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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio di Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Dossier di Documentazione

Le attività della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata in materia Federalismo Fiscale

A cura del Servizio II - Rapporti Internazionali, Programmazione e Finanza

Autori: Serafino Di Camillo, Massimo Melidoni, Gaetano Perrone

INDICE

Relazione Introduttiva sull’attuazione del Federalismo Fiscale  

1. La normativa

1.1. La Legge N. 42 del 5 maggio 2009 - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

2. Gli Atti della Conferenza Unificata su:

2.1 Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

2.2 Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 recante: “Disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale”;  

2.3 Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 recante: “Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

2.4 Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante: “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

2.5 Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante: “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

2.6 Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante: “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

2.7 Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, egli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

2.8 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, nonché istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 2, 5, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

2.9 Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 recante: “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”.

2.10 Decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51 recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”.  

Relazione introduttiva sull’attuazione del Federalismo Fiscale La legge 5 maggio 2009, n. 42 recante: "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", è entrata in vigore il 21 maggio 2009. Essa ha stabilito i principi direttivi per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, conferendo al Governo una serie di apposite deleghe legislative al fine di adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla ridefinizione del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni. In questo quadro, uno degli obiettivi principali del disegno di legge è il passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica a quello dell’attribuzione di risorse basate sull’individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali. A tal fine, il provvedimento stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di Regioni ed Enti locali, definisce i principi che regoleranno l’assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica. La stessa legge n. 42/2009 ha previsto, altresì, che sugli schemi di decreto legislativo si dovesse acquisire l’intesa della Conferenza Unificata; pertanto, sono pervenuti alla Segreteria numerosi provvedimenti per i quali sono state attivate le relative istruttorie. A conclusione di esse, la Conferenza Unificata ha adottato le conseguenti determinazioni. Il presente dossier è volto alla raccolta della documentazione concernente gli atti adottati dalla Conferenza che hanno poi portato alla definitiva adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 42/2009 da parte del Governo. In particolare, viene raccolto quanto segue: - le specifiche disposizioni della legge n. 42/2009 di riferimento; - le schede tecniche predisposte a fini istruttori ai fini dell’esame dei provvedimenti da

parte della Conferenza Unificata; - gli atti adottati dalla Conferenza Unificata; Di seguito, si elencano i decreti legislativi di attuazione delle deleghe previsti dalla legge n. 42/2009 adottati dal Governo: 1) Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

2) Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 recante: “Disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale”; 3) Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 recante: “Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 4) Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante: “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 5) Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante: “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 6) Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante: “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 7) Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 8) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, nonché istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 2, 5, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 9) Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 recante: “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”. 10) Decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51 recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”.

1. La normativa

LEGGE N. 42 del 5 maggio 2009

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1. (Ambito di intervento)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. La presente legge costituisce attuazione dell’ articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’ articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i princìpi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.

Art. 2. (Oggetto e finalità)

In vigore dal 18 giugno 2011

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’ articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione,

l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. (3) (9)

2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo; b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali; c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell’amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’ articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite (10); f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione (8); g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita; h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e

relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; (4) i) previsione dell’obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata; l) salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni; n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale; p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri; q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: 1) istituire tributi regionali e locali; 2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1) (11) ; r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati

dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all’ articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni; s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali; t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all’ articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni; u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l’ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all’ articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all’entità di tali scostamenti e possono comportare l’applicazione di misure automatiche per l’incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all’ articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall’ articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria; (12) aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri

uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica; bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi; cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera b); ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all’ articolo 119, quinto comma, della Costituzione; ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all’adempimento dei relativi compiti; hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall’ articolo 119 della Costituzione; ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva; ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite; mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e

l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’ articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. (5)

4. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. (2)

7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4 (7) . (6)

(2) Comma modificato dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 6, lett. c), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 6, lett. a), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 6, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011; vedi, anche, l'art. 1, comma 2 della stessa L. 85/2011.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011.

(7) Vedi, anche, il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85.

(8) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

(9) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

(10) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

(11) Vedi, anche, l'art. 38, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

(12) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Art. 5. (Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) (16)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2 prevedono l’istituzione, nell’ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l’attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all’ articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l’applicazione; c) la Conferenza verifica l’utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all’ articolo 16; d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l’adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali; f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti; g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all’ articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

(16) Vedi, anche, gli articoli da 33 a 37, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

Capo II

RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 7. (Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali) (17)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; b) per tributi delle regioni si intendono: 1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale; c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale; d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all’ articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto: 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale; 2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio; 3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche; e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

(17) Vedi, anche, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Capo III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11. (Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in: 1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 2) spese relative alle altre funzioni; 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all’ articolo 16; b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo (21) (23) ; c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante; d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell’ articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all’ articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l’integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell’ articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione (22); g) valutazione dell’adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l’ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all’ articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825.

(23) Vedi, anche, il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

Art. 13. (Princìpi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2, con riferimento all’entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l’altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all’esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell’ articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all’articolo 16, tenendo conto dei princìpi previsti dall’ articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica; b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l’entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento; c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all’ articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a: 1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale; 2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell’entità dei finanziamenti dell’Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti (26) ; d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata (27) ; e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard; f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all’esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all’ articolo 2, del fattore della dimensione demografica in

relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative; g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera; h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all’ articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell’assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all’ articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all’ articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

(26) Vedi, anche, il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

(27) Vedi, anche, il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

Capo IV

FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 15. (Finanziamento delle città metropolitane) (28)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all’ articolo 2 e in coerenza con i princìpi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l’attribuzione ad esse dell’autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso

l’attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all’esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 12, comma 1, lettera d).

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 24, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

Capo V

INTERVENTI SPECIALI

Art. 16. (Interventi di cui al quinto comma dell’ articolo 119 della Costituzione) (30)

In vigore dal 18 giugno 2011

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2, con riferimento all’attuazione dell’ articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell’ articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell’Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato; b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni; c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all’esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale; d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona; l’azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua

attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L’entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. (29)

(29) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011.

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88.

Capo VI

COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 17. (Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale; b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all’osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell’autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni (31); d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali; e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l’assunzione di oneri e di impegni nell’interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l’occupazione e l’imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l’alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell’ente nonché l’attivazione nella misura massima dell’autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell’ente locale per l’attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all’ articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all’ articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

(31) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 155 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220.

Capo VII

PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 19. (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2, con riguardo all’attuazione dell’ articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale (33) (34)

(33) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85.

(34) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21. (Norme transitorie per gli enti locali)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all’ articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell’ articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall’eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge; b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all’ articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata; c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati; d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all’ articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell’ articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti dall’ articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica; e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all’esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali: 1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l’80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2; 2) per comuni e province l’80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo; 3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l’ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all’ articolo 2; f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).

2. Ai soli fini dell’attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell’entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all’ articolo 2

sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica; c) funzioni nel campo dei trasporti; d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; e) funzioni nel campo della tutela ambientale; f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro (35).

5. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2 disciplinano la possibilità che l’elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata (36) .

(35) Vedi, anche, i commi da 26 a 31 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(36) Vedi, anche, il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

Art. 22. (Perequazione infrastrutturale)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali; b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; d) densità della popolazione e densità delle unità produttive; e) particolari requisiti delle zone di montagna; f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all’ articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’ articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’ articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (37) .

(37) Vedi, anche, il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 e il D.M. 26 novembre 2010.

Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’ articolo 114, terzo comma, della Costituzione) (44)

In vigore dal 7 luglio 2012

1. In sede di prima applicazione, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L’ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali; b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; d) edilizia pubblica e privata; e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell’ articolo 118, secondo comma, della Costituzione. (45)

4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell’ articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell’ articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (46)

5. Con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell’ articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3 (43). (40)

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell’Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all’attuazione dell’ articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l’attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall’ articolo 19, comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[9. A seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale. (41) ]

[10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l’ articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo (42) (41). ]

(40) Comma così modificato dall'art. 1, comma 21, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(41) Comma abrogato dall’ art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(42) Vedi, anche, i commi da 14 a 17 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(43) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 e il D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

(44) Vedi, anche, il comma 112 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220.

(45) Vedi, anche, il D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

(46) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi lo Statuto 7 marzo 2013.

Art. 25. (Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali; b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione.

Art. 26. (Contrasto dell’evasione fiscale) (47)

In vigore dal 21 maggio 2009

1. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell’evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell’accertamento dei predetti tributi; b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.

(47) Vedi, anche, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

2. Gli Atti della Conferenza Unificata

2.1 Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

CONFERENZA UNIFICATA Seduta del 27 gennaio 201

Punto n. 4 dell’o.d.g. - Elenco B

OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (Codice sito n. 4.6/2010/1 - Servizio II) Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 Finalità del provvedimento: L’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 prevede che i decreti legislativi di cui all’articolo 2 della medesima legge stabiliscano i principi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni rispettando dei principi direttivi elencati nello stesso articolo 19 da lettera a) a lettera d). Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 dicembre 2009, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto che è stato trasmesso con nota n. 9660 DAGL/050139/10.3.44 del 28 dicembre 2009, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Detta documentazione, è stata inviata alle Regioni ed agli Enti locali il 7 gennaio 2010. Lo schema di decreto si compone di 7 articoli riguardanti rispettivamente l’oggetto del decreto (art. 1), l’attribuzione del patrimonio (art. 2), il trasferimento dei beni (art. 3), lo status dei beni (art. 4), la tipologia dei beni (art. 5), la semplificazione delle procedure di attuazione del federalismo demaniale (art. 6) e le disposizioni finali (art. 7). In particolare, l’individuazione dei beni da attribuire a titolo non oneroso a comuni, province, città metro politane e regioni avverrà previa intesa in sede di Conferenza unificata secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione fra competenze e funzioni e valorizzazione ambientale. I beni individuati inseriti in appositi elenchi vengono poi trasferiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. I beni trasferiti entrano a far parte del patrimonio disponibile dei comuni, province, città metropolitane e regioni. Vengono individuate poi le tipologie dei beni da trasferire e le esclusioni. E’ prevista la semplificazione di alcune procedure, la esenzione dai tributi relativi ai trasferimenti e la determinazione, tramite decreti del Ministro

dell’economia e delle finanze, di criteri, tempi per la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni ed agli enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti di cui all’articolo 3. Istruttoria: Dopo la diramazione avvenuta il 7 gennaio del 2010, è stata convocata, per l’esame ed eventuali osservazioni sul provvedimento, una riunione, a livello tecnico, per il giorno 20 gennaio 2010, nel corso della quale sono state evidenziate da parte sia delle Regioni che degli Enti locali alcune criticità in merito ad alcuni articoli. A conclusione di detto incontro, è stato convenuto di convocare una ulteriore riunione il 26 gennaio 2010; prima di tale incontro, l’ANCI e l’UPI hanno fatto pervenire due distinti documenti contenenti le puntuali proposte di modifica del provvedimento (All. A e B). In particolare, le proposte riguardano la tipologia dei beni, il meccanismo di trasferimento agli Enti territoriali, la possibilità di poter acquisire i predetti beni in forma associata, lo status degli stessi (patrimonio disponibile) con i relativi problemi che potrebbero sorgere per effetto di eventuali vincoli sui beni stessi, il trasferimento dei beni culturali, la soppressione dell’articolo 7 concernente la riduzione dei trasferimenti erariali, l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese relativa ai beni trasferiti. I rappresentanti delle Regioni si sono riservati di far pervenire le proprie proposte a seguito delle decisioni che saranno assunte dalla competente Commissione della Conferenza delle Regioni convocata per il pomeriggio del 26 gennaio 2010. I rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno preso atto delle proposte pervenute, ritenendo opportuno convocare una ulteriore riunione, a livello tecnico, per il 27 gennaio 2010 in cui possano essere esaminate le proposte regionali, rinviando alla sede politica la determinazione finale in ordine al raggiungimento dell’intesa prevista dalla legge n. 42/2009. Si sottopone alla Conferenza Unificata per acquisizione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi MANCATA INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA PER DECORRENZA DEI TERMINI

