Legge 22 aprile 1941, n. 633 22 aprile 1941
Testo aggiornato alla Legge 4 agosto 2017, n. 124
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
G. U. 16 luglio 1941, n. 166
VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative,
hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
TITOLO I.
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE
CAPO I.
OPERE PROTETTE.
Articolo 1
[1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
2. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della
convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
Articolo 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta
quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le
variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o
altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti
figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice
documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia
sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del
Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di
creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le
idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli
alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati
o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si
estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto;
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico.
Articolo 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di
creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari,
le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e
senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Articolo 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni
di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da
una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un
rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni non costituenti opera originale.
Articolo 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II.
SOGGETTI DEL DIRITTO.
Articolo 6
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale.
Articolo 7
[1] È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera
stessa.
[2] È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Articolo 8
[1] È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle
forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o
radiodiffusione dell’opera stessa.
[2] Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che
siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Articolo 9
[1] Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima o pseudonima
è ammesso a far valere i diritti dell’autore, finché questi non si sia rivelato.
[2] Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo
comma dell’articolo precedente.
Articolo 10
[1] Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il
diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
[2] Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso
accordo.
[3] Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può
peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non può
essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella
della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato
rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione
dell’opera può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da
essa stabilite.
Articolo 11
[1] Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Province ed ai Comuni
spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e
spese.
[2] Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso
accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici
culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III.
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE.
SEZIONE I. – Protezione della utilizzazione economica dell’opera.
Articolo 12
[1] L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
[2] Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo,
originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti
esclusivi indicati negli articoli seguenti.
[3] È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di
utilizzazione.
Articolo 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione
economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di
lavoro.
Articolo 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore
dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell’opera.
Articolo 13
Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la
copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la
cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Articolo 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale
in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente.
Articolo 15
[1] Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la
esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a
pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi
altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.
[2] Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro
la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché
non effettuata a scopo di lucro.
[3] Non e’ considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di
lucro, all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale
e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.
Articolo 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti
nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che
non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso
sarà determinata con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare sentito il
ministro dell’interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari,
sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive
che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l’accertamento dell’iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti
dall’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l’identificazione della sede dei soggetti e per l’accertamento della quantità
dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo
rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da
parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell’esplicazione di finalità di
volontariato.
2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento
partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei
trentacinque anni, titolari dell’intera quota dei relativi diritti d’autore, sono riconosciute forme
di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d’autore.
2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e
le modalità delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2 -bis, prevedendo adeguati
meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori,
che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l’esenzione. Con il
decreto di cui al presente comma possono altresì essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze
particolari che permettano l’applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla
corresponsione dei diritti d’autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a
garantire che, nelle fattispecie previste, la Società italiana degli autori ed editori, in coerenza
con le risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti d’autore. Il
decreto di cui al presente comma può essere sottoposto a revisione triennale.
Articolo 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto
l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la
televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la
ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni
particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in
maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi
compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Articolo 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione
sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione
diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di
questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del
pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l’atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità
dell’organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di
programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di
comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano
diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi
per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura
dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la
comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario
nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico
stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione
situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta
in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono
esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno stato membro
dell’unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un
organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera
avvenuta nel territorio nazionale purché l’organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede
principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono
esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l’organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di
un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di
un’emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato
membro dell’unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.
Articolo 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o
comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale
dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel
territorio degli Stati della Comunità Europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli
Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità
Europea se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà
nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere
in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera.
4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di
distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare
a fini promozionali ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
Articolo 18
[1] Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o
dialetto.
[2] Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e
di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4.
[3] L’autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.
[4] Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.
Articolo 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini
del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di
copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico,
per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi
forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L’autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o
di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il
diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con
terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di
arte applicata.
Articolo 19
[1] I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di
uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
[2] Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.
SEZIONE II. – Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore. Diritto
morale dell’autore.
Articolo 20
[1] Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore
conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
[2] Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si
rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre
modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però se l’opera sia
riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno
all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.
Articolo 21
[1] L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far
riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
[2] Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia
rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni,
rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio
al pubblico.
Articolo 22
[1] I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
[2] Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non
è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione.
Articolo 23
[1] Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite
di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da
discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai
loro discendenti.
[2] L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentita l’associazione sindacale competente.
Articolo 24
[1] Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere
stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad
altri.
[2] Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono
essere pubblicate prima della sua scadenza.
[3] Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide
l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del
defunto, quando risulti da scritto.
[4] Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del
Titolo III.
SEZIONE III. – Durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.
Articolo 25
I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine
del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Articolo 26
[1] Nelle opere indicate nell’art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e
pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori
o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
[2] Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni
collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica
dell’opera come un tutto è di settant’anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma
nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell’art. 30 per le riviste, i
giornali e le altre opere periodiche.
Articolo 27
[1] Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’art. 8, la
durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant’anni a partire dalla prima pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.
[2] Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle
persone indicate dall’art. 23 o da persone autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite
dall’articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell’art. 25.
Articolo 27-bis
[La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle
disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento considerato dalla norma.]
Articolo 28
[1] Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all’ufficio della proprietà
letteraria, scientifica ed artistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le
disposizioni stabilite nel regolamento.
[2] La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha
effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati
diritti sull’opera come anonima o pseudonima.
Articolo 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’art. 11, alle
amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle
accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di
lucro, è di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie
e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l’autore
riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
Articolo 30
[1] Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi
diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per
ciascuna parte o per ciascun volume dall’anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano
all’autore.
[2] Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è
calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o
numeri.
Articolo 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore, che non ricadono nella
previsione dell’articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di
settant’anni a partire dalla morte dell’autore.
Articolo 32
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell’opera
cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte
dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della
sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata
per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata.
Articolo 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano sino al settantesimo anno dopo
la morte dell’autore.
Articolo 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della
presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno
successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato dalla
norma.
CAPO IV.
NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER TALUNE
CATEGORIE DI OPERE.
SEZIONE I. – Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere
coreografiche e pantomimiche.
Articolo 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette,
ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le
disposizioni dei tre successivi articoli.
Articolo 34
[1] L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale, salvi
tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
[2] Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo
contributo letterario o musicale.
[3] Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di
tre quarti del valore complessivo dell’opera.
[4] Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti
musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
[5] Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la
propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.
Articolo 35
[1] L’autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale,
all’infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte
letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta
di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra
opera letteraria da emettere in musica;
2) allorché, dopo che l’opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere
eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero
precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o
rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l’opera cessi di essere
rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio,
poema sinfonico od operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra composizione.
[2] Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
Articolo 36
[1] Nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo precedente l’autore della parte letteraria ne
riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell’eventuale azione di danni a carico del
compositore.
[2] Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell’azione di danni prevista nel
comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull’opera già musicata rimane fermo,
ma l’opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i
collaboratori.
Articolo 37
[1] Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parola e di
danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha
funzione o valore principale, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto
contrario, spetta all’autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali,
all’autore della parte letteraria.
[2] Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a questa
opera le disposizioni degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II. – Opere collettive, riviste e giornali.
Articolo 38
[1] Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta
all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio derivante dall’applicazione dell’art. 7.
[2] Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera
separatamente, con l’osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Articolo 39
[1] Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da persona estranea
alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l’autore
riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell’accettazione
nel termine di un mese dall’invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi
dalla notizia dell’accettazione.
[2] Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può
differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però
il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l’autore può utilizzare l’articolo per
riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro
periodico, se si tratta di rivista.
Articolo 40
[1] Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto
contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso.
