David Alexander, Dottore Commercialista, Corso Matteotti n. 84 - Lecco (LC) 320 4257717
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 1
Oggetto: la disciplina dei finanziamenti e dei versamenti soci
Argomento: prassi fiscale, amministrativa, societaria e contabile
LA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI IN PRESENZA DI CASSA CON SALDO NEGATIVO
L'utilizzo del conto finanziamento soci a quadratura della cassa negativa è una pratica
piuttosto diffusa e quanto mai pericolosa. Pur convenendo con il fatto che, soprattutto
nelle società di piccole dimensioni a base familiare, la cassa è una categoria dello spirito,
i rischi di gestirla in modo disinvolto sono molteplici.
Se far comparire in contabilità una cassa con saldo negativo è inammissibile, l'espediente
di far tornare i conti con un utilizzo indiscriminato del finanziamento soci può comportare
pesanti ripercussioni.
Si segnala che la Corte di cassazione con sentenza 1908/2007 ha riconosciuto come legit-
timo un avviso di accertamento induttivo nei confronti di un contribuente che, pur dichia-
rando modesti redditi, continuava a finanziare la propria impresa. Nel caso di specie il
contribuente aveva sostenuto che i fondi dei finanziamenti derivavano da risparmi di molti
anni di lavoro e che tale denaro era frutto di economie sopportate anche da altri com-
ponenti del nucleo familiare. La Cassazione non ha creduto a questa tesi creando un
precedente giurisprudenziale ai massimi livelli. Si aggiunge inoltre che oggi le indagini
bancarie costringono a documentare i finanziamenti in quanto a provenienza, i quali de-
vono essere debitamente documentati.
Inoltre, si ricorda soprattutto che l'articolo 2467 del Codice civile prevede una disposizione
di tutela dei creditori della società, in quanto stabilisce che il finanziamento soci, nell'ipo-
tesi di fallimento della società (e, quindi, ci si sta muovendo anche in un campo che pre-
vede numerose conseguenza nella sfera penale), sono postergati, quanto a rimborso, ri-
spetto agli altri creditori e se la restituzione è avvenuta nell'anno precedente alla dichia-
razione di fallimento della società, deve essere restituito. In definitiva, nel caso di specie, i
finanziamenti erogati dai soci vengono, a fini civilistici, assimilati ai conferimenti di capita-
le. Inoltre, a conclusione di quanto sopra, il citato articolo prevede che s'intendono finan-
ziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati
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concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla
società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, op-
pure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole ap-
portare un conferimento.
Va comunque sottolineato che se, invece, il prestito è stato effettuato dal socio in condi-
zioni di equilibrio finanziario, non ci sono vincoli alla restituzione e non c'è pericolo di revo-
ca. La valutazione, nei fatti, è affidata in primis al Collegio sindacale, in secondo luogo al
Giudice. E' evidente che questa è una responsabilità che riguarda gli amministratori i quali
faranno bene, prima di procedere al rimborso, a predisporre idonee situazioni patrimoniali
(redatte con stime assai prudenziali) che dimostrino che la società possiede il necessario
equilibrio patrimoniale e finanziario.
Dal punto di vista civilistico, si segnala altresì che la Corte di cassazione con sentenza 19
marzo 1996 n. 2314 ha stabilito che il socio di una società di capitali che chiede la restitu-
zione delle somme versate, deve provare che il versamento era stato eseguito a titolo di
mutuo e non di conferimento a titolo definitivo al patrimonio di rischio della società. A tale
riguardo, non è sufficiente la denominazione con la quale il versamento è indicato nelle
scritture contabili della società, ma è invece indispensabile interpretare la volontà delle
parti investigabile anche dal modo in cui è stato di fatto attuato il rapporto e dal motivo
per cui l'apporto è stato eseguito.
Da ultimo, si ritiene di dovere ricordare che i versamenti in contanti di importo superiore a
euro 1.000,00 sono penalmente rilevanti.
Si ricorda infine che se la richiesta di finanziamento soci è stabilita da una delibera as-
sembleare, il relativo verbale di approvazione, sul quale deve essere apposta una marca
da bollo da euro 16,00 ogni 100 righe e controfirmato da tutti i presenti, deve essere regi-
strato a tariffa proporzionale (nella misura del 3% degli importi deliberati) entro un termine
di 20 giorni dalla data dell'assemblea.
Si ritiene quindi utile che lo Studio fornisca ai propri clienti (o almeno a quelli che si avval-
gono di questo strumento) alcune indicazioni sulla rilevante problematica dei finanzia-
menti soci, a seguito di alcune prese di posizione da parte dell'Agenzia delle entrate
(aspetti fiscali) e della giurisprudenza civile e penale (aspetti legali).
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 4
La disciplina dei finanziamenti soci - 2° parte, aspetti teorici e pratici
Per finanziamento si intende la concessione di somme con obbligo di restituzione, con o
senza la corresponsione di un interesse; è necessario stabilire fin dall'origine il termine di re-
stituzione, che può essere a scadenza fissa o con scadenza rinnovabile. I finanziamenti
vanno allocati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.3 "Debiti v/soci per finan-
ziamenti" e alla voce B.III.2 "crediti immobilizzati" per la partecipante.
Per il finanziamento soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario
che i prestiti siano proporzionali alle quote.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 11/02/1995 ha ribadito che la delibera assembleare
di versamenti o finanziamenti vincola solo i soci che hanno espresso la propria adesione
all'operazione, e non anche gli altri.
L'articolo 45.2 e l'articolo 1815 codice civile stabiliscono la presunzione di onerosità dei
capitali dati a mutuo. Tale presunzione non è assoluta, ma relativa ed è quindi ammessa
la prova contraria.
Per vincere la presunzione è necessaria l'indicazione scritta, scegliendo tra:
- atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
- corrispondenza commerciale spedita in plico senza busta;
- è possibile evitare la spedizione scrivendo sui documenti "si richiede l'apposizione
del timbro postale per data certa - plico unico formato da n. fogli" e facendo
quindi apporre sui documenti il timbro postale mediante l'annullamento di un bollo
postale per via ordinaria.
In ogni caso è necessaria l'indicazione della infruttuosità in nota integrativa.
Se i finanziamenti sono fruttiferi o anche solo presunti tali:
- gli interessi, se non sono indicate per iscritto le scadenze, si presumono percepiti per
l'ammontare maturato nel periodo di imposta;
- la misura degli interessi, se non indicata per iscritto, si presume al tasso legale;
- sugli interessi la società dovrà operare la ritenuta, secondo modalità differenti in
funzione del soggetto percipiente:
o 20,00% a titolo d'acconto (ritenuta d'acconto) se il socio è persona fisica
che non detiene la partecipazione come impresa residente. Dovrà inserire
gli interessi nella propria dichiarazione dei redditi;
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o nessuna ritenuta se il socio è persona giuridica (finanziamenti tra società) o
fisica che detiene la partecipazione come impresa, in quanto tassati come
reddito d'impresa;
o 20,00% a titolo d'imposta (ritenuta secca) se il socio, indifferentemente per-
sona fisica o giuridica, è un soggetto non residente, salvo specifiche disposi-
zioni delle convenzioni bilaterali (se invece i soggetti non residenti hanno se-
de in stati compresi nella black list, la ritenuta sarà del 27% a titolo definitivo).
La Cassazione, confermando la necessità di vincere la presunzione, ritiene obbligatorio il
versamento della ritenuta anche sugli interessi presunti a prescindere dalla materiale ero-
gazione (Sentenza 21540 del 07/11/2005, 6257 del 04/05/2001 e 8747 del 04/04/2008).
ATTENZIONE: LE PERSONE FISICHE DEVONO ESSERE IN GRADO DI POTER DIMOSTRARE LA PROPRIA CAPACITÀ
REDDITUALE, PRIMA DI EFFETTUARE UN FINANZIAMENTO SOCI.
Finanziamenti infragruppo
Nei finanziamenti infragruppo una vecchia circolare richiamava il concetto di transfer pri-
cing (articolo 110 comma 7). Con la sentenza 37637/2012 la Cassazione ha stabilito che,
anche nei finanziamenti infragruppo, devono sussistere adeguate contropartite e valide
garanzie contro il rischio di bancarotta fraudolenta per distrazione. Infatti tale fattispecie si
integra anche nei rapporti con società controllate e collegate, nel caso in cui la conces-
sione di finanziamenti alle stesse società avvenga nonostante sia palese, al momento del
rilascio, l'impossibilità del futuro rimborso delle somme.
Nei finanziamenti infragruppo vengono sovente riscontrate anomalie, formali e sostanziali,
tali da indurre l'Agenzia a disconoscere la natura di finanziamento degli stessi e attribuire
loro carattere di sopravvenienze. Con la sentenza 129 2012 la CTR della Lombardia ha ri-
conosciuto la prevalenza delle motivazioni economiche e imprenditoriali di un'operazione
di finanziamento su eventuali anomalie di tipo civilistico e formale. Nello specifico il finan-
ziamento concesso dalla controllata alla controllante non specificava modalità e termini
di restituzione e non era stato formalmente deliberato dall'organo direttivo.
