CORSO __________________________
Le modifiche sulla formazione introdotte dall’Accordo Stato Regioni del 7 LUGLIO 2016
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015
Docente: Stefano Bergagnin
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP-ASPP-COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI
Ferrara, 17 marzo 2017
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
NORMATIVE FORMAZIONE
Storia di un percorso molto travagliato
- D.Lgs.626/94 che introduce la figura dell’RSPP
- D.Lgs.195/2003 che prevede l’obbligo di capacità e requisiti (titolo di studio e formazione specifica)
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 che definisce i corsi di formazione
- D.Lgs. 81/2008 testo unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori
- Accordi Stato Regioni 21/12/2011: formazione lavoratori, preposti e dirigenti e formazione datori di lavoro RSPP
- Accordo Stato Regioni 22/02/2012: formazione dei conducenti delle attrezzature pericolose
- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: requisiti formatori sicurezza
- Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016: durata e percorsi formativi per RSPP/ASPP
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Docente Stefano Bergagnin
NECESSITÀ DI PROCEDERE AD UNA REVISIONE DELL’ACCORDO DEL 26 GENNAIO 2006
non più coerente con il quadro normativo del d.lgs. 81/2008 e
dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 del d.lgs.81/08), dall’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro (ex
art.73, comma 5) e dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 (in attuazione dell'art.6, comma 8, lett. m-bis del d.lgs.
81/08), con il quale sono stati individuati i criteri del formatore
PREMESSE
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Il nuovo Accordo è intervenuto, non soltanto sulla formazione specifica
delle figure RSPP/ASPP, ma anche sulle seguenti norme:
• La modalità e-learning rivisitato e sostituito l’Allegato I con il nuovo
Allegato II
Sono state superate le incertezze applicative in tema di formazione
emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina. Il nuovo
allegato II entra nel dettaglio delle specifiche tecniche (partecipazione,
tracciabilità, valutazioni di apprendimento, ecc.), dei profili di competenza
dei vari soggetti interessati (coordinatore scientifico, mentor, tutor,
sviluppatore piattaforma) e delle documentazioni
• Inoltre l’Allegato A specifica, in via generale, che “per i corsi in materia di
salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se
espressamente prevista da norme e Accordi Stato Regioni […] nel
rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II”
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Il nuovo Accordo è intervenuto, non soltanto sulla formazione
specifica delle figure RSPP e ASPP, ma anche sulle seguenti norme:
• Accordi S-R del 21 dicembre 2011 eliminato e qualsiasi riferimento
agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs.81/2008
Pertanto gli enti bilaterali non sono più un organismo abilitato
all’erogazione dei corsi. L’elenco completo dei soggetti formatori, tra i
quali rimangono anche gli organismi paritetici, è riportato al punto 2
dell’allegato A
• Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente “le attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori”
introdotti chiarimenti al fine di superare alcuni problemi
applicativi relativamente al riconoscimento della formazione
pregressa; nello specifico sono stati introdotti chiari riferimenti relativi
alla validità dell’abilitazione agganciata alla data della verifica di
apprendimento.
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Il nuovo Accordo è intervenuto, non soltanto sulla formazione
specifica delle figure RSPP e ASPP, ma anche sulle seguenti norme:
• Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: esteso ai corsi RSPP/ASPP
per i docenti l’obbligo del possesso dei requisiti di formatore
sicurezza previsti dal Decreto.
Anche per il corso per RSPP e ASPP è necessario che i docenti siano
formatori abilitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
• in attuazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettere c) e
d), del D.L.69/2013 (c.d. “decreto del fare”) convertito in L.98/2013,
NO formazione ripetitiva; vengono definiti i crediti formativi che
hanno valenza reciproca ai fini degli aggiornamenti (RSPP/ASPP e
Coordinatori e formatori)
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ALLEGATO A
Formazione e-learning
Nella parte introduttiva dell’allegato A è presente una novità importante: si
prevede che l’impiego di questa modalità sia valida non soltanto se
prevista da norme e Accordi Stato-Regioni (come in passato), ma anche
nel caso in cui la stessa venga “espressamente prevista” dalla
contrattazione collettiva, da intendersi probabilmente, ma questo non è
specificato nel testo dell’Accordo, di livello nazionale.
Nel nuovo accordo viene dedicato un intero allegato (il II) ai requisiti e alle
specifiche relative alle modalità e-learning.
Nella tabella riassuntiva dell’allegato V relativa ai criteri di formazione,
viene infine confermato che può essere erogabile in modalità e-learning
esclusivamente il modulo A.
Sono inoltre erogabili in modalità e-learning tutti i corsi di
aggiornamento per RSPP e ASPP.
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Formazione e-learning, altri corsi
Il punto 12.7 dell’allegato A entra nel merito anche dell’utilizzo della
modalità e-learning anche per i lavoratori. Già nel 2016 l’interpello n.4
aveva chiarito che la formazione e-learning era consentita dall’Accordo
precedente (del 21/12/2011) esclusivamente per le prime 4 ore del corso
lavoratori, relative alla formazione generale, se erogata secondo i criteri
contenuti nell’allegato I.
Il nuovo Accordo SR del 7/7/16 prevede che, per le aziende a rischio
basso, “a condizione che i lavoratori interessati abbiano la possibilità di
accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e
buona conoscenza della lingua utilizzata”, che l’intero corso di 8 ore
possa essere erogato via e-learning, compresa la formazione specifica.
Inoltre estende tale possibilità a quei lavoratori che, a prescindere dal
settore di appartenenza e dalla classe di rischio, non svolgono mansioni
che comportino la loro presenza anche saltuaria nei reparti produttivi.
Ne consegue chiaramente che non è possibile, salvo le deroghe appena
indicate, erogare la formazione specifica, secondo modalità e-learning.
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Formazione e-learning, altri corsi
Esiste un’unica eccezione per l’erogazione del corso lavoratori completo
(generale+specifica) in modalità e-learning. E’ il caso degli eventuali corsi
via e-learning approvati tramite “progetti formativi sperimentali
eventualmente individuati da Regioni e Province Autonome nei loro atti di
recepimento” dell’Accordo in questione.
A tal proposito il punto 12.6 dell’Allegato A definisce inoltre il mutuo
riconoscimento tra Regioni dell’accettazione di progetti sperimentali e-
learning “purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri,
tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza” negli attestati e
nella documentazione del corso dei riferimenti al protocollo di
accettazione del progetto.
Da notare infine che nel precedente Interpello n.4 del 21/03/2016 si fa
specifico riferimento anche al divieto dell’utilizzo di strumenti come la
videoconferenza, dato che viene espressamente richiamato, nel divieto,
il caso di “strumenti tecnologici che consentano l’interazione - seppure a
distanza - tra docenti e discenti”. 9
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ALLEGATO A
1: Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonera
dalla frequenza ai corsi di formazione
L’art.32 del d.lgs.81/2008 identifica al comma 5 le classi di laurea il cui
possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione per RSPP/ASPP,
previsti dai moduli A e B. Vengono confermati, ai fini dell’esonero, tutti i
diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura,
conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
L’Allegato I dell’Accordo introduce un ulteriore elenco delle classi di laurea
valide per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32,
comma 2 primo periodo, del d.lgs.81/2008 (moduli A e B). Sono 43 classi
tra laurea magistrale, specialistica, di vecchio e nuovo ordinamento.
Si pone così fine ai numerosi dubbi, relativi al contenuto dell’articolo 32
D.lgs. 81/08, inerenti le diverse classi di lauree tra vecchio e nuovo
ordinamento che consentono l’esonero delle frequenze ai corsi di cui ai
Moduli A e B.
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ALLEGATO A
2: Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento
Scompaiono dall’elenco dei soggetti formatori dei corsi RSPP e ASPP, gli
Enti Bilaterali che nel D.Lgs.81/2008 e nel precedente Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011 figuravano tra i soggetti abilitati.
Nelle disposizioni integrative di cui al punto 12.9 dell’Allegato A viene infatti
disposta la modifica della nota della premessa dell’Accordo in
questione,tramite l’eliminazione dei riferimenti agli Enti Bilaterali.
