Download - Ordinanza balneare comunale 1/2015

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  • COMUNE DI RIMINI SETTORE TURISMO - WATER FRONT

    RIQUALIFICAZIONE DEMANIO

    ORDINANZA BALNEARE COMUNALE 1/2015

    Prot. n. 76412Rimini, 22.04.2015

    IL DIRIGENTE

    VISTO il D.Lgs 112/98VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante Disciplinadellesercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e dizone del mare territoriale ;VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 06.03.2003 recante Direttive per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di demaniomarittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dellart. 2 comma 2 della L.R.9/02 ;VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione egli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;VISTA la L. 4 dicembre 1993 n. 494 Conversione in legge con modificazioni delD.L. 5 ottobre 1993 n. 400 e successive modificazioni;VISTA lOrdinanza Balneare n. 1/2015 della Regione Emilia Romagna con laquale stato disciplinato lesercizio dellattivit balneare e luso del demaniomarittimo e delle zone di mare territoriale nellambito del litorale marittimocomprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio,Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San MauroPascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;DATO ATTO che lOrdinanza Regionale di cui sopra attribuisce alleAmministrazioni comunali competenti per territorio la possibilit di disciplinaretalune materie con propria ed apposita ordinanza;VISTO il vigente Piano dellArenile ed in particolare lart. 27 che in materia distrutture dombreggio introduce densit diverse a seconda delle varie zonedellarenile;SENTITE le Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacalipi rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi edei lavoratori;DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presenteordinanza si applicano le disposizioni contenute nellOrdinanza Balneare dellaRegione Emilia Romagna n. 1/2015 e nellOrdinanza di Sicurezza Balneare dellaCapitaneria di Porto di Rimini in corso di emanazione

    ORDINA

    Articolo 1 - Accesso in spiaggiaE vietato laccesso in spiaggia dalle ore 1,00 alle ore 5,00 del mattino, adeccezione dei concessionari/affidatari e dei loro dipendenti, dei soggetti inpossesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attivit autorizzateoltre detto orario ed in occasione di manifestazioni realizzate direttamentedallAmministrazione Comunale.Ogni concessionario obbligato a realizzare percorsi ai fini di rendereaccessibile ogni singolo corpo edilizio a persone diversamente abili, mantenendoinalterate le misure massime di larghezza dei percorsi previste dal vigente Pianodellarenile; a tal fine sar escluso dal computo della superficie copertapavimentata il percorso che dalla linea di marciapiede arriva sino alla battigia.Articolo 2 - Prescrizioni sulluso delle spiaggeLa fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito condivieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle zone sottoindicate determinata come segue:- metri 5,00 nella zona di Rimini Nord dal confine con il Comune di Bellariafino al porto canale;- metri 20,00 nella zona di Rimini Sud dal bagno 1 sino al confine con ilComune di Riccione.Le misure di cui sopra debbono calcolarsi con riferimento al medio mare.A ciascun concessionario dellattivit di locazione di imbarcazioni e natanti consentito installare nella fascia di libero transito, in sostituzione dellombrellone,un solo gazebo aperto della superficie massima di mq. 10 in corrispondenza di

