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Quaderno dei diritti del Cittadino

per l’accesso ai servizi socio sanitari lombardi

A cura del D ipart imento Welfare SPI CGIL Lombardia

Versione 4.0 – Marzo 2020

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SOMMARIO

SCHEDA RILEVAZIONE DATI ................................................................................................ 6

DOMICILIARIETA’ ............................................................................................................... 7

Sportelli Unici Welfare (SUW) ........................................................................................................... 8

SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) ............................................................................................... 9

ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) ............................................................................................ 10

Dimissioni protette ......................................................................................................................... 11

Cure domiciliari .............................................................................................................................. 12

Diabetici, Invalidità da Diabete e Bonus Diabete............................................................................. 13

Dializzati ......................................................................................................................................... 14

Malati di Alzheimer ........................................................................................................................ 15

Malati oncologici ............................................................................................................................ 16 Hospice.................................................................................................................................................. 17 Parrucche per malati oncologici ............................................................................................................ 17 Protesi ................................................................................................................................................... 18 Cure in centri di alta specializzazione all'estero ..................................................................................... 18 Il Sistema Previdenziale ......................................................................................................................... 18

Incontinenza e decubito ................................................................................................................. 19

Medicina integrativa....................................................................................................................... 19

T.A.O. (Terapia Anticoagulante Orale) ............................................................................................ 20

DISABILITA’ - HANDICAP ................................................................................................... 21

Bonus ausili e strumenti tecnologicamente avanzati ....................................................................... 22

Richiesta fornitura protesi .............................................................................................................. 24

Centri per la cura della sordità (Rete Udito) – Protesi acustiche ...................................................... 24

Dopo di noi ..................................................................................................................................... 25

Centro Diurno Disabili (CDD) ........................................................................................................... 26

Centro Socio Educativo (CSE) .......................................................................................................... 26

Servizio Formativo per l’Autonomia (SFA) ....................................................................................... 27

Comunità Alloggio per Disabili (CAH) .............................................................................................. 28

Comunità Socio Sanitaria (CSS) ...................................................................................................... 28

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) ............................................................................................ 29

Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche ............................................................ 30

INVALIDITA’ ...................................................................................................................... 31

Invalidità Civile ............................................................................................................................... 32

Tabella delle invalidità civili con giudizio della commissione e benefici correlati al grado d’invalidità ... 33 Tabelle d’invalidità “Legge 104/92” e “Minorenni con indennità di frequenza o accompagnamento” con benefici correlati ................................................................................................................................... 34

Permessi e congedi legge 104/92 .................................................................................................... 35

Indennità di accompagnamento e di frequenza .............................................................................. 35

Inserimento socio-lavorativo disabili – biennio 2020/2021 ............................................................. 36 Servizio “Promotore 68" ........................................................................................................................ 36 Azione di Sistema “Orientamento al lavoro”.......................................................................................... 36

DISABILITA’ AGEVOLAZIONI ............................................................................................. 38

Misura B1 – Sostegno alla disabilità gravissima .............................................................................. 39

Misura B2 - Sostegno alle persone in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza .......... 43

Servizio di Trasporto ....................................................................................................................... 45

Agevolazioni Trasporto Pubblico..................................................................................................... 45 Richiesta “Io Viaggio Ovunque In Lombardia Agevolata” ....................................................................... 45 Carta D'Argento ..................................................................................................................................... 46 Italo Treno ............................................................................................................................................. 46

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Offerta Senior sulle Frecce di Trenitalia ................................................................................................. 46

Agevolazioni canone telefonico ...................................................................................................... 47

Agevolazione per utenti a basso reddito................................................................................................ 47 Agevolazione per utenti sordi ................................................................................................................ 47

Esenzione e rimborso canone RAI ................................................................................................... 48

DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA ............................................................................. 49

Amministratore di sostegno (AdS) .................................................................................................. 50

Voucher per persone anziane fragili e per persone disabili ............................................................. 51

NON AUTOSUFFICIENZA ................................................................................................... 52

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) .......................................................................................... 53

Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI) .......................................................................................... 54

Residenzialità assistita .................................................................................................................... 55

RSA aperta...................................................................................................................................... 55

Posti di sollievo .............................................................................................................................. 56

Riabilitazione residenziale .............................................................................................................. 57

Consulenza e sostegno psico-socio-sanitario per le problematiche degli anziani ............................. 58

Assistenti famigliari – badanti ......................................................................................................... 59

Assegno di cura .............................................................................................................................. 61

Voucher Socio-Sanitario ................................................................................................................. 61

Voucher per le Cure Palliative Domiciliari ....................................................................................... 62

Voucher Prestazionale Prelievi ....................................................................................................... 62

AIUTI ALLE FAMIGLIE ........................................................................................................ 63

Assegno di maternità dei comuni .................................................................................................... 64

Premio alla nascita 800 euro (Bonus mamma domani) ................................................................... 65

Assegno di Natalità (Bonus Bebè) per i nati nel 2020 ...................................................................... 66

Nidi Gratis 2019-2020 ..................................................................................................................... 67

Bonus Asilo Nido e Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione 68

Dote Infanzia - Iniziativa sperimentale a favore delle famiglie con minori ....................................... 72

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori ......................................................................... 73

Bonus genitori separati o divorziati ................................................................................................ 74 (Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione per i coniugi s eparati o divorziati) ........ 74

Bonus acquisto prima casa ............................................................................................................. 75 (Sostegno finanziario per l'acquisto dell'alloggio sociale di proprietà Aler) ........................................... 75

Carta acquisti minori di 3 anni ........................................................................................................ 76

Carta acquisti Over 65..................................................................................................................... 78

Carta della famiglia ......................................................................................................................... 79

Bonus Acqua (Idrico)....................................................................................................................... 80

Bonus Elettrico ............................................................................................................................... 82

Bonus Gas....................................................................................................................................... 85

Bonus TARI (tassa rifiuti) ................................................................................................................ 87

Bonus TV e Decoder di nuova generazione ..................................................................................... 88

Dentista sociale .............................................................................................................................. 89

Prestazioni odontoiatriche erogabili a carico del SSN alla generalità della popolazione .................. 90

Bando Dote Scuola 2020/2021 ........................................................................................................ 93 Dote Scuola – Materiale Didattico Marzo-Maggio........................................................................ 93 Dote Scuola – Merito Luglio - Settembre ..................................................................................... 93 Dote Scuola – Buono Scuola Settembre-Novembre ..................................................................... 94

Bando Dote Sport 2019 ................................................................................................................... 95

Dote Trasporti ................................................................................................................................ 96

Prestazioni di lavoro occasionale: libretto famiglia ......................................................................... 98

Pensione Quota 100 ....................................................................................................................... 99

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Pensione Opzione Donna .............................................................................................................. 100

Reddito e pensione di cittadinanza ............................................................................................... 101

Sei diventato genitore da poco? ................................................................................................... 104

Voucher sociale ............................................................................................................................ 106

Nuove povertà .............................................................................................................................. 107

AGEVOLAZIONI PER GLI ANZIANI.................................................................................... 108

Zero canone di locazione per gli inquilini di alloggi Aler Over 70 ................................................... 109

Conto Corrente Gratis ................................................................................................................... 110

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA .............................................................. 111

Ticket e Superticket ...................................................................................................................... 112 Accordo per l’esenzione dal superticket fra Regione Lombardia e OO.SS. di CGIL, CISL e UIL , SPI, FNP e UILP (31/7/2019) ................................................................................................................................. 112 Abolizione del superticket dal 1° marzo 2020 ...................................................................................... 112

Esenzioni ...................................................................................................................................... 113 Esenzioni per Patologia (Malattie Croniche e Rare) ............................................................................. 113 Esenzioni per Reddito e per Età/Patologia Cronica/Malattia Rara ....................................................... 115 Reddito da considerare e Nucleo familiare per l'esenzione ticket ........................................................ 117 Autocertificazione, Validità e Rinnovo delle esenzioni collegate al reddito ......................................... 118 Esenzione per Invalidità (attestato verde o bianco) ............................................................................. 120 Altre tipologie d’esenzione .................................................................................................................. 120 Prestazioni di Pronto Soccorso ............................................................................................................ 120 Cure Termali ........................................................................................................................................ 121 Tabella riassuntiva delle esenzioni per reddito e per età/patologia cronica/malattia rara .................. 122 Tabelle riassuntive dei limiti di reddito per le esenzioni E30 ed E40 .................................................... 123

PROBLEMATICHE DELLA FAMIGLIA ................................................................................ 124

Consultorio Familiare ................................................................................................................... 125

Telefono Donna ............................................................................................................................ 125

Dipendenze .................................................................................................................................. 126 SER.T. .................................................................................................................................................. 126 NOA (Nucleo Operativo Alcologia) ....................................................................................................... 126

CRONICITA’ .................................................................................................................... 127

Presa in carico pazienti cronici ...................................................................................................... 128

Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Legge Regionale 23 del 2015 ............................................... 130

Rete Territoriale .................................................................................................................................. 130

INFORMAZIONI VARIE .................................................................................................... 131

INPS PER TUTTI (Parte il progetto per l’integrazione sociale) ........................................................ 132 Il questionario “INPS per tutti” ............................................................................................................ 132

Assistente Sociale ......................................................................................................................... 133

Cure primarie. Ruolo del medico di famiglia ................................................................................. 133

Cure Intermedie - Scheda Struttura Cure Intermedie .................................................................... 134

Contestazioni verbali esenzioni ticket ........................................................................................... 136

Bandi Online ................................................................................................................................. 138

Dote Unica Lavoro - Terza Fase ..................................................................................................... 139

DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e ISEE ................................................................................. 141 Nucleo familiare per la DSU e per l’ISEE .............................................................................................. 141

AUSER .......................................................................................................................................... 143

Diritti dei cittadini Utenti dei Servizi Socio-Sanitari ....................................................................... 144 Tutela e diritti ...................................................................................................................................... 144

Norme in materia di consenso informato...................................................................................... 145

Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali ..................................................... 146

Emergenza 112 – Numero di Emergenza Unico Europeo (NUE) ..................................................... 147

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Le Centrali uniche di risposta – CUR .................................................................................................... 147 NUE 112 per i veicoli: il sistema e-call ................................................................................................. 148 L’APP “Where ARE U” .......................................................................................................................... 148

Stranieri non iscritti al SSN ........................................................................................................... 149

Distretti Sanitari ........................................................................................................................... 150

Piano di Zona – Ufficio di Piano .................................................................................................... 150

Glossario Acronimi ....................................................................................................................... 151

Elenco e sedi sportelli sociali SPI CGIL Lombardia.......................................................................... 152

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SCHEDA RILEVAZIONE DATI

SCHEDA RILEVAZIONE DATI SPORTELLO SOCIALE

RICHIESTA INFORMAZIONI CONSULENZA

DATI ANAGRAFICI DEL NON-AUTOSUFFICIENTE

COGNOME – NOME

DATA DI NASCITA INDIRIZZO TELEFONO

Problematica segnalata

Breve descrizione del problema

Impegno assunto dall’operatore SPI

Descrizione di cosa deve fare l’utente

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DOMICILIARIETA’

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Sportelli Unici Welfare (SUW)

PUNTI UNICI D’ACCESSO (SUW/CEAD/PUA)

Che cosa sono: punti di accesso e attivazione dei servizi socio-sanitari e sociali in collaborazione fra servizi sanitari (ATS/ASST ) e servizi sociali (Comuni e Uffici di Piano) Destinatari: persone fragili e con problemi di non autosufficienza (anziani e disabili di tutte le età e di tutte le patologie) Interventi: Informazioni e consulenze per disabilità e non autosufficienza Assistenza domiciliare integrata (ADI) Valutazione multidimensionale dei bisogni Integrazione con i servizi sociali del territorio Stati vegetativi / SLA / Gravi e gravissime disabilità Minori e adulti con disabilità: informazioni sulla rete dei servizi Ricoveri in RSA / RSD Ricoveri di sollievo Servizi diurni per anziani e disabili Malati terminali, cure palliative Integrazione con i Servizi sociali: buoni e voucher Informazioni su altre opportunità che la normativa e la rete pubblica e privata dei servizi offrono in

materia Informazioni sulle Associazioni di volontariato presenti sul territorio. Finalità: Essere punto unico di riferimento per fornire informazioni alle famiglie in situazione di difficoltà e dare loro la possibilità di accedere ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio Dove si trovano: Presso ogni distretto sanitario.

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SAD (Servizio Assistenza Domiciliare)

Che cos’è: Servizio diurno, continuativo o temporaneo, integrato con altri servizi domiciliari o erogato presso strutture diurne. Sulla base di progetti individualizzati il SAD offre servizi di aiuto e di assistenza nella cura della persona e dell'ambiente in cui vive. Destinatari: Soggetti in condizione di fragilità che necessitano di interventi di natura socio assistenziale finalizzati a sostenerne la permanenza a domicilio: anziani disabili famiglie in difficoltà minori soggetti fragili soli o conviventi con i famigliari. Obiettivo: garantire il mantenimento della persona in situazione di fragilità nel proprio ambiente di vita; limitare il ricorso a strutture residenziali; prevenire situazioni di rischio per persone che vivono in condizioni psico-fisiche e sociali precarie, di

isolamento sociale e/o a rischio di emarginazione; assicurare il necessario supporto ai nuclei famigliari; sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare; favorire il mantenimento e il recupero delle abilità del soggetto; realizzare interventi con valenza di recupero e di accompagnamento all’autonomia; collaborare e utilizzare la rete dei servizi del territorio; integrarsi con le offerte del privato sociale, della rete informale e del volontariato. Interventi: aiuto alla persona nella cura di se e del proprio ambiente di vita: cura e igiene personale,

somministrazione dei pasti, mobilizzazione; riordino e cambio biancheria, spesa e commissioni esterne, aiuto alla preparazione dei pasti; aiuto alla famiglia; effettuazione di pratiche esterne; interventi volti a favorire il mantenimento e/o lo sviluppo di capacità relazionali con l’affiancamento nei

momenti di partecipazione ad iniziative socializzanti, riabilitative o di aggregazione; interventi riabilitativi e di accompagnamento all’autonomia; sostegno, ascolto del soggetto e di chi cura ed assiste. N.B. gli interventi possono essere complementari ai servizi del Piano di Zona:

Servizio pasti a domicilio; Servizio trasporti sociali; Teleassistenza -Telesoccorso.

Modalità di accesso: Il SAD è un servizio a domanda individuale, deve essere richiesto dal soggetto interessato e/o dai suoi familiari o altri soggetti. La domanda, corredata dai documenti richiesti, verrà presentata all’Assistente Sociale del comune di residenza. L'Assistente Sociale formula il progetto di assistenza. Luogo d’intervento e Costi: L’attività viene espletata a domicilio o presso Centri Anziani, i costi sono in base alla DSU/ISEE secondo il regolamento comunale.

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ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)

Che cos’è: Servizio organizzato dall’Asst in collaborazione con i Comuni, che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti a casa con programmi personalizzati, evitando il ricovero in Ospedale o in Residenze Sanitarie Assistite per un tempo maggiore del necessario. Destinatari: 1. persone non totalmente autosufficienti, in genere anziane

Interventi: prestazioni infermieristiche o riabilitative più semplici: medicazioni piaghe da decubito prelievi del sangue ( solo per invalidi al 100% e non deambulanti cambi di catetere...

2. persone gravemente ammalate e/o anziani non autosufficienti, che hanno necessità complesse.

Interventi: Assistenza Domiciliare Integrata complessa: cure mediche infermieristiche riabilitative assistenziali

Patologie che consentono l’avvio dell’Assistenza Domiciliare Integrata per i soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono: Ictus Gravi fratture in anziani Riabilitazione in vasculopatici Malattie acute temporaneamente invalidanti nell’anziano (es. forme acute respiratorie) Dimissione protette da strutture ospedaliere Piaghe da decubito o ulcere su base vascolare gravemente invalidanti.

3. pazienti oncologici

Interventi: assistenza infermieristica; assistenza medica; assistenza e aiuto alla persona; terapie riabilitative supporto psicologico erogazione di cure palliative, con personale specializzato

Modalità di accesso: Rivolgersi al proprio medico di medicina generale, che valuta la situazione e compila la domanda di attivazione del servizio che il paziente o familiare consegna allo sportello UNICO del Distretto Sanitario di appartenenza. Gli operatori dell'ASL si attivano per fare una valutazione multidimensionale e stendere un PAI (Piano di Assistenza Integrato) per fornire i servizi necessari. Costi: L'ASL fornisce un voucher socio-sanitario a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Con il voucher si possono acquistare le prestazioni o scegliere liberamente da chi farsi assistere (Enti Erogatori ADI)

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Dimissioni protette

CHE COSA SONO: interventi integrati per facilitare la continuità delle cure tra l’ambito specialistico ospedaliero e l’ambito

dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria del territorio (cure di continuità assistenziale); attività congiunte ed integrate fra operatori dei servizi sanitari ospedalieri e dei servizi sociali territoriali; cura alla persona in situazione di fragilità economico-sociale DESTINATARI: pazienti ricoverati in ospedale che troverebbero difficoltà nel rientro a casa e che necessitano di un supporto dopo la dimissione a causa di presenza nel nucleo famigliare di soggetti in età avanzata o con patologie rilevanti assenza di una rete familiare significativa INTERVENTI La dimissione protetta può essere di due tipi: 1. Presso il domicilio se c'è la presenza di un caregiver famigliare o di un ambiente di vita adeguato alla

necessità

Modalità di accesso: Le strutture ospedaliere in accordo con i familiari segnalano il caso al Distretto Socio sanitario (PUNTO UNICO DI ACCESSO), che si coordina con il Medico di Medicina Generale ed il servizio sociale comunale per un supporto di SAD e di ADI. Per il paziente verrà predisposto da tutti i soggetti istituzionali interessati, un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) in collaborazione con il caregiver familiare.

2. Presso una struttura protetta (ad es. necessità di lunga riabilitazione post traumatica etc.) in RSA in Posti di

Sollievo o Centro di Riabilitazione

Modalità di accesso Strutture ospedaliere, Distretto Sanitario (SUW), Medico di Medicina Generale e Assistente Sociale si coordinano per programmare un periodo di riabilitazione per trovare un posto in una struttura di Cure Intermedie. Se presso l 'ospedale di ricovero è presente del personale preposto alle dimissioni protette il servizio può essere attivato direttamente.

COSTI: Il costo è a carico del SSN se richiesto dalle strutture per la parte sanitaria, a totale carico dell'assistito se scelto liberamente. Informarsi bene. NOTA BENE: in caso di impossibilità socio-economica a riportare a casa un malato e se non si riescono ad attivare le dimissioni protette opporsi per iscritto alla dimissione.

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Cure domiciliari

(Prestazioni Infermieristiche Estemporanee) Descrizione Cure infermieristiche erogate al domicilio: iniezioni, prelievi, medicazioni semplici, etc. Le cure estemporanee sono prestazioni che rispondono ai bisogni sanitari occasionali o che ricorrono con bassa frequenza. Per chi Il servizio è rivolto a cittadini non autosufficienti e/o non deambulanti, con necessità di assistenza sanitaria e in condizioni cliniche che ne pregiudicano la trasportabilità (anziani, disabili, malati terminali, malati AIDS, etc.). Prestazioni e modalità Le prestazioni infermieristiche usufruibili a domicilio sono: • terapia intramuscolo • infusioni endovenose • medicazioni semplici di breve durata • educazione alla terapia sottocutanea • prelievi • cambio catetere vescicole • clistere L’ASL garantisce il servizio con personale proprio o accreditato. Documenti necessari E’ sufficiente la richiesta del Medico di Medicina Generale compilata sul ricettario regionale, con la precisazione che la richiesta è per persona non deambulante o non autosufficiente. Costi Le prestazioni sono gratuite. Percorsi di accesso Per fruire delle prestazioni infermieristiche estemporanee domiciliari si deve far pervenire la richiesta del Medico di Medicina Generale al Presidio Cure domiciliari del Distretto Socio Sanitario di Residenza. Le sedi Le sedi alle quali far pervenire le richieste di prestazioni sono i singoli Distretti Socio Sanitari delle ASST di riferimento.

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Diabetici, Invalidità da Diabete e Bonus Diabete

Diritti per tutti i diabetici

Le persone affette da diabete accertato da una struttura pubblica riconosciuta dal SSN hanno diritto alla erogazione gratuita (a carico del SSN) di siringhe per la somministrazione di insulina, strisce reattive per glicemia, pungidito, aghi per penna da insulina, reattivi per glicosuria e corpi chetonici, come da apposito elenco regionale. Per accedere alla fornitura occorre seguire la seguente procedura: La prescrizione dei presidi è formulata dal Diabetologo ospedaliero o dal Medico di Medicina Generale in

appositi moduli regionali adeguatamente compilati. L'autorizzazione è rilasciata dal Distretto Socio Sanitario di appartenenza dell'assistito mediante impostazione

telematica del piano di fornitura per la durata massima di 1 anno. L'utente deve presentare agli sportelli amministrativi del proprio Distretto munito di:

Richiesta della fornitura compilata dal medico di base o se proveniente dall'Ospedale con richiesta formulata dallo specialista

Tessera di esenzione per patologia e Tessera sanitaria L'utente potrà ritirare la fornitura mensile presso le farmacie del territorio presentando la tessera sanitaria.

Invalidità da Diabete e Bonus Diabete

È bene chiarire che non esiste né una condizione d’invalidità né una pensione specifica per il diabete e, perciò, si parla di Bonus Diabete in modo improprio.

Benefici per i diabetici connessi al grado d’invalidità: Il diabete rientra tra le malattie invalidanti, pertanto i diabetici, una volta ottenuto l’accertamento del proprio

grado d’invalidità, possono fruire dei benefici spettanti di diritto agli invalidi civili e dettagliati nella “Tabella delle invalidità civili con giudizio della commissione e benefici correlati al grado d’invalidità” al capitolo “Invalidità Civile” che qui riassumiamo: Invalidità superiore al 46% si ha il diritto di essere inseriti nelle categorie protette Invalidità dal 74% in su, con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 si può ricevere

l’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ calcolato in base al reddito. Invalidità al 100% si ha diritto alla PENSIONE D’INABILITÀ

Invalidità al 100% e impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita si ha diritto a PENSIONE D’INABILITÀ + INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Per invalidità superiore all’80% e con specifici requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 7 mesi per le donne – 60 anni e 7 mesi per gli uomini e almeno 20 anni di contributi per entrambi) si ha il diritto alla PENSIONE ANTICIPATA

Ai diabetici viene riconosciuto il diritto di godere dei benefici della Legge 104/1992 se lo stato di invalidità è superiore al 41%; questo viene però concesso, dietro richiesta, solo dopo accertamento dell’effettivo stato di invalidità e a completa discrezione della Commissione Medica esaminante.

La percentuale di invalidità per le persone affette da diabete è stabilita in base al grado di gravità della patologia e alla presenza di complicanze, come riportato nella seguente tabella:

Codice Fascia Min Max

9309 Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III)

41% 50%

9310 Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (Classe III)

51% 60%

9311

Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (Classe IV). N.B. In caso di ricoveri plurimi a seguito d’insufficienza corticosurrenale e crisi surrenali recidivanti viene riconosciuta l’invaliditò del 100%.

91% 100%

In base alla classe di appartenenza, la persona con diabete ha diritto ad una certa percentuale d’invalidità e può far richiesta per ottenerne il riconoscimento e godere conseguentemente di tutti i benefici previsti; analogamente in caso di aggravamento accertato.

Per fare richiesta d’invalidità (o di aggravamento) da diabete seguire le indicazioni riportate ai paragrafi “Modalità di accesso” e “Aggravamento” del capitolo ”Invalidità Civile”.

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Dializzati

1° CASO Destinatari: persone dializzate che usano il proprio automezzo per recarsi al centro dialisi Intervento: Erogazione di contributo mensile per recarsi presso la struttura Modalità di accesso: la richiesta di rimborso può essere presentata trimestralmente alla segreteria Cure Primarie del Distretto Socio Sanitario di appartenenza allegando:

la dichiarazione mensile del centro dialisi con numero delle sedute, dei viaggi e dei KM. 2° CASO Destinatari: persone che eseguono a domicilio dialisi peritoneale o emodialisi. Intervento: Erogazione di un contributo mensile per le spese di consumo di energia elettrica, acqua, servizio telefonico. Modalità di accesso: presentare la richiesta di rimborso fisso presso la segreteria Cure Primarie del Distretto Socio Sanitario 3° CASO Destinatari: Il dializzato necessita di trasporto in ambulanza dal proprio domicilio al Centro Dialisi e ritorno. Modalità di accesso Presentare domanda presso la segreteria Cure Primarie del Distretto Socio Sanitario di appartenenza, allegando la dichiarazione del proprio Medico per la necessità del trasporto in ambulanza. 4° CASO Destinatari: Pazienti dializzati che necessitano di autorizzazione per effettuare dialisi fuori dalla sede abituale Modalità di accesso: a) rivolgersi ad un ospedale pubblico, presentando un'impegnativa rilasciata da un medico del centro dialisi

abitualmente frequentato, che specifichi indicato il tipo ed il numero di dialisi da effettuare Costi: a carico del SSN.

b) Se l'ospedale pubblico non è in grado di erogare le sedute di dialisi richieste, ci si può avvalere di strutture convenzionate. Costi: l'interessato provvede al pagamento delle spese di cui può chieder rimborso alla segreteria Cure Primarie per il trasporto.

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Malati di Alzheimer

Che cos’è: Il Morbo di Alzheimer è un processo degenerativo ed incurabile che distrugge progressivamente le cellule cerebrali, rendendo a poco a poco l'individuo che ne è affetto incapace di una vita normale. La malattia d'Alzheimer non è né infettiva né contagiosa. Per la diagnosi della malattia di Alzheimer è possibile recarsi con prescrizione del Medico di Medicina Generale presso le Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) presenti sul territorio dell’ATS. Interventi (vedi Leggi regionali): Posti di ricovero presso alcune Residenze Sanitarie Assistenziali con nuclei operativi specializzati; spazi dedicati presso alcuni Centri Diurni Integrati (vedi Centri Diurni) buoni socio-sanitari per consentire alla persona fragile di compensare economicamente le prestazioni di cura

che vengono rese dai famigliari o dagli stessi acquistati; voucher socio-sanitari per accedere alla rete di offerta residenziale/semiresidenziale o a quella ambulatoriale,

sia per periodi di sollievo della famiglia sia per assistenza diretta alla persona Modalità di accesso: Rivolgersi allo sportello unico dell'Asst o all'assistente sociale del proprio comune di residenza per una valutazione multidimensionale per la stesura di un Piano di Assistenza Individuale e per gli interventi di cui usufruire (dal SAD ai voucher ai ricoveri di sollievo). Prestazioni erogabili dalle RSA o RSD aperte: Interventi medico specialistici (geriatra, neurologo psicologo); Interventi infermieristici e riabilitativi; Interventi di addestramento del caregiver familiare o assistente familiare; Interventi di ricovero semiresidenziale; Interventi di ricovero residenziale Progetti presenti nel territorio di: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Contatti: Tel …………………… Cell ………………………. e-mail:………………………………………………@....……………………... Misure a sostegno della famiglia: La famiglia deve essere adeguatamente sostenuta informandola e favorendo la fruizione delle misure previste: Ottenimento di tutte le misure previdenziali previste dalla normativa (vedi legge 104) Possibilità di ottenere l’amministratore di sostegno L’assistenza domiciliare integrata Sostegno economico per le famiglie a basso reddito Utilizzo di un centro diurno integrato Ricovero in RSA Utilizzo “di posti di sollievo” presso le RSA Costi: in base alla DSU/Isee

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Malati oncologici

I DIRITTI DEL PAZIENTE ONCOLOGICO Il malato ha il diritto – a condizione che lo desideri - di conoscere pienamente il proprio stato di salute. Ha pertanto diritto di ottenere dai medici, secondo necessità e in una forma adeguata alle proprie capacità

cognitive e al suo livello socio-culturale: informazioni mediche che spieghino il tipo di malattia diagnosticata, gli accertamenti ed esami richiesti, le

opzioni terapeutiche con relativi pro e contro, gli effetti collaterali dei trattamenti (lavoro, sfera sessuale, procreazione, ecc.) e indicazioni sul modo in cui affrontarli

informazioni su come ottenere sostegni sul piano pratico, sociale e finanziario informazioni sulla disponibilità di un sostegno psicologico e sull’opportunità di scegliere terapie non

convenzionali. ESENZIONE DEL TICKET Il malato ha diritto all’esenzione del ticket sanitario per le prestazioni inerenti alla propria patologia (Tesserino rosa 048) La domanda deve essere presentata agli sportelli dell’Asl di riferimento allegando: Tessera sanitaria Certificazione medica INTERVENTI: 1 - Assistenza domiciliare integrata

Modalità di accesso: Rivolgersi al Punto unico con la richiesta di cure palliative da parte del Medico di Medicina Generale

Costi: Il servizio è gratuito ed erogato da strutture altamente specializzate con specifici requisiti.

2 - Assistenza domiciliare di cure palliative

E’ un servizio erogato da équipe multidisciplinari e multi professionali operanti in strutture residenziali (Hospice); è attivo 24 ore su 24 per tutto l’anno dalle 8.00 alle 20.00 con visite programmate o in caso di necessità dalle 20.00 alle ore 8.00 tramite una reperibilità telefonica; prevede

la fornitura di farmaci

l’effettuazione di esami del sangue a domicilio

al fornitura gratuita di alcuni strumenti sanitari al paziente

il supporto, a richiesta, di volontari senza compiti sanitari, ma specificatamente formati. Nota bene: Sono inclusi in un programma di cure palliative domiciliari pazienti con: malattie progressive che portano alla morte malattie in fase avanzata/terminale (assenza o inopportunità di trattamento specifico, prognosi

stimata non superiore a tre mesi) indicazione all'uso di trattamenti sintomatici, palliativi desiderio del malato per le cure presso il proprio domicilio impossibilità di utilizzo delle strutture ambulatoriali dedicate non riconducibili a solo problemi logistici Modalità di accesso: Il paziente è comunque a carico a tutti gli effetti della struttura ospedaliera di riferimento come se fosse in esso ricoverato .

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Hospice è un luogo di accoglienza, ricovero e cura per ammalati (soprattutto ammalati di tumore) che vuole essere confortevole e rispettoso delle esigenze degli ammalati e dei loro cari. E' una strutture da dedicare ad ammalati che, per diverse ragioni, non possono restare nelle loro case. Interventi: dà sollievo al dolore fisico e alla sofferenza psicologica e spirituale; cerca di garantire la migliore qualità di vita possibile; offre personale qualificato per un' assistenza personalizzata rivolta alla cura il dolore e degli altri sintomi; ogni camera è dotata di un posto letto per il familiare; l’equipe assistenziale si avvale di medici e infermieri, di psicologi, di operatori tecnici e socio-sanitari addetti

all'assistenza, di assistenti sociali ; si avvale di volontari Dove si trovano: Presso le strutture ospedaliere o sul territorio Possono essere gestiti direttamente dalle Aziende sanitarie o da associazioni di volontariato no profit in

convenzione con le Aziende sanitarie Sono destinati ad accogliere ammalati oncologi gravi e ammalati cronici affetti da altre molteplici patologie

(per esempio del sistema nervoso centrale, dell’apparato cardiovascolare e respiratorio) Modalità di accesso: Rivolgersi al proprio medico di medicina generale oppure al SUW del distretto o al medico dell’ospedale se la persona ammalata è ricoverata.

Parrucche per malati oncologici È possibile richiedere un contributo massimo di 250 € per l'acquisto di una parrucca, resasi necessaria a seguito di terapia oncologica chemioterapica/radioterapica. La domanda può essere presentata attraverso Bandi online (www.bandi.servizirl.it) direttamente dai cittadini in possesso dei requisiti previsti dal Decreto n. 19022 del 20/12/2019 o da enti del terzo settore che hanno aderito alla misura, approvati con decreto 18778 del 19/12/2019. Come accedere

1. Modalità di presentazione della domanda nel caso di acquisto in proprio della parrucca

Nel caso di acquisto in proprio della parrucca, la domanda per la richiesta del contributo deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 23 dicembre 2019 e fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. La domanda, redatta sulla base dello schema di domanda qui sotto allegato, deve essere corredata dai seguenti documenti: certificazione dello specialista curante che attesti la necessità della parrucca in conseguenza delle

cure subite; documentazione (fattura/ricevuta fiscale) comprovante l’acquisto della parrucca; fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità della persona richiedente.

Valutati positivamente i requisiti, le ATS sono competenti per la liquidazione delle risorse in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’approvazione della domanda al soggetto richiedente, nel caso di acquisto in proprio della parrucca.

2. Modalità di presentazione della domanda nel caso di acquisto da parte del soggetto del terzo settore

L’ente del terzo settore che ha manifestato la volontà di operare a favore delle persone beneficiarie della presente misura attraverso la fornitura diretta della parrucca e che è stato dichiarato ammesso da Regione a seguito della verifica dei requisiti, può presentare la domanda, attraverso il sistema Bandi online all’indirizzo

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www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 23 dicembre 2019 e fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. Nel caso di acquisto della parrucca da parte del soggetto del terzo settore l’istruttoria sui requisiti richiesti alle persone è effettuata dallo stesso. ATS provvede, nella fase di liquidazione, a verificare la correttezza della residenza delle persone, nonché la relativa documentazione contabile.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/Fragilita-e-dipendenze/ser-parrucche-malati-oncologici/parrucche-malati-oncologici

Protesi Fornitura gratuita di ausili, protesi alle persone con invalidità superiore al 33% ed altri benefici previsti da appositi decreti. Queste prestazioni sono anche esigibili da coloro che sono in attesa del riconoscimento di invalidità. Rivolgersi a SUW del distretto, muniti della necessaria documentazione.

Cure in centri di alta specializzazione all'estero Nel caso che non sia possibile ottenere in Italia in modo adeguato e tempestivo le cure necessarie, previo autorizzazione dell’ATS , è consentita: Assistenza diretta: le prestazioni sanitarie sono pagate direttamente dall’ATS Assistenza indiretta: le prestazioni sono a carico del paziente con rimborso parziale da parte dell’ATS.

Il Sistema Previdenziale Vedi capitoli Invalidità civile, Permessi e congedi legge 104/92, Indennità di accompagnamento e di frequenza.