Rimane confermata la presenza degli Organismi Paritetici, limitatamente
allo specifico settore di riferimento.
Da notare inoltre che tra i soggetti formatori vengono inseriti, oltre a quelli
già previsti, i fondi interprofessionali di settore “nel caso in cui, da statuto, si
configurino come erogatori diretti di formazione”.
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ALLEGATO A
2: Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento
Elenco completo dei soggetti formatori di cui al punto 2 dell’allegato A: • Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano
• Enti di formazione accreditati in conformità a modelli di accreditamento delle Regioni
• Università
• Scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione
• Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti
• INAIL
• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
• Amministrazione della Difesa
• Amministrazioni statali e pubbliche Ministero del lavoro e politiche sociali, Ministero
della salute, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’Interno, Formez,
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
• Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale
• Organismi paritetici
• Fondi interprofessionali di settore
• Ordini e collegi professionali 12
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ALLEGATO A
3: Requisiti dei docenti
In merito ai docenti dei corsi RSPP/ASPP, al punto 3 dell’Allegato A viene
specificato che essi devono possedere i requisiti previsti dal decreto
interministeriale 6 marzo 2013.
Viene pertanto esteso anche ai docenti dei corsi RSPP/ASPP il requisito
che tale decreto, entrato in vigore il 18 marzo 2014, prevedeva soltanto
per la formazione di cui agli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011, cioè
per i corsi lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono
direttamente la funzione di RSPP (cfr. art.1 punto 2 del decreto).
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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
1. Requisiti dei docenti
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente […] dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, […] come previsto all'art.6, c.8, lett. m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro.
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D.Interministeriale 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza
PREREQUISITO: diploma scuola secondaria 2° grado (non necessario per DDL-RSPP) AREE TEMATICHE PREVISTE
Area normativa/giuridica/organizzativa Area rischi tecnici/igienicosanitari Area relazioni/comunicazione
REQUISITI Requisito minimo: almeno uno tra i 6 criteri indicati per ogni area ENTRATA IN VIGORE: 18 marzo 2014
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I 6 REQUISITI NECESSARI PER CIASCUNA AREA 1) 90 ore negli ultimi 3 anni 2) Laurea specifica + a) corso formazione-formatori di 24 ore o corso triennale o Master in Scienze Comunic. b) 32 ore docente sicurezza negli ultimi 3 anni c) 40 ore docente negli ultimi 3 anni d) 48 ore in affiancamento negli ultimi 3 anni 3) 64 ore corsi RSPP o simili + a) 12 mesi attività lavorativa sicurezza + b) uno dei punti 2) a, b, c, d 4) 40 ore corsi RSPP o simili + a) 18 mesi attività lavorativa sicurezza + b) uno dei punti 2) a, b, c, d 5) 3 anni di attività lavorativa sicurezza + uno dei punti 2) a, b, c, d 6)* 6 mesi RSPP o 12 mesi ASPP + uno dei punti 2) a, b, c, d * in tal caso la qualificazione è come formatore solo nello stesso settore ATECO per cui è
dimostrata l’esperienza RSPP/ASPP
D.Interministeriale 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza
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D.Interministeriale 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza
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Autocertificazione (art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 )
Il Sottoscritto nato a ( ) il / / , residente in
( ), Via n° consapevole delle sanzioni penali e della revoca
dei benefici previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,
DICHIARA
□ di essere in possesso del prerequisito richiesto dal Decreto Interministeriale 06/03/2013;
□ di essere in possesso del criterio n°____ così come definito dal Decreto Intermin. 06/03/2013;
□ di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 dell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012:
- Esperienza almeno triennale nel settore della formazione e nel settore della prevenzione;
- Esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche dell’utilizzazione delle
attrezzature di che trattasi
□ di essere in possesso dei requisiti previsti per altre figure specifiche (Vedi Allegato)
lì Il docente/istruttore
_______________
MANTENIMENTO DEI REQUISITI
AGGIORNAMENTO TRIENNALE (a partire dal 18 marzo 2014)
• Frequenza per un totale di 24 ore per ogni area tematica di cui si è
conseguita qualifica, in corsi RSPP o similari
oppure • Effettuazione di 24 ore di docenza per ogni area tematica di cui si
è conseguita la qualifica
D.Interministeriale 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza
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ALLEGATO A
3: Requisiti dei docenti
La novità relativa ai requisiti di formatore sicurezza per il docente, viene
ripresa anche al punto 12.1 dell’Allegato A, in cui gli stessi requisiti
vengono estesi ai docenti di tutti i corsi obbligatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi i cui docenti devono essere
in possesso di requisiti specifici. Pertanto, devono essere in possesso
dei requisiti previsti per i formatori in materia di sicurezza anche i
docenti non solo dei corsi di formazione per RSPP e ASPP, ma anche
dei corsi per Coordinatori della sicurezza nei cantieri e per RLS.
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ALLEGATO A
3: Requisiti dei docenti
Secondo quanto disposto al punto 12.2 dell’Allegato A, viene estesa
ai datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere direttamente i
compiti del servizio prevenzione e protezione (DDL-RSPP), la
possibilità di somministrare direttamente ai propri lavoratori i corsi di
formazione previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per
i dirigenti, i preposti e i lavoratori.
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ALLEGATO A
4: Organizzazione dei corsi
Viene stabilito che per ciascun corso il soggetto formatore dovrà:
- indicare il responsabile del progetto formativo, individuabile anche tra i
docenti del corso
- indicare i nominativi dei docenti
- ammettere un numero massimo di partecipanti pari a 35 soggetti
- tenere il registro delle presenze dei partecipanti
- verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, per
l’ammissione alla verifica di apprendimento
La principale novità è costituita dall’innalzamento del numero massimo di
partecipanti da 30 a 35 soggetti.
Secondo quanto disposto dal punto 12.8 dell’allegato A, relativo alle
disposizioni integrative in merito all’organizzazione dei corsi,
l’innalzamento del numero massimo di partecipanti a 35 unità viene
esteso a tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, salvo i corsi in cui vengono fissati criteri specifici diversi.
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ALLEGATO A
5: Metodologia di insegnamento e apprendimento
Le indicazioni metodologiche relative alla progettazione e realizzazione
del corso, in particolare del modulo B che risulta quello con le principali
modifiche, sono riportate nel dettaglio nell’Allegato IV.
Importante: le indicazioni dell’Allegato IV sono valide sia per i moduli A,
B, C, che per gli aggiornamenti.
Al punto 1 dell’Allegato IV troviamo il seguente importante principio che
caratterizza tutti i contenuti relativi alla metodologia di progettazione e
realizzazione dei corsi:
“L’RSPP è destinatario di una formazione manageriale di base, in
quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale
diffuso alla prevenzione, nonché di una formazione specifica diretta
alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione,
ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più
idonee a perseguirne la riduzione e alla gestione delle relazioni da
attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di
tutti gli attori del sistema di sicurezza” 22
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Modulo A
Modulo B
Modulo C
RSPP
ASPP e RSPP
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ASPP e RSPP
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
Il percorso formativo risulta notevolmente mutato rispetto al precedente
accordo. L’articolazione del programma subisce delle modifiche molto
importanti, sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda i
contenuti, che richiedono una trattazione specifica di approfondimento.
Durata
Rispetto ai 3 moduli che compongono il corso RSPP per quanto riguarda
la durata si evidenzia una variazione soltanto nel programma del
modulo B. Rimangono invariati il modulo A e C.
Il seguente schema riassume la variazione della durata dei corsi rispetto
ai precedenti Accordi SR del 26/01/2006 e del 21/12/2011:
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
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MODULI DURATA PRE-ACCORDO 7/7/16 DURATA ACCORDO 7/7/16
MODULO A (corso base) 28 ORE 28 ORE
MODULO B (corso di
approfondimento rischi)
da 12 a 68 ORE in relazione al
modulo ATECO di appartenenza
della azienda
Modulo di 48 ORE comune
per tutte le attività
Ulteriori moduli di
specializzazione nei casi di
cui alla tabella successiva
(ulteriori 12 o 16 ORE per
ogni specializzazione)
MODULO C (corso di
specializzazione solo
RSPP)
24 ORE 24 ORE
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
La durata dei moduli A e C rimane invariata, rispettivamente 28 e 24 ore.