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Raccolta del risparmio: per la Banca d'Italia (CICR 19/07/2005) le condizioni affinché i fi-
nanziamenti soci non siano considerati raccolta di risparmio tra il pubblico possono essere
così sintetizzate:
- non sono sottoposti ad alcun vincolo i finanziamenti effettuati infragruppo, cioè tra
controllanti, controllate, collegate (ex articolo 2359) e presso controllate da una
stessa controllante, e comunque quelli effettuati all'interno di un medesimo gruppo;
- la richiesta di finanziamenti solo ad alcuni soci 1, caratterizzata da occasionalità,
non integra i presupposti della raccolta di risparmio tra il pubblico;
- la richiesta di finanziamento rivolta a tutti i soci, anche tramite una serie di opera-
zioni che realizzino un rapporto finanziario stabile tra soci e società, non costituisce
raccolta di risparmio a condizione che:
1. la possibilità di finanziamento soci sia prevista nello statuto sociale;
2. i soci che effettuano il finanziamento risultino iscritti nel libro soci da almeno
tre mesi 2 (o nel registro delle imprese, stante la non più obbligatorietà del li-
bro soci nelle Srl);
3. i soci che effettuano il finanziamento detengano una partecipazione pari
almeno al 2% del capitale sociale.
I FINANZIAMENTI SOCI EFFETTUATI AL DI FUORI DI TALI REGOLE SONO SANZIONATI PENALMENTE AI SENSI DELL'AR-
TICOLO 130 TULB [Testo unico della legge bancaria].
Se il finanziamento soci viene richiesto tramite una delibera dell'assemblea ordinaria (si
badi bene: non del CDA) è soggetto a registrazione in misura proporzionale all'entità del
prestito. Registrazione finanziamenti soci fruttiferi e infruttiferi, con imposta 3%:
1 Per superare il vincolo del termine dei 90 giorni dall'iscrizione nel libro soci affinché la società possa richiedere
somme a titolo di mutuo ai soci, è necessario che la società richieda il finanziamento solo ad alcuni di essi (è
sufficiente che l'esclusione riguardi anche uno solo fra questi), non estendendo la richiesta all'intera compagi-
ne sociale. Nota bene: si parla di richiesta al socio, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo aderisca
con la propria accettazione o meno. E' quindi la richiesta il fattore rilevante e non l'adesione del socio (Angelo
Busani in "Il Sole 24 ore", sezione "Norme e tributi, aprile 2010). 2 Al contrario rispetto a quanto espresso nella nota precedente, se la richiesta di finanziamento è estesa a tutti
i soci, in tal caso si è inderogabilmente soggetti al vincolo della legge bancaria di cui alla già citata delibera
CICR del 19 luglio 2005, che sostituisce la precedente del 3 marzo 1994, emanata nel rispetto dell'articolo 11,
comma 1, Decreto legislativo 385/1993,E' importantissimo non sottovalutare questo aspetto solo apparente-
mente ininfluente. Un esempio tipico è il caso di una società a responsabilità limitata di recente costituzione
che, per varie ragioni legate a carenze nelle proprie disponibilità liquide, decida di ricorrere a somme di de-
naro a prestito senza voler far ricorso agli istituti bancari o di credito in genere. E' bene ricordarsi che la richie-
sta di finanziamento non può avvenire e non può essere effettuata se non dopo il 90° giorno dall'iscrizione del-
la società al competente Registro imprese. In questo caso la soluzione per apportare liquidità con mezzi propri
è quella di far deliberare all'assemblea dei soci un apporto di somme a incremento del patrimonio netto
(quindi si parla di somme date in apporto e non a titolo di mutuo) quali versamenti in c/capitale, versamenti in
c/futuro aumento di capitale.
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- entro il termine fisso di 20 giorni - se stipulato per iscritto (verbale assemblea o con-
tratto). Per evitare la tassazione il contratto può essere stipulato mediante scambio
di corrispondenza: alla proposta della società segue l'accettazione del socio di
modo che sul medesimo foglio non compaiano mai congiuntamente le firme di
entrambi;
- in caso d'uso - se l'atto è formato mediante corrispondenza. La dottrina ritiene che
l'utilizzo del plico raccomandato sia mezzo idoneo ad attribuire data certa all'ope-
razione.
La redazione dell'atto scritto si rende necessaria per vincere la presunzione di fruttuosità.
Spesso, quando si effettua una cessione di quote sociali, alla cessione delle partecipazioni
non segue la cessione del finanziamento soci, per cui, nel caso specifico delle società a
responsabilità limitata, bisogna stare attenti che permanga nello stato patrimoniale della
società un finanziamento effettuato da un soggetto terzo. Nel caso di altre tipologie so-
cietarie che consentano alla società di mantenere tra i propri debiti somme concesse a
titolo di mutuo da parte di soggetti terzi (non banche, né intermediari finanziari), bisogna
prestare particolare attenzione alla presunzione di fruttuosità.
Se la cessione del credito avviene per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
l'atto è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta in misura proporzionale
dello 0,5%. Se avviene mediante scrittura privata non autenticata, l'atto è soggetto a regi-
strazione in caso d'uso e sconta l'imposta dello 0,5%.
Non è soggetta a registrazione la cessione effettuata per corrispondenza.
IN PRESENZA DI FINANZIAMENTO SOCI, ALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI, BISOGNA SCEGLIERE TRA:
- RIMBORSARE PREVENTIVAMENTE IL FINANZIAMENTO DEL SOCIO CHE CEDE L'INTERA PARTECIPAZIONE;
- CEDERE IL FINANZIAMENTO AL NUOVO SOCIO;
- EFFETTUARE LA RINUNCIA AL FINANZIAMENTO PRIMA DELLA CESSIONE, CON AUMENTO DEL COSTO FISCALE DELLA
PARTECIPAZIONE.
Se il finanziamento rimane al vecchio socio (ma per le società a responsabilità limitata, questa so-
luzione mi sembra quanto meno opinabile), predisporre eventualmente la documentazione che
attesti l'improduttività di interessi del prestito.
I finanziamenti soci non influenzano il costo delle partecipazioni.
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Restituzione dei finanziamenti soci nelle società a responsabilità limitata
L'articolo 2467 codice civile prevede che il rimborso dei finanziamenti soci (effettuati sotto
qualsiasi forma), se:
- il finanziamento sia stato effettuato in condizioni di eccessivo indebitamento rispet-
to al capitale proprio;
- sarebbe stato opportuno incrementare il patrimonio netto anziché indebitare la
società, sia pure verso i soci,
è postergato rispetto agli altri creditori sociali e, se il rimborso è avvenuto nell'anno prece-
dente il fallimento, deve essere restituito.
Rinuncia dei soci a finanziamenti o crediti verso la società
Il principio contabile 28, al paragrafo B) 1, colloca i finanziamenti soci tra le passività alla
lettera D), punto 3) "debiti v/soci per finanziamenti" stante il diritto dei soci alla restituzione
delle somme versate. Ne consegue che il loro passaggio a capitale necessita della pre-
ventiva rinuncia dei soci alla restituzione, trasformando il finanziamento in apporto.
Ai sensi dell'articolo 88.4 DPR 917/1986 [TUIR], non si considera sopravvenienza attiva la ri-
nuncia da parte dei soci a crediti di qualsiasi natura (derivanti da finanziamenti, cessioni
di beni o prestazioni di servizi). La rinuncia è riconducibile a un apporto di capitale e an-
drà a incrementare il patrimonio netto della società nella voce A.VII altre riserve.
Per il socio partecipante la rinuncia fa aumentare il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione (articoli 94.6, 101.7, 68.6).
Se la rinuncia comprende anche interessi relativi a prestiti fruttiferi la società dovrà opera-
re una ritenuta a titolo di acconto sulla parte di rinuncia che si riferisce agli stessi (Ministero
delle finanze CM 27/05/1994 n. 73/E - la rinuncia a crediti correlati a redditi che vanno a
tassazione per cassa, presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito).
LA RINUNCIA HA NATURA PATRIMONIALE E POTRÀ ESSERE UTILIZZATA, IN PRESENZA DI PERDITE, PER EVITARE CHE
LE STESSE INTACCHINO IL CAPITALE SOCIALE.
Pertanto, è da ritenersi errato e sostanzialmente contrario ai corretti principi contabili la
prassi, consolidata in alcune aziende, di fare transitare la rinuncia per il conto economico
come "sopravvenienza attiva non imponibile". Questo comportamento viene di fatto at-
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tuato artatamente (molto più spesso di quanto si creda) per elidere le perdite o sopravva-
lutare gli utili che, in assenza di tale operazione, sarebbero inferiori.
La Corte di cassazione, con sentenza 15585 del 30/06/2010 ha precisato che ai fini
dell'imposta di registro (articolo 22.1 DPR 131/1986) deve essere tassato il finanziamento
soci, presente in bilancio, al quale i soci rinunciano nell'ambito di un atto notarile di ricosti-
tuzione del capitale sociale. E' quindi opportuno che la rinuncia al finanziamento soci av-
venga con assemblea ordinaria per cui al di fuori di un'assemblea straordinaria (atto notarile).
