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CORSO __________________________

Le modifiche sulla formazione introdotte dall’Accordo Stato Regioni del 7 LUGLIO 2016

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015

Docente: Stefano Bergagnin

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP-ASPP-COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI

Ferrara, 17 marzo 2017

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

NORMATIVE FORMAZIONE

Storia di un percorso molto travagliato

- D.Lgs.626/94 che introduce la figura dell’RSPP

- D.Lgs.195/2003 che prevede l’obbligo di capacità e requisiti (titolo di studio e formazione specifica)

- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 che definisce i corsi di formazione

- D.Lgs. 81/2008 testo unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori

- Accordi Stato Regioni 21/12/2011: formazione lavoratori, preposti e dirigenti e formazione datori di lavoro RSPP

- Accordo Stato Regioni 22/02/2012: formazione dei conducenti delle attrezzature pericolose

- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: requisiti formatori sicurezza

- Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016: durata e percorsi formativi per RSPP/ASPP

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

NECESSITÀ DI PROCEDERE AD UNA REVISIONE DELL’ACCORDO DEL 26 GENNAIO 2006

non più coerente con il quadro normativo del d.lgs. 81/2008 e

dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 del d.lgs.81/08), dall’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro (ex

art.73, comma 5) e dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 (in attuazione dell'art.6, comma 8, lett. m-bis del d.lgs.

81/08), con il quale sono stati individuati i criteri del formatore

PREMESSE

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Docente Stefano Bergagnin

Il nuovo Accordo è intervenuto, non soltanto sulla formazione specifica

delle figure RSPP/ASPP, ma anche sulle seguenti norme:

• La modalità e-learning rivisitato e sostituito l’Allegato I con il nuovo

Allegato II

Sono state superate le incertezze applicative in tema di formazione

emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina. Il nuovo

allegato II entra nel dettaglio delle specifiche tecniche (partecipazione,

tracciabilità, valutazioni di apprendimento, ecc.), dei profili di competenza

dei vari soggetti interessati (coordinatore scientifico, mentor, tutor,

sviluppatore piattaforma) e delle documentazioni

• Inoltre l’Allegato A specifica, in via generale, che “per i corsi in materia di

salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se

espressamente prevista da norme e Accordi Stato Regioni […] nel

rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II”

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Il nuovo Accordo è intervenuto, non soltanto sulla formazione

specifica delle figure RSPP e ASPP, ma anche sulle seguenti norme:

• Accordi S-R del 21 dicembre 2011 eliminato e qualsiasi riferimento

agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs.81/2008

Pertanto gli enti bilaterali non sono più un organismo abilitato

all’erogazione dei corsi. L’elenco completo dei soggetti formatori, tra i

quali rimangono anche gli organismi paritetici, è riportato al punto 2

dell’allegato A

• Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente “le attrezzature di

lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori”

introdotti chiarimenti al fine di superare alcuni problemi

applicativi relativamente al riconoscimento della formazione

pregressa; nello specifico sono stati introdotti chiari riferimenti relativi

alla validità dell’abilitazione agganciata alla data della verifica di

apprendimento.

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Il nuovo Accordo è intervenuto, non soltanto sulla formazione

specifica delle figure RSPP e ASPP, ma anche sulle seguenti norme:

• Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: esteso ai corsi RSPP/ASPP

per i docenti l’obbligo del possesso dei requisiti di formatore

sicurezza previsti dal Decreto.

Anche per il corso per RSPP e ASPP è necessario che i docenti siano

formatori abilitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

• in attuazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettere c) e

d), del D.L.69/2013 (c.d. “decreto del fare”) convertito in L.98/2013,

NO formazione ripetitiva; vengono definiti i crediti formativi che

hanno valenza reciproca ai fini degli aggiornamenti (RSPP/ASPP e

Coordinatori e formatori)

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ALLEGATO A

Formazione e-learning

Nella parte introduttiva dell’allegato A è presente una novità importante: si

prevede che l’impiego di questa modalità sia valida non soltanto se

prevista da norme e Accordi Stato-Regioni (come in passato), ma anche

nel caso in cui la stessa venga “espressamente prevista” dalla

contrattazione collettiva, da intendersi probabilmente, ma questo non è

specificato nel testo dell’Accordo, di livello nazionale.

Nel nuovo accordo viene dedicato un intero allegato (il II) ai requisiti e alle

specifiche relative alle modalità e-learning.

Nella tabella riassuntiva dell’allegato V relativa ai criteri di formazione,

viene infine confermato che può essere erogabile in modalità e-learning

esclusivamente il modulo A.

Sono inoltre erogabili in modalità e-learning tutti i corsi di

aggiornamento per RSPP e ASPP.

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Formazione e-learning, altri corsi

Il punto 12.7 dell’allegato A entra nel merito anche dell’utilizzo della

modalità e-learning anche per i lavoratori. Già nel 2016 l’interpello n.4

aveva chiarito che la formazione e-learning era consentita dall’Accordo

precedente (del 21/12/2011) esclusivamente per le prime 4 ore del corso

lavoratori, relative alla formazione generale, se erogata secondo i criteri

contenuti nell’allegato I.

Il nuovo Accordo SR del 7/7/16 prevede che, per le aziende a rischio

basso, “a condizione che i lavoratori interessati abbiano la possibilità di

accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e

buona conoscenza della lingua utilizzata”, che l’intero corso di 8 ore

possa essere erogato via e-learning, compresa la formazione specifica.

Inoltre estende tale possibilità a quei lavoratori che, a prescindere dal

settore di appartenenza e dalla classe di rischio, non svolgono mansioni

che comportino la loro presenza anche saltuaria nei reparti produttivi.

Ne consegue chiaramente che non è possibile, salvo le deroghe appena

indicate, erogare la formazione specifica, secondo modalità e-learning.

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Formazione e-learning, altri corsi

Esiste un’unica eccezione per l’erogazione del corso lavoratori completo

(generale+specifica) in modalità e-learning. E’ il caso degli eventuali corsi

via e-learning approvati tramite “progetti formativi sperimentali

eventualmente individuati da Regioni e Province Autonome nei loro atti di

recepimento” dell’Accordo in questione.

A tal proposito il punto 12.6 dell’Allegato A definisce inoltre il mutuo

riconoscimento tra Regioni dell’accettazione di progetti sperimentali e-

learning “purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri,

tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza” negli attestati e

nella documentazione del corso dei riferimenti al protocollo di

accettazione del progetto.

Da notare infine che nel precedente Interpello n.4 del 21/03/2016 si fa

specifico riferimento anche al divieto dell’utilizzo di strumenti come la

videoconferenza, dato che viene espressamente richiamato, nel divieto,

il caso di “strumenti tecnologici che consentano l’interazione - seppure a

distanza - tra docenti e discenti”. 9

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ALLEGATO A

1: Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonera

dalla frequenza ai corsi di formazione

L’art.32 del d.lgs.81/2008 identifica al comma 5 le classi di laurea il cui

possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione per RSPP/ASPP,

previsti dai moduli A e B. Vengono confermati, ai fini dell’esonero, tutti i

diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura,

conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.

L’Allegato I dell’Accordo introduce un ulteriore elenco delle classi di laurea

valide per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32,

comma 2 primo periodo, del d.lgs.81/2008 (moduli A e B). Sono 43 classi

tra laurea magistrale, specialistica, di vecchio e nuovo ordinamento.

Si pone così fine ai numerosi dubbi, relativi al contenuto dell’articolo 32

D.lgs. 81/08, inerenti le diverse classi di lauree tra vecchio e nuovo

ordinamento che consentono l’esonero delle frequenze ai corsi di cui ai

Moduli A e B.

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ALLEGATO A

2: Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

Scompaiono dall’elenco dei soggetti formatori dei corsi RSPP e ASPP, gli

Enti Bilaterali che nel D.Lgs.81/2008 e nel precedente Accordo Stato

Regioni del 21/12/2011 figuravano tra i soggetti abilitati.

Nelle disposizioni integrative di cui al punto 12.9 dell’Allegato A viene infatti

disposta la modifica della nota della premessa dell’Accordo in

questione,tramite l’eliminazione dei riferimenti agli Enti Bilaterali.

