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L’Artigiano n° 1 - febbraio 2011 - Mensile - Poste italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D. L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n°46) art. I, comma I,DCB Verona

SBUROCRAZIA!

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Da fine gennaio sul sito www.casartigiani.it sarà disponibile il nuovo servizio

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09SICUREZZA

Valutazione stress da lavoro correlato: riepilogo

10AMBIENTE

Sistri: proroghe e rifiuti speciali

18EDILIZIA

Disciplina dell’attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia

16ALIMENTARI

Approvata la Legge sull’etichettatura dei prodotti alimentari

17TRASPORTI

Trasporto C/T

06TRIBUTARIO

Milleproroghe

20 Carrozzieri e auto di cortesiaCARROZZIERI

20 AutoriparatoriAUTORIPARATORI

21 Facciamo chiarezza sullacategoria degli N.C.C.N.C.C.

22GRUPPO GIOVANI

GGC in fermento: visita in Ducati e Scuola per l’Imprenditoria 2011.

L’Artigiano n° 1 Direttore Responsabile: Andrea PrandoFebbraio 2011 Editore: Associazione Artigiani Riuniti di Verona

Iscrizione Tribunale di Verona 289del 15/06/1973

Sede Provinciale e Legale:via Torricelli, 71/a - 37136 VeronaTel. 045 86 222 86 - Fax 045 95 44 88E.mail: [email protected] Finito di stampare: nel mese di febbraio 2011

Stampa e Realizzazione:Gruppo Editoriale Omnibus SrlVia della Casa, 9 - Verona

Concessionaria di Pubblicità: Diretta Adv - 045 9275024 - [email protected]

Sedi Locali:CALDIERO: via Montanara 34 (ang. via Strà)Tel. 045 6150365 - Fax 045 6150365LEGNAGO: via Dei Caduti 95Tel. 0442 21861 - Fax 0442 26919

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Per le impresesi profila un anno difficile. Dobbiamo tutti usare la massima prudenza

SOMMARIO

12CONVENZIONI

Convenzione tra SCFe Casartigiani

Piccole imprese e artigianato nel 2011 avranno da riconsiderare tutti i costi di

produzione. Si profila infatti una stangata di piu di 2,5 mld di euro.” Vediamo cosa ci attende nel futuro immediato:1 - nei giorni scorsi, la BCE ha annunciato, nel tentativo di contenere la spinta inflazionistica che sta attraversando tutta l’area dell’euro, di innalzare il Tasso ufficiale di sconto all’1,25% (aumento previsto +0,25%). Pertanto, a fronte di un livello di indebitamento delle nostre imprese nei confronti del sistema bancario italiano, pari a 961,4 mld di euro gli esperti hanno stimato un incremento degli interessi annui a carico delle aziende, pari a 2,5 mld di euro. A livello di singola impresa, questo aumento del costo del denaro comporterà una spesa annua aggiuntiva di 455 euro per azienda. Questa operazione penalizzerà in maniera più pesante le piccole imprese delle grandi, infatti, per un piccolo imprenditore il potere contrattuale nei confronti del sistema bancario è modesto rispetto a quello delle grandi imprese, e non è una novità.2 - Il peso delle tasse sui nostri carburanti è tra i più bassi d’Europa, ma alla pompa paghiamo più degli altri. Gli effetti delle ultime vicissitudini (Libia- Tzunami in Giappone) provocherà una ulteriore impennata dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio per autotrazione registrata in queste ultime settimane, quindi l’unico improbabile elemento

che può calmierare il costo del carburante è una detassazione (abbiamo scritto improbabile). Ebbene, l’incidenza percentuale delle tasse sul prezzo di un litro di benzina ha toccato nel nostro Paese il 55,1%, mentre la media europea si attesta al 58,3%. Più deciso, invece, il peso delle tasse e delle accise sul prezzo alla pompa nel Regno Unito (62,5%), nei Paesi Bassi (62%), in Germania (61,3%) e in Francia (58,4%). Al netto delle imposte, un litro di benzina ci costa 0,658 € (purtroppo l’ultimo dato disponibile è riferito al 31 gennaio di quest’anno), è l’importo più elevato tra i 7 Paesi Ue presi in esame in questa analisi. In Italia, per quanto riguarda il gasolio, il carico fiscale su un litro di carburante è, anche in questo caso, tra i più bassi d’Europa (48,1%). Si pensi che nel Regno Unito, il peso delle imposte e delle accise è del 60,9%, in Germania del 52% e in Francia del 50,6%. In termini di prezzo, invece, solo la Grecia ha un costo alla pompa (0,729 € al litro) più elevato del nostro (0,699 €/l). Tutti gli altri grandi Paesi Ue, invece, presentano un costo al litro molto più contenuto. Quindi ad incidere sul prezzo alla pompa non sono solo le imposte e le accise, ma, probabilmente, una rete distributiva inadeguata e dei meccanismi speculativi che non hanno eguali nel resto d’Europa”.3 - Funzionamento della Giustizia e ritardati pagamenti. La stima e’ stata calcolata da più fonti sia pubbliche che private e ha

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08TRIBUTARIO

Novità fiscali

Consulenza AutomobilisticaOrganismo formazione professionale Ente formazione comitato centrale albo autotrasportatori

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sommato i costi legati ai ritardi e alle spese a carico delle aziende nelle procedure fallimentari e ai costi riferiti ai ritardi della giustizia civile di 1° e di 2° grado. Il cattivo funzionamento della giustizia italiana costa oltre 3 miliardi di euro alle imprese italiane. Il dato lo si ottiene sommando i costi che le imprese italiane subiscono a seguito dei ritardi nelle procedure fallimentari, i costi dei ritardi nelle procedure civili di 1° e 2° grado e le spese burocratiche relative alle sole procedure fallimentari. La necessità di rendere il nostro sistema giudiziario italiano più efficiente è una necessità sempre più avvertita dal nostro sistema economico. Non solo per i costi aggiuntivi che devono sopportare ma, soprattutto, perché il cattivo funzionamento della giustizia costituisce un grosso ostacolo che allontana gli investitori stranieri dal nostro Paese.” Anche i ritardati pagamenti costituiscono un inevitabile costo all’economia, verificato che nessuno rispetta i termini di pagamento in Italia e che i ritardi medi sono nell’ordine di 90 giorni. Questa malsana abitudine porta le aziende di piccole dimensioni a fungere da banca rispetto ai clienti: questo atteggiamento dell’economia fa si che le aziende pur di non perdere le commesse cerchino di finanziarsi attraverso l’indebitamento bancario che oggi si presenta più difficile da ottenere, quindi i piccoli produttori sono stretti da in morsa molte volte mortale.4 - Il federalismo: Un fatto è certo, la compartecipazione all’Iva, che ha sostituito in extremis quella all’Irpef in un ruolo da protagonista nelle entrate federaliste dei sindaci, è l’unico passaggio della riforma che manca di una relazione tecnica. Chi pensa che questa sia una questione burocratica è fuori strada: a mancare, fino ad ora, sono i numeri, e il problema non è da poco visto che l’Iva ai sindaci dovrebbe essere una delle voci chiave dei bilanci comunali di quest’anno. Che cosa spiega questo silenzio, alla vigilia dell’arrivo del testo sulle entrate comunali alla camera per l’ultimo passaggio parlamentare prima dell’approvazione definitiva?Un po’ di cronaca aiuta a capire. La nuova compartecipazione è entrata nel testo nelle concitate ore di trattative che hanno preceduto il voto del 3 febbraio in bicamerale, nello sfortunato tentativo di strappare una maggioranza che non è arrivata. Ai sindaci, secondo quanto prevede il comma scritto in tutta fretta prima del pareggio a San Macuto e ritoccato prima dell’ultimo voto in Senato, dovrebbe arrivare l’Iva prodotta dai consumi registrati nella provincia di appartenenza, e distribuita fra i comuni della provincia in base al loro numero di abitanti. Nei prossimi anni, poi, il meccanismo dovrebbe affinarsi, fino ad attribuire a ogni comune il gettito realizzato dai consumi effettivi del proprio territorio, individuati grazie a un set di indicatori economico-statistici. L’obiettivo appare ambizioso, anche troppo visto lo stato di conoscenze attuali sulle dinamiche territoriali dell’imposta: i dati noti finora sono quelli delle dichiarazioni, che però non assegnano al gettito una “targa” certa perché se un piemontese va a Milano a comprare uno stereo o un divano l’Iva dei suoi acquisti è assegnata alla Lombardia. In pratica la geografia delle dichiarazioni favorisce le regioni “esportatrici”, e questo spiega in parte l’entità del primato che Lazio e Lombardia vantano rispetto agli altri territori. L’Iva da assegnare ai sindaci è invece quella del quadro «VT», introdotto in via sperimentale nelle dichiarazioni dal 2006, che segue la residenza del consumatore più del luogo

dell’acquisto. Qui però arriva il problema : i dati provinciali al momento non ci sono, e per ora fatica ad emergere un quadro sufficientemente certo anche a livello regionale. La nebbia che ancora circonda i dati non permette di capire in che misura il riferimento ai consumi finali è in grado di ammorbidire la sperequazione del gettito, che nelle dichiarazioni appare potente. Alle regioni più “ricche” (Lazio e Lombardia) gli ultimi dati disponibili – tratti dalle dichiarazioni 2009 – assegnano un gettito superiore ai 3.500 euro per abitante, mentre al Sud si scende intorno ai 500 euro pro capite e in Calabria si sprofonda a 335 euro. Non solo: queste cifre sommano 105 miliardi e sono relative ai versamenti effettuati nell’anno, ma rimborsi, compensazioni e trasferimenti alla Ue riducono la competenza a quota 80 miliardi euro: per garantire ai comuni i 2,8 miliardi assicurati dalla norma, di conseguenza, l’aliquota di compartecipazione dovrebbe viaggiare intorno al 3,5 per cento, quasi un punto sopra al 2,6 per cento ipotizzato all’inizio. Il nodo essenziale, però, rimane quello degli squilibri territoriali. Il gioco dell’”import-export” tra regioni spiega solo una parte delle differenze che, oltre al diverso livello dei consumi, sono dovute anche alla geografia dell’evasione, che punta decisamente a Sud. L’assegnazione ai sindaci (e ai governatori) di una quota dell’imposta dovrebbe aumentare l’impegno dei governi locali contro l’evasione, ma prima c’è da risolvere il problema dell’assegnazione territoriale del gettito, che finora ha bloccato tutti i progetti sul tema. L’esigenza di garantire ai sindaci che la sostituzione dell’Irpef con l’Iva non si sarebbe tradotta in una perdita di entrate complessive, poi, ha prodotto una formula bizzarra in base alla quale i frutti locali dell’Iva dovranno essere equivalenti a quelli che si sarebbero avuti con la compartecipazione all’imposta sui redditi. Stando alla norma, il riferimento rimane l’Irpef, e l’aliquota dell’Iva assegnata ai sindaci deve cambiare ogni anno in base alla dinamica dell’imposta sui redditi: un sistema decisamente macchinoso, che rischia di aprire nuovi dubbi in un terreno su cui i dati rimangono pochini.5 - Tornata finale per la rivisitazione degli studi di settore.L’ipotesi più probabile, condivisa anche dalle categorie, è che la struttura dei correttivi possa ripercorrere quella adottata lo scorso anno, saranno però differenti i fenomeni che dovranno essere colti, perché la crisi ha caratteri differenti rispetto all’anno precedente e i numeri dai quali si parte saranno diversi e così i risultati. I correttivi approvati l’anno scorso riguardavano l’analisi di normalità economica, la congiuntura di settore e quella individuale. Cambiamenti più rilevanti sono da attendersi rispetto al correttivo di settore. Un dato però che potrebbe accomunare i diversi settori è che la crisi si sia fatta meno sentire – sempre a grandi linee e distinguendo caso per caso – nei soggetti che operano con l’estero. In questo modo è possibile che gli incentivi confermati siano calibrati in modo da tener conto delle migliori preformance di chi ha operato sia con l’estero sia sul mercato interno. In ogni caso l’uscita non è completa e certamente i correttivi serviranno anche per l’anno 2011».Quindi è inevitabile che il panorama all’orizzonte non lascia tanto spazio all’immaginazione. Prudenza quindi Cari Imprenditori, perché mai come quest’anno la situazione si presenta molto instabile.

Il Presidente A. Prando

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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE La Camera di Commercio di Verona ha pubblicato due bandi per l’ottenimento di contributi a fondo perduto per

l’INNOVAZIONE TECNOLOGICA e per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE.

Le domande possono essere presentate dal 04 al 16 aprile.Per avere più possibilità di accedere al contributo bisogna presentare la domanda il primo giorno utile

INNOVAZIONE TECNOLOGICA Oggetto: I finanziamenti sono per iniziative rivolte a:a) inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo produttivo (CAD); b) inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore ( CAM); c) insediamento di metodologie di controllo globale della qualità del prodotto; d) inserimento di nuove tecnologie all’interno di processi o prodotti tradizionali tecnologicamente maturi; e) rinnovo per l’ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici con esclusione degli impianti previsti dalla legge

37/08 f) inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazione innovative, compresa la banda larga, esclusa la creazione di

siti Internet e l’applicazione della normativa sulla privacy g) installazione di sistemi antifurto, antirapina, collegati ad istituti di vigilanza o a forze dell’ordine-

Gli investimenti non potranno essere di valore inferiore a €. 5.000,00 – al netto di Iva Il contributo si intende per spese relative ad una o più iniziative, da presentare in un’unica domanda, ed è pari a una somma afondo perduto del 18% IVA esclusa e comunque non superiore i 12.000,00 € (13.500,00 per le imprese femminili o giovanili). • Sono esclusi gli investimenti in leasing e in altre forme assimilabili al contratto di locazione. • Sono esclusi gli investimenti in beni usati. • Sono escluse le spese per l’acquisto di autoveicoli, di arredi di ogni genere, spese per la formazione del personale, attrezzaturadi consumo, spese trasporto, canone di manutenzione ed abbonamenti; garanzie. • Saranno escluse dal contributo le imprese che realizzeranno l’investimento in misura inferiore dell’80%

Saranno prese in considerazione le spese effettuate a partire dal 18.04.2011 sino al 31.12.2011

INCENTIVI ALLE PMI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE Oggetto: I finanziamenti sono per iniziative rivolte a:a) Spese di locazione e di allestimento degli spazi espositivi destinati alla promozione delle attività aziendali, ivi compresa

la dotazione di aree d’incontro e spazi di servizio per le imprese b) Spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo; c) Spese relative al servizio di interpretariato; d) Le spese di viaggio in classe economica, nella misura massima di un solo rappresentante per soggetto beneficiario; e) Spese relative a informazione sul Paese, analisi di settore e ricerche di mercato all’estero, ricerca e selezione di partner

locali (clienti, agenti e distributori, fornitori), organizzazione di incontri d’affari, assistenza in loco, assistenza tecnica su procedure e documenti per l’estero (tali spese non devono superare complessivamente il 30% del costo complessivo dell’investimento)

Potranno beneficiare del contributo camerale esclusivamente interventi il cui costo minimo sia pari o superiore ad € 5.000,00L’entità del contributo, a fondo perduto, è pari al 20% IVA esclusa per un importo massimo di: - € 3.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionaliin Italia e all’estero in forma singola - € 3.000,00 per azienda fino ad un importo non superiore a € 30.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero in forma aggregata

Saranno ammessi a contributo gli r eventi che si terranno tra il 18 aprile 2011 e il 17 aprile 2012

PER INFORMAZIONI,PER I TESTI COMPLETI DEI BANDI E LA RELATIVA MODULISTICA rivolgersi all’ Ufficio Sviluppo Categorie e/o Ufficio Credito tel. 045 8622286

e-mail: [email protected]

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Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22.12.2010 ha approvato il decreto legge milleproroghe per l’anno 2011, così denominato in quanto prevede la proroga di

alcune disposizioni legislative. In data 26/02/2011 è sta-to definitivamente approvato da Camera e Senato il de-creto milleproroghe. Tra le principali novità rileviamo:

TRIBUTARIO

MILLEPROROGHE

febbraio 20116

Prorogata di un anno, al 31 dicembre 2011 la possibilità di godere della garanzia dello Stato per l’acquisto di veicoli

destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate, da parte delle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi. La proroga è subordinata alla previa autorizzazione dell’Unione europea. Novellati i commi 14 e 15 dell’articolo 83-bis del Dl 112/2008, che ha introdotto, nel mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente in relazione ai costi del carburante so-stenuti dal vettore. In particolare la modifica comporta che per la violazione del comma 6 dell’articolo 83-bis non si ap-plica la sanzione, attualmente prevista, dell’esclusione, fino a sei mesi, dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell’esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali pre-visti dalla legge (il comma 6, nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, impone al vettore di evidenziare nella fattura, ai soli fini civilistici e amministrativi, la par-

te del corrispettivo, dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante per l’esecuzione delle prestazioni con-trattuali). La seconda modifica aggiunge un periodo finale al comma 15 con il quale si consente all’autorità competente a irrogare le sanzioni di pubblicare sul proprio sito internet un elenco contenente le informazioni necessarie per l’iden-tificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individua-zione del periodo di decorrenza delle sanzioni. Previsto il differimento, per l’anno 2011, al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi (all’articolo 55, com-ma 5, della legge 144/1999). Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, che quello in un’unica soluzione della regolazione del premio relativo all’Inail, come previsto all’articolo 44 del Dpr 1124/1965. Viene poi previsto che par-te degli stanziamenti allocati sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nel capitolo 7420 dello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari a 276 milioni di euro per il 2011, ferma restando la destinazione in favore di tale set-tore, siano ripartiti tra i pertinenti programmi delle Ammini-strazioni interessate.

Case fantasma,presentazionedelle dichiarazionidi immobilinon registrati al catasto(articolo 2, comma 5-bis)

Prorogato al 30 aprile 2011 il termine per gli adem-pimenti relativi alla presentazione (articolo 19,

commi 8 e seguenti, del Dl 78/2010) delle dichia-razioni di immobili non registrati in catasto (le co-siddette case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una varia-zione di consistenza o di destinazione parimenti non dichiarata in catasto.

Si applicano a decorrere dal 31 marzo 2011 le nuove nor-me che prevedono il superamento di una guida pratica

del ciclomotore per ottenere la patente e che dovevano entrare in vigore il 19 gennaio 2011.

Patenti di guida

Si stabilisce che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i tratta-

menti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possano essere ceduti.

Tfr (articolo 2, comma 49)

Rinviate a marzo 2011 le norme contro il servizio abusivo di taxi e di noleggio con conducente, in scadenza al 31

dicembre 2010.

Taxi e autonoleggio

Autotrasporto(articolo 2, commi da 4-decies a 4-terdecies)

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TRIBUTARIO

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MILLEPROROGHE

Ciclomotori e minicar,autorizzazione alla guida (articolo 2, comma 1-quater)

In relazione alla proroga al 31 marzo 2011, disposta in tabella 1, della norma che introduce la prova pratica

per l’idoneità alla guida di ciclomotori e minicar (quadri cicli leggeri) sarà un decreto del ministero delle Infra-strutture e dei Trasporti - da emanarsi entro lo stesso termine del 31 marzo – a definire le modalità per il ri-lascio di autorizzazione a esercitarsi alla guida (cosid-detto foglio rosa) per i candidati al conseguimento del certificato di idoneità che abilita alla conduzione del ciclomotore. Il decreto dovrà stabilire i limiti di validi-tà dell’autorizzazione, le modalità per l’esercitazione e

dovrà prevedere un arco temporale di almeno un mese dal rilascio dell’autorizzazione alla guida e la data dello svolgimento della prova pratica di guida, nonché fra una prova con esito sfavorevole e lo svolgimento di una suc-cessiva prova. Nell’ambito del periodo di autorizzazio-ne, è consentito ripetere solo una volta la prova pratica. A coloro che si esercitano alla guida senza autorizza-zione, si applica la sanzione che l’articolo 116, comma 13-bis: i conducenti che guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 555 a euro 2.220.

Conciliazione (articolo 2, comma 16-decies)

La disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20 mar-zo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina

in materia di mediazione obbligatoria, attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finaliz-zata alla conciliazione delle controversie civili e commer-ciali. La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Disposizione transitoria che - in attesa di una completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di

gestione dei rifiuti, comprese quelle riguardanti anche la regione e gli enti locali della Campania (articoli 11-12 del Dl 195/2009), e in deroga alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all’attua-zione del federalismo fiscale - consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tribu-tarie attribuite agli enti locali. Si consente l’applicazione delle disposizioni del comma 5-quater della legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), concernente il potere, attribuito al presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigen-te legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura dell’imposta regionale

sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita; viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il limite di incremento di imposta previsto dal comma 5-quater. Co-muni e province poi possono deliberare una maggiorazione delle addizionali all’accisa sull’energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali. Rifiuti da demolizione di autoveicoli (articolo 2, comma 4-sexiesdecies). Esclusa dalla proroga del termine di entra-ta in vigore del divieto di smaltimento in discarica i rifiuti con Pci (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), ora prorogato al 31 marzo 2011 dall’articolo 1, comma 1, tabel-la 1, qualora essi vengano smaltiti in discariche autorizzate monodedicate che possono continuare a operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Rifiuti (articolo 2, commi 2-bis e 2-ter)

Si prevede l’avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di

250mila abitanti, per valutare la proroga del program-ma carta acquisti e per favorire la diffusione della carta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in un decreto del ministro del Welfare, adottato di concerto con il Tesoro, sono stabiliti previsti specifici requisiti riguardanti: le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari; le caratteristiche del-le persone bisognose; le modalità di rendicontazione dell’utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente carita-tivo per il superamento della condizione di bisogno; le modalità di adesione dei comuni.

Social card(articolo 2, commi da 46 a 48)

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TRIBUTARIO

NOVITà FISCALIProroga del termine per la presentazione del modelo EAS

Con il c.d. Decreto “Milleproroghe” è stata disposta la proroga al 31.3.2011 del termine per la presentazione del “primo” mod.

EAS da parte degli enti non commerciali ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di IVA e di imposte dirette. In parti-colare la proroga interessa gli enti:– già costituiti al 29.11.2008;– costituiti dal 30.11.2008 per i quali i 60 giorni dalla costituzione sono già scaduti al 31.3.2011.Tale proroga consente anche di “sanare” eventuali invii tardivi del mod. EAS, ossia effettuati oltre i termini originariamente previsti.

Divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo

Con la pubblicazione sulla G.U. del Decreto contenente le modali-tà di definizione dei debiti erariali iscritti a ruolo, entrano a regi-

me le regole che prevedono il “blocco” all’utilizzo in compensazione dei crediti tributari in presenza di detti debiti di importo superiore a € 1.500, qualora i relativi termini di pagamento siano scaduti.In particolare, prima di poter utilizzare in compensazione i credi-ti d’imposta a disposizione, il contribuente deve necessariamente estinguere l’intero debito iscritto a ruolo scaduto, anche mediante compensazione dello stesso. A tal fine va utilizzato lo specifico codi-ce tributo recentemente istituito. Pertanto, in vista dei versamenti da effettuare entro il prossimo 16.3, è opportuno che i contribuenti provvedano al “pagamento” dei debiti iscritti a ruolo scaduti al fine di evitare il blocco alle compensazioni.

In sede di conversione in legge del c.d. “Decreto sicurezza” sono state introdotte alcune modifiche alla nuova normativa

riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici.Tra le novità si segnalano in particolare:- l’inserimento automatico delle clausole di tracciabilità nei contratti stipulati precedentemente al 7.9.2010;- l’aumento ad € 1.500 del limite di spesa giornaliera riferita ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, che può essere sostenuta con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale;- la possibilità di costituire un fondo cassa da utilizzare per il pagamento delle spese giornaliere.

Tracciabilità dei pagamentinegli appalti pubblici

Il DL n. 78/2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, ha introdotto l’obbligo di comunicare telemati-

camente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000.Con un recente Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative, i termini e la decorrenza dell’obbligo di co-municazione, in via telematica, delle operazioni effettuate/rice-vute da parte dei soggetti IVA di importo non inferiore a € 3.000.In particolare, la comunicazione va effettuata, con cadenza annua-le, per tutte le cessioni/ prestazioni rilevanti ai fini IVA documenta-te da scontrino/ricevuta fiscale/fattura e va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.N.B. Limitatamente al periodo 2010 il predetto limite è elevato a € 25.000 e la comunicazione va effettuata, entro il 31.10.2011, esclusivamente con riguardo alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Nuovi elenchi clienti fornitori

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Nei vari incontri territoria-li, svolti su tutta la pro-

vincia vi abbiamo presentato cos’è questa valutazione e cosa chiede alle imprese que-sto adempimento.Vi ricordiamo che questa va-lutazione è obbligatoria per tutte le aziende soggette alla normativa sulla sicurezza ( esclusi solo autonomi e impre-se familiari senza dipendenti) ed è parte integrante della va-lutazione dei rischi.Abbiamo più volte già espres-so e in tutte le sedi, l’inutilità, rispetto alla tipicità delle no-stre imprese, di questo enne-simo adempimento perlopiù in un periodo dove la crisi attuale stressa molto più i nostri im-prenditori che i loro dipendenti Restando comunque l’obbligo, abbiamo cercato, in collabora-zione con lo Spisal di Verona, di semplificare il più possibile le procedure di esecuzione.Vi proponiamo un promemoria di quanto si deve fare.

- Entro il 31/12/2010 andava compilata la dichiarazione di inizio raccolta dati relativi a in-fortuni, malattia, assenze per la valutazione del rischio dello Stress da lavoro correlato- Entro una data ragionevole (tre/quattro mesi) , prefissa-ta nella dichiarazione di inizio raccolta dati , va compilata la check list predisposta dall’Ispe-sl nella versione ridotta dello Spisal di Verona. Ricordiamo che questa check list è dispo-nibile in una versione di Excel

di facile compilazione e che la stessa, una volta compilata, fornisce automaticamente la fascia di rischio nella quale è collocata la vostra azienda.- Con un’autocertificazione si attesta infine , allegando la check list, la fascia di rischio in cui ci si trova. Se il rischio è basso si dichiara che entro due/tre anni verrà rifatta una valutazione, se il rischio è in-vece medio/alto si elencano gli interventi correttivi che verranno messi in atto per ri-durre il rischio e la data (al-meno un anno) per la verifica della loro efficacia.- Il documento non va spedito ad alcun ente, va conservato assieme al Documento di va-lutazione dei rischi o all’auto-certificazione.Vi ricordiamo che presso il nostro Ufficio Sicurezza e sul nostro sito potete trovare il materiale e le spiegazioni per effettuare in maniera semplifi-cata questa valutazione.

Valutazione Stress da lavoro correlato: riepilogo

SICUREZZA

ART. 28 DEL DLGS.

81/2008

febbraio 2011 9

CORSO BASE LINUX ED OPEN OFFICELINUX è un sistema operativo, che si sta diffondendo sempre più, è libero e quindi gratuito e serve per far funzionare il computer; è l’alternativa al monopolio di Microsoft Windows. OPEN OFFICE è invece un software gratuito indispensabili per l’uso d’ufficio ed è compatibile con i programmi WORD, EXCEL ed ACCESS di Microsoft Office.

Il nostro Ufficio Formazione ha organizzato un corso di 20 ore diviso in due parti, la prima per capire come sono fatti questi programmi, come funzionano e come si installano, la seconda per vedere concretamente, attraverso esercitazioni pratiche, come operano questi programmi.

Il costo del corso è di €.220+iva per i soci e di €.250+iva per i non soci.

Per informazioni e iscrizioni contattare il nostro l’Ufficio Formazione: tel. 045 8622286 – [email protected]

Page 10: L'Artigiano n. 1 febbraio 2011

AMBIENTE

Avvio del Sistri:prorogato al 31/05/2011(è in fase di registrazione finale e di successiva

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).In questa fase sussiste l’obbligo di gestione del registro dei rifiuti tradizionale e, se possibile, an-che di quello cronologico (Sistri). Mud con i dati del 2010: si compila entro il 30/04/11. Ancora non è chiaro come si fa.Mud con i dati dal 01/01/11 al 31/05/11(data di avvio del Sistri): si fa entro il 31/12/2011.Informiamo le imprese che a seguito della pubbli-cazione in G.U. del 10 dicembre 2010 è entrato in vigore lo scorso 25 dicembre 2011 il nuovo decre-to legislativo 205/2010, riguardante le modifiche alla disciplina dei rifiuti, introducendo peraltro delle sanzioni amministrative interamente dedi-cate al SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti).

Trasporto dei propri rifiuti speciali non perico-losi dal 01/06/2010: o l’azienda che trasporta i propri rifiuti aderisce al Sistri,o tiene, per tale fase, un registro di carico e scarico.La normativa ha reso obbligatorio questo a dempimentoa par-tire dal 25 dicembre 2010. Tale obbligo è stato prorogato al 31/05/2011Trasporto dei propri rifiuti speciali non pe-ricolosi: le aziende che si sono iscritte entro il 14/04/2008, all’Albo dei Gestori ambientali (nell’apposita sezione), devono, entro un anno (dal 25/12/2010), aggiornare le proprie iscrizioni con i nuovi dati obbligatori. Trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi: l’azienda può effet-tuare il trasporto dei propri rifiuti (a partire dal 01/06/2011), senza formulario, solo alle seguenti condizioni che devono sussistere contempora-neamente:a) il trasporto sia occasionale e saltuario, ovvero per non più di quattro volte l’anno;b) i singoli quattro trasporti non devono superare il quantitativo di 30 kg;c) in un anno il trasporto massimo consentito (dei quattro viaggi), non deve superare il quantitativo di 100kg.Si ritiene comunque che difficilmente gli impianti privati accetteranno tali rifiuti senza formulario.Per tutto quello che riguarda il carattere infor-mativo di queste ed altre modifiche che sono state apportate in quello che viene definito il correttivo quater alla disciplina dei rifiuti, potete contattare l’ufficio Ambiente della Casartigiani di Verona, vi risponderà il tecnico incaricato, il sig. URBANO Domenico.

febbraio 201110

Sistri: proroghe e rifiuti speciali

Informiamo le imprese artigiane che la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale rela-

tivo ai rifiuti prodotti e/o smaltiti nel corso dell’anno 2010 è prevista entro il 30/04/2011.Ricordiamo che sono esentate dall’obbligo di dichia-razione da presentare alla CCIAA di competenza per territorio, solo le imprese che producono rifiuti non pericolosi che non occupano più di 10 dipendenti.Conseguentemente sono soggette tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi indipendentemente dal numero di dipendenti.

La CASARTIGIANI di Verona mette a disposizione alle aziende interessate il servizio MUD 2011, che sussiste nella raccolta dei dati trascritti nel registro di carico/scarico al fine di adempiere all’obbligo richiesto; a tal fine si prega di contattare l’ufficio Ambiente della CASARTIGIANI, e di consegnare allo scrivente ufficio la scheda allegata compilata entro e non oltre il termine del 30 marzo 2011.

Per eventuale appuntamento contattare il tecnico in-caricato : Domenico URBANO

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CONVENZIONI

Negli ultimi anni molti artigiani ed esercenti di pubblici esercizi che diffondevano musica nei loro locali aper-

ti al pubblico sono stati contattati dalla società SCF, che oltre a quanto già versato alla Siae, pretendeva un nuovo pagamento sui diritti per la diffusione sonora. Due imposte quindi da pagare, una per i diritti d’autore e uno per la diffusione. Una richiesta incomprensibile in quanto questa imposta per molti anni “sembrava” com-presa nel pagamento Siae. A livello locale e nazionale sono state quindi promosse nu-merose vertenze e contenziosi durati anni e che si sono chiuse con un accordo firmato pochi giorni fa tra SCF - Casartigiani e le altre associazioni imprenditorialiQuesto accordo prevede un versamento SCF a chiusura del pregresso, per chi si trovasse in una situazione di conten-zioso, e un nuovo versamento 2011 con tariffe scontato per i soci Casartigiani.Tutti gli artigiani, acconciatori, estetiste, laboratori, ma anche pubblici esercizi e alberghi che diffondono emis-sioni sonore, nel caso di contenzioso in essere, dovranno entro il 30 aprile 2011 regolarizzare la loro posizione per non incorrere in ulteriori sanzioni. Tutti gli altri dovranno invece versare l’imposta 2011, se-condo i nuovi parametri entro il 31 maggio c.a..

LEGENDA:- “Acconciatori”: Esercenti la sola attività di acconciatura capelli per donna e uomo ed estetica.- “Esercenti Associati” :soggetti aderenti alle Confedera-zioni firmatarie della Convenzione che gestiscono esercizi artigiani aperti al pubblico, acconciatori, pubblici eser-cizi, esercizi commerciali, strutture ricettivo-alberghiere

nei quali vengono diffusi in pubblico i fonogrammi.- “Pubblico Esercizio” : locale aperto al pubblico nel quale un’impresa svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti e pizzerie, gelaterie e pasticce-rie, mense, stabilimenti bal-neari con somministrazione, ecc.).- “Altri Esercizi” : locali aper-ti al pubblico nei quale gli Esercenti svolgono attività di vendita di beni o di fornitura di servizi diversa da quella propria dei Pubblici Eserci-zi, degli Acconciatori e delle

Strutture ricettivo-alberghiere.

DEFINIZIONI:- “Fonogramma” :qualunque Fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni , che non sia una fissazione incorporata in un’ope-ra cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia. - “Musica d’Ambiente”: musica di sottofondo, non in pri-mo piano e non ricollegabile in alcun modo all’attività propria dell’Esercizio.- “Videoclip”:sequenza di immagini in movimento sincro-nizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in un supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futu-ro di durata non superiore a dieci minuti primi, pubblicato dai produttori fonografici e da questi messo in commercio e/o altrimenti a disposizione per la sua diffusione in pub-blico, e considerata nella sua specifica individualità.

DIRITTI OGGETTO DELLA CONVENZIONEGli Esercenti che aderiranno alla Convenzione acquisi-scono il diritto di utilizzare i Fonogrammi ed i Videoclip mediante la pubblica diffusione gratuita degli stessi sotto forma di Musica d’Ambiente, attraverso qualsiasi apparec-chio che diffonda musica contenuta in Fonogrammi (appa-recchi radio, apparecchi TV, apparecchi CD “compatti”, lettori CD, mp3 players, Personal Computer e simili) non-ché mediante la diffusione di palinsesti musicali predispo-sti ad hoc dagli stessi Esercenti o da fornitori di palinsesti musicali (Music Provider) e ad essi trasmessi mediante collegamenti via satellite e/o via cavo (c.d. Radio e/o TV In Store).

ESCLUSIONIE’ escluso dalla Convenzione l’uso dei Fonogrammi e dei Videoclip per attività di:intrattenimento in sale da ballo, discoteche, disco pub, night club e locali analoghinel cor-so di eventi con DJ in disco pub, video bar e similidurante i corsi fitness e le attività sportive in palestre/piscine;Sono esclusi dalle previsioni della Convenzione gli Esercizi che non utilizzano Fonogrammi inpubblico.

RIDUZIONI per gli ASSOCIATIRiduzione del 15% dei compensi dovuti (in base alla me-tratura, al tipo di apparecchio utilizzato e del carattere permanente o stagionale dell’attività svolta.Tale riduzione aumenta (fino al 30%)in relazione al volume complessivo dei versamenti effettuati dagli Esercenti As-sociati nell’anno solare precedente

febbraio 201112

Convenzione tra SCF e Casartigiani

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CONVENZIONI

febbraio 2011

PAGAMENTIMODALITA’• versamento sul C/C postalen° 22742266. intestato a SCF• Versamento sul conto corrente bancario intestato a SCF• on-line (attraverso il sito web di SCF www.scfitalia.it)• Per gli Acconciatori e i Pubblici Esercizi è in fase di defi-nizione l’affidamento della riscossione alla SIAETERMINI• entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno• per i nuovi Esercizi entro 30 giorni dalla data di aper-tura• per i compensi dovuti fino all’anno solare 2011, il termi-ne viene prorogato al 31 maggio 2011.

RIDUZIONI per gli ASSOCIATIPer il primo anno di applicazione della Convenzione viene riconosciuta la riduzione:del 15% per gli Acconciatori del 15% per gli Altri Esercizidel 20% per i Pubblici Esercizi

PAGAMENTIDATI DA SPECIFICARE per la corretta individuazione della tariffa e della successiva fatturazione da parte di SCF:- esatta denominazione, sede e codice fiscale dell’impresa esercente l’Esercizio;- causale del pagamento: “Convenzione Casartigiani/SCF”- anno di competenza del pagamento;- modalità di diffusione dei Fonogrammi;- eventuale natura stagionale dell’attività;- eventuale richiesta del diritto di copia;- la fascia di appartenenza della tariffa

SANATORIA PER IL PREGRESSOSCF rinuncerà ad ogni eventuale richiesta per il periodo antecedente il 1° gennaio 2011 nei confronti degli Eser-centi Associati che provvedano al regolare pagamento dei

compensi dovuti per l’anno 2011 entro il 31 maggio 2011.Gli Esercenti Associati che hanno ricevuto da SCF conte-stazioni e/o fatture relative agli anni 2007/2010, possono regolarizzare quanto dovuto versando entro il 31 maggio 2011:

Convenzione tra SCF e Casartigiani

A cognizione dell’avvenuto pagamento SCF provvederà ad emettere i conseguenti documenti fiscali rettificativi e ri-nuncerà ad ogni ulteriore richiesta.Qualora gli Esercenti Associati nei confronti dei quali SCF ha promosso azioni in giudizio provvedano al regolare pa-gamento dei compensi dovuti per l’anno 2011 entro il 31 maggio 2011, SCF rinuncerà ad ogni ulteriore pretesa nei loro confronti per il periodo antecedente a condizione che tali Esercenti DICHIARINO – entro il termine massimo del 30 Aprile 2011 - la propria volontà di rinunciare alla lite con spese legali reciprocamente compensate.

Presso l’Uff. Sviluppo Categorie di Casartigiani tel.0458622286 int. 2, è possibile avere informazioni ed essere assistiti per la definizione degli importi dovuti nonché la modalità per sanare il pregresso se interessati da contestazioni o fatture inevase.

Pubblici Esercizi il 50% della tariffa dovutaEsercizi commerciali per l’anno 2010Esercizi artigiani (+ compenso relativoaperti al pubblico all’anno 2011); Acconciatura ed estetica € 25,00 più IVA

(+ compenso relativoall’anno 2011)

Strutture compenso pari alla tariffa 2010;ricettivo/alberghiere nel caso di strutture

con attività stagionaliil compenso verrà ridotto del 30%

(+ compenso relativo all’anno 2011)

13

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CATEGORIEAlimentari

Approvata la leggesull’etichettatura

dei prodotti alimentari

febbraio 201116

La Commissione Agricoltura della Camera ha approvato definitivamente nella seduta del 18 gennaio scorso la

legge su “Disposizioni in materia di etichettatura e di qua-lità dei prodotti alimentari”.

L’articolo centrale della legge è il numero 4 che prevede l’obbligatorietà di riportare nell’etichetta del prodotto, oltre alle indicazioni di cui all’art. 3 del Decreto Legi-slativo 109 del 1992, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unio-ne Europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luo-go di produzione iniziale fino al consumo finale.

Le finalità di tale indicazione sono quelle innanzitutto di assicurare ai consumatori una completa e corretta infor-mazione sulle caratteristiche dei prodotti commercializ-zati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasfor-mati, nonché di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.

Per i prodotti non trasformati il luogo di origine riguarda il paese di produzione.

Per i prodotti trasformati dovranno essere indicati il luo-go dove è avvenuta l’ultima trasformazione e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

Entro sessanta giorni dall’approvazione della legge do-vranno essere approvati i decreti interministeriali.

Attraverso questi decreti verrà definito:

* le modalità per l’indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. * relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimenta-ri soggetti all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti (ricordiamo che chi immette in commercio prodotti privi dell’indica-zione di origine rischierà una sanzione fino a 9.500 euro).

L’obbligo dell’etichettatura avrà effetto decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui sopra e privi delle indicazioni obbligatorie potranno essere ven-duti entro i successivi 180 giorni.

Altre previsioni delle nuova legge:obbligo delle informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime, anche nelle informazio-ni commerciali (niente più pubblicità al succo di arancia con le immagini della Sicilia se viene utilizzato quello pro-veniente dal Brasile) * divieto di inserire il nome di formaggi DOP nell’eti-chetta delle miscele di formaggi. Il nome potrà comparire solo tra gli ingredienti e a patto c he la presenza di for-maggio DOP non sia inferiore al 20 % della miscela. * promozione dei contratti di filiera e di distretto * introduzione di un sistema di qualità nazionale di produzione integrata

Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i suc-cessivi decreti attuativi.

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CATEGORIETrasporto

Cronotachigrafo: determinate le modalità di classifi-cazione del rischio e dei controlli atti ad accertare

l’eventuale sofisticazione o alterazione del dispositivo (Decreto Legislativo n. 245/10).

Con apposito Decreto sono state disposte le modalità di classificazione del rischio di gravità delle infrazioni com-messe in materia di rispetto dei tempi di guida/riposo, sul corretto utilizzo del cronotachigrafo e i relativi con-trolli atti ad accertare la presenza di dispositivi tesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati op-pure intesi ad interferire con qualsiasi parte dello scam-bio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo.

I criteri e le modalità per la classificazione del rischio saranno definiti con apposito Decreto da emanarsi entro il prossimo 5 maggio 2011.

Con Decreto Legislativo n. 245 del 23 dicembre 2010 (1), sono state recepite le Direttive CE n. 2009/4 e 2009/5 recanti disposizioni in materia sociale nel settore dei tra-sporti su strada.Disposizioni previste dal nuovo DecretoIl nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 4 febbra-io 2011, nel modificare la normativa vigente in materia sociale (2) stabilisce:

* che durante la fase di controllo su strada dei tempi di guida/sosta/riposo degli autisti, le autorità preposte devono verificare anche che nei veicoli non siano instal-lati eventuali dispositivi tesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi ad interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico dei dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura; * l’elenco di classificazione del rischio di gravità del-le infrazioni commesse dalle singole imprese di trasporto

alle disposizioni previste sul cronotachigrafo, per le quali verranno applicate differenti sanzioni a seconda dei casi.Gravità delle infrazioni commesse in materia di cronota-chigrafoLe infrazioni previste in materia di cronotachigrafo sono di tre tipi e determinate in funzione della gravità. In par-ticolare sono classificate:

* molto gravi, le infrazioni che comportano un elevato rischio di morte o gravi lesioni alle persone, quali ad esempio:• il superamento del periodo di guida giornaliero di oltre 2 ore;• il superamento del periodo di guida settimanale di oltre 70 ore e di quello accumulato in due settimane di oltre le 112 ore e mezza;• superamento del periodo di guida ininterrotto di oltre 6 ore;• periodo di riposo giornaliero inferiore alle 8 ore e mez-za;• apparecchio di controllo non funzionante correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo, regolato e sigillato);

* gravi, le infrazioni che comportano:• il superamento del periodo di guida giornaliero ricom-preso tra 1 ora e le 2 ore;• il superamento del periodo di guida settimanale tra le 60 ore e le 70 ore e di quello accumulato in due settimane ricompreso tra le 100 ore e le 112 ore e mezza;• superamento del periodo di guida ininterrotto ricom-preso tra le 5 ore e le 6 ore;• periodo di riposo giornaliero ricompreso tra le 8 ore e mezza e le 10 ore;• numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo;

* minori, le infrazioni che comportano:• il superamento del periodo di guida giornaliero sino ad un massimo di 1 ora;• il superamento del periodo di guida settimanale tra le 56 ore e le 60 ore e di quello accumulato in due settimane ricompreso tra le 90 ore e le 100 ore;• superamento del periodo di guida ininterrotto ricom-preso tra le 4 ore e mezza e le 5 ore;• periodo di riposo giornaliero ricompreso tra le 10 ore e le 11 ore;• uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati leggibili;

Criteri e modalità di classificazione del rischioI criteri e le modalità per la classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, in base al relati-vo numero e delle gravità delle infrazioni commesse delle singole imprese saranno definiti con apposito Decreto da emanarsi entro il prossimo 5 maggio 2011.

Trasporto C/T

febbraio 2011 17

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CATEGORIEEdilizia

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Si sta ancora intervenendo per modificare alcuni aspet-ti della proposta di legge perché da una parte chi sta

operando possa continuare ad operare senza ulteriori one-ri e dall’altra parte per chi intraprende per la prima volta l’attività possa ottenere i requisiti senza inutili adempi-menti burocratici o penalizzazioni ( per es. il diritto di prima iscrizione non previsto per le altre categorie o il va-lore dell’attrezzatura (presa a nolo?) o le pesanti sanzioni sproporzionate) . Vi aggiorneremo comunque su eventuali modifiche o integrazioni.Ecco in sintesi cosa prevedrà la nuova legge:- Le attività verranno suddivise in due sezioni:a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restau-ro e risanamento conservativo e dimanutenzione straordi-naria, di edifici…….; b) lavori di completamento di edifici, interventi di manu-tenzione ordinaria, nonché lavori di finitura (es. rivesti-menti e alla pavimentazione). Gli iscritti alla sezione b) potranno esercitare solo l’at-tività prevista da quella sezione mentre quelli della a) potranno effettuare lavorazioni di tutte e due le sezioni.- Tutte le ditte dovranno nominare un responsabile tec-nicoLa qualifica di responsabile tecnico è attribuita alternati-vamente a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio parte-cipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familia-re coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o un addetto, operante nell’impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno. - Requisiti di onorabilità L’esercizio della professione di costruttore edile è subor-dinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità che prevede l’assenza di procedimenti in corso per l’applica-zione di una delle misure di prevenzione,l’insussistenza

di sentenze definitive di condanna el’insussistenza di sen-tenze penali definitive di condanna a pena detentiva su-periore a due anni per - Requisiti morali del responsabile tecnico Il responsabile tecnico non può esercitare l’attività di cui alla presente legge, qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato…- Requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnicoIl responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale: a) iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o ar-chitetti o al collegio dei periti industriali o al collegio dei geometri ed esercizio della professione da almeno due anni; b) laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo eco-nomico, gestionale, giuridico presso una università statale o legalmente riconosciuta, diploma di istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica su-periore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia e fre-quenza a un corso di apprendimento con durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, finitura e manutenzione, c) esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell’edilizia con la qualifica di operaio qua-lificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, fi-nitura e manutenzione ;il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso è ridotta ad ottanta ore; d) frequenza a un corso di formazione professionale della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventi-cinque ore per le attività di completamento, finitura e manutenzione Al termine del corso di apprendimento dovrà essere so-

Disciplina dell’attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia

CAMBIERANNO LE REGOLE PER CHI VORRÀ INTRAPRENDERE L’ATTIVITÀ DI EDILE. NULLA OSTA DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI, PER LA NUOVA LEGGECHE REGOLA L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI EDILE. ORA SI ATTENDE L’APPROVAZIONE DEFINITIVA IN AULA

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CATEGORIEEdilizia

febbraio 2011 19

stenuto, con esito positivo, l’esame di abilitazione alla qualifica di responsabile tecnico. …. la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nell’ambito di attività svolte nel settore dell’edi-lizia. - Requisiti capacità organizzativa1. All’atto dell’iscrizione deve essere documentata la di-sponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d’opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legisla-tivo 9 aprile 2008, n. 81, acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanzia-ria, che, limitatamente alle attività previste dalla lettera a), devono assumere un valore minimo di 15.000 euro. - Diritto prima iscrizioneIl diritto di prima iscrizione è determinato in 500,00 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e in 100,00 euro ai fini dello svolgi-mento delle attività lettera b), - Periodo transitorio Le imprese operanti nel settore dell’edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane sono autorizzate a continuare a svolgere per un periodo di dodici mesi la propria attività a condizione che comunichino alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 8, il nominati-vo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall’articolo 7, da individuare fra i soggetti indi-cati dall’articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tec-nica continuativa.- Sanzioni ……. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è pu-nito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati. L’esercizio dell’attività da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione comporta l’immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione che potranno riprendere solo previa comunicazione all’or-gano di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato ai sensi della presente legge. Le violazioni di cui al precedente comma se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese iscritte comporta la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell’iscrizione delle medesime imprese nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane. L’esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale edilizia comporta la confisca delle attrez-zature impiegate.

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febbraio 201120

Finalmente sono state risolte quelle anomalie che sembravano poter bloccare l’utilizzo del credito d’imposta per i veicoli

ecologici e per altri benefici fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha riattivato, con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2011, i codici tributo per consentire l’impiego delle agevolazioni fiscali con i versamenti da fare con il modello F24. Dal mese di gennaio, sono quindi utilizzabili i codici tributo per i bonus.L’Agenzia precisa che con la risoluzione n. 113/E del 27 ottobre 2010, era stata disposta la sospensione di vari codici tributo rela-tivi all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi, o da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi, connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione con mezzi nuovi eco-compatibili (articolo 1, commi 230-236, legge 296/2006 a norma del decreto legge 248/2007 e del decreto legge 5/2009). Nel contempo era stata disposta anche la sospensione di altri codici tributo relativi a crediti d’im-posta collegati all’installazione, sui veicoli esistenti, di impianti di alimentazione a metano o Gpl (articolo 1, comma 238, legge 296/2006) e alla rottamazione di macchine e attrezzature agri-cole (articolo 17, comma 34, legge 449/1997).La sospensione dei codici tributo si era resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nel loro utilizzo e della conseguente necessità di determinarne le cau-se. Con la nuova risoluzione, l’agenzia delle Entrate fa presente che, a seguito di un accurato controllo, le anomalie riscontrate sono state individuate e risolte, per cui la sospensione non ha più motivo di essere. Pertanto, a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d’impo-sta, o gli eventuali cessionari, possono usare i crediti d’imposta in compensazione con i versamenti da fare con il modello F24.

CATEGORIEAutoriparatori e Carrozzieri

AutoriparatoriIncentivi per la rottamazionedei veicoli più inquinanti

La domanda di oggi che giriamo ad un agente di ITAS Assicu-razioni, compagnia convenzionata con Casartigiani, riguarda

coloro che svolgono attività di carrozzeria: ovvero le coperture assicurative di cui necessitano i titolari per il recupero dei mez-zi dei clienti tramite carro attrezzi da una parte, e dall’altra la copertura kasko per le auto di cortesia. Il primo punto è tutelare l’Artigiano nel momento in cui ef-fettua l’operazione di recupero del mezzo sia con riguardo al mezzo stesso oggetto del recupero sia verso eventuali terzi che potrebbero essere danneggiati durante l’operazione.ITAS ha studiato una clausola che ricomprende le operazioni di soccorso stradale e di trasporto automobilistico, andando a coprire le responsabilità dell’addetto anche verso i veicoli soc-corsi/trasportati.Per quanto invece concerne la copertura kasko relativa ai vei-coli dati come auto di cortesia ai clienti della carrozzeria, en-trano in gioco aspetti diversi da chiarire.Prima di tutto, se la vettura di cortesia viene immatricolata come auto personale, può essere inclusa una kasko sul mezzo, ma non si può chiedere, da parte del carrozziere un pagamento per questo servizio.Se andiamo ad effettuare una immatricolazione corretta per l’uso si apre il problema che non avremo facilmente una coper-tura kasko, in quanto tendente a coprire un numero imprecisa-to di persone.A questo punto il carrozziere può tutelarsi facendo firmare al suo cliente una sorta di presa di responsabilità per i danni cau-sati al veicolo di cortesia.In ogni caso per avere indicazioni personalizzate è possibile contattare il consulente Itas Davide Bonemazzi 349/7429346 o rivolgersi all’Ufficio Sviluppo Categorie allo 045 8622286 int.2

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Page 21: L'Artigiano n. 1 febbraio 2011

CATEGORIEN.C.C.

Alla luce degli avvenimenti recenti, (n.d.r.Milano in largo la Foppa NCC

picchiato da tassisti perché ritenuto abusivo. Roma: Polizia sequestra auto-rizzazioni veicoli Ncc perché non in “ri-messa aziendale” ma in garage affittato Corriere della Sera Roma 04-03-2011) ri-tengo utile ribadire il concetto che nella categoria, nessun operatore in regola è contrario alla vigilanza e alle sanzioni nei confronti di chi opera nell’illecito e nell’illegalità.Il vero nocciolo del problema, per chi, come noi opera in regola, è che la leg-ge 21/92 è assolutamente vessatoria, a questo si aggiunge, come si evince dagli articoli di cui nella nota iniziale, che le norme vengono addirittura travisate e applicate con una discrezionalità disar-mante dalle forze dell’ordine, stravol-gendone i concetti e i principi.Non vi è altra spiegazione alla contesta-zione della natura della rimessa di 3 NCC di Tivoli e Velletri ai quali si contesta il fatto che “trattasi di un “box e o gara-ge privato”....cosa dovrebbero essere le rimesse altrimenti? che si aspettano le amministrazioni locali con la definizione “rimessa”?.....un grattacielo, come fos-simo delle multinazionali?Paradossale è anche il fatto che alla luce delle verifiche fatte, sono incappati in severe sanzioni, gli stessi tassisti, che hanno caldeggiato la 21/92 come la pa-nacea dei loro problemi con gli NCC, ma che nella loro categoria, ne hanno ben donde a risolvere i loro problemi. Do-vrebbero concentrarsi prima al loro in-terno e solo poi, guardare gli NCC. Questa legge è figlia della tendenza del-la categoria Taxi di monopolizzare il tra-sporto pubblico non di linea, eliminando la concorrenza, anziché porsi in confron-to con essa.Come già spiegato in passato a LegaCoop e CNA, firmatarie della 21/92, il proble-ma dell’abusivismo è un problema più

dei grossi centri che non delle piccole realtà di provincia. Il Sindaco di Roma, che per motivi che non mi interessano, ha attivamente auspicato questa legge. Da quanto si è evinto, il problema non è relativo agli Ncc o ai Taxi...il problema è nella assoluta mancanza di una autorego-lamentazione delle categorie, alle quali il legislatore dovrebbe rivolgersi per legi-ferare. Il problema sta nella unilateralità delle consulenze, che ha portato a una legge incredibilmente sbagliata e vessa-toria nei confronti di una categoria, così sbagliata che è in corso un procedimento di infrazione europeo.I tempi della burocrazia però sono trop-po lunghi e nel frattempo, posto che vengano mai fatti i decreti attuativi, al-cune aziende chiudano per la oggettiva impossibilità ad operare.Bisogna annullare tutto e formare una commissione composta da TUTTE le cate-gorie, oppure che ogni categoria sviluppi un regolamento per la propria categoria,

non per le altre.Non bisogna mollare, questa potrebbe essere l’occasione perché le associazioni di categoria come Casartigiani e Feder-noleggio, che veramente tengono a delle leggi giuste per tutti e al rispetto delle stesse, senza iniziative che penalizzino una categoria a vantaggio di un’altra concorrente, uniscano le sinergie per portare avanti un progetto di regola-mentazione del settore, che finalmente combatta l’irregolarità in tutte le sue forme, ma che nel contempo, consenta a chi opera nella legalità, di farlo libe-ramente.Solo così arriveremo a uno status in cui l’ordine e il rispetto reciproco, non sarà più un utopia, come è adesso, tra due categorie, i Taxi e gli NCC, che per natu-ra e tipologia di servizio non dovrebbero mai entrare in contrasto.Oggi è esattamente il contrario.

Luca LuppiPresidente Taxi&Autoblu

Facciamo chiarezzasulla categoria degli N.C.C.

febbraio 2011 21

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La spesa in formazione è il primo investimento per l’Azienda

CORSI SERALI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE

RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (81/08) 16 ORE - QUOTA INDIVIDUALE: SOCI CASARTIGIANI € 160 (+ IVA) NON SOCI € 220 (+ IVA)

PRIMO SOCCORSO (validità 3 anni) 12 ORE - QUOTA INDIVIDUALE: SOCI CASARTIGIANI € 160 (+ IVA) NON SOCI € 200 (+IVA)

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 4 ORE - QUOTA INDIVIDUALE: SOCI CASARTIGIANI € 80 (+IVA) NON SOCI € 100 (+IVA)

PREVENZIONI INCENDI Rischio Basso 4 ORE - QUOTA INDIVIDUALE: SOCI CASARTIGIANI € 70 (+IVA) NON SOCI € 100 (+IVA) Rischio Medio 8 ORE - QUOTA INDIVIDUALE: SOCI CASARTIGIANI € 120 (+IVA) NON SOCI € 170 (+IVA)

CORSO ALIMENTARISTI IN SOSTITUZIONE DEL LIBRETTO SANITARIO 3 ORE - QUOTA INDIVIDUALE: SOCI CASARTIGIANI € 40 (esente IVA) NON SOCI € 60 (esente IVA)

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI 28 ORE - QUOTA INDIVIDUALE: SOCI CASARTIGIANI € 270 (+IVA) NON SOCI € 300 (+IVA)

OPERATORE GRU A TORRE 8 ORE - QUOTA INDIVIDUALE: SOCI CASARTIGIANI € 180 (+IVA) NON SOCI € 230 (+IVA)

OPERATORE MINI PALE E MINI ESCAVATORE 8 ORE - QUOTA INDIVIDUALE: SOCI CASARTIGIANI € 230 (+IVA) NON SOCI € 270 (+IVA)

OPERATORE ELEVATORE A CESTELLO 8 ORE - QUOTA INDIVIDUALE: SOCI CASARTIGIANI € 180 (+IVA) NON SOCI € 230 (+IVA)

(Per informazioni contattare l’Ufficio Sviluppo Categorie al tel. 045 8622286 int. 2)

CATEGORIE

Grande entusiasmo per la visita in Ducati da parte dei Giovani di Casartigiani. Il gruppo ha

visitato il museo e la fabbrica di Bologna il vener-dì pomeriggio. La visita non ha tradito le aspettative. Il museo, ben tenuto e curato, presenta la storia completa della casa costruttrice. La fabbrica mostra inve-ce il lavoro quasi artigianale per l’assemblaggio ed il test delle rinomate moto popolari in tutto il mondo.Per il notevole successo di adesioni, il gruppo ha organizzato una seconda visita per venerdì 8 apri-

le, sempre alle 15:15. Ritrovo in Casartigiani ore 13:00.Ma l’attività del gruppo non si ferma qui; è in fase di completamento il programma per la Scuola per l’Imprenditoria. Due gli anni, il 1mo per i nuovi iscritti ed il 2do per i partecipanti degli anni pre-cedenti. Il programma sarà comunicato a breve e presentato anche in Camera di Commercio.E’ possibile sin d’ora opzionare la presenza ri-volgendosi all’ufficio categorie ed all’ufficio fidi. Inizio corsi (da confermare) 30 aprile; chiusura iscrizioni il 10 aprile.

GGC in fermento: visita in Ducatie Scuola per l’Imprenditoria 2011

Gruppo giovani

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INNOVAZIONE PROGRAMMATICAA SOSTEGNO DELLE AZIENDE

Le Associazioni artigiane propongono, conilfinanziamentodella CCIAA, un servizio qualificato, personalizza-to e a valore aggiunto come il CONTROLLO DI GESTIONE per analizzare l’andamento della vostra azienda. Si procederà all’interpretazione degli indici di bilancio ROI, ROE, ROS, alla riclassificazione del bilancio secondo la IV direttiva CEE e al confronto con le medie e le migliori prestazioni del settore produt-tivo di appartenenza, per procedere ad analisi basate su dati concreti ed oggettivi e stimare il grado di rischio dell’azienda in ottica Basilea 2.

Vantaggi per le imprese conoscenza della realtà aziendale individuazione dei punti di debolezza indicazioni chiare per progettare e pianificare scelte di crescita

Confartigianato Verona, Via Selenia, 1637135 VeronaTel. 045 9211555 Fax 045 [email protected]

CNA Verona, Via Caʼ di Cozzi. 4137124 VeronaTel. 045 8300219 Fax 045 [email protected]

CASARTIGIANI Verona,Via Torricelli,71/A - 37122 VeronaTel. 045 8622286 Fax 045 [email protected]

TUTTI GLI IMPRENDITORI INTERESSATI POSSONO INFORMARSI E FISSARE

UN APPUNTAMENTO PRESSO LE SEDI DELLE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE

UN NUOVO SERVIZIO PER LE IMPRESE

ARTIGIANE VERONESI

Confederazione Autonoma Sindacati ArtigianiASSOCIAZIONE ARTIGIANI RIUNITI

Page 24: L'Artigiano n. 1 febbraio 2011