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Dott. Carlo Sciacchitano

MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO ABILITANTE PER LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTEFACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLUNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANAArt. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettivit.

CODICE CIVILEArt. 2087: Limprenditore tenuto ad adottare nellesercizio dellimpresa le misure che, secondo la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lintegrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro.Dr Carlo Sciacchitano

SALUTE(Art. 2, comma 1, lettera o)

O.M.S. (W.H.O.) Organizzazione Mondiale della SanitLo stato di salute lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia.

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PREVENZIONE PRIMARIALa eliminazione o la riduzione di noti fattori di rischio, intendendo per rischio la probabilit che si verifichi un evento dannoso (infortunio o peggioramento dello stato di salute) che coinvolga uno o pi lavoratori o la collettivit. Due momenti fondamentali: 1. individuazione della causa 2. sua eliminazione, oppure ove ci non sia possibile, attenuazione dei possibili effetti.Dr Carlo Sciacchitano

PREVENZIONE PRIMARIAInterventi tecnici su macchinari ed attrezzature Interventi sullambiente Interventi protettivi individuali Risparmio sui costi dellapplicazione di norme di prevenzione e di tutela della salute (400-500 euro nella Comunit europea). Risvolti positivi sulla produzione.

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PREVENZIONE SECONDARIAControllo sanitario dei lavoratori per cogliere la patologia professionale al suo primo manifestarsi.

Questo consente la possibilit di intervenire prima che la patologia diventi irreversibile ripristinando lo stato di salute.

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PREVENZIONE TERZIARIA

Terapia della patologia professionale Possibilit di invalidit permanente Risvolti negativi sulla produzione.

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Il datore di lavoro

I dirigenti

I lavoratoriCiascuno per le proprie competenze deve rispettare specifici obblighi

Il preposto

Datore di Lavoro

Dirigenti

Preposto

Lavoratori

RLS

Medico competente

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Addetti alle emergenze

progettisti

installatori

appaltatori

Committente appaltante

Datore di Lavoro

Dirigenti

Preposto

Lavoratori

newLavoratore autonomo ditta individuale

RLS

Responsabile del Rappresentante dei Medico Servizio di Prevenzione Lavoratori per la competente e Protezione (RSPP) Sicurezza (RLS)

Addetti alle emergenze

progettisti

installatori

appaltatori

Committente appaltante

Il dirigente e` definito come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando lattivita` lavorativa e vigilando su di essa

datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il preposto e` definito persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivita` lavorativa e garantisce lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Schema del servizio di prevenzione e protezioneDatore di lavoro nomina firma Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) Responsabile del S.P.P. Addetti al S.P.P. Medico competente Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) strumento operativo

I lavoratori nominano

obbligo del singolo lavoratore di segnalare eventuali problemi legati alla sicurezza a datore di lavoro, dirigente, preposto,

valutazione dei rischi (aggiornamento nel tempo)

Art. 18, comma 1 -Nomina Medico C.a) Il Datore di lavoro o i Dirigenti nominano il medico competente per leffettuazione della sorveglianza sanitaria;

Art. 50, comma 1 -Nomina Medico C.i) IL R.L.S. consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivit di prevenzione incendi, al primo soccorso alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competenteDr Carlo Sciacchitano

AMBITI DI INTERVENTODEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25) 1. Sorveglianza sanitaria 2. Collaborazione con DL e RSPP Partecipando alla valutazione rischi : nel DVR va riportato

il nome del Medico competente che vi ha partecipato (art. 28, com. 1, lett.e) Predisponendo misure per la tutela della salute e integrit psico-fisica dei lavoratori Effettuando attivit di info-formazione dei lavoratori, in particolare sui rischi per la salute e sui livelli di esposizione Organizzando il pronto soccorso aziendale Attuando i programmi di promozione della salute secondo i principi della responsabilit sociale

SORVEGLIANZA SANITARIA (SS)(Artt. 2, lettera a; 25 lettera b; 41)

Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dellasalute e sicurezza dei lavoratori, in relazione allambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalit di svolgimento dellattivit lavorativa

Operativit estrinsecata attraverso: Valutazione della compatibilit tra condizioni di salute e compiti lavorativi Individuazione degli stati di ipersuscettibilit Verifica dellefficacia delle misure di prevenzione dei rischi

STRUMENTI DELLA SS(Art. 25)A.

Protocollo degli accertamenti sanitari (parte integrante del DVR) Viene stabilito in funzione dei rischi specifici Tenuto conto degli indirizzi scientifici pi avanzati (aggiornamenti, linee guida, etc.)

B.

C.

Partecipazione alla programmazione del controllo dellesposizione: dellesposizione: ai fini dellacquisizione di dati sulle esposizioni ad agenti chimici, fisici, biologici ed inoltre relazionali Espressione del giudizio di idoneit: atto idoneit: preventivo e protettivo, a seconda dei casi

DIVIETI ED OBBLIGHI(Artt. 25 e 3, comma 2, Allegato XXXIX) Divieto di effettuare accertamenti sanitari Per accertare la gravidanza In altri casi, quali ad esempio: Accertamenti sanitari non correlati al rischio (L. 300/1970) Sieropositivit HIV (L. 135/1990, art.6) Invasivit ingiustificata degli accertamenti (ad es., radiologici)

Obbligo di applicare il Monitoraggio biologico nei casi previsti (sul momento: solo per il Piombo) Obbligo di sorveglianza a carico del Datore di lavoro utilizzatore di lavoratori atipici

Art. 29, comma 1 Valutazione del RischioIl datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

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Art. 38, comma 1 - Medico competentea) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui allarticolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in Dr Carlo Sciacchitano medicina legale.

Art. 38, comma 2 - Medico competenteI medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dellUniversit e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivit di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivit per almeno un anno nellarco dei tre anni anteriori allentrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante lespletamento di tale attivitDr Carlo Sciacchitano

Art. 38 - Medico competente3. Per lo svolgimento delle funzioni di M.C.

necessario partecipare al programma di ECM, a partire dal programma triennalesuccessivo allentrata in vigore . I crediti triennali dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.Dr Carlo Sciacchitano

Art. 39 - Medico competenteComma 2. Il M.C. svolge la propria opera in qualit di:

a) Dipendente o collaboratore di una struttura esterna; b) Libero professionista; c) Dipendente del datore di lavoro.Dr Carlo Sciacchitano

Art. 39 - Medico competente3.

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivit di vigilanza, non pu prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivit di medico competente.Dr Carlo Sciacchitano

Art. 39 - Medico competente4.

Il Datore di lavoro assicura al M. C. le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone lautonomia.

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Art. 39 - Medico competente6.

Nelle aziende con pi unit produttive, nei gruppi di imprese nonch la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessit, il D.D.L. pu nominare pi M.C. individuando il Medico CoordinatoreDr Carlo Sciacchitano

LA SORVEGLIANZA SANITARIA Le tipologie di visite (Art. 41, comma 2) a) visita medica preventiva ; b) visita medica periodica, viene stabilita, di norma, in una volta lanno; c) visita medica su richiesta del lavoratore; d) visita medica in occasione del cambio della mansione ; e) Assenza dal lavoro per pi di 60 giorni; f)In fase preassuntiva; g)Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

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Visita PreventivaLart. 41 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, non modificando la precedente normativa prevede lesecuzione da parte del medico competente di accertamenti sanitari preventivi per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della loro idoneit alla mansione specifica. I lavoratori sono quelli definiti dallart. 2 c.1 lettera a) dello stesso decreto (persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione......,).Dr Carlo Sciacchitano

Visita PreventivaQuesta tipologia di controllo sanitario definita come VISITA PREVENTIVA e nella sua definizione contiene ben noti limiti.

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Visita PreventivaIl primo limite, richiama il medico competente a rispettare la presenza di un rapporto di lavoro. In altri termini il datore di lavoro deve richiedere lesecuzione della visita preventiva solo dopo aver posto il lavoratore alle proprie dipendenze, informando il medico e compilando le parti di competenza della cartella sanitaria e di rischio. Il successivo decreto che abroga sino al gennaio 2009 la sola dicitura non possono essere effettuate le visite in fase preassuntiva non entra nel merito di quanto sopraevidenziato e pertanto non rende di fatto possibile questa tipologia di accertamento che si verrebbe a realizzare solo antecedentemente linstaurazione di un rapporto di lavoro.Dr Carlo Sciacchitano

Visita PreventivaSecondo limite delle visite preventive quello di dover essere previste dalla normativa vigente, ovvero dovr essere stata eseguita una corretta valutazione dei rischi che abbia posto in evidenza i rischi residui presenti nello specifico contesto lavorativo e per cui il medico competente sar chiamato ad esprimere il proprio giudizio. Pertanto tali visite non potranno risultare omnicomprensive, cio risultare attinenti a malattie, infortuni, stato di salute non connesso ai rischi professionali, disabilit, gravidanza, ........ ma si limiteranno ai rischi forniti dal datore di lavoro e riportati nei dati occupazionali della cartella sanitaria e di rischio.Dr Carlo Sciacchitano

Visita PreventivaIn assenza di questi dati il medico competente provvede ad eseguire gli accertamenti sanitari e la visita medica preventiva sulla base dei rischi da Lui evidenziati nella partecipazione alla realizzazione del documento di valutazione dei rischi e/o rilevati in sede di sopralluogo e comunicati al datore di lavoro e al RLS e, che possono essere discussi nella riunione periodica di cui allart. 35 del D.Lgs. 81/2008, attraverso la consegna del protocollo di sorveglianza sanitaria che costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi.

