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  • Principi contabili IAS/IFRS :

    IL BILANCIO DELLE BANCHE

    Dott. RENZO PARISOTTO

    Università degli Studi di Bergamo

    Anno accademico 2012/2013

    Bergamo, 28 e 30 Gennaio 2013 (2° parte)

  • • Renzo Parisotto 2

    D.Lgs. 38/2005

    o aspetti di natura civilistica

    o il ruolo della Banca d'Italia:la circolare

    262/05.

    Il ruolo della Banca d'Italia: la circolare 262/05

  • • Renzo Parisotto 3

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005)

    La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    DESTINATARI

    DELLE

    DISPOSIZIONI

    banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre

    1993, n. 385

    società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art.

    64 del D.Lgs 385/1993

    In particolare:

    le banche italiane di cui all’art. 1 del T.U.B. (1) nonché le società finanziarie

    capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 del T.U.B. redigono

    per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai

    sensi del “decreto 87/92”, il bilancio consolidato in conformità dei principi contabili

    internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e

    secondo le disposizioni contenute nella presente Circolare;

    le succursali italiane di banche estere rispettano gli obblighi di pubblicità dei

    documenti contabili previsti nel capitolo 4 delle presenti istruzioni.

    (1) Art. 1 comma 2 del T.U.B.

    “ Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia …

    omissis…”

  • • Renzo Parisotto 4

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    CONTENUTO

    DEL BILANCIO

    Stato patrimoniale, Conto economico, Prospetto della redditività complessiva, Prospetto

    delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota integrativa.

    Essi sono corredati da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e

    sulla situazione della banca o della società finanziaria e dell’insieme delle imprese incluse

    nel consolidato.

    veridicità e correttezza della situazione patrimoniale, finanziaria e della situazione

    economica

    laddove necessario, indicazioni in nota integrativa di informazioni complementari

    necessarie allo scopo

    se l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è

    incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,

    finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1,

    del D.lgs 38/2005). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga. In tal caso gli

    utili derivanti dalla regola sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura

    corrispondente al valore recuperato.

    Art. 5, comma 1, del D.lgs 38/2005

    “Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili

    internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione

    patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel

    bilancio d’esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non

    distribuibile se non in misura corrispondente al valore al valore recuperato.

  • • Renzo Parisotto 5

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    SCHEMI

    DEL

    BILANCIO

    gli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Redditività complessiva sono

    costituiti da voci (contrassegnate da numeri), da sottovoci (contrassegnate da

    lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e sottovoci).

    E’ consentita l’aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile

    ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo.

    Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando: (i) l’importo

    delle sottovoci sia irrilevante; (ii) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio;

    in quest’ultimo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le

    sottovoci di ogni raggruppamento.

    Indicazione dell’importo dell’esercizio precedente.

    Le attività e le passività, i costi e i ricavi non possono essere fra loro compensati,

    salvo che ciò sia ammesso o richiesto dai principi contabili internazionali o dalle

    presenti disposizioni.

    Non sono indicati i conti che non presentano importi né per l’esercizi al quale si

    riferisce il bilancio né per quello precedente.

    Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale,

    nella nota integrativa deve annotarsi, qualora necessario ai fini della comprensione del

    bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

  • • Renzo Parisotto 6

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    COLLEGAMENTO

    FRA

    CONTABILITÀ E

    BILANCIO

    Il sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) deve

    consentire il raccordo tra le risultanze e i conti del bilancio.

    Occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti e agevolmente

    reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo;

    in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze sistematiche

    e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite

    scritture di riclassificazione.

    Analogamente, nel sistema informativo contabile, devono essere presenti e

    agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota

    integrativa.

  • • Renzo Parisotto 7

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    DEFINIZIONI

    • Banche

    • le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza

    • le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza

    • le banche centrali

    • gli organismi internazionali a carattere bancario

    • Banche Centrali

    • rientra anche la Banca Centrale Europea.

    • Governi

    • rientrano in questa categoria anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca dei

    Regolamenti Internazionali e la Comunità Europea.

    •Clientela

    • tutti i soggetti diversi dalle banche.

    •Società finanziarie

    • le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio

    1998, n. 58;

    •le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del

    T.U.B.;

    • le società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

    58 ;

    • i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V e V-bis del T.U.B. nonché

    le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello

    stesso T.U.B.;

    • le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle

    società di cui alle lettere precedenti.

  • • Renzo Parisotto 8

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    DEFINIZIONI

    •Gruppo Bancario

    • indica il gruppo di società bancarie, finanziarie e strumentali iscritto nell’albo

    previsto dall’art. 64 del T.U.B.. Ai fini delle informative contenute nelle parti B, C, D, F

    (limitatamente alla sezione 1) e I vi rientrano convenzionalmente anche le società

    bancarie, finanziarie e strumentali controllate in modo congiunto (in via diretta e

    indiretta) quando si verificano entrambe le due seguenti condizioni: a) la

    partecipazione è pari o superiore al 20 per cento del capitale; b) la società è

    consolidata ai sensi dello IAS 31 con il metodo proporzionale. Ai fini delle informative

    contenute nella parti E ed F (limitatamente alla sezione 2) nel “gruppo bancario”

    rientrano convenzionalmente anche le società bancarie, finanziarie e strumentali

    consolidate con il metodo proporzionale ai fini di vigilanza.

    • Crediti

    • il portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i titoli di debito, non quotati che lo IAS 39

    denomina “finanziamenti e crediti” (“loans and receivables”).

    • Crediti e debiti "a vista“

    • le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi

    momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo.

    • rientrano tra i crediti e i debiti “a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di

    scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

    • Finanziamenti

    • attività e le passività finanziarie per cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli di

    capitale e dalle quote di O.I.C.R.

  • • Renzo Parisotto 9

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali-

    (segue)

    DEFINIZIONI

    •Derivati finanziari

    • si fa riferimento agli strumenti derivati, diversi dai derivati su crediti, come definiti dallo IAS

    39.

    • i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;

    • i contratti derivati con titolo sottostante (“futures" e “options" con titolo sottostante, contratti a

    premio);

    • i contratti derivati su valute (“domestic currency swaps”, “currency options” ecc.);

    • i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre

    attività (“futures" senza titolo sottostante, “interest rate options", “forward rate agreements",

    “interest rate swaps" ecc.).

    • Derivati creditizi

    • contratti derivati che perseguono la finalità di trasferire il rischio di credito sottostante a una

    determinata attività (c.d. “reference obligation”) dal soggetto che acquista protezione (c.d.

    “protection buyer”) al soggetto che vende protezione (c.d. “protection seller”).

    In via generale è possibile distinguere tre categorie di derivati su crediti:

    • i contratti (“credit default swap”, ecc.) nei quali l’obbligo per il “protection seller” di adempiere

    all’obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato “credit event”;

    • contratti (“credit spread option”, “credit spread swap”) nei quali l’obbligo ad adempiere del

    “protection seller” dipende dall’andamento di mercato della “reference obligation”;

    • contratti (ad esempio, “total rate of return swap”) nei quali il “protection buyer” e il “protection

    seller” si scambiano, rispettivamente, l’ammontare complessivo dei flussi di cassa generati

    dalla “reference obligation” e i flussi di cassa legati a un tasso di interesse di mercato

    maggiorato o diminuito di un determinato “spread” (“reference rate”).

  • • Renzo Parisotto 10

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    DEFINIZIONI

    • Operazioni “fuori bilancio”

    • l’insieme dei derivati, creditizi e finanziari, delle garanzie rilasciate e degli impegni

    irrevocabili a erogare fondi.

    •Attività e passività in valuta

    • attività e le passività (in bilancio e “fuori bilancio”) denominate esplicitamente in una

    valuta diversa dall'euro

    • quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di

    cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

    • Strumenti finanziari strutturati

    • strumenti finanziari per cassa che contengono uno o più derivati incorporati che

    soddisfano le condizioni stabilite dallo IAS 39 per il loro scorporo dal contratto “ospite”.

    •Sofferenze

    • esposizione per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti

    di un soggetto in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili,

    indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.