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Incontinenza e decubito

Destinatari: cittadini dichiarati invalidi civili, o che hanno inoltrato domanda di riconoscimento di invalidità civile o che hanno subito particolari operazioni chirurgiche. Interventi: prodotti di assorbenza (pannoloni e traverse) cateteri sacchetti raccogli urine da gamba e da letto sacche per colonstomizzati ausili antidecubito Modalità di accesso: La richiesta viene fatta dal medico di medicina generale e inoltrata all'Ufficio Protesi del distretto sanitario. Informarsi dei giorni e degli orari. La richiesta viene autorizzata dall'ASST mediante ricetta telematica, con validità massimo 12 mesi, per il ritiro del materiale in farmacia Costi: A carico del SSN erogati dall'ASST

Medicina integrativa

Attivazione registro ASST per farmaci speciali Esenzione ticket per patologia cronica Prescrizione per la fornitura di prodotti dietetici per celiaci ecc. Ossigenoterapia Presidi medici per diabetici Pratiche rimborso spese viaggio ai dializzati Dove: Informazioni presso gli sportelli UNICI

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T.A.O. (Terapia Anticoagulante Orale)

La terapia anticoagulante orale (TAO) è un trattamento di grande importanza per la prevenzione e la cura delle malattie tromboemboliche ed è oggi, di regola, gestita in ambulatori dedicati chiamati Centri o Ambulatori Tao. L'avvio del paziente a un Centro o Ambulatorio TAO può avvenire su richiesta di: un medico specialista un medico di Medicina Generale una struttura ospedaliera dopo un ricovero. Istruzioni prelievo a domicilio Nei casi certificati dal Medico di Medicina Generale d’impossibilità a recarsi presso il Centro Anticoagulante Orale (TAO) si può usufruire del servizio di prelievo a domicilio secondo le seguenti modalità: Il MMG compila una impegnativa regionale recante le seguenti diciture:

o 4 PT-INR + monitoraggio TAO o prelievo a domicilio o numero esenzione ticket

Il cittadino/paziente si rivolge al Centro di Assistenza Domiciliare (CeAD) del territorio di residenza recandosi personalmente o familiare o tramite telefonata dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì; il cittadino/paziente deve comunicare i dati anagrafici, codice fiscale e rispondere ad alcune brevi domande relative alla patologia in atto della persona che deve usufruire delle prestazioni; l'operatore chiederà di indicare di quale ente erogatore si intende usufruire, tra quelli accreditati per il territorio e fornirà informazioni per la programmazione delle prestazioni.

Il cittadino/paziente potrà contattare l'Ente erogatore scelto per poter usufruire della prestazione. Il cittadino/paziente consegnerà l'impegnativa del Medico di Famiglia all'Ente erogatore. Nel giorno del prelievo il paziente deve consegnare all'infermiera dell'Ente erogatore:

o la scheda posologica precedente con questionario compilato o copia di documenti sanitari relativi ad eventi clinici intercorsi

Prima del quarto prelievo, il paziente deve rivolgersi al Medico di Famiglia per il rinnovo dell'impegnativa da consegnare nuovamente all'Ente erogatore per il ciclo successivo che deve riportare la stessa dicitura

Il referto aggiornato è disponibile nel pomeriggio del giorno stesso e può essere trasmesso al paziente con le seguenti modalità che devono essere concordate con il Centro TAO dell'Ospedale di riferimento: o invio fax o mail (per usufruire di questo servizio rivolgersi al Centro TAO che fornirà il modulo da

compilare) o ritiro allo sportello dedicato dell'Ospedale di riferimento nell'orario indicato al ritiro degli esami dietro

presentazione di tesserino sanitario o delega il paziente/parente verifica la data del controllo e la comunica con la massima tempestività all'ente erogatore

del servizio di prelievo a domicilio comunicare al Medico di Famiglia l'esito del referto

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DISABILITA’ - HANDICAP

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Bonus ausili e strumenti tecnologicamente avanzati

(L.R. n. 23/99) Contributi regionali per l'acquisto o l'utilizzo di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) Descrizione Lo scopo della misura è quello di sostenere le persone disabili ed i minori con disturbi specifici dell’apprendimento, unitamente alle loro famiglie, mediante un contributo economico per l’acquisto (ovvero noleggio o leasing) di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad implementare le abilità della persona e potenziare la sua qualità della vita. Chi può partecipare Possono partecipare al presente bando: giovani o adulti disabili; minori o giovani con disturbo specifico di apprendimento (DSA); con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 30.000,00 euro; che non hanno ricevuto il contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi della

l.r. 23/1999 nei 5 anni precedenti la misura e nella stessa area. Risorse disponibili Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a Euro 2.606.801,5, di cui Euro 2.000.000 sul bilancio regionale 2018. Caratteristiche dell'agevolazione La presente misura è finalizzata ad estendere le abilità della persona ed a potenziare la qualità di vita delle persone disabili e dei minori con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) mediante un contributo economico delle spese sostenute per l’acquisto (ovvero noleggio o leasing) di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati, con massimali di contribuzione diversificati per ognuna delle 4 aree di intervento: domotica mobilità informatica altri ausili.

Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile (spesa non inferiore a € 300,00) e comunque non superiore a € 16.000,00 ed entro i seguenti limiti: personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo erogabile,

comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 400,00; personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di

software di base e di tutte le periferiche, € 600,00; protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000,00; adattamento dell’autoveicolo, compresi i beneficiari dell’art. 27 della legge 104/92, contributo massimo

erogabile € 5.000,00. Come partecipare La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 16/01/2019.

La domanda inoltre deve avere in allegato il preventivo, o la fattura, o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta ovvero, in caso di ausili o strumenti particolarmente costosi acquistati tramite rateizzazione, dalla copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o dalla finanziaria, da caricare elettronicamente sul sistema informativo.

Le domande sono assegnate alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente. Informazioni e contatti Per informazioni è possibile scrivere a questo indirizzo: [email protected]

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Procedura di selezione La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione, a condizione di rispettare i requisiti di ammissibilità.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del fondo al momento della richiesta.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/Disabilita/contributi-acquisto-strumenti

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Richiesta fornitura protesi

Cosa Le protesi e gli ausili tecnici sono oggetti od apparecchi che permettono di compensare le difficoltà delle persone con disabilità fisiche o sensoriali; possono essere prescritti da Medici Specialisti, Ospedalieri e Ambulatoriali, con qualifica di prescrittori.

Chi La fornitura di protesi e gli ausili è autorizzata dal Distretto di residenza dell'assistito.

Come Direttamente erogati dal Distretto mediante consegna presso il domicilio del richiedente (alcuni tipi di protesi ed ausili non personalizzati come LETTI, COMODE, CARROZZINE, DEAMBULATORI)

Documentazione Necessaria modulo regionale (modello 03), con prescrizione del Medico Specialista Prescrittore programma terapeutico compilato dal Medico Specialista Prescrittore carta d'identità in corso di validità o autocertificazione di residenza

Dove Presso un rivenditore scelto dall'interessato, purché ricompreso nell'elenco delle ditte autorizzate dalla Regione.

Centri per la cura della sordità (Rete Udito) – Protesi acustiche

Descrizione: In Lombardia le strutture specialistiche di cura dei problemi di udito sono tra loro raccordate nella “Rete Udito” nella quale i professionisti condividono l’applicazione di specifici percorsi diagnostici terapeutici e l’attuazione di buone pratiche cliniche approvate con disposizioni regionali Il decreto n. 410 del gennaio 2005 dettaglia le attività di diagnosi e cura per l’otosclerosi, la presbiacusia, il neurinoma dell’acustico, l’otite cronica colesteatomatosa, la sordità nell’infanzia, l’otite media acuta. Il successivo decreto n. 11687 dell’ottobre 2006, oltre a elencare i centri classificandoli in base all’età degli assistiti (età pediatrica e adulti) e indicare quali ospedali erogano lo screening neonatale per la sordità, affronta il tema degli impianti cocleari e dettaglia la tipologia delle protesi acustiche, specificando le modalità di prescrizione da parte dei medici e di fornitura ai pazienti.

Come accedere Il cittadino può rivolgersi ai centri della Rete Udito con l'impegnativa del medico di medicina generale; l'accesso è regolamentato direttamente da ciascun centro secondo modalità proprie. Hanno diritto all'erogazione delle protesi acustiche previste dal Sistema Sanitario Regionale: gli invalidi civili, di guerra e per servizio; i privi della vista e i sordomuti (indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482); i minori di anni 18 che necessitino di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione da un'invalidità

permanente; chi sia in attesa di accertamento (e si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 del febbraio

1980, n. 18); chi a in seguito dell'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell’ASL, abbia avuto il

riconoscimento dell’invalidità consistente in una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo;

i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unita operativa certifichi la necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contemporaneamente verrà avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/Cure-specialistiche-e-consultori/ser-centri-cura-sordita-rete-udito-sal/centri-cura-sordita-rete-udito

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Dopo di noi

Legge 22 giugno 2016 n. 112 Dgr Regione Lombardia 7 giugno 2017 n. 6674

Chi può presentare la domanda al “Dopo di Noi. Possono presentare la domanda di partecipazione agli interventi ed ai servizi finanziari del Fondo del “Dopo di Noi” le persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e i loro legali rappresentanti : con certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104 del 5 febbraio

1992; di età compresa tra i 18 ed i 64 anni; prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di

fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare; residenti nel territorio di Ambito territoriale di appartenenza (vedi Avvisi pubblici). L’accesso agli interventi ed ai servizi finanziari dal Fondo “Dopo di Noi”, avviene previa valutazione multidimensionale e definizione del progetto personalizzato ed è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alle necessità di maggiore urgenza, valutata in base ai seguenti parametri: limitazione dell’autonomia e sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento

e sollecitazione della vita di relazione; Condizione abitativa ed ambientale (spazi adeguati, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali,

barriere architettoniche, etc.); situazione economica della persona con disabilità e della sua famiglia valutata sulla base dell’ISEE e DSU

posseduto. Tipologia di interventi. percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la

deistituzionalizzazione; interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art. 3 comma 4,

del decreto interministeriale di attuazione( 28/11/2016); programma di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la

gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile ed in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, alla autonomia delle persone ad altra riabilitazione;

in via residuale, interventi di permanenza temporanea di una soluzione abitativa extra-familiare.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL PROPRIO AMBITO DI ZONA O TERRITORIALE

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Centro Diurno Disabili (CDD)

Che cos’è

Il CDD (Centro Diurno Disabili) è un’unità d’offerta a prevalente contenuto socio-sanitario che si occupa della presa in carico di persone con disabilità grave di età compresa tra 18 e 65 anni e che necessitano di un elevato grado di protezione. Previa autorizzazione dell’Unità di Neuropsichiatria competente per territorio può accogliere minori a partire dai 16 anni.

Finalità ed interventi

Il CDD è un servizio diurno che prevede l’erogazione di prestazioni di carattere socio-sanitario ad elevato grado di integrazione e la realizzazione di attività di carattere riabilitativo, socio-riabilitativo ed assistenziale con l'obiettivo di sviluppare, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue dalla persona e di operare per il massimo mantenimento di tali capacità. La presa in carico dell’utente viene formalizzata da un PEI (Progetto Educativo Individualizzato) condiviso con i famigliari nel quale, per ogni area di intervento (Sanitaria, Comportamentale, Motoria/Riabilitativa, Educativa/Formativa, Sociale e Assistenziale) vengono definiti gli interventi in termini di bisogni emergenti, obiettivi, attività e, infine, tempi/modi di verifica dell’andamento dell’intervento stesso e del progetto nel suo complesso. Tipicamente vengono svolte attività di laboratorio, riabilitative (piscina, fisioterapia, ippoterapia, musicoterapia, stimolazione basale, ecc…) e socializzanti (uscite sul territorio, brevi soggiorni, ecc…).

Modalità di accesso

Rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

Centro Socio Educativo (CSE)

Che cos’è

È un servizio diurno di carattere sociale destinato a disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario. Gli interventi socio-educativi o socio-animativi, sono finalizzati alla autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale, propedeutici all’inserimento nel mercato del lavoro.

Finalità ed Interventi

Il CSE è un servizio diurno volto ad assicurare alla persona disabile una risposta in termini di sviluppo e di mantenimento delle autonomie personali, mediante la definizione di un PEI (Progetto Educativo Individualizzato) e lo svolgimento di attività e interventi a carattere pedagogico, educativo e di inserimento sociale quali attività espressive e di laboratorio attività di potenziamento dell’autonomia personale attività svolte in interazione con le comunità locali ed il territorio, uscite, soggiorni percorsi individualizzati per un recupero funzionale/sociale e, ove possibile, inserimenti lavorativi.

Modalità di accesso

Rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

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Servizio Formativo per l’Autonomia (SFA)

Che cos’è

Lo SFA (Servizio Formativo per l’Autonomia) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale, professionale. E’ caratterizzato dall’offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.

Destinatari

Persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni Persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema

sanitario o socio sanitario necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Finalità

La finalità del servizio è favorire l’inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali. Il servizio contribuisce inoltre all’acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all’inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati all’inserimento lavorativo. Obiettivo del servizio è garantire Progetti Individualizzati che consentano alla persona di acquisire competenze sociali (muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di vita, organizzare il proprio tempo, avere cura di sé, intessere relazioni sociali), acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla famiglia (attraverso il riconoscimento e il rispetto delle regole familiari e sociali nonché l’apprendimento/ riapprendimento di abilità specifiche quali: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi e spazi familiari) e infine acquisire prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo (attraverso potenziamento o sviluppo delle competenze cognitive, potenziamento delle abilità funzionali residue, riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro). La durata massima di permanenza nel servizio è di cinque anni.

Progetto Individualizzato

Il Progetto Individualizzato deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici, i suoi tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e loro esito, la valutazione finale che attesti gli obiettivi raggiunti e la conseguente dimissione o la necessità, al termine del Modulo Formativo (della durata massima di tre anni) di un ulteriore Modulo di Consolidamento (al massimo di due anni). Il progetto individualizzato definito per ogni persona accolta deve essere conservato nel fascicolo personale e deve essere aggiornato secondo la tempistica definita nel progetto medesimo.

Modalità di accesso

Rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

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Comunità Alloggio per Disabili (CAH)

Che cos’è La Comunità Alloggio è una struttura residenziale di accoglienza, pubblica o privata, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra le fragilità riconducibili al sistema socio-sanitario; si tratta di disabili in grado di partecipare all’organizzazione della vita domestica ma non di vivere autonomamente nel proprio domicilio. È una struttura di carattere sociale che accoglie disabili di diversi gradi di fragilità. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa. Può richiedere accreditamento con il sistema socio sanitario per l’erogazione di prestazioni socio sanitarie a favore di ospiti beneficiari di voucher di lungoassistenza. La capienza massima è di 10 posti. Destinatari Persone adulte con disabilità fisica e/o intellettiva non riconducibili al sistema socio-sanitario, in grado di partecipare all’organizzazione della vita domestica ma non di vivere autonomamente nel proprio domicilio. Finalità Finalità della CAH è quella di costituire una soluzione residenziale a carattere permanente a favore di persone disabili adulte attraverso prestazioni sostitutive del nucleo famigliare erogate sulla base di progetti individualizzati condivisi ove possibile con la famiglia e monitorati nel tempo. Modalità di accesso Rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

Comunità Socio Sanitaria (CSS)

Che cos’è La CSS (Comunità Socio Sanitaria) è un’unità d’offerta residenziale che si occupa di accogliere come dimora abituale persone adulte con disabilità gravi, prive del sostegno famigliare e che necessitano anche di supporto e servizi sanitari. La capienza massima è di 10 posti. Destinatari Il servizio è rivolto a persone adulte con disabilità fisica e/o intellettiva che non necessitino di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e quindi che non necessitino di soluzioni residenziali a maggior protezione socio-sanitaria (vedi RSD) e che si trovino, tipicamente, in situazioni di inesistenza, impraticabilità o impossibilità di permanenza nel nucleo famigliare. Finalità Finalità della CSS (servizio Sociosanitario) è quella di costituire una soluzione residenziale a carattere permanente a favore di persone disabili adulte attraverso prestazioni sostitutive del nucleo famigliare erogate sulla base di progetti individualizzati condivisi ove possibile con la famiglia e monitorati nel tempo. Modalità di accesso Rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

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Residenza Sanitaria per Disabili (RSD)

Che cos’è La RSD (Residenza Sanitaria per Disabili) è l’unità d’offerta residenziale, destinata all’area della disabilità grave, che si occupa di accogliere come dimora abituale persone adulte che necessitano di prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria. Destinatari Il servizio si rivolge alle persone disabili che non abbiano ancora compiuto i 65 anni e che presentino una condizione di grave disabilità fisica, intellettiva, sensoriale dipendenti da qualsiasi causa. In caso di particolari ed eccezionali situazioni di elevata complessità assistenziale e/o comportamentale o di inadeguatezza del nucleo familiare anche esteso, può essere autorizzato l’inserimento di minori previa autorizzazione della unità di neuropsichiatria competente sul caso. Di norma sono strutture accreditate per una capienza massima di 60 posti articolata in nuclei da massimo 20 posti ciascuno. Finalità La finalità della RSD è quella di garantire un progetto di vita orientato al benessere dell’assistito, garantendo un supporto sanitario, assistenziale e riabilitativo adeguato nonché un sostegno alla partecipazione delle persone alla Gli obiettivi saranno formalizzati nel progetto individualizzato, da condividere ove possibile con i famigliari, progetto nel quale, per ogni area di intervento (Sanitaria, Comportamentale, Motoria/Riabilitativa, Educativa/Formativa, Sociale e Assistenziale) vengono definiti gli interventi in termini di bisogni emergenti, obiettivi, attività e, infine, tempi/modi di verifica dell’andamento dell’intervento stesso e del progetto nel suo complesso. Modalità di accesso

Rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

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Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche

(Legge 9 gennaio 1989 n.13) Descrizione Regione Lombardia eroga contributi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai Comuni della Lombardia per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Sono finanziabili le domande relative a:

situazione di "svantaggio" certificate da apposita certificazione medica.

non sono finanziabili le richieste di “migliorie” ma solo gli adeguamenti per il superamento delle barriere architettoniche

non sono finanziabili le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria e interventi di manutenzione

E’ possibile richiedere un contributo per opere interne all’alloggio e un contributo per opere esterne e per il posizionamento di meccanismi di sollevamento, presentando due domande. In caso di opere funzionalmente connesse tra loro, è sufficiente una domanda unica.

Possono presentare domanda: i cittadini diversamente abili o i condomini ove gli stessi risiedano. I beneficiari del contributo possono essere anche altri soggetti che dovranno sottoscrivere la domanda (es:

proprietario di immobile ove risiede il diversamente abile, famigliari, ecc). La domanda può essere presentata altresì da disabili che hanno la residenza o l’abituale e stabile dimora

presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili. Come accedere I cittadini interessati possono presentare domanda, rivolgendosi al proprio comune di residenza anche per avere informazioni sulla modulistica accessoria. La domanda di contributo può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno e comunque entro il 1° marzo di ogni anno affinché la domanda rientri nella dotazione finanziaria dell’anno di riferimento. Importo del contributo Il contributo copre tutta o una parte della spesa secondo l'ammontare della stessa. L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate; qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/Disabilita/barriere-architettoniche/ser-contributi-statali-per-eliminare-le-barriere-architettoniche-casp/contributi-barriere-architettoniche

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INVALIDITA’

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Invalidità Civile

Destinatari: Persona con gravi patologie o con deficit anche sensoriali che ne limitano l'auto-sufficienza; una volta dichiarata invalida civile, o affetta da grave handicap, ha diritto a una serie di interventi socio sanitari, di assistenza parentale, di tutela di benefici economici, fiscali e protesici. Interventi: I provvedimenti sono ovviamente personali, legati al tipo di invalidità e diversi per fasce di età. Importante è il riconoscimento del diritto alla Legge 104/92 che può essere certificato in casi particolari (ai ciechi assoluti viene riconosciuto indipendentemente dal reddito) e che prevede i seguenti benefici:

permessi lavorativi agevolazione acquisto veicoli agevolazioni contributivi detrazione IRPEF IVA agevolata per i mezzi di deambulazione e sollevamento sussidi tecnici ed informatici esenzione pagamento ticket benefici sui mezzi di trasporto pubblici

Questi benefici vengono erogati in riferimento alla percentuale d’invalidità riconosciuta dalla Commissione medica (v. tabella alla pagina seguente). Assegno mensile d’invalidità civile: L’assegno mensile d’invalidità civile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Per ulteriori dettagli e informazioni fare riferimento alla fonte ufficiale (portale INPS) alla pagina seguente: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50196 Pensione di inabilità: La pensione d’inabilità viene concessa al lavoratore che per infermità, difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (invalidità del 100%). Modalità di accesso: Il riconoscimento dell'Invalidità Civile, della Cecità o della Sordità dell'utente avviene esclusivamente per via telematica: L'utente deve recarsi dal proprio Medico di Medicina Generale per l'invio all'INPS del certificato medico

digitale, di cui rilascerà una ricevuta con relativo numero di protocollo Successivamente l'utente dovrà recarsi, munito della ricevuta, presso il patronato INCA CGIL abilitato

all'inserimento telematico della domanda di invalidità o inabilità La domanda può essere anche inserita direttamente dall'utente se già in possesso del PIN necessario per

accedere alla procedura telematica dell'INPS. Aggravamento: Nel caso in cui si voglia richiedere il riconoscimento di una situazione d’aggravamento, con il verbale d'invalidità precedente, seguire le stesse modalità per il riconoscimento (Medico di Medicina Generale + Patronato Cgil Inca).

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Tabella delle invalidità civili con giudizio della commissione e benefici correlati al grado d’invalidità

Giudizio Commissione Grado

Riconosciuto Prestazioni non economiche Prestazioni economiche

NON INVALIDO (patologia non invalidante o riduzione della capacità lavorativa inferiore ad 1/3 o minore non invalido)

Nessuno Nessuna Nessuna

INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) (Grado indicato nel verbale)

dal 34% Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale

La concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile

Nessuna

dal 46%

Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro e della massima occupazione per il collocamento obbligatorio; l’iscrizione deve essere richiesta dai lavoratori non occupati (o part-time) allegando verbale di riconoscimento.

Nessuna

dal 51%

Solo per lavoratori dipendenti Congedo per cure: può essere concesso ogni anno un congedo straordinario retribuito per cure non superiore a 30 gg. su richiesta dell’invalido e previa autorizzazione del medico competente; tale congedo non incide sul periodo di comporto (conservazione del posto di lavoro).

Nessuna

dal 60%

Iscrizione ai fini dell’assunzione obbligatoria per lavoratori collocati per vie ordinarie e successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di servizio opportunità i lavoratori invalidi che possono essere tra i collocati obbligatoriamente.

Nessuna

dal 67%

Fornitura gratuita di protesi e ausili ai sensi del DM 27/08/99 n° 322 in connessione alle infermità invalidanti

Tessera d’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio

Agevolazioni per graduatorie case popolari

Agevolazioni sul canone telefonico (su base ISEE )

Eventuali agevolazioni per tessere tranviarie

Nessuna

INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) (Grado indicato nel verbale)

dal 74% Tutte quelle precedenti

Assegno mensile di 286,81 € (per l’anno 2020) per 13 mensilità in presenza di reddito personale annuo, per il 2020, inferiore a 4.926,35 € purché inoccupati, occupati saltuariamente o presso cooperative sociali

dal 75% o sordomuti

Solo per lavoratori dipendenti Riconoscimento di un’anzianità figurativa pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto dopo il riconoscimento di questo grado d’invalidità nella misura massima di 60 mesi il massimo lo si ottiene con 30 anni di lavoro in tale status

Vedi sopra

INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% (art.2 e 12 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)

100% Tutte quelle precedenti

Pensione d’inabilità di 286,81 € (per l’anno 2020) per 13 mensilità in presenza di reddito personali annuo, per il 2019, inferiore a 16.984,49 euro.

INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)

100% Tutte quelle precedenti

Pensione d’inabilità di 286,81 € (per l’anno 2020) per 13 mensilità in presenza di reddito personali annuo, per il 2019, inferiore a 16.984,49 euro.

Indennità d’accompagnamento di 520,29 euro (per il 2020) per 12 mensilità senza limiti di reddito né personale né coniugale

INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 508/88) INVALIDO ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza accompagnatore (L. 508/88)

100% Tutte quelle precedenti Indennità d’accompagnamento di 520,29 euro (per il 2020) per 12 mensilità senza limiti di reddito né personale né coniugale

INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 508/88, L. 124/98): invalidità medio grave nel range 67%÷99%

Indicato nel verbale

Fornitura gratuita di protesi e ausili ai sensi del DM 27/08/99 n° 322 in connessione alle infermità invalidanti

Tessera d’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio

Agevolazioni per graduatorie case popolari

Agevolazioni sul canone telefonico (su base ISEE )

Eventuali agevolazioni per tessere tranviarie

No indennità d’accompagnamento

No invalidità in quanto ultra sessantacinquenne

INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 e 124/98) . Grave 100%

100% Tutte quelle precedenti No indennità d’accompagnamento

No invalidità in quanto ultra sessantacinquenne

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Tabelle d’invalidità “Legge 104/92” e “Minorenni con indennità di frequenza o accompagnamento” con benefici correlati

Invalidità ai sensi della Legge 104/92

Giudizio Commissione Grado

Riconosciuto Prestazioni non economiche Prestazioni economiche

Ai sensi dell’art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104 la Commissione medica riconosce l’interessato: PORTATORE DI HANDICAP (Comma 1 art. 3)

XXXXXXX

Tutti i benefici previsti dalla legge 104

NO permessi lavorativi per se o per assistere un famigliare invalido

NO congedo straordinario di due anni

Nessuna se non quelle derivanti dall’eventuale riconoscimento dell’invalidità civile.

Ai sensi dell’art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104 la Commissione medica riconosce l’interessato: PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (Comma 3 art. 3)

XXXXXXX

Tutti i benefici previsti dalla legge 104

SI permessi lavorativi per se o per assistere un famigliare invalido

SI congedo straordinario di due anni al famigliare che assiste il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità

Nessuna se non quelle derivanti dall’eventuale riconoscimento dell’invalidità civile.

Minorenni con indennità di frequenza o d’accompagnamento

Giudizio Commissione Grado

Riconosciuto Prestazioni non economiche Prestazioni economiche

Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della sua età Minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore (Legge 11 ottobre 1990, n. 289)

XXXXXXX

Frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali o diurni anche semiresidenziali pubblici o privati (purché convenzionati) con scopi terapeutici, riabilitativi o di recupero.

Frequenza di scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione o addestramento professionale

Indennità di frequenza di 286,81 € (per l’anno 2020) per 13 mensilità in presenza di reddito personale annuo, per il 2020, inferiore a 4.926,35 €.

MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) – Indennità d’accompagnamento

XXXXXXX Nessuna Indennità d’accompagnamento di 520,29 euro (per il 2020) per 12 mensilità senza limiti di reddito

Relativamente alle tabelle di cui sopra, destinatari delle erogazioni economiche sono i cittadini italiani residenti in Italia e i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, e i loro familiari (coniuge e figli a carico), regolarmente residenti in Italia. Possono avere diritto alle prestazioni economiche anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno. Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è infatti l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE) in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto, in sostituzione della Carta di soggiorno, il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; tale titolo può essere rilasciato da un paese UE a chi possiede i seguenti requisiti: un periodo minimo di cinque anni di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo. Poiché successivamente, in casi particolari, sono intervenute delle sentenze della Corte Costituzionale, può essere utile che ogni situazione che pone dei dubbi o dei dinieghi, venga singolarmente valutata. N.B. La tabelle di cui sopra vogliono solo essere un aiuto e uno strumento di orientamento nel complesso iter dei riconoscimenti di invalidità civile ma, data la complessità e la varietà delle situazioni, ogni beneficio deve essere valutato grazie ai competenti uffici. Inoltre l’elencazione fatta è inevitabilmente incompleta e in continua possibile modificazione.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 35

Permessi e congedi legge 104/92

Che cosa sono: Permessi lavorativi consistenti in: riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell'orario di lavoro (solo lavoratore portatore di handicap); n° 3 giorni di permesso mensile; possibilità di un congedo di due anni anche non consecutivi in tutto l’arco della propria vita lavorativa.

Destinatari: disabili gravi genitori anche adottivi o affidatari, di figli disabili gravi; coniuge, parenti o affini entro il 2° grado; di 3° grado o affini solo in casi particolari

Modalità di accesso: Con il verbale d'invalidità rivolgersi al patronato INCA-CGIL.

Indennità di accompagnamento e di frequenza

Destinatari: Persone di tutte le età con invalidità al 100% (per i minorenni si chiama indennità di frequenza) impossibilitate a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E' riconosciuta anche per i malati terminali.

Modalità di accesso: Con il verbale d'invalidità rivolgersi allo sportello del patronato INCA-CGIL.

Limiti di reddito: Nessuno

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 36

Inserimento socio-lavorativo disabili – biennio 2020/2021

Che cos’è: Regione Lombardia ha emanato le linee di indirizzo che definiscono criteri e modalità di programmazione e gestione degli interventi di inserimento socio-lavorativo delle persone disabili a valere sul Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili (l.r. 13/2003) per il biennio 2020/2021, al fine di assicurare a ciascuno pari opportunità di realizzazione personale e garantire elevati standard di qualità della vita.

Descrizione Regione Lombardia promuove e finanzia un’offerta di servizi a favore dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone con disabilità che trova specifica attuazione nei bandi gestiti dalle Province sulla base di indirizzi regionali e che rispondono alle seguenti finalità: inserimento e mantenimento lavorativo all’interno del mercato del lavoro; sostegno alle imprese lombarde nel processo di inserimento, mantenimento e crescita professionale della

persona; sostegno e promozione di reti territoriali integrate con i servizi sociali e socio sanitari finalizzate

all’inserimento socio-lavorativo promozione di azioni di sistema per sviluppare e migliorare i modelli di intervento in relazione alla specificità

di ciascun territorio, su iniziativa delle Amministrazioni Provinciali. Gli strumenti disponibili per le finalità sopra elencate sono: Dote Lavoro – disabilità Dote Impresa – Collocamento Mirato Azioni di sistema per sviluppo della governance e della rete per l’inserimento lavorativo di persone disabili Servizio “Promotore 68" - i dettagli descritti nella sezione sottostante "Come accedere al servizio" Azione di sistema “Orientamento al lavoro” rivolto agli alunni con disabilità attraverso l’alternanza scuola-

lavoro.

Come accedere al servizio Le misure sono attivate direttamente dai Servizi del Collocamento mirato delle Province lombarde tramite specifici bandi, finanziati annualmente dalla Regione. Consultare i servizi del Collocamento Mirato sul portale internet di ciascuna Provincia e della Città Metropolitana di Milano.

Servizio “Promotore 68" In attuazione della DGR 843 del 19/11/2018 “linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore

dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità” e del decreto di n. 362 del 16/01/2019 allegato C1 “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’azione di sistema regionale Promotore 68, pubblichiamo l’elenco dei nominativi delle persone incaricate dalle province a svolgere il servizio di “Promotore 68”.

L’obiettivi del servizio del “Promotore 68” è quello di migliorare l’efficacia nell’applicazione degli obblighi previsti dalla legge 68/99 attraverso un’attività di supporto gratuito alle imprese che sono tenute ad adempiere all’obbligo e un’attività di esplorazione, promozione e sensibilizzazione rivolta all’intero mercato territoriale, finalizzata a raggiungere potenziali datori di lavoro anche fra le piccole imprese e più in generale a quelle che si trovano a gestire il tema della disabilità.

Ogni interessato tra i datori di lavoro in obbligo ai sensi della legge 68/99 ma anche tra quelli non in obbligo ma che gestiscono il tema della disabilità potrà contattare i nominativi elencati che operano nel territorio provinciale di riferimento.

Azione di Sistema “Orientamento al lavoro” L’obiettivo è quello di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone disabili intervenendo negli ultimi anni

del percorso scolastico, spesso accade infatti che abbandonando il contesto tutelante della scuola, manchino o risultino deboli e lacunosi i riferimenti di servizio, e che le famiglie siano lasciate sole nel sostenere la motivazione dei giovani alla ricerca di un’occupazione e, successivamente, al mantenimento del posto di lavoro.

Emerge pertanto l’esigenza di un’azione tesa a creare, durante il percorso scolastico dell’allievo con disabilità, le precondizioni per una riuscita dell’inserimento lavorativo, attraverso l’avvio, a partire dagli ultimi due anni

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 37

di frequenza, di un percorso a tappe composto da esperienze e percorsi personalizzati capaci di interpretare le specifiche esigenze e affrontare i vincoli e i limiti imposti dalle specifiche condizioni psicofisiche di ciascuno.

Allo scopo di raggiungere tali obiettivi si vuole creare un modello condiviso che articoli il processo di accompagnamento al lavoro di ragazzi disabili attraverso una rete di soggetti fra loro coordinati.

Quando? In ogni momento dell'anno.

Informazioni e contatti Servizi del Collocamento mirato delle Province Lombarde: Provincia di Bergamo: Antonia Bordoni, [email protected] Provincia di Brescia: Grazia Compagnoni, Angelica Zamboni, [email protected] ,

[email protected] Città Metropolitana di Milano: Sabina Pavesi, [email protected] Provincia di Como: Lidia Frigerio, Umberto Ballabio, [email protected],

[email protected] Provincia di Cremona: Mirco Moreschi [email protected] Provincia di Lecco: Cristina Pagano [email protected]. Provincia di Lodi: Elisabetta Bellocchio, Raffaella Bosoni, [email protected],

[email protected] Provincia di Mantova: Alessandra Bezzecchi, [email protected] Provincia di Monza e Brianza: Gianpaolo Torchio, [email protected] Provincia di Pavia: Donata Perotti, [email protected] Provincia di Varese: Fabrizio Simonini, [email protected] Provincia di Sondrio: Tiziana Rinaldi, [email protected] PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/ser-linee-indirizzo-inserimento-disabili

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DISABILITA’ AGEVOLAZIONI

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Misura B1 – Sostegno alla disabilità gravissima

DESTINATARI

La Misura B1 è destinata alle persone in condizione di disabilità gravissima ed è regolamentata dal Programma Operativo Regionale per le persone in condizione di non autosufficienza triennio 2019 - 2021. DESCRIZIONE E MODALITÀ D’ACCESSO

Il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) è costituito da risorse ministeriali destinati alla cura e all'assistenza delle persone con disabilità gravissima, non autosufficienti, assistite a domicilio dai loro familiari oppure da personale di assistenza assunto. Le risorse del FNA sono destinate inoltre ai minori e ai giovani adulti con disturbi dello spettro autistico, ritardo mentale, al fine di contemperare in modo adeguato interventi volti a sostenere la domiciliarità attraverso la realizzazione di percorsi di inclusione sociale e di superamento dei rischi di emarginazione nei normali contesti di vita. Con le deliberazioni n. 2720 del 23 dicembre 2019 e n. XI/2862 del 18 febbraio 2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2019-2021 il Programma operativo regionale annualità 2019 – esercizio 2020, relativo alle Misure a favore di persone in

condizione di disabilità gravissima (Misura B1), di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misura B2) e al PRO.VI (Progetti di Vita indipendente).

