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segue a pagina 2

Agenzia delle Dogane: Tavolo tecnico Codice doganale dell’Unione

mensile della Camera di Commercio Internazionale NewsLetter

pagina 13 pagina 10

COMMISSIONI ICCAnticorruzione e Responsabilità Sociale d’Impresa “Laboratori 231”Diritto e Pratiche del Commercio InternazionaleICC Model Contract “Consortium Agre-ement”

APPUNTAMENTICalendario Commissioni ICC e ICC Italia

Calendario Seminari ICC Italia 2016

ICC Intellectual Property Commission

Meeting Internazionale - Roma, 6/7 aprile 2016“Monetization of Intangibles: How to exploit Intellectual Property Rights” Convegno inter-nazionale - Roma, 8 aprile 2016

APPROFONDIMENTIDall’invalidità del “Safe Harbour Agreement” al nuovo “Privacy Shield”: il rafforzamento della trasparenza e un nuovo regime di garanzie per i dati degli Europei

NOTIZIEMES Cina: come difenderci dalla concorren-za sleale cinese?Agenzia delle Dogane: Tavolo tecnico Codice doganale dell’Unione, 22 febbraio 2016 World Economic Survey (WES) ICC /IFO Segnali negativi per l’indicatore del clima economico

PUBBLICAZIONIICC Arbitration in Practice

n. 2 - Febbraio 2016

NOTIZIEAPPROFONDIMENTIDall’invalidità del “Safe Harbour Agre-ement” al nuovo “Privacy Shield”

Sui termini di resa merce che le aziende utilizzano quando opera-no negli scambi con l’estero, mal-grado la periodica promozione sullo stesso tema di seminari, wor-kshop, corsi ed incontri di appro-fondimento da parte di organizza-zioni preposte alla formazione, sia pubbliche che private, si riscontra-no ancora troppe vistose lacune, indice di un approccio superficiale e di una visione miope del concetto di consegna internazionale, astrat-to da tutti gli aspetti che invece vi sono correlati. Ciò accade perché nella fase negoziale viene privile-giata la regolamentazione degli aspetti prettamente commerciali del rapporto, mentre resiste il con-vincimento che sia importante li-mitare le proprie obbligazioni per quanto attiene all’esecuzione del contratto di compravendita e sce-

gliere dunque una resa che trasfe-risca all’acquirente il prima possi-bile responsabilità e costi relativi al trasporto. Semplicemente perché l’obiettivo principale del venditore non è la consegna della merce, ma il pagamento. Invece, il concetto di consegna merita un approccio di-verso e qualche riflessione aggiun-tiva.E’ noto che quando i beni ogget-to di un contratto di compraven-dita devono essere consegnati in un luogo diverso e logisticamente lontano da quello in cui sono pro-dotti, ossia in un contesto che su-pera le frontiere dei singoli Stati nazionali, i partners commerciali si trovano ad affrontare problemi più complessi rispetto a quelli che si presentano per gli scambi effet-tuati sul mercato domestico. Il coinvolgimento di operatori che

SEMINARIO LE REGOLE INCOTERMS TRACONTRATTO DI COMPRAVENDITA E CONTRATTO DI TRASPORTOICC ItaliaRoma, 16 marzo 2016

I termini di resa negli scambi internazionali e le regole Incoterms® ICC di Giovanna Bongiovanni

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appartengono a Paesi diversi fra loro per cultura, tradizioni, principi politici, prassi commerciali e in cui sono in vigore sistemi normativi notevolmen-te differenziati, determina l’esigenza di identificare con precisione le responsabilità delle due parti del contratto. Ecco perché diventa fondamentale evi-tare ogni possibile fonte di equivoci, premessa di futuri conflitti, e regolamentare in modo chiaro e completo quanto meno gli aspetti salienti del con-tratto di compravendita internazionale.

Fra tutti assumono rilievo quelli che si riferiscono alla legge applicabile, al foro competente, al prez-zo, luogo e modalità di pagamento, alle garanzie per vizi e, last but not least, all’obbligazione ca-ratteristica del venditore che consiste nell’effettua-re la consegna dei beni oggetto del contratto, nel luogo e nei termini pattuiti.

La consegna, salvo per le pochissime imprese che vi provvedono direttamente in conto proprio, ren-de necessario che le parti contrattuali prendano posizioni e decisioni in relazione al trasporto ed anche a tutti quegli aspetti che allo stesso si ricol-legano, vale a dire mezzi, modalità di trasporto e relativa documentazione, operazioni di caricazione e scaricazione, formalità doganali, notifiche, certi-ficazioni, adempimenti di security nel ciclo logisti-co, etc.

Va infatti tenuto presente che il trasferimento fi-sico della merce - costituente l’oggetto del tra-sporto - si compone di diverse attività, necessarie per dare concreta esecuzione alla consegna, che vedono impegnati, a partire dal punto di origine e fino a quello di destinazione, numerosi soggetti (spedizionieri, corrieri, vettori, doganalisti, opera-tori di terminal, agenti marittimi, handling agent, etc.), ognuno con propri ambiti di responsabilità.

Questa pluralità di rapporti contrattuali, non sem-pre di agevole comprensione, potrebbe analitica-mente essere disciplinata e il contratto di compra-vendita potrebbe specificare chi tra venditore e compratore, per ogni singola attività, debba farsi carico delle diverse obbligazioni e spese.

La prassi internazionale, invece, ha elaborato for-mule sintetiche rappresentate da sigle triletterali che hanno la funzione di indicare in modo conciso in quale luogo avviene tra le parti il trasferimento dei rischi di perdite o avarie alle merci, chi tra ven-ditore e compratore deve curare il trasporto, indi-viduare il vettore in grado di eseguirlo e stipulare con lui un idoneo contratto facendosi carico sia del costo del trasporto che quello delle operazioni ac-cessorie, collegate alla consegna delle merci o da essa dipendenti (come ad esempio quelle relative

alle operazioni di carico su veicolo o le operazioni doganali).L’origine storica delle abbreviazioni di cui sopra può essere fatta risalire ai contratti tipo elaborati da alcune associazioni delle più importanti materie prime, di prodotti agricoli e di beni di largo consu-mo, ma alle formule utilizzate, calate nelle realtà degli ordinamenti giuridici esistenti, in caso di con-troversie non veniva attribuito lo stesso significato e/o contenuto.

La International Chamber of Commerce di Parigi, un’associazione privata operante a favore delle categorie coinvolte nel commercio internaziona-le, dalla sua nascita, subito dopo la prima guerra mondiale, ravvisa la necessità di chiarezza da parte degli operatori economici e si fa promotrice di una prima raccolta delle espressioni telegrafiche che i commerci dell’epoca, specializzati e limitati ad un certo numero di Paesi, utilizzavano, avviando una paziente opera di standardizzazione delle clausole contrattuali sfociata successivamente nella pubbli-cazione di una serie di regole più note con l’acro-nimo INCOTERMS = INTERNATIONAL COMMER-CIAL TERMS.

La prima edizione degli Incoterms risale al 1936 ed è stata successivamente riveduta ed aggiornata in considerazione dello sviluppo degli scambi inter-nazionali successivi alla seconda guerra mondiale, quando nuovi termini commerciali sono stati ela-borati per adattarli alle nuove tecniche di traspor-to, ai mutati metodi di movimentazione del carico, al nuovo profilo dell’operatore di trasporto multi-modale, alle pratiche documentarie ed al crescen-te sviluppo delle tecniche di unitizzazione dei cari-chi e connesse procedure operative.

