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    ( SEGUE ) S E Z I O N E P R I M ADELITTI NATUBALX

    C L A S S E T E R Z ADBLITTI CON1'110 LA LIBI.;RTA3 IR'IiIVJOUALL

    Iclea, c contenuto deltu classe.

    liopo il iliritto alla conservazione della propi'i:tesistenza, dopo il diritto alla conservazione rlellnpropria integrith fisica e morale, il diritta clic tostoPucceile nell'ordine della relativa importanza B quel-lo della i&es*ticindividuale: vale a dire della co-stante fiicolth cha ha l' uomo di esercitare le atti-\'itii proprie cos fisiche come morali a servigiodei suoi bisogni onde raggiungere la sua destina-xiiliic nella vita terrena. Scnza questo sarebbe inutile13. b!slstcnza e 1a integrith personale, le quali nonsono beni In loro stesse, se non in quanto servono(li strumoi~lonll' esercizio della personale attiviti.T~aondc, n rln senso pii1 vasto e in tin concetto pii1lrriirbiilc?nte speculativo, In lic'zc?-fu. il clil1ilto,~ i u i c l i ~

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    - 00 -la idea del diritto si compendia appunto nella ideadi libertu; nessuno potendo dire e sentire di e sser li-bero senza venir e al tempo stesso esercitando uno de-gli speciali diritti che gli competono, sia che egli usidelle interne sue facolt, sia che dell' esterne si val-ga. Ma qui la parola libert si adopera in un sensopi concreto, non come mera potenza, ma conie at-tuale estrinsecazione della potenza. La quale pnbessere in qualche suo momento impedita senza chela potenza sia tolta. Pri vat o 1' uomo della vita lasua liberth P, affatto distr utta nel prim ario elementodella sua potenza. Privato di un organo o di uni~ie nib ro el corpo suo, o di tutto o parte della suaintelligenza e moralit, la potenza in lui parzial-niente resecata. Ma la libert come potenza puo re-stare integra ed illesa nell' uomo che conserva vitaed incolumit di tnente e di m em bra ; e pu re tro-varsi in una speciale form a della su a attuazioneimpedita e violata. Ed ecco che allora il fatto pertal guisa impeditivo, quando non rientri alla suavolta nel libero e lecito esercizio dell' attivit pro-pria di chi lo pose in essere, assume il caratteredi una speciale violazione del diritto. E la oggetti-vita di siffatta violazione precisamente a ricono-scersi in questo diritto del pratico illimitato eserci-zio della libert individuale. Questo il germ e ondescaturisce una terz a classe di maleflzi; la qualeintuitivamente appartiene alla categoria dei delittinaturali, poichb non B la consociazione ma la na-tu ra che comparte all' uomo la sua individuale li-berth. La libert esiste come il diritto prima dellaconsociazione: questa non fa che proteggerlo e nepende pi sicura la coscienza : male per la opposta

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    scuola, confondendo la creazione del diritto con Iasua tutela volle trovarne la origine nella societ enella legge positiva ; o che condusse alla negazionedella legge naturale. E bene si comprende clle lanostra classazione dei malefizi e la determinazionedi una speciale categoria che noi chiamiamo cZeZitti'IZU.~ZC~*UI~on possa piacere a coloro che seguaci dirlnella falsa dottrina negano la esistenza d i unalegge snprema direttrice della umaniti, vera crea-trice del diritto e preesistente ad ogni consociazionee ad ogni placito umano.

    Ma a completare il concetto da cui s' inforrnaquesta terza classe (i) non basta il primo puntodi vista meramente positivo; il cui modo di essereha la sua Gsonomia gene ric a nell' impeclinzento clellalibert. Occorre eziandio contemplarla sotto un se-condo punto di vista che propriamente negntivo,in quanto esclude dalla presente categoria un grannumero di fatti che pur sarebbero lesioni della li-bert individuale. E tali fatti esclude perclib neimedesimi congiungendosi la lesione di un ulteriorediritto, nella qua le per lo pi sta il fine della nial-vagia azione, sorge allora in questa lesione ulte-riore il criterio clie determina la classe del reato:i1 quale por tal inodo esce dalla serie dei delitticontro la liberth; non percli la liherth non n e siaoffesa, ma perchi: la offesa della libertj O congiuntaalla offesa di altro diritto a cui serve ili mezzo.

    (1) I criiriinalisti qaiinrlo vetitioro a cl~issair Ic Icsioriiclir: a i dii3itti dolly uotiio [ ioler :~nn essere nrrcr;iic c.lalltl l l t l - -T~OI,.11. C0

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    - 02 -sioni altrui, guardarono i beni speciali che potevano offen-dersi, e ne formarono altretianta classi di m;ilefizi, senza porinente alla libertci come diritto di per s stante e come co-.;t'Wiilivo di una classe speciale di offese. Cib suppli bene aipriiiiarii bisogni della scienza, appu nto perch s e nella le.$ione di ogni umano diritto viene a ledersi la libert urnana,11uestn trovava protezione nella protezione di quelli. nIa neavvenne perb che riuinncssero senza classe propria cerlifatti per i quali si impediva 1' esercizio e godiniento dellefacollh umane, senza configurare i l toglimento di un benec~)ccialec diverso, come la integrit del corpo, l' onore, la~)ropi'ielii,o la famiglia. Oltre gli antichi, che in generale ten-iicro i l sicteina di non de terminare classi n essune ma d itrattare snltuariamenie quei diversi titoli di malefizio che loroaadcvnno in pensiero, omisero la prese nte classe i seguentiistitulisti: P o ~ g, P a o l e t t i (che collocb la violenza pri-vata fra i delitti cont.ro la pubblica tra~iquilliti~a lato allaviolenza carnale ) , K e m n1 e r i c h ( che collocb la vi s pri-vata ed i l plagio fra i delilti conlro la proprieti ), Gr e m a-n i (chc pose lo scopelismo fra i delitti contro la pubblicag i u s t i z i a ) h l e i s t e r , A r m e l i i n i , R e n a z z i , B l e l l i o ,G u l i n n i (che, dopo avere esattaniente rejetta la opinioneelle In nll~nccin osse o un conala o una iogiuria o una of-fesa reale, si trovb condotto n ncgare la imputabilil politicadeHa minaccia scmplicc), C a rrn i g n a n i ( ch e v enn e a ne-gar e la c$istonza della ci6 privata come delitto di pe r 96stante) ed altri parecchi ; i quali tutti lo intralasciamentodella elacso dei delilli contro la lihertb individuale TU neces-soria cagione di ecfiiivoci. Fra i codici contcm[ioranei la classecl~eci:ilc che qui si esamina f u pretermessa affatto dai se-cupoti :- O dal codice Niipoletano, il quale in conseguenzadi cib (lovette gettare il delitto di minacciu fr a lo violenze~~iibbliclicar t . 361), il reato di uiuletzscs privata fra i de-litti contro I' smtninislrozionc della giustizia ( art. 368 ) Cr iurlnzionc d segreti ( art. 37'1) fra le ingiurie - . O dalcoilicc I'nrrnense - .0da] codice Francese - .0 dal c0-

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    dice Austriaco, il q ua le ( S. 76 a D9 ) colloca il plagio , ilratto, le n~ in ac ce la invasione di domicilio fra le violeiizrpubbliche. Riconob bero invece la nece ssiil di questa classespeciale: T o l o m e i f i ~ n y .548 ) che vi collocb il plagio, i lratto, il ca rcere privato, le minacce ; P e s s i n a f pennlilri.9)?ecinle S. 4 1 , e segy.1 che vi r i fer le minacce, alcuneforine di violenza privata ed il carcere privato ; P u C C i o n ifsaggio pny. 458) che vi riferisce il solo plagio. E fenneruconto d i questa classe speciale i seguenti codici: - ." lcodice dei Grigioni ( S. 1% a 15 1 ) nia non vi c~l lo cb l icil ratto, il plagio e la detenzion e arb itr ari a; e pose ( S . 8%la violazione di domicilio da lato alla pertu rbaz ione d el cul-to - .0 il codice del Ticino il quale ( ar t . 505 , 506) r i fe r ia quesla classe il suicidio ed il tentato suicidio - . O il CO-dice di Neuchalel (art. 182 a 204) - .O il codice di Fri-hurgo (tit. 8 ) ch e vi collocb soltanto il ratto, il plagio, laviolazione di domicilio, ed il c arc ere priv alo - ." il Davarodel 1513 ( a r t . 192 a 205) ch e vi co llocb il plagio, il ra tto,i l carcere privato - .0 lo Svedese (cap. 1 5 ) il quale viC O ~ ~ O C a tratta, 1 arcesto illegaie, il plagio, il ratto, 10 slu-pro di donna artificiosamente ridotta in stato di sonno O didelirio, la violenza privata, e la minaccia - ." il codicedel Brasile ( art. 179 a 191) il qua le vi collocb la riduzion ea schiavilh, la violenza privata, e il carce re pri vat o; ma col-loc invece nella c lasse dei delitti cont ro la sicurezza indi -viduale I9 ape rtu ra di lettere, la violazione di segreli C lelninacce - .0 il 1)ortogliese ( art. 214 a 221 ) il quale vicoilocb 1 arre slo illegale, il car cer e privato, il plagio, la mi-naccia e la violazione di domicilio ; e pose fra i delilli contro1' onore la rivelazione di segreti - .O il codice Toscano cliilvi colloca ( art. 358 a 565 ) il plagio, il carcere privato, I,!violenza privata, le minacce, la violazione di domicilio rl 'ape rtura di lettere. Accenna il codice Sarclo atl una classedi delilti intitolati contro la libertci .ilttlioi('tk~ulea r t . 104e 204) ma in cotcsta sua cl;issc colloca gli abusi di auto-rith dei pubblici uficiali contro i privati: p o n ~ n d o nvece le

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    - 0 -~ i r i t ~ n c c rart. 431 a 434 ) c la isliyazioile a t1clirlpet.c( art. 46 9 ; fra i rlcli!ti contro la pubblico t ranyuil l l ia ; e i1p l n p i o ( :iri. 4B i ) frii i delitti contro 1' ordirlo delle briiiglie,t 1. 1 ~ i ~ r l ' l : i l ) 1 1 ~li s ~ y r t l i a r t . 687) fra Ic ingiurie.

    Cosi se afferrisi alcuno ed a forza si rat tenga porconsumare su lu i un fhrto, una losione, un oltrag-gio al pudore, evidentemente la sua libert perso-nale & stata ilapedita e violata in quel momentodella pieopria estrinsecaziono, pcrclib egli avrebbevoluto fuggire e gli fu tolto dalla forza altrui; eglinon arrel~bo oluto p i i r e quel]' oltraggio, o cib glifu iinpusto i1:iII' altrui forza. Afa questa oiolc?liwnp-i-~ i t l c tnferita alla sua libcrtk noil fti fin6 a sfi stessi&.Fu nteszo: e iiiczzo diretto a raggi[~l~ge~len finenel quale stava u n a s ~ c c i a l e fi%s:\di altro diritto ;e prccisnmente di uno cti qaci diritti la ~iolazionede i quali fa in certe contlizioni sorgcre la. nozionedel f i t c . i l z z~s ; perchl! ne sorgc il danna politico dellarneiionlnta oyiinioiie dolln l ~ r o l ~ r i aicurezza, Allorala oResti alltr Iiberta xion cescn (li essere calcolata ;cessa perii (li essere considerata corrio oggettivitriprevalcete del mizlcflzio. La riuovn oggetliviti clelcliritto iilaiiolxlesso cciuie fine esi1,isco uri clanno pii1intcriso, una ofles:i meno ti.ansitorin. Essa deter iuii~ala classe; cj sorge il titolo di furto ~iolcnto , i vio-leilza carnale, cli rleniiegginmento violc~ito el corpourrinno. Iii qriesti titoli la violenza clie offese In . li-I ~ o r t i iu u cessa di esscrc conte~nplntn,ma si con-leinpla sola, o come elemento costit~lt~ivo301 roats~lrii~cipnle, come criterio clie no nur~~en t l i% r ~ua i l -