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Visita PreventivaIl terzo limite della visita medica preventiva eseguita dal medico competente dovuto al fatto che questa tipologia di visita nella sua definizione viene limitata ai rischi connessi alla mansione specifica.

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Visita PreventivaPertanto il medico competente richiesto dellesecuzione di una visita medica preventiva dovr essere informato dal datore di lavoro circa lesistenza di un rapporto di dipendenza di lavoro, della mansione specifica ovvero della destinazione lavorativa del soggetto e dei rischi ad essa connessi riportati dallo stesso datore nella cartella sanitaria e di rischio per la parte di relativa competenza.

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Cartella sanitaria e di rischioLa Cartella Sanitaria e di Rischio il principale strumento di registrazione dei dati sanitari e dei dati di esposizione dei lavoratori utilizzato dal MC, un documento di valore medicolegale e deve soddisfare i requisiti di: 1.unicit; 2.identit; 3.inalterabilit; 4.conservazione delle modifiche.

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Cartella sanitaria e di rischioLa Cartella Sanitaria e di Rischio pu essere compilata in forma cartacea o, come per tutti i documenti previsti dal D.Lgs. 81/08, in forma elettronica. La Cartella Sanitaria e di Rischio un documento con pieno valore legale e la firma del MC ne rende i contenuti veritieri fino a denuncia di falso. Ulteriori firme, in particolare quella del lavoratore, non indispensabili in forza al principio sopra enunciato ma previste dalla norma, ne aumentano la forza documentale soprattutto per quanto riguarda gli aspetti anamnestici.

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Cartella sanitaria e di rischioLa Cartella Sanitaria e di Rischio (i requisiti minimi sono normati allAllegato 3A) rappresenta quindi il principale strumento di registrazione delle esposizioni del lavoratore e prevede la raccolta dellanamnesi e di tutti i risultati degli accertamenti sanitari effettuati sulla base dei rischi lavorativi. Questi dati rappresentano i presupposti indispensabili per lespressione del giudizio di idoneit alla mansione specifica del lavoratore che deve essere riportato nel certificato di idoneit, che a sua volta ricompreso fra i contenuti minimi della cartella.

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Cartella sanitaria e di rischioLa Cartella Sanitaria costituisce inoltre il documento principale per lestrapolazione ed elaborazione dei dati anonimi e collettivi utili per la Relazione Sanitaria prevista dallart. 25 comma 1 lettera i, da presentare in occasione della riunione periodica. Dalla corretta gestione di questo documento si possono quindi prevedere ricadute sia a livello individuale per il singolo lavoratore, sia a livello collettivo specifico aziendale e pubblico

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Cartella sanitaria e di rischioL'allegato 3A del suddetto decreto prevede che il MC, nel corso della sorveglianza sanitaria, debba raccogliere e registrare almeno i seguenti elementi: Dati anagrafici Dati relativi all'Azienda, al datore di lavoro, alla data di assunzione, alla sede di lavoro e al medico curante. Dati occupazionali, con l'indicazione della mansione, dei tempi di lavoro e dei fattori di rischio Anamnesi lavorativa;Anamnesi familiare;Anamnesi personale Protocollo sanitario;Esame clinico generale;Esami integrativi Valutazioni conclusive e giudizio di idoneitDr Carlo Sciacchitano

Cartella sanitaria e di rischioNon vi alcun obbligo di rispettare graficamente il modello previsto dall'allegato 3A, per necessario che la Cartella Sanitaria e di Rischio riporti le informazioni sopra elencate che, a parte alcune rigidit formali, rappresentano i dati che normalmente e da sempre vengono assunti dai medici del lavoro nel corso della loro attivit sanitaria.

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Cartella sanitaria e di rischioBisogna anche tenere presenti i modelli specifici di cartella sanitaria previsti dal DM 155/07 e dal D.Lgs. 230/95 (DOSP), rispettivamente per esposizione agli agenti cancerogeni e alle radiazioni ionizzanti e come integrarli con la cartella prevista dal D.Lgs. 81/08. Altre particolari applicazioni di modelli sono quelle indicate dal DPR 1124/65 per lesposizione a silice e ad amianto. Tutte queste normative non sono state abrogate dal D.Lgs. 81/08, venendosi cos a creare una complicazione burocraticoamministrativa e una inutile sovrapposizione di modelli, qualora si verifichino esposizioni a diversi rischi.Dr Carlo Sciacchitano

Cartella sanitaria e di rischioSu questi punti occorrerebbe una effettiva semplificazione delle norme. Infatti, al fine di uniformare gli strumenti si pu pensare che possa essere istituita ununica Cartella Sanitaria e di Rischio che eventualmente ricomprenda tutti gli elementi di specificit se necessari.

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Cartella sanitaria e di rischioLa norma non prevede modalit che permettano la continuit di registrazione sullo stesso strumento o comunque modalit di continuit di registrazione anche per successivi lavori che espongano agli stessi o ad altri fattori di rischio, cos che per un singolo lavoratore possono essere istituite numerose cartelle sanitarie e di rischio, ognuna in una nuova azienda in cui si occupi. Probabilmente si interpreta cos la riservatezza aziendale, non volendosi trasferire informazioni che possono far parte di segreti industriali; tuttavia, da un punto di vista strettamente sanitario ci costituisce una complicazione cui bisognerebbe rimediare.Dr Carlo Sciacchitano

Art. 53 (tenuta della documentazione)1. consentito limpiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. 2. Le modalit di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) laccesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ci espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;

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Art. 53 (tenuta della documentazione)c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalit e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gi memorizzate; e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;

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Art. 53 (tenuta della documentazione)f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dellesercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso. 3. Nel caso in cui le attivit del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, laccesso ai dati pu avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalit criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.Dr Carlo Sciacchitano

Notazioni sulla compilazione della cartella sanitaria e di rischioIl medico competente pu compilare la cartella nella parte di sua competenza su supporto informatico purch provveda allatto della stessa visita a stampare il contenuto cos come compilato facendo apporre la firma sul cartaceo al lavoratore ove previsto (anamnesi ed idoneit). In questo caso le pagine stampate anche nelle visite mediche successive dovranno essere numerate consecutivamente nella forma cartacea.

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Notazioni sulla compilazione della cartella sanitaria e di rischioIl punto 5 della cartella sanitaria di vista medica preventiva programma di sorveglianza sanitaria (protocolli-periodicita) pu essere compilato con la dicitura come da programma di sorveglianza sanitaria consegnato al datore di lavoro quale contributo al documento di valutazione del rischio in data ____/___/________

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Notazioni sulla compilazione della cartella sanitaria e di rischioLa parte relativa alla consegna del giudizio di idoneit al lavoratore a al datore di lavoro potr essere: individuale per ogni lavoratore e consegnata identica ad entrambi nella forma prevista per il datore di lavoro; pu essere consegnata al singolo lavoratore mentre al datore di lavoro pu essere inviata una lista di pi lavoratori indicando per ciascuno e per singolo gruppo riportando data prevista per prossima visita (periodicit) ed eventuali accertamenti sanitari che devono essere eseguiti antecedentemente il controllo periodico successivo in quanto non realizzabili allatto del controllo.Dr Carlo Sciacchitano

Notazioni sulla compilazione della cartella sanitaria e di rischioRimane importante che lidoneit definitiva sia espressa in possesso di tutti gli accertamenti sanitari relativi a quella visita. I referti degli accertamenti sanitari debbono essere allegati a ciascuna visita e numerati in ordine progressivo ovvero indicando il numero della visita medica di riferimento e il numero progressivo del relativo accertamento avendo in tal caso laccortezza di indicare sempre lultimo accertamento.

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Relazione sanitaria periodicaLa relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve essere prodotta in forma scritta e presentata nellambito della riunione periodica (25, comma 1, lettera i). Inoltre lart. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 introduce un nuovo obbligo: entro il primo trimestre dellanno successivo allanno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.Dr Carlo Sciacchitano

Visita PreventivaLe pi conosciute e discusse sono le VISITE PREASSUNTIVE cio quelle visite, peraltro in molti casi previste dalle altre normative, che devono essere eseguite temporalmente prima dello stabilirsi di un rapporto di lavoro. Nel tempo alcune di queste sono state poste anche a carico del medico competente. Cercando di differenziarle in due grandi gruppi a seconda del sanitario preposto alla loro esecuzione troviamo viste mediche preassuntive:

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Visita Preventivaposte a carico del Sistema Sanitario Nazionale e come tali non eseguibili da parte del medico competente. Ne sono esempio le visite previste per gli apprendisti minorenni qualora non esposti a rischio, e tutti gli apprendisti maggiorenni. La loro esecuzione viene eseguita prima dellinstaurarsi di un rapporto di lavoro e serve a stabilire il possesso da parte del candidato di unidoneit generica e non specifica alla mansione. Una volta instaurato il rapporto di lavoro sono seguite da una visita medica preventiva condotta, ove dovuta, dal medico competente.

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Visita PreventivaDiscorso a parte meritano le visite mediche per apprendisti minorenni esposti a rischio. In questo caso si ritiene che il medico competente debba procedere in sede preassuntiva e lesecuzione di queste visite esoneri lo stesso medico dal ripetere la visita medica preventiva successivamente allinizio del rapporto di lavoro.

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ART. 5 L. 300/70Lart. 5 della L. 300/70 che si riporta per esteso considerata la principale norma che limita la possibilit per il datore di lavoro, e dunque per il medico competente che dal datore di lavoro viene nominato, di eseguire accertamenti sanitari. Da unattenta lettura dellarticolato si evince che lo stesso non si limita a vietare gli accertamenti sanitari ma indica la facolt di far eseguire detti accertamenti da parte di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In altre parole pone dei limiti al medico competente nelleseguire le viste mediche, limiti che sono stati poi ulteriormente specificati dallo stesso D.Lgs. 81/2008.

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ART. 5 L. 300/70Art. 5. (Accertamenti sanitari) Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneit e sulla infermit per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermit pu essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facolt di far controllare la idoneit fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.Dr Carlo Sciacchitano

ART. 5 L. 300/70La visita medica svolta ai sensi dellart. 5 L. 300/70, ancorch effettuata in sede preassuntiva, non sostituisce in alcun modo lobbligo di sorveglianza sanitaria previsto dal D.Lgs. 81/2008. Infatti la prima risulta non obbligatoria e riguarda un giudizio di idoneit alla mansione genericamente intesa, mentre la visita medica preventiva effettuata al lavoratore dal medico competente eseguita tramite accertamenti intesi a constatare lassenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneit alla mansione specifica.

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ART. 5 L. 300/70Si tratta di due ben differenti tipologie di controllo sanitario che risultano tra di loro avere un rapporto non di incompatibilit, ma di complementariet. Questo rapporto ben evidente anche nelle tipologie di ricorso avverso il giudizio espresso che solo nel caso di visite mediche preventive previsto possibile da entrambi i soggetti interessati (datore di lavoro lavoratore) direttamente, per via stragiudiziale, allorgano di vigilanza territorialmente competente.

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L. 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabiliIl collocamento mirato linsieme di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilit nelle loro capacit lavorative di inserirle nel posto adatto attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

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L. 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabiliTra i servizi del collocamento obbligatorio espressamente previsto, nellambito della Commissione Medica Legale per il collocamento obbligatorio una specifica presenza di funzionari ed esperti del settore sociale e medico legale. Questa presenza garantita proprio con particolare riferimento alla materia delle inabilit e con compiti relativi alla valutazione delle residue capacit lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti allinserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilit.

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L. 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabiliIl datore di lavoro provvede allassunzione del disabile solo dopo che questo ha ricevuto le dovute valutazioni, anche nel merito dellinserimento lavorativo, da parte della sopracitata Commissione Medico Legale. E fatto salvo che il datore di lavoro possa chiedere al medico competente una collaborazione nellattuazione delle misure pi opportune a favorire linserimento lavorativo del disabile ricordando che al disabile non possono essere richieste prestazioni non compatibili con le minorazioni da cui risulta affetto. Tale collaborazione pu essere fornita anche sulla base della documentazione pervenuta dal citato comitato ma non pu svolgersi tramite colloqui con il disabile o attraverso lesecuzione di visite mediche mirati a formulare un giudizio di idoneit.Dr Carlo Sciacchitano

L. 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabiliRicordiamo che qualora lazienda rifiuti lassunzione del lavoratore disabile la Direzione Provinciale del Lavoro rediger un verbale che sar trasmesso agli uffici competenti di legge. Avvenuta lassunzione il medico competente, qualora dovuta a causa dellesposizione a rischi normati, provveder ad eseguire la visita medica preventiva e nel formulare il previsto giudizio di idoneit dovr tener conto delle limitazioni e/o delle prescrizioni gi formulate dal citato Comitato tecnico.

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Lavoratori interinali o atipici Art. 19 : .lutilizzatore osseva nei confronti del personale in somministrazione tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, fornendo d.p.i. e garantendone altres la sorveglainza sanitaria, ove prevista.

Lavoratori interinali o atipiciGli artt.2 e 4 del D.Lgs. 81/2008 prevedono che sia limpresa utilizzatrice nel caso in cui le mansioni cui adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica a far eseguire i dovuti controlli. In questo caso opportuno sottolineare che il medico competente pu eseguire una visita medica preventiva, ovvero considerati i brevi periodi di effettivo utilizzo che caratterizzano queste tipologie di lavoro, richiedere al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio delle precedenti lavorazioni svolte e, in caso di valutate esposizioni temporalmente limitate confermare lidoneit in essere anche avvalendosi degli accertamenti sanitari ivi allegati.Dr Carlo Sciacchitano

Lavoratori interinali o atipiciOssia il medico competente di fronte allesposizione ai medesimi rischi pu considerare validi gli accertamenti svolti per precedenti attivit di lavoro temporaneo purch le stesse attivit risultino svolte per periodi temporalmente limitati, tali da rendere, anche in considerazione del previsto utilizzo, non necessario la ripetizione dellaccertamento nel caso il lavoratore fosse stato esposto a quel rischio solo in quella ditta. In tal caso il medico competente compila comunque una cartella sanitaria e di rischio.

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Lavoratori interinali o atipiciEsempio un lavoratore che presenta un accertamento audiometrico svolto pochi mesi prima ed inserito nella nuova ditta utilizzatrice per altri 3 mesi a livelli di rumore inferiore agli 87dB(A) non necessariamente deve ripetere lesame audiometrico considerato che se fosse stato dipendente solo di quella ditta avrebbe eseguito controlli audiometrici di norma annuali. Certamente a questi lavoratori va sempre garantita lattivit di informazione e formazione e le altre forme di tutela di cui alle norme vigenti di tutela della salute della sicurezza dei lavoratori.

Dr Carlo Sciacchitano

Visite periodiche1. visita medica periodica, viene stabilita, di norma, in una volta lanno; 2. visita medica su richiesta del lavoratore; 3. visita medica in occasione del cambio della mansione; 4. assenza dal lavoro per pi di 60 giorni.

Dr Carlo Sciacchitano

Visite periodichevisita medica su richiesta del lavoratore : I lavoratori vanno informati della possibilit di ricorrere a questa tipologia di controllo sanitario previsto dalla stessa normativa. Il medico competente esegue tali controlli quando la richiesta sia correlata ai rischi professionali.

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Visite periodichevisita medica in occasione del cambio della mansione.

nel caso di cambio mansione od attivit con conseguente variazione dellesposizione ai singoli fattori di rischio il medico competente viene informato dal datore di lavoro ed esegue una visita medica periodica in occasione del cambio mansione in rapporto alla presenza di diversi fattori di rischio nellattivit svolta dal lavoratore

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Visite periodicheassenza dal lavoro per pi di 60 giorni: I giorni devono essere continuativi e riduardano sia la malattia INPS che INAIL

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VISITE MEDICHE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVOROSono attualmente previste in soli alcuni casi quali lesposizione ad agenti chimici (art. 229 D.Lgs. 81/08), allamianto (art. 259 D.Lgs. 81/08), e/o alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e sm). Ricordiamo che nel caso di esposizione ad agenti chimici, ma anche cancerogeni e/o mutageni dove tale tipologia di visita non obbligatoria, risulta necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessit di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione di rapporto di lavoro. Nel caso specifico non appare obbligatoria lemissione di un giudizio di idoneit trattandosi di visita effettuata alla cessazione del rapporto di lavoro.Dr Carlo Sciacchitano

CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVOROLart. 25, comma 1 lettera e del D.Lgs. 81/08 : Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; loriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni.

Dr Carlo Sciacchitano

LUOGO DI CUSTODIA DELLE CARTELLE SANITARIELart. 25, comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/08 istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilit, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella conservata con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per lesecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

Dr Carlo Sciacchitano

Registro degli espostiGi il D.Lgs. 626/94 e ora il D.Lgs. 81/08, prevedono diversi tipi di Registri degli esposti: ad agenti cancerogeni (art. 243 del D.Lgs. 81/08), ad amianto (art. 260) e ad agenti biologici del gruppo 3 e 4 (art. 280). Il Registro degli esposti deve essere obbligatoriamente istituito dal datore di lavoro, che ne cura la tenuta per tramite del medico competente (salvo apparentemente il caso dellamianto) e ne consegna/invia copia allOdV e allISPESL in ogni caso, anche allISS nel caso degli agenti biologici.

Dr Carlo Sciacchitano

Registro degli espostiNel caso dellamianto liscrizione nel registro degli esposti prevede che lesposizione sia superiore al livello di 10 fibre/litro, per gli altri agenti non previsto un livello minimo. Inoltre per quanto riguarda lamianto liscrizione deve intendersi come temporanea, in quanto lesposizione superiore a 10 fibre/litro, se tutte le norme vengono rispettate, pu accadere solo in situazioni impreviste o di emergenza, nel qual caso vanno immediatamente ripristinate le condizioni di sicurezza e quindi va anche attuata la cancellazione dal registro dei soggetti esposti. Per quanto riguarda gli altri agenti cancerogeni esiste anche il riferimento normativo al decreto ministeriale 155 del 2007, che indica un modello di registrazioneDr Carlo Sciacchitano

Registro degli espostiLa prima osservazione : compilare un Registro di esposti, in particolare ad agenti cancerogeni, significa di fatto che si mantiene una esposizione dannosa per la salute dei lavoratori. Perci liscrizione in tali registri dovrebbe essere effettuata solo per casi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, poich la legge obbliga alla eliminazione del rischio o alla sua riduzione al minimo livello tecnicamente attuabile anche per mezzo dei DPI.

