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Lorenzo [email protected]

Parma 29 aprile 2010

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Il contratto è l’accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

La rilevanza del contratto è duplice: come negozio giuridico con il quale le parti stabiliscono un determinato assetto dei propri interessi, e come fonte tipica di obbligazioni, cioè a dire come fattispecie idonea a produrre rapporti obbligatori.

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L’art. 57 della legge 218 del 1995 richiama integralmente la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975.

In ambito comunitario, la Convenzione di Roma è stata sostituita, introducendo anche qualche modifica, dal reg. reg. (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (detto “Roma I”) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Il regolamento non si applica alla Danimarca e Regno Unito.

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Con riferimento agli stati membri (eccetto Danimarca e Regno Unito), inclusa l’Italia, trovano oggi applicazione le norme dettate dal reg. 593/2008. Le disposizioni dettate dalla Convenzione di Roma del 1980 continueranno a trovare applicazione negli altri stati contraenti oltre che in Danimarca e Regno Unito.

Il richiamo dell’art. 57 alla Convenzione di Roma è esteso, in via di interpretazione, al reg. CE 593/2008, poiché l’art. 24 Reg. stabilisce che esso sostituisce la Convenzione, e che ogni riferimento alla Convenzione si intende fatto al regolamento.

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L’art. 57 prevede che il rinvio alla Convenzione di Roma del 1980 opera “in ogni caso”.

Il reg. 593/2008 ha carattere universale (cfr. art. 2): esso è applicabile anche se la fattispecie è collegata con uno Stato non soggetto al regolamento, e quindi anche se i criteri i collegamento da esso previsti designano la legge di uno Stato estraneo.

Il rinvio “in ogni caso” operato dall’art. 57 non estende la portata soggettiva del regolamento (non ve n’è bisogno), bensì quella materiale.

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Vi sono infatti materie che l’art. 1.2. reg. esclude dal proprio ambito di applicazione.

Il rinvio “in ogni caso” ha l’effetto di estendere la sua applicazione, in Italia, anche a tali materie, purché rientranti nell’ambito delle obbligazioni contrattuali.

Naturalmente, per il principio di specialità se con riferimento ad una materia esistono norme di conflitto più specifiche (ad esempio, per le obbligazioni derivanti da donazioni in materia successoria), queste prevalgono sull’art. 57 ed in tal caso non si applicano le norme di conflitto dettate dal reg. 593/2008.

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Secondo il reg. 593/2008 il criterio di base è quello che il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti (art. 3, comma 1 reg. 593/2008).

La scelta deve essere espressa o risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di essa.

Le parti successivamente possono decidere, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza (art. 3, comma 2 reg. 593/2008).

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Se tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione sono ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, è fatta salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente (art. 3, comma 3 reg. 593/2008).

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Se le parti non operano la scelta della legge applicabile al contratto, essa è determinata come segue (art. 4, comma 1 reg. 593/2008):

contratto di vendita di beni:contratto di vendita di beni: legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

contratto di prestazione di servizi:contratto di prestazione di servizi: legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

contratto avente per oggetto un diritto reale contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile:immobiliare o la locazione di un immobile: legge del paese in cui l’immobile è situato; ma se contratto di locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi, legge del paese nel quale il proprietario ha la fisica residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

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contratto di affiliazionecontratto di affiliazione (franchising): legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;

contratto di distribuzione:contratto di distribuzione: legge del paese nel quale il distributore ha residenza abituale;

contratto di vendita di beni all’asta:contratto di vendita di beni all’asta: legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo;

contratto concluso in un sistema multilateralecontratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge.

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Contratti diversi dai precedenti e quando gli elementi del contratto sono contemplati da più di uno dei casi elencati, legge del paese nel quale la parte che deve effettuare il prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale (art. 4, comma 2 reg. 593/2008).

Ma se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello determinato secondo le modalità che precedono, si applica la legge di tale diverso paese (art. 4, comma 3 reg. 593/2008).

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La legge del paese che presenta il collegamento più stretto si applica anche quando la legge applicabile non può essere determinata secondo le indicazioni descritte (art. 4, comma 4 reg. 593/2008).