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    titrl. Colrxi elio ai1 altri iiiiiinccin nii inale ofTendecon questo so10 la, Iihcrth del minacciato. $fa se mi-naccia pel fine di ottei~erize&ilaro s ~ ~ a r i i hl cri-terio negativo de l delitto di minciccia, e per cagione(li cotesto fino si avrh Iti, dcteriiiiiiazioue della classeiic?l diritto d prop~iet8, lla lesione i1t.l quale adope-vasi come mezzo In minnccirt; e il titolo speciale cti?/zi?2accicb,he cortlo fatto isl~lat,o erterrebbe alla pre-sente categoria, resteric assorl~ito cl titolo di estor-sione, o consumata o tentata. Cosi il Itictro c h e invaseil mio clomicilio con questo solu commisc rrn reato le-sivo della IibertCL della mia persona, rrtln quale con-giungosi il mio domicilio ; 111:~ ~ ' ~ i c h i ?ale iiivasioncogli fece al fine cli ledere la riii:i. proprictti, cosi neltitolo cli furto o tentato o consuilintn si sssoi'bisceil reato e titolo di v z 'o l~6z io~~i clo?i?.iciliu.Cosi laindelsita aperiziono delle ulie lettcre viola la mialiboi*tcZalfaqnale si congiringor~o itielio carte ove kiodepositato i pensieri dell' anitr~nmin. Ma se la let-tera f u aperta per ustlrns a consuiilare una frode,o per appropriarsi fogli d i I~aticad ~ eacchiudeva,nel titolo o di frode, o di frirto consumnto o tentato,si sommergo il titolo (li cioZnz(oitc di Z C ~ ~ C I ' C O disegrebi. Cosi il liccnzinrneilto o coilpedo ili operaida una officina, diretto u coiiduri'u ad un alzamentood al~l~assarncjntoi salarii, non altro nvondo per flilec11o la coazione all' altrui liliertii, starli couveniente-monto nella preconte classe, flilclib il mezzo trascen-dente non lo faccia dsgenerarc in violenza pubblicaod altro; od il fine (li condurre n rivolta nul facciatrapassare in pcrilriolIione, chc fa scomparire i l ti-t010 s p~c j a l ~i CO CG I Z Z ~O C I ~ ~ Cr;n~llt~t?'i(tlc.O S ~ abda-ziono violenta di altri contro sua voglia, in sb non

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    - O G -estrinsec:t clie una offesa alla Iiberlk indivi~lrrale,cii una forma di violenza privata. Ma se ft1 por Ancd i ottenere un ricatto, ne sorge il titolo speciale ilii'tlfrirto violento per sequestro o ricatto; e so fu di-retta alla violenza carnale che si conaumb, ne sorgela violenza carnale di cui I abcluzione fa mezzo;

    i titoli respettivi di phgio e cli 9.ccdto rimarigoiioassorbiti nel titolo pih grave, e la offosa alla l i l~ert i tdiviene una clu:ilifica o un elemento del pi graverrzaleflzio, nori. pi il critorio deteriiiinatore clellmclasse. Cosi In violenza che si eserciti coiltTo un in-rlividuo per costringerlo a tollerare o a fare cosdclic., non volcva, se porteri seco od avr&per Aiiela lesione (li rin diritto universale no1 suo stTolgi-mento irninediato, uscir8 da questa classe, l~erclen~loi l titolo d i viole~zua rivata; cd uscira non solo clnquesta classe, ma anche dalla categoria dei dolittinaturali per far passaggio in quella dci delitti so-ciali. Di ta l foggia sorge i1 titolo di v i o b n s ~z~BZjli~((.quando la coazione si escrcit sopra nnn moltitu-dillc, Q Sopra 111~2 ubblica autorit: o il titolo diesiilaiziolze o d i rcsistenxn, se la cosa che si volIecostringere il publilico ufiicialo a patire era la li-bernxiorie clel roo o la rlesistenza da un atto diuMzio. Per coteste esemplificazioni O chiarito comela circoscrizione della presente claseo di reati abbia]per sua norma il criterio negativo clio sopra 1i.oacc:onnatu.

    Laonde, riassumendo gubordinataaiento ai suddettidu e criterii (positz'vo e .~legatiuo)a definizione @no-rica della presente classe, bisogna dire che nella me-

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    dusima vogliono ossere co1locati tutti quei fatti cpi-minosi che hanno in qualche momento impeditol' esercizio delle altrui libert senza aver per fine I?portar seco la violazione di un qualche altro d iritto,la cu i offesa costituisca un titolo speciale cli malefiziu.(Jnal sia poi la importanza d i costituire questa das-se, e quali gli errori che ebbero causa dallo averladisconosciuta, vei-r a chiarirsi nella esposizione par-ticolare dei titoli che si richiamano alla nitdesinia.

    C A P I T O L O 11.V i o l e n z a p r i v a t a ,

    I1 pensiero Alusofico che non contemplava ilelIalibert un diritto speciale, ma un predicato conco-mitanta tutti i singoli diritti, o il compendio di tutti(per la iiagione ch e l'uomo non priO dirsi, o scn-tirsi libero 30 no n quando liberamente esercita inun a qualsisia forma la sua attivitk (5 . 1518) o in-terna o esterna) portb gli istitutisti di diritto cri-minale ad omettere affatto questa classe di male-Az i ; e cosi o ad alterare la figura giuridica di certifatti, a a negare il risultamento dai meclcsimi (liun titolo speciale. Questo ultimo effetto particolar-niente si mar~ifestd rispetto al. titolo di vioZenzt6privatu. 11 G a r m i g n a n i (1) per quanto sommoed i1 pi cZelIe v o l t ~esattissimo, cadde anch' eglinell' equivoco 8' insegnare che la violenza privatanon era un reato di perJ s& stante, ma un a circo-stanza che influiva suil modo di essere di alcuni

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    - O3 -specit~limalafizi. 3J.n la violenza privata pu0 benecostituire n11 clelitto (li per sB stante rjanndo lacoazione esercitata srill' sltrni voluntii non sia di -retta al fine di leciere un iliritto ulteriore, nella of-tdsa de l quale si configuri un delitto maggiore. Inquesto concetto deflniscesi In violeiiza pririita -ylraluizquc atto col qzccile vcsnizclo ai'olcnzu .c?rZZYcnl-f ~ Z Z & O ~ . I UO S Z G ~ I '~:lltrui oloiztu,si cost~iizgealcztnoG012 t l ' o il pl-Oj)?-in esiderio a fic?-e od o~lie t te l*cpnti?*eella altri fuccin zcna quulchc casa, il eo72.~~-gscMlzaitCo della qlialc non ~Tap~nlt',selrfi*isj:)ettc,l-d uzlGu~lerlcJ fal lo zurn sjeciule ~ i o l a ~ i o ~ z e'cllZc-t 28g-ge 2~urzitiva 2) .(I)lenicnti d i diritto crinzinolc S. 780. Qui I' illustre

    nntecessore calc le orme di R e n a z z , ma quando ci trovi)in faccia le esernplifloazioni di rpesto scri t tore, la realtli gliscomparve di mano, e la violeriza privata ap pa rv e a lu i co -tn e una Idea diafiina alla quale non rispondesse la figura di:tlcuna speciale forma di delinquenan di per si, sIriiito. In-fatti il dolto criminalista romano aveva esemplificato la vio-lenza privatu: - . O nelle percosse inferita ad un a (la mal-ti : - ." nelio ingresso nel fondo altrui :- ." el furtocorliinesso in occasione di incendio, ruina o naufragio; -4." negli impedirneilti fra pposti a i corso di una lite - ." nel-In coazione usata sopra il debitore per farsi pagare. Ma ilC a r m i g t t a n i , c h e aveva cos bene rettificato le nozioni ela classazionc de i malefizi, non poteva certa mente sottoscri-versi a tali e~eniplificazioni videnteinente rejatte dallii scienzamoderna : poich la prima esemplificazione evideritementerientrava sotto il titolo di lesione personale: la seconda neirlelilti contro la proprieth immobiliare; la terea nel titolo difur to qualiEcalo dal tempo ; a quarta nei reati contr o la pub-blica giustizia; la quinta nella ragion fattasi. Sicchh il C a v-

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    111 g n a n i coerente ai retti priricipii di\ lili professali non~ 0 t h ollsenlire a siffalli erroiiei spostarilenti ; per conse-guenza non trovb nelle confi$urazioni che gli porgova lavecchia scuola alcuna ipotesi che rappre sentas se una violenzaprirata coi'iie crimine di per SS stsiile. KS si potevano dav-vero ripcscare oggidi dal prisco giu re Rornano certe formospecialissime di uls pr i c c i l a tulte proprie di quei tempi ecli quei coslum : come per esempio qiiella de l Sennlo Con-sulto Volusiano dello quale la leg. G, ff. ut l Esg. Jil. rl e v iprivata. Se C a r n ~g n an i gettate da banda le pecorili ri-pelizioni dei vecchi scrittori, av esse liberamente seguitato glialti concetti coi quali la sua m ente acntissima veniv a rior-rliaando la dottriua penale; c se avesse un monicnio gettato10 sguardo sulle osservanze giudicinli dei tempi suoi, avrebbetrovrito nella sola violazione della lihei.i& individuale utiaaggettivitb suf f ic iet~ le er costituire c1eIitio su i ya? i e~ i .? classespeciale: ed a vre bb e trovalo nei monumeiitl clelle pri i l ichetoccane le vere esemplificazioni clolIa violenza privata. Per 1slegge .fiilicd de v i priuata la rngion Ikttosi veiitle compresasollo il titolo generico di violenza privuln, nnzi f u il. casopiu ordinario di questo tilolo; e senibi.a che come violenzaprivata si punisse eziandio la ragion faltasi sitae v i , perquanto si ariornenta dal frammento di BI o d es i n o in 1. 8,f i ad l . $111. d e v i pi'ili. 48,7. Li1 distlnzione fra la uio eccr-citata sopra ri l lri per coscienza di un dirilto, e le ai6 eserci-tuia senza tale poscicnzli, e cos la diversi{& in oggi pronun-ciatissima fra il titolo di ulolcnza privcttrz e il litolo di W-gioii f t~tfc ist ' (.che ritrovercnio ( $. 2849 ) Cra i delilti con-tro In picblilr'cn yizcstiziftJ sembra essere creazione rlel-IR pratioa.

    (2) Esatta B In osservazione di C c h u l z f le /17'b7~ch . 80)che la parola wiole?lan come la parola frode non sono adat-tale a desig nare una spcci:ililli crimitioso, nw nt re no n indi-cano ch e i du e ? n e s i ne i qiieli s i c p i l o p tulia In serie de idelitti speciali secondo che sono commessi o con astuzia ocon abuso di forza. Cosicch iitia met dei clcliiti do vre bbe ro

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    dirsi ciubenze e l'altra m e t j frodi, e in trii guisri somrnersercla desi;uazione della specie nella d esi ~n azi onedella classe.Uguale osservazione noi avevamo fatto al S. 2338 a propo-sito del deliclo che oggt volle chiamarsi frode: ma l are-amo pronta nello stellionalo la classica parola da sostituire.

    Qui perb non sapremmo furo altrettanto se ci uccingessinroa dare al delilto di vtoleuza privata unn denominazione piiicircoscrilla. Gli Alemanni vi hanno sostitoito la parola 13%.thiyulzg, costringimento. &la 1 uso di questa parola tutta ine-rente al concetto oggeltivo pregiudicherebbe alla teorica ri-cevuta fra noi in quanto al m omento coricumativo, percti>indurrebbe a credere che alle perfeaiane del rcato di P IO-lenza privata fosse necessario che ia vittima si fosso di fattoarre sa; mentre gli Alemanni, ed anclio S h u z e al. S. 87,sembra che di questo reato facciano un delitto matcrlnle (1no n un reato for~t$ale,a differenza della minaccia che ali-ch' essi rloonoccono esserc un delilto fornzaie. Ora & cvi-dente ch e la parola destinatu a designare un delitto nrnterin-l e pu b senza pericolo essere dosunta da i criterio o g g e t i i ~ ; ~ ;laddove riesce pi esatto che i delitti for~r iu l isi designinocoli parola desunta da l criterio soygettioo. Il concetto dellamoderna scuole Alemanna su questo oarattere della violenzaprivata ha avuto definitiva approvazione dal codice dell' 11x1-pero Gcrmanico, che letteraliuente nel Sj . 240 alla coasuiiiii-zione di questo tnalefizio ( perscguitabilc a querela di partee alternalivanicute punito o con ii carcere fino ad un riaD[,o con la multa fino a duecento talieri) esige che la vittimaabbia effetlivatnente rioaoynto la propria volont&.Noi gunr-data la c~uea tione scientificamento persist iamo nella nostraopiniouo per le ragioni che accenniamo a1 S . 1565. La no-stra opinlono era alla sua volta sanzionata dcl codice, PrUS-siano del 1851 a l 5,212, ch e in ci si era uniformato aicodici di Brunsmih, di Vurtemberg, e Sassone.

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    I criterii essenziali di questo r4eatosono :- 1O lai/iob,aacc, o sul corpo (.uis pl~islrccc)o sull' anirno(vis ~ir~oralz'ss)- ." che il @e di qriosta violenzasia quello d i costringorc altri a fare, omettore, opatire una qunlcIie cosa che altrimenti non avrebbep;ltito fatto od omesso; in queslo consiste la offesaalla liberth personale - ." che la cosa a, fare pa-tire od omettere al quale si vnolc costringere altri,non faccia sorgere nel patimento nella orilissione onella azione la offesa di altro speciale diritto : o cheportere11be In delinquenza nella classe assegnataleda codesto diritto ulteriore che si voleva ledere, ela violenza non ne sarebbe che una qualit&aggra-vanto come mezzo piil odioso. La violenza S intrin-seca nella lesione e nell' omicidio ; intrinseca nellaconcussione; puB iuktervenire nel far to, riell' inceli-dio, uel c@nno [lato, o in altri molti malellzi :ma ilgirire pena le trova in codesti reati il critorio costi-tutivo nella offesa ad altro diritto ; quosto gli ba-sta per definire e misurare la delinquenza senzacercarnc il titolo nel m,ezzo adoperato, quantunquecodesto mezzo in se rappresenti una violazione dellalibertj, personale. Quando per6 il fine isolatamenteconsiderato essendo inno cente, 1' azione diventa pra-va soltanto perchb a quel flne si giunso col mezzotriolerito; o quando il fine fu illecito, ma non cosgrave da eccitare di per sB la politica imputazione;tutta la criininositli, sta nel meezo, o il titolo nonpu definirsi se non subardinatamente alle ooadi-zioni del nzes,ro. Lo andare io in un determinato

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    luogo o il no n andarvi pud non esscr delitto: mase altri acl andarvi o noil andarvi m i costririse me-diante violenza, il delitto st a nel mezzo berichb noilsia dclit.to nel fine. Percib se taluno stato costrettocon violeiizu ad uccidere altri, n rubare, acl ingiu-riare (i), o simili, siffatta coaziono non si l i u i t a :tfar sorgere i1 titolo d i violenza privata; peichB IaoRosa alla libertk porsonale scomparisco nel delittoprincipale a cui fa diretta.

    (1) Ch e la violenza privata sia un delitto costitnloriientccrssorbiro e giammai a s s o ~ b c n t e ; cosiccli quante voltela violenza contro 1' indlvidi~o tia servito di meuso adaltro reato il titolo speciale di cis ~iriucitnscarnparisco tpossa pi applicarsi la pena riserbata a questo titolo,clehba invec e infliggersi la soia pon a niinacciata a l clclittofilh?, senzo considi?raro ( come per grossolano errore si k pre-teso da taluni ) 116 mcrgginre a minore g?*civlld Jell(i pNL(1,pila ! propo sizion e cerllSSimn nella scien za; e certa ormainella giilrisprudcnza toscana per i giudicati della Corte su-prema nel caso Gigl i , della Corte di Luccu nel caso Sityeyk,4 di altri pnrecclii nionuxnenti giurispr udenz iali; ed ha nvi l tunovclla Snnzione ilalla Suprema Corle di Giustizia. di Viennrlnel celebre decrcio dcl 9 Luglio 1872 riferito nclin GttzaeIl(6de i T7~ibunuti i Trieste crnnu 6, a, 18, PUY. 125; ne l qua lah notabile ch e si stabilisce come rnassiuia princilm.1~pwci-cnrnente cih ch e io git come difensore prima di Giidi eposcin di Snycg l r adduceva per f:irmene argoinetito a f u ~ l i o l ' i *Nel caso di questo decreto trattavaci di un Signore ctie pe rvcndolta di un danno ricevuto aveva ordinato :ti suoi servidi arrestare il danneggiatore, tradurlo innanzi a lui, ed in suapresenza ammenargli delle percosse, le quali no n ebbcro nes-sun risultaio dannoso. I magistrati inferiori pe r la troppo fatalepredilezione verso Irt pena pii1 gravo avevano corisidoraloC O ~ U Ouosorbcnlc il titolo che eniergevii dalla violazione alla

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    libert pcrsoii;ilc d qud nirilcapitato iri quanto ecco era statoviolenteiiierite costretto a subire e patire ci clie volontaria-niente nou av re bb e palito e subilo. E casi avrebbero condoltodi Conte Licknozceky ad una gravo peua. illa 1~ sapienza dcll:~Corle Irieuucse ricauobbe cbc la dottrina della prevalenzadello pena offotto improponibile nel titolo di violenza pri-vata, del quale costituisce la essenzialith i l difetto assoluta diun ulteriore fine criminoso, rnentrc ricorrendo questo i t titolosi determina senipre dal de l i l l o f i r lc: osscrc ciie in tult t :le lesioni personali si Ii n il contenuto necessario della vio-ler~zcc;che tutti i percossi sono per la forza allrui costretiiu palire cosa che non vorrebl~eropalire; e clie s e si dlmen-ticasse il criterio essenziale del lilolo di violenza privata,(ci& clic sia f i t ie a s e stessa, od abbia un fine iion criniiiiosu )si andrebbe allo ~ as u r do li@ tu tt e le lesioni anch e Icggcris-sinie dovrebbero sempre punirsi cornc violenzc priva te: e perqueste considerazioni ~inn ullb precedenti conchiusi, e pronun-ziB di ufftzio un conchiuso d i desisteaza inviundo 1 accusatope r la s e i ~ ~ p l i c eoalravvenzione cicile lesioni lievissime. N:? sidimentichi che questa teorica B iniporlanlissirna ed efficace atriplice fine, c i ~ b. O a definire il titolo e conser;uenteinente Inpeua - ." l' aiun~issibili[ elle soilse, le qual i boncl-ik iiorianituesse nella vlolenzu priv:ita debbono valatrirsi, se sono dir~igione alcoliibili, iiel delitto fine - . q ~sercizio del-l ' a ~ i ~ f i cennls, che dallo csse re libero nel pubblico Rlinistorose rimanesse i l titolo di violenza priv~itnpiib venire subor-dinato alla doglianza de l leso pp r ;;li effetti del nuovo titolocllc le sotlontra.

    Quaudo la restriziorit? alla I i l ~ e r t t i i esercit6 cori-ti.0 un i~unioro ridoteri-i-~iii:itodi cittadini o coritroIiiin 1,ul)Wica nalorilit, la violcnza privata dogenerai11 ~~io lc i l za1,ul,l,lictc\, kcrtildo pmsx~tgio rosi nella(':tto$rrin cl(:i ti,:Zitli .rociuZi.k luuslo i l solo criterio

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    - j 4 -che csatt:%mcntcdistingua In violenza pul),lica dallaviolenza privata. Questa nozione, oggidi lncidissiraanelle scuole e nelle yiu dottc legislazioni contem-poranee, rimase per Inngo tcrilyo nella pii1 nebulosaoscurit a cagione della abitudine colitratta di cer-care tritte Je regole do1 giure penale nei rilonn-iilonti clelle leggi romane; senza avvertire clie que-sta b una s c i e ~ z a iIosoficn Iri qualc subordina i suoidettati non alla antoritk di un nome, ma alla som-ma ragione delle cose. E siccome nei due titoli de lDigesto che dalla l e ~ g e irllcc 171; pz~OfiZicae dev i lil'tzlnta prendono il nome, esiste inestricabileconfnsiorie, cosi fra g1 interpetri elevossi intermina-bile disputa intorno ai caratteri differenziali di questedue forme di inalefizio. N ella rjuale disputa alcunipretesero che il criterio dt-:lla distiazione clesumes-sero i romani ~4urcconsultidalla quali t i dclla p&+-sona delinquente, sicchb si dicesse pu1)blica violenzaquella usata con abuso di forza pal~Micn,o privataquella commessa con al~uso li forza, priva.ta: altripretese che lo clcsurnesscro dal Zztogo, seconiio che(jnosto era o publilico o privato: altri dall' essere ono pre.riaediata la violenza: altri dalla presenza oIion pr'osenza di ~ ~ ~ r i z i :ltri da una indeterminatacontemplazione di cei'lto co%&wioni di g~-av%thelrnaleflzio. In tal guisa sr~dnrono pi acuti inge-nni (1) senza approdare ad alcuzicz canclusione c!i@potesse Parsi sigilora della dottrina. A ulio crecieresi riprodusse qui ci6 clie avvenne in altiti aq$-menti (per esempio nel conato) nei quali le riccrclledei dotti rimasero infruttuose por la potente ragionacile si cercava una cosa c]le non esisteva e cheper conseguenza ern irnpossihile trovare . Si cercava

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    ci08 una regola generale concordata fra i romanigiureconsulti come criterio determinatore della di-stinzione fra ziis pz~bbliccce v i sp~ i va ta , entre co-loro non urevano ruoi pensato ne a cercare nb adettare cotesta regola; e soltanto p 0 2-e ~ u t aseconda clelle circostanze che accompagnavano undato fatto lo erano venuti denominando ois colpredicato ora di pzcbblicn ed ora di pr i~u ta , e-condo la impressione piri ttosto dal sentimento chedi un ca.lcolo dipendente da una nozione giuridica.Chiunque vegga noi titoli della vispzcbb2ica e dellaci$ prhccta riferirs i fatti assolrztamente identici oraall' una ora al17altra di cotoste denominazioni, bi-sogua bene che si convinca di tale verit. Ma qua-lunque fosse il modo di vedere dei romani su taleargomeiito, cer to B che la scienza moclorna ha or-mai iLicoizosciuto che i1 crit erio della clifferenzialefra le due specie di ai$ bisogna desumerlo dallaoggettiljitd del filito. Il concetto giuridico s dell' unocome dell'altro reato la rsstviz.ioiea allcc Jiherfbche assumo figura prorilinente nel malefizio. &IL? unfatto pnO non restringere che In l iber t j d i un e0100 di pochi determinati individui, ed offenderli nellaloro rlualitit di privati: allora la violenza B privata.Pub in-vece i1 fatto menomare la l ibert i di un nu-inero indeterminato di cittadini, coriie se ( a mododi esempio) siasi ccingregata zi~ia turba al fino diconsumare un fatto per impedire mediante i1 nu-mero dei coopexintori gli ostacoli che i cittadini.7.~rebl~eropqosto alla osocnxiorio del fa18to d ecco''he appunto percbl! si volle incuterc timore a molti

    agire sopra Ia lil~ertlt,di un num ero incletermi-listo di cittailini la violonza ir pubblica. E tale i!

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    - 16 -del pari qnancio 1' interesso d i tutti i cittadini siincontri nel fatto che si consumo violentando nnchcun solo individuo; come se rlucsto individuo rio-lentato era un pubblico ufficiale rappresoxitante deicittadini, o 1 atto impedito toccava 1 interesse clitutti. sempre la oggettixrit12qriclla che determinala distinzione; l' oggetto del ri~nlefizio sempre 18libert: e la differenziale soilge epontaziea dallo es-sere attaccata la libert ili molti o di pochi.

    (1) G r a v i n a dc tirig. j u r , l ib. 5 , c a p . 91 - o $Gelo~~zenluib . I , cap. 11, S.60- l.a t t 11 e u s I b . 48, it. 4 ,cnp . 1 et 4 - o h e ri i o r o e l a ~n cwr aseot. 2 , cap. 7, 8. 9%- r e ni ;ln i l ib , 2, rup. 4 , cirr. 11 , S. 5 - Co C h i j i y t i -ttltiorcsS. $89, et scqq.- a j a c i o ir, Pirrarlll . (id. p r t r i f ! .l ib. 48 , t i# .Ci ~t 7- u t t m a n n S . 181- o u r r A o ~ ~ ~ ? ) ) e r i l lde prcreceptis j u r i ~ onl . circrt crkc. vis - C n a z z cl f -wcnlajrtr . crinr. IiO. 4 , p(trs 5 , ccjp 4 , S. 2- a ~ ~ . ' I i C l l oit t corlsti l . U~~fiz'rri~ 1 5 1 . 59 , n. 207 c t s c q q . - o 11s sj z~s t icec r i ~ r ~ i t ~ e l l e01. 5,png. 469 - o n o l i de i delit t ir! drl le pene vol . 4 , cup,1 - o c e r o dispeifcttioa. t i o l . 2 ,pff9, 3040- Jra 111 i o excrci lu t . d e viwdicto j?rlt)nl(l; i"yrcs opuscula l o m . 3, secb. H, c.mrcit. 4 - o Y S ~ ~uiedit. ilt pu~adect.spec. 594 - ti e is t o r pri~tctpiil ii1'.8.415- C a r p z o v i o q t ~ a e s t . 0,$1. 7 - o l e r o p a r s ~ ,ciec. 955, n. ICT- Ie1 i o Onslit. ju r , erirtt. lit. 4 - J 7 a C "c h t o r disaer laz io iu gntor~ioa i crir~iet t is ; e Ho f a ck e rd e l Jelilto d' incelidio, sez. 1, urt. 2, le t . h'. faeg l i strilliycrnllinici, vol. 1, pug. 41 3 e 5 1 0 ) - A r m e l l i ~ i ls l i t .di diritto periate ~ O I ) E , , p 4 9 . 07 - o m n ti o it istit . (li!&nribprud. penate 2, puy. 76 - >@ < s ia pe~irilif(cspccrnle S. 41 - t* a b a p,-incipii d i dir i l tu po t ln l~ . )01. 8,f ing. 30.

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    Comunemente si ritiene cile 1a violenza privatasia delitto foi7)~znle:cosicdie si consumi col solousare la violenza quantunque non siasi ottenuto1' intento, perchk il violentato abbia resistito aUavioleliza pa tita ; e ma lg~+ ado uella ubbia fatto ci6cJ1e il colpevule esigeva che da lui si omettesse,od omesso cid che voleva facesse, Ci non 6 eliouno svolgimento della teoria fondamentale del co-nato, il quale sparisce tutte le volte che il mczzoesaurito supera o adegua in gravita, politica il flnenon ottenuto. Ciij ascessnrii~mente ove sempre av-venire della violenza privata, perctib appunto B dellasua essenza. clre tutta la crim inos iti stia nel 1?2csno.Sicch quando il mezzo esaurito, il delitto B coli-snmato. d questo eK6tto peraltro si csigo che neimezzi adoperati ricorra la poienzz'alz'td. I1 giudiziosugli estremi della iol lenza paye a me che del~lxiessere tutto sullietliuo. Ho vecluto in pratica i giu-dicanti dirigere alla persona offesa 13 interrogazionese ucevct uv~rtoaw*cL.Ove questa interpellazione sidiriga pol fine cli ottenere una cliiarezza d pia, nolila disapprovo; ma se ella si dirigesse nel precon-cetto che dalla intimidazione, succedutn o no, clipen-desse In consutuazione del reato, io credo che taleconcetto sarebbe erroneo. Il fatto dev' essere ( a pa-re r mio ) giudicato giusta lo sue condizioni ontolo-giclle; e queste devono essero misurate secondoil rapporto delle contiilgenzo ordinarie. Pu un vio-lentato negare per orgoglio di mero avuto paura;yub tiilche non essersi realmente intimidito pe r Iz\VOL.11. 27

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    sua intrepidezzn; ecl i? certo clie grande paura neriebbe quando non cecletle alla violenza: ma cib noncistttntc se qaesta arova attitudine ad intia~orj~'t+qualuncpe uomo, il giudice dr)t?rBbeno riconoscerviesaurite le condizioni della, violenza privata. Vice-versa pu6 un pusillanime esse rsi intimidito delle pizinette parole, proferite o per ischerzo o per vnil;i,jattanza, e non si avrk per certo il titolo di iole lenzaprivata solo percli colui Tenga a deporre cli es-sersi iiupaurito.

    E stata da alcuno proposta In diinanda se il cle-litto di violenza privata clebha cunsiderarsi comedelitto istllntaneo o come delitto successtvo. Io cre-do sia impossibile rispondere al quesito con unaformula assoluta e costante. (Juosto mtllefizioessere o istantaneo o successivo secondo le circo-stanze, cio secondo die l azione ed i resultati $0-nosi o no esauriti in rin unico periodo. So la lic ci-lenza usata abbia prodotto una perseveranza clitimore per cu i i1 violentato ziljl.)in continuato per niitempo ulteriore a subirne lo iiiflusso, potrit assu-mere il crlriitter~ li ~~ztc~es,s .Si~~.lamrnai ~.ier,zltrotrnio cred ere p oti& pe r questa soin perseveranza di(!ffetto, considera rsi come lzitellcdo> dar laogu allacontinuazione, se non stata ripetuta in diversoiriornento 1 azione intirnidatrice. E per analogia coi1

    4x1 issi { S. 1240 ) in prv~~os i lo11 omiciclio, i(-)creiio che anche il delitto d i violenza privata deuti:~per piil esattezza dirsi coi.qlr..~soC notl gih co?z(i-%wntn, (juando ayvenga die ai1 un rinico finc e11 in

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    un solo corso d i azione la violenza siasi esercitatasopra pii1 di uiia persona.

    f criterii ?~&isitq-aztorii questo malaflzio dovral~laotlesumersi dalla ragione composta, dei .~szezai, (le1P?le, e degli e f i t t i . Pii1 grave qnailto pii terribilei'u la. riolenza adoperata. Pir grave quanto pii1 ini-yortiiizle era l' atto che si voleva impecliro od otlr-nere. Piu grave quniltlo eflettivarnente si oltei~xioai4es1i.iziono cleli' nItrui lil,ert&, e quando maggioridanni materiali pati l'offeso per 1 impediniento al-~ccatogli , er simili circostlzrizc si accreecerii rus-pettivamente o la gzta~zlftd?zi&lumle, la qztan(lt4jlolit'iC'a de l tilalefizio: e chi orrnai h arvezeo cz ro -testa distinzione comprende sutiito conle ella slcl~liatipplicarsi a1presente titolo, ravvisando un auiilerito(li rluantith naturale nei criteiii desuiiti dnll' inerci-llletito di dan~zo t~i911edillt0, d un aurrten$o di clrinil-titi1 politica noi critarii tlesunti ~IallYincreiilerit~~l it l l ~ ' l l ~ l ~ ~I/?t&~dt~.

    S. t 3 s .Mai bisogna pcii iliuienticirc d i o in rlriesto it1:i-letizio alcune circostalize, lc quali cntl'o certi lirilitipossono figurare come semplici criterii misurn1.oi.i.

    ne oltropassiiiu cotesti lirilit-i prollucciiio iiivcce il (li-~?\tui.sissiixioisultamento cli far dotyericr.aiJe 1:i T io-Ienan p1livatr-i in un altro ti1010 (li ~l~alcl lzi~.*41' autarita della quale abl~ittafrrisalo i l viu1cnt:tntl~sul ririlentato riiriarrh un semplice criterio niisrirn-liirc clie anilickx.1I~lrda cjnantitli. politica de l n ~ , ? l t ~ f i i i l r

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    finclib l' aukoritB sia domestica; ma se dessa i n~ e ceera pubblica sorgeril il titolo specinlo di abuso d iautorith, Cosi i pil gravi eEetti d aranno uri criteriocli aurneiito dolla quantith nwturalc della violonznprivata; m a quando in tali efPetti venga a rcriliz-zrrrsi il materiale di una lesione personale, potrkquesta per la sua gravith assorbire il titolo di vio-lenza privala, Cosi la maggiore o minore ingiustiziadella cosa clie si B imposta al violentato potr es-sere un criterio misuratore, ma quancla il coneettndella apparente giustizia di cotesta cosa al~bia n-dutto l' agente ad opinare di avere il diritto d ' h -porla, e 1 abbia imposta nello intendimento aplitlritodi cecrcitare un diritto, a1 titolo di violenza pilivatapotr subentrare quello di Y I " I G ~ ~OYZattasi, che : (le-lilto sociale, e chc a suo luogo desersivereriio.Xa perch la idea di esercitare un diritto vio-lentando altrui Ciccia degenerare il delitto dallaviolenza privata nolla ragion fattasi, ~ieccs anrioche il diritto opinato sia della classe di quelli che

    coattirramcnto potrebbero esiporsi per le vie di giu-stizia. Ci6 costituisce il vero criterio discrirninntorfldi questi due titoli, poidlS il carattere costilriti~odella ragion fattasi sta ziell' abuso pe r paste delpllivato iiell' autoritd magistrale. Chi costringe conviolenza il suo deb itore a l pagarriento iriccrrc nel]:\ragion fattasi e non nella violenza privata. &la co-lu i che us i violenza contro rin rivale per tlistorloda l corteggiare la propria fidanzata rimane nci ter-mini della ui s privata, quantunque neil' animo suoegli creda di aver diritto a ci6 ot'r,cnere pt:r In fedeavuta dalla donzella; perci16 cotcsto diritto noli e$-sendo rnailiitcnibile per le vie di giustizia non lirid

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    - 21 -a lui farsi rimprovero di avere sostituitu 1 aatoriihprivata all' autoritk pubblica.3f.n nella violenza privata bisogna osservare ciU

    che pii in largo noter alla tqagio?zfc4Etasi: cioh dii;quando la violenza non trascenda per i rn0d.i ado-perati in un delitto di per sB s Em t e , la palpabilelegittimith della cosa voluta congiunta alla urgenzadelle circostanze fa cessare la politica imputa bili ti^della violenza. Sente ognuno che sarA arrisicato ilprocesso ed impossibile la conclanna che si provodiicontro chi abbia con gravi minacce cacciato dal pro-prio fondo il danneggiatore da lui colto in atto (liappropriarsene i frutti; o coiltro chi abbia a forzaposto fuori dalla propria casa 1 insidiatore del ta-lamo, o l'imprudente che in cpellc?si era introdottoa cagione d' ing iuria . Non pu pretendersi che ilprimo lasci vendemmiare la sua vigna Aserbalidosiposoia a dar querela di danno dato, nD che il secon-do lasci corteggiare la propria donna per lagnarsiposcia di violato domicilio. Minacce per quanto gra-vi, violenza fisica sulla persona purch non eccedili n gravi lesioni, non potranno in simili circostanzefornire nemmeno 1 elemento di un' accusa (1). Mase questa verita cos sentita da tutti d i o noil h:rbisogno di dimostrazione, il giuristn non pi18 pne-sar oltre contentandosi della soluzions clcl senso rno-rale senza indagare il principio giuridico che faostacolo alla persecuziuile penale. Risalir& questoalla teorica del grado ? Non lo credo ; erdi& quandoanche l'agente procedesse senza ira, o perturba-

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    - -2 -ziune ili aiiitno, la conscp ucnz a sare bbe la istessa.I ~ o v r i sso cluilclrie annodarsi ai crite ri essenzialiilella violenza privata, t: stabilire cc2is-io~i lie la rn-gioi~evcilczzadel fine esclucla perpetuamente il de-litto? Ci6 apparisce perplesso acl una superficialec*'cilsitlcrszione.h per6 evidente che la limitazione:tnzicletta procede dalla teorica del nzocievn~ize. ai.agioize scriminatrice dei fatti coinmessi entro i li-iiiiti della difesa de l proprio diritto ha il suo car-dine in questo clie il diritto della clifesn privata, iri-1i.enato ordinariamente dalla legge sociale per i hi-sogni clell' oriline, risorgc nella sua piena liherti'~i~ atu ral c utte le voltc clic 1s difesa pubblica sarebbeilelle circostanze del caso impotente alla tutela (le1diritto iriinacciato. I liiniti del moderarne, clie si di-iaehbero ecceduti (la1 proprietario yuando uccidesseo ferisse I' invasore del proprio rlomicilio o il dan-neqgititore dei suoi beni, per la soverchia clisparitac:lie iutercede fra il diritto attaccato con l'azione eil diritto violato con la reazione, non possono dirsi;rltrettanto ecceduti quando la reazione ha ag ito sol-tanto sull'allrui libertii. E quando anche in questosi ravvisasse una lesione di diritta, gli eEetti dellainedesima sarebbero cosi transitorii da non potervitrov are un eccesso. Ma di pii a rigo re di termininon vi sarebbe neppure in cotesto moclo di reazioneuna ve ra lesione clel diritto clell' invasore : erclli?risare delle proprie attivita ai danni del diritto 31-trui non essendo esercizio cli lii',cl*tit ma licefisfi,colui che ne venne impedito non puO lagnarsisiasi violata la sua lieptii pel-sonule. Ed ecco comeilallo studio della questione sotto il pnntu cli vist:l(161 morlerariic risalendo ai sommi principii costitti-

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    rivi la nozione cl i clnesto riialefizia, si giunge :illaclimostrazicrne alioilittica che nelle fatte ipatcsi erl ir ialtre consimili t))u:mcano veramente i criterii es-senziali del malefzio, perclik non si t+ offesa l 'al t ruiZibg~*tlii nanilo si e ilapedito ad a1ti.i cli violare laliberta nostra. Queste idee che appariscono lueiclt:nel titolo della ~ioleilzrzprivata incontrano spcssoin pratica diilicoltii ed esitanze ne l titolo della ra-zione fattasi; ma aorr questo il luogo di antici-pare io stadio del dnbljio sotto codesta forma.

    (1) La violent:~ epulsione di chi vorrebbe fare uuov:tupera uel riostro terreno nori 2: incriminabile ni: come rngionfattasi, nS come violenza prlvat:~;ma rientra fra $l i a l t i leciti,purclib vi concorrano questi trc requisiti - .0che i l 1iivor.n&i v~p l ia a re su aosa possedutrc dn noi; n&al possesso nhinri1;luchi erluivale il dominio - .O che .la repulsione o iiirlet~iolizione s i faccia it t cololi?zenti, IIOU dopo avere ye1lungo tempo tollerato - .0 clre da nessuna delle parti siilbl:lto per anco adito il tribunale od isvQcht0 1' ufficio delgltidice. Questa teorica si arsomenta solic ley. 1 cc 7, C. ttrrdr! l i ; l e g . 4, S . 9 j I . l 7 de vi e! vi t l r l t t i~tr l ;ed insesnatn it iquesti precisi termini dal Z i a g l e r (l e uvili. m~i jes f .ih. 1 ,~ ( r p .5, S. 58, e del L e ? s e r ~nc t l i t . tr l pctiidcct. vo l . ti ,s p e c , 426, zed, 5 , e i seqq. - s :iu pers 2, cc . 12, L . 8- t r u v i o ds vilrd. prir). o. (i, t r p l ~ .7, il qunle applica I t tstesso principio a colui clic violentemente respinga uri vicirionellq itto oh e vorrebbe iniporre una servith siil siio fondi,.Cos L c y s c r f v o l . 4, spec. 209, n. 5 ) insegna che non i,:I puiiirsi carne violenza privata li atto col qualc s i resplrigeun importutio: cc1 applica questa dottrina a l caso in cui citisi~ : r j t ~ oudi violenti respinto dalla propria casa anctie {in piih-hlico ufB~ialc he iudebitaiaeate v i si era introciot~i~,d allayiiun resfiunso della facoltli Ilclrnstadicnse iii precisi termini

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    - 24 --(2) FinchS dicesi ch e lo impedimento recalo anche w e-diant e violenza a d una azione la quale sa re bb e uri delitto puni-bile, non costituisca delitto, una veril che si rivela al sensolaorale, e ch e giuridicamenle eme rge dalla contradizione chevi sa reb be nel d ichia rare delitto lo impedir e un clelitto. Ala que-sta regola s i allarga dallo S C h u t.z e LehrOucli S .87, pny. 412,il quale estende la non punibilii anche allo impedimento diun atto antiyiuridico quantunque non elevato a delillo dalleleggi penali vigenti. Questo pi largo concetto pu essere veris-simo in molti casi, perch si fonda sul principio del sindacatomora le ch e Dio stesso ha dato all' uoioo sull' uomo, e ch e uno dei fiui pr t z i l i v i della umana consociazione. RIa comeprecetto ctssoli~to perpetuamente costante pu forse in pa-recchio ipotesi incontrare difficolt. Chiaro si intende che inquesta proposizione usata cos in terniini gener ali, non pufarsi fondamento sulla ragione della di f esa propria o a l t r dla quale impreteribile. Questa d alla regola un principiogizcridico ed assoluto; laddove ne l sens o pi largo della.111ica.tci del]' atto b(cogna prend ere a base un principio seni-plicemenle morale.

    Sul gsfiado in questo rea to non occorrono osserva -zioni particolari per quanto riguarda la forza moralesoggettiva del malefizio: e sebbene praticamente ilcalcolo degli affetti motori non operi un grande gio-co nel f0ro rispetto alle accuse di questo reato, pu-r e b evidente che quando 1 aspetto di un m ale ab-hia veementemente agito sull' animo del colpevoleper indurlo ad usare la violenza, non vi B ragioneper cui il moto dello sdegno o del timore non deb-ba dal giudice calcolarsi come minorante. Rapportoalla forza fisica i calcoli della degradazione corronougualmente sotto le regole generali: senonch il

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    tentativci apre 1 adito in questo reato a delle dim-colta particolari erl a delle qaistioni delicalissime.Gi ho notato di sopra come comunemente si opiniche la violenm prbivuta sia un delitto fom?zaZe (i)..EsempliBcliiamo il concetto per intetiderci pi fn-cilmente. Tizio adontato contro Cajo per un con-tratto che questi stava per concludere e che a quellospiaceva, lo ha aggredito; e niinacciandolo di morteha riciiiesto da lui che scriva un a lettera alla parte,con la quale disdica e rompa il contratto. Se Cajosoggiogato dal timore h a scritto la lettera non pubesservi occasione di disputa; il delitto S consumatoin tutta la sua linea. Ma pongasi che Cajo sottola incassione del timore abbia promesso di scriverla lettera; pascia non ne ha fatto niente, acl ha in-vece denunziato il delitto all' autorit. Il colpevolenon ha ottenato i l su o fine: In libfrt esterna diCajo non is stata in niente inco colata, perclib 11a agitoa tutfto piacimento su o; e pa b anche dirsi che an-che la sua liberth interna O rimasia integra, l>c~ichknon b stato condotto ad una clete~minazionecon-traria ai suoi dosiderii. Se la violenza privata siconsidera come un delitto fowaale bisognera per0dire malgrado ci6 che uncile in questo secondo casosi ha una violenza privata consumata e perfetta.Pensando altrimenti bisognerebbe dire che non sone avrebbe invece che un semplice tentativo. I1 (le-litto certamente non consiste nell'ot.la~zere l fattovolnto, ma nell' usarci coaziono sul corpo o sullavolontd. Ma quando il fatto voluto non si o t h -m 3potrh dirsi che anclie In coazione noil ebbe luogo?Se ci potesse dirsi in modo ussolrito apparirebbednbkiosu la condizione di formale attribuita al reato

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    i l i violeuza privata, perdi& l t t uon eseauziljlie Jclfatto i i ~ ~ p o s t oarebbe seri1pi.e ragione cli afft:iAinal.c!ch e 13 vc~lontk esti) libera: i11 tal guisa lo iri0g;rl.eIn ~imnadel tentato o de l consumato delitto dipeii-derebbe uaitamente da l sapere se qunilclo Cczjo sot-t o la imiilirienza de l timore promise di fare la cosada lui no n voluta no el~be eramente per quel uio-iiieiito IL? jntenziune, oppure se mai noli la c l ~ b rlieppure allora, Nulla seconda ipotesi potreld~e s-serirsi, e con vcrita, che la deterulinazione di CL#!non f u filtri vinta neppure iriternxuent(~;mn lelliipriimi ipotesi il soggiogamenlo della vulonlX care1~-Lesi consutnato pe r la iiivisa determinazione assrin-tea n obbedienza RII' illiperio al trui ; e la f'aso p-8teria1-e del variato consiglio non f'arel~be essarecluellu piima Qse nella clusle si sarebbe esnuribla oggettiviti do1 delitto. Ma come trovare il tyefOin questo dilemma, t ramo per le dichiaraziolii sern-lire sospctce dello stesso offeso, il rluale venga ;tfai. conoscere alla giustizia se la sua volontii t ' ~no n f u mai soggiognta, almeno pt;i nn istante? Laiiiconvenienza di ridurre il giudizio a questo sot-tilissimo filo 0 ragione pertanto (l accettnibe l peli-siero che la violenza privnta rlehha rigunrcltrrsi col l~@delitto fornzale. E qui si anticipi la idea di@a so-lrizione (le1 problema deve currert: di pari passvtosi nella violenza privata come nella violeliza put~-lllica, non essendovi ragioni cl i dixtinqrierc, fra ipr)-t.?r;i CU ipotesi.

    [l) alori (teorictr, pag. 277) e I>u c c i o n f c O ) ~ l i > i ~ l i l ~ l i ' i ~ ~ ,w t . 961 ) S O I ~ O coilcordi ne l ritenere la violeiiza prir.at:l

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    couie clelitto firmale: e in questo senso decise la Cui.1~ liC~ssaz ionecon decreto 15 niaggio 1856.

    I\Ia allora clovr egli clirsi che il concetto del ten-tativo nella violenza privata non P. configurahile per-che al m omeeto in cui fu aggred ita 1 altrui liberti,o non fa fatto niente di criminoso se gli atti eranoper condizione loro impotenti, o fu fatto tutto per-ch& immediatamente si esauri 1 attacco al dirittodella liberti individuale in cui risiede la opgettivitkclel inalefizio S I1 \V a e C h t e r (pag. 416) credettetrovare la ipotesi del tentativo del c r h e n vis nelcaso della nzuncuta ?*esistenzaper parte dell' offeso.Se si esercitarono atti di forza contro alcuno perindurlo a fare una cosa alla quale si supponeva cheei dovesse essere contrario, ma invece questo erapronto a farla volentierissimo, e la fece per suospontaneo volere, e sarebbe stato pronto a farlaanche senza nessuno apparato di forza, sembra cheil TV a e c 11t e r ravvisi in simile contingenza lafigura di un tentativo. Io concordo con lo illustrealemanno che la resistenza (o interna od estern a)della vittima sia condizione essenz iale al criminedi violenza, del quale ho gi detto stare il carattere-!costitutivo nella contrad izione dei due voleri. Manon parmi esatto definire neppure come tentativopunibile il caso della mancata resistenza; perchi.nel medesimo dovendo per ragione ilella stessa ipo-tesi negarsi fin da principio la esistenza della vo-lont contraria da vincere, siamo nei termini nettidel tontativo clie sparisce per mancanza di oggetto :

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    ne l modo stesso che non potrxebbero punirsi comere i di tentato omicidio coloro che avessero atter ratol' uscio del nemico e si fossero nottnrnarnente in-trodotti nella sua camera col fine preciso di ucci-derlo, e che poi nel lh t to d i immergere il pugaalene l corpo giacente in quel letta si fossero accortiche quel corpo era gih da due giorni cadavere.Un ladro mi si fa innanzi sulla pubblica via, e senzausare minaccia mi toglie di dosso il mantello. Potritegli dirsi che costui B reo di tentativo (l i furto vio-lento perchb aveva preparata nell' attiguo campoquattro compagni armati, da me non visti, prontiad accorrsre ed usare violenza sopra di mo qualoraio avessi lottato? In questa ipotesi che io faccio, siha pure qualche cosa di piu che ncll'altra, percllbin questa si tia ccrlexza della volonth cont rari a del.proprietario, la quale avrebbe condotto alla ostrin-secazione della violenza se egli avesse resistito;mentre nella ipotesi del W a e C h t e r puO non averrnai esistito la volont8 contraria. Questioni sonollueste sottilissimo nella scuola e gravi&>di rlifficolt&nel foro criminale. In una parola; o il W a e c 11 t e rsuppone clie 1 aggredito non avesse nossnna volontAcontraria al fatto voluto dal colpevole, e per menon ricorrono neppure i termini abili del tentativo :o invece suppone che 1 aggredito avesse una m-lana contraria e ch e per l 'apparato di forza mes-sagli innauzi abbia caduto senza resistere, ed allorapo r me il crimen uiis consumato; perche queUaistessa violenza che lo ha costret,to a patire lo hacostretto a dimettere i1 pensiero di resistere. In co-lu i che Zia r e s i~ t ihma invano, B vinta la IibertSnell' ultimo momento dell' azione o della inazione

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    - 429 -ottenuta malgrado il suo contrario volere e la suaresistenza: in colui che ali' apparato di forza nonsolo ha ceduto ma si ancora astenuto da l tentareuna resistenza, la libcrtd invece vinta due volte;vinta in quanto al fatto finale, vinta in quanto allaresistenza che si sarebbe voluta fare e non sifatta per cagione di timore,La pendit di questo delitto negli statuti crin~i-nali che lo hanno preso a considerare modernamentenon eccede i limiti cli un sernplice castigo correzio-nale. N& vi lia ragione cIi temere per la soverchinmitezza di siffatta pena in un reato chi;, ovc perpoco si accompagni da circostanze impotenti, tra-passa con tutta facilitik subordinatamonte allo me-desime in un pi grave titolo di reato. Il codiceToscano ( art. 361 ) Io punisce col caroero fino ridue anni.

    M i u a c c e .

    rknche qu i la dimenticanza, della classr3 specialede i xrialefizi che traggono la loro oggettivitb giuri-dica, esclrisivnniente dalla 1il)crt persoiiale atta(:-cntn, condusse ad equivoci la toorin e la pratica, eIuscio fluttuailte la nozione della s1f~2acciu1); ora~ ~ r o r l u c ~ i i d oa conseguenza cba rimanesse impunita,

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    ora portando a contemplarla sotto un f~1C2lsopuntod i vistn, Talano colloco le oklinacc~!ra le ijlgitt?li&;e su questo pensiero correva la veccliia gi u~ is l~ ru -{lenza toscana. Ma la minaccia non lin i caratteri diuff'esa 311 onore n& suhiottirameiita nb obiettivn-iriente, perche in fatto ch i min:~ccin non Iin 1 iiiteii-zione (li diminuire l onore del minacciato ; e nonsi denigra il buon nome di un ridivirlnu col minac-ciarlo, n6 si genera in ln i un sentirneiito di vergo-gna. Altri rnvvisb nella rni~iaccia un i'cr~tsctlvo aldelitto mixiacciato. Concetto falsissimo, perche anchedel tentativo manca nella milisccia cusi 1 eloiwentosnkiettivo come 1 obiettivo. Col minacciare la mortenoli s'incominciano gli atti di caocuzinnc doll' uiiii-cidio; e ch i la minacciti il pii1 delle volte non Iiuniente la intetizione di ricciclere, m a ui~ic~irnentemira ai1 intiunorire. Altri non credette ml:ritevoletitolo speciale la minacci:^, trnnne ijuanrlo era :W-cornpagnata clall'ordlne. Concof.t.oerrfilo aticor que-sto, poichb quando la miliaccin i., ac.coriipagnatadal-I'o~~cineon cui il minacciaille conosciuto ingiungeeot,to pena d i un male, dili fare o noil fare o per-iriattere una qualcilc cosa, la rxiirinccia clegcncra in~ i~ l e l z z c c~~" i l jn facsr 1:~specialit8 rlel suo f ine: Gas-s:rzionc SO giugno 1EfiO.

    i l ) ~1rir.locnrrin- a r p a a v i prcictlcu o'ftll. q f l ( r ( ' -41. 37; r t j l~r i spr t id . u ~ . rir.s 4 , ctinatit. i 4 - t: c e i' tic21ectojura's crivi,sincrlis vol. 1, pny. 116 -- C om a n i fl ej w e criminali li6. 5, cap. 22 - e u:t t z i clr~)~aerrlirfrSl'-rr' f i r i . lib. 1, cap. 4 , S. - 8 :i u r h o o rr i dc . ~ coy )e l i . $~ ) f ~~rrsbico- l o I f i o nllegorlu)ies pag, 568 -- I;o 11 r o I i chdidrlillr' r dd ! e pelle VIJE. .%,ng . 70 - o li5 s e j i l a [ i f ' t l

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    i:ifinzilzellcvol. Q, pag. 587 - l a foro crir~~ltntileo t - ,yciy. 175: e zuol. 6, crg. 361 e 584- u l i a u i Zstiltc;k?li801. 1, pug. 142- sso droit pe'nol! l om. 2, pny. 81, 82- u c o i o n conitt~ento ol. 4 , pc$g . (140- r a b i prili-cipiz' de l d i ~ i t t oenale uol, 3, pag. 40 - o I a m e i elcrne?itidi d i i f t l o ptnrrle png . 550.

    Fu un er rore anche quello di coloro che la mi-? z a c a f ~ overarono fra i delitti coiitro la 23zcliblZctcf~u?qztillitic. ,' errare consiste nello scaxnbiare lefinzioni del danno ?~zed i~ toon quelle del dn??~lzrifl~znzecliiato. otto il rapporto del danno n~ecliatorit1.ii delitti possono dirsi contro la pubi~lica ranclaillith,perchk tutti tnrbaxio la cfuietc dcll' animo nei citta-dini diluinuendo in loro la opinione della propriasicurezza: ta appunto in questo il carattere politil'nclie si assume da certi fatti tlaunosi, ecl in virtir delquale essi si elevano a delitti, e si frenano non co lsolo magistero di coazione m a col inagistcro c'i re -pressione: senza ci6 non sarebbero che meri fattiinteressanti le relazioni individuali fra uomo e uo-ulo. Ma il danno mecliato non pn b essere il criteriodi delimitazic~ne fra le divorsc classi dei malefiziper la costarite su a idtrntit%di specie, differendo sol-tanto nella cluant.itit.La classazionc de i reati bisogna~lunque osiruirla su l criterio de l slanno immediato,Itscianllo alla quantila diversa di daririo mediato lasrm vera frinzione di crito~io nisuratorc. Ora ne lioapporto do1 clanno a)aw?cdiato B intniiivo ch e laiuiilsccin non ferisce la trnnquillitii pzrtilz'ccc, macjriolla soltanto de11 i?zd2~idz{o riinacciato; a segno

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    che quando la minaccia sia contro un a moltitudineo contro i1 rappresentante di una moltitudine, dege-uera il. pih delle volte in una aioltvmz puhhlica;titolo che troveremo a suo luogo fra i delitti contiJola pubblica tranquillit. lk repugnanto che si dicadelitto contro la tranqaillitA pubblica l'atto con criiTizio minaccia di ferire Cajo, quando no n B delittocontro la trnnquillitA pubblica l 'atto con cu i Tizioferisce Cajo. Noi non avremmo difflcolti n dire laminaccia delitto contro la trunpillitii privata, per-clie naturalmente tnttocid che turba la qriiete del-1'animo (come il timore incusso da una minaccia)minora la liberi8 interna: e gi$ mostrammo, qrianilo~)arIammo el fine della pena, che nel ilostro r n u d ( ~di vedere tranquiIIitS e libert si unificano ffno adun certo punto in un comune concetto; perloclib sa-remmo indifl'erenti sull' un a o sull' altra deilomina-zione che volesse darsi alla classe presente, poicheoiltrauibo al nostro sguardo risalgono qui dl' clen-tico pensiero. Xa non abbiamo potuto aderire adi~ititolare la presente classe con la rubrica dellal?w~~nqzci21ithiiivata;, anzicl~b on quella dclla li6evlhindividitale, per la ragione ctic vi sono dei titoli(come il ratto, il plagio, cc1 in alcune forme In vio-lenza prjvatita) che leclono qualche cosa di pii1 chela mera tranquillith del!' animo ( libert interna )mai si estrinsecano in una pressione reale su l corpo( 1ibertCn. esterna). Laonde piuttosto che dividere indue a presente claaso meglio aniarnmo darle la ru-brica della tibertu individuate, chs incltide tanta icasi della pressione sulla libertb interna (tranquil-l i td ) quanto i casi dela pressione sulla liberth m-torna. Mai peraltro potremrno soscriverci a ricono-

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    acere indistintamente nella mifiuccia un delitto coxtro la pubblica tranquillit.

    La vera indole del delitto di minaccia, conside-rato nei saoi intrinseci caratteri e nell' ordinario suomodo di essere, lo richiama alla classe dei reaticontro la libertk personale. I1 criterio che rende po-liticamente imputabile la minaccia sorge dalla in-fluenza che essa esercita snI1' animo del minacciato :perchb il timore in lui sorto per la nriinaccia fa siche egli seritasi mcno libero, e si asteiiga da moltecose che senza quella egli avrehbc trancluillarnentcfatto, od altre ne faccia che non avrebbe eseguito.Cosi l' agitazione clie la minaccia desta nell' animorestringe la facolt di ?iflettere pacatamento e (le-terminarsi a piacimento proprio; e impedisce certeazioni, o costringe ad nItrc d i prowedimento e cari-tela; e ne avviene la restrizione della libertk tantointerna cluanto spesso ancora della eslerana.Laondevi B deficienza nella tutela giuridica appo quei co-dici che prevedono la sola ~tninaccia on ordino, sen-za dettare repressioni speciali contro la rninaccianon accom pagnata clal17 ordine (1). Potrebbe dirsiclie nella rbiilaccia con ordine (che presso noi ira-ducesi ne i casi ordinari jn violenza privata) l 'nt-tacco alla lilertd B espIici~o, erche il colpevole &per-tamente indica yual'b la cosa che il minacciato rlundeve fare se vuole stornare di2 si? il male i~iinnc-ciato. Putrcbbe dirsi che nalln minaccia senza ordinela restrizione alla lihorttt del minacciato i: .i.rnplicttcc:ma non prrb certainente negarsi che una rt?strjziiiiie

    VOL.11. 28

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    alla libertb v'intervenga, e che nella offesa a coto-stu diritto si concreti per lo pii1 tntta la oggettivitgiuridica de l malefizio. Se talnno ha minacciato diticcidermi ove io non m i astenga dal fare un a datacosa, 1 impedimento alla iiiia libert e esplicito; per-cb chiaramente si mostrato in qual parte de l suoesercizio la menesirua si vuole impedire, ed allorasorge il titolo d i violenza privata pe r violenza ino-rale ( codice Toscano art. 108 e 36.1 - P n C C i o-n i co?~anzefzt.ol. 3, pag. 5 5 ) e la rnia Iibertd e li-mitata tassativamente in rapporto a yuell'atto o aquell' oggetto; nel rimanente 6 illesa. Se altri inveceminaccia di volermi uccidere iudipendentcmente daytialsiasi condizicinc, costui non avr forse l' i~iten-dirnento esplicito di vincolare la mia libert: egliaccarezza la vaga idea di farmi paura, di farsi ris-pettare da me, di mostrare la sua superiorith.in fatto io tomo :e per causa di quel timore ortisfuggo i lrioghi dove potrei incontrare il nemico,ora mi astengo clall' uscire di casa la notte per nonvenire assalito, ora m i procaccio scorta di amici perrriia difesa: sotto cento forme si svolge sull'eser-rizio della mia liberti 1 influsso di qnella minaccia.'i'utte cotestc forme non sono state forse provedutoo voluto dal minacciante; ma erano implicite nelsuo generico concetto di farmi temere. dunqueesattissimo a parer mio i1 pensiero cli coloro elle 13minaccia riferiscono ai reati coritra la liberth per-sonale; e d' altronde non saprebbesi a qual altro di-ritto riferire la relativa offesa. Io credo perci6 chei n quanto al collocamecto ciella minaccia nella yre-sciite classe la scienza moderna abbia pronunziniola sua ultima sil1at)u.