Grazie alla periodica opera di revisione dei termini di consegna ed alla diffusione svolta dalla Interna-tional Chamber of Commerce, ormai leader mon-diale nello sviluppo di standard, regole e guide di riferimento per il commercio internazionale, le re-gole Incoterms hanno dimostrato la loro valenza, cioè di essere uno strumento indispensabile per regolamentare i rapporti commerciali in quanto in grado di offrire una risposta ad una parte impor-tante delle domande che una consegna internazio-nale pone agli operatori economici. Ovvero come individuare e ripartire tra le parti del contratto re-sponsabilità, spese e rischi connessi ai trasferimen-ti internazionali di merci compravendute. Ma altre restano insolute a causa della complessità delle operazioni con l’estero ed anche per il persistere di convincimenti, equivoci o atteggiamenti legati a schemi che nella realtà dei traffici sono ampia- >>

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mente superati.

Vediamone alcuni. Le regole Incoterms® (marchio registrato dalla ICC. Il simbolo ® deve sempre essere utilizzato vicino alla parola Incoterms) non costituiscono vere e proprie norme giuridiche (quindi nessun obbli-go di legge legato al loro utilizzo), ma diventano efficaci solo se vengono recepite ed incorporate nell’ambito del contratto da parte dei soggetti che lo stipulano. Il loro valore e la loro efficacia, quindi, derivano dall’esplicita e specifica manifestazione di volontà delle parti che restano allora vincolate al rispetto di quanto sancito dalla regola scelta ed espressamente convenuta, seguita dalla edizione richiamata e la citazione della fonte interpretati-va (meglio precisare Incoterms® 2010 ovvero l’ul-tima versione delle regole ICC, chiarendo così che il contratto è disciplinato dall’ultima edizione delle regole e non da una delle numerose versioni prece-denti che, contrariamente a quanto si ritiene, non sono state abrogate).

Sfortunatamente in troppi contratti, offer-te, accordi, conferme d’ordine etc. la pattu-izione del termine di resa viene fatta senza fare espresso richiamo alle regole Incoterms® (ad esempio, un generico richia-mo ad un acronimo tipo FOB Genova non è suffi-ciente a chiarirne il significato). Il mancato richia-mo, in caso di controversie e a chi fosse chiamato a deciderle, implicitamente potrebbe suggerire ed essere inteso come mera individuazione degli oneri di trasporto a carico di una delle parti senza stabilire il luogo di consegna contrattuale. Inoltre, ciò non chiarisce in termini espliciti la questione cruciale delle transazioni internazionali fondate sui contratti di compravendita implicanti un traspor-to, ovvero quando il rischio legato alla eventuale perdita o deterioramento dei beni venduti, in parti-colare laddove questi eventi avvengano durante il loro trasferimento fisico, viene trasferito dal vendi-tore al compratore.

Raggiunto invece espressamente l’accordo su que-sto aspetto di estrema rilevanza - in grado di evi-tare successive discussioni pretestuose - , diventa di palmare evidenza che il soggetto che ha la mer-ce in rischio compia un’attenta ed accurata analisi volta ad individuare non solo le conseguenze de-rivanti dell’assunzione dei rischi del trasporto, ma principalmente a ricercare gli strumenti per neu-tralizzarli attraverso il ricorso ad idonee coperture assicurative.

Uno dei maggiori equivoci in cui spesso incorrono

gli operatori commerciali relativamente alle regole ICC riguarda la confusione tra contratto di compra-vendita e contratto di trasporto.

Bisogna invece ribadire che le regole Incoterms®, pur precisando qual è la parte su cui gravano le spese di trasporto e quelle accessorie come spese per l’espletamento di formalità doganali, licenze, autorizzazioni, operazioni di controllo alle merci quali verifica della qualità, misurazione, pesatura, ecc., sono applicabili esclusivamente al rapporto bilaterale venditore/compratore, mentre non re-golano i rapporti, separati e distinti, che sorgono con altri soggetti pure impegnati nella transazione internazionale (come spedizionieri, vettori, termi-nalisti, ecc.), rapporti disciplinati dai contratti di spedizione, di trasporto, ecc. secondo le norme interne o convenzionali che regolano la materia.

Si tratta di contratti distinti sia sul piano economi-co che giuridico aventi dunque vita propria e con separata serie di responsabilità, ma le cui presta-

zioni devono essere armo-nizzate, poste le molteplici connessioni tra di loro esi-stenti.

Dalle regole Incoterms® re-sta infine escluso il trasferi-

mento della proprietà, che resta di pertinenza del diritto applicabile al contratto (o da quello che le parti hanno concordato di richiamare) e che non influisce sul passaggio dei rischi di danni e perdi-te materiali e diretti alla merce viaggiante. Rischio di perimento o avarie che, in assenza di espressa volontà delle parti sul punto, è disciplinato dalle singole normative nazionali in modo anche molto diverso.

Quali sono i consigli che si possono indirizzare agli operatori commerciali per evitare un utilizzo indi-scriminato dei termini commerciali di consegna e contrastare prassi applicative che considerano le clausole applicabili indifferentemente a qualsiasi modalità di trasporto?

Il primo accorgimento è, infatti, quello di effettuare la scelta di una resa che tenga conto della specifi-cità del trasporto e procedere di conseguenza ad un attento esame della operatività dello stesso, ov-vero delle concrete modalità attraverso le quali la merce viene affidata al vettore.

Solo così si evita di adottare una condizione di consegna non pertinente e di incorrere in successi-ve discussioni, perplessità e contestazioni. O, nella migliore delle ipotesi, di farsi carico di spese non preventivate durante la conclusione della trattati-va. >>

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 20164

Giovanna BONGIOVANNI è Esperta in Trasporti e pagamenti internazionali - Componente dei grup-pi di lavoro “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” e “Incoterms® 2010” di ICC Italia

Una delle questioni principali sollevate da nume-rosi comitati nazionali della International Chamber of Commerce (presenti in oltre 120 Paesi) in oc-casione dell’ultima revisione è stata proprio quella riguardante the inappropriate use of “old” terms for “new” practices.Malgrado numerose campagne di informazione e di sensibilizzazione in vari Paesi, la conversione da FOB, CFR e CIF a condizioni FCA, CPT o CIP, per tenere il passo con gli sviluppi del commercio in-ternazionale, procede assai a rilento perché moltis-simi operatori commerciali sono abituati all’utilizzo di talune clausole e non ravvisano la necessità di un cambiamento per rendere compatibili le loro condizioni di consegna con le moderne tecnologie di trasporto.

L’ultima edizione delle regole ICC a tale scopo pre-senta una nota esplicativa che spiega le caratteri-stiche essenziali di ogni regola Incoterms®, come e quando sceglierla ed utilizzarla in modo appro-priato.

Si tratta allora di effettuare fin dalle primissime

fasi di una trattativa commerciale un’accurata ed attenta analisi di tutte le implicazioni connesse all’adozione di ogni singola clausola, avendo so-prattutto presente, lo ribadiamo ulteriormente, che le regole Incoterms®, per il riconoscimento di cui beneficiano a livello universale, rappresenta-no un riferimento significativo per i bisogni della imprese laddove debbano essere individuate con precisione responsabilità, spese e rischi connessi alla consegna della merce nelle compravendite in-ternazionali.