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Trasporto di merci, quando le parti non abbiano effettuato la scelta della legge applicabile, si applica quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese. Altrimenti, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti (art. 5, comma 1 reg. 593/2008).

Trasporto di passeggeri, quando le parti non abbiano effettuato la scelta della legge applicabile, si applica quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Altrimenti, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale (art. 5, comma 2 reg. 593/2008).

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Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri quella del paese in cui (art. 5, comma 2 reg. 593/2008): il passeggero ha la residenza abituale; o il vettore ha la residenza abituale; o il vettore ha la sua amministrazione

centrale; oè situato il luogo di partenza; oè situato il luogo di destinazione.

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Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quelli indicati nelle disposizioni che precedono, si applica la legge di tale diverso paese (art. 5, comma 3 reg. 593/2008).

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Si intendono come tali i contratti conclusi da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista»).

Non si applica il principio di preferenza per la legge scelta dalle parti, ma il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel

paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o

vari paesi tra cui quest’ultimo e il contratto rientri nell’ambito di dette attività (art. 6, comma 1 reg. 593/2008).

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È possibile che le parti scelgano una legge diversa, ma tale scelta non priva il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma della disposizione appena descritta (art. 6, comma 2 reg. 593/2008).

Le disposizioni generali sui contratti con il consumatore non si applicano ad alcune fattispecie individuate dall’art. 6, comma 3 reg. 593/2008.

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L’art. 20 del reg. 593/2008 esclude l’operatività del rinvio: qualora il presente regolamento prescriva l’applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti.

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Con la legge 218/1995 il legislatore italiano si è adeguato allo standard adottato a livello convenzionale, stabilendo il principio del riconoscimento automatico delle decisioni straniere in presenza di determinate condizioni ed indipendentemente dalla reciprocità, cioè dalla circostanza che anche i provvedimenti delle autorità italiane siano riconosciuti nello Stato dall’autorità i cui provvedimenti si tratta di riconoscere.

Si vedano gli artt. 64 ss.

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Sono riconosciuti i provvedimenti stranieri, qualificabili come sentenze nel nostro ordinamento, che abbiano deciso un processo e che abbiano per effetto “l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un diritto soggettivo”. Non sono oggetto di riconoscimento automatico le sentenze non definitive o le pronunce di rito. Secondo la relazione accompagnatoria vanno considerate equivalenti alle sentenze anche le decisioni rese da una pubblica Autorità in materie che in Italia sono trattate dal giudice e decise con sentenza.

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L’art. 64 dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della

causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;

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essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; l’uso dell’espressione “contraria”, in luogo contrasto”, rende non sufficiente un qualsiasi tipo di contrasto a precludere il riconoscimento della sentenza straniera. Si dovrà esaminare compiutamente gli effetti delle due pronunce allo scopo di verificare se tra gli stessi si crei una fattispecie di reale e diretta incompatibilità e solo in tale misura la preclusione potrà operare, con la conseguente non riconoscibilità della sentenza straniera.

non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

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Può aversi un intervento dell’autorità giudiziaria nazionale, ma non in via preventiva ed obbligatoria, bensì successiva ed eventuale, quando (art. 67 l. 218/1995): chiunque vi abbia interesse (generalmente il soccombente)

contesti che la sentenza straniera abbia i requisiti di cui all’art. 64 per il suo riconoscimento (automatico) in Italia (si parla a tale proposito, di contestazione);

il soccombente non esegua spontaneamente la sentenza e si renda, pertanto, necessario procedere ad esecuzione forzata, al fine di attribuire efficacia esecutiva alla sentenza (si parla, a tale proposito di mancata ottemperanza).

Tale procedimento si definisce giudizio di accertamento ed è di competenza funzionale della Corte di appello del luogo in cui la sentenza deve essere eseguita.

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L’esecuzione delle sentenze è presa in considerazione anche nella convenzione di Bruxelles e nel regolamento CE 44/2001.

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È una convenzione predisposta in ambito O.N.U., ratificata da un numero assai elevato di Stati europei e non europei (V. www.lexmercatoria.org per elenco aggiornato), inclusi quelli ove hanno sede i principali partners commerciali delle imprese italiane;

In Italia è entrata in vigore il 1° gennaio 1998 (v. art. 99).

