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Master Breve

SECONDA GIORNATA

MILANO, 23 marzo 2017

LE ESPORTAZIONI

Adempimenti doganali e aspetti fiscali

Relatore: Dott. Luca Moriconi

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CODICE DOGANALE DELL’UNIONE (CDU) REGOLAMENTO UE N. 952/13

Principali novità Semplificazione di vari aspetti normativi e procedurali per consentire

una più uniforme, efficace e moderna applicazione delle proceduredoganali

Riordino e snellimento delle norme relative ai regimi doganali

Sviluppo delle procedure telematiche

Rafforzamento della figura dell’operatore economico autorizzato (AEO)

Rappresentanza doganale

Obbligazione doganale (garanzia, prescrizione, contabilizzazione, tassodi interesse)

Sdoganamento centralizzato / Autovalutazione.

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Dal 1° maggio 2016:

Regimi doganali:

Immissione in libera pratica

Regimi speciali: transito, deposito, uso specifico(ammissione temporanea, uso finale)perfezionamento (attivo e passivo)

Esportazione

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NUOVE DEFINIZIONI (art. 5 Reg. UE n. 952/2013 - CDU)

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Atto con il quale una persona manifesta la volontà di vincolare lemerci a un determinato regime doganale.

La dichiarazione in dogana può essere fatta:

1) per iscritto (mod. DAU)

2) avvalendosi di un sistema informatico (sdoganamentotelematico)

3) mediante dichiarazione verbale o altro atto

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NUOVE DEFINIZIONI (art. 5 Reg. UE n. 952/2013 - CDU)

Dichiarazione in dogana

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La dichiarazione in dogana contiene tutte le indicazioninecessarie per l’applicazione delle disposizioni chedisciplinano il regime doganale per il quale le merci sonodichiarate.

Devono essere in possesso del dichiarante e a disposizionedell’autorità doganale tutti i documenti diaccompagnamento necessari per l’applicazione delledisposizioni che regolano il regime per il quale le mercisono dichiarate.

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DICHIARAZIONE IN DOGANA(art. 162-163 Reg. UE n. 952/2013)

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DOCUMENTI RILEVANTI IN DOGANA

Fattura commerciale, lista valorizzata, fattura ‘pro-forma’

DV1 (dichiarazione del valore)

documenti per l’applicazione dei regimi tariffari preferenziali(es. EUR1, FORM A)

Documenti di trasporto internazionale (es. AirWayBill, Bill ofLading, CMR), packing list

Documenti specifici: certificazioni (es. CITES), attestazionitecniche (es. analisi), C.O. certificato di origine,licenze,autorizzazioni/nulla osta (es. sanitari).

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Il regime doganale dell’esportazione si fonda sull’uscitafisica della merce dal territorio doganalecomunitario/unionale.

In considerazione del fatto che la merce è destinata alconsumo in Paesi terzi, non è prevista l’applicazione di dazie della c.d. fiscalità interna (Iva, accise).

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ESPORTAZIONE – ASPETTI GENERALI

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Un ruolo essenziale nella corretta gestione del regime èripartito tra i due uffici doganali coinvolti: l’ufficio diesportazione, presso il quale viene presentata ladichiarazione di esportazione, e l’ufficio di uscita, cioèl’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita fisica delle mercidal territorio doganale dell’Unione.

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ESPORTAZIONE – ASPETTI GENERALI

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Il processo di informatizzazione del regime, AutomatedExport System (AES), avviato nel 2007, si basa:

sullo scambio elettronico dei dati

sulla tracciabilità delle spedizioni

sull’eliminazione dei documenti cartacei.

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ESPORTAZIONE – ASPETTI GENERALI

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LA DEFINIZIONE DI ESPORTATORE NEL NUOVO CDU

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2446/15Art. 1 punto 19) «esportatore»:

a) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momentodell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con ildestinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devonoessere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territoriodoganale dell’Unione;

b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenutenei bagagli personali dello stesso;

c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione cheha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso unadestinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

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LA DEFINIZIONE DI ESPORTATORE NEL NUOVO CDU

Secondo quanto previsto dall’art. 1, p. 19) del RD il soggetto che agisce comeesportatore nelle operazioni commerciali deve essere stabilito nella UE equindi avere in tale territorio:

la sede statuaria / l’amministrazione centrale / una stabile organizzazione(sede fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarierisorse umane e tecniche).