Per accedere alla misura B1 tramite l'erogazione di buoni e voucher bisogna presentare formale richiesta presso la propria ATS/ASST di residenza che provvede alla valutazione multidimensionale delle condizioni della persona predispone il Progetto Individuale di Assistenza che prevede la descrizione degli interventi da sostenere con i

buoni e i voucher previsti dalla misura B1.

Le persone per accedere alla misura devono essere beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla l.n.18/1980 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del d.p.c.m. n. 159/2013.

All’istanza per la valutazione dell’’ammissibilità alla misura B1 occorre allegare la seguente documentazione: verbale di accertamento invalidità da cui risulti il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento oppure certificazione della condizione di non autosufficienza ai sensi del DPCM n.159/2013, Allegato 3 inoltre: la documentazione clinica comprovante la condizione di gravissima disabilità redatta come previsto al

precedente punto “Valutazione”; autocertificazione con l’indicazione di chi assicura il compito di caregiver familiare, specificando le ore

dedicate alla funzione di caregiver ;

contratto di regolare assunzione con versamento contributi previdenziali per personale di assistenza (es. badante, assistente familiare iscritto al registro ex l.r. n. 15/2015, operatore di assistenza tutelare ASA/OSS - baby sitter, educatore) se assunto direttamente oppure documentazione con validità fiscale emessa da ente terzo (es. cooperativa) o dal professionista che eroga la prestazione;

ISEE sociosanitario fino a € 50.000,00 e ISEE ordinario fino a € 65.000,00 per beneficiari minorenni in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente) ai fini dell’accesso alla misura B1. Per gli adulti e anziani è necessario presentare anche l’ISEE ordinario che sarà utilizzato quale criterio ordinatorio dell’elenco predisposto dalle ATS o eventualmente degli elenchi per le tre Aree di riferimento (minori/adulti/anziani) qualora se ne ravvisasse la necessità per scarsità di risorse.

Le persone in carico ad altri servizi, interventi e Misure di carattere sociosanitario incompatibili con la Misura B1, come più sotto riportato, possono presentare domanda alla misura B1 solo dopo un periodo minimo di tre mesi dalla data di effettiva dimissione. Il soggetto dimesso da struttura sanitaria, sociosanitaria o sociale che rientra a domicilio, può presentare la domanda alla Misura dalla data di effettiva dimissione. Le domande di nuovo accesso alla Misura B1 sono accoglibili dal 1 gennaio 2020 e fino al 30

settembre 2020.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 40

IMPORTI

E’ PREVISTA L’EROGAZIONE DI BUONI MENSILI D’IMPORTO DIFFERENZIATO A SECONDA DELLE TRE CASISTICHE ILLUSTRATE QUI DI SEGUITO:

1. SE LA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVISSIMA È A CASA E NON È IN CARICO A UNITÀ D’OFFERTA semi-residenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, Progetto sperimentale riabilitazione minori disabili), ovvero SE MINORE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA CHE FREQUENTA UN SERVIZIO di infanzia, scuola o Unità d’offerta semi-residenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali con precipua finalità socializzante e per un totale complessivo minore di 14 ore settimanali

EROGAZIONE DI BUONO MENSILE DI VALORE MASSIMO € 1.100,00 COSÌ ARTICOLATO:

a) € 600,00 in quanto livello essenziale regionale di assistenza per sostenere il caregiver familiare o in caso di sua assenza (persona che vive sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza;

b) da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00 per sostenere, a titolo di rimborso, le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato (es. badante, assistente familiare ex lr 15/2015, ASA/OSS, colf, baby sitter, educatore): tempo pieno € 500,00, indipendentemente se convivente o non; part time (almeno 25 ore settimanali) € 300,00; < 25 ore settimanali € 200,00, a fronte di una spesa almeno di pari importo.

c) In relazione a bisogni complessi correlati a situazioni di dipendenza vitale, ventilo assistite e stati vegetativi e in assenza di personale regolarmente impiegato, può essere riconosciuto un ulteriore buono mensile sino ad un massimo di € 300,00 al caregiver familiare impegnato nell’assistenza diretta della persona con gravissima disabilità come specificato nel progetto individuale.

Alle persone con disabilità gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato, può essere riconosciuto oltre al buono mensile del valore di € 600,00, di cui al punto a) e al buono per il personale di assistenza regolarmente impiegato fino ad un massimo di € 500,00 di cui al punto b), un ulteriore buono sociale mensile fino ad un massimo di € 800,00 a fronte di una spesa almeno di pari importo.

Alla persona disabile gravissima, beneficiaria del buono a sostegno del progetto di vita indipendente di durata biennale e già in atto e finanziata con la precedente annualità FNA 2018, viene garantita la continuità con la presente annualità FNA 2019, anche con età superiore ai 64 anni. È onere degli Ambiti Territoriali segnalare tempestivamente alle ATS e ASST di riferimento, l’elenco delle persone beneficiarie della Misura B1 al fine dell’erogazione del buono con le risorse destinate a tale misura.

Tale ulteriore buono sociale può essere riconosciuto alle persone che sono in possesso di un ISEE sociosanitario < a € 25.000,00

Per “personale regolarmente impiegato si intende quello assunto direttamente dalla persona con disabilità/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da Ente terzo (es. cooperativa) o da operatore a prestazione professionale.

2. SE LA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVISSIMA FEQUENTA SERVIZI INFANZIA/SCUOLA PER MASSIMO 25 ore settimanali, con la precisazione che trattasi di valore convenzionale (pertanto tutti i minori che frequentano qualunque tempo scuola, hanno diritto ad accedere alla misura) ovvero È UN ADULTO/ANZIANO INSERITO PRESSO UN SERVIZIO DIURNO (CSE, CDD, CDI) PER UN MASSIMO DI 14 ORE SETTIMANALI ovvero FREQUENTA SERVIZI INFANZIA /SCUOLA per meno di 25 ore settimanali e un servizio diurno (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna) per meno di 14 ore settimanali certificate dall’erogatore del servizio e comunque non superiore a complessive 35 ore

EROGAZIONE DI BUONO MENSILE DI VALORE MASSIMO € 600,00

In caso di riconoscimento del Buono mensile di € 600,00 a disabile gravissimo che frequenta la scuola, nei mesi di luglio e agosto il buono è innalzato ad € 900,00 - a compensazione del maggior onere assistenziale per il caregiver familiare dovuto al periodo di chiusura della scuola.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 41

I Buoni di cui ai punti 1 e 2 possono essere integrati anche con i seguenti Voucher mensili secondo le modalità sotto evidenziate: a) Voucher mensile compreso fino ad un massimo di € 460,00 a favore di persone adulte, per il

miglioramento della qualità di vita loro e delle loro famiglie, a titolo esemplificativo: per il mantenimento del benessere psicofisico, anche con prestazioni di natura tutelare per mirate

necessità di rafforzamento, non di sostituzione, delle prestazioni di assistenza domiciliare (ADI, SAD);

per il sostegno della famiglia con interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari; prestazioni di natura tutelare per mirate necessità di rafforzamento, non di sostituzione, delle

prestazioni di assistenza domiciliare; sostitutivo delle prestazioni di natura sociosanitaria assicurate nell’ambito degli interventi

assicurati dall’ADI. b) Voucher mensile fino a un massimo di € 600,00 a favore di minori, per promuovere il miglioramento

della qualità della vita dei minori e delle loro famiglie: per sviluppare percorsi orientati a promuovere l’inserimento/inclusione sociale; per sostenere la famiglia anche attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari; per il mantenimento del benessere psicofisico, anche con prestazioni di natura tutelare per mirate necessità di rafforzamento, non di sostituzione, delle prestazioni di

assistenza domiciliare (ADI, SAD); per sostenere interventi di supporto socioeducativo a complemento degli interventi di abilitazione e

riabilitazione (v. DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA – art 32, comma 2, lettera h); per acquistare prestazioni di tipo educativo per «interventi di supporto socioeducativo a

complemento degli interventi di abilitazione e riabilitazione» basati ad esempio su principi comportamentali (es. TEACH, ABA, ecc).

I progetti devono essere realizzati da Enti erogatori di servizi sociosanitari o sociali accreditati che aderiscono allo strumento e sono in possesso delle figure professionali necessarie.

L’ASST nel processo di valutazione della domanda e la predisposizione del progetto individuale può riconoscere il voucher solo ai beneficiari del buono mensile Misura B1 fatta salva la possibilità di verificare eventuali casistiche che potranno essere valutate nel quadro della presa in carico della rete dei servizi.

3. SE LE PERSONE DISABILI GRAVISSIME PRESENTANO BISOGNI DI PARTICOLARE INTENSITÀ IN QUANTO DIPENDENTI DA TECNOLOGIA ASSISTIVA: ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (minimo 16 ore giornaliere) alimentazione solo parenterale attraverso catetere venoso centrale situazioni di particolare gravità e di intensità, con necessità di assistenza continuativa e motivata e

valutata dalla ASST

EROGAZIONE DI BUONO MENSILE DI VALORE MASSIMO € 2.250,00 COSÌ ARTICOLATO:

a) Buono dal valore mensile di € 600,00 per il caregiver familiare; b) Voucher sociosanitario alto profilo mensile fino a massimo € 1.650 per l’acquisto fino ad un massimo di

20 ore/settimanali di OSS. Il valore massimo mensile fino ad € 1.650 è stabilito anche per i Voucher misti oppure per Voucher con solo Infermiere o solo Educatore con eventuale ridefinizione del tetto di ore settimanali.

La persona/famiglia ha facoltà di candidarsi al voucher sperimentale (descritto qui di sotto): la presa in carico con questa modalità esclude quella con le altre 2 modalità sopra declinate.

VOUCHER SPERIMENTALE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DOMICILIARI: In una logica di massimo sostegno alle persone disabili gravissime e alle loro famiglie, al fine di evitare il trasporto in ambulanza in ospedale per la verifica e cambio degli ausili specifici, per prestazioni specialistiche domiciliari si conferma in via sperimentale un Voucher erogato dalle ASST volto a permettere l’erogazione delle prestazioni specialistiche alle persone ventiloassistite o con tracheostomia o che sono nutrite tramite sondino naso-gastrico (SNG) oppure tramite gastrostomia (PEG) o con la nutrizione parenterale attraverso catetere venoso centrale (CVC). L’entità di tale Voucher, nel contesto del Progetto individuale, deve essere definita dalle ATS con le ASST che aderiranno a tale sperimentazione e deve essere concordata con la DG Politiche sociali, abitative e disabilità.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 42

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

L’erogazione del Buono Misura B1 è INCOMPATIBILE nei seguenti casi: accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hosp ice,

Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità): Misura B2; contributo da risorse progetti di vita indipendente (PRO.VI) per onere assistente personale regolarmente

impiegato; ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acute presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali, (es. regime semi-

residenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE) presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno > 18 ore settimanali presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018 Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015;

L’erogazione del Buono Misura B1 è COMPATIBILE con: interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare; interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; interventi di Sperimentazione riabilitazione minori disabili in regime ambulatoriale; ricovero ospedaliero; ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno; ricovero di sollievo per minori per massimo 90 giorni programmabili nell’anno presso unità d’offerta

residenziali sociosanitarie, anche attraverso la Misura residenzialità minori con gravissima disabilità sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese condominiali; prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di erogazione di specifici

contributi; Voucher anziani a caregiver familiare anziano (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019). Possono ritenersi compatibili con l’erogazione del buono altri eventuali interventi/progetti, qualora gli stessi siano parte del Progetto Individuale; per esempio: progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con

disabilità di poter trascorrere fuori di casa alcune ore per attività di socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, ecc oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dal presente provvedimento fino a 14 ore settimanali;

progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo di cui sopra.

L’erogazione del Buono è sospesa in caso di permanenza della persona con disabilità fuori regione oltre 90 giorni annuali.

I Voucher della Misura B1 - adulti fino a € 360,00 e minori fino a € 500,00 e di alto profilo fino a € 1.650,00 - sono incompatibili con le cosiddette prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS e sono sospesi in tutti i casi in cui la persona con disabilità non sia al proprio domicilio.

In caso di trasferimento della residenza della persona con disabilità in altra regione l’erogazione del Buono e dei Voucher viene interrotta

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA FONTE UFFICIALE

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/Disabilita/buono-persone-disabilita-gravissima/04-misura-B1-disabilita-gravissima

E’ inoltre attivo il servizio SPAZIO DISABILITA' : un Servizio gratuito attivo a Milano e presso le sedi di SpazioRegione degli Uffici Territoriali Regionali per fornire informazioni tramite personale specializzato su domande e informazioni in materia di disabilità:

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/disabilita/ser-spazio-disabilita

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 43

Misura B2 - Sostegno alle persone in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza

DESCRIZIONE

La Misura B2, destinata alle persone in condizione di disabilità grave o comunque in condizioni di non autosufficienza si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali, previa valutazione e predisposizione del progetto individuale. Per bisogni sociosanitari la valutazione è effettuata dagli Ambiti in raccordo con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente. Questa Misura non costituisce un intervento di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell’area sociale.

Destinatari, Requisiti e Modalità d’accesso alla Misura B2

Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1. di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono

significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;

2. in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;

3. con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento: sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 e ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 40.000,00

Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso, presentano istanza ai Servizi Sociali del proprio Comune o Ambito territoriale allegando le certificazioni qui sopra indicate.

Per assicurare una presa in carico globale per evitare sovrapposizioni di interventi, viene effettuata la VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE In maniera integrata tra ASST (per la componente sociosanitaria) e Comuni/Ambiti (per quella sociale) sulla base di appositi protocolli operativi.

Viene quindi prodotto il PROGETTO INDIVIDUALE che contiene l’esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona; la declinazione, per ogni dimensione di vita della persona, dei vari interventi e servizi già in atto o da attivare l’indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona

disabile/anziana non autosufficiente anche nel contesto del suo nucleo familiare la descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o personale di assistenza regolarmente

impiegato da sostenere con il Buono previsto da questa Misura la definizione degli interventi da sostenere con il Buono previsto dalla presente Misura nel caso di progetti di

vita indipendente, per i quali vanno altresì specificate le fondamentali caratteristiche qualificanti, compreso il grado di inserimento socio-lavorativo della persona con disabilità e gli interventi realizzati dai Centri territoriali per la vita autonoma e indipendente (CTVAI);

la descrizione degli interventi da sostenere con il Voucher sociale per minori con disabilità. Inoltre, nel Progetto devono essere evidenziate, in una logica di budget di presa in carico complessiva della persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio: le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): assistenza diretta alla persona,

prestazioni tutelari e complementari/integrative le prestazioni assicurate dall’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) periodo di sollievo altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da

Enti pubblici o privati eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo DOPO DI NOI ecc.

Il Progetto Individuale è condiviso e sottoscritto oltre che da un referente dell’Ambito anche dalla persona/famiglia (o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica) e trasmesso all’ASST di competenza. Nel caso di valutazione congiunta con l’équipe dell’ASST, esso è sottoscritto da un referente dell’Ambito, da un rappresentante dell’ASST, dalla persona/famiglia (o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica) e dal responsabile del caso (case manager).

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 44

IMPORTI

Il Buono sociale è così articolato: valore mensile del Buono sociale fino ad un importo massimo di € 400,00, finalizzato a compensare le

prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare.

In caso di personale d’assistenza regolarmente impiegato il buono di cui sopra può essere integrato con Buono mensile sociale fino ad un importo massimo di € 400,00. È facoltà dell’Ambito rideterminare un importo inferiore in ragione di monte ore ridotto relativo al personale di assistenza regolarmente impiegato. È altresì facoltà dell’Ambito stabilire un importo ridotto dei Buoni in caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali.

Inoltre gli Ambiti possono prevedere, anche per i minori che non risultano beneficiari del buono, pur avendo i requisiti di accesso alla Misura B2, l’erogazione di un: Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura

educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico (pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc). Non sono finanziabili con tale tipologia di Voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto. Inoltre tali voucher sociali non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari.

In alternativa ai buoni sociali di cui sopra, alle persone con disabilità gravi, con capacità di esprimere la propria volontà di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono sole al domicilio, che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato, può essere riconosciuto un buono sociale mensile fino ad un massimo di € 800,00 su base annuale. Tale buono sociale può essere riconosciuto alle persone che sono in possesso di un ISEE sociosanitario minore di € 25.000,00.

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

L’erogazione della Misura B2 è INCOMPATIBILE con: accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice,

Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); Misura B1; contributo da risorse progetti di vita indipendente (PRO.VI) per assistente personale regolarmente impiegato; ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta; presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015. Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato a persona valutata ammissibile alla

Misura B2 ma non presa in carico con la stessa.

L’erogazione del Buono Misura B2 è COMPATIBILE con: i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019; interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare; interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; ricovero ospedaliero; ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni all’anno, per minori per massimo 90 giorni; sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese condominiali per persone

disabili con progetto di vita indipendente; prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di erogazione di specifici

contributi;

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA FONTE UFFICIALE

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/Disabilita/buono-persone-disabilita-gravissima/04-buono-persone-disabilita-gravissima

E’ inoltre attivo SPAZIO DISABILITA' : un Servizio gratuito attivo a Milano e presso le sedi di SpazioRegione degli Uffici Territoriali Regionali per fornire informazioni in materia di disabilità tramite personale specializzato: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/disabilita/ser-spazio-disabilita

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 45

Servizio di Trasporto

Che cos’è: un servizio per disabili, non autosufficienti e anziani per essere accompagnati verso strutture ospedaliere Interventi: 1. trasporto sanitario, se necessita il trasporto in ambulanza o in auto attrezzata 2. trasporto semplice verso strutture ospedaliere per esami o cure strutture sanitarie e riabilitative centri diurni strutture pubbliche per pratiche burocratiche

Modalità di accesso: con la richiesta del Medico di Medicina Generale o individuale, rivolgersi all'Assistente Sociale del Comune o all'Ufficio di Piano per conoscere i regolamenti e le tariffe. Il trasporto può essere svolto dalla SOS, Croce Rossa, Croce Bianca ecc. (trasporto assistito) o con auto del comune e o con associazione di volontariato (vedi Auser) Costi: secondo regolamento e, se comunale, con tariffe DSU.

Agevolazioni Trasporto Pubblico

Che cos’è: abbonamento annuale caricato su tessera elettronica che permette di viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico della Lombardia. Destinatari: anziani e disabili. Modalità di accesso: sono previste 3 fasce di pagamento secondo le condizioni fisiche, economiche ed anagrafiche. I moduli (reperibili anche in posta) si trovano sul sito web di Regione Lombardia. Costi: per alcune agevolazioni (controllare bene) serve la DSU. Controllare su TRENORD, F.S. e Italo tariffe ridotte dopo i 65 anni.

Richiesta “Io Viaggio Ovunque In Lombardia Agevolata” Io viaggio ovunque in Lombardia Agevolata (IVOL Agevolata) è un abbonamento annuale che consente di viaggiare sui servizi di trasporto pubblico della Lombardia e di accedere ai varchi metropolitani e ferroviari. Rivolto a: Disabili

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 46

Carta D'Argento E’ la carta sconto dedicata ai passeggeri che hanno compiuto 60 anni. Ha un costo annuale di 30 euro, mentre è gratuita per chi ha compiuto i 75 anni. I possessori della carta hanno diritto a sconti del 10%su vetture letto e cuccette, del 15 % sui prezzi del

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personale di bordo un documento di riconoscimento valido. Lo sconto non è disponibile per viaggiare di venerdì, sabato e domenica. L’offerta non permette il cambio o il rimborso.

Offerta Senior sulle Frecce di Trenitalia Per gli associati a Trenitalia “Carta Freccia” che hanno compiuto 60 anni si può richiedere l’offerta Senior e

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Si può acquistare l'offerta fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza del treno (online) o presso le biglietterie, le agenzie di viaggio abilitate, le self service o chiamando il Call Center (numero a pagamento).

Il numero dei posti è limitato e variabile, a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della classe. Non si può cumulare l'offerta con altre riduzioni.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 47

Agevolazioni canone telefonico

L’AGCOM (Autorità per la garanzia delle comunicazioni) ha fissato due forme d’agevolazione per il cosiddetto Servizio Universale, ossia “l'insieme minimo dei servizi di comunicazioni elettroniche che deve essere garantiti, a livelli qualitativi prestabiliti, a tutti i cittadini, anche se residenti in aree del territorio nazionale meno redditizie in termini di investimenti commerciali per gli operatori”: 1) Agevolazione per gli Utenti a basso reddito e 2) Agevolazione per gli Utenti sordi N.B. Ad oggi l'impresa incaricata della fornitura del Servizio Universale è TIM, pertanto le suddette agevolazioni sul canone telefonico sono accessibili solo per chi ha il contratto con tale fornitore. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE FONTI UFFICIALI https://www.agcom.it/agevolazioni-per-il-servizio-universale https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-fisso/agevolazioni-economiche

Agevolazione per utenti a basso reddito

Che cos’è Riduzione del 50% del canone d’abbonamento

Destinatari e Agevolazioni Destinatari sono i nuclei familiari che ricadono nella definizione di povertà relativa dell'ISTAT, per i quali il

reddito annuale certificato dall'ISEE risulta inferiore a 8.112,23 euro. L’agevolazione più importante per coloro che hanno diritto al bonus sociale telefono è quella che prevede

uno sconto del 50% sul canone del servizio, che passa da 19€ a 9,5€ mensili. Allo stesso tempo l’Agcom ha deciso di integrare un nuovo beneficio: 30 minuti gratuiti di telefonate verso

tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili. Infine “nell’ottica di un’effettiva inclusione sociale” l'Autorità ha voluto inoltre assicurare agli utenti che

beneficiano delle agevolazioni la possibilità di trovare sul mercato offerte di servizi Internet non in bundle, disgiunte cioè da ogni altro servizio.

Modalità di accesso: La richiesta va inviata con la documentazione al numero verde fax Telecom Italia 800 000 314. Il modulo di richiesta dell’agevolazione è disponibile al seguente indirizzo:

https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/modulo-richiesta-agevolazione-50percento.pdf

Per la compilazione della DSU ed il rilascio dell’ISEE rivolgersi al Caaf Cgil.

Agevolazione per utenti sordi

Che cos’è Esenzione totale dal pagamento del canone d’abbonamento al servizio telefonico.

Destinatari e modalità d’accesso Destinatrari sono gli abbonati residenziali sordi e gli abbonati residenziali nel cui nucleo familiare sia

presente un soggetto sordo (ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 46/17/CONS). Per poter fruire di tale agevolazione va presentata apposita domanda all'impresa fornitrice del Servizio

Universale al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante l'invalidità, nonché, nel caso la domanda sia presentata da un utente convivente con il soggetto invalido, anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.

L'agevolazione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente all'operatore che fornisce il servizio la data in cui il soggetto invalido totale abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere da tale data, l'agevolazione non è più riconosciuta e l'operatore ha diritto a chiedere il pagamento del servizio indebitamente omesso.

La richiesta, con la documentazione, va inviata a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo indicato nella fattura TIM o al numero verde fax Telecom Italia 800 000 314

Il modulo di richiesta dell’agevolazione è disponibile al seguente indirizzo: https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/Modulo_per_Richiesta_Esenzione_Totale_Abbonamento_mensile_31_5_16.pdf

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 48

Esenzione e rimborso canone RAI

Che cos’è: Esenzione totale dal pagamento del canone RAI. Destinatari: I cittadini che hanno compiuto 75 anni con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 € e

senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

Modalità di accesso: Occorre presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere

esonerati dal pagamento del canone TV. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono,

possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.

Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello - pdf che può essere trasmesso anche online – indicando la causale 1.

La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono: essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo

Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);

essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER SCARICARE I MODELLI https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Casi+particolari+di+esonero+TV/Cittadini+ultrasettantacinquenni/?page=schedeagevolazioni

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DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA

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Amministratore di sostegno (AdS)

Chi è L' amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare, assiste la persona, che per menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mantenendo la capacità di agire per tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Chi è interessato Anziani che si trovano in stato di infermità grave quali la demenza senile o l’alzheimer, disabili, minori, alcoolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, persone in coma, ecc.

Modalità di accesso Richiesta presso il tribunale

Chi può presentare la domanda Lo stesso beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, i parenti entro il 4° grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore, il pubblico ministero, i responsabili dei servizi che hanno in carico e in cura il beneficiario.

Scelta dell’Amministratore di Sostegno Il Giudice Tutelare può designare : il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, parenti entro il 4° grado, la persona designata nel proprio testamento dal genitore superstite, un rappresentante legale.

Compiti dell’Amministratore di Sostegno L'amministratore di sostegno deve tener conto delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, riferire al giudice tutelare circa l'attività svolta periodicamente, presentare una relazione al giudice tutelare mediante documentazione comprovante le entrate, le uscite e la situazione patrimoniale all'inizio e alla fine della gestione del suo mandato.

Che cosa fa Interviene per tutti gli atti che richiedono una rappresentanza esclusiva o un'assistenza per gli atti inerenti al

patrimonio (acquisto di un bene immobile o alienazione di un bene, assunzione di un'ipoteca, la promozione di un procedimento giudiziario);

valuta e riferisce al Giudice Tutelare quali siano le condizioni e le esigenze di vita dell'amministrato; lo rappresenta come da Decreto di nomina; è presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio.

Costo La procedura è gratuita, occorre rivolgersi al giudice tutelare presso le sedi della Procura della Repubblica di riferimento, non è necessaria l'assistenza di un legale.

Dove Per attivare la procedura di nomina dell’AdS ci si può rivolgere al nostro patronato o all’Ufficio Protezione Giuridica dell’ATS.

Ufficio Protezione Giuridica - ATS di …………………………………

Indirizzo ……………………………………… Tel ……………………………………… e-mail …………………………………

Tribunale di …………………………………

Indirizzo ……………………………………… Tel ……………………………………… e-mail …………………………………

Sportello unico distretto ASST di ……………………………………..

Indirizzo ……………………………………… Tel ……………………………………… e-mail …………………………………

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 51

Voucher per persone anziane fragili e per persone disabili

CHI PUO' RICHIEDERLO:

Persone anziane: di età uguale o >65 anni; con reddito ISEE di riferimento uguale o <20.000 euro annui, in corso di validità al momento della

presentazione della domanda (compreso quello corrente); che vivono al proprio domicilio. Tali persone si caratterizzano per la prima o entrambe delle seguenti caratteristiche: compromissione funzionale lieve essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto per mantenere una

adeguata qualità della vita. Alla luce di quanto specificato, non possono beneficiare del voucher: le persone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza ed autonomia personale (es. destinatarie

delle misure B1 e B2 FNA nonché RSA Aperta di cui alla D.P.R. 7769/2018); persone che frequentano servizi per disabili in maniera sistematica e continuativa (=> 18 ore di frequenza)

Giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale: di età pari o superiore a 16 anni; con reddito ISEE di riferimento uguale o <20.000 euro annui, in corso di validità al momento della

presentazione della domanda (compreso quello corrente); con un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali e

relative all’autonomia nella cura di sé e dell’ambiente di vita, nonché nella vita di relazioni; Non possono beneficiare del presente Avviso persone con disabilità grave/gravissima, e non sono inoltre destinatari di questo Avviso giovani e adulti con disabilità che: frequentano in maniera sistematica e continuativa (=> 18 ore di frequenza) frequentano corsi di formazione professionale; sono presi in carico con progetti di accompagnamento all’autonomia (ex L. 112/2016 “Disposizioni in

materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”); CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto attraverso l’erogazione di voucher per 12 mesi, per un ammontare complessivo di € 4.800,00 a persona. COME PARTECIPARE: Le/I cittadine/possono presentare la domanda di adesione all'iniziativa presso il Comune/Ambito del territorio di residenza a partire dal 17 gennaio 2019 ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione dell'Avviso sul BURL, n. 1 del 2 gennaio 2019. PROCEDURA DI SELEZIONE: Procedura valutativa a sportello - DATA APERTURA: 17/01/2019 La domanda di adesione all'iniziativa va presentata al Comune/Ambito del territorio di residenza. CONTATTI: Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta

all’indirizzo email: [email protected] Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure

informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/anziani-e-disabili-decreto-n-19486-del-21-dicembre-2018

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NON AUTOSUFFICIENZA

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Residenza Sanitaria Assistenziale ( RSA)

Che cosa sono: Strutture che offrono assistenza e cure sanitarie residenziali a breve e a lungo termine. In ogni ASL e sul sito web di riferimento sono disponibili gli elenchi delle RSA pubbliche o accreditate con informazioni su dove si trovano, sul numero posti letto disponibili, sul costo della retta, e sulla lista di attesa, sui servizi erogati.

Destinatari: Persone non autosufficienti, non hanno possibilità di essere assistiti al domicilio, affette da malattie croniche fisiche o cognitive o dimesse da episodi acuti dopo ricovero ospedaliero.

Interventi: prestazioni mediche infermieristiche riabilitative attività di animazione assistenza alla persona ricoveri di sollievo, per un sostegno al caregiver familiare

Modalità: La richiesta al Servizio sociale Comunale o presso il Distretto Socio-Sanitario, sportello SUW. La domanda può anche essere inoltrata alla struttura scelta per il ricovero mediante: Domanda unica di inserimento in RSA Relazione del medico curante

Costi: a carico dell’ospite la quota alberghiera a carico dell'ospite la quota sanitaria se non coperta da voucher regionali (vedi leggi regionali) o altro

Nota bene: l'ospite può detrarre nella dichiarazione dei redditi il 19% delle spese sanitarie sostenute, chiedendo alla direzione della struttura il documento relativo. Diritti degli utenti: Tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie debbono dotarsi di Carta dei Servizi e di Ufficio Relazione per il Pubblico (URP). Per chiarimenti o reclami rivolgersi all'Ufficio di Protezione giuridica presso ATS di ………………… Tel ……………………………….. Liste di attesa: Per verificare le liste di attesa e i costi della retta aggiornata mensilmente di tutte le RSA Provinciali guardare il sito www…………………………….

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 54

Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI)

Che cosa sono: Centri che offrono assistenza diurna socio-sanitaria per anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, situazione intermedia tra l’assistenza domiciliare e l’assistenza residenziale. Destinatari: anziani o disabili parzialmente autosufficienti o non autosufficienti con necessità di assistenza diurna e cure

sanitarie, ma che non richiedono ancora un ricovero in struttura residenziale; malati di Alzheimer. Interventi: assistenza personalizzata, integrata e multiprofessionale; prestazioni sanitarie mediche, infermieristiche; prestazioni riabilitative; prestazioni assistenziali (ad esempio aiuto nella alimentazione e cura dell’igiene personale) e attività

educative (di gruppo o individuali); socializzazione; attività manuali e pratiche (lettura, pittura, colloqui, ecc..) NOTA BENE: esistono nel territorio Centri Diurni Integrati per la patologia di Alzheimer ai quali si accede presentando la diagnosi specialistica. Finalità: contenere il rallentamento psicomotorio e la propensione all’isolamento sociale e culturale fornire un sostegno ai casi più gravi assistere coloro che durante il giorno sarebbero soli garantire alla famiglia il sollievo dell’assistenza diurna Dove si trovano: I Centri Diurni Integrati sono accreditati dalla Regione Lombardia. In ogni ASL di riferimento sono disponibili gli elenchi dei CDI. Costi: A carico del singolo i costi assistenziali definiti in autonomia dall’Ente gestore e pubblicizzati nella “Carta dei Servizi” del CDI Modalità di accesso: Richiesta del Medico di Medicina Generale alla struttura che valuta la richiesta comunicando poi all’ASL l’eventuale avvenuto inserimento.

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Residenzialità assistita

La Misura Residenzialità assistita si rivolge ai cittadini di età uguale o superiore a 65 anni che si trovano in situazione di fragilità e/o autosufficienza parziale. La misura prevede l’erogazione, in un ambiente controllato e protetto, di servizi di natura socio sanitaria ed assistenziale utili a supportare il mantenimento delle capacità residue della persona, con l’obiettivo di ritardarne il declino delle condizioni psicofisiche e di socialità. Possono beneficiare della Misura cittadini – prioritariamente provenienti dal domicilio - rispondenti ai seguenti criteri: anziani fragili di età pari o superiore a 65 anni; residenti in Lombardia; con limitazione dell’autonomia solo parziale; con rete di sostegno inadeguata o in temporanea situazione di criticità. Alcune condizioni specifiche sono tuttavia causa di incompatibilità all’accesso alla Misura, (consultare i siti delle ATS) Come accedere: Per accedere a ricovero in regime di Residenzialità assistita è necessario fare richiesta alla Azienda Socio

Sanitaria Territoriale – ASST territorialmente competente. La ASST effettua una Valutazione multidimensionale del bisogno specifico di assistenza il cui esito è

determinante per l’accesso alla Misura. Se l’esito della valutazione è positivo la ASST redige un Progetto Individuale di Assistenza per rispondere alle

necessità specifiche rilevate.

