Download - La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Transcript
Page 1: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

La formazione professionale nella Ce

• Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli professionali)

• Diventa strumento per l’ingresso e il reingresso nel mercato del lavoro (per accrescere la competitività Ue)

• Infine strumento di sviluppo delle capabilities – dilibertà del singolo (certificazione – continuità - Fse)

• Concezione della formazione come bene pubblico – destinato ai singoli e non alle imprese

• Collegata più all’istruzione che al diritto al lavoro• DIRITTO ALLA FORMAZIONE COME DIRITTO

SOCIALE DI CITTADINANZA

Page 2: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

E NELLA COSTITUZIONE– ARTICOLO 35

• La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

• Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

• LA FORMAZIONE E’ UN DIRITTO FONDAMENTALE– STRUMENTALE RISPETTO AL DIRITTO AL LAVORO (COME

DIRITTO AL REDDITO E COME DIRITTO ALLA SCELTA EFFETTIVA)

– DI CARATTERE PROGRAMMATICO (VA V. LE TESI DEL SUO SUPERAMENTO FINO A CONFORMARE IL CONTRATTO DI LAVORO)

– ART. 117 COST: ATTRIBUISCE LA COMPETENZA ALLE REGIONI

Page 3: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLA

LEGISLAZIONE

• L. QUADRO 845/78

• ART. 17 L. 196/97: prevede il riordino della materia e l’integrazione con il sistema scolastico

• Art. 45 l.n. 144/99 nuovo riordino

Page 4: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

OBBLIGO FORMATIVO FINO A 18 ANNI –L.N. 144/99 –L.N. 53/03 – L.N. 296/06

• Può essere adempiuto:• a) nel sistema di istruzione scolastica; • b) nel sistema della formazione professionale di

competenza regionale; • c) nell'esercizio dell'apprendistato.

L'obbligo si intende comunque assolto in 1O anni o con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata triennale.

Page 5: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Rapporti con finalità formative

SINORA CONOSCEVAMO:• l’apprendistato • Il contratto di formazione e lavoro• Gli stage o tirociniORA ABBIAMO:• Contratti di apprendistato• Contratti di inserimento• Tirocini estivi di orientamento• Gli stage o tirocini

Page 6: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Il vecchio CFL

REQUISITI:

• Giovani tra i 16 e i 32 anni• Approvazione del progetto da parte delle

Commissioni regionali per l’impiego• Retribuzione ridotta tramite inquadramento

a un livello inferiore• Agevolazioni contributive differenziate per

territorio, per settore e per tipo di contrattoRIMANE SOLO PER LA P.A

Page 7: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

CFL TIPO A

• 1) acquisizione di professionalità intermedie; con almeno 80 ore di formazione distinta dall’attività lavorativa

• 2) acquisizione di professionalità elevate; con almeno 130 ore di formazione distinta dall’attività lavorativa

Hanno durata massima di 24 mesi

Page 8: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

CFL TIPO B

• mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo

• Aveva durata massima di 12 mesi• Formazione minima non inferiore a venti ore di

base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica

Page 9: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Vecchio apprendistato

• Giovani tra i 16 e i 24/26 anni

• Autorizzazione dell’ispettorato del lavoro

• Durata da 18 a 48 mesi

• Impegno formativo tra 120 e 80 ore annue

• Limitazioni di orario

• Retribuzione in percentuale ridotta

Page 10: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Nuovo apprendistato

• a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

• b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

• c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Page 11: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Disciplina unica per tutti i tipi di apprendistato

• Obbligo di stipulare il contratto in forma scritta (indicazione della prestazione, del piano formativo e della qualifica finale)

• Limitazione del numero di apprendisti proporzionata al numero di lavoratori specializzati e qualificati presenti in azienda (100%)

• Divieto di retribuire il lavoratore a cottimo• Recesso solo in presenza di g.c. o g.m. durante il rapporto e libero

al termine del periodo di apprendistato• Riconoscimento della qualifica professionale al termine del rapporto

e dei crediti formativi• registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; • presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze

adeguate.

Page 12: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

• La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

• Le modalità di riconoscimento saranno definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome

Page 13: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Incentivi

• Retributivi: è previsto l’inquadramento al massimo di due livelli inferiore alla categoria

• Esclusione dal computo dei limiti numerici

• Previdenziali: sono temporaneamente confermati quelli vigenti, subordinati alla verifica dell’effettivo svolgimento della formazione

Page 14: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

SANZIONI

In caso di mancata effettuazione della formazione:

• versamento dei contributi agevolati maggiorati del 100%

• Possibilità per il lavoratore di agire per ottenere il riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (problema del riconoscimento dei crediti)

Page 15: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

• Giovani che hanno compiuto i 15 anni• Durata massima: 3 anni• Fine: acquisizione di una qualifica

professionale o del titolo di studio• Formazione sia interna sia esterna

all’azienda che sarà definita a livello regionale sulla base dei limiti che verranno definiti a livello nazionale in attuazione della l.n. 53/03.

Page 16: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Apprendistato professionalizzante

• Giovani tra i 19 e i 29 anni (17 per giovani che hanno già una qualifica professionale)

• Durata: è stabilita dai contratti collettivi tra i limiti di 2 e 6 anni (si computano anche gli eventuali periodi di apprendistato effettuati con il contratto di tipo a)

• Fine: conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali

• Formazione: sarà stabilita a livello regionale garantendo almeno 120 ore annue interne/esterne (come media?). Le modalità di erogazione saranno stabilite dai contratti collettivi in attesa della legislazione regionale

Page 17: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

La legislazione regionale

• Leggi che disciplinano solo l’apprendistato:– Puglia (aumento della formazione per contratti di 6 anni)– Lazio– Trento– Bolzano

• Leggi a contenuto più vasto (mercato del lavoro e formazione)– Marche– Toscana– Emilia-Romagna (rinvio pieno alla contrattazione collettiva sulla

scelta interno/esterno)– Friuli Venezia Giulia– Sardegna– Lombardia

Page 18: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Apprendistato per l'acquisizione di un

diploma o per percorsi di alta formazione • Giovani tra i 18 e i 29 anni (17 per giovani che

hanno già una qualifica professionale)• Durata: non precisata – dovrebbero applicarsi le

norme per l’apprendisttao professionalizzante• Fine: conseguimento di un titolo di studio di

livello secondario, o universitario o di alta formazione, specializzazione tecnica superiore

• Formazione: sarà definita a livello regionale in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative

Page 19: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Contratto di inserimentoè un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto

individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro

E’ un contratto a termine

Possono essere assunti: • a) giovani tra i diciotto e i ventinove anni; • b) disoccupati di lunga durata (da 12 mesi) da ventinove fino a trentadue anni; • c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; • d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per

almeno due anni; • e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile

determinato con apposito decreto sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

• f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Durata: da 9 a 18 mesi (elevati a 36 per i portatori di handicap)

Page 20: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Limitazioni

• avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti

• Possibilità di utilizzare i fondi interprofessionali per la formazione continua

• I contratti collettivi possono stabilire percentuali massime

Page 21: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Incentivi

• Retributivi: è previsto l’inquadramento al massimo di due livelli inferiore alla categoria

• Esclusione dal computo dei limiti numerici• Previdenziali: sono temporaneamente

confermati quelli vigenti per i CFL (ma non per i lavoratori giovani)

• Possibilità di utilizzare i fondi interprofessionali per la formazione continua

Page 22: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

requisiti

• Obbligo di forma scritta

• Redazione del progetto individuale di inserimento, secondo le indicazioni che saranno elaborate dai contratti collettivi o, in mancanza, con d.m.

• In caso di effettuazione di formazione: obbligo di registrazione sul libretto formativo

Page 23: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

sanzioni

In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto:

• versamento dei contributi agevolati maggiorati del 100%

• Possibilità per il lavoratore di agire per ottenere il riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato

• Costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in caso di violazione dei requisiti di forma

Page 24: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

TIROCINI

• TIROCINI O STAGE• TIROCINI ESTIVI O DI ORIENTAMENTO

Non sono rapporti di lavoro: • Non vi è vincolo di subordinazione• Non vi è retribuzione

Finalità: realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

Page 25: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Limiti

• Limiti numerici: – a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo

indeterminato, un tirocinante; – b) con un numero di dipendenti a tempo

indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;

– c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente

– .

Page 26: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

limiti

• Limiti di durata:• a) 4 mesi per studenti della scuola secondaria• b) 6 mesi per inoccupati o disoccupati• c) 6 mesi per allievi degli istituti professionali di Stato, di

corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

• d) 12 mesi per gli studenti universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

• e) 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate della l.n. 381/91

• f) 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Page 27: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Come si attivano

• Occorre una convenzione con un’istituzione scolastica, di formazione o un centro per l’impiego pubblico o privato autorizzato che indica:– a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando,

per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;

– b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;

– c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3; – d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; – e) il settore aziendale di inserimento.

• Il soggetto promotore assicura il lavoratore all’INAIL

Page 28: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

Obblighi

Del soggetto promotore:– Assicurare il lavoratore presso l’INAIL– Designare un tutor

Del soggetto ospitante:

– Designare un responsabile

Page 29: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

caratteristiche

• Il tirocinio può essere gratuito

• Oppure al lavoratore può essere corrisposta un’indennità o un rimborso, che non ha carattere retributivo

Page 30: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

TIROCINIO ESTIVO

• SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI IN MATERIA DI TIROCINIO

MA:

• ha durata massima di tre mesi

• i compensi erogati al lavoratore non possono superare l’importo di 600 euro

• I contratti collettivi possono modificare i limiti percentuali

Page 31: La formazione professionale nella Ce Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli.

LA FORMAZIONE CONTINUA

• Art. 5 l.n. 53/2000: congedo per la formazione (per la scuola dell’obbligo o per altri titoli di studio o per attività formative diverse). Spetta ai lavoratori che hanno almeno 5 anni di anzianità aziendale, per un periodo anche frazionato di 11 mesi – non è retribuito

• ART. 6, L.N. 53/00: prevede percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in àmbito nazionale ed europeo – su iniziativa del lavoratore o del datore di lavoro – sulla base della contratatzione collettiva