ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO 3/7
SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA JESI
Sal 119 • (HE)
33 Insegnami, o SIGNORE, la via dei tuoi statuG e io la seguirò sino alla fine. 34 Dammi intelligenza e osserverò la tua legge; la praGcherò con tuQo il cuore. 35 Guidami per il senGero dei tuoi comandamenG, poiché in esso trovo la mia gioia. 36 Inclina il mio cuore alle tue tesGmonianze e non alla cupidigia. 37 Distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità e fammi vivere nelle tue vie. 38 Sii fedele alla parola data al tuo servo, perché si abbia Gmor di te. 39 Allontana da me il disprezzo che mi avvilisce, perché i tuoi giudizi sono buoni. 40 Ecco, io desidero i tuoi preceV, ravvivami nella tua giusGzia.
Sal 119 • (VAV)
41 Mi raggiunga la tua bontà, o SIGNORE, e salvami, secondo la tua parola; 42 e avrò di che rispondere a chi mi offende, perché confido nella tua parola. 43 Non togliere mai dalla mia bocca la parola giusta, perché spero nei tuoi giudizi. 44 Io osserverò sempre la tua legge, per l'eternità. 45 Sicuro proseguirò nella mia strada, perché ricerco i tuoi preceV. 46 Parlerò delle tue tesGmonianze davanG ai re e non avrò da vergognarmi. 47 Troverò gioia nei tuoi comandamenG, perché li amo. 48 Alzerò le mie mani verso i tuoi comandamenG che amo e mediterò sui tuoi statuG.
•
19.10.2017
• III: I DUE CODICI DI DIRITTO CANONICO: • la codificazione del ’17 e quella dell’83. • LeQura e conoscenza della LeQera Apostolica Sacrae Disciplinae Leges di Giovanni Paolo II
• NB: PROSSIMA LEZIONE 25/10 E 26/10
CODICE PIO BENEDETTINO • un vero codice, canoni brevi e sinteGci, desGnaG a regolare
la vita della Chiesa di rito laGno. • in cinque libri (per un totale di 2414 canoni):
– il primo traQa delle norme generali, – secondo delle persone, – terzo delle cose, cioè dei mezzi per la missione, (TEMPORALI E SPIRITUALI)
– ilquarto: dei processi (comprese le cause di beaGficazione e canonizzazione),
– Quinto: diriQo penale. – APPENDICE: contenente nove cosGtuzioni (vari ambiG,dall'elezione del Papa a materie beneficiarie e disciplinari)
LIBER PRIMUS. NORMAE GENERALES.
• TITULUS I. De legibus ecclesiasGcis. • TITULUS II. De consuetudine. • TITULUS III. De temporis supputaGone. • TITULUS IV. De rescripGs. • TITULUS V. De privilegiis. • TITULUS VI. De dispensaGonibus.
LIBER SECUNDUS. DE PERSONIS. • SECTIO I. DE CLERICIS IN GENERE. Can. 1O8. par. 1. Qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipaG sunt, clerici dicun • PARS SECUNDA. DE RELIGIOSIS. Can. 487. Status religiosus seu stabilis in communi vivendi modus, quo fideles, praetercommunia praecepta, evangelica quoque consilia servanda per vota obedienGae, casGtaGs et paupertaGs suscipiunt… PARS TERTIA: DE LAICIS ? = non preG (duo sunt genera chrisGanorum…)
Libert TerGus: De rebus
• PARS PRIMA. DE SACRAMENTIS. • PARS SECUNDA. DE LOCIS ET TEMPORIBUS SACRIS.
• PARS TERTIA. DE CULTU DIVINO. • PARS QUARTA. DE MAGISTERIO ECCLESIASTICO. • PARS QUINTA. DE BENEFICIIS ALIISQUE INSTITUTIS ECCLESIASTICIS NON COLLEGIALIBUS.
• PARS SEXTA. DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS.
Liber Quartus: DE PROCESSIBUS.
• PARS PRIMA. DE IUDICIIS. • PARS SECUNDA. DE CAUSIS BEATIFICATIONIS SERVORUM DEI ET CANONIZATIONIS BEATORUM.
• PARS TERTIA. DE MODO PROCEDENDI IN NONNULLIS EXPEDIENDIS NEGOTIIS VEL SANCTIONIBUS POENALIBUS APPLICANDIS.
Liber Quintus: DE DELICTIS ET POENIS.
• PARS PRIMA. DE DELICTIS. • PARS SECUNDA. DE POENIS. • PARS TERTIA. DE POENIS IN SINGULA DELICTA.
1917-‐1948
autorità indiscussa del Codice e la sua idoneità a regolare in modo ordinato, sicuro e completo la vita della Chiesa.
Dalla II guerra mondiale in poi: Esigenza di profondo ripensamento sulla realtà della Chiesa in un mondo cambiato
25 gennaio 1959 s. Paolo fuori le Mura-‐ Roma
• annuncia a sorpresa la convocazione – questo Concilio, che avrebbe
riunito in quaQro sessioni dal 1962 al 1965 oltre al
– sinodo della diocesi di Roma e alla
– riforma del diriQo canonico.
• 1963 prima commissione di studio
Giovanni XXIII
FreneGca Produzione normaGva di Paolo VI:
adeguamento progressivo al Concilio
Paolo VI
• MA i lavori di revisione veri e propri cominciano dopo la chiusura del Concilio, nel 1967.
• m.p. “De Episcoporum muneribus” (1966), compiG isGtuzionali dei vescovi,
• il m.p. “Ecclesiae Sanctae”, (1966) sull'applicazione di alcuni documenG conciliari,
• il m.p. “Sacrum Diaconatus Ordinem” (1967), restaurazione del diaconato permanente nella Chiesa laGna.
• C. Ap. “Regimini Ecclesiae universae”, (1967), riordino della Curia romana
• Enc. “Sacerdotalis caelibatus” (1967), riconferma il valore del celibato sacerdotale,
• Enc. “Humanae vitae” (1968), che riconferma, seppure con alcune caute aperture verso la procreazione responsabile, la tradizionale doQrina crisGana in materia di sessualità e apertura alla vita
• motu proprio: “Matrimonia mixta”, disciplina più moderna e più rispeQosa dei diriV e della dignità degli appartenenG ad altre confessioni crisGane nella celebrazione dei matrimoni con caQolici,
• Motu proprio “Causas matrimoniales” introduce novità di rilievo nel processo matrimoniale, accrescendo i diriV di difesa delle parG e snellendo il procedimento aQraverso una possibile semplificazione
Il progeQo della LEX ECCLESIAE FUNDAMENTALIS
• hQp://www.aggiornamenGsociali.it/easyne2/lyt.aspx?Code=AGSO&IDLYT=769&ST=SQL&SQL=ID_Documento=2227
• Il progeQo fu abbandonato perchè, si ritenne che l'unica CosGtuzione della Chiesa possa essere solo il Vangelo.
• Comunque gran parte della LEF divenne l'aQuale Libro II del CIC.
PRINCIPI PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
• ApprovaG dal Sinodo dei Vescovi del 7 oQobre 1967 1. Mantenere l'indole giuridica del Codice. 2. Assicurare uno streQo coordinamento tra foro esterno e foro interno. 3. Equità nell’applicazione e nella legislazione, per far emergere il caraQere“pastorale” del diriQo della Chiesa 4. Passare dal sistema delle deleghe a quello delle riserve (dalla centralizzazione alla valorizzazione dell’episcopato 5. Applicare nella Chiesa il principio di sussidiarietà. 6. Definire e tutelare in modo idoneo i diriV delle persone; centralità della figura del chrisGfideles 7. Curare la procedura per la tutela dei diriV soggeVvi nella Chiesa nell’amministrazione della giusGzia; disGnzione chiara tra le funzioni legislaGva, esecuGva e giudiziaria. 8. Rivedere il principio della permanenza dell'indole territoriale nell' esercizio del governo ecclesiasGco (possibili giurisdizioni “personali”). 9. Mantenere il diriQo penale, ma con generale riduzione delle sanzioni canoniche. 10. Raccordare la struQura sistemaGca del nuovo codice ai suoi contenuG.
La promulgazione • Fiducioso, quindi, nell'aiuto della grazia divina, sostenuto dall'autorità dei sanG
apostoli Pietro e Paolo, ben consapevole di ciò che compio, accogliendo i voG dei vescovi di tuQo il mondo, che con animo collegiale hanno collaborato con me; con quella suprema autorità di cui sono rivesGto, per mezzo di questa cosGtuzione, da valere per sempre in futuro, promulgo il presente Codice, così com'è stato ordinato e rivisto. Comando che in avvenire abbia forza di legge per tuQa la Chiesa laGna, e l'affido alla vigile custodia di tuV quelli cui speQa, perché venga osservato.
• Affinché poi tuV possano più agevolmente informarsi e conoscere a fondo queste disposizioni, prima che esse abbiano effeQo giuridico, dichiaro e dispongo che esse abbiano forza obbligante a parGre dal primo giorno di avvento di quest'anno 1983. Ciò, naturalmente, anche se vi fossero disposizioni, cosGtuzioni, privilegi, anche degni di speciale e singolare menzione, e consuetudini in contrario.
• Esorto, quindi, tuV i fedeli a voler osservare le norme proposte con animo sincero e buona volontà, nella speranza che rifiorisca nella Chiesa una rinnovata disciplina; e che, di conseguenza, sia sempre più favorita con l'aiuto della beaGssima Vergine Maria, madre della Chiesa, la salvezza delle anime.
• Roma, dal Palazzo Apostolico, 25 gennaio 1983, anno quinto del mio Pon<ficato.
CHIESA CATTOLICA
• LATINA (di rito LaGno) – Romano – Ambrosiano – Toledano
• ORIENTALE – Chiesa maronita – Chiesa caQolica caldea (1553) – Chiesa caQolica sira (1663) – Chiesa caQolica greco-‐melchita (1724) – Chiesa armeno-‐caQolica (1742) – Chiesa caQolica copta (1895) – Chiesa greco-‐caQolica ucraina (1963) – Chiesa caQolica siro-‐malabarese (1992) – Chiesa caQolica siro-‐malankarese (2005) – Chiesa greco-‐caQolica rumena (2005) – Chiesa caQolica eGope (1961) – Chiesa greco-‐caQolica rutena (1969)[8] – Chiesa greco-‐caQolica slovacca (2008) – Chiesa caQolica eritrea (2015) – Chiesa greco-‐caQolica ungherese (2015) – Chiesa caQolica greca di rito bizanGno – Chiesa bizanGna caQolica in Italia – Chiesa greco-‐caQolica albanese – Chiesa greco-‐caQolica bielorussa – Chiesa greco-‐caQolica bulgara – Chiesa bizanGna caQolica di Croazia e Serbia – Chiesa greco-‐caQolica macedone – Chiesa greco-‐caQolica russa – Chiesa greco-‐caQolica rutena
La svolta di Giovanni Paolo II LA CONCLUSIONE DEI LAVORI • incertezza e disorientamento: persistere di una legislazione
ormai superata – non contraddeQa, ma completata dai principi affermaG dal Concilio, e per questo largamente disaQesa
• Fa portare a termine i lavori promulga un nuovo Codice, il 25 gennaio 1983 (cosGtuzione “Sacrae disciplinae leges”.
• Il Gtolo del nuovo codice resta idenGco al precedente (per disGnguerlo viene abbreviata CIC83, o semplicemente CIC).
• SOTTOLINEA la streQa derivazione della nuova legislazione dalla doQrina conciliare,
• «quel caraQere di complementarietà che il codice presenta in relazione all'insegnamento del Concilio VaGcano II», e «un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonisGco l'ecclesiologia conciliare. È quindi ai documenG del Concilio che ci si deve sempre riferire per intendere nel loro più genuino e pieno significato le disposizioni del codice. Ma prima ancora e al di sopra di quesG due libri va posto il Libro eterno della Parola di Dio, di cui centro e cuore è il Vangelo».
• «come un ideale triangolo: in alto c'è la Sacra ScriQura, da un lato gli aV del VaGcano II e dall'altro il nuovo Codice Canonico» .
Giovanni Paolo II
LIBRO I: norme generali
• 203 canoni in 11 Gtoli: • leggi ecclesiasGche, procedure, decreG generali, singoli aV amministraGvi, statuG e regolamenG, definizione delle persone fisiche e giuridiche, aV giuridici, potere di governo, uffici ecclesiasGci, computo del tempo.
Libro II: il popolo di Dio
• 204-‐746 • 543 canoni organizzaG in tre parG:
– "I fedeli” – "La cosGtuzione gerarchica della Chiesa” – "Gli isGtuG di vita consacrata e società di vita apostolica".
Libro III: funzione di insegnare della Chiesa
• (Cann. 747-‐833) • 87 canoni • la predicazione, la catechesi, l'aVvità missionaria, l'educazione crisGana, le pubblicazioni e la professione di fede.
LIBRO IV -‐ La funzione di sanGficare della Chiesa
• (Cann. 834-‐1253) • 420 canoni
– i sacramenG: il ministro di ogni sacramento, la disposizione del ricevente, la sua celebrazione.
– i sacramentali, l'ufficio divino, i funerali, la devozione ai sanG, i voG e i giuramenG.
– i luoghi sacri e le osservanze devozionali (digiuni, giorni consacraG...).
LIBRO V -‐ I beni temporali della Chiesa
• (Cann. 1254-‐1310) • 57 canoni, • Parla della proprietà e dei beni temporali acquisizione, amministrazione, alienazione; si occupa anche di lasciG e pie fondazioni.
LIBRO VI -‐ Le sanzioni nella Chiesa
• (Cann. 1311-‐1399) • 89 canoni relaGvi alle punizioni ecclesiasGche (tra cui la scomunica, l'interdeQo...)
LIBRO VII -‐ I processi
• (Cann. 1400-‐1752) • 353 canoni sulle norme procedurali. • le regole per i tribunali, i vicari, la giurisdizione ordinaria e straordinaria, i gradi di giudizio e l'appello, le procedure amministraGve per i tribunali e le regole per gli uffici che si occupano di dirimere contenziosi riguardanG l'esercizio dell'autorità amministraGva.
Attuali fonti di diritto canonico
• Codice di diritto canonico (1983) • Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990) • Completano il diritto della Chiesa: • Pastor bonus (1988) / organizzazione della Curia
romana • Cost. Universi dominici gregis (1996) / sede
vacante ed elezione del Pontefice (+ riforma 2007) • Cost. Divinus perfectionis Magister (1983) /
procedure per la canonizzazione • Concordati
Pastor Bonus (PB, 1988) • introduzione • art. 1, 2, 3, 13: • art. 28-‐32: visita ad limina • • art. 39,40,41,45,46: Segreteria di Stato • • art. 48, 51, 56, 58, 62, 67, 68, 71, 76, 77, 85, 89, 93, 96, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 116: le nove congregazioni
• • art. 117, 118, 121, 122, 123, 124, 126, 128: i tre tribunali
• • (elenco dei dodici ponGfici consigli)
PASTOR BONUS : norme generali • Nozione di Curia romana (art.1) StruQura dei Dicasteri (arts. 2-‐10) Modo di procedere (arts. 11-‐21) Riunioni di Cardinali (arts. 22-‐23) Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzaGvi ed economici della Santa Sede. (arts. 24-‐25) RapporG con le Chiese parGcolari (arts. 26-‐27) Visite «ad limina» (arts. 28-‐32) CaraQere pastorale dell'aVvità nella Curia Romana (arts. 33-‐35) L'Ufficio Centrale del Lavoro (art. 36) RegolamenG da osservare (arts. 37-‐38)
PASTOR BONUS : segreteria di stato
• Prima Sezione (arts. 41-‐44) affari generali • Seconda Sezione (arts. 45-‐47) rapporG con gli staG
PASTOR BONUS: Congregazioni • Congregazione della DoQrina della Fede (arts. 48-‐55) • Congregazione per le Chiese Orientali (arts. 56-‐61) • Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei SacramenG (arts.
62-‐70) • Congregazione delle Cause dei SanG (arts. 71-‐74) • Congregazione per i Vescovi (arts. 75-‐82) • Pon<ficia Commissione per l'America La<na (arts. 83-‐84) • Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (arts. 85-‐92) • Congregazione per il Clero (arts. 93-‐104) • * Pon<ficia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Ar<s<co e
Storico (arts. 99-‐104) in base al Motu proprio del 25 marzo 1993 è denominata Pon<ficia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa Congregazione per gli IsGtuG di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica (arts.105-‐111)
• Congregazione dei Seminari e degli IsGtuG di Studi (arts. 112-‐116)
PASTOR BONUS: Tribunali
• Penitenzieria Apostolica (arts. 117-‐120) • Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (arts. 121-‐125)
• Tribunale della Rota Romana (arts. 126-‐130)
PASTOR BONUS: ponGfici consigli • * PonGficio Consiglio per i Laici (arts.131-‐134) * PonGficio Consiglio per la Famiglia (arts. 139-‐141) *
Il Pon<ficio Consiglio per i Laici e il Pon<ficio Consiglio per la Famiglia hanno cessato la loro aVvità. Le loro competenze e funzioni sono state assunte dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
• PonGficio Consiglio per l'Unione dei CrisGani (arts.135-‐138) • ** PonGficio Consiglio della GiusGzia e della Pace (arts. 142-‐144)
** PonGficio Consiglio «Cor Unum» (arts. 145-‐148) ** PonGficio Consiglio della Pastorale per i MigranG e gli IGneranG (arts. 149-‐151) ** PonGficio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari (arts. 152-‐153) ** Il Pon<ficio Consiglio della Gius<zia e della Pace, il Pon<ficio Consiglio «Cor Unum», il Pon<ficio Consiglio della Pastorale per i Migran< e gli I<neran< e il Pon<ficio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari hanno cessato la loro aVvità. Le loro competenze e funzioni sono state assunte dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
• PonGficio Consiglio dell'Interpretazione dei TesG LegislaGvi (arts. 154-‐158) PonGficio Consiglio per il Dialogo Inter-‐Religioso (arts. 159-‐162)
• *** PonGficio Consiglio per il Dialogo con i non-‐CredenG (arts. 163-‐165) *** PonGficio Consiglio della Cultura (arts. 166-‐168) *** Il Pon<ficio Consiglio per il Dialogo con i non-‐Creden< e il Pon<ficio Consiglio della Cultura, in base al Motu proprio del 25 marzo 1993 sono riuniG in un unico organismo chiamato Pon<ficio Consiglio della Cultura.
• **** PonGficio Consiglio delle Comunicazioni Sociali (arts.169-‐170)**** Il Pon<ficio Consiglio delle Comunicazioni Sociali confluisce nella Segreteria per la Comunicazione.
PASTOR BONUS: Uffici
• Camera Apostolica (art. 171) • Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (arts. 172-‐175)
• PrefeQura degli Affari Economici della Santa Sede (arts. 176-‐179) (agisce nella sede apostolica vacante)
PASTOR BONUS: altro • VII ALTRI ORGANISMI DELLA CURIA ROMANA
– PrefeQura della Casa PonGficia (arts. 180-‐181) Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (art. 182)
• VIII AVVOCATI (arts. 183-‐185)
• IX : ISTITUZIONI COLLEGATE CON LA SANTA SEDE (arts. 186-‐193)
• ADNEXUM I • Il significato pastorale della Visita «ad limina Apostolorum» di cui
agli arGcoli 28-‐32 • ADNEXUM II • I collaboratori della Sede Apostolica come cosGtuenG una Comunità
di lavoro, di cui agli arGcoli 33-‐36
CCEO • Giovanni Paolo II il 18 oQobre 1990 (con vigore dal 1º
oQobre 1991) • codice comune a tuQe le Chiese sui iuris diverse dalla
Chiesa laGna. • Can. 1(cf CIC83, C.1) I canoni di questo Codice riguardano
tuQe e sole le Chiese orientali caQoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa laGna, non sia espressamente stabilito diversamente.
• Can. 2 (cf CIC83, C.6 §2) I canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adaQato il diriQo anGco delle Chiese orientali, devono essere valutaG prevalentemente partendo da quel diriQo.
CCEO: discorso di presentazione di Giovanni Paolo II 25 oQ 1990
• 4. Quando ho promulgato il Codice di DiriQo Canonico per la Chiesa laGna ero consapevole che non tuQo era stato faQo per instaurare nella Chiesa universale un tale ordine. Mancava un riordinamento della Curia Romana e mancava, si può dire da molG secoli, un Codice contenente il diriQo comune a tuQe le Chiese orientali caQoliche, un Codice che non solo ne rispecchiasse il patrimonio rituale e ne garanGsse la salvaguardia, ma che anche, e primariamente, ne tutelasse, assicurasse e promuovesse la vitalità, crescita e vigore nell’adempiere la missione loro affidata (cf. Orientalium Ecclesiarum, 1).
• Si è messo tuQo l’impegno e si è faQo ogni sforzo per colmare al più presto queste due lacune. Al riordinamento della Curia Romana si è provveduto con la CosGtuzione apostolica Pastor bonus del 28 giugno 1988, che, come già deciso, deve essere aggiunta alle edizioni ufficiali di entrambi i Codici, essendo una legge riguardante la Chiesa universale.
• Per quanto riguarda il Codice comune alle Chiese orientali caQoliche si è pervenuG in porto durante questa oQava Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
• Solo ora invero, l’aggiornamento dell’intera disciplina della Chiesa caQolica, iniziato dal Concilio VaGcano II, è stato portato a termine e Dio ne sia ringraziato.
• È però anche vero che la promulgazione del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium segna l’inizio di un cammino il quale, nella nostra fiduciosa speranza, ci auguriamo luminoso e fecondo. Formuliamo altresì l’auspicio, già espresso nel mese di giugno 1986, che nel Codice or ora promulgato le venerande Chiese d’Oriente “possano riconoscere non solo le loro tradizioni e discipline, ma anche e sopraQuQo il loro ruolo e la loro missione nel futuro della Chiesa universale e nell’ampliamento della dimensione del Regno di Cristo Pantocrator” (AAS 79 [1987] 195-‐196) e che esso possa essere davvero “vehiculum caritaGs” al servizio della Chiesa.
IL CODICE DEL 1983 • Promulgato il 25 gennaio 1983, CosGtuzione apostolica Sacrae disciplinae leges
Giovanni Paolo per la Chiesa caQolica di rito laGno, entrato in vigore la prima domenica d'Avvento successiva.
• divisione delle materia con criteri di derivazione teologica; – LIBRO I: norme generali – LIBRO VI: penale – LIBRO VII: diriQo processuale.
• Nuova è invece la sistemaGca dei quaQro libri centrali: – LIBRO II: (di chiara impostazione conciliare) Il popolo di Dio, normaGva su tuV i soggeV
appartenenG alla Chiesa – i chrisGfideles – nelle loro varie condizioni ed arGcolazioni; le norme che regolano la struQura di governo in tuV i suoi molteplici livelli.
• Seguono i libri sulle funzioni (TRIA MUNERA: REGENDI, DOCENDI, SANCTIFICANDI) principali della chiesa:
– LIBRO III: MUNUS DOCENDI – LIBRO IV: MUNUS SANCTIFICANDI – LIBRO V: I beni temporali
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