[2] Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
Articolo 41
[1] Senza pregiudizio dell’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 20, il direttore del
giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell’articolo da riprodurre quelle
modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
[2] Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende
alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Articolo 42
[1] L’autore dell’articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un’opera collettiva ha diritto di
riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l’opera collettiva dalla quale è
tratto e la data di pubblicazione.
[2] Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l’autore, salvo patto contrario, ha altresì
il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
Articolo 43
L’editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i
manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III. – Opere cinematografiche.
Articolo 44
Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della
sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico.
Articolo 45
[1] L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha
organizzato la produzione dell’opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
[2] Si presume produttore dell’opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola
cinematografica. Se l’opera è registrata ai sensi del secondo comma dell’articolo 103, prevale
la presunzione stabilita dall’articolo medesimo.
Articolo 46
[1] L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore ha per oggetto lo
sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.
[2] Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni,
trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell’art.
44.
[3] Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la
musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l’opera
un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le
parti, secondo le norme del regolamento.
[4] Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano
retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica,
hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi
contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità
saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
Articolo 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al
produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a
carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista
nel comma 1 e nell’articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo
compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente
in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti
traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di
accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo
comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Articolo 47
[1] Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le
modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
[2] L’accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all’opera
cinematografica, quando manchi l’accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati
nell’articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate dal regolamento.
[3] Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
Articolo 48
Gli autori dell’opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l’indicazione della loro
qualità professionale e del loro contributo nell’opera siano menzionati nella proiezione della
pellicola cinematografica.
Articolo 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera cinematografica possono riprodurle o
comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il
cui esercizio spetta al produttore.
Articolo 50
Se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dal
giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta
entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente
dell’opera stessa.
SEZIONE IV. – Opere radiodiffuse.
Articolo 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo
esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione,
direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Articolo 52
[1] L’ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione
di opere dell’ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle
condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
[2] I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli
impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
[3] È necessario il consenso dell’autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime
rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
[4] Non è considerata nuova l’opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri,
o altro luogo pubblico.
Articolo 53
[1] Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto
dell’ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una
volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
[2] Per durata della stagione teatrale o di concerto s’intende quella risultante dai manifesti o
dai programmi pubblicati prima dell’inizio della stagione.
Articolo 54
[1] L’accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di
esclusiva spettanza degli organi dello stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i
poteri stabiliti dall’art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1352, e dell’art. 2 del R.
decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
[2] Il nome dell’autore ed il titolo dell’opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente
all’opera.
Articolo 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell’autore sulla radiodiffusione della sua opera, l’ente esercente
è autorizzato a registrare su disco o su altro supporto l’opera stessa, al fine della sua
radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia,
dopo l’uso, distrutta o resa inservibile.
2. È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che
abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini
economici o commerciali salva, per quest’ultima, l’autorizzazione dell’autore dell’opera e dei
titolari di diritti connessi.
Articolo 56
[1] L’autore dell’opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere
dall’ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi,
nel caso di disaccordo tra le parti, dall’autorità giudiziaria.
[2] La domanda non può essere promossa dinanzi l’autorità giudiziaria prima che sia esperito il
tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Articolo 57
[1] Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
[2] Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni
differite o ripetute.
Articolo 58
Per l’esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di
altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all’autore un equo compenso, che è determinato
periodicamente d’accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la
rappresentanza dell’associazione sindacale competente.
Articolo 59
La radiodiffusione delle opere dell’ingegno dai locali dell’ente esercente il servizio della
radiodiffusione è sottoposta al consenso dell’autore a norma delle disposizioni contenute nel
Capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti,
salvo quelle dell’articolo 55.
Articolo 60
[1] Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l’ente esercente effettua
trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all’estero, contro pagamento
di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
SEZIONE V. – Opere registrate su supporti.
Articolo 61
1. L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo
III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di
immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito gli esemplari dell’opera così
adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di
qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo
patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d’autore resta regolato dalle norme
contenute nella precedente sezione.
Articolo 62
1. I supporti fonografici, nei quali l’opera dell’ingegno è riprodotta, non possono essere
distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell’opera riprodotta;
b) nome dell’autore;
c) nome dell’artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col
nome d’uso;
d) data della fabbricazione.
Articolo 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale
dell’autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessità tecniche della
registrazione.
Articolo 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della
discoteca di stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all’estero a
termini dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il
riordinamento della discoteca di stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al
pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
SEZIONE VI. – Programmi per elaboratore.
Articolo 64-bis
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti
dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o
autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per
elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il
caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del
programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette
all’autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma
per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di
chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per
elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma
nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della comunità, ad eccezione del
diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Articolo 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività
indicate nell’art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l’uso del
programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo
acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma
per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia
necessaria per l’uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l’autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento
del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento
del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento,
visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il
diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma 2 sono
nulle.
Articolo 64-quater
1. L’autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del
programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell’art. 64-bis, lettere a) e
b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le
informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità, con altri programmi, di un
programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una
copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non siano già facilmente e
rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per
conseguire l’interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della
loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma creato
autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del
programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per
elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi
il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente
articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il
normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII. – Banche di dati.
Articolo 64-quinquies
1. L’autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma;
b) la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati; la
prima vendita di una copia nel territorio dell’Unione europea da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite
successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in
pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Articolo 64-sexies
1. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 64-quinquies da parte del titolare del
diritto:
a) l’accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità
didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell’ambito di un’impresa, purché si indichi la fonte
e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell’ambito di tali
attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette
all’autorizzazione del titolare del diritto;
b) l’impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura
amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attività indicate nell’articolo 64-quinquies
poste in essere da parte dell’utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali
attività sono necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo
normale impiego; se l’utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’articolo
1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione
arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale
impiego della banca di dati.
CAPO V.
ECCEZIONI E LIMITAZIONI
SEZIONE I. – Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni.
Articolo 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o
nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello
stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste
o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente
riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se
riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in
occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e
nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte,
incluso il nome dell’autore, se riportato.
Articolo 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o
comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo,
nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome
dell’autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Articolo 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure
parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome
dell’autore.
Articolo 68
1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a
mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle
scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i
propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei
limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o
mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o
analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori
delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono
riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’art. 181-ter della
presente legge. Salvo diverso accordo tra la S.I.A.E. e le associazione delle categorie
interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo
medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente
nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma
forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell’art. 181-ter, determinato ai sensi
del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I
limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare, in
quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni
utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.
Articolo 68-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla
normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti
di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e
parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di
consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo
legittimo di un’opera o di altri materiali.
Articolo 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini
esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte
del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo
atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e
sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è
consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto,
in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti
presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 69-bis
1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonche’ gli archivi,
gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la
facolta’ di utilizzare le opere orfane di cui all’articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni,
con le seguenti modalita’:
a) riproduzione dell’opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione,
conservazione o restauro;
b) messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1 unicamente
per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il
restauro e la concessione dell’accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi
contenuti nelle proprie collezioni.
3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2 sono impiegati per
coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del
pubblico delle stesse.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo dell’opera orfana,
nelle formule d’uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.
5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell’adempimento della propria missione di interesse
pubblico, hanno la facolta’ di concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere
orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari
dell’eccezione di cui al presente articolo alcuna restrizione sull’utilizzo di opere orfane e non
possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere orfane o
di controllo dell’utilizzo da parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con
lo sfruttamento normale delle opere, ne’ arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei
titolari dei diritti.
