UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Facoltà di Economia
Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali
cod. 90001
cod. 91070
Relatore - Daniela Forlani
Tutorato 4
Anno accademico: 2013-2014
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
IFRS 13
Principio di secondo livello, in quanto aiuta ad individuare un parametro
fondamentale, il fair value appunto, impiegato nelle valutazioni contabili da
molti altri principi.
Prima dell’emanazione del nuovo standard, in vigore dal 1°gennaio 2013, la
definizione di fair value era contenuta in vari principi
L’emanazione dello standard ha consentito un avvicinamento allo standard
americano SFAS157 e segna un passo importante verso la convergenza dei sue
sistemi contabili, quello internazionale e quello statunitense
DEFINIZIONE
“il prezzo che dovrebbe essere ricevuto per vendere un’attività o che dovrebbe
essere corrisposto per estinguere una passività in una transazione normale tra
partecipanti al mercato alla data della valutazione”
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
Aspetto Disciplina precedente (IAS
16, 32 e 39) IFRS 13
Codificazione Molte disposizioni distribuite
tra più standards Un unico standard
Gerarchia fair value Rimando principio americano
SFAS 157 Definizione nel dettaglio
Processo di valutazione Nessuna indicazione Indicazione step per la
valutazione
Mercati non attivi o
illiquidi Nessuna indicazione
Indicatori presenza
mercato non attivo
Livello 3 Nessuna indicazione specifica Indicazione tecniche di
valutazione
Informativa di bilancio
Obblighi estesi, in
particolare se si ricorre al
mark-to-model
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
Le attività e le passività per le quali si deve misurare il fair value devono
essere considerate per quelle caratteristiche che assumono rilevanza nella
fissazione del prezzo per i partecipanti al mercato (ad es le condizioni e la
localizzazioni di un’attività)
Le attività e le passività, a seconda della loro rilevanza potranno essere
considerate singolarmente oppure nel loro insieme, come un gruppo o un
singolo elemento (CGU)
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
MERCATO PRINCIPALE E MERCATO PIÙ VANTAGGIOSO
Questa potenziale transazione normale deve ritenersi eseguibile nel mercato principale
e, qualora ci siano più mercati per vendere il bene, è necessario considerare principale
quello caratterizzato dal più grande volume di scambi per l’elemento considerato.
Laddove non fosse possibile stabilire quale sia il mercato più importante, si deve allora
considerare il mercato più vantaggioso definito come il mercato che massimizza
l’ammontare derivante dalla vendita delle attività e minimizza l’ammontare da pagare per
trasferire le passività dopo avere tenuto conto dei costi di transizione e di trasporto.
Salvo situazioni particolari, si assume come mercato principale quello nel quale
l’azienda abitualmente svolge le proprie transazioni
Fondamentale è che, al momento dell’effettuazione della misurazione, l’azienda possa
avere accesso al mercato assunto come principale; in tal caso il prezzo identificativo del
fair value è quello praticato in tale mercato, anche qualora i prezzi spuntati in altri mercati
risultino più vantaggiosi.
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
I PARTECIPANTI AL MERCATO
Nella misurazione del fair value si deve assumere che i partecipanti al meracato
agiscano al meglio del proprio interesse.
Non è necessario definire profili individuali dei singoli acquirenti.
È necessario ipotizzare che la transazione abbia luogo tra acquirenti e venditori che
partecipano al mercato principale individuato, indipendenti tra di loro, informati ed in
grado di porre in essere transazioni spontanee.
IL PREZZO
Il prezzo può essere osservato direttamente o stimato attraverso tecniche valutative
Non si considerano i costi di transizione, già richiamati dagli altri principi, in quanto
riguardano la transizione in sé e non il bene da scambiare
I costi di trasporto invece sono da considerare, in quanto la localizzazione è una
caratteristica intrinseca del bene
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
Il fair value rappresenta perciò il miglior prezzo al quale un’attività potrebbe
essere ceduta sul mercato alla data di rilevazione, esprimendo dunque il valore
che da tale attività potrebbe estrarre un partecipante al mercato, in grado di
garantire all’attività stessa l’ higest and best use.
Tale valore rappresentativo di una transazione potenziale è definito un exit price,
contrapponendosi al cosiddetto entry price, che rappresenta invece il prezzo
effettivamente pagato per l’attività o ricevuto per la passività.
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
IMPLICAZIONI DELLA VALUTAZIONE AL DEL FAIR VALUE
-Attività non finanziarie
• La misurazione al fair value deve ipotizzare che i partecipanti al mercato siano in
grado di ricavare la massima utilità del bene sfruttandolo al meglio delle sue
potenzialità (high and best use).
• Tale miglior utilizzo deve essere fattibile fisicamente (considerando le caratteristiche
del bene, quali la localizzazione e la dimensione), legalmente ( tenendo conto dei
vincoli legislativi connessi al suo impiego) e finanziariamente (considerando
l’investimento necessario per rendere economicamente conveniente il suo impiego)
•Si ipotizza che l’attuale impiego dell’azienda rappresenti l’high and best use, finché
non si dimostra che altri sarebbero in grado di utilizzarlo meglio
-Passività e titoli di capitale emessi dall’azienda
• Il concetto di fair value si basa sul presupposto che tali titoli non siano estinti ma
trasferiti
•Il fair value di una passività, quindi, non deve essere inteso come quanto l’azienda
deve pagare per estinguere la passività, ma quanto deve pagare per trasferire ad altri
l’adempimento imposto dall’obbligazione
•Per gli strumenti di capitale emessi dall’azienda, il fair value è da intendersi come
quanto pagherebbe un partecipante al mercato per acquisire i diritti e le
responsabilità connessi allo strumento
•Il fair value è pari al prezzo di scambio in mercati attivi e, se il prezzo non è
osservabile, si ricorre all’uso di prezzi osservabili in mercati non arrivi o, infine, a
tecniche di valutazione
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
TECNICHE VALUTATIVE ADOTTATE PER RILEVARE IL FAIR VALUE
• basato sullo studio di prezzi di elementi simili e dei relativi multipli
market approach
• costi di rimpiazzo o di sostituzione cost approach
• attualizzazione dei benefici futuri (flussi di cassa)
income approach
N.B. Queste tecniche valutative possono essere utilizzate sia singolarmente
che congiuntamente. La tecnica scelta dovrà essere utilizzata in modo
costante nel corso del tempo per potere monitorare il fair value con
coerenza. Cambiamenti nella tecnica possono essere necessari per il
sopraggiungere di particolari eventi (es. per il sopraggiungere di nuove
informazioni, cambiamenti di mercato o miglioramenti della tecnica
valutativa
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
LA GERARCHIA DEL FAIR VALUE
I LIVELLO
II LIVELLO
III LIVELLO
ELEMENTI PER VALUTARE UN MERCATO COME ATTIVO O INATTIVO
numero di transazioni recenti
capacità delle quotazioni di prezzi di riflettere l’informazione più aggiornata
la volatilità nel tempo di prezzi
il numero e l’attendibilità delle informazioni disponibili
presenza di nuove emissioni recenti
presenza di situazioni di vendita forzate
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
LA GERARCHIA DEL FAIR VALUE
I LIVELLO
- prezzi quotati in mercati attivi
II LIVELLO
- Altri input osservabili diversi dai prezzi mi mercato
III LIVELLO
- Input non osservabili
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
LA GERARCHIA DEL FAIR VALUE
I LIVELLO
Gli input di primo livello sono i prezzi quotati in mercati attivi alla data di
misurazione.
Questo input è la migliore evidenza del fair value
Deriva dall’individuazione del principale i più vantaggioso mercato e della possibilità
che l’azienda possa compiere una transazione a quel prezzo
Tali prezzi non richiedono rettifiche
II LIVELLO
Gli input di secondo livello cono input osservabili diversi dai prezzi di mercato
-Prezzi di elementi similari, ma nn identici, scambiati su mercati attivi
-Prezzi di elementi identici scambiati su mercati non attivi o su altri mercati, come il
prezzo ai consumatori finali da usare con rettifiche per stimare il fair value dei
prodotti finiti nel magazzino del produttore
-Altri input come i tassi di interesse o le curve di rendimento
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
LA GERARCHIA DEL FAIR VALUE
III LIVELLO
Sono input non osservabili
Solitamente sono dati interni all’azienda
Devono essere utilizzati quando non vi sono altri input utili alla stima
Vi si ricorre in caso di mercati inattivi o poco attivi
Devono comunque riflettere un exit price
Possono essere input di fonte interna o esterna, se i partecipanti al mercato
dimostrano di usare altre fonti
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
ESEMPIO 1 - DETERMINAZIONE DEL MERCATO PRINCIPALE
Mercato A Mercato B Mercato C
Volume annuo 30.000 12.000 6.000
Scambi per mese 30 12 13
Prezzo 50 48 53
Costi di trasporto (3) (3) (4)
Possibile fair value 47 45 49
Costi di transazione (1) (2) (2)
Profitti netti 46 43 47
La compagnia P detiene un’attività finanziaria scambiata in tre differenti mercati, le cui caratteristiche
sono riportate nella seguente tabella.
La compagnia opera nel Mercato C ma il mercato principale per l’attività finanziaria in questo esempio è il
Mercato A, perché presenta il volume ed il livello di attività più alti. Il mercato più vantaggioso è il C,
avendo i più alti profitti netti. La compagnia P deve basare il fair value delle attività in questione sui prezzi
del Mercato A, quando le informazioni sui volumi scambiati ed il livello di attività sono ragionevolmente
disponibili e P ha accesso a tale mercato. La scelta ricade sul Mercato A anche se non è il più vantaggioso
e nemmeno quello in cui la società opera abitualmente. Non considerando i costi di transazione ed
includendo i costi di trasporto, il fair value su tale mercato è 47. Nel caso la compagnia P non possa
accedere ai Mercati A e B, oppure le informazioni sui volumi degli scambi non siano disponibili, allora la
società dovrebbe utilizzare il fair value rilevato dal Mercato C, 49.
L’esempio proposto evidenzia come non sia sempre corretto assumere che il mercato nel quale un’entità
opera sia il mercato principale per l’elemento da valutare.
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
ESEMPIO 2 - VALUTAZIONE STRUMENTI DI EQUITY NON QUOTATI
Nell’esercizio N, l’entità C ha comprato 10 titoli azionari dell’entità D, una società privata. La
quota acquistata rappresenta il 10% delle azioni con diritto di voto dell’entità D. Il prezzo pagato è
pari a € 1.000. L’entità C redige annualmente il bilancio secondo i principi contabili
internazionali, e deve valutare il fair value della quota non di controllo nel capitale dell’entità D
che detiene alla data di riferimento del bilancio, 31/12/N2.
Nel corso dell’esercizio N2, l’entità D ha raccolto fondi aumentando il proprio capitale sociale
emettendo 10 nuove azioni per un valore di € 1.200. Tali titoli sono stati sottoscritti da altri
investitori. L’entità C conclude che il prezzo di transazione della nuova emissione di capitale di
equity di € 1.200 rappresenta il fair value alla data dell’emissione di quelle azioni. Sia l’entità C
che gli altri investitori nell’entità D hanno azioni con i medesimi diritti e condizioni. Tra la nuova
emissione di capitale agli altri investitori e la data di valutazione non ci sono stati significativi
cambiamenti esterni od interni all’ambiente nel quale l’entità D opera. Non sono presenti altri
fattori che possono indicare che il prezzo della transazione degli altri investitori non sia un valido
indicatore del fair value, quali un cambiamento nella performance dell’entità C, problemi interni
quali la scoperta di frodi, cambiamenti nelle strategie o altri indicatori tra quelli elencati nell’IFRS
13. Di conseguenza, l’entità C può concludere che € 1.200 è l’ammontare più rappresentativo del
fair value della propria quota non di controllo nel capitale dell’entità D alla data di valutazione.
Il caso proposto, tratto da IFRS Foundation (2013), affronta il problema della valutazione al fair
value degli strumenti di equity non quotati, applicando una tecnica di valutazione rientrante
nell’approccio del mercato. Tale approccio si basa sull’utilizzo di prezzi ed altre informazioni che
sono state generate da transazioni di mercato relative ad attività identiche o comparabili. Una
tecnica che rientra in questo approccio prende a riferimento il prezzo pagato in una transazione
che ha avuto per oggetto uno strumento identico, compiuta da altri investitori, diversi dall’entità
che applica la tecnica.
