

4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto per

prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di

apertura dei medesimi.

5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici

per l'espletamento delle loro funzioni, dopo aver concordato l’accesso con il dirigente scolastico.

6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento

CAPO VIII

PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 39

1. Il Dirigente scolastico, secondo quanto previsto dal d.lgs. 626/94 e dalle successive modifiche ed integrazioni,

provvede, ogni anno, all’aggiornamento del Documento della valutazione dei rischi. I locali degli edifici

scolastici, così come tutti i dispositivi di sicurezza vengono periodicamente monitorati sia dal personale interno

che da esperti esterni, affinché si possa prevenire ogni fonte di pericolo per le persone che vi soggiornano.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Dirigente scolastico concorda con il Responsabile dell’Istituto SPP

e gli addetti SPP, incaricati per ogni singola scuola, un protocollo dove vengono indicate le azioni e i

comportamenti che il personale appositamente nominato deve assumere sia per prevenire pericoli che nei casi

di emergenza.

ISTITUTO COMPRENSIVO

“R. O�OR”

14 1

CAPO IX

TRATTAMENTO DATI (Privacy)

Art. 40

1. Il Dirigente scolastico, ai sensi della Legge 196/2003, entro il 31 marzo di ogni anno provvede all’aggiornamento del

Documento Programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati di tutto il personale, alunni, genitori, membri degli

Organi collegiali, collaboratori esterni e fornitori di servizi o materiali . A tal fine in qualità di titolare nomina i

responsabili, l’amministratore del sistema informatico e i singoli incaricati del trattamento dei dati personali e sensibili.

Tale documento contiene una puntuale analisi dei rischi incombenti sui dati . I suddetti rischi vengono poi ripartiti in

classi di gravità, tenendo conto della concreta possibilità di realizzazione presso questa Istituzione scolastica;

contemporaneamente vengono indicate le azioni e i comportamenti da assumere affinché tali rischi vengano eliminati

e/o contenuti.

CAPO X

DIVIETO DI FUMO NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Art. 41

1. Il Dirigente scolastico in ottemperanza alla Legge 3/2003 normativa in tema di limitazione e divieto di fumo

nei locali aperti al pubblico, predispone un proprio decreto di divieto di fumo per tutti i locali delle scuole

dell’Istituto, a tal

fine, annualmente, nomina unità di personale per ogni singolo plesso scolastico appositamente incaricato di far

osservare tale divieto.

Fanno parte integrante del presente Regolamento:

� Regolamento alunni scuola Primaria

� Regolamento alunni scuola secondaria 1° grado

� Regolamento alunni scuola dell’Infanzia

� Regolamento dell’organo di garanzia

� Regolamento Personale docente

� Regolamento personale ATA

� Indicazioni Genitori

� Regolamento viaggi e uscite d’Istruzione

� Regolamento per le attività negoziali

� Regolamento di gestione delle minute spese

� Regolamento per un uso responsabile di Internet

Aggiornato al 22 dicembre 2011