RSA aperta

La RSA Aperta è una Misura innovativa che offre la possibilità di usufruire di servizi sanitari e sociosanitari utili a sostenere la permanenza al domicilio della persona il più a lungo possibile, con l’obiettivo di rinviare nel tempo la necessità di un ricovero in una struttura residenziale. In relazione alla tipologia di bisogno di ciascun utente, la Misura permette di accedere a un set di prestazioni in modalità flessibile. Le prestazioni, erogate dalle RSA lombarde accreditate aderenti alla Misura, si rivolgono a persone residenti in Lombardia iscritte al Servizio Sociosanitario Regionale che si trovano nelle seguenti condizioni: Demenza certificata da un medico specialista geriatra o neurologo di strutture accreditate/equipe ex UVA ora

CDCD; anziani non autosufficienti di età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%. In entrambi i casi le persone devono disporre di almeno un care giver familiare e/o professionale che presta assistenza nell’arco della giornata e della settimana. Alcune condizioni specifiche sono tuttavia causa di incompatibilità all’accesso alla Misura. Come accedere Per ottenere il Buono occorre rivolgersi all’ Asst di residenza che provvede alla valutazione

multidimensionale della persona e alla redazione del relativo progetto individuale. Le persone per accedere alla misura devono essere beneficiarie dell'indennità di accompagnamento ,

oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del d.p.c.m. n. 159/2013. Link Regione Lombardia: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/Anziani/rsa-aperta/rsa-aperta

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 56

Posti di sollievo

I destinatari del progetto sono anziani in condizione di non autosufficienza residenti nei comuni della ASL-MB, per i quali si renda necessario un periodo di ricovero temporaneo al fine di ristabilire le condizioni che rendano possibile il rientro a domicilio. Il percorso di cura attualmente garantito non include l'inserimento di persone con: gravi problematiche comportamentali, patologie psichiatriche, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), Stati Vegetativi, per le quali sono attivi percorsi differenziati. Durata del ricovero temporaneo Il ricovero temporaneo va da un periodo di degenza di minimo 15 fino ad un massimo di 60 giorni. Perché il ricovero temporaneo Il ricovero temporaneo è un percorso di cura a sostegno della famiglia, per promuovere e supportare l'assistenza del proprio caro a domicilio, pertanto il ricovero temporaneo prevede sempre un rientro a casa, a conclusione del ciclo di cura. Le situazioni che possono portare a richiedere un ricovero temporaneo in RSA (residenza sanitaria assistenziale) sono riconducibili a: assenza del caregiver (per riposo o per proprie necessità lavorative, di salute ecc.) o per specifiche necessità

della famiglia quali ad esempio la ristrutturazione del domicilio, l'assenza della badante ecc. Di norma tali esigenze sono programmabili o prevedibili. Tuttavia esiste anche la possibilità che si verifichino condizioni improvvise non programmabili che compromettono la permanenza dell'anziano al domicilio quali ad esempio l'insorgenza improvvisa di un problema sanitario al familiare che provvede alla cura.

dimissione dopo un ricovero ospedaliero (dimissioni protette) che non permetta il rientro immediato al domicilio.

A chi rivolgersi per un ricovero temporaneo La segnalazione da parte di un famigliare può essere fatta contattando:

il Comune di residenza presso il Servizio Sociale

il Distretto Socio Sanitario Costi La Regione garantisce la quota sanitaria della retta. La quota alberghiera (€ 70 al giorno di media) è a carico del richiedente. Residenzialità assistita: la DGR del 2 agosto 2018 n. 491 ha inserito un nuovo criterio di ammissibilità rispetto a quelli esistenti: persone in possesso di certificazione di invalidità civile al 100% con o senza indennità di accompagnamento.

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Riabilitazione residenziale

Che cos’è: La riabilitazione consente un rapido recupero, per quanto possibile, delle autonomie fisiche, psichiche e sociali perdute a seguito di malattie acute gravi e prolungate presso una struttura accreditata.

Destinatari: persone adulte o anziane non autosufficienti, ovvero anche a disabili adulti con patologie attive, ma suscettibili di miglioramento o stabilizzazione nel breve periodo.

Interventi: interventi integrati multi-professionali per la riabilitazione geriatria, fisica e cognitiva interventi integrati multi-professionali per la riabilitazione cognitiva e psichica dell’adulto disabile Le affezioni che possono essere curate negli Istituti di Riabilitazione sono: malattie di tipo muscolo-scheletrico che traggono beneficio in tempi di ricovero mediamente compresi tra 1 e

2 mesi malattie neurologiche, che mediamente richiedono trattamenti della durata di 2 o 3 mesi

Dove: Nelle strutture di riabilitazione delle ASL di riferimento accreditate, sia con ricovero sia ambulatorialmente.

Modalità di accesso: Prescrizione del Medico di Medicina Generale o degli specialisti di strutture di ricovero e cura. In caso di dimissioni protette coloro che necessitano di ricovero per i trattamenti riabilitativi è opportuno un accordo tra ospedale e struttura riabilitativa.

Costi: Le prestazioni sono a totale carico delle ASL, se autorizzate dal Servizio Sanitario Nazionale, salvo pagamento del ticket, quando dovuto.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 58

Consulenza e sostegno psico-socio-sanitario per le problematiche degli anziani

Descrizione Attività di consulenza e sostegno all’anziano e alla famiglia allo scopo di prevenire situazioni di disagio socio-sanitario. Chi Persone anziane in condizioni di fragilità; famiglie con persone anziane non autosufficienti. Prestazioni e modalità Accoglienza dell’anziano e della sua famiglia; analisi del bisogno e indicazione degli interventi appropriati Informazione, orientamento e accompagnamento dell’anziano e della famiglia verso i servizi del territorio Sostegno psicologico sociale e sanitario all’anziano e alla famiglia Interventi di sostegno all’anziano con demenza e alla famiglia Nel servizio operano: Medico Geriatra, Infermiere, Psicologo, Assistente Sociale. Dove Presso il Consultorio Familiare Integrato dei Distretti Socio Sanitari delle ASL che hanno attivato il servizio di assistenza. Documenti necessari Tessera sanitaria e codice fiscale se non ancora in possesso della nuova tessera sanitaria elettronica. Costi I primi due incontri sono esenti da Ticket. Nell’eventualità di ulteriori incontri è richiesto il pagamento di Ticket ma solo se è necessario l’intervento dello psicologo. Percorsi di accesso Le prestazioni sono erogate successivamente ad una preliminare fase di accoglienza, informazione, definizione dei bisogni evidenziati dall’utente. L’accesso può avvenire direttamente o fissando telefonicamente un appuntamento. Sedi Distretti Socio Sanitari.

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Assistenti famigliari – badanti

Con la legge regionale n.15 del 26 maggio 2015 “interventi a favore del lavoro di assistenza e cura degli assistenti familiari” la Regione Lombardia ha emanato la sua prima legge in materia. Le finalità sono quelle di qualificare il lavoro

delle badanti, cercare di contrastare il lavoro sommerso, sostenere le persone e le famiglie assistite sia economicamente che attraverso azioni di supporto di orientamento e conoscenza. La legge coinvolge per le proprie finalità oltre se medesima, dell’ATS, delle OOSS, dei Comuni/Ambiti, del Terzo Settore, degli enti accreditati per la formazione nonché di coloro che intendono svolgere il lavoro di cura. Quattro i punti principali: istituzione di uno Sportello Comuni\ambiti, creazione di Registri degli assistenti famigliari, formazione e sostegno economico. Per tutte le badanti occorre non aver subito condanne penali, avere un titolo che attesti un percorso di formazione assistenziale oppure una esperienza specifica di almeno 12 mesi.

principali attività degli Sportelli Comuni\Ambiti che si avvalgono della collaborazione delle OOSS, Terzo Settore predisposte attraverso gli strumenti della programmazione e delle linee guida regionali per l’assistenza famigliare qui rappresentata: 1. ascolto e valutazione del bisogno reale manifestato, orientamento e informazione della rete dei servizi

sanitari sociosanitari, sociali, anche rispetto alle esigenze formative dei famigliari già caregiver 2. tenuta dei registri degli assistenti famigliari, l’iscrizione non è vincolante non esclusiva per un solo

territorio, assistenza nella ricerca nei registri per la scelta degli assegni famigliari, assistenza nella procedura di assunzione informazione ed accesso ai contributi economici.

3. Per gli/le assistenti famigliari stranieri/e è importante l'apprendimento della lingua italiana. 4. Sostegno economico: la legge in questione, ma anche altra legislazione regionale, stabiliscono sostegno

economico per le persone e le famiglie che si avvalgono di assistenti famigliari previa valutazione della condizione economica e dei carichi assistenziali seguendo le linee guida regionali in materia.

RISPETTARE LE REGOLE DI CHI E' ASSISTITO E DI CHI ASSISTE...PORTA SERENITA' E’ importante per la famiglia rispettare le regole nazionali ed internazionali che riguardano il contratto, gli eventuali permessi di soggiorno, avvalendosi dell’aiuto del Servizio Migranti CGIL e del servizio CAAF MB per l’assunzione. La spesa aumenta ma si è più sereni. LE BADANTI E LA SALUTE Le norme che regolano le prestazioni sanitarie, socio sanitarie assistenziali, per cittadini stranieri della UE o provenienti i da paesi extracomunitari in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti, sono disposte da Leggi nazionali e regionali. Questi cittadini hanno come punto di riferimento la ATS di residenza per ottenere le documentazioni idonee ad usufruire delle prestazioni dei servizi.

ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA IN ITALIA E IN LOMBARDIA (in sintesi) L'iscrizione al SSN dà diritto all'assistenza sanitaria e sociosanitaria assistenziale all'interno del territorio nazionale e regionale, in cui possono sussistere differenziazioni che disciplinano il servizio. DOCUMENTAZIONE PER ISCRIVERSI AL S.S.N. da presentare alla ATS ASST I documenti da presentare alla ASL per l'iscrizione sono: 1. autocertificazione di residenza oppure dichiarazione di effettiva dimora, come risulta sul permesso di soggiorno 2. permesso di soggiorno valido o richiesta di rinnovo dello stesso 3. autocertificazione del codice fiscale 4. dichiarazione di impegno a comunicare alla ASL ogni variazione del proprio stato Andranno aggiunti, secondo i casi, i seguenti documenti: - autocertificazione dello stato di famiglia - autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico - autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento Possono avvalersi dell'autocertificazione solo i cittadini extracomunitari residenti, già iscritti negli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza. Essa è limitata agli stati ed alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia. E’ sempre bene comunque avvalersi dell’Ufficio Assistenza agli stranieri della CDLT di riferimento.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 60

LE BADANTI E L'ASSUNZIONE L'assistente familiare (badante) che viene ad assistere un anziano o un portatore di handicap può provenire da paesi dell'UE neocomunitari ed extracomunitari: il suo può essere un primo impiego, il rinnovo dello stesso o per breve periodo. E' evidente che a seconda dei casi sopracitati che la documentazione necessaria può essere diversificata. Il consiglio è di avvalersi dell'ufficio badanti-colf presso la sede CGIL di Riferimento per la stesura del contratto ecc. Occorre sapere che l’assunzione prevede una serie di adempimenti e denunce presso Enti od Istituzioni

diverse. l’INPS e l’INAIL, al Centro per l’Impiego presso la Provincia, alla Questura, alla Prefettura se si assume una

lavoratrice extra comunitaria. Nei rapporti di lavoro che prevedono la convivenza familiare della lavoratrice occorre denunciarne la presenza

all'autorità di Pubblica Sicurezza della propria città o alla Polizia Municipale, la denuncia deve essere presentata dal proprietario o dall’affittuario dell'appartamento. L'appartamento per ASL/Comune dovrà risultare idoneo per l'accoglienza dell'assistente familiare.

Inoltre dovrà essere effettuata comunicazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza nei giorni stabiliti dalla legge all'inizio della convivenza.

Se ci si avvale del sostegno dell'ufficio migranti della CGIL si ha la certezza di rispettare le norme generali sulla presenza degli stranieri e di un contratto regolare, di evitare penalità, contenziosi costosi e di favorire un buon andamento nel lavoro svolto dalla assistente familiare.

FORMAZIONE E' bene informarsi presso il Comune o il Distretto Socio-sanitario dell'esistenza di corsi di formazione per le badanti, (previsti anche dalla nuova legge regionale), dei corsi in grado di ampliare le conoscenze e le capacità nel gestire la persona fragile: dalla conoscenza della lingua italiana, ad una corretta somministrazione di farmaci ecc. ALCUNI BENEFICI PER IL DATORE DI LAVORO E’ possibile, avendo i requisiti necessari, fare richiesta al proprio Comune o al Distretto socio-sanitario di

buoni sociali, voucher ecc., per poter integrare la spesa economica della famiglia rispetto al lavoro della badante. I finanziamenti posso essere erogati da parte di Enti, quali la Regione, I comuni la ASST etc.

Per i costi deducibili rivolgersi al servizio CAF presso le sedi CGIL.

RIFERIMENTI Per tutti gli aspetti legati all'assunzione avvalersi nei giorni e negli orari dell'ufficio settore lavoro badanti e per PERMESSI DI SOGGIORNO, RICONGIUNGIMENTI FAMIGLIARI E ALTRI DOCUMENTI ETC AVVALERSI dell’Ufficio INCA - Migranti presso le sedi della CGIL.

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Assegno di cura

Che cos’è L’Assegno di Cura chiamato anche voucher o assegno terapeutico, è un contributo economico che i Comuni possono erogare.

Destinatari Famiglie che si impegnano ad assistere a casa, affrontandone anche i costi, persone non autosufficienti che altrimenti dovrebbero affidarsi a strutture di ricovero. L’obiettivo di questa forma di assistenza è dunque promuovere la domiciliarità ed il ridurre il ricorso ai ricoveri in strutture residenziali. L’ammontare dell’assegno di cura è variabile ed è generalmente correlato al reddito e al bisogno della persona non autosufficiente e della famiglia. E’ necessario rivolgersi presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) o presso i Servizi Sociali comunali per sapere se il Comune stesso ha previsto questa forma di sostegno e le eventuali modalità per accedervi. Questo tipo di aiuto generalmente è erogato dai Comuni per il servizio SAD.

Voucher Socio-Sanitario

Regione Lombardia prevede l’erogazione di tre tipi voucher per l’erogazione delle cure domiciliari.

1. Voucher Socio-Sanitario, 2. Voucher Prestazionale Prelievi 3. Voucher per le Cure Palliative Domiciliari.

Che cos’è Il Voucher Socio-Sanitario è un contributo economico non in denaro, erogato dall’ATS, che può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di prestazioni di Assistenza Domiciliare socio-sanitarie attraverso organizzazioni accreditate. Modalità di accesso Per l’accesso non esiste alcun limite di reddito e viene valutata la fragilità della Persona. Il Voucher ha durata mensile ed è rinnovabile (dopo rivalutazione e controllo da parte dell’ATS). Costo Il Servizio erogato è gratuito.

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Voucher per le Cure Palliative Domiciliari

Che cos’è Il Voucher per le Cure Palliative Domiciliari è un contributo economico non in denaro erogato dall’ATS. Il Servizio si pone come obiettivo l’accompagnamento del Utente e della famiglia nell’ultima parte della vita assicurando sostegno, controllo del dolore, reperibilità 24 ore e alta professionalità e competenza. Destinatari Utenti oncologici e non che, nella parte terminale della loro vita, necessitano d’un servizio ad Alta Intensità Assistenziale che prevede una presa in carico 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, con reperibilità sanitaria sulle 24 ore. Modalità di accesso Per accedere al Servizio non esistono limiti di età; l’Utente deve avere le seguenti caratteristiche: ridotta aspettativa di vita; assenza di indicazione all’attivazione/prosecuzione terapie antiblastiche; ambiente domiciliare che favorisca il percorso di presa in carico; caregiver familiare convivente che garantisca l’assistenza di base al Paziente e la comunicazione con l’équipe

assistenziale. Limiti di reddito Il Servizio è gratuito e viene di norma attivato entro 12 ore dalla richiesta. La presa in carico dell’Utente e della sua famiglia è garantita da una équipe multidisciplinare che, sulla base dei bisogni espressi ed inespressi, elabora una P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato), attivando le figure professionali più indicate per rispondere ad ogni singolo bisogno.

Voucher Prestazionale Prelievi

Cos’è Un contributo economico non in denaro erogato dall’ATS per effettuare prelievi ematici a domicilio. Destinatari Persone non deambulanti e intrasportabili che non possono accedere ai centri prelievi territoriali. Il Voucher prestazionale prelievi viene richiesto dal Medico di Medicina Generale tramite impegnativa e rilasciato dalle ATS. I referti per gli Utenti in TAO sono garantiti in giornata. Modalità di accesso: Per attivare tutte le tipologie di Voucher Socio-Sanitari è necessario essere in possesso dell’impegnativa del Medico curante e contattare il soggetto erogatore con una semplice telefonata . Limiti di reddito Per l’accesso al servizio viene valutata la fragilità della Persona ed i suoi bisogni socio-sanitari e non esiste alcun limite di età o di reddito dell’Utente o del nucleo familiare. Il Voucher dà diritto a prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, ausiliarie e medico-specialistiche erogate al proprio domicilio; il numero delle prestazioni può variare da 1 a 30 al mese, incrementabile in casi complessi. I requisiti per l’ammissibilità sono: richiesta del Medico di Medicina Generale/Pediatra promotore del processo; necessità di prestazioni socio-sanitarie; in trasportabilità dell’Utente; impossibilità di fruire delle prestazioni in ambiti ospedalieri, ambulatoriali o in strutture convenzionate; supporto familiare attivo; ambiente abitativo idoneo.

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AIUTI ALLE FAMIGLIE

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Assegno di maternità dei comuni

CHE COS'E' L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione

assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità.

Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

A CHI SPETTA Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani,

comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito certificati mediante presentazione del’ISEE (per il 2020 l’importo massimo dell’ISEE è di 17.416,66 euro).

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

COSA SPETTA Un assegno di importo complessivo (per il 2020, pari ad euro 1.740,60: 348,12 euro per cinque mensilità) in

caso di madre non è lavoratrice. In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta

l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali

LA DOMANDA La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. CHI PAGA L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemDir=50579

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Premio alla nascita 800 euro (Bonus mamma domani)

COS'È Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

A CHI È RIVOLTO La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del settimo mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge

4 maggio 1983, n. 184; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art.22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento

preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

QUANTO SPETTA L’importo dell’assegno è di 800 euro. Le modalità di pagamento previste sono: bonifico domiciliato presso ufficio postale; accredito su conto corrente bancario, c/c postale o libretto postale; accredito su carta prepagata con IBAN. Per tutti i pagamenti, eccetto il bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN; in caso di accredito su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

REQUISITI Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e

residenti in Italia; nella fattispecie è sufficiente il permesso di soggiorno temporaneo. Le domande presentate dalle cittadine straniere extracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in

precedenza respinte in applicazione delle circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39, 16 marzo 2017, n. 61 e 28 aprile 2017, n. 78, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame della domanda deve essere effettuata dall’interessata, utilizzando il modello in allegato al messaggio 13 febbraio 2018, n. 661, presso la struttura INPS territorialmente competente, che valuterà la sussistenza dei requisiti. I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione in esito all'appello della citata ordinanza.

QUANDO E COME FARE DOMANDA La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (corredata della

certificazione sanitaria rilasciata dal medico del SSN attestante la data presunta del parto) e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).

La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità: a) servizi telematici, direttamente dalla richiedente tramite PIN, attraverso il portale dell’Istituto; b) Contact Center; c) enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

DOCUMENTAZIONE Certificazione dello stato di gravidanza Parto già avvenuto: la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del

bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio.

In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore/evento;

Nei casi previsti: permesso di soggiorno; documenti di adozione/affidamento nazionale o internazionale; data di ingresso in famiglia e provvedimento di abbandono/affido esclusivo al padre.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50895&lang=IT

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Assegno di Natalità (Bonus Bebè) per i nati nel 2020

COS’È

L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile erogato dall’INPS e destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Il beneficio è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con i l decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative. L’articolo 1, commi 340 e 341, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

Novità!!!

Rispetto all’assegno di natalità delle leggi degli anni precedenti, ancora applicabili per gli eventi antecedenti al 2020, per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.

A CHI È RIVOLTO

L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020. QUANTO SPETTA

La misura dell’assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2020 dipende, in presenza di un ISEE in corso di validità, dall' ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno:

in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);

se l’ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);

qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53331&lang=IT

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Nidi Gratis 2019-2020

DESCRIZIONE Obiettivo della misura (di Regione Lombardia) è azzerare la retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio/a in nidi e micro - nidi pubblici o nidi e micro - nidi privati acquistati in convenzione dal Comune. A PARTIRE DAL POMERIGGIO DEL 23 OTTOBRE 2019 A SEGUITO ESAURIMENTO DELLE RISORSE STANZIATE PARI AD 42.200.000 EURO, NON È PIÙ POSSIBILE PRESENTARE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO. Eventuali aperture di nuove finestre saranno valutate e debitamente comunicate. REQUISITI Al momento della presentazione della domanda i nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: figli di età compresa tra 0-3 anni iscritti a strutture nido e micro - nido pubbliche e/o private dei Comuni

ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-2020, come riportati nell’elenco approvato e consultabile sul sito di Regione Lombardia al link riportato a fine capitolo;

indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 2019 (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta) inferiore o uguale a 20.000,00;

entrambi i genitori residenti in Lombardia; entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID (Dichiarazione di

Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato). Sono considerati occupati i genitori che, alla data di presentazione della domanda, hanno un contratto di lavoro dipendente o una posizione di lavoro autonomo. In caso di genitore disoccupato, invece, è necessario che: la DID risulti già sottoscritta al momento di presentazione della domanda; il PSP sia già stato sottoscritto presso un Centro per l’Impiego o un Operatore accreditato in Regione

Lombardia per i servizi al lavoro abilitati oppure che venga sottoscritto entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a finanziamento della domanda.

In presenza del nucleo monoparentale, tutti i requisiti di cui sopra si riferiscono al solo genitore che costituisce il nucleo familiare del bambino che è l’unico soggetto autorizzato a presentare la domanda. Le famiglie dovranno verificare se il Comune della struttura presso cui è iscritto o si intende iscrivere il

proprio figlio applichi tariffe differenziate su base ISEE sia ai residenti nello stesso Comune che ai non residenti. Nel caso in cui il Comune in questione applichi solo ai propri residenti, il nucleo familiare non residente non potrà beneficiare del contributo.

Inoltre, laddove il Comune sia titolare di posti in convenzione presso strutture private, le famiglie dovranno verificare sia numero di posti in convenzione sia che il bambino risulti assegnatario di un posto fra quelli convenzionati.

L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino al nido e non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione, mensa, ecc…).

Negli allegati reperibili sul sito di Regione Lombardia al link riportato a fine capitolo è possibile trovare gli elenchi delle strutture ammesse dei Comuni nella I e nella II finestra di adesione. COME ACCEDERE La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo dedicato ai bandi (riportato nei link sottostanti); occorre autenticarsi con il pin della tessera sanitaria CRS/TS-CNS oppure con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito di Regione Lombardia al link riportato a fine capitolo sono disponibili dei video che guidano all’utilizzo della piattaforma bandi online. A seguito dell’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti nel verrà automaticamente generata la domanda di adesione. La procedura di presentazione della domanda dovrà essere completata con l’invio al protocollo cliccando sull’apposito pulsante. Solo con il rilascio del protocollo online, la domanda si intenderà correttamente presentata. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/19-20-nidi-gratis

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Bonus Asilo Nido e Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

Cos'è

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie sono previste le seguenti misure erogate dall’INPS: “Bonus asilo nido” per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati

autorizzati “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione” erogato a fronte

dell’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

L’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato l’importo massimo erogabile a decorrere dall’anno 2020 fissando i seguenti importi:

un massimo di 3.000 euro per nuclei familiari con un ISEE minorenni compreso fra 0 e 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro per nuclei familiari con un lSEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; 1.500 euro nell’ipotesi di nuclei famigliari con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro, ovvero in

assenza dell’ISEE. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.

Requisiti

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti : cittadinanza italiana; cittadinanza UE; permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6

febbraio 2007, n. 30); carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs.

30/2007); status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; residenza in Italia; relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del

pagamento della retta; relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e

avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.

Bonus Asilo Nido – quanto spetta

L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile: ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72

euro per 11 mensilità); nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.

ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità); nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile

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(136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.

In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

N.B. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola

retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre

2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione – quanto spetta

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro; ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro; ISEE minorenni da 40.001 in su = importo erogabile 1.500 euro. Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500

euro.

Sarà preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Erogazione dei bonus

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2020 è di 520 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.

DECADENZA

Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

perdita della cittadinanza; decesso del genitore richiedente; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a

terzi).

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Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

Quando e Come fare Domanda

La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2020.

In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente: pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”).

Va evidenziato che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, ecc.);

introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

La domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Domanda bonus asilo nido

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Nell’eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio-luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre-dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).

Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Il richiedente dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2020, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda, per le quali pertanto non sarà prenotato il budget.

Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il pagamento della retta relativa ad almeno un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Conclusa la fase di allegazione contestuale e inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2021.

In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento. La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i

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nidi aziendali, anche tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce. (Esempio: al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo, gennaio-marzo, l’eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità).

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare: la denominazione e la partita iva dell’asilo nido; il codice fiscale del minore; il mese di riferimento; gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Domanda bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Nell’ipotesi in cui si intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SULLA FONTE UFFICIALE

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51105&lang=IT

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Dote Infanzia - Iniziativa sperimentale a favore delle famiglie con minori

Descrizione

Regione Lombardia ha approvato una nuova misura sperimentale per promuovere le competenze genitoriali e lo sviluppo socio-emotivo e cognitivo dei minori nella fase prescolare attraverso due principali direttrici volte a favorire: l’accesso a servizi a supporto delle competenze genitoriali e dell’aumento del benessere del bambino, quali

attività creative, musicali e sportive o di consulenza ai genitori (Bonus Servizi); l’acquisto di componenti d'arredo (letti, scrivanie, comodini, cassettiere, librerie) per bambini che assicurino

un ambiente supportivo e creativo per il pieno sviluppo del potenziale di crescita (Bonus Cameretta). La Dote Infanzia, sia per il Bonus Servizi sia per il Bonus Cameretta, si concretizza in un rimborso a copertura dell’80% dei costi sostenuti per gli interventi finanziabili e fino a un valore massimo differenziato in base al valore dell’ISEE (da 200 a 500 euro). E’ inoltre possibile ricevere un incremento del contributo sulla base di determinati parametri di fragilità del nucleo familiare in applicazione del Fattore Famiglia Lombardo. Destinatari

Sono i nuclei familiari con ISEE massimo di 40.000,00 euro e con i seguenti requisiti: almeno un figlio che compie 4 anni nel corso dell’anno solare 2020; residenza in Lombardia da almeno 5 anni del genitore o tutore legale richiedente. Le risorse a disposizione sono pari a 15 milioni di euro. Le famiglie dovranno presentare domanda attraverso il sistema www.bandi.servizirl.it previa registrazione. Tutte le indicazioni verranno fornite nell’Avviso pubblico che sarà approvato nel mese di marzo 2020. La presentazione delle domande sarà possibile indicativamente a partire da fine aprile 2020. PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/dote-infanzia/dote-infanzia

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Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori

CHE COS’E’ Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

A CHI SPETTA L’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a: nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea; nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai

familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;

nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2020 pari a 8.788,99 euro);

cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria; cittadini extracomunitari soggiornanti lungo periodo (art.13 l. 6/8/2013 n.97 e circ. INPS n.5 15/1/2014).

DECORRENZA E DURATA L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità. L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito

rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente; in quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il comune che ha concesso il beneficio è competente per controlli ed eventuali provvedimenti di revoca.

QUANTO SPETTA E CHI PAGA L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2020 l’importo è pari in misura intera a 145,14 euro mensili (circolare 25 febbraio 2020, n. 31).

DECADENZA Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.

REQUISITI Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa

famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella

famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi. Nucleo famigliare con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’ ISEE. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi

presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.

QUANDO E COME FARE DOMANDA La domanda va presentata al comune entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello

per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF). Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all’INPS dandone

contestuale comunicazione al richiedente. La domanda va presentata al comune allegando una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità

relativa alla situazione economica del nucleo familiare (ISEE).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50090&lang=IT

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Bonus genitori separati o divorziati

(Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione per i coniugi separati o divorziati)

Che cos’è Con il decreto n. 7145 del 17.05.2018 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'implementazione di interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla L.R. 18/2014. La misura è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati in condizione di vulnerabilità mediante un contributo economico sul canone annuo di locazione dell’immobile adibito ad abitazione, diversificato a seconda che si tratti di canone di locazione calmierato/concordato o a prezzo di mercato e viene riconosciuto, di norma, per un anno. Il contributo economico (come da aggiornamento di Regione Lombardia del 18/11/2019 pubblicato nelle NEWS al seguente indirizzo web: https://www.lombardianotizie.online/coniugi-separati-e-divorziati/ ) è del 40% del canone annuo e non può superare i seguenti limiti: Euro 2.500 nel caso di canone calmierato/concordato; Euro 3.500 nel caso di canone a prezzo di mercato. Chi può partecipare I soggetti destinatari della misura sono le persone che soddisfano i seguenti requisiti: a) genitori separati o divorziati nonché genitori che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale in

corso di perfezionamento; b) hanno figli nati o adottati nel corso del matrimonio; c) sono residenti in Lombardia da 5 anni; d) hanno un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00 (innalzato a 30.000,00 € come da

aggiornamento di Regione Lombardia del 18/11/2019 pubblicato nelle NEWS al seguente indirizzo web: https://www.lombardianotizie.online/coniugi-separati-e-divorziati/). Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell’ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti;

e) non hanno avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;

f) sono intestatari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, da perfezionarsi, se non già in possesso, entro sei mesi dalla presentazione della domanda. E’ assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa;

g) possono essere anche assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni purché in possesso di contratto con canone a prezzo di mercato. Non possono invece accedere quei genitori che sono assegnatari dei citati alloggi ma con canone calmierato e concordato ovvero i beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole.

Come partecipare La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it da parte del genitore separato o divorziato a partire dalle ore 10:00 del 5 giugno 2018 al 29 maggio 2020. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE FONTI UFFICIALI https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/integrazione-canone-locazione-coniugi-separati-divorziati

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 75

Bonus acquisto prima casa

(Sostegno finanziario per l'acquisto dell'alloggio sociale di proprietà Aler) Che cos’è Con dr n.6884 del 17 luglio 2017, la Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 700.000,00 Euro per sostenere le famiglie in affitto che scelgono di acquistare l'alloggio pubblico ai sensi dell'art.14 comma 6 della l.r. 24/2014. Beneficiari della misura sono gli inquilini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler Milano e loro familiari per la concessione di un sostegno finanziario regionale finalizzato a facilitare l'acquisto dell'alloggio sociale, ai sensi della Dgr n. 2841/2014, come modificata dalla Dgr n. 4859/2016. Per tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di contributo visitare la pagina dedicata https://www.alermipianovendite.it/vendite-agli-inquilini-assegnatari-erp/

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE FONTI UFFICIALI https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/sostegno-regionale-acquistp-alloggio-erp-/sostegno-regionale-acquistp-alloggio-erp-

https://www.alermipianovendite.it/vendite-agli-inquilini-assegnatari-erp/

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 76

Carta acquisti minori di 3 anni

Che cos'è

La Carta acquisti è una carta di pagamento del valore di 40 euro mensili di cui possono beneficiare le persone che hanno figli di età inferiore ai 3 anni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata. È stata introdotta nel 2008 (Decreto Legge n. 112/2008) per offrire un sostegno alle persone meno abbienti che, a seguito dello straordinario aumento dei prezzi di generi alimentari e bollette energetiche provocato dalla crisi economica, si sono venute a trovare in uno stato di particolare bisogno. Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. Può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati. Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica, del tutto simile a quelle diffuse nel nostro Paese. La differenza è che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato. Come richiederla

La Carta Acquisti può essere richiesta negli uffici postali abilitati al servizio presentando l'apposito modulo corredato dalla relativa documentazione. Viene ricaricata ogni bimestre con 80 euro, previa verifica del possesso dei requisiti. Come utilizzare la Carta

Per conoscere nel dettaglio le regole di utilizzo della Carta Acquisti vai al sito di Poste italiane o consulta il Foglio

informativo. Requisiti:

essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

essere cittadino regolarmente iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale); avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.966,54 €; non essere, singolarmente, né con il/la sottoscritto/a e con l'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto

affidatario: 1. intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica 2. intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica; 3. intestatario/i di più di due utenze del gas; 4. proprietario/i di più di due autoveicoli; 5. proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; 6. proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria

catastale C7; 7. titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilavato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15mila euro.

Dall'8 aprile 2014 i benefici previsti dal programma Carta Acquisti sono stati estesi ai cittadini residenti negli Stati membri dell'Unione europea, ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero rifugiati politici o titolari di posizione sussidiaria (Decreto interministeriale del 3 febbraio 2014). Come si ottiene

Occorre compilare il modulo di richiesta/anno 2020 (disponibile anche negli uffici postali) seguendo le istruzioni e presentarlo all'ufficio postale abilitato più vicino, allegando:

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 77

l'originale e una fotocopia del documento di identità del richiedente; l'attestazione ISEE valida, anche in fotocopia, oppure l'attestazione provvisoria rilasciata dal CAF (Centro di

Assistenza Fiscale). Il titolare della carta ha l'opportunità di modificare le informazioni relative alla residenza (ovvero le informazioni contenute nel quadro 5 della domanda) e di chiedere che la carta venga intestata ad altro soggetto, utilizzando i seguenti moduli: modulo di variazione dei dati; modulo di variazione del titolare della carta. I moduli di variazione dati devono essere presentati alla sede INPS competente per territorio. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE FONTI UFFICIALI https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Carta-Acquisti/Pagine/Minori-di-3-anni.aspx https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50083

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 78

Carta acquisti Over 65

Che cos'è La Carta acquisti è una carta di pagamento del valore di 40 euro mensili di cui possono beneficiare le persone che hanno compiuto 65 anni.

Come richiederla La Carta Acquisti può essere richiesta negli uffici postali abilitati al servizio presentando l'apposito modulo corredato dalla relativa documentazione. Viene ricaricata ogni bimestre con 80 euro, previa verifica del possesso dei requisiti.

Come utilizzare la Carta Per conoscere nel dettaglio le regole di utilizzo della Carta Acquisti vai al sito di Poste italiane o consulta il Foglio

informativo.