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
ASPETTI POSITIVI DEL FAIR VALUE
- Consente di esporre in bilancio una valutazione corrente delle attività e delle
passività
- Maggiore rilevanza informativa rispetto al criterio del costo connessa alla
capacità di prevedere i flussi di cassa futuri associati all’elemento valutato
- Maggiore comparabilità delle informazioni dal momento che tutte le attività e
passività sono valutate con riferimento ad una stessa data, gli importi che ne
derivano risultano omogenei e confrontabili: nel costo storico, al contrario
operazioni simili sono valutate in modo eterogeneo perché nella loro valutazione
si riflettono costi e ricavi sorti in momenti e condizioni diversi
- Capacità di riflettere la performance aziendale
- Avvicinamento tra utile di bilancio e risultato della gestione; di conseguenza
l’utile di bilancio presta a divenire un attendibile indicatore della performance
aziendale;
- Capacità di offrire ai lettori del bilancio una situazione che esprime valori reali;
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
ASPETTI NEGATIVI DEL FAIR VALUE
- Complessità ed eccessiva onerosità
- Soggettività
- Difficile verificabilità
- Elevata volatilità nel sistema dei valori di bilancio
- Scarsa conoscenza del criterio
- Asimmetria valutativa in caso di impiego congiunto con il costo
- Difficoltà di applicazione
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PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI – IL COSTO STORICO
I principi contabili nazionali non prevedono l’utilizzo del fair value come
criterio di valutazione delle poste di bilancio, rimanendo quindi ancorati a
criteri di valutazione che i basano sul costo storico delle attività e delle
passività. In particolare i l’art 2426 cc afferma che:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo
di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere
anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi
al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere
utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al
finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato
secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di
distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
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IFRS 13 – IL FAIR VALUE
FAIR VALUE VS COSTO STORICO
COSTO STORICO FAIR VALUE
Valori storici Valori correnti
Certo e documentabile Poco verificabile
Valori realizzati Valori non necessariamente realizzati
Attendibile Rilevante
Oggettivo Soggettivo
Prudente Competenza
Prevedibile e costante Volatile
Semplice da calcolare Complesso da calcolare
Discende direttamente dallo scambio Molteplicità dei criteri di valutazione
Si disinteressa delle modificazioni che
possono intervenire durante la vita
dell’attività o della passività sottostante,
a meno che si verifichino delle perdite di
valore, nel qual caso l’attività è svalutata
Si basa sul presupposto che i valori
espressi in bilancio riflettano il loro
valore di scambio
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
DEFINIZIONE DI PARTECIPAZIONI E TITOLI
Partecipazioni
• Investimenti nel capitale di altre imprese (controllate, collegate, altre)
Titoli
• Attività finanziarie, rappresentate da titoli del debito pubblico emessi da Stati sovrani,
obbligazioni emesse da enti pubblici o da società, altri titoli che non sono Partecipazioni
Secondo la destinazione funzionale assegnata dagli amministratori, possono essere:
• immobilizzazioni finanziarie qualora siano destinate ad investimento durevole (o per
presunzione di legge nel caso di titoli partecipativi)
• attivo circolante, qualora siano destinati ad essere negoziati
Azioni proprie
• Azioni proprie acquistate dalla società emittente mediante utili conseguiti in conformità
al disposto dell’art. 2357, oppure aggiunte ai sensi dell’art. 2357-bis del Codice Civile
Principio contabile di riferimento: OIC n. 20
Normativa civilistica di riferimento: art. 2359 C.C., art. 2424 C.C., art. 2425 C.C., art.
2426 C.C., art. 2427 C.C., art. 2427 bis), art. 2428 C.C.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
CLASSIFICAZIONE
Stato patrimoniale
B III Immobilizzazioni finanziarie
- 1 Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
- 3 Altri titoli
- 4 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo
C III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- 1 Partecipazioni in imprese controllate
- 2 Partecipazioni in imprese collegate
- 3 Partecipazioni in imprese controllanti
- 4 Altre partecipazioni
- 5 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo
- 6 Altri titoli: - quote di fondi comuni
- Obbligazioni (anche convertibili)
- buoni ordinari del tesoro
- buoni del tesoro poliennali
- certificati di credito del tesoro
- zero coupon
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
CLASSIFICAZIONE
Conto economico
C Proventi e oneri finanziari
- 15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
- 16) Altri proventi finanziari:
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
D Rettifiche di valore di attività finanziarie
- 18) Rivalutazioni e - 19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
E Proventi e oneri straordinari
- 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
- 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
VALUTAZIONE – art. 2426 c.c., OIC 20
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo dei
costi accessori (regola generale).
L’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di
valore inferiore al costo deve essere iscritta a tale minor valore.
Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo
di acquisto, comprensivo dei costi accessori, ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato (valore di mercato), se minore; tale minor valore non può
essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
Il codice civile regola separatamente dalle immobilizzazioni finanziarie la valutazione delle
partecipazioni in società controllate e collegate (criterio del costo o del patrimonio netto).
Partecipazioni immobilizzate non qualificate detenute per ottenere vantaggi economici
diretti (dividendi) o indiretti (rapporti contrattuali) valutate al costo ed in caso di perdita
durevole di valore allineamento con la quota di patrimonio netto della partecipata.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
INFORMAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA – art. 2427 c.c., art. 2427
bis, OIC 20
Titoli immobilizzati
Criterio valutativo
Motivazioni dell’eventuale modifica del criterio di valutazione
Movimenti del periodo
Motivazione del mantenimento dell’iscrizione al costo delle partecipazioni nel caso in cui
il valore derivante dall’applicazione del metodo dal patrimonio netto sia inferiore
Informazioni aggiuntive per i titoli per i quali vi è stato un cambio di destinazione
Le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore, dell’adozione del valore inferiore e gli
elementi che hanno costituito la base per l’adozione del valore inferiore
Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value, con
esclusione delle partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, occorre
fornire indicazione del valore contabile e del fair value, nonché dei motivi di mancata
svalutazione.
Titoli non immobilizzati
Criterio valutativo
Motivazioni dell’eventuale modifica del criterio di valutazione
La differenza, se apprezzabile, tra valore di bilancio e valore calcolato in base ai costi
correnti
Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
L’analisi dei titoli raggruppati per principali tipologie
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
DEFINIZIONE DI CREDITI
I crediti rappresentano il diritto di esigere somme di denaro da clienti (gestione
caratteristica), da controparti correlate (controllanti, controllate, collegate e
consociate) o da altri (dipendenti, erario, ecc.), ad una data di scadenza determinata
Principio contabile di riferimento: OIC n. 15
Normativa civilistica di riferimento: art. 2424 C.C., art. 2425 C.C., art. 2425-bis
C.C., art. 2426 C.C., art. 2427 C.C., art. 2428 C.C.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
CLASSIFICAZIONE
Stato patrimoniale
A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già
richiamata
B.III.2 - Immobilizzazioni finanziarie
a) Crediti verso controllate
b) Crediti verso collegate
c) Crediti verso controllanti
d) Crediti verso altri
- Separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’esercizio
successivo.
C.II – Attivo circolante
1. Crediti verso clienti
2. Crediti verso controllate
3. Crediti verso collegate
4. Crediti verso controllanti
5. Crediti tributari
6. Imposte anticipate
7. Crediti verso altri
- Separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
- E’ opinione diffusa che i crediti inclusi nel circolante siano quelli di funzionamento.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
A – Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
B – Costi della produzione (svalutazioni)
Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
C – Proventi e oneri finanziari (altri proventi finanziari)
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli
da imprese controllate, collegate e controllanti
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
CLASSIFICAZIONE
Conto economico
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
VALUTAZIONE – art. 2426 c.c., OIC 20
Per i crediti originati da ricavi relativi alla gestione caratteristica:
quando il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato ultimato e
quando lo scambio è avvenuto (passaggio di proprietà dei beni) o il servizio è
reso
Per gli altri crediti, quando esiste il “titolo al credito basato su criteri giuridici”
I crediti sono iscritti al loro valore presumibile di realizzazione
Valore presumibile di realizzazione = valore nominale al netto delle eventuali
rettifiche di valore relative a:
perdite per inesigibilità manifeste e latenti
resi e rettifiche di fatturazione
sconti, abbuoni e premi da accordare
Attualizzazione dei crediti con scadenza oltre l’anno successivo, che non
prevedono una componete di interesse esplicita.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
INFORMAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA – art. 2427 c.c., OIC 15
Criteri applicati per la valutazione dei crediti
Movimenti dei crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
Analisi della variazioni dei crediti
Ammontare dei crediti esigibili oltre cinque anni
Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ed
operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine
Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo
categorie di attività e secondo aree geografiche
Informazioni sui crediti verso parti correlate e verso la società o ente che esercita
l’attività di Direzione e Coordinamento
Tasso di interesse e scadenze dei crediti incassabili oltre l’anno
Tasso di attualizzazione utilizzato per i crediti infruttiferi
Ammontare dei crediti ceduti per i quali permane l’azione di regresso
L’esistenza di una concentrazione di crediti
Ammontare dei crediti in valuta
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
I DERIVATI
• Né il codice civile né i principi contabili nazionali prevedono dei requisiti per la
designazione e la conseguente contabilizzazione di uno strumento derivato come
strumento di copertura.