L’invito rivolto agli operatori perché possano ade-guatamente sfruttare i vantaggi derivanti dalla conoscenza delle regole ICC non è solo quello di fare un ulteriore sforzo di approfondimento (leg-gendo con estrema attenzione le spiegazioni che nella versione 2010 illustrano gli aspetti significa-tivi di ogni singola clausola), ma collegando alla “consegna” della merce, pura e semplice, tutti gli aspetti commerciali, legali, doganali, assicurativi e, per quanto concerne il regolamento della fornitura, anche documentali.

L’incontro propone un approfondito esame della stretta relazione tra le condizionni di resa della merce (clausole Incoterms®), il contratto di tra-sporto e e le condizioni di pagamento pattuite nell’ambito di operazioni di commercio interna-zionale. Molti spesso infatti, vengono adottate dagli ope-ratori condizioni di resa ritenute convenienti per-ché sono sottovalutati o ignorati i rischi che esse comportano sotto vari profili diversi dalla pura e semplice consegna della merce.

E’ invece importante compiere un’ accurata ed attenta analisi di tutte le implicazioni connesse alla adozione di un termine commerciale di con-segna per conoscerne caratteristiche, margini di rischio , opportunità, portata precisa delle ob-bligazioni a carico delle parti contrattuali, docu-mentazione di trasporto risultante e sua adegua-tezza ai fini del regolamento.

Obiettivo del seminario è quello di analizzare le regole ICC e fornire ai partecipanti gli elemen-ti conoscitivi per pianificare nel rapporto con il destinatario estero non solo costi e rischi del trasporto internazionale al fine di prevenire in-

comprensioni e conflitti connessi alla consegna ma soprattutto per disporre di un miglior con-trollo sull’operato di spedizionieri e vettori nel-la loro veste di organizzatori ed esecutori del trasferimento delle merci anche ai fini dell’otte-nimento del documento di trasporto di fonda-mentale importanza nelle operazioni documen-tarie che su di esso fanno perno.

ICC Italia Camera di Commercio InternazionaleVia Barnaba Oriani, 34 - Roma

Tel. 06 420343020/21e-mail: [email protected]

TRASPORTI E ASSICURAZIONI

SEMINARIO

LE REGOLE INCOTERMS® TRA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E CONTRATTO DI TRASPORTO

Mercoledì 16 marzo 2016 - ore 10.00 - 17.00ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34 - Roma

CAMERA DI COMERCIO INTERNAZIONALE - SEMINARIO

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 20165

Anticorruzione e Responsabilità Sociale d’Impresa

COMMISSIONI ICC

“LABORATORI 231 - EDIZIONE 2016”di Lucio M. Brunozzi

Il D.lgs. 231/2001 rappresenta ormai un generaliz-zato punto di attrazione normativa per tutti i set-tori di attività e la gamma dei reati presupposto è in continua espansione per effetto della volontà del legislatore di intervenire sull’ampliamento del novero dei reati stessi ogniqualvolta si presentino fattispecie con connotazioni di allarme sociale. Inoltre, è sempre più incisiva la ricaduta sanzio-natoria dell’azione della magistratura a fronte di carenze organizzative degli Enti che possano agevolare o evolversi in comportamenti illeciti: infatti l’accertata mancanza o carenza del Model-lo Organizzativo e gestionale, che possa valere come esimente dalla responsabilità dell’Ente, co-stituisce per consolidata giurisprudenza (cfr. da ultimo Cassazione n. 35818 del 2 settembre 2015) una “colpa di organizzazione”.Dopo l’introduzione, dal 1° gennaio 2015, del nuo-vo reato di autoriciclaggio (L.186/2014) e delle nuove fattispecie di delitti in materia di tutela dell’ambiente, di cui alla legge n. 68 del maggio 2015, le prossime estensioni normative della re-sponsabilità ex D.Lgs. 231 si profilano in materia di illeciti sportivi e agroalimentari.Il Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015, su proposta dei Ministri dell’Interno e della Giustizia, ha approvato un disegno di legge per rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizza-ti ad alterare l’esito di competizioni sportive, per cui potranno rientrare nel perimetro del D.Lgs. 231 anche le frodi sportive e la raccolta illegale di scommesse. Si tratta di una estensione che specie nel calcio professionistico vuole avere un effetto dissuasivo sugli autori di eventuali illeciti. Saran-no da verificare i riflessi delle novità normative sul principio della responsabilità oggettiva proprio dell’ordinamento sportivo, in ragione dell’atte-nuazione delle responsabilità patrimoniali per le società sportive che abbiano adottato adeguati Modelli di organizzazione atti a prevenire i com-portamenti illeciti.Oltre a contrastare il fenomeno del c.d. “calcio-scommesse”, si pone per il legislatore il tema della difesa dell’agroalimentare, che costituisce il secondo comparto manufatturiero Made in Italy. L’Italia vanta il maggior numero di certificazioni alimentari (Dop e Igp) nella UE e secondo i dati

Istat l’export agroalimentare nel 2015 con circa 37 miliardi di euro registra un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Ma la contraffazione e la falsificazione dei prodotti alimentari determi-nano al Made in Italy un danno stimabile nell’ordi-ne di 60 miliardi di euro.A tal riguardo nell’aprile 2015 é stata creata presso il Ministero di Grazia e Giustizia una Commissione di studio presieduta dall’ex procuratore di Torino Giancarlo Caselli, per attuare una riforma sui rea-ti agroalimentari e la tutela del Made in Italy. Le linee guida per l’articolato normativo elaborato dalla Commissione sono state presentate ad otto-bre presso l’EXPO e secondo gli intendimenti del Ministro della Giustizia dovrebbero a breve esse-re sottoposte a consultazione con le parti sociali. Si vuole rafforzare la responsabilità amministrati-va degli Enti prevista dal D.Lgs. 231, in relazione al nuovo e autonomo reato di agro-pirateria, rivolto alla vendita di prodotti accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità contraffati, e alla tipizzazione di un autonomo e generale delitto di disastro sanitario, afferente ad es. le fattispecie di contaminazione acque o sostanze alimentari o l’o-messo ritiro di prodotti dal mercato quando ne vie-ne accertata la dannosità. Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001 le nuove norme individueran-no le principali caratteristiche di un Modello Orga-nizzativo e di gestione specifico per gli operatori alimentari e in particolare per le PMI. Naturalmente agli elaborati tecnici dovrà seguire il consueto iter Parlamentare e proprio in con-siderazione delle previste evoluzioni normative e dell’attualità che rivestono i settori sopracitati, l’edizione annuale del ciclo dei “Laboratori 231” sulla responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 indirizzerà il focus in particolare sul settore dell’agroalimentare e su quelli del cal-cio e della sanità privata.Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato, adottando il format già speri-mentato con successo nelle precedenti edizioni, a cura e con il coordinamento del Prof. Carlo Fiorio, Docente di Diritto Processuale Penale presso l’U-niversità di Perugia e Presidente della Commis-sione ICC Italia Anticorruzione e Responsabilità Sociale di Impresa.

Avv. Lucio M. Brunozzi, Vice Presidente ICC Italia

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 20166

COMMISSIONI ICC & ICC ITALIA

La Commissione Anticorruzione e Responsabilità Sociale di Impresa di ICC Italia – Comitato Nazionale Italiano della Camera di Commercio Internazionale, organizza con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia e con Hook 231 Srl, spin-off del medesimo Ateneo, la quarta edizione dei “Laboratori 231”.