Rimane confermata la presenza degli Organismi Paritetici, limitatamente

allo specifico settore di riferimento.

Da notare inoltre che tra i soggetti formatori vengono inseriti, oltre a quelli

già previsti, i fondi interprofessionali di settore “nel caso in cui, da statuto, si

configurino come erogatori diretti di formazione”.

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ALLEGATO A

2: Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

Elenco completo dei soggetti formatori di cui al punto 2 dell’allegato A: • Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano

• Enti di formazione accreditati in conformità a modelli di accreditamento delle Regioni

• Università

• Scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione

• Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti

• INAIL

• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

• Amministrazione della Difesa

• Amministrazioni statali e pubbliche Ministero del lavoro e politiche sociali, Ministero

della salute, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’Interno, Formez,

Scuola Nazionale dell’Amministrazione

• Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale

• Organismi paritetici

• Fondi interprofessionali di settore

• Ordini e collegi professionali 12

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ALLEGATO A

3: Requisiti dei docenti

In merito ai docenti dei corsi RSPP/ASPP, al punto 3 dell’Allegato A viene

specificato che essi devono possedere i requisiti previsti dal decreto

interministeriale 6 marzo 2013.

Viene pertanto esteso anche ai docenti dei corsi RSPP/ASPP il requisito

che tale decreto, entrato in vigore il 18 marzo 2014, prevedeva soltanto

per la formazione di cui agli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011, cioè

per i corsi lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono

direttamente la funzione di RSPP (cfr. art.1 punto 2 del decreto).

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

1. Requisiti dei docenti

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente […] dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, […] come previsto all'art.6, c.8, lett. m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro.

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D.Interministeriale 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza

PREREQUISITO: diploma scuola secondaria 2° grado (non necessario per DDL-RSPP) AREE TEMATICHE PREVISTE

Area normativa/giuridica/organizzativa Area rischi tecnici/igienicosanitari Area relazioni/comunicazione

REQUISITI Requisito minimo: almeno uno tra i 6 criteri indicati per ogni area ENTRATA IN VIGORE: 18 marzo 2014

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I 6 REQUISITI NECESSARI PER CIASCUNA AREA 1) 90 ore negli ultimi 3 anni 2) Laurea specifica + a) corso formazione-formatori di 24 ore o corso triennale o Master in Scienze Comunic. b) 32 ore docente sicurezza negli ultimi 3 anni c) 40 ore docente negli ultimi 3 anni d) 48 ore in affiancamento negli ultimi 3 anni 3) 64 ore corsi RSPP o simili + a) 12 mesi attività lavorativa sicurezza + b) uno dei punti 2) a, b, c, d 4) 40 ore corsi RSPP o simili + a) 18 mesi attività lavorativa sicurezza + b) uno dei punti 2) a, b, c, d 5) 3 anni di attività lavorativa sicurezza + uno dei punti 2) a, b, c, d 6)* 6 mesi RSPP o 12 mesi ASPP + uno dei punti 2) a, b, c, d * in tal caso la qualificazione è come formatore solo nello stesso settore ATECO per cui è

dimostrata l’esperienza RSPP/ASPP

D.Interministeriale 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza

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D.Interministeriale 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza

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Autocertificazione (art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 )

Il Sottoscritto nato a ( ) il / / , residente in

( ), Via n° consapevole delle sanzioni penali e della revoca

dei benefici previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,

DICHIARA

□ di essere in possesso del prerequisito richiesto dal Decreto Interministeriale 06/03/2013;

□ di essere in possesso del criterio n°____ così come definito dal Decreto Intermin. 06/03/2013;

□ di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012:

- Esperienza almeno triennale nel settore della formazione e nel settore della prevenzione;

- Esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche dell’utilizzazione delle

attrezzature di che trattasi

□ di essere in possesso dei requisiti previsti per altre figure specifiche (Vedi Allegato)

lì Il docente/istruttore

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MANTENIMENTO DEI REQUISITI

AGGIORNAMENTO TRIENNALE (a partire dal 18 marzo 2014)

• Frequenza per un totale di 24 ore per ogni area tematica di cui si è

conseguita qualifica, in corsi RSPP o similari

oppure • Effettuazione di 24 ore di docenza per ogni area tematica di cui si

è conseguita la qualifica

D.Interministeriale 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza

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ALLEGATO A

3: Requisiti dei docenti

La novità relativa ai requisiti di formatore sicurezza per il docente, viene

ripresa anche al punto 12.1 dell’Allegato A, in cui gli stessi requisiti

vengono estesi ai docenti di tutti i corsi obbligatori in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi i cui docenti devono essere

in possesso di requisiti specifici. Pertanto, devono essere in possesso

dei requisiti previsti per i formatori in materia di sicurezza anche i

docenti non solo dei corsi di formazione per RSPP e ASPP, ma anche

dei corsi per Coordinatori della sicurezza nei cantieri e per RLS.

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ALLEGATO A

3: Requisiti dei docenti

Secondo quanto disposto al punto 12.2 dell’Allegato A, viene estesa

ai datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere direttamente i

compiti del servizio prevenzione e protezione (DDL-RSPP), la

possibilità di somministrare direttamente ai propri lavoratori i corsi di

formazione previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per

i dirigenti, i preposti e i lavoratori.

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ALLEGATO A

4: Organizzazione dei corsi

Viene stabilito che per ciascun corso il soggetto formatore dovrà:

- indicare il responsabile del progetto formativo, individuabile anche tra i

docenti del corso

- indicare i nominativi dei docenti

- ammettere un numero massimo di partecipanti pari a 35 soggetti

- tenere il registro delle presenze dei partecipanti

- verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, per

l’ammissione alla verifica di apprendimento

La principale novità è costituita dall’innalzamento del numero massimo di

partecipanti da 30 a 35 soggetti.

Secondo quanto disposto dal punto 12.8 dell’allegato A, relativo alle

disposizioni integrative in merito all’organizzazione dei corsi,

l’innalzamento del numero massimo di partecipanti a 35 unità viene

esteso a tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, salvo i corsi in cui vengono fissati criteri specifici diversi.

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ALLEGATO A

5: Metodologia di insegnamento e apprendimento

Le indicazioni metodologiche relative alla progettazione e realizzazione

del corso, in particolare del modulo B che risulta quello con le principali

modifiche, sono riportate nel dettaglio nell’Allegato IV.

Importante: le indicazioni dell’Allegato IV sono valide sia per i moduli A,

B, C, che per gli aggiornamenti.

Al punto 1 dell’Allegato IV troviamo il seguente importante principio che

caratterizza tutti i contenuti relativi alla metodologia di progettazione e

realizzazione dei corsi:

“L’RSPP è destinatario di una formazione manageriale di base, in

quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale

diffuso alla prevenzione, nonché di una formazione specifica diretta

alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione,

ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più

idonee a perseguirne la riduzione e alla gestione delle relazioni da

attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di

tutti gli attori del sistema di sicurezza” 22

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Modulo A

Modulo B

Modulo C

RSPP

ASPP e RSPP

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ASPP e RSPP

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

Il percorso formativo risulta notevolmente mutato rispetto al precedente

accordo. L’articolazione del programma subisce delle modifiche molto

importanti, sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda i

contenuti, che richiedono una trattazione specifica di approfondimento.

Durata

Rispetto ai 3 moduli che compongono il corso RSPP per quanto riguarda

la durata si evidenzia una variazione soltanto nel programma del

modulo B. Rimangono invariati il modulo A e C.

Il seguente schema riassume la variazione della durata dei corsi rispetto

ai precedenti Accordi SR del 26/01/2006 e del 21/12/2011:

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

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MODULI DURATA PRE-ACCORDO 7/7/16 DURATA ACCORDO 7/7/16

MODULO A (corso base) 28 ORE 28 ORE

MODULO B (corso di

approfondimento rischi)

da 12 a 68 ORE in relazione al

modulo ATECO di appartenenza

della azienda

Modulo di 48 ORE comune

per tutte le attività

Ulteriori moduli di

specializzazione nei casi di

cui alla tabella successiva

(ulteriori 12 o 16 ORE per

ogni specializzazione)

MODULO C (corso di

specializzazione solo

RSPP)

24 ORE 24 ORE

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

La durata dei moduli A e C rimane invariata, rispettivamente 28 e 24 ore.