    • Esposizioni incagliate

    • esposizione per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti

    di soggetti in temporanea situazione di obbiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa

    essere rimossa in un congruo periodo di tempo.

  • • Renzo Parisotto 11

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    DEFINIZIONI

    •Esposizioni ristrutturate

    •Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le

    quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle

    condizioni economico- finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle

    originarie condizioni contrattuali.

    • Esposizioni scadute e/o sconfinanti

    •Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” diverse da quelle classificate a

    sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento

    della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.

    •Esposizioni deteriorate

    •Esposizioni che presentano le caratteristiche di cui ai parr. 58-62 dello IAS 39.

    Nel caso delle società bancarie e finanziarie appartenenti a un gruppo bancario le

    attività deteriorate corrispondono alla somma di sofferenze, incagli, esposizioni

    ristrutturate, esposizioni scadute.

    •Originator

    •Con il termine “originator” si indica il soggetto che nelle operazioni di

    cartolarizzazione cede alla “società veicolo” le esposizioni oggetto di

    cartolarizzazione.

  • • Renzo Parisotto 12

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    DEFINIZIONI

    •Operazioni di cartolarizzazione: esposizioni senior, mezzanine e junior

    •La categoria “senior” indica le esposizioni nei confronti delle cartolarizzazioni che

    sono rimborsate per prime. La categoria “junior” indica le esposizioni verso le

    cartolarizzazioni che sono rimborsate per ultime (tali esposizioni sono quelle che

    coprono le prime perdite prodotte dall’operazione di cartolarizzazione). Nella

    categoria “mezzanine” figurano le esposizioni aventi priorità intermedie, ancorché

    tra loro differenziate, di rimborso .

    •Attività materiali

    • immobili, gli impianti e i macchinari e le altre attività materiali disciplinate dallo

    IAS 16 sia gli investimenti immobiliari (terreni e fabbricati) disciplinati dallo IAS

    40. Sono incluse le attività oggetto di operazioni di locazione finanziaria (per i

    locatari) e di leasing operativo (per i locatori) nonché le migliorie e le spese

    incrementative sostenute su beni di terzi purché relative ad attività materiali

    identificabili e separabili (es. ATM).

    • Attività immateriali

    •comprendono l’avviamento e le altre attività immateriali disciplinate dallo IAS 38.

    Sono incluse le attività oggetto di operazioni di locazione finanziaria (per i

    locatari) e di leasing operativo (per i locatori).

  • • Renzo Parisotto 13

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    DEFINIZIONI

    •Partecipazioni

    • partecipazioni in società controllate (IAS 27)

    • in società sottoposte a controllo congiunto (IAS 31) nonché quelle in società

    sottoposte a influenza notevole (IAS 28).

    • Rettifiche di valore e riprese di valore

    • consistono nella svalutazione o nell’ammortamento delle attività diverse da

    quelle valutate al fair value con iscrizione delle variazioni di valore nel conto

    economico (attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie

    valutate al fair value).

    •rientrano convenzionalmente in tale nozione anche gli

    •accantonamenti effettuati a fronte di garanzie rilasciate (inclusi i derivati

    su crediti ad essi assimilati ai sensi dello IAS 39) o di impegni a erogare

    fondi assunti nei confronti di terzi.

    •le riprese di valore consistono nel ripristino di valore – dovuto sia al

    miglioramento del merito creditizio del debitore sia al trascorrere del tempo –

    delle attività, delle garanzie rilasciate (inclusi i derivati su crediti ad essi

    assimilati ai sensi dello IAS 39) e degli impegni precedentemente svalutati.

  • • Renzo Parisotto 14

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    DEFINIZIONI

    •Attività e passività subordinate

    • attività e passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di

    liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può

    essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente

    subordinati. Sono esclusi gli strumenti patrimoniali che secondo i principi contabili internazionali

    hanno caratteristiche di patrimonio netto.

    • Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

    • attività (materiali, immateriali e finanziarie) non correnti e i gruppi di attività (rami d’azienda,

    linee di produzione ecc.) in via di dismissione come disciplinati dall’IFRS 5.

    •Tale aggregato è composto da:

    • singole attività non correnti o gruppi di attività che non soddisfano i requisiti stabiliti

    dall’IFRS 5 per essere qualificati come “unità operative dimesse” ("discontinued

    operations"). Tali attività sono indicate convenzionalmente con la locuzione “singole

    attività”;

    • le "unità operative dismesse". Questi gruppi sono indicati con la locuzione “gruppi di

    attività in via di dismissione”.

    •Gerarchia del fair value

    •Le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la

    significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli:

    • (a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la

    definizione data dallo IAS 39 – per le attività o passività oggetto di valutazione (livello 1);

    •(b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili

    direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2);

    •(c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).

  • • Renzo Parisotto 15

    Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005)

    La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali

    (segue)

    DEFINIZIONI

    •Obbligazioni bancarie garantite (“covered bond”) – vedi L. 130/99 -

    •Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered

    bond) presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti:

    − banca originator, che cede a una società veicolo attivi idonei

    (crediti e titoli);

    − società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato

    dall’acquisto degli attivi ceduti;

    − banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il

    finanziamento subordinato;

    − banca emittente i covered bond.

    •Controparti centrali

    •Soggetti che si interpongono legalmente tra le controparti di contratti negoziati

    su uno o più mercati finanziari agendo come acquirenti nei confronti di ciascun

    venditore e come venditori nei confronti di ciascun compratore.

  • • Renzo Parisotto 16

    Il bilancio bancario: schemi e regole di composizione circolare n. 262/05

  • • Renzo Parisotto 17

    Premessa: Finalità dell’ Aggiornamento

    Attraverso l’emanazione dell’aggiornamento della circolare 262/2005, le cui

    innovazioni decorrono dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2009, la Banca

    d’Italia ha perseguito i seguenti obiettivi:

    1. Recepimento delle modifiche intervenute nei principi contabili internazionali

    (attenzione: nulla si dice relativamente all’IFRS 9);

    2. Attuazione di alcune razionalizzazioni delle tabelle di Nota Integrativa del Bilancio

    alla luce dell’esperienza applicativa maturata sia per avvicinare gli schemi del

    bilancio bancario a quelli di Vigilanza sugli IAS/IFRS armonizzati in sede europea

    (FINREP);

    3. Recepimento di alcune precedenti “comunicazioni amministrative” già fornite al

    sistema bancario.

    NB: Si tratta di una revisione integrale della Circolare. Continua tuttavia ad

    essere presente la cautela introdotta da BI secondo cui è comunque

    necessario fornire le informazioni richieste dagli IAS/IFRS anche se non

    specificamente richiamate dalla Circolare stessa.

  • • Renzo Parisotto 18

    Il bilancio bancario: schemi e regole di composizione

    circolare n. 262/05

  • • Renzo Parisotto 19

    Il bilancio bancario: schemi e regole di composizione

    circolare n. 262/05

  • • Renzo Parisotto 20

    Il bilancio bancario: schemi e regole di composizione

    circolare n. 262/05

  • • Renzo Parisotto 21

    Il bilancio bancario: schemi e regole di composizione circolare n. 262/05

  • • Renzo Parisotto 22

    I documenti del fascicolo di bilancio individuale

    Disposizioni generali

    •Il bilancio è redatto in unità di euro (1) ad eccezione della nota

    integrativa che deve essere redatta in migliaia di euro oppure, a

    discrezione della banca quando ricorrono determinate condizioni, in

    milioni di euro.

  • • Renzo Parisotto 23

    Stato patrimoniale: voci dell’attivo

    B.I. circ.262/05

    (G.U. 296 - 21/12/2009

    pag.151)

  • • Renzo Parisotto 24

    Stato patrimoniale: le principali voci dell’attivo

    30 Attività finanziare valutate al fair value

    Figurano tutte le attività finanziarie per cassa (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) designate al fair

    value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle

    imprese (c.d. “fair value option”) dallo IAS 39, dallo IAS 28 e dallo IAS 31.

    Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal

    bilancio (“cedute e non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle

    pertinenti forme tecniche.

    40 Attività finanziare disponibili per la vendita

    Figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio

    disponibile per la vendita.

    Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal

    bilancio (“cedute e non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle

    pertinenti forme tecniche.

    50 Attività finanziare detenute sino alla scadenza

    Figurano i titoli di debito e i finanziamenti, quotati su un mercato attivo (Livello 1), allocato nel

    portafoglio detenuto sino alla scadenza.

    Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal

    bilancio (“cedute e non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle

    pertinenti forme tecniche.

  • • Renzo Parisotto 25

    Stato patrimoniale: le principali voci dell’attivo (segue)

    70 Crediti verso clientela

    Figurano le attività finanziarie non quotate su un mercato attivo (Livello 2 e Livello 3) verso clientela (mutui,

    operazioni di locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, ecc.) allocate nel portafoglio “crediti”.

    Sono inclusi anche i crediti verso gli Uffici Postali e la Cassa Depositi e Prestiti, i margini di variazione presso

    organismi di compensazione a fronte di operazione su contratti derivati nonché i crediti di funzionamento

    connessi con la prestazione di servizi finanziari (es. attività di servicing).

    Figurano anche (nel bilancio del locatore) le operazioni di leasing finanziario

    Figurano i prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o altri enti pubblici e destinati a particolari operazioni

    di impiego previste e disciplinate da appositi leggi (“crediti con fondi di terzi in amministrazione”), sempre che sui

    prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore a carico dell’ente prestatore.

    Non figurano i crediti erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui

    gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) e che rivestano, pertanto,

    natura di mero servizio. Qualora tali crediti comportino un rischio a carico dell’azienda vanno inclusi per la

    relativa quota.

    Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio

    (“cedute e non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

    80 Derivati di copertura

    Figurano i derivati finanziari e creditizi (sempreché non assimilabili alle garanzie ricevute secondo lo IAS 39) di

    copertura, che alla data di riferimento del bilancio presentano un fair value positivo.

    Non formano oggetto di rilevazione i derivati su crediti di copertura assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello

    IAS 39.

    90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica

    Figura il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attività oggetto di copertura generica

    (“macrohedging”) dal rischio di tasso d’interesse, in applicazione di quanto previsto dallo IAS 39, par. 89 A.

  • • Renzo Parisotto 26

    Stato patrimoniale: le principali voci dell’attivo (segue)

    110 Attività materiali

    Attività materiali ad uso funzionale e quelle detenute a scopo di investimento di cui agli IAS 16 e 40

    nonché quelle oggetto di locazione finanziaria (per il locatario) e di leasing operativo (per il locatore)

    di cui allo IAS 17.

    Occorre distinguere tra attività ad uso funzionale e attività detenute a scopo di investimento. Nella

    prima categoria rientrano convenzionalmente anche le opere d’arte, nonché i beni in attesa di

    locazione e i beni in corso di costruzione destinati ad essere concessi in locazione finanziaria nel

    caso di contratti con “ritenzione dei rischi”.

    140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

    “Singole attività” e gruppi di attività in via di dismissione di cui all’IFRS 5.

    150 Altre attività

    Attività non riconducibili nelle voci dell’attivo, ad esempio:

    - il valore positivo dei contratti di gestione (c.d. “servicing assets”) di cui allo IAS 39;

    - i ratei attivi diversi da quelli che vanno capitalizzati sulle relative attività finanziarie;

    - le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi diverse da quelle riconducibili alla

    voce “attività materiali”;

    - i crediti derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari – vedi Prot. B.I. febbraio 2010 - ;

    - partite fiscali debitori diverse da quelle rilevate nella voce 130 “Attività fiscali” (es. connesse con

    l’attività di sostituto d’imposta).

    Possono anche figurarvi eventuali rimanenze (di “saldo debitore”) di partite viaggianti e sospese non

    attribuite ai conti di pertinenza, purché di importo complessivamente irrilevante.

  • • Renzo Parisotto 27

    Stato patrimoniale: voci del passivo

  • • Renzo Parisotto 28

    Stato patrimoniale: le principali voci del passivo (segue)

    50 Passività finanziarie valutate al fair value

    Passività finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica (titoli di debito, finanziamenti ecc.),

    designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della

    facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) dallo IAS 39.

    È esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

    120 Fondi per rischi ed oneri

    Nella sottovoce “fondi di quiescenza e obblighi simili” vanno indicati esclusivamente i fondi di

    previdenza complementare a benefici definiti e quelli a contribuzione definita classificati

    come “fondi interni” ai sensi della vigente legislazione previdenziale. I restanti fondi di

    previdenza complementari (“fondi esterni”) sono inclusi soltanto se è stata rilasciata

    una garanzia sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento a favore dei beneficiari .

    Nella sottovoce “altri fondi” figurano i fondi per rischi e oneri costituiti in ossequio a quanto

    previsto dai principi contabili internazionali, ad eccezione delle svalutazioni dovute al

    deterioramento delle garanzie rilasciate e dei derivati creditizi ad esse assimilati ai sensi dello

    IAS 39, da ricondurre alle “altre passività”.

    190 Azioni proprie

    Vanno indicate, con il segno negativo, le azioni proprie della banca detenute da quest’ultima.

  • • Renzo Parisotto 29

    Conto economico

  • • Renzo Parisotto 30

    Conto economico: le principali

    130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di

    a) crediti;

    b) attività finanziarie disponibili per la vendita

    c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

    d) altre operazioni finanziarie

    Nelle sottovoci figurano i saldi , positivi o negativi, tra le rettifiche di valore e le riprese di valore

    connesse con il deterioramento dei crediti verso clientela e verso banche, delle attività finanziarie

    disponibili per la vendita, delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza e delle altre

    operazioni finanziarie (ad esempio, le svalutazioni dei differenziali su derivati di copertura scaduti e

    non pagati, le svalutazioni di garanzie e derivati creditizi ad esse assimilati secondo lo IAS 39).

    Nelle rettifiche di valore devono figurare le cancellazioni dal bilancio operate in dipendenza di

    eventi estintivi delle attività finanziarie oggetto di valutazione.

    Nelle “riprese di valore – da interessi” vanno indicati i ripristini di valore connessi con il trascorrere

    del tempo, corrispondenti agli interessi maturati nell’esercizio sulla base dell’originario tasso di

    interesse effettivo precedentemente utilizzato per calcolare le rettifiche di valore.

    Le rettifiche di valore calcolate sulle esposizioni classificate a sofferenza, incagli, ristrutturate

    oppure scadute/sconfinanti deteriorate vanno sempre indicate come rettifiche di valore analitiche

    anche quando il metodo di calcolo è di tipo forfetario.

  • • Renzo Parisotto 31

    Conto economico: le principali

    160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

    Figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a conto

    economico di fondi ritenuti esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla sottovoce b) (“altri

    fondi”) della voce 120 (“fondi per rischi e oneri”) del passivo dello stato patrimoniale.

    Gli accantonamenti includono anche gli incrementi dei fondi dovuti al trascorrere del tempo

    (maturazione degli interessi impliciti nell’attualizzazione).

    220 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

    Figura il saldo, positivo o negativo, fra le svalutazioni e le rivalutazioni – diverse dalle rettifiche

    di valore e dalla riprese di valore da deterioramento, che sono indicate nelle voci 170 e 180 –

    delle attività materiali e immateriali (diversi dall’avviamento) valutate al fair value o al valore

    rivalutato, che ai sensi degli IAS 16, 36 e 40 devono essere iscritte nel conto economico.

  • • Renzo Parisotto 32

    Prospetto della redditività complessiva

  • • Renzo Parisotto 33

    Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

  • • Renzo Parisotto 34

    Rendiconto finanziario:

    metodo diretto

  • • Renzo Parisotto 35

    Rendiconto finanziario: metodo diretto

  • • Renzo Parisotto 36

    Rendiconto finanziario:

    metodo indiretto

  • • Renzo Parisotto 37

    Rendiconto finanziario: metodo indiretto

  • • Renzo Parisotto 38

    Patrimonio di vigilanza:

    disciplinata dalla circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006

    La disciplina sul patrimonio delle banche riveste un ruolo centrale nella normativa di

    vigilanza. Il patrimonio rappresenta, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la

    complessiva attività bancaria e costituisce, inoltre, il principale parametro di riferimento per le

    valutazioni dell’autorità di vigilanza in merito alla solidità delle banche.

    La circolare 263/2006 Banca d’Italia indica le modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza.

    Il documento ha recepito gli orientamenti emersi a livello internazionale per tenere conto

    dell’impatto derivante dall’applicazione dei principi contabili internazionali sul calcolo del

    patrimonio di vigilanza. In particolare, è stata concordata l’introduzione di alcuni “filtri prudenziali”,

    da applicare ai dati di bilancio, al fine di salvaguardare la quantità del patrimonio di vigilanza e di

    ridurne la potenziale volatilità indotta dall’applicazione dei nuovi principi contabili.

    Il fascicolo contiene la nuova disciplina prudenziale per le banche e i gruppi bancari,

    organicamente rivista a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione

    internazionale per tener conto dell’evoluzione nelle metodologie di gestione dei rischi da parte

    degli intermediari nonché dei nuovi indirizzi e criteri che informano l’attività di supervisione. Le

    disposizioni – che divengono efficaci dal 1° gennaio 2007 – si basano sulle modifiche apportate

    al Testo Unico Bancario (TUB) dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22

    dicembre 2006 e sui criteri contenuti nel decreto adottato in via d’urgenza dal Ministro

    dell’Economia e delle finanze, Presidente del CICR, su proposta della Banca d'Italia, in data 27

    dicembre 2006.

  • • Renzo Parisotto 39

    Patrimonio di vigilanza:

    disciplinata dalla circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006

    (segue)

    Il patrimonio di vigilanza è composta da:

    1)PATRIMONIO DI BASE, ammesso al calcolo senza limiti di sorta;

    2)PATRIMONIO SUPPLEMENTARE, ammesso al calcolo fino ad un limite massimo

    rappresentato dall’ammontare del patrimonio di base;

    3)LE DEDUZIONI PATRIMONIALI, ovvero le rettifiche obbligatorie apportate per il 50%

    all’ammontare complessivo del patrimonio di base e per il restante 50% al patrimonio

    supplementare;

    Patrimonio di base

    + Patrimonio supplementare

    - Deduzioni patrimoniali

    = PATRIMONIO DI VIGILANZA

  • • Renzo Parisotto 40

    Patrimonio di vigilanza:

    disciplinata dalla circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (segue)

    a1) il capitale versato;

    a2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;

    a3) gli strumenti innovativi di capitale;(1)

    a4) l’utile del periodo;

    a5)i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base (2)

    ... a cui si sottrae …

    b1) le azioni proprie;

    b2) l'avviamento;

    b3) le immobilizzazioni immateriali;

    b4) le rettifiche di valore su crediti; (3)

    b5) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;

    b6) le rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza ;

    b7) gli altri elementi negativi;

    b8) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

    La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro

    caratteristiche, possano determinare un "annacquamento“ del patrimonio di base.

    PATRIMONIO DI BASE

    (1) Gli strumenti innovativi di capitale (preference share): sono computati per un importo non eccedente il 15% del patrimonio di base (calcolato comprendendo detti

    titoli) e a seguito dell’autorizzazione della Banca d’Italia, concessa comunque solo per le somme effettivamente ricevute e a disposizione della banca al momento

    della segnalazione. (la quota eventualmente eccedente il 15% può essere inserita nel patrimonio supplementare fra gli strumenti ibridi di patrimonializzazione)

    (2) I “filtri prudenziali” sono correzioni di vigilanza apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e

    di ridurne la potenziale volatilità indotta dall’applicazione dei principi contabili internazionali (di seguito “IAS/IFRS”).

    (3) Tale voce comprende gli aumenti di rilevante entità delle perdite su finanziamenti, titoli ed altre esposizioni che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di

    metà e fine esercizio. Le banche che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte con la metodologia basata sui rating interni (base o

    avanzata) sommano tali rettifiche di valore a quelle complessive da raffrontare con le perdite attese.

  • • Renzo Parisotto 41

    Patrimonio di vigilanza:

    disciplinata dalla circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (segue)

    a1) le riserve da valutazione; (1)

    a2) gli strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base; (2)

    a3) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate;(3)

    a4) le plusvalenze nette su partecipazioni ;

    a5) l’eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese ;

    a6) gli altri elementi positivi ;

    a7) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare

    ... a cui si sottrae …

    b1) le minusvalenze nette su partecipazioni;

    b2) gli altri elementi negativi;

    b3) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare.

    PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

    (1) Le riserve da valutazione sono composte da: a) attività materiali: i) riserve per le leggi speciali da rivalutazione; ii) attività materiali ad uso funzionale; b)

    riserve positive su titoli disponibili per la vendita: i) titoli di debito; ii) titoli di capitale e quote di OICR.

    (2) Gli strumenti innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base entro un limite pari al 20 per cento dell'ammontare del patrimonio di

    base, comprensivo degli strumenti innovativi stessi. Nell’ambito di tale limite gli strumenti che prevedono clausole di revisione automatica del tasso di

    remunerazione (c.d. step-up) connesse con la facoltà di rimborso o clausole di altro tipo atte ad incentivare il rimborso da parte dell’emittente devono essere

    contenuti nel limite pari al 15 per cento dell’ammontare del patrimonio di base comprensivo solo di tali ultimi strumenti.

    (3) Tra i componenti del patrimonio supplementare vi sono gli strumenti ibridi di patrimonializzazione quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su

    richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;

    Le passività subordinate concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l’emissione prevedano

    espressamente che:

    a) in caso di liquidazione dell’ente emittente il debito sia rimborsabile solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

    b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

    c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell’emittente e preveda il nulla osta della Banca d’Italia.

    L’ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza

    del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

  • • Renzo Parisotto 42

    Patrimonio di vigilanza:

    disciplinata dalla circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (segue)

    a) le partecipazioni in banche e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale

    dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione

    e gli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) emessi da tali enti, qualunque sia il portafoglio di

    allocazione;

    b) le partecipazioni in società di assicurazione nonché gli strumenti subordinati emessi dalle

    medesime società, se computati dall'emittente a fini patrimoniali;

    c) le azioni nominative di società di investimento a capitale variabile italiane ed estere se superiori a

    20.000 azioni;

    d) le azioni o quote in banche e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente

    partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli

    strumenti subordinati (di 2° e 3° livello), diversi da quelli indicati al precedente punto a), verso

    banche e società finanziarie anche non partecipate, qualunque sia il portafoglio di allocazione. Tali

    elementi sono dedotti per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del

    valore del patrimonio di base e supplementare al lordo delle deduzioni;

    e) le posizioni verso cartolarizzazioni;

    DEDUZIONI PATRIMONIALI: gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50%

    dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare

  • • Renzo Parisotto 43

    Patrimonio di vigilanza:

    disciplinata dalla circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (segue)

    f) limitatamente alle banche autorizzate all’utilizzo di sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale

    a fronte del rischio di credito e di controparte: i) l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche

    di valore complessive; ii) le perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso

    organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso di sottostanti relativi a o trattati come

    strumenti di capitale;

    g) la partecipazione nel capitale della Banca d'Italia;

    h) le esposizioni connesse al rischio di regolamento su transazioni non di tipo “consegna contro

    pagamento” (DVP);

    Le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli

    strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio.

    Tuttavia, con riferimento alle attività di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) classificate in bilancio nel

    portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”, l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della

    riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività.

    Gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati,

    indicati ai precedenti punti a), b) e d), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

    In deroga a quanto previsto in via generale, sino al 31 dicembre 2012 gli elementi di cui al punto b)

    acquistati dalle banche prima del 20 luglio 2006 sono dedotti dall’ammontare complessivo del patrimonio

    di base e di quello supplementare.

    DEDUZIONI PATRIMONIALI: gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50%

    dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare

  • • Renzo Parisotto 44

    Patrimonio di vigilanza - glossario

    Tier I Altro modo di nominare il Patrimonio di base

    Tier II Altro modo di nominare il Patrimonio supplementare

    Total

    capital

    ratio

    indice di patrimonializzazione riferito al complesso degli elementi costituenti il capitale regolamentare (tier 1

    e tier 2).