Marzo 2016

Venerdì 4 marzoRESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E INDUSTRIA DEL CALCIO

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E SANITÀ PRIVATA

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E REATI IN MATERIA AGROALIMENTARE NEI LAVORI DELLA “COMMISSIONE CASELLI”

Cons. Sergio SOTTANIProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

Dott. Emilio DUCADirettore Generale Salute e Coesione sociale - Regione dell’UmbriaDott. Giuseppe LIOTTIPresidente Gruppo LiottiAvv. Giuseppe MAGLIOCCAUniversità degli Studi di Perugia, Hook 231 srl

Prof. Stefano MASINIVicepresidente Commissione di riforma dei reati in materia agroalimentareProf. Aldo NATALINIComponente Commissione di riforma dei reati in materia agroalimentareProf. David BRUNELLIUniversità degli Studi di PerugiaProf. Maurizio SERVILLIUniversità degli Studi di Perugia

Prof. Carlo FIORIOUniversità degli Studi di Perugia, Hook 231 srl

Venerdì 11 marzo

Venerdì 18 marzo

Università di Perugia Dipartimento di Giurisprudenza - Via A. Pascoli, 33 - Aula VII ore 16.00La partecipazione è gratuita e sarà rilasciato un attestato di partecipazione

COMMISSIONI ICC

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 20167

Il presente modello, al cui gruppo di lavoro han-no partecipato l’Avv. Claudio Perrella e l’Avv. Gio-vanni Leo, delegati di ICC Italia nella Commissione internazionale, nonché componenti della corri-spettiva Commissione nazionale, rappresenta un valido strumento per la cooperazione internazio-nale, nonché nazionale, tra imprese, sia piccole e medie sia di grandi dimensioni, nelle complesse transazioni relative a operazioni congiunte tra en-tità legalmente distinte per l’esecuzione di grandi progetti.La complessità di responsabilità e rischi che tali progetti comportano, nonché la necessità di una molteplicità di competenze per la loro esecuzione, hanno spinto la ICC a predisporre uno strumento rivolto a quelle imprese desiderose di avviare una cooperazione non sulla base di un mero subappal-to, ma quali partecipanti a controllo congiunto (ma non in forma societaria) all’esecuzione di grandi progetti. Tali operazioni, infatti, richiedono solidi termini contrattuali, che risultino ben bilanciati e durevoli nel tempo, affinché possano essere efficaci e pro-durre benefici per le imprese coinvolte.Il nuovo Modello di Contratto ICC risponde a que-ste esigenze offrendo una base contrattuale da cui partire per raggiungere un accordo chiaro ed equi-librato in merito alla condivisione del processo de-cisionale, alla suddivisione del lavoro, nonché alla

ripartizione di risorse, responsabilità e rischi. Una caratteristica cui porre particolare attenzione in questo tipo di contratto, che lo differenzia ad esempio dal contratto di subappalto/subfornitu-ra - in cui la responsabilità fa capo al contraente principale - è la responsabilità solidale dei membri del consorzio nei confronti del cliente per l’intera esecuzione del contratto, mentre ciascuno di essi sarà responsabile nei confronti degli altri per la sola esecuzione della propria parte di lavoro. Per il committente straniero, quindi, sarà più facile la gestione dell’intero progetto, non dovendo preoc-cuparsi di gestire i singoli contratti di fornitura o interfacciarsi con i singoli fornitori. Generalmente, infatti, i componenti del consorzio nominano uno tra loro che possa fungere da Capofila nella ge-stione dei rapporti con il cliente, attribuendogli determinati poteri di negoziazione, ma non quello di sottoscrivere accordi vincolanti per conto degli altri, senza la loro approvazione. Le decisioni, nella maggior parte dei casi, nel contratto di consorzio, così come in quello di joint venture, vengono prese collegialmente, in alcuni casi all’unanimità.Il Modello ICC, comprensivo di un efficace e rapido sistema per la risoluzione di eventuali controversie, contiene una chiavetta USB con il testo del con-tratto, che può essere facilmente adattato a speci-fiche esigenze, e alcuni allegati di utile riferimento.

ICC Model Contract “Consortium Agreement”

COMMISSIONI ICC & ICC ITALIACOMMISSIONI ICC

Diritto e Pratiche del Commercio Internazionale

La ICC Commercial Law and Practice Commission, sotto la Presidenza del Prof. Fabio Bortolotti, ha approvato il modello di contratto di accordo di consorzio, che ri-entra - insieme a quello ana-logo di joint-venture - nella serie relativa ai contratti per i settori ingegneria, appalti e costruzioni (ad esempio, di impianti chiavi in mano e di subfornitura, già pubblicati da ICC).

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 20168

APPUNTAMENTI

Calendario Commissioni ICC e ICC ItaliaMARZO 2016

APRILE 2016

10 - 11

10 - 11

6 - 7

17

18

23

7

Commercial Law and Practice Commission Vienna

The Hague, NL

The Hague, NL

Roma

Johannesburg

Paris, ICC Hearing Centre

Roma

Commission on Corporate Responsibility & Anti-corruption

Commission on Trade and Investment Policy

Commissione Diritto e Pratiche del Commercio Internazionale ICC Italia

ICC Banking Commission Annual Meeting

Commission on Taxation

Commission on Intellectual Property

L’incontro propone un approfondito esame della stretta relazione tra le condizionni di resa della merce (clausole Incoterms®), il contratto di trasporto e e le condizioni di pagamento pattuite nell’ambito di operazioni di commercio internazionale. Molto spesso infatti, vengono adottate dagli operatori con-dizioni di resa ritenute convenienti perché sono sottovalutati o ignorati i rischi che esse comportano sotto vari profili diversi dalla pura e semplice consegna della merce.

APRILE

13

APRILE

29/30

MAGGIO

26

GIUGNO

15

GIUGNO

21

LUGLIO

1

MARZO

16LE REGOLE INCOTERMS® TRA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E CONTRATTO DI TRASPORTO

SAVE THE DATE

Crediti documentari - Livello Avanzato Roma - ICC Italia

Le Garanzie Bancarie InternazionaliRoma - ICC Italia

Il Contratto di Vendita InternazionaleRoma - ICC Italia

Il recupero dei crediti all’estero. Quali soluzioni adottare?Roma - ICC Italia

What Energy Union?Milano - Università Bocconi

ICC ItaliaRoma

10 Commissione Tecnica e Pratica Bancaria ICC Italia

Distribuzione commerciale in Europa e negli USAMilano - NH Machiavelli

Roma

E’ invece importante compiere un’ accurata ed attenta analisi di tutte le implicazioni connesse alla adozione di un ter-mine commerciale di consegna per conoscerne caratteristiche, margini di rischio, opportunità, portata precisa delle obbligazioni a carico delle parti contrattuali, documentazione di trasporto risultante e sua adeguatezza ai fini del rego-lamento.

Obiettivo del seminario è quello di analizzare le regole ICC e fornire ai partecipanti gli elementi conoscitivi per pianifi-care nel rapporto con il destinatario estero non solo costi e rischi del trasporto internazionale al fine di prevenire incom-prensioni e conflitti connessi alla consegna ma soprattutto per disporre di un miglior controllo sull’operato di spedizio-nieri e vettori nella loro veste di organizzatori ed esecutori del trasferimento delle merci anche ai fini dell’ottenimento del documento di trasporto di fondamentale importanza nelle operazioni documentarie che su di esso fanno perno.