Art. 69-ter
1. Gli utilizzi di cui all’articolo 69-bis si applicano alle seguenti opere protette ai sensi della
presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di
mancata pubblicazione, di prima diffusione dell’emissione in uno Stato membro dell’Unione
europea e considerate orfane ai sensi dell’articolo articolo 69-quater:
a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni
conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico,
nonche’ nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche,
istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonche’ nelle collezioni di archivi o di
istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico
fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al 31
dicembre 2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per
un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici.
Le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di
servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti ma che queste
sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di licenza non possono essere
considerate orfane.
2. Gli utilizzi di cui all’articolo 69-bis si applicano altresi’ alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi
forma che rientrano nelle categorie di opere o materiali di cui al comma 1, depositati presso le
organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1, entro il 29 ottobre 2014, che non sono mai
stati pubblicati ovvero diffusi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle predette
organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti. Le utilizzazioni sono consentite solo se e’
ragionevole presumere, sulla base di documentate espressioni di volonta’, che i titolari dei
diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.
3. Gli utilizzi di cui all’articolo 69-bis si applicano altresi’ alle opere e agli altri contenuti protetti
che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di
cui al comma 1.
Art. 69-quater
1. Un’opera o un fonogramma, come individuati dall’articolo 69-ter, sono considerati orfani se
nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma e’ stato individuato oppure, anche se
uno o piu’ di loro siano stati individuati, nessuno di loro e’ stato rintracciato, al termine di una
ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.
2. La ricerca diligente e’ svolta anteriormente all’utilizzo dell’opera o del fonogramma dalle
organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i
principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca e’ svolta consultando fonti di
informazione appropriate e comunque quelle previste dall’articolo 69-septies per ciascuna
categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente
rappresentative, possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere
consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.
3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni
pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla
consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali Paesi.
4. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e
il diritto d’autore, l’inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a
ritenere che un’opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonche’ gli esiti
delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un’opera o un fonogramma non possano essere
considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei
fonogrammi e i riferimenti per contattare l’organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui
all’articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresi’, qualsiasi modifica dello status di opera
orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il
diritto d’autore, e’ costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui
all’articolo 69-bis, comma 1.
5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente, svolta dalle
organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, e’ conclusa
decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un’apposita pagina del sito
del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, dell’esito della consultazione delle
fonti senza che la titolarita’ sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo comunica all’organizzazione che ha effettuato la ricerca l’eventuale
rivendicazione dell’opera da parte di uno o piu’ titolari.
6. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia
stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 puo’ prevedere l’obbligo di comunicazione
di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.
7. Ove vi sia piu’ di un titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma e non tutti i titolari
siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine
di una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l’opera o il fonogramma possono
essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti
identificati e rintracciati.
8. La ricerca diligente e’ svolta nello Stato membro dell’Unione europea di prima pubblicazione
o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell’emissione. Per le opere
cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato
membro dell’Unione europea, la ricerca diligente e’ svolta nello Stato membro dell’Unione
europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere
cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dell’Unione
europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in
questione.
9. Nel caso di cui all’articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente e’ effettuata nello Stato
membro dell’Unione europea in cui e’ stabilita l’organizzazione che ha reso l’opera o il
fonogramma pubblicamente accessibile.
10. In tutti casi in cui la ricerca e’ effettuata in Italia, si applicano le procedure di cui al
presente articolo. Laddove la ricerca e’ effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato
membro dell’Unione europea, la ricerca diligente e’ svolta seguendo le procedure e consultando
le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.
11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi gia’ considerati opere orfane, ai sensi
della direttiva 2012/28/UE, in un altro Stato membro dell’Unione europea.
12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.
14. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1, conservano la documentazione
relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.
15. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo trasmette senza indugio
all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno per la registrazione nella banca dati online
pubblicamente accessibile:
a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente articolo che hanno permesso
di concludere che un’opera o un fonogramma sono considerati un’opera orfana;
b) l’utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente legge;
c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle
organizzazioni;
d) le pertinenti informazioni di contatto dell’organizzazione interessata.
Art. 69-quinquies
1. Il titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma considerati opere orfane ha, in
qualunque momento, la possibilita’ di porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui
spettanti. Gli utilizzi delle opere non piu’ orfane possono proseguire solo se autorizzati dai
titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui all’articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere
efficacia.
2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta un equo compenso
per l’utilizzo di cui all’articolo
69-bis.
3. La misura e le modalita’ di determinazione e corresponsione dell’equo compenso di cui al
comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e le associazioni delle categorie
interessate di cui all’articolo 69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti
tengono in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati all’uso effettuato
dell’opera, la natura non commerciale dell’utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli
obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione
dell’apprendimento e la diffusione della cultura, nonche’ l’eventuale danno arrecato ai titolari
dei diritti.
4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli previsti dall’articolo 69-bis,
comma 1, nel caso in cui non vi sia l’accordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano
di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 194-bis, al fine di
determinare la misura dell’equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono
adire la competente Autorita’ giudiziaria, affinche’, secondo i criteri di cui al comma 3,
determini la misura e la modalita’ di determinazione dell’equo compenso.
5. Il compenso di cui al comma 2 e’ dovuto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l’opera o il
fonogramma.
Art. 69-sexies
1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai
diritti loro spettanti rivendicando la titolarita’ presso le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis,
comma 1.
2. In caso di controversia sulla titolarita’ dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di
conciliazione previsto dall’articolo 194-bis.
3. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo comunica prontamente all’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online
pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana.
Art. 69-septies
1. Le fonti di cui all’articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:
a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
b) per i libri pubblicati:
1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d’autorita’ per gli autori;
2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere,
se noti, e gli agenti
letterari operanti in Italia;
3) il deposito legale;
4) la banca dati dell’agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;
5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);
6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);
8) l’Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni
Scientifiche (ANPRePS);
Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne
consentono l’interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e
ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).
c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
1) l’ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
3) il deposito legale;
4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;
5) le banche dati delle societa’ di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti
di riproduzione.
d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d’arte, la fotografia, le illustrazioni, il design,
l’architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e
rotocalchi o altre opere:
1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
2) le banche dati delle societa’ di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e
incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;
3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
1) il deposito legale;
2) le associazioni italiane dei produttori;
3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard
Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work
Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i
fonogrammi;
5) le banche dati delle societa’ di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o
esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
6) l’elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla
confezione dell’opera;
7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di
titolari dei diritti.
Articolo 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione
al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da
tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di
immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel
caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’
culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico
o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal
regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla
menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Articolo 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico
brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di
autore, purché l’esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Articolo 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di
opere e materiali protetti o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché
siano direttamente collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a
quanto richiesto dall’handicap.
2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il comitato di cui all’art. 190, sono individuate le
categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l’individuazione dei singoli
beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell’eccezione.
Articolo 71-ter
1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di
ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali
delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi,
limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a
vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Articolo 71-quater
1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da
istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, sentito il comitato di cui all’art. 190.
Articolo 71-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater della
presente legge sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l’utilizzo delle opere o dei
materiali protetti, dietro richiesta dell’autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o
giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di
appositi accordi con le categorie rappresentative dei beneficiari, per consentire l’esercizio delle
eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-
quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano
acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano
avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai
citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere
o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso
dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l’accesso avvenga sulla base di
accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative
dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire
l’esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al
comitato di cui all’art. 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo
le modalità di cui all’art. 194-bis.
5. Dall’applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
SEZIONE II. – Riproduzione privata ad uso personale
Articolo 71-sexies
1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,
effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro
e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche
di cui all’art. 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di
servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di
persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di
cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art. 102-
quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che,
nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater, la persona fisica
che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto,
ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo
sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai
titolari dei diritti.