Elusione - il Comitato consultivo con parere 7/2001 ha ritenuto elusiva la rinuncia effettua-
ta da un nuovo socio, ritenendo che acquisto della partecipazione e rinuncia fossero
preordinate all'intassabilità della plusvalenza in capo alla società partecipata (conferma
quanto indicato nella RM 41/E del 05/04/2001).
Con la sentenza 12622/2012 la Cassazione ha ritenuto indeducibile la minusvalenza da
cessione di partecipazioni generata da una precedente remissione del debito, senza una
giustificazione economica.
La rinuncia o remissione deve derivare da una inequivocabile manifestazione di volontà.
Contabilizzazione della rinuncia integrale a un finanziamento soci di € 28.000,00:
data
FINANZIAMENTO SOCI (SP D.3) a ALTRE RISERVE (PN A.VII) 28.000,00 28.000,00
rilevata rinuncia da parte del socio Sig. Rossi al proprio finanziamento fruttife-
ro/infruttifero di interessi
Quella sopra indicata è la modalità corretta di contabilizzazione della rinuncia dei soci al-
la restituzione del proprio finanziamento, mentre, ai sensi del disposto degli articoli 2423 e
seguenti, nonché del principio contabile CNDC-CNR 28, è assolutamente da evitare il se-
guente comportamento, definibile come vera e propria "politica di bilancio" e volto a da-
re una rappresentazione tutt'altro che veritiera del risultato di esercizio:
data
FINANZIAMENTO SOCI (SP D.3) a Sopravvenienze attive non im-
ponibili (CE E.20)
28.000,00 28.000,00
rilevata rinuncia da parte del socio Sig. Rossi al proprio finanziamento fruttife-
ro/infruttifero di interessi
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 10
La registrazione sopra indicata è volta al chiaro scopo di presentare al lettore del bilancio
un maggior utile o può servire addirittura a occultare una perdita che, se correttamente
evidenziata, potrebbe persino essere tale da richiedere alcuni degli interventi di cui agli
articoli 2482 bis e ter del codice civile, per le società a responsabilità limitata, 2446 e 2447
del codice civile, per le società per azioni.
Finanziamenti soci e IVA
I finanziamenti con obbligo di restituzione concessi alla società da parte dei soci, ricondu-
cibili allo schema giuridico del contratto di mutuo, sono operazioni non soggette all'impo-
sta sul valore aggiunto. Con specifico riferimento alla posizione del socio finanziatore che
svolga attività imprenditoriale si segnala, infatti, che, in linea di principio, la prestazione di
servizi resa in favore dell'impresa mutuataria da un mutuante che agisce nell'esercizio di
un'impresa costituirebbe un'operazione rilevante ai fini del tributo, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, n. 3), del DPR n. 633/1972, a mente del quale costituiscono, inter alia, «presta-
zioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: […] i prestiti di denaro […]».
L'imposta, tuttavia, non trova concreta applicazione, in quanto l'articolo 10, comma, n. 1),
del sopra citato decreto IVA configura come esenti dall'imposta «le prestazioni di servizi
concernenti […] le operazioni di finanziamento [..]».
Riguardo invece agli eventuali mutui concessi alla società da soggetti non esercenti attivi-
tà di impresa, l'operazione risulta al di fuori dell'ambito di applicazione del tributo in esa-
me, per carenza del presupposto soggettivo richiesto dal combinato disposto dagli artico-
li 1 e 4 del DPR 633/1972.
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La disciplina dei versamenti dei soci
Per versamento in c/capitale o in c/futuro aumento di capitale si intende l'acquisizione di
somme a titolo definitivo, senza obbligo di restituzione, (non ha senso, in questo caso, par-
lare di fruttifero o infruttifero); i versamenti vanno allocati in patrimonio netto alla voce
A.VII "Altre riserve".
I versamenti soci non sono soggetti ai vincoli della legge bancaria.
Si suddividono sostanzialmente nelle seguenti tipologie di versamento:
a) versamenti soci a fondo perduto, quando sono effettuati per incrementare il patri-
monio, ma non hanno ancora una destinazione specifica (spesso sono effettuati
per coprire perdite in formazione);
b) versamenti in c/capitale, quando sono effettuati per incrementare il patrimonio,
ma non hanno ancora un destinazione specifica (spesso sono effettuati per coprire
perdite in formazione o semplicemente per patrimonializzare ulteriormente la socie-
tà senza ricorrere all'indebitamento bancario, e relativi costi, o al finanziamento so-
ci che ha la caratteristica di essere a tempo determinato e con obbligo di restitu-
zione - salvo richiesta di proroga dello stesso e relativa, anche se incerta, accetta-
zione delle parti);
c) versamenti in c/aumento di capitale, quando i soci versano le somme con l'intento
di aumentare il capitale sociale, ma il progetto non è ancora ben definito (anche
questi versamenti possono essere effettuati a copertura di eventuali perdite);
d) versamenti in c/futuro aumento di capitale quando la delibera assembleare
dell'aumento è già prestabilita o di prossima attuazione (anche in tale ipotesi vale
la libera possibilità di utilizzazione per fare fronte alle perdite).
La qualifica di versamenti deve desumersi dal bilancio con l'appostazione a patrimonio
netto. In caso contrario, opera la presunzione che si tratti di capitali dati a mutuo, fruttiferi
di interessi. Alla luce dell'articolo 46, la Cassazione con sentenza 11402 del 10/07/1998 ha
stabilito che per escludere la presunzione non è sufficiente la mera presunzione da parte
del socio della destinazione del versamento in c/capitale, ma è richiesta l'indicazione del-
la destinazione stessa in bilancio.
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Non è necessario che il versamento sia effettuato in misura proporzionale da parte di tutti i
soci: anche un singolo socio può decidere tale tipo di comportamento. Non è neppure
necessaria alcuna delibera societaria essendo il versamento un atto spontaneo del socio
che deve essere solamente accettato (ma può anche essere rifiutato) dalla società an-
che in modo tacito.
I versamenti soci incrementano il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
L'imputazione in bilancio dei versamenti diretti a patrimonializzare l'impresa deve essere
fatta con riferimento al momento in cui si forma il consenso al versamento tra il socio e la
società (Cassazione 5190 del 19/04/2000).
AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, QUARTO COMMA, DEL DPR 917/1986 [TUIR], NON SI CONSIDERANO SOPRAV-
VENIENZE ATTIVE I VERSAMENTI IN DENARO O IN NATURA EFFETTUATI A FONDO PERDUTO O IN C/CAPITALE DA
PARTE DEI SOCI.
Contabilizzazione dell'erogazione di un versamento da parte di un socio di € 28.000,00:
data
BANCA C/C a ATRE RISERVE (PN A.VII) 28.000,00 28.000,00
rilevata versamento patrimoniale da parte del socio Sig. Ross
Restituzione di versamenti soci
I versamenti sopra classificati alle lettere a) e b) possono essere distribuiti, previa delibera
assembleare assunta con le maggioranze normativamente previste, ai soci liberamente
(per parte della dottrina solo nel rispetto dell'articolo 2445 codice civile - riduzione di capi-
tale esuberante), mentre quelli indicati alle lettere c) e d) solo se non si verifica l'aumento
di capitale.
L'Agenzia delle entrate, con Risoluzione 31/05/2001 n. 79/E, ha chiarito che la restituzione
ai soci dei versamenti effettuati in c/capitale non configura distribuzione di dividendi.
Indipendentemente dalla decisione assembleare, per le delibere adottate dal 01.01.2004,
si presumono prioritariamente distribuiti ai sensi dell'articolo 47.1 DPR 917/86 [TUIR]:
1. l'utile di esercizio;
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2. le riserve di utili liberamente distribuibili. Pertanto questa presunzione non è applicabile
alle riserve di utili indisponibili quali la riserva legale, le riserva per acquisto azioni pro-
prie e le altre riserve vincolate ai sensi di legge;
3. le altre riserve accantonate in sospensione d'imposta;
4. le riserve di capitale comprese quelle indicate all'articolo 47.5
La società dovrà comunicare ai soci e agli intermediari la natura e la tassabilità di quanto
distribuito (CAE 26/E del 16/06/2004).
La restituzione di versamenti soci non è fiscalmente irrilevante, in quanto riduce il costo fi-
scalmente riconosciuto della partecipazione. Inoltre, le somme restituite che eccedono il
costo fiscalmente riconosciuto costituiscono sopravvenienze attive per le imprese e redditi
di capitale (capital gain) per le persone fisiche (CM 112/E del 21/05/1999).
Il socio di una società di capitali che chiede la condanna della società a restituirgli le
somme da lui versate, deve provare che il versamento era stato eseguito a titolo di mutuo
e non di apporto del socio al patrimonio di rischio della società.
A tal fine non è sufficiente la denominazione con la quale il versamento è stato registra-
to nelle scritture contabili della società, ma è necessario interpretare la volontà nego-
ziale delle parti desumibile anche dal modo in cui è stato concretamente attuato il
rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi
sono sottesi (Cassazione 13/03/1996 n. 2314).
Qualora i versamenti effettuati vengano rimborsati (è necessaria una delibera assemblea-
re col voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è possibile la restituzione in ba-
se alla semplice richiesta del socio) nel caso il patrimonio netto sia esuberante rispetto
all'oggetto sociale, le somme vengono ridistribuite tra tutti i soci (anche quelli che non
hanno concorso ai versamenti) nella misura della loro partecipazione al capitale.
Vincolo fiscale di presunzione
Indipendentemente dalla decisione assembleare (articolo 47.1), ai fini fiscali si presumono
prioritariamente distribuiti:
- l'utile di esercizio;
- le riserve di utili liberamente distribuibili per la quota non accantonata in sospensio-
ne d'imposta.
David Alexander, Dottore Commercialista, Corso Matteotti n. 84 - Lecco (LC) 320 4257717
Marco Del Grosso, Dottore Commercialista, via Pio XI n. 85/A - Como (CO) 339 6790756
La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 14
La presunzione è assoluta; non ammette prova contraria, salva la possibilità di chiederne
la disapplicazione tramite interpello (NC n. 162/2005). Pertanto la restituzione ai soci di ri-
serve in presenza di utili non distribuiti o di riserve di utili, è soggetta a imposizione fiscale in
capo ai soci fino a concorrenza delle citate riserve di utili non distribuiti, con la sola ecce-
zione della riserva legale (entro il limite della quinta parte del capitale sociale).
Naturalmente la presunzione vale solo in caso di distribuzione e non anche nel caso le ri-
serve siano destinate ad altri utilizzi, quali la copertura di perdite.
I rimborsi dei versamenti soci in c/futuro aumento di capitale costituiscono rimborsi di un
debito e non di una riserva, con la conseguenza che non soggiacciono alla suddetta pre-
sunzione (a maggior ragione i finanziamenti soci che sono veri e propri debiti).
Registrazione
I versamenti soci in c/capitale o in c/futuro aumento di capitale non sono soggetti a regi-
strazione. Sarà dovuta l'imposta fissa di registro solo quando verrà registrata l'assemblea
straordinaria di aumento del capitale sociale.
I versamenti a copertura di perdite scontano l'imposta fissa alla registrazione del verbale
di assemblea straordinaria (se invece a tale copertura provvede l'assemblea ordinaria,
non vi è assoggettamento ad imposta di registro).
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 15
ASPETTI PRATICI LEGATI AL FINANZIAMENTO SOCI E AL VERSAMENTO SOCI E MODULISTICA
Si ritiene utile infine fornire alcune indicazioni di taglio più pratico sulla rilevante problema-
tica dei finanziamenti soci, a seguito di alcune prese di posizione da parte dell'Agenzia
delle entrate (aspetti fiscali) e della giurisprudenza civile e penale (aspetti legali).
Preliminarmente si ricorda che l'erogazione di finanziamenti da parte dei soci alla propria
società, nonché la restituzione dei medesimi, non può avvenire in contanti per importi su-
periori a mille euro e che, affinché sia possibile effettuare versamenti (dei soci) a titolo di
mutuo (gratuito o a pagamento), devono essere rispettate, come già accennato nella
prima parte della presente relazione, contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- tale possibilità deve essere prevista dallo statuto;
- i soci devono essere iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (occorre prestare quindi
molta attenzione alla movimentazione del conto finanziamento soci nelle società di
nuova costituzione);
- chi effettua il versamento deve essere titolare di una quota di partecipazione pari
almeno al 2% del capitale sociale.
I finanziamenti erogati al di fuori di tali regole sono sanzionabili penalmente (articolo 130
del TULB).
E' opportuno segnalare che l'utilizzo del conto finanziamento soci a quadratura della cas-
sa negativa è una pratica piuttosto diffusa e quanto mai pericolosa. Pur convenendo con
il fatto che, soprattutto nelle società di piccole dimensioni a base familiare, la cassa è una
categoria dello spirito, i rischi di gestirla in modo disinvolto sono molteplici.
Se far comparire in contabilità una cassa con saldo negativo è inammissibile, l'espediente
di far tornare i conti con un utilizzo indiscriminato del finanziamento soci può comportare
pesanti ripercussioni.
Si segnala che la Corte di cassazione con sentenza 1908/2007 ha riconosciuto come legit-
timo un avviso di accertamento induttivo nei confronti di un contribuente che, pur dichia-
rando modesti redditi, continuava a finanziare la propria impresa. Nel caso di specie il
contribuente aveva sostenuto che i fondi dei finanziamenti derivavano da risparmi di molti
anni di lavoro e che tale denaro era frutto di economie sopportate anche da altri com-
ponenti del nucleo familiare. La Cassazione non ha creduto a questa tesi creando un
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 16
precedente giurisprudenziale ai massimi livelli. Si aggiunge inoltre che oggi le indagini
bancarie costringono a documentare i finanziamenti in quanto a provenienza, i quali de-
vono essere debitamente documentati.
Inoltre, si ricorda soprattutto che l'articolo 2467 del Codice civile prevede una disposizione
di tutela dei creditori della società, in quanto stabilisce che il finanziamento soci, nell'ipo-
tesi di fallimento della società (e, quindi, ci si sta muovendo anche in un campo che pre-
vede numerose conseguenza nella sfera penale), sono postergati, quanto a rimborso, ri-
spetto agli altri creditori e se la restituzione è avvenuta nell'anno precedente alla dichia-
razione di fallimento della società, deve essere restituito. In definitiva, nel caso di specie, i
finanziamenti erogati dai soci vengono, a fini civilistici, assimilati ai conferimenti di capita-
le. Inoltre, a conclusione di quanto sopra, il citato articolo prevede che s'intendono finan-
ziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati
concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla
società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, op-
pure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole ap-
portare un conferimento.
Va comunque sottolineato che se, invece, il prestito è stato effettuato dal socio in condi-
zioni di equilibrio finanziario, non ci sono vincoli alla restituzione e non c'è pericolo di revo-
ca. La valutazione, nei fatti, è affidata in primis al Collegio sindacale, in secondo luogo al
Giudice. E' evidente che questa è una responsabilità che riguarda gli amministratori i quali
faranno bene, prima di procedere al rimborso, a predisporre idonee situazioni patrimoniali
(redatte con stime assai prudenziali) che dimostrino che la società possiede il necessario
equilibrio patrimoniale e finanziario.
Dal punto di vista civilistico, si segnala altresì che la Corte di cassazione con sentenza 19
marzo 1996 n. 2314 ha stabilito che il socio di una società di capitali che chiede la restitu-
zione delle somme versate, deve provare che il versamento era stato eseguito a titolo di
mutuo e non di conferimento a titolo definitivo al patrimonio di rischio della società. A tale
riguardo, non è sufficiente la denominazione con la quale il versamento è indicato nelle
scritture contabili della società, ma è invece indispensabile interpretare la volontà delle
parti investigabile anche dal modo in cui è stato di fatto attuato il rapporto e dal motivo
per cui l'apporto è stato eseguito.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 17
Da ultimo, si ritiene di dovere ricordare che ad oggi i versamenti in contanti di importo su-
periore a euro 1.000,00 sono penalmente rilevanti.
Si ricorda infine che se la richiesta di finanziamento soci è stabilita da una delibera as-
sembleare, il relativo verbale di approvazione, sul quale deve essere apposta una marca
da bollo da euro 16,00 ogni 100 righe e controfirmato da tutti i presenti, deve essere regi-
strato a tariffa proporzionale (nella misura del 3% degli importi deliberati) entro un termine
di 20 giorni dalla data dell'assemblea.
Si ritiene quindi opportuno che ciascun professionista fornisca ai propri clienti (o almeno a
quelli che si avvalgono di questo strumento) alcune indicazioni sulla rilevante problemati-
ca dei finanziamenti soci, a seguito di alcune prese di posizione da parte dell'Agenzia del-
le entrate (aspetti fiscali) e della giurisprudenza civile e penale (aspetti legali).
Rischi di natura fiscale
Si segnala che qualora l'Agenzia delle entrate in sede di verifica constati che i finanzia-
menti (e le restituzioni) avvengono frequentemente per cassa, eccepisce che questa è
una pratica volta a nascondere il classico fenomeno della cassa negativa, il quale, a sua
volta, ha origine da vendite in nero. Si aggiunge inoltre che la Corte di cassazione con la
recente sentenza 1908/2007 ha riconosciuto come legittima la suddetta ricostruzione
dell'Agenzia delle entrate.
E' dunque importante che i finanziamenti soci e le restituzioni degli stessi avvengano, salvo
casi eccezionali (somme di modesto importo) a mezzo assegno non trasferibile o, meglio
ancora, mediante bonifico bancario in modo che si possa indicare la causale "finanzia-
mento soci infruttifero".
Rischi di natura legale
L'articolo 2467 del codice civile prevede (a tutela dei creditori della società) che il finan-
ziamento dei soci, nell'ipotesi di fallimento della società, è postergato, quanto a rimborso,
rispetto agli altri creditori sociali e che se é avvenuto nell'anno precedente la dichiarazio-
ne di fallimento della società, deve essere restituito.