Variano al contrario i contenuti rispetto al precedente Accordo Stato
Regioni.
La durata del modulo B, al contrario, cambia rispetto a quella fissata dal
precedente Accordo Stato Regioni del 2006.
IMPORTANTE!!
E’ importare ricordare che la durata dei corsi non comprende le verifiche
finali di apprendimento, previste sia nel modulo comune sia nei moduli
specialistici che compongono il modulo B.
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
Il modulo B è finalizzato all’approfondimento e viene articolato in:
- “modulo comune” con medesima durata di 48 ore per tutte le attività,
- “moduli di specializzazione” solo per alcune macrocategorie.
Nella tabella seguente estratta dall’allegato A dell’Accordo vengono
riportati i moduli di specializzazione in riferimento alle macrocategorie
interessate.
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MODULO Riferimento codice settori Ateco 2007
Lettera – Descrizione macrocategoria
Durata
Modulo B-SP1
Agricoltura - Pesca
A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 12 ore
Modulo B-SP2
Cave – Costruzioni
B – Estrazione di minerali da cave e miniere F – Costruzioni
16 ore
Modulo B-SP3
Sanità residenziale
Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)
12 ore
Modulo B-SP4
Chimico - Petrolchimico
C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)
16 ore
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
La durata totale del modulo B per le macrocategorie più pericolose sarà
pertanto la seguente:
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Macrocategoria
Rif. codice settori Ateco 2007
Lettera – Descrizione macrocategoria
MODULO
COMUNE
(ore)
MODULO
SPECIALIZZ.
DURATA
(ore)
DURATA
TOTALE
(ore)
Agricoltura -
Pesca
A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 48 Modulo B-SP1 12 60
Cave –
Costruzioni
B – Estrazione minerali da cave e miniere
F – Costruzioni 48 Modulo B-SP2 16 64
Sanità
Assistenza
residenziale
Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 –
Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di
assistenza sociale residenziale)
48 Modulo B-SP3 12 60
Chimico -
Petrolchimico
C – Attività manifatturiere (19 –
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti
dalla raffinazione del petrolio e 20 –
Fabbricazione di prodotti chimici)
48 Modulo B-SP4 16 64
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
MODULO A
Il modulo A, detto anche corso base essendo propedeutico ai successivi
moduli B e C, pur mantenendo la stessa durata prevista dal precedente
Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, subisce alcune significative
modifiche nell’articolazione del programma.
Da notare la nuova articolazione in n.5 unità didattiche (UD) rispetto alle
7 precedenti.
I contenuti, pur rimanendo molto simili, sono stati raggruppati in modo
diverso rispetto all’Accordo SR precedente, ampliando notevolmente lo
spazio dedicato al processo di valutazione dei rischi, e riducendo invece
in maniera significativa il tempo previsto per la didattica relativa ai rischi
specifici. Inoltre è stata aumentata la durata (da 4 a 8 ore) sul sistema
legislativo.
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
MODULO A Confronto tra i contenuti del vecchio accordo e del nuovo accordo
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U.D ARGOMENTI ASR 2006 DURATA U.D ARGOMENTI ASR 2016 DURATA
1 Presentazione del corso L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs.626/94 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
4 ore 1 Presentazione del corso L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs.81/2008 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento Il sistema pubblico della prevenzione Il sistema di vigilanza e assistenza
8 ore
2 I soggetti del sistema di prevenzione Il sistema pubblico della prevenzione
4 ore 2 I soggetti del sistema di prevenzione 4 ore
3 Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi Documento di valutazione rischi
4 ore 3 Il processo di valutazione dei rischi 8 ore
4 La classificazione dei rischi in relazione alla normativa Rischio incendio ed esplosione
4 ore
5 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa (Prima parte )
4 ore
6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa (Seconda parte)
4 ore
7 Le ricadute applicative ed organizzative della valutazione del rischio
4 ore 4 Le ricadute applicative e organizzazione della valutazione dei rischi La gestione delle emergenze La sorveglianza sanitaria
4 ore
5 Gli istituti relazionali: informazio-ne e formazione, addestramento, consultazione e partecipazione
4 ore
TOTALE 28 ore TOTALE 28 ore
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
MODULO A
Alcune considerazioni sulle differenze rispetto al passato:
- Nell’UD-A1 (8 ore contro le 4 precedenti) è stato inserito l’ argomento
“Sistema pubblico della prevenzione” e la normativa antincendio,
nell’insieme del sistema legislativo di riferimento, aumentando così
l’importanza per tale argomento.
- Viene dedicata l’intera UD-A2 all’analisi dei “soggetti del sistema di
prevenzione”, per consentire un maggiore approfondimento sulla
complessità della corretta gestione dell’organizzazione della
sicurezza.
- Nelle UD-A4 e UD-A5 (totale 8 ore) viene esplosa la precedente UD7,
completando un processo che si sviluppa da alcuni anni con
l’introduzione di numerose norme e obblighi riguardanti la formazione,
a cui si aggiungono gli aspetti della consultazione e relazioni aziendali.
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
MODULO A
Alcune considerazioni sulle differenze rispetto al passato:
- L’UD-A3 contiene la novità più importante, essendo completamente
dedicata (8 ore) al processo di valutazione dei rischi. Nel precedente
Accordo 2006 all’analisi e valutazione dei rischi erano dedicate 4 UD
(totale 16 ore), ma nell’Accordo 2017 è cambiato l’approccio.
Nel nuovo programma dell’UD-A3 vengono infatti approfondite tutte le
conoscenze e gli strumenti utili a “costruire” una corretta valutazione
dei rischi, riservando a questo tema l’intero modulo (8 ore),
demandando l’approfondimento di ogni singolo rischio al modulo B.
Nella stessa UD-A3 viene inserito anche l’argomento appalti e relative
interferenze, creando un’ omogeneità del tema valutazione dei rischi.
Questa scelta denota una consapevolezza del legislatore della scarsa
qualità delle valutazioni dei rischi. Con la nuova soluzione si intende
riservare uno spazio maggiore alla diffusione di strumenti utili ad un
approccio alla valutazione dei rischi più efficace rispetto al passato. 32
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
MODULO B
Il modulo B è correlato ai rischi presenti nei luoghi di lavoro o relativi alle
attività lavorative. E’ previsto un “modulo comune” (12 UD di 4 ore) valido
per tutte le tipologie di attività, esaustiva per tutti i settori produttivi
fuorché 4 settori che prevedono l’aggiuntivo “modulo di specializzazione”,
i cui contenuti costituiscono approfondimenti specifici.
Il modulo B ha lo scopo di fornire agli RSPP e agli ASPP gli strumenti
per la corretta analisi e valutazione dei rischi, per la risoluzione dei
problemi e per la programmazione degli interventi di prevenzione, per
l’individuazione delle misure presenti o da attuare e per l’individuazione
delle soluzioni tecniche, organizzative e procedurali.
Il testo dell’Accordo pone inoltre l’attenzione sulle metodologie didattiche
da adottare che dovranno avere carattere operativo e orientato al
problem solving.
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MODULO B - Modulo comune
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UD 1 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD 2 Ambiente e luoghi di lavoro
UD 3 Rischio incendio e gestione delle emergenze Rischio ATEX
UD 4 Rischi infortunistici: macchine impianti e attrezzature rischio elettrico rischio meccanico movimentazione merci, apparecchi di sollevamento e attrezzature trasporto merci mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
UD 5 Rischi infortunistici: cadute dall’alto
UD 6 Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: movimentazione manuale dei carichi attrezzature munite di videoterminali
UD 7 Rischi di natura psico-sociale: stress lavoro-correlato, fenomeni di mobbing e sindrome burn-out
UD 8 Agenti fisici
UD 9 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD 10 Agenti biologici
UD 11 Rischi connessi ad attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcoli
UD 12 Organizzazione dei processi produttivi
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
MODULO B “Modulo Comune”
La suddivisione degli argomenti può sembrare in alcuni casi non
proporzionata, ad esempio non è oggettivamente equilibrato lo spazio
riservato ai 4 rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche
artificiali e campi elettromagnetici) a cui è dedicata un’unica UD8, rispetto
agli agenti biologici a cui è dedicata l’intera UD10 o rispetto all’UD12
relativa all’organizzazione dei processi produttivi. Tuttavia è opportuno
notare che in riferimento a questo programma l’Accordo chiarisce che
“l’articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai
soggetti formatori”, lasciando pertanto la possibilità di dedicare più o
meno ore al singolo argomento in relazione ad un’attenta valutazione
programmatica degli approfondimenti necessari in funzione dei
destinatari del corso.