Dr Carlo Sciacchitano

Registro degli espostiPer lamianto di fatto si individuato un livello soglia, quello rappresentato dalle lavorazioni cosiddette ESEDI (Esposizione Sporadiche E di Debole Intensit), un livello dazione, pari ad 1/10 del valore limite (10 fibre/litro), il cui superamento indica la necessit di iscrizione nel Registro, e un Valore Limite che non deve mai essere superato (100 fibre/litro). In sostanza quanto ora previsto per lamianto dovrebbe valere anche per gli altri agenti cancerogeni; tuttavia al momento attuale questa possibilit molto limitata poich il Valore Limite di esposizione per agenti cancerogeni previsto soltanto per pochi fattori (Allegato XLIII: benzene, cloruro di vinile monomero, polveri di legno duro)Dr Carlo Sciacchitano

Registro degli espostiApparentemente pi semplice la definizione degli esposti ad agenti biologici, che sono semplicemente indicati come gli addetti ad attivit comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 (art. 280 D.Lgs.81/08), indipendentemente da un qualsiasi livello di esposizione, che, osservando le precauzioni suggerite dalle norme, dovrebbe essere pressoch pari a zero, in quanto tese ad eliminare preventivamente un qualsiasi contatto con lagente patogeno.

Dr Carlo Sciacchitano

MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEL RISCHIOIn linea di principio il medico competente esegue la sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione del rischio redatto dal datore di lavoro e alla cui stesura auspicabile che lo stesso sanitario venga chiamato a collaborare per quanto di sua specifica conoscenza e competenza. Ovviamente al medico competente deve essere fornita dal datore di lavoro una corretta e completa valutazione dei rischi.

Dr Carlo Sciacchitano

MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEL RISCHIONel caso in cui il sanitario rilevi e documenti la mancanza, ovvero lincompletezza di tale documentazione, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, adoperandosi per quanto di specifica conoscenza alla realizzazione di una corretta valutazione del rischio. In attesa della redazione del citato documento potr, indicandone chiaramente i motivi, eseguire accertamenti o modificarne la periodicit in senso pi restrittivo qualora sulla base dei sopralluoghi effettuati, della disamina del documento di valutazione dei rischi o dellanamnesi raccolta evidenzi lesposizione professionale del lavoratore.Dr Carlo Sciacchitano

OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIAAgenti fisici -> Art. 185 D.Lgs. 81/08 Rumore -> Art. 196 D.Lgs. 81/08; Vibrazioni -> Art. 204 D.Lgs. 201/08 Campi elettromagnetici -> Art. 211 D.Lgs. 81/08 Radiazioni ottiche artificiali -> Art. 218 D.Lgs. 81/08 Amianto -> Art.259 D.Lgs. 81/08; Agenti cancerogeni e mutageni artt. 242-243 D.Lgs. 81/08; Agenti chimici -> Art. 229 D.Lgs 81/08;Dr Carlo Sciacchitano

OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIAMovimentazione manuale dei carichi -> art. 168 c.2 lettera d) D.Lgs. 81/08; Videoterminali -> art. 176 D.Lgs. 81/08; Agenti biologici -> Art. 279-280 D.Lgs. 81/08; Lavoro notturno -> D.Lgs. 25/99 (sm); Silice -> L. 455/1943 e successive modificazioni ed integrazioni; Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B -> D.Lgs. 230/95 e sm..Dr Carlo Sciacchitano

Privacy e SUL LAVORO PRIVACY E SICUREZZAsicurezza sul lavoro

Tutela della riservatezza dei dati personali sensibili

Interesse alla sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni

Privacy SUL LAVORO PRIVACY E SICUREZZAe sicurezza sul lavoroTrattamento dati personali in ambito sanitario (D. Lgs. 196/03, Tit. V)

Tutela della riservatezza dei dati personali sensibili

Interesse alla sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni

Norme sulla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/08, capo III, Sez. V: art. 38 e ss.)

Privacy e SUL LAVORO PRIVACY E SICUREZZAsicurezza sul lavoro Lart. 76 del D.Lgs. 196: i dati sanitari possono essere trattati da sanitari e strutture sanitarie pubbliche: con il consenso dellinteressato e anche senza autorizzazione delgarante se il trattamento serve a perseguire una finalit di tutela della salute o della incolumit fisica del soggetto anche senza il consenso e previa autorizzazione del Garante se la finalit riguarda un terzo o la collettivit

Disposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008: Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale

Privacy sicurezza sul lavoro PRIVACY E SICUREZZAeSUL LAVORODisposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008: Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale: gli esercenti professioni sanitarie qualora il trattamento dei dati sia indispensabile per tutelare lincolumit fisica o la salute di un terzo o della collettivit e il consenso non sia dato o non possa essere dato per effettiva impossibilit gli organismi sanitari pubblici quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: finalizzazione allincolumit di un terzo o della collettivit manchi il consenso non si tratti di attivit amministrative correlate a quelle sanitarie

Privacy e sicurezza sul lavoro PRIVACY E SICUREZZA SUL LAVORODisposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008: Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale: in caso di svolgimento delle investigazioni difensive o comunque per motivi di difesa di un diritto in sede giudiziaria per ladempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o contratti collettivi, nonch dalle norme previdenziali, assistenziali e in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione

Privacy e sicurezza sul PRIVACY E SICUREZZA SUL LAVORO lavoroFattispecie pi delicate

Conservazione dei dati

Comunicazione dei dati

Soggetti che entrano in relazione: medico competente lavoratore datore di lavoro responsabile per la sicurezza

Privacy e sicurezza sul lavoro PRIVACY E SICUREZZA SUL LAVORO

La conservazioneCartella sanitaria e di rischio

Medico competente = responsabile del trattamento e della conservazione dei dati contenuti nella cartella N.B. per la raccolta e la conservazione dei dati sanitari dei lavoratori, in deroga alla regola generale sui dati sensibili, non obbligatoria lacquisizione della preventiva autorizzazione del Garante

Privacy e sicurezza sul lavoro PRIVACY E SICUREZZA SUL LAVORO

La comunicazioneCompiti del medico competente: informazione preventiva al lavoratore interessato sul significato degli accertamenti sanitari cui sottoposto comunicazione allinteressato sui risultati degli accertamenti comunicazione dei risultati al datore di lavoro: segreto professionale solo dati correlati con le patologie influenti sullo svolgimento delle mansioni specificatamente assegnate al lavoratore interessato Comunicazione dati in occasione delle riunioni periodiche dei rappresentanti per la sicurezza

LA SORVEGLIANZA SANITARIA Deve essere mirata ai rischi professionali specifici Deve basarsi quando possibile su indicatori di esposizione o su indicatori di effetto precoce Deve consentire in ogni caso una diagnosi precoce della malattia, prima che determini un danno grave ed irreversibile Deve individuare eventuali patologie extraprofessionali che possono rappresentare una controindicazione allesposizioneDr Carlo Sciacchitano

IL GIUDIZIO DI IDONEITAriguarda la mansione specifica, cio le effettive condizioni di esposizione, il M. C. esprime uno dei seguenti giudizi: a) Idoneit; b) Idoneit parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) Inidoneit temporanea o permanente.Avverso I GIUDIZI del medico competente ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, allorgano di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso Dr Carlo Sciacchitano

Art. 42 - inidoneit mans. mans.Provvedimenti in caso di inidoneit alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, , in relazione ai giudizi di cui allarticolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano uninidoneit alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove

possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.Dr Carlo Sciacchitano

Obblighi degli esercenti professioni sanitarieVincolo del segreto professionale (art. 622 CP)

In caso di sospetta malattia professionale:Denuncia di malattia professionale Primo certificato INAIL Referto allautorit giudiziariaDr Carlo Sciacchitano

IL MEDICO COMPETENTE informazione e formazione fornisce informazioni ai lavoratori e agli RLS sul significato degli accertamenti sanitari informa ogni lavoratore sui risultati dei propri accertamenti sanitari e fornisce a richiesta copia della documentazione sanitaria comunica nelle riunioni di prevenzione e protezione i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e ne illustra il significato collabora allattivit di formazione e informazioneDr Carlo Sciacchitano

IL MEDICO COMPETENTE pronto soccorso collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso presidi medico chirurgici designazione ed addestramento dei lavoratori incaricati di attuare i provvedimenti di pronto soccorso

Dr Carlo Sciacchitano

IL MEDICO COMPETENTE minori e lavoratrici madri visita i lavoratori minorenni addetti ad attivit per cui vige lobbligo di sorveglianza sanitaria e valuta lesistenza di controindicazioni allesposizione DI NOTI FATTORI DI RISCHIO

esprime parere vincolante in merito alla flessibilit del congedo di maternit

Dr Carlo Sciacchitano

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO [ Art.25, 41 comma 5, 53 (in conformit col D. 196/03), Allegato 3A Deve soddisfare i requisiti minimi dellAllegato 3A E istituita e aggiornata dal MC (se informatizzata vedi art. 53!) E custodita dal MD-C in luogo concordato (azi >15) E firmata sul frontespizio dal Datore di lavoro E firmata dal Lavoratore per presa visione dei dati clinico-anamnestici, giudizio idoneit, etc.) Su richiesta, va fornita al Lavoratore dal MD-C Per cessazione attivit aziendale o fine rapporto il MD-C la consegna al Lavoratore che firma ricevuta Per cessazione incarico, il MD-C la consegna, secondo privacy, al Datore di lavoro che firma per ricevuta

Rischi particolari e Registro degli Esposti (Art. 25, DM 155/07) In caso di rischio da Agenti pericolosi CANCEROGENI o MUTAGENI o BIOLOGICI di gruppo III e IV il Datore di Lavoro istituisce il Registro degli Esposti Alla cessazione del rapporto di lavoro (o dellattivit aziendale) il Datore di lavoro invia allISPESL la cartella sanitaria e di rischio, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro degli Esposti e ne consegna copia al Lavoratore stesso

Infortunio sul lavoroLa definizione di infortunio, ai sensi dellart. 2 del D.P.R. 1124/65 evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o inabilit permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero uninabilit temporanea assoluta che comporti lastensione dal lavoro per pi di tre giorni .