Appuntamenti ICC Italia - Calendario Seminari

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 20169

APPUNTAMENTI

ICC Intellectual Property Commission - Meeting Internazionale Monetization of Intangibles: How to exploit Intellectual Property RightsRoma Eventi - Fontana di Trevi

Monetization of Intangibles: How to exploit Intellectual Property Rights - Roma, 8 aprile In the current knowledge-based economy, IP assets play a crucial role in business perfor-mance and economic growth. IP owners, whi-le commercially exploiting their IP, do not ne-cessarily use it in the traditional sense of the word. IP-based SMEs sometimes have valuable intangible assets that can be monetized throu-gh licensing, access to equity and bank loans. The strength of a company’s IP portfolio can also play an important role in helping investors decide whether to inject funds into a company. The need for IP valuation becomes particularly relevant when they are exploited through spe-cific contracts or used as financial tools by IP holders, or as investment assets by financial in-stitutions. On one side active entrepreneurs are often looking for interesting opportunities to successfully use, directly or indirectly, IP rights on the market; on the other side, investors are also interested in the potential of IP assets as a way to secure financing, particularly if suppor-ted by reliable and innovative valuation metho-dologies. Indeed, IP can be monetized either by using licensing models or as collateral for bank loans. Companies can use their IP assets as guarantee, provided that they are able to prove their value, durability and marketable po-wer. In any case, in order to monetize IP assets, it is important to obtain an objective valuation of such asset. The valuation of IP is crucial be-cause little knowledge about IP, and even less experience in valuing and understanding its na-ture, can be seen as key obstacles in access to finance and exploitation. The conference aims at identifying different ways of exploitation of IP rights that can allow right-holders to enhan-ce their competitiveness on the market, exploit their IP rights, have access to credit and to take advantage from the relevant opportunities of-fered by the instruments of IP finance, both in Italy and abroad.

ICC Intellectual Property CommissionMeeting internazionale - Roma, 6/7 aprileICC Italia ospiterà a Roma il 6 e 7 aprile prossimi la Commissione ICC sulla Proprietà Intellettuale. Tale Commissione promuove la realizzazione di un sistema volto alla efficiente protezione inter-nazionale dei diritti relativi alla proprietà intellet-tuale, anche attraverso l’armonizzazione mondia-le delle regolamentazioni in materia; incoraggia gli investimenti per la diffusione e lo sviluppo di innovazione e tecnologia; predispone ogni due anni la ICC Intellectual Property Roadmap, che raccoglie gli sviluppi conseguenti a cambiamenti politici, economici, tecnologici e sociali che pos-sono avere un impatto sulla protezione della PI e offre le opportune raccomandazioni per poli-tiche più efficienti e strutturate. La Commissio-ne inoltre collabora dando il suo contributo e il suo supporto ai lavori del BASCAP e lavora ac-canto alle organizzazioni intergovernative che si occupano di proprietà intellettuale, come ad esempio la World Intellectual Property Organiza-tion (WIPO), la World Trade Organization (WTO), nonché l’Internet Corporation for Assigned Na-mes and Numbers (ICANN).

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 201610

APPROFONDIMENTI

Dall’invalidità del “Safe Harbour Agreement” al nuovo “Privacy Shield”: il rafforzamento della trasparenza e un nuovo regime di garanzie per i dati degli Europei di Fabio Di Resta

Come è noto, il 6 ottobre scorso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza C-362/14 ave-va dichiarato l’invalidità della decisione 2000/520/CE della Commissione europea sull’accordo “Safe Harbour”.La Corte confermava quanto già asserito nell’ap-proccio della Commissione europea, reso noto sin dal 2013, e si ribadiva come l’accordo esistente fosse carente sia sotto il profilo delle garanzie di tutela che sotto quello della trasparenza del trat-tamento dei dati. Più in termini generali, la Corte di Giustizia ricono-sceva un ruolo cruciale alle Autorità Garanti per la protezione dei dati personali, alle quali veniva ga-rantito il potere di valutare l’adeguatezza della nor-mativa privacy del Paese di destinazione dei dati personali (Stati Uniti), normative che dovevano es-sere “essentially equivalent” rispetto alla Direttiva europea 95/46/Ce.Sotto il profilo del trattamento dei dati personali, la Corte riteneva che l’attuale sistema normativo degli Stati Uniti violasse tre diritti fondamentali: il diritto alla protezione dei dati personali, la riser-vatezza delle comunicazioni nell’ambito della vita privata e familiare e il diritto ad una tutela giurisdi-zionale effettiva (articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).L’impatto della pronuncia sull’economia digitale europea e mondiale era enorme e preoccupante, si consideri infatti che riguardava circa 4.500 azien-de americane aderenti al “Safe Harbour”, inclusi i giganti americani di Internet come Google, Face-book, Apple, Microsoft, Yahoo.I dati statistici mostrano la crescita esponenziale delle società aderenti al sistema “Safe Harbour” di questi ultimi anni e le criticità connesse ad uno

strumento internazionale nato nell’anno 2000 in un contesto economico relativamente digitale; fino al 2013 le aziende aderenti erano ancora 3.246 e di queste il 51% trasferiva dati dall’Europa negli Usa per fini di gestione del personale e riguardava per il 60% aziende di dimensione fino a 250 dipendenti.Pertanto si è arrivati alla situazione attuale nella quale le autorità americane e quelle europee, dopo estenuanti trattative durate mesi, il 2 febbraio u.s. hanno finalmente annunciato la sottoscrizione di un nuovo accordo che sostituisce il “Safe Harbour”. L’accordo denominato EU-US Privacy Shield, stan-do alla comunicazione ufficiale della Commissione europea, si impernia su tre pilastri:- Rafforzamento delle obbligazioni sulle im-prese americane che gestiscono i dati personali dei cittadini europei e misure di attuazione: viene rafforzato il sistema di “autocertificazione” con specificazione sulle finalità e sulle modalità di trat-tamento, nonchè le garanzie di tutela per i diritti dei cittadini europei sotto la supervisione del Di-partimento americano per il commercio. Ogni so-cietà americana che gestisce tali dati per finalità di gestione delle risorse umane dovrà impegnarsi ad essere conforme anche alle pronunce delle Autori-tà garanti privacy nazionali.- Impegno delle Autorità americane sui requisiti di trasparenza e misure chiare in riferimento all’ac-cesso da parte delle Public Authorities: le Autorità americane si sono impegnate a fornire garanzie in ordine all’accesso da parte delle Public Authorities e della NSA (National Security Agency), le ecce-zioni che consentono l’accesso ai dati dei cittadini dovranno essere proporzionate e necessarie, non dovrà esserci sorveglianza indiscriminata di massa. L’accordo è sottoposto a revisione annuale sotto la supervisione della Commissione europea e del Dipartimento americano per il commercio, oltre al coinvolgimento di esperti di intelligence dagli USA e dalle Autorità garanti privacy nazionali.- Effettività di tutela dei diritti e possibilità di accesso a strumenti di tutela: ogni cittadino eu-ropeo potrà inviare istanze alle società, la società americana titolare del trattamento dovrà riscontra-re l’istanza in tempi prestabiliti, le Autorità garanti potranno inoltrare l’istanza al Dipartimento ameri-cano per il commercio e alla Federal Trade Com-mission. Ci sarà la possibilità di adire gratuitamente organismi di risoluzione alternativa delle dispute >>