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È una Convenzione di diritto materiale uniforme (che introduce un regime unitario nei vari Stati che l’hanno ratificata);

Introduce una disciplina applicabile ai soli rapporti internazionali (vendite) e non a quelli interni per cui non deve essere nazionalizzata;

Le versioni ufficiali sono 6: araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola. Quella che viene usati in italiano non è ufficiale.

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1. Ambito di applicazione e disposizioni generali (artt. 1-13)

2. Formazione del contratto (artt. 14-24)3. Disciplina del contratto (obblighi delle

parti e rimedi per l’inadempimento (artt. 25-88)

4. Disposizioni finali (artt. 89-101)

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Ricerca di un compromesso fra le varie famiglie di diritto (continentali o di civil law, common law, diritto islamico, etc.).

Frequente utilizzazione del criterio della ragionevolezza (- certezza, + poteri della giurisprudenza in sede applicativa).

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La convenzione si applica a contratti di vendita di beni mobili tra parti con “sedi d’affari” in Stati differenti se (art. 1): entrambi gli Stati abbiano ratificato la convenzione

stessa, ovvero comunque, se le norme d.i.p. conducano alla selezione del

diritto di uno Stato contraente. La convenzione non disciplina le vendite di

merci (art. 2): acquistate per uso personale, familiare o domestico; all'asta; su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo

per ordine del giudice; di valori mobiliari, effetti commerciali e valute; di navi, battelli, aliscafi o aeronavi; di elettricità.

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Si accoglie una nozione rilevante (estesa) di contratto di compravendita (art. 3) e distinzione rispetto ad altri contratti:

sono considerate vendite, e quindi disciplinate dalla convenzione, i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione (art. 3, comma 1),

mentre la Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi (art. 3, comma 2).

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Aspetti regolamentati dalla convenzione (art. 4): la convenzione ha la finalità di disciplinare la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore, mentre non si occupa, salvo esplicite eccezioni, della validità del contratto o delle sue clausole o degli usi, né degli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.

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In base all’art. 6, la convenzione di Vienna in generale e le singole norme in essa contenute sono derogabili ad opera delle parti del contratto di compravendita. Le parti possono:

escludere l'applicazione della convenzione, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni, con

riserva delle disposizioni dell'art. 12 (si tratta dell’ipotesi in cui uno Stato contraente abbia effettuato una dichiarazione in conformità all'art. 96 della convenzione con la quale abbia deciso di avvalersi della facoltà di richiedere la forma scritta, per la conclusione o la modifica o lo rescissione amichevole di un contratto di vendita, o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intento),

modificarne gli effetti.

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Art. 7 detta alcuni principi interpretativi: nell’interpretazione della convenzione si deve

tenere conto (comma 1): del suo carattere internazionale, della necessità di promuovere l'uniformità della sua

applicazione, di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio

internazionale; eventuali questioni non risolte dalla convenzione

(comma 2) vanno risolte. estrapolando una norma o principio dal contesto

complessivo della Convenzione (criterio interno), ovvero

in base alla legge applicabile al contratto in base alle norme d.i.p.

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Art. 8: Le indicazioni e gli altri comportamenti di un

parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quest'ultima quando l'altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione (comma1).

In mancanza, devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole, di medesima qualità dell'altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato (comma 2).

Al fine di stabilire l'intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovrà tener conto delle circostanze pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo comportamento (comma 3).

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Art. 9:Le parti sono vincolate dagli usi ai quali

hanno assentito e dalle abitudini stabilitesi fra di loro (comma 1).

Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene che esse si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato (comma 2).

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Il contratto di compravendita internazionale è un contratto a forma libera ex art. 11 convenzione di Vienna.

Sono previste deroghe a questa regola: Uno stato può prevedere che sia richiesta la forma

scritta per la conclusione, la modifica o la rescissione amichevole di un contratto di vendita o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intenti, rivolta ad una parte avente sede in quello Stato. In tal caso l’obbligo di forma scritta è inderogabile (v. art. 12, 29 e 96);

proroga di giurisdizione (art. 7 reg. 44/2001); clausola compromissoria.

La forma scritta può essere opportuna.