Variano al contrario i contenuti rispetto al precedente Accordo Stato

Regioni.

La durata del modulo B, al contrario, cambia rispetto a quella fissata dal

precedente Accordo Stato Regioni del 2006.

IMPORTANTE!!

E’ importare ricordare che la durata dei corsi non comprende le verifiche

finali di apprendimento, previste sia nel modulo comune sia nei moduli

specialistici che compongono il modulo B.

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

Il modulo B è finalizzato all’approfondimento e viene articolato in:

- “modulo comune” con medesima durata di 48 ore per tutte le attività,

- “moduli di specializzazione” solo per alcune macrocategorie.

Nella tabella seguente estratta dall’allegato A dell’Accordo vengono

riportati i moduli di specializzazione in riferimento alle macrocategorie

interessate.

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MODULO Riferimento codice settori Ateco 2007

Lettera – Descrizione macrocategoria

Durata

Modulo B-SP1

Agricoltura - Pesca

A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 12 ore

Modulo B-SP2

Cave – Costruzioni

B – Estrazione di minerali da cave e miniere F – Costruzioni

16 ore

Modulo B-SP3

Sanità residenziale

Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)

12 ore

Modulo B-SP4

Chimico - Petrolchimico

C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)

16 ore

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

La durata totale del modulo B per le macrocategorie più pericolose sarà

pertanto la seguente:

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Macrocategoria

Rif. codice settori Ateco 2007

Lettera – Descrizione macrocategoria

MODULO

COMUNE

(ore)

MODULO

SPECIALIZZ.

DURATA

(ore)

DURATA

TOTALE

(ore)

Agricoltura -

Pesca

A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 48 Modulo B-SP1 12 60

Cave –

Costruzioni

B – Estrazione minerali da cave e miniere

F – Costruzioni 48 Modulo B-SP2 16 64

Sanità

Assistenza

residenziale

Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 –

Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di

assistenza sociale residenziale)

48 Modulo B-SP3 12 60

Chimico -

Petrolchimico

C – Attività manifatturiere (19 –

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti

dalla raffinazione del petrolio e 20 –

Fabbricazione di prodotti chimici)

48 Modulo B-SP4 16 64

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

MODULO A

Il modulo A, detto anche corso base essendo propedeutico ai successivi

moduli B e C, pur mantenendo la stessa durata prevista dal precedente

Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, subisce alcune significative

modifiche nell’articolazione del programma.

Da notare la nuova articolazione in n.5 unità didattiche (UD) rispetto alle

7 precedenti.

I contenuti, pur rimanendo molto simili, sono stati raggruppati in modo

diverso rispetto all’Accordo SR precedente, ampliando notevolmente lo

spazio dedicato al processo di valutazione dei rischi, e riducendo invece

in maniera significativa il tempo previsto per la didattica relativa ai rischi

specifici. Inoltre è stata aumentata la durata (da 4 a 8 ore) sul sistema

legislativo.

29

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Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

MODULO A Confronto tra i contenuti del vecchio accordo e del nuovo accordo

30

U.D ARGOMENTI ASR 2006 DURATA U.D ARGOMENTI ASR 2016 DURATA

1 Presentazione del corso L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs.626/94 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento

4 ore 1 Presentazione del corso L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs.81/2008 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento Il sistema pubblico della prevenzione Il sistema di vigilanza e assistenza

8 ore

2 I soggetti del sistema di prevenzione Il sistema pubblico della prevenzione

4 ore 2 I soggetti del sistema di prevenzione 4 ore

3 Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi Documento di valutazione rischi

4 ore 3 Il processo di valutazione dei rischi 8 ore

4 La classificazione dei rischi in relazione alla normativa Rischio incendio ed esplosione

4 ore

5 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa (Prima parte )

4 ore

6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa (Seconda parte)

4 ore

7 Le ricadute applicative ed organizzative della valutazione del rischio

4 ore 4 Le ricadute applicative e organizzazione della valutazione dei rischi La gestione delle emergenze La sorveglianza sanitaria

4 ore

5 Gli istituti relazionali: informazio-ne e formazione, addestramento, consultazione e partecipazione

4 ore

TOTALE 28 ore TOTALE 28 ore

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

MODULO A

Alcune considerazioni sulle differenze rispetto al passato:

- Nell’UD-A1 (8 ore contro le 4 precedenti) è stato inserito l’ argomento

“Sistema pubblico della prevenzione” e la normativa antincendio,

nell’insieme del sistema legislativo di riferimento, aumentando così

l’importanza per tale argomento.

- Viene dedicata l’intera UD-A2 all’analisi dei “soggetti del sistema di

prevenzione”, per consentire un maggiore approfondimento sulla

complessità della corretta gestione dell’organizzazione della

sicurezza.

- Nelle UD-A4 e UD-A5 (totale 8 ore) viene esplosa la precedente UD7,

completando un processo che si sviluppa da alcuni anni con

l’introduzione di numerose norme e obblighi riguardanti la formazione,

a cui si aggiungono gli aspetti della consultazione e relazioni aziendali.

31

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

MODULO A

Alcune considerazioni sulle differenze rispetto al passato:

- L’UD-A3 contiene la novità più importante, essendo completamente

dedicata (8 ore) al processo di valutazione dei rischi. Nel precedente

Accordo 2006 all’analisi e valutazione dei rischi erano dedicate 4 UD

(totale 16 ore), ma nell’Accordo 2017 è cambiato l’approccio.

Nel nuovo programma dell’UD-A3 vengono infatti approfondite tutte le

conoscenze e gli strumenti utili a “costruire” una corretta valutazione

dei rischi, riservando a questo tema l’intero modulo (8 ore),

demandando l’approfondimento di ogni singolo rischio al modulo B.

Nella stessa UD-A3 viene inserito anche l’argomento appalti e relative

interferenze, creando un’ omogeneità del tema valutazione dei rischi.

Questa scelta denota una consapevolezza del legislatore della scarsa

qualità delle valutazioni dei rischi. Con la nuova soluzione si intende

riservare uno spazio maggiore alla diffusione di strumenti utili ad un

approccio alla valutazione dei rischi più efficace rispetto al passato. 32

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

MODULO B

Il modulo B è correlato ai rischi presenti nei luoghi di lavoro o relativi alle

attività lavorative. E’ previsto un “modulo comune” (12 UD di 4 ore) valido

per tutte le tipologie di attività, esaustiva per tutti i settori produttivi

fuorché 4 settori che prevedono l’aggiuntivo “modulo di specializzazione”,

i cui contenuti costituiscono approfondimenti specifici.

Il modulo B ha lo scopo di fornire agli RSPP e agli ASPP gli strumenti

per la corretta analisi e valutazione dei rischi, per la risoluzione dei

problemi e per la programmazione degli interventi di prevenzione, per

l’individuazione delle misure presenti o da attuare e per l’individuazione

delle soluzioni tecniche, organizzative e procedurali.

Il testo dell’Accordo pone inoltre l’attenzione sulle metodologie didattiche

da adottare che dovranno avere carattere operativo e orientato al

problem solving.

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MODULO B - Modulo comune

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UD 1 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti

UD 2 Ambiente e luoghi di lavoro

UD 3 Rischio incendio e gestione delle emergenze Rischio ATEX

UD 4 Rischi infortunistici: macchine impianti e attrezzature rischio elettrico rischio meccanico movimentazione merci, apparecchi di sollevamento e attrezzature trasporto merci mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo

UD 5 Rischi infortunistici: cadute dall’alto

UD 6 Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: movimentazione manuale dei carichi attrezzature munite di videoterminali

UD 7 Rischi di natura psico-sociale: stress lavoro-correlato, fenomeni di mobbing e sindrome burn-out

UD 8 Agenti fisici

UD 9 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto

UD 10 Agenti biologici

UD 11 Rischi connessi ad attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti

Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcoli

UD 12 Organizzazione dei processi produttivi

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

MODULO B “Modulo Comune”

La suddivisione degli argomenti può sembrare in alcuni casi non

proporzionata, ad esempio non è oggettivamente equilibrato lo spazio

riservato ai 4 rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche

artificiali e campi elettromagnetici) a cui è dedicata un’unica UD8, rispetto

agli agenti biologici a cui è dedicata l’intera UD10 o rispetto all’UD12

relativa all’organizzazione dei processi produttivi. Tuttavia è opportuno

notare che in riferimento a questo programma l’Accordo chiarisce che

“l’articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai

soggetti formatori”, lasciando pertanto la possibilità di dedicare più o

meno ore al singolo argomento in relazione ad un’attenta valutazione

programmatica degli approfondimenti necessari in funzione dei

destinatari del corso.