Inoltre, lo stesso deve essere titolare di un contratto concluso con ildestinatario di un paese terzo e/o, al momento dell’accettazione delladichiarazione doganale di esportazione, avere la facoltà di decidere che lemerci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori delterritorio doganale dell’Unione.

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LA DEFINIZIONE DI ESPORTATORE NEL NUOVO CDU

A tale regola fa eccezione, il soggetto privato che esporta beni da trasportarenei bagagli personali che potrà quindi presentare, qualora necessario, unadichiarazione doganale in qualità di esportatore anche se residente in unPaese terzo, in quanto viaggiatore.

Da ciò deriva che l’operatore commerciale stabilito in un Paese terzo, cheintende presentare una dichiarazione di esportazione nell’Unione europeadeve affidare le operazioni ad un soggetto stabilito nella UE, che in qualitàdi esportatore agisca per suo conto.

Non rappresentano condizioni sufficienti:

Essere identificati ai fini IVA

Nominare un rappresentante fiscale

Disporre di codice EORI

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LA DEFINIZIONE DI ESPORTATORE NEL NUOVO CDUUltimi chiarimenti intervenuti – nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoliprot. n. 70662 del 07/07/2016

1° caso: soggetto non stabilito che esporta dall’UE

Casella 2 DAU (Esportatore/Speditore):

Può essere indicato il soggetto stabilito nel Paese terzo, a condizione che allaCasella 14 DAU (Dichiarante/Rappresentante) sia indicato un Rappresentanteindiretto, che presenta la dichiarazione (fase transitoria).

2° caso: cessione EXW da IT a soggetto non stabilito nell’UE

Casella 2 DAU (Esportatore/Speditore): va indicato il soggetto cedente (IT)

Casella 14 DAU (Dichiarante/Rappresentante): va indicato il Rappresentantediretto/indiretto, che presenta la dichiarazione.

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L’esportatore presenta le merci e la relativa dichiarazionedi esportazione all’ufficio doganale di “esportazione”.

Vincoli territoriali, salvo casi particolari:

luogo in cui l’esportatore è stabilito

luogo in cui le merci sono imballate o caricate.

Vincoli/Opportunità derivanti dal sistema informativo AIDA(territorio nazionale) - circolare 18/D/2010

ESPORTAZIONE – PROCEDURE

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L’ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione ead effettuare l’analisi dei rischi, oltre che ai fini fiscali, anche aifini di sicurezza.

Tale ultima analisi viene effettuata sulla base dei dati rilevanti aifini dei controlli di sicurezza contenuti nella c.d. ‘dichiarazionepre-partenza’ (→dichiarazione doganale).

ESPORTAZIONE – PROCEDURE

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All’operazione è quindi assegnato un codice identificativoalfanumerico di 18 caratteri, denominato MRN (MovementReference Number).

Es. 15ITQXN1T0118737T9

Tale codice ha la funzione di identificare univocamente laspedizione destinata all’esportazione e così permettere ildialogo telematico tra gli uffici doganali coinvolti.

ESPORTAZIONE – PROCEDURE

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15 IT QXN 1T 0118737 T 9

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MRN - STRUTTURA

anno di registrazione

paese di registrazione

codice ufficio

codice regime

numero dichiarazione

"E“ esportazione"T" transito oesportazione abbinata altransito

checkdigit

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Espletati tali adempimenti, l’ufficio di esportazione svincola lemerci per l’esportazione e consegna all’operatore il Documentodi Accompagnamento Esportazione (DAE).

La merce e il DAE devono essere presentati all’ufficio doganaledi uscita.

Novità: con il nuovo CDU, a partire dal 1° marzo 2019 non saràpiù richiesto l’utilizzo della copia cartacea del DAE, essendosufficiente l’indicazione del MRN.

ESPORTAZIONE – PROCEDURE

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L’ufficio doganale di uscita è l’ufficio competente per il luogo dal qualele merci lasciano il territorio doganale dell’Unione per una destinazioneal di fuori di tale territorio (art. 329 RE 2447/15).

Ipotesi particolari:

Merci esportate attraverso infrastrutture di trasporto fisse

Merci caricate su navi o aeromobili per il trasporto fuori dell’UE

Contratto di trasporto unico a destinazione paese terzo

Esportazione abbinata a TRANSITO

ESPORTAZIONE – PROCEDURE

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L’ufficio doganale di uscita sorveglia che la merce presentatacorrisponda con quella dichiarata, anche sulla base dell’analisidei rischi, e verifica l’uscita fisica delle merci.

A seguito di ciò l’ufficio doganale di uscita invia il messaggioelettronico “risultati di uscita” tramite il sistema informaticodoganale all’ufficio di “esportazione”.

In caso di esito positivo, il messaggio “uscita conclusa”costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganaledell’Unione.

ESPORTAZIONE – PROCEDURE

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Se dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci l’ufficio doganale diesportazione non è stato informato dell’uscita delle merci, essopuò chiedere al dichiarante di comunicare la data in cui le mercihanno lasciato il territorio doganale dell’Unione e di indicarel’ufficio doganale di uscita (art. 335 RE).

ESPORTAZIONE – PROCEDURE

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Ai sensi dell’art. 248 RD, se, dopo un periodo di 150 giorni dalladata dello svincolo delle merci per l’esportazione, l’ufficiodoganale di esportazione non ha ricevuto né informazionisull’uscita delle merci, né la prova che le merci hanno lasciato ilterritorio doganale dell’Unione, tale ufficio può invalidare ladichiarazione di esportazione, informandone il dichiarante el’ufficio di uscita dichiarato (art. 340 RE).

ESPORTAZIONE – PROCEDURE

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Il c.d. “visto uscire”, apposto dall’ufficio di uscita, assumeuna particolare importanza sotto il profilo fiscale: essocostituisce infatti la prova dell’esportazione ai fini dellaregolare definizione dell’operazione come ‘non imponibile’,ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/72 (IVA).

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PROVE DELL’ESPORTAZIONE

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PROVE DELL’ESPORTAZIONE

Nel nuovo sistema, il «visto uscire» è costituito da unmessaggio di «notifica dell’uscita delle merci» generatodirettamente dal sistema informatico doganale econsultabile attraverso un apposito servizio (Notifica diesportazione - AES) disponibile sul sito internet dell’Agenziadelle Dogane e dei Monopoliwww.agenziadoganemonopoli.gov.it

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Per effettuare tale consultazione sarà però indispensabileconoscere il numero di riferimento della spedizione (MRN),che può essere acquisito tramite il soggetto che ha curatol’operazione doganale (spedizioniere doganale o altrorappresentante), oltre alla copia della dichiarazionedoganale (DAU) dallo stesso presentata, anche al fine diverificare la correttezza degli elementi dichiarati in dogana.

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PROVE DELL’ESPORTAZIONE

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Prove dell’esportazione

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L’ufficio doganale di uscita è l’UFFICIO DI PARTENZA DEL TRANSITO.

Importante differenza (novità che sarà introdotta sulla base dell’art.329 RE 2447/15):

TRANSITO ESTERNO (T1) L’esportazione si chiude dopo il vincolo alregime di transito

TRANSITO INTERNO (T2) L’esportazione si chiude dopol’appuramento del transito

ESPORTAZIONE ABBINATA A TRANSITO

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PROVE DELL’ESPORTAZIONE

Ai sensi dell’art. 346 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD), restasalva in ogni caso la possibilità per gli esportatori di fornireuna prova alternativa dell’avvenuta esportazione, mediantel’esibizione di documenti di trasporto internazionale o diattestazioni ufficiali rilasciate da autorità estere.