Un evento estraneo alla volont di chi lo subisce, che verifica per motivi di lavoro, nell'ambiente di lavoro e che produce un danno alla persona in un breve periodo di tempo.

Malattia professionale (malattie da lavoro)Un evento estraneo alla volont di chi lo subisce, che si verifica per motivi di lavoro, nell'ambiente di lavoro e che produce un danno alla persona in un periodo di tempo non breve.

I.N.A.I.L.La tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro affidata all'Istituto Nazionale per lAssicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL). La materia regolata dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ". Tutte le aziende, le industrie, le ditte individuali dove ci siano lavoratori dipendenti sono obbligate ad aprire una posizione assicurativa presso l'INAIL e ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali .

Il registro degli Infortuni Fannoeccezione, ma devono chiedere alla ASL lesonero dalla tenuta: le aziende individuali artigiane che non occupano dipendenti le aziende che si avvalgono solo dellopera di lavoratori occasionali il Registro Infortuni deve essere intestato allazienda, legato e numerato in ogni pagina prima di essere messo in uso deve essere presentato alla ASL territorialmente competente per la vidimazione, con riferimento a ununica PAT Inail ...

Il registro degli Infortuni deveessere tenuto senza spazi in bianco, senza abrasioni e scritto con inchiostro indelebile deve essere tenuto in originale sul luogo di lavoro, eccetto i casi di lavori di breve durata o temporanei, svolti in cantieri mobili o dislocazioni precarie, quando pu essere tenuto presso la sede dellimpresa comunque sempre a disposizione per i controlli deve essere conservato per 4 anni dallultima registrazione o dalla data di vidimazione

Il registro degli Infortuni nelregistro devono essere annotati cronologicamente tutti gli infortuni che comportano lassenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dellevento, (D.M. 5.12.96) anche se non comportano astensione dal lavoro, opportuno registrare comunque gli infortuni causati da punture, tagli, abrasioni e contatto con materiali che possono essere anche solo potenzialmente infetti

Il registro degli Infortuni ilRegistro Infortuni deve riportare: il cognome e nome dellinfortunato; la qualifica professionale dellinfortunato; le cause o le circostanze dellinfortunio; la data di abbandono del lavoro; la data di ripresa del lavoro; per la mancata istituzione, lirregolare tenuta e conservazione del Registro Infortuni il datore di lavoro punito con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516 a un massimo di 3.099

Il registro degli Infortuni competentea comminare le sanzioni la ASL, fatti salvi i casi di vigilanza integrativa o sostitutiva prevista da leggi speciali e dallart. 23 del D.Lgs. 242/96.

Medico Competente

Datore di lavoro

Dr Carlo Sciacchitano

PRONTO SOCCORSO Decreto 388/2003 Il 3 Febbraio 2005 ( a seguito di proroga approvata il 27 Luglio 2004) , entra in vigore il Regolamento 388 , recante disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale, in attuazione dellarticolo 15 , comma 3, del Dlgs 626/94, che individua le caratteristiche minime delle attrezzature di Pronto Soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Sciacchitano Dr Carlo

Classificazione delle aziende Gruppo A: ( cassetta di ps) I) Centrali termoelettriche, aziende estrattive, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, industrie a rischio di incidente rilevante II) Aziende con oltre 5 lavoratori con indice infortunistico maggiore di 4 (INAIL) III) Aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminatoDr Carlo Sciacchitano

Classificazione delle aziende Gruppo B: aziende o unit produttive con 3 o pi lavoratori che non rientrano nel gruppo A ( cassetta di pronto soccorso) Gruppo C: aziende o unit produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A ( pacchetto di medicazione)Dr Carlo Sciacchitano

Comunicazione alla ASL Il datore di lavoro , sentito il Medico Competente , ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda e , solo nel caso appartenga al Gruppo A , la comunica alla Zona territoriale competente, Dipartimento Emergenza, per la predisposizione degli interventi di emergenza del casoDr Carlo Sciacchitano

Indici di frequenza dinfortunio per gruppo di tariffa INAIL ( g.u. n. 192 del 17/8/2004) > 4 Lavorazioni meccanico-agricole: 10,84 Macellazione-pesca: 6,41 Costruzioni edili : 8,60 Prima lavorazione legname : 7,95 Falegnameria e restauro: 7,18 Metalmeccanica e metallurgia: 5,47 Lavorazione del vetro Facchinaggio : 15,99 Pulizie e nettezza urbana: 5,57Dr Carlo Sciacchitano

Organizzazione del Pronto Soccorso Nelle aziende o unit produttive di Gruppo A e di Gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: * cassetta di pronto soccorso, custodita in un luogo facilmente accessibile , contenente la dotazione minima dellallegato I, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del Medico Competente Dr Carlo Sciacchitano

Organizzazione del Pronto Soccorso Nelle aziende o unit produttive di Gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: * pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nellallegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti sul luogo di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione col Medico Competente, la completezza ed il corretto statoDrduso dei presdi ivi Carlo Sciacchitano contenuti;

Organizzazione del Pronto Soccorso Nelle aziende o unit produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il Medico Competente, ove previsto, tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di Pronto Soccorso interno ed il Sistema di emergenza sanitariaDr Carlo Sciacchitano

Formazione degli addetti al P.S. Gli addetti al pronto soccorso designati, sono formati con istruzione teorica e pratica per lattuazione delle misure di primo intervento La formazione dei lavoratori designati svolta da personale medico + s.s.n. Aziende di gruppo A : corsi di 16 ore Aziende di gruppo B e C : corsi di 12 ore N.B. sono validi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto La formazione andrSciacchitano ripetuta ogni 3 anni !!! Dr Carlo

LAVORO NOTTURNO D.Lgs 532 del 26.11.1999 Lavoro notturno: lattivit svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti lintervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino; Lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero; 2) qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi allanno.Dr Carlo Sciacchitano

Art. 5 - tutela della salute : i lavoratori notturni devono essere sottoposti ,a cura e spese del datore di lavoro, per mezzo del Medico Competente , ad: Accertamenti preventivi volti a constatare lassenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti Accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute Accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno In caso di inidoneit al lavoro notturno, accertata dal Medico Competente, garantita al lavoratore lassegnazione ad altre mansioni (Sanzione al ddl da 1500 a 3000 )Dr Carlo Sciacchitano

Categorie di lavoro notturno Panificatori Addetti alla stampa di quotidiani Addetti ai mercati ittici ed ortofrutticoli Addetti alla distribuzione giornali Guardia notturna Assistenza notturna -infermieri Locali di ritrovo aperti al pubblico ( Dj.) Call center Attivit alberghieraDr Carlo Sciacchitano

Giudizi di idoneita condizioni morbose che possono comportare INIDONEITA al lavoro notturno Disturbi cronici del sonno; Gravi malattie gastrointestinali; Malattie cardiovascolari; Malattie cerebrali e/o epilessia; Diabete insulino-dipendente; Nefropatie croniche; Importanti alterazioni tiroidee.Dr Carlo Sciacchitano

Limitazione al lavoro notturno art. 53 D.Lgs 151/2001 E vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dallaccertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di et del bambino. Non sono obbligati al lavoro notturno: 1) Lavoratrice madre figlio et < 3 anni 2) Lavoratrice unico genitore affidatario di figlio convivente di et < 12 anni 3) Lavoratrice con soggetto disabile (legge 5 febbraio 1992, n. 104).Dr Carlo Sciacchitano

Dlgs. 81 del 9 maggio 2008Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi

Campo di applicazione In tutte le aziende dove presente la movimentazione manuale dei carichi (M.M.C.) e il conseguente rischio di alterazioni dorso-lombari Si definisce M.M.C. le operazioni di: trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o pi lavoratori, comprese le azioni: del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico,

che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;Dr Carlo Sciacchitano

La colonna vertebrale La colonna vertebrale composta da una serie di snodi posti l'uno sull'altro, le vertebre ed i dischi. La pila di snodi, con i muscoli, sostiene il corpo e permette i movimenti della schiena: piegarsi in avanti, indietro, sul fianco e ruotare.