    ogni posteggio. Ai medesimi, previo consenso dei concessionari deglistabilimenti balneari, consentita altres la posa in essere di tubazioni e canalinerispettivamente per lerogazione di acqua ed energia elettrica.I soggetti autorizzati alla locazione di natanti ed i titolari di autorizzazioniallesercizio di scuola di vela e di surf devono provvedere a collocare i medesimi,e la relative attrezzature, in modo tale da preservare la fruibilit dellaccesso almare e la visibilit da parte degli utenti, in particolar modo in corrispondenzadelle pedane che conducono alla battigia.Sullarea in concessione i concessionari possono posizionare impianti interrati diadduzione e distribuzione dellenergia elettrica, del gas, dellilluminazione edellacqua, nonch impianti di video sorveglianza e per il collegamento wi-fi adInternet, nel rispetto delle normative vigenti.Ai fini di tutela e sicurezza delle strutture balneari i concessionari possonoinstallare altres fari di illuminazione sui manufatti e sui pali per limpianto divideo sorveglianza, nonch per illuminare le insegne di esercizio, nel rispettodelle normative vigenti. Articolo 3 - Disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimentibalneariLe distanze tra i paletti dellombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sonodeterminate come segue:- nella zona di Rimini nord ( dal confine con il Comune di Bellaria al deviatoredel Marecchia ) ml. 4.30 tra le file di ombrelloni paralleli alla battigia e ml. 2.80tra le file di ombrelloni perpendicolari alla battigia;- nella zona di Rimini sud (dal deviatore del Marecchia al confine con ilComune di Riccione) ml. 4.10 tra le file di ombrelloni paralleli alla battigia e ml.2.50 tra le file di ombrelloni perpendicolari alla battigia, ad eccezione della zonadi spiaggia compresa tra i bagni n. 11 e n. 98 in cui la misura tra le file diombrelloni paralleli alla battigia determinata in ml. 4.70.Le distanze minime suindicate devono essere rispettate anche tra gli ombrelloniinstallati a confine tra stabilimenti balneari. Al confine con la spiaggia libera gliombrelloni possono essere posizionati ad una distanza minima da detto confinedi ml 1,40 a Rimini Nord e ml. 1,25 a Rimini Sud. Dovr in ogni caso essere rispettato il parametro di qualit previsto per la fasciaC nellart. 27 punto 3 del vigente Piano dellArenile. Conformemente a quanto stabilito dallOrdinanza Regionale, i concessionari distabilimento balneare devono delimitare il fronte a mare dellarea in concessionemediante una plancia riportante il significato delle bandiere di segnalazionenonch lindicazione della fascia riservata al libero transito, ovvero altroelemento riconoscibile.Agli ingressi degli stabilimenti balneari i concessionari possono collocare unaplancia per la pubblicit degli alberghi ed una per le informazioni deglistabilimenti balneari. Sullarea in concessione possono essere installate altresbandiere nazionali ed internazionali e/o recanti informazioni di servizio.Articolo 4 Prescrizioni per il transito dei veicoli destinati alla pulizia emanutenzione delle spiagge e prescrizioni per le aree di accoglienza dianimali domestici Esclusivamente ai mezzi utilizzati per la pulizia delle spiagge e per lamanutenzione pubblica consentito, in via ordinaria, transitare e sostaresull'arenile dalle ore 20,00 di sera alle ore 9,00 del mattino. In via eccezionale,per eventi non ordinari che intensificano la raccolta dei rifiuti spiaggiati, lacompleta esecuzione del servizio di pulizia delle spiagge potr protrarsi ancheoltre le ore 9.00.Ad eccezione dei veicoli utilizzati dai concessionari per le attivit di cui al punto 3dellOrdinanza Regionale gn. 2/2004 svolte al di fuori del periodo dellattivitbalneare, che sono soggetti a comunicazione al Comune competente, e deiveicoli di cui allart. 4 lett. g) dellOrdinanza Balneare Regionale, qualunque altromezzo che acceda sullarenile dovr ottenere lautorizzazione direttamente dalComune. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano per linteroperiodo fino allentrata in vigore dellOrdinanza balneare comunale per lastagione 2016. I velocipedi non potranno transitare o sostare sullarenile, salvo che non sianocondotti a mano nellarea individuata quale fascia A dal vigente Pianodell'arenile. I concessionari dovranno installare piazzole di sosta per ilparcheggio delle biciclette delle dimensioni massime previste dal Pianomedesimo, ovvero con profondit di ml.3,50 e con fronte pari al 35% dell'interofronte della concessione.Le piazzole di sosta per le biciclette dovranno realizzarsi con materiali uniformi aquelli gi autorizzati nello stabilimento balneare e/o comunque nel rispetto del

    concetto di uniformit delle finiture che caratterizzano lo stabilimento medesimo;le stesse dovranno essere di uso pubblico generale e non riservate in viaesclusiva ai clienti dello stabilimento balneare.Le aree per laccoglienza di animali domestici devono essere realizzate secondole previsioni contenute nellOrdinanza Balneare Regionale e nel rispetto diquanto disposto dallAusl, previa comunicazione al Comune competente redattaesclusivamente mediante il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio daquestultimo predisposto, con allegata planimetria dellarea allo scopo destinata.Articolo 5 - Disciplina particolare dei servizi di salvamento e dellasicurezza della balneazioneLassistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30. Econsentita linterruzione totale del servizio dalle ore 13,00 alle ore 14,00dandone comunicazione con linnalzamento della bandiera rossa.Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovr essere disponibile unidoneaimbarcazione di emergenza pronta per luso e riportante la scrittaEMERGENZA; laddove intervengano accordi tra pi concessionari aventi zonea mare di limitata ampiezza tale imbarcazione pu essere posizionata ogni 50,00metri. Al fine di salvaguardare l'incolumit dei bagnanti, ai concessionari dei pontilidimbarco fatto obbligo sia di apporre apposita segnaletica al fine di impedire labalneazione a ridosso dei pontili sia di delimitare lateralmente i pontili con duelinee di boe concatenate di colore arancione fissate stabilmente ai pontili. Articolo 6 - Disciplina del commercio, dellattivit fotografica e ritrattisticaambulanti e delle scuole di vela, nuoto e surfLungo le spiagge del Comune di Rimini, nella fascia di libero transito edesclusivamente ai soggetti in possesso di apposita autorizzazione demaniale, consentito lesercizio del commercio e dellattivit fotografica e ritrattistica informa ambulante nonch lattivit di scuole di vela, di nuoto e di surf secondo leprescrizioni e le modalit contenute in specifica disciplina amministrativa, ed allecondizioni indicate nella suddetta autorizzazione demaniale.E' comunque vietata l'introduzione in spiaggia e nelle aree demaniali marittimeadiacenti di beni ed articoli destinati all'esercizio del commercio da parte dipersone non munite dell'autorizzazione di cui al comma 1.Articolo 7 - Manifestazioni temporaneeIn occasione di manifestazioni temporanee promosse od autorizzate dalComune di Rimini, sullarenile comunale consentito installare, previoconseguimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, strutture edimpianti necessari alla realizzazione delle manifestazioni stesse.Sulle aree in concessione, i titolari di concessione demaniale marittima, previoconseguimento delle autorizzazioni necessarie, possono installare strutture edimpianti esclusivamente per iniziative destinate alla clientela ed agli ospiti.Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive in condizioni disicurezza e salvaguardia della pubblica incolumit i concessionari possonocollocare protezioni e recinzioni dei campi da gioco fino ad unaltezza massimadi 6 metri.In deroga al divieto di praticare giochi negli specchi acquei immediatamenteadiacenti allarenile, la possibilit di installare attrezzature rimovibili funzionali adattivit ludiche in acqua potr essere consentita esclusivamente previaautorizzazione demaniale e nel rispetto di ogni altra norma di legge.Articolo 8 Orari per la diffusione di messaggi pubblicitari ed annunci pertrasporto passeggeriGli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitarimediante limpiego di megafoni, altoparlanti e di ogni altro mezzo di propagandaacustica, possono essere messi in funzione solo nel rispetto della normativasullinquinamento acustico vigente ed esclusivamente nei seguenti orari:Mattino: dalle ore 11,00 alle ore 11,40; Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle ore 17,40 nei mesi di Maggio Giugno Luglioe Agosto; dalle ore 16,30 alle ore 17,10 nel mese di Settembre.La diffusione degli annunci da parte dei titolari di imbarcazioni adibite altrasporto di passeggeri consentita per un massimo di 10 minuti per ciascunadelle seguenti fasce orarie: 9,30/10,00 - 11,30/12,30 - 17,30/18,30.Articolo 9 - Disposizioni finali Linizio del periodo dellattivit balneare anticipato al 23.05.2015, in conformita quanto disposto nellart. 1 commi 2 e 7 dellOrdinanza Balneare Regionale1/2015. E fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza. I trasgressorisaranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorit a ci preposte. IL DIRIGENTE

    (dott.ssa Catia Caprili)

    RIQUALIFICAZIONE DEMANIO