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MODULO B - Moduli di specializzazione

36

Modulo B-SP1: Agricoltura – Pesca (12 ore)

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico

Dispositivi di protezione individuali

Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico

Rischio incendio e gestione dell’emergenza

Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo

Movimentazione dei carichi

Atmosfere iperbariche

Modulo B-SP2: Attività estrattive – Costruzioni (16 ore )

Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri

Il piano operativo di sicurezza (POS)

Cenni sul PSC e sul PSS

Cave e miniere

Dispositivi di protezione individuali

Cadute dall’alto e opere provvisionali

Lavori di scavo

Impianti elettrici e illuminazione di cantiere

Rischio meccanico: macchine e attrezzature

Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri

Attività su sedi stradali

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MODULO B - Moduli di specializzazione

37

Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore)

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale

Dispositivi di protezione individuali

Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti del settore sanitario Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da tagli e punta) Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazioni nel settore sanitario

Rischio incendio e gestione dell’emergenza

Le atmosfere iperbariche

Gestione dei rifiuti ospedalieri

Movimentazione dei carichi

Modulo B-SP4: Chimico - Petrolchimico (16 ore)

Processo produttivo, organizzazione del lavoro e

ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico

Dispositivi di protezione individuali

Normativa CEI per strutture e impianti

Impianti nel settore chimico e petrolchimico

Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e

mutageni nel settore chimico e petrolchimico

Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e

petrolchimico

Rischio incendi esplosioni e gestione dell’emergenza

Gestione dei rifiuti

Manutenzione impianti e gestione fornitori

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

MODULO B “Moduli di specializzazione”

I programmi dei moduli B di specializzazione, pur essendo dettagliati

nell’elenco degli argomenti da approfondire in tutti 4 i casi previsti, non

contemplano una suddivisione in unità didattiche, lasciando in questo

caso la più totale libertà nella previsione di durata oraria dei singoli

argomenti.

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

MODULO C

Anche per il modulo C (solo RSPP) rispetto all’Accordo 2006, vi sono novità.

39

U.D ARGOMENTI ASR 2006 DURATA U.D ARGOMENTI ASR 2016 DURATA

C1 Presentazione del corso Organizzazione e sistemi di gestione

8 ore C1 Presentazione e apertura del corso Ruolo dell’informazione e della formazione

8 ore

C2 Il sistema delle relazioni e della comunicazione Rischi di natura psicosociale

4 ore C2 Organizzazione e sistemi di gestione 8 ore

C3 Rischi di natura ergonomica 4 ore

C4 Ruolo dell’informazione e della formazione

8 ore C3 Il sistema delle relazioni e della comunicazione Aspetti sindacali

4 ore

C4 Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato

4 ore

TOTALE 28 ore TOTALE 28 ore

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ALLEGATO A

6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

MODULO C

Si rileva una importante differenza di durata e contenuti nelle unità

didattiche di 4 ore (ex C2 e C3), in cui si riscontra uno spazio più ampio

dedicato al sistema delle relazioni e della comunicazione (UD-C3), che

nel vecchio Accordo era condiviso con i rischi di natura psicosociale.

Allo stress lavoro correlato, data l’importanza assunta negli ultimi

tempi, è dedicata in buona parte l’unità didattica C4 i cui contenuti hanno

come tema il “benessere organizzativo”. Nella stessa UD è inserita la

trattazione dei fattori di natura ergonomica, ai cui rischi nell’Accordo del

2006 era dedicato un intero modulo. Tale riduzione si sposa con

l’inserimento di tale tipologia di rischio tra i contenuti del modulo B

comune.

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ALLEGATO A

7: Valutazione degli apprendimenti

Modulo A

- test somministrabili anche in itinere: minimo 30 domande multirisposta

- eventuale colloquio finale di approfondimento

Esito positivo: 70% risposte corrette

Modulo B

- test somministrabili anche in itinere: minimo 30 domande multirisposta

- prova finale di tipo descrittivo con almeno 5 domande aperte su casi reali

o specifica simulazione finalizzata alla verifica competenze RSPP/ ASPP

- eventuale colloquio finale di approfondimento

Esito positivo: 70% risposte corrette + superamento prova finale

Modulo C

- test somministrabili anche in itinere: minimo 30 domande multirisposta

- colloquio individuale per verifica competenze organizzative, gestionali e

relazionali

Esito positivo: 70% risposte corrette ed esito colloquio orale positivo. 41

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ALLEGATO A

7: Valutazione degli apprendimenti

VERBALI DI ESAME

E’ definito un elenco dei contenuti dei verbali di esame. Vige l’obbligo di

conservazione da parte del soggetto formatore per almeno 10 anni.

- dati identificativi del soggetto formatore

- dati del corso (tipologia e durata di ogni modulo)

- elenco degli ammessi alla verifica di apprendimento sulla base della

frequenza minima del 90% del monte ore del corso

- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione

dell’idoneità

- luogo, data e orario della verifica di apprendimento

- sottoscrizione del verbale da parte del soggetto che ha effettuato la

verifica di apprendimento

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ALLEGATO A

8: Riconoscimento formazione pregressa

I percorsi formativi effettuati ai sensi dell’ Accordo SR del 26/01/2006

vengono fatti salvi nel caso in cui gli RSPP e ASPP non cambino settore

produttivo e continuino ad operare al suo interno.

Corrispondenza tra i moduli B tra nuovo e vecchio Accordo, in relazione

ad eventuali passaggi ad altro settore produttivo:

43

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regioni

CORSO FREQUENTATO MODULO B COMUNE MODULO C SPECIALISTICO

Modulo B1 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1

Modulo B2 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1

Modulo B3 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP2

Modulo B4 – 48 ore TOTALE --

Modulo B5 – 68 ore TOTALE Credito totale per SP4

Modulo B6 – 24 ore -- --

Modulo B7 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP3

Modulo B8 – 24 ore -- --

Modulo B9 – 12 ore -- --

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ALLEGATO A

8: Riconoscimento formazione pregressa

ALCUNI ESEMPI

RSPP del settore trasporti (ex Ateco 6), che ha frequentato il modulo B6,

passa al settore chimico: non potrebbe esercitare la funzione di RSPP

ma dovrebbe frequentare ex novo, secondo il nuovo Accordo, il modulo B

comune e il modulo specialistico SP2.

RSPP di un’azienda del settore edile (ex Ateco 3), che ha frequentato in

passato il modulo B3. Se volesse svolgere anche la funzione di RSPP in

un’azienda del settore terziario, il credito maturato ai sensi dell’Accordo

Stato Regioni del 26/01/2006 verrebbe riconosciuto valido per il modulo

B comune e per il modulo specialistico SP2, abilitandolo di conseguenza

all’esercizio della funzione per entrambi i settori.

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ALLEGATO A

8: Riconoscimento formazione pregressa

Fino al 3 settembre 2021 (5 anni dall’entrata in vigore del nuovo

Accordo) la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di

specializzazione, sarà riconosciuta ai fini dell’obbligo di

aggiornamento per gli RSPP e ASPP che si sono precedentemente

formati secondo l’Accordo del 26/01/2006.

Anche se non viene esplicitamente indicato nel testo della nuova norma,

la frequenza del modulo comune, della durata di 48 ore, dovrebbe

consentire il riconoscimento di 40 ore di credito di aggiornamento, mentre

la frequenza dei moduli specialistici corrisponde ad un numero di ore di

aggiornamento pari al numero di ore che costituiscono la durata di ogni

modulo (12 o 16 ore).

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ALLEGATO A

9: Aggiornamento

Secondo le nuove regole l’obbligo di aggiornamento per RSPP e ASPP

viene ottemperato secondo il principio del “life long learning” cioè della

formazione continua nell’arco della vita lavorativa.