Dr Carlo Sciacchitano

Cosa sono le lesioni dorsolombari Sono lesioni a carico di: ossa muscoli tendini nervi vasi

a livello dorso lombareDr Carlo Sciacchitano

Quali sono le alterazioni pi frequenti? alterazioni delle curve della colonna: Lernia del disco: determinata dalla fuoriuscita del

Mal ipercifosi di schiena:disco o latrosi possono comprimere di la sciatica: lernia del alterazioni a carico di vertebre, dischidisco sciatico determinando irritazione e dolore intervertebrali, nervi. il nervointervertebrale dalla sua sede con formazione di ernie iperlordosi scoliosi Latrosi: una malattia degenerativa delle articolazioni che determina la riscostruzione irregolare dellosso sotto forma di Vertebra Vertebra Vertebra becchi ossei (detti osteofiti) Nervo

Ernia discale Becco osseo SciaticaDisco intervertebrale

Disco intervertebrale Disco intervertebraleDr Carlo Sciacchitano

Anatomia del rachide

Funzionalit dei dischi intervertebrali

Aumento pressione Fuoriuscita sostanze nutritive

Diminuzione pressione Ingresso sostanze nutritive

Disturbi alla colonnaIncremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche dell'apparato locomotore ed in particolare del rachide lombare

Colonna vertebraleIl mal di schiena, o meglio, la lombalgia, che colpisce il tratto lombare della colonna vertebrale, un dolore localizzato all'altezza della vita, che pu farsi sentire pi da un lato che dall'altro e che pu irradiare ai glutei o anche lungo tutta la gamba quando diventa sciatica. A seconda della durata della sintomatologia dolorosa, la lombalgia viene divisa in acuta e cronica. La fase acuta dura in genere una quindicina di giorni ed normalmente dovuta ad una lesione di una o pi delle strutture che compongono la colonna vertebrale. Nella fase cronica subentrano altri problemi che si possono riassumere nel fatto che la colonna non riesce pi a ritrovare il suo delicato equilibrio e dunque si trova in uno stato di sofferenza permanente. importante per dire che qualunque componente della colonna vertebrale (come ogni altro osso, legamento, struttura del nostro corpo), ripara di norma nel giro di 20/25 giorni. Se per questa riparazione non perfettamente funzionale, il dolore pu persistere.

Fattori di rischioCaricoPesante Ingombrante Difficile da afferrare Contenuto: Pericoloso o in equilibrio instabile Obbliga movimentazione a distanza, torsione o inclinazione dorso Spazio ristretto Pavimento: scivoloso, irregolare, instabile Soffitto basso Illuminazione Frequente e ripetuta Distanze troppo grandi Ritmo non modulabile Inidoneit fisica Mancata informazione e formazione

Ambiente

Attivit

Lavoratore

Rischio : MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: Titolo V I D.Lgs. 81/04 VISITE MEDICHE Allassunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore

PERIODICITA: 1-3 anni (da definire in base allentit del rischio e alle condizioni fisiche di ciascun soggetto) ACCERTAMENTI INTEGRATIVI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI Esame clinicofunzionale del rachide Esame clinicofunzionale del rachide PERIODICITA da definire in base allentit del rischio e alle condizioni fisiche di ciascun soggetto

EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Rx rachide Visita ortopedica TAC o RMN (in caso di sospetta ernia discale)

Possibili soluzioni

La colonna vertebrale: Come sollevare un peso La movimentazione manuale dei carichi eseguita ripetutamente in modo sbagliato, con la schiena incurvata, danneggia la colonna vertebrale e causa dolore (lombalgia, artrosi, ernia del disco) La movimentazione manuale dei carichi eseguita ripetutamente in modo corretto, con la schiena dritta, come fa l'atleta sollevatore di pesi, risparmia la schiena e non causa dolore. Anche la posizione fissa prolungata deve essere corretta: stare a lungo con la schiena, piegata in avanti o curvata indietro, danneggia la colonna.

Dr Carlo Sciacchitano

Obblighi del datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessit di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, attraverso lorganizzazione dei posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; Valuta le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;

c) evita o riduce irischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate,tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivit comporta, in base all'allegato XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41,sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

Dr Carlo Sciacchitano

Formazione, informazione e addestramento Il Datore di Lavoro: fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalit di corretta esecuzione delle attivit.

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Dr Carlo Sciacchitano

Lallegato XXXIII: Caratteristiche del carico. La movimentazione manuale di un carico pu costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: il carico troppo pesante; ingombrante o difficile da afferrare; in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; pu, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Dr Carlo Sciacchitano

Lallegato XXXIII: Sforzo fisico richiesto. Lo sforzo fisico pu presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: eccessivo; pu essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; pu comportare un movimento brusco del carico; compiuto col corpo in posizione instabile.

Dr Carlo Sciacchitano

Lallegato XXXIII: Caratteristiche dell'ambiente di lavoro. Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilit di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari nei seguenti casi: lo spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attivit richiesta; il pavimento ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o scivoloso il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; la temperatura, l'umidit o la ventilazione sono inadeguate.

Dr Carlo Sciacchitano

Lallegato XXXIII: Esigenze connesse all'attivit. L'attivit pu comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o pi delle seguenti esigenze: sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; Pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; un ritmo imposto da un processo che non pu essere modulato dal lavoratore.

Dr Carlo Sciacchitano

Lallegato XXXIII: fattori individuali di rischio La movimentazione manuale dei carichi vietata alle donne durate il periodo della maternit il lavoratore pu correre un rischio nei seguenti casi: inidoneit fisica a svolgere il compito in questione tenuto altres conto delle differenze di genere e di et; indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o delladdestramento

Dr Carlo Sciacchitano

Lallegato XXXIII: RIFERIMENTI A NORME TECNICHE Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attivit di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste allarticolo 152, comma 3.Dr Carlo Sciacchitano

Rischio Videoterminale

Dr Carlo Sciacchitano

I VIDEOTERMINALILuso di attrezzature munite di videoterminali si esteso rapidamente coinvolgendo un numero elevato di operatori. Come succede spesso quando viene richiesto un cambiamento repentino dei compiti professionali, l'utilizzo crescente di queste macchine accompagnato da diffidenza e qualche volta da apprensione. In particolare per la "minaccia oscura" (perch invisibile e incontrollabile) dei danni da radiazioni. Ma se questo un pericolo da smitizzare, non sono da trascurare i fattori di rischio realmente presenti nelle postazioni di lavoro con videoterminale.Dr Carlo Sciacchitano

I VIDEOTERMINALII falsi allarmi: Negli anni passati sono state diffuse preoccupazioni per la presenza di radiazioni nei posti di lavoro con VDT e per i conseguenti possibili effetti sulla gravidanza (aborti, parti prematuri, malformazioni congenite):LA REVISIONE DI TUTTI GLI STUDI QUALIFICATI SULLARGOMENTO NON HA CONFERMATO LA PRESENZA DI TALI RISCHI

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I VIDEOTERMINALI1.Nei posti con VDT le radiazioni ionizzanti (raggi x) si mantengono allo stesso livello dellambiente esterno 2.Nei posti di lavoro con VDT pi recenti le radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) si mantengono al di sotto dei limiti raccomandati 3.Negli operatori ai VDT non stato registrato alcun significativo aumento di danni per la salute e la funzione riproduttiva dovuti alle radiazioniDr Carlo Sciacchitano

FATTORI DI RISCHIOSono sostanzialmente tre: 1. l'affaticamento visivo connesso sia all'impegno degli occhi nelle diverse funzioni (fine discriminazione, accomodamento, movimento ecc.), sia dalle caratteristiche dello schermo, sia alle condizioni di illuminazione e microclimatiche; 2. i disturbi da posture incongrue, condizionate dagli arredi, dalla posizione assunta e dalla durata del lavoro; 3. il disagio psichico, che pu essere influenzato dai contenuti della mansione (ripetitivit, motivazione, ecc.), Dr dal software, dal rumore. Carlo Sciacchitano

La gestione della sicurezza al videoterminale si articola nei seguenti momenti: 1. intervento sull'ambiente, le attrezzature, gli arredi; 2. adeguamenti organizzativi, ossia l'articolazione dei tempi di lavoro e di riposo; 3. sorveglianza sanitaria; informazione e formazione del personale.