    Tier II Tier III (Prestiti subordinati di 3° livello)

    Prestiti subordinati che soddisfano le seguenti condizioni:

    - siano stati interamente versati;

    - non rientrino nel calcolo del patrimonio supplementare

    - abbiano durata originaria pari o superiore a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto

    un preavviso per il rimborso di almeno 2 anni;

    - rispondano alle condizioni previste per le analoghe passività computabili nel patrimonio supplementare ad

    eccezione, ovviamente, di quella concernente la durata del prestito;

    - siano soggetti alla “clausola di immobilizzo” (c.d. “clausola di lock in”), secondo la quale il capitale e gli

    interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l’ammontare complessivo dei fondi

    patrimoniali della banca a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

  • • Renzo Parisotto 45

    Patrimonio di vigilanza – glossario (segue)

    Lower

    tier 2:

    identifica le passività subordinate aventi le caratteristiche per la loro inclusione nell’ambito del patrimonio

    supplementare o tier 2.

    Core

    tier I

    ratio:

    è il rapporto tra il patrimonio di base (tier I), al netto delle preference shares, ed il totale delle attività a

    rischio ponderate. Le preference shares sono strumenti innovativi di capitale emessi, di norma, da

    controllate estere, ed inseriti nel patrimonio di base se aventi caratteristiche che garantiscono la stabilità

    patrimoniale delle banche. Il tier1 ratio è il medesimo rapporto che, al numeratore, include le preference

    shares.

    Upper

    tier 2:

    Strumenti ibridi di patrimonializzazione che concorrono alla formazione del patrimonio supplementare o Tier

    II (cfr. definizione) quando il contratto prevede che:

    a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di

    sotto del livello minimo di capitale previsto per l’autorizzazione all’attività bancaria, le somme rivenienti

    dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al

    fine di consentire all’ente emittente di continuare l’attività;

    b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella

    misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l’insorgere di perdite;

    c) in caso di liquidazione dell’ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti

    tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

    Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10

    anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al nulla osta

    della Banca d’Italia.

  • • Renzo Parisotto 46

    Il fascicolo di bilancio: la relazione sulla gestione

    Il comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs 87/1992, in analogia a quanto stabilito dall’art. 2428 c.c.,

    dispone che il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato siano corredati di una

    relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della

    situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e

    dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi

    e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.

    Viene, inoltre, precisato che le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di

    cui all'art. 5, ovvero dai provvedimenti della Banca d’Italia in materia di bilancio. Il

    secondo comma dell’art. 3 del D.Lgs 87/1992 indica gli elementi che devono risultare

    dalle relazioni di cui al comma 1.

  • • Renzo Parisotto 47

    Il fascicolo di bilancio: la relazione sulla gestione (segue)

    Elementi che la relazione al bilancio dell’impresa deve contenere:

    a) le attività di ricerca e sviluppo;

    b) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell’impresa

    controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell’esercizio,

    le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i

    corrispettivi;

    c) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

    d) l’evoluzione prevedibile della gestione;

    e) i rapporti verso le imprese del gruppo di cui all’art. 4, comma 2, distinguendo fra imprese controllate,

    imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le

    imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’art. 19, comma 1;

    f) in relazione all’uso da parte dell’impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della

    situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:

    1) gli obiettivi e le politiche dell’impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la

    politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

    2) l’esposizione dell’impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al

    rischio di variazione dei flussi finanziari.

    Le disposizioni delle lettere b) e c) si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate

    per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

  • • Renzo Parisotto 48

    Il fascicolo di bilancio: la relazione sulla gestione (segue)

    In ossequio del disposto ex art. 5 D.Lgs 87/1992 la Banca d’Italia recepisce nella

    circolare 262/05 le disposizioni di cui all’art. 3.

    La circolare 262/05 in merito alla relazione sulla gestione stabilisce che il bilancio

    dell’impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione

    dell’impresa, sull’andamento economico della gestione nel suo complesso e nei

    vari settori in cui l’impresa stessa ha operato nonché sui principali rischi e

    incertezze che l’impresa affronta.

    In essa sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all’esercizio

    precedente, dai principali aggregati degli schemi di bilancio.

  • • Renzo Parisotto 49

    Il fascicolo di bilancio: la relazione sulla gestione (segue)

    Dalla relazione devono anche risultare:

    a) l’evoluzione prevedibile della gestione;

    b) le attività di ricerca e sviluppo;

    c) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o

    quote dell’impresa controllante, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell’esercizio, le

    corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; tale

    disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquisite o alienate per il tramite di società

    fiduciaria o per interposta persona.

    d) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e

    imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a

    influenza notevole;

    e) Il progetto di destinazione degli utili d’esercizio o il piano di sistemazione delle perdite;

    f) gli indicatori fondamentali dell’operatività dell’impresa nonché informazioni attinenti all’ambiente e al

    personale;

    g) eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella nota integrativa (parte E “Informazioni sui

    rischi e sulle rispettive politiche di coperture”) sugli obiettivi e sulle politiche dell’impresa in materia di

    assunzione, gestione e copertura dei rischi finanziari (rischio di prezzo, rischio di credito, rischio di

    liquidità e rischio di variazione dei flussi finanziari);

    h) i principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditività, inclusi i cambiamenti del contesto

    ambientale nel quale l’impresa opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e i relativi risultati

    nonché le politiche d’investimento adottate dall’impresa per mantenere e migliorare i rapporti economici,

    inclusa la politica di distribuzione degli utili.

  • • Renzo Parisotto 50

    Il fascicolo di bilancio: la relazione sulla gestione (segue)

    In aggiunta, per le società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati

    regolamentati l’art. 123-bis del D.Lgs 58/1998 (TUF) prevede che la relazione sulla gestione

    contenga una specifica sezione, denominata: “Relazione sul governo societario e gli assetti

    proprietari” v. oltre.

    Si deve inoltre tenere in considerazione quanto disposto dal Regolamento CONSOB n. 11971 di

    attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli

    emittenti.

    L’art. 79 del regolamento dispone che gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano

    con i criteri stabiliti da apposito allegato (3C), le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e

    nelle società da questi controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai

    direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente

    separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o

    per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre

    informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai

    direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche .

    Disposizioni ulteriori previste per le società emittenti valori

    mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati

  • • Renzo Parisotto 51

    I documenti del fascicolo di bilancio consolidato

  • • Renzo Parisotto 52

    Stato Patrimoniale:

    voci dell’attivo

  • • Renzo Parisotto 53

    Stato patrimoniale:

    voci del passivo

  • • Renzo Parisotto 54

    Conto economico

  • • Renzo Parisotto 55

    Prospetto della redditività consolidata complessiva

  • • Renzo Parisotto 56

    OCI - Modifiche apportate allo IAS 1

    Regolamento n. 1274/2008 e n. 70/2009

    Introduzione del “prospetto di conto economico complessivo”, del concetto

    di “risultato economico complessivo”, degli “altri componenti di conto

    economico complessivo” . Riorganizzazione del prospetto delle

    variazioni di patrimonio metto in funzione della introduzione del “risultato

    economico complessivo” .

    IAS 1 par. 7 - Altre componenti del conto economico complessivo

    “comprende le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da

    riclassificazione) che non sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio

    come richiesto o consentito dagli altri IFRS”.

    (segue)

  • • Renzo Parisotto 57

    OCI - Modifiche apportate allo IAS 1

    Regolamento n. 1274/2008 e n. 70/2009

    IAS 1 par. 81 - Tutti gli elementi di ricavo e di costo rilevate in un esercizio possono

    ricomprendersi in:

    - Un solo prospetto di conto economico complessivo riportante sia i costi che i ricavi

    imputati a utile/perdita dell’esercizio che quanto rientrante tra gli “Altri componenti

    di conto economico complessivo”.