Le ore complessive di aggiornamento fissate dal legislatore sono:

- 20 ore nel quinquennio per gli ASPP

- 40 ore nel quinquennio per i RSPP

Viene introdotta così un’importante omogeneizzazione del corso di

aggiornamento, non più modulato con durate diverse in funzione dei

codici ATECO, come avveniva in base alle norme precedenti, ma

prevedendo una durata uguale per tutti i settori produttivi.

46

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

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ALLEGATO A

9: Aggiornamento

47

life long learning

formazione continua nell’arco della vita lavorativa

ore minime

ASPP: 20 ore

RSPP: 40 ore nel quinquennio

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

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ALLEGATO A

9: Aggiornamento

Secondo il principio di “life long learning” per mantenere l’abilitazione è

necessario che in ogni istante della vita lavorativa RSPP e ASPP

dimostrino di avere partecipato nei 5 anni precedenti, a corsi di

formazione di aggiornamento per un numero totale di ore non inferiore

rispettivamente a 40 ore e 20 ore.

In pratica sarà necessario mantenere costantemente i crediti formativi

accumulati nei 5 anni precedenti al di sopra della soglia minima prevista.

E’ indicato inoltre che è “preferibile che il monte ore complessivo di

aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio”.

In pratica è preferibile che RSPP/ASPP effettuino le ore di aggiornamento

progressivamente, evitando di concentrare la formazione in un solo corso

di formazione pari al totale delle ore previste. Così l’aggiornamento potrà

essere orientato verso i contenuti, richiesti dall’Accordo, relativi a

“evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti

collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

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ALLEGATO A

9: Aggiornamento

L’Accordo definisce le tematiche delle ore di aggiornamento in modo

puntuale, citando:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi,

- le fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa (novità rispetto ai

precedenti Accordi: il rischio stress lavoro-correlato, rischi connessi

alle differenze di genere, età e provenienza, rischi connessi alla

specifica tipologia contrattuale)

- sistemi di gestione e tecniche di comunicazione.

L’aggiornamento è consentito, per l’intero monte ore, in modalità e-

learning, purché effettuato secondo i criteri previsti nell’allegato II

49

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

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ALLEGATO A

9: Aggiornamento

Importanti novità vengono introdotte in merito al numero di partecipanti

ai corsi di aggiornamento, che viene elevato da 30 a 35 unità.

E’ obbligatoria la tenuta del registro delle presenze dei partecipanti da

parte del soggetto che realizza il corso.

NOVITA’ IMPORTANTE

L’aggiornamento potrà essere sviluppato anche tramite la partecipazione

a convegni o seminari che trattino “materie o i cui contenuti siano

coerenti” con le caratteristiche e le tematiche di cui al punto 9

dell’allegato (precedentemente citate), per un numero di ore pari al 50%

massimo del totale previsto. Viene introdotto in tal caso, per convegni e

seminari, l’obbligo di tenuta del registro presenze, mentre non viene

posto alcun limite al numero massimo di partecipanti.

I corsi di aggiornamento potranno essere organizzati e realizzati

esclusivamente dagli stessi soggetti formatori individuati per l’erogazione

dei corsi per l’abilitazione RSPP-ASPP. 50

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

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ALLEGATO A

9: Aggiornamento

Principali caratteristiche dei corsi di aggiornamento

51

Funzione Totale ore

aggiornamento

quinquennale

Modalità di

aggiornamento

Quantità

massima di

ore erogabili

Numero massimo

partecipanti

RSPP

40

Corso 40 35

Convegni o seminari 20 Nessun limite

ASPP

20

Corso 20 35

Convegni o seminari 10 Nessun limite

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

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ALLEGATO A

9: Aggiornamento

NOVITA’ IMPORTANTE

TRIPLA VALENZA FORMAZIONE ABILITANTE!!!!

Viene introdotta una tripla valenza della formazione di aggiornamento: le

ore di aggiornamento effettuate saranno valide per:

- RSPP/ASPP

- formatori per la sicurezza di cui al Decreto Intermin. del 6 marzo 2013

- Coordinatori per la sicurezza nei cantieri

In riferimento a quest’ultima figura viene introdotta una modifica

dell’allegato XIV del D.Lgs.81/2008 che cancella la limitazione a 100

partecipanti dei convegni e seminari precedentemente prevista per i

Coordinatori, uniformando le caratteristiche di tali eventi per tutte le figure

indicate.

Vale il principio del viceversa: i corsi di aggiornamento per formatori per

la sicurezza e per coordinatori avranno validità anche per RSPP e ASPP.

52

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

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ALLEGATO A

9: Aggiornamento

Modifica allegato XIV del D.Lgs.81/2008

53

Testo dell’allegato XIV del

D.Lgs.81/2008

Paragrafo “Modalità di svolgimento”

Nuovo testo dell’allegato XIV del

D.Lgs.81/2008

Paragrafo “Modalità di svolgimento”

“L’aggiornamento può essere svolto

anche attraverso la partecipazione a

convegni o seminari con un numero

massimo di 100 partecipanti”

“L’aggiornamento può essere svolto

anche attraverso la partecipazione a

convegni o seminari, in tal caso è

richiesta la tenuta del registro dei

partecipanti da parte del soggetto che

realizza l’iniziativa e non vi è alcun

vincolo sul numero massimo di

partecipanti”

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

9: Aggiornamento

La partecipazione alle ore di aggiornamento di corsi relativi ad altre

qualifiche specifiche previste dalle norme sulla sicurezza (a titolo

esemplificativo vengono citate le figure dei dirigenti, dei preposti, dei

lavoratori addetti ai servizi di emergenza antincendio, evacuazione, primo

soccorso), non è ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e

ASPP.

E’ intuibile che anche la partecipazione a corsi di aggiornamento per

professionisti antincendio di cui al D.Lgs.139/2006, data la qualifica

estremamente specifica, non abbia validità ai fini della formazione di

aggiornamento per RSPP e ASPP. Non vi è tuttavia un riferimento a tali

corsi in quanto giuridicamente di competenza del Ministero dell’Interno.

L’Accordo precisa infine che la partecipazione ai corsi di cui ai moduli di

specializzazione B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4, è valida ai fini

dell’aggiornamento per RSPP e ASPP solo per i primi 5 anni (fino al

03/09/2021).

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

10: Decorrenza aggiornamento

L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale. La decorrenza parte

dalla conclusione del modulo B comune.

Nel momento in cui ASPP/ RSPP svolgano la propria funzione in

aziende per le quali è richiesto uno qualsiasi dei moduli di

specializzazione SPX, la decorrenza dell’aggiornamento va considerata

non dalla conclusione dei moduli di specializzazione ma anche in

questo caso dalla conclusione del modulo B.

Il modulo B comune si intende concluso alla data delle verifiche finali

di apprendimento.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

10: Decorrenza aggiornamento

SOGGETTI ESONERATI

Per soggetti esonerati, prevalentemente ingegneri e architetti con laurea

magistrale, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data

di conseguimento della laurea se avvenuta dopo l’entrata in vigore del

D.Lgs.81/2008, dal 15 maggio 2008 per coloro che hanno conseguito la

laurea prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.81/2008.

RSPP e ASPP, secondo il principio del life long learning, in ogni istante

dovranno dimostrare di avere partecipato, nei 5 anni precedenti, agli

aggiornamenti non inferiori al minimo, rispettivamente 40 e 20 ore.

I laureati da più di 5 anni esonerati dai moduli A e B, che inizino ad

esercitare la funzione di ASPP/RSPP, dovranno preventivamente

partecipare a corsi di aggiornamento del modulo B per un totale di 20/40

ore, se RSPP dovrà frequentare inoltre preventivamente il modulo C.

Qualora l’aggiornamento alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo

sia in corso, dovrà essere completato nel rispetto delle nuove regole.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

10: Decorrenza aggiornamento

MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE

Il mantenimento dell’abilitazione è legato alla partecipazione, entro la

scadenza quinquennale, ai corsi di aggiornamento. L’assenza della

regolare frequenza ai corsi di aggiornamento tuttavia “non fa venir

meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi

abilitanti” che, “pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad

eseguire la funzione esercitata”.