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I VIDEOTERMINALIDisturbi legati alluso di videoterminali: 1.Oculo-visivi 2.Muscoloscheletrici 3.Lo stress Questi disturbi non sono linevitabile conseguenza del lavoro al vdt, ma in generale derivano da uninadeguata progettazione dei posti e delle modalit di lavoroDr Carlo Sciacchitano

I VIDEOTERMINALIDisturbi oculo-visivi Bruciore Lacrimazione Xeroftalmia Senso di corpo estraneo Ammiccamento frequente Fastidio alla luce Pesantezza Visione annebbiata Visione sdoppiata Astenopia

Questi disturbi sono reversibili !!!Dr Carlo Sciacchitano

I VIDEOTERMINALI1. Le principali cause: Le condizioni sfavorevoli di illuminazione Leccesso o insufficienza di illuminazione generale La presenza di riflessi da superfici lucide La luce diretta proveniente dalle finestre o da fonti artificiali non adeguatamente schermate La scarsa definizione dei caratteri sullo schermo 2. Limpegno visivo statico, ravvicinato e protratto: In questo tipo di visione, in cui gli oggetti sono distanti dagli occhi meno di un metro, i muscoli per la messa a fuoco dellimmagine e per la motilit oculare sono fortemente sollecitati Limpegno aumenta quanto pi loggetto vicino e quanto pi a lungo fissato nel tempo

I VIDEOTERMINALI3. I difetti visivi non o mai corretti: I principali difetti (presbiopia, miopia, ipermetropia, ecc.) non sono causati dalluso del vdt, ma posono, in talune condizioni, contribuire a far comparire i disturbi astenopici. E importante correggere adeguatamente tali difetti, anche se lievi, per evitare un ulteriore sforzo visivo durante il lavoro. Oltre ai difetti rifrattivi (che riguardano le lenti dellocchio,esistono anche i difetti del coordinamento della motilit dei due occhi. Tale coordinamento consente di vedere il rilievo e la profondit. Nello STRABISMO manca tale coordinamento.

I VIDEOTERMINALI4. Microclima: Inquinamento dellaria interna: - impianto di condizionamento poco efficiente - affollamento di fotocopiatrici in locali poco areati - fumo di tabacco Leccessiva secchezza dellaria

I VIDEOTERMINALIDisturbi muscolo-scheletrici : Collo Schiena Spalle Braccia-mani

Senso di peso Senso di fastidio Si manifestano con Dolore Intorpidimento Rigidit

I VIDEOTERMINALIDisturbi alla colonnaIl disco intervertebrale nelle posizione fisse malnutrito invecchia precocemente

Disturbi muscolariNelle contrazioni muscolari statiche (es. digitare a braccia non appoggiate ai muscoli arriva meno sangue del necessario: il muscolo malnutrito si affatica e diventa dolente

Disturbi allavambraccio e alla manoI nervi e i tendini dellavambraccio e della mano, nei movimenti rapidi, sono sovraccaricati o compressi e possono infiammarsi. Ci pu generare dolore intenso, impaccio ai movimenti e formicolio alle dita.

IL POSTO DI LAVOROAl momento della progettazione del posto di lavoro, la collocazione delle attrezzature (video, tastiera, foglio, stampante), la dimensione degli spazi e le caratteristiche degli arredi dovranno essere scelte in funzione del tipo di attivit prevista. Essa si distingue essenzialmente in: interattiva con lavoro prevalentemente al video; di trasferimento dati da documento; mista.Dr Carlo Sciacchitano

La ricerca della funzionalit operativa deve essere contemperata con il rispetto dell'ergonomia, secondo le indicazioni di seguito esposte:

LA POSTURAL'operatore deve assestare la propria postura comodamente regolando i vari elementi del posto di lavoro: - il tronco deve essere in posizione tendenzialmente eretta, con appoggio del tratto lombare allo schienale per ridurre la compressione dei dischi intervertebrali; - gli angoli "braccio-avambraccio" e "coscia-gamba" devono essere di circa 90 (retti) per ridurre al minimo l'affaticamento muscolare e permettere una buona circolazione periferica;Dr Carlo Sciacchitano

LA POSTURA- l'angolo "tronco-coscia" deve essere all'incirca di 100 per garantire una adeguata distribuzione dei carichi sull'apparato osteoarticolare ed impedire dannose compressioni pelvicoaddominali; - il bordo superiore dello schermo deve essere posto all'altezza degli occhi, o al di sotto di essa, e a una distanza compresa tra i 50 e 70 cm, per evitare l'affaticamento della muscolatura oculare e contratture dei muscoli del collo; - la tastiera deve essere disposta in modo tale da permettere l'appoggio degli avambracci (a 15 cm circa dal bordo del tavolo) per evitare contratture muscolari.Dr Carlo Sciacchitano

IL PIANO DI LAVORO- II tavolo, preferibilmente con bordi arrotondati, deve avere dimensioni adatte a garantire la comoda disposizione delle attrezzature di lavoro, con possibilit di collegamento ad altri moduli utili; - l'altezza e la profondit del tavolo devono lasciare adeguato spazio per le gambe dell'operatore e consentire comodi aggiustamenti posturali; - per tener conto delle variabili antropometriche degli operatori, si deve intervenire sull'altezza del piano di lavoro (meglio se regolabile) o sull'altezza dell'insieme "piano del sedile e appoggio deiCarlo Sciacchitano Dr piedi".

IL PIANO DI LAVORO- la superficie del tavolo deve essere di colore neutro e opaca in modo da evitare abbagliamenti e riflessi fastidiosi; - la tastiera deve essere separata dal video, mobile, inclinabile, con i tasti in materiale opaco e con caratteri leggibili; - il video deve essere orientabile e inclinabile, con lo schermo antiriflettente con luminosit e contrasto regolabili, con l'immagine stabile, i caratteri definiti e leggibili; - per il lavoro di videoscrittura necessaria la dotazione di un porta documenti regolabile in altezza e in Dr Carlo Sciacchitano inclinazione.

IL SEDILE- II sedile deve essere mobile con rotelle in modo da consentire l'accesso alle diverse attrezzature del posto di lavoro e facilitare l'aggiustamento posturale; - la stabilit del sedile deve essere garantita da una base sufficientemente ampia, con cinque razze, tale da impedire ribaltamenti accidentali; - il piano del sedile deve essere di dimensioni idonee, di materiale lavabile e che non ostacoli la traspirazione, con i bordi arrotondati, con imbottitura semirigida, e superficie piana per permettere una corretta distribuzione dei pesi del tronco;Dr Carlo Sciacchitano

IL SEDILE- l'altezza del piano sedile deve essere regolabile tramite comandi facilmente accessibili e azionabili; - lo schienale, con le stesse caratteristiche costruttive del sedile e anatomicamente conformato, deve essere agevolmente regolabile in altezza ed in inclinazione, in modo da permettere un comodo appoggio del tratto lombare della colonna; - i braccioli, se presenti, non devono impedire l'accesso al piano di lavoro e devono essere del tipo chiuso per impedire l'impigliamento; - un poggiapiedi inclinato, meglio se regolabile in altezza e antisdrucciolo, va messo a disposizione su richiesta dell'operatore.Dr Carlo Sciacchitano

LILLUMINAZIONEL'installazione dei posti d lavoro dove si utilizzano videoterminali deve tenere conto della disposizione della illuminazione naturale (finestre o altro); i sistemi di illuminazione artificiale andranno collocati in relazione all'attivit prevista e in modo tale da evitare riflessi e contrasti fastidiosi. In particolare andranno osservati i seguenti criteri: - n davanti n dietro allo schermo video ci devono essere delle finestre, o fonti di luce artificiale non schermata; - la direzione dello sguardo operatore - schermo Carlo finestre; deve trovarsi parallelaDralle Sciacchitano

LILLUMINAZIONE- i VDT devono essere disposti il pi lontano possibile dalle finestre; - tutte le finestre devono avere tende interne orientabili di colore neutro; - l'illuminazione artificiale generale deve essere schermata e disposta a file parallele alle finestre; l'illuminazione localizzata con lampade da tavolo deve permettere la regolazione dell'intensit; - le pareti, i pavimenti, i soffitti e le porte, come il piano di lavoro, devono essere opachi e di colore chiaro neutro.Dr Carlo Sciacchitano

LILLUMINAZIONEVALORI OTTIMALI (intensit luminosa) - Per un ufficio tradizionale: 500 LUX - Per un ufficio con VDT: se il lavoro prevalentemente di colloquio con VDT: 200 LUX se il lavoro prevalentemente di digitazione sul VDT Dr da testi scritti:Carlo Sciacchitano 400 LUX

RUMORINell'ambiente di lavoro dove si utilizzano Videoterminali difficilmente i livelli di intensit sonora sono tali da provocare un danno all'apparato uditivo, tuttavia possono risultare fastidiosi per un'attivit che pu richiedere anche un'elevata concentrazione mentale e in particolare non devono perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

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RUMORIIn particolare si consigliano le seguenti misure preventive: - installare i VDT in locali poco disturbati da fonti di rumore esterno e interno; - scegliere strumentazione poco rumorosa; - isolare gli strumenti rumorosi in ambienti separati o con dispositivi fonoisolanti; - negli uffici "open space" pu essere utile ricorrere Dr a pannelli divisori Carlo Sciacchitano fonoassorbenti.

IL MICROCLIMAE' preferibile che le condizioni microclimatiche siano controllate tramite un impianto di condizionamento che assicuri situazioni di confort sia nella stagione estiva che invernale: - la temperatura, nella stagione calda, non dovrebbe essere inferiore a quella esterna di oltre 7 C; nelle altre stagioni, dovrebbe essere compresa tra 18 e 20 C;

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VISITE MEDICHEA seguito della visita il lavoratore viene considerato, in base ai protocolli in uso in medicina del lavoro, idoneo, con o senza prescrizioni, o non idoneo. I lavoratori affetti da rilevanti deficit dellaccomodazione, vanno sottoposti a visita periodica con periodicit almeno biennale. I lavoratori classificati esposti con visus normale o che non presentano rilevanti deficit dellaccomodazione devono essere sottoposti a visita con periodicit quinquennale. Oltre i cinquanta anni di et tutti i lavoratori vanno sottoposti a controllo periodico biennale al fine di valutare le eventuali variazioni del visus derivanti dalla presbiopia fisiologica Dr Carlo Sciacchitano compare dopo che di solito questa et

VISITE MEDICHEVisite mediche periodiche Ogni lavoratore, se sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, pu richiedere al Medico Competente di essere sottoposto controlli. La spesa per gli accertamenti sanitari e per la dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attivit svolta a carico del datore di lavoro.