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MODULO B - Moduli di specializzazione
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Modulo B-SP1: Agricoltura – Pesca (12 ore)
Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico
Dispositivi di protezione individuali
Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico
Rischio incendio e gestione dell’emergenza
Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo
Movimentazione dei carichi
Atmosfere iperbariche
Modulo B-SP2: Attività estrattive – Costruzioni (16 ore )
Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri
Il piano operativo di sicurezza (POS)
Cenni sul PSC e sul PSS
Cave e miniere
Dispositivi di protezione individuali
Cadute dall’alto e opere provvisionali
Lavori di scavo
Impianti elettrici e illuminazione di cantiere
Rischio meccanico: macchine e attrezzature
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri
Attività su sedi stradali
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MODULO B - Moduli di specializzazione
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Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore)
Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale
Dispositivi di protezione individuali
Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti del settore sanitario Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da tagli e punta) Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazioni nel settore sanitario
Rischio incendio e gestione dell’emergenza
Le atmosfere iperbariche
Gestione dei rifiuti ospedalieri
Movimentazione dei carichi
Modulo B-SP4: Chimico - Petrolchimico (16 ore)
Processo produttivo, organizzazione del lavoro e
ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico
Dispositivi di protezione individuali
Normativa CEI per strutture e impianti
Impianti nel settore chimico e petrolchimico
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e
mutageni nel settore chimico e petrolchimico
Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e
petrolchimico
Rischio incendi esplosioni e gestione dell’emergenza
Gestione dei rifiuti
Manutenzione impianti e gestione fornitori
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
MODULO B “Moduli di specializzazione”
I programmi dei moduli B di specializzazione, pur essendo dettagliati
nell’elenco degli argomenti da approfondire in tutti 4 i casi previsti, non
contemplano una suddivisione in unità didattiche, lasciando in questo
caso la più totale libertà nella previsione di durata oraria dei singoli
argomenti.
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
MODULO C
Anche per il modulo C (solo RSPP) rispetto all’Accordo 2006, vi sono novità.
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U.D ARGOMENTI ASR 2006 DURATA U.D ARGOMENTI ASR 2016 DURATA
C1 Presentazione del corso Organizzazione e sistemi di gestione
8 ore C1 Presentazione e apertura del corso Ruolo dell’informazione e della formazione
8 ore
C2 Il sistema delle relazioni e della comunicazione Rischi di natura psicosociale
4 ore C2 Organizzazione e sistemi di gestione 8 ore
C3 Rischi di natura ergonomica 4 ore
C4 Ruolo dell’informazione e della formazione
8 ore C3 Il sistema delle relazioni e della comunicazione Aspetti sindacali
4 ore
C4 Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato
4 ore
TOTALE 28 ore TOTALE 28 ore
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ALLEGATO A
6: Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
MODULO C
Si rileva una importante differenza di durata e contenuti nelle unità
didattiche di 4 ore (ex C2 e C3), in cui si riscontra uno spazio più ampio
dedicato al sistema delle relazioni e della comunicazione (UD-C3), che
nel vecchio Accordo era condiviso con i rischi di natura psicosociale.
Allo stress lavoro correlato, data l’importanza assunta negli ultimi
tempi, è dedicata in buona parte l’unità didattica C4 i cui contenuti hanno
come tema il “benessere organizzativo”. Nella stessa UD è inserita la
trattazione dei fattori di natura ergonomica, ai cui rischi nell’Accordo del
2006 era dedicato un intero modulo. Tale riduzione si sposa con
l’inserimento di tale tipologia di rischio tra i contenuti del modulo B
comune.
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ALLEGATO A
7: Valutazione degli apprendimenti
Modulo A
- test somministrabili anche in itinere: minimo 30 domande multirisposta
- eventuale colloquio finale di approfondimento
Esito positivo: 70% risposte corrette
Modulo B
- test somministrabili anche in itinere: minimo 30 domande multirisposta
- prova finale di tipo descrittivo con almeno 5 domande aperte su casi reali
o specifica simulazione finalizzata alla verifica competenze RSPP/ ASPP
- eventuale colloquio finale di approfondimento
Esito positivo: 70% risposte corrette + superamento prova finale
Modulo C
- test somministrabili anche in itinere: minimo 30 domande multirisposta
- colloquio individuale per verifica competenze organizzative, gestionali e
relazionali
Esito positivo: 70% risposte corrette ed esito colloquio orale positivo. 41
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ALLEGATO A
7: Valutazione degli apprendimenti
VERBALI DI ESAME
E’ definito un elenco dei contenuti dei verbali di esame. Vige l’obbligo di
conservazione da parte del soggetto formatore per almeno 10 anni.
- dati identificativi del soggetto formatore
- dati del corso (tipologia e durata di ogni modulo)
- elenco degli ammessi alla verifica di apprendimento sulla base della
frequenza minima del 90% del monte ore del corso
- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione
dell’idoneità
- luogo, data e orario della verifica di apprendimento
- sottoscrizione del verbale da parte del soggetto che ha effettuato la
verifica di apprendimento
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ALLEGATO A
8: Riconoscimento formazione pregressa
I percorsi formativi effettuati ai sensi dell’ Accordo SR del 26/01/2006
vengono fatti salvi nel caso in cui gli RSPP e ASPP non cambino settore
produttivo e continuino ad operare al suo interno.
Corrispondenza tra i moduli B tra nuovo e vecchio Accordo, in relazione
ad eventuali passaggi ad altro settore produttivo:
43
Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regioni
CORSO FREQUENTATO MODULO B COMUNE MODULO C SPECIALISTICO
Modulo B1 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B2 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B3 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP2
Modulo B4 – 48 ore TOTALE --
Modulo B5 – 68 ore TOTALE Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore -- --
Modulo B7 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP3
Modulo B8 – 24 ore -- --
Modulo B9 – 12 ore -- --
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ALLEGATO A
8: Riconoscimento formazione pregressa
ALCUNI ESEMPI
RSPP del settore trasporti (ex Ateco 6), che ha frequentato il modulo B6,
passa al settore chimico: non potrebbe esercitare la funzione di RSPP
ma dovrebbe frequentare ex novo, secondo il nuovo Accordo, il modulo B
comune e il modulo specialistico SP2.
RSPP di un’azienda del settore edile (ex Ateco 3), che ha frequentato in
passato il modulo B3. Se volesse svolgere anche la funzione di RSPP in
un’azienda del settore terziario, il credito maturato ai sensi dell’Accordo
Stato Regioni del 26/01/2006 verrebbe riconosciuto valido per il modulo
B comune e per il modulo specialistico SP2, abilitandolo di conseguenza
all’esercizio della funzione per entrambi i settori.
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ALLEGATO A
8: Riconoscimento formazione pregressa
Fino al 3 settembre 2021 (5 anni dall’entrata in vigore del nuovo
Accordo) la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di
specializzazione, sarà riconosciuta ai fini dell’obbligo di
aggiornamento per gli RSPP e ASPP che si sono precedentemente
formati secondo l’Accordo del 26/01/2006.
Anche se non viene esplicitamente indicato nel testo della nuova norma,
la frequenza del modulo comune, della durata di 48 ore, dovrebbe
consentire il riconoscimento di 40 ore di credito di aggiornamento, mentre
la frequenza dei moduli specialistici corrisponde ad un numero di ore di
aggiornamento pari al numero di ore che costituiscono la durata di ogni
modulo (12 o 16 ore).