ESEMPIO

Se un RSPP non completa il monte ore totale di 40 ore di aggiornamento

previsto, alla scadenza dei 5 anni perde l’abilitazione all’esercizio della

sua funzione ma, nel momento in cui completa l’aggiornamento

partecipando a corsi di aggiornamento delle durata necessaria a

compensare le ore mancanti, può ritornare ad eseguire la funzione

esercitata.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

10: Decorrenza aggiornamento

MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE

IMPORTANTE!!!!!!

L’Accordo chiarisce che lo stesso principio va applicato in tutti i casi in

cui la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo

all’esercizio della funzione esercitata.

Vengono citati ad esempio i casi di:

- coordinatore sicurezza cantieri

- addetti Primo Soccorso

- addetti all’uso di attrezzature pericolose (Accordo SR 22/02/2012)

Non si fa cenno agli addetti antincendio/evacuazione dato che l’obbligo

di aggiornamento è indicato soltanto in una circolare successiva. Per tale

figura da tempo è atteso il D.M. che sostituirà l’attuale D.M. 10/03/98.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

10: Decorrenza aggiornamento

MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE

Non si fa cenno agli addetti antincendio/evacuazione dato che

l’obbligo di aggiornamento è indicato soltanto in una circolare

successiva. Per tale figura da tempo è atteso il D.M. che sostituirà

l’attuale D.M. 10/03/98.

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Come previsto dall’art. 37, c.9, D.Lgs. 81/2008, in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni ministeriali, i requisiti, l’addestramento e il livello di formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio continuano ad essere quelli definiti dal D.M. 10/03/98. Il grado di addestramento viene differenziato a seconda dell’entità del rischio incendio presente all’interno dell’azienda secondo 3 diversi livelli di rischio definiti dal D.M. 10/03/98 in base alle attività svolte:

rischio “basso”

rischio “medio”

rischio “elevato”

corso di 4 ore (2 T + 2 P)

corso di 8 ore (5 T + 3 P)

corso di 16 ore (12 T + 4 P) + esame presso VVF

Formazione Servizio Prevenzione Incendi/ Evacuazione

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Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione, il Dipartimento Ministeriale VVF, con nota del 23 febbraio 2011 ha stabilito programma, contenuto e durata degli aggiornamenti, come da schema sotto riportato

rischio “basso”

rischio “medio”

rischio “elevato”

corso di 2 ore solo PRATICA

corso di 5 ore (2 T + 3 P)

corso di 8 ore (5 T + 3 P)

Secondo le indicazioni dei principali Comandi Regionali dei Vigili del Fuoco (compreso quello dell’Emilia Romagna) è necessario ripetere il corso di formazione e l’addestramento almeno ogni 3 anni.

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Formazione Servizio Prevenzione Incendi/ Evacuazione

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OBBLIGHI del DDL e formazione

La vicenda riguarda la morte di 3 ospiti di un hotel di Roma a seguito di un incendio avvenuto in orario notturno.

Sono stati ritenuti responsabili:

- L’amministratore (DDL)

- Il Dirigente (Direttrice dell’albergo)

Non l’ RSPP.

La motivazione si basa sul fatto che non è sufficiente la predisposizione del piano antincendio (che nella fattispecie era sufficientemente dettagliato) ma bensì necessario garantire la presenza costante di componenti delle squadre di emergenza durante i turni di lavoro.

Nel caso specifico la carenza era evidente proprio in merito a tale aspetto prettamente organizzativo.

Sentenza della Cassazione n.22334 del 06/06/11

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Gruppo A

Aziende a rischio rilevante, aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente >4, aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura

16 ore

Gruppo B

Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

12 ore Gruppo

C Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

Il regolamento classifica le aziende in 3 gruppi tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, secondo il seguente schema:

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OBBLIGHI del DDL e formazione

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Formazione del Servizio Primo Soccorso

Come previsto dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono stabiliti dal D.M. 15 luglio 2003 n.388. Il D.M. prescrive all’art. 3, comma 5, che la formazione dei lavoratori designati debba essere obbligatoriamente ripetuta con cadenza triennale. In caso di mancata effettuazione dell’aggiornamento, gli attestati di formazione precedentemente acquisiti cessano di validità.

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D.M. 15 luglio 2003 n.388

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Gruppo A

6 ore

Gruppo B

4 ore Gruppo

C

Per quanto riguarda l’aggiornamento triennale della formazione lo stesso decreto prevede le seguenti durate:

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Formazione del Servizio Primo Soccorso

D.M. 15 luglio 2003 n.388

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1. Individuazione delle attrezzature di lavoro

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili (4+4/6 ore) b) Gru a torre (8+4/6 ore) c) Gru mobile (7/11+7/11 ore) d) Gru per autocarro (4+8 ore) e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (8+4 ore)

1. carrelli semoventi a braccio telescopico 2. carrelli industriali semoventi (operatore a bordo su sedile)

f) Trattori agricoli e forestali (3+5 ore) g) Macchine movimento terra

1. escavatori idraulici (4+6 ore) 2. pale caricatrici frontali (4+6 ore) 3. Terne (4+6 ore) !(4+12 ore per i punti 1,2,3 insieme) ! 4. escavatori a fune (4+6 ore) 5. autoribaltabile a cingoli (4+6 ore)

h) Pompa per calcestruzzo (7+7 ore)

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

1.1 Sono soggetti formatori: a) Regioni e province autonome TN e BZ anche mediante le loro ASL e centri di

formazione professionale b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali c) INAIL d) Associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori anche mediante loro società

partecipate e) Ordini e collegi professionali di cui al titolo IV f) Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici delle attrezzature di cui

all’accordo accreditate da Regione o TN o BZ g) Soggetti formatori con esperienza triennale dall’entrata in vigore nella

formazione relativa al tali attrezzature accreditati REGIONE/TN/BZ h) Soggetti formatori con esperienza 6 anni dall’entrata in vigore nella formazione

relativa alla sicurezza accreditati REGIONE/TN/BZ i) Enti bilaterali e organismi paritetici j) Scuole edili nell’ambito degli organismi paritetici

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

B) Soggetti formatori

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2. Individuazione e requisiti dei docenti

Le docenze […] effettuate […] da personale con esperienza documentata, almeno triennale: • sia nel settore della formazione sia nel settore della

prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro • con esperienza professionale pratica, documentata, […] nelle

tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1 lettera f) in possesso dei requisiti sopra richiamati

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

!! ATTENZIONE !!

Non è sufficiente in questo l’abilitazione a “formatore sicurezza” (D.I.

6 marzo 2013) in quanto i requisiti richiesti dall’Accordo SR 22/02/2012

sono più elevati.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

10: Decorrenza aggiornamento

MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE

PER LE ATTREZZATURE PERICOLOSE

ATTENZIONE!!

Anche per le attrezzature pericolose gli aggiornamenti sono

quinquennali (4 ore di cui 3 di pratica).

Per i “neo patentati” (prima del 12/03/2013 data di entrata in vigore

dell’Accordo SR 22/02/2012) si calcola dalla data del superamento delle

verifiche di apprendimento.

Per i “patentati senior” scadono il 12/03/2020, se hanno fatto la

conversione entro il 12/03/2015 con l’aggiornamento temporaneo di 4

ore.

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9. Riconoscimento formazione pregressa

9.1 Sono riconosciuti validi alla data di entrata in vigore del decreto (12/03/2013, cioè 1 anno dopo la pubblicazione) i corsi già effettuati con i seguenti requisiti: a) durata complessiva non inferiore a quella minima (vedi

allegati), composti di modulo teorico, modulo pratico, verifica finale di apprendimento

b) corsi composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale, di durata inferiore a quella minima, a condizione che vengano integrati con il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore (12/03/2015)

c) corsi di qualsiasi durata, non completati da verifica finale, a condizione che vengano integrati con il corso di aggiornamento e verifica finale entro 24 mesi dall’entrata in vigore (12/03/15)

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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La circolare del Ministero del Lavoro n.12 del 11/03/2013 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla formazione prevista dall’accordo S-R del 22/02/2012. - in caso di utilizzo occasionale è necessario la specifica abilitazione per

l’uso delle attrezzature di cui all’Accordo (tra cui carrelli elevatori e PLE); tale abilitazione non è necessaria per operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura, per la manutenzione e le operazioni che non configurino specifica attività lavorativa connessa all’attrezzatura

- aggiornamento formazione (effettuazione corso di cui punto 6 Accordo 22/2/2012): è riconosciuta la possibilità che le 3 ore di formazione modulo pratico possano essere effettuate in aula con massimo partecipanti non superiore a 24 unità

Circolare del Ministero del Lavoro n.12/2013

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

11: Attestazioni

Gli attestati dei partecipanti ai corsi vengono rilasciati dai soggetti

formatori che erogano il corso, che provvedono per almeno 10 anni alla

custodia e all’archiviazione della relativa documentazione, denominata

“Fascicolo del corso” (anche su supporti informatici), contenente i dati

anagrafici dei partecipanti, il registro del corso con l’elenco dei

partecipanti e le relative firme, i nomi dei docenti (e relative firme),

contenuti, orari e verifiche di apprendimento.