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PROVE DELL’ESPORTAZIONE

Ai sensi dell’art. 335 RE costituiscono prova alternativadell’avvenuta esportazione:

bolla di consegna firmata dal destinatario

prova del pagamento

fattura

documenti rilasciati da trasportatori

documenti/attestazioni rilasciati da autorità doganaliestere.

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Art. 8 DPR n. 633/72 Cessioni all’esportazione

Per cessione di beni si intende il trasferimento del potere didisporre di un bene materiale come proprietario (art. 14Direttiva n. 2006/112/CE relativa al sistema comuned’imposta sul valore aggiunto)

riferimento a onerosità / corrispettivo anche ai fini dellaregolare costituzione del plafond Iva.

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ESPORTAZIONE - ASPETTI FISCALI IVA

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Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto ospedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, acura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propricessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti perconto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazioneapposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su unesemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 delDPR 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cuiall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvengatramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti condecreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste edelle telecomunicazioni;

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Art. 8 DPR n. 633/72

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Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dellaComunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, acura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione deibeni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navida diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo ditrasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagaglipersonali fuori del territorio della Comunità economica europea;l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficiodoganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;

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Art. 8 DPR n. 633/72

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Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi daifabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi resea soggetti che, avendo effettuato cessioni all‘esportazione odoperazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà diacquistare, anche tramite commissionari, o importare beni eservizi senza pagamento dell'imposta.

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Art. 8 DPR n. 633/72

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Esportazione di beni a cura del cedente (art. 8 comma 1lettera a):

Il soggetto cedente provvede al trasporto o alla spedizionedei beni direttamente fuori del territorio doganale dell’UE,mediante mezzi propri o incaricando soggetti terzi,effettuando a proprio nome tutti gli adempimentidoganali.

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PROVE DELL’ESPORTAZIONE

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Nelle operazioni di esportazione triangolari intervengono due soggettinazionali: il primo (IT1), con il ruolo di cedente-fornitore delle merci, e ilsecondo (IT2) nella duplice veste di cessionario-esportatore → leoperazioni doganali di esportazione sono effettuate a suo nome.

L’aspetto fondamentale da salvaguardare ai fini del riconoscimento dellanon imponibilità IVA per entrambi i soggetti è quello della spedizionedelle merci direttamente all’estero da parte del primo cedentenazionale, evitando così il realizzarsi di una cessione interna (consegnadella merce nel territorio dello Stato tra i due soggetti nazionali).

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PROVE DELL’ESPORTAZIONEOPERAZIONI TRIANGOLARI

(Circolare n. 35/E/97)

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Il cessionario-esportatore (IT2) comproverà l’avvenuta esportazione medianteconservazione del documento doganale corredato del visto uscire.

Per il primo fornitore nazionale (IT1), invece, la prova dell’esportazione saràcostituita dal visto apposto dall’ufficio doganale presso il quale sono stateespletate le formalità di esportazione sulla fattura emessa nei confronti delcessionario nazionale, successivamente integrato con l’attestazione di uscita,apposta dallo stesso ufficio doganale di esportazione.

In alternativa, il primo cedente (IT1) potrà anche acquisire tramite il propriocliente nazionale, e conservare agli atti, la copia della bolletta doganale diesportazione (DAU), debitamente corredata della stampa del messaggio dinotifica dell’uscita.

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PROVE DELL’ESPORTAZIONEOPERAZIONI TRIANGOLARI

(Circolare n. 35/E/97)

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OPERAZIONI TRIANGOLARI - REQUISITI

Per salvaguardare la non imponibilità dell’operazione è indispensabile nondar luogo a una consegna diretta della merce sul territorio nazionale daIT1 a IT2, che configurerebbe una cessione interna tra i due soggettinazionali, soggetta ad imposta.

L’incarico di trasporto deve quindi essere affidato al vettore da IT1.

Con un interpretazione più recente, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate –Risoluzione n. 35/E/2010, ha specificato che l’incarico al trasportatorepuò essere dato anche da IT2 purché in nome e per conto di IT1.

In questo caso IT2 agirebbe quale mero intermediario di IT1 senza maiavere la disponibilità del bene.

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OPERAZIONI TRIANGOLARI - REQUISITI

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Ulteriore apporto interpretativo è pervenuto dallagiurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze n.24964/2010 - n. 6898/2011 e n. 14405/2014): approcciodiretto a valorizzare l’aspetto sostanziale della effettivavolontà contrattuale delle parti.

L’operazione resta non imponibile per IT1 e IT2 alla solacondizione che - sin dall’inizio e nella sua rappresentazionedocumentale - sia stata voluta come cessione nazionale in vistadel trasporto al cessionario residente all’estero, anche nel casoin cui l’invio dei beni all’estero avvenga a mezzo di un veicolo diproprietà dell’acquirente nazionale.

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Il cessionario non residente provvede a curare iltrasporto/spedizione dei beni fuori del territorio doganaledell’UE, mediante mezzi propri o incaricando soggetti terzi.

Tempistica prevista: entro 90 giorni dalla consegna

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ESPORTAZIONE DI BENI A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE

(art. 8, comma 1, lettera b)c.d. Esportazioni indirette

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Tra le varie condizioni di consegna previste nellacodificazione INCOTERMS 2010, la clausola EX WORKS(Franco fabbrica) è l’unica a prevedere che le formalitàdoganali nel paese di esportazione siano curatedirettamente dal cessionario/cliente estero, senza uncoinvolgimento diretto del venditore/esportatore.

VENDITA CON CONDIZIONE DI CONSEGNA EXW

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Tale condizione di consegna, seppure possaapparentemente rappresentare un vantaggio per ilsoggetto cedente (il quale può liberarsi celermente diqualsiasi rischio e onere connesso al trasporto dellemerci), si traduce, in realtà, in una pericolosa delega alsoggetto acquirente per l’espletamento corretto etempestivo delle formalità doganali, da cui dipendonodelicate conseguenze sotto il profilo fiscale.

VENDITA CON CONDIZIONE DI CONSEGNA EXW

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ESPORTAZIONE CON RESA EX WORKSCOMPILAZIONE DAU

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 70662 del 07/07/2016

cessione EXW da IT a soggetto non stabilito nell’UE

Casella 2 DAU (Esportatore/Speditore): va indicato il soggetto cedente (IT)

in quanto titolare del contratto di vendita con il soggetto acquirente stabilito inun paese terzo ed in possesso della facoltà di decidere, sulla base dellecondizioni pattuite con detto contratto al momento della vendita, che le mercidevono essere trasportate a cura dell’acquirente verso una destinazione situataal di fuori del territorio doganale dell’Unione

Casella 14 DAU (Dichiarante/Rappresentante): va indicato il Rappresentantediretto/indiretto, che presenta la dichiarazione.

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In caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni, vienemeno la condizione per riconoscere la non imponibilitàdell’operazione. Il cedente nazionale, pertanto, dovràprovvedere alla regolarizzazione dell’operazione, medianteversamento del tributo entro i 30 giorni successivi.

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ESPORTAZIONE DI BENI A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE

(art. 8 comma 1 lettera b)c.d. Esportazioni indirette

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1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, aisensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 26ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione,è punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta alcento per cento del tributo, qualora il trasporto o laspedizione fuori del territorio dell'Unione europea nonavvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non siapplica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito,previa regolarizzazione della fattura, il versamentodell'imposta.

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ASPETTI SANZIONATORI (art. 7 comma 1 D. L.vo 471/97)

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IMPORTANTE NUOVA INTERPRETAZIONE

Sentenza della Corte di Giustizia della UE, emessa in data19 dicembre 2013 nel procedimento C-563/12.

Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E/2014.

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ESPORTAZIONE DI BENI A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE

(art. 8 comma 1 lettera b)c.d. Esportazioni indirette

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Non è conforme con la Direttiva CE in materia di Iva una norma nazionaleche neghi il beneficio della non imponibilità, nonostante sia possibiledimostrare l’uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione, seppuredopo lo scadere del predetto termine di novanta giorni.