    - In due prospetti :

    • il primo - conto economico separato – che comprende solo gli elementi

    che determinano l’utile/perdita dell’esercizio non diverso quindi dal

    tradizionale prospetto do conto economico:

    • il secondo - conto economico complessivo – che, partendo

    dall’”utile/perdita dell’esercizio”, evidenzi gli elementi compresi fra gli “Altri

    componenti di conto economico complessivo”.

  • • Renzo Parisotto 58

    BANCA D’ITALIA – Circolare 262/2005

    PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

    VOCI

    10. Utile (Perdita) d’esercizio

    Altre componenti reddituali al netto delle imposte

    20.

    30.

    40.

    50.

    60.

    - Attività finanziarie disponibili per la vendita: a) variazioni di fair value

    b) rigiro a conto economico

    - rettifiche da deterioramento

    - utili perdite

    c) altre variazioni

    - Attività materiali

    - Attività immateriali

    - Copertura di investimenti esteri : a) variazioni di fair value

    b) rigiro a conto economico

    c) altre variazioni

    - Copertura dei flussi finanziari : a) variazioni di fair value

    b) rigiro a conto economico

    c) altre variazioni

    (segue)

  • • Renzo Parisotto 59

    VOCI

    70.

    80.

    90.

    100.

    110.

    - Differenze di cambio : a) variazioni di fair value

    b) rigiro a conto economico

    c) altre variazioni

    - Attività non correnti in via di dismissione : a) variazioni di fair value

    b) rigiro a conto economico

    c) altre variazioni

    - Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti

    - Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:

    a) variazioni di fair value

    b) rigiro a conto economico

    - rettifiche da deterioramento

    - utili/perdite da realizzo

    c) altre variazioni

    Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

    120. Redditività complessiva (Voce 10 + 110)

    BANCA D’ITALIA – Circolare 262/2005

    PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

  • • Renzo Parisotto 60

    PROSPETTO OCI

    Le voci sono riconducibili a queste fattispecie secondo i rispettivi principi:

    Variazione nella riserva di rivalutazione – IAS 16 Immobili, impianti e

    macchinari (par.39) e IAS 38 (par.85) Attività immobiliari.

    Utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti - IAS 19 (par.93 A)

    Benefici ai dipendenti.

    Utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione

    estera – IAS 21 (par.27/45) Effetti delle variazioni dei cambi delle valute

    estere.

    Utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili

    per la vendita – IAS 39 (par.55B) Strumenti finanziari: rilevazione e

    valutazione.

    Parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura –

    IAS 39 (par.71).

    Quote delle voci del Prospetto delle altre componenti di Conto economico

    complessivo (o OCI – Other comprehensive income) di società collegate

    e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto.

    Rettifiche da riclassificazione – IAS 1, paragrafi 92-96.

  • • Renzo Parisotto 61

    OCI - Modifiche apportate allo IAS 1 - Regolamento n. 1274/2008

    IAS 1 precedente 96 e 97 IAS 1 nuovo 106 e 107

    1.utile o perdita dell’esercizio;

    2.ciascun elemento di proventi ed oneri, per l’esercizio che, come richiesto da altri principi o da altre Interpretazioni, è imputato direttamente a patrimonio netto, e il totale di queste voci;

    3.ricavi o costi totali del periodo (calcolati come la somma di 1 e 2) che mostrano separatamente gli importi totali attribuibili ai possessori di capitale conferito della controllante e alla quota di pertinenza dei terzi;

    4.per ciascuna voce del patrimonio netto,gli effetti dei cambiamenti nei principi contabili e correzione degli rilevati secondo quando previsto dallo IAS 8;

    5.gli importi delle operazioni con i possessori di capitale conferito che agiscono in tale loro qualità, esponendo le distribuzioni effettuate agli stessi;

    6.il saldo delle riserve di utili (ossia l’utile e le perdite accumulati) all’inizio dell’esercizio e alla data di riferimento del bilancio e i movimenti durante l’esercizio;

    7.una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di capitale conferito versato, e di ciascuna riserva all’inizio e al termine dell’esercizio, evidenziando distintamente ogni variazione.

    1.Il totale di conto economico complessivo, riportando separatamente gli importi attribuibili ai soci della controllante e alla quota di pertinenza dei terzi;

    2.per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell’applicazione retroattiva o della rideterminazione rilevati secondo quando previsto dallo IAS 8;

    3.gli importi delle operazioni con i soci che agiscono in tale qualità, riportando separatamente i conferimenti e gli utili distribuiti ai soci;

    4.per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all’inizio e al termine dell’esercizio, evidenziando distintamente ogni variazione.

    I nuovi par. 106 e 107 prevedono che il “Prospetto delle variazioni di patrimonio netto”

    sia così esposto :

  • • Renzo Parisotto 62

    Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

  • • Renzo Parisotto 63

    Rendiconto Finanziario Consolidato:

    metodo diretto

  • • Renzo Parisotto 64

    Rendiconto Finanziario Consolidato: metodo diretto

  • • Renzo Parisotto 65

    Rendiconto Finanziario Consolidato: metodo indiretto

  • • Renzo Parisotto 66

    Rendiconto Finanziario Consolidato: metodo indiretto

  • • Renzo Parisotto 67

    Bilancio degli intermediari ex art. 107 T.U.B. (es. società di Leasing)

  • • Renzo Parisotto 68

    Stato patrimoniale: voci dell’attivo

  • • Renzo Parisotto 69

    Stato patrimoniale: voci del passivo

  • • Renzo Parisotto 70

    Conto economico

  • • Renzo Parisotto 71

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”.

    La Guida operativa alla transizione ai principi contabili internazionali si occupa, in particolare, della

    redazione della situazione all’1 gennaio 2004, o alla successiva data di inizio dell’esercizio 2004/2005.

    La seconda parte della Guida riguarda la redazione del rendiconto finanziario, del prospetto delle

    variazioni delle voci di bilancio netto e delle note al bilancio.

    La Guida evidenzia, inoltre, alcuni problemi relativi, in particolare, ai bilanci delle banche e delle imprese

    finanziarie e delle imprese di assicurazione. Una trattazione particolare è dedicata agli strumenti

    finanziari per i quali sono illustrate le varie e complesse problematiche.

    Gli IAS/IFRS a cui si fa riferimento nella Guida sono i documenti aggiornati dallo IASB a seguito del

    processo di revisione attuato nel corso del 2003 e nel 2004, sino al 31 marzo 2004, nonché il documento

    interpretativo IFRIC 1 (Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività

    similari).

    La lettura della guida va effettuata tenendo conto dello specifico documento IFRS 1, principio contabile

    internazionale relativo alla prima applicazione degli IAS/IFRS, che detta le regole tecniche per il

    passaggio ai principi contabili internazionali.

  • • Renzo Parisotto 72

    •In sede di prima applicazione, l’impresa deve verificare i valori iniziali di iscrizione delle immobilizzazioni

    materiali considerando il trattamento di:

    • eventuali oneri finanziari impliciti;

    • oneri di ripristino e/o smantellamento;

    • capitalizzazione di oneri finanziari;

    • eventuali operazioni di permuta;

    • manutenzioni e riparazioni;

    • fondi per manutenzioni cicliche, i quali devono essere eliminati se non esiste un’obbligazione

    implicita alla data del bilancio che deriva da un evento passato;

    • fondi di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, i quali devono essere eliminati,

    ove non sussista un’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, quale risultato di un

    evento passato.

    •L’IFRS 1, ai paragrafi 16-19, consente, in sede di transizione agli IAS/IFRS, di derogare al principio

    del costo, utilizzando un valore che rappresenterà in seguito il costo stesso. Tale valore è

    rappresentato dal fair value alla data della situazione di apertura, ovvero dal costo ammortizzato,

    rideterminato per riflettere la variazione nell’indice generale o specifico dei prezzi. La deroga può essere

    utilizzata anche per un singolo bene e non comporta che tale bene in seguito debba essere trattato

    come bene rivalutato. Gli ammortamenti saranno successivamente calcolati sulla base del valore

    attribuito in sede di apertura.

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”

    - Immobili, impianti e macchinari – IAS 16

  • • Renzo Parisotto 73

    In sede di transizione agli IAS/IFRS, l’impresa deve:

    individuare e classificare separatamente gli investimenti immobiliari, stornando le

    eventuali attività non iscrivibili ai fini IAS, con contropartita l’apposita riserva di

    patrimonio netto in cui confluiscono le differenze con gli IAS;

    decidere come valutare gli investimenti immobiliari, cioè se con il modello del costo o

    con quello del fair value (tuttavia, gli immobili posseduti tramite leasing operativo,

    qualificati come investimenti immobiliari, devono essere obbligatoriamente valutati al

    fair value).

    In particolare l’IFRS 1 consente, alla data di passaggio agli IFRS, di:

    valutare gli investimenti immobiliari al fair value e utilizzare tale valore come sostituto

    del costo;

    utilizzare il valore rideterminato degli investimenti, alla data di passaggio o a una data

    precedente, in base ai precedenti principi contabili, come sostituto del costo se tale

    valore era, alla data in cui venne rideterminato, assimilabile al fair value o al costo o

    costo ammortizzato.

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”

    - Investimenti immobiliari – IAS 40

  • • Renzo Parisotto 74

    •In sede di prima applicazione, le regole da seguire per le diverse categorie di immobilizzazioni

    immateriali sono le seguenti:

    costi d’impianto e d’ampliamento: si tratta di oneri pluriennali che non possono essere

    mantenuti nei bilanci IFRS e quindi devono essere annullati, con riduzione delle riserve di utili

    indivisi.

    costi di ricerca, sviluppo e pubblicità: i costi di ricerca e pubblicità devono essere annullati con

    rettifica delle riserve di utili. I costi di sviluppo devono essere invece mantenuti se rispecchiano i

    requisiti indicato dallo IAS 38. Al riguardo, occorrerà considerare anche i costi di sviluppo che non

    erano stati precedentemente capitalizzati, ma che soddisfano i requisiti dello IAS 38 e hanno

    ancora, alla data della transizione, una utilità futura;

    diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno: non dovrebbe

    essere necessaria nessuna modifica per quelli acquisiti dall’esterno o utilizzati a seguito di licenza;

    quelli generati internamente non possono essere iscritti in bilancio e, dunque, devono essere

    annullati, riducendo la riserva utili portati a nuovo, qualora non siano soddisfatti i requisiti per loro

    rilevazione.

    concessioni, licenze, marchi e diritti simili: dovrebbero valere le stesse considerazioni dei diritti

    di brevetto

    avviamento: l’iscrizione distinte dell’avviamento non può che derivare da un’operazione di

    business combination (acquisto o conferimento di azienda o ramo di azienda; fusione; scissione)

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”

    - Immobilizzazioni immateriali – IAS 38

  • • Renzo Parisotto 75

    Con riferimento alle operazioni di leasing il locatore e il locatario che adottano gli IAS per la prima volta

    devono applicare lo IAS 17 retroattivamente, come se tale principio fosse stato da sempre adottato. Il

    problema principale riguarda la corretta classificazione di leasing; pertanto è presumibile che talune

    operazioni di locazione (e/o noleggio) classificate secondo i principi contabili italiani come locazioni

    operative e/o noleggi, debbano essere riclassificate secondo lo IAS 17 come leasing finanziari e

    viceversa.

    Leasing finanziario

    In sede di prima applicazione, si potranno presentare le seguenti situazioni:

    a. contratti di leasing finanziario in corso di operatività;

    b. beni riscattati a seguito del completamento del leasing finanziario, ancora in uso.

    Per entrambe le fattispecie il locatario dovrà iscrivere, tra le attività, il bene oggetto del contratto

    (nell’ipotesi sub b il bene è già iscritto al valore di riscatto). Inoltre nella situazione a), di cui sopra,

    occorre iscrivere l’importo del debito residuo alla data di passaggio agli IFRS.

    La differenza tra attività (valore del bene) e passività (debito residuo) alla data di transizione costituirà la

    rettifica da rilevare nel patrimonio netto di apertura, che dovrà essere considerata al netto dell’effetto

    fiscale, rilevato separatamente.

    Con riferimento al locatore, in sede di prima applicazione degli IAS, il bene locato dovrà essere stornato

    dalla voce “Immobilizzazioni materiali” e dovrà essere iscritto un credito determinato con il metodo del

    costo ammortizzato di cui allo IAS 39.

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”

    - Leasing – IAS 17

  • • Renzo Parisotto 76

    Leasing operativo

    Le transizioni agli IFRS per i contratti di leasing operativo non dovrebbero comportare

    particolari problemi applicativi, salvo rivedere il trattamento contabile degli eventuali incentivi

    connessi o ricevuti.

    Operazioni di sale and leaseback

    Se la società prima della data di passaggio agli IFRS ha concluso operazioni di sale and

    leaseback ed ha imputato per intero la plusvalenza conseguita con la vendita al conto economico

    dell’esercizio in cui essa è avvenuta, deve apportare la rettifica in conformità alle indicazioni

    contenute nello IAS 17, imputando gli effetti, considerando la relativa fiscalità differita, alle riserve

    patrimoniali.

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali

    IAS/IFRS”

    - Leasing – IAS 17 (segue)

  • • Renzo Parisotto 77

    Capitale sociale

    Rispetto allo schema di stato patrimoniale previsto dall’art. 2424 del c.c., il capitale sottoscritto (ossia

    “emesso”) sarà esposto al suo valore nominale ridotto dei crediti verso soci per decimi da versare, non

    essendo quest’ultima voce prevista nello schema IAS di stato patrimoniale. Anche il valore nominale delle

    azioni proprie riacquistate, secondo quanto previsto dallo IAS 32, è da esporsi in diminuzione del capitale

    emesso, mentre il premio o lo sconto rispetto al valore nominale rettifica le altre componenti del netto.

    Riserve da soprapprezzo azioni

    Tale riserva deve essere mantenuta.

    Riserve da rivalutazione

    Tale voce costituisce una delle differenze fra i principi contabili nazionali e internazionali. Infatti, mentre i

    principi contabili nazionali prevedono la possibilità della rivalutazione soltanto in applicazione di leggi

    speciali, gli IAS prevedono, quale trattamento alternativo al costo storico, il modello della rideterminazione

    del valore (rivalutazione). Per quanto riguarda la fase transitoria di passaggio agli IAS è presumibile che

    la riserva di rivalutazione già costituita possa essere mantenuta.

    Riserva legale

    Non esiste una riserva legale nel sistema degli IAS. Essa va pertanto riclassificata, nello stato

    patrimoniale, ad una voce di riserve assoggettate a vincoli nella distribuzione e nell’utilizzo. Nella nota

    integrativa, va ricostruita l’origine e la suddivisione di tale riserva, con i vincoli a cui è assoggettata.

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS” - Patrimonio netto – IAS 32

  • • Renzo Parisotto 78

    Riserve statutarie

    Tali riserve, se assoggettate a specifici vincoli, vanno accomunate con la riserva legale e riclassificate tra le

    “Altre riserve” nell’apposita riserva vincolata.

    Riserva per azioni proprie in portafoglio

    Tale riserva non sarà più iscritta in considerazione del diverso modo di rappresentazione introdotto dagli IAS

    per le azioni proprie. Pertanto, il saldo della riserva già esistente deve essere riclassificato alle specifiche

    riserve con il cui utilizzo era stata costituita, mentre l’importo relativo alle azioni proprie è iscritto in negativo a

    riduzione a riduzione del Capitale Sociale.

    Altre riserve, distintamente indicate

    Va mantenuta questa voce complessiva, con suddivisione analitica della nota integrativa.

    Altre modifiche

    Saldo delle rettifiche per il passaggio agli IAS: è richiesta l’iscrizione, nel patrimonio, degli utili (perdite) portati

    a nuovo, o di una riserva che accoglierà gli effetti cumulativi delle rettifiche, positive e negative, previste

    dall’IFRS 1 per il passaggio agli IAS. La riserva deve essere suddivisa, in quanto può interessare voci diverse

    del patrimonio netto, quali, per esempio:

    1)Utili portati a nuovo;

    2)Riserva da fair value;

    3)Riserva da conversione.