Gli attestati devono prevedere almeno i seguenti contenuti:

- denominazione del soggetto formatore

- dati anagrafici del partecipante al corso

- specifica tipologia di corso con indicazione della frequenza (90% ore)

e durata (moduli B specificare modulo comune o specializzazione)

- periodo di svolgimento del corso

- firma del soggetto formatore

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

12: Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute

e sicurezza sul lavoro

Come già detto i docenti devono essere abilitati ai sensi del D.I. 6/3/2013.

La questione riguarda tuttavia anche il datore di lavoro. Infatti il DDL in

possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP

(art.34 D.Lgs.81/2008), può svolgere, esclusivamente nei riguardi

propri lavoratori, la formazione di cui all’Accordo Stato Regioni del

21/12/2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei

lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del

requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal D.I. 6 marzo 2013.

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

2. Organizzazione della formazione

Per ciascun corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il DDL b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; c) nominativi dei docenti; d) numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 ; e) il registro di presenza dei partecipanti; f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore previste; g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché […] specifica tipologia contrattuale attraverso cui vien resa la prestazione […]

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4. Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo […] si articola in 2 moduli distinti i cui contenuti […] alle lett. a) e b) c.1 e al c.3 dell'art. 37 del D.Lgs.n.81/08. Inoltre […] i contenuti e l'articolazione della formazione […] riferimento anche per […] lavoratori, […] art. 21 […] D.Lgs. n. 81/08 (imprese familiari, ndr).

Formazione Generale Formazione Specifica

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Formazione Generale

Con riferimento alla lett.a) del c.1 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi vigilanza, controllo e assistenza.

Contenuti

Durata minima

4 ore per tutti i settori

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Formazione Specifica

Con riferimento alla lett. b) del c.1 e al c.3 dell'art.37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve: - avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) comma 4

(nuovo rapporto di lavoro, cambio mansioni)

- avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e […] alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Modulo A per ASPP/RSPP Ing. Stefano Bergagnin

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Contenuti Rischi infortuni, Incidenti e infortuni mancati, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Altri Rischi.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e […] subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro 78

Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Allegato 2

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Allegato 2

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Allegato 2

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Il numero di ore di formazione per ciascun settore comprende la “formazione Generale" e "Specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'art.2, comma 1, lett. cc), del D.Lgs. n. 81/08

RIASSUMENDO RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Formazione generale

4 ore 4 ore 4 ore

Formazione specifica

4 ore 8 ore 12 ore

Totale 8 ore 12 ore 16 ore

Formazione Lavoratori

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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9. Aggiornamento

E’ previsto aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Aggiornamento quinquennale

6 ore 6 ore 6 ore

Durata

Lavoratori

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!! IMPORTANTE !!

La scadenza dell’aggiornamento è l’11/01/2017, per i lavoratori formati prima dell’ 11/01/2012, i 5 anni successivi alla data di erogazione della formazione per i lavoratori formati dopo l’11/01/2012.

Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Formazione particolare

preposti 8 ore 8 ore 8 ore

Totale 16 ore 20 ore 24 ore

Durata minima

durata minima del modulo preposti è di 8 ore

Formazione Preposti

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Aggiornamento quinquennale

6 ore 6 ore 6 ore

!! IMPORTANTE !! La scadenza dell’aggiornamento è l’11/01/2017, per i preposti formati prima dell’ 11/01/2012, i 5 anni successivi alla data di erogazione della formazione per i preposti formati dopo l’11/01/2012.

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Formazione Preposti

Contenuti I contenuti della formazione, oltre a quelli già […] elencati all'art.37, c.7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati; 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare

neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il

preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte

dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza […], e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali a loro disposizione

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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6. Formazione dei dirigenti

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'art.2, c.1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento […] all'art.37, c.7, del D.Lgs. n.81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'art.18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed e' strutturata in quattro moduli

Modulo 1. Giuridico – Normativo

Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza

Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi

Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Formazione Dirigenti

Durata Durata minima della formazione per dirigenti è 16 ore.

DIRIGENTI

Modulo 1

16 ore Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Totale 16 ore

87

Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Aggiornamento quinquennale

6 ore 6 ore 6 ore

!! IMPORTANTE !! La scadenza dell’aggiornamento è l’11/01/2017, per i dirigenti formati prima dell’ 11/01/2012, i 5 anni successivi alla data di erogazione della formazione per i dirigenti formati dopo l’11/01/2012.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

12: Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute

e sicurezza sul lavoro

L’Accordo contiene un chiarimento sul caso dei DDL-RSPP che hanno nel

proprio organico lavoratori esposti a rischi classificati diversamente

rispetto al rischio attribuito al macrosettore Ateco di appartenenza.

I DDL la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio o

alto secondo l’allegato II dell’Accordo 21/12/2011, ma i cui lavoratori

svolgono esclusivamente attività a rischio basso, possono partecipare

al modulo di formazione per DDL-RSPP rischio basso, salvo poi

integrare le ore e i contenuti previsti per i corsi corrispondenti ad attività a

rischio medio o alto, qualora venga meno tale condizione.

Viceversa un DDL-RSPP la cui attività risulti classificata a rischio basso,

qualora al suo interno abbia lavoratori che svolgono attività

appartenenti ad un livello di rischio medio o alto, dovrà partecipare ad

un corso di formazione relativo al livello di rischio medio o alto. 88

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Accordo SR 21/12/2011 per DDL-RSPP

5. Articolazione del percorso formativo

I percorsi sono articolati in moduli associati a 3 differenti livelli di rischio:

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Formazione DLSPP

16 ore 32 ore 48 ore

Il monte ore di formazione da frequentare e' individuato in base al settore Ateco di appartenenza, associato ad uno dei 3 livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (ATECO 2002-2007). I percorsi formativi prevedono, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

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Modulo 1. Normativo - Giuridico

Modulo 2. Gestionale

Modulo 3. Tecnico

Modulo 4. Relazionale

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

12: Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

12.5 Formazione dei lavoratori somministrati

Viene introdotta una modifica importante per quanto riguarda tale tipologia

di lavoratori.

La nota di cui al par.8 “Crediti Formativi” dell’Accordo SR 21/12/2011, è

sostituita dalle previsioni del paragrafo 12.5 dell’Allegato A, come segue:

“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai

sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs.15/05/2015 n.81 (“Jobs act” ndr) viene

effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi

per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e li

addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento

dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di

somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto

dall’utilizzatore.”