Pertanto, il regime di non imponibilità delle esportazioni, si applica:

sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente neacquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire laregolarizzazione,

sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso deltermine di 90 giorni, purché, ovviamente, sia acquisita la provadell’avvenuta esportazione.

ESPORTAZIONE DI BENI A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE

(art. 8 comma 1 lettera b)c.d. Esportazioni indirette

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Si ritiene, altresì, possibile recuperare l'IVA nel frattempo versata aisensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto n. 471 del 1997, mediante:

emissione di una nota di variazione entro il termine per lapresentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo

in alternativa, si potrà avanzare richiesta di rimborso.

Nel caso in cui la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque,entro i 30 giorni previsti ai fini della regolarizzazione, e si abbia provadell’avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dalversamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazionesanzionabile.

ESPORTAZIONE DI BENI A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE

(art. 8 comma 1 lettera b)c.d. Esportazioni indirette

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UN UTILE ‘PARALLELO’: LA PROVA DELL’USCITA NELLE OPERAZIONI INTRA-UE

L’invio dei beni in altro Stato membro è un elemento costitutivo dellacessione intracomunitaria, in assenza del quale non può applicarsi iltrattamento di non imponibilità ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993.

In assenza di disposizioni specifiche che prevedano espressamente latipologia di documentazione richiesta, deve farsi riferimento alleindicazioni contenute nei documenti di prassi emanati nel tempo(risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 345/E/2007, n. 477/E/2008, n.19/E/2013 e n. 71/E/2014): la prova, il cui onere ricade in ogni caso sulcedente, potrà essere fornita con qualsiasi documento idoneo adimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

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UN UTILE ‘PARALLELO’: LA PROVA DELL’USCITA NELLE OPERAZIONI INTRA-UE

Un insieme di documenti che, nel loro complesso, forniscano un quadrocoerente di elementi volti a confermare la regolarità dell’operazione, comegià desumibile da fattura ed elenco INTRA-1:

documenti di trasporto (DDT/CMR, con attestazione di presa in caricodella merce da parte del vettore), anche in formato elettronico (tracking),contenenti informazioni in merito alla presa in carico, al percorso e allaconsegna delle merci a destino

fattura emessa dal vettore nei confronti del cedente ai fini del trasportodelle merci, in caso di vendita con resa ‘a destino’

dichiarazione di ricevimento merce resa dal cliente (supportata dalladocumentazione bancaria di pagamento o da quella contrattuale).

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Se era richiesta una dichiarazione di esportazione ma le mercisono uscite dal territorio doganale dell’Unione senza taledichiarazione, l’esportatore presenta una dichiarazione diesportazione retroattiva. Tale dichiarazione è presentataall’ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilitol’esportatore.

Apposita istanza motivata, corredata di tutti i documentigiustificativi (fattura, documenti di trasporto, ordini,pagamenti, ecc.). VEDI ESEMPIO ISTANZA

PRESENTAZIONE A POSTERIORI DI UNADICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE (art. 337 RE)

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Il suddetto ufficio doganale certifica l’uscita delle merciall’esportatore a condizione che, se la dichiarazione fosse statapresentata prima dell’uscita delle merci dal territorio doganaledell’Unione, lo svincolo sarebbe stato concesso, e che dispongadella prova che le merci hanno lasciato il territorio doganaledell’Unione.

E’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniariastabilita dall’art. 318 TULD (omessa presentazione delladichiarazione – da € 258 a € 2.582).

PRESENTAZIONE A POSTERIORI DI UNADICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE (ART. 337 RE)

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TENTATA VENDITACasistica: beni inviati, per la tentata vendita, in Paesi terzi in regime diesportazione temporanea (ex art. 214 TULD) o con utilizzo di carnet A.T.A.

Tali merci restano di proprietà dell'esportatore fino al momento della vendita,che costituisce il presupposto per la trasformazione dell’esportazionetemporanea in definitiva e per l'emissione della fattura.