2.2 Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 recante: “Disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale”

CONFERENZA UNIFICATA Seduta del 29 luglio 2010

Punto n. 1 dell'o.d.g. Oggetto: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale". Codice sito 4.11/2010/10- Servizio I Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 Finalità del provvedimento: la legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", detta, all'articolo 24, in sede di prima applicazione, fino alla attuazione della disciplina delle città metropolitane, norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 giugno 2010, interviene, in attuazione del citato articolo 24, commi 1, 2, 4 e 6 della legge delega n. 42 del 2009, a disciplinare compiutamente l'ordinamento di Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma della Costituzione, in relazione alla veste di capitale della Repubblica quale ente territoriale dotato di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, individuando, in particolare, gli organi dì Governo di Roma capitale: l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco. La disposizione della suindicata legge delega n. 42 dei 2009, prevede un percorso attuativo in parte diverso; infatti, l'articolo 24, comma 5, stabilisce che sullo schema di decreto legislativo in argomento, siano sentiti, ai sensi dell'articolo 2, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune dì Roma. Detto schema di decreto, poi, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 2 dovrà essere sottoposto all'esame della Conferenza Unificata, ai tini della prescritta intesa e poi al Parlamento. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, con nota pervenuta il 14 luglio 2010 il provvedimento indicato in oggetto che è stato diramato il successivo 16 luglio, ai tini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza Unificata. Esiti istruttori: il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso con nota pervenuta il 26 luglio 2010, il parere del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 luglio. Detto parere favorevole subordinato agli emendamenti proposti, è stato diramato con nota del 27 luglio u.s. (All. 1) Con successiva nota del 27 luglio 2010, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato il parere favorevole della Provincia di Roma, che è stato diramato in pari data. (All. 2)

Per l'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 28 luglio 2010. In quella sede sono stati esaminati gli emendamenti contenuti nel parere del Comune di Roma e sono stati individuati gli emendamenti condivisi dall'ANCI che possono ritenersi condizionanti ai finì dell'espressione dell'intesa. Tali emendamenti sono: art. 3, commi 2 e 5, art. 4, comma 10, art. 5, comma 2, tranne ultimo periodo, commi 3, 4, 5 e 6 e art. 7, comma 3. Il rappresentante dell'UPI ha condiviso gli emendamenti proposti dal Comune di Roma relativi all'articolo 3, commi 5 e 9. Le Regioni hanno espresso tecnicamente parere favorevole sul testo approvato dal Consiglio dei Ministri, tuttavia la Commissione degli Affari istituzionali deve ancora pronunciarsi al riguardo. Il rappresentante della Regione Lazio ha comunicato che la Conferenza dei Capigruppo della Regione Lazio si è espressa favorevolmente sul testo approvato dal Governo, ma non ha esaminato gli emendamenti contenuti nel parere del Comune di Roma.. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso contrarietà sugli emendamenti proposti dal Comune di Roma, in quanto complessivamente comportano maggiori oneri. Il rappresentante del Ministro delle riforme per il federalismo ha rimesso alla valutazione del Ministro raccoglimento di alcuni emendamenti, mentre ha espresso contrarietà sugli emendamenti relativi all'articolo 3, comma 2 (Aumento del numero dei Consiglieri a 60 unità) e all'articolo 7, comma 4. Con nota pervenuta il 28 luglio 2010, la Regione Lazio ha trasmesso il parere reso sul testo del provvedimento, che è stato diramato in pari data. (All. 3). Si sottopone all'esame della Conferenza Unificata, ai fini dell'acquisizione dell'intesa, al sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale”. Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Repertorio atti n. 70/CU del 29 luglio 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 luglio 2010: VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, la quale all’articolo 24 demanda ad uno o più decreti delegati, adottati ai sensi dell’articolo

2 della medesima legge delega, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, il compito di disciplinare l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale; VISTO l’articolo 2, comma 3, della suindicata legge delega n. 42 del 2009, il quale prevede, tra l’altro, che sui decreti legislativi, di cui al comma 1, sia acquisita l’ intesa in sede di Conferenza Unificata; VISTO lo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale”, approvato , in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 giugno 2010, nel testo pervenuto con nota del 14 luglio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il successivo 16 luglio; VISTA la nota n. 5778 DAGL/ 50149/10.3.44 del 23 luglio 2010, pervenuta il 26 luglio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole subordinato all’accoglimento di alcuni emendamenti, reso con ordine del giorno del 19 luglio 2010, n.81, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Roma, che è stato diramato con nota n. CSR 0003553 P-2.17.4.1 del 27 luglio 2010; VISTA la nota n. 5882 DAGL/ 50149/10.3.44 del 27 luglio 2010 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole, mozione n.252, espresso dal Consiglio della Provincia di Roma, diramato in pari data con nota CSR 0003570 P-2.17.4.1; VISTA la nota n. 5913 DAGL/ 50149/10.3.44 del 28 luglio 2010 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole della Regione Lazio, diramato in pari data con nota CSR 0003603 P-2.17.4.1; CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 28 luglio 2010, attesi i pareri favorevoli resi dalla regione Lazio e dalla provincia di Roma, sono stati esaminati gli emendamenti contenuti nel sopra citato parere del Comune di Roma e individuati, tra questi, i seguenti emendamenti, che i rappresentanti dell’ANCI hanno ritenuto condizionanti ai fini dell’espressione dell’intesa: all’articolo 3, commi 2 e 5; all’articolo 4, comma 10; articolo 5, comma 2, tranne ultimo periodo, nonché ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 5 e all’articolo 7, comma 3; CONSIDERATO che, nella medesima riunione tecnica, il rappresentante dell’UPI ha condiviso gli emendamenti proposti dal Comune di Roma relativi all’articolo 3, commi 5 e 9 e che le Regioni hanno espresso avviso favorevole sul testo approvato dal Consiglio dei Ministri; CONSIDERATO che, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nella medesima riunione tecnica del 28 luglio 2010, ha espresso contrarietà sugli emendamenti proposti dal Comune di Roma, in quanto suscettibili di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il rappresentante del Ministro delle riforme per il federalismo ha rimesso alla valutazione politica l’accoglimento di

alcuni emendamenti, e ha espresso contrarietà sugli emendamenti relativi all’articolo 3, comma 2 (aumento del numero dei Consiglieri a 60 unità); RILEVATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul testo approvato il 18 giugno 2010 dal Consiglio dei Ministri; RILEVATO, altresì, che, nella medesima seduta, a seguito dell’esame di alcuni emendamenti (articolo 3, commi 2, 5 e 7 e articolo 5) proposti dal Comune di Roma, fatti propri dall’ANCI, è stata espressa l’intesa dall’ANCI e dall’UPI sul sopra citato testo approvato dal Consiglio dei Ministri a fronte dell’impegno del Ministro per le Riforme per il federalismo di proporre al Consiglio dei Ministri, al momento dell’approvazione definitiva del provvedimento, gli emendamenti relativi al numero dei municipi e alle indennità dei consiglieri;

SANCISCE INTESA nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale”, nel testo trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il 16 luglio 2010.

Il Segretario Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto

2.3 Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 recante: “Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42”

CONFERENZA UNIFICATA Seduta del 29 luglio 2010

Punto n. 3 dell’o.d.g.

OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. (ECONOMIA – RIFORME FEDERALISMO – SEMPLIFICAZIONE – RAPPORTI REGIONI – POLITICHE EUROPEE) (Codice sito n. 4.6/2010/33 - Servizio II) Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 Finalità del provvedimento e riferimenti normativi: Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 luglio 2010, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province che è stato trasmesso, con nota n. 5795 - DAGL/50152/10.3.77 del 23 luglio 2010, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ai fini del conseguimento dell’intesa, prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; detto provvedimento è stata inviato alle Regioni ed agli Enti locali il 26 luglio 2010. Detto provvedimento è stato adottato in attuazione della delega al Governo contenuta nella citata legge n. 42/2009 ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, al fine di consentire, a partire dal 2012, il graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica attraverso l’individuazione dei modelli organizzativi relativi a funzioni fondamentali e servizi svolti dagli Enti locali, l’analisi dei costi finalizzata all’individuazione dei più significativi e la definizione di un modello di stima dei fabbisogni standard. In particolare, lo schema di decreto si compone di 8 articoli riguardanti rispettivamente l’oggetto del decreto (art. 1), funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese (art. 2), metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard (art. 3), procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 4), pubblicazione dei fabbisogni standard (art. 5), gradualità (art. 6), revisione a regime dei fabbisogni standard (art. 7) e disposizioni finali ed entrata in vigore (art. 8). Istruttoria: Per l’esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 28 luglio 2010 nel corso della quale i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa. I rappresentanti dell’UNCEM hanno espresso avviso favorevole, apprezzando, in particolare, il riferimento alla presenza di zone montane contenuto nell’articolo 4, comma 1, lett. a) e chiedendo il coinvolgimento diretto dell’UNCEM nell’attività di monitoraggio dei fabbisogni standard, come assicurato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

All’incontro non erano presenti i rappresentanti delle Regioni i quali hanno comunicato che la valutazione delle Regioni sarà illustrata direttamente nella sede politica. Si sottopone alla Conferenza Unificata per acquisizione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Repertorio atti n. 73/CU del 29 luglio 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 29 luglio 2010: VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica; VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione

che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta;

VISTA la nota n. 5795 - DAGL/50152/10.3.77 del 23 luglio 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 luglio 2010, provvedimento che è stato inviato, il 26 luglio 2010, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, per l’esame del citato provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 28 luglio 2010 nel corso della quale i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa, i rappresentanti dell’UNCEM hanno espresso avviso favorevole, apprezzando, in particolare, il riferimento alla presenza di zone montane contenuto nell’articolo 4, comma 1, lett. a) e chiedendo il coinvolgimento diretto dell’UNCEM nell’attività di monitoraggio dei fabbisogni standard, come assicurato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, mentre non erano presenti i rappresentanti delle Regioni i quali avevano comunicato che la valutazione delle Regioni sarebbe stata illustrata direttamente nella sede politica; CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza: - le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui, nell’evidenziare talune valutazioni di merito sul provvedimento in esame, comunicano di non volersi esprimere al riguardo, significando di non essere state coinvolte nella predisposizione del provvedimento medesimo e dichiarando, comunque, che nulla osta alla prosecuzione del suo iter; - l’ANCI ha consegnato un documento (All.B) in cui esprime avviso favorevole al conseguimento dell’intesa; - l’UPI ha espresso avviso favorevole al conseguimento dell’intesa; - l’UNCEM ha consegnato un documento (All.C) in cui si esprime avviso favorevole al conseguimento dell’intesa a condizione dell’accoglimento della richiesta di coinvolgimento diretto dell’Unione nei procedimenti di determinazione dei fabbisogni standard; CONSIDERATO, inoltre, che le Regioni hanno chiesto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 5, comma 1, sia sottoposto anche all’esame della Conferenza Unificata; CONSIDERATO che il Governo si è impegnato a sostenere tale richiesta nell’iter previsto nelle competenti Commissioni parlamentari; ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE L’INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del

22 luglio 2010 e trasmesso, con nota n. 5795 - DAGL/50152/10.3.77 del 23 luglio 2010, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto

2.4 Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante: “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42”

CONFERENZA UNIFICATA Seduta del 28 ottobre 2010

Punto n. 6 dell’o.d.g.

OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. (ECONOMIA – RIFORME FEDERALISMO - SEMPLIFICAZIONE - RAPPORTI REGIONI – POLITICHE EUROPEE) (Codice sito n. 4.6/2010/36 - Servizio II) Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Finalità del provvedimento e riferimenti normativi: Lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato in attuazione della delega attribuita dalla legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale prevede che, nella fase di avvio (di durata triennale), i Comuni riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, che manterranno fino ad allora l’assetto attuale; successivamente dall’anno 2014 saranno introdotte nell’ordinamento fiscale due nuove forme di tributi propri: un’imposta municipale propria e un’imposta municipale secondaria facoltativa. In particolare, il testo prevede: - la devoluzione ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito derivante da alcune imposte tra cui l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, l’IRPEF relativa ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario), l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie, la nuova cedolare secca sugli affitti. Vengono stabilite misure finalizzate a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario; - l’istituzione dell’imposta cosiddetta cedolare secca sugli affitti che il proprietario di immobili locati avrà facoltà di scegliere in alternativa a quello attuale. A decorrere dall’anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze affittate congiuntamente all’abitazione, potrà essere assoggettato, se il locatore così deciderà, alla nuova imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca potrà essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione; - nella seconda fase dell’attuazione del federalismo fiscale municipale, a partire dal 2014, per il finanziamento dei Comuni ed in sostituzione delle attuali, saranno introdotte nell’ordinamento fiscale due nuove forme di tributi propri: un’imposta municipale propria ed un’imposta municipale secondaria facoltativa. La prima sostituirà, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, l’imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e l’imposta comunale sugli immobili; essa non si applicherà al possesso dell’abitazione principale;

- l’imposta municipale secondaria facoltativa, invece, potrà essere introdotta, anch’essa dall’anno 2014 e con esclusione degli immobili ad uso abitativo, per sostituire una o più delle seguenti forme di prelievo: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Il provvedimento prevede, inoltre, l’istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio, avente la durata di cinque anni e distinto in due sezioni, al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare; le modalità di alimentazione e di riparto delle suddette sezioni sono stabilite con provvedimento governativo previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Viene anche stabilita l’attribuzione allo Stato un compartecipazione sul gettito dei tributi spettanti ai Comuni in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del decreto legislativo in questione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo schema di decreto legislativo approvato oggi verrà trasmesso alla Conferenza unificata per la acquisizione dell’intesa e, successivamente, alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ed alle altre Commissione competenti. Istruttoria: Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto 2010, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Detto provvedimento, pervenuto in data 13 agosto 2010, è stato trasmesso, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini del conseguimento dell’intesa, come previsto dalla legge n. 42/2009. Ai fini dell’esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 settembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno rappresentato di non avere avuto un mandato dai Presidenti per cui hanno rinviato le loro valutazioni alla sede politica della Conferenza Unificata; peraltro, le Regioni Sicilia (con la presentazione di un documento) e Sardegna hanno chiesto una modifica al testo per salvaguardare le proprie prerogative previste dai rispettivi Statuti. I rappresentanti dell’ANCI hanno evidenziato alcune problematiche del provvedimento che necessitano di un approfondimento tra le quali in particolare: - la necessità di una condivisione dei dati già disponibili per la quantificazione dei trasferimenti ai Comuni con relativa garanzia per gli anni successivi delle risorse ad oggi disponibili; - la previsione della compartecipazione statale attribuita allo Stato che sia limitata alle imposte sui trasferimenti e non sul possesso degli immobili; - una valutazione articolata dell’impatto delle disposizioni che stabiliscono un regime più favorevole per alcuni tipi di redditi immobiliari; - la tutela dell’autonomia regolamentare dei Comuni; - la previsione di anticipare l’applicazione del decreto legislativo almeno per alcuni Enti che consentirebbe la verifica della validità e dell’efficacia della riforma; Si sono, quindi, riservati di far pervenire un puntuale documento riepilogativo della posizione dell’Associazione. Infine, i rappresentanti dell’UNCEM si sono associati alle considerazioni dell’ANCI chiedendo una particolare attenzione per i piccoli comuni montani specie con riferimento ai meccanismi che dovranno essere stabiliti per il funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio.

L’argomento, iscritto all’ordine del giorno delle sedute del 23 settembre 2010 e del 7 ottobre 2010, è stato rinviato su richiesta dell’ANCI per approfondire alcune questioni già rappresentate in sede tecnica. Si sottopone alla Conferenza Unificata per il conseguimento dell’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Repertorio atti n. 114/CU del 28 ottobre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 28 ottobre 2010: VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica; VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione

che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta”;

VISTA la nota n. 6244 - DAGL/50154/10.3.44 del 13 agosto 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto 2010, provvedimento che è stato inviato, il 13 agosto 2010, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, per l’esame del citato provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 settembre 2010 nel corso della quale: - i rappresentanti delle Regioni hanno rappresentato di non avere avuto un mandato dai loro Presidenti per cui hanno rinviato le loro valutazioni alla sede politica della Conferenza Unificata; peraltro, le Regioni Sicilia e Sardegna hanno chiesto una modifica al testo per salvaguardare le proprie prerogative previste dai rispettivi Statuti. - i rappresentanti dell’ANCI hanno evidenziato alcune problematiche del provvedimento che necessitano di un approfondimento tra le quali in particolare la necessità di una condivisione dei dati già disponibili per la quantificazione dei trasferimenti ai Comuni con relativa garanzia per gli anni successivi delle risorse ad oggi disponibili; - i rappresentanti dell’UNCEM si sono associati alle considerazioni dell’ANCI chiedendo una particolare attenzione per i piccoli comuni specie con riferimento ai meccanismi che dovranno essere stabiliti per il funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio; CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno delle sedute del 23 settembre 2010 e del 7 ottobre 2010, è stato rinviato per approfondimenti; CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza: - le Regioni, nel prendere atto della avvenuta scadenza del termine di 30 giorni previsto dalla legge n. 42/2009, hanno evidenziato di considerare indispensabile la piena integrazione e coerenza tra i diversi provvedimenti di attuazione del federalismo fiscale, individuando una sede di discussione unitaria tra il Governo ed i diversi soggetti istituzionali coinvolti che consenta di risolvere alcuni nodi soprattutto in merito alle risorse finanziarie disponibili e favorisca un percorso efficace e costruttivo nei tempi e nel merito in sede di Commissioni parlamentare; - l’ANCI, nel consegnare un documento (All.A) contenente osservazioni e proposte di modifica, ha precisato che, pur riconoscendo il proficuo confronto realizzato con il Governo, non sussistono, al momento, le condizioni per il conseguimento dell’intesa soprattutto con riferimento all’aspetto delle risorse finanziarie disponibili, chiedendo il rinvio dell’esame del punto ad una seduta di questa Conferenza, da tenere subito dopo l’Assemblea nazionale dell’Associazione programmata dal 10 al 13 novembre 2010, per consentire ulteriori approfondimenti tali da consentire la piena condivisione del provvedimento in esame; - l’UPI, nel consegnare un ordine del giorno dell’Assemblea nazionale delle Province italiane (All.B), ha sottolineato che è stata svolta con il Governo una proficua attività di confronto sia in sede tecnica che in sede politica, sostenendo che si possa avviare la discussione del provvedimento in esame in sede

parlamentare, avviando un tavolo unitario di confronto che consenta di giungere a positivi risultati;

- l’UNCEM ha evidenziato la necessità di approfondire alcuni aspetti particolari, quale quello del sistema di perequazione, ritenendo che il provvedimento in esame possa seguire il suo iter nelle Commissioni parlamentari ma continuando un lavoro di confronto con il Governo volto a raggiungere la piena condivisione di tutti i contenuti del provvedimento medesimo;

CONSIDERATO che il Governo, in considerazione dei tempi necessari per l’esame del testo da parte delle competenti Commissioni parlamentari e tenuto conto che talune disposizioni dovranno entrare in vigore dal 1° gennaio 2011, ha ritenuto di non potere accogliere la richiesta di ulteriore rinvio dell’esame del provvedimento, impegnandosi, comunque, a continuare il confronto con le Regioni e gli Enti locali ed a rappresentare le richieste formulate in sede di Commissioni parlamentari; CONSIDERATO, pertanto, che il termine di 30 giorni previsto dalla legge n. 42/2009 risulta scaduto e che non si sono create le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell’intesa in argomento;

PRENDE ATTO DELLA MANCATA INTESA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto 2010 e trasmesso, con nota n. 6244 - DAGL/50154/10.3.44 del 13 agosto 2010, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto

2.5 Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante: “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42”

CONFERENZA UNIFICATA Seduta del 16 dicembre 2010

Punto n. 5 dell’o.d.g. OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. (ECONOMIA E FINANZE - RIFORME FEDERALISMO - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - RAPPORTI REGIONI - POLITICHE EUROPEE) (Codice sito n. 4.6/2010/41 - Servizio II)

Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 Finalità del provvedimento e riferimenti normativi: L’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Il successivo comma 3 ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 ottobre 2010, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della richiamata legge 5 maggio 2009, n. 42. Detto provvedimento, pervenuto in data 12 ottobre 2010, è stato trasmesso, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini del conseguimento dell’intesa, come previsto dalla legge n. 42/2009.

Lo schema di decreto legislativo in questione si compone di 27 articoli distinti nei seguenti 5 capi: Capo I: Autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario; Capo II: Autonomia di entrata delle Province; Capo II: Perequazione; Capo IV: Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario; Capo V: Norme finali ed abrogazioni. Quindi, in particolare sono disciplinate l’autonomia di entrata per le Regioni a statuto ordinario e per le province ubicate nel loro territorio, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Sono in particolare disciplinate la soppressione dei trasferimenti statali di parte corrente con carattere di generalità e permanenza, la compartecipazione delle medesime Regioni al gettito dell’IVA, l’addizionale regionale all’IRPEF e l’IRAP che le Regioni possono ridurre fino all’azzeramento. Sono inoltre individuate le fonti di finanziamento delle province, nonché i meccanismi perequativi; inoltre, viene stabilita la disciplina, a decorrere dall’anno 2013, della determinazione dei costi standard e fabbisogni standard per le Regioni nel settore sanitario. Regioni: Il provvedimento prevede che, a decorrere dal 2012, sono soppressi i trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario; queste ultime potranno aumentare e diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base entro tetti fissati, stabilire aliquote differenziate in base al reddito; disporre detrazioni e utilizzare tale strumento come mezzo di attuazione di politiche sociali, a carico del proprio bilancio e senza forme di compensazione. Nel caso in cui la regione sia impegnata nel piano di rientro sanitario le detrazioni sono sospese. Dal 2013 le regioni potranno determinare d’intesa con i comuni una compartecipazione degli stessi alla addizionale regionale dell’IRPEF; alle regioni spetta anche una compartecipazione all’IVA, ma esse possono ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle. Il fondo perequativo, istituito dal 2014, è alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione all’IVA. In ogni caso è contemplata una gradualità nel funzionamento di tale fondo con adeguamento dalla spesa storica ai costi standard, ad eccezione del settore sanitario dove la spesa coincide con il fabbisogno standard determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario. Province: A decorrere dal 2012 sono soppressi i trasferimenti statali alle Province delle Regioni a Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza, contestualmente diventa tributo proprio l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. L'imposta provinciale sulle trascrizioni rimane alle Province, mentre a decorrere dal 2012, spetta a ciascuna Provincia una compartecipazione all'accisa sulla benzina. Dal 2012 è soppressa l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica e il gettito va allo Stato; dal 2013 le regioni sopprimono i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle province e determinano d’intesa con le stesse una compartecipazione alla tassa automobilistica sugli autoveicoli. Perequazione: Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni

fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2016, un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, le cui modalità di alimentazione sono stabilite previo accordo in Conferenza unificata con DPCM salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello stato. Sanità: A decorrere dal 2013 il fabbisogno standard del settore sanitario è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario, distinguendo la quota destinata alle province e regioni autonome. I costi e i fabbisogni standard regionali verranno determinati annualmente dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza medesima, prevista dall’articolo 3 dell’intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 in materia sanitaria. Ai fini della determinazione di detti costi e fabbisogni si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Istruttoria: Per l’esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 19 ottobre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno precisato che erano ancora in corso gli approfondimenti del provvedimento in esame, riservati di far pervenire le proprie valutazioni a seguito delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza delle Regioni prevista per il 26 ed il 27 ottobre 2010. I rappresentanti dell’ANCI hanno presentato alcuni emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato; in particolare, viene chiesto di assicurare la contestualità temporale tra la soppressione dei trasferimenti statali alle Regioni riguardanti anche le funzioni comunali e la soppressione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali ai Comuni nonché l’esigenza che lo schema di decreto non contenga disposizioni che attengono alla fiscalità degli Enti locali. Il rappresentante dell’UPI ha precisato che l’Unione sta approfondendo le varie tematiche, formulando talune osservazioni in merito alle seguenti questioni: - necessità di una concordanza dei termini temporali relativi alla soppressione dei trasferimenti statali alle Regioni con la conseguente necessità di una concordanza fra i termini relativi alla soppressione ed alla fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province; - grado di autonomia tributaria da parte delle Province con necessità di individuare soluzioni per una maggiore capacità di manovra per l’IPT (imposta provinciale sulla trascrizione) e per l’imposta sulla RC Auto; - incidenza sull’attuazione del federalismo fiscale delle riduzioni dei trasferimenti dello Stato agli Enti locali operate dal decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 - problematiche relative ai cosiddetti residui perenti delle Province ed ai trasferimenti regionali destinati alle spese in conto capitale. Il rappresentante dell’UNCEM ha dichiarato di condividere i rilievi formulati dall’ANCI, evidenziando la necessità dell’allineamento temporale per quanto riguarda l'articolo 8, nonché una trattazione più organica per quanto riguarda il tema della perequazione soprattutto per assicurare una attenzione specifica per i territori montani, peraltro specificata nell’ambito dell’articolo 19.

I rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno preso atto delle osservazioni formulate, rimanendo in attesa di acquisire le proposte e le valutazioni delle Regioni e precisando che il provvedimento in esame è predisposto a legislazione vigente e, pertanto, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. L’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 28 ottobre 2010, è stato rinviato per approfondimenti alla seduta del 4 novembre 2010; nel corso di quest’ultima seduta il punto è stato ulteriormente rinviato con decorrenza del termine di 30 giorni per il conseguimento dell’intesa. L’ANCI e l’UPI, peraltro, hanno presentato due distinti documenti (All.1 e 2) che contengono osservazioni e proposte di emendamento al provvedimento in esame. L’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 18 novembre 2010, è stato rinviato per approfondimenti; le Regioni hanno presentato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica (All.3). Ai fini dell’esame dei predetti emendamenti si è tenuta una riunione tecnica ristretta il 29 novembre 2010 nel corso della quale alcuni di essi sono stati ritenuti suscettibili di accoglimento, mentre altri non sono stati accolti ovvero è stata posta una riserva di valutazione da parte dei rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate. Di conseguenza, con nota del 3 dicembre 2010, è stato richiesto a dette Amministrazioni di far pervenire la posizione definitiva in merito a dette proposte emendative. L’argomento è stato nuovamente iscritto all’ordine del giorno della seduta del 9 dicembre 2010 che non si è tenuta.

Si sottopone all’esame della Conferenza Unificata per il conseguimento dell’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Repertorio atti n. 138/CU del 16 dicembre 2010 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010: VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di

entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica; VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta;

VISTA la nota n. 7224 - DAGL/050157/10.3.44 del 12 ottobre 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 ottobre 2010, provvedimento che è stato inviato, il 12 ottobre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 19 ottobre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno precisato che erano ancora in corso gli approfondimenti del provvedimento in esame, riservandosi di far pervenire le proprie valutazioni a seguito delle determinazioni dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome convocata per il 26 ed il 27 ottobre 2010; i rappresentanti dell’ANCI hanno presentato alcuni emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato; i rappresentante dell’UPI hanno precisato che l’Unione stava approfondendo le varie tematiche, formulando talune osservazioni; i rappresentanti dell’UNCEM hanno dichiarato di condividere i rilievi formulati dall’ANCI, evidenziando la necessità di una trattazione più organica del tema della perequazione soprattutto per assicurare una attenzione specifica per i territori montani;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno preso atto delle osservazioni formulate, rimanendo in attesa di acquisire le proposte e le valutazioni delle Regioni e precisando che il provvedimento in esame è predisposto a legislazione vigente e, pertanto, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 28 ottobre 2010, è stato rinviato per approfondimenti alla seduta del 4 novembre 2010; CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 4 novembre 2010 nel corso della quale l’ANCI e l’UPI hanno presentato due distinti documenti contenenti osservazioni e proposte di emendamento al provvedimento in esame; CONSIDERATO che, nel corso della stessa seduta, il punto è stato ulteriormente rinviato con decorrenza del termine di 30 giorni per il conseguimento dell’intesa; CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 18 novembre 2010, è stato rinviato per approfondimenti e che le Regioni hanno presentato un proprio documento contenente osservazioni e proposte di modifica al testo; CONSIDERATO che, ai fini dell’esame dei predetti emendamenti, si è tenuta una riunione tecnica ristretta il 29 novembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno ritenuto alcuni di essi suscettibili di accoglimento, mentre altri non sono stati accolti ovvero è stata posta una riserva di valutazione; CONSIDERATO che l’argomento è stato nuovamente iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 9 dicembre 2010 che non si è tenuta; CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell’intesa sullo schema di decreto legislativo in esame con le modifiche formulate in sede tecnica ed accolte dal Governo (All.A); CONSIDERATO che, al riguardo: - le Regioni hanno evidenziato che l’intesa è stata conseguita anche alla luce degli impegni assunti a seguito dell’accordo politico raggiunto con il Governo; - l’ANCI, nel sottolineare che le proprie proposte emendative sono state accolte ad eccezione di quella relativa alla soppressione del fondo sperimentale regionale di equilibrio, ha chiesto chiarimenti in merito all’accordo politico Governo-Regioni; - l’UPI ha richiamato l’attenzione sulla proposta di emendamento, non accolta, relativa della fiscalizzazione dei trasferimenti regionali in conto capitale aventi carattere di generalità e permanenza diretti al finanziamento delle spese delle Province, chiedendo, come l’ANCI, chiarimenti in merito all’accordo politico Governo-Regioni; CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle osservazioni formulate dall’ANCI e dall’UPI, precisando che l’accordo raggiunto con le Regioni rientra nell’ambito del confronto con i vari soggetti istituzionali che è stato realizzato anche con gli Enti locali;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE L’INTESA

ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 ottobre 2010 e trasmesso, con nota n. 7224 - DAGL/050157/10.3.44 del 12 ottobre 2010, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modifiche contenute nell’allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto

2.6 Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante: “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42”

CONFERENZA UNIFICATA Seduta del 20 gennaio 2011

Punto n. 5 dell’o.d.g.

OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. (ECONOMIA E FINANZE - RIFORME FEDERALISMO - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - RAPPORTI REGIONI - POLITICHE EUROPEE) (Codice sito n. 4.6/2010/51 - Servizio II)

Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 Finalità del provvedimento e riferimenti normativi: L’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Il successivo comma 3 ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti e previa intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata, Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 novembre 2010, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali Detto provvedimento trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n.8793 DAGL/51587/10.3.1. del 2 dicembre 2010, è stato trasmesso, in data 3 dicembre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini del conseguimento dell’intesa, come previsto dalla legge n. 42/2009.

Lo schema di decreto legislativo in questione, avente ad oggetto lo la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese, si compone di 7 articoli.

Ø L’art 1 individua la disciplina della destinazione e dell’utilizzazione di risorse aggiuntive nonché l’effettuazione di interventi speciali

Ø L’art 2 precisa che le finalità di cui all’art 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e coi finanziamenti a finalità strutturale dell’UE e i relativi cofinanziamenti nazionali, sulla base di criteri quali la leale collaborazione interstituzionale, l’utilizzazione di risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, l’aggiuntività delle risorse che non devono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio, la programmazione e attuazione degli interventi miranti ad assicurare efficienza, qualità e tempestività d’azione

Ø L’art 3 chiarisce che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale cura il coordinamento di tale politica con la strategia di utilizzazione dei fondi strutturali destinati alla politica di coesione (FESR; FSE, FEASR; FEP), d’intesa con il Ministro dell’economia e finanze oltre ad avere facoltà, ove necessario, di adottare le opportune misure di accelerazione degli interventi.

Ø L’art 4 rinomina il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in Fondo per lo sviluppo e la coesione prevedendo che lo stesso sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese e sancendone il carattere pluriennale coerentemente alla programmazione dei Fondi strutturali dell’UE. Il Fondo sarà utilizzato per finanziare interventi speciali dello Stato, per l’erogazione di contributi speciali e per il finanziamento di interventi strategici sia in ambito nazionale che regionale.

Ø L’art 5 demanda alle leggi di stabilità l’attribuzione di risorse adeguate e l’aggiornamento annuale delle risorse. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di CU di cui all’articolo 8 del Dlgs 28 agosto 1997, n.281. Demanda al CIPE l’adozione del Documento di indirizzo strategico su proposta del Ministro delegato, d’intesa coi Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Ø L’art 6 prevede la stipula dei contratti istituzionali di sviluppo con i quali sono destinate le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individuate responsabilità, tempi e modalità di attuazione. Rilevante la previsione che le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari per garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al QSN20077/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento senza nuovi o maggiori oneri.

Ø L’art 7 chiarisce che continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti concernenti i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato che perseguono finalità diverse da quelle dell’art 1 quali quelle rivolte ai territori montani e alle isole minori.

Istruttoria: Ai fini dell’esame del provvedimento in questione è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 7 dicembre 2010 nel corso della quale i

rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso alcuni elementi di criticità. In particolare: - è stato chiesto che le disposizioni ivi previste siano coerenti con le procedure comunitarie; - è stato chiesto che sia chiarita la portata del Fondo di Sviluppo e Coesione e che sia esplicitato che il contratto istituzionale di sviluppo non si sovrappone ad altri istituti già in essere quali l’accordo di programma o le intese istituzionali di programma; - è stato evidenziata la mancanza di riferimenti alla governance multilivello e una parziale applicazione dell’articolo 119 della Costituzione; - è stato chiesto una più puntuale indicazione delle procedure finalizzate agli interventi speciali e di fare riferimento agli enti locali quali destinatari delle risorse oltre ad un maggior coinvolgimento della Conferenza Unificata; - è stata chiesta l’armonizzazione con l’articolo 12 della legge 42/2009; - valutata positivamente l’accelerazione della spesa, è stato chiesto di esplicitare le modalità con cui questa può attuarsi e l’inclusione dei progetti anche per le aree urbane; - è stato chiesto che l’articolo, 4 comma 3, preveda anche il rilievo locale; - è stato chiesto di istituire un fondo di sviluppo e riequilibrio dei territori montani (richiesta dell’UNCEM). I rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno evidenziato che il provvedimento in esame non intende innovare rispetto alle attuali disposizioni in materia di programmazione, ma ha l’obiettivo di individuare un sistema più efficace nella realizzazione dei programmi eliminando i ritardi che si sono registrati negli ultimi anni. Nella successiva riunione, a livello tecnico, il 15 dicembre 2010, l’ANCI e l’UPI hanno presentato un documento contenente proposte di emendamenti allo schema di decreto legislativo volte ad introdurre un maggior coinvolgimento degli enti locali destinatari degli interventi speciali, auspicando una più compiuta attuazione dell’articolo 16 della legge n. 42/2009. I rappresentanti delle Regioni hanno confermato quanto già espresso nella precedente riunione a livello tecnico in ordine ad una maggiore esplicitazione di alcuni punti dello schema di decreto legislativo che riguardano il coinvolgimento delle Regioni nei processi decisionali e chiarezza sulla gerarchia delle fonti di attuazione degli interventi speciali stante l’introduzione del nuovo strumento del contratto istituzionale di sviluppo; al riguardo, si sono riservati di far pervenire puntuali proposte emendative una volta approvate, a livello politico, dalle competenti Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. I rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno ribadito che lo schema di decreto non intende innovare rispetto alle disposizioni vigenti in materia di programmazione, ma opera nel senso di consentire una accelerazione della spesa e l’effettiva realizzazione degli interventi; inoltre, per quanto concerne l’istituto del contratto istituzionale di sviluppo, hanno confermato che esso si applica agli interventi strategici nazionali e interregionali ed è perfettamente compatibile con gli altri strumenti di intervento a livello regionale. L’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 16 dicembre 2010 nel corso della quale le Regioni hanno presentato un documento contenente delle proposte di emendamento al provvedimento in esame; nella stessa seduta si è registrata la mancata intesa con decorrenza del termine di 30 giorni. Detti documenti sono stati inviati alle Amministrazioni statali interessate al fine di fornire una risposta e consentire, quindi, il conseguimento dell’intesa della Conferenza Unificata.

In seguito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con nota del 19 gennaio 2011, sulla base dei citati documenti, ha fatto pervenire una versione del provvedimento in questione con evidenziate, a mero titolo collaborativo, le proposte emendative ritenute accoglibili e quelle in parte riformulate. Detta versione (allegata alla presente scheda) è stata inviata, in data 19 gennaio 2011, alle Regioni ed agli Enti locali.

Si sottopone all’esame della Conferenza Unificata per il conseguimento dell’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Intesa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 Repertorio atti n. 10/CU del 20 gennaio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 20 gennaio 2011: VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica; VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo,

previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta;

VISTA la nota n. 8793 - DAGL/51587/10.3.1 del 2 dicembre 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 novembre 2010, provvedimento che è stato inviato, il 3 dicembre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 7 dicembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali hanno espresso alcuni elementi di criticità; al riguardo, i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno evidenziato che il provvedimento in esame non intende innovare rispetto alle attuali disposizioni in materia di programmazione, ma mira alla individuazione di un sistema più efficace nella realizzazione dei programmi eliminando i ritardi registrati negli ultimi anni; CONSIDERATO che, in una successiva riunione, a livello tecnico, tenutasi il 15 dicembre 2010, l’ANCI e l’UPI hanno presentato un documento contenente proposte di emendamenti allo schema di decreto legislativo volte ad introdurre un maggior coinvolgimento degli enti locali destinatari degli interventi speciali, auspicando una più compiuta attuazione dell’articolo 16 della legge n. 42/2009, mentre i rappresentanti delle Regioni hanno confermato quanto già espresso nella precedente riunione a livello tecnico in ordine ad una maggiore esplicitazione di alcuni punti dello schema di decreto legislativo che riguardano il coinvolgimento delle Regioni nei processi decisionali e chiarezza sulla gerarchia delle fonti di attuazione degli interventi speciali stante l’introduzione del nuovo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, riservandosi di far pervenire puntuali proposte emendative una volta approvate, a livello politico, dalle competenti Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 16 dicembre 2010, nel corso della quale le Regioni hanno presentato un documento contenente delle proposte di emendamento al provvedimento in esame; nella stessa seduta si è registrata la mancata intesa con decorrenza del termine di 30 giorni previsto dall’articolo 2, comma 3, della citata legge n. 42/2009;

CONSIDERATO che detti documenti (All.A, B e C) sono stati inviati, in data 5 gennaio 2011, alle Amministrazioni statali interessate al fine di fornire una risposta e consentire, quindi, il conseguimento dell’intesa; CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con nota del 19 gennaio 2011, sulla base dei citati documenti, ha fatto pervenire una versione del provvedimento in questione (All.D) con evidenziate, a mero titolo collaborativo, le proposte emendative ritenute accoglibili e quelle in parte riformulate, versione che è stata inviata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza: - le Regioni hanno espresso il loro avviso contrario al conseguimento dell’intesa, evidenziando il dissenso soprattutto in merito alla riformulazione dell’articolo 2, comma 1, lett. b e all’articolo 5, comma 4, del provvedimento, atteso che il sistema di governance dei Fondi strutturali proposto riduce in modo significativo il ruolo delle Regioni; inoltre, hanno ribadito che il decreto stesso non è applicabile alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome; - l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM hanno consegnato dei documenti congiunti (All. E e F ) in cui hanno espresso il loro avviso contrario al conseguimento dell’intesa: in particolare, l’ANCI ha sottolineato che i Comuni non sono messi nelle condizioni di condividere le scelte che dovranno essere operate; l’UPI ha posto l’accento sulla mancanza di una adeguata presenza delle Autonomie locali nelle procedure previste dal provvedimento in esame; l’UNCEM ha evidenziato che la mancata soluzione del problema di un Fondo nazionale per la montagna avente finalità perequative rischia di compromettere la situazione dei piccoli comuni situati nei territori montani; CONSIDERATO che il Governo, nel prendere atto della mancata intesa con la quale si conclude l’iter previsto dalla legge n. 42/2009 in Conferenza Unificata, ha manifestato, comunque, la disponibilità a proseguire il confronto, a livello politico, con le Regioni e gli Enti locali prima della approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri,

PRENDE ATTO DELLA MANCATA INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 novembre 2010 e trasmesso con nota n. 8793 - DAGL/51587/10.3.1 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto

2.7 Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

CONFERENZA UNIFICATA Seduta del 3 marzo 2011

Punto n. 2 dell’o.d.g.

OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (ECONOMIA E FINANZE - RIFORME FEDERALISMO - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - RAPPORTI REGIONI - POLITICHE EUROPEE) (Codice sito n. 4.6/2010/53 - Servizio II)

Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 Finalità del provvedimento e riferimenti normativi: L’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Il successivo comma 3 ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti e previa intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata, Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Detto provvedimento, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 9343 DAGL/050163/10.3.44 del 24 dicembre 2010, è stato trasmesso, in data 28 dicembre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini del conseguimento dell’intesa, come previsto dalla legge n. 42/2009.

Lo schema di decreto legislativo in questione, avente ad oggetto l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi si compone di tre Titoli : Il Titolo I concerne i principi contabili generali ed applicati per le Regioni e gli Enti locali:

Ø L’art 1 individua l’ambito di applicazione del Titolo I del decreto stabilendo che i principi di armonizzazione ivi contenuti si applicano ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dei loro enti strumentali, esclusi gli enti del SSN cui si applicano le disposizioni di cui al Titolo II. È inoltre previsto che le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti contabili ai principi delineati nel decreto.

Ø L’art. 2 individua norme in materia di sistemi contabili omogenei con l’affiancamento di un sistema di contabilità economico - patrimoniale alla contabilità finanziaria

Ø L’art. 3 stabilisce che le Regioni, gli EE.LL e i relativi enti strumentali conformino la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’Allegato I (annualità, unità,universalità,congruità, coerenza, etc..)

Ø L’art. 4 prevede l’adozione del piano dei conti integrato definito con successivi decreti legislativ,i ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 42/2009

Ø L’art. 5 spiega il concetto di transazione elementare Ø L’art. 6 rinvia ai successivi decreti legislativi integrativi la definizione della

codifica della transazione elementare Ø L’art. 7 definisce le modalità di codificazione delle transazioni elementari Ø L’art. 8 prevede l’aggiornamento delle codifiche SIOPE Ø L’art.9 delinea le finalità del sistema di bilancio delle PA individuate

all’articolo 2 Ø L’art. 10 sancisce il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione Ø L’art. 11 stabilisce che le PA interessate dal provvedimento devono

adottare schemi di bilancio comune Ø L’art. 12 prevede che lo schema di bilancio si articoli in missioni e

programmi per garantire maggiore trasparenza di informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la confrontabilità dei dati di bilancio

Ø L’art. 13 chiarisce il contenuto di missione e programma Ø L’art. 14 stabilisce che le spese dovranno essere classificate e ripartite per

missioni, programmi, macroaggregati (capitoli e articoli) Ø L’art. 15 stabilisce che le entrate sono classificate in

titoli,categorie,tipologie Ø L’art. 16 regola le variazioni compensative Ø L’art. 17 prevede che gli enti strumentali debbano predisporre un budget e

riclassificare i propri dati contabili attraverso SIOPE Ø L’art. 18 stabilisce i termini di approvazione del bilancio

Entro 31 dicembre anno precedente

Bilancio di previsione Budget economico

Entro il 30 aprile dell’anno successivo

Rendiconto Bilancio di esercizio

Entro il 30 giugno dell’anno successivo

Bilancio consolidato

Il Titolo II reca le norme per la parte relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitariod (articoli 19-34). Sono individuati gli enti del SSN destinatari delle disposizioni allo scopo di definire le modalità di redazione e d consolidamento dei bilanci sanitari, sia per la parte rilevata dalla Regione, secondo le norme di contabilità finanziaria, sia per la parte rilevata dalle stesse regioni, dalle altre aziende del SSN attraverso scritture di contabilità economico patrimoniale. Di rilevanza è l’individuazione presso ciascuna Regione di uno specifico centro di responsabilità deputato all’implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico - patrimoniale che rilevi i rapporti economici, patrimoniali e finanziari inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai servizi sanitari regionali Il Titolo III (articoli 35-36) concerne le disposizioni transitorie e finali. In particolare è prevista, a decorrere dall’anno 2012, la fase di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari volta a verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare eventuali criticità del sistema. Istruttoria: Ai fini dell’esame del provvedimento in questione è stata convocata una riunione,a livello tecnico, il 13 gennaio 2011, durante la quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno illustrato alcune considerazioni sullo schema di decreto. In particolare, le Regioni, nel condividere l’impianto generale della normativa, osservano che la contabilità integrata e la gestione accentrata vanno coniugate con l’autonomia organizzativa delle Regioni e, con riferimento al settore sociosanitario, auspicano che le nuove modalità contabili non facciano arretrare gli attuali sistemi di flessibilità che ben si adattano alle peculiarità del bilancio regionale. Inoltre qualsiasi gestione accentrata, a parere delle Regioni, dovrebbe evitare forme di interposizione da parte di soggetti validatori esterni tra management regionale e organo esecutivo regionale nella fase di approvazione del bilancio. Le considerazioni dei rappresentanti delle Regioni sono condivise anche dai rappresentanti di ANCI e UPI; l’ANCI, inoltre, nel confermare l’importanza di una adeguata fase sperimentale, nell’ottica del work in progress, ha sottolineato che l’integrazione e l’armonizzazione dovranno svolgersi sempre nel rispetto dell’autonomia degli Enti locali, mentre l’UPI ha presentato un documento con osservazioni ed emendamenti. I rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze hanno sottolineato l’importanza della disciplina contenuta nel decreto per attuare una concreta corresponsabilità tra i vari livelli di governo nella programmazione, attuazione e verifica dei vincoli di bilancio, per assicurare il completo scambio di informazioni e la piena trasparenza nel monitoraggio di azioni e risultati. A conclusione della citata riunione, si è concordato di tenere un ulteriore incontro il 18 gennaio 2011 al fine di esaminare le puntuali proposte emendative formulate dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI. Nel corso di detto incontro, si è proceduto all’esame di dette proposte in ordine alle quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno fornito una risposta, a livello tecnico, circa il loro possibile accoglimento. L’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 20 gennaio 2011, è stato rinviato alla seduta del 25 gennaio 2011 nel corso della quale è stata registrata la mancata intesa con decorrenza dei termini; nella riunione politica tenutasi prima di quest’ultima seduta, sono state fornite indicazioni per una

ulteriore riunione, a livello tecnico, in merito a taluni punti del provvedimento in ordine ai quali non si era trovata una condivisione. Nella predetta riunione, tenutasi il 2 febbraio 2011, sono stati definiti numerosi punti e discussi alcuni residui elementi di criticità riferiti in particolare all’istituzione da parte delle Regioni delle missioni a carattere strumentale per le spese per il personale e alla formulazione dell’articolo 35-bis relativo alle disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il punto è stato nuovamente iscritto all’ordine del giorno della seduta del 10 febbraio 2011 nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento con alcune residue richieste di modifica, chiedendo, quindi, di definire l’argomento nella seduta del 3 marzo 2011. Pertanto, è stata convocata una ulteriore riunione il 17 febbraio 2011 nel corso della quale sono state definite le ultime questioni quali le missioni a carattere strumentale (con una modifica all’articolo 34) e norma per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (modifica all’articolo 35-bis nella formulazione richiesta dalle Regioni nel documento sopra citato). Al riguardo di quest’ultimo punto, i rappresentanti del Dipartimento per le riforme istituzionali hanno sottolineato che sarebbe preferibile che l’articolo contenesse un richiamo all’articolo 27 della legge n. 42/2009. Infine, i rappresentanti delle Regioni hanno ritenuto di porre all’attenzione delle Amministrazioni statali il tema della possibilità di estendere la fase sperimentale anche alla gestione accentrata in ambito sanitario; al riguardo, i rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato hanno espresso un orientamento negativo. Il testo del provvedimento con le modifiche concordate nel corso delle varie riunioni, a livello tecnico, viene allegato alla presente scheda.

Si sottopone all’esame della Conferenza Unificata per il conseguimento dell’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 Repertorio atti n. 22/CU del 3 marzo 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 3 marzo 2011:

VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica; VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta;

VISTA la nota n. 9343 DAGL/050163/10.3.44 del 24 dicembre 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 , approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010, provvedimento che è stato inviato, il 28 dicembre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento in questione è stata convocata una riunione,a livello tecnico, il 13 gennaio 2011, durante la quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno illustrato alcuni elementi di criticità sullo schema di decreto in esame; CONSIDERATO che, a conclusione della citata riunione, si è concordato di tenere un ulteriore incontro il 18 gennaio 2011 al fine di esaminare le puntuali proposte emendative formulate dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI; CONSIDERATO che, nel corso di detto incontro, si è proceduto all’esame di dette proposte in ordine alle quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno fornito una risposta, a livello tecnico, circa il loro possibile accoglimento;

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto, quindi, all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 20 gennaio 2011 e rinviato alla successiva seduta straordinaria del 25 gennaio 2011 nel corso della quale, pur essendo state accolte una serie di proposte delle Regioni e degli Enti locali, è stata registrata la mancata intesa con decorrenza dei termini; nella riunione politica tenutasi prima di quest’ultima seduta, sono state fornite indicazioni per una ulteriore riunione, a livello tecnico, in merito a taluni punti del provvedimento in ordine ai quali non si era trovata una condivisione; CONSIDERATO, pertanto, che è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 2 febbraio 2011 nel corso della quale sono stati definiti numerosi punti e discussi alcuni residui elementi di criticità riferiti in particolare all’istituzione da parte delle Regioni delle missioni a carattere strumentale per le spese per il personale e alla formulazione dell’articolo 35-bis relativo alle disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano; CONSIDERATO che il punto è stato nuovamente iscritto all’ordine del giorno della seduta del 10 febbraio 2011 nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento contenente proposte di modifica relative ai punti non ancora risolti, chiedendo, quindi, di definire l’argomento nella odierna seduta del 3 marzo 2011, CONSIDERATO che, di conseguenza, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 17 febbraio 2011 nel corso della quale sono stati definiti e concordati i residui elementi di criticità sopra evidenziati riferiti in particolare alle missioni a carattere strumentale per le spese per il personale e alla formulazione dell’articolo 35-bis relativo alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, così come presentata dalle Regioni nella richiamata seduta del 25 gennaio 2011; CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, in merito al provvedimento in esame, così come risultante dalle modifiche concordate in sede tecnica: - le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa con la raccomandazione che la fase sperimentale di gestione accentrata venga applicata anche in ambito sanitario; - l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa consegnando un documento (All.A) che chiarisce ulteriormente la propria posizione; - l’UPI e l’UNCEM hanno espresso avviso favorevole all’intesa; CONSIDERATO che il Governo ha preso atto favorevolmente della sollecitazione formulata dalle Regioni;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010 e trasmesso con nota n. 9343

DAGL/050163/10.3.44 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modifiche contenute nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto

2.8 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, nonché istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 2, 5, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” CONFERENZA UNIFICATA Seduta del 18 maggio 2011 Punto n. 4 dell’o.d.g. OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli art. 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Codice sito n. 4.6/2011/11 - Servizio II)

Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 Finalità del provvedimento e riferimenti normativi: L’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Il successivo comma 3 ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti e previa intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata, Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 aprile 2011, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni ai sensi degli art. 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009 n. 42 Detto provvedimento, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 2979 DAGL/50162/10.3.44 del 15 aprile 2011, è stato trasmesso, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini del conseguimento dell’intesa, come previsto dalla legge n. 42/2009.

Lo schema di decreto legislativo in questione si compone di tre Capi: meccanismi sanzionatori, meccanismi premiali, disposizioni finali. Il Capo I, meccanismi sanzionatori, si articola in :

Ø L’articolo 1 prevede l’obbligo di redigere un inventario di fine legislatura per le Regioni assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del decreto o in una successiva.

Ø L’articolo 2 prevede la descrizione delle condizioni al cui verificarsi congiunto viene a determinarsi la fattispecie di grave dissesto finanziario di cui all’art. 17, lett. e), ultimo periodo, della legge 42/2009, che costituisce la grave violazione di legge che determina il fallimento politico del Presidente della Regione e la sua rimozione con il meccanismo previsto dal decreto.

Ø L’articolo 3 stabilisce che il verificarsi del grave dissesto finanziario determina l’applicazione delle disposizioni in materia di decadenza automatica dei direttori generali amministrativi e sanitari

Ø L’articolo 4 stabilisce l’obbligo di inventario di fine legislatura anche per Comuni e province

Ø L’articolo 5 prevede la possibilità per il MEF, Ragioneria generale dello Stato, di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa - contabile, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n.,196, anche attraverso le rilevazioni SIOPE

Ø L’articolo 6 disciplina i casi di fallimento politico del sindaco e del presidente della provincia

Ø L’articolo 7 definisce la disciplina delle conseguenze del mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali nell’anno successivo a quello dell’inadempienza

Il capo II, meccanismi premiali, si articola in: Ø L’articolo 8 prevede che gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di

stabilità interno possano, nell’anno successivo a quello di riferimento, ridurre l’obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell’economia e finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 42 del 2009. La virtuosità è calcolata sulla base di una serie di indicatori economico strutturali.

Ø L’articolo 9 stabilisce ulteriori meccanismi premiali mettendo a disposizione delle regioni strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa, prevedendo, ad esempio, che l’Osservatorio dei contratti pubblici elabori, con riferimento al settore sanitario, prezzi di riferimento sulla base di un elenco di beni e servizi significativi in termini di impatto spesa per il settore sanitario redatto dall’AGE.NA.S. E’ prevista anche l’erogazione di una quota premiale per quelle regioni che hanno istituito una Centrale Regionale degli Acquisti per effettuare gare per beni e servizi superiori ad un importo da stabilirsi con decreto interministeriale

Ø Gli articoli 10,11,12 prevedono una serie di norme volte a potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale mediante il coinvolgimento delle Regioni e delle Province nell’accertamento fiscale e la previsione di una collaborazione di tali enti territoriali nella gestione dei tributi regionali e provinciali.

Il Capo III, disposizioni finali, consta di un articolo 13 che stabilisce l’applicazione delle disposizioni del decreto alle Regioni a statuto speciale in base alle procedure e ai tempi di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Istruttoria: Il provvedimento in questione, pervenuto il 15 aprile 2011, è stato trasmesso, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali. L’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 20 aprile 2011, ma è stato rinviato con decorrenza del termine di 30 giorni previsto per il conseguimento dell’intesa; è stata concordata la convocazione di una riunione tecnico politica che si è tenuta il 3 maggio 2011. Nel corso di detto incontro, sia i rappresentanti delle Regioni che quelli dell’ANCI e dell’UPI hanno sollevato alcune questioni, evidenziando la necessità di un approfondimento in merito all’impianto del provvedimento e su particolari disposizioni quali quelle relative al fallimento politico, chiedendo, quindi, la disponibilità del Governo a concordare tempi e modalità per giungere all’intesa prevista dalla legge n. 42/2009. I rappresentanti del Governo hanno dichiarato la disponibilità al confronto in tempi brevi che consenta di definire l’argomento nei termini previsti dalla legge n. 42/2009. In tal senso, si è convenuto di prevedere una seduta straordinaria della Conferenza Unificata per il giorno 18 maggio 2011 preceduta da una istruttoria tecnica per valutare gli emendamenti al testo del provvedimento presentati da Regioni ed Enti locali, al riguardo, è stato deciso di convocare la prima riunione tecnica per il giorno 6 maggio 2011, poi differita al 10 maggio 2011. Nel corso di detta riunione, i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento (All. 1), approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel quale sono evidenziati profili di incostituzionalità dello schema di decreto in questione. In particolare, i rappresentanti delle Regioni hanno dichiarato di non condividere l’impianto sanzionatorio fondato su una lettura non costituzionalmente legittima dell’articolo 126 della Costituzione, chiedendo l’espunzione dal testo delle disposizioni concernente il fallimento politico dei Presidenti delle Regioni, tema da ricondurre a quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione. In tal senso, hanno sostenuto che l’articolo 17, comma 1, lett. e) della legge 42/2009 non possa ritenersi principio legittimante del meccanismo sanzionatorio così come previsto, evidenziando la necessità di trattare la disciplina sanzionatoria e premiale in modo distinto tra Regioni ed Enti locali in due provvedimenti ad hoc. I rappresentanti dell’ANCI hanno espresso una valutazione negativa sull’impianto generale, soprattutto per la parte sanzionatoria, ritenendolo non emendabile. In particolare, i profili di criticità più rilevanti vengono segnalati nella individuazione di una responsabilità oggettiva degli amministratori locali per il dissesto finanziario e per la previsione di sanzioni per il mancato raggiungimento, nell’ambito dei parametri del patto di stabilità, di obiettivi di difficile se non impossibile realizzazione perché calati in un contesto di carattere non ordinario. Inoltre si ritiene inammissibile il sistema premiale introdotto dal decreto perché esula dall’impostazione premiale basata sull’analisi della spesa calcolata sui fabbisogni standard come prevista dalla legge n. 42/2009. I rappresentanti dell’UPI, pur condividendo le forti perplessità manifestate dalle Regioni e dall’ANCI, hanno presentato un documento (All. 2) contenente degli emendamenti al testo del decreto; in particolare, all’articolo 4, inventario di fine mandato, articolo 5, regolarità della gestione amministrativo contabile, articolo 6,

fallimento politico del Presidente di Provincia e del Sindaco, articoli 7 e 8, mancato rispetto del patto di stabilità interno. I rappresentanti delle Amministrazioni statali presenti hanno ribadito la piena correttezza istituzionale e legittimità costituzionale dello schema di decreto legislativo in argomento. In conclusione, non si è potuto che registrare le valutazioni illustrate dalle Regioni e dagli Enti locali; quindi, come convenuto nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 5 maggio 2011, è stata convocata una riunione, a livello politico, che si terrà il 18 maggio 2011 prima della seduta della Conferenza Unificata.

Si sottopone all’esame della Conferenza Unificata per il conseguimento dell’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Intesa sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009 n. 42. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 Repertorio atti n. 47/CU del 18 maggio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 18 maggio 2011: VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica; VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta;

VISTA la nota n. 2979 DAGL/50162/10.3.44 del 15 aprile 2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli art. 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009 n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 aprile 2011, provvedimento che è stato inviato, il 15 aprile 2011, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 20 aprile 2011, ma è stato rinviato con decorrenza del termine di 30 giorni per il conseguimento dell’intesa; CONSIDERATO che, nella richiamata seduta, è stata concordata la convocazione di una riunione tecnico-politica che si è tenuta il 3 maggio 2011 nel corso della quale sia i rappresentanti delle Regioni che quelli dell’ANCI e dell’UPI hanno sollevato alcune questioni, evidenziando la necessità di un approfondimento in merito all’impianto del provvedimento e su particolari disposizioni quali quelle relative al fallimento politico, chiedendo, quindi, la disponibilità del Governo a concordare tempi e modalità per giungere all’intesa prevista dalla legge n. 42/2009; CONSIDERATO che i rappresentanti del Governo hanno dichiarato la disponibilità al confronto in tempi brevi che consenta di definire l’argomento nei termini previsti dalla legge n. 42/2009; CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 5 maggio 2011, è stato rinviato per consentire il confronto tra Governo, Regioni ed Enti locali; CONSIDERATO che, in tal senso, si è convenuto di prevedere una seduta straordinaria di questa Conferenza per il 18 maggio 2011 preceduta da una istruttoria tecnica per valutare gli emendamenti al testo del provvedimento presentati da Regioni ed Enti locali, e che, al riguardo, è stato deciso di convocare la prima riunione tecnica per il giorno 6 maggio 2011 poi differita al giorno 10 maggio 2011; CONSIDERATO che, nel corso della riunione del 10 maggio 2011, i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti con il quale hanno enunciato i profili di dubbia costituzionalità dello schema di decreto soprattutto con riferimento al meccanismo sanzionatorio ed all’applicazione dell’articolo 126 della Costituzione; i rappresentanti dell’ANCI

hanno espresso una valutazione critica dei contenuti del provvedimento non condivisibile nell’impianto generale, con riferimento soprattutto alle sanzioni previste per gli Amministratori locali e, quindi, non emendabile; i rappresentanti dell’UPI hanno condiviso le criticità evidenziate, presentando, comunque, un documento contenente degli emendamenti al testo; CONSIDERATO che i rappresentanti delle Amministrazioni centrali dello Stato hanno ribadito la piena legittimità costituzionale dello schema di decreto legislativo in esame, riservandosi una valutazione sulle proposte emendative presentate dall’UPI; CONSIDERATO che, a seguito di detta riunione, è stato fissato un ulteriore incontro, di carattere politico tenutosi il 18 maggio 2011 in cui sono state esaminate alcune questioni; CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, in merito al provvedimento in esame le Regioni e gli Enti locali, non ritenendo esistenti le condizioni per il conseguimento dell’intesa, hanno chiesto un rinvio del punto ai fini di consentire un approfondimento sui contenuti del testo; CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato di non potere accogliere detta richiesta, attesa la scadenza del termine per la delega prevista dalla legge n. 42/2009; CONSIDERATO, pertanto, che le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso contrario al conseguimento dell’intesa; in particolare: - le Regioni, nel consegnare un documento (All.A), hanno dichiarato di condividere l’esigenza di una normativa di disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali, ribadendo di ritenere incostituzionale il provvedimento sotto molteplici profili prima di tutto l’utilizzo dell’articolo 126 della Costituzione in luogo dell’articolo 120 della Costituzione e sottolineando, in particolare, che le sanzioni relative ai Piani di rientro in materia sanitaria sono già stabilite in modo puntuale nel Patto per la salute siglato con il Governo e tradotto nelle disposizioni della legge n. 191/2009 in linea con quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione; - l’ANCI ha evidenziato la inaccettabilità delle norme previste sul fallimento politico del Sindaco, sottolineando che le disposizioni del Testo Unico degli Enti locali prevedono già sanzioni per comportamenti degli Amministratori locali commessi con dolo o colpa grave e facendo presente che il comparto degli Enti locali ha contribuito in maniera positiva al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; - l’UPI ha consegnato un documento (All.B) in cui sono formulate le proposte emendative già presentate in sede tecnica, sottolineando come il provvedimento potrebbe fornire una falsa rappresentazione degli Amministratori locali e ribadendo che anche le Province, negli ultimi anni, hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; CONSIDERATO che il Governo, nel ribadire l’impossibilità di ulteriori approfondimenti e preso atto, quindi, della mancata intesa con la quale si conclude l’iter previsto dalla legge n. 42/2009 in Conferenza Unificata, ha confermato la disponibilità, già manifestata nel citato incontro politico, a proseguire il confronto con le Regioni e gli Enti locali nell’ulteriore iter del provvedimento in esame;

PRENDE ATTO DELLA MANCATA INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009 n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 aprile 2011 e trasmesso, con nota n. 2979 DAGL/50162/10.3.44, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto

2.9 Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 recante: “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma ”

CONFERENZA UNIFICATA Seduta del 19 gennaio 2012

Punto n. 11 dell’o.d.g. OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale. (ECONOMIA E FINANZE) (Codice sito: 4.6/2011/57 - Servizio II) Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Finalità del provvedimento e riferimenti normativi: L’articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato di definire l’ordinamento della città di Roma in relazione alla sua veste di Capitale della Repubblica. In attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l’assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega che trovano specificazione nello schema di decreto legislativo di cui trattasi. Detto schema è volto a dare attuazione sia al criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 5, dell’articolo 24, specificando le funzioni amministrative attribuite a Roma capitale ai sensi del comma 3, nonché le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi, sia al comma 6 del medesimo articolo 24, disciplinando i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma nell’esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma. Lo schema disciplina il conferimento delle sole funzioni rientranti nella competenza dello Stato; spetta, infatti, ad una legge della regione Lazio, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il conferimento delle funzioni amministrative previste dal citato comma 3 delle legge delega relative alla materie di competenza legislativa della Regione. Tra le funzioni conferite a Roma capitale rientrano:

- il concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, in accordo con i dicasteri competenti: promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, incluse importanti attività in concorso con lo Stato (valorizzazione dei beni culturali di proprietà statale mediante partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze; realizzazione di opere pubbliche su aree archeologiche, prendendo parte alla procedura di “verifica di interesse archeologico” con gli uffici ministeriali; rilascio di autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivi sempre in sede di Conferenza delle Soprintendenze);

- definizione di procedure condivise con Stato e Regione per le sanzioni e la repressione degli abusi edilizi su beni vincolati, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- catalogazione dei beni culturali presenti sul territorio romano, in concorso con Ministero, Regione e altri enti preposti. Trasferite a Roma Capitale le competenze finora governative sul Teatro dell’Opera. Restano invece escluse dal trasferimento i beni storico-architettonici amministrati dal Fondo per gli edifici di culto;

- In materia ambientale Roma Capitale concorre a definire le politiche per la tutela del paesaggio e gli indirizzi di tutela, pianificazione e recupero; partecipa all’attività di vigilanza sui beni paesaggistici; individua e gestisce le riserve statali fuori dai parchi nazionali;

- In materia di protezione civile, Roma Capitale emana le ordinanze per interventi di emergenza e dichiara, su richiesta della Regione Lazio, lo stato di “eccezionale calamità naturale”;

- per lo sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico, Roma Capitale coordina i tempi di svolgimento delle fiere nazionali e internazionali sul proprio territorio; istituisce e gestisce gli uffici di rappresentanza e promozione turistica all’estero, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Sempre in tema di turismo, il decreto prevede un’apposita sezione “per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale”, le cui linee guida sono attuate dal Sindaco “d’intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni”.

Un’ampia autonomia, infine, viene attribuita dal provvedimento in esame in tema di organizzazione della macchina amministrativa e del personale. Lo schema di decreto legislativo in oggetto si compone di 10 articoli:

- art. 1: Oggetto; - art. 2: Raccordi istituzionali; - art. 3: Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali; - art. 4: Funzioni e compiti in materia di beni culturali; - art. 5: Teatro dell’Opera di Roma; - art. 6: Funzioni e compiti in materia di beni paesaggistici; - art. 7: Funzioni e compiti in materia di beni ambientali; - art. 8: Funzioni e compiti in materia di fiere; - Art. 9: Funzioni e compiti in materia di turismo; - Art. 10: Funzioni e compiti in materia di protezione civile.

Istruttoria: La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 7582- DAGL/3134/10.3.44 del 22 novembre 2011, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 novembre 2011, ai fini dell’intesa da parte della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nella medesima seduta, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la procedura d’urgenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Detto schema di decreto è stato inviato, il 24 novembre 2011, alle Regioni ed agli Enti locali. Per l’esame di detto provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 6 dicembre 2011, nel corso della quale i rappresentanti

dell’ANCI, tra i quali anche quelli di Roma Capitale, hanno espresso un avviso favorevole sullo schema di decreto, non ritenendo di dover formulare alcuna osservazione sul testo, già ampiamente condiviso ai vari livelli istituzionali prima dell’approvazione in Consiglio dei Ministri. Peraltro, hanno chiesto di valutare la possibilità di convocare una seduta straordinaria della Conferenza Unificata per il 15 dicembre 2011 per conseguire l’intesa sul provvedimento, già stato trasmesso al Parlamento. I rappresentanti delle Regioni hanno precisato che non erano pervenute osservazioni in merito al provvedimento, ma si sono riservati una valutazione definitiva dopo la riunione del competente coordinamento interregionale che non era stato possibile convocare prima della riunione medesima; il provvedimento in questione è attualmente all’esame della competente Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. L’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 21 dicembre 2011 nel corso della quale non è stato esaminato con decorrenza del termine di 30 giorni previsto per il conseguimento dell’intesa. Si sottopone all’esame della Conferenza Unificata per il conseguimento dell’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Repertorio atti n. 2/CU del 19 gennaio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 19 gennaio 2012: VISTO l’articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato di definire l’ordinamento della città di Roma in relazione alla sua veste di Capitale della Repubblica; VISTO che in attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l’assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge

delega che trovano specificazione nello schema di decreto legislativo di cui trattasi; VISTA la nota n.7582 - DAGL/3134/10.3.44 del 22 novembre 2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 novembre 2011, provvedimento che è stato inviato, il 24 novembre 2011, alle Regioni ed agli Enti locali; CONSIDERATO che, nella medesima seduta, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la procedura d’urgenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; CONSIDERATO che detto schema di decreto è volto a dare attuazione sia al criterio direttivo di cui alla lett. a) del comma 5, dell’articolo 24, specificando le funzioni amministrative attribuite a Roma capitale ai sensi del comma 3, nonché le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi, sia al comma 6 del medesimo articolo 24, disciplinando i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma nell’esercizio delle funzioni amministrative conferite alla città di Roma; CONSIDERATO che detto provvedimento è stato esaminato nella riunione, a livello tecnico, tenutasi il 6 dicembre 2011 nel corso della quale i rappresentanti dell’ANCI, tra i quali anche quelli di Roma Capitale, hanno espresso un avviso favorevole sullo schema di decreto legislativo, già ampiamente condiviso ai vari livelli istituzionali prima dell’approvazione in Consiglio dei Ministri; CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni hanno precisato che non erano pervenute osservazioni in merito al provvedimento, riservandosi una valutazione definitiva dopo la riunione della competente Commissione della Conferenza delle Regioni che non era stato possibile convocare prima della riunione medesima; CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 21 dicembre 2011 nel corso della quale non è stato esaminato con decorrenza del termine di 30 giorni previsto per il conseguimento dell’intesa;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto legislativo in esame;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 24

della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 novembre 2011 e trasmesso, con nota n. 7582 - DAGL/3134/10.3.44 del 22 novembre 2011, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi

2.10 Decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51 recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”

CONFERENZA UNIFICATA Seduta del 26 settembre 2012

Punto n. 2 dell’o.d.g. OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale. (Codice sito: 4.6/2012/41 - Servizio II) Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Finalità del provvedimento e riferimenti normativi: Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 maggio 2012, ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale. Detto provvedimento è composto da due articoli. L’articolo 1 è suddiviso in tre commi; in particolare il comma 2 reca una modifica dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2012, al fine di salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità. Il comma 3 reca l’abrogazione dell’articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 61/2012 sull’erogazione di risorse finanziarie direttamente a Roma Capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’articolo 2 regola la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all’Avvocatura comunale.

Istruttoria: La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 7297 - DAGL/50183/10.3.4 del 31 luglio 2012, ha trasmesso il citato schema di decreto legislativo, ai fini dell’intesa da parte della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Detto provvedimento è stato inviato, in data 3 agosto 2012, alle Regioni ed agli Enti locali. In seguito, con nota n. 7597 – DAGL/50183/10.3.4. dell’8 agosto 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il parere espresso dalla Regione Lazio che è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali il 10 settembre 2012, mentre, il 17 settembre 2012 il Sindaco di Roma capitale ha fatto pervenire il parere che è stato inviato, in data 18 settembre 2012, alle Regioni ed agli Enti locali.

Al riguardo, l’ANCI, con nota del 20 settembre 2012, ha chiesto la convocazione di una riunione, a livello tecnico, trasmettendo un documento contenente una proposta di integrazione al testo in esame (All.A). E’ stata, quindi, convocata una riunione, a livello tecnico, il 24 settembre 2012, per l’esame di detto provvedimento nel corso della quale: - i rappresentanti dell’ANCI hanno illustrato la proposta di integrazione dello schema di decreto con la previsione di una disciplina transitoria sulla rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale della Repubblica già finanziati ai sensi della legge n. 396/1990; ciò in quanto l’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2012 ha disposto l’abrogazione degli articoli da 1 a 9 della citata legge n. 396 del 1990. Infatti, detto comma 6 ha previsto l’eliminazione del complesso iter procedurale – disciplinato, in particolare, dagli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 396/1990 - con il quale veniva prevista l’approvazione dei progetti ed il successivo inserimento dei medesimi nel programma degli interventi per Roma Capitale, definitivamente adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Quindi, si rende necessario consentire che la eventuale rimodulazione delle opere già finanziate avvenga secondo le procedure già disciplinate dalla normativa preesistente, in particolare in tema di conferenza dei servizi, allo scopo di impedire che i progetti e la realizzazione delle opere risultino fortemente rallentati nel passaggio alla nuova disciplina normativa; - i rappresentanti dell’UPI, nel consegnare il parere favorevole espresso dalla Provincia di Roma, hanno precisato di condividere la proposta dell’ANCI, richiamando l’attenzione del Governo affinché si possa procedere, nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale, a definire un quadro stabile di finanziamento per i soggetti istituzionali coinvolti in vista della istituzione della città metropolitana; - i rappresentanti delle Regioni hanno reso noto che, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, non era stato possibile riunire il competente coordinamento interregionale tecnico, riservandosi di esprimere la propria posizione in sede politica dopo la riunione della Commissione affari istituzionali. I rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate (Dipartimento per le riforme istituzionali e Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) hanno preso atto della proposta dell’ANCI in merito alla quale non hanno formulato rilievi. Si sottopone all’esame della Conferenza Unificata per il conseguimento dell’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 maggio 2012. Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Repertorio atti n. 115/CU del 26 settembre 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 settembre 2012: VISTO l’articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato di definire l’ordinamento della città di Roma in relazione alla sua veste di Capitale della Repubblica. CONSIDERATO che, in attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l’assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega che trovano specificazione nello schema di decreto legislativo di cui trattasi. VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale; VISTA la nota n. 7297 - DAGL/50183/10.3.4 del 31 luglio 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 maggio 2012, provvedimento che è stato inviato, il 3 agosto 2012, alle Regioni ed agli Enti locali; VISTA la con nota n. 7597 – DAGL/50183/10.3.4. dell’8 agosto 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il parere espresso dalla Regione Lazio che è stato inviato, il 10 settembre 2012, alle Regioni ed agli Enti locali; VISTO il parere del Sindaco di Roma capitale pervenuto il 17 settembre 2012 e inviato, in data 18 settembre 2012, alle Regioni ed agli Enti locali; VISTA la nota del 20 settembre 2012 con la quale l’ANCI ha chiesto la convocazione di una riunione, a livello tecnico, trasmettendo un documento (All.A) contenente una proposta di integrazione al testo in esame; CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto provvedimento, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 24 settembre 2012 nel corso della quale: - i rappresentanti dell’ANCI hanno illustrato la proposta di integrazione dello schema di decreto con la previsione di una disciplina transitoria sulla rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale della Repubblica già finanziati ai sensi della legge n. 396/1990; ciò in quanto l’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2012 ha disposto l’abrogazione degli articoli da 1 a 9 della citata legge n. 396 del 1990;

- i rappresentanti dell’UPI, nel consegnare il parere favorevole espresso dalla Provincia di Roma, hanno precisato di condividere la proposta dell’ANCI, richiamando l’attenzione del Governo affinché si possa procedere, nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale, a definire un quadro stabile di finanziamento per i soggetti istituzionali coinvolti in vista della istituzione della città metropolitana; - i rappresentanti delle Regioni hanno reso noto che, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, non era stato possibile riunire il competente coordinamento interregionale tecnico, riservandosi di esprimere la propria posizione in sede politica dopo la riunione della Commissione affari istituzionali; - i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate (Dipartimento per le riforme istituzionali e Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) hanno preso atto della proposta dell’ANCI in merito alla quale non hanno formulato rilievi; CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul provvedimento con la proposta integrativa già presentata in sede tecnica; ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. sullo schema di

decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 maggio 2012, trasmesso con nota n. 7297 - DAGL/50183/10.3.4 del 31 luglio 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’integrazione contenuta nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi