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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2953-2921-A—

DISEGNO DI LEGGEn. 2953

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Delega al Governo recante disposizioniper l’efficienza del processo civile

Presentato l’11 marzo 2015

E

PROPOSTA DI LEGGEn. 2921, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, NESCI

Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioniper l’accelerazione del processo civile

Presentata il 2 marzo 2015

(Relatori per la maggioranza: BERRETTA e VAZIO)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 3 marzo 2016, ha deliberato di riferire favorevolmentesul disegno di legge n. 2953. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferireoralmente. Per il testo della proposta di legge n. 2921 si veda il relativo stampato.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2953, adottato dalla Commis-sione Giustizia quale testo base per il seguito dell’esame nella riunionedel 4 novembre scorso e rilevato che:

sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di un unico articolo suddivisoin 6 commi, reca un contenuto omogeneo, in quanto delega il Governoad adottare una serie di misure per il conseguimento dell’efficienzadel giudizio civile e, segnatamente, uno o più decreti legislativi recantil’integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l’istituzionedel tribunale della famiglia e della persona (comma 1) e uno o piùdecreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del codice diprocedura civile e della correlata legislazione speciale, mediantenovelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali,in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e raziona-lizzazione del processo civile (comma 2);

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e ilriordinamento della legislazione vigente:

il disegno di legge, frutto del lavoro di un’apposita Commissionecostituita presso il Ministero della giustizia per predisporre specificiinterventi di riforma, denota una seria progettazione legislativa –testimoniata anche dalla fattura delle relazioni sull’analisi tecniconormativa e di impatto della regolamentazione – che appare parti-colarmente compiuta nella delega del comma 1. In relazione, invece,alla formulazione delle norme di delega del comma 2, taluni principie criteri direttivi meriterebbero ulteriori specificazioni, il cui conte-nuto potrebbe essere desunto dalla stessa relazione illustrativa. Inparticolare, richiederebbero di essere ulteriormente specificati i nu-meri 1) e 2) della lettera b), relativa al giudizio di appello, soprattuttolà dove si riferiscono: al potenziamento del carattere impugnatoriodell’appello, anche attraverso la codificazione degli orientamentigiurisprudenziali; alla riaffermazione in appello dei principi del giustoprocesso e di leale collaborazione tra i soggetti processuali; all’intro-duzione di criteri di maggior rigore in relazione all’onere dell’appel-lante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e diillustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizza-zione della disciplina della forma dell’atto introduttivo, in relazione aiquali la trasposizione nel testo della delega di elementi contenuti nellarelazione illustrativa risulterebbe utile anche al fine di evidenziare glielementi di novità della normativa in questione rispetto all’ordina-mento vigente. Richiederebbero di essere ulteriormente specificatianche i principi e i criteri contenuti al numero 2) della lettera c),relativa al giudizio di cassazione, laddove menziona la finalità di« favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ancheattraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo

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criteri di rilevanza delle questioni »: la relazione illustrativa, chepotrebbe essere ripresa nell’articolato, riconduce al rafforzamentodella funzione nomofilattica della Corte tanto interventi funzionali,quanto interventi strutturali, specificamente indicati. Infine, dovrebbeessere maggiormente specificato il numero 1) della lettera e), inmateria di procedimenti speciali, finalizzato al « potenziamento del-l’istituto dell’arbitrato », da perseguire attraverso due misure: una dicarattere meramente eventuale (che quindi affievolisce la pregnanzadel principio), relativa alla riforma della traslatio iudicii, e l’altra,genericamente ricondotta alla « razionalizzazione delle impugnazionidel lodo », con espressione che non consente di individuare ladirezione o l’obiettivo perseguito;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento al computo dei termini per l’esercizio delladelega, il comma 3 dell’articolo 1 dispone che il termine di 18 mesiper l’esercizio della delega possa essere prolungato di 60 giorniqualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari scadanonei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, osuccessivamente, impiegando pertanto la cosiddetta « tecnica delloscorrimento », la quale non permette di individuare il termine perl’esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnalache, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per lalegislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che « appareopportuno individuare univocamente i termini per l’esercizio delladelega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando allacosiddetta ’tecnica dello scorrimento’ » e che, sia nell’esame deldisegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), sianell’esame del disegno di legge C. 3194 (delega appalti pubblici) dopoche il Comitato aveva posto una condizione in tal senso, rispettiva-mente l’Assemblea e l’VIII Commissione della Camera hanno appro-vato emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento deltermine di delega, termini univoci entro i quali il Governo devetrasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, penal’inefficacia della delega;

infine, il disegno di legge reca sia l’analisi tecnico-normativa(ATN) sia l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condi-zione:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e ilriordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all’articolo 1, comma 3, siindividui il termine per l’esercizio della delega in modo univoco senzapossibilità di « scorrimenti »;

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Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all’articolo 1, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2), lettera c),numero 2) e lettera e), numero 1), che recano principi e criteri direttivigenerici, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri –anche mediante la semplice trasposizione nel testo degli elementicontenuti nella relazione illustrativa – al fine di circoscrivere ade-guatamente la discrezionalità del legislatore delegato.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governoed abb., recante « Delega al Governo recante disposizioni per l’effi-cienza del processo civile »;

rilevato che il provvedimento delega il Governo a riformareorganicamente il processo civile secondo parametri di maggioreefficienza e specializzazione;

considerato, in particolare, che l’articolo 1-quater, nel discipli-nare l’assegnazione agli uffici della giurisdizione ordinaria dei fondiper l’incentivazione del personale, già previsti dal medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, fa riferimento, alla lettera g) del comma 1,all’assegnazione delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis dell’articolo37 del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, attribuendole all’in-centivazione degli uffici della giurisdizione ordinaria;

segnalato, tuttavia, che il citato comma 11-bis dell’articolo 37del decreto-legge n. 98 del 2011 riguarda, in realtà, l’incentivazionedegli uffici della giustizia amministrativa;

preso atto che il disegno di legge riguarda una materia –giurisdizione e norme processuali – di competenza legislativa esclusivastatale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), dellaCostituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire il riferimento– recato dall’articolo 1-quater che disciplina l’assegnazione agli uffici

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della giurisdizione ordinaria dei fondi per l’incentivazione – al comma11-bis dell’articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, consideratoche le somme di cui alla predetta disposizione sono destinateattualmente al personale degli organi che esercitano la giurisdizioneamministrativa.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2953, concernente « Delega alGoverno recante disposizioni per l’efficienza del processo civile »,come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame insede referente;

rilevata la notevole ampiezza del provvedimento, il qualeintende realizzare un complessivo intervento di revisione della disci-plina del processo civile;

evidenziato in particolare come le lettere h) e h-bis) del comma2 dell’articolo 1 prevedano l’adeguamento delle norme processualicivili all’introduzione del processo telematico, e rilevata a taleriguardo l’opportunità di estendere quanto prima il processo telema-tico anche alla giurisdizione tributaria, al fine di incentivarne larapidità e lo snellimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno dilegge C. 2953 recante « Disposizioni per l’efficienza del processocivile »;

considerato che:

l’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2.6), prevede, tra iprincìpi e i criteri direttivi della delega all’integrazione della disciplina

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del tribunale delle imprese, la razionalizzazione della disciplina dellacompetenza per materia, comprendendovi, tra l’altro, le controversiein materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientrantinella giurisdizione del giudice ordinario, oltre a quelle previstedall’articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 27 giugno2003, n. 168;

la citata disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f),affida alla competenza delle sezioni specializzate, le cause e iprocedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizio forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una dellesocietà di cui al comma, ovvero quando una delle stesse partecipa alconsorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano statiaffidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;

la previsione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero2.6) comporta pertanto l’estensione della competenza delle sezionispecializzate anche alle controversie relative ai contratti non dirilevanza comunitaria (c.d. « sotto soglia »), in coerenza con l’esigenzadi « specializzazione » del giudice;

la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero1), prevede « ...la razionalizzazione della disciplina dell’impugnazionedel lodo arbitrale... », che potrà avere effetti positivi anche conriguardo alle controversie arbitrali nella materia dei contratti pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo, come risultanteal termine dell’esame degli emendamenti in sede referente, del disegnodi legge in materia di « Delega al Governo per l’efficienza del processocivile »;

rammentato che il perseguimento della maggiore efficienza delprocesso civile viene particolarmente affidato, nel testo in argomento,alla specializzazione dell’offerta di giustizia attraverso l’ampliamentodelle competenze del tribunale delle imprese e l’istituzione deltribunale della famiglia e della persona (articolo 1, comma 1), nonchéal riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e dellacorrelata legislazione speciale « in funzione degli obiettivi di sempli-

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ficazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile » (articolo1, comma 2);

evidenziato che, in riferimento alla riforma del tribunale delleimprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il testo risultantedall’esame in sede referente ha confermato, nell’enunciazione deiprincipi e criteri direttivi di delega, l’ampliamento della competenzaper materia delle sezioni specializzate coerentemente con la modificadella denominazione di « sezioni specializzate in materia di impresa »in quella di « sezioni specializzate per l’impresa e il mercato »,sopprimendo invece la previsione del « mantenere e rafforzare lariserva di collegialità, anche in primo grado... »;

evidenziato, ancora, che, in riferimento al riassetto del codicedi procedura civile e della correlata legislazione speciale di cuiall’articolo 1, comma 2, il testo risultante dall’esame in sede referente,nell’enunciazione dei principi e criteri direttivi di delega, ha tra l’altro:

relativamente alla lettera a) concernente il processo di co-gnizione di primo grado, confermato la valorizzazione dell’istitutodella proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e185-bis del codice di procedura civile; introdotto ulteriori principi ecriteri direttivi in ordine: alla modifica dei casi di giudizio deltribunale in composizione collegiale; alla obbligatorietà del procedi-mento sommario di cognizione (« rito semplificato di cognizione diprimo grado ») per le cause in cui il tribunale giudica in composizionemonocratica, « con esclusione dei procedimenti attualmente assogget-tati al rito del lavoro »; alla obbligatorietà del rito ordinario dicognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizionecollegiale; all’individuazione dei procedimenti speciali da assoggettareal rito semplificato di cognizione di primo grado; al possibile ricorsoalla negoziazione assistita curata da avvocati anche per le controversiedi cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo quantodisposto dall’articolo 412-ter del codice di procedura civile; soppressola previsione di immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze diprimo grado;

relativamente alla lettera b) concernente il giudizio di appello,confermato l’introduzione di criteri di maggior rigore per l’eccepibilitào rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito; introdotto ulterioriprincipi e criteri direttivi in ordine all’individuazione delle materie incui l’appello è deciso da un giudice monocratico, alle modalità ditrattazione delle cause riservate alla decisione collegiale, all’inammis-sibilità dell’appello di cui all’articolo 348-bis del codice di proceduracivile; soppresso la previsione di immediata provvisoria efficacia ditutte le sentenze di secondo grado;

relativamente alla lettera c) concernente il giudizio di cassa-zione, confermato la revisione della disciplina del giudizio camerale,la definizione di interventi volti a favorire la funzione nomofilatticadella Cassazione, l’adozione di modelli sintetici di motivazione delledecisioni della Cassazione, la previsione di una più razionale utiliz-zazione dei magistrati;

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relativamente alla lettera d) concernente l’esecuzione forzata,confermato l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle misurecoercitive indirette di cui all’articolo 614-bis del codice di proceduracivile; introdotti ulteriori principi e criteri direttivi riguardanti, inparticolare, l’obbligatorietà della vendita degli immobili con modalitàtelematiche e la chiusura anticipata del processo esecutivo di venditadel bene immobile, la rideterminazione del ruolo dell’ufficiale giudi-ziario, il pignoramento dei veicoli e l’impignorabilità di beni mobili diuso quotidiano privi di un apprezzabile valore di mercato, celerità etutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione dibeni indivisi;

relativamente alla lettera e) concernente i procedimenti spe-ciali, confermato, in particolare, il « potenziamento dell’istituto del-l’arbitrato, anche attraverso l’eventuale estensione del meccanismodella translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato e larazionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale »ed introdotto la previsione del « riordino delle disposizioni dell’arbi-trato in materia societaria »;

relativamente alla lettera h) concernente l’adeguamento dellenorme processuali all’introduzione del processo civile telematico,dettagliato articolatamente le modalità di tale adeguamento ed in-trodotto la lettera h-bis) concernente l’obbligo di notificazione adimprese e professionisti presso l’indirizzo di posta certificata risul-tante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta certificata presso ilMinistero per lo sviluppo economico, di cui all’articolo 6-bis, comma1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

segnalato, altresì, il rilievo dell’articolo 1-quater recante« Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario » attraverso lequali si valorizza l’azione di riduzione programmatica delle pendenzecivili anche mediante meccanismi premiali di assegnazione dellesomme di cui all’articolo 37, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alle disposizioni concernenti l’ampliamentodelle competenze del tribunale delle imprese ed il funzionamento delle« sezioni specializzate per l’impresa e il mercato » – di cui all’articolo1, comma 1, lettera a) – valuti la Commissione di merito l’opportunitàdi un rafforzamento del principio di collegialità sulla scorta dellaconsiderazione – alla stregua della formulazione adottata, ad esempio,all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2-bis – « della oggettivacomplessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle con-troversie », nonché – in relazione alla rideterminazione delle dotazioniorganiche di sezioni specializzate e tribunali ordinari attraversoriorganizzazione e razionalizzazione dei tribunali medesimi e senza

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nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4 – di un’esplicitazione delperseguimento di tale obiettivo nell’ambito dei meccanismi program-matori e premiali di cui all’articolo 1-quater;

b) in riferimento alle disposizioni concernenti l’istituto del-l’arbitrato e, in particolare, l’arbitrato in materia societaria – di cuiall’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1 – valuti la Commissionedi merito l’opportunità di una più puntuale formulazione del principiodi delega in materia di detto istituto, riconsiderando, tra l’altro, ilcarattere solo eventuale della riforma della translatio iudicii, nonchéesplicitando gli obiettivi della razionalizzazione della disciplina del-l’impugnativa del lodo arbitrale;

c) in riferimento alle disposizioni – di cui all’articolo 1,comma 2, lettera a), numero 3-bis – in materia di estensione dellanegoziazione assistita alle controversie di lavoro, di cui all’articolo 409del codice di procedura civile, peraltro fermo restando quantodisposto dall’articolo 412-ter del codice di procedura civile in materiadi conciliazione ed arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva,valuti la Commissione di merito – in considerazione della peculiaritàdel rito del lavoro e della previsione normativa in ordine alla nondevolvibilità alla negoziazione assistita di controversie concernentidiritti indisponibili – l’opportunità di una loro riconsiderazione,almeno affidando alla contrattazione collettiva la definizione dei limitidi ammissibilità del ricorso alla negoziazione assistita, restandonecomunque esclusi i diritti indisponibili per disposizioni inderogabili dilegge o di contratto collettivo.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegnodi legge Atto Camera 2953, recante delega al Governo per l’efficienzadel processo civile, e l’abbinata proposta di legge Atto Camera n. 2921;

apprezzate le finalità complessive del provvedimento, che in-tende razionalizzare le norme che disciplinano il processo civile alloscopo di renderlo più spedito e più comprensibile da tutte le partiinteressate, riducendo, laddove possibile, la frammentazione dellenorme e delle competenze;

considerato che il miglioramento dell’efficienza della giustiziacivile e la riduzione della durata dei procedimenti rappresentanoobiettivi più volte indicati anche dalle Istituzioni europee ed inter-

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nazionali nel quadro delle misure volte ad assicurare la competitivitàdel nostro sistema economico, con positive ricadute anche in terminioccupazionali;

osservato che, nell’ambito della delega, prevista dal comma 2dell’articolo 1, relativa al riassetto formale e sostanziale del codice diprocedura civile e della correlata legislazione speciale, in funzionedegli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione delprocesso civile, il criterio direttivo di cui al numero 3-bis della letteraa) delega il Governo a prevedere, fermo restando quanto dispostodall’articolo 412-ter del codice di procedura civile, la possibilità diricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settem-bre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 no-vembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all’articolo 409del codice di procedura civile, prevedendo che la negoziazione stessadebba essere curata da avvocati;

rilevato che, a legislazione vigente, l’articolo 2, comma 2, letterab), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel disciplinareil ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, precisa chel’oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non deveriguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;

rilevato che questa Commissione, nel parere espresso il 29ottobre 2014 sul disegno di legge Atto Camera n. 2681, di conversionedel decreto-legge n. 132 del 2014, formulò un’osservazione volta asollecitare la Commissione di merito a verificare la possibilità diindividuare forme di risoluzione in via amichevole delle controversievertenti su materia di lavoro che salvaguardino l’esigenza di garantirela terzietà degli operatori incaricati di assistere le parti nellarisoluzione delle controversie e di rimettere in ogni caso alla sedegiudiziaria le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili;

ritenuto che nell’individuazione di forme di definizione stra-giudiziale delle controversie si debba tenere adeguatamente contodelle peculiarità della materia lavoristica, nella quale alle parti socialiè affidato un insostituibile ruolo di mediazione nelle controversie tralavoratori e datori di lavoro;

rilevato che l’articolo 1-bis, comma 1, abroga la disciplina sullecontroversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti, recatadall’articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

osservato che l’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015,n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempoindeterminato a tutele crescenti, già aveva disposto che ai licenzia-menti disciplinati dal medesimo decreto non si applicassero ledisposizioni processuali di cui ai commi da 48 a 68 dell’articolo 1 dellalegge 28 giugno 2012, n. 92;

considerato che, nel corso dell’esame dello schema di taleultimo decreto legislativo presso questa Commissione, si richiamòl’esigenza di valutare l’opportunità di un intervento organico sulla

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disciplina dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull’effi-cacia o sulla legittimità dei licenziamenti, ai sensi dell’articolo 18 delloStatuto dei lavoratori, al fine di escludere la previsione di due ritialternativi in base alla data di assunzione dei lavoratori licenziati;

rilevato che il comma 2 dell’articolo 1-bis stabilisce che allatrattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull’ef-ficacia o sulla legittimità dei licenziamenti ai sensi dell’articolo 18della legge n. 300 del 1970 siano riservati specifici giorni nelcalendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli conparticolare speditezza, e il successivo comma 3 prevede che i dirigentidegli uffici giudiziari vigilino sull’osservanza di tale previsione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 1, comma 2, lettera a), sia soppresso il numero 3-bis)o, quanto meno, sia previsto che il ricorso alla negoziazione assistitada uno o più avvocati di cui al decreto-legge 12 settembre 2014,n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,n. 162, nelle cause che vertano in materia di lavoro sia ammesso entrolimiti previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazionisindacali maggiormente rappresentative, fermo restando, in ogni caso,che l’oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non debbariguardare diritti indisponibili.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegnodi legge C. 2953 Governo e abbinata: « Delega al Governo recantedisposizioni per l’efficienza del processo civile »;

preso atto che il provvedimento in oggetto, nel prevederel’istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le cortid’appello cui devolvere le controversie relative alla persona, allafamiglia e ai minori, sopprimendo quindi il Tribunale per i minorenni(articolo 1, lettera b), nn. 1 e 1-bis)), sembra rispondere all’esigenzadi razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorennie tribunale ordinario, basato sul sistema dualistico previsto dall’ar-ticolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

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evidenziata l’esigenza di assicurare, a seguito della soppressionedel tribunale per i minorenni e delle relative procure della Repub-blica, nell’ambito del conseguente processo di riassorbimento delpersonale presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sedela corte di appello (o la sezione distaccata della corte d’appello) cuisono assegnate le funzioni in materia di famiglia e di minori, laprevisione di autonome piante organiche delle sezioni specializzate;

considerato che, nel corso dell’iter parlamentare presso laCommissione di merito, sono stati approvati emendamenti volti adinserire i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi, ritenuti parti-colarmente inerenti alle materie di competenza della CommissioneAffari sociali: assicurare alle sezioni specializzate l’ausilio della retedei servizi sociali; prevedere che la composizione delle sezionispecializzate distrettuali sia analoga a quella attualmente prevista peril tribunale per i minorenni; disciplinare il rito dei procedimentiattribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tuteladei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei potericonciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare;disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione edivorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio;disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione edivorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazionedell’affidamento e del mantenimento dei figli; disciplinare in modoomogeneo i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale(articoli 330, 332 e 333 del codice civile) in base a specifici criteridirettivi (tra i quali l’obbligo per i servizi sociali di riferire tempe-stivamente al pubblico ministero le condizioni di pregiudizio delminore e l’ampliamento della legittimazione attiva della personastabilmente convivente con il minore); assicurare l’ascolto del minoree il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell’in-fanzia; garantire la specializzazione del pubblico ministero presso iltribunale ordinario, al quale sono attribuite le funzioni oggi delpubblico ministero presso il tribunale per i minorenni; attribuire allacompetenza delle sezioni specializzate distrettuali i procedimentipenali a carico di minorenni con l’applicazione del rito attualmenteapplicato dal tribunale per i minorenni; prevedere che nell’assegna-zione dei magistrati alle suddette sezioni specializzate il precedenteesercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e la specificaformazione costituiscano titolo preferenziale; prevedere comunque peri magistrati assegnati a tali uffici un’apposita formazione presso laScuola superiore della magistratura;

rilevata l’opportunità di rafforzare ulteriormente le misure voltea tutelare, in particolare, la posizione del minore nell’ambito dellariforma del processo civile, con riferimento all’istituzione del tribunaledella famiglia e della persona (con contestuale soppressione deltribunale per i minorenni),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di

a) riformulare la disposizione di cui all’articolo 1, comma 1,lettera b), n. 2-quinquies), nel senso di prevedere che alle sezionispecializzate sia assicurato l’ausilio dei servizi alla persona nelle fasivalutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto delcontraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;

b) prevedere, all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-septies),n. 1, lettera e), la possibilità per il giudice istruttore di disporreconsulenza tecnica d’ufficio non solo « psicologica » sui minori,apparendo tale riferimento piuttosto limitativo;

c) inserire, all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-septies),n. 3, che fa riferimento ai procedimenti in materia di responsabilitàgenitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, unadisciplina ad hoc volta a regolamentare l’esecuzione dei provvedimentiadottati nei confronti del minore;

d) prevedere, all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-octies),che il pubblico ministero presso il tribunale ordinario sia chiamato asvolgere in modo esclusivo o, comunque, prevalente, le propriefunzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circonda-riali e distrettuali.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

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TESTODEL DISEGNO DI LEGGE N. 2953

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TESTODELLA COMMISSIONE

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ART. 1. ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi recanti l’integrazionedella disciplina del tribunale delle impresee l’istituzione del tribunale della famiglia edella persona, nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) quanto alla disciplina del tribunaledelle imprese:

a) identico:

1) ampliamento della competenzadelle esistenti sezioni specializzate in ma-teria di impresa, mantenendone invariatoil numero e modificandone la denomina-zione in quella di « sezioni specializzateper l’impresa e il mercato »;

1) identico;

2) razionalizzazione della disci-plina della competenza per materia, com-prendendovi:

2) identico;

2.1) le controversie in materia diconcorrenza sleale, ancorché non interfe-renti con l’esercizio dei diritti di proprietàindustriale e intellettuale;

2.1) identico;

2.2) le controversie in materia dipubblicità ingannevole, di cui all’articolo 8del decreto legislativo 2 agosto 2007,n. 145, e successive modificazioni;

2.2) identico;

2.3) l’azione di classe a tutela deiconsumatori prevista dall’articolo 140-bisdel codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206, esuccessive modificazioni;

2.3) le azioni di classe;

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2.4) le controversie riguardantigli accordi di collaborazione nella produ-zione e nello scambio di beni o servizi,relativi a società interamente possedutedai partecipanti all’accordo, di cui all’ar-ticolo 2341-bis, terzo comma, del codicecivile;

2.4) identico;

2.5) le controversie di cui all’ar-ticolo 3, comma 2, del decreto legislativo27 giugno 2003, n. 168, e successive mo-dificazioni, relative a società di persone;

2.5) identico;

2.6) le controversie in materia dicontratti pubblici di lavori, servizi o for-niture, rientranti nella giurisdizione delgiudice ordinario, oltre quelle previste dal-l’articolo 3, comma 2, lettera f), del de-creto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, esuccessive modificazioni;

2.6) identico;

3) mantenere e rafforzare la ri-serva di collegialità, anche in primo grado,e prevedere presso ciascuna sezione l’isti-tuzione di un albo di esperti nelle materiedella ragioneria, della contabilità, dell’eco-nomia e del mercato, con possibilità diiscrizione anche di dipendenti della Bancad’Italia e di autorità indipendenti; preve-dere che il presidente della sezione, fattasalva la possibilità di nominare un con-sulente tecnico d’ufficio, designi uno o piùesperti, a supporto conoscitivo e valutativodel collegio giudicante relativamente allematerie diverse da quelle giuridiche; pre-vedere che detti esperti possano essereascoltati anche nell’udienza pubblica incontraddittorio con le parti; prevedere chei compensi spettanti agli esperti e le speseda questi ultimi sostenute per l’adempi-mento dell’incarico siano a carico delleparti;

Soppresso

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4) prevedere la rideterminazionedelle dotazioni organiche delle sezioni spe-cializzate e dei tribunali ordinari, ade-guandole alle nuove competenze, nell’am-bito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente, attraverso la riorganizzazione e larazionalizzazione dei medesimi tribunali,senza determinare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica; prevedereche successive modificazioni delle relativepiante organiche del personale di magi-stratura e amministrativo siano disposte,fermi restando i limiti complessivi dellerispettive dotazioni organiche, con decretidel Ministro della giustizia;

3) identico;

b) quanto al tribunale della famigliae della persona:

b) identico:

1) istituire presso i tribunali ordi-nari le sezioni specializzate per la famigliae la persona;

1) istituire presso i tribunali ordi-nari e presso le corti di appello e sezionidistaccate di corte di appello le sezionicircondariali e distrettuali specializzateper la persona, la famiglia e i minori, dicui ai numeri 2) e 2-bis);

1-bis) sopprimere il tribunale per iminorenni e l’ufficio del pubblico mini-stero presso il tribunale per i minorenni,operando le conseguenti necessarie abro-gazioni e modifiche delle disposizioni vi-genti;

1-ter) prevedere che i magistrati,anche onorari, addetti ai tribunali per iminorenni e agli uffici del pubblico mini-stero presso i predetti tribunali siano didiritto assegnati, rispettivamente, ai tribu-nali e alle procure della Repubblica delluogo nel quale ha sede la corte di appelloo la sezione distaccata della corte diappello a cui sono attribuite le funzioni inseguito alla soppressione ai sensi del nu-mero 1-bis), salvo il diritto, ove già ma-turato alla data di entrata in vigore dellenorme di attuazione, di proporre domandadi trasferimento ad altro ufficio o diassegnazione ad altro incarico;

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1-quater) prevedere che i presi-denti dei tribunali per i minorenni e iprocuratori della Repubblica presso i pre-detti tribunali siano assegnati, rispettiva-mente, ai tribunali e alle procure dellaRepubblica del luogo nel quale ha sede lacorte di appello o la sezione distaccatadella corte di appello a cui sono attribuitele funzioni in seguito alla soppressione aisensi del numero 1-bis), con le funzioni dipresidente della sezione specializzata perla persona, la famiglia e i minori e diprocuratore aggiunto per il coordinamentodel gruppo specializzato in materia dipersona, famiglia e minori; prevedere cheil presidente del tribunale, con provvedi-mento di organizzazione tabellare, designiil presidente titolare della sezione;

1-quinquies) prevedere e discipli-nare, anche con la previsione dell’adozionedi decreti ministeriali, l’assegnazione delpersonale amministrativo al tribunale ealla procura della Repubblica presso iltribunale del luogo nel quale ha sede lacorte di appello o la sezione distaccatadella corte di appello cui sono trasferite lefunzioni degli uffici soppressi e stabilire ladisciplina per l’assegnazione delle attrez-zature dei tribunali per i minorenni sop-pressi;

1-sexies) prevedere l’assegnazionedei nuclei di polizia giudiziaria, attual-mente operanti presso le procure dellaRepubblica dei tribunali per i minorenni,ai gruppi specializzati in materia di per-sona, famiglia e minori, istituiti presso leprocure della Repubblica dei tribunali dicui al numero 2-bis);

2) attribuire alla competenza dellesezioni specializzate di cui al numero 1):

2) attribuire in via esclusiva allacompetenza delle sezioni specializzate cir-condariali di cui al numero l) in primogrado:

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2.1) le controversie attualmentedevolute al tribunale civile ordinario inmateria di stato e capacità della persona,rapporti di famiglia e minori, ivi compresii giudizi di separazione e divorzio e iprocedimenti relativi ai figli nati fuori delmatrimonio;

2.1) i procedimenti attualmenteattribuiti al tribunale civile ordinario inmateria di stato e capacità della persona,rapporti di famiglia compresi i giudizi diseparazione e divorzio, anche quando visiano figli minori, nonché i procedimentirelativi alla filiazione fuori del matrimo-nio;

2.1-bis) i procedimenti attual-mente attribuiti al tribunale per i mino-renni dall’articolo 38 delle disposizioni diattuazione del codice civile e dall’articolo32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,n. 1404, fatta eccezione per i procedimentidi cui agli articoli 330, 332 e 333 delcodice civile, che sono devoluti alle sezionispecializzate distrettuali di cui al numero2-bis);

2.1-ter) i procedimenti di cui al-l’articolo 333 del codice civile quando è incorso tra i genitori un procedimento diseparazione, scioglimento, cessazione deglieffetti civili, annullamento, nullità del ma-trimonio, o un procedimento relativo aifigli nati fuori dal matrimonio o instauratoai sensi dell’articolo 316 del codice civile;

2.2) i procedimenti di compe-tenza del giudice tutelare in materia diminori e incapaci;

2.2) i procedimenti attualmentedi competenza del giudice tutelare esclusiquelli di cui al numero 2-bis);

2.3) le controversie relative alriconoscimento dello status di rifugiato ealla protezione internazionale disciplinatedal decreto legislativo 28 gennaio 2008,n. 25, nonché dal decreto legislativo 1o

settembre 2011, n. 150;

Soppresso

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2.4) in ogni caso, tutte le con-troversie attualmente non rientranti nellacompetenza del tribunale per i minorenniin materia civile a norma dell’articolo 38delle disposizioni per l’attuazione del co-dice civile e disposizioni transitorie, dicui al regio decreto 30 marzo 1942,n. 318, e successive modificazioni, ancheeliminando il riferimento ai provvedi-menti contemplati dalle disposizioni ri-chiamate nel primo periodo del primocomma del medesimo articolo, salva l’at-tribuzione alla competenza del tribunaleper i minorenni dei procedimenti relativiai minori stranieri non accompagnati e aquelli richiedenti protezione internazio-nale, disciplinandone il rito secondo mo-dalità semplificate;

Soppresso

2-bis) attribuire alla competenzadelle sezioni specializzate distrettuali dicui al numero 1) tutti i procedimentiprevisti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184,e dagli articoli 330, 332 e 333 del codicecivile, salvo quanto previsto dal numero2.1-ter) della presente lettera, oltre aiprocedimenti relativi ai minori stranierinon accompagnati e a quelli richiedentiprotezione internazionale e ogni altro pro-cedimento attualmente attribuito al tribu-nale per i minorenni in materia penale ecivile e amministrativa;

2-ter) prevedere che i magistratisiano assegnati in via esclusiva alle sezionispecializzate di cui al numero 1) istituitepresso i tribunali aventi sede coincidentecon la corte di appello o con una sezionedi corte di appello e che i predetti eser-citino le relative funzioni in via esclusiva;

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2-quater) prevedere l’istituzione,presso le corti di appello e le sezionidistaccate di corte di appello, di sezionispecializzate per la trattazione dei proce-dimenti in sede di appello e in sede direclamo contro i provvedimenti di cui aiprocedimenti indicati ai numeri 2) e2-bis); prevedere che i magistrati ad esseassegnati esercitino le relative funzioni invia esclusiva, ovvero, ove ciò non siapossibile, che tali procedimenti siano co-munque assegnati a un collegio specializ-zato;

2-quinquies) assicurare alle sezionispecializzate di cui al numero 1) l’ausiliodei servizi istituiti o promossi dalla pub-blica amministrazione, centrale o perife-rica, e in particolare degli enti locali, delleaziende sanitarie locali e dei servizi sociali,nonché di organismi o persone privati conesse convenzionati;

2-sexies) prevedere che le sezionispecializzate di cui al numero 2-bis) ope-rino nella composizione prevista per itribunali per i minorenni dall’articolo 2del regio decreto-legge 20 luglio 1934,n. 1404;

2-septies) disciplinare il rito deiprocedimenti attribuiti alle sezioni specia-lizzate di cui al numero 1) secondo criteridi tendenziale uniformità, speditezza esemplificazione, con specifica attenzionealla tutela dei minori e alla garanzia delcontraddittorio tra le parti, valorizzando ipoteri conciliativi del giudice e il ricorsoalla mediazione familiare, e in particolaresecondo i seguenti criteri:

2-septies.1) dettare una disci-plina omogenea per i procedimenti inmateria di separazione e divorzio giudi-ziale e in materia di filiazione fuori delmatrimonio, la quale preveda:

a) introduzione del procedi-mento con ricorso, prevedendo un terminelibero a comparire per la controparte dialmeno venti giorni, riducibile, in caso diurgenza, d’ufficio o su istanza di parte;

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b) proposizione delle domandee richieste istruttorie negli atti introduttivi;

c) svolgimento di una primaudienza davanti al presidente della sezionecircondariale o distrettuale di cui al nu-mero 1) o ad altro giudice da lui delegato,il quale ascolta i coniugi o i genitori,ascolta i minori, salvo che gli stessi nonsiano capaci di discernimento, eventual-mente dispone e acquisisce accertamentipatrimoniali, adotta provvedimenti provvi-sori e fissa l’udienza per l’assunzione delleprove richieste negli atti introduttivi eeventualmente precisate all’esito del-l’ascolto delle parti e dei minori o, se nonritenga necessaria ulteriore istruttoria, in-vita le parti a concludere e rimette alcollegio per la decisione, con o senzatermini per la presentazione di memorieconclusionali secondo la difficoltà delcaso, sentite le parti;

d) previsione della reclamabi-lità dei provvedimenti provvisori davanti alcollegio della corte di appello;

e) previsione della possibilitàper il giudice istruttore di farsi assistereda un ausiliario nell’ascolto del minore edi disporre in qualunque momento, sentitele parti, una consulenza tecnica d’ufficiopsicologica sui minori e sulla capacitàgenitoriale delle parti, se necessaria;

f) previsione della facoltà perle parti di richiedere la pronuncia dellasentenza parziale di separazione o divor-zio sin dalla prima udienza, all’esito del-l’adozione dei provvedimenti provvisori, eprevisione del potere per il giudice diemanare tale pronuncia in forma mono-cratica;

d) previsione della concentra-zione dell’istruzione probatoria e dell’at-tribuzione al giudice del potere di regolarele forme del contraddittorio preordinatoalla decisione;

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Page 22: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · giurisprudenziali; alla riaffermazione in appello dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali;

2-septies.2) dettare una disci-plina omogenea per i procedimenti diseparazione e divorzio consensuali e per larichiesta congiunta di regolamentazionedell’affidamento e mantenimento dei figlinati fuori del matrimonio, la quale pre-veda:

a) introduzione del procedi-mento con ricorso congiunto;

b) comparizione davanti alpresidente della sezione circondariale odistrettuale di cui al numero 1) o ad altrogiudice da lui delegato, il quale valuta ipresupposti della domanda e la corrispon-denza delle condizioni concordate all’in-teresse del minore, disponendone l’audi-zione ogniqualvolta vi sia un dubbio inmerito;

c) rimessione al collegio perl’omologazione delle condizioni di separa-zione o di disciplina dell’affidamento e delmantenimento dei figli nati fuori del ma-trimonio o per la sentenza di divorziocongiunto;

2-septies.3) dettare una disci-plina omogenea per i procedimenti inmateria di responsabilità genitoriale di cuiagli articoli 330, 332 e 333 del codicecivile, nonché per l’esecuzione dei relativiprovvedimenti, prevedendo in particolare:

2-septies.3.1) quanto al procedi-mento in materia di responsabilità geni-toriale:

a) nella fase preprocessuale,che i pubblici ufficiali, gli incaricati di unpubblico servizio, gli esercenti un serviziodi pubblica necessità, quando risultinovani gli interventi di natura assistenziale,siano obbligati a riferire al più presto alpubblico ministero minorile sulle condi-zioni di pregiudizio in cui un minore dietà si trovi e di cui vengano a conoscenzain ragione del proprio ufficio;

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Page 23: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · giurisprudenziali; alla riaffermazione in appello dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali;

b) nella fase introduttiva,l’estensione della legittimazione attiva an-che alla persona stabilmente conviventecon il minore di età, nonché il contenutodel ricorso, le modalità di instaurazionedel contraddittorio ed i casi in cui debbaessere nominato il curatore speciale;

c) nella fase istruttoria, unapuntuale disciplina dei poteri delle parti,contemperandoli con la specificità del ritoe con l’esigenza di celerità ed urgenzadelle decisioni;

d) una disciplina più detta-gliata dell’intervento della pubblica auto-rità e del rapporto di questa con lacompetente sezione specializzata e conl’ufficio del pubblico ministero di cui alnumero 2-decies), nei casi di pericolograve ed attuale per la vita ed integritàfisica del minore di cui all’articolo 403 delcodice civile;

e) l’applicazione ai provvedi-menti urgenti, in quanto compatibili, delledisposizioni del procedimento cautelareuniforme;

f) un regime delle impugna-zioni che tenga conto della tipologia deiprovvedimenti minorili, individuandoquelli reclamabili in corte di appello, conriserva di collegialità ai sensi dell’articolo50-bis del codice di procedura civile, eprevedendo la ricorribilità in Cassazione,per violazione di legge, dei provvedimentiche decidono sulla decadenza dalla re-sponsabilità genitoriale;

2-septies 3.2) quanto al procedi-mento per l’esecuzione dei provvedimenti,una disciplina che individui la compe-tenza, indichi il rito e determini le san-zioni eventualmente applicabili in caso diinosservanza.

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Page 24: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · giurisprudenziali; alla riaffermazione in appello dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali;

2-septies.4) assicurare l’adeguataconsiderazione dell’interesse del minore,effettuandone l’ascolto diretto con l’assi-stenza di un ausiliario specializzato inpsicologia o psichiatria ove il giudice loritenga opportuno, salvo che lo stessovaluti che il minore non sia capace didiscernimento, nonché assicurare il ri-spetto delle Convenzioni internazionali inmateria di protezione dell’infanzia e dellelinee guida del Consiglio d’Europa in ma-teria di giustizia a misura di minore;

2-octies) prevedere che le attribu-zioni del pubblico ministero nei procedi-menti di cui ai numeri 2) e 2-bis) sianoesercitate dalla procura della Repubblicapresso il tribunale ordinario, garantendola specializzazione dei magistrati addetti atali funzioni;

2-novies) attribuire alla compe-tenza delle sezioni specializzate di cui alnumero 2-bis) i procedimenti penali di cuiall’articolo 9 del regio decreto-legge 20luglio 1934, n. 1404;

2-decies) istituire presso le procuredella Repubblica presso i tribunali di cuial numero 2-bis) gruppi specializzati inmateria di persona, famiglia e minori;prevedere l’individuazione, presso le pro-cure generali della Repubblica, nell’ambitodel programma di organizzazione dell’uf-ficio, di uno o più magistrati con compe-tenze specialistiche;

2-undecies) prevedere che in am-bito penale le sezioni specializzate di cuial numero 2-bis) esercitino la giurisdi-zione secondo le disposizioni sul processopenale a carico di imputati minorenni, dicui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 settembre 1988, n. 448, nellastessa composizione prevista dall’ordina-mento giudiziario ai sensi dell’articolo 2del citato decreto per ciascuna delle fun-zioni previste;

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Page 25: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · giurisprudenziali; alla riaffermazione in appello dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali;

2-duodecies) prevedere che costi-tuisca titolo preferenziale, ai fini dell’as-segnazione alle sezioni specializzate e al-l’ufficio distrettuale del pubblico ministerodi cui al numero 2-decies), l’aver eserci-tato funzioni in materia di famiglia eminori e l’aver partecipato ad azioni diformazione, e che i magistrati privi dititoli per pregresse esperienze in materiadi famiglia e minori, comunque assegnatialle sezioni specializzate, debbano svolgerecorsi di formazione presso la Scuola su-periore della magistratura secondo le in-dicazioni del Consiglio superiore della ma-gistratura;

2-terdecies) prevedere che i magi-strati delle sezioni specializzate civili epenali, i magistrati dell’ufficio distrettualedel pubblico ministero e i magistrati ad-detti alla trattazione degli affari di fami-glia nelle procure della Repubblica sianotenuti a partecipare annualmente a spe-cifiche attività di formazione, organizzatedalla Scuola superiore della magistraturae aventi come obiettivo l’acquisizione diconoscenze giuridiche, di conoscenze ex-tragiuridiche propedeutiche al miglioreesercizio delle funzioni di giudice e dipubblico ministero della famiglia e deiminori, di buone prassi di gestione deiprocedimenti e di buone prassi perl’ascolto del minore;

3) assicurare alle sezioni specializ-zate di cui al numero 1) l’ausilio deiservizi sociali e di tecnici specializzatinelle materie di competenza;

Soppresso

4) prevedere che le attribuzioniconferite dalla legge al pubblico ministeronelle materie di competenza delle sezionispecializzate di cui al numero 1) sianoesercitate da magistrati ai quali è attri-buita, almeno in misura prevalente, latrattazione di affari rientranti nella com-petenza della sezione specializzata per lafamiglia e la persona;

Soppresso

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Page 26: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · giurisprudenziali; alla riaffermazione in appello dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali;

5) disciplinare il rito dei procedi-menti attribuiti alle sezioni specializzate dicui al numero 1) secondo criteri di sem-plificazione e flessibilità, individuando lematerie per le quali il tribunale decide incomposizione monocratica, quelle per cuidecide in composizione collegiale e quellerispetto alle quali decide in composizionecollegiale integrata con tecnici specializ-zati;

Soppresso

6) prevedere l’attribuzione, almenoin misura prevalente, a una sezione dicorte di appello delle impugnazioni av-verso le decisioni di competenza dellesezioni specializzate di cui al numero 1) eavverso le decisioni di competenza deltribunale per i minorenni;

Soppresso

7) prevedere la rideterminazionedelle dotazioni organiche delle sezioni spe-cializzate per la famiglia e la persona, deitribunali ordinari e dei tribunali per iminorenni, adeguandole alle nuove com-petenze, nell’ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente, attraverso la riorganiz-zazione e la razionalizzazione dei mede-simi tribunali, senza determinare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica; prevedere che successive modifica-zioni delle relative piante organiche delpersonale di magistratura e amministra-tivo siano disposte, fermi restando i limiticomplessivi delle rispettive dotazioni or-ganiche, con decreti del Ministro dellagiustizia.

7) prevedere la rideterminazionedelle dotazioni organiche delle sezioni spe-cializzate circondariali e distrettuali di cuial numero 1) nonché degli uffici del pub-blico ministero, adeguandole alle nuovecompetenze, nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente, attraverso lariorganizzazione e la razionalizzazione deimedesimi tribunali, assicurando l’esercizioin via esclusiva delle funzioni attribuitealle sezioni specializzate distrettuali di cuial numero 2-bis), senza determinare nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica; prevedere che successive modi-ficazioni delle relative piante organiche delpersonale di magistratura e amministra-tivo siano disposte, fermi restando i limiticomplessivi delle rispettive dotazioni or-ganiche, con decreti del Ministero dellagiustizia;

7-bis) prevedere l’emanazione dellenecessarie norme transitorie, di attuazionee di esecuzione, nonché di coordinamentodello stesso con le leggi in materia ditutela morale, fisica ed economica deiminorenni, e di tutte le altre norme inte-grative che il nuovo ordinamento renderànecessarie.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2953-2921-A

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2. Il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi recanti il riassetto for-male e sostanziale del codice di proceduracivile e della correlata legislazione spe-ciale, mediante novelle al codice di pro-cedura civile e alle leggi processuali spe-ciali, in funzione degli obiettivi di sempli-ficazione, speditezza e razionalizzazionedel processo civile, nel rispetto dei se-guenti princìpi e criteri direttivi:

2. Il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi recanti il riassetto for-male e sostanziale del codice di proceduracivile e della correlata legislazione spe-ciale, mediante novelle al codice di pro-cedura civile e alle leggi processuali spe-ciali, in funzione degli obiettivi di sempli-ficazione, speditezza e razionalizzazionedel processo civile, nel rispetto della ga-ranzia del contraddittorio e dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) quanto al processo di cognizione diprimo grado:

a) identico:

1) valorizzazione dell’istituto dellaproposta di conciliazione del giudice, dicui all’articolo 185-bis del codice di pro-cedura civile, anche in forma di valuta-zione prognostica sull’esito della lite, dacompiere allo stato degli atti prima dellavalutazione di ammissibilità e rilevanzadelle prove, in particolare in funzionedella definizione dell’arretrato e del con-tenimento delle richieste di indennizzo perirragionevole durata del processo;

1) valorizzare gli istituti del tenta-tivo di conciliazione e della proposta diconciliazione del giudice, di cui agli arti-coli 185 e 185-bis del codice di proceduracivile, prevedendo che la mancata compa-rizione personale delle parti o il rifiutodella proposta transattiva o conciliativadel giudice, senza giustificato motivo, co-stituiscano comportamento valutabiledallo stesso ai fini del giudizio;

2) assicurare la semplicità, la con-centrazione e l’effettività della tutela, alfine di garantire la ragionevole durata delprocesso, in particolare mediante la revi-sione della disciplina delle fasi di tratta-zione e di rimessione in decisione nonchéla rimodulazione dei termini processuali edel rapporto tra la trattazione scritta e latrattazione orale;

2) assicurare la semplicità, la con-centrazione e l’effettività della tutela egarantire la ragionevole durata del pro-cesso;

2-bis) modificare i casi in cui iltribunale giudica in composizione colle-giale, in considerazione della oggettivacomplessità giuridica e della rilevanza eco-nomico-sociale delle controversie;

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2-ter) collocare il procedimentosommario di cognizione, ridenominato« rito semplificato di cognizione di primogrado », nell’ambito del libro secondo delcodice di procedura civile, prevedendonel’obbligatorietà per le cause in cui il tri-bunale giudica in composizione monocra-tica, con esclusione dei procedimenti at-tualmente assoggettati al rito del lavoro,assegnando al giudice, nel rispetto delprincipio del contraddittorio, la facoltà difissare termini perentori per la precisa-zione o modificazione delle domande,delle eccezioni e delle conclusioni, nonchéper l’indicazione dei mezzi di prova direttae contraria e per le produzioni documen-tali, escludendo il potere del giudice didisporre il passaggio al rito ordinario;

2-quater) prevedere l’obbligatorietàdel rito ordinario di cognizione per lecause in cui il tribunale giudica in com-posizione collegiale, escludendo il poteredel giudice di disporre il passaggio alprocedimento sommario di cognizione;

2-quinquies) in conformità ai cri-teri di cui ai numeri 2), 2-bis) e 2-ter),modificare le disposizioni del decreto le-gislativo 1o settembre 2011, n. 150, e in-dividuare i procedimenti speciali, discipli-nati dal codice di procedura civile, dalcodice civile e dalle leggi speciali, daassoggettare al rito semplificato di cogni-zione di primo grado;

2-sexies) estendere la possibilità,anche per le cause di competenza delcollegio, delle decisioni di cui all’articolo281-sexies del codice di procedura civile,prevedendo altresì una diversa colloca-zione sistematica degli articoli 281-quin-quies e 281-sexies nel codice di proceduracivile, preferibilmente dopo gli articoli 190e 190-bis del codice medesimo;

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2-septies) prevedere che, al-l’udienza fissata per la prima compari-zione delle parti e la trattazione, il giudiceistruttore, se ritiene che la causa siamatura per la decisione senza bisogno diassunzione di prova, rimetta le parti da-vanti al collegio, nonché prevedere che allastessa udienza il giudice istruttore rimettale parti davanti al collegio affinché siadecisa separatamente una questioneavente carattere preliminare, quando ladecisione di essa può definire il giudizio;

3) immediata provvisoria efficaciadi tutte le sentenze di primo grado;

Soppresso

3-bis) prevedere, fermo restandoquanto disposto dall’articolo 412-ter delcodice di procedura civile, la possibilità diricorrere alla negoziazione assistita di cuial decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge10 novembre 2014, n. 162, anche per lecontroversie di cui all’articolo 409 delcodice di procedura civile, prevedendo chela stessa negoziazione assistita debba es-sere curata da avvocati;

b) quanto al giudizio di appello: b) identico:

1) potenziamento del carattere im-pugnatorio dello stesso, anche attraversola codificazione degli orientamenti giuri-sprudenziali e la tipizzazione dei motivi digravame;

Soppresso

2) introduzione di criteri di mag-gior rigore in relazione all’onere dell’ap-pellante di indicare i capi della sentenzache vengono impugnati e di illustrare lemodificazioni richieste, anche attraverso larazionalizzazione della disciplina dellaforma dell’atto introduttivo;

Soppresso

3) rafforzamento del divieto dinuove allegazioni nel giudizio di appelloanche attraverso l’introduzione di limitialle deduzioni difensive;

Soppresso

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4) riaffermazione, in sede di ap-pello, dei princìpi del giusto processo e dileale collaborazione tra i soggetti proces-suali, anche attraverso la soppressionedella previsione di inammissibilità dell’im-pugnazione fondata sulla mancanza dellaragionevole probabilità del suo accogli-mento;

Soppresso

4-bis) prevede che i termini peresperire tutti i mezzi di natura impugna-toria, anche diversi dall’appello, decorranodalla comunicazione del testo integrale delprovvedimento, da effettuare anche neiconfronti della parte non costituita, abro-gando le disposizioni che fanno decorreredalla pubblicazione del provvedimento iltermine di decadenza dall’impugnazione econ possibilità di modificare i terminiattualmente previsti in misura non supe-riore a novanta giorni dalla comunica-zione medesima;

4-ter) individuare le materie rela-tivamente alle quali l’appello è deciso daun giudice monocratico, tenuto conto dellaridotta complessità giuridica e della con-tenuta rilevanza economico-sociale dellecontroversie;

4-quater) prevedere che le causeriservate alla decisione collegiale sianotrattate dal consigliere relatore, che prov-vede anche ad istruirle quando ammettenuovi mezzi di prova o nuovi documentinei casi previsti dall’articolo 345, terzocomma, del codice di procedura civile;

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4-quinquies) prevedere che lainammissibilità dell’appello di cui all’arti-colo 348-bis del codice di procedura civilesi applichi anche quando l’appello è pro-posto avverso un provvedimento emessoche definisce un procedimento sommariodi cognizione; prevedere che il giudicemonocratico o il consigliere relatore a cuiil fascicolo è assegnato depositi, entro uncongruo termine, una relazione con laconcisa indicazione delle ragioni per cuiritiene che l’appello sia inammissibile aisensi dell’articolo 348-bis del codice diprocedura civile; prevedere che le partipossano interloquire, per iscritto, sulleragioni esposte nella relazione; prevedereche il giudice monocratico assuma la de-cisione a norma dell’articolo 348-bis dopoil contraddittorio svoltosi tra le parti informa scritta; prevedere che il giudicemonocratico o il consigliere relatore,quando non ritiene di dover depositare larelazione di cui al presente numero, debbaadottare un provvedimento non motivatoin cui esclude la sussistenza dei presup-posti per la declaratoria di inammissibilitàdell’appello ai sensi dell’articolo 348-bisdel codice di procedura civile; prevedereche, anche nel procedimento di appelloproposto avverso il provvedimento con cuiè stato definito un procedimento somma-rio di cognizione, i nuovi mezzi di provae i nuovi documenti siano ammessi esclu-sivamente quando la parte dimostra dinon aver potuto proporli o produrli nelgiudizio di primo grado per cause ad essanon imputabili;

5) introduzione di criteri di mag-gior rigore nella disciplina dell’eccepibilitào rilevabilità, in sede di giudizio di appello,delle questioni pregiudiziali di rito;

5) identico;

6) immediata provvisoria efficaciadi tutte le sentenze di secondo grado;

Soppresso

c) quanto al giudizio di cassazione: c) identica;

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1) revisione della disciplina del giu-dizio camerale, attraverso l’eliminazionedel procedimento di cui all’articolo 380-bisdel codice di procedura civile, e previsionedell’udienza in camera di consiglio, dispo-sta con decreto presidenziale, con inter-vento del procuratore generale, nei casiprevisti dalla legge, in forma scritta epossibilità di interlocuzione con il mede-simo, parimenti per iscritto, da parte deidifensori;

2) interventi volti a favorire lafunzione nomofilattica della Corte di cas-sazione, anche attraverso la razionalizza-zione della formazione dei ruoli secondocriteri di rilevanza delle questioni;

3) adozione di modelli sintetici dimotivazione dei provvedimenti giurisdizio-nali, se del caso mediante rinvio a prece-denti, laddove le questioni non richiedanouna diversa estensione degli argomenti;

4) previsione di una più razionaleutilizzazione dei magistrati addetti all’Uf-ficio del massimario e del ruolo, anchemediante possibilità di applicazione, comecomponenti dei collegi giudicanti, di quelliaventi maggiore anzianità nell’Ufficio;

d) quanto all’esecuzione forzata: d) identico:

1) semplificazione del rito dei pro-cedimenti cognitivi funzionalmente coor-dinati al processo esecutivo, anche attra-verso l’assoggettamento delle opposizioniesecutive al procedimento sommario dicognizione di cui agli articoli 702-bis eseguenti del codice di procedura civile;

soppresso

1-bis) rendere obbligatoria, salvoche sia pregiudizievole per gli interessi deicreditori o per il sollecito svolgimentodella procedura, la vendita dei beni im-mobili con modalità telematiche, in con-formità a quanto previsto dal decretoemanato ai sensi dell’articolo 161-ter delledisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile;

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1-ter) prevedere che, quando sisono svolti tre esperimenti di vendita delbene immobile sottoposto ad espropria-zione forzata senza che siano state maiformulate offerte o istanze di assegna-zione, il giudice, previa effettiva libera-zione del bene ovvero assicurando anchecon modalità informatiche la possibilità adogni interessato di visionare compiuta-mente l’immobile, disponga un ultimoesperimento di vendita a prezzo libero,all’esito del quale, in caso di mancanza diofferte, dichiara la chiusura anticipata delprocesso esecutivo, anche se non ricorronoi presupposti di cui all’articolo 164-bisdelle disposizioni per l’attuazione del co-dice di procedura civile;

1-quater) includere tra i beni mo-bili impignorabili i beni di uso quotidiano,privi di un apprezzabile valore di mercato,nonché gli animali di affezione o di com-pagnia, prevedendo che l’impignorabilità,anche nei casi diversi da quello di cui allapresente lettera, sia rilevabile d’ufficio;

1-quinquies) individuare il valoredel credito azionato nei confronti di unapubblica amministrazione, al di sotto delquale il terzo deve, a norma dell’articolo546 del codice di procedura civile, accan-tonare una somma pari all’importo delcredito aumentato di tre volte;

2) ampliamento dell’ambito di ap-plicazione dell’istituto delle misure coer-citive indirette di cui all’articolo 614-bisdel codice di procedura civile, mediante laprevisione della possibilità, per la partevittoriosa, di chiedere al giudice la fissa-zione della somma dovuta dalla partesoccombente, a causa della mancata oritardata esecuzione dell’ordine giudiziale,in presenza di qualunque provvedimentodi condanna, indipendentemente dal ca-rattere fungibile o infungibile dell’obbliga-zione a cui esso si riferisce;

2) identico;

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2-bis) rideterminare il ruolo del-l’ufficiale giudiziario quale agente dell’ese-cuzione coinvolto e motivato all’efficientegestione del processo esecutivo, mediante:

a) previsione della rotazione, an-che obbligatoria, degli incarichi all’internodel singolo ufficio;

b) previsione della redazione deiprocessi verbali con modalità informati-che, con sottoscrizione mediante l’utilizzodella firma digitale e con l’indicazionedegli orari di apertura e chiusura delleoperazioni eseguite;

c) istituzione di un sistema didichiarazione giurata o solennemente as-severata del debitore sulla composizionedel proprio patrimonio, da rendere da-vanti all’ufficiale giudiziario, la cui man-canza o falsità sia oggetto di fattispecieincriminatrice penale con sanzioni pari aquelle della truffa, con perseguibilità d’uf-ficio ed estinzione del reato in caso dipagamento del credito per cui si procede;

d) istituzione di un sistema diconstatazioni formali, affidate all’ufficialegiudiziario, in grado di attestare lo stato ele condizioni di cose, luoghi o persone,quali accertamenti finalizzati all’esecu-zione di un titolo e idonei a tenere luogodi formali azioni di accertamento o diopposizioni all’esecuzione in ordine allapresenza o meno delle situazioni di fattolegittimanti la successiva esecuzione;

e) regolamentazione della conse-gna delle chiavi delle serrature sostituitedall’ufficiale giudiziario in occasione degliaccessi agli immobili per l’espropriazionemobiliare e, se necessario, per l’esecuzioneper rilascio di immobili, prevedendone ildeposito in pubblici uffici diffusi sul ter-ritorio, quali quelli del comune in cuil’immobile si trova, o presso l’ufficio no-tificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP);

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2-ter) in caso di pignoramento deiveicoli, disciplinato dall’articolo 521-bisdel codice di procedura civile, prevederel’iscrizione degli estremi del veicolo in unsistema informatico gestito dal centro elet-tronico nazionale della Polizia di Stato,con individuazione del soggetto che deverichiedere l’iscrizione; prevedere modalitàe tempi per la richiesta di iscrizione e perogni successiva annotazione o cancella-zione; prevedere la procedibilità d’ufficioper il reato di sottrazione di veicolo sot-toposto a pignoramento o a sequestrogiudiziario o conservativo; prevedere chele forze di polizia debbano consegnare ilveicolo immediatamente dopo il controlloall’istituto vendite giudiziarie più vicino alluogo in cui il bene pignorato è statorinvenuto o ad un soggetto delegato dalmedesimo istituto;

