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IL REGISTRO IMPRESE 03

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 06Premessa 06La pratica digitale 06La pratica cartacea 12Gli imprenditori individuali 12Le società - Iscrizione 14 Le società - Modifica 16Società di capitali - Scioglimento, Liquidazione, Cancellazione 18Società di persone - Scioglimento, Liquidazione, Cancellazione 21Il REA (Repertorio Economico Amministrativo) 22Denuncia di inizio, modifica e cessazione attività 25

ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE 28

DEPOSITO BILANCI ED ELENCHI SOCI 32

BOLLATURA LIBRI 37

RILASCIO DELLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI 39

BUSINESS KEY 41

CERTIFICATI, VISURE ELENCHI E COPIE ATTI 43Certificati 43Visure 43Rilascio copia atti 45Elenchi merceologici aziende italiane 46

SANZIONI DEL REGISTRO IMPRESE 48

IL REGISTRO DELLE IMPRESE

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DIRITTO ANNUALE 51Il diritto annuale 2009 53Il diritto annuale 2008 55Ravvedimento Operoso 57Sanzioni relative al diritto annuale 59Il diritto annuale 2007 61Il diritto annuale degli anni precedenti 64

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Il Registro delle Imprese, previsto dall’Art.2188 c.c., è un pubblico registro, nel quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori.Tale registro è stato effettivamente istituito con l’Art.8 della L.580/93 e dal relativo regolamento di attuazione DPR 581/95. Tale normativa ha preposto alla tenuta del registro un apposito Ufficio istituito presso le Camere di Commercio. L’ufficio è retto da un conservatore nominato dalla Giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio. Il Registro è sottoposto al controllo di un giudice a ciò delegato dal presidente del Tribunale del capoluogo di provincia.Il Registro delle Imprese è composto da una “Sezione ordinaria” e più “Sezioni speciali”.

Sezione ordinariaSono obbligati a richiedere l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:• Imprenditori individuali che

esercitano un’attività commerciale, così come definita dall’art.2195 c.c.

• Società in nome collettivo• Società in accomandita semplice• Società di capitali • Società cooperative• Società consortili• Consorzi con attività esterna• Gruppi europei di interesse

economico (GEIE)• Aziende speciali e consorzi fra

enti locali, previsti dal D.Lgs. 267/2000

• Società estere, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta denuncia al Repertorio Economico Amministrativo

• Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa

• Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale).

Sezioni specialiSono obbligati a richiedere l’iscrizione in apposite sezioni speciali del Registro delle Imprese:A. Ai sensi dell’Art.2 DPR 558/99:• I piccoli imprenditori di cui

all’Art.2083 c.c.• Gli imprenditori agricoli di cui

all’Art.2135 c.c.• Le società semplici di cui

all’Art.2251 c.c.• Le imprese artigiane disciplinate

dalla L.443/85• Ai sensi del D.Lgs. 96/2001 le

società tra avvocati.B. Ai sensi dell’Art.2497 bis c.c.:• le società o gli enti che esercitano

attività di direzione e coordina-mento.

IL REGISTRO IMPRESE

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ATTI E FATTI DA ISCRIVERE O DEPOSITARE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

A. Atto costitutivoB. Atti modificativi dello statuto, atto

costitutivo o patti socialiC. Iscrizione, modifica e cessazione

dei membri degli organi ammini-strativi e degli organi di controllo

D. Le operazioni finanziarie: • Aumento, riduzione e sottoscrizione

del capitale sociale• Versamento del capitale sociale• Comunicazione di unico socio di

spa e srl• Comunicazione di ricostituzione (o

costituzione) della pluralità dei soci• Emissione e cessazione di un

prestito obbligazionario• Nomina del rappresentante comune

degli obbligazionisti• Offerta di azioni in opzione, offerta

di obbligazioni convertibili, avviso di anticipata conversione di obbli-gazioni

• Strumenti finanziari• Modifica delle condizioni di

emissione e circolazione degli strumenti finanziari nonché dei relativi diritti

• Patrimoni destinati ad un singolo affare

• Nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari

• Deposito del rendiconto finale • Finanziamento destinato ad uno

specifico affare• Cessione rapporti giuridici tra

banche e altri soggetti finanziari • Distribuzione della riserva di rivalu-

tazione · Iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di Srl di cui alla L.310/93;

• Trasferimento partecipazioni (anche pegni) di Srl

• Pignoramenti e sequestri di parte-cipazioni di Srl

• Estinzione e pignoramento o sequestro di partecipazioni di Srl

E. Istituzione, modifica e cancel-lazione di sedi secondarie

F. Scioglimento, liquidazione e cancellazione di società

G. Patti parasociali H. I bilanci di esercizio e gli elenchi

soci per le società di capitaliI. I consorzi che hanno la qualifica di

confidi sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio e l’elenco soci

J. La situazione patrimoniale per i consorzi

K. Atti di trasferimento sedeL. Operazioni straordinarie:• Trasformazione tra società• Fusione/scissioneM. Direzione e coordinamento di

societàN. Trasferimenti d’azienda ai sensi

dell’Art.2556 c.c. come modificato dalla L.310/93

O. Altri atti:• Iscrizione domanda di arbitrato e

atti collegati• Iscrizione dell’ordinanza di sospen-

sione del provvedimento impugnato con domanda di arbitrato e del lodo arbitrale

• Iscrizione dell’accordo di ristrut-turazione dei debiti

• Iscrizione dell’avvenuta concentra-zione di imprese

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P. Denunce REA - Repertorio Economico Amministrativo (vedi REA).

Q. Iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e sue successive eventuali variazioni.

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Sportello Multifunzionale Indirizzo Le pratiche relative alle ditte indivi-duali devono essere presentate presso gli sportelli Multifunzionali di Roma: V.le Oceano Indiano 19Via Capitan Bavastro 116Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00Chiusura cassa ore 14.45. Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle ore 12.30Call Center 800.800.077Fax 06 52082352Email [email protected]

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PREMESSA

Le Società sono tenute a presentare le domande all’Ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico (Art.31 L.340/2000, modificato dalla L.448/2001). Non possono, quindi, essere più utilizzati i modelli cartacei.

Gli imprenditori individuali e i soggetti tenuti all’iscrizione nel REA, qualora non intendano avvalersi, per la presen-tazione delle domande e delle denunce al Registro delle Imprese e al REA, delle modalità previste all’Art.31, comma 2, della L.340/2000, possono continuare ad utilizzare la modulistica cartacea.Relativamente alla presentazione delle pratiche per via telematica e su supporto informatico, con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Attività Produttive (MAP) del 31 ottobre 2003 modificato il 30 marzo 2005, sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande di iscrizione/deposito e delle denunce da presentare al Registro delle Imprese e al REA.

Il decreto stabilisce inoltre che:A. Per qualsiasi domanda di iscrizione

e deposito al Registro delle Imprese e denuncia di iscrizione al REA, effettuata per via telematica o su supporto informatico, devono

essere utilizzati esclusivamente appositi software realizzati sulla base delle specifiche tecniche previste.

B. I moduli informatici realizzati sulla base delle predette specifiche tecniche sono entrati in vigore il 1° gennaio 2004. La modulistica informatica attualmente in vigore è stata approvata il 6 febbraio 2008 con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

C. Le specifiche tecniche dei moduli informatici sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito internet del Ministero Sviluppo Economico: www.sviluppoeconomico.gov.it, a cui dovranno risultare conformi eventuali versioni del programma riprodotte da soggetti privati.

LA PRATICA DIGITALE

Preparazione della pratica digitalePer la preparazione della pratica digitale occorre essere muniti di hardware e software di seguito specificato:• Personal computer con collega-

mento a internet e casella di posta elettronica

• Lettore smart card• Dispositivo di firma digitale• Software Fedra/Fedra Plus

(distribuito gratuitamente da InfoCamere Scpa sul sito:

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE

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webtelemaco.infocamere.it o programma compatibile)

• Software di firma digitale (ad es. Dike distribuito gratuitamente da InfoCamere Scpa sul sito: card.infocamere.it)

• Scanner o software di conversione del formato dei documenti.

Requisiti minimi di ricevibilità della pratica telematica o su supporto infor-maticoLa domanda viene protocollata se sussistono i seguenti requisiti di rice-vibilità:• Sottoscrizione mediante appo-

sizione di firma digitale• Validità della firma digitale • Istanza compilata con il software

Fedra/Fedra Plus o con altro programma informatico compati-bile e conforme alle specifiche tecniche indicate sul sito: webtelemaco.infocamere.it

• Copia dell’atto quando richiesto• Codice fiscale• Numero REA correttamente

collegato al codice fiscale dell’impresa già iscritta

• Competenza territoriale della CCIAA.

Pratica presentata per via telematicaLe domande e denunce predisposte in formato digitale devono essere inviate per via telematica attraverso il software Telemaco. Per essere abilitati alla trasmissione è necessario:• avere preventivamente sottoscritto

una convenzione Telemaco Pay con la CCIAA di Roma con apposito

modello. La proposta contrattuale, correttamente compilata e sotto-scritta dall’utente, va presentata unitamente a un documento di identità valido agli sportelli della Camera di Commercio di Roma o trasmessa via fax al numero 199724688, o inviata al seguente riferimento di posta elettronica: [email protected].

In quest’ultimo caso la proposta dovrà essere necessariamente sottoscritta con firma digitale.

• Avere aderito ad una convenzione nazionale stipulata da un ordine professionale o da un’associazione di categoria.

Le procedure per l’invio telematico sono le seguenti:• Preparazione della pratica

digitale con il software Fedra/Fedra Plus o programma compati-bile ed invio telematico della stessa collegandosi al sito: webtelemaco.infocamere.it

Pratica predisposta su supporto infor-maticoLe domande e le denunce predisposte in formato elettronico e sottoscritte con firma digitale, possono essere memoriz-zate su supporto informatico. I supporti informatici possono essere inviati per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:CCIAA di Roma - Ufficio Registro Imprese - Via dè’ Burrò 147, 00186 - Roma oppure presentati su appuntamento

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esclusivamente nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 che può essere fissato telefonicamente al n.06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.Il deposito su supporto informatico, oltre a far venire meno i benefici dell’invio telematico, ha tempi più lunghi di istruttoria e non consente di ottenere la lavorazione immediata allo sportello della domanda o denuncia presentata.

Modalità di sottoscrizione dei modelli inviati per via telematica o su supporto informatico La “distinta” è la parte del modulo informatico in cui deve essere indicato il soggetto obbligato alla presen-tazione della domanda/denuncia (notaio, amministratore, rappresen-tante legale ecc.), ovvero il soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell’Art.31, comma 2-quater e 2-quinquies, L.340/2000, ed alla quale va apposta la firma digitale. Nella trasmissione telematica la distinta va sottoscritta digitalmente dall’intermediario, qualora questi sia un soggetto diverso dall’obbligato, al fine dell’accettazione della dichiarazione di domiciliazione.I soggetti obbligati sottoscrivono digital-mente la distinta utilizzando il disposi-tivo di firma digitale.

Qualora i soggetti obbligati non siano ancora in possesso di firma digitale o, seppure muniti, siano impossibili-tati a provvedere, potranno presentare le domande, le denunce e gli atti al Registro Imprese tramite un procuratore

che ne sia provvisto. In tal caso dovrà essere allegato all’istanza lo specifico modello di “Procura speciale, domi-ciliazione e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” firmato digital-mente dal procuratore.All’istanza vanno altresì allegate le copie informatiche, firmate digital-mente dal procuratore, dei documenti di identità validi di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa sul modello Procura.

La Camera di Commercio di Roma, allo scopo di semplificare gli adem-pimenti degli utenti e per chiarire le novità connesse alla predisposizione delle pratiche digitali, ha predisposto in collaborazione con le Camere di Commercio del Triveneto le “Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese” (scaricabili dal sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it)

Atti da allegare alla domanda o denuncia telematica o su supporto informaticoAlle domande o denunce al Registro Imprese o REA devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito. L’utente può richiedere, successivamente all’iscrizione dell’atto, “copie integrali o parziali degli atti” inseriti nell’archivio ai sensi dell’Art.24 del DPR n.581/1995.

Devono essere altresì allegati, con l’osservanza delle forme previste dalla legge, gli atti di natura privata che comprovano l’attività svolta (ad es. copia della lettera d’incarico di agente

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di commercio). Non è necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni ecc.), i cui estremi vanno dichiarati sui modelli.Tali atti devono essere contenuti in un file sottoscritto digitalmente dai soggetti obbligati, come di seguito specificato:

Atti pubbliciVa allegato alla pratica un file contenente l’atto pubblico sottoscritto digital-mente, utilizzando il dispositivo di firma digitale, dal notaio, con l’osservanza delle forme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presen-tazione alla pubblica amministrazione di istanze trasmesse per via telematica o comunque redatte su supporto infor-matico. Le copie informatiche predi-sposte dai notai devono essere auten-ticate in conformità alle disposizioni di cui all’Art.23 del D.Lgs. n.82/2005. In particolare dette copie informatiche dovranno essere autenticate dal notaio ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c., con apposizione della seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: “Copia su supporto infor-matico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell’Art.23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”.

Scritture private autenticatePer quanto riguarda le scritture private autenticate, valgono le medesime regole previste per gli atti pubblici, per cui in forza dell’Art.31 della legge 340/2000, il notaio è legittimato a presentare

le relative domande di iscrizione, ivi compresa la cancellazione a seguito dello scioglimento senza messa in liquidazione.

Scritture private non autenticateA. Atti soggetti ad iscrizione (es.

progetti di fusione e scissione, atti costitutivi/modificativi di società semplici)

Va allegato alla pratica un file contenente il progetto di fusione/ scissione sottoscritto digitalmente, utilizzando il dispositivo di firma digitale, dal soggetto obbligato/ legittimato o dall’eventuale procu-ratore speciale con l’osservanza delle forme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presentazione alla pubblica amministrazione di istanze trasmesse per via telematica o comunque redatte su supporto informatico. Nello stesso documento vi dovrà essere la dichiarazione di conformità all’originale: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese”.

B. Verbali e decisioni non soggetti a iscrizione o deposito (es. atti di nomina ecc.)

Va allegato alla pratica un file contenente il verbale (anche mediante estratto dal libro verbali), sottoscritto digitalmente,

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utilizzando la smart card, dal soggetto obbligato/legittimato o dall’eventuale procuratore speciale con l’osservanza delle forme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presen-tazione alla pubblica amministra-zione di istanze trasmesse per via telematica o comunque redatte su supporto informatico.

Non è richiesta l’indicazione della dichiarazione di conformità del documento all’originale in quanto il documento viene richiesto ai soli fini istruttori.

Non è nemmeno richiesta l’indicazione della modalità di assolvimento virtuale del bollo.

C. Verbali e decisioni soggetti a iscrizione o deposito, bilanci di esercizio, bilanci finali di liquida-zione e situazioni patrimoniali di consorzi

Va allegato alla pratica un file contenente il documento sotto-scritto digitalmente, utilizzando il dispositivo di firma digitale, dal soggetto obbligato/legittimato o dall’eventuale procuratore speciale con l’osservanza delle forme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presen-tazione alla pubblica amministra-zione di istanze trasmesse per via telematica o comunque redatte su supporto informatico.

Nello stesso documento vi dovrà essere la dichiarazione di conformità all’originale: “Copia su supporto informatico conforme

al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese” oppure “Il sottoscritto (cognome e nome) dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”.

D. Provvedimenti giudiziari e atti rilasciati da altre autorità (es. certificato di morte, certificato di iscrizione della società estera ecc.)

Va allegato alla domanda un file contenente il documento (scanne-rizzato) sottoscritto digitalmente, utilizzando il dispositivo di firma digitale, dal soggetto obbligato/legittimato o dall’eventuale procu-ratore speciale con l’osservanza delle forme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presentazione alla pubblica amministrazione di istanze trasmesse per via telematica o comunque redatte su supporto informatico.

Nello stesso documento, ovvero nel modulo NOTE, vi dovrà essere la dichiarazione di conformità all’originale: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell’articolo 19 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese”.

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Modalità di pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria L’imposta di bollo per le pratiche digitali viene versata alla Camera di Commercio di Roma dai soggetti obbligati, sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Roma n.204354/01 del 6.12.2001.

Per le pratiche soggette al pagamento del bollo, gli estremi di tale auto-rizzazione devono essere indicati negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione (bollo assolto all’entrata) nel modo seguente: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con prov. Prot. n.204354/01 del 6.12.2001 del Ministero delle Economia e delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Roma”.Qualora l’atto venga depositato presso altra CCIAA, gli estremi di autorizza-zione devono essere quelli relativi alla Camera di destinazione che introita l’imposta. Tali estremi sono rinvenibili al sito: web.telemaco.infocamere.it e direttamente nel programma Fedra.

Resta inteso che, qualora il soggetto che presenta la pratica sia in possesso di un’autorizzazione specifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo, gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati nella distinta di presentazione (bollo assolto all’origine) nel modo seguente: “Imposta di

bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione n...del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Diparti-mento delle Entrate di...”.

Ai sensi dell’Art.2 del D.M. 127/2002, l’imposta di bollo può essere assolta, previa presentazione, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, di una dichiarazione con l’indicazione del numero presunto degli atti da depositare durante l’anno. Gli estremi di tale dichiarazione devono essere indicati nella distinta di presentazione (bollo assolto all’origine) nel modo seguente: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione di cui all’Art.2 del D.M. 127/2002 inviata in data... Prot. n.... all’Agenzia delle Entrate di...”.

Per gli atti esclusi dall’imposta di bollo l’esenzione va indicata negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione. I diritti di segreteria sono stabiliti dall’allegato A al D.M. 22 febbraio 2007 consultabile sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it

Modalità di pagamento per le pratiche inviate per via telematica Le modalità di pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per le pratiche trasmesse telematicamente sono stabilite, a seconda dei casi, nelle convenzioni Telemaco Pay e nelle convenzioni nazionali stipulate diretta-mente con gli ordini professionali o con le Associazioni di categoria.

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Modalità di pagamento per le pratiche presentate su supporto informaticoIl pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti dall’utente per la presentazione della pratica su supporto informatico deve essere effettuato sul c/c postale n.332007 intestato alla CCIAA di Roma. È consentito, inoltre, nel giorno di presentazione della pratica, il pagamento presso la cassa disponibile della sede di V.le Oceano Indiano 19.La ricevuta del pagamento effettuato alla cassa o l’attestazione del versamento sul c/c postale devono essere allegate in originale al supporto informatico. Non vengono accettati pagamenti cumulativi relativi alla presentazione di più pratiche.

Numeri telefonici e siti internet utili di riferimento per pratiche in formato digitale

FEDRA con firma digitalescaricare il programma: web.telemaco.infocamere.itassistenza sul programma 199502010 oppure: assistenza.infocamere.it

TELEMACOinformazioni istruttoria pratiche tele-matiche Registro Imprese Società n.verde 800.800.077 assistenza telemaco 199502010 oppure: assistenza.infocamere.it punto informativo, manuali di istruzioni e altre informazioni: web.telemaco.infocamere.it

LA PRATICA CARTACEA(Decreto mica 7 agosto 1998 e circolare mica n.3450/c del 27 ottobre 1998).

Le imprese individuali e i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Ammini-strativo (REA) possono continuare ad utilizzare i modelli su carta I1, I2, TA, Int. P, R e UL (reperibili sul sito: www.rm.camcom.it o direttamente presso gli sportelli).

I modelli devono essere sottoscritti dai soggetti obbligati con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.

I diritti di segreteria sono pagabili presso le sedi camerali abilitate o sul c/c postale n.332007 intestato alla Camera di Commercio di Roma.

GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

Sono obbligati a richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese le persone fisiche che esercitano un’attività economica con le seguenti caratteris-tiche:1. Imprenditore commerciale indi-

viduale (non piccolo) esercente un’attività ricompresa fra quelle indicate dall’Art.2195 c.c.

Ovvero:• Un’attività industriale diretta alla

produzione di beni o servizi • Un’attività intermediaria nella

circolazione dei beni• Un’attività di trasporto per terra,

per acqua o per aria

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• Un’attività bancaria o assicurativa• Altre attività ausiliarie delle

precedenti2. Piccolo imprenditore commerciale

di cui all’Art.2083 c.c. Il piccolo imprenditore commerciale è colui che svolge un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

3. Coltivatore diretto di cui all’art.2083 c.c. È coltivatore diretto colui che svolge un’attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore descritto nel punto 2.

4. Imprenditore agricolo (non colti-vatore diretto) di cui all’Art.2135 c.c. È imprenditore agricolo colui che esercita un’attività agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) senza possedere una o più delle caratteristiche del colti-vatore diretto.

COSA OCCORRE FARE

Iscrizione: Deve essere presentato il Modello I1 in bollo al quale è necessario allegare la fotocopia del documento di identità.

Modifica (della sede, della attività esercitata, ecc) e cancellazione:È necessario compilare il modello I2 in bollo e allegare la fotocopia del documento di identità.

Apertura, modifica e cessazione di unità locale:

Per unità locale si intende l’impianto operativo o amministrativo - gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, ecc.), ubicato in luogo diverso da quello della sede. Un’impresa indivi-duale può aprire una o più unità locali, denunciandone l’apertura così come l’eventuale modifica o cancellazione, presso il Registro Imprese nella cui provincia è ubicata l’unità locale. Per apertura, modifica o cancellazione deve essere presentato il modello UL (esente da bollo), allegando la fotocopia del documento di identità.

Documentazione da allegareAl modello (I1, I2 o UL) deve essere allegata la documentazione compro-vante ciò che viene dichiarato.Ad esempio, se l’attività iniziata, modificata o cancellata è un commercio al dettaglio, occorre allegare alla domanda copia del modello COM presentato al Comune di competenza. Se, invece, l’attività è soggetta ad autorizzazione ovvero iscrizione in albi, ruoli, elenchi ecc., occorre allegare il documento relativo.In ogni caso, la documentazione di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certifica-zione resa ai sensi del DPR 445/2000 e contenente tutti gli elementi e dati del certificato che sostituisce.

Diritto annualeIl diritto annuale deve essere pagato, per le nuove iscrizioni, al momento della presentazione della domanda ovvero entro trenta giorni dalla data di

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iscrizione. Tale diritto deve successi-vamente essere versato ogni anno alla scadenza prevista dalla normativa. Gli importi sono determinati ogni anno con decreto del Ministero Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tutte le indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande, la modu-listica, la documentazione da allegare (che varia a seconda del tipo di attività svolta o da svolgere) e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it e/o presso gli sportelli camerali. Informazioni possono essere richieste anche al numero verde: 800.800.077

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Sportello Multifunzionale Indirizzo Le pratiche relative alle ditte indivi-duali devono essere presentate presso gli sportelli Multifunzionali di Roma: V.le Oceano Indiano 19Via Capitan Bavastro 116Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00Chiusura cassa ore 14.45. Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle ore 12.30

Call Center 800.800.077Fax 06 52082352Email [email protected]@rm.camcom.it

LE SOCIETÀ - ISCRIZIONE

Per l’iscrizione nel Registro delle Imprese le società devono presentare (per via telematica) il modello S1. Tale modello va utilizzato per l’iscrizione dei seguenti atti:• Atto costitutivo di snc, sas, srl,

sapa, spa, società cooperative, società consortili, società tra avvocati

• Atto o contratto costitutivo di consorzio

• Contratto costitutivo di GEIE • Atto costitutivo di ente pubblico

che abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, salvo il caso in cui l’ente pubblico sia costituito con atto avente forza di legge o con altroatto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini regionali. In tal caso nel quadro note nel modulo S1 vanno indicati gli estremi della Gazzetta o del Bollettino

• Atto di società estera che in Italia istituisca o una sede secondaria o avvii l’oggetto principale dell’attività

• Atto costitutivo di azienda speciale e di consorzio fra enti locali,

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previsti dal D.Lgs. 267/2000 • Atto di trasferimento della sede

legale da altra provincia dei soggetti sopra indicati. In tal caso non occorre presentare l’istanza di cancellazione all’ufficio del Registro Imprese di provenienza

• Contratto costitutivo di società semplici, redatto in forma scritta nella sezione speciale del Registro Imprese ovvero per l’iscrizione della società in forma verbale (in questo caso al modello non va allegato alcun atto).

L’Ufficio competente alla ricezione della domanda è l’ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA ove è ubicata la sede legale dell’impresa.

Nel caso di società estera, l’ufficio competente è quello dove è ubicata la sede secondaria.

Le persone obbligate alla presentazione del modello sono, a seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali, il notaio, gli amministratori, i soci o il liquidatore.

AVVERTENZELe domande di iscrizione al Registro delle Imprese, relative alle imprese costituite in forma societaria, devono contenere l’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della società. L’indirizzo PEC può essere rilasciato dai gestori iscritti nell’elenco pubblico previsto dal DPR 68/2005 e tenuto dal CNIPA (www.cnipa.gov.it) e va comunicato all’Ufficio del Registro

delle Imprese utilizzando la modu-listica informatica approvata con il Decreto dello Sviluppo Economico del 6/02/2008 (FEDRA 6.0 o programma compatibile).

COSA OCCORRE FARE La domanda, corredata della relativa documentazione, deve essere presentata per via telematica o tramite supporto informatico digitale.

La presentazione su supporto infor-matico (floppy/cd) delle domande digitali di iscrizione e di deposito relative alle società, può essere effettuata su appuntamento esclusivamente per i giorni lunedì e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (si ricorda che la cassa chiude alle ore 14,45). L’appuntamento può essere fissato telefonicamente al numero 06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,30.

È comunque possibile l’invio per posta spedendo la pratica su supporto infor-matico con firma digitale, completa dell’attestazione dei diritti di segreteria, al seguente indirizzo: CCIAA Roma - Registro Imprese, Via de’ Burrò, 147 - 00186 Roma.

La modulistica informatica è disponibile sul sito: webtelemaco.infocamere.it Le indicazioni sull’invio delle pratiche telematiche (“Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese”) e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet

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della Camera di Commercio di Roma: www.rm.camcom.it

Le informazioni possono essere richieste anche al numero verde: 800.800.077

LE SOCIETÀ - MODIFICA

Devono essere iscritti nel Registro delle Imprese i seguenti atti e fatti modifica-tivi delle società:A. Atti modificativi dello statuto, atto

costitutivo o patti sociali B. Iscrizione, modifica e cessazione

dei membri degli organi ammini-strativi e degli organi di controllo

C. Le operazioni finanziarie:• Aumento, riduzione e sottoscrizione

del capitale sociale• Versamento del capitale sociale• Comunicazione di unico socio di

spa e srl• Comunicazione di ricostituzione (o

costituzione) della pluralità dei soci• Emissione e cessazione di un

prestito obbligazionario• Nomina del rappresentante comune

degli obbligazionisti • Offerta di azioni in opzione, offerta

di obbligazioni convertibili, avviso di anticipata conversione di obbli-gazioni

• Strumenti finanziari • Modifica delle condizioni di

emissione e circolazione degli strumenti finanziari nonché dei relativi diritti

• Patrimoni destinati ad un singolo affare

• Nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari

• Deposito del rendiconto finale• Finanziamento destinato ad uno

specifico affare• Cessione rapporti giuridici tra

banche e altri soggetti finanziari • Distribuzione della riserva di rivalu-

tazione • Iscrizione degli atti di trasferimento

delle quote sociali di srl di cui alla L.310/93

• Trasferimento partecipazioni (anche pegni) di srl

• Pignoramenti e sequestri di parte-cipazioni di srl

• Estinzione e pignoramento o sequestro di partecipazioni di srl

D. Istituzione, modifica e cancel-lazione di sedi secondarie

E. Scioglimento, liquidazione e cancellazione di società

F. Patti parasocialiG. I bilanci di esercizio e gli elenchi

soci per le società di capitaliH. I consorzi che hanno la qualifica di

confidi sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio e l’elenco soci

I. La situazione patrimoniale per i consorzi

J. Operazioni straordinarie:• Trasformazione tra società• Fusione/scissioneK. Direzione e coordinamento di

societàL. Trasferimenti d’azienda ai sensi

dell’Art.2556 c.c. come modificato dalla L.310/93;

M. Altri atti:• Iscrizione domanda di arbitrato e

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atti collegati• Iscrizione dell’ordinanza di sospen-

sione del provvedimento impugnato con domanda di arbitrato e del lodo arbitrale

• Iscrizione dell’accordo di ristrut-turazione dei debiti

• Iscrizione dell’avvenuta concentra-zione di imprese

N. Denunce REA - Repertorio Economico Amministrativo (vedi REA).

L’ufficio competente alla ricezione della domanda è l’ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA ove è ubicata la sede legale dell’impresa.Nel caso di società estera, l’ufficio competente è quello dove è ubicata la sede secondaria.Le persone obbligate alla presentazione del modello, a seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali, sono il notaio, gli amministratori, i soci o il liquidatore.

AVVERTENZELe imprese già costituite in forma societaria alla data del 29/11/2008 devono comunicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Ufficio del Registro delle Imprese entro tre anni utilizzando la modulistica informatica approvata con il Decreto dello Sviluppo Economico del 6/02/2008.

L’indirizzo PEC può essere rilasciato dai gestori iscritti nell’elenco pubblico previsto dal DPR 68/2005 e tenuto dal CNIPA (www.cnipa.gov.it)

L’Art.16 del D.L. 185/2009 convertito dalla Legge 2/2009 ha abolito il libro soci e il deposito annuale dell’elenco soci per le Società a Responsabilità Limitata e per le Società Consortili a Responsabilità Limitata. Gli effetti relativi all’iscrizione nel libro soci dei trasferimenti di quote saranno sostituiti dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, non solo nei confronti dei terzi ma anche nei confronti della società.

Gli amministratori delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata (con esclusione delle società coopera-tive a responsabilità limitata) devono presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese un’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro soci, e in particolare per comunicare la compagine sociale aggiornata con le informazioni relative al domicilio di ciascun socio e ai versamenti sulle singole quote.

La dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese con quelle del libro soci va predisposta ed inviata seguendo le indicazioni contenute nel Manuale Operativo predisposto dalle Camere di Commercio in conformità alle linee interpretative di Unioncamere (Circolare n.2453 del 11/02/2009).

COSA OCCORRE FARE

La domanda, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata

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per via telematica o tramite supporto informatico digitale.I supporti informatici possono essere inviati per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: CCIAA di Roma - Ufficio Registro Imprese - Via dè’ Burrò 147, 00186 - Roma oppure presentati su appuntamento esclusivamente nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 che può essere fissato telefonicamente al n.06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.

La modulistica informatica è disponibile sul sito: webtelemaco.infocamere.it

Le indicazioni sull’invio delle pratiche telematiche (“Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese”) e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Roma: www.rm.camcom.it. Le informazioni possono essere richieste anche al numero verde: 800.800.077

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Registro Imprese - Atti societariIndirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle 14.45)

Call Center 800.800.077Email [email protected]

SOCIETÀ DI CAPITALI

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CANCELLAZIONEL’Art.2484 c.c. stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono per le seguenti cause:• decorrenza del termine• conseguimento dell’oggetto sociale

o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, appositamente convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie

• impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea

• riduzione del capitale al di sotto del minimo legale se non si è provveduto alla sua reintegrazione

• una errata collocazione delle azioni delle quote del socio recedente

• deliberazione dell’assemblea• altre cause previste dall’atto costi-

tutivo.

Si possono verificare due ipotesi:• Se il verificarsi di una causa di

scioglimento è accertata dagli amministratori, gli stessi devono depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese la relativa dichiarazione. Successivamente l’assemblea deve, tramite delibera-zione, provvedere alla nomina del

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liquidatore. Anche tale delibera-zione è soggetta al deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

• Se lo scioglimento, la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore sono deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci, il relativo verbale deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

La nomina dei liquidatori è effettuata dall’assemblea straordinaria (convocata dagli amministratori o dal Tribunale); nella stessa sede, l’assemblea straordi-naria determina i poteri dei liquidatori.Tale nomina deve essere iscritta nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data dell’accettazione della carica.

Revoca dello stato di liquidazioneAi sensi dell’Art.2487 ter, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con delibera-zione dell’assemblea straordinaria da depositare presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni.

La revoca ha effetto immediato se vi è il consenso di tutti i creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Altrimenti la revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni all’iscrizione nel Registro delle Imprese. In quest’ultimo caso occorre presentare al Registro delle Imprese due domande: una per il deposito del verbale di assemblea che ha deliberato la revoca della liquidazione, la seconda, dopo sessanta giorni, completa del modello S3, degli intercalari P per

la nomina di componenti dell’organo amministrativo, degli intercalari P per la cessazione dei liquidatori, del certificato di non Opposizione dei creditori ovvero una autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (da riportare eventualmente nel quadro note del modello).

Il bilancio finale di liquidazioneCompiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione. Il bilancio finale di liquidazione, sotto-scritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

Richiesta di cancellazioneLa cancellazione può essere richiesta in due modalità:1. Approvazione tacita: decorso il

termine di novanta giorni dalla data di trascrizione del bilancio finale di liquidazione, senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato e i liquidatori possono richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese, tra- scrivendo nel riquadro note del modello S3 la mancata opposizione ovvero allegando il certificato di non opposizione del Tribunale competente.

2. Approvazione espressa: • se vi sono somme da ripartire.

Anche se non è previsto dal codice civile, è prassi consolidata che

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prima del termine dei novanta giorni sia possibile richiedere la cancellazione della società, deposi-tando il verbale di assemblea totali-taria che all’unanimità approva il bilancio finale di liquidazione, dandosi nel contempo quietanza dei pagamenti o comunque auto-rizzando il liquidatore a chiedere la cancellazione.

In alternativa, il codice civile prevede il rilascio delle quietanze di liberatoria da parte dei soci all’atto del pagamento delle quote di riparto a conclusione delle operazioni di liquidazione.

• se non vi sono somme da ripartire. Occorre depositare un verbale di assemblea totalitaria, che all’unanimità approva il bilancio finale di liquidazione e autorizza il liquidatore a chiedere la cancel-lazione dal Registro delle Imprese.

L’ufficio del Registro Imprese competente è quello della provincia ove è ubicata la sede legale dell’impresa

Cancellazione a seguito di trasferimento sede in altra provinciaL’Art.3, comma 3 del DPR 558/99 stabilisce: “i soggetti che trasferiscono la propria sede legale in altra provincia presentano la relativa domanda all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della circo-scrizione ove si trasferiscono, la quale ne dà comunicazione all’ufficio di provenienza ai fini della cancellazione”.Pertanto, non è più previsto alcun adempimento nella provincia di

partenza. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata unicamente presso il Registro delle Imprese di destinazione. Tale registro effettuerà una comunicazione d’ufficio al Registro delle Imprese di provenienza affinché questi proceda all’iscrizione della relativa cancellazione per trasferimento.Se la società continua a svolgere l’attività presso la vecchia sede legale, deve comunicare l’apertura dell’unità locale al Registro delle Imprese competente, attraverso la presentazione del modello UL.

Estinzione a seguito di fusione o scissione Il deposito degli atti di fusione per le società fuse o incorporate o dell’atto di scissione totale per la società scissa, comportando l’estinzione di queste, va effettuato presentando i modelli S3 e S2 all’ufficio del Registro delle Imprese competente in base alla sede di dette società.

COSA OCCORRE FARE

Per la presentazione della documen-tazione deve essere utilizzato il modello S3 firmato, a seconda dei casi, dal notaio, dagli amministratori, dai liqui-datori, dai commissari giudiziali e dagli altri organi nominati dall’Autorità giudiziaria o governativa.

La domanda, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata per via telematica o tramite supporto informatico digitale. I supporti informatici possono essere inviati per posta, con raccomandata con ricevuta

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di ritorno, al seguente indirizzo: CCIAA di Roma - Ufficio Registro Imprese - Via dè’ Burrò 147, 00186 - Roma oppure presentati su appuntamento esclusi-vamente nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 che può essere fissato telefonicamente al n.06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.

La modulistica informatica è disponibile sul sito: webtelemaco.infocamere.it

Le indicazioni sull’invio delle pratiche telematiche (“Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese”) e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Roma: www.rm.camcom.it.

Le informazioni possono essere richieste anche al numero verde:800.800.077

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Registro Imprese - Atti societariIndirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle 14.45)Call Center 800.800.077Email [email protected]

SOCIETÀ DI PERSONESCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CANCELLAZIONEL’Art.2272 c.c. stabilisce che le società di persone si sciolgono per le seguenti cause:• per il decorso del termine• per il conseguimento dell’oggetto

sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo

• per la volontà di tutti i soci• quando viene a mancare la pluralità

dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita

• per le altre cause previste dal contratto sociale.

Si possono verificare due ipotesi:• Scioglimento senza apertura

della fase di liquidazione e conte- stuale cancellazione della società. In questo caso, con un’unica domanda, deve essere depositato l’atto del notaio, con la richiesta di iscrizione dello scioglimento e della cancellazione.

• Scioglimento con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore. In questo caso occorre effettuare due domande. La prima per la richiesta di iscrizione dello scioglimento con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore, depositando l’atto notarile. La seconda domanda deve essere presentata per la richiesta della cancellazione della società.

La richiesta di cancellazione deve essere presentata dal liquidatore con

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la dichiarazione che il bilancio e il piano di riparto sono stati preventi-vamente comunicati ai soci, ai sensi dell’Art.2311 c.c. e che gli stessi non sono stati impugnati nel termine di 2 mesi dalla suddetta comunicazione (la dichiarazione va riportata nelle note del modello). Nel caso in cui la cancellazione venga richiesta prima dello scadere dei due mesi, deve essere allegata alla domanda una dichiara-zione con la quale i soci attestano di approvare il piano di riparto e autoriz-zano il liquidatore a procedere alla cancellazione della società.

COSA OCCORRE FARE

Per la presentazione della documen-tazione deve essere utilizzato il modello S3 firmato, a seconda dei casi, dal notaio, dagli amministratori e dai liqui-datori. La domanda, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata per via telematica o tramite supporto informatico digitale.I supporti informatici possono essere inviati per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: CCIAA di Roma - Ufficio Registro Imprese - Via dè’ Burrò 147, 00186 - Roma oppure presentati su appuntamento esclusivamente nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 che può essere fissato telefonicamente al n.06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.

La modulistica informatica è disponibile sul sito: webtelemaco.infocamere.it

Le indicazioni sull’invio delle pratiche telematiche (“Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese”) e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Roma: www.rm.camcom.it. Le informazioni possono essere richieste anche al numero verde:800.800.077

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Registro Imprese - Atti societariIndirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle 14.45)Call Center 800.800.077Email [email protected]

IL REA (Repertorio Economico Amministrativo)

Il REA (Repertorio Economico Ammini-strativo) previsto dalla legge 580/1993 e dal DPR 581/1995, è una anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo sia dei soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere); sia dei

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soggetti iscritti nel Registro Imprese, relativamente alla denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività e l’apertura, modifica e cessazione di unità locali.

In particolare:

1. Per le denunce relative all’iscrizione, modificazione e cessazione di associazioni, fondazioni, comitati, di altri enti non societari, nonché di unità locali di imprese estere e di società in generale occorre presentare:

• il modello R • intercalare P • il modello S5 nel caso di attività

svolta presso la sede legale • il modello UL per le società estere

e per le società in generale qualora l’attività non venga esercitata presso la sede legale

Si precisa che, per le società, i modelli S5, UL e Intercalare P non sono disponibili in formato cartaceo poiché le società stesse sono tenute alla presen-tazione delle pratiche per via telematica o su supporto informatico.

2. Costituiscono, inoltre, notizie R.E.A., l’inizio, la modifica e la cessazione dell’attività delle Società e degli altri soggetti collettivi sopra citati, l’apertura e la chiusura delle unità locali, il possesso di titoli autorizzativi ad abilitazioni all’esercizio di qual-sivoglia attività.

Per le imprese individuali i dati del R.E.A. coincidono sostanzialmente con quelli oggetto di iscrizione nel Registro Imprese (tranne i dati delle unità locali e dei titoli autorizzativi/abilitativi).

In particolare:

Attività esercitata presso la sede legaleLe società e i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese e nel REA sono tenuti a denunciare, entro 30 giorni dall’evento, i seguenti dati attinenti all’attività compilando il modello S5.

• Inizio • Modifica • Cessazione

Unità localiPer Unità Locale si intende qualunque localizzazione dell’impresa, diversa da quelle della sede legale o della sede secondaria.

Il modello da presentare è il modello UL per quanto riguarda:• Apertura• Modifica• Cessazione

La denuncia di apertura, modifica e cessazione deve essere presentata unicamente all’ufficio della provincia in cui l’unità locale è ubicata.

COSA OCCORRE FARE

Nel caso in cui le vicende costitutive, modificative ed estintive del soggetto collettivo siano documentate da atto

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scritto (atto pubblico, scrittura privata), va allegata una copia dell’atto stesso secondo le modalità specificate di seguito. Sia per i soggetti collettivi, sia per le imprese estere vanno dichiarate:

• le persone dotate della legale rappresentanza dell’ente (di regola il presidente ed il vicepresidente dell’organo amministrativo)

• le persone titolari di cariche e di responsabilità tecniche soggette a denuncia ai fini REA.

Per ciascuna persona va allegato il modello Intercalare P.

Modalità di presentazione delle domandeLa documentazione può essere presentata su supporto cartaceo, per via telematica o tramite supporto infor-matico digitale.

Nel caso di presentazione su supporto cartaceo i documenti devono essere allegati in forma cartacea.

Nel caso di presentazione per via telematica o tramite supporto infor-matico digitale, i documenti devonoessere copie informatiche.

La modulistica informatica è disponibile sul sito: webtelemaco.infocamere.it

Le indicazioni sull’invio delle pratiche telematiche (“Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese”) e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Roma:

www.rm.camcom.it.

Le informazioni possono essere richieste anche al numero verde: 800.800.077

RIFERIMENTI - Per le ditte individuali:Area IV Servizi all’utenzaUfficio Sportello Multifunzionale Indirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle ore 14.45) Call Center 800.800.077Email [email protected]

RIFERIMENTI - Per le società:Area IV Servizi all’utenzaUfficio Sportello MultifunzionaleOrari Le pratiche relative alle società devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione delle pratiche su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.

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Call Center 800.800.077Email [email protected] Sito www.rm.camcom.itEmail [email protected]

DENUNCIA DI INIZIO, MODIFICA E CESSAZIONE ATTIVITÀ

Tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese e nel REA devono denunciare l’inizio, la modifica e la cessazione dell’attività esercitata.

COSA OCCORRE FARE

Denuncia di inizio, modifica, cessazione attività presso la sede legale. Se l’attività viene esercitata presso la sede legale dell’impresa occorre utilizzare il modello S5, (per le società, tale modulo, non è disponibile in formato cartaceo poiché sono tenute alla presentazione delle pratiche per via telematica su supporto informatico).

Il modello S5 va utilizzato anche al fine di richiedere l’iscrizione o la cancel-lazione della società nella sezione speciale del Registro Imprese quale imprenditore agricolo, che coincide con l’avvio o la cessazione dell’attività agricola.

Se l’attività dell’impresa presso la sede legale è iniziata contestualmente alla costituzione della società, il modello

S5 è allegato al modello S1 al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.

L’ufficio competente alla ricezione del modello S5 è quello della sede legale dell’impresa.Le persone obbligate alla presentazione della domanda sono i legali rappre-sentanti.

Il modello S5 è soggetto ad imposta di bollo solo quando è utilizzato per l’iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo (salvo che non sia allegato ad altro modello -es. modello S1 in fase di iscrizione- che già sconta l’imposta di bollo).

Denuncia di inizio modifica cessazione attività presso la sede secondaria o unità localePer unità locale si intende l’impianto operativo o amministrativo - gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, studio professio-nale, ufficio, negozio, filiale, agenzia ecc.) ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. La diversificazione dell’ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell’interno nell’ambito dello stesso fabbricato.

L’ufficio competente alla ricezione della denuncia è quello della provincia in cui è ubicata l’unità locale.Qualora l’unità locale sia ubicata in una provincia diversa da quella della sede principale, la denuncia di apertura,

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modifica e cessazione deve essere presentata unicamente all’ufficio della provincia in cui l’unità locale è ubicata. L’ufficio ricevente provvederà a dare immediata comunicazione della denuncia all’ufficio della sede principale dell’impresa.Se l’attività viene esercitata presso una sede diversa dalla sede legale occorre utilizzare il modello UL (si ricorda che le società sono tenute alla presentazione delle pratiche per via telematica su supporto informatico).Per l’iscrizione, la modifica o la cancel-lazione di sede secondaria, va utilizzato il modello SE.

Il modello UL va utilizzato per la denuncia di apertura, modifica o cessazione di unità locali, inclusa la denuncia dell’attività ivi esercitata, al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)Nel caso si tratti di prima apertura di unità locale di impresa estera, deve essere compilato anche il modulo R. I soggetti obbligati alla presentazione della denuncia sono gli amministratori della società, ente ecc. ed il titolare di impresa individuale.

Le imprese individuali o le società che provvedono a denunciare la nomina, la modifica o la cessazione di cariche tecniche presso la sede legale o l’unità locale (es. direttori tecnici, preposti ecc..) comunicano tale denuncia utiliz-zando il modello Int. P (il modello, per le società, non è disponibile in formato cartaceo perchè occorre l’invio telematico o la presentazione su

supporto informatico) come allegato del modello principale I1, S5 o UL.

Documenti da allegareSe l’attività è soggetta ad autorizza-zioni, licenze, denunce di inizio attività presentate ad altri enti, occorre allegare alla denuncia copia del documento relativo. Ad esempio, se l’attività è commercio al dettaglio in sede fissa o attraverso forme speciali di vendita occorre allegare il modello COM presentato al Comune competente.In ogni caso, la documentazione, di cui sopra, può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certifica-zione resa, ai sensi dell’Art.46 del DPR 445/2000, nell’apposito riquadro del modello.Se l’esercizio dell’attività è subordi-nato all’iscrizione in albi, ruoli, elenchi, registri ecc., occorre indicare nel modello gli estremi dell’iscrizione. Sul sito internet della Camera di Commercio è possibile consultare il “Motore di Ricerca delle Attività Economiche”, uno strumento orienta-tivo all’utenza per dare la possibilità di reperire informazioni utili all’avvio delle attività economiche ed alla successiva iscrizione (aggiornato, quanto più possibile, ai continui cambiamenti per adeguamenti a norme di legge).

La modulistica informatica è disponibile sul sito: webtelemaco.infocamere.it

Le indicazioni sull’invio delle pratiche telematiche (“Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese”) e le informazioni sui relativi

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costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Roma: www.rm.camcom.it Le informazioni possono essere richieste anche al numero verde:800.800.077

RIFERIMENTI - Per le ditte individuali:Area IV Servizi all’utenzaUfficio Sportello Multifunzionale Indirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle ore 14.45) Call Center 800.800.077Email [email protected]

RIFERIMENTI - Per le società:Area IV Servizi all’utenzaUfficio Sportello MultifunzionaleOrari Le pratiche relative alle società devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione delle pratiche su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle

ore 12.30. Call Center 800.800.077Email [email protected]

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Il D.M. 23.6.2004 (pubblicato nella G.U. n.162 del 13.7.2004) ha istituito l’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, che con circolare attuativa del 6.12.2004, ne ha disciplinato le modalità di iscrizione.L’Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio.

Soggetti obbligati all’iscrizioneTutte le Cooperative, esistenti alla data di istituzione dell’Albo o costituite successivamente, dovranno essere iscritte nell’Albo.Nell’Albo non trovano ancora possi-bilità di iscrizione le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari, che saranno oggetto di un futuro provvedimento ministeriale.

Sanzioni per mancata iscrizioneL’iscrizione nel suddetto Albo è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per le agevolazioni fiscali previste.

A tal fine il Ministero ha precisato che la mancata iscrizione all’Albo, non consentendo lo svolgimento della normale attività di vigilanza da parte del Ministero stesso, configura un funzionamento irregolare della società, sanzionabile con l’adozione del prov-

vedimento di gestione commissariale previsto dall’art.2545 sexiesdecies c.c.

Lo stesso Ministero ha ulteriormente precisato che la mancata presentazione della domanda preclude l’attribuzione del numero di iscrizione all’Albo, che è un requisito di “completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti prodotti dalle Cooperative”. Da ciò consegue la non ricevibilità da parte della Pubblica Amministrazione della documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al Registro delle Imprese (deposito bilanci, modifiche di statuto, variazione negli organi sociali ecc.).

Modalità di iscrizioneLe Società Cooperative devono presentare la domanda all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della Cooperativa.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve essere inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata con supporto informatico e firma digitale.

La domanda deve essere redatta utiliz-zando il modulo informatico “C17 Modulo Albo Cooperative” scaricabile dal sito del Ministero dello sviluppo economico e presente nel programma Fedra.

ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

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Nella domanda occorre indicare la sezione dell’Albo per la quale si richiede l’iscrizione:• sezione a “mutualità prevalente”:

in tale sezione devono iscriversi le società cooperative, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c. Nell’ambito di questa sezione è stata creata un ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo diretta-mente dalla legge;

• sezione “cooperative diverse”: devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’Art.4 del decreto istitutivo. Le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente (in particolare banche popolari e consorzi agrari), di cui all’Art.5 della L.366/2001, non dovranno indicare nel modulo di iscrizione la sezione, ma dovranno solo sottoscrivere la dicitura per loro prevista nel modulo stesso.

Le cooperative sociali, inoltre, devono indicare nel modulo i caratteri distintivi delle cooperative stesse, come previsto dalla legge che le disciplina la L.381/1991, sottoscrivendo gli appositi riquadri.

Alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi viene chiesto di indicare il

numero dei soci ed eventualmente di sottoscrivere che “alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a Euro 258,23”.

La domanda pervenuta al Registro delle Imprese, sarà trasmessa automatica-mente al Ministero, al momento della sua evasione, tramite il sistema infor-matico camerale.

L’ufficio del Registro delle Imprese prima di procedere all’evasione della domanda, verifica se la domanda è stata sottoscritta e compilata.Eventuali integrazioni possono essere richieste all’utente tramite Io strumento della gestione correzioni previsto per le domande telematiche.

Il Ministero, ricevuta la domanda, procede alla verifica dei dati e può richiedere eventuali integrazioni o rettifiche direttamente alle Cooperative interessate.Il Ministero stesso attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza.

Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema infor-matico delle Camere di Commercio. Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

È possibile scaricare il modulo C17 nella versione informatica più aggiornata e il manuale per la compi-

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lazione dal sito: www.registroimprese.it - sezione Comunicazione Unica - Sportello Pratiche (Telemaco) o dal sito: webtelemaco.infocamere.it

Deposito annuale dei dati di bilancio e/o modifica dello statutoLe società cooperative già iscritte all’albo che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito del bilancio il “Quadro per modulo allegato al bilancio”.

Le società cooperative già iscritte all’albo, che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito del bilancio il C17- Modulo Albo Cooperative informatico firmato digitalmente (codice documento C17-modulo albo cooperative).

Con tale modulo gli amministratori e i liquidatori delle società cooperative a mutualità prevalente iscritte all’Albo delle società cooperative dichiarano la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente della società cooperativa, evidenziando i dati richiesti ai sensi degli artt, 2513 e 2425 c.c.estratti dal bilancio e dalla nota integrativa.

Il modulo C17 deve essere necessaria-mente redatto in modalità informatica senza procedere all’acquisizione da scanner perché in tal caso si impedisce la trasmissione dei dati al Ministero dello Sviluppo Economico.

È possibile scaricare il modulo C17 nella versione informatica più aggiornata e il manuale per la compi-lazione dal sito: www.registroimprese.it - sezione Comunicazione Unica - Sportello Pratiche (Telemaco) o dal sito: webtelemaco.infocamere.it.

Nel modulo C17 occorre indicare il numero di iscrizione all’Albo delle società cooperative. Qualora la società cooperativa abbia presentato la domanda di iscrizione all’Albo e ad essa non sia stato ancora assegnato il numero di iscrizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile utilizzare il numero convenzio-nale A00000.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con la circolare esplicativa del 4 agosto 2005 (prot. n.1578774) che tutte le società cooperative iscritte all’Albo, ivi comprese quelle a mutualità prevalente di diritto, devono trasmettere il modulo C17 in allegato al bilancio d’esercizio depositato al Registro delle Imprese.

Sono considerate cooperative a mutualità prevalente di diritto le seguenti tipologie di società coopera-tive:• Cooperative sociali (Art.111-

septies disp. att. c.c.) • Cooperative agricole in cui la

quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci supera il cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (Art.111-septies disp. att. c.c.e

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Art.2512 c.c.) • Banche di credito cooperativo

che rispettino le norme delle leggi speciali (Art.223-terdecies comma 1 disp. att. c.c.).

Le cooperative a mutualità prevalente di diritto, nella compilazione del modulo C17, possono limitarsi ad indicare solo il numero di iscrizione all’Albo dopo aver inserito i dati anagrafici.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre precisato, con la nota n.14276 del 18 maggio 2006, che in occasione del deposito del Bilancio 2005 le banche di credito cooperativo sono esonerate dall’utilizzo del C17 - Modulo Albo Cooperative.

COSA OCCORRE FARE

La documentazione può essere presentata per via telematica o su supporto informatico.

La presentazione su supporto infor-matico può essere effettuata:• su appuntamento, esclusivamente

nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00, che può essere fissato telefonicamente al n.06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.

• per posta, spedendo la pratica su supporto informatico in firma digitale completo dell’attestazione del pagamento dei diritti di segreteria, al seguente indirizzo: CCIAA di Roma, Registro Imprese,

Via de’ Burrò 147, 00186 Roma.La modulistica informatica è disponibile sul sito: webtelemaco.infocamere.it.

Le indicazioni sull’invio delle pratiche telematiche (“Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese”) e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Roma: www.rm.camcom.it.

Le informazioni possono essere richieste anche al numero verde: 800.800.077 RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Registro Imprese - Atti societariIndirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle 14.45)Call Center 800.800.077Email [email protected]

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Soggetti obbligati al deposito

Ogni anno i seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese:• Società a responsabilità limitata • Società per azioni • Società in accomandita per azioni • Società cooperativa • Società estere con sede in Italia • Geie • Consorzi con qualifica di confidi • I consorzi che non hanno la

qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale.

Ogni anno i seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio consolidato presso il Registro Imprese:• Società a responsabilità limitata • Società per azioni • Società in accomandita per azioni • Società cooperativa • Società di persone

Modalità di deposito dei bilanci

Secondo quanto previsto dall’Art.31 della L.340/2000 e successive modifiche, i bilanci devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico. In entrambi i casi occorre utilizzare il software Fedraplus

(o programmi compatibili), compilando il modello B ed intercalare S (nei casi dovuti).

Il bilancio, trasmesso per via telematica o presentato su supporto informatico, deve essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto obbligato (ammini-stratore, sindaco) mediante smart card (da richiedere anche presso gli uffici della Camera di Commercio).

Nel caso in cui di deposito venga effettuato tramite un intermediario (autorizzato con convenzione Telamaco Pay sottoscritta con la CCIAA di Roma, oppure che abbia aderito ad una conven-zione nazionale stipulata da un ordine professionale o da un’Associazione di categoria), oltre la firma digitale del legale rappresentante deve essere apposta anche quella dell’intermediario stesso.

Formato elettronico dei bilanci

Il D.P.C.M. del 10/12/2008 ha previsto che i bilanci di esercizio e consolidati devono essere predisposti nel formato elettronico elaborabile XBRL.Le informazioni sulla predisposizione dei documenti elettronici in formato PDF/A e in formato XBRL sono disponibili sul sito: www.registroimprese.it - sezione Comunicazione Unica - Sportello Pratiche (Telemaco) o sul sito:webtelemaco.infocamere.it.

DEPOSITO BILANCI ED ELENCHI SOCI

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Il Ministero dello Sviluppo Economico con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/02/2009, ha chiarito che l’obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all’esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l’esercizio successivamente alla data del 16/02/2009.

L’Unione delle Camere di Commercio ha indicato con la Circolare n.7363 del 12/05/2009 le linee guida per l’applicazione delle novità normative in merito a:• Formato elettronico per la redazione

del bilancio di esercizio e consoli-dato sia per i bilanci con chiusura sino al 16/02/2009 che per i bilanci con chiusura successiva al 16/02/2009.

• Elenco soci con le indicazioni previste per le s.p.a., s.a.p.a. e società consortili per azioni e quelle previste per le s.r.l. e società consortili a responsabilità limitata.

Pertanto, sono individuate le due seguenti fattispecie:

A. Bilanci con chiusura sino al 16/02/2009: le società che chiudono l’esercizio entro il 16 febbraio 2009 devono depositare al Registro delle Imprese i bilanci nel modo seguente:

• Tutti i file che compongono la pratica devono essere predisposti in formato PDF/A o altro formato

senza contenere “macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati” (stato patrimoniale e conto economico, nota integra-tiva, eventuali relazioni, verbale di approvazione)

• Resta facoltativa la possibilità di allegare alla pratica un file aggiuntivo in formato elettronico elaborabile XBRL.

B. Bilanci con chiusura successiva al 16/02/2009: le società che chiudono l’esercizio dopo il 16 febbraio 2009 devono depositare al Registro delle Imprese i bilanci nel modo seguente:

• È obbligatorio l’utilizzo del formato elettronico elaborabile XBRL per l’allegato aggiuntivo relativo allo stato patrimoniale ed il conto economico. Il file XBRL è un allegato aggiuntivo alla usuale pratica di deposito del bilancio di esercizio.

• In fase di prima applicazione, ai sensi dell’Art.3, comma 2, del D.P.C.M. del 10/12/2008, l’obbligo non scatta per le società di capitali quotate in mercati regolamentati, per le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assi-curazione e riassicurazione di cui all’Art.1 del D.Lgs.209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. 87/1992 e per

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le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle precedenti società.

Elenco Soci

L’Unione delle Camere di Commercio ha indicato con la Circolare n.7363 del 12/05/2009 le linee guida per l’applicazione delle novità normative in merito a:• Formato elettronico per la redazione

del bilancio di esercizio e consoli-dato sia per i bilanci con chiusura sino al 16/02/2009 che per i bilanci con chiusura successiva al 16/02/2009.

• Elenco soci con le indicazioni previste per le s.p.a., s.a.p.a. e società consortili per azioni e quelle previste per le s.r.l. e società consortili a responsabilità limitata.

Sono individuate le due seguenti fatti-specie:

A. S.p.a. - S.a.p.a. - Società consortili per azioni

Le s.p.a., le s.a.p.a., le società consortili per azioni e i consorzi con qualifica di confidi sono tenuti al deposito dell’elenco soci unitamente al bilancio d’esercizio. L’elenco dei soci deve riferirsi alla data di approvazione del bilancio d’esercizio e non deve essere compilato se non sono intervenute variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Nell’elenco dei soci deve essere indicato il numero delle azioni

possedute dai soci nonché dai soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.

Le società quotate non sono tenute al deposito dell’elenco dei soci.

B. S.r.l. - Società consortili a respon-sabilità limitata

Con l’entrata in vigore dell’Art.16 del decreto legge 185/2009 convertito con la legge 2/2009 e la conseguente modifica dell’Art.2478 bis del codice civile, le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata, a decorrere dal 30/03/2009, non devono più provvedere al deposito annuale dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle parteci-pazioni sociali.

L’Art.16 del D.L. 185/2009 convertito dalla Legge 2/2009 ha abolito il libro soci e il deposito annuale dell’elenco soci per le Società a Responsabilità Limitata e per le Società Consortili a Responsabilità Limitata. Gli effetti relativi all’iscrizione nel libro soci dei trasferimenti di quote saranno sostituiti dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, non solo nei confronti dei terzi ma anche nei confronti della società.

Gli amministratori delle società a

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responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata (con esclusione delle società coope-rative a resp. lim.) devono presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese un’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro soci, e in parti-colare per comunicare la compagine sociale aggiornata con le informazioni relative al domicilio di ciascun socio e ai versamenti sulle singole quote.

La dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese con quelle del libro soci va predisposta ed inviata seguendo le indicazioni contenute nel Manuale Operativo predisposto dalle Camere di Commercio in conformità alle linee interpretative di Unioncamere (Circolare n.2453 del 11/02/2009).

Società cooperative

Le società cooperative già iscritte all’albo che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito del bilancio il “Quadro per modulo allegato al bilancio”.

Le società cooperative già iscritte all’albo, che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito del bilancio il C17- Modulo Albo Cooperative informatico firmato digitalmente (codice documento C17-modulo albo cooperative).

Con tale modulo gli amministratori e i liquidatori delle società cooperative a mutualità prevalente iscritte all’Albo delle società cooperative dichiarano al permanenza delle condizioni di mutualità prevalente della società coop-erativa, evidenziando i dati richiesti ai sensi degli artt, 2513 e 2425 c.c.estratti dal bilancio e dalla nota integrativa.

Il modulo C17 deve essere necessaria-mente redatto in modalità informatica. Per ulteriori informazioni si veda la scheda “Albo delle società cooperative”

COSA OCCORRE FARE

La domanda, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata per via telematica o tramite supporto informatico digitale.I supporti informatici possono essere inviati per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: CCIAA di Roma - Ufficio Registro Imprese - Via dè’ Burrò 147, 00186 - Roma oppure presentati su appuntamento esclusivamente nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 che può essere fissato telefonicamente al n.06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30

La modulistica informatica è disponibile sul sito: webtelemaco.infocamere.it

Le indicazioni sull’invio delle pratiche telematiche (“Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese”, “Manuale Operativo per il Deposito Bilanci al Registro delle

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Imprese”, “Manuale Operativo Libro Soci”), e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Roma: www.rm.camcom.it.

Le informazioni possono essere richieste anche al numero verde: 800.800.077

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Registro Imprese - Atti societariIndirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle 14.45)Call Center 800.800.077Email [email protected]

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La bollatura dei libri sociali e di altri libri previsti da leggi speciali viene effettuata dal Registro Imprese e dai notai, a meno che la legge stessa non indichi espres-samente un altro ente competente.

L’Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma è competente ad effettuare la bollatura dei libri di imprese aventi sede legale o secondaria nell’ambito della provincia di Roma.

Libri e Registri soggetti a bollatura

A norma dell’Art.2421 c.c. le società di capitali sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:1. Il libro delle adunanze e delle

deliberazioni delle assemblee 2. Il libro delle adunanze e delle

deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione

3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione

5. Il libro delle obbligazioni 6. Il libro delle adunanze e delle

deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

7. Il libro degli strumenti finanziari emessi

ai sensi dell’art.2447 sexies c.c.

Tale obbligo quindi sussiste per le Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società estere con sede secondaria sita in provincia di Roma, Società in accomandita per azioni, Società cooperative e Società consortili.

Non esiste alcun obbligo di bollatura per:

• Imprese individuali • Società di persone • Consorzi con attività esterna

Inoltre, l’Ufficio del Registro Imprese di Roma effettua la bollatura di Registri particolari previsti da leggi speciali. In questo caso al momento della richiesta della bollatura deve essere specifi-catamente indicata nel modello L2 e nell’ultima pagina del libro gli estremi della legge che prevede la tenuta del libro.

L’Art.8 della legge n.383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva per:

• Libro giornale • Libro inventari • Libri previsti dalla normativa fiscale

Pertanto per tali libri la bollatura è facoltativa.

BOLLATURA LIBRI

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Non vengono accettati libri con numera-zione cancellata o modificata. Le pagine non numerate all’inizio o alla fine del libro devono essere annullate con una barra trasversale.

Registro di carico e scarico

In data 29/01/2008 è stato pubblicato il D.Lgs. n.4 del 16/01/2008, il quale attribuisce la competenza alla Camera di Commercio della vidimazione dei registri di carico e scarico.

Pertanto, a partire dal 13/02/2008 (data di entrata in vigore del decreto) dovranno essere vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente competente.Si fa altresì presente che con circolare n.1861 del 13/2/2008 il Ministero dell’Ambiente ha precisato che i Registri già vidimati dall’Ufficio delle Entrate possono essere utilizzati fino ad esaurimento.

I registri non vidimati già in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.4 (13/02/2008). Pertanto le imprese dovranno adottarne uno nuovo.

COSA OCCORRE FARE

La bollatura dei libri deve essere richiesta attraverso la compilazione del modello L2; i libri presentati vengono vidimati contestualmente alla presen-tazione, compatibilmente con il flusso di richieste pervenute nella giornata. Nel modello devono essere indicati gli

estremi del documento dell’incaricato alla presentazione del libro.

Modalità di ritiro

Il ritiro dei libri avviene nello stesso giorno di presentazione, in base al flusso di accettazione, e vengono consegnati soltanto a persona munita della ricevuta di presentazione e di un valido documento di identificazione.

Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione, per la modulistica e le informazioni sui costi è possibile consultare il sito internet: www.rm.camcom.it o contattare il numero verde 800.800.077

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Certificazioni Indirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle 14.45) Call Center 800.800.077Email [email protected]

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La firma digitale, distribuita con la CNS, consente di sottoscrivere un documento informatico attestandone la paternità e sostituendo, a livello giuridico, la firma autografa. Tale dispositivo consente infatti l’inoltro telematico delle pratiche dalle imprese al Registro Imprese della Camera di Commercio e costituisce un mezzo sicuro di autenticazione. La CNS diventerà l’unico sistema di accesso ai servizi telematici che le pubbliche amministrazioni avvieranno nel prossimo futuro.

La prima CNS rilasciata al legale rappresentante delle società con sede legale nella provincia di Roma, è gratuita, purché in regola con il pagamento del diritto annuale; le successive e quelle rilasciate agli imprenditori individuali e ai privati sono a pagamento.

Per il ritiro della Carta Nazionale dei Servizi ci si può recare presso i seguenti uffici:• Roma V. le Oceano Indiano 19

Roma Via Capitan Bavastro 116 • Velletri Via F. Turati 7

c/o Centro Commerciale Ammin-istrativo

• Civitavecchia: L.go Cavour 6 • Guidonia Via Tiburtina Km 20

Altra modalità per richiedere il rilascio del dispositivo digitale (Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) è quella di

rivolgersi a commercialisti o agenzie di disbrigo pratiche, provvisti di contratto per il rilascio del dispositivo di firma digitale stipulato con la Camera di Commercio.

In tal caso il commercialista o agenzia dovrà presentarsi in Camera di Commercio dopo aver compilato l’apposito modello che dovrà essere fatto firmare dagli interessati allegando la relativa fotocopia del documento.

MODALITÀ RINNOVO DELLA CNS

Il rinnovo del dispositivo della firma digitale deve essere effettuato tre mesi prima della scadenza dei certificati in esso contenuti. Una volta scaduto, il certificato non può essere rinnovato e occorre ritirare un nuovo dispositivo di firma digitale.

Prima di effettuare il rinnovo occorre verificare lo spazio libero sulla carta mediante Dike (Strumenti - Rinnovo - Verifica spazio). Se l’esito è positivo è possibile:A. Collegarsi al sito internet:

www.card.infocamere.it alla voce “Prodotti e servizi- Rinnovo”. In questo caso il rinnovo è gratuito. (Nota: Non è possibile effettuare il rinnovo del certificato tramite Internet delle smart card che hanno un numero di serie che inizia con 1292).

B. Rivolgersi agli sportelli. In tal caso è

RILASCIO DELLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

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necessario che il titolare della carta si presenti personalmente presso l’ufficio, munito di documento di identità valido e del dispositivo di firma digitale. È inoltre necessario che lo stesso ricordi il codice PIN della smart card (codice numerico scelto al momento del primo rilascio) o porti con sé la busta con il codice di revoca.

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo delle smart card è possibile consultare il sito: www.card.infocamere.it

COSA OCCORRE FARE

Per ottenere la CNS occorre presentarsi personalmente presso gli Uffici della CCIAA ed esibire i seguenti documenti:

• Codice Fiscale• Carta di identità, passaporto o

altro documento di riconoscimento in corso di validità.

Per maggiori informazioni sul ritiro e per informazioni sui costi è possibile consultare il sito internet: www.rm.camcom.it o contattare il numero verde 800.800.077

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Certificazioni Indirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7

c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle 14.45) Call Center 800.800.077Email [email protected]

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La Business Key è l’evoluzione della Carta Nazionale dei Servizi CNS, e consente all’imprenditore di viaggiare con i più importanti documenti della sua azienda (visura del Registro Imprese, copia dello statuto, o del bilancio depositati) sempre disponibili.

La Business Key è una chiave USB, che non necessita di software o hardware aggiuntivo ed è quindi utilizzabile su qualsiasi personal computer.

Tutti i programmi necessari per il suo utilizzo sono già presenti sul dispositivo, quali:• “Dike” per la firma digitale • “Telemaco” per l’aggiornamento

dei dati registro imprese.

È facile da usare e non richiede l’installazione di lettori smart card; per farla funzionare occorre avere solo una porta USB sul PC.

È uno strumento di lavoro che contiene tutti gli strumenti per:• firmare digitalmente i documenti

con pieno valore legale (certificato di firma digitale)

• accedere in sicurezza ai servizi delle pubbliche amministrazioni (certificato cns)

• connettersi automaticamente alla Camera di Commercio e avere disponibilità, in un qualsiasi momento, dei documenti della

propria impresa, depositati al Registro Imprese.

La Business Key combina la funzio-nalità del dispositivo di firma digitale tradizionale (Smart Card) e di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con quelle di una memoria aggiuntiva in grado di contenere sia i documenti ufficiali dell’azienda, estratti dal registro imprese, sia quelli memoriz-zati dal titolare protetti e oscurati grazie all’utilizzo della crittografia.

Caratteristiche e servizi della Business key:• memoria pari a 1GB • certificato di sottoscrizione • certificato CNS • cartella sincronizzata con il registro

imprese per contenere i documenti ufficiali dell’azienda, potendo così scaricare i documenti aggiornati della propria azienda;

• cifratura per i documenti selezio-nati dall’utente. Infatti sulla chiave potrà essere archiviato qualsiasi file, che una volta crittografato, utilizzando la crittografia, potrà essere secretato. In tal modo solo l’interessato attraverso il codice PIN personale potrà utilizzarli

• Open Office che consente di aprire e modificare i documenti creati con i programmi Office anche su PC che ne sono sprovvisti;

• Browser di posta elettronica

BUSINESS KEY

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(Mozilla Firefox) attraverso il quale effettuare le connessioni internet con custodia sicura delle password per accedere a tutti i siti in cui l’utente è registrato.

Inoltre, sempre all’interno della chiave, è disponibile sia il manuale del programma DIKE (software per la firma digitale) sia il manuale d’uso della Business Key.

Informazioni più dettagliate sulla Business Key sono disponibili sui seguenti siti internet:www.businesskey.itwww.card.infocamere.itwww.firma.infocert.it

COSA OCCORRE FARE

Modalità di rilascioPer ottenere la Business Key occorre presentarsi personalmente presso una delle sedi della C.C.I.A.A. di Roma con i seguenti documenti:• Codice Fiscale • Carta di identità, passaporto o altro

documento di riconoscimento in corso di validità

Altra modalità per richiedere il rilascio del dispositivo digitale (CNS o BSK) è quella di rivolgersi a commercialisti o agenzie di disbrigo pratiche, provvisti di contratto per il rilascio del dispositivo di firma digitale stipulato con la Camera di Commercio.

In tal caso il commercialista o l’agenzia dovrà presentarsi in Camera

di Commercio dopo aver compilato l’apposito modello, che dovrà essere fatto firmare dagli interessati allegando la relativa fotocopia del documento.

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Certificazioni Indirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle 14.45) Call Center 800.800.077Email [email protected]

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CERTIFICATI

Per le imprese iscritte alle Camere di Commercio italiane e in regola con il pagamento del Diritto annuale è possibile ottenere i seguenti certificati:

• Certificato ordinario - Contiene i principali dati dell’impresa: denominazione, codice fiscale, sede, data di costituzione, capitale sociale, oggetto sociale, attività esercitata, dati anagrafici dei titolari di cariche.

• Certificato storico - Contiene i dati del certificato ordinario e gli eventi denunciati dall’impresa dal 19/2/1996.

• Certificato con scelta - Permette di omettere dalla stampa le informazioni non essenziali dell’impresa, come ad esempio unità locali, procuratori, direttori tecnici ecc.

• Certificato di deposito - Attesta l’avvenuta presentazione di domande/ denunce non ancora evase al Registro Imprese e al REA.

• Certificato di non iscrizione - Attesta la non iscrizione dell’impresa nel Registro Imprese o nel REA.

• Certificato poteri personali - Contiene i poteri attribuiti ai legali rappresentanti, consiglieri,procuratori generali e speciali.

IL CERTIFICATO FALLIMENTARE

Sui certificati può essere apposta una dichiarazione in cui si attesta che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta ammmin-istrativa o amministrazione controllata).

CERTIFICATO ANTIMAFIA

Informaziomi sul certificato contenente la dicitura antimafia sono disponibili all’indirizzo: www.rm.camcom.it/Servizi/S_AM04.07.htm

Per le imprese iscritte all’Albo artigiani è inoltre possibile richiedere i seguenti certificati:• certificato uso previden-

ziale (altrimenti detto uso I.N.P.S., rilasciato su richiesta dell’interessato o del patronato - esente da bollo e diritti)

• certificato uso finanziamento (necessario per la richiesta di alcuni finanziamenti agevolati per la categoria degli artigiani - esente da bollo)

VISURE

La visura è un documento con solo valore informativo, rilasciato in carta semplice, contenente tutte le informazioni legali ed economiche/amministrative presenti

CERTIFICATI, VISURE ELENCHI E COPIE ATTI

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nel Registro Imprese e nel REA. Dal 1° marzo 2006 le visure sono diversificate in funzione anche della natura giuridica dell’impresa: società di capitali, società di persone e impresa individuale.

Principali tipologie di visure:• Visura ordinaria - Fornisce una

descrizione completa riportando tutte le informazioni legali ed economiche/amministrative presenti nel RI (Registro Imprese) e nel REA (Repertorio Economico Amministrativo).

• Visura storica - Contiene gli stessi dati della visura ordinaria e gli eventi denunciati dall’impresa dal 19/2/1996.

• Visura per singoli blocchi infor-mativi - Si tratta di una nuova tipologia di visura a contenuto mirato, secondo le esigenze del richiedente. Consente infatti di selezionare blocchi di informazioni su richiesta.

Le nuove visure sono diversificate in funzione anche della natura giuridica dell’impresa (società di capitali, società di persone e impresa individua-le). Una parte dei dati contenuti nella visura è consultabile gratis su internet all’indirizzo: www.infoimprese.it

MODALITÀ DI RILASCIO

Allo sportello I certificati e le visure ordinarie possono essere richiesti direttamente presso le sedi indicate nella sezione “Riferi-menti”.

Per via telematicaPer ottenere i certificati via web è necessario utilizzare Telemaco, il servizio che consente di accedere al Registro Imprese per:• certificati• visure• ricerche anagrafiche• copie di atti e bilanci• invio telematico delle pratiche.Per utilizzare Telemaco è necessario attivare un’apposita convenzione.

Visure On-LineCollegandosi al sito: www.registro.imprese.it è possibile effettuare ricerche anagra-fiche e, previa registrazione, richiedere ed estrarre visure. I costi e le modalità di pagamento sono indicati nel sito stesso.

Per informazioni dettagliate sui costi di certificati e visure, nonché per i costi relativi ai servizi da sportello telematico, per le modalità, è possibile consultare il sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Sportello Multifunzionale Indirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30

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e dalle ore 13.30 alle ore 15.00Chiusura cassa ore 14.45. Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle ore 12.30Call Center 800.800.077Email [email protected]@rm.camcom.it

RILASCIO COPIA ATTI

Il servizio consente di consultare ed ottenere copie di atti e bilanci depositati sia presso il Registro Imprese di Roma sia presso la ex Cancelleria Commer-ciale dei Tribunali di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Per gli anni che vanno dal 1993 in poi possono essere richiesti anche i bilanci di società aventi sede legale in province diverse da Roma, mentre per gli altri anni è necessario rivolgersi presso la Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale della società.

Per richiedere copie di atti e bilanci è necessario fornire:• il nome dell’impresa• il numero REA (in alternativa, il

codice fiscale o il nome del legale rappresentante).

Le copie di atti e bilanci possono essere richieste anche per via telematica dai soggetti aderenti alle convenzioni per l’invio delle pratiche telematiche.La consultazione da parte dell’impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.

La copia degli atti depositati dopo il 1996 può essere ottenuta presso gli uffici di: Roma V. le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Roma Via Cessati Spiriti 10D Civitavecchia L.go Cavour 6Guidonia Via Tiburtina Km 20Velletri P.zza Giovanni Falcone 2

La copia degli atti depositati prima del 1996 può essere richiesta solo presso l’Ufficio Microfilm sito in:V. le Oceano Indiano 19.

Per informazioni dettagliate sui costi e per le modalità di consul-tazione, è possibile consultare il sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it o contattare il numero verde 800.800.077

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Certificazioni Indirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle 14.45)Call Center 800.800.077Email [email protected]

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ELENCHI MERCEOLOGICI AZIENDE ITALIANE

Gli elenchi merceologici delle aziende italiane sono estratti dalla banca dati nazionale del Registro delle Imprese secondo i seguenti parametri:A. il tipo di localizzazione: • sede legale• unità localeB. lo stato dell’impresa:• attiva• inattiva (con attività non dichiarata)• cessata• fallitaC. il territorio:• Italia• regione• provincia• comune• c.a.p. (questa selezione esclude le

altre)D. l’attività (codice ATECORI Istat)E. le dimensioni dell’impresa:• addetti (in base all’ultima dichiara-

zione effettuata)• capitale• valore di produzione (fatturato

che non compare come voce della singola impresa)

F. le caratteristiche:• natura giuridica (Spa, Srl ecc.)G. la variabile temporale:• data iscrizione• data cessazione• data procedura concorsuale.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Aziende, operatori economici, inