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DISEGNI E MODELLI

NAZIONALI, COMUNITARI

ed INTERNAZIONALI

Relatore: Dott. Filippo Indolfi

21/01/2015 1

Sommario

• Aspetti sostanziali

• Procedure di registrazione

• Ricerche di anteriorità

• Esempi

21/01/2015 2

• Aspetti sostanziali

• Procedure di registrazione

• Ricerche di anteriorità

• Esempi

21/01/2015 3

Perché registrare il design?

creare uno sbarramento ai concorrenti;

sfruttare il design non direttamente strategico

attraverso la concessione di licenze, esclusive o non esclusive e/o su territori diversi;

utilizzare il design come stimolo all’innovazione e

alla valorizzazione della ricerca;

valorizzare il design come cespite patrimoniale

di bilancio, come incremento di immagine dell'impresa, o come possibile elemento di scambio in fase di contrattazione.

21/01/2015 4

Art. 31 CPI

Cos’è il design 1. Possono costituire oggetto di registrazione

come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte

quale risulta, in particolare

dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale

ovvero dei materiali del prodotto stesso

ovvero del suo ornamento,

a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

21/01/2015 5

Cos’è un disegno o modello?

Per “disegno o modello” s’intende l’aspetto di un prodotto o di

una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche di:

linee colori struttura superficiale

contorni materiali ornamenti

forma

Prodotto

2. Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale,

compresi tra l’altro i componenti che

devono essere assemblati per formare un

prodotto complesso, gli imballaggi, le

presentazioni, i simboli grafici e caratteri

tipografici, esclusi i programmi per

elaboratore.

21/01/2015 7

Prodotto complesso

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che

possono essere sostituiti, consentendo lo

smontaggio ed un nuovo montaggio del

prodotto.

21/01/2015 8

Design nell’industria

Design nell’industria

21/01/2015 10

Arredamento

Eillen Gray

I. Lappalainen Etorre Sottsass

Di Matteo Thun Di G. Nelson

Di Ologi

Orologeria

Design progetti architettonici

21/01/2015 13

Design nell’ambientazione

Allestimento

in franchising:

Perché registrare il design?

Obiettivo primario:

Diritto esclusivo ed assoluto sul

modello o disegno oggetto di

registrazione,

con libertà di sfruttamento del suo

valore tecnico-economico e

commerciale .

21/01/2015 15

Art.32. La novità

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno

o modello identico è stato divulgato anteriormente

alla data di presentazione della domanda di

registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la

PRIORITA’, anteriormente alla data di quest'ultima.

I disegni o modelli si reputano identici quando le loro

caratteristiche differiscono soltanto per dettagli

irrilevanti.

21/01/2015 16

Art.33.

Carattere individuale 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se

l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore

informato differisce dall'impressione generale

suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o

modello che sia stato divulgato prima della data di

presentazione della domanda di registrazione o,

qualora si rivendichi la priorità, prima della data di

quest'ultima.

21/01/2015 17

Carattere individuale

2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al

comma 1, si prende in considerazione il margine di

libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il

disegno o modello.

21/01/2015 18

Utilizzatore

Il pubblico

a cui ci si riferisce come Utilizzatore Informato

nell’analisi del carattere individuale di un Disegno

è un Utilizzatore informato e relativamente esperto del

settore.

21/01/2015 19

Consumatore medio

Il pubblico a cui ci si riferisce come

Consumatore medio nell’analisi di Confondibilità dei

Marchi è:

• un consumatore normalmente avveduto

• e un consumatore mediamente informato del

settore.

21/01/2015 20

Margine di libertà

21/01/2015 21

• Densità del Mkt

• Margine di libertà

• Facilità nel differenziare il carattere individuale

Design ?

21/01/2015 22

Design?

21/01/2015 23

Design ?

21/01/2015 24

Design – Sì o No ?

21/01/2015 25

Il disegno o modello si considera divulgato se:

• è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o di qualsiasi altro modo

• è stato esposto

• il prodotto relativo è stato messo in commercio prima della data di presentazione della

domanda di registrazione.

21/01/2015 26

Art.34.

Divulgazione

Secondo la normativa comunitaria non costituisce

divulgazione il fatto che essa avvenga nei dodici

mesi precedenti la data di deposito della domanda

di registrazione del disegno o modello.

Periodo di grazia

21/01/2015 27

Divulgazione

In questo modo è possibile valutare le potenzialità

commerciali di un nuovo design per 12 mesi dopo la

divulgazione. Entro i 12 mesi sarà possibile:

1.registrare il disegno o modello e tutelarlo sino a 25

anni dalla data di registrazione (Italia/UE).

2.non registrare il disegno o modello, tutelandolo

per 3 anni dalla data di divulgazione (solo UE).

21/01/2015 28

Divulgazione

Art.35.

Prodotto complesso 1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel

componente di un prodotto complesso possiede

i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto

complesso, rimane visibile durante la normale

utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del

consumatore finale, esclusi gli interventi di

manutenzione, assistenza e riparazione;

b) se le caratteristiche visibili del componente

possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

21/01/2015 29

Protezione dei prodotti complessi

21/01/2015 31

Disegno/modello registrato

per una parte di prodotto

Produzione di pezzi di

ricambio per riparazioni

Legale

Protezione dei prodotti complessi

Prodotto complesso del concorrente

che usa il disegno/modello protetto

Violazione del diritto

Design di un prodotto complesso

21/01/2015 32

Componenti di un prodotto

complesso

21/01/2015 33

21/01/2015

Art.36. Funzione tecnica

1. Non possono costituire oggetto di registrazione

come disegni o modelli quelle caratteristiche

dell'aspetto del prodotto che sono determinate

unicamente dalla funzione tecnica del prodotto

stesso.

Ex. Caso Philips

34

Funzione tecnica

INPI - FR: Brevetto Renault relativo a un

BILANCIERE PER MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

La registrazione come marchio

tridimensionale di un rasoio elettrico della

Phillips, con la forma caratteristica a

triangolo con le 3 testine poste negli angoli,

è stata annullata proprio in veste della

caratteristica di funzionalità tecnica.

21/01/2015 36

Analogamente, un bilanciere di un motore

a combustione interna della Renault non è

stato registrato come marchio di forma a

causa della sua funzione tecnica.

21/01/2015 37

Funzione tecnica 2. Non possono formare oggetto di registrazione per

disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del

prodotto che devono essere necessariamente riprodotte

nelle loro esatte forme e dimensioni per potere

consentire al prodotto in cui il disegno o modello è

incorporato o al quale è applicato di essere unito o

connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di

essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto

con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere

la propria finzione.

21/01/2015 38

Funzione tecnica

Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i

disegni o modelli che possiedono i requisiti della

novità e del carattere individuale quando hanno lo

scopo di consentire l'unione o la connessione

multipla di prodotti intercambiabili in un sistema

modulare.

21/01/2015 39

Art.37.

Durata della protezione

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque

anni a decorrere dalla data di presentazione della

domanda. Il titolare può ottenere la proroga della

durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un

massimo di venticinque anni dalla data di

presentazione della domanda di registrazione.

21/01/2015 40

Art.38.

Diritto alla registrazione ed effetti

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti

con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del

disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

21/01/2015 41

Diritto alla registrazione ed effetti

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e

modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale

opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di

lavoro,

fermo restando il diritto del dipendente di essere

riconosciuto come autore del disegno o modello e di

fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

21/01/2015 42

Diritto alla registrazione ed effetti

4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in

cui la domanda con la relativa documentazione è

resa accessibile al pubblico.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a

disposizione del pubblico la domanda di registrazione

con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali

descrizioni dopo il deposito, purché' il richiedente non

abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un

periodo che non può essere superiore a trenta mesi

dalla data di deposito o da quella di priorità.

21/01/2015 43

Diritto alla registrazione ed effetti

6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda

con la riproduzione del disegno o modello e

l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del

richiedente, gli effetti della registrazione decorrono

dalla data di tale notifica.

21/01/2015 44

Art.39

Registrazione multipla

1. Con una sola domanda può essere chiesta la

registrazione per più disegni e modelli,

purché‘ destinati ad essere attuati o incorporati in

oggetti inseriti nella medesima classe della

classificazione internazionale dei disegni e modelli,

formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di

Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni,

ratificato con legge 22 maggio 1974, n.348.

21/01/2015 45

Ex. Registrazione multipla

21/01/2015 46

Registrazione multipla

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è

ammessa la domanda concernente più registrazioni

ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli.

Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti

e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a

limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di

presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima

domanda.

21/01/2015 47

Registrazione multipla

3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità.

La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.

21/01/2015 48

Art.40.

Registrazione contemporanea

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di

registrabili ed al tempo stesso accresce l'utilità

dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti

contemporaneamente il brevetto per modello di

utilità e la registrazione per disegno o modello,

ma l'una e l'altra protezione non possono venire

cumulate in un solo titolo.

21/01/2015 49

Ex. Registrazione

contemporanea

21/01/2015 50

Ex. Registrazione contemporanea

Si o No?

21/01/2015 51

Registrazione contemporanea

2. Se la domanda di registrazione comprende un

oggetto la cui forma o disegno gli conferisca

carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo

ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di

limitazione di cui all'articolo 39, comma 2,

apportando le necessarie modifiche.

Registrazione:

o prima il Modello di Utilità

o e poi il Disegno.

21/01/2015 52

Art.41.

Diritti conferiti

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce

al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a

terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la

fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione,

l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un

prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al

quale è applicato, ovvero la detenzione di tale

prodotto per tali fini.

21/01/2015 53

Diritti conferiti

• DIRITTO POSITIVO

• DIRITTO NEGATIVO Il disegno conferisce al titolare il diritto esclusivo di

utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso.

Atti di utilizzazione sono: • fabbricazione

• offerta e commercializzazione

• importazione ed esportazione

• impiego del prodotto

21/01/2015 54

Diritti conferiti

3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un

disegno o modello si estendono a qualunque disegno

o modello che non produca nell'utilizzatore informato

una impressione generale diversa. AMBITO DELLA PROTEZIONE

4. Nel determinare l'estensione della protezione si

tiene conto del margine di libertà dell'autore nella

realizzazione del disegno o modello.

21/01/2015 55

Art. 42.

Le limitazioni del diritto 1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici,

purché' siano compatibili con i principi

della correttezza professionale,

non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione

normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 21/01/2015 56

Le limitazioni del diritto

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;

b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);

c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

21/01/2015 57

Art.43.

Nullità

1. La registrazione è nulla:

a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi

degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

b) se il disegno o modello è contrario all'ordine

pubblico o al buon costume;

il disegno o modello non può essere considerato

contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il

solo fatto di essere vietato da una disposizione di

legge o amministrativa;

21/01/2015 58

Nullità

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di

ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà

accordategli dall'articolo 118;

d) se il disegno o modello è in conflitto con un

disegno o modello precedente che sia stato reso

noto dopo la data di presentazione della domanda

o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di

quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una

data precedente per effetto di registrazione

comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per

effetto della relativa domanda;

21/01/2015 59

Nullità

e) se il disegno o modello è tale che il suo uso

costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione

impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-

ter della Convenzione di Unione di Parigi per la

protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma

del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.

424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli

contemplati da detto articolo e che rivestono un

particolare interesse pubblico nello Stato.

21/01/2015 60

Nullità

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che

forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1,

lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal

titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che

costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi

elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di

Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi

e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico

nello Stato, può essere fatta valere unicamente

dall'interessato alla utilizzazione.

21/01/2015 61

Art.33 bis.

Liceità

1. Non può essere oggetto di registrazione il disegno

o modello:

o Contrario all’ordine pubblico e al buon costume,

o Costituisce utilizzazione impropria dei segni

contemplati nell’Atr.6-ter del CUP: Segni,

Emblemi e Stemmi .

21/01/2015 62

Art. 44.

Durata del diritto di utilizzazione economica

per diritto d'autore

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli

industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma,

numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta

la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno

solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei

coautori.

21/01/2015 63

Durata del diritto di utilizzazione economica

per diritto d'autore

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con

cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati

relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della

legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula

descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del

titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad

ogni altra annotazione o trascrizione.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al

comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo

189 del presente codice.

21/01/2015 64

Disegno e Diritto d’Autore

1/21/2015 65

Tutela alternativa dei disegni

21/01/2015 66

Disegni e modelli Comunitari non registrati (art. 12 Reg. CE 6/2002)

• Il legislatore comunitario tutela anche i disegni e modelli non registrati per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione.

• La tutela è però limitata solamente nei confronti di disegni e modelli sostanzialmente identici (le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti).

• La tutela come disegno o modello non registrato ha senso nei settori in cui si assiste ad una durata stagionale o comunque di breve periodo dei modelli.

Ex. Moda

UE – Tutele alternative

21/01/2015 67

Chi disegna ?

I settori della moda e del tessile sono quelli

che disegnano di più (classe 2 e 5) pero sono

quelle che fanno meno uso della registrazione.

Chi registra ?

Le società che fabbricano articoli delle classe

8 (utensili e ferramenta), 7 (articoli di uso

domestico non compresi in altri classi) sono

quelle che registrano di più.

Articoli di abbigliamento

Louis Vuitton Gianni Versace

Articoli tessili non confezionati, materiali

artificiali e naturali

Jonathon Gall

A. Willoughby

Marchio di forma (Art. 7 C.P.I. / Art. 4 Reg. CE 40/94)

La forma di un prodotto può essere registrata anche come marchio se l'effetto principale è quello di distinguerlo da altri prodotti concorrenti Ex. la lampada “Tizio” di Artemide è divenuta anche

un marchio per l'azienda. La tutela del marchio ha una durata di dieci anni

ed è rinnovabile per un numero illimitato di volte.

Italia/UE – Tutele alternative

21/01/2015 72

Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)

La forma di un prodotto è anche tutelata

dalle disposizioni del codice civile in

materia di concorrenza sleale

Tutele alternative

21/01/2015 73

Perché registrare il design?

Obiettivi strategici:

creare uno sbarramento ai concorrenti;

sfruttare il design non direttamente strategico attraverso la concessione di licenze, esclusive o non esclusive e/o su territori diversi;

utilizzare il design come stimolo alla innovazione e alla valorizzazione della ricerca;

valorizzare il design come cespite patrimoniale di bilancio, come incremento di immagine dell'impresa, o come possibile elemento di scambio in fase di contrattazione.

21/01/2015 74

Tutela del design

La tutela del design in ambito territoriale:

1.Nazionale

2.Comunitario

3.Internazionale

21/01/2015 75

Tutela del design

La tutela del design in diverse forme:

1. Disegno e modello

registrati

2. Disegno e modello

non registrato

3. Marchio di forma

4. Diritto d’autore

5. Concorrenza sleale

21/01/2015 76

Disciplinati dall’Accordo de L’Aja costituito da tre Atti indipendenti: . Atto di Ginevra del 1999 . Atto de L’Aja del 1960 (è quello utilizzato da richiedenti italiani) . Atto di Londra adottato nel 1934.

Questi tre testi formano il Sistema de L’Aja.

Accordo de L’Aja

Permette la tutela del disegno in più Paesi col deposito di una

singola domanda all’OMPI/WIPO, in una lingua, con un solo set di

tasse in un’unica moneta (Franchi Svizzeri).

Stessi effetti in ciascuno dei Paesi designati al pari di un deposito nazionale

Gestione semplificata del disegno.

Disegni e modelli internazionali

21/01/2015 77

Gli Stati nei quali un cittadino italiano può richiedere il deposito

di un modello internazionale, sono, alla data del 07 Febbraio

2008, i seguenti:

Albania, Belize, Benelux, Benin, Bulgaria, Costa d’Avorio,

Croazia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Grecia, Italia,

Kirghizistan, Liechtenstein, Macedonia, Mali, Marocco,

Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Nigeria, Repubblica

Popolare Democratica di Corea, Romania, Senegal, Serbia,

Slovenia, Suriname, Svizzera, Ucraina, Ungheria.

Si possono scegliere solo gli Stati di interesse per il Richiedente

Stati Contraenti - Atto 1960

Disegni e modelli internazionali

21/01/2015 78

Un modello internazionale è valido per un periodo iniziale di 5 anni e può essere rinnovato

per uno o più periodi addizionali di 5 anni in

ciascuno dei Paesi designati fin ad un massimo

stabilito dal Paese designato stesso.

In Italia, il modello dura 25 anni (Art. 37 CPI)

Inizialmente le tasse vengono pagate per 5 anni

e, successivamente, per i quinquenni successivi.

Durata della Protezione

Disegni e modelli internazionali

21/01/2015 79

Priorità

Un deposito nazionale anteriore nello Stato

membro non è obbligatorio, ma se esiste è

possibile rivendicarne la priorità entro 6 mesi.

Se il modello internazionale è un primo deposito

può costituire diritto di priorità al momento del deposito di domande nazionali in altri paesi

membri della Convenzione di Parigi per lo stesso

oggetto.

Disegni e modelli internazionali

21/01/2015 80

• La tutela è estesa a più Paesi con ridotte formalità e spese limitate

• Si evitano le singole procedure nazionali

• Si utilizza una sola lingua di procedura

• Scadenze di rinnovo uniche

• Pagamento di tasse in un’unica moneta

• Registrazione dei cambiamenti presso un unico registro.

Vantaggi del Sistema

Disegni e modelli internazionali

21/01/2015 81

Comunitari

Vantaggi:

Permette la tutela del disegno nei 27 Paesi della UE

Il disegno comunitario ha carattere unitario in tutta

la CE

Stessi effetti in ciascuno dei Paesi

Gestione semplificata del disegno

Unica pratica

Unico pagamento/rinnovo.

Disegni e modelli

21/01/2015 83

• Aspetti sostanziali

• Procedure di registrazione

• Ricerche di anteriorità

• Esempi

21/01/2015 84

Procedura di registrazione nazionale

Deposito domanda di registrazione

Deposito, anche telematico, presso una CCIAA, di

una domanda di registrazione per disegni e modelli

corredata da:

– Rappresentazione fotografica

– Descrizione del modello (opzionale)

– Pagamento dei diritti di deposito

– Eventuale lettera d’incarico se la domanda è

presentata da un mandatario abilitato.

21/01/2015 85

Procedura di registrazione nazionale

Esame della domanda

Le domande di registrazione sono inviate

all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che ne

esegue un esame formale e concede l’attestato di

registrazione.

21/01/2015 86

Procedura di registrazione comunitaria

Deposito domanda di registrazione I documenti da inviare (anche in italiano) sono :

o Domanda di registrazione

o Rappresentazione del disegno o modello firmata dal richiedente o dal mandatario;

o Descrizione del modello (opzionale)

o Tassa di deposito

o Eventuale lettera d’incarico se la domanda è presentata da un mandatario abilitato.

21/01/2015 87

FIN

DK

IRL

S

UKBX

D

AF

P E

I

EL

Procedura di registrazione comunitaria

La domanda di registrazione

deve essere depositata in uno

di questi uffici:

1.Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Roma

2.Ufficio Armonizzazione del Mercato Interno

(UAMI) – Alicante (Spagna)

21/01/2015 88

Registrazione multipla (art. 37 Reg. CE 6/2002)

Più disegni e modelli possono essere riuniti in una sola

domanda, a condizione che i prodotti appartengano tutti

alla stessa classe della classificazione internazionale dei

modelli e disegni. Non esiste limite quanto al numero di

disegni o modelli richiesti ed ogni disegno o modello

avrà vita autonoma.

Procedura di registrazione comunitaria

21/01/2015 89

Esame della domanda (art. 45 Reg. CE 6/2002)

Si tratta di un esame formale, avente per oggetto: 1. gli elementi che figurano nella domanda 2. le priorità 3. l’indicazione di un rappresentante

Impedimenti alla registrazione: 1. la domanda non corrisponde alla definizione di

disegno o modello comunitario 2. la domanda è contraria all’ordine pubblico o

al buon costume

Procedura di registrazione comunitaria

21/01/2015 90

Deposito della domanda:

- Direttamente al WIPO di Ginevra oppure, secondo l’Atto 1960, anche attraverso Ufficio Brevetti Nazionale

- Mediante modulo ufficiale reperibile dal sito www.wipo.int

- Domanda comprende: ☑ lista di Stati Contraenti designati; ☑ designazione dell’articolo o degli articoli incorporanti il disegno ☑ una o più foto e/o altre rappresentazioni grafiche

- Lingue ufficiali: francese e inglese

- Pagamento tasse di deposito, pubblicazione e designazione.

Procedura di registrazione internazionale

21/01/2015 91

Esame della domanda

- Il WIPO esegue solo un esame formale

- Entro 6 mesi dalla pubblicazione del

Modello Internazionale, le amministrazioni

nazionali possono sollevare obiezioni,

secondo le loro leggi nazionali, sulla base

dei requisiti sostanziali .

Procedura di registrazione internazionale

21/01/2015 92

• Aspetti sostanziali

• Procedure di registrazione

• Ricerche di anteriorità

• Esempi

21/01/2015 93

La ricerca di anteriorità

Prima di procedere alla registrazione di un

nuovo disegno o modello, in altre parole, prima

di fare un qualsiasi investimento, grande o piccolo che sia, in un nuovo progetto è sempre

opportuno verificare lo stato dell’arte in quello

specifico settore per evitare i rischi di interferire con diritti anteriori di terzi.

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Esempio di ricerca

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• Aspetti sostanziali

• Procedure di registrazione

• Ricerche di anteriorità

• Esempi

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Scarpa sportiva - modello comunitario

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Scarpa sportiva – modello nazionale

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Abbigliamento – modello comunitario

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Complementi di abbigliamento modello internazionale

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Sentenza

Mattel vs SimbaToys

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Grazie Dott. Filippo Indolfi

Consulente in Proprietà Industriale ed Intellettuale

www.indolfi.com

[email protected]

Tel. 347.6748427 21/01/2015 103