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ALLEGATO A
9: Aggiornamento
Secondo le nuove regole l’obbligo di aggiornamento per RSPP e ASPP
viene ottemperato secondo il principio del “life long learning” cioè della
formazione continua nell’arco della vita lavorativa.
Le ore complessive di aggiornamento fissate dal legislatore sono:
- 20 ore nel quinquennio per gli ASPP
- 40 ore nel quinquennio per i RSPP
Viene introdotta così un’importante omogeneizzazione del corso di
aggiornamento, non più modulato con durate diverse in funzione dei
codici ATECO, come avveniva in base alle norme precedenti, ma
prevedendo una durata uguale per tutti i settori produttivi.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
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ALLEGATO A
9: Aggiornamento
47
life long learning
formazione continua nell’arco della vita lavorativa
ore minime
ASPP: 20 ore
RSPP: 40 ore nel quinquennio
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ALLEGATO A
9: Aggiornamento
Secondo il principio di “life long learning” per mantenere l’abilitazione è
necessario che in ogni istante della vita lavorativa RSPP e ASPP
dimostrino di avere partecipato nei 5 anni precedenti, a corsi di
formazione di aggiornamento per un numero totale di ore non inferiore
rispettivamente a 40 ore e 20 ore.
In pratica sarà necessario mantenere costantemente i crediti formativi
accumulati nei 5 anni precedenti al di sopra della soglia minima prevista.
E’ indicato inoltre che è “preferibile che il monte ore complessivo di
aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio”.
In pratica è preferibile che RSPP/ASPP effettuino le ore di aggiornamento
progressivamente, evitando di concentrare la formazione in un solo corso
di formazione pari al totale delle ore previste. Così l’aggiornamento potrà
essere orientato verso i contenuti, richiesti dall’Accordo, relativi a
“evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti
collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.
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ALLEGATO A
9: Aggiornamento
L’Accordo definisce le tematiche delle ore di aggiornamento in modo
puntuale, citando:
- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi,
- le fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa (novità rispetto ai
precedenti Accordi: il rischio stress lavoro-correlato, rischi connessi
alle differenze di genere, età e provenienza, rischi connessi alla
specifica tipologia contrattuale)
- sistemi di gestione e tecniche di comunicazione.
L’aggiornamento è consentito, per l’intero monte ore, in modalità e-
learning, purché effettuato secondo i criteri previsti nell’allegato II
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ALLEGATO A
9: Aggiornamento
Importanti novità vengono introdotte in merito al numero di partecipanti
ai corsi di aggiornamento, che viene elevato da 30 a 35 unità.
E’ obbligatoria la tenuta del registro delle presenze dei partecipanti da
parte del soggetto che realizza il corso.
NOVITA’ IMPORTANTE
L’aggiornamento potrà essere sviluppato anche tramite la partecipazione
a convegni o seminari che trattino “materie o i cui contenuti siano
coerenti” con le caratteristiche e le tematiche di cui al punto 9
dell’allegato (precedentemente citate), per un numero di ore pari al 50%
massimo del totale previsto. Viene introdotto in tal caso, per convegni e
seminari, l’obbligo di tenuta del registro presenze, mentre non viene
posto alcun limite al numero massimo di partecipanti.
I corsi di aggiornamento potranno essere organizzati e realizzati
esclusivamente dagli stessi soggetti formatori individuati per l’erogazione
dei corsi per l’abilitazione RSPP-ASPP. 50
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ALLEGATO A
9: Aggiornamento
Principali caratteristiche dei corsi di aggiornamento
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Funzione Totale ore
aggiornamento
quinquennale
Modalità di
aggiornamento
Quantità
massima di
ore erogabili
Numero massimo
partecipanti
RSPP
40
Corso 40 35
Convegni o seminari 20 Nessun limite
ASPP
20
Corso 20 35
Convegni o seminari 10 Nessun limite
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ALLEGATO A
9: Aggiornamento
NOVITA’ IMPORTANTE
TRIPLA VALENZA FORMAZIONE ABILITANTE!!!!
Viene introdotta una tripla valenza della formazione di aggiornamento: le
ore di aggiornamento effettuate saranno valide per:
- RSPP/ASPP
- formatori per la sicurezza di cui al Decreto Intermin. del 6 marzo 2013
- Coordinatori per la sicurezza nei cantieri
In riferimento a quest’ultima figura viene introdotta una modifica
dell’allegato XIV del D.Lgs.81/2008 che cancella la limitazione a 100
partecipanti dei convegni e seminari precedentemente prevista per i
Coordinatori, uniformando le caratteristiche di tali eventi per tutte le figure
indicate.
Vale il principio del viceversa: i corsi di aggiornamento per formatori per
la sicurezza e per coordinatori avranno validità anche per RSPP e ASPP.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
9: Aggiornamento
Modifica allegato XIV del D.Lgs.81/2008
53
Testo dell’allegato XIV del
D.Lgs.81/2008
Paragrafo “Modalità di svolgimento”
Nuovo testo dell’allegato XIV del
D.Lgs.81/2008
Paragrafo “Modalità di svolgimento”
“L’aggiornamento può essere svolto
anche attraverso la partecipazione a
convegni o seminari con un numero
massimo di 100 partecipanti”
“L’aggiornamento può essere svolto
anche attraverso la partecipazione a
convegni o seminari, in tal caso è
richiesta la tenuta del registro dei
partecipanti da parte del soggetto che
realizza l’iniziativa e non vi è alcun
vincolo sul numero massimo di
partecipanti”
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
9: Aggiornamento
La partecipazione alle ore di aggiornamento di corsi relativi ad altre
qualifiche specifiche previste dalle norme sulla sicurezza (a titolo
esemplificativo vengono citate le figure dei dirigenti, dei preposti, dei
lavoratori addetti ai servizi di emergenza antincendio, evacuazione, primo
soccorso), non è ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e
ASPP.
E’ intuibile che anche la partecipazione a corsi di aggiornamento per
professionisti antincendio di cui al D.Lgs.139/2006, data la qualifica
estremamente specifica, non abbia validità ai fini della formazione di
aggiornamento per RSPP e ASPP. Non vi è tuttavia un riferimento a tali
corsi in quanto giuridicamente di competenza del Ministero dell’Interno.
L’Accordo precisa infine che la partecipazione ai corsi di cui ai moduli di
specializzazione B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4, è valida ai fini
dell’aggiornamento per RSPP e ASPP solo per i primi 5 anni (fino al
03/09/2021).
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
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ALLEGATO A
10: Decorrenza aggiornamento
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale. La decorrenza parte
dalla conclusione del modulo B comune.
Nel momento in cui ASPP/ RSPP svolgano la propria funzione in
aziende per le quali è richiesto uno qualsiasi dei moduli di
specializzazione SPX, la decorrenza dell’aggiornamento va considerata
non dalla conclusione dei moduli di specializzazione ma anche in
questo caso dalla conclusione del modulo B.
Il modulo B comune si intende concluso alla data delle verifiche finali
di apprendimento.
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ALLEGATO A
10: Decorrenza aggiornamento
SOGGETTI ESONERATI
Per soggetti esonerati, prevalentemente ingegneri e architetti con laurea
magistrale, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data
di conseguimento della laurea se avvenuta dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs.81/2008, dal 15 maggio 2008 per coloro che hanno conseguito la
laurea prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.81/2008.
RSPP e ASPP, secondo il principio del life long learning, in ogni istante
dovranno dimostrare di avere partecipato, nei 5 anni precedenti, agli
aggiornamenti non inferiori al minimo, rispettivamente 40 e 20 ore.
I laureati da più di 5 anni esonerati dai moduli A e B, che inizino ad
esercitare la funzione di ASPP/RSPP, dovranno preventivamente
partecipare a corsi di aggiornamento del modulo B per un totale di 20/40
ore, se RSPP dovrà frequentare inoltre preventivamente il modulo C.
Qualora l’aggiornamento alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo
sia in corso, dovrà essere completato nel rispetto delle nuove regole.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
10: Decorrenza aggiornamento
MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE
Il mantenimento dell’abilitazione è legato alla partecipazione, entro la
scadenza quinquennale, ai corsi di aggiornamento. L’assenza della
regolare frequenza ai corsi di aggiornamento tuttavia “non fa venir
meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi
abilitanti” che, “pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad
eseguire la funzione esercitata”.
ESEMPIO
Se un RSPP non completa il monte ore totale di 40 ore di aggiornamento
previsto, alla scadenza dei 5 anni perde l’abilitazione all’esercizio della
sua funzione ma, nel momento in cui completa l’aggiornamento
partecipando a corsi di aggiornamento delle durata necessaria a
compensare le ore mancanti, può ritornare ad eseguire la funzione
esercitata.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
10: Decorrenza aggiornamento
MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE
IMPORTANTE!!!!!!
L’Accordo chiarisce che lo stesso principio va applicato in tutti i casi in
cui la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo
all’esercizio della funzione esercitata.
Vengono citati ad esempio i casi di:
- coordinatore sicurezza cantieri
- addetti Primo Soccorso
- addetti all’uso di attrezzature pericolose (Accordo SR 22/02/2012)
Non si fa cenno agli addetti antincendio/evacuazione dato che l’obbligo
di aggiornamento è indicato soltanto in una circolare successiva. Per tale
figura da tempo è atteso il D.M. che sostituirà l’attuale D.M. 10/03/98.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
10: Decorrenza aggiornamento
MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE
Non si fa cenno agli addetti antincendio/evacuazione dato che
l’obbligo di aggiornamento è indicato soltanto in una circolare
successiva. Per tale figura da tempo è atteso il D.M. che sostituirà
l’attuale D.M. 10/03/98.
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Come previsto dall’art. 37, c.9, D.Lgs. 81/2008, in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni ministeriali, i requisiti, l’addestramento e il livello di formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio continuano ad essere quelli definiti dal D.M. 10/03/98. Il grado di addestramento viene differenziato a seconda dell’entità del rischio incendio presente all’interno dell’azienda secondo 3 diversi livelli di rischio definiti dal D.M. 10/03/98 in base alle attività svolte:
rischio “basso”
rischio “medio”
rischio “elevato”
corso di 4 ore (2 T + 2 P)
corso di 8 ore (5 T + 3 P)
corso di 16 ore (12 T + 4 P) + esame presso VVF
Formazione Servizio Prevenzione Incendi/ Evacuazione
60
Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione, il Dipartimento Ministeriale VVF, con nota del 23 febbraio 2011 ha stabilito programma, contenuto e durata degli aggiornamenti, come da schema sotto riportato
rischio “basso”
rischio “medio”
rischio “elevato”
corso di 2 ore solo PRATICA
corso di 5 ore (2 T + 3 P)
corso di 8 ore (5 T + 3 P)
Secondo le indicazioni dei principali Comandi Regionali dei Vigili del Fuoco (compreso quello dell’Emilia Romagna) è necessario ripetere il corso di formazione e l’addestramento almeno ogni 3 anni.
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Formazione Servizio Prevenzione Incendi/ Evacuazione
OBBLIGHI del DDL e formazione
La vicenda riguarda la morte di 3 ospiti di un hotel di Roma a seguito di un incendio avvenuto in orario notturno.
Sono stati ritenuti responsabili:
- L’amministratore (DDL)
- Il Dirigente (Direttrice dell’albergo)
Non l’ RSPP.
La motivazione si basa sul fatto che non è sufficiente la predisposizione del piano antincendio (che nella fattispecie era sufficientemente dettagliato) ma bensì necessario garantire la presenza costante di componenti delle squadre di emergenza durante i turni di lavoro.
Nel caso specifico la carenza era evidente proprio in merito a tale aspetto prettamente organizzativo.
Sentenza della Cassazione n.22334 del 06/06/11
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Gruppo A
Aziende a rischio rilevante, aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente >4, aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura
16 ore
Gruppo B
Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A
12 ore Gruppo
C Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A
Il regolamento classifica le aziende in 3 gruppi tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, secondo il seguente schema:
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OBBLIGHI del DDL e formazione
Formazione del Servizio Primo Soccorso
Come previsto dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono stabiliti dal D.M. 15 luglio 2003 n.388. Il D.M. prescrive all’art. 3, comma 5, che la formazione dei lavoratori designati debba essere obbligatoriamente ripetuta con cadenza triennale. In caso di mancata effettuazione dell’aggiornamento, gli attestati di formazione precedentemente acquisiti cessano di validità.
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D.M. 15 luglio 2003 n.388
Gruppo A
6 ore
Gruppo B
4 ore Gruppo
C
Per quanto riguarda l’aggiornamento triennale della formazione lo stesso decreto prevede le seguenti durate:
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Formazione del Servizio Primo Soccorso
D.M. 15 luglio 2003 n.388
1. Individuazione delle attrezzature di lavoro
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili (4+4/6 ore) b) Gru a torre (8+4/6 ore) c) Gru mobile (7/11+7/11 ore) d) Gru per autocarro (4+8 ore) e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (8+4 ore)
1. carrelli semoventi a braccio telescopico 2. carrelli industriali semoventi (operatore a bordo su sedile)
f) Trattori agricoli e forestali (3+5 ore) g) Macchine movimento terra
1. escavatori idraulici (4+6 ore) 2. pale caricatrici frontali (4+6 ore) 3. Terne (4+6 ore) !(4+12 ore per i punti 1,2,3 insieme) ! 4. escavatori a fune (4+6 ore) 5. autoribaltabile a cingoli (4+6 ore)
h) Pompa per calcestruzzo (7+7 ore)
66
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento
1.1 Sono soggetti formatori: a) Regioni e province autonome TN e BZ anche mediante le loro ASL e centri di
formazione professionale b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali c) INAIL d) Associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori anche mediante loro società
partecipate e) Ordini e collegi professionali di cui al titolo IV f) Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici delle attrezzature di cui
all’accordo accreditate da Regione o TN o BZ g) Soggetti formatori con esperienza triennale dall’entrata in vigore nella
formazione relativa al tali attrezzature accreditati REGIONE/TN/BZ h) Soggetti formatori con esperienza 6 anni dall’entrata in vigore nella formazione
relativa alla sicurezza accreditati REGIONE/TN/BZ i) Enti bilaterali e organismi paritetici j) Scuole edili nell’ambito degli organismi paritetici
67
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
B) Soggetti formatori
2. Individuazione e requisiti dei docenti
Le docenze […] effettuate […] da personale con esperienza documentata, almeno triennale: • sia nel settore della formazione sia nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro • con esperienza professionale pratica, documentata, […] nelle
tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1 lettera f) in possesso dei requisiti sopra richiamati
68
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
!! ATTENZIONE !!
Non è sufficiente in questo l’abilitazione a “formatore sicurezza” (D.I.
6 marzo 2013) in quanto i requisiti richiesti dall’Accordo SR 22/02/2012
sono più elevati.
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
10: Decorrenza aggiornamento
MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE
PER LE ATTREZZATURE PERICOLOSE
ATTENZIONE!!
Anche per le attrezzature pericolose gli aggiornamenti sono
quinquennali (4 ore di cui 3 di pratica).
Per i “neo patentati” (prima del 12/03/2013 data di entrata in vigore
dell’Accordo SR 22/02/2012) si calcola dalla data del superamento delle
verifiche di apprendimento.
Per i “patentati senior” scadono il 12/03/2020, se hanno fatto la
conversione entro il 12/03/2015 con l’aggiornamento temporaneo di 4
ore.