Articolo 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive,
gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno
diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all’articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati
alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota sul prezzo
pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul
prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna
destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per
apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti
digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi,
il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai
medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e
comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i Beni e le
Attività Culturali da adottare entro il 31 dicembre 2009, sentito il comitato di cui all’art. 190 e
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei
supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’apposizione
o meno delle misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater, nonché della diversa incidenza
della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento
triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne
profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale
risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il
pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la
sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da
quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.
Articolo 71-octies
1. Il compenso di cui all’art 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è
corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo
al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta
per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo e comunque entro sei mesi,
il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o
esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all’art. 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è
corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo
al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti
uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti
interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il
cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all’art. 7, comma 2 della legge 5 febbraio 1992,
n. 93. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è
dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la
prestazione del servizio stesso.
3-bis. Al fine di favorire la creativita’ dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi
incassati ai sensi dell’articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla
Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, e’
destinato dalla Societa’, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo, ad attivita’ di promozione culturale nazionale e
internazionale
SEZIONE III. – Disposizioni comuni
Articolo 71-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della
presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle
opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.
Articolo 71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore contenute nel presente capo si applicano anche
ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II
nonché al capo I del titolo II-bis.
TITOLO II.
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE.
CAPO I
DIRITTI DEL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI.
Articolo 72
1. Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore di
fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che
seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi
fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di
duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di
distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima
vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno
Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non
si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non
si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
Articolo 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano
compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto
ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di
qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Il compenso e’ riconosciuto, per
ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti
interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono
attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’articolo 3, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti
interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono
determinate secondo le norme del regolamento.
2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da
essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione.
3. Nessun compenso è dovuto per l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e della
comunicazione istituzionale fatta dall’Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati
dallo Stato.
Articolo 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un
equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo
le norme del regolamento.
Articolo 74
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l’utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli
articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi
interessi industriali.
2. Su richiesta dell’interessato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in attesa della
decisione dell’autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l’utilizzazione dei fonogrammi
previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le
cause che turbano la regolarità dell’utilizzazione.
Articolo 75
1. Art. 75. — La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla
fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti
scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
2. Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e
se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono
settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico
Articolo 76
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente
apposte le indicazioni di cui all’art. 62, in quanto applicabili.
Articolo 77
[I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un
esemplare del disco o dell’apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell’esercizio dei
diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o
apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato
dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione.]
Articolo 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la
responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione
o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione
originale.
Articolo 78-bis
1. L’utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle
disposizioni di cui al presente capo.
CAPO I-bis
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O
SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO.
Articolo 78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque
modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell’originale e
delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità Europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in
uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni. La
vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di
prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle copie delle proprie
realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del
pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l’opera
cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o
comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica
o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
CAPO I-ter
DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI.
Art. 78-quater
Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi
attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.
CAPO II.
DIRITTI RELATIVI ALL’EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA.
Articolo 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di
fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini
in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l’attività di
emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non
spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri
organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque
modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro
comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un
diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni,
siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di
distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al
pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle
proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L’espressione radio-diffusione ha riguardo all’emissione radiofonica e televisiva.
4. L’espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una
emissione.
CAPO III.
DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI.
Articolo 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini
e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque
modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall’eventuale
retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque
modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la
messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la
diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno
che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una
fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico,
qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o
esecutori il compenso di cui all’art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l’equo compenso di cui
all’art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si
esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle
relative riproduzioni: l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per
il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo
da concludersi tra l’IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli
industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al
pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Articolo 81
[1] Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al
pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa
essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
[2] Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell’art. 74.
[3] Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall’applicazione del
presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1 dell’art. 54.
Articolo 82
Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella
denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una
parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell’orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore
artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.
Articolo 83
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell’opera o
composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato
nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga
stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi,
videogrammi o pellicole cinematografiche.
Articolo 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano
ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente
alla stipula del contratto per la produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell’opera cinematografica e assimilata sostengono
una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per
ciascuna utilizzazione dell’opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al
pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di
emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista
nel comma 2 e nell’articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali
individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di
sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da
concludersi tra l’istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4
del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Articolo 84-bis
1. Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all’artista, interprete o
esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l’artista, interprete o
esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del
produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al
cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale
pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al
diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti.
2. L’importo complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della
remunerazione annua supplementare di cui al primo comma, corrisponde al 20 per cento del
ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell’anno che precede quello in
cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del
fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del
fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita
comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva al produttore di
fonogrammi prima della detrazione delle spese.
3. Le società di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto adottato ai sensi
dell’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere la
remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al
primo comma.
4. I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o
delle società di gestione collettiva di cui al terzo comma cui gli artisti, interpreti o esecutori,
hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento
della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma.
5. Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai
pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione
prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del
fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita
comunicazione al pubblico.
Articolo 84-ter
1. Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza
di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, il
produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del
fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che
ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l’artista,
interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui l’artista ha trasferito o ceduto i suoi
diritti di fissazione dell’esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto di recesso
non produce effetti.
2. Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo comma può
essere esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla comunicazione
dell’artista, interprete o esecutore, dell’intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o
cessione ai sensi del primo comma, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al
medesimo comma.
3. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti,
interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il
consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformità a quanto disposto dall’articolo
10. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più degli artisti, interpreti o esecutori, l’Autorità
giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte
dei soggetti istanti.
4. In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti del produttore
di fonogrammi sul fonogramma.
Articolo 85
1. I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione,
rappresentazione o recitazione. Tuttavia:
a) se una fissazione dell’esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal
fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale
termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore,
dalla prima comunicazione al pubblico;
b) se una fissazione dell’esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente
comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della
prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.
Articolo 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei
diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le
disposizioni di cui all’art. 110-bis.
CAPO III-bis
DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA
PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI
D’AUTORE.
Articolo 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di
protezione del diritto d’autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta
un’opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti
dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in
quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque
anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
CAPO III-ter
DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO
DOMINIO.
Articolo 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o
con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i
diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, quale risulta dall’attività di revisione
critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di utilizzazione economica di
cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione
del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita
pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.
Articolo 85-quinquies
I termini finali di durata dei diritti previsti dai Capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo
del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a
quello in cui si verifica l’evento considerato dalla norma.
CAPO IV.
DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI.
Articolo 86
[1] All’autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell’ingegno coperta dal
diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il
bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
[2] Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il
bozzetto è stato adoperato.
CAPO V.
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE.
Articolo 87
[1] Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le
immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col
processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte
figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
[2] Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali,
disegni tecnici e prodotti simili.
Articolo 88
[1] Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia,
salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI. di questo titolo, per ciò che riguarda
il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei
diritti di autore sull’opera riprodotta.
[2] Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego
o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al
datore di lavoro.
[3] La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti
di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del
fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
[4] Il Presidente del Consiglio dei Ministri con le norme stabilite dal regolamento, può fissare
apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Articolo 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo
patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente, sempreché tali diritti
spettino al cedente.
Articolo 90
[1] Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui
il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
[2] Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è
considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il
fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Articolo 91
[1] La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere
scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato
nelle forme previste dal regolamento.
[2] Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della
fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
[3] La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o
fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo
compenso.
[4] Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 88.
Articolo 92
[1] Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.
[2] [Per le fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa e architettonica o aventi carattere
tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico, il termine di durata è di quarant’anni, a
condizione che sia effettuato il deposito dell’opera a termini dell’art. 105.] [3] [Il termine
decorre dalla data di deposito stesso.] [4] [Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel
secondo comma deve apporsi l’indicazione “riproduzione riservata per quaranta anni”.]