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 201611

(c.d. ADR). Con riguardo agli accessi da parte delle Public Authorities verrà istituito un Ombudsman.I punti sopra illustrati costituiscono i pilastri del nuovo accordo e la soluzione raggiunta con gran-de fatica è sicuramente una soluzione di compro-messo: occorrerà esaminare tutto l’accordo per conoscerne nel dettaglio i termini più precisi, ma quello che emerge chiaramente è che chi si aspet-tava una logica rigorosa nella quale venisse ricono-sciuta una tutela pienamente equivalente a quella del diritto europeo dovrà attendere ancora.Tra le diverse garanzie e impegni richiesti alle Au-torità americane il requisito di trasparenza è da in-serirsi tra le priorità, senza informazioni non sareb-be infatti possibile nessuna tutela effettiva. Come dichiarato dalla Commissione europea sin dal 2013, un nuovo accordo obbliga le società aderenti, sem-pre sulla base di un sistema di “autocertificazione”, a pubblicare adeguate informazioni sulla propria privacy policy, includendo in particolare delle clau-sole privacy che riguardano qualunque contratto con i fornitori e subcontraenti, come per esempio nel caso di cloud computing services. Per fare un esempio chiarificatore, i sistemi di cloud computing in particolare, prevedono spesso oltre un primo livello di fornitura (cloud computing provider) anche altri livelli sottostanti (p.e. subap-paltatore), diversi soggetti tutti coinvolti nel trat-tamento dei dati riferibili al cliente (ma anche ai clienti e dipendenti dello stesso) che possono es-sere stabilite in diversi Paesi e quindi anche non es-sere società aderenti allo schema “Safe Harbour” (ora Privacy Shield). Questi contesti complessi ma diffusi rendono estremamente difficile opera-re controlli sulla circolazione dei dati personali da parte degli interessati. Come asserito dalla Com-missione europea, in questi contesti in cui operava il “Safe Harbour” vi era la necessità di minimizzare i rischi (Comunicazione della Commissione euro-pea: COM 847 final, del 27.11.2013), ricorrendo ad un quadro di garanzie e di regolamentazioni dei rapporti titolare-interessato che tenga sin da su-bito conto, anche in termini di ragionevole preve-dibilità, di tutti i soggetti coinvolti, dei profili della protezione dei dati (p.e. adozioni di contromisure connessi ai rischi) e le via di accesso gratuite ai rimedi verso organismi indipendenti e imparziali.Tornando ad aspetti più generali, da una parte occorre dire che “essentially equivalent” non può essere inteso come l’applicazione tout court oltre-oceano della legislazione europea. Dall’altra parte, la soluzione adottata rappresenta un forte passo in avanti rispetto al precedente “Safe Harbor”, nel

senso di un maggiore allineamento tra le diverse legislazioni europea ed americana; si pensi in tal senso al diritto di accesso e al riscontro tempesti-vo cui dovranno rispondere le società aderenti, ma soprattutto ad una risposta necessaria in termini di certezza giuridica per le tante imprese che opera-no nell’economia digitale.Certezza giuridica di cui le imprese necessitano ma che non può essere considerata come defini-tivamente raggiunta. Infatti, stando alla recente comunicazione del 3 febbraio del Gruppo di lavo-ro Articolo 29 (Gruppo di lavoro formato dai rap-presentanti dei Garanti privacy), creano margini di incertezza per le imprese anche le soluzioni alter-native al trasferimento dei dati oltreoceano, rap-presentate dalle clausole contrattuali tipo (Stan-dard Contractual Clauses - SCCs) e dalle norme vincolanti d’impresa per le comunicazioni di dati infragruppo (Binding Corporate Rules-BCRs), stru-menti attualmente utilizzabili, ma che non posso-no ritenersi esenti dalle severe critiche in termini giuridici che hanno portato all’invalidità del “Safe Harbour”.In tale contesto piuttosto critico, al fine di evitare ulteriore incertezza giuridica e una frammentarietà di azioni anche innanzi ai Garanti privacy dei di-versi Paesi europei, era già intervenuto il Gruppo di lavoro Articolo 29, con la nota ufficiale del 16 ottobre 2015.Secondo quanto asserito dal Gruppo di lavoro Ar-ticolo 29, il Privacy Shield garantirà che gli Europei siano ragionevolmente informati sulla circolazione dei dati personali che li riguardano e più specifi-catamente le privacy policy riportate nei siti web (note anche come informative sulla privacy) delle società aderenti al nuovo accordo dovranno ren-dere nota dettagliatamente non solo la possibilità di ricorrere alle “eccezioni” per finalità di interessi pubblici e di sicurezza nazionale, ma la singola so-cietà aderente dovrà informare sul piano potenzia-le il cittadino europeo della possibilità che i dati possano essere acceduti da parte delle Public Au-thorities.In conclusione, ragionevoli informazioni sul tratta-mento non significa solo una libera scelta in ordine al conferimento dei propri dati personali e quindi alla possibilità di instaurare più consapevolmente un rapporto contrattuale, ma è da intendersi anche come un essenziale presupposto per attivare le ga-ranzie stragiudiziali ed amministrative che saranno previste dal nuovo accordo.

23 Febbraio 2016

APPROFONDIMENTI

Avv. Fabio Di Resta – LL.M. – Presidente del Centro europeo per la privacy (EPCE) – Componente del Consiglio Direttivo Master di II livello Protezione Dati Personali - Università Roma Tre

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 201612

NOTIZIE

Lo scorso 10 febbraio la Commissione Europea ha ufficialmente lanciato una consultazione pubblica sulle future misure anti-dumping da adottare a tute-la del mercato interno contro le importazioni cinesi, in vista dell’eventuale concessione dello status di economia di mercato alla Cina prevista per il pros-simo 11 dicembre 2016, quando alcune disposizioni del Protocollo di adesione alla WTO di Pechino sca-dranno.Il punto della questione verte, infatti, su un com-ma della Sezione 15 in cui è previsto che, nel caso i produttori cinesi siano oggetto di un’inchiesta anti-dumping e non possano dimostrare che nel settore produttivo di riferimento prevalgono le condizioni di economia di mercato, i membri WTO e quindi gli Stati UE che importano tali prodotti hanno la facol-tà di utilizzare anche un metodo alternativo, il c.d. “metodo del Paese di riferimento” per determinare il dumping, consistente nel confronto con i prezzi o costi interni cinesi. Il prezzo dei prodotti cinesi, infatti, non può essere considerato “una misura cre-dibile” dei reali costi di produzione, in considerazio-ne del costante intervento statale nell’economia. In assenza del riconoscimento dello status di econo-mia di mercato (MES) è quindi più facile tutelare il mercato europeo imponendo proporzionali dazi sui prezzi dei prodotti cinesi a basso costo.L’Europa è, però, al momento fortemente divisa. Se da un lato Regno Unito e Germania, che negli ultimi anni hanno fortemente investito in Cina, si professa-no favorevoli alla concessione del MES per interessi “evidentemente” nazionali, dall’altro vi sono tutti gli altri Paesi membri, in particolare l’Italia, supportati persino dagli USA, che hanno chiaramente esplici-tato come la concessione “possa disarmare unilate-ralmente” le difese commerciali europee contro la concorrenza sleale cinese. Perché è di questo che si parla, di milioni di prodotti di aziende cinesi a bas-so prezzo che invaderanno i nostri mercati in modo manifestamente scorretto.E’ opportuno osservare che l’ottenimento di tale status è uno degli obiettivi strategici sui cui il Go-

verno di Pechino ha maggiormente puntato negli ultimi anni, sin dal 2001 quando la Cina, all’epoca considerata economia in transizione, è diventata membro della World Trade Organization (WTO), concordando una serie di riforme di apertura della propria economia al modello della libera concorren-za. Allo scadere dei 15 anni di osservazione, Pechi-no ritiene oggi che la sua qualifica quale economia di mercato debba essere considerata automatica, senza cioè una previa valutazione dei Paesi membri. Eppure, come gli Stati Uniti hanno in più occasioni fatto notare, la Cina “dovrebbe provare realmente il suo status di market economy, e non quello di eco-nomia mercantilista sussidiata dallo Stato”. Questa è una delle critiche principali, derivante dal fatto che nei Paesi UE ed in tutti i Paesi che godono del MES, sono le singole imprese a sostenere i costi di inve-stimento e produzione, mentre nelle “economie in transizione” i costi e la formazione dei prezzi sono influenzati dai sussidi statali. Fenomeno che in Cina ha dimensioni di notevole rilievo.Attraverso la consultazione lanciata dall’UE, i vari stakeholders avranno l’importante opportunità di dare la propria opinione principalmente su tre op-zioni, cioè: lasciare invariata la normativa UE attual-mente vigente, applicando quindi la metodologia per Paesi non definiti economie di mercato e ri-schiando conseguentemente l’accusa di violazione degli obblighi WTO; cambiare la metodologia an-tidumping per le inchieste di difesa commerciale contro la Cina senza misure di mitigazione, con con-seguente modifica del Reg. CE n. 1225/2009 così da riflettere il riconoscimento del nuovo status di eco-nomia di mercato alla Cina; infine, vi è l’opzione che prevede la modifica della metodologia antidum-ping per la Cina attraverso un pacchetto che com-prende misure di mitigazione. Quest’ultimo punto, oltre a riconoscere il MES alla Cina, permetterebbe il rafforzamento della normativa UE anti-dumping e l’inasprimento di altri strumenti di difesa commer-ciale per garantire la loro efficacia nei casi futuri: l’Unione Europea ed i suoi Stati membri sarebbero così in grado di mantenere la capacità di difendersi da eventuali distorsioni attuate dal governo di Pe-chino e dai Paesi esportatori in genere, attraverso l’imposizione di dazi antidumping in grado di ri-flettere la realtà economica del Paese importatore, mantenendo parità di condizioni.Al termine di questo processo di consultazione del-la durata di dieci settimane, la Commissione dovrà valutare le azioni normative e non normative da at-tuare e l’eventuale modifica dei Regolamenti CE n.

MES Cina: come difenderci dalla concorrenza sleale cinese?

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 201613

1225/2009 e 597/2009 relativi alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da Paesi non membri dell’Unione Europea.In Italia, intanto, a rischio ci sono migliaia di posti di lavoro, soprattutto nei settori fondanti il comparto produttivo nazionale, quali siderurgia, meccanica, bulloneria, carta, chimica, tessile, calzature, cera-mica, bulloneria, biciclette ed arredo. Da dati come questi traspare l’importanza e la necessità di fare luce sulle numerose implicazioni politiche, produt-tive ed economiche del MES Cina attraverso misure

legali e non, non limitando il dibattito alle istituzioni pubbliche, ma coinvolgendo attivamente il settore privato nei suoi vari comparti. Inoltre, essendo ICC un’organizzazione internazionale rappresentativa delle istanze delle imprese, ci auguriamo vivamen-te che anche nell’Unione Europea si mantenga vivo uno dei suoi valori fondanti, cioè la rappresentanza degli interessi di tutti gli Stati membri, e non soltan-to di quelli che più o meno indirettamente stanno attualmente mantenendo la leadership nella defini-zione delle politiche europee.

Si riapre un Tavolo di lavoro con l’Agenzia delle do-gane, cui partecipa ICC Italia in rappresentanza del-le Associate, per affrontare insieme alle aziende le tante novità del nuovo Codice doganale dell’Unione (reg. UE 952/2013), in vigore dal prossimo 1° mag-gio. Il 22 febbraio, alla presenza del Direttore delle Do-gane, Dott. Giuseppe Peleggi, la Dott.ssa Teresa Alvaro, Direttore Centrale Tecnologie per l’Innova-zione, ha illustrato la strategia e il piano operativo che l’Agenzia intende attuare per limitare gli impatti operativi e adottare le misure atte a garantire che gli operatori possano beneficiare delle semplificazioni previste dal nuovo Codice. Dal 1° maggio, infatti, tro-veranno applicazione le norme del codice doganale e le relative disposizioni attuative, integrative e tran-sitorie, che offrono opportunità di semplificazione, ma presentano anche criticità nelle operazioni do-ganali. Un documento di rilevanza fondamentale è il Work Programme, derivante dalla decisione UE n. 255/2014, perché stabilisce il calendario dei de-ploy dei sistemi informatici a supporto, concentrati nel 2019. Esso costituisce elemento di grande criti-cità per l’impraticabilità operativa del WP e quindi dell’intero Codice.In attesa delle linee guida per l’uniforme interpre-tazione e applicazione del complesso delle disposi-zioni sono in via di predisposizione, l’Agenzia delle Dogane ha predisposto un’analisi di impatto sulle

disposizioni da applicare obbligatoriamente a par-tire dal 1° maggio.Una delle novità più significative del nuovo Codice sarà l’eliminazione delle procedure domiciliate, che rappresentano attualmente la parte più rilevante delle operazioni doganali (85% delle dichiarazioni, nel 2015 hanno rappresentato 4,5 milioni di dichiara-zioni in importazione e ben 11 milioni in esportazio-ne). Per evitare che la nuova disciplina penalizzi le imprese, l’Agenzia ha previsto la trasformazione, in automatico, delle procedure di domiciliazione in “di-chiarazioni normali in dogana”, con merci presenta-te in “altro luogo approvato dalle autorità doganali”. Le autorizzazioni alla procedura domiciliata saranno automaticamente convertite per utilizzare i “luoghi autorizzati” come “luoghi approvati” e non determi-nare conseguenze nell’operatività delle aziendeAltre facilitazioni sono previste per le procedure normali all’importazione. Anche per le procedure che si svolgono in Dogana non sarà più richiesto l’invio sistematico della documentazione a soste-gno e sono state individuate ulteriori agevolazioni per le dichiarazioni import/export afferenti le merci “presenti in dogana” (allibrate su MMA/scortate da transito o Tir concluso in dogana e per le quali l’ope-ratore si impegna all’upload del fascicolo elettronico in caso di controllo). In tali ipotesi, non si renderà più necessario recarsi in dogana (eliminazione del-la c.d. convalida), sarà messo a disposizione in via immediata l’esito del circuito doganale di controllo e i controlli documentali si effettueranno sulla base del fascicolo elettronico, da trasmettersi via mail. Se i controlli daranno esito negativo, anche lo svincolo sarà online.ICC Italia, insieme all’Agenzia delle dogane, intende avviare un percorso di avvicinamento e compren-sione alle novità e opportunità del nuovo Codice doganale comunitario. Oltre ad organizzare un in-contro con gli operatori per condividere esperienze e soluzioni per il prossimo mese di aprile, ICC Italia ha creato un gruppo sulla propria pagina Linkedin, cui sono invitati tutti gli operatori interessati.