Requisiti: essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione

Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

essere cittadino regolarmente iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale); avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono pari o inferiori a

6.966,54 € all'anno o di importo inferiore a 9.288,72 € all'anno se di età pari o superiore a 70 anni; avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.966,54 €; non essere, singolarmente, né insieme al coniuge:

1. intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica né di utenze elettriche non domestiche; 2. intestatario/i di più di una utenza del gas; 3. proprietario/i di più di un autoveicolo; 4. proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; 5. proprietario/i, con quota superiore o uguale al 10% di immobili non ad uso abitativo o di categoria

catastale C7; 6. titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15mila euro.

non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

Come si ottiene Occorre compilare il modulo di richiesta /anno 2020 (disponibile anche negli uffici postali) seguendo le istruzioni e presentarlo all'ufficio postale abilitato più vicino, allegando: l'originale e una fotocopia del documento di identità del richiedente; l'attestazione ISEE valida, anche in fotocopia, oppure l'attestazione provvisoria rilasciata dal CAF (Centro di

Assistenza Fiscale); l'originale e una fotocopia del documento di identità dell'eventuale persona delegata come titolare della

Carta del quadro 4. Il beneficiario della carta ha l'opportunità di modificare le informazioni relative alla residenza (ovvero le informazioni contenute nel quadro 5 della domanda) e di chiedere che la carta venga intestata ad altro soggetto, utilizzando i seguenti moduli: modulo di variazione dei dati e modulo di variazione del titolare della carta I moduli di variazione dati devono essere presentati alla sede INPS competente per territorio.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE FONTI UFFICIALI https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Carta-Acquisti/Pagine/Maggiori-di-65-anni.aspx https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50083

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 79

Carta della famiglia

La Carta della Famiglia è la card sconti riservata ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e un ISEE in corso di validità non superiore ai 30mila euro, istituita con il Decreto Interministeriale del 20 settembre 2017. La tessera è emessa dai singoli Comuni che hanno a disposizione la procedura a loro riservata per il rilascio della Carta. Per accedervi i referenti comunali dovranno registrarsi tramite l'apposito form e riceveranno – a seguito di una verifica dei dati inseriti – le credenziali di accesso. Come funziona la Carta della Famiglia?

Uno dei genitori la richiede al Comune di residenza dichiarato nell'ISEE, diventando titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.

La card, che ha una durata biennale (dalla data di emissione) e non è cedibile, consentirà il riconoscimento di sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie, concesse dai soggetti pubblici o privati che vorranno aderire all'iniziativa convenzionandosi con i Comuni, le Regioni e/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seconda della diffusione territoriale delle agevolazioni.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Carta-della-Famiglia-al-via-la-procedura-per-i-Comuni.aspx

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Bonus Acqua (Idrico)

Cos’è il Bonus Idrico o Bonus Acqua Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione di

disagio economico e sociale. E' stata prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza

dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Chi ne ha diritto? Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti domestici diretti ed indiretti del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in condizioni di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari: con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) beneficiari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Utente diretto é l’utente finale direttamente titolare di una fornitura per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione ad uso domestico residente.

Utente indiretto è uno dei componenti del nucleo ISEE che utilizzi nell’abitazione di residenza una fornitura

per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione intestata ad un’utenza condominiale. Dove si presenta la domanda? La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata, in forma di autocertificazione, presso il proprio Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli che verranno pubblicati sul sito (www.arera.it), sul sito www.sgate.anci.it e resi disponibili sui siti internet dei Gestori e degli Enti di Governo dell’Ambito. Quali documenti servono per presentare la domanda? Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti che identificano la fornitura, servono: un documento di identità; un'attestazione ISEE in corso di validità; il modulo A compilato un'attestazione che contenga i dati di tutti i componenti del nucleo ISEE (nome-cognome e codice fiscale); un'attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l'ISEE è superiore a

8.265 euro (ma entro i 20.000 euro) un'eventuale delega se si presenta la domanda per una terza persona. I titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza dovranno indicare anche: numero di protocollo assegnato al Reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la

titolarità del richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta e sono: il codice fornitura; il nominativo del gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la fattura). Quanto vale il bonus acqua? Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50

litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all'anno.

La quantità dei 18,25 metri cubi di acqua è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona.

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Il valore del bonus idrico, a differenza del valore del bonus elettrico e gas, non è uguale per tutti gli utenti (perché la tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale), e lo sconto sulla bolletta è diverso a seconda del territorio in cui si trova la fornitura.

Dunque, per individuare quale sia il valore del bonus e, quindi, lo sconto applicato in bolletta, gli utenti potranno consultare il sito del proprio gestore e verificare quale sia la tariffa agevolata del servizio di acquedotto, quali siano le tariffe di fognatura e depurazione applicate e calcolare l'importo del bonus acqua, a cui hanno diritto, moltiplicando 18,25 metri cubi per il numero di componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle seguenti tariffe: tariffa agevolata determinata per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto; tariffa di fognatura individuata per la quota variabile del corrispettivo di fognatura; tariffa di depurazione individuata per la quota variabile del corrispettivo di depurazione.

In alternativa è possibile contattare il call center dello Sportello per il consumatore (numero verde 800 166 654), che potrà fornire assistenza nella verifica della correttezza dello sconto applicato. Come viene corrisposto il bonus? L'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti: Per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato pro-quota

giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di agevolazione riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.

Per gli utenti indiretti, il gestore provvederà ad erogare il bonus in un’unica soluzione, ad esempio mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con un assegno circolare non trasferibile o con qualsiasi altra modalità scelta dal gestore, purché tracciabile e quindi verificabile.

Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus? Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, l’utente deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda. Come si rinnova la domanda di bonus? Se al termine del periodo di agevolazione l’utente ha ancora i requisiti necessari per l’ammissione (ISEE entro

la soglia stabilita, presenza di un contratto di fornitura per il servizio di acquedotto presso l’abitazione di residenza) può rinnovare la richiesta di bonus presentando apposita domanda presso il Comune di residenza o i CAF abilitati (in convenzione).

La domanda va presentata circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-9-2018 al 31-08-2019, il rinnovo deve essere presentato entro il 30 luglio 2019) al fine di garantire la continuità dell'erogazione. Un'apposita comunicazione viene inviata a tutti gli utenti interessati in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo in continuità.

Al momento del rinnovo l’utente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo da cui decorre la nuova agevolazione. Con riferimento all’esempio precedente, il certificato ISEE dovrà essere valido anche il 1° settembre 2019.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm#diritto1

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 82

Bonus Elettrico

CHE COS'E' IL BONUS ELETTRICO? E' uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per 'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Il bonus è previsto per: Disagio economico ovvero per famiglie con ISEE non superiore a 8.107,5 euro , famiglie numerose (con più di

3 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro ovvero titolari di reddito o pensione di cittadinanza Gravi condizioni di salute (disagio fisico) ovvero per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di

apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita

BONUS ELETTRICO PER DISAGIO ECONOMICO

Chi ne ha diritto Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica appartenenti: ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro; ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

Dove si presenta la domanda? La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli. Quali documenti servono per presentare la domanda? Per presentare la domanda servono: documento di identità eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della

fornitura) modulo A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola

fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione attestazione ISEE in corso di validità allegato CF con i componenti del nucleo ISEE allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i

20.000) I titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza dovranno indicare anche: numero di protocollo assegnato al Reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la

titolarità del richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura: codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). E' un codice composto da lettere e numeri, che

inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.

la potenza impegnata o disponibile della fornitura. Quanto vale il bonus per disagio economico? Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall'Autorità. Per l'anno 2020 questi sono i valori : Numerosità familiare: 1-2 componenti € 125 Numerosità familiare: 3-4 componenti € 148 Numerosità familiare: oltre 4 componenti € 173

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 83

Come viene corrisposto il bonus elettrico e per quanto tempo? L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma

suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento. Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un

nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda. Rinnovo e variazioni: come si rinnova la domanda di bonus? Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un

nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda. Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e

si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF in convenzione, circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2018 al 31-12-2018, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2018 al fine di garantire la continuità dell'erogazione).

Il sistema SGAte invia un'apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.

I moduli da utilizzare sono, in alternativa: Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della

famiglia) il modulo A; Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS (rinnovo semplificato). Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre

l'agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda). Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di

scadenza non inferiore a 1-2 mesi.

BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE (DISAGIO FISICO) Chi ne ha diritto Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura

elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Dove si presenta la domanda? La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) Quali documenti servono per presentare la domanda? Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di: un certificato ASL che attesti: la situazione di grave condizione di salute; la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;

il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente; il modulo B compilato; è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura: codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere

e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 84

la potenza impegnata o disponibile della fornitura. Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile. Quanto vale il bonus per disagio fisico? Il valore (€/anno per punto prelievo) del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.

anno 2020 FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA

extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)

fino a 600 kWh/anno

tra 600 e 1200 kWh/anno

oltre 1200 kWh/anno

fino a 3 kW € 185 € 305 € 440

oltre 3 kW (da 4,5 kW in su) € 433 € 548 € 663

Come si riceve il bonus e per quanto tempo? L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma

suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda, in modo proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature non vengono più utilizzate). In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.

E' necessario presentare la domanda di rinnovo? Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 85

Bonus Gas

CHE COS'E' IL BONUS GAS? E' uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose Chi ne ha diritto Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale

appartenenti: ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; ad un nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas

che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

Ogni nucleo familiare che ha i requisiti di cui alle lettere a) e b) può richiedere il bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, gas e idrica.

I titolari del Reddito di cittadinanza, in base alla legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno diritto ad accedere al bonus elettrico, gas e idrico anche se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro.

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).

Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale

(fornitura individuale) per l'abitazione, a carattere familiare, di residenza. L'intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica: la domanda di bonus può essere fatta solo dall'intestatario del contratto.

Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l'abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l'intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio).

Dove si presenta la domanda? La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli. Anche i titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, devono presentare la domanda recandosi presso Comuni o CAF, con le stesse modalità degli altri soggetti. Quali documenti servono per presentare la domanda? Per presentare la domanda servono: documento di identità eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della

fornitura) modulo A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola

fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione attestazione ISEE in corso di validità allegato CF con i componenti del nucleo ISEE l'allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i

20.000); autocertificazione dell'utilizzo del gas naturale I titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza dovranno indicare anche: numero di protocollo assegnato al reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la

titolarità del richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza. è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura: codice PDR (identificativo del punto di consegna del gas). E' un codice composto da 14 numeri che identifica il

punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 86

Quanto vale il bonus per disagio economico? Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza). Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)

Anno 2020

Zona climatica

A/B C D E F

Famiglie fino a 4 componenti

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 32 32 32 32 32

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 72 89 117 146 183

Famiglie oltre a 4 componenti

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 49 49 49 49 49

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 100 130 169 206 264

Come viene corrisposto il bonus e per quanto tempo? L'erogazione avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguardi un impianto individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto). Per i clienti diretti: l'erogazione avviene attraverso la bolletta del gas. Non avviene in un'unica soluzione ma

l'ammontare annuo è suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione dell'istanza. Ogni bolletta riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.

Per i clienti indiretti: l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione.

Il bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito dell'accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il documento di identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto. Il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda. Come si rinnova la domanda di bonus? Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e

si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell'erogazione).

Il sistema SGAte invia un'apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.

I moduli da utilizzare sono, in alternativa: Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della

famiglia) il modulo A; Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS (rinnovo semplificato).

Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l'agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).

Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm

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Bonus TARI (tassa rifiuti)

CHE COS'E' IL BONUS TARI? E' uno sconto sulla tassa rifiuti introdotto dal Governo con l’art. 57 del decreto fiscale 2020: si prevede che i cittadini in condizioni economico-sociali disagiate accedano a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani. Per l’esatta quantificazione del bonus occorrerà attendere, entro il prossimo 23 aprile, il provvedimento del presidente del consiglio, in cui saranno esplicitati gli ulteriori criteri che daranno diritto al bonus e potrà essere così quantificato lo sconto spettante ai contribuenti meno abbienti. Chi ne ha diritto Potranno ottenere il bonus tutti i cittadini appartenenti:

ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; ad un nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza;

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 88

Bonus TV e Decoder di nuova generazione

Cos'è

Il “Bonus TV”, con valore fino a 50 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. Il “Bonus TV” sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziate. A chi si rivolge

Il “Bonus TV” è disponibile per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. Risorse

Lo stanziamento complessivo previsto, per l’intero periodo 2019-2022, è di circa 150 milioni di euro. MODALITA' DI ACCESSO AL BONUS PER I CITTADINI

Il bonus verrà erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini dovranno presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus.

A tal fine dovranno dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.)

Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei” all’indirizzo https://bonustv-

decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-tv

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Dentista sociale

ACCORDO ODONTOIATRIA SOCIALE

LA CONVENZIONE “DENTISTA SOCIALE”, FRUTTO DEL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E ANDI NEL 2007, NON È PIÙ ATTIVA. L’attuale Esecutivo ANDI, consapevole del disagio di alcuni nell’accesso alle cure odontoiatriche, si farà carico di presentare alle istituzioni il bisogno di un nuovo progetto in grado di permettere ai cittadini con maggiori difficoltà economiche di accedere a quelle prestazioni odontoiatriche in grado di consentire un’adeguata salute orale. Si avvisano pertanto gli utenti che eventuali comunicazioni diverse, reperibili attraverso i motori di ricerca in rete, sono da ritenersi non attendibili. Sarà cura dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani comunicare prontamente il raggiungimento di un nuovo protocollo e ogni altra iniziativa analoga che potesse essere intrapresa in favore delle fasce più deboli della popolazione. Fonte: Associazione Nazionale Dentisti Italiani

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Prestazioni odontoiatriche erogabili a carico del SSN alla generalità della popolazione

A tutti i cittadini devono essere garantite le seguenti prestazioni:

1. visita odontoiatrica: anche al fine della diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale; 2. trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche (con accesso diretto) per il trattamento di:

infezioni acute emorragie dolore acuto (compresa pulpotomia, molaggio di irregolarità smalto-dentinali conseguente a frattura)

Prestazioni odontoiatriche erogabili a carico del SSN ai cittadini in età evolutiva (0-14 anni). Ai cittadini in età evolutiva (fino al compimento del 14° anno di età) sono erogabili a carico del SSN: 1. la visita odontoiatrica senza limitazione di frequenza, anche con finalità preventiva ed educativa

nella visita sono comprese la radiografia endorale e l’eventuale rimozione di corpo estraneo la visita può essere prescritta dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale o dallo

specialista su ricettario SSN, salvo l’accesso diretto per le urgenze odontostomatologiche. 2. altre prestazioni, prescritte dallo specialista odontoiatra/maxillo facciale, riguardanti:

estrazioni; chirurgia parodontale; chirurgia orale ricostruttiva; ablazione del tartaro; incappucciamento indiretto della polpa; trattamenti ortodontici, limitatamente ai minori con patologie ortognatodontiche a maggior rischio che

versano in condizioni di vulnerabilità sanitaria e/o sociale Le seguenti ulteriori prestazioni sono erogabili esclusivamente ai soggetti in età evolutiva (0-14 anni) residenti in Regione Lombardia

Applicazione di vernici cario-protettive e/o di sigillanti su denti permanenti e sesti da latte; Terapia riabilitativa delle lesioni cariose della dentatura decidua con tecniche restaurative provvisorie o

minimali; Terapia delle lesioni dei denti permanenti; Applicazione di mantenitori di spazio nel caso di estrazione del V° deciduo con polpa compromessa (escluso il

costo dell’apparecchio che è a carico del paziente).

E’ inoltre possibile erogare le prestazioni di controllo delle patologie dento-parodontali della gravida residente in Regione Lombardia, mediante l’applicazione di protocolli dentoparodontali preventivi professionali mirati. Ciò in considerazione delle interrelazioni tra la patologia orale della madre e la patologia orale del bambino ed al fine di indirizzare correttamente i comportamenti preventivi della madre, già in fase di gravidanza. Prestazioni odontoiatriche erogabili ai soggetti in condizioni di VULNERABILITÀ SANITARIA

Ai soggetti definiti in condizioni di vulnerabilità sanitaria, devono essere garantite tutte le prestazioni odontoiatriche incluse nel nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale, con l’esclusione dei manufatti protesici e degli interventi di tipo estetico.

Rientrano in questa condizione: pazienti in attesa di trapianto e post- trapianto (escluso trapianto di cornea); pazienti con stati di immunodeficienza grave (HIV o altre cause); pazienti con cardiopatie congenite cianogene o con insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV); pazienti con patologie oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamento con radioterapia

o chemioterapia o bifosfonati o comunque a rischio di severe complicanze infettive; pazienti con emofilia grave o altre gravi patologie dell’emocoagulazione congenite, acquisite o iatrogene.

Esclusivamente per i residenti in Regione Lombardia, sono compresi in questa condizione: soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici; soggetti affetti da

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psicosi, epilessia, cirrosi epatica, cirrosi biliare, epatite cronica attiva, renale cronica, patologie autoimmuni gravi, labiopalatoschisi (codice esenzione RNG040 “Altre anomalie congenite gravi ed invalidanti del cranio e/o

delle ossa della faccia, dei tegumenti e delle mucose”), alcune malattie rare ex All. 7 del DPCM 12.1.2017, in presenza di gravi pregiudizi per lo sviluppo e la

funzione dell’apparato odontoiatrico connessi al quadro clinico della patologia (ad esempio RNG151 “Sindromi con displasia ectodermica”),

altre malformazioni congenite che comportino gravi pregiudizi per lo sviluppo e la funzione dell’apparato odontoiatrico.

I soggetti affetti da altre patologie o condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica (ad esempio: labiopalatoschisi e altre malformazioni congenite, alcune malattie rare, ecc.), potranno accedere alle cure odontoiatriche a carico del SSN solo se la condizione patologica stessa risulta associata ad una concomitante condizione di vulnerabilità sociale.

Rientra in tale categoria, esclusivamente per i residenti in Regione Lombardia, la dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Prestazioni odontoiatriche erogabili ai soggetti in condizioni di VULNERABILITÀ SOCIALE

La vulnerabilità sociale tiene conto delle condizioni socio-economiche dei soggetti, dando priorità a chi non può permettersi di sostenere il costo delle cure odontoiatriche presso studi privati.

Si tratta di un politica di salvaguardia dei soggetti in condizione di esclusione sociale, povertà o basso reddito, alla quale si accompagna non solo l’incapacità di provvedere in autonomia alla copertura delle spese mediche, ma anche la scarsa attenzione nei confronti del problema. Il legislatore ha individuato tre situazioni che favoriscono una condizione di vulnerabilità sociale: situazioni di esclusione sociale (indigenza); situazioni di povertà; situazioni di reddito medio/basso. I parametri di valutazione sono stabiliti a livello regionale. Relativamente ai residenti in Regione Lombardia la “vulnerabilità sociale” è riconosciuta a coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: invalidi di guerra e ex deportati da campi di sterminio a prescindere dalla titolarità pensione o assegno -

(Esenzione G01); invalidi di guerra, a prescindere dalla titolarità pensione o assegno (Esenzione G02); invalidi per servizio - (Esenzioni: S01; S02; S03); invalidi civili al 100% (Esenzione C01); invalidi civili con accompagnamento (Esenzione C02); invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza (Esenzione C04); ciechi (Esenzione C05); sordomuti (Esenzione C06); vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, i familiari delle vittime del terrorismo e stragi di tali

matrici (Esenzioni V01 e V02); pazienti sottoposti a terapia del dolore; danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex legge n. 238/1997,

limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992 (Esenzione N01);

infortunati sul lavoro per il periodo della durata dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse, purché indicato sulla prescrizione medica (Esenzione L04);

titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (Esenzione E04);

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disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione (Esenzione E02);

disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (Esenzione E12);

cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (Esenzione E13);

cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS de l 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (Esenzione E13);

soggetti rientranti nell'Accordo vigente tra Regione Lombardia e Ministero di Grazia e Giustizia; cittadini con accertata dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. A tutti i soggetti riconosciuti in condizioni di VULNERABILITÀ SOCIALE devono essere garantite le seguenti prestazioni:

visita odontoiatrica; estrazioni dentarie; otturazioni e terapie canalari; ablazione del tartaro; applicazione di protesi rimovibili (escluso il manufatto protesico); applicazione di apparecchi ortodontici ai soggetti 0-14 anni con patologie ortognatodontiche a maggior rischio

(escluso il costo del manufatto) apicificazione ai soggetti 0-14 anni. La compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) segue le regole generali: Il diritto ad accedere alle prestazioni odontoiatriche in regime di SSN non coincide automaticamente con il diritto all'esenzione, per cui si deve accertare prima il diritto all'erogazione delle prestazioni in regime di SSN e, di seguito, accertare il diritto ad un'eventuale esenzione dal ticket. Non sono a carico del SSN/SSR gli interventi di tipo estetico e i manufatti protesici, ortodontici, implantologici e gnatologici, fatto salvo quanto precedentemente specificato.

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Bando Dote Scuola 2020/2021

Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia per sostenere economicamente le famiglie e il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni.

Quatto i contributi previsti: Dote scuola - Materiale didattico Dote scuola - Merito Dote scuola - Buono Scuola Dote scuola - Sostegno disabili

Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e frequentano scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure percorsi triennali di formazione professionale presso enti accreditati da Regione Lombardia.

La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 2020.

Dote Scuola – Materiale Didattico Marzo-Maggio

Domande dal 9 marzo ed entro l’11 maggio 2020.

Dote Scuola - Materiale didattico è il contributo di Regione Lombardia per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.

Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio, i libri di narrativa; nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano i lettori di libri digitali e tra gli strumenti per la didattica rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico e per il disegno artistico.

Non rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili tutti i beni di consumo (ad esempio, penne, matite, pennarelli, quaderni, fogli, acquarelli, colori), diari, cartelle e astucci.

La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia che frequentano un corso presso:

Istituti superiori di primo e secondo grado statali o paritari con sede in Lombardia o regioni limitrofe, purché lo studente rientri presso la propria residenza

Oppure Istituti formativi accreditati da Regione Lombardia, con sede in Lombardia o regioni limitrofe, purché lo studente rientri presso la propria residenza.

Per richiedere il contributo è necessario avere un ISEE massimo pari a 15.748,78 euro.

Sono valide solo le attestazioni ISEE richieste a partire dal 1° gennaio 2020.

Per maggiori informazioni sull’Isee e dove richiederlo consulta i siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oppure dell’ INPS.

Il valore del contributo sarà di 200,00 euro.

Tale contributo potrà essere incrementato fino a 500,00 euro in base al numero complessivo delle domande ammissibili e fino a completo utilizzo delle risorse disponibili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL BANDO CHE SARÀ DISPONIBILE AL LINK QUI SOTTO, DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2020-2021/dote-scuola-2020-2021?fbclid=IwAR32os1oGUuw0S8pJHuurdWAOXqRQcuULBssSUr3m2I4dVHwXBknIW5wBHc

Dote Scuola – Merito Luglio - Settembre

Domande da Luglio a Settembre a conclusione dell’anno scolastico o del ciclo di studi

Dote Scuola - Merito è il contributo di Regione Lombardia per sostenere il percorso didattico e formativo di studenti che si sono particolarmente distinti negli studi.

La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia che hanno frequentato un corso nell'anno scolastico 2019/2020 raggiungendo i seguenti risultati:

durante le classi terza e quarta, delle scuole secondarie superiori, una media pari o superiore a 9

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concluso le scuole secondarie superiori con un voto all’esame di Stato pari a 100/100 e lode concluso il quarto anno del percorso di Istruzione e formazione professionale (IeFP) con un voto agli

esami di diploma pari a 100/100.

Il valore del buono è assegnato agli studenti di cui sopra indipendentemente dal valore ISEE o da altri requisiti di reddito.

Il valore del contributo è di 500,00 € in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, destinati agli studenti con media del 9 (classi terze e quarte).

Il valore del contributo è di 1.500,00 € in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, destinati agli studenti nonché a copertura dei costi di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di formazione accademica, destinati agli studenti diplomati (100 e lode esame di Stato, 100 diploma IeFP).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL BANDO CHE SARÀ DISPONIBILE AL LINK QUI SOTTO, DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2020-2021/dote-scuola-2020-2021?fbclid=IwAR32os1oGUuw0S8pJHuurdWAOXqRQcuULBssSUr3m2I4dVHwXBknIW5wBHc

Dote Scuola – Buono Scuola Settembre-Novembre

Dote Scuola - Buono Scuola è il contributo di Regione Lombardia per sostenere la retta di iscrizione e frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari che statali.

La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi presso scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie e statali con questi requisiti:che applicano una retta di iscrizione e frequenza che hanno sede in Lombardia, o in regioni confinanti, purché lo studente beneficiario rientri quotidianamente alla propria residenza.

Lo studente non deve risultare beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici.

Il valore del contributo varia in relazione alla fascia ISEE di chi presenta richiesta e all’ordine e grado di scuola frequentata.

VALORE DEL BUONO

Valore dell’ISEE famigliare

Scuola Primaria Scuola Secondaria

di 1° grado Scuola Secondaria

di 2° grado

fino a € 8.000 700 € 1.600 € 2.000 €

da € 8.001 a € 16.000 600 € 1.300 € 1.600 €

da € 16.001 a € 28.000 450 € 1.100 € 1.400 €

da € 28.001 a € 40.000 300 € 1.000 € 1.300 €

Modalità di assegnazione

Nel caso in cui l'importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto in bilancio, fatta salva la disponibilità di ulteriori risorse, i contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla scuola primaria, possono essere rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL BANDO CHE SARÀ DISPONIBILE AL LINK QUI SOTTO, DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2020-2021/dote-scuola-2020-2021?fbclid=IwAR32os1oGUuw0S8pJHuurdWAOXqRQcuULBssSUr3m2I4dVHwXBknIW5wBHc

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Bando Dote Sport 2019

Dote Sport è un'iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport.

Domande dal: 15 ottobre 2019, ore 10:00 - Scadenza: 29 novembre 2019, ore 12:30

Descrizione La Dote Sport è un contributo per sostenere i costi sostenuti per le attività sportive dei minori di età compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2019. Le attività devono: 1. prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 2. avere una durata continuativa di almeno sei mesi; 3. essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP o affiliate a

Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche o da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali lombardi. Sono comprese le associazioni benemerite riconosciute dal Coni.

Chi può partecipare La Dote Sport 2019 è destinata ai nuclei familiari: in cui almeno uno dei due genitori (o tutore/genitore affidatario), sia residente in modo continuativo da

almeno 5 anni in Lombardia, alla data di scadenza del Bando (29/11/2019); che alla presentazione della domanda siano in possesso di un indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 o

non superiore a € 30.000,00, nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore diversamente abile.

Risorse disponibili € 2.000.000,00 ripartiti per ambiti territoriali corrispondenti alle province lombarde, alla Città Metropolitana e, in funzione della sua specificità, al Comune di Milano in base al numero di minori residenti di età 6/17 anni. È prevista una quota del 10% delle risorse a favore delle famiglie aventi minori diversamente abili.

Caratteristiche dell'agevolazione La Dote Sport è un rimborso, delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo settembre 2019 – giugno 2020, per l’attività sportiva dei minori. Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, del valore minimo di 50 euro e massimo di 200 euro. Nei casi di nuclei familiari con più di 3 minori, sono assegnabili un numero massimo di 2 Doti. Nessuna limitazione al numero di doti è prevista in caso di nuclei familiari con un minore diversamente abile.

Come partecipare La domanda di Dote Sport può essere presentata da uno dei genitori o dal tutore (in possesso di apposita documentazione legale) conviventi con il minore, a partire dalle ore 10:00 del 15 ottobre 2019 fino alle ore 12:30 del 29 novembre 2019. La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l'applicativo BANDI ON LINE messo a disposizione da Regione Lombardia, collegandosi al sito: www.bandi.servizirl.it . Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema, come meglio specificato nel bando allegato. Dote Sport è un'iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport. Domande dal 15 ottobre al 29 novembre 2019.

Informazioni e contatti Per ogni informazione relativa al bando è possibile scrivere a [email protected] . Sono attivi, inoltre, il numeri verde 800.318.318 - tasto 1 attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00 o la mail [email protected] . Per assistenza informatica 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00 o la mail [email protected] PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/turismo-sport-e-tempo-libero/Fare-sport/bando-sport-2019-dote-sport

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Dote Trasporti

La Dote Trasporti è un contributo riconosciuto ai residenti in Lombardia che acquistano abbonamenti per i treni Alta Velocità, in abbinamento ai treni Regionali e Suburbani, ed eventuali altri mezzi di trasporto pubblico. La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma SIAGE, come descritto nelle voci della scheda e negli allegati al link Regione Lombardia – Dote Trasporti. Descrizione

La Dote Trasporti è riconosciuta ai cittadini residenti in Lombardia titolari di abbonamenti validi per viaggiare sui treni Alta Velocità, in abbinamento a i treni Regionali e Suburbani, ed eventuali altri mezzi di trasporto pubblico, per le tratte interne all’area di validità della tariffa ferroviaria regionale Lombardia tra Milano, Brescia, Desenzano del Garda e Peschiera del Garda: Unico Rail Mensile Alta Velocità con estensione regionale Integrato Full Unico Rail + Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL) Mensile Alta Velocità + Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL) Mensile Alta Velocità con estensione regionale + Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)

Il contributo mensile varia da 10 a 70 € in base al tipo di abbonamento acquistato e alla tratta: come da tabella reperibile al link Regione Lombardia – Dote Trasporti.

Tra gli allegati è possibile consultare inoltre la guida agli abbonamenti con i codici da utilizzare per compilare la domanda e le risposte alle domande più frequenti.

E’ disponibile anche il video tutorial per la compilazione della domanda attraverso il sito di SiAge. Come presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di: originali degli abbonamenti e della eventuale tessera io viaggio o CRS con funzionalità trasporti; indirizzo email per le comunicazioni relative alla Dote Trasporti; codice IBAN per l’accredito del contributo CRS/TS-CNS (tessera sanitaria Carta regionale o nazionale dei Servizi) con relativo PIN e lettore di smart card

oppure credenziali SPID(Sistema Pubblico Identità Digitale). La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma “Sistema Agevolazioni – SIAGE”, autenticandosi in uno dei seguenti modi: con tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN e lettore di smartcard credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale rilasciate dai soggetti accreditati dall’Agenzia per l’Italia

Digitale) per chi si fosse già registrato al portale SIAGE con username e password Finestre temporali per le domande

1÷20 ottobre 2018 Per gli abbonamenti validi nel periodo compreso tra marzo e agosto 2018)

1÷20 aprile 2019 Per gli abbonamenti validi nel periodo compreso tra settembre 2018 a febbraio 2019)

1÷20 ottobre 2019 Per gli abbonamenti validi nel periodo compreso tra da marzo a agosto 2019)

1÷20 aprile 2020 Per gli abbonamenti validi nel periodo compreso tra settembre 2019 a febbraio 2020

In ogni finestra temporale può essere presentata una sola domanda di contributo comprensiva di una o più mensilità.

Durante la compilazione è possibile salvare in bozza la domanda di contributo e completarla in momenti successivi.

Prima dell’invio della domanda occorre accertarsi di aver inserito tutte le mensilità, per cui si intende chiedere il contributo, in quanto dopo l’invio non sarà più possibile modificare o integrare la domanda o presentarne una nuova.

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Termine e conclusione del procedimento

L’inizio del procedimento coincide con il primo giorno successivo alla chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande.

Entro il termine massimo previsto dalle d.g.r. n. 6436/2017 e 443/2018 (150 giorni nel caso di domande di contributo in presenza di abbonamenti ‘io viaggio ovunque in Lombardia’, 120 giorni in tutti gli altri casi) il competente ufficio regionale conclude il procedimento con una comunicazione di accettazione della domanda o di diniego motivato della richiesta di contributo.

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di richiesta del contributo della “Dote Trasporti”, ad esclusione dell’atto di diniego motivato, sono fornite attraverso la piattaforma SIAge tramite notifica della comunicazione all’indirizzo email comunicato dal richiedente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, entro lo stesso termine massimo, Regione Lombardia predispone gli atti amministrativi e contabili per erogare il contributo spettante, utilizzando il codice IBAN indicato nella domanda di contributo.

I cittadini possono ottenere le informazioni relative al procedimento scrivendo a: [email protected] da qualsiasi casella di posta elettronica, anche non pec, indicando nell’oggetto Dote Trasporti.

Se la domanda risulta irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte degli uffici regionali e i termini sono interrotti. I termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda.

In caso di diniego della domanda di contributo, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/cittadini/muoversi-in-lombardia/treni/dote-trasporti

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Prestazioni di lavoro occasionale: libretto famiglia

Cos'è Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. A chi è rivolto Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa. Come funziona Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo

complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente

non superiore a 5.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi

di importo non superiore a 2.500 euro. Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in: piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato. L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa: i dati identificativi del prestatore il compenso pattuito il luogo di svolgimento della prestazione la durata l’ambito di svolgimento altre informazioni per la gestione del rapporto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098

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Pensione Quota 100

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge. A chi è rivolto La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata. DECORRENZA E DURATA Consultare la fonte ufficiale. REQUISITI Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La domanda di pensione Quota 100 può essere presentata

online all'INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 100;

tramite enti di patronato. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52405

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Pensione Opzione Donna

Cos'è

La cosiddetta “Opzione donna” è una prestazione economica erogata, a domanda, alle lavoratrici dipendenti e autonome che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti dalla legge, optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione. COME FUNZIONA: DECORRENZA E DURATA

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi: 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a

carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle

gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 30 gennaio 2019. Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile. Domanda: REQUISITI

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997. COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50300&lang=IT

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Reddito e pensione di cittadinanza

Cos’è il Reddito di cittadinanza? È un sostegno economico per le famiglie in difficoltà associato a un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta elettronica, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta Carta RdC.

Che differenza c’è con la Pensione di cittadinanza? Le regole generali e di funzionamento della Pensione di cittadinanza sono simili a quelle del Reddito di

cittadinanza, tuttavia, non sono previsti gli adempimenti legati al lavoro. Si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie in difficoltà i cui componenti abbiano compiuto tutti 67 anni.

La pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui nel nucleo familiare siano presenti esclusivamente persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienti, come definito ai fini ISEE.

Il nucleo familiare già beneficiario del Reddito di cittadinanza passa in automatico alla Pensione di cittadinanza dal mese successivo al compimento del 67° anno di età del membro più giovane. In tal caso, la trasformazione da Reddito a Pensione di cittadinanza avviene d’ufficio.