CAPO VI.
DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO.
SEZIONE I. – Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Articolo 93
[1] Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti
della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità
della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla
conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari
e di epistolari, anche del destinatario.
[2] Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in
loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle,
e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
[3] Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso
decide l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero
[4] È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
Articolo 94
Il consenso indicato all’articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto
è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell’onore o della
reputazione personale o familiare.
Articolo 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che
costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si
applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano
interesse di stato.
SEZIONE II. – Diritti relativi al ritratto.
Articolo 96
[1] Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il
consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.
[2] Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e
quarto comma dell’art. 93.
Articolo 97
[1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è
giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia,
da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
[2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o
messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della
persona ritrattata.
Articolo 98
[1] Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona
fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre
senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi
utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
[2] Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
[3] Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 88.
CAPO VII.
DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL’INGEGNERIA.
Articolo 99
[1] All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano
soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei
piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che
realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
[2] Per esercitare il diritto al compenso l’autore deve inserire sopra il piano o disegno una
dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento.
[3] Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito
prescritto nel secondo comma.
CAPO VII-BIS
TITOLARITÀ DEI DIRITTI CONNESSI
Articolo 99-bis
1. E’ reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d’uso, è
individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.
CAPO VIII.
PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL’ASPETTO ESTERNO DELL’OPERA
DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE – DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA
SLEALE.
Articolo 100
[1] Il titolo dell’opera, quando individui l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra
opera senza il consenso dell’autore.
[2] Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare
esclusa ogni possibilità di confusione.
[3] È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano
adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi costante da individuare l’abituale e
caratteristico contenuto della rubrica.
[4] Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere
riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da
quando è cessata la pubblicazione del giornale.
Articolo 101
[1] La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di
atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
[2] Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni
distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore
dalla diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un
giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia. A tale fine,
affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati,
occorre che i bollettini siano muniti dell’esatta indicazione del giornale e dell’ora di
diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di
lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Articolo 102
È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della
medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri
di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera
dell’ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di
autore.
TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DATI
CAPO I
DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI.
Articolo 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una
banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in
qualsivoglia forma. L’attività di prestito dei soggetti di cui all’articolo 69, comma 1, non
costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L’attività di prestito dei
soggetti di cui all’articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno
Stato membro dell’Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell’Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri
diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di
dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le
operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti
sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o residenti abituali nel territorio
dell’Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo
la normativa di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale,
l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale all’interno della Unione europea;
tuttavia, qualora la società o l’impresa abbia all’interno della Unione europea soltanto la
propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l’attività della
medesima e l’economia di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e
si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del
completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello
scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi
quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del
pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali
comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del
completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così
modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine
di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l’estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali
del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca
di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme
consentiti dalla legge.
CAPO II.
DIRITTI E OBBLIGHI DELL’UTENTE
Articolo 102-ter
1. L’utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare
pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o
prestazioni contenute in tale banca.
2. L’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico
non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati
o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all’autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi
motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali,
valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia
fine effettuate dall’utente legittimo. Se l’utente legittimo è autorizzato ad effettuare
l’estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica
unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.
TITOLO II-ter
MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE. INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI.
Articolo 102-quater
1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis comma
3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci
che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del
loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei
diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera
o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di
accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un
meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.
3. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al
capo IV sezione VI del titolo I.
Articolo 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti
d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3 sulle opere o sui
materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l’opera o il materiale protetto,
nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere
indicazioni circa i termini o le condizioni d’uso dell’opera o dei materiali, nonché qualunque
numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
TITOLO III.
DISPOSIZIONI COMUNI.
CAPO I.
REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE.
Articolo 103
[1] È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle
opere protette ai sensi di questa legge.
[ [2] La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico
speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le
modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la
tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione. ] [3] Nel registro di cui al primo
comma sono registrate le opere soggette all’obbligo del deposito con la indicazione del nome
dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal
regolamento.
[4] Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma,
intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
[5] La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell’opera e del fatto della
sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova
contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. [Per le opere
cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione si applica alle annotazioni del
registro indicato nel secondo comma.] [6] La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel
regolamento.
Articolo 104
[1] Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull’istanza della parte interessata, con le
norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti
riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia,
come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.
[2] Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico o amministrativo in base alle
disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
Articolo 105
[1] Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro
aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o
copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
[2] Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la
partitura d’orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte
o per pianoforte solo.
[3] Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
[4] Per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma
dell’art. 92.
Articolo 106
[1] L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle
opere protette a termini delle disposizioni del Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle
convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 di questa
legge.
[2] [L’omissione del deposito impedisce l’acquisto o l’esercizio di diritti sulle opere contemplate
nel Titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.] [3] Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può far procedere al sequestro di un esemplare o di una
copia dell’opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
CAPO II.
TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE.
SEZIONE I. – Norme generali.
Articolo 107
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi
aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e
forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo.
Articolo 108
L’autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici
relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.
Articolo 109
[1] La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la
trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
[2] Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per
riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera
stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.
Articolo 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Articolo 110-bis
1. L’autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa
mediante contratto tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori di diritti connessi ed i
cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un’emissione di
radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo,
per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene
effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone
entro novanta giorni dalla notifica.
Articolo 111
[1] I diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non
possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per
via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all’autore.
[2] Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi
dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera, secondo le norme del codice di procedura civile.
Articolo 112
I diritti spettanti all’autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un’opera durante la vita di lui,
possono essere espropriati per ragioni di interesse dello stato.
Articolo 113
[1] L’espropriazione è disposta per decreto presidenziale, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di
Stato.
[2] Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilità l’indennità spettante
all’espropriato.
[3] Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi
detentori delle cose materiali necessarie per l’esercizio dei diritti espropriati.
Articolo 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello stato è ammesso ricorso in
sede giurisdizionale al consiglio di stato, tranne per le controversie riguardanti l’ammontare
delle indennità le quali rimangono di competenza dell’autorità giudiziaria.
SEZIONE II. – Trasmissione a causa di morte.
Articolo 115
[1] Dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non
abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla
morte medesima, salvo che l’autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta,
per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
[2] Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto
rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle
disposizioni contenute nei codici.
[3] La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.
Articolo 116
[1] L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei
coeredi od a persona estranea alla successione.
[2] Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministrazione o se non si accordano sulla nomina
medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministrazione è conferita alla
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), con decreto del tribunale del luogo dell’aperta
successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell’ente medesimo.
[3] La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo
amministratore.
Articolo 117
[1] L’amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell’opera.
[2] Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché
l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi
meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote
ereditarie, salvi i provvedimenti dell’autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le
norme del codice civile in materia di comunione.
SEZIONE III. – Contratto di edizione.
Articolo 118
Il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le
stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno, è regolato, oltreché dalle
disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni
particolari che seguono.
Articolo 119
[1] Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel
capo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla
legge vigente al momento del contratto.
[2] Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
[3] Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che
comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore
durata.
[4] Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti
dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli
adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi
meccanici.
[5] L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il
trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito,
anche se compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà
esclusive.
Articolo 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le
norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore
possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti
concernenti l’alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere
una durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l’opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l’opera deve
essere consegnata, l’editore ha sempre il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria per la
fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l’autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Articolo 121
[1] Se l’autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l’opera a termine, dopo che una
parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l’editore ha la scelta di
considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata,
pagando un compenso proporzionato, salvo che l’autore abbia manifestato o manifesti la
volontà che l’opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia
manifestata dalle persone indicate nell’art. 23.
[2] Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell’autore o dei suoi eredi l’opera incompiuta non può
essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.