La sussistenza del presupposto territoriale, ai fini dell'assoggettamento ad IVAdi una cessione di beni mobili, richiede la materiale esistenza fisica del bene nelterritorio dello Stato al momento del verificarsi degli effetti traslativi.

Poiché in tale momento i beni stessi non si trovano nel territorio dello Stato, inquanto precedentemente spediti all'estero, l'operazione deve considerarsi al difuori del campo di applicazione dell'imposta per mancanza del presupposto dellaterritorialità (→ art. 7 bis DPR n. 633/72).

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Profilo doganale: la spedizione di beni al di fuori del territorioUE costituisce una esportazione a tutti gli effetti, connecessità di espletamento delle ordinarie formalità doganali.

Profilo fiscale: permane la non imponibilità ex art. 8 D.P.R. n.633/1972, ma l’assenza di un corrispettivo impedisce diconsiderarle utili ai fini della costituzione del plafond Iva.

Indicazione del valore ai soli fini statistici e doganali

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INVIO IN PAESI EXTRA UE DI CAMPIONI E OMAGGI

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REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA (CDU art. 203)

Casistica: merci in precedenza esportate devono essere reintrodotte nelterritorio UE (ad esempio perché difettose / non conformi all’ordine ocomunque respinte dal cliente estero).

È possibile ottenere su richiesta, la REINTRODUZIONE IN ESENZIONE DAIDAZI SE:

la reintroduzione avviene entro tre anni dall’esportazione ;

le merci si trovano nello stesso stato in cui sono state esportate;

la reintroduzione viene richiesta dallo stesso soggetto che avevaeffettuato l’esportazione. VEDI ESEMPIO ISTANZA

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TIPOLOGIE DI ORIGINE

Origine non preferenziale

(comune/commerciale)

È l’origine dichiarata in dogana negliscambi con tutti i Paesi terzi. Costituisceuno degli elementi-base perl’applicazione della tariffa doganale edelle misure di politica commerciale (adesempio, dazi antidumping), nonchéper la definizione del ‘made in’.

Il relativo documento è il certificato diorigine (C.O., rilasciato dalle CCIAA).

Origine preferenziale

È l’origine dichiarata in dogana solo perdeterminati Paesi, per l’applicazione dimisure tariffarie preferenziali (riduzioneo esenzione daziaria).

I relativi documenti sono: EUR1, EUR-MED, Form A, dichiarazione su fattura,dichiarazione su fattura EUR-MED.

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Prodotti interamente ottenuti

I prodotti sono ottenuti con utilizzo esclusivo di componentioriginari e a seguito di un processo produttivo compiutoall’interno di un solo Paesead es.: prodotti minerari, prodotti agricoli, animali

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

I prodotti possono contenere componenti non originari,purché questi siano sottoposti a determinati livelli minimi dilavorazione, previsti da regole stabilite nei protocollisull’origine (c.d. regole di lista)

ORIGINE PREFERENZIALE – REGOLE DI ACQUISIZIONE

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LE REGOLE DI LISTA

Tre tipologie standard:

1. cambiamento della voce doganale (4 CIFRE) delle materieprime non originarie utilizzate

2. effettuazione di lavorazioni specifiche (sulle materie primenon originarie utilizzate) espressamente descritte nellaregola di lista

3. regola del valore: previsione di soglie percentuali di valoreche non devono essere superate, riferite alle materie primenon originarie utilizzabili nel processo di trasformazione ecalcolate sul prezzo ‘franco fabbrica’ del prodotto finito.

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ACCORDO UE COREA DEL SUD

MACCHINE/APPARECCHI MECCANICI – CAPITOLO 84

VOCESA

DESCRIZIONE DELLE MERCI

Lavorazione o trasformazione alla quale devonoessere sottoposti i materiali non originari perottenere il carattere di prodotti originari

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EX cap. 84

Reattori, caldaie, macchine, apparecchi meccanici e loro parti, esclusi ….

Fabbricazione a partire damateriali classificati in vocidiverse da quella delprodotto

Fabbricazione in cui ilvalore di tutti imateriali utilizzati nonsupera il 50% delprezzo franco fabbricadel prodotto

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