Chi può presentare domanda di Reddito o Pensione di cittadinanza? Cittadini italiani e dell’Unione Europea Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato) Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o

dell’Unione Europea o apolidi Il richiedente inoltre deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

Dove si presenta la domanda? Presso gli Uffici postali, dal 6° giorno di ogni mese, presentando il modello compilato predisposto dall’Inps e

scaricabile dal sito www.inps.it. La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste

Sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it/ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it)

Presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e presso gli Istituti di Patronato (ex legge 30/04/2001, n. 152).

Quali documenti occorrono insieme alla domanda? Al momento della domanda bisogna aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE,

non occorre altra documentazione. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda. I cittadini di alcuni Stati non appartenenti alla UE devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla

competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana in conformità all’articolo 3 del DPR 445/2000, con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda? Il Reddito di cittadinanza è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, il richiedente dovrà: a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto, che arriverà tramite e-mail oppure sms,

indicati dal richiedente nel modello di domanda b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste Italiane in cui viene fissato

l’appuntamento per ritirare la Carta RdC con relativo Pin. La carta è una soltanto ed è intestata al richiedente c) entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Inps, tutti i componenti del nucleo familiare, se tenuti all’obbligo,

devono presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).

Come si presenta la Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro (DID)? La DID può essere presentata sulla piattaforma digitale dell’Anpal o con altre modalità (previste dal DL 150/2015). In alcuni casi, i beneficiari del Reddito sono convocati direttamente dai Centri per l’impiego, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Inps. Si tratta di soggetti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: disoccupati da non più di due anni giovani di età inferiore a 26 anni beneficiari di NASPI oppure di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria che abbiano

sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo in corso di validità presso i centri per l’impiego (ex art. 20, d.lgs. n. 150/2015)

che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato per il REI

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 102

maggiorenni di età pari o inferiore a 29 anni (a prescindere dal possesso di tutti i requisiti precedenti).

Chi è escluso dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)? Non devono presentare la DID: minorenni beneficiari del Reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta e beneficiari della Pensione di cittadinanza soggetti di età pari o superiore a 65 anni di età componenti del nucleo familiare con disabilità (come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68), ossia

disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra. Tali soggetti possono comunque manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari d’offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e tutele previste dalla legge.

soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi. Inoltre, possono essere esonerati dalla DID: i soggetti con carichi di cura, cosiddetti caregiver, se si occupano di familiari minori di tre anni o disabili gravi e

non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE) coloro che frequentano corsi di formazione fattispecie ulteriori che saranno identificate in sede di Conferenza unificata di cui al D.L. n. 287/1997.

Quali sono i requisiti economici e patrimoniali per accedere al Reddito di cittadinanza? Il valore dell’ISEE deve essere inferiore a 9.360 euro. Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni ma entro i limiti previsti, per esempio: patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo

Tali requisiti sono verificati in automatico dall’Inps a partire dall’ISEE presentato. Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole: NO autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta NO autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti NO motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti SI agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale NO a navi e imbarcazioni da diporto

A quanto ammonta il beneficio economico? Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza sia per la Pensione è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (QUOTA A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (QUOTA B), entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di domanda. Nello specifico: La QUOTA A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino a un massimo di 6.000 euro annui in caso di

Reddito di cittadinanza oppure di 7.560 euro in caso di Pensione. Viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni, presenza di disabili gravi o non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE).

La QUOTA B, in caso di affitto della casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il Reddito di cittadinanza oppure fino a un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la Pensione. In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a 150 euro mensili sia per il Reddito sia per la Pensione di cittadinanza.

In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo superiore alla soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il reddito familiare, e un importo inferiore a 480 euro annui.

Come e quando avviene il pagamento? Una volta ritirata la Carta RdC presso l’Ufficio di Poste Italiane, la somma spettante come Reddito di

cittadinanza è accreditata mensilmente e spendibile utilizzando la Carta. La Pensione di cittadinanza, invece, può essere erogata con modalità diverse, mediante gli strumenti in uso per il pagamento delle pensioni.

Quanto dura il beneficio economico? Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non

incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pensione di cittadinanza che quindi si rinnova in automatico.

Se varia il nucleo familiare si perde il beneficio?

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 103

Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Reddito o di Pensione di cittadinanza, pena la decadenza dal beneficio.

Se la variazione è dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche la domanda.

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con l’Indennità di disoccupazione (NASPI)? Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi

componenti siano percettori di NASPI.

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa? Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi

componenti siano lavoratori. Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività è iniziata nell’anno 2017, nell’anno

2018 o anche nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello Rdc/Pdc – Com Ridotto, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Senza questo modello la domanda non potrà essere definita.

Se invece l’attività lavorativa è iniziata dopo la presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps, mediante il modello Com Esteso. L’Inps valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio. La comunicazione può avvenire tramite i CAF convenzionati o anche gli Istituti di Patronato, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività di lavoro, pena la decadenza dal beneficio.

Tale disposizione vale sia riguardo al lavoro dipendente sia riguardo al lavoro autonomo e di impresa.

È prevista qualche agevolazione per l’impresa che assume? Sì. Le imprese che assumono un beneficiario di Reddito di cittadinanza nei primi 18mesi di fruizione del

beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con le prestazioni destinate agli invalidi civili? Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più

componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili.

In quali casi si perde il diritto al Reddito di cittadinanza? La decadenza dal beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui: manchi la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro manchi la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale manchi la partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione non venga accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua non si effettuino le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non si presenti la

nuova DSU

Che tipo di sanzioni sono previste e in quali casi si applicano? Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e la revoca

immediata del Reddito e della Pensione di cittadinanza, anche con l’obbligo di restituire tutto l’importo percepito.

Tali casi riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, anche omettendo informazioni dovute.

Nello specifico, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio o anche la sua riduzione.

Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna.

Anche nel caso in cui l’Inps accerti la non corrispondenza al vero delle informazioni dichiarate, è prevista la revoca subito del beneficio e la restituzione di tutto quanto indebitamente percepito

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Manuale_RdC_maggio_19.pdf

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 104

Sei diventato genitore da poco?

Puoi trovare qui una prima guida utile per cercare informazioni sulle possibilità relative a:

CONGEDI

I congedi sono concessi ai genitori (naturali, adottivi o affidatari) che hanno un rapporto di lavoro dipendente, che sono iscritti alla gestione separata INPS, o ai lavoratori autonomi, oppure liberi professionisti, e rappresentano la possibilità di usufruire di un periodo di assenza dal lavoro per accudire i propri figli. Esistono vari tipi di congedi, dedicati a entrambe le figure genitoriali, che si modulano in differenti modalità temporali per assolvere alle differenti necessità familiari. CONGEDO DI MATERNITÀ Che cos’è? È il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il periodo post parto. CONGEDO AI PAPÀ Che cos’è? È il congedo obbligatorio pari a 5 giorni per i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, da usufruire entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall'adozione o dall'affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019. CONGEDO PARENTALE Che cos’è? È il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che può essere richiesto dal padre o dalla madre interessati successivamente al periodo del congedo di maternità, secondo modalità differenziate di fruizione ed entro limiti di età del bambino variabili a seconda della condizione lavorativa (dipendente e/o autonoma). CONGEDO GIORNALIERO PER ALLATTAMENTO Che cos’è? È il riposo giornaliero, nel 1° anno del bambino, per la madre lavoratrice di 2 ore al giorno, se l'orario di lavoro è di almeno 6 ore giornaliere, o 1 ora, se l'orario è inferiore a 6. CONGEDO MALATTIA FIGLIO Che cos’è? È la possibilità dei genitori di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio fino agli 8 anni.

CONTRIBUTI

I contributi sono concessi ed erogati da vari enti per sostenere le famiglie nel momento dell'arrivo del bambino nel nucleo familiare. ASSEGNO DI MATERNITÀ È l'assegno di maternità che può essere richiesto dalla madre entro 6 mesi dalla data del parto; la richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve essere residente con il proprio bambino. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI È una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I requisiti per l'accesso alla prestazione variano a seconda della condizione lavorativa della madre. BONUS MAMMA DOMANI La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque entro un anno dalla nascita, adozione o affidamento. BONUS BEBÈ INPS La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia per adozione. La domanda va presentata online. BONUS ASILO NIDO INPS

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 105

È un bonus per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici, privati e per forme di assistenza domiciliare o in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. ASSEGNO INPS PER NUCLEO FAMILIARE (ANF) È il sostegno economico erogato dall'INPS per le famiglie dei lavoratori con reddito familiare inferiore a determinate soglie stabilite annualmente, in base all’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’INPS. SOCIAL CARD - CARTA ACQUISTI ORDINARIA INPS È una tessera prepagata, tipo bancomat, ricaricata di 80 euro ogni due mesi, da utilizzare per acquisti nei negozi convenzionati o per il pagamento di bollette relative ad utenze domestiche. Può essere richiesta, entro certi limiti di reddito, da nuclei famigliari con figli minori di età inferiore a tre anni.

UFFICI DI CONSULENZA E SUPPORTO I Patronati e i Caf (Centri autorizzati di assistenza fiscale) informano, assistono e tutelano - i lavoratori dipendenti e autonomi, i pensionati e i singoli cittadini - nell’istruire pratiche verso la Pubblica Amministrazione. I Patronati si occupano di tutela e assistenza in materia contributiva, previdenziale, tutela della salute (domanda di disoccupazione, ricongiunzione dei contributi previdenziali, assegni familiari, congedi, maternità e paternità, malattia professionale, infortuni e causa di servizio, invalidità civile, ecc.). I Caf offrono assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi o modello 730, modelli INPS, pratiche di successione, contratti di locazione, e per l'autodichiarazione necessaria per ottenere l’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 106

Voucher sociale

Che cos’è: contributo economico erogato sotto forma di “titolo di acquisto” che può essere utilizzato esclusivamente per comprare prestazioni a carattere sociale fornite da personale professionalmente qualificato che opera presso organizzazioni pubbliche o privare, profit o non profit accreditati.

Destinatari: tutti i cittadini residenti nell’ambito dei comuni del Piano di zona, senza limiti di età in possesso dei requisiti

Interventi: Assistenza domiciliare Aiuto per la cura alla persona (igiene personale, mobilizzazione) Aiuto per il governo della casa (pulizia dell’abitazione, preparazione pasti, spesa) Assistenza ricreativa per disabili e/o ammalati psichici per favorire la socializzazione Assistenza complementare fuori dal domicilio Servizi di barbiere, parrucchiere, pedicure Trasporti per visite e cure trasporto per e da centri diurni Assistenza domiciliare educativa per minori Tutoraggio educativo inserimenti lavorativi o finalizzati all’autonomia Servizio di telesoccorso

Modalità di accesso: Domanda presso il Piano di Zona o al Comune corredata da scheda di rilevazione della condizione di fragilità del Medico di Medicina Generale, e/o a seguito della relazione sociale dell’Assistente Sociale. Secondo regolamento diverse possono essere le tipologie di importo e la durata. Per la DSU e la produzione dell’ISEE rivolgersi al Caaf Cgil.

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Nuove povertà

Per problemi complessi di situazioni di fragilità dovute a mancanza di lavoro, sfratti situazioni socio sanitarie precarie rivolgersi in prima istanza all'assistente sociale del Comune di residenza. Molto attive sono anche le Caritas locali o le parrocchie (alimenti, pasti, docce, pernottamenti..) Riferimenti Caritas: Caritas Delegazione Regione Lombardia Tel. 02-7631671 E-mail: [email protected] Sito Web: http://www.caritaslombardia.it

Altre sedi Caritas Indirizzo Telefono E-mail

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AGEVOLAZIONI PER GLI ANZIANI

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Zero canone di locazione per gli inquilini di alloggi A ler Over 70

La Giunta regionale lo scorso 11 dicembre ha approvato le "Linee guida per la sperimentazione di una misura

premiale a favore degli inquilini assegnatari di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici di proprietà ALER.

La misura consiste nell'abbuono temporaneo del canone di locazione per gli inquilini Aler di età pari o superiore ad anni 70, in regola con il pagamento del canone di affitto e delle spese per i servizi da almeno 5 anni, che risiedano in una casa popolare da almeno 10 anni e che abbiano un reddito Isee uguale o inferiore ai 9mila euro all’anno.

Il riconoscimento della misura premiale regionale è condizionato al regolare pagamento delle spese per i servizi dovuti all'azienda da parte del beneficiario della misura regionale; per ciascun anno e per l'intero triennio di sperimentazione della misura.

Decorrenza: dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 Gli inquilini interessati, potranno ricevere tutte le informazioni sui requisiti richiesti, recandosi presso lo sportello informativo della propria Aler di riferimento territoriale per ricevere assistenza sulle modalità di accesso alla misura regionale. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/dfgjdjdf/zero-canone-locazione-inquilini-aler-over-70D

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Conto Corrente Gratis

(PER PENSIONATI E LAVORATORI IN DISAGIO ECONOMICO) I pensionati e le loro famiglie possono aprire un conto corrente senza spese. Si tratta del “conto corrente europeo di base”, in vigore dal 20 giugno 2018. L’obiettivo del provvedimento è includere il maggior numero di famiglie, comprese quelle meno abbienti, nelle operazioni di apertura di un conto corrente garantendo loro un risparmio sulle spese di gestione. Chi sono gli interessati Il conto corrente è riservato ai pensionati con assegno Inps non superiore ai 18.000 € lordi l’anno e alle famig lie che presentano un modello ISEE inferiore ai 11.600 €. In questi casi, quindi, si può ottenere il conto gratis, senza che siano addebitate né le spese di gestione né l’imposta di bollo. Il decreto stabilisce che è sufficiente autocertificare che il proprio reddito di pensione risulta inferiore all’importo sopra indicato. Tale comunicazione deve avvenire entro il 31 maggio di ciascun anno: in caso di mancata comunicazione la banca potrà addebitare le spese ordinarie. Operazioni gratis Le operazioni di base legate al conto corrente saranno quindi gratuite, mentre per le altre saranno applicati i costi originari della banca. Per operazioni di base si intendono: − accreditamento dello stipendio o della pensione − bonifici − pagamenti attraverso il conto − prelievo di contante tramite gli sportelli della propria banca − carta debito (il bancomat) legata al conto in questione. Le banche avranno l’obbligo di rilasciare una carta di debito (ossia bancomat) legata al conto corrente di base. Questo strumento non avrà alcun costo di gestione e le operazioni che verranno effettuate con questo bancomat saranno tutte gratuite. Esiste un tetto Esiste un tetto massimo di operazioni che si possono effettuare gratuitamente e nel caso si superasse il tetto stabilito verranno applicati dei costi. I servizi che verranno offerti sono: operazioni di addebito diretto in Italia e nella zona € ILLIMITATE pagamenti ricevuti tramite bonifico, incluso l’accredito di stipendio e pensione (36 all’anno) pagamenti ricorrenti tramite bonifico effettuati con addebito in conto (12 all’anno) pagamenti singoli effettuati tramite bonifico con addebito in conto (6 all’anno) versamenti di contanti e assegni (12 all’anno) prelievi di contante allo sportello (6 all’anno). l’invio dell’informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) è regolamentato: una per trimestre e

include le spese postali (gratuite) l’elenco dei movimenti che deve essere contenuto entro le 6 operazioni l’anno. PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA PROPRIA BANCA

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COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

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Ticket e Superticket

Il Ticket Sanitario è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza

sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono soggetti al pagamento del ticket tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia, o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es. donne in stato di gravidanza, donatori di sangue e di midollo, soggetti minori di anni 14 etc., indipendentemente dal reddito familiare). Il ticket per la compartecipazione per la compartecipazione alla spesa sanitaria è dovuto per : l’assistenza farmaceutica - quota dovuta: € 2 per confezione con un massimo di € 4 per ricetta le prestazioni di specialistica ambulatoriale - quota dovuta: € 36 massimo per ricetta (determinata sulla

base del nomenclatore tariffario) a cui va aggiunto il cosiddetto SUPERTICKET che è una quota variabile proporzionale al valore delle prestazioni richieste ai sensi della Legge n. 111 del 15/07/2011 e della DGR n. IX/2027 del 20/07/2011.

per l’assistenza termale quota dovuta: € 50 per ciclo di cura se non esente, oppure € 3,10 se esente parziale o nessuna quota se esente totale.

per prestazioni di Pronto Soccorso non urgenti quota dovuta: € 25 per la visita, comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche correlate, ad eccezione di alcune categorie di assistiti o prestazioni escluse da tale quota.

Accordo per l’esenzione dal superticket fra Regione Lombardia e OO.SS. di CGIL, CISL e UIL , SPI, FNP e UILP (31/7/2019)

La Regione Lombardia, provvederà ad esentare dalla sola quota fissa (c.d. super-ticket) di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulata dalla DGR n. 2027/2011 e dalla DGR 162/2018, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, tutti i cittadini nelle seguenti situazioni: nuclei familiari fiscali con reddito compreso fra 18.001 e 30.000 € con almeno un minore presente nel

nucleo (circa 315.000 nuovi esenti per un minore introito di superticket prevedibile su base annua nel valore di € 5 MLN);

nuclei familiari fiscali con reddito compreso fra 30.001 e 70.000 € con almeno due minori presenti nel nucleo (circa 260.000 nuovi esenti per un minore introito di superticket prevedibile su base annua pel valore di € 5 MLN);

nuclei familiari fiscali con reddito entro i 90.000 € con un soggetto affetto da una delle seguenti esenzioni per invalidità: GOi, G02, LOI, 102, SOi, S02, COI, C02, C03, C04, C05, C06 (circa 50.000 nuovi esenti per un minore introito di superticket prevedibile su base annua nel valore di € 0,5 MLN).

Abolizione del superticket dal 1° marzo 2020

Dal 1° marzo 2020 gli assistiti lombardi che prenoteranno una prestazione di specialistica ambulatoriale, non pagheranno il SUPERTICKET, ovvero la quota aggiuntiva prevista a livello nazionale, che in Regione Lombardia variava da € 0,00 a € 15,00 per ricetta a seconda dell'importo della prestazione prescritta.

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Esenzioni

Le categorie che prevedono l'esenzione totale o parziale dei cittadini dalle quote di partecipazione alla spesa sopraindicate (ad eccezione delle categorie esenti dalla quota di partecipazione per l'assistenza termale) sono le seguenti: Esenzione per patologia cronica

I cittadini affetti da patologia cronica possono richiedere l’esenzione presentando la certificazione rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica o privata accreditata e la propria Tessera sanitaria. Il diritto all'esenzione è valido per le prestazioni correlate alla patologia.

Esenzione per malattia rara I cittadini affetti da Malattia Rara possono richiedere l’esenzione presentando la certificazione redatta su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a diagnosticare Malattia Rara.

Esenzione per reddito

I cittadini che si trovano in particolari condizioni di reddito possono avere diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Alcune esenzioni per reddito sono assegnate automaticamente dal Ministero dell'Economia e Finanze; altre devono essere invece autocertificate sotto la propria responsabilità. Per approfondimenti si veda il successivo paragrafo "Esenzioni per Reddito".

Esenzione per invalidità

Gli assistiti con riconoscimento di invalidità civile da parte di INPS per ottenere l'attestato di esenzione devono recarsi agli sportelli territoriali Scelta e Revoca con il verbale che attesta l'invalidità.

Altre tipologie di esenzione

Esenzioni legate a particolari “status” del cittadino, per esempio gravidanza o campagne di prevenzione.

Esenzioni per Patologia (Malattie Croniche e Rare)

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502” - pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2017 ed entrato in vigore il 19.3.2017 - sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche. Il provvedimento introduce alcuni cambiamenti in merito alla

classificazione delle malattie croniche e delle malattie rare ed ai diritti all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa correlati alle diverse patologie.

Le prime disposizioni attuative del Decreto in Lombardia sono fornite dalla d.g.r. n. 6800 del 30.06.2017.

Gli assistiti affetti da patologia cronica o da malattia rara possono fruire dell’esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche riferite alla patologia ed all’esenzione parziale (1 € a confezione) per i farmaci correlati alla stessa.

Esenzioni per malattie croniche e invalidanti

Il Ministero della Salute, approvando i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) che il Servizio Sanitario nazionale deve assicurare al cittadino, definisce anche le prestazioni che possono essere prescritte in esenzione ai cittadini affetti da patologie croniche.

Attraverso il link “Banca dati delle malattie croniche esenti” è possibile accedere all’applicativo nazionale che consente di sapere quali prestazioni il medico - se lo ritiene opportuno - può prescrivere in esenzione in relazione a ciascuna patologia.

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E’ inoltre consultabile in allegato il documento “Patologie Croniche - Prestazioni sanitarie erogabili in esenzione, Lombardia” steso in coerenza con i nuovi L.E.A. e con le disposizioni regionali.

Per ogni patologia sono elencate tutte le Visite di Controllo riportate nel Nomenclatore Regionale. Si precisa che sono esenti da ticket solo le Visite di Controllo correlabili alla patologia che ha motivato l’esenzione. È compito del Medico prescrittore identificare tra quelle indicate la visita che riterrà meglio idonea in relazione alla patologia in causa.

Per ottenere l’esenzione il cittadino deve presentare al Presidio Territoriale di riferimento, la seguente documentazione: certificazione rilasciata da un Medico Specialista di Struttura pubblica o Privata Accreditata; per la

ipertensione arteriosa ed il diabete, la certificazione può essere rilasciata anche dal medico di famiglia (in caso di ipertensione arteriosa secondaria maligna codice 0031.405.0, in considerazione della specificità della forma, è necessaria comunque la certificazione dello specialista);

Tessera Sanitaria - carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). Modalità di rinnovo In base alle scadenze previste al momento del rilascio, l’assistito deve provvedere a produrre al Presidio Territoriale di riferimento documentazione sanitaria (nuova certificazione dello Specialista o documentazione sanitaria recente) attestante la necessità di rinnovo dell’esenzione. Rinnovo automatico Per i cittadini in possesso di esenzioni per patologia con scadenza è comunque previsto il rinnovo automatico ovvero la possibilità di rinnovare l'esenzione direttamente presso il Presidio Territoriale di riferimento senza necessità di effettuare nuove visite specialistiche qualora nel corso del biennio precedente abbiano fruito di prestazioni di specialistica ambulatoriale o ricoveri a carico del SSR.

Esenzioni per malattie rare

Le disposizioni del D.P.C.M. 12.1.2017 relative alle malattie rare sono entrate in vigore il 15 settembre 2017.

Con la delibera n. X/7063 del 11 settembre 2017, consultabile in allegato, Regione Lombardia ha individuato - in fase di prima applicazione - i Presidi di riferimento per le nuove malattie rare esenti. Per maggiori informazioni sulle malattie rare esenti si rimanda al sito del Centro di Coordinamento regionale delle malattie rare. Per ottenere l’esenzione il cittadino deve presentare al Presidio Territoriale di riferimento, la seguente documentazione: certificazione su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a fare diagnosi di Malattia

Rara; Tessera Sanitaria - carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). Modalità di rinnovo In base alle scadenze previste al momento del rilascio, l’assistito deve provvedere a produrre al Presidio Territoriale di riferimento documentazione sanitaria (nuova certificazione dello Specialista o documentazione sanitaria recente) attestante la necessità di rinnovo dell’esenzione. Rinnovo automatico Per i cittadini in possesso di esenzioni per patologia con scadenza è comunque previsto il rinnovo automatico ovvero la possibilità di rinnovare l'esenzione direttamente presso il Presidio Territoriale di riferimento senza necessità di effettuare nuove visite specialistiche qualora nel corso del biennio precedente abbiano fruito di prestazioni di specialistica ambulatoriale o ricoveri a carico del SSR.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia nella sezione ticket ed esenzioni

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Esenzioni per Reddito e per Età/Patologia Cronica/Malattia Rara

Determinate condizioni di reddito, in combinazione con l’età o con situazioni di patologia cronica o di malattia rara, possono comportare il diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o farmaceutiche.

Alcune esenzioni per reddito sono valide su tutto il territorio nazionale, altre invece sono valide solo in Regione Lombardia.

Per far valere il diritto all’esenzione dal ticket è necessario seguire alcune indicazioni, a seconda della categoria di appartenenza: 1. Minori di 14 anni senza limiti di reddito

(Cod. E11 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica) Non è necessaria alcuna autocertificazione in quanto il diritto alla esenzione è assegnato in automatico ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. L'esenzione E11 resta valida fino al compimento del 14° anno di età ed è applicabile ai soli soggetti iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo.

2. Minori di 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98

(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica) Il diritto all'esenzione viene caricato in automatico in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Per fruire di prestazioni specialistiche presso strutture fuori Regione Lombardia (laddove i sistemi informatici sono differenti), è necessario che il genitore/tutore si rechi presso l'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per il rilascio dell’attestato di esenzione, compilando l'autocertificazione portando con sé la Tessera Sanitaria - carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

3. Cittadini di età superiore ai 65 anni e con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98

(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica).

Il diritto all'esenzione viene caricato in automatico in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore.

4. Cittadini di età superiore a 65 anni e reddito complessivo familiare fiscale tra € 36.151,98 ed € 38.500,00

(Cod. E05 a validità regionale per la specialistica) Il diritto all'esenzione viene caricato in automatico in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore.

5. Cittadini di età uguale o superiore ai 66 anni con un reddito familiare fiscale annuo fino a € 18.000

(Cod. E14 a validità regionale per la farmaceutica - Decorrenza 31.03.2014) Il diritto all'esenzione viene caricato in automatico in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore.

6. Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e familiari fiscalmente a carico con reddito familiare fiscale inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico

(Cod. E04 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica) Il diritto all'esenzione viene caricato in automatico in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore.

7. Titolari di pensione sociale e familiari fiscalmente a carico

(Cod. E03 validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)

Il diritto all'esenzione viene caricato in automatico in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. A partire dal 1° gennaio 2012, la validità del codice E03 garantisce, sia per i titolari di pensione sociale che per i familiari fiscalmente a carico, l'esenzione per la farmaceutica a livello regionale.

8. Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria e familiari fiscalmente a loro carico, anche nel caso di figli a carico al 50%, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n. 5 del 25/01/2019 e suoi eventuali e successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione

(Cod. E13 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica) Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) il cittadino

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deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sé la Tessera Sanitaria - carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato e una dichiarazione da parte del datore di lavoro attestante la condizione legittimante il rilascio dell'esenzione.

9. Disoccupati (*) iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego (che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità-DID) e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico, per la durata della condizione.

(Cod. E02 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)

Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) il cittadino deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l’autocertificazione, portando con sé la Tessera Sanitaria - carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

10. Disoccupati (*) iscritti agli elenchi anagrafici ai Centri per l'impiego ( che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità-DID) e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale inferiore o pari a € 27.000, per il periodo di durata di tale condizione.

(Cod. E12 a validità regionale per la specialistica e la farmaceutica) Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) il cittadino deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sé la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

11. Tutti i cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad €18.000

(Cod. E15 a validità regionale per l’esenzione dal solo ticket sanitario aggiuntivo, cosiddetto "superticket") Il diritto all'esenzione viene caricato in automatico in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore.

12. I cittadini con esenzione per patologia cronica che appartengono a nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 46.600,00 (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche riportata a fine capitolo)

(Cod. E30 a validità regionale per l’esenzione totale dal ticket per i farmaci correlati alla patologia cronica) Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) il cittadino deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sé la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

13. I cittadini con esenzione per malattia rara che appartengono a nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 46.600,00 (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche riportata a fine capitolo)

(Cod. E40 a validità regionale per l’esenzione totale dal ticket per i farmaci correlati alla malattia rara) Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) il cittadino deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sé la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

(*) Non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un’attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un’attività lavorativa, conservi l’iscrizione al centro per l’impiego per non aver superato nel corso dell’anno un determinato limite di reddito.

N.B. Relativamente alle esenzioni E01, E03, E04, E05, E14 ed E15, qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sé la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia nella sezione ticket ed esenzioni

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Reddito da considerare e Nucleo familiare per l'esenzione ticket Come sopra riportato per molte esenzioni, ai fini dei limiti reddituali da considerare, si deve fare riferimento al cosiddetto reddito familiare. Si precisa che per le esenzione E30 e E40 si deve fare riferimento al reddito familiare anagrafico (che risulta

dallo stato di famiglia). Per tutte le altre esenzioni, che comportano il calcolo del reddito familiare, si deve invece fare riferimento al

reddito del nucleo fiscale, come di seguito precisato. Cosa si intende per nucleo familiare fiscale? Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato dal coniuge non legalmente separato dagli altri familiari a carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993): per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente. Non si considera, quindi (ad eccezione delle esenzioni E30 ed E40, come sopra precisato), il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Secondo quanto precisato dal Ministero della Salute con circolare del 26.3.2014 "ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione dal ticket sanitario correlato al reddito, deve essere considerato il complesso dei redditi prodotti nell’anno di riferimento dai componenti il nucleo familiare, a prescindere dal fatto che gli stessi costituiscano redditi imponibili ai fini IRPEF ovvero siano assoggettati ad altro tipo di imposizione.

Di conseguenza, dovranno essere presi in considerazione i redditi da locazione (anche se assoggettati a cedolare secca) ed i redditi dominicali, agrari o da fabbricato (anche se esentati dall’IRPEF in quanto assoggettati ad IMU).

Confluiscono nel reddito complessivo anche le somme ricevute a titolo di liquidazione a seguito di licenziamento".Anche su tali aspetti è possibile consultare la pagina della Carta Regionale dei Servizi della Regione Lombardia già segnalata.

Per ulteriori indicazioni relative al proprio reddito gli assistiti devono rivolgersi ai CAF, Patronati, al proprio Commercialista o all’Agenzia delle Entrate .

N.B. Relativamente ai cittadini che lavorano all’estero deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia nella sezione ticket ed esenzioni

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 118

Autocertificazione, Validità e Rinnovo delle esenzioni collegate al reddito

L’autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per reddito può essere

presentata:

agli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza , con la propria TS-CNS, eventuale codice PIN e la fotocopia del documento d'identità;

tramite il sito del Fascicolo Sanitari Elettronico e dei sevizi sanitari online nella sezione specifica delle Esenzioni;

in qualunque farmacia, per le esenzioni E02, E12 ed E13, E30, E40 Presso le medesime sedi sono reperibili i moduli di autocertificazione che si possono trovare anche sul sito di Regione Lombardia nella sezione ticket ed esenzioni.

Qualora, nei primi mesi dell’anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni inerenti i redditi, utili ai

fini della compilazione dell’autocertificazione, potrà compilare l’autocertificazione sulla base di un reddito

presunto, e nel momento in cui verrà in possesso di dati certi (CUD, modello 730, modello UNICO) dovrà

comunicare l’eventuale rettifica qualora il reddito risulti superiore alla soglia prevista, richiedendo la revoca

dell’esenzione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruite in regime di esenzione da inizio

anno. L’ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca) provvederà alla revoca dell’esenzione e al

ritiro dell’attestato di esenzione. In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale si consiglia di rivolgersi ad

un Patronato, a un CAAF o ad altro soggetto che offra assistenza fiscale.

Per gli assistiti impossibilitati a recarsi personalmente presso gli sportelli di scelta e revoca, è possibile comunque effettuare l'autocertificazione con le seguenti modalità: l'assistito incarica il familiare/conoscente a recarsi presso lo sportello di scelta e revoca per ritirare il

modulo corrispondente alla propria tipologia, o meglio può scaricare direttamente il modulo dal sito di Regione Lombardia per ciascuna categoria esente;

il modulo compilato unitamente alla TS-CNS ed alla copia del documento di identità dello stesso titolare, possono essere presentati allo sportello di scelta e revoca dal familiare/conoscente incaricato, senza alcuna delega;

l'operatore di scelta e revoca è tenuto a rilasciare l'attestato e contestualmente registrare il codice di esenzione in anagrafica regionale.

L' assistito può verificare la propria posizione in anagrafe regionale in uno dei seguenti modi: presso il Presidio Territoriale di riferimento presso il proprio medico di famiglia online autenticandosi sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico utilizzando la Tessera Sanitaria-Carta

Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o lo SPID (link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ );

N.B.

L’ATS è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di

notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei

dati e delle situazioni dichiarate.

Si ricorda che nel sottoscrivere l’autocertificazione il cittadino dichiara di essere a conoscenza che, in caso

di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle

leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla

revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75

del citato D.P.R. n° 445/2000.

Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (aumento del reddito, stato di disoccupazione/occupazione, ecc.) che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari di esenzione correlata al reddito, devono darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio esenzioni ticket o online L’ASST provvederà alla revoca e al ritiro del certificato di esenzione. La revoca può essere effettuata anche tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sevizi sanitari online nella sezione specifica delle Esenzioni, selezionando l’esenzione tra quelle attive e chiedendone la revoca.

Il diritto alle esenzioni con codice E02, E12, E13, E30 ed E40 è riconosciuto dalle ASST di competenza territoriale con il rilascio di un apposito attestato, sulla base dell’autocertificazione delle specifiche condizioni di diritto.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 119

Per il mantenimento di tali esenzioni i cittadini aventi diritto dovranno, alla scadenza annuale di fine marzo rinnovare, tramite autocertificazione dette esenzioni in uno dei seguenti modi: recandosi agli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza , con la propria TS-CNS, eventuale

codice PIN e la fotocopia del documento d'identità; tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sevizi sanitari online nella sezione sezione specifica

delle Esenzioni; presso le farmacia

A partire dall’anno 2020 le esenzioni E12 ed E13 avranno una durata massima biennale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni biennio salva precedente variazione dello stato di diritto come ad esempio la perdita dello status di disoccupato.

L’esenzione nazionale E02 e le regionali E30 ed E40 mantengono la durata annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salvo precedente variazione dello stato di diritto.

Le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e le esenzioni regionali E05, E14 (dal 2019) ed E15 (dal 2019) sono certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e vengono assegnate automaticamente agli aventi diritto e registrate in Anagrafe Regionale degli Assistiti, sulla base dei dati comunicati dal Ministero, che ogni anno, nel mese di marzo, predispone l'elenco dei soggetti aventi diritto, definito sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (per la verifica del limite di reddito), dall'INPS (per la verifica della titolarità dell’assegno sociale e della pensione al minimo) e dal Ministero del Lavoro (per la verifica di assenza di posizione di lavoro), come previsto dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.

Le esenzioni individuate dal MEF (E01, E03, E04, E05, E14, E15) hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente ogni anno se permangano le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate in anagrafe regionale vengono automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato dal MEF, ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente la data di scadenza al 31/03 u.s.

Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF (E01, E03, E04, E05, E14, E15) in quanto ritenga di non possedere i requisiti necessari per godere del relativo diritto, la revoca avrà validità solo per l'anno in corso. È quindi possibile che nell’anno successivo, a partire dal 1 aprile, l’esenzione venga nuovamente assegnata automaticamente dal MEF, se dai dati reddituali rilevati risulta ancora permanere il requisito di diritto (solitamente per un’anomalia riconducibile ad errori nella dichiarazione dei redditi presentata). In tal caso è necessario: verificare la correttezza della dichiarazione dei redditi (per l’anno di competenza), eventualmente

facendosi supportare da un Patronato, un CAAF o altro soggetto che offra assistenza fiscale; chiedere nuovamente la revoca del diritto all’esenzione non posseduto.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia nella sezione ticket ed esenzioni

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Esenzione per Invalidità (attestato verde o bianco)

Le tipologie di cittadini che hanno diritto all’esenzione per invalidità (totale o parziale) sono: gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di

frequenza; i ciechi e i sordomuti di cui agli art. 6 e 7 della Legge 482/68; gli invalidi di guerra; i deportati in campo di sterminio e assisititi cui sia riconosciuto lo status di perseguitato

politico antifascista o razziale (e loro familiari); gli invalidi per lavoro e per servizio; vittime del terrorismo e del dovere (e loro familiari); danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e

somministrazioni di emoderivati (Leggi n. 210/1992 e n. 238/1997).

Cosa fare

Per gli assistiti con riconoscimento di invalidità civile con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza si procede d’ufficio al rilascio della tessera di esenzione.

Per il rilascio dell’attestato di esenzione per le altre categorie sopra indicate, è necessario presentare domanda agli Uffici Scelta e Revoca portando la seguente documentazione: Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) documentazione prevista in base alla categoria di appartenenza:

invalido di guerra e categorie assimilate: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII categoria anche la patologia invalidante) ;

invalido per lavoro: verbale INAIL con punteggio (se inferiore al 67/100 anche patologia invalidante) ;

invalido per servizio: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII anche patologia invalidante);

vittime del dovere e del terrorismo: documentazione specifica comprovante la condizione;

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (Leggi n. 210/1992 e n. 238/1997): documentazione dell'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo

Altre tipologie d’esenzione

Non sono subordinate al rilascio di alcun attestato: le condizioni di interesse sociale (prevenzione, attività di screening tutela della salute collettiva, gravidanza,

ecc.) gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali durante il periodo di temporanea invalidità.

Prestazioni di Pronto Soccorso

Per le prestazioni erogate in Pronto Soccorso, l’assistito è tenuto al pagamento di una quota fissa nel caso in cui l’accesso non rivesta il carattere dell’urgenza e venga pertanto classificato da parte del medico di PS, in fase di dimissione, come Codice Bianco.

Tutti gli accessi classificati come “Codice Bianco” alla dimissione sono assoggettati al pagamento di un “ticket” pari a € 25 per la visita, comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche correlate, ad eccezione di alcune categorie di assistiti o prestazioni escluse da tale quota.

Attenzione. Vengono classificati con Codice Bianco, tutti gli accessi di pazienti con qualsiasi classificazione assegnato in ingresso dal triage infermieristico che autonomamente lasciano il Pronto Soccorso, prima della chiusura del verbale.

A tutti i cittadini è garantita l'erogazione gratuita di tutte le prestazioni di Pronto Soccorso, identificate dal Medico di Pronto Soccorso con codice verde, giallo o rosso.

ESENZIONI dal pagamento del ticket per le prestazioni di Pronto Soccorso: per conoscere la tipologia dei soggetti esenti dal ticket per questo tipo di prestazioni si veda la Scheda Informativa Pronto Soccorso .

Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia nella sezione ticket ed esenzioni

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 121

Cure Termali

Descrizione Le cure termali, o cure idro-fango-termali, utilizzano come mezzo curativo esclusivo acque minerali in differenti forme (fluente, aerosolizzata, micronizzata, vaporizzata) o loro derivati, quali fanghi e muffe. Queste acque hanno una riconosciuta efficacia terapeutica nelle differenti fasi di prevenzione, cura e riabilitazione di alcune malattie (reumatiche, otorinolaringoiatriche, broncopneumologiche, dermatologiche, ginecologiche, dell’apparato urinario, vascolari e dell'apparato gastroenterico). Come accedere Per fruire di cure termali è sufficiente la prescrizione, redatta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, di

un medico di medicina generale, di un pediatra di libera scelta o di uno specialista in una delle branche attinenti alle patologie curabili e operante in una struttura dotata di ricettario regionale.

Il Servizio Sanitario Nazionale assicura ad ogni assistito un solo ciclo di cure nell'anno legale (1° gennaio - 31 dicembre) in cui è iniziato il ciclo stesso; gli assistiti sono tenuti a dichiarare, sotto propria responsabilità, di non aver usufruito nell’anno in corso di nessun ciclo di cure. Unica eccezione viene fatta per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili (indipendentemente dal grado di invalidità, nota del Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria n° 0041109-20/12/2017-DGPROGS-MDS-P), che nel corso dello stesso anno legale possono fruire di un secondo specifico ciclo di cure connesso alla patologia.

Il numero di sedute giornaliere erogate in regime di convenzione (quindi a carico del Servizio Sanitario) può variare da una singola seduta al giorno (tipica dei cicli di fango-balneoterapia) alle due sedute dei cicli di cure inalatorie, fino ad arrivare alle tre sedute (sia pur a giorni alterni) del ciclo integrato della ventilazione polmonare. Eventuali cure aggiuntive sono a carico del cittadino, ma gli assistiti di INPS e INAIL, grazie a uno specifico accordo stipulato dai due enti, possono fruire di alcune cure aggiuntive e di trattamenti non previsti per gli altri assistiti.

Per l’accesso alle cure termali è previsto il pagamento di un ticket fissato dalle disposizioni nazionali. Nessun pagamento è dovuto da chi sia in possesso di specifica esenzione, mentre gli assistiti parzialmente esenti pagano una quota fissa per ricetta. È il medico prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o specialista in una delle branche attinenti alle patologie curabili) che, su richiesta dell’interessato, indica sulla ricetta di prescrizione il diritto all’esenzione totale o parziale ed il relativo codice.

Nessuna autocertificazione in merito all’esenzione può essere accettata dalle strutture erogatrici accreditate. Per l’accesso alle cure termali è previsto il pagamento di un ticket fissato dalle disposizioni nazionali. Nessun pagamento è dovuto da chi sia in possesso di specifica esenzione, mentre gli assistiti parzialmente

esenti pagano una quota fissa per ricetta. Quando Di norma l’efficacia della terapia non è influenzata dal periodo dell’anno. Una volta iniziata la cura, il ciclo di terapia termale deve durare 12 giorni in un arco temporale massimo di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni disposte dal medico termale. Quando ne sussista l’indicazione, il ciclo di cura si può prolungare e/o ripetere nel corso del medesimo anno ma con oneri a carico dell’assistito, a meno che non si tratti di invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi di guerra e assimilati.

Per maggiori informazioni e per conoscere i soggetti esenti dal ticket per cure termali si veda la Scheda

Informativa Cure Termali

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 122

Tabella riassuntiva delle esenzioni per reddito e per età/patologia cronica/malattia rara

Codice esenzione

Tipologia di esenzione

Validità per la specialistica

ambulatoriale

Validità per la farmaceutica

Modalità d’assegnazione e rinnovo

E01 Assistito > 65 anni e < 6 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 €.

SI Esenzione nazionale NO

Assegnazione e rinnovo (al 31/3) automatici

E02

Disoccupati (*) e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico. L’esenzione a favore dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale può essere riconosciuta solo per i primi 6 mesi dalla richiesta di asilo tramite l’attribuzione del codice E02 (equiparazione ai disoccupati) (Nota del Ministero della Salute 0020029-P- del 10/07/2015).

SI Esenzione nazionale SI Esenzione regionale

Assegnazione e rinnovo (al 31/3) con autocertificazione

E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico. SI Esenzione nazionale SI Esenzione regionale

Assegnazione e rinnovo (al 31/3) automatici

E04 Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.

SI Esenzione nazionale SI Esenzione regionale

Assegnazione e rinnovo (al 31/3) automatici

E05 Assistito > 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 e 38.500,00 €.

SI Esenzione regionale NO

Assegnazione e rinnovo (al 31/3) automatici

E12 Disoccupati (*) iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo pari o inferiore a 27.000 €.

SI Esenzione regionale

SI Esenzione regionale

Assegnazione e rinnovo (al 31/3) con autocertificazione

E13

Assistiti in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità. Assistiti cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30/10/1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30/01/2013 e suoi eventuali aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico (Categorie di cui ai DGR n. 10804/2009 e DGR n.3341/2012)

SI Esenzione regionale SI Esenzione regionale

SI Esenzione regionale

E14 Cittadini con età uguale o superiore a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale annuale pari a € 18.000.

NO SI Esenzione regionale

Assegnazione e rinnovo (al 31/3) automatici

E15 Cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Lombardo con un reddito familiare fiscale annuale non superiore a Euro 18.000, e loro familiari a carico. Esenzione dal pagamento del solo ticket aggiuntivo di cui alla legge 111 del 15.07.2011 (cosiddetto Super Ticket)

SI Esenzione regionale NO

Assegnazione e rinnovo (al 31/3) con autocertificazione

E30

Soggetti affetti da patologie croniche, ai sensi dell’Allegato 8-bis del D.P.C.M. 12.01.2017, appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 46.600 €, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tab. 2 del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche.

NO SI Esenzione regionale

Assegnazione e rinnovo (al 31/3) con autocertificazione

E40

Soggetti affetti da malattie rare, ai sensi dell’Allegato 7 del D.P.C.M. 12.01.2017, appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 46.600 €, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tab. 2 del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche.

NO SI Esenzione regionale

Assegnazione e rinnovo (al 31/3) con autocertificazione

(*) Non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un’attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un’attività lavorativa, conservi l’iscrizione al centro per l’impiego per non aver superato nel corso dell’anno un determinato limite di reddito.

NOTA BENE NOTA BENE Prestare attenzione a TUTTE le NORME relative a “AUTOCERTIFICAZIONE, VALIDITÀ E RINNOVO DELLE ESENZIONI COLLEGATE AL REDDITO”, descritte in precedenza nell’apposito paragrafo.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 123

Tabelle riassuntive dei limiti di reddito per le esenzioni E30 ed E40

A partire dal 1.4.2020, le esenzioni relative all’assistenza farmaceutica E30 ed E40 saranno attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare, come da tabella sottostante, per i farmaci correlati alla patologia.

TABELLA LIMITI MASSIMI DI REDDITO (per esenzioni E30 ed E40)

SENZA AUTOCERTIFICAZIONE

NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA

FAMIGLIA GENERICA (non rientra in nessuna delle altre tipologie di

cui alla tabella sottostante)

1 46.600 €

2 73.162 €

3 95.064 €

4 114.636 €

5 132.810 €

6 149.120 €

7 165.430 €

8 181.740 €

Qualora si superino i limiti di reddito sopra indicati e il nucleo famigliare si trovi in una delle seguenti situazioni famiglia con figlio minore e genitori lavoratori famiglia con figlio minore e un solo genitore famiglia con una persona con handicap grave o invalidità superiore al 66% famiglia con una persona con handicap grave o invalidità superiore al 66% e presenza di figlio minore e

genitori lavoratori famiglia con una persona con handicap grave o invalidità superiore al 66% e presenza di figlio minore e di un

solo genitore famiglia con due persone con handicap grave o invalidità superiore al 66 è possibile ottenere l’esenzione (E30 o E40) presentando l’autocertificazione se il reddito famigliare fiscale rientra nei limiti della tabella qui sotto:

TABELLA LIMITI MASSIMI DI REDDITO (per esenzioni E30 ed E40) CON AUTOCERTIFICAZIONE

Numero componenti

famiglia

Famiglia con figlio minore e genitori

lavoratori

Famiglia con figlio minore e un solo

genitore

Famiglia con una persona con

handicap grave o invalidità superiore

al 66%

Famiglia con una persona con

handicap grave o invalidità superiore al 66% e presenza di figlio minore e

genitori lavoratori

Famiglia con una persona con

handicap grave o invalidità superiore al 66% e presenza

di figlio minore e di un solo genitore

Famiglia con due persone con

handicap grave o invalidità superiore

al 66

1

69.900 €

2

82.482 € 96.462 €

105.782 € 119.762 €

3 104.384 € 104.384 € 118.364 € 127.684 € 127.684 € 141.664 €

4 123.956 € 123.956 € 137.936 € 147.256 € 147.256 € 161.236 €

5 142.130 € 142.130 € 156.110 € 165.430 € 165.430 € 179.410 €

6 158.440 € 158.440 € 172.420 € 181.740 € 181.740 € 195.720 €

7 174.750 € 174.750 € 188.730 € 198.050 € 198.050 € 212.030 €

8 191.060 € 191.060 € 205.040 € 214.360 € 214.360 € 228.340 €

Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia nella sezione ticket ed esenzioni

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PROBLEMATICHE DELLA FAMIGLIA

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 125

Consultorio Familiare

Che cos’è: servizio dell'ATS per interventi socio-sanitari a favore di persone e nuclei in difficoltà. In esso operano diverse figure professionali quali: ginecologo, psicologo, assistente sociale, infermiera professionale, ostetriche... Destinatari: donne in difficoltà familiari; individui e nuclei familiari che necessitano di orientamento e supporto rispetto a situazioni di fragilità

relazionale e/o socio-culturale; famiglie o singoli con vissuti critici; criticità nei momenti di cambiamento nella vita familiare adolescenti Interventi: sessualità e contraccezione (informazione, visite ginecologiche, controlli, consulenza psicologica; consulenza sociale, informazione sul diritto di famiglia; prevenzione del disagio psicologico soprattutto nei giovani; prevenzione medica; gravidanza, nascita, interruzione di gravidanza; menopausa prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Modalità di accesso: informazioni presso il distretto socio-sanitario di zona.

Telefono Donna

Che cos’è: associazione di volontariato che offre ascolto e accoglienza per le donne maltrattate Destinatari: donne italiane e straniere vittime di violenza senza distinzione culturali o religiose Interventi: linea telefonica di informazione e ascolto colloqui con operatrici assistenza legale e psicologica Modalità di accesso: Telefono ……………………………………………….

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 126

Dipendenze

SER.T. Che cos’è: dipartimento Asl che si occupa delle persone con patologie da dipendenza Destinatari: persone con dipendenza da sostanze legali e illegali tossicodipendenti farmacodipendenti alcol dipendenti giocatori d'azzardo patologico (GAP) Internet dipendenza tabagismo prevenzione e stili di vita Interventi: Cura, prevenzione e riabilitazione. Dove: SER.T. sede di ………………………………………… indirizzo ………………………………………… telefono ………………………………………… e-mail: ………………………………………… (informazioni presso le ASST di ogni distretto)

NOA (Nucleo Operativo Alcologia) Cos’è: Il NOA è un servizio che si rivolge a chiunque abbia problematiche legate all’uso di alcol. Cosa prevede: La presa in carico del paziente prevede un colloquio di accoglienza e una valutazione multidisciplinare (medica, psicologica e sociale ed eventualmente educativa) sul livello di dipendenza dall’alcol, sui fattori di rischio e sulle risorse presenti a livello individuale, famigliare e di contesto. Al termine di questa fase viene proposto un programma terapeutico personalizzato che tiene conto delle problematiche del paziente e delle sue esigenze. Costi: Le prestazioni sono gratuite. Sono a carico dell’utente le prestazioni relative al rilascio delle certificazioni richieste dalla Commissione Medica locale patenti. Privacy: Gli operatori sono tenuti per legge al segreto professionale.

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CRONICITA’

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 128

Presa in carico pazienti cronici

Presa in carico pazienti cronici – Regione Lombardia DGR 6551 del 4 maggio 2017

La Regione Lombardia, anche in applicazione al Piano Nazionale della Cronicità vigente, ha definito le nuove modalità di presa in carico dei pazienti cronici e fragili. Si definisce “cronico” un paziente che si trova nelle condizioni di dover convivere nel tempo con una o più patologie. Il nuovo modello di presa in carico prevede che il Gestore organizzi tutti i servizi sanitari e sociosanitari necessari al paziente in relazione alle patologie croniche di cui soffre e che sono stati inseriti nel suo “Piano di Assistenza Individuale” (PAI) di validità annuale. Il Gestore supporta quindi il cittadino programmando le prestazioni che devono essere erogate, emettendo le prescrizioni, fissando gli appuntamenti, verificando i referti e altro. Ai fini dell’inserimento nel nuovo percorso di presa in carico, sono stati considerati gli assistiti affetti da una o più patologie croniche come individuate dalla DGR 6164 del 2017 “Delibera della domanda”. Chi è il Gestore e quali i suoi compiti?

Il Gestore è il soggetto scelto dal paziente, responsabile della presa in carico proattiva dei pazienti che avviene mediante la predisposizione e condivisione del Patto di Cura e del PAI. Il gestore è stato ritenuto idoneo per una o più patologie e per uno o più set di riferimento rispetto ai quali dovrà garantire tutte le prestazioni previste, i compiti del Gestore saranno: la sottoscrizione del patto di cura con il paziente la valutazione multidimensionale del bisogno la definizione del piano di assistenza (PAI) la prenotazioni delle prestazioni il coordinamento dei diversi partner di rete l’erogazione delle prestazioni previste dal PAI, direttamente o tramite partner di rete accreditati l’implementazione di servizi innovativi (vedi telemedicina) il monitoraggio dell’aderenza del paziente ai percorso programmato. Cosa sono il Patto di Cura e PAI?

Il Patto di Cura è il documento sottoscritto volontariamente, tra il paziente e il gestore che consente al paziente di esprimere il consenso alla partecipazione e alle modalità di presa in carico predisposto dal Gestore. Si tratta di un accordo di durata annuale, non tacitamente rinnovabile. Il paziente può concludere anticipatamente il percorso di presa in carico, ed eventualmente fare richiesta motivata all’ATS di riferimento per la sostituzione del proprio Gestore, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, che verranno valutati da un’apposita commissione, specialmente in riferimento alla mancata osservanza da parte del Gestore dei compiti previsti. Il PAI è il documento di sintesi del programma annuale di diagnosi e cura, attraverso il quale il medico responsabile della presa in carico documenta la tipologia e la cronologia degli interventi diagnostici-terapeutici necessari alla persona sulla base del quadro clinico. Su che cosa si basa la relazione Gestore-Paziente?

Un aspetto importante del nuovo modello di gestione della cronicità riguarda la relazione Gestore-Paziente. Le strutture assumono l’obbligo di gestire clinicamente il paziente (definizione del PAI e monitoraggio) con ciò

assumendone tutti gli obblighi e gli oneri. Le strutture dovranno realizzare una pianificazione condivisa delle cure del paziente cui dovranno attenersi. Il paziente si impegna, con la firma del patto di cura, a rispettare il PAI e a comunicare al Gestore eventuali

variazioni rispetto a quanto previsto dal PAI. Il Gestore sostituisce il mio Medico di Medicina Generale?

Il Medico di Medicina Generarle, operante all’interno di una aggregazione di medici (esempio una cooperativa) può essere il Gestore dei pazienti cronici da lui già assistiti che riferiranno a lui sia per le necessità legate alle patologie croniche e definite nel PAI, sia per tutti gli altri aspetti sanitari.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 129

Nel caso in cui, invece, il Gestore scelto dal paziente sia un soggetto diverso dal Medico di Medicina Generale, il Medico di Medicina Generale continuerà ad erogare al suo assistito tutto ciò che non è previsto nel Piano di Assistenza Individuale, cioè, continuerà a seguire tutte le necessità di cura del paziente non correlate alla patologia o alle patologie croniche. Inoltre il Medico di Medicina Generale che decide di non aderire al modello di presa in carico viene informato dal soggetto Gestore della presa in carico del suo assistito, può prendere visione del PAI e fornire un parere entro 15 giorni. La responsabilità del Pai resta al medico specialista che può non accogliere le osservazioni del MMG. In disaccordo il MMG può inviare comunicazione all’ATS territoriale. Il Medico di Medicina Generale può svolgere il ruolo di co-gestore, quindi partecipa in collaborazione con altri gestori alle modalità di presa in carico dei propri assistiti, comunicando alla ATS la propria disponibilità a collaborare con i soggetti gestori per garantire alcune prestazioni, tra cui la definizione del PAI. Redige il PAI e sottoscrive il Patto di Cura insieme all’altro Gestore e al paziente. Ruolo dell’infermiere.

La figura infermieristica può fornire un’interfaccia con il paziente contribuendo direttamente alla soluzione dei problemi di accesso alle cure. Cos’è il Centro Servizi?

Nel Centro Servizi opera personale sanitario (Case Manager) con il compito di integrare prestazioni sociosanitarie e monitorare l’aderenza al percorso terapeutico programmato e personale amministrativo che si occuperà di prenotare nei tempi previsti e con accesso facilitato tutti i controlli necessari, previsti dal PAI, anche per chiarire ogni dubbio o , se necessari o, modificare gli appuntamenti. Nelle delibere regionali, il Case Manager è descritto come un “operatore esperto in grado di orientarsi sia rispetto al percorso assistenziale previsto, sia rispetto all’offerta del territorio (vedi POT o PreSST) di interfacciarsi con l’assistito e il suo contesto e di rapportarsi con le istituzioni e gli enti erogatori. Può avere un profilo di tipo sanitario o socio-educativo in funzione della tipologia di utenza seguita. Come funziona il processo di presa in carico?

L’adesione al percorso di presa in carico avviene dietro specifico invito individuale da parte dell’ATS di competenza territoriale. Non è quindi previsto un percorso di candidatura spontanea. A seguito dell’invito, il paziente è libero di scegliere il Gestore per la presa in carico all’interno della lista fornita dall’AST. Il paziente per poter essere preso in carico deve versare in condizione morbosa o di disabilità e fragilità irreversibile, di prevalenza natura sanitaria o sociosanitaria. Solo il paziente può dare avvio o concludere il percorso di presa in carico che può essere attivato all’inizio dell’anno solare successivo all’esordio della condizione di fragilità/cronicità.

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Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Legge Regionale 23 del 2015

Rete Territoriale

P.O.T. : Presidi Ospedalieri Territoriali e PreSST: Presidi Socio Sanitari Territoriali

Le ASST gestiscono i POT e i PreSST direttamente, ovvero anche mediante la stipulazione di accordi tra le stesse e altri soggetti erogatori accreditati.

I Presidi possono essere preferibilmente organizzati in collegamento funzionale con le Unità Complesse di Cura Primarie (UCCP), garantendo il coordinamento con l’attività degli specialisti ambulatoriali.

I Presidi devono essere ben identificabili dal cittadino e costituirsi all’interno di strutture, quali presidi ospedalieri, poliambulatori, strutture territoriali e unità d’offerta sociosanitarie, collegate in via informatica con l’Asst di appartenenza.

Presidi Ospedalieri Territoriali

Strutture multi servizio deputate all’erogazione di prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti cronici e, tenuto conto delle peculiarità territoriali come definite nel PSL, di prestazioni ambulatoriali e domiciliari.

Presidi Socio Sanitari Territoriali

Integrano le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale e concorrono alla presa in carico della persona e delle fragilità: erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a bassa intensità; possono attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative, a bassa intensità prestazionale

ed in funzione della particolarità territoriale, secondo la programmazione dell’ATS territorialmente competente;

promuovono percorsi di sanità d’iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria. Inoltre garantiscono le funzioni e le prestazioni medico-legali, le prestazioni distrettuali fornire alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad eccezione di quelle attribuite alle ATS, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o dalle autonomie locali (Comuni).

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INFORMAZIONI VARIE

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 132

INPS PER TUTTI (Parte il progetto per l’integrazione sociale)

Istituzioni e cittadini sono più vicini grazie a “INPS per tutti”, l’iniziativa nata dalla volontà di favorire

l’integrazione sociale e promuovere il contrasto alla povertà. Per raggiungere questi obiettivi l’INPS, come spiegato nel messaggio 11 ottobre 2019, n. 3685, mette in campo azioni mirate a facilitare l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali per i soggetti più bisognosi, recandosi nei luoghi dove questi si trovano e offrire loro il supporto necessario. L’iniziativa è rivolta alle fasce più deboli della popolazione, come: persone in stato di povertà assoluta, senzatetto o senza fissa dimora; abitanti di Comuni distanti dagli uffici dell’INPS; utenti non consapevoli dei propri diritti.

Indicazioni sugli info point Il primo progetto che viene attuato nell’ambito di “INPS per tutti” interessa, in particolare, le realtà cittadine metropolitane. Le città di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Bari si sono già attivate predisponendo degli info point per l’avvio del progetto a partire da ottobre. Per tutte le altre informazioni sugli infopoint andare alla seguente pagina del portale INPS:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53137

Il questionario “INPS per tutti” Per verificare i requisiti di accesso al Reddito o alla Pensione di Cittadinanza, e alle altre prestazioni erogate dall’Istituto, è disponibile il Questionario INPS per tutti che guiderà interattivamente l’utente all’interno di un percorso consulenziale automatizzato ma personalizzato. Il questionario sarà mirato, in particolare, a conoscere l’esistenza del diritto alle seguenti prestazioni:

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza; Assegno familiare dei Comuni; Assegno di maternità dei Comuni; Bonus Bebè; Premio alla nascita; Bonus asilo nido; NASpI Assegno sociale; Invalidità civile.

Clicca qui e vai al “QUESTIONARIO PER TUTTI”

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 133

Assistente Sociale

Chi è: funzionaria professionale che opera in ogni comune

Destinatari: tutti i cittadini che presentino delle problematiche socio-economiche e sanitarie

Interventi:

dà informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari pubblici e privati, disponibili sul territorio.

Aiuta a svolgere le pratiche burocratiche per accedere ai contributi economici e ai servizi sociali previsti dal Comune, dal Piano di Zona e dall'Asl.

Redige il PAI (Piano di Assistenza Individualizzato).

Dove: presso gli sportelli dei ogni Comune. Informarsi su giorni di ricevimento e orari.

Obiettivo: far conoscere a tutti i cittadini di quali risorse e di quali aiuti sociali e sanitari possono usufruire.

Cure primarie. Ruolo del medico di famiglia

La nuova legge regionale n.23\2015 affida l’assistenza primaria ai MMG e ai Pediatri di libera scelta e ai medici della continuità assistenziale.

Ciò seguendo i Livelli Essenziali di Assistenza e gli Accordi dei Contratti Collettivi Nazionali nonché secondo competenza e ruolo disciplinati dalla Regione Lombardia in aderenza ai principi di valorizzazione, di responsabilità, di controllo, e di formazione indipendente.

L’Assistenza primaria che comprende la partecipazione alla valutazione multidimensionale presso gli Ambiti\Distretti del bisogno, articola il proprio intervento secondo i seguenti riassunti livelli prestazionali:

1. Assistenza sanitaria primaria. 2. La partecipazione della presa in carico della persona fragile con patologia cronica, come stabilito dalle norme

regionali. 3. Gli interventi di integrazione sociosanitaria sociale con le comunità locali e con le assistenti sociali es. (ADI,

dimissioni protette, misure per gravissime patologie, forme di dipendenza, etc.) 4. Contrasto alla inappropriatezza delle erogazioni di prestazioni sanitarie e sociosanitarie. 5. Concorrere alla prevenzione con azioni specifiche e con progetti di educazione alla salute nel territorio.

La nuova Riforma consente incarichi coordinati dei MMG, degli specialisti, degli infermieri, ecc. associati con strutture accreditate in grado di usufruire di strumenti diagnostici strumentali di primo livello, sempre nel rispetto delle norme contrattuali collettive. L’ATS individua queste forme di assistenza; sono invece individuate dalla ASST / Ospedale altre forme sul territorio quali le UCCP.

Nell’ambito del settore delle Cure Primarie governato dalla ATS territorialmente competente è istituito il servizio dell’Infermiere di famiglia, con attività anche associata in collaborazione con il MMG a disposizione del cittadino e delle autonomie locali.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 134

Cure Intermedie - Scheda Struttura Cure Intermedie

Scheda Struttura Cure Intermedie - SCI - Decreto Ministero Salute 70/2015

Caratteristiche Descrizione

Pazienti Pazienti in dimissione da reparti per acuti dagli ospedali, per i quali è necessario: consolidare le condizioni fisiche continuare il processo di recupero funzionale accompagnare il paziente con fragilità individuale o sociale nella prima fase

del post-ricovero Pazienti provenienti dal territorio per i quali il MMG richieda un ambiente protetto per attuare/proseguire le proprie terapie al fine di evitare il ricovero in struttura ospedaliera. Pazienti che necessitano di sorveglianza infermieristica continuativa.

Accesso L’accesso potrà avvenire dal domicilio o dalle strutture residenziali su proposta del medico di famiglia titolare della scelta, dai reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso. L’ingresso è regolato attraverso l’Unità di Valutazione Multidimensionale, attivato dal medico selettore cui partecipano Medico Curante, Caposala, Responsabile UVMD, infermiere delle Cure Primarie, titolari del percorso Dimissioni Protette, Assistente Sociale del Comune di residenza del paziente, eventualmente la Famiglia. L’ingresso è subordinato alla compilazione: delle schede di Valutazione Multidimensionale dalla scheda di sintesi delle problematiche rilevate, complete della

descrizione del Progetto Assistenziale e della tempistica dello stesso (data d’ingresso, durata prevista del ricovero, rientro previsto al domicilio)

del piano di assistenza personalizzato (PAI) che preveda il successivo rientro a domicilio o la collocazione in altra struttura.

Definizione Per struttura intermedia si intende una struttura sanitaria a valenza territoriale, anche basata su moduli diversificati, di ricovero e di assistenza. Una di queste è l’ospedale di comunità.

Posti letto Obiettivo: 0,4 p.l. ogni 1000 abitanti Modulo da 15-20 posti letto

Standard di personale La dotazione di personale deve rispettare i seguenti parametri minimi: 1 coordinatore infermieristico 0,625 unità di personale di assistenza per ogni ospite, pari per esempio a: 1 infermiere ogni 8 ospiti 1 OSS ogni 2 ospiti il corrispondente di un specialista ogni 20 ospiti secondo le esigenze degli

ospiti per esempio terapista/logopedista.

Assistenza medica E’ assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN.

Responsabilità igienico, organizzazione e

gestione

Fa capo al Distretto ed è gestita da personale infermieristico.

Modalità di remunerazione

Il costo giornaliero ha un valore intermedio tra la lungodegenza ospedaliera (cod. 60) e quello delle strutture Residenziali. Il costo può essere suddiviso in una quota sanitaria ed una alberghiera la quale può o meno a carico dell’utente.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 135

Durata del ricovero La degenza media prevedibile è di 15/20 giorni.

Lavoro multidisciplinare e multidimensionale

Presso la struttura vengono usati sistematicamente strumenti di valutazione multidimensionale. Per tutti i pazienti la definizione del PAI, la sua rivalutazione e la gestione clinica assistenziale sono gestiti dalla struttura e prevedono un approccio multidimensionale e multidisciplinare.

Esplicitazione dei risultati attesi

Alla dimissione viene nuovamente compilata la scheda di Valutazione Multidimensionale per valutare il raggiungimento degli obiettivi indicati in ingresso (dalle UVMD).

Sede fisica Allocata presso presidi ospedalieri riconvertiti (esempio POT) o presso strutture residenziali accreditate.

Denominazione delle strutture di cure

intermedie

Regione Lombardia: Cure intermedie. è stata recentemente pubblicata la DGR n° XI/2019 - seduta n. 68 del 31 luglio 2019: “Prime indicazioni per l’avvio del percorso di riordino e riclassificazione dei Presst , e dei POT e delle degenze di comunità”

Opportunità

Prevenire i ricoveri ospedalieri inappropriati o loro prolungamento Garantire la dimissione ospedaliera in continuità con il territorio Permettere risparmi di spesa rispetto ai costi dell’ospedale Favorire l’innovazione organizzativa nella direzione di una maggiore

efficienza ed efficacia Rafforzare il legame con il territorio (in particolare con il MMG) Favorire l’educazione terapeutica del paziente e dei suoi caregiver Rispondere al bisogno crescente di gestione della condizione croniche e della

non autosufficienza Le cure intermedie possono rappresentare la soluzione a diverse criticità del

sistema sanitario

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 136

Contestazioni verbali esenzioni ticket

(Procedura utilizzata e applicata concordata con ATS) La prima operazione da fare è leggere il verbale di contestazione e informare l’utente del motivo di tale comunicazione da parte dell’ATS . POSSIBILI SITUAZIONI AL TERMINE DELL’ANALISI DEL VERBALE . Se l’ATS ha ragione e il Pensionato intende pagare con sanzione in forma ridotta, allora occorre: entro 60 giorni effettuare un bonifico bancario (vedi IBAN e causale) per l’importo richiesto dal verbale entro

5 giorni dal pagamento inviare ricevuta di attestazione del pagamento (vedi mail/fax) agli uffici dell’ATS compilare e far firmare “LIBERATORIA”. Eseguire eventuale revoca/variazione dell’esenzione. POSSIBILI ESITI Se la contestazione viene accettata il verbale decade. Se la contestazione NON viene accettata sarà applicata la sanzione in forma ordinaria: quota ricetta + da 1 a 3

volte il ticket evaso + € 10 per spese + ulteriori spese Se ha ragione l’iscritto e intende contestare il verbale, occorre: Entro 30 giorni documentare il diritto inviando la documentazione (a mezzo Pec all’indirizzo

[email protected]). Compilare e far firmare “LIBERATORIA”. Eseguire eventuale revoca/variazione dell’esenzione.