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    - 33 -(1) I l codice petiale F ~ai ic ese el 1810 puniva la minacciacon ordine o sotto condizione (arl. 305) non distinguendo fr aminaccio anonima e firniaia, si I: una che l'a llra coe la penadeila galera a tempo qulindo il male miuaccinto era tale clieavrebbe meriialo ove fosse stalo ioferito lo galera a vita, IHmorte, o la deportazione purclib la minaccia fosse scrilta.Clie s e la minaccia di un male siffnlto congiunto all' ordin e erasen~plicementeverbale ( art. 507 ) In puniva col carcere da se iIiiesl a Bue sani. Ove poi la minaccia dei gravi mali suddettifosse staru scompajniita da ord ine o condizione (art . 506)non la puniva che qunnilo era scrilta, sotloponendola allacarcere da due a ciaque anni. 1,a rifutrtla del 15 uiiiggio lS(i.5h : ~modificalo queste penatil, ridecendo nel prirno caso I;rpena della galera al ctircere da due a cinqiie anni, e nel torxr~caso dalla carcere da duc a cinque anni alla carcere da uiin:t tre. E di pi (ar t . 308) hw ricrupilo una lacuna del vecclriucodice punendo col carcere da sei ziorni a t re mcsl la nii-riaccia coli ordine sia verbale si a scritta, quando il uiale 1111-tiacclalo inferiore a quello previsto dali' art . 505, fermrlstante pcrb sempre i l conceuo che i l male debba consistere11 1 u u a offesa a l l a persona. Sicclia anche dopo questa r i fo rn i .~riiiiangono sempre due vuoli iielln legge di Francla. Il priiiio (lticllo relativo alla i~ilnncciadi un danno negli averi, chr: i:pur prevodulo dnll' a r t , 862 del codice Toscano; il secondo

    quello della minaccia verb:ile setrun ordiae, la quale ri-mane sempre i tupur i i t ,~ .T;ilc iinpun(t, ch e g i i si clagiava d:iR o g r o n nel conlmerito alleart. 307, si i: deplornia recentr-nrnle dal P o I I. e r i n (co),imc.)~tnirr le In lo i $e8 18 avril 15rimi 1865, pay. 154) conie ii n dii'clto; osservando che talil~iinacce ion s possono punire come iogiurie e restano sens:ire11ressiooe quantunque einiio raolto p i gnvi delle ingiurie.

    (duesto dclitto si p116 deflnire - ualzcnque usiocol quale senza r n y i n n e E13~itfi'lrucsenza tn lsc~n-

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    - 36 -clt,igc o pel- i ?nodi O pei- 21 filzcs a!?*o delitto,ulcz~no ZoZiUe?~atar?i~satciinaccia d' inf@i18*e d al-t r i zhn yz6aZclze nanle f7ctza.o.Dicesi qualzcnque atto, perchir la forza fisica sog-gettiva di questo mnleflzio non riclricde condizionispeciali di mtiterialitli (i) cd & indifferente la na-tura dell'atto purchb icioneo a4 incuter timore e adesprimere la idea cli un pericolo. Laonde come merocriterio misuratoro, scevro di importanza stilla es-senzinliti o sulla misura del malefizio, ricordasi ladistituione fra minacce w ~ h a l i , he sono quelle oveil concotto ruinacciciso si esprime con parole detto oscritte ( 2 ) ;e mmiriacce i*sali,cho cosi si chiamaronoquelle ove il coileotto ostile si estrinseca medianteil gesto od altilo segno rappresentante il pensiero.

    (1 ) La nozione del dolitlo di miiiaccia 5 tutta oyget l ivn.L a sua cssenzialith consiste - , O nello aver voiiito inculB?'limore - - 2." nello avere a ta l firie eyoguilo uu atto chenucua potenzrr d' s'tzculcre tiriiore. bncorchb nella rea118 dellecose 1' atto fosse coikipietamentc inriocuo e uo n concorresseI U t ~ ~ ~ s i b i l i t r ii l i rodicr~el riiale rnitiaccinto, se esso ebbe lapolcnza di firrzo t e a l c ~ ~ e ,i 5 quanto basta allo ctcmel~torilaleriale dcl malelizio. Cuci i tribuiiali Francesi hanno ret-tainenlr, giudicato clie u n a minaccia fatta con pistola ( h1 0 r i 1ar t . 8505) esaurisca le ooiidizioni di questo reato ancorchbfosse .fatla con ~ i s t o l : ~rnr ica; perch: I' i ig~rcdito gnorando10 stato dell' arnia a fuoco che vede rivolta contro la pr0l)ri"vila rnaione di temere ugiialnietitc. Sarebbe uu errorei l~ p e g n a r s i n una descrizioiie soggcitivii nel deurilre cpestoreaio, perchi: si correrebbe pericolo di soslituire al suo Se-norico ~o1loetl0 iuridico un cotlceito materiale falso e fall ~c@ .In q~iestovizio incorse aucho il codice S

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    definisce i reati con una esemplificazione nlateriale, quasichela mente del legislatore contempli una materialiva determinata;e poscia quasi pentitosi della via in trapresa sen te il bisognodi correggere s stesso e di ricond urre la nozione al pi vastoconcetto giuridico, aggiungendo la formula o c on u l l ro similetnodo, od altra equivalente. Anche qui comincia nello artico-lo 431 dallo stabilire che la minaccia deve essere di mor teo d' itzcendio: e cos la mente di chi legge trovaci portatasubito a contem plare una materialit8: ma po i soggiungendoI'articolo, o di a l t ro g rav e danno , la mente trovaci tostolanciata in un terreno tutto diverso; e di quella pr ima vani-tosa indicazione altro non ri man e che una perplessit peri-colosa sul decidere il vero senso di quella parola al tro . Dap-poich sappia ognuno che siffatta parola pu av ere du e si-gnificazloni opposle: l' una avversativa e l' altra assinlilativa,rispondenti al17u l l e r e al17a l iu s dei latini. In tal guisa porgeoccasione agli uni di sos tenere che il dann o dev e essereequivalente alla nzorte o al17 incendio, ed agli altri di soste-nere al170pposto che un danno anche di natura diversa (pe resempio la minaccia di diffamare) basti allo scopo pur chsia grave. Ci che io noto a questa occasione si ripete inquasi tutte le definizioni di quel codice, il quale sembr a es-sersi composto a tentone senza mai sollevarsi alla nitidezzadel concetto giuridico.

    (2) Su questo proposito discorda I' illustre P u C C i O n ifcomtnento vol. 4, ag . 6 4 2 ) il quale pone fra le real i laminaccia espressa con scritti, stamp a, O pittura. Definire laquestione a questo luogo S poco importante: lo S assai nellamateria delle ingiurie, come a suo tempo vedre n~o .Ma poicli,ormai la moder na scuo la ha decis o che la ingiuria fatta coripitture e sculture si consideri come uguale alla scritta, e laingiuria scritta equipara quando B semplice alla verbale,pnrmi che analoga nomenclatura deb ba applicarsi eziandioalla minaccia. La minaccia renle comprende in s anchequella che gli antichi chiamavano simbolica, e che facilmentedegenera in scopelisnio, coine mosirerenio fra poco. Del resto

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    che la niinaccia scritta indipendentemente dall' anonimo siaclelilto assai pi grave delta sola miuaccia verbale, pu dirsiinsegnarueuto comune: vedasi C a r p z v i o prar is crii t~.qtiuest. 57, n. 68 et aeq. - 3 e r c e ro elccia jzw. c ~ i n t .vol. 1 , png, 116.

    Dicesi senza s7ngionc kgittima, perch molte mi-nacce dcrrouo essere immuni da ogni persecuzionepenale per virth della causa o del fine a cui siinspirano. Molti mariti minacciano cose orribili allemogli loro in caso d' infeilelta per tentarti d i vin-coro mediante jl timore la naturale incostanza:uiolti proprietari d i campagna minacciano anche diiuorte un conosciuto danneggialore so lo vedonoappressarsi ai loro beni, onde distorlo dall'usrirptrrnci prodotti. 111 queste ed altro simili contin,*cnze arjnpub riscontrarsi alcuna criminosita, pcrcbi? a1 delittomanca la oggettivita giuridica. Sebben e tali atti sia-no diretti ad incutere tirnore e possano realmenteincuterlo, non ne sorge a n rapporto di contradi-zione tra il fatto ed il diritto, qnando la incussionode l tiroore tendo appunto cz. co~itoncre l minacciatonella obbedienza alla leggo morale o giuridica, eniente invade o restringe l' esercizio della sualilerta (1).

    Dicesi senza trascendere i% alh-o d~~liiclrilto pelmodo o peE finc, in sequela alla orrwiai nota teoricadella prevalenza. La minaccia trascenileri per iubodi, quando sia stata accompolgni~tada tfriniiog-gismento della persona o della propriai :i; rascen-dorh per il @ne,quando sia diretta ad osiorcere de-

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    - 39 -naro, a violentare un a femmina, ad impedire unatto di giustizia, o simili.Dicesi mi.~~acciu' Znfer&*e, perohb alla minaccia

    8 necessario che il rnale minacciato sia per prove-nire dal fatto ingiusto del minacciante, e nou dal-l'ordine delle cose, n& dalla mano di un terzo (le1qualo non sia complice il minacciante. Clii imprechiad altri un infortunio, o ad altri lo preconizzi comeconseguenza prevedibiI~del fatto d i lui, non B reodi minaccia: n& lo ch i ad altri preclica che untorzo gl' inferirti gravi mali, a meno che cib nonsia fatto in esecuziono degli ordini di quel terzocome ambasceria mandata da lui : sebbene in similicontingenze possa esservi la incussione di un Ci-more ed esser questo ingiusto, pure i1 delitto nonvi , pere118 invece del dolo si riconosce in colriiche profer la proposizione minacciosa lo intendi-rncnto piuttosto di ammonire altri sul pericoloclie corre.

    Uicesi flnalmsnte con formula iililefinita un. zial-CIW ~ B C G ~ ,erchk liun pnb stabilirsi nn limite asso-luto alla entitii del male minacci:tto: che abbia unacerta gravitu 6 sicurtirileiite indispensabile; ma ilcalcolo {li tale grxvitw P relativo, e bisogna lasciarnela valutazione alla prudenza 1101 giudice: $010 pu0(1i1~sin gcncrc ch e sulla essenza della mii~accinniento influisce In spccic: dtal inalo minacciato, pur-che sia di uiia suflcier.ite gl7[tt8ikk. rattisi (li malenella persotan, o tli t~ ia lo ella i30iin; rattisi di maleqsrossinzo, o di ii-inle ~ei i zo lo ; rattisi di male immi-iicuta 3 P~BSS~, a persona a rlzoz' cava: sem-pre la minaccia di questi mali snr& politicamenteimputabile (2).

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    - 40-Dicesi finalmente di un male f.2Ctttr0, perchi? daun a minaccia di male presente (3) non pa6 sorgererestrizione alla libcrth individuale, cessando ognitimore poichb la minaccia non fu eseguita sri11 atto.Per cotesta definizione e pcr la succinta analisi

    clie ne 110 fatto, vengono ad essere sufficientementechiariti i criterii essenziali generici del presentemalefizio.(l)aturalmente il male rnlnaccialo deve essere ingiu-sto. Laonde qualuoqtie minaccia possa interpetrarsi in modo

    da appellare ad uri male inferito dalla giustizia (come chiiir ultri tempi avesse detto, ti far frustare, o simili) non co-stituisce minaccia punibile : B e r g c r o clccta cri?~za'n.ol. 1,pag , 117.- o e h m e r o nkeditat. pay, 853.

    (a) 11 C O s e n t i n o avverte fpug. 296) che la minacciaaffinchb possa essere punita deve allude re ad un male pro-bnbile. La osservazione giustissiuiii. Se il male minacciatonon C possibile come couseguenza del fa tto del ly uomo, evi-dentemente si riduce nd un a inzprccnzione; la quale in por-sona ragiouevole se pu eccitare sdegno non eccita certa-mcnlc timore. L' illustre criminalista esemplifica poscia CO-testo concetto oou la minaccia consistente nel diro, v i Prcnder la luvia stcl capo: evideuternenle oltre l' elementooggettivo manca in silfatta ipotesi anche 1' elemento soggeL-tivo, perch nessuno pub essere cosi stolto da persuadersidi tauta potenza, nB da credere dy ncutere timore, minaccian-do cosa che ally uomo noti dato di fa re. RIa q ui bisognaperaltro avvertire che non sempre vogliono essere le parolepres e uel loro t~ u do rnnterialc siguificato. Spesso nella mi-naocia di cosa che presa aila lettera qarobbe impossibile, siespritne il concetlo possibile della ucc i~ io ne , ell' incendio,e simili. Cos chi dicesse t i voyllo far cam~ninnre ol $ la t e -#la in mano direbbe cosa che presa aila lettera C un impos-sibile; ma poichb siinboleggia nei s i ~ o oncetto la procedente

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    uc~is ione,pu b benissimo in cotcsta ed analoglie formulo(qiiantuoqne nella loro corteccia euprirn ano Cosa imp ossibilu)ritrovarsi 1' elemenCo cos soggettivo come oggettivo clellaniinaocia irnplrtabiie.(5) La Corte di Cnssazioae di Firrzsz~ha proi;laualo conmolti suoi giudicati la regola ch e le sole mia:bcce d i un malefullcro possoao cadere soGto le sanzioni del codice penaleToscano: Decreto 2 settembre 1857; li rnazglo 1808; 24asosto 1861, i1 qua10 cassaodo aeliza rinvio decise noii es-sere nd,minaccia n& atto allrimen:i pllnikilo il fatto d i chiai Une df atterrire il nemico aveva esploso contro di t u i Unapistola scarica; 28 agosto 1862; 11 fcblsralu 1863; 2 apri-le 1863; 50 selteinlirc 1505.

    La grztvitd maggiore o miilore rlel male minac-ciato attiune ai criterii misuratori della qn~a?ztltri?zatu/raledi questo maleflzio, poicl~k il suo dannoimitiediato consiste nel tirriurc inorisso e respetti-vamcnte patito: cosicchS il piu o meno di timoreincusso dovendo wsere spontwearriento pro~orz io-nale ti1 pii o mesio di gravith del male miuacciato,la ragiorie di cotesto criterio tiene alla riggcttivitAmateriale do1 reato inilipendantomeule da g~~alsisiaconsiderazione politica. Del pui conno criterio rni-snratore cidia qnarititk naturale di questo delittcrdevo calcolarsi lo stato d i animo del minacciante,socundo che il wcclesimo parlma freddamente otiera in an accesso di collera. Dove s i volcsse consoverchia rigiditd nia~ltenere a minaccia indistiri-tamento naI1a categoria dei delitti rluaxitanque emes-sa sotto I'iinpnlscr della collera, sarobbo incuritra-stabile la osscrvnzione cfit! qui 1 impeto degli afretti

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    non tiene soltanto al gt-ado (del delitto, m a influisceancora sulla sua quantitii: e precisamente iiifluiscesulla yecnntit naturale del delitto in quanto nemodifica il danno irnn~ediato.n un colpo di coltelluil danno immediato lo stesso, sia che si scaglinella ira o con animo delihcrato. Laonde i' affettoin collesti reati non pu6 considerarsi ctle comemiziorante in ragione della minor forza morale sog-gettiva del delitto; senza che 18 forza fisica oggct-tivn di qtiesto ne sofPra alterazione nessuna. Ma nel-la minaccia non e cosi, poichi: altro & il timore chegewera una minaccia lanciata da un uomo che ebrod i collera appena sa cit che dice; hen altro B lospavento clie genera una minaccia emessa seria-mente da un uotno trailquilIo. Questa veritij, che sirivela al senso di ognuno i.: stata saviamente por-tata dai giuristi al suo ultiliio svolgimento, inse-gnando Icz regola che I' impeto degli affetti nellaminaccia verbab non sia soltanto circoslanza 112ino-.~*antg a bensi d i jo f~~wn tea imputazione. La mi-naccia proferita ne l calore dello sdegno non pu6essere causa d i serio timore, e perci6 ilon presentabastevoli dement i cii politica imputabiliti (1). Perqriesto motivo noi apponeinrno nclla cleflnizionc I.?f'urrnnla delibernlnme?Jo.

    (1) P u c c i o n i cunm~etittrrio vot, 4, pug. 943. E questaE. per noi massima di giurisprudenza dopo il decreto deilaCorto di Cnssazioue di Firenze dell' l 1 febbraio 1854. 11 mileCi i u 1 i a o i fistiluer'on2 vol. 1, pag . 142 ) spinge cotesta 0s-servazione fino a l punto di negare In politica impolabilitbdella minacce seniplici da privato a privato, e no addncecome argomento la osservazione che se il nemico SI astenne

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    - 43 -dall' offendermi quand o era nel bollore dell' ira e co~ilen-tossi di uiinacciarini, molto pi se ne nslerr quando in luisia calmalo lo sd e~ oo . a osservazione apparisce u pritna v i -sta giustissima; ma lasoia scoperto il caso della minacciaemessa con animo deliberalo. Anche C r e m a n i f d e jurecriat. l ib. 5 , cap. 22 , S . 17) iiisegn che le minacce su?atco~ate??ariendae uando partono da un uomo ciio era as l tatodall' ira o in stato d i ubriocbezza, Diversamente oliinb ilL e y s e r fspec. 555, nzcdit. 22) il quale uel calore dellosdegno noa ravvis per Le minacce ciio tloa semplice mino-ranlc, ar$omentanltola dalla classica sentenza di Pa o l o alla1. 4s; do ~ c g u l .w. E trOV0ss.i persino chi sostenne potersiirro;are la ralegazione perp etua al colpevole di minacce ver-bali proferite nell' ira : H o m m e1 ?.hopsorlr(le, obssruab. 150- r e c s ud ar t . 129, C. C. C. T010 b il niula11101~t0eliohanno subito le idee nel progpsso dei l um i !

    Finalmente evvi nella mii~wc ia n criterio misu-ratore tutto su o proprio nella circostanza dell' alzo-~fi i . to; d B di tale importanza cotesto criterio chi*nel modo di vedere di molti dottori e Icgislatori sene sono costituite duo forme criminose distinte.Pih conxunomciiie sulla scorta appnnto della cir-costanza dell' ano~bilr~oi clivise la minaccia in scii;-p22cc e qzcali{lcu%a.E si disse ssuq~llccycrando 'fufatta alla paleso: e qua2ificnLa quando il suo autoresi tenne occulto. La ragiono per cu i la niiilaccii~anoiiimn davo tenersi come di gran lunga pii1 grnvc& sensibile e positiva. Se il criterio osscnziale de ldelitto d i minaccia sta nel timore incusso ne derivaiianc per necessiti logica la conseguenza ch e la suaquanlitd naturale (i ) start'i in ragione del maggior

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    timore prodotto. Ora sente ognuno che quando laminaccia procede da persona a me conosciuta, ioho cento modi per calmare le apprensioni dell'ani-mo mio. Pu la persona essere tale da non temer-ne; posso usar mezzi di riconciliazione; posso prov-vedere con mezzi privati alla mia difesa contro dil u i ; posso invocare 1 autoritti perclib ne iufreni levelleith malvagie. hia quando la minaccia O ano-nima io non so quali e quanti saranno i nemicimiei; non so da chi guardarmi; non so contro chidebba chiedere od aspettare protezione, In ogniaomo che incontro, in ogni individuo che si avvi-cina al mio domicilio ho ragione di temere che siceli lo Sconosciuto nemico. A buon diritto pertantola minaccia aaonima si consideri3 dai eriminalisticome di gran Ianga pi odiosa, sino al punto didarle un nome speciale; il nome di scoyiclis~~zo.

    (1) I1 G l a s e r ne l suo trattato penale sulle condizionidelle minacce puniblli, sottoponend o ad accurata aiialisi lavera ragione politica di punire la minaccia, osscrvb clie lacohsiderazione della impressione psichica in questo reato sicoordina alle idee ch e dominano in generale nella valutazionesia dell' inganno sin della violenza: in quanto ciob da taleimpressione psichica ne deriva una consegueiiza rcale a dannodel paziente. 11 G I a s e r , ciie francamente si professa se-guace della doltrina di R o m a gn o s i , procede dal principioche la polenza'ale'tdel danno derivauto da una data azioneiaalvagia oquivaga a i danno effel~ivarneate vvenuto, p er darelegittima base alla imputabilith politica. Egli avverte qiiindiohe la lesione del diritto mercS la minaccia bisogna trovarlanellfi restrizione della liber18 giuridica del miuacciilto deri-vante dai moti ch e pub ecc itare ne1r7 anim o su o la rniilaccia.La potenaialitb ad Incuter timore esaurisce doiique le con-

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    dizioni essenziali della sua politica im pi~tabilfth:a l che vuolsiaggiungere che se il minaccialo non concep timore al pr imoudire la minaccia, pub benissimo questo timore gen erarsi iniui successivamente quando rifletta alla minaccia patita; co-sicchk lo negazi one dello effetto consis teute nella tuiprossionapsichica non pu mai affermarsi con sicurezza.

    La parola scopeZismo 8 a noi clerirata dal giareromano, e occasionata da, ana speciale costamanzadei popoli arabi. I romani, promotori sempre ilellaindustria agricola, colonizzavano e riducevano acoltura le t e rr e conquistato. GIi arabi addetti allapastorizia vedevnno nel dissodamezito delle terrela distruzione dei pascoli, elemento indispensabilealIa industria loro. Q uindi osteggiavario con ogniforza la coltura doi tarreni; e in questa lotta ave-t-ano 1 uso di porre un mucchio (li sassi (scopda)nel prato del quale volevano interdire la coltiva-zione: lo che giusta i costumi loro era segno chechiunyuc si fosse dato a coltivare quel terreno sa-riasi morto. Di qui la origine del nome di scopeTZsmo che la pratica estese a qualunque minacciaanonima, Di qui la grando severitA dei romani con-tro questo delitto che punirono persino di morte.Di qui la falsa idea che molti hanno riprodotto,attingendola da V o e t o da altri romanisti, chelo scopelisino debba tenersi come un delitto contrc,1 agricoltura, e che la sua gravitd politica abbiaragiono nello interesse (li promuovere la colturadei terreni. Cib che poti? csser vero per questo de-litto ncllri sua genesi noli B pi vero oggidi, poieli8

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    1s pratica ha alIargato il concetto dello sccipelismoapplicandolo in genere a qualsiasi minaccia anonimn.

    F u pure errato il pensiero d i altri (fsa i qualiC a r m i g n a n i elein. 5. 727) he vollero si rifc-risse lo scopelismo ai delitti contro la pztbblicn t rm -qt~i2Iifi). Q U C S ~ Opensiero non B accettabile perchkco n Iu. minaccia anonima si o8t'cnde rrti individuood un a famiglia, non un nnincro incleterminato dicittadiui o tutti i cittadini. Ci6 poti; esser vero nelpririlitivo concotto arabo, poidib col porre qriei sassinel prato non si minacciava morte ad u n solo in -dividuo, nia a chiunque indistintamente avesse col-tivato quel campo. Allora si voleva iticator timorea tutto un popolo e tatti si vole~rnrio cpollere cltilcoltivare quella terra. E se fbsse qnestu tut tora jlcarattere costitutivo dello scopelisii-io concordareicol P n C c i o n che ei dovesse rrisntcnersi nellaclasse dei reati contro la pubblica trariqnillit&.%hoggi i fatti di scapelisrno pi d i frequente prendono(l i mira determinate persone, nelle quali si violaun CLiritto ?za$zc~-nle,on un diritto poiitico. Sarebbedunque una anomalia tnantenere tali reati nellaclasse dei delitti sociali o politici. Cert,amentte )aminaccia cosi anoniina come non anoniinn eit an -che 1s stessa verbale possono in qu:~lclie caso spe-cido essere dirette contro persone pubbliche, o controtutta una comrinit, senza desjgylaione d' individui ;

    .?ilora il clclitto cambicrh nella classe e nellaoggcttivith, perclib il suo danna immediato sul':&nel tiinore ch e dircttamcnte si volle incuture alla

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    - 417 -moltitudine o ad un srio rapprcsontante. Ma questo8 aso eccezionale : la nozione gonerica del reatonon pnd desamersi da tali eventrialitit, tranne porqtzei codici che della minaccia facessero ari. delittoszli gelzerls soltanto quando fosse diret ta indistin-tamente contro tutti i cittadini. iileno ci il dannoimmediato trovasi nel solo ixidividuo minacciato; e%li altri non no sono offesi se no n medintunzentcper l' apprerisione di rinnnovainento a proprio dan-no. E ripeto che se per il solo daqtiao ii?z.eciiado (lo-vesse definirsi la classe, tutti i malefizi sarebi~erodelitti contr'o la pubblica trailquiIlitB.

    (1) Nella pratica germanica si contemplava una formaSpeciale di rnfriaccia a cui s i dava il nome di di f l idasiot i~ .hla propriamente ii oonceito cile aunetlevasi a cotesta deno-minazione non rispondeva a quello che noi nnneltiamo allaparola scupelismo; poich: la n-iiriaccia convertivasi in dilfi-dazione per la circostanza di esserc stata ridolt