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LE PAUSEII lavoratore addetto in modo continuativo ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attivit mediante pause ovvero cambiamento di attivit. Viene stabilito un tempo minimo, ossia una pausa di quindici minuti ogni 2 ore. Condizioni migliorative potranno essere stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. Per alcuni soggetti con problemi il Medico Competente potr dare prescrizioni aggiuntive sulle modalit e sulla durata delle interruzioni. Di seguito viene fatta una proposta per usare alcuni momenti delle pause in modo "intelligente":Dr Carlo Sciacchitano

LE PAUSEse uno dei problemi indotti dal lavoro continuativo al Videoterminale rappresentato dai disturbi alla colonna vertebrale, alle spalle e alle braccia, che possono essere prevenuti con adatti esercizi, perch non eseguirne alcuni durante le interruzioni?

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LE PAUSEPREMESSA Gli esercizi proposti vanno eseguiti in condizioni di assenza di dolore nelle regioni interessate; se durante l'esecuzione ne dovesse comparire, si consiglia una valutazione medica. Alcuni esercizi sono da fare da seduti, altri in piedi.

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LE PAUSECome acquisire una buona posizione di partenza per gli esercizi da seduto: rilascia del tutto la colonna e poi raddrizza lentamente inarcando il pi possibile la schiena; ripeti per 5 volte.

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LE PAUSESTIRAMENTO DEI MUSCOLI DEL COLLO Esercizio n. 1 Mettiti in questa posizione, intreccia le dita sulla testa e tira lentamente il capo in basso; compi alcuni atti respiratori, lasciando uscire a fondo l'aria. Ripeti pi volte, fino a sentir calare la tensione dietro. Esercizio n. 2 Piega il collo da un lato continuando a guardare diritto davanti a te (non alzare la spalla). L'esercizio pi efficace se ti aiuti con la mano. Compi alcuni atti respiratori, rilasciando l'altra spalla.Dr Carlo Sciacchitano

LE PAUSEMOBILIZZAZIONE DEL COLLO Esercizio n. 3 Ritrai il mento continuando a guardare diritto davanti a te; compi alcuni atti respiratori, poi ritorna nella posizione di partenza. Ti puoi aiutare guidando il mento con la mano.

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RISCHIO CHIMICO

Il RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro riconducibile allinsieme dei rischi per la Sicurezza e per la Salute, connessi con la presenza, nellambito dello svolgimento delle lavorazioni, di AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

RISCHI DA ESPOSIZIONEESPOSIZIONEcondizione di lavoro per la quale sussiste la possibilit che agenti chimici pericolosi, tal quali o sottoforma di emissioni (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) possano essere assorbiti dallorganismo attraverso:

INGESTIONE

CONTATTO CUTANEO

INALAZIONE

Assorbimento gastrico

Assorbimento transcutaneo

Assorbimento polmonare

Polveri, nebbie fumiTutte le attivit industriali e artigianali producono, durante le lavorazioni, dei microinquinanti (sotto forma di polveri, fumi, vapori, ecc.) che si disperdono negli ambienti di lavoro. Basti pensare alle polveri di legno in una falegnameria, allemissione di solventi nella fase di verniciatura o fumi di metalli in una saldatura. La presenza dellinquinamento da sostanze chimiche nellambiente di lavoro pu divenire, a seconda della concentrazione raggiunta, di notevole rischio nei confronti del personale esposto.

Polveri, nebbie e fumiCon questi termini si intendono particelle solide sospese nellaria (quello che solitamente viene definito particolato). Siamo in presenza di polveri quando un materiale solido viene scomposto in minuscoli frammenti. Naturalmente pi fine la polvere, maggiore il rischio per loperatore. Le nebbie sono minuscole gocce che si formano partendo da materiali liquidi mediante processi di nebulizzazione e condensazione, come per esempio la verniciatura a spruzzo. I fumi, infine, si formano quando un qualsiasi materiale allo stato solido viene vaporizzato da un elevato calore: il vapore cos formato si raffredda molto velocemente e condensa in particelle finissime. Per proteggersi da polveri nebbie e fumi si utilizzano i facciali filtranti certificati secondo la normativa EN149, dispositivi che utilizzano un metodo di filtrazione simile a quello di una rete che cattura particelle che per la loro dimensione non passano attraverso le maglie della rete stessa.

POLVERICostituiscono un elevato rischio per le malattie dell'apparato respiratorio (es. la silicosi). - Per prevenire le malattie polmonari occorre conoscere le variabili che concorrono a definire la gravit del rischio: composizione delle polveri (silice); concentrazione della polvere nell'aria e fazione respirabile - 5-0,5 micron. -Esistono elenchi di polveri classificate secondo le origini , le caratteristiche chimico-fisiche, il loro potere patogeno. -Es. potere patogeno: p. con azione cancerogena. --N.B. le particelle corpuscolari tra i 0,5 e i 5 micron (u) sono quelle trattenute a livello alveolare perci pi dannose (max rischio).

POLVERIPer il controllo delle polveri in ambienti confinati bisogna intervenire alla fonte: eliminazione del materiale nocivo, modifiche del processo produttivo, adozione dei cicli chiusi, modifiche dell'organizzazione del lavoro, allontanamento del lavoratore.

POLVERIATTENZIONE: Mascherine igieniche economiche per polvere grossolana (particelle con diametro maggiore di 5 micron) non conformi alla Norma EN149 non offrono alcuna protezione e, per legge, non permesso utilizzarle come dispositivo di protezione individuale. Non dimentichiamo infatti che la polvere grossolana comunque sempre accompagnata dalla presenza di polvere fine. Le mascherine igieniche economiche non certificate prevengono possibili contaminazioni del prodotto manipolato, viene quindi protetto l'ambiente esterno dall'utilizzatore, e NON chi indossa la mascherina. (esempio: industrie alimentari).

Gas e vaporiIn questo caso ci troviamo di fronte ad agenti contaminanti che si comportano esattamente come laria e si vanno a combinare con latmosfera circostante. Gas e vapori sono costituiti da molecole cos piccole da essere in grado di penetrare i filtri dei facciali filtranti, pertanto si rende necessario limpiego di un filtro chimico, come ad es. i filtri a carboni attivi delle semimaschere o delle maschere pieno facciale che agiscono come una spugna nei confronti di gas o vapori. Il tipo di rischio pi comune quello derivante da gas e vapori organici (per esempio solventi, vernici, vernici a spruzzo ed adesivi).

Valori limite (TLV)I TLV sono i valori limite di esposizione elaborati dallAssociazione degli Igienisti Americani (ACGIH), ed indicano : le concentrazioni massime delle sostanze disperse nellaria alle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente senza alcun effetto negativo per la salute; pi il TLV basso e pi una sostanza pericolosa, in quanto basta una piccola quantit presente nellambiente di lavoro per creare una situazione di rischio. Esempio: il TLV della cellulosa pari a 10 mg/m. Ci significa che in concentrazioni fino a tale valore il lavoratore non corre rischi. In presenza di polveri e nebbie di rame il valore limite pari a 1 mg/m: da ci intuibile che le polveri di rame sono pi pericolose rispetto a quelle di cellulosa

Valori limite (TLV)Al fine di semplificare la valutazione degli inquinanti in ambiente di lavoro, gli Igienisti Americani dellACGIH hanno definito i TLV in 3 categorie: TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average) TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit) TLV-C (Threshold Limit Value - Ceiling)

TLV-TWAE il valore limite per esposizioni prolungate nel tempo ( il limite pi importante). Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nellaria degli ambienti di lavoro nellarco dellintero turno lavorativo ed alle quali si presume che il lavoratore possa trovarsi esposto 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa senza risentire effetti dannosi.

TLV-STELE il valore limite per esposizioni di breve durata. Rappresenta la concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti per brevi periodi di tempo (max 15 minuti) senza che insorgano irritazioni, danni cronici o irreversibili dei tessuti, oppure riduzione dello stato di vigilanza che possano aumentare le probabilit di infortuni, o influire sulle capacit di mettersi in salvo in caso di emergenza, o ridurre materialmente lefficienza lavorativa.

TLV-CE il valore limite di soglia massimo. Rappresenta quella concentrazione che non pu essere mai superata durante tutto il turno lavorativo neanche per un istante. Il TLV-C previsto solo per un insieme di sostanze (che rappresentano quasi un quarto di quelle presenti nella tabella dellACGIH) ad azione immediata, irritante sulle mucose o ad effetto narcotico, tale da interferire rapidamente sullo stato di autocontrollo e di attenzione del lavoratore con possibili dannose conseguenze sulla persona stessa (infortuni) o sulle operazioni tecniche cui preposto.

IL FACCIALE FILTRANTE ADATTOIl Decreto Ministeriale 2 mag