69
9. Riconoscimento formazione pregressa
9.1 Sono riconosciuti validi alla data di entrata in vigore del decreto (12/03/2013, cioè 1 anno dopo la pubblicazione) i corsi già effettuati con i seguenti requisiti: a) durata complessiva non inferiore a quella minima (vedi
allegati), composti di modulo teorico, modulo pratico, verifica finale di apprendimento
b) corsi composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale, di durata inferiore a quella minima, a condizione che vengano integrati con il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore (12/03/2015)
c) corsi di qualsiasi durata, non completati da verifica finale, a condizione che vengano integrati con il corso di aggiornamento e verifica finale entro 24 mesi dall’entrata in vigore (12/03/15)
70
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
La circolare del Ministero del Lavoro n.12 del 11/03/2013 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla formazione prevista dall’accordo S-R del 22/02/2012. - in caso di utilizzo occasionale è necessario la specifica abilitazione per
l’uso delle attrezzature di cui all’Accordo (tra cui carrelli elevatori e PLE); tale abilitazione non è necessaria per operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura, per la manutenzione e le operazioni che non configurino specifica attività lavorativa connessa all’attrezzatura
- aggiornamento formazione (effettuazione corso di cui punto 6 Accordo 22/2/2012): è riconosciuta la possibilità che le 3 ore di formazione modulo pratico possano essere effettuate in aula con massimo partecipanti non superiore a 24 unità
Circolare del Ministero del Lavoro n.12/2013
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
11: Attestazioni
Gli attestati dei partecipanti ai corsi vengono rilasciati dai soggetti
formatori che erogano il corso, che provvedono per almeno 10 anni alla
custodia e all’archiviazione della relativa documentazione, denominata
“Fascicolo del corso” (anche su supporti informatici), contenente i dati
anagrafici dei partecipanti, il registro del corso con l’elenco dei
partecipanti e le relative firme, i nomi dei docenti (e relative firme),
contenuti, orari e verifiche di apprendimento.
Gli attestati devono prevedere almeno i seguenti contenuti:
- denominazione del soggetto formatore
- dati anagrafici del partecipante al corso
- specifica tipologia di corso con indicazione della frequenza (90% ore)
e durata (moduli B specificare modulo comune o specializzazione)
- periodo di svolgimento del corso
- firma del soggetto formatore
72
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
12: Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
Come già detto i docenti devono essere abilitati ai sensi del D.I. 6/3/2013.
La questione riguarda tuttavia anche il datore di lavoro. Infatti il DDL in
possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP
(art.34 D.Lgs.81/2008), può svolgere, esclusivamente nei riguardi
propri lavoratori, la formazione di cui all’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei
lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del
requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal D.I. 6 marzo 2013.
73
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
2. Organizzazione della formazione
Per ciascun corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il DDL b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; c) nominativi dei docenti; d) numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 ; e) il registro di presenza dei partecipanti; f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore previste; g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché […] specifica tipologia contrattuale attraverso cui vien resa la prestazione […]
74
4. Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo […] si articola in 2 moduli distinti i cui contenuti […] alle lett. a) e b) c.1 e al c.3 dell'art. 37 del D.Lgs.n.81/08. Inoltre […] i contenuti e l'articolazione della formazione […] riferimento anche per […] lavoratori, […] art. 21 […] D.Lgs. n. 81/08 (imprese familiari, ndr).
Formazione Generale Formazione Specifica
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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Formazione Generale
Con riferimento alla lett.a) del c.1 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi vigilanza, controllo e assistenza.
Contenuti
Durata minima
4 ore per tutti i settori
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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Formazione Specifica
Con riferimento alla lett. b) del c.1 e al c.3 dell'art.37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve: - avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) comma 4
(nuovo rapporto di lavoro, cambio mansioni)
- avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e […] alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
77
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Modulo A per ASPP/RSPP Ing. Stefano Bergagnin
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Contenuti Rischi infortuni, Incidenti e infortuni mancati, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Altri Rischi.
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e […] subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro 78
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Allegato 2
79
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Allegato 2
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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Allegato 2
81
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Il numero di ore di formazione per ciascun settore comprende la “formazione Generale" e "Specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'art.2, comma 1, lett. cc), del D.Lgs. n. 81/08
RIASSUMENDO RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
Formazione generale
4 ore 4 ore 4 ore
Formazione specifica
4 ore 8 ore 12 ore
Totale 8 ore 12 ore 16 ore
Formazione Lavoratori
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
82
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
9. Aggiornamento
E’ previsto aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
Aggiornamento quinquennale
6 ore 6 ore 6 ore
Durata
Lavoratori
83
!! IMPORTANTE !!
La scadenza dell’aggiornamento è l’11/01/2017, per i lavoratori formati prima dell’ 11/01/2012, i 5 anni successivi alla data di erogazione della formazione per i lavoratori formati dopo l’11/01/2012.
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
Formazione particolare
preposti 8 ore 8 ore 8 ore
Totale 16 ore 20 ore 24 ore
Durata minima
durata minima del modulo preposti è di 8 ore
Formazione Preposti
84
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
Aggiornamento quinquennale
6 ore 6 ore 6 ore
!! IMPORTANTE !! La scadenza dell’aggiornamento è l’11/01/2017, per i preposti formati prima dell’ 11/01/2012, i 5 anni successivi alla data di erogazione della formazione per i preposti formati dopo l’11/01/2012.
Formazione Preposti
Contenuti I contenuti della formazione, oltre a quelli già […] elencati all'art.37, c.7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati; 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte
dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza […], e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali a loro disposizione
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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
6. Formazione dei dirigenti
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'art.2, c.1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento […] all'art.37, c.7, del D.Lgs. n.81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'art.18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed e' strutturata in quattro moduli
Modulo 1. Giuridico – Normativo
Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
86
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Formazione Dirigenti
Durata Durata minima della formazione per dirigenti è 16 ore.
DIRIGENTI
Modulo 1
16 ore Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Totale 16 ore
87
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
Aggiornamento quinquennale
6 ore 6 ore 6 ore
!! IMPORTANTE !! La scadenza dell’aggiornamento è l’11/01/2017, per i dirigenti formati prima dell’ 11/01/2012, i 5 anni successivi alla data di erogazione della formazione per i dirigenti formati dopo l’11/01/2012.
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
12: Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
L’Accordo contiene un chiarimento sul caso dei DDL-RSPP che hanno nel
proprio organico lavoratori esposti a rischi classificati diversamente
rispetto al rischio attribuito al macrosettore Ateco di appartenenza.
I DDL la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio o
alto secondo l’allegato II dell’Accordo 21/12/2011, ma i cui lavoratori
svolgono esclusivamente attività a rischio basso, possono partecipare
al modulo di formazione per DDL-RSPP rischio basso, salvo poi
integrare le ore e i contenuti previsti per i corsi corrispondenti ad attività a
rischio medio o alto, qualora venga meno tale condizione.
Viceversa un DDL-RSPP la cui attività risulti classificata a rischio basso,
qualora al suo interno abbia lavoratori che svolgono attività
appartenenti ad un livello di rischio medio o alto, dovrà partecipare ad
un corso di formazione relativo al livello di rischio medio o alto. 88
Accordo SR 21/12/2011 per DDL-RSPP
5. Articolazione del percorso formativo
I percorsi sono articolati in moduli associati a 3 differenti livelli di rischio:
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
Formazione DLSPP
16 ore 32 ore 48 ore
Il monte ore di formazione da frequentare e' individuato in base al settore Ateco di appartenenza, associato ad uno dei 3 livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (ATECO 2002-2007). I percorsi formativi prevedono, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:
89
Modulo 1. Normativo - Giuridico
Modulo 2. Gestionale
Modulo 3. Tecnico
Modulo 4. Relazionale
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
12: Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
12.5 Formazione dei lavoratori somministrati
Viene introdotta una modifica importante per quanto riguarda tale tipologia
di lavoratori.
La nota di cui al par.8 “Crediti Formativi” dell’Accordo SR 21/12/2011, è
sostituita dalle previsioni del paragrafo 12.5 dell’Allegato A, come segue:
“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai
sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs.15/05/2015 n.81 (“Jobs act” ndr) viene
effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e li
addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di
somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall’utilizzatore.”