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO I ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA PER L’ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 32

ALLEGATO II REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA

FORMAZIONE SU SSL IN MODALITA’ E-LEARNING

ALLEGATO III

ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 98/2013 (D.L. N. 69/2013)

SISTEMA DI CREDITI FORMATIVI TRA PERCORSI FORMATIVI EQUIVALENTI

ALLEGATO IV INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE ED

EROGAZIONE DEI CORSI

ALLEGATO V TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AI SOGGETTI CON RUOLI IN MATERIA DI PREVENZIONE

GLI ALTRI ALLEGATI

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008

NORME DI RIFERIMENTO

CREDITI

CSP/CSE DL 16 ore

* DL 32 ore

* DL 48 ore

*

RSPP Formazione Modulo A+B+C

art. 32 d.lgs.81/2008 Accordo 26/01/2006 Presente Accordo

RSPP con Modulo A PARZIALE Credito:

- Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza:

-Modulo tecnico: 52 ore -Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore

RSPP con Modulo A e Modulo B3 o RSPP con Modulo A e Modulo B

Comune e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE Credito:

-Modulo giuridico: 28 ore -Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: -Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore

TOTALE

TOTALE

TOTALE

RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C

art. 32 d.lgs.81/2008 Accordo 26/01/2006 Presente Accordo

FREQUENZA TOTALE TOTALE TOTALE

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

FORMAZIONE SOGGETTI

d.lgs. n. 81/2008

NORME DI RIFERIMENTO

CREDITI

CSP/CSE DL 16 ore * DL 32 ore * DL 48 ore *

ASPP Formazione Modulo A+B

art. 32 d.lgs.81/2008

Accordo 26/01/2006 Presente Accordo

ASPP con Modulo A PARZIALE

Credito: - Modulo giuridico: 28 ore

Necessaria frequenza: -Modulo tecnico: 52 ore -Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore

ASPP con Modulo A e Modulo B3 o ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e

Modulo B Specialistico SP2

PARZIALE

Credito: -Modulo giuridico: 28 ore -Modulo tecnico: 52 ore

Necessaria frequenza: -Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore

PARZIALE

Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3

Necessaria frequenza: Modulo 4

PARZIALE

Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3

Necessaria frequenza: Modulo 4

PARZIALE

Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3

Necessaria frequenza: Modulo 4

ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione

art. 32 d.lgs.81/2008

Accordo 26/01/2006 Presente Accordo

FREQUENZA

PARZIALE

Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3

Necessaria

frequenza: Modulo 4

PARZIALE

Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3

Necessaria frequenza: Modulo 4

PARZIALE

Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

FORMAZIONE SOGGETTI

d.lgs. n. 81/2008

NORME DI RIFERIMENTO

CREDITI RSPP

Moduli A + B + C

RSPP esonerato Modulo C

CSP/CSE

DL 16 ore

DL 32 ore

DL 48 ore

COORDINATORE SICUREZZA

art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008

PARZIALE Credito: Modulo A - 28 ore Modulo B3 - 60 ore (accordo 26.1.2006)

o Modulo B Comune Modulo B-SP2 Necessaria frequenza: Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 Modulo C

FREQUENZA

/

TOTALE

TOTALE

TOTALE

DDL che svolge i compiti propri del SPP - 16 ore

art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

PARZIALE Credito:

-Modulo A (UD A1: 8 ore + UD A2: 4 ore)

Necessaria frequenza: -Modulo A (UD A3: 8 ore + UD A4: 4 ore + UD A5 4 ore) -Modulo B Comune -Eventuali Moduli B Specialistici -Modulo C

FREQUENZA

FREQUENZA

/

PARZIALE necessaria

frequenza n. 16 ore e

contenuti

PARZIALE necessaria frequenza

n. 32 ore e contenuti

DDL che svolge i compiti propri del SPP - 32 ore

art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

PARZIALE Credito:

-Modulo A - 28 ore Necessaria frequenza:

-Modulo B Comune -Eventuali Moduli B Specialistici -Modulo C

FREQUENZA

PARZIALE Credito:

-Modulo giuridico: 28 ore

Necessaria frequenza: -Modulo tecnico: 52 ore -Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore

TOTALE

/

PARZIALE necessaria frequenza

n. 16 ore e contenuti

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008

NORME DI RIFERIMENTO

CREDITI

RLS LAVORATORE Formazione Generale

LAVORATORE Formazione Specifica

DIRIGENTE

PREPOSTO

RSPP Formazione Modulo A + B + C

art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006

TOTALE

TOTALE

TOTALE*

TOTALE

TOTALE

RSPP con esonero art. 32 Formazione Modulo C

art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006

TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE

ASPP Formazione Modulo A + B

art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006

TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE

ASPP con esonero art. 32 art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006

TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE

COORDINATORE SICUREZZA art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008

TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE

DDL autonominato RSPP - 16 ore

art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE

DDL autonominato RSPP - 32 ore

art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE

DDL autonominato RSPP - 48 ore

art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE

RLS

art. 37 d.lgs. n. 81/2008

/

TOTALE

FREQUENZA

PARZIALE

Credito: -Modulo giuridico

Necessaria frequenza: -Modulo gestionale -Modulo tecnico -Modulo relazionale

TOTALE

LAVORATORE Formazione Generale

art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA / FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA

LAVORATORE Formazione Specifica

art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA / / FREQUENZA FREQUENZA

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

DIRIGENTE

art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

PARZIALE

Necessaria frequenza: n. 16 ore e contenuti

TOTALE

TOTALE*

/

TOTALE

PREPOSTO

art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

PARZIALE

Necessaria frequenza: n. 24 ore e contenuti*

FREQUENZA

FREQUENZA

PARZIALE

Credito: -Modulo giuridico

Necessaria frequenza:

-Modulo gestionale -Modulo tecnico -Modulo relazionale

/

* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE

SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008

NORME DI RIFERIMENTO

CREDITI

ASPP 20 ore

RSPP 40 ore

CSP/CSE 40 ore

DL 6 ore

DL 10 ore

DL 14 ore

RSPP 40/60/100 ore

art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

RSPP 40 ore Presente accordo TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE

ASPP 28 ore

art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006

TOTALE

PARZIALE

Necessaria frequenza: 12 ore

PARZIALE

Necessaria frequenza: 12 ore

TOTALE

TOTALE

TOTALE

ASPP 20 ore

Presente accordo

/

PARZIALE

Necessaria frequenza: 20 ore

PARZIALE

Necessaria frequenza: 20 ore

TOTALE

TOTALE

TOTALE

CSP/CSE 40 ore

art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d. lgs. n. 81/2008

TOTALE

TOTALE

/

TOTALE

TOTALE

TOTALE

DL 6 ore

art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

/

PARZIALE

Necessaria frequenza: n. 4 ore

PARZIALE

Necessaria frequenza: n. 8 ore

DL 10 ore

art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

TOTALE

/

PARZIALE

Necessaria frequenza: n. 4 ore

DL 14 ore

art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

TOTALE

TOTALE

/

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

DIRIGENTE 6 ore

art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

TOTALE

PARZIALE

Necessaria frequenza: n. 4 ore

PARZIALE

Necessaria frequenza: n. 8

RLS 4/8 ore annue art. 37 d. lgs. n. 81/2008

FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA

LAVORATORE Formazione specifica 6 ore

art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

PREPOSTO 6 ore

art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

FREQUENZA

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE

SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008

NORME DI RIFERIMENTO

CREDITI

RLS 4/8 ore

LAVORATORE 6 ore

DIRIGENTE 6 ore

PREPOSTO 6 ore

RSPP 40 – 60 - 100 ore

art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006

/

TOTALE

TOTALE

TOTALE

RSPP 40 ore art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo

/ TOTALE TOTALE TOTALE

ASPP 28 ore art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006

/

TOTALE

TOTALE

TOTALE

ASPP 20 ore art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo

/ TOTALE TOTALE TOTALE

CSP/CSE 40 ore

art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

DL 6 ore art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

/

TOTALE

TOTALE

TOTALE

DL 10 ore art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

/

TOTALE

TOTALE

TOTALE

DL 14 ore art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

/

TOTALE

TOTALE

TOTALE

RLS 4/8 ore annue art. 37 d.lgs. n. 81/2008 / TOTALE TOTALE TOTALE LAVORATORE Formazione specifica 6 ore

art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA

/

FREQUENZA

TOTALE

DIRIGENTE 6 ore

art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA

TOTALE

/

TOTALE

PREPOSTO 6 ore

art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011

FREQUENZA

TOTALE

TOTALE

/ 99

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

ALLEGATO A

Disposizione transitorie e finali

L’Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 è stato pubblicato il 19 agosto 2016

nella Gazzetta Ufficiale e pertanto è entrato in vigore il 3 settembre

2016.

Per un anno a partire dalla data di entrata in vigore, pertanto fino al 2

settembre 2017, è consentito avviare corsi di formazione per RSPP e

ASPP conformemente a quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni del 26

gennaio 2006. Quest’ultimo viene comunque abrogato.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

Docente Stefano Bergagnin

PROGETTAZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA - SERVIZI Via Cairoli, 22 - 44121 - Ferrara (Italy) Tel 0532 247713 (r.a.) Fax 0532 215574 e.mail: [email protected]

Grazie per l’attenzione

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