Inoltre, la Cassazione con sentenza 2314 del 19 marzo 1996 ha stabilito che il socio di una
società di capitali che chiede alla società la restituzione delle somme versate, deve pro-
vare che il versamento era stato eseguito a titolo di mutuo e non di conferimento a titolo
definitivo a favore della società.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 18
Dunque, non è sufficiente che il finanziamento venga contabilizzato in bilancio, appunto,
come finanziamento (che deve essere restituito al socio se lo richiede), ma è indispensabi-
le interpretare l'effettiva volontà delle parti che va accertata in base al modo in cui è sta-
to di fatto attuato il rapporto e dal motivo per cui il rapporto è stato eseguito.
In altre parole, se il finanziamento è stato effettuato dal socio in presenza di una situazione
di squilibrio finanziario, potrebbe essere eccepito dal giudice (delegato al fallimento) che
quel finanziamento, di fatto, deve considerarsi un versamento del socio a titolo di capita-
le, e pertanto non restituibile.
Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui un socio intende ottenere dalla società la restituzione
delle somme versate, deve provare che gli importi in oggetto erano stati erogati a titolo di
finanziamento, diversamente la società non ha alcun obbligo di rimborso.
Da qui l'esigenza di prevedere idonei documenti che dimostrino che la somme sono state
inequivocabilmente versate a titolo di finanziamento e, dunque, devono essere restituite
al socio o, viceversa che si tratta di finanziamenti a fondo perduto, senza obbligo di resti-
tuzione. E tutto ciò vale sia che le somme siano state versate in contanti (pratica che sa-
rebbe opportuno, per quanto possibile, evitare), sia che le stesse siano state versate a
mezzo assegno o bonifico.
Proprio per tale motivo viene qui presentata una specifica modulistica che è importante
venga compilata nei casi sotto elencati:
1. richiesta del finanziamento soci (fruttifero3 o infruttifero) - lettera di richiesta dalla socie-
tà al socio;
2. accettazione da parte del socio - lettera del socio alla società;
3. richiesta di rimborso da parte del socio - lettera del socio alla società;
4. conferma della restituzione del finanziamento - lettera della società al socio.
Tutta la corrispondenza sopra indicata deve avere il requisito della data certa (corrispon-
denza per raccomandata tra i soggetti in plico senza busta, oppure propo-
ste/accettazioni con l'apposizione del timbro postale in originale per data certa).
3 Se il finanziamento è fruttifero di interessi è opportuno specificare preliminarmente nella proposta il tasso di
interesse, per evitare future contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, che potrebbe procedere a una
determinazione induttiva, e da parte del socio erogante, che potrebbe richiedere importi particolarmente
elevati.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 19
Inoltre, la corrispondenza deve essere tale per cui alla proposta della società segua l'ac-
cettazione del socio di modo che sul medesimo foglio non compaiano contemporanea-
mente mai le firme di entrambi.
Nel caso si intenda richiedere l'apposizione del timbro postale per data certa, procedura
senz'altro più veloce e più pratica rispetto all'invio delle raccomandate, si deve tenere
obbligatoriamente tenere conto della Disposizione di servizio n. 93 del 06/09/2007 di Poste
italiane Spa avente a oggetto: "Servizio di data certa: certificazione, da Poste Italiane,
dell'esistenza di un documento a una certa data".
E' necessario che il documento o il plico contenga:
- indicazione, datata e sottoscritta sulla prima pagina, del numero delle pagine,
preceduto dalla dizione "documento unico;
- dicitura, sulla prima pagina del documento: "si richiede l'apposizione del timbro
postale per data certa", seguito da data e firma;
- affrancatura con francobolli (apposti sul primo foglio) e apposizione del timbro che
annulla l'affrancatura, per ottenere la certezza dell'esistenza di "quel documento a
quella data;
- restituzione del plico all'utente, in quanto lo stesso non ha usufruito del servizio postale.
Si segnala che per la richiesta di somme a titolo di finanziamento soci, non è richiesta al-
cuna delibera assembleare. Tuttavia, in tal caso è obbligatoria la registrazione della stessa
nel termine perentorio e inderogabile di 20 giorni dalla data dell'assemblea, previa ver-
samento dell'imposta di registro proporzionale nella misura del 3% degli importi deliberati,
nonché l'apposizione sul verbale stesso, di una marca da bollo ogni 100 righe da € 16,00.
La mancata registrazione del verbale 4 nel termine di 20 giorni o l'inidonea formazione di
corrispondenza (che, si ribadisce, deve avere il requisito della data certa), comporta l'as-
soggettamento, oltre alla menzionata imposta di registro nella misura proporzionale del
3%, anche alla sanzione ridotta del 10% e all'applicazione degli interessi relativi.
4 Nel caso di richiesta di rimborsi di crediti d'imposta da parte della società in seguito a procedura di liquida-
zione volontaria, non è infrequente che gli enti competenti richiedano di prendere visione del libro verbali del-
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 20
Per quanto sopra, stante l'indubbia onerosità di detta modalità di richiesta e successiva
erogazione, si suggerisce vivamente, nelle ipotesi in esame, di non predisporre alcun ver-
bale e di provvedere invece alla compilazione della suddetta modulistica.
Per quanto riguarda l'organo competente a decidere se effettuare richieste di finanzia-
mento ai soci, questo è indubbiamente l'Organo amministrativo che può essere uniperso-
nale o pluripersonale. Nel caso in cui la società sia gestita da un Amministratore unico
possiamo prendere in considerazione due casi:
- nell'ipotesi in cui la società non abbia mai avuto un Consiglio di amministrazione (e
pertanto non sia mai stato vidimato il relativo libro) spetterà all'Amministratore unico,
senza dover rispettare ulteriori adempimenti, formalizzare la richiesta di finanziamento
ai soci tramite, come già sopra citato, la famosa corrispondenza per raccomandata
tra i soggetti in plico senza busta, oppure proposte/accettazioni con l'apposizione del
timbro postale in originale per data certa;
- nella diversa ipotesi in cui l'Organo amministrativo unipersonale sia subentrato in un
secondo periodo della vita della società (e pertanto possa essere esistito in preceden-
za un Consiglio di amministrazione con la necessaria vidimazione del relativo libro),
qualora esistano ancora pagine vidimate in bianco, si ritiene opportuno che l'Ammini-
stratore unico lasci una traccia sul registro in merito all'intenzione di procedere alla ri-
chiesta di un finanziamento soci e, solo successivamente (anche il giorno stesso), prov-
veda a formalizzare la richiesta di finanziamento ai soci tramite, come già sopra citato,
la famosa corrispondenza per raccomandata tra i soggetti in plico senza busta, oppu-
re proposte/accettazioni con l'apposizione del timbro postale in originale per data
certa. E' bene precisare, che quest'ultima fattispecie non è obbligatoria, ma solo con-
sigliata per lasciare una traccia ufficiale che indichi, ad esempio, quali sono le condi-
zioni (anche, se possibile, per escludere la postergazione) che hanno spinto l'ammini-
stratore a richiedere il finanziamento.
Nel caso invece, la società sia retta da un Consiglio di amministrazione, si ritiene alquanto
opportuno che gli amministratori formalizzino la richiesta in modo collegiale tramite appo-
sito verbale (il verbale del Consiglio di amministrazione, al contrario di quello dell'assem-
blea, non è soggetto all'obbligo di registrazione, dato che la delibera del CDA formula
un'ipotesi di proposta che verrà poi formalmente indirizzata ai soci nelle modalità indicate
le assemblee proprio per verificare, prima di procedere al rimborso, se vi siano verbali di richiesta di finanzia-
mento soci e, in tal caso, se siano stati correttamente registrati.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 21
- la delibera del CDA non ha quindi valore di vincolo contrattuale, ma esclusivamente di
proposta).
Seguono alcuni fac-simili di verbale di CDA aventi come ordine del giorno: la discussione
della necessità/volontà di richiedere ai soci delle somme a titolo di mutuo, la rinuncia da
parte dei soci finanziatori in sede assembleare alla restituzione del proprio credito facen-
dolo transitare nel patrimonio netto prima della chiusura dell'esercizio, in previsione di rea-
lizzo di una perdita, la rinuncia da parte dei soci finanziatori alla restituzione del proprio
credito in sede di approvazione del bilancio di esercizio a copertura integrale/parziale
della perdita di esercizio.
1° esempio: proposta del CDA di richiesta di finanziamenti infruttiferi soci
Registro imprese 01234567891
REA 123456
PINCO PALLA Srl
Sede legale: Via Traversa della Pesa 11 - 23900 Lecco (LC) Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e partita IVA 01234567891
Verbale del Consiglio di amministrazione del 22 aprile 2013
Il giorno 22 aprile 2013, alle ore 17.30, presso la sede legale in Via Traversa della Pesa 11 a
Lecco, in seguito a precorse intese tra i diversi soggetti interessati, si sono riuniti i membri
del Consiglio di amministrazione della società Pinco Palla Srl per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
- considerazioni in merito all'attuale situazione finanziaria della società;
- varie ed eventuali.
David Alexander, Dottore Commercialista, Corso Matteotti n. 84 - Lecco (LC) 320 4257717
Marco Del Grosso, Dottore Commercialista, via Pio XI n. 85/A - Como (CO) 339 6790756
La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 22
Alla riunione sono presenti tutti gli amministratori nelle persone dei Signori Giuseppe Verdi
(Presidente), Stefano Bianchi e Marco Rossi (Consiglieri).
Ai sensi di statuto e di legge, assume la presidenza della riunione il Sig. Giuseppe Verdi nel-
la sua qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale constatata e fatta
constatare la validità dell'odierna riunione, con l'accordo dei convenuti, chiama a funge-
re da segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Marco Rossi, che accetta.
Tutti i soggetti intervenuti si ritengono comunque sufficientemente informati sugli argomen-
ti di cui all'ordine del giorno e a conoscenza di tutti gli argomenti da trattare.
Sul primo punto, il Presidente comunica agli altri membri del Consiglio di amministrazione
che, allo stato attuale delle cose, la società si trova in una momentanea carenza di liqui-
dità, il che potrebbe far ritenere necessario in un prossimo futuro un eventuale ricorso
all'indebitamento bancario. Le scelte di gestione ordinaria della società richiedono infatti
disponibilità liquide che devono trovare riscontro in opportune fonti di finanziamento.
In alternativa al ricorso all'indebitamento bancario o comunque nei confronti di soggetti
terzi, stante l'indubbia onerosità di tale operazione, viene presa in considerazione la possi-
bilità di richiedere ai soci stessi delle somme di finanziamento a titolo di prestito infruttifero
di interessi, con obbligo di restituzione di dette somme ad una scadenza prefissata o co-
munque in seguito a semplice e formale richiesta di questi ultimi.
I membri del Consiglio di amministrazione, quindi, dopo breve discussione, ad unanimità
DELIBERANO
- di accettare quanto proposto dal Presidente, e di incaricare quest'ultimo di formaliz-
zare la richiesta di finanziamento infruttifero di interessi in oggetto, per un importo
complessivo massimo di euro 60.000,00 (euro sessantamila/00) da richiedere pro-
quota ai sensi dell'articolo 1815 del codice civile a ciascun socio, mediante lettera
raccomandata o tramite plico postale avente il requisito della "data certa".
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola in merito
all'ultimo punto di cui all'ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore
18.45, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 23
Il Segretario
(Marco Rossi)
Il Presidente
(Giuseppe Verdi)
2° esempio: proposta all'assemblea di rinuncia parziale al proprio finanziamento soci pri-
ma della chiusura dell'esercizio, in previsione di risultato in perdita tale da richiedere alcuni
degli interventi di cui agli articoli 2482 bis e ter del codice civile (ipotesi di società priva di
riserve, ad eccezione di quella legale che ha già raggiunto la quinta parte del capitale
sociale ai sensi del disposto dell'articolo 2430 del codice civile).
Registro imprese 01234567891
REA 123456
PINCO PALLA Srl
Sede legale: Via Traversa della Pesa 11 - 23900 Lecco (LC) Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e partita IVA 01234567891
Verbale di Assemblea ordinaria del 30 dicembre 2013
Il giorno 30 dicembre 2013, alle ore 17.30, presso la sede legale in Via Traversa della Pesa
11 a Lecco, in seguito a precorse intese tra i diversi soggetti interessati, si sono riuniti i soci
della società Pinco Palla Srl per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- considerazioni in merito all'attuale situazione economia e finanziaria della società;
- varie ed eventuali.
Alla riunione sono presenti tutti gli amministratori nelle persone dei Signori Giuseppe Verdi
(Presidente), Stefano Bianchi e Marco Rossi (Consiglieri) e soci rappresentanti in proprio
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 24
l'intero capitale sociale nelle persone dei Signori: Giuseppe Verdi, Stefano Bianchi, Marco
Rossi e Giovanni Rossi.
Ai sensi di statuto e di legge, assume la presidenza della riunione il Sig. Giuseppe Verdi nel-
la sua qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale constatata e fatta
constatare la validità dell'odierna riunione, con l'accordo dei convenuti, chiama a funge-
re da segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Marco Rossi, che accetta.
Tutti i soggetti intervenuti si ritengono comunque sufficientemente informati sugli argomen-
ti di cui all'ordine del giorno e a conoscenza di tutti gli argomenti da trattare.
Sul primo punto, il Presidente comunica agli altri membri del Consiglio di amministrazione
che, allo stato attuale delle cose, la società potrebbe con ogni probabilità realizzare una
perdita di esercizio di presumibili euro 28.000,00 e che, non sussistendo altre riserve oltre al-
la riserva legale di euro 2.000,00, potrebbe essere tale da richiedere uno degli interventi di
cui al combinato degli articoli 2482 bis e ter del codice civile ed è pertanto, proprio per
tale ragione, che propone all'assemblea che i soci deliberino, prima dell'esercizio in chiu-
sura, una rinuncia pro-quota a parte del proprio finanziamento, in modo tale che, indi-
pendentemente dalla perdita conseguita, il patrimonio netto risulti comunque positivo.
In merito a quanto sopra, vengono poste diverse domande al presidente il quale rispon-
de, di volta in volta, in modo esauriente. Dopo di che, in seguito a una breve discussione
da parte degli intervenuti, essendo ormai più che chiarita la questione, il Presidente pone
ai voti l'argomento al primo punto di cui all'ordine del giorno e l'assemblea dei soci, ad
unanimità
DELIBERANO
- di rinunciare in questa sede e a decorrere da questo momento, unilateralmente e ir-
revocabilmente alla restituzione pro quota di parte del proprio finanziamento, per la
somma di complessivi euro 28.000,00, importo tale da consentire al patrimonio netto
sociale di rimanere positivo e di permettere, in sede di approvazione del bilancio, di
procedere a integrale copertura della perdita in esame;
- di dare ampio mandato al Presidente per tutti gli adempimenti del caso.
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola in merito
all'ultimo punto di cui all'ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore
18.45, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 25
Il Segretario
(Marco Rossi)
Il Presidente
(Giuseppe Verdi)
Contabilizzazione della rinuncia del finanziamento in base a quanto deliberato dall'as-
semblea dei soci nel verbale di cui sopra:
data
FINANZIAMENTO SOCI (SP D.3) a ALTRE RISERVE (PN A.VII) 28.000,00 28.000,00
rilevata rinuncia da parte dei soci a parte del proprio finanziamento fruttife-
ro/infruttifero di interessi
Vantaggi dell'operazione sopra indicata:
Il patrimonio netto della società è o dovrebbe (in caso di un'errata valutazione dell'ammi-
nistratore che redige il bilancio) rimanere positivo ed essere tale da consentire l'integrale
copertura della perdita d'esercizio, in fase di approvazione dello stesso, senza che alcun
socio possa opporsi a detta operazione, avendo già quest'ultimo preventivamente rinun-
ciato alla restituzione di parte del proprio finanziamento.
Questo tipo di operazione pone inequivocabilmente e senza ombra di dubbio l'ammini-
strazione al riparo da eventuali azioni di responsabilità per non avere tempestivamente
provveduto alla preservazione del capitale sociale perché è ovvio che, nel caso in ogget-
to, l'organo amministrativo ha agito senza alcun indugio.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 26
3° esempio: proposta all'assemblea di rinuncia parziale al proprio finanziamento soci alla
data dell'approvazione del bilancio di esercizio, essendosi concretizzato un risultato nega-
tivo tale da richiedere alcuni degli interventi di cui agli articoli 2482 bis e ter del codice ci-
vile (anche in questo caso, ipotesi di società priva di riserve, ad eccezione di quella legale
che ha già raggiunto la quinta parte del capitale sociale ai sensi del disposto dell'articolo
2430 del codice civile).
Registro imprese 01234567891
REA 123456
PINCO PALLA Srl
Sede legale: Via Traversa della Pesa 11 - 23900 Lecco (LC) Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e partita IVA 01234567891
Verbale di Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013
Il giorno 30 aprile 2013, alle ore 17.30, presso la sede legale in Via Traversa della Pesa 11 a
Lecco, in seguito a precorse intese tra i diversi soggetti interessati, si sono riuniti i soci della
società Pinco Palla Srl per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2012: delibere inerenti e conse-
guenti;
- varie ed eventuali.
Alla riunione sono presenti tutti gli amministratori nelle persone dei Signori Giuseppe Verdi
(Presidente), Stefano Bianchi e Marco Rossi (Consiglieri) e soci rappresentanti in proprio
l'intero capitale sociale nelle persone dei Signori: Giuseppe Verdi, Stefano Bianchi, Marco
Rossi e Giovanni Rossi.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 27
Ai sensi di statuto e di legge, assume la presidenza della riunione il Sig. Giuseppe Verdi nel-
la sua qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale constatata e fatta
constatare la validità dell'odierna riunione, con l'accordo dei convenuti, chiama a funge-
re da segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Marco Rossi, che accetta.
Tutti i soggetti intervenuti si ritengono comunque sufficientemente informati sugli argomen-
ti di cui all'ordine del giorno e a conoscenza di tutti gli argomenti da trattare.
Il Presidente, dopo aver dichiarato la seduta valida e atta a deliberare, passa allo svolgi-
mento dell'ordine del giorno. Sul primo punto, il Presidente distribuisce ai presenti copia
della bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2012, che si chiude con un risul-
tato negativo di euro 28.000,00. Viene quindi data lettura delle diverse voci dello stato pa-
trimoniale e del conto economico e una lettura di sintesi della nota integrativa, soffer-
mandosi il Presidente a illustrare l'andamento economico e finanziario della società e for-
nendo ampie spiegazioni ai soci, i quali si dichiarano soddisfatti. Apertasi la discussione sui
vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo breve di-
scussione da parte degli intervenuti, essendo ormai più che chiarita la questione, il Presi-
dente mette ai voti l'argomento di cui al primo punto all'ordine del giorno. L'assemblea,
all'unanimità dei presenti, nessun contrario e nessun astenuto,
DELIBERA
- di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così come
predisposto dall'Organo amministrativo che evidenzia un risultato negativo di eu-
ro 28.000,00;
- di procedere a integrale copertura della perdita suddetta, facendo ricorso al finan-
ziamento infruttifero dei soci, al quale essi stessi deliberano unilateralmente e irrevo-
cabilmente di rinunciare pro-quota in questa sede e a decorrere da questo momen-
to, per il corrispondente importo di euro 28 mila;
- di dare ampio mandato al Presidente per tutti gli adempimenti del caso.
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola in merito
all'ultimo punto di cui all'ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore
18.45, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 28
Il Segretario
(Marco Rossi)
Il Presidente
(Giuseppe Verdi)
Contabilizzazione della rinuncia del finanziamento in base a quanto deliberato dall'as-
semblea dei soci nel verbale di cui sopra:
30/04/13
FINANZIAMENTO SOCI (SP D.3) a PERDITA d'ESERCIZIO (PN A.IX) 28.000,00 28.000,00
rilevata rinuncia da parte dei soci a parte del proprio finanziamento fruttife-
ro/infruttifero di interessi
Vantaggi e svantaggi dell'operazione sopra indicata:
Come riferito nell'esempio precedente, il patrimonio netto della società è o dovrebbe (in
caso di un'errata valutazione dell'amministratore che redige il bilancio) rimanere positivo
ed essere tale da consentire l'integrale copertura della perdita d'esercizio, in fase di ap-
provazione dello stesso, con la speranza, in questo caso, che nessun socio voglia opporsi
a detta operazione, stante che non sussiste alcuna norma che imponga ai soci di coprire
le perdite di esercizio, né tramite apporto di nuovo capitale di rischio, e neppure median-
te la rinuncia a crediti vantati a qualsiasi titolo nei confronti della società.
In questo esempio, sussiste comunque il rischio eventuale che, uno o più soci si rifiutino di
coprire la perdita, non volendo per qualsivoglia ragione, rinunciare al proprio finanzia-
mento o a parte di esso. Rimane comunque ferma la possibilità che uno solo dei soci, di
propria spontanea volontà decida di rinunciare unilateralmente alla restituzione della par-
te del proprio finanziamento necessaria alla copertura della perdita, senza che gli altri in-
tervengano. Naturalmente in siffatta ipotesi, il socio rinunciatario vedrebbe ridurre la pro-
pria quota di finanziamento a suo esclusivo discapito, senza che i crediti degli altri siano
minimamente intaccati. Questo comportamento andrebbe a vantaggio della società,
che vedrebbe la copertura delle proprie perdite, ma a chiaro detrimento del patrimonio
personale esclusivamente del solo socio rinunciatario.
Oltre a quanto sopra, si potrebbe verificare anche il caso in cui nessuno dei soci sia dispo-
sto a rinunciare a parte del proprio finanziamento (oppure che la rinuncia alla restituzione
del finanziamento di uno solo di essi non sia capiente per la copertura della perdita), che,
complessivamente considerato, sarebbe stato sufficiente a coprire integralmente la per-
dita realizzata. In questa ipotesi ci si troverebbe inevitabilmente in una delle condizioni di
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 29
cui al combinato degli articoli 2482 bis e 2482 ter del codice civile (2446 e 2447 per le so-
cietà per azioni). In siffatta ipotesi, sarebbe opportuno verificare quali potrebbero essere
le eventuali conseguenze a carico dell'amministratore nel caso in cui, in seguito a tale
decisione dei soci, la società dovesse essere posta in liquidazione per perdita del capitale
sociale. Infatti, almeno in teoria, un amministratore oculato dovrebbe essere in grado, già
in prossimità della chiusura dell'esercizio, di prevederne il risultato finale, a meno che non
si verifichino all'ultimo momento eventi straordinari e imprescindibili dalle scelte dell'Orga-
no amministrativo, venendosi così a trovare, l'Amministratore stesso in una condizione su-
scettibile di poter subire eventuali (potrebbero essere possibili, se non addirittura probabili)
azioni di responsabilità per non avere tempestivamente provveduto alla preservazione del
capitale sociale.
L'ipotesi considerata è chiaramente alquanto pessimistica, ma viene da me citata quale
provocazione nei confronti dei destinatari del presente testo, per tener conto che tale
eventualità, di fatto, sussiste.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 30
Allegato 1: richiesta del finanziamento soci (fruttifero o infruttifero) - lettera di richiesta dalla società al socio
Luogo e data
Mittente società
Egr. Sig.
Marco Rossi (socio)
Via Salieri 11
23900 Lecco (LC)
Raccomandata AR
Oggetto: proposta di finanziamento fruttifero/infruttifero
In considerazione delle attuali esigenze finanziarie relative alla gestione della scrivente società, si propone
formalmente ai soci la sottoscrizione di un finanziamento fruttifero/infruttifero di interessi, secondo quanto sta-
bilito dall'articolo _ _ del vigente statuto sociale, per l'importo di € ………………, _ _ (euro lettere/00), da versare
con le modalità che verranno direttamente concordate dai soci medesimi con l'Organo amministrativo.
Il finanziamento proposto sarà regolato dalle presenti condizioni che vengono qui di seguito dettagliate:
- la durata è fissata al 31 dicembre 2014 (si suggerisce di non stabilire mai un termine superiore ai 60 mesi
dalla data della proposta; richieste di durata superiore potrebbero essere interpretate come domande
di apporto di capitale), salvo ulteriore proroga con l'esplicito consenso scritto delle parti;
- la restituzione del prestito potrà avvenire in qualsiasi momento entro sei mesi dalla semplice richiesta del
socio finanziatore, tenuto conto delle esigenze finanziarie della società;
- la restituzione potrà avvenire anche in più soluzioni (clausola eventuale);
- il finanziamento è fruttifero/gratuito ai sensi dell'articolo 1815 del Codice civile.
Eventuali oneri e spese conseguenti all'eventuale proroga del finanziamento saranno a esclusivo carico della
parte proponente. Si prega di restituire alla società copia integrale della presente proposta, sottoscritta per
accettazione.
Cordiali saluti,
Il legale rappresentante
(Giuseppe Verdi)
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 31
Allegato 2: accettazione da parte del socio - lettera del socio alla società
Luogo e data
Mittente socio
Spettabile
Pinco Palla (società)
Via Traversa della Pesa 11
23900 Lecco (LC)
Raccomandata AR
Oggetto: Vostra proposta di finanziamento fruttifero/infruttifero
Spettabile società,
ho ricevuto la Vostra proposta relativa alla richiesta di un finanziamento fruttifero/infruttifero di interessi, se-
condo quanto stabilito dall'articolo _ _ del vigente statuto sociale, di € ………………, _ _ (euro lettere/00), da
sottoscrivere da parte dei soci.
Comunico pertanto la disponibilità da parte mia al versamento di un importo di € ………, _ _ (euro lettere/00).
Riporto qui di seguito integralmente le condizioni da Voi proposte per il finanziamento che sottoscrivo per ac-
cettazione.
Il finanziamento proposto sarà regolato dalle presenti condizioni che vengono qui di seguito dettagliate:
- la durata è fissata al 31 dicembre 2014, salvo ulteriore proroga con l'esplicito consenso scritto delle parti;
- la restituzione del prestito potrà avvenire in qualsiasi momento entro sei mesi dalla semplice richiesta del
socio finanziatore, tenuto conto delle esigenze finanziarie della società;
- la restituzione potrò avvenire anche in più soluzioni;
- il finanziamento è fruttifero/gratuito ai sensi dell'articolo 1815 del Codice civile.
Eventuali oneri e spese conseguenti all'eventuale proroga del finanziamento saranno a esclusivo carico della
parte proponente.
Cordiali saluti,
Il socio
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 32
(Marco Rossi)
Allegato 3: richiesta di rimborso da parte del socio - lettera del socio alla società
Luogo e data
Mittente socio
Spettabile
Pinco Palla (società)
Via Traversa della Pesa 11
23900 Lecco (LC)
Raccomandata AR
Oggetto: richiesta di restituzione (totale o parziale) di finanziamento fruttifero/infruttifero
Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di socio di codesta società, effettua, con la presente, richiesta di restituzio-
ne (totale o parziale) dell'importo di € ………………, _ _ (euro lettere/00), a suo tempo versato nelle casse so-
ciali a titolo di finanziamento fruttifero/infruttifero (nel caso in cui il finanziamento sia fruttifero sarebbe oppor-
tuno specificare "oltre agli interessi sullo stesso maturati") per sopperire alle necessità finanziarie connesse alla
temporanea carenza di liquidità in cui versava la società al momento dell'erogazione.