90
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO I ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA PER L’ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 32
ALLEGATO II REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA
FORMAZIONE SU SSL IN MODALITA’ E-LEARNING
ALLEGATO III
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 98/2013 (D.L. N. 69/2013)
SISTEMA DI CREDITI FORMATIVI TRA PERCORSI FORMATIVI EQUIVALENTI
ALLEGATO IV INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE ED
EROGAZIONE DEI CORSI
ALLEGATO V TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AI SOGGETTI CON RUOLI IN MATERIA DI PREVENZIONE
GLI ALTRI ALLEGATI
91
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO
CREDITI
CSP/CSE DL 16 ore
* DL 32 ore
* DL 48 ore
*
RSPP Formazione Modulo A+B+C
art. 32 d.lgs.81/2008 Accordo 26/01/2006 Presente Accordo
RSPP con Modulo A PARZIALE Credito:
- Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza:
-Modulo tecnico: 52 ore -Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore
RSPP con Modulo A e Modulo B3 o RSPP con Modulo A e Modulo B
Comune e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE Credito:
-Modulo giuridico: 28 ore -Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: -Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore
TOTALE
TOTALE
TOTALE
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C
art. 32 d.lgs.81/2008 Accordo 26/01/2006 Presente Accordo
FREQUENZA TOTALE TOTALE TOTALE
92
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
FORMAZIONE SOGGETTI
d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO
CREDITI
CSP/CSE DL 16 ore * DL 32 ore * DL 48 ore *
ASPP Formazione Modulo A+B
art. 32 d.lgs.81/2008
Accordo 26/01/2006 Presente Accordo
ASPP con Modulo A PARZIALE
Credito: - Modulo giuridico: 28 ore
Necessaria frequenza: -Modulo tecnico: 52 ore -Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore
ASPP con Modulo A e Modulo B3 o ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e
Modulo B Specialistico SP2
PARZIALE
Credito: -Modulo giuridico: 28 ore -Modulo tecnico: 52 ore
Necessaria frequenza: -Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore
PARZIALE
Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3
Necessaria frequenza: Modulo 4
PARZIALE
Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3
Necessaria frequenza: Modulo 4
PARZIALE
Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3
Necessaria frequenza: Modulo 4
ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione
art. 32 d.lgs.81/2008
Accordo 26/01/2006 Presente Accordo
FREQUENZA
PARZIALE
Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3
Necessaria
frequenza: Modulo 4
PARZIALE
Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3
Necessaria frequenza: Modulo 4
PARZIALE
Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4
93
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
FORMAZIONE SOGGETTI
d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO
CREDITI RSPP
Moduli A + B + C
RSPP esonerato Modulo C
CSP/CSE
DL 16 ore
DL 32 ore
DL 48 ore
COORDINATORE SICUREZZA
art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008
PARZIALE Credito: Modulo A - 28 ore Modulo B3 - 60 ore (accordo 26.1.2006)
o Modulo B Comune Modulo B-SP2 Necessaria frequenza: Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 Modulo C
FREQUENZA
/
TOTALE
TOTALE
TOTALE
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 16 ore
art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
PARZIALE Credito:
-Modulo A (UD A1: 8 ore + UD A2: 4 ore)
Necessaria frequenza: -Modulo A (UD A3: 8 ore + UD A4: 4 ore + UD A5 4 ore) -Modulo B Comune -Eventuali Moduli B Specialistici -Modulo C
FREQUENZA
FREQUENZA
/
PARZIALE necessaria
frequenza n. 16 ore e
contenuti
PARZIALE necessaria frequenza
n. 32 ore e contenuti
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 32 ore
art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
PARZIALE Credito:
-Modulo A - 28 ore Necessaria frequenza:
-Modulo B Comune -Eventuali Moduli B Specialistici -Modulo C
FREQUENZA
PARZIALE Credito:
-Modulo giuridico: 28 ore
Necessaria frequenza: -Modulo tecnico: 52 ore -Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore
TOTALE
/
PARZIALE necessaria frequenza
n. 16 ore e contenuti
94
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO
CREDITI
RLS LAVORATORE Formazione Generale
LAVORATORE Formazione Specifica
DIRIGENTE
PREPOSTO
RSPP Formazione Modulo A + B + C
art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
TOTALE
TOTALE
TOTALE*
TOTALE
TOTALE
RSPP con esonero art. 32 Formazione Modulo C
art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
ASPP Formazione Modulo A + B
art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
ASPP con esonero art. 32 art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
COORDINATORE SICUREZZA art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
DDL autonominato RSPP - 16 ore
art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
DDL autonominato RSPP - 32 ore
art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
DDL autonominato RSPP - 48 ore
art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
RLS
art. 37 d.lgs. n. 81/2008
/
TOTALE
FREQUENZA
PARZIALE
Credito: -Modulo giuridico
Necessaria frequenza: -Modulo gestionale -Modulo tecnico -Modulo relazionale
TOTALE
LAVORATORE Formazione Generale
art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA / FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
LAVORATORE Formazione Specifica
art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA / / FREQUENZA FREQUENZA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
DIRIGENTE
art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
PARZIALE
Necessaria frequenza: n. 16 ore e contenuti
TOTALE
TOTALE*
/
TOTALE
PREPOSTO
art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
PARZIALE
Necessaria frequenza: n. 24 ore e contenuti*
FREQUENZA
FREQUENZA
PARZIALE
Credito: -Modulo giuridico
Necessaria frequenza:
-Modulo gestionale -Modulo tecnico -Modulo relazionale
/
* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.
96
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO
CREDITI
ASPP 20 ore
RSPP 40 ore
CSP/CSE 40 ore
DL 6 ore
DL 10 ore
DL 14 ore
RSPP 40/60/100 ore
art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
RSPP 40 ore Presente accordo TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 28 ore
art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
TOTALE
PARZIALE
Necessaria frequenza: 12 ore
PARZIALE
Necessaria frequenza: 12 ore
TOTALE
TOTALE
TOTALE
ASPP 20 ore
Presente accordo
/
PARZIALE
Necessaria frequenza: 20 ore
PARZIALE
Necessaria frequenza: 20 ore
TOTALE
TOTALE
TOTALE
CSP/CSE 40 ore
art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d. lgs. n. 81/2008
TOTALE
TOTALE
/
TOTALE
TOTALE
TOTALE
DL 6 ore
art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
/
PARZIALE
Necessaria frequenza: n. 4 ore
PARZIALE
Necessaria frequenza: n. 8 ore
DL 10 ore
art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
TOTALE
/
PARZIALE
Necessaria frequenza: n. 4 ore
DL 14 ore
art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
TOTALE
TOTALE
/
97
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
DIRIGENTE 6 ore
art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
TOTALE
PARZIALE
Necessaria frequenza: n. 4 ore
PARZIALE
Necessaria frequenza: n. 8
RLS 4/8 ore annue art. 37 d. lgs. n. 81/2008
FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica 6 ore
art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
PREPOSTO 6 ore
art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO
CREDITI
RLS 4/8 ore
LAVORATORE 6 ore
DIRIGENTE 6 ore
PREPOSTO 6 ore
RSPP 40 – 60 - 100 ore
art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
/
TOTALE
TOTALE
TOTALE
RSPP 40 ore art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo
/ TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 28 ore art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
/
TOTALE
TOTALE
TOTALE
ASPP 20 ore art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo
/ TOTALE TOTALE TOTALE
CSP/CSE 40 ore
art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
DL 6 ore art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
/
TOTALE
TOTALE
TOTALE
DL 10 ore art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
/
TOTALE
TOTALE
TOTALE
DL 14 ore art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
/
TOTALE
TOTALE
TOTALE
RLS 4/8 ore annue art. 37 d.lgs. n. 81/2008 / TOTALE TOTALE TOTALE LAVORATORE Formazione specifica 6 ore
art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
/
FREQUENZA
TOTALE
DIRIGENTE 6 ore
art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
TOTALE
/
TOTALE
PREPOSTO 6 ore
art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
TOTALE
TOTALE
/ 99
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
ALLEGATO A
Disposizione transitorie e finali
L’Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 è stato pubblicato il 19 agosto 2016
nella Gazzetta Ufficiale e pertanto è entrato in vigore il 3 settembre
2016.
Per un anno a partire dalla data di entrata in vigore, pertanto fino al 2
settembre 2017, è consentito avviare corsi di formazione per RSPP e
ASPP conformemente a quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni del 26
gennaio 2006. Quest’ultimo viene comunque abrogato.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP
Docente Stefano Bergagnin
PROGETTAZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA - SERVIZI Via Cairoli, 22 - 44121 - Ferrara (Italy) Tel 0532 247713 (r.a.) Fax 0532 215574 e.mail: [email protected]
Grazie per l’attenzione
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