Articolo 122
[1] Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine.
[2] Il contratto per edizione conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro
vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.
[3] Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di
ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle
edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
[4] Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per
il numero massimo di duemila esemplari.
[5] Il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di
edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il
numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di
nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione
riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
[6] In entrambe le forme di contratto l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di
ristampe che stimi conveniente.
Articolo 123
Gli esemplari dell’opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal
regolamento.
Articolo 124
[1] Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l’editore è obbligato ad avvisare l’autore
dell’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso, entro un congruo termine, prima
dell’epoca stessa.
[2] Egli deve contemporaneamente dichiarare all’autore se intende o no procedere ad una
nuova edizione.
[3] Se l’editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di
volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica
di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.
[4] L’autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non
sussistano giusti motivi da parte dell’editore.
Articolo 125
[1] L’autore è obbligato:
1) a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda
troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
[2] L’autore ha altresì l’obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità
fissate dall’uso.
Articolo 126
L’editore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudonima
se ciò è previsto nel contratto in conformità dell’originale e secondo le buone norme della
tecnica editoriale;
2) a pagare all’autore i compensi pattuiti.
Articolo 127
[1] La pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo entro il termine fissato dal
contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della
effettiva consegna all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera.
[2] In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver
luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all’editore. L’autorità giudiziaria può
peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell’opera e da ogni
altra circostanza del caso.
[3] È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga
fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
[4] Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Articolo 128
[1] Se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre
l’opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l’autore ha diritto di domandare
la risoluzione del contratto.
[2] L’autorità giudiziaria può accordare all’acquirente una dilazione, non superiore alla metà del
termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì
limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
[3] Nel caso di risoluzione totale l’acquirente deve restituire l’originale dell’opera ed è obbligato
al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata
malgrado la dovuta diligenza.
Articolo 129
[1] L’autore può introdurre nell’opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il
carattere e la destinazione, fino a che l’opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a
sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
[2] L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L’editore deve interpellarlo
in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine
per eseguire le modificazioni è fissato dall’autorità giudiziaria.
[3] Se la natura dell’opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l’autore
rifiuti di aggiornarla, l’editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione
di segnalare e distinguere l’opera dell’aggiornatore.
Articolo 130
[1] Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in
contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia
il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie
vendute.
Articolo 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall’editore, previo tempestivo avviso
all’autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore se sia tale da
pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera.
Articolo 132
L’editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell’autore, i diritti acquistati, salvo
pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell’azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i
diritti dell’editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o
alla diffusione dell’opera.
Articolo 133
Se l’opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l’editore prima di svendere gli
esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l’autore se intende
acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di
macero.
Articolo 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso dell’opera;
3) per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle norme
dell’art. 121;
4) perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di
una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall’art. 128 o nel caso previsto dall’art. 133;
6) nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della Sezione V di
questo capo.
Articolo 135
[1] Il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
[2] Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del
fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore
nelle condizioni indicate nell’art. 132.
* Comma sostituito dall’art. 6 del Decreto Legge 30 aprile 2010, convertito in legge, con
modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2010, n. 100. Il testo previgente: “La Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche”.
SEZIONE IV. – Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Articolo 136
[1] Il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera
drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera
destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici,
dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
[2] Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad
altri.
Articolo 137
L’autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell’opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Articolo 138
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l’opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite
dall’autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome
dell’autore e del nome dell’eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall’autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell’opera e i direttori dell’orchestra
e dei cori, se furono designati d’accordo con l’autore.
Articolo 139
Per la rappresentazione dell’opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per
quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell’art. 127 che viene elevato a cinque
anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.
Articolo 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell’autore, di
ulteriormente rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di
rappresentazioni, l’autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario,
ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma
dell’art. 128.
Articolo 141
Il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle
disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all’oggetto del contratto
medesimo.
SEZIONE V. – Ritiro dell’opera dal commercio.
Articolo 142
[1] L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal
commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre,
diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima.
[2] Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
[3] Agli effetti dell’esercizio di questo diritto l’autore deve notificare il suo intendimento alle
persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale dà
pubblica notizia dell’intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
[4] Entro il termine di un anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli
interessati possono ricorrere all’autorità giudiziaria per opporsi all’esercizio della pretesa
dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.
Articolo 143
[1] L’autorità giudiziaria, se riconosce che sussistino gravi ragioni morali invocate dall’autore,
ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio
dell’opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la
somma dell’indennizzo e il termine per il pagamento.
[2] L’autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su
ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell’ultimo
comma dell’articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
[3] Se l’indennità non è pagata nel termine fissato dall’autorità giudiziaria cessa di pieno diritto
l’efficacia della sentenza.
[4] La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio
dell’opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all’autorità giudiziaria, previsto nell’ultimo
comma dell’articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell’opera, è soggetto
alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.
SEZIONE VI. – Diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti.
Articolo 144
1. Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni
vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che
comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano
professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale,
qualsiasi commerciante di opere d’arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato
l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non
sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto
salva prova contraria fornita dal venditore.
Articolo 145
1. Ai fini dell’articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative,
comprese nell’articolo 2, come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe,
le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli
originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari
considerati come opere d’arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o
sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o
altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.
Articolo 146
1. Il diritto di cui all’articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi
non facenti parte dell’Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso
diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell’Unione europea non in possesso della cittadinanza
italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla
presente sezione per i cittadini italiani.
Articolo 147
1. Il diritto di cui all’articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia,
nemmeno preventivamente.
Articolo 148
1. Il diritto di cui all’articolo 144 dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua
morte.
Articolo 149
1. Il diritto di cui all’articolo 144 spetta dopo la morte dell’autore agli eredi, secondo le norme
del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
Articolo 150
1. Il compenso previsto dall’articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore
a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell’articolo 144 sono
così determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa fino a 50.000 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00
euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00
euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00
euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.
Articolo 151
1. Il prezzo della vendita, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 150, è
calcolato al netto dell’imposta.
Articolo 152
1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere dal
prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il
relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui
all’articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non
sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di
legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari,
rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.
Articolo 153
1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia
quello indicato al comma 1 dell’articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del
professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel
regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l’obbligo di fornire alla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), su richiesta di quest’ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita,
tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli
precedenti, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.
Articolo 154
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal
regolamento, a comunicare agli aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso
ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo
di cui al comma 2, l’elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso.
Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione,
comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è
sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi
di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di
cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili
secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta
alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all’Ente nazionale di previdenza
e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri
fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del
pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.
Articolo 155
1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e
pseudonime.
CAPO III.
DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE.
SEZIONE I. – Difese e sanzioni civili.
1. – Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.
Articolo 156
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante
in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una
violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui
servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia
accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può
fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o
per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L’azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura
civile.
3 -bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa previste
dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti
d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore previsti dalla presente legge.
Articolo 156-bis
1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere
la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni
detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne
disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì,
che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti
implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione
dei diritti di cui alla presente legge.
2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su
richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si
trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto
ingiustificato di ottemperare agli ordini
Articolo 156-ter
1. L’autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza
giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle
reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente
legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala
commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala
commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di
un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella
produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo dei
produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei
prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità
prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi
in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui
quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni
indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande
che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura
civile.
Articolo 157
[1] Chi si trova nell’esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un’opera adatta a
pubblico spettacolo, compresa l’opera cinematografica, o di un’opera o composizione musicale,
può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la
proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta
del consenso da esso prestato.
[2] Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti,
permettendo o vietando la rappresentazione o l’esecuzione, salvo alla parte interessata di adire
l’autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
Articolo 158
1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire
in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della
violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056,
secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del
diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno
dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della
violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile.