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”

    - Patrimonio netto – IAS 32 (segue)

  • • Renzo Parisotto 79

    I fondi (accantonamenti) non iscrivibili in bilancio in base allo IAS 37 devono essere eliminati con

    imputazione del relativo importo nella voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze

    con gli IAS.

    FONDI DI QUIESCENZA (fondi pensione e fondi per indennità di cessazione di rapporti vari)

    Fondi indennità per cessazione di collaborazione coordinate e continuative, per cessazione di

    rapporti di agenzia e per indennità suppletiva di clientela: poiché tali fattispecie si configurano come

    obbligazioni attuali alla data della transizione, l’impresa dovrà procedere all’iscrizione di tali fondi

    (accantonamenti). Trattandosi di passività con un lungo differimento, i relativi importi saranno

    attualizzati ad un tasso di mercato, al lordo di imposte e tenuto conto dei rischi specifici connessi alla

    passività.

    FONDO IMPOSTE CORRENTI E FONDO IMPOSTE DIFFERITE

    Fondo imposte correnti: il fondo accoglie le passività per imposte probabili connesse a contenziosi

    in corso. L’iscrizione di tale tipologia di fondo segue le regole previste dallo IAS 37 e non si

    rilevano particolari differenze rispetto a quanto previsto dai principi contabili italiani. In relazione ai debiti

    per passività fiscali correnti non si rilevano differenze di trattamento contabile rispetto ai principi

    nazionali. Gli acconti d’imposta versati e le ritenute subite non possono essere iscritte come crediti, ma

    devono essere classificati a riduzione della passività per imposte correnti, al fine di esporre in bilancio il

    saldo netto risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, anche i principi contabili nazionali

    contengono tale previsione.

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”

    - Fondi rischi e oneri – IAS 37

  • • Renzo Parisotto 80

    Fondo imposte differite: il trattamento contabile delle imposte differite è regolato dallo IAS 12, e

    quindi non rientra nel campo di applicazione dello IAS 37.

    FONDO MANUTENZIONI CICLICHE

    I fondi manutenzioni cicliche non presentano i requisiti di iscrivibilità di un

    accantonamento previsti dallo IAS 37 e conseguentemente, se esistenti alla data della

    transizione, dovranno essere eliminati.

    FONDO PRE BUONI SCONTO E CONCORSI A PREMIO

    Il fondo presenta le caratteristiche di iscrivibilità previste dallo IAS 37 e se il suo

    ammontare era stato determinato secondo le indicazioni fornite dal principio contabile nazionale

    n. 19 non si configura la necessità di procedere a rettifiche. Infatti, il principio contabile nazionale

    n. 19 prevede che il fondo in oggetto sia determinato in base alla percentuale di ritorno dei buoni,

    e quindi in base al tipo di prodotto, di campagna pubblicitaria a sostegno dell’operazione, al

    numero dei buoni emessi, al valore unitario dello sconto o del premio, alla propensione al

    consumatore all’acquisto del prodotto oggetto dei buoni e tenendo conto dell’esperienza passata

    e di elaborazioni statistiche per operazioni similari. In sostanza, le indicazioni fornite dal principio

    contabile nazionale n. 19 consentono di effettuare la “miglio stima” della passività in questione,

    secondo una logica allineata a quella dello IAS 37.

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”

    - Fondi rischi e oneri – IAS 37 (segue)

  • • Renzo Parisotto 81

    FONDO MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI E DI BENI DI

    AZIENDA IN AFFITTO

    I beni gratuitamente devolvibili e i beni di azienda in affitto comportano per l’impresa un vero e

    proprio obbligo giuridico di restituire al concedente i beni in perfette condizioni di funzionamento;

    conseguentemente, in presenza di tali fattispecie, l’impresa ha senza dubbio un’obbligazione attuale.

    Tale obbligazione comporta la necessità di iscrivere un apposito fondo per la manutenzione o il

    ripristino dei beni in perfette condizioni di funzionamento. Tuttavia lo IAS 37 ribadisce che l’obbligazione

    deve essere rilevata soltanto quando risulta da un evento passato. Al paragrafo 19 precisa, tra l’altro,

    che i costi di smantellamento di un’installazione petrolifera o una centrale nucleare sono rilevati se

    l’impresa è obbligata a sanare il danno causato. Pertanto, se i beni devolvibili sono già in perfette

    condizioni di funzionamento non ci sono danni causati, né necessità di effettuare accantonamenti.

    •In definitiva, ai fini del mantenimento in bilancio o della contabilizzazione degli accantonamenti in

    oggetto, dovranno essere analizzate le singole ipotesi.

    FONDO PER COSTI SU LAVORI SU COMMESSA

    L’effetto più significativo della transizione è la rettifica del valore contabile delle rimanenze, per il

    passaggio dal metodo della commessa completata (non ammissibile) al metodo della percentuale di

    completamento, con corrispondente incremento della posta di netto che accoglierà il saldo delle rettifiche

    per il passaggio agli IAS.

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”

    - Fondi rischi e oneri – IAS 37 (segue)

  • • Renzo Parisotto 82

    FONDI PER COPERTURA PERDITE DI SOCIETÀ PARTECIPATE

    Con riferimento ai fondi per copertura perdita di società partecipate, con particolare riferimento ai

    requisiti di iscrivibilità previsti dallo IAS 37, occorre esaminare il criterio di valutazione adottato per la loro

    valutazione. Se si rende applicabile il metodo del patrimonio netto, vi è la necessità di rilevarle ai sensi

    dello IAS 28 (paragrafo 30). Diverso è il caso della valutazione al costo o in conformità con lo IAS 39. In

    questi casi la rilevazione delle previste perdite della partecipate rientrano nel più ampio tema della

    valutazione delle partecipazioni, e di esse si tiene conto nell’ambito dell’impairment test sulle

    partecipazioni stesse o della misurazione del loro fair value. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il valore della

    partecipazione sia azzerato, e la partecipante sia impegnata a coprire le perdite della partecipata andrà

    comunque effettuato un accantonamento a fronte di tali perdite in conformità agli IAS 27 e 28.

    FONDO RECUPERO AMBIENTALE

    La fattispecie connessa al recupero ambientale può presentarsi sotto diverse forme; a seconda dei

    casi e del tipo di impresa, la stessa può avere obblighi di tipo legale (derivanti da normative nazionali o di

    settore) oppure un’obbligazione implicita (derivante da azioni o decisioni che l’impresa stessa ha

    intrapreso in tema di recupero ambientale, tali da aver creato valide aspettative nei terzi a che tale

    recupero verrà effettuato). In entrambi i casi ricorrono i requisiti di iscrivibilità, previsti dallo IAS 37.

    Al momento agli IAS sarà necessario:

    - analizzare il differimento di tali fondi (che per loro natura, presentano, probabilmente, scadenza

    temporale oltre i 12 mesi) e procedere a rettificarli per tener conto dell’effetto dell’attualizzazione;

    - esaminare i criteri di stima a suo tempo adottati, al fine di accertare la presenza della c.d. “miglior

    stima”.

    Guida n. 1: “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS”

    - Fondi rischi e oneri – IAS 37 (segue)

  • • Renzo Parisotto 83

    FONDO PER PREPENSIONAMENTO E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

    L’iscrizione del fondo costi di ristrutturazione presenta, rispetto ai principi contabili

    nazionali, dei requisiti di iscrivibilità più restrittivi. Infatti, tale tipologia di fondo può essere

    iscritta o mantenuta nella situazione alla data della transizione soltanto se si verificano le

    condizioni previste dallo IAS 37 (paragrafi 70-83). In sostanza, per poter iscrivere un fondo

    di ristrutturazione, si deve essere in presenza di un’obbligazione implicita ad effettuare

    la ristrutturazione. Più precisamente l’obbligazione è presente se l’impresa alla data di

    bilancio:

    a)ha un formale piano dettagliato che identifichi come minimo:

    - l’attività o la parte di attività a cui si riferisce la ristrutturazione;

    - le principali località interessate;

    - la localizzazione, le categorie e il numero approssimativo di persone che

    usufruiranno di indennità per cessazione anticipata del loro rapporto;

    - la stima dei costi da sostenere;

    - quando il piano sarà attuato;