Agenzia delle Dogane: Tavolo tecnico Codice doganale dell’UnioneRoma, 22 febbraio 2016

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NOTIZIE

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 201614

Nelle sue previsioni di inizio 2016, l’indice ICC/Ifo ri-sultante dal World Economic Survey (WES) - che misura l’andamento del ciclo economico e le previ-sioni economiche a 6 mesi in numerosi Paesi - mo-stra segnali di peggioramento nell’ultimo trimestre, non tanto per la valutazione della situazione econo-mica corrente quanto per le aspettative a sei mesi meno favorevoli rispetto all’analisi precedente.L’indice Ifo, infatti, è sceso da 89.6 a 87.8 allonta-nandosi ulteriormente dalla sua media di lungo pe-riodo (96.0). Questo risultato, ad eccezione di Oce-ania, Asia e America Latina, è riscontrabile in tutte le regioni, pur mascherando cause eterogenee nei singoli Paesi.In Russia, ad esempio, agli effetti delle sanzioni eco-nomiche imposte a causa del conflitto con l’Ucraina si aggiungono quelli altrettanto negativi del basso prezzo del petrolio, mentre in Brasile è la politica fiscale del governo a frenare l’economia, portando i due Paesi verso una profonda recessione, di cui però ci si attende la fine nel corso del 2016. Nelle economie avanzate il rallentamento registra-to nella seconda metà del 2015 viene tuttora glo-balmente sostenuto dal basso prezzo delle materie prime, pur differenziato tra le diverse aree. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ad esempio, stanno speri-mentando una moderata ripresa economica ed un apprezzamento delle rispettive monete. Ciò, tutta-

via, preannuncia un freno alla crescita dell’export, soprattutto degli USA, in contrasto invece ad un au-mento della domanda di beni e servizi provenienti dall’area Euro. In quest’area, tuttavia, i numerosi problemi struttu-rali, continueranno a indebolire lo sviluppo econo-mico, nonostante il fatto che in alcuni Paesi siano in atto riforme, ad esempio quelle relative al settore bancario, del lavoro e del mercato dei beni, che gra-dualmente allenteranno il peso dei ritardi. Grecia, Finlandia e Cipro sono i Paesi con la peggiore perfo-mance registrata al momento. Francia e Italia riman-gono sottotono, mentre i più evidenti miglioramenti si registrano in Lussemburgo e Irlanda, che offre il miglior clima per gli investimenti. L’attuale situazio-ne in Germania permane buona, nonostante un lieve peggioramento rispetto all’analisi precedente. Tra le economie emergenti, è atteso un perdurare del rallentamento della crescita economica della Cina, nonostante qualche impulso positivo possa derivare dal basso prezzo del petrolio. Alla luce dei recenti eventi terroristici, la domanda speciale di quest’ultimo trimestre è stata dedicata all’impatto del terrorismo sull’economia mondiale, in particolare agli effetti indiretti quali paura, insicu-rezza, intimidazione. Questi, infatti, possono mina-re la fiducia di consumatori e investitori nel medio termine con conseguenze anche molto pesanti sulla produttività e sugli scambi internazionali. L’incre-mento dei costi delle transazioni dovuto a maggiori misure di sicurezza, premi assicurativi più elevati, implementazione di misure volte alla lotta al terrori-smo sono tutti fattori che possono colpire le singole economie nazionali come l’economia mondiale.Gli esperti che hanno risposto al sondaggio hanno valutato l’impatto del timore del terrorismo sull’eco-nomia mondiale da moderato ad alto.

Il testo integrale dei risultati del sondaggio è dispo-nibile all’indirizzo: https://www.cesifo-group.de/pls/fbosso/downlo-ad/F1159958784/WES2016Q1.pdf

World Economic Survey (WES) ICC /IFOSegnali negativi per l’indicatore del clima economico

CESifo World EConomiC SurvEy

VolumE 15, No. 1

www.cesifo.de/wes

FEbruary 2016

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World economic climate continues to cloud over

Economic expectations less positive

Inflation set to edge upwards

US dollar will gain strength

Expectations of interest rate increase remain moderate

The impact of terrorism on the world economy

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In occasione della prima riunione, per ICC Italia erano presenti il Segretario Generale Prof. Avv. Maria Bea-trice Deli, l’Avv. Sara Armella (Armella & Associati) e la Dott.ssa Barbara Triggiani.Il prossimo incontro si terrà l’8 marzo alle ore 14,00 presso l’Agenzia delle Dogane.

Le slides della presentazione della Dott.ssa Alvaro, pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane, sono disponibili al seguente link http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/ecustoms+aida/nuovo+codice+doganale+ucc

NOTIZIE

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ICC Italia Newsletter n. 2 - Febbraio 2016

E’ stata pubblicata la seconda edizione di “ICC Arbitra-tion in Practice”, una guida pratica che commenta in modo dettagliato ciascun articolo dell’ultima edizione delle ICC Rules of Arbitration. La pubblicazione, scritta in modo chiaro e conciso e ricca di illustrazioni, guida il lettore attraverso le varie fasi del procedimento arbitra-le, dall’avvio del procedimento fino al lodo arbitrale. La pubblicazione offre, inoltre, una serie di strumenti pre-ziosi per il lettore tra i quali una raccolta di statistiche relative agli arbitrati ICC tra il 2009 e il 2013, riferimenti a legislazioni nazionali in materia e all’UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, una ricca bibliografia, nonché un capitolo dedicato agli altri ser-vizi di risoluzione delle controversie offerti da ICC (me-diation, expert proceedings, dispute boards, DOCDEX, pre-arbitral referee procedure).

ICC Arbitration in Practice

Le appendici forniscono, inoltre, al lettore i testi di varie regole di risoluzione delle controversie ICC e altri documenti rilevanti.Gli autori di questa pubblicazione, avvocati che hanno lavorato come counsel al Se-gretariato della Corte Internazionale di Arbitrato di ICC, rappresentando i proprio clienti e svolgendo il ruolo di arbitri e mediatori in molti procedimenti internazionali, sono componenti della ICC Commission on Arbitration & ADR e hanno partecipato ai lavori sulle 2012 ICC Rules of Arbitration.Impostato su una prospettiva “pratica”, questa pubblicazione è una risorsa essenziale per gli avvocati d’impresa che vogliono acquisire dimestichezza con l’arbitrato ICC, valutando i pro e i contro della clausola arbitrale relativa alle ICC Rules. La pubblicazione è altresì utile a coloro che già ricorrono all’arbitrato per le informa-zioni estremamente utili sulla pratica dell’arbitrato ICC, incluse le varie note sull’ICC Court Secretariat ed i report della ICC Commission on Arbitration & ADR.

ICC Pub. No. 782EPrezzo: € 172 (Iva inclusa)

Redazione

Progetto graficoLuca Ingrassia

Beatrice SettanniBarbara Triggiani

Camera di Commercio InternazionaleComitato Nazionale ItalianoVia Barnaba Oriani, 3400197 Romaemail: [email protected] web: www.iccitalia.org

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