Articolo 159
1. La rimozione o la distruzione prevista nell’articolo 158 non può avere per oggetto che gli
esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la
riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o
diffusione.
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa
adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell’autore della violazione, può
essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro
reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
3. Se una parte dell’esemplare, della copia o dell’apparecchio di cui al comma 1 può essere
impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l’interessato può chiedere, a sue spese, la
separazione di questa parte nel proprio interesse.
4. Se l’esemplare o la copia dell’opera o l’apparecchio di cui si chiede la rimozione o la
distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il
deposito in un pubblico museo.
5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla
distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le
copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
7. L’applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità
della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.
Articolo 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell’ultimo anno della durata del
diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell’opera o del prodotto sino alla
scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione
del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella
sopraindicata.
Articolo 161
1. Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della
salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall’Autorità
giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti
d’istruzione preventiva.
2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone,
salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti
i coautori.
3. L’Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei
proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto contestato.
4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi
modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.
Articolo 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all’articolo
161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione,
l’accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con
l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di
accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le
limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di
propri rappresentanti e a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 693 del codice di
procedura civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere
dell’eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non pregiudicare
l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-
octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere
completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne
iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di
disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non
identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non
siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere
notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia
Articolo 162-bis
1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le
parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di
venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un
periodo più lungo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza
o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se
successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai
sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei
ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il
giudizio di merito.
Articolo 162-ter
1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento
del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell’articolo 671 del
codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto
autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il
blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala
commerciale, l’Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni
bancarie, finanziarie o commerciali, o l’appropriato accesso alle pertinenti informazioni.
Articolo 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di
qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca
violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti
di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta
l’interdizione dall’utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un
massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l’utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell’art. 74,
arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo,
può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un
massimo di euro 5.200,00.
Articolo 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall’ente di diritto
pubblico indicato nell’articolo 180 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra
nell’interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro
qualità;
2) l’ente di diritto pubblico è dispensato dall’obbligo di prestare cauzione per la esecuzione
degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito
per diritto d’autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura
civile.
Articolo 165
L’autore dell’opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha
sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Articolo 166
Sull’istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga
pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese
della parte soccombente.
Articolo 167
1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti
valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.
2. – Norme particolari ai giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale.
Articolo 168
Nei giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la
natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione
delle disposizioni dei seguenti articoli.
Articolo 169
L’azione a difesa dell’esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell’opera può dar
luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere
convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione sull’opera delle indicazioni che si
riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
Articolo 170
L’azione a difesa dei diritti che si riferiscono all’integrità dell’opera può condurre alla rimozione
o distruzione dell’esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell’opera, solo
quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte
interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
SEZIONE II. – Difese e sanzioni penali.
Articolo 171
[1] Salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro
51,00 a euro 2.065,00 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti
in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e
mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte,
un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La
rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica,
l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la
radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione
previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di
rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di
rappresentare;
e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li
smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosi fatte all’estero;] f) in
violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri
apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o
altri apparecchi indebitamente registrati.
[2] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a
pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di
condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo
comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
[3] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i
reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione,
ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o
altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione
dell’autore.
[4] La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta
la sospensione dell’attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei
mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 5.164,00 euro.
Articolo 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e
della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di
rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e
64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.
Articolo 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o
banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in
noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico
le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con
qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente
legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo
un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa
dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso a un servizio criptato
senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti
ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci
misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti,
adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure.
Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della
rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei
diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’art. 102-quinquies,
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione,
comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano
state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro
15.493,00 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di
opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si
rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del Codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi
sono versati all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori e autori drammatici.
Articolo 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000, chiunque abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o
supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d’autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui
all’art. 80.
Articolo 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la
vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso
di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente, al momento della
consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore
al prezzo di vendita.
Articolo 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può
ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere
i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 171-quater
nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o
multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul
territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno S.I.A.E., ove richiesto, o provvisti di
contrassegno S.I.A.E. contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa. La confisca è
ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo
444 del Codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono a un
soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Articolo 171-septies
1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181-
bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione
dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l’avvenuto
assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Articolo 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 2582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si
intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o
estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di
rilevante gravità.
Articolo 171-octies-1
1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi
dell’articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste
dall’articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.
Articolo 171-nonies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da
un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli
sia stata specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria, la denuncia
spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l’individuazione
del promotore o organizzatore dell’attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di
altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti
audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle
attività illecite previste dall’articolo 171-bis, comma 1, e dall’articolo 171-ter, comma 1.
Articolo 172
1. Se i fatti preveduti nell’articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione
amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di intermediario in violazione del
disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 152 e all’articolo 153 comporta
la sospensione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la
sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.
Articolo 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato
più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.
Articolo 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può
sempre chiedere al giudice penale l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti
dagli articoli 159 e 160.
Articolo 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente
sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato
dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro
103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Articolo 174-ter
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in
parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure
tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti
audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente
legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione
tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis,
171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o
noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito
con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due
o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore
dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o
dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività
produttiva o commerciale.
Articolo 174-quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e
174-ter, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del
Ministero della Giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati
nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito
con decreto adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma
3-bis dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
Articolo 174-quinquies
1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente
sezione commessi nell’ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi
utili per l’adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli
interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o
dell’attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza
pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di
sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per
un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma
del comma 2. Si applica l’articolo 24 della legge 24 novembre 1981. n. 689. In caso di recidiva
specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento
dell’attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di
sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione nonché di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla
realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di
programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all’art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell’azione penale; se vi è
condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.
TITOLO IV.
DIRITTO DEMANIALE.
Articoli abrogati.
Articolo 175
[Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un’opera adatta a pubblico
spettacolo o di un’opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio,
deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l’opera, con le
norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli
incassi corrispondenti alla parte che l’opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o
radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o
radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell’opera.
L’ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma
dell’art. 3, n. 1 della L. 31 gennaio 1926, numero 100.
La determinazione dell’ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di
opere musicali o di brevi composizioni è attribuita alla Società italiana degli autori ed editori,
secondo le norme del regolamento, sulla base dell’ammontare del compenso normalmente
richiesto dall’ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni.]
Articolo 176
[Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle
radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell’articolo
precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell’autore della elaborazione, l’ammontare del
diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione,
esecuzione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l’opera di pubblico dominio nella sua
forma originale.]
Articolo 177
[Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di
pubblico dominio pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall’editore a favore della cassa
di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra
tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto e
ridotto al 2 per cento.
Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l’ammontare del diritto
è ridotto alla metà.]
Articolo 178
[Ai fini della corresponsione del diritto previsto all’articolo precedente, ogni esemplare delle
opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dalla Società Italiana Autori
ed Editori S.I.A.E., secondo le norme del regolamento, e a cura dell’editore.
Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del
regolamento.]
Articolo 179
[La corresponsione del diritto previsto nell’art. 177 può essere effettuata globalmente
mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali interessate.]”
TITOLO V.
ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
AUTORE.
Articolo 180
[1] L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di
intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti
di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere
tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori S.I.A.E..
[2] Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per
l’utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
[3] L’attività dell’ente si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei
paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
[4] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi
successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa
legge.
[5] Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve
essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati
dal regolamento.
[6] Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezione
di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno,
nell’Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono per
qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito
alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per
conto e nell’interesse dell’autore o dei suo successori od aventi causa.
[7] I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto,
per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli
aventi diritto, saranno versati alla confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti,
per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
Articolo 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti
d’autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la società italiana degli
autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la società italiana degli autori ed editori
agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l’istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di
gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale
attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di
diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data
della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 per la gestione
dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità
acquisita.
Articolo 181
[1] Oltre alle funzioni indicate nell’articolo precedente ed a quelle demandategli da questa
legge o altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) può esercitare altri
compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno, in base al suo statuto.
[2] L’ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di
accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
Articolo 181-bis
1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o
immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso
a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di
cui all’articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti
relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di
seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell’apposizione.
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il
contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che
tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, può non
essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore
elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in
movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti
il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è comprovata da apposite
dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un
regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la
S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la
agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di
individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno
determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie
interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su
altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo
dell’opera per la quale è stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del
diritto d’autore. Deve contenere altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a
qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o
a un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di
legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l’attività svolta e
lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del
contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la S.I.A.E.,
l’importatore ha l’obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia dell’ingresso nel territorio
nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente possono concordare che l’apposizione
del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2,
corredata dalla presa d’atto della S.I.A.E.
8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo
di opera dell’ingegno.
Articolo 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 68 sono riscossi e
ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). In
mancanza di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le
modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla
Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti
interessate e il comitato consultivo di cui all’articolo 190. L’efficacia delle disposizioni di cui ai
commi quarto e quinto dell’articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi
ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la S.I.A.E. non svolga già attività di
intermediazione ai sensi dell’articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni
delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 190, in base ad apposite convenzioni.
Articolo 182
[La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è sottoposta alla vigilanza del ministero
della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
Il suo statuto è approvato con decreto reale, su proposta del ministro per la cultura popolare,
di concerto con quelli per gli affari esteri, per l’Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le
finanze e per l’educazione nazionale.]
Articolo 182-bis
1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) è attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di
prevenire e accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto
audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in
pubblico, via etere e via cavo, nonché sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi
mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul
diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei
supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione.
d-bis) sull’attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti
di cui all’art. 71-septies.
d-ter) sulle case d’asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti
professionalmente il commercio di opere d’arte o di manoscritti.
2. La S.I.A.E., nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento
con gli ispettori della S.I.A.E. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le
attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione
cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove
vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l’esibizione
della documentazione relativa all’attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in
distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’emissione o la ricezione via etere e via cavo o
la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione
di cui all’art. 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l’accesso degli
ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.
Articolo 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo
verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento
degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del Codice di procedura penale.
Articolo 183
[1] L’esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di
opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del
Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del
regolamento.
[2] A tale autorizzazione non è sottoposto l’autore ed i suoi successori per causa di morte.
[3] Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
[4] L’esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero per i Beni e
Attività Culturali, secondo le norme del regolamento.
Articolo 184
[1] Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non musicali, deve farne denunzia
entro tre giorni all’ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l’elenco
delle denuncie ricevute al Ministero per i Beni e Attività Culturali con le sue eventuali
osservazioni e proposte.
[2] L’ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate
dal suo statuto.
[3] All’ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell’articolo 182.
Articolo 185
[1] Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima
volta, salve le disposizioni dell’art. 189.
[2] Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state
pubblicate per la prima volta in Italia.
[3] Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione
indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
TITOLO VI.
SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.
Articolo 186
1. Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell’ingegno regolano la sfera di
applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
2. Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento,
detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite
negli articoli seguenti.
3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista
quale condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono
essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto
fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno
di prima pubblicazione.
Articolo 187
[1] In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle
condizioni previste nel secondo comma dell’art. 185 godono della protezione sancita da questa
legge, a condizione che lo stato di cui è cittadino l’autore straniero conceda alle opere di autori
italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
[2] Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è
riferita allo stato nel quale l’opera è stata pubblicata per la prima volta.
Articolo 188
[1] L’equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono è accertata e regolata con decreto
reale da emanarsi a norma dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
[2] La durata della protezione dell’opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di
cui l’opera gode nello stato di cui è cittadino l’autore straniero.
[3] Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza
obbligatoria, l’opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.
[4] Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla condizione dell’adempimento di
formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell’opera, o ad altre formalità
qualsiasi, l’opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto
reale.
[5] Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell’opera straniera all’adempimento di
altre particolari formalità o condizioni.
Articolo 189
[1] Le disposizioni dell’art. 185 si applicano all’opera cinematografica, al disco fonografico o
apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle
opere dell’ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono
considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
[2] In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti le
disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
TITOLO VII.
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE.
Articolo 190
[1] È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo permanente
per il diritto di autore.
[2] Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso
connesse e da pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
[3] Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all’art. 71-quinquies, comma 4.
Articolo 191
[1] Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) del Direttore Generale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) di un rappresentante dei Ministeri degli Affari Esteri, della Giustizia, delle Finanze,
dell’Industria, del Lavoro, della Pubblica Istruzione, per i Beni e le Attività Culturali;
e) del capo dell’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
f) di quattro rappresentanti della categoria degli autori;
g) di quattro rappresentanti della categoria degli industriali;
h) di un rappresentante della categoria dei lavoratori dello spettacolo;
i) del Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
l) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
[2] I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
durano in carica un quadriennio.
Articolo 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal Presidente
stesso.
Articolo 193
[1] Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.
[2] Partecipano all’adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono
costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del
presidente ovvero per l’effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all’art. 71-quinquies,
comma 4. In tale ultimo caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli
esperti in materia di diritto d’autore di cui all’art. 191, primo comma, lettera h), ed i
rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i
rappresentanti dei Ministeri.
[3] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del comitato, può invitare
alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da
esaminare senza diritto a voto.
Articolo 194
La segreteria è affidata al capo dell’ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 194-bis
1. La richiesta di conciliazione di cui all’art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta
dall’associazione o dall’ente proponente, è consegnata al comitato di cui all’art. 190 o spedita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all’art. 193, comma
2. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla
controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la
richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro
i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo
di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e
dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la
definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con l’indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d’ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del
tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le
disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima
della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e
fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.
Espletato quest’ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro
il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il
giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di
cui all’art. 308 del codice di procedura civile.
Articolo 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanze ai
sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII.
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI.
Articolo 196
[1] È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima
volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.
[2] Nei riguardi delle opere dell’arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro
apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera
identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima
pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Articolo 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale
di registro del 0,50 per cento.
Articolo 198
Nel bilancio di previsione del Ministero del Tesoro, è stanziata, in apposito capitolo della parte
ordinaria, a cominciare dall’esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di euro
82.633,10, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con le modalità
stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni
sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.
Articolo 199
[1] La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l’entrata
in vigore della legge medesima.
[2] Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o
stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.
Articolo 199-bis
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua
entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale
data.
Articolo 200
Sino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall’art. 162
al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.
Articolo 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di
questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all’obbligo del deposito o di altre
formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le
norme stabilite dal regolamento.
Articolo 202
Agli effetti dell’art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite
effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.
Articolo 203
[1] Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto
esclusivo di televisione.
[2] Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione
è regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.
Articolo 204
[1] A decorrere dall’entrata in vigore di questa legge, la società italiana autori ed editori
assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore).
Articolo 205
[1] Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge del R. Decreto-
legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le
successive leggi di modificazione della suddetta legge.
[2] Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in legge del R.
Decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti
dell’industria fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del R. Decreto-
legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita
di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed
incompatibile con le disposizioni di questa legge.
Articolo 206
[1] Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la
violazione delle norme del regolamento stesso.
[2] Dette sanzioni potranno comportare l’ammenda non superiore alle lire 40.000.
[3] La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà
essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.
[4] Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto della Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.)
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