• Le uniche indicazioni di riferimento sono quelle stabilite dalla normativa speciale
per gli intermediari finanziari (a cui anche i PC nazionali rimandano):
Intento di porre in essere un’operazione di copertura;
Elevata correlazione tra le caratteristi che tecnico-finanziarie delle
attività/passività coperte e quelle del derivato di copertura;
Intento e correlazione documentate da evidenze interne.
• La comunicazione CONSOB DAC/28731 del 14 – 4- 2000 ribadisce che in
assenza di una specifica disciplina per la contabilizzazione dei contratti derivati
si debba far riferimento ai principi generali di redazione del bilancio e alla prassi
contabile internazionale.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
I DERIVATI
Derivati speculativi Derivati di copertura
Valutazione dei derivati in base ai principi contabili nazionali
di attività finanziarie
immobilizzate
di attività finanziarie del
circolante
Rilevazione della perdita potenziale
Valutazione del derivato al costo
Valutazione del derivato coerentemente alla posta coperta (minore fra costo
e valore di mercato)
Principio di coerenza valutativa con la posta coperta
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
I DERIVATI
INFORMAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA – art. 2427 c.c., art. 2427-bis,
La nota integrativa deve riportare la natura e l’obiettivo economico di accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale,
finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano
significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art 2427-22-ter)
Ai fini dell’applicazione degli articoli 2427 c.c., 2427 bis) c.c. e 2428 c.c., per la
definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value, di
parte correlata e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa
riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea.
Nella nota integrativa sono indicati:
1. Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a. il loro fair value
b. informazioni sulla loro entità e sulla loro natura
Il fair value è determinato con riferimento al valore di mercato (anche di attività
similari) o a tecniche e modelli di valutazione generalmente accettati.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA NAZIONALE
I DERIVATI
OIC n. 3 – Informazioni sugli strumenti finanziari nella nota integrativa e nella relazione sulla
gestione
Richiede che la società indichi in apposita tabella gli strumenti finanziari derivati
suddivisi tra strumenti di copertura e strumenti di negoziazione, strumenti derivati
quotati e non quotati;
Richiede, inoltre, che la società fornisca, relativamente ai contratti derivati di copertura,
l’indicazione delle poste coperte e l’informativa in merito alle plusvalenze o
minusvalenze sulle poste coperte e sugli strumenti copertura.
Art. 2428 del Codice Civile – Relazione sulla gestione
Richiede di indicare, nella relazione sulla gestione, gli obiettivi e le politiche della
società in materia di gestione dei rischi finanziari, comprese le politiche di copertura
attuate per ciascuna categoria di operazioni in essere;
L’esposizione della società ai diversi rischi finanziari.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
Fornire regole in termini di
presentazione degli strumenti
finanziari e di informazioni da fornire
che aiutino gli utilizzatori di bilancio a
comprendere gli effetti degli strumenti
finanziari sulla posizione finanziaria, i
risultati e la liquidità generata
dall’impresa
Fornire le regole contabili per
l’iscrizione, la valutazione e
l’eliminazione (“derecognition”) degli
strumenti finanziari, incluse le
operazioni di copertura dei rischi
IAS 32 – IFRS 7 IAS 39
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
Introduzione del fair value come principio base per la valutazione degli
strumenti finanziari in parziale sostituzione del costo
Differenti requisiti richiesti per l’eliminazione (“derecognition”) degli
strumenti finanziari dal bilancio
Regole stringenti per la classificazione e riclassificazione degli strumenti
finanziari
Introduzione di regole ben definite per poter ritenere un’operazione di
copertura
Contabilizzazione di tutti gli strumenti finanziari derivati non più tra i
conti d’ordine, ma tra le attività e passività dello Stato Patrimoniale
Differenti modalità di contabilizzazione delle operazioni di copertura
Prevalenza della sostanza sulla forma
PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
DEFINIZIONI
Attività finanziarie: sono attività detenute da un’entità con lo scopo di ottenere
benefici economici futuri. Hanno una sostanza monetaria, possono quindi essere
sempre convertite in denaro o in altro mezzo equivalente. Rientrano tra le attività
finanziarie: le disponibilità liquide, i depositi bancari, gli strumenti rappresentativi di
patrimonio netto di un’altra entità, i diritti contrattuali a ricevere denaro o un’altra
attività finanziaria da un’altra entità, diritti contrattuali a scambiare strumenti
finanziari con un’altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli, ecc.
Passività finanziarie: qualsiasi passività che sia un’obbligazione contrattuale a
consegnare denaro o un’altra attività finanziaria ad un’altra entità, o a scambiare
attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono
potenzialmente sfavorevoli, o un contratto che deve essere regolato con strumenti
rappresentativi di capitale dell’entità e per effetto del quale l’impresa potrà essere
obbligata a consegnare un numero variabile di azioni proprie, ecc.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
CLASSIFICAZIONE: attività
Loans and receivables (L&R)
Held-to-maturity investments
(HTM)
Attività finanziarie, diverse dai derivati, che
prevedono pagamenti fissi o determinabili, non
sono quotate su mercati attivi e sono state create
erogando contanti o servizi direttamente al
debitore.
Attività finanziarie, diverse dai derivati, a scadenza
fissa e pagamenti fissi (o determinabili) che
un’impresa ha l’intenzione e la capacità di
mantenere fino alla scadenza.
Financial asset at fair value
through profit and loss (FVTPL)
Attività finanziarie detenute per essere negoziate
nel breve termine o attività finanziarie che al
momento della loro prima iscrizione sono
classificate al fair value con riflessi a conto
economico (anche se non si intendono utilizzare
per la negoziazione nel breve periodo). Sono
sempre compresi i derivati non di copertura.
Available for sale (AFS)
Classe residuale che accoglie tutte le attività
finanziarie, diverse dai derivati, che non rientrano
nei Financial asset at fair value through profit
or loss, Loans and receivables o Held-to-
maturity investments.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
Le attività sono mantenute con finalità di trading nel breve periodo, sono derivati o dal momento della rilevazione iniziale vi è l’intenzione di valutarle al fair value con contropartita a conto economico?
Le attività prevedono pagamenti fissi o determinabili e non sono quotate su mercati attivi?
Le attività sono a scadenza fissa, prevedono pagamenti fissi (o determinabili) ed esiste l’intenzione e la capacità di mantenerle fino alla scadenza?
Fair value through profit and loss
Available for sale
Held-to-maturity
si
no
no
si
si
no
Loans and receivables
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
CLASSIFICAZIONE: passività
Altre passività finanziarie
Financial liability at fair
value through profit and loss
(FVTPL)
Classe che accoglie tutte le passività finanziarie
che non rientrano nella categoria delle Financial
liability at fair value through profit or loss.
Passività finanziarie detenute per essere negoziate
nel breve termine o passività finanziarie che al
momento della loro prima iscrizione sono
classificate al fair value con riflessi a conto
economico (anche se non si intendono utilizzare
per la negoziazione nel breve periodo). Sono
sempre compresi i derivati non di copertura.
Le partecipazioni in società controllate, collegate e join venture sono trattate
nell’ambito dei principi internazionali IAS 27, IAS 28, IAS 31 e non ricadono nella
definizione di strumento finanziario da trattare in base alle disposizioni dello IAS 39
e 32.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
RILEVAZIONE INIZIALE
Tutti gli strumenti finanziari (inclusi i derivati) devono essere rilevati nello stato
patrimoniale tra le attività e le passività nel momento in cui l’impresa diviene parte
del contratto e di conseguenza assume un diritto a ricevere o un’obbligazione a pagare.
Al momento della loro iscrizione iniziale in bilancio, gli strumenti finanziari sono iscritti al:
FAIR VALUE
COSTI DI TRANSAZIONE
direttamente attribuibili
all’acquisizione o emissione
dell’attività o passività finanziaria
+
Valore del corrispettivo
della transazione
ad eccezione del caso di strumenti
appartenenti alla categoria “Fair
value through profit and loss”
=
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
VALUTAZIONE SUCCESSIVA
FAIR VALUE COSTO AMMORTIZZATO
Dipende dalla categoria in cui è classificata
l’attività o passività finanziaria
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
VALUTAZIONE SUCCESSIVA
Costo ammortizzato
Si definisce Costo ammortizzato il valore al quale un’attività/passività finanziaria è stata
rilevata inizialmente meno i rimborsi di capitale più/meno l’ammortamento complessivo della
differenza tra valore iniziale e quello a scadenza meno qualsiasi svalutazione diretta/indiretta.
Il metodo del costo ammortizzato prevede che la differenza tra il valore iniziale dello strumento
finanziario e quello a scadenza sia ammortizzata lungo il periodo di riferimento utilizzando:
l’interesse effettivo
Questo è il tasso che sconta esattamente i flussi di cassa futuri, attesi lungo la durata dello
strumento finanziario, portandoli al valore netto contabile dello strumento finanziario stesso.
Costi di transazione (Transaction costs): sono i costi incrementali direttamente
attribuibili all’operazione, ovvero che non sarebbero stati sostenuti in assenza
dell’operazione stessa.
Essi includono commissioni e spese sostenute per l’acquisto e la stipula del contratto,
imposte e bolli relativi alla transazione. Non includono, invece costi interni di tipo
amministrativo e costi per finanziamenti.
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
ESEMPIO - COSTO AMMORTIZZATO
CAPITALE INIZIALE 1.000.000,00
TASSO DI INTERESSE CONTRATTUALE 5%
DURATA FINANZIAMENTO 5 ANNI
COSTI DI TRANSIZIONE SOSTENUTI 12.000,00
RATA FISSA 230.975,00
DATI DEL FINANZIAMENTO
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
ESEMPIO - COSTO AMMORTIZZATO
PIANO D’AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO
ANNO
CAPITALE
RESIDUO A
INIZIO ANNO
RATA QUOTA
CAPITALE
QUOTA
INTERESSE
(a)
CAPITALE RESIDUO
A FINE ANNO
1 1.000.000 230.975 180.975 50.000 819.025
2 819.025 230.975 190.024 40.951 629.001
3 629.001 230.975 199.525 31.450 429.476
4 429.476 230.975 209.501 21.474 219.975
5 219.975 230.975 219.976 10.999 0
RATA FISSA = 230.975 TASSO FINANZIAMENTO = 5%
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GLI STRUMETI FINANZIARI – NORMATIVA INTERNAZIONALE
ESEMPIO - COSTO AMMORTIZZATO
PIANO D’AMMORTAMENTO CON COSTO AMMORTIZZATO
RATA FISSA = 230.975
COSTI DI TRANSAZIONE = 12.000
IMPORTO EFFETTIVAMENTE FINANZIATO = 1.000.000 – 12.000 a-b = 12.000
T.I.E. = 5,438%
LE SPESE DI COMMISSIONE VENGONO SPALMATE LUNGO LA DURATA DEL
FINANZIAMENTO, IN QUANTO RIDUCONO L’IMPORTO RICEVUTO IN PRESTITO.
ANNO
CAPITALE
RESIDUO A
INIZIO ANNO
RATA QUOTA
CAPITALE
QUOTA
INTERESSE
(b)
CAPITALE
RESIDUO A FINE
ANNO
1 988.000 230.975 177.248 53.727 810.752
2 810.752 230.975 186.886 44.089 623.866
3 623.866 230.975 197.049 33.926 426.817
4 426.817 230.975 207.765 23.210 219.052
5 219.052 230.975 219.052 11.912 0
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