Cordiali saluti,
Il socio
(Marco Rossi)
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 33
Allegato 4: conferma della restituzione del finanziamento - lettera della società al socio
Luogo e data
Mittente società
Egr. Sig.
Marco Rossi (socio)
Via Salieri 11
23900 Lecco (LC)
Raccomandata AR
Oggetto: Sua richiesta di restituzione (totale o parziale) di finanziamento fruttifero/infruttifero
Il sottoscritto Giuseppe Verdi, in qualità di rappresentante legale della società, dichiara con la presente di
avere provveduto in data odierna alla restituzione (totale o parziale) dell'importo di € ………………, _ _ (euro
lettere/00), a mezzo (contanti se di importo complessivo non superiore a euro 1.000,00, oppure assegno n.
………., bonifico bancario ………..) a suo tempo versato nelle casse sociali a titolo di finanziamento fruttife-
ro/infruttifero per sopperire alle necessità finanziarie connesse alla temporanea carenza di liquidità in cui ver-
sava la società al momento dell'erogazione.
Cordiali saluti,
Il legale rappresentante
(Giuseppe Verdi)
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 34
Una volta che i soci avranno effettuato il finanziamento, in sede di redazione del primo bi-
lancio successivo all'erogazione, sarà opportuno inserire in nota integrativa una tabella
con la relativa descrizione della tipologia di finanziamento.
Alcuni autori asseriscono che la tabella dovrebbe indicare, per ogni singolo finanziamen-
to, la parte postergata, altri invece asseriscono che essendo la postergazione sancita in
modo chiaro dal secondo comma dell'articolo l'articolo 2467, la rappresentazione in nota
integrativa di tale suddivisione non è necessaria.
Nelle due tabelle sotto riportate sono presenti entrambi i casi:
I "Debiti verso soci per finanziamenti", di complessivi € 60.000,00, sono tutti infruttiferi di
intertessi e sono così ripartiti secondo le scadenze e la relativa clausola di postergazione
(per chi è prevista una clausola di postergazione contrattuale):
Nominativo Entro 12 mesi Di cui postergati Oltre 12 mesi Di cui postergati Totale
Giuseppe Verdi 0 0 20.000,00 0 20.000,00
Stefano Bianchi 0 0 20.000,00 0 20.000,00
Marco Rossi 0 0 20.000,00 0 20.000,00
Totale 0 0 60.000,00 0 60.000,00
oppure:
I "Debiti verso soci per finanziamenti", di complessivi € 60.000,00, sono tutti infruttiferi di
interessi e sono così ripartiti secondo le scadenze:
Nominativo Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale
Giuseppe Verdi 0 20.000,00 20.000,00
Stefano Bianchi 0 20.000,00 20.000,00
Marco Rossi 0 20.000,00 20.000,00
Totale 0 60.000,00 60.000,00
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 35
LA RINUNCIA AI FINANZIAMENTI IN SOCIETÀ, CONTABILIZZAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE
Ai sensi dell'articolo 88, quarto comma DPR 917/86, non si considera sopravvenienza attiva
la rinuncia da parte dei soci a crediti di qualsiasi natura (derivanti da finanziamenti, ces-
sioni di beni o prestazioni di servizi). La rinuncia è riconducibile ad un apporto di capitale e
andrà a incrementare il patrimonio netto della società nella voce A VII Altre riserve.
La rinuncia ha natura patrimoniale e potrà essere utilizzata, in presenza di perdite, per evi-
tare che le stesse intacchino il capitale sociale.
La rinuncia o remissione deve derivare da una inequivocabile manifestazione di volontà.
Per il socio partecipante, la rinuncia fa aumentare il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.
Nel valutare il costo delle azioni o delle quote, va incluso l'ammontare dei crediti ai quali i
soci a qualsiasi titolo abbiano rinunciato (articolo 94, comma 6, DPR 917/86). Ciò in quan-
to la rinuncia per presunzione assoluta (presunzione iuris et de iure contro la quale non è
quindi ammissibile la prova contraria) non è fatta a titolo di liberalità, ma al fine di patri-
monializzare la società partecipata. Pertanto, il costo delle quote viene maggiorato an-
che di questo importo. Tale disposizione si applica a qualsiasi credito abbia rinunciato il
socio, non quindi solo quelli a titolo di finanziamento.
A partire dal 2004, anche le rinunce a crediti effettuate a copertura di perdite da parte
dei soci, a favore sia di soggetti IRES che in società di persone, vanno ad aumentare il co-
sto fiscalmente riconosciuto dei titoli e delle quote (articolo 101 comma 7 DPR 917/86).
In alcuni casi, può verificarsi la rinuncia del credito vantato dai soci a fronte di copertura
di perdite. Generalmente si tratta di crediti relativi a versamenti in conto finanziamento
che, per diverse ragioni, per il soggetto beneficiario di detta rinuncia diventano poste
ideali di patrimonio netto. Le ragioni che possono indurre tale cambiamento di destina-
zione da parte dei soci sono riconducibili alla copertura della perdita, oppure a futuri au-
menti di capitale.
Il principio contabile CNDC-CNR n. 28 dispone che, per questa tipologia di versamenti, il
loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto
alla restituzione, trasformando in tal modo per il soggetto rinunciante il finanziamento in
apporto.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 36
Parte conclusiva: alcune considerazioni sulla clausola compromissoria
Molto spesso e sempre più frequentemente negli statuti societari (ormai praticamente in
tutti i casi) viene inserita la cosiddetta "clausola compromissoria" in cui:
- per le controversie tra soci e tra soci e società, prima di intentare qualsiasi altro pro-
cedimento, può essere prevista l'obbligatorietà di effettuare un tentativo di concilia-
zione obbligatoria;
- in aggiunta alla clausola sopra indicata, che non è in realtà così frequente, vi è la
clausola arbitrale (assai frequente e presente in quasi tutti gli statuti) in cui, in caso di
controversie tra soci e tra soci e società, la soluzione della controversia è demandata
a un arbitro unico o a un collegio arbitrale composto di norma di tre arbitri nominato
dall'ente che viene riportato sullo statuto.
Nella prima ipotesi, nel caso in cui gli amministratori rifiutino la restituzione di un finanzia-
mento (si tratta di un debito certo) al socio che lo ha erogato mi chiedo come si potreb-
be giungere a un accordo amichevole. Posto che, come anticipato, il debito è certo e
deve essere restituito, l'unica soluzione che intravedo è quella che l'accordo possa essere
rappresentato dall'accettazione da parte del socio erogante di un rinvio dei termini o di
una dilazione/rateazione nella restituzione delle somme date a mutuo.
Nel secondo caso deciderà l'arbitro, o il collegio arbitrale, mediante una decisione unila-
terale che sarà vincolante tra le parti (il cosiddetto "lodo arbitrale") a meno che le stesse
trovino un accordo prima del giudizio.
In merito a quanto sopra, allego un lodo arbitrale occorso a una società mia cliente in cui
l'organo amministrativo contestava al socio erogante il diritto alla restituzione del prestito.
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La disciplina dei versamenti/finanziamenti soci 37
Da ultimo, nel trarre le conclusioni di questa relazione tengo a precisare che nell'esposi-
zione della stessa sono emersi alcuni dubbi, il più importante dei quali, quello rappresenta-
to dal trattamento fiscale della restituzione dei versamenti soci (voce A.VII "altre riserve")
nel caso in cui gli stessi, effettuati in modo non proporzionale, vengano poi restituiti se-
condo il criterio di proporzionalità come prescritto dal principio contabile 28.
Il quesito che ci si è posti in fase di esposizione della relazione è stato quello riguardante il
trattamento fiscale della restituzione dal momento che, se le somme versate in misura non
proporzionale vengono restituite ex lege pro quota, questo potrebbe essere uno strumen-
to attuabile da quei soci che volessero fare transitare somme di denaro tra di essi eluden-
do (o addirittura evadendo) l'imposta sulle donazioni.
Ad esempio, se il socio Aldo Rossi, effettuasse un versamento in c/capitale di euro
1.000.000, mentre il socio Stefano Bianchi lo effettuasse per 3.000.000, e, infine, il socio Giu-
seppe Verdi provvedesse per euro 8.000.000, la società si troverebbe con versamenti soci
in c/capitale effettuati in modo non proporzionale per complessivi 12 milioni di euro.
Adottando il criterio della proporzionalità in fase di restituzione, a ciascun socio verrebbe-
ro restituiti 4 milioni di euro, il che comporterebbe conseguentemente un passaggio di
denaro da parte del socio Giuseppe Verdi a favore dei soci Aldo Rossi (a cui verrebbero
restituiti 3 milioni in più rispetto a quanto versato) e al socio Stefano Bianchi (che vedrebbe
la restituzione di un milione extra rispetto al suo versamento).
A QUESTO QUESITO, SEPPURE LECITO, NON SONO RIUSCITO AL MOMENTO A DARE ALCUNA
RISPOSTA. CONSIDERIAMO QUESTO ASPETTO DELLA RELAZIONE UN "OPEN POINT" AL QUALE
SI SPERA DI TROVARE QUANTO PRIMA IDONEA SOLUZIONE.
David Alexander
Lecco, mercoledì 14 maggio 2014
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