2-quater) introdurre meccanismi dimaggiore celerità e tutela dei comproprie-tari non debitori nei casi di espropriazionedi beni indivisi, tra cui l’armonizzazionedei meccanismi di avvio del giudizio didivisione endoesecutiva e la previsionedell’espropriazione dei beni in comunionelegale mediante pignoramento dell’intero erestituzione al coniuge non debitore dellametà del controvalore del bene, al lordodelle spese di liquidazione;

2-quinquies) anticipare il termineultimo per l’emanazione dell’ordine di li-berazione degli immobili pignorati all’attodella nomina del custode, con esclusionedei soli casi in cui l’immobile pignorato siala prima casa di abitazione del debitore, eprevedere l’attuazione diretta dell’ordineda parte del giudice dell’esecuzione che loha emesso, se del caso per il tramite delcustode o di altri ausiliari a tale scopoprevisti ».

e) quanto ai procedimenti speciali: e) identico:

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1) potenziamento dell’istituto del-l’arbitrato, anche attraverso l’eventualeestensione del meccanismo della translatioiudicii ai rapporti tra processo e arbitratononché attraverso la razionalizzazionedella disciplina dell’impugnativa del lodoarbitrale;

1) potenziare l’istituto dell’arbi-trato, anche attraverso l’eventuale esten-sione del meccanismo della translatio iu-dicii ai rapporti tra processo e arbitrato erazionalizzare la disciplina dell’impugna-tiva del lodo arbitrale, nonché riordinarele disposizioni dell’arbitrato in materiasocietaria mediante: l’estensione dei tipi disocietà che possono ricorrervi semprechéiscritte nel registro delle imprese; la spe-cifica previsione dell’efficacia della clau-sola compromissoria anche per i compo-nenti del consiglio di sorveglianza e delconsiglio di gestione, per le controversieche abbiano ad oggetto diritti disponibili;la specifica previsione della comprometti-bilità delle liti aventi ad oggetto le deci-sioni dei soci e le deliberazioni di ogniorgano della società purché abbiano adoggetto diritti disponibili; il coordinamentocon le disposizioni processuali e societariee con la competenza territoriale del tri-bunale delle imprese, in particolare attri-buendo il potere di nomina degli arbitri,nel caso previsto dall’articolo 34, comma2, secondo periodo, del decreto legislativo17 gennaio 2003, n. 5, al presidente dellasezione specializzata in materia di impresadel tribunale del luogo in cui la società hala sede legale;

2) ulteriore riduzione e semplifica-zione dei riti speciali, anche medianteomogeneizzazione dei termini e degli attiintroduttivi nonché dei modelli di scambiodegli scritti difensivi;

2) identico;

f) introduzione di criteri di partico-lare rigore, anche mediante limitazionitemporali, in ordine all’eccepibilità e allarilevabilità d’ufficio delle questioni di giu-risdizione nel processo civile;

f) introduzione di criteri, anche me-diante limitazioni temporali, in ordine al-l’eccepibilità e alla rilevabilità d’ufficiodelle questioni di giurisdizione nel pro-cesso civile;

g) introduzione del principio di sin-teticità degli atti di parte e del giudice, daattuarsi anche nell’ambito della tecnica diredazione e della misura quantitativa degliatti stessi;

g) identico;

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h) adeguamento delle norme proces-suali all’introduzione del processo civiletelematico.

h) adeguare le norme processuali al-l’introduzione del processo civile telema-tico, anche mediante l’inserimento nel co-dice di procedura civile delle relativenorme di attuazione, prevedendo altresì:

1) l’adeguamento delle modalità diidentificazione ed autenticazione degliutenti conformi al sistema pubblico diidentità digitale;

2) l’individuazione delle modalitàdi deposito telematico degli atti proces-suali e dei documenti;

3) il rilascio dell’attestazione diavvenuto deposito in via automatica daparte del sistema informatico al momentodel caricamento degli atti processuali e deidocumenti nel sistema medesimo;

4) un sistema di monitoraggio dellafunzionalità e delle interruzioni del si-stema informatico, con automatica rimes-sione in termini delle parti processuali perl’ipotesi di impossibilità di rispettare itermini processuali generata da mancatafunzionalità del sistema informatico delMinistero della giustizia, che non consentaalla parte di caricare gli atti processuali ei documenti nel sistema informatico me-desimo;

5) uno schema informatico per lapredisposizione degli atti processuali che,ferma restando l’immodificabilità del lorocontenuto informativo, consenta: l’agevolefruizione sulla maggior parte degli stru-menti informatici indipendentemente dalledimensioni dell’apparato di visualizza-zione; la fruizione attraverso gli apparatiinformatici ad ausilio delle persone condisabilità; la creazione di collegamentiipertestuali tra varie parti del testo, con idocumenti prodotti, con risorse esterne;l’inserimento di immagini, filmati, traccesonore;

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6) il divieto di sanzioni processualisulla validità degli atti per il mancatorispetto delle specifiche tecniche sullaforma e sullo schema informatico dell’atto,quando questo abbia comunque raggiuntolo scopo; l’irrogazione di sanzioni pecu-niarie a carico della parte, quando gli attidifensivi, anche se sottoscritti da un di-fensore, redatti in difformità dalle speci-fiche tecniche, ledono l’integrità del con-traddittorio o rendono inattendibili le ri-levazioni statistiche;

7) l’individuazione dei casi in cui ilgiudice assicura il deposito telematico deipropri provvedimenti, in particolare al finedi consentire le rilevazioni statistiche o perevitare il pericolo di falsificazione deiprovvedimenti di autorizzazione al pre-lievo di somme di denaro vincolate all’or-dine del giudice;

8) l’individuazione dei tipi di firmaelettronica da utilizzare per la sottoscri-zione degli atti processuali e dei docu-menti;

9) la disciplina delle modalità ditenuta e conservazione degli atti e deidocumenti contenuti nel fascicolo infor-matico, nonché le modalità per accedere alfascicolo e per facilitare la reperibilitàdegli atti e dei documenti nonché delleinformazioni ivi contenute;

10) l’introduzione, in via generale,del principio di sinteticità degli atti diparte e del giudice, e la strutturazione dicampi necessari all’implementazione delleinformazioni dei registri del processo, perassicurare un’agevole consultabilità degliatti e dei provvedimenti informatici, pre-vedendo le conseguenze, anche proces-suali, dell’eventuale inosservanza;

11) la previsione della visibilità conmodalità telematiche del fascicolo d’ufficioal giudice dell’impugnazione, ivi inclusi gliatti e i documenti presenti su supportoanalogico;

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12) l’emanazione di un testo unicoin materia di processo civile telematico,comprendente, in un unico contesto e conle opportune evidenziazioni, le disposizionilegislative e regolamentari;

13) la disciplina delle modalità dispedizione e rilascio della copia esecutiva,riservando i relativi compiti al cancelliere,eliminando il divieto di spedizione di piùdi una copia in forma esecutiva alla stessaparte e prevedendo la possibilità per laparte di procedere esecutivamente in forzadi copia munita di attestazione di confor-mità alla copia esecutiva rilasciata dalcancelliere;

14) l’implementazione dei registridi cancelleria ai fini delle tempestive ecompiute rilevazioni statistiche dell’attivitàgiudiziaria;

15) la messa a disposizione daparte del Ministero della giustizia, nell’am-bito delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente, di sistemi di riconoscimento vocalee di redazione del processo verbale conmodalità automatiche, prevedendo che intal caso non si proceda alla redazione delprocesso verbale in altra forma;

16) la messa a disposizione daparte del Ministero della giustizia, nell’am-bito delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente, di attrezzature e sistemi informaticiche consentano la partecipazione a di-stanza all’udienza;

17) che dall’attuazione delle dispo-sizioni di cui ai numeri da 1) a 16) dellapresente lettera non debbano derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Il Ministero della giusti-zia provvede agli adempimenti previsti nelpresente decreto con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente;

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18) che l’indice nazionale di cuiall’articolo 6-bis, comma 1, del codicedell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con-tenga anche i dati identificativi di tutte leimprese e di tutti i professionisti, ivicompresi i recapiti telefonici, prevedendole opportune disposizioni per porre acarico dei consigli degli ordini o dei collegiprofessionali e del registro delle impresel’obbligo di inserire i predetti dati, intempo reale e con sistemi automatizzati,nonché le sanzioni in caso di inadempi-mento;

19) che, quando il destinatario siaun’impresa o un professionista, l’avvocatoeffettui obbligatoriamente la notificazioneesclusivamente con le modalità di cuiall’articolo 3-bis della legge 21 gennaio1994, n. 53, all’indirizzo di posta elettro-nica certificata risultante dall’indice na-zionale di cui al numero 18) della presentelettera e che allo stesso modo proceda ildipendente di cui la pubblica amministra-zione si avvale direttamente per stare ingiudizio personalmente;

20) che, in tutti i casi in cui lanotificazione all’impresa o al professioni-sta, eseguita con modalità telematiche, nonabbia esito positivo per causa imputabileal destinatario, l’atto da notificare siainserito in un’area web riservata del por-tale gestito dal soggetto di cui il Ministerodello sviluppo economico si avvale per lagestione dell’indice nazionale di cui all’ar-ticolo 6-bis, comma 1, del codice di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;che all’area web riservata possa accedereesclusivamente il destinatario della notifi-cazione con modalità telematiche; che siaposto a carico del notificante l’obbligo dipagare una somma determinata, tenendoconto degli importi dovuti per la notifica-zione a norma dell’articolo 140 del codicedi procedura civile;

21) che dall’attuazione delle dispo-sizioni di cui ai numeri 18), 19) e 20) nondebbano derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica;