POSSIBILI MOTIVI DI CONTESTAZIONE DEL VERBALE E DELLA SANZIONE 1. Verifica della COMPOSIZIONE del nucleo familiare fiscale Acquisire documentazione appropriata in caso di contestazione del nucleo familiare fiscale come risulta

all’ATS 2. Verifica del REDDITO del nucleo fiscale come risulta all’ATS Reddito familiare dell’anno precedente l’illecito (730 rigo11 / CU pensionato punto3 /UNICO rigo RN1)

(ATTENZIONE: verificare che nei dati suddetti siano compresi i redditi da CEDOLARE SECCA) Visura catastale (+ 5%) Stato di famiglia

3. Verifica della possibilità di CAMBIO DEL CODICE ESENZIONE E01 (Validità su territorio Nazionale e Regionale)

Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo NON superiore a € 36.151,98

E05 (Validità su territorio Regionale) Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo NON superiore a € 38.500,00

4. DIRITTO ALL'ESENZIONE per reddito E03 - Titolari di PENSIONE SOCIALE (e loro familiari a carico) E04 - Titolari di PENSIONE AL MINIMO di età superiore a 60 anni (e loro familiari a carico) con reddito

familiare lordo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico

E11 (validità regionale) – Soggetti minori di età sino a 14 anni, indipendentemente dal reddito E14 (validità regionale) – Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo

familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 18.000 €

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 137

E15 (validità regionale) - Cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Lombardo con reddito familiare fiscale annuale non superiore a 18.000 €, e loro familiari a carico possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket aggiuntivo (il cosiddetto “super ticket”)

NORME DI MIGLIOR FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA E’ differito al 31 marzo 2018 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, qualora sia stato notificato entro il 31 dicembre 2017 al soggetto interessato il verbale di accertamento ovvero l’ordinanza/ingiunzione per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso il termine del 31 marzo 2018, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo. Qualora non sia stato emesso entro il 31 dicembre 2017 il verbale di accertamento di cui al comma 4, i soggetti interessati possono provvedere entro il termine del 31 marzo 2018 a regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento alla competente ATS dell’importo del ticket non versato a fronte della fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso il termine del 31 marzo 2018, la competente ATS procede al recupero dell’importo del ticket nonché all’applicazione, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento. Le ATS provvedono in ogni caso alla notifica delle ordinanze-ingiunzione per le quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1 aprile 2018. La Giunta regionale definisce criteri volti ad assicurare un’applicazione uniforme da parte delle ATS delle disposizioni di cui al comma 5. IL NUCLEO FAMILIARE FISCALE Il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi (anche se non sono a carico) e dai familiari a carico. Sono familiari a carico le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51. Per ulteriori informazioni in merito alla composizione del “nucleo famigliare fiscale” ai fini delle esenzioni ticket si veda anche il sotto-paragrafo Reddito da considerare e Nucleo familiare per l'esenzione ticket del capitolo COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA . FONTE: A CURA DEL DIPARTIMENTO WELFARE SPI CGIL LOMBARDIA GG

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 138

Bandi Online

Bandi online è il servizio della Regione Lombardia che permette in ogni momento dell'anno a cittadini, imprese ed enti pubblici e privati di presentare online le domande di partecipazione ai bandi promossi da Regione Lombardia e finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei e mantenersi sempre aggiornati sull'iter delle proprie pratiche.

Bandi Online ha sostituito il precedente servizio SiAge (Sistema Informativo Agevolazioni accessibile al seguente link https://www.siage.regione.lombardia.it/) ancora attivo in compatibilità e per consentire di operare su “vecchi” bandi aperti prima dell’attivazione della nuova piattaforma.

COME ACCEDERE

La piattaforma Bandi online è raggiungibile all'indirizzo https:\www.bandi.servizirl.it dove è necessario autenticarsi in uno dei seguenti modi:

1. mediante Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) 2. mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi(CRS) 3. con Username e password

Per gli utenti già registrati su SiAge è per ora ancora possibile accedere ai bandi dalla vecchia piattaforma utilizzando le apposite credenziali in loro possesso.

QUALI AGEVOLAZIONI

Su Bandi Online (in alternativa su SiAge) sono disponibili le seguenti Agevolazioni:

DOTE SCUOLA

BONUS ASSISTENTI FAMILIARI

VOUCHER ANZIANI E DISABILI

DOTE RITORNO AL LAVORO

GARANZIA GIOVANI FASE II

CONTRIBUTO ACQUISTO AUSILI PER DISABILI

SOSTEGNO ABITATIVO PER GENITORI SEPARATI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/bandi-online

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 139

Dote Unica Lavoro - Terza Fase

Dote Unica Lavoro - Terza Fase è un sostegno all’inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o riqualificazione professionale. Risponde alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita professionale attraverso un’offerta integrata e personalizzata di servizi. DESCRIZIONE Regione Lombardia conferma la centralità del sistema dotale e, attraverso Dote Unica Lavoro, intende rispondere alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita professionale con un’offerta integrata e personalizzata di servizi. Dote Unica Lavoro - Terza Fase ha l’obiettivo di accompagnare le persone in un percorso di occupazione o in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze, garantendo a centralità della persona e la libertà di scelta offrendo: un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche delle persone; un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori (pubblici e privati) e attraverso modalità che

tendono ad incentivare il risultato occupazionale. REQUISITI Possono partecipare le persone fino a 65 anni che, alla presentazione della domanda di dote, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati: Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia, anche percettori di Naspi da non oltre 4

mesi1; Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative

ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell’ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà e/o Accordi/Contratti/Assegno di solidarietà come disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015;

Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi2 e personale, militare e civile, delle Forze dell’ordine e Forze armate), residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, previa autorizzazione rilasciata dal proprio Lombardia, previa autorizzazione rilasciata dal proprio;

Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia. ESCLUSIONI Dai gruppi target sopraindicati sono esclusi i seguenti soggetti, in quanto beneficiari di altre politiche attive: Giovani fino a 29 anni, che possono avere accesso alla misura Garanzia Giovani; Percettori Naspi da oltre 4 mesi, che possono avere accesso all’Assegno di Ricollocazione; Occupati sospesi in Accordo di ricollocazione art. 24 bis D.Lgs. 148/2015, che possono avere accesso

all’Assegno di Ricollocazione e all’Avviso Azioni di rete per il lavoro. Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 i destinatari disoccupati, prima dell’attivazione di Dote Unica Lavoro, devono aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ed aver stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP). Gli occupati sospesi ai sensi dell’ex art. 22 del D.lgs. n. 150/2015 devono aver stipulato unicamente il Patto di Servizio Personalizzato. COME ACCEDERE Chi rientra in una delle categorie previste (elencate nella sezione precedente "Descrizione"), per attivare la

Dote Unica Lavoro deve rivolgersi ad un operatore pubblico o privato - accreditato con Regione Lombardia per l’erogazione di servizi al lavoro - che abbia aderito all'iniziativa (l’elenco degli operatori accreditati al lavoro è disponibile sull'applicativo di ricerca georeferenziata).

Gli operatori sono tenuti a verificare i requisiti delle persone che prendono in carico, acquisendo la documentazione prevista dal Manuale Unico di gestione della dote.

Una volta verificati i requisiti della persona, l’operatore supporta il richiedente per la profilazione nel sistema informativo, che sulla base delle caratteristiche del destinatario definisce in automatico l’appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d’aiuto:

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 140

Fascia 1 “Bassa”: persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia;

Fascia 2 “Media”: persone che necessitano di un supporto maggiore che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego o li supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo;

Fascia 3 “Alta”: persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego; Fascia 4 “Molto Alta”: persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel

mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione; Fascia 5 “Altro aiuto”: persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e

all’occupabilità. Pertanto, accedono alle prime quattro fasce per la fruizione di servizi di formazione e lavoro: i disoccupati (Fasce da 1 a 4 secondo l’esito della profilazione); gli occupati sospesi con accordi che prevedono esuberi o per cessazione ai sensi dell’art. 44 D.L. 109/2018

(Fascia 3). Sono invece destinatari della Fascia 5 per la fruizione di servizi di formazione: gli occupati sospesi senza previsione di esubero; i soggetti appartenenti alla forza pubblica; i soggetti iscritti ad un Master universitario di I e II livello. La persona, a seconda della fascia di intensità d’aiuto cui accede, ha a disposizione una dote ossia uno

specifico budget, entro i limiti del quale concorda con l’Operatore i servizi funzionali alle proprie esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione.

L’operatore è tenuto ad erogare ai destinatari, a titolo gratuito, i servizi di presa in carico funzionali a comprendere le caratteristiche e le esigenze della persona.

L’operatore definisce con la persona il Piano di Intervento Personalizzato (PIP), tenendo conto del limite temporale dell'avviso e delle risorse disponibili.

I destinatari non devono partecipare finanziariamente alla Dote e l’operatore non può percepire altri finanziamenti a copertura delle stesse unità di costo già finanziate da Regione Lombardia nell’ambito della Dote.

QUANDO In ogni momento dell’anno. FONTE https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-2gennaio2019

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DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e ISE E

Che cos’è: LA DICHIARAZIONE SOSTITUVA UNICA (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare con la quale si ottiene l’indicatore ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente), necessario per le richiesta di prestazioni sociali agevolate. Interventi: Prestazioni a domanda individuale Assegno per il nucleo familiare Assegno di maternità Asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia Mense scolastiche Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc…) Agevolazioni per tasse universitarie Prestazioni del diritto allo studio universitario Servizi socio sanitari domiciliari Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.. Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (luce, telefono, gas, trasporti regionali) Altre prestazioni economiche assistenziali regionali, comunali o di Piano di Zona (buoni sociali, ecc…). La certificazione DSU ha la validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo, a meno che non si verifichino delle

variazioni, ad esempio nascita di un figlio o decessi. Si può fare anche una DSU attualizzata che rispecchi la situazione economica del momento, in caso di

disoccupazione, mobilità, etc. Dove: Per la presentazione della DSU come per ogni altra forma di assistenza fiscale (730 e altro) rivolgersi al CAAF della CGIL. Costi: L’inoltro della DSU è gratuito.

Nucleo familiare per la DSU e per l’ISEE Il nucleo famigliare della DSU cambia a seconda dell’ISEE che si deve determinare: ISEE standard o ordinario ISEE università ISEE socio-sanitario ISEE socio-sanitario residenze ISEE minorenni con genitori non coniugati e non conviventi perciò la DSU è una dichiarazione modulare che varia a seconda dell’ISEE che si va a determinare. Il nucleo famigliare nel caso di ISEE standard o ordinario è costituito da: Dichiarante Coniuge Figli minori Altre persone nello “Stato di famiglia” Figli maggiorenni non conviventi, a carico fiscale dei genitori (2.840,51 euro elevati a 4.000 se di età non

superiore ai 24 anni) , non coniugati e senza figli.

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Nota Bene: i coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente; i coniugi non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o

omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli;

i figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi);

soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti il nucleo familiare individuato nel punto precedente, anche se componenti di altra famiglia anagrafica.

Per tutti gli altri tipi di ISEE cambia il nucleo famigliare di riferimento della DSU e occorre perciò consultare le ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE fornite dall’INPS e disponibili al seguente link: https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/docs/info/Modulistica/Istruzioni%20alla%20compilazione%20anno%202020.pdf

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA FONTE UFFICIALE https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50088&lang=IT

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AUSER

Che cos’è: Associazione di volontariato che favorisce la socializzazione e il trasporto. Interventi: Filo d'argento: accompagnamento / trasporto delle persone diversamente abili per accesso a prestazioni

sanitarie; consegna e ritiro referti-analisi; emergenza caldo a favore degli anziani a rischio nel periodo estivo; lavori di pubblica utilità attività di socializzazione università popolare e corsi di educazione permanente turismo sociale progetto Abitare insieme coro Voci d'argento Dove rivolgersi: Auser Lombardia Via dei Transiti 21 - 20127 Milano e-mail: [email protected] Sito WEB: www.auser.lombardia.it

Numero verde (FILO D’ARGENTO) per parlare con i volontari (da telefono fisso): 800 99 59 88

Altre Sedi Auser Indirizzo Telefono E-mail

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 144

Diritti dei cittadini Utenti dei Servizi Socio -Sanitari

Diritto alla partecipazione: ogni cittadino tramite i suoi rappresentanti istituzionali, ha diritto a partecipare alla PROGRAMMAZIONE delle attività svolte sul territorio Diritto alla informazione alla documentazione: ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione di cui necessita Diritto all’accertamento delle responsabilità: ogni cittadino ha diritto che in caso di colpa dell’istituzione vengano accertate e sanzionate le responsabilità Diritto alla qualità: ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi una qualità eccellente nelle prestazioni Diritto alla trasparenza e al controllo: ogni cittadino ha diritto che gli atti della istituzione siano conosciuti e formulati in modo comprensibile e che attraverso gli organi preposti, siano costantemente soggette a controlli Diritto alla sicurezza: ogni cittadino ha diritto ad essere tutelato affinché tutte le norme che garantiscono la sicurezza all’interno delle strutture siano rispettate, a garanzia della sua salute Diritto alla certezza: ogni cittadino ha diritto ad avere la certezza delle prestazioni delle strutture accreditate.

Tutela e diritti Che cosa sono: norme per la salvaguardia dei diritti e della partecipazione degli utenti rispetto ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e dei sociali erogati dai comuni Dove: Tutte le strutture sociali regionali accreditate si debbono dotare della Carta dei Servizi e della Carta dei Servizi Sociali e di un URP (Ufficio Relazioni Pubblico) ATS Ufficio Protezione Giuridica, via ………………………….. tel. …………………….. e-mail …………………………………… Strumenti: CARTA DEI SERVIZI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 145

Norme in materia di consenso informato

e disposizioni anticipate di trattamento - Legge 22 dicembre 2017 n. 219 Che cos’è il consenso informato? Qualunque trattamento sanitario necessità del preventivo consenso del paziente, il quale deve essere adeguatamente informato circa le prestazioni che riceverà, le finalità e le modalità delle stesse. Il consenso informato, ovvero l’assenso dell’interessato, a subire un trattamento terapeutico è il presupposto di legittimità dell’azione del medico (in pratica con ilo consenso si autorizza un qualsiasi atto del medico). Il consenso deve essere libero e informato e può essere revocato in qualunque momento. In caso di intervento senza il consenso il medico può andare incontro a richieste di risarcimento del danno e, in determinati casi anche a responsabilità penali. Caratteristiche del consenso informato. Il consenso deve essere “informato” cioè preceduto da una informativa specifica su: rischi della terapia eventuali complicanze tipiche conseguenze della terapia

L’informativa può essere resa per iscritto, su apposito modulo, o oralmente deve essere attuale

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento è il presupposto per la legittimità dell’attività del medico sul paziente se assente espone il medico a rischi di risarcimento dei danni per il verificarsi di quelle conseguenze delle

quale il paziente non era stato informato. Chi può dare il consenso. l’interessato se l’interessato non è in grado di prestare il consenso:

un soggetto da lui delegato i genitori in caso di minore e comunque il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale per le persone giuridicamente incapaci, l’Amministratore di Sostegno o il Tutore o il Curatore in caso di incapacità di intendere o volere (persona in coma, gravemente ferita, ecc.) anche un prossimo

congiunto. Responsabilità penale da intervento senza consenso. Assente se: l’intervento è eseguito secondo le regole dell’attività medica e nel rispetto dei protocolli comporta un miglioramento delle condizioni del paziente intervento in caso di situazione di pericolo imminente per la salute del paziente

Presente se: l’intervento non è seguito correttamente e derivano conseguenze negative sulla salute del paziente.

A chi rivolgersi. Per le eventuali azioni di risarcimento del danno, sia per quanto riguarda la fase di conciliazione, sia per quanto riguarda l’eventuale ricorso al Giudice civile, è necessaria l’assistenza di un avvocato.

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Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali

(GDPR UE n. 679 del 2016) Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali riprende e in parte ridefinisce alcuni elementi già presenti del codice della privacy. Consenso Per tutti i dati sensibili, il consenso deve essere esplicito. Non deve essere necessariamente documentato per iscritto, anche se questa forma ne sancisce l’inequivocabilità. Il titolare, nel caso di consenso orale, deve essere in grado di dimostrare che l’interessato abbia prestato il consenso ad uno specifico trattamento. Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni, mentre prima è necessario il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Il consenso è: libero specifico informato inequivocabile Non è ammesso un consenso tacito o presunto. Deve essere manifesto. L’informativa sul trattamento dei dati deve essere: concisa trasparente intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice L’informativa deve essere data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico. Diritto di accesso. Ognuno deve avere il diritto di accesso ai propri dati e quindi si ha diritto a ricevere una copia dei dati

personali oggetto del trattamento sanitario. Non è obbligatorio che vengano inserite le modalità di trattamento, ma è fondamentale che sia indicato il

periodo di conservazione previsto. Diritto di cancellazione (diritto all’oblio). E’ il diritto di poter richiedere la cancellazione dei propri dati personali. Sanzioni previste per la violazione della privacy. La violazione della privacy, attraverso un trattamento illecito dei dati personali, è punita dal codice penale. E’ punita anche l’omessa adozione di misure di sicurezza, nonché l’omessa osservanza dei provvedimenti del

Garante e la falsità nelle dichiarazioni al Garante. Il codice civile prevede invece sanzioni qualora si abbiano danni materiali e morali conseguenti ad un

scorretto utilizzo dei dati personali, nei casi di omessa o incompleta notifica del trattamento al Garante, di inosservanza delle richieste del Garante o per l’omessa informativa ai soggetti interessati.

Dati sensibili Il GDPR 679/1996 definisce i dati sensibili come i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; le adesioni ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico e

sindacale; lo stato di salute e la vita sessuale i dati genetici e biometrici l’orientamento sessuale I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 147

Emergenza 112 – Numero di Emergenza Unico Europeo (NUE)

Con la Decisione 91/396/CEE del 29 luglio 1991 il Consiglio delle Comunità Europee invitava gli Stati Membri ad adottare l’112 (uno-uno-due) come Numero di emergenza Unico Europeo (NUE).

Il servizio viene effettivamente introdotto con la successiva Direttiva 2002/22/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 7 marzo 2002, la quale prevede che, oltre alle esistenti numerazioni di emergenza nazionali (113, 112, 115 e 118), tutti gli utenti “possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo “112”” e che “le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante”.

Dopo un periodo di sperimentazione, è stata definita con la Legge delega 7 agosto 2015 n. 124 – cd. Legge Madia in materia di razionalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni – l’istituzione su tutto il territorio nazionale del NUE 112 (uno-uno-due) con centrali operative da realizzare in ambito regionale.

Il modello prevede la realizzazione di Centrali Uniche di Risposta (CUR), dove confluiscono tutte le chiamate di soccorso, che poi vengono trasferite all’Ente preposto alla gestione della specifica emergenza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria).

In attesa della realizzazione su tutto il territorio nazionale delle CUR, ove queste ultime non sono presenti, il Servizio NUE 112 è assicurato dalle Centrali operative dell’Arma dei Carabinieri.

Le Centrali uniche di risposta – CUR Il funzionamento della Centrale Unica di Risposta (CUR) del Servizio NUE 112 (uno-uno-due) è organizzato su due livelli: il primo (CUR – PSAP1 Public Safety Answer Point) riceve la chiamata di soccorso e il secondo (PSAP2- Centrali operative Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco ed Emergenza Sanitaria) gestisce effettivamente la situazione di emergenza.

Qualunque numero nazionale di emergenza si chiami (113, 112, 115 e 118), la telefonata viene ricevuta dalla Centrale Unica di Risposta.

Quando l’operatore della CUR risponde alla chiamata riceve in tempo reale il numero telefonico e la localizzazione del chiamante, che vengono automaticamente inseriti in una scheda in formato digitale (scheda contatto).

La Centrale Unica di Risposta (CUR) è realizzata dalle Regioni, che curano anche il reclutamento e la formazione del personale.

Le Centrali Uniche di Risposta (CUR) attualmente (settembre 2019) sono operative in Friuli Venezia Giulia, Lazio (prefisso telefonico 06), Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia orientale, Valle d’Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. Ad oggi le 10 CUR servono oltre 30 milioni di cittadini.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 148

NUE 112 per i veicoli: il sistema e-call

La Direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 prevede la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione Europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza interoperabile denominato e-Call.

In caso di incidente stradale, il sistema e-Call, installato sul veicolo dalla casa automobilistica, contatterà automaticamente la Centrale Unica di Risposta e invierà le informazioni relative alla vettura coinvolta, inclusa l’esatta localizzazione.

Contestualmente, il sistema consentirà agli occupanti della vettura, anche qualora incoscienti, un collegamento automatico con la CUR che valuterà il tipo di soccorso da prestare.

L’APP “Where ARE U”

Il Servizio Numero di emergenza Unico Europeo 112 (uno-uno-due) è fruibile, nelle Regioni in cui sono operative le Centrali Uniche di Risposta (CUR), anche tramite l’App Where ARE U dedicata agli smartphones. L’App consente di effettuare una chiamata di emergenza con l’invio automatico all’operatore della Centrale

Unica di Risposta dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema di posizionamento GPS del telefono.

Potete utilizzare l’App anche se non siete in condizione di parlare, semplicemente selezionando il tipo di soccorso di cui avete bisogno: l’operatore riceverà la “chiamata muta” con le indicazioni del soccorso richiesto.

Se vi trovate in una zona dove non c’è copertura della rete dati, la vostra localizzazione viene trasmessa alla CUR tramite SMS (Short Message Service).

I dati di localizzazione vengono utilizzati solamente per la gestione della richiesta di emergenza. L’App consente l’accesso al servizio anche a persone sorde. Where ARE U è disponibile per i sistemi operativi mobili iOS, Android e Windows. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE FONTI UFFICIALI Sito nazionale: https://112.gov.it/ Sito azienda regionale emergenza e urgenza della Regione Lombardia: http://www.areu.lombardia.it/web/home/home Sito della Regione Lombardia del’app Where ARE U : https://where.areu.lombardia.it/

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 149

Stranieri non iscritti al SSN

Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale

Possono iscriversi volontariamente al SSN i cittadini dell'Unione Europea che hanno la residenza o il soggiorno in Italia (studenti), che non rientrino nei casi previsti e che risultino privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza. Gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi quali: studio e persone collocate alla pari dimora o residenza elettiva (che non svolgano attività lavorativa) religiosi o di culto personale accreditato do rappresentanze diplomatiche non obbligato all'iscrizione accompagnatori di soggiornanti per cure mediche volontariato familiari ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 05/11/2008 dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso

Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, con esclusione, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR

altre categorie che possono essere individuate per esclusione rispetto ai casi previsti per l'iscrizione obbligatoria;

ossia, in genere, coloro che producono un reddito non soggetto a tassazione IRPEF, sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale o mediante la stipula di polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. L'iscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore ai 3 mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona collocata alla pari che può chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori. L'iscrizione volontaria è subordinata al pagamento di un contributo annuale, calcolato sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. Calcolo del contributo L'ammontare del contributo si calcola applicando l'aliquota del 7,5% fino a euro 20.658,28 e del 4% per gli

importi eccedenti i 20.658,28 euro fino al limite di euro 51.645,69. L'ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere inferiore all'importo minimo di euro 387,34 né

superiore all'importo massimo di euro 2.788,86. I richiedenti l'iscrizione volontaria devono autocertificare il reddito lordo prodotto nell'anno precedente. Se la persona non ha redditi propri si fa riferimento a quello del familiare cui risulta a carico.

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 150

Distretti Sanitari

ATS di ………………………………

Distretto INDIRIZZO ………………………………………..

ORARI ………………………………………………

TELEFONO ………………………………………

E MAIL …………………………………………….

Sede distaccata INDIRIZZO ………………………………………..

ORARI ………………………………………………

TELEFONO ………………………………………

E MAIL …………………………………………….

Effetti della recente riorganizzazione

A seguito dei contenuti della legge regionale n.23/15 e di altri provvedimenti tra i quali le” Linee di indirizzo per la Programmazione sociale a livello locale 2018\2020” del 28/12/17 i vecchi Distretti Sociosanitari sono diventati “Ambiti Territoriali “ inseriti negli Ambiti Distrettuali.

La Programmazione Sociale, l’assegnazione dei fondi e l’Accordo di Programma tra ATS e Comune Capofila sono in carico a questa nuova aggregazione.

Di fatto si passa da 98 a 61 Piani di Zona. Gli Ambiti Distrettuali sono coincidenti con la geografia corrispondente alle ASST.

Piano di Zona – Ufficio di Piano

Ambito territoriale di …………………………………..

Ufficio di Piano di …………………………………..

Telefono …………………………………..

Fax …………………………………..

Indirizzo e-mail ………………………………..…@......................

Sito web www. …………………………………………………..

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 151

Glossario Acronimi

ACRONIMO SIGNIFICATO

ADI Assistenza Domiciliare Integrata

ASSI Attività Socio Sanitarie Integrate (Dipartimenti delle ex ASL sostituiti dai PIPSS)

ASST Azienda Sociosanitaria Territoriale ( ex azienda ospedaliera)

ATS Agenzia di Tutela della Salute territoriale ( ex ASL)

AdS Amministratore di Sostegno

CeAD Centro Assistenza Domiciliare

CAH Comunità Alloggio per disabili

CDD Centro Diurno Disabili

CDI Centro Diurno Integrato

CDR Centro Diurno di Riabilitazione

CSE Centro Socio Educativo

CSS Comunità Socio Sanitaria per disabili

DGR Delibera Giunta Regionale

DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica: è la dichiarazione necessaria per ottenere l’ISEE

GAP Gioco d'Azzardo Patologico

ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente

LEA Livelli Essenziali di Assistenza

MMG Medico di Medicina Generale

PAI Piano di Assistenza Individualizzato

NUE Numero Unico d’emergenza Europeo ( 1 1 2)

PIPSS Programmazione per l’integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie e Sociali (Dipartimenti - ex ASSI - delle ATS )

POT Presidio Ospedaliero Territoriale

RSA Residenza Sanitaria per Anziani

RSD Residenza Sanitaria per Disabili

SAD Servizio di Assistenza Domiciliare

SERT Servizio Tossicodipendenza

SFA Servizio Formativo per l’Autonomia

SIL Sportello Inserimento Lavorativo

SUW Sportello Unico Welfare

TAO Terapia Anticoagulante Orale

UCCP Unità Complessa di Cure Primarie

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

UVMD Unità di Valutazione Multidimensionale

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 152

Elenco e sedi sportelli sociali SPI CGIL Lombardia

COMPRENSORIO SEDE INDIRIZZO TELEFONO

BERGAMO BERGAMO VIA GARIBALDI 3 035 3594150

BRESCIA BRESCIA VIA FLLI. FOLONARI 20 030 3729380 5

PALAZZOLO VICOLO SALNITRO 2 030 7400308

COMO COMO VIA ITALIA LIBERA 13 031 239380

CANZO VIA MORMERINO 4 031 239924 25

DONGO VIA GARIBALDI 3 031 239990

ERBA VIA ADUA 3 031 239924 25

INVERIGO VIA CADORNA 12 031 239970

LOMAZZO PIAZZA STAZIONE 3 031 96370738

MARIANO COMENSE VIA PALESTRO 4 031 239965 66

OLGIATE COMASCO VIA VOLTA 10 031 239940

LECCO LECCO VIA BESONDA 11 0341 488244

BALLABIO C/O ALBERGO SPORTING

BARZANÒ VIA DEI MILLE 33 039 958961

CALOLZIOCORTE VIA CALVI 14 0341 644589

COLICO VIA VILLATICO 3 0341 930345

COSTAMASNAGA VIA DI VITTORIO 031 856506

MERATE VIA GIOTTO 6/8 0399 905119

OGGIONO VIA LAZZARETTO 44 0341 577703

VERDERIO C/O COMUNE

LODI LODI VIA LODI VECCHI N° 31 0371 616086

TAVAZZANO C/O CENTRO CIVICO 0371 616099

MANTOVA MANTOVA VIA ALTOBELLI 5 0376 202256

ASOLA C/O CDLT – VIA BELFIORE 61 0376 202600

BORGOFORTE DI BORGO VIRGILIO C/O CDLT - VIA ROMA 16 0376 202830

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/O CDLT - VIA DESENZANI 21 0376 202503

PEGOGNAGA C/O CDLT – VICOLO ANGELI 17 0376 202721

SAN GIORGIO DI MANTOVA C/O CENTRO CULTURALE 370 3341957

SERMIDE C/O CDLT - VIA XXIX 1848, 6 0376 202730

SUZZARA C/O CDLT - VIA G. BRUNO, 12 0376 202405

MILANO CINISELLO VIA MONTE ORTIGARA, 14 02 55025904

CRESCENZAGO VIA BOIARDO 20 02 55025970

FORLANINI VIA C. FORLANINI 26 02 23173130

GRATOSOGLIO VIA C. BARONI 5 02 23173140

MELZO PIAZZA GARIBALDI, 5 02 55025150

OPERA LARGO NENNI, 2 02 55025881

PIEVE E. VIA ROMA, 2 02 055025871

SEMPIONE PIAZZA PREALPI 4 02 23173180

TREZZO VIA GRAMSCI, 12 02 55025142

MONZA BRIANZA MONZA VIA PREMUDA 17 039 2731137

MONZA VIA V. VENETO 5 039 2726464

ARCORE LARGO ARIENTI 81 039 6013236

BERNAREGGIO VIA CAGLIO VIGANO'10 039 6884527

BRUGHERIO VIA GRAMSCI 3 039 2142353

CARATE BRIANZA VIA CUSANI 77 0362 905991

CARNATE VIA GIOVANNI XXII° 039 670411

CESANO MADERNO CORSO LIBERTA’, 70 039 2731460

DESIO VIA F.LLI CERVI 25 039 622016

LISSONE VIA SAN GIUSEPPE 25 039 480229

MEDA VIA P. ORSI 9 0362 70207

SEREGNO VIA UMBERTO I 49 039 2731630

VIMERCATE PIAZZA MARCONI 039 6083399

PAVIA PAVIA VIA DAMIANO CHIESA 2 0382 3891

BASCAPE' PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 0382 66012

BELGIOIOSO VIA CAVALLOTTI 10 335 7539889

CASORATE VIA VITTORIO EMANUELE II 15 02 90059353

CASTEGGIO VIA GRAMSCI 1 0382 389290

GARLASCO VIA DE AMICIS 30 0382 389279 77

LANDRIANO VIA SAN VITTORE 18 333 1659439

MEDE PIAZZA MARCONI 8 0384 820297

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Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 153

MORTARA CORSO PIAVE 32 0384 99012

SANNAZZARO DE BURGONDI PIAZZA MERCATO 13 0382 389291

STRADELLA VIA CAVOUR 25 0385 48039

VIDIGULFO PIAZZA 1° MAGGIO snc 0382 434891

VIGEVANO VIA BELLINI 30 0381 690901

VIGEVANO VIA SAN GIOVANNI 34 0381 344812

VOGHERA VIA XX SETTEMBRE 63 0383 46345

SONDRIO SONDRIO VIA TORELLI 3 0342 541337

ALTA VALLE VIA MILANO 18 0342 903710

MORBEGNO VIA MARTELLO 7 0342 612664

TIRANO VIA DELLA REPUBLICA 27 0342 704931

TICINO OLONA BOFFALORA S/TICINO VIA TREZZI 1 02 97259228

LEGNANO VIA BARBARA MELZI 64 0331 548633

LEGNANO VIA VOLTURNO 2 0331 549519

MAGENTA PIAZZA LIBERAZIONE 25 02 97297078

MARCALLO C/CASONE VIA ROMA 19 340 0947974

MESERO VIA PIAVE 2 345 9125468

VALLE CAMONICA BRENO PIAZZA VIELMI 4 0364 22789

DARFO VIA SALETTI 14 0364 543201

EDOLO VIALE DERNA 34/C 0364 71707

LOVERE VIA MARCONI 41 035 960352

MALONNO PIAZZA MUNICIPIO 366 8122724

PISOGNE VIA CAVOUR 1 0364 880448

SARNICO VIA BUELLI 8 035 910359

SELLERO VIA NAZIONALE 5/C 0364 622110

VILLONGO VIA S. ANNA 1/1 035 925228

VARESE VARESE VIA ROBBIONI 14 377 1187400

ARCISATE VIA TRIESTE 10 0332 851722

AZZATE VIA COLLI 31 0332 890391

BESOZZO VIA 25 APRILE 8 0332 1956301

BUSTO ARSIZIO VIA CAPRERA 1 0332 1956801

CASTELLANZA VIA V. VENETO 13 0331 504285

GALLARATE VIA DEL POPOLO 1 0332 1956710

LAVENO MOMBELLO VIA GARIBALDI 16 338 3420726

LUINO VIA CAIROLI 28 0332 1956401

SARONNO VIA MAESTRI DEL LAVORO 2 02 96709284

SESTO CALENDE VIA CORTE DEL FICO 4 0331 923721

SOMMA LOMBARDO VIA ZANCARINI 1 0331 254871

TRADATE VIA CARDUCCI 32 0332 1956410

Per ulteriori approfondimenti

SITI internet delle ATS. - Sezione: Fragilità e nuovo welfare/anziani Siti delle ASST del vostro distretto Ufficio di Piano del vostro Piano di Zona www.regione.lombardia.it sito web del proprio comune www.fpcgil.it : Abc dei diritti indice per argomenti

A chi rivolgersi / recapiti

Medico di Medicina Generale (o medico di famiglia) Telefono ……………………… e -mail …………………………………………………………..

Assistente sociale del Comune di residenza Telefono ……………………… e -mail …………………………………………………………..

Continuità Assistenziale Telefono ……………………… e -mail …………………………………………………………..

URP dell’ASST Telefono ……………………… e -mail …………………………………………………………..

URP dell’ATS Telefono ……………………… e -mail …………………………………………………………..

Page 154: Quaderno dei diritti del Cittadino - Portale SPI...Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 1 Quaderno dei diritti del Cittadino per l’a esso ai

Sportello Sociale SPI CGIL - Lombardia Versione 4.0 – Marzo 2020 Pagina 154

Informazioni presso tutte le Leghe SPI

Carta dei servizi CGIL La Realizzazione del presente quaderno è stata possibile grazie alla collaborazione dei compagni che operano quotidianamente negli sportelli sociali dello SPI CGIL della Lombardia che sentitamente ringraziamo per il prezioso lavoro .

per la Segreteria dello SPI CGIL Lombardia

Sergio Pomari

Il Gruppo di lavoro

Giuseppe Gambarelli - coordinamento Emma Ongari

Pierantonio Dotti GianMario Boschiroli Maria Nella Cazzaniga

Renata Vanelli Carlo Litrico

Carlo Alberto Costa