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nozione di proposta (art. 14)efficacia della proposta (art. 15)revocabilità e decadenza della proposta

(artt. 16-17)nozione di accettazione (artt. 18-19)efficacia dell’accettazione (art. 18.2, 20,

21)revocabilità dell’accettazione (art. 22)

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Si ha una proposta di contratto, rivolta a una o più persone determinate quando l'offerta sia sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni atte a determinarle (art. 14, comma 1).

Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario (art. 14, comma 2).

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La convenzione accoglie, in generale, del criterio della “ricezione” tipico civil law, invece di quello della “mail box rule” tipica della common law. Un'offerta ha effetto quando perviene al destinatario

(art. 15, comma 1).Un'offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all'offerta (art. 15, comma 2).

Il termine di accettazione fissato dall'autore dell'offerta in un telegramma o lettera inizia a decorrere dal momento in cui il telegramma è consegnato per spedizione o alla data che compare sulla lettera o, in mancanza, a quella che compare sulla busta. Il termine di accettazione che l'autore dell'offerta stabilisce per telefono, per telex, o mediante altri mezzi istantanei di comunicazione, inizia a decorrere dal momento in cui l'offerta perviene al destinatario (art. 20, comma 1).

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L'accettazione di un'offerta ha effetto nel momento in cui l'espressione del consenso perviene all'autore dell'offerta (art. 18, comma 2).

L'accettazione tardiva produce tuttavia i suoi effetti come accettazione, se, immediatamente, l'autore dell'offerta ne informa verbalmente il destinatario o gli invia un avviso in questo senso (art. 21, comma 1).

L’art. 24 prevede che un'offerta, una dichiarazione di accettazione o qualsiasi altra manifestazione d'intento "perviene" al suo destinatario quando gli è rivolta verbalmente o è consegnata mediante qualsiasi altro mezzo al destinatario stesso, presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postale, o, se non ha sede di affari o indirizzo postale, presso la sua abituale residenza.

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Un'offerta può essere ritirata finché il contratto non viene concluso, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia fatto pervenire un'accettazione (art. 16, comma 1). Tuttavia, un'offerta non può essere revocata (comma 2): a) se indica, fissando un termine determinato per

l'accettazione o in altro modo, che essa è irrevocabile; o

b) se era ragionevole per il destinatario considerare l'offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza.

In ogni caso un'offerta, anche se irrevocabile, scade quando il rifiuto della stessa perviene all'autore dell'offerta (art. 17).

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Si ha accettazione quando il destinatario formula una dichiarazione o tiene un altro comportamento che indichino il consenso ad un'offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inazione, da soli, non possono valere come accettazione (art. 18, comma 1).

Anche per l’accettazione dell’offerta vale il principio della ricezione: l'accettazione di un'offerta ha effetto nel momento in cui l'espressione del consenso perviene all'autore dell'offerta. L'accettazione non ha effetto se tale indicazione non perviene all'autore dell'offerta nel termine da lui stipulato o, in mancanza di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze della transazione e della rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall'autore dell'offerta. Un'offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario (comma 2).

Se, tuttavia, in virtù dell'offerta, degli usi o consuetudini che si sono stabiliti fra le parti il destinatario dell'offerta può indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne comunicazione all'autore dell'offerta, l'accettazione avrà effetto nel momento in cui questo atto è compiuto, purché lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo (comma 3).

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Una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è un rifiuto di quest’ultima e costituisce una contro-offerta (art. 19, comma 1).

Tuttavia, una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, costituisce un'accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, senza ritardi ingiustificati, non ne rilevi verbalmente le differenze e non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, i termini del contratto sono quelli dell'offerta, con le modifiche comprese nell'accettazione (comma 2). Elementi complementari o diversi, relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e quantità delle merci, al luogo e momento della consegna, ai limiti della responsabilità di una parte riguardo all'altra o al regolamento delle controversie, sono considerate come elementi che alterano in maniera sostanziale i termini dell'offerta (comma 3).

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L'accettazione può essere revocata se la revoca perviene all'autore dell'offerta prima del momento in cui l'accettazione avrebbe avuto effetto o nello stesso momento (art. 22).

Il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione di una offerta prende effetto in conformità alle disposizioni della presente Convenzione (art. 23).

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