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22) che le norme attuative delladisposizione prevista dal numero 20), peril caso di mancato perfezionamento dellanotificazione effettuata con modalità tele-matiche, si applichino anche quando lanotificazione dell’atto introduttivo del pro-cedimento è eseguita a cura della cancel-leria;

23) che, quando il destinatario siaun soggetto diverso da quelli di cui alnumero 19), l’avvocato o il dipendente dicui la pubblica amministrazione si avvaledirettamente per stare in giudizio perso-nalmente effettuino la notificazione esclu-sivamente a mezzo del servizio postale anorma della legge 21 gennaio 1994, n. 53;che a tal fine l’avvocato alleghi all’atto danotificare una dichiarazione, resa ai sensidegli articoli 46 e 47 del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, con la qualeattesta l’assenza di procedimenti discipli-nari pendenti a suo carico e di non averriportato la sanzione disciplinare dellasospensione dall’esercizio professionale oaltra più grave sanzione;

24) che l’ufficiale giudiziario pro-ceda alla notificazione degli atti esclusiva-mente quando:

a) l’istanza proviene da unaparte che dichiara di non essere assistitada un difensore;

b) il difensore istante attesta, aisensi degli articoli 46 e 47 del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, cheper specifiche ragioni oggettive, indivi-duate dal decreto legislativo, non è possi-bile procedere a norma dei numeri pre-cedenti;

c) è fatta espressa istanza che sinotifichi a mani del destinatario;

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25) che, quando la notificazione èeseguita, a richiesta dell’ufficiale giudizia-rio o della cancelleria, a mezzo del ser-vizio postale, l’atto da notificare e l’avvisodi ricevimento siano trasmessi con moda-lità telematiche, rispettivamente, all’ufficiopostale incaricato della spedizione e allacancelleria, anche attribuendo i necessaripoteri di certificazione della conformitàdella copia informatica all’originale; chel’ufficiale giudiziario, di regola, si avvalgadel servizio postale anche per la notifica-zione degli atti in materia civile e ammi-nistrativa da eseguire nel comune ove hasede l’UNEP;

h-bis) all’articolo 96, terzo comma,del codice di procedura civile, prevedereche nella determinazione della somma iviprevista il giudice, nel caso in cui la partesoccombente abbia agito o resistito ingiudizio con mala fede, condanni la me-desima parte soccombente al pagamentodi una somma in favore della controparte,determinata tra il doppio e il quintuplodelle spese legali liquidate;

h-ter) prevedere che il giudice,quando pronuncia sulle spese ai sensidell’articolo 91 del codice di proceduracivile, condanni d’ufficio e anche se nonsussistono gli altri presupposti di cui al-l’articolo 96, primo comma, del codice diprocedura civile, la parte soccombente,che ha agito o resistito in giudizio conmala fede o colpa grave, al pagamento diuna sanzione pecuniaria in favore dellaCassa delle ammende, di importo deter-minato, tenendo conto del valore dellacontroversia, in misura non inferiore aldoppio e non superiore al quintuplo delcontributo unificato dovuto per l’introdu-zione del giudizio.

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3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sonoadottati su proposta del Ministro dellagiustizia, sentite le competenti Commis-sioni parlamentari. I pareri sono resi neltermine di quarantacinque giorni dall’as-segnazione, decorsi i quali i decreti pos-sono essere comunque adottati. Qualora iltermine di cui al secondo periodo delpresente comma scada nei trenta giorniantecedenti allo spirare del termine pre-visto dall’alinea dei commi 1 e 2 o suc-cessivamente, la scadenza di quest’ultimotermine è prorogata di sessanta giorni.

3. Identico.

4. Il Governo, con la procedura indi-cata nel comma 3, entro due anni dalladata di entrata in vigore di ciascuno deidecreti legislativi emanati nell’eserciziodelle deleghe e nel rispetto dei pertinentiprincìpi e criteri direttivi di cui ai commi1 e 2, può adottare disposizioni integrativee correttive dei decreti legislativi mede-simi.

4. Identico.

5. All’attuazione delle disposizioni dellapresente legge si provvede nell’ambitodelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

5. Identico.

6. In considerazione della complessitàdella materia trattata e dell’impossibilitàdi procedere alla determinazione deglieventuali effetti finanziari, per ciascunoschema di decreto legislativo, la corrispon-dente relazione tecnica ne evidenzia glieffetti sui saldi di finanza pubblica. Qua-lora uno o più decreti legislativi determi-nino nuovi o maggiori oneri che nontrovino compensazione nel loro ambito, siprovvede ai sensi dell’articolo 17, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Identico.

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ART. 2.

(Disposizioni in materia di lavoro).

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1,commi da 48 a 68, della legge 28 giugno2012, n. 92, sono abrogate.

2. Alla trattazione dei giudizi nei qualisi controverte sulla validità, l’efficacia o lalegittimità dei licenziamenti ai sensi del-l’articolo 18 della legge 20 maggio 1970,n. 300, sono riservati specifici giorni nelcalendario delle udienze del giudice, chedeve trattarli e definirli con particolarespeditezza.

3. I dirigenti degli uffici giudiziari vi-gilano sull’osservanza della disposizione dicui al comma 2.

4. I giudizi già introdotti con ricorsodepositato entro la data di entrata invigore della presente legge sono trattati edefiniti secondo le norme di cui all’articolo1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno2012, n. 92.

5. Le azioni di nullità dei licenziamentidiscriminatori, ove non siano proposte conricorso ai sensi dell’articolo 414 del codicedi procedura civile, sono introdotte, ricor-rendone i presupposti, con i rispettivi ritispeciali di cui agli articoli 38 del codicedelle pari opportunità tra uomo e donna,di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,n. 198, e 28 del decreto legislativo 1o

settembre 2011, n. 150. La proposizionedell’azione, nell’una o nell’altra forma,preclude la possibilità di agire successiva-mente in giudizio con rito diverso.

6. Le azioni relative al licenziamentoincidente sul rapporto di lavoro subordi-nato del socio di cooperativa, anche nelcaso in cui venga a cessare, con il rapportodi lavoro, quello associativo, sono intro-dotte con ricorso ai sensi degli articoli 409e seguenti del codice di procedura civile esono soggette alle disposizioni di cui aicommi 2 e 3 del presente articolo.

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ART. 3.

(Modifiche all’articolo 648del codice di procedura civile).

1. Il secondo periodo del comma 1dell’articolo 648 del codice di proceduracivile è sostituito dal seguente: « Il giudicedeve concedere l’esecuzione provvisoriaparziale del decreto ingiuntivo oppostolimitatamente alle somme non contestate,salvo che l’opposizione sia proposta pervizi procedurali non manifestamente in-fondati ».

ART. 4.

(Disposizioni per l’efficienzadel sistema giudiziario).

1. All’articolo 37 del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole:« redigono un » è inserita la seguente:« nuovo »;

b) al comma 1, alinea, dopo le parole:« tributari pendenti » sono inserite le se-guenti: « , tenendo conto anche dei pro-grammi redatti negli anni precedenti e deirisultati conseguiti »;

c) al comma 1, dopo le parole: « conil » è inserita la seguente: « programma »;

d) al comma 1, lettera a), le parole:« nell’anno in corso » sono sostituite dalleseguenti: « nel quadriennio successivo, conparticolare riferimento agli affari civiliiscritti da oltre tre anni »;

e) al comma 2, le parole: « per l’annoprecedente » sono sostituite dalle seguenti:« con i programmi redatti negli anni pre-cedenti »;

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f) il comma 3 è sostituito dai se-guenti:

« 3. Il programma di cui al comma 1 èadottato anche in assenza della determi-nazione dei carichi di lavoro di cui alcomma 1, lettera b).

3-bis. Entro il 31 gennaio di ogni annoi capi degli uffici giudiziari redigono unsintetico resoconto sull’andamento delprogramma di cui al comma 1 redatto perl’anno precedente. Per gli uffici della giu-risdizione ordinaria, al resoconto annualedeve essere allegata la certificazione dellaDirezione generale di statistica e analisiorganizzativa del Ministero della giustizia,contenente la mappa delle pendenze civiliultratriennali, ultraquinquennali e ultra-decennali, con relativa incidenza percen-tuale sulle pendenze totali rilevate al 31dicembre dell’anno precedente, nonchél’elenco di tutti i procedimenti pendenti dadata anteriore al 1o gennaio 2001, distintiquesti ultimi tra contenzioso ordinario,procedure fallimentari, esecuzioni immo-biliari ed esecuzioni mobiliari »;

g) dopo il comma 13 è inserito ilseguente:

« 13-bis. Per gli uffici della giurisdi-zione ordinaria il Ministro della giustizia,sentito il Consiglio superiore della magi-stratura, assegna le somme di cui aicommi 11 e 11-bis con le seguenti quote,tra loro cumulabili: 40 per cento agli ufficiin cui non risulti pendente alcun proce-dimento civile ultradecennale alla data del31 dicembre dell’anno precedente, 35 percento agli uffici in cui i procedimentiultratriennali per il primo grado o ultra-biennali per il grado di appello sianoinferiori al 20 per cento di tutti quellipendenti alla data del 31 dicembre del-l’anno precedente, 25 per cento agli ufficiche abbiano ottenuto la riduzione del 10per cento della pendenza nell’ultimo annosolare. Dai calcoli sono esclusi gli affariconcernenti le tutele, le curatele e leamministrazioni di sostegno qualora i sog-getti interessati siano ancora in vita ».

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ART. 5.

(Modifica all’articolo 634del codice di procedura civile).

1. Al secondo comma dell’articolo 634del codice di procedura civile, sono ag-giunte in fine le seguenti parole: « , nonchéla fattura corredata di dichiarazione so-stitutiva dell’atto di notorietà, attestantel’annotazione della stessa nelle scritturecontabili del creditore, resa dal medesimoai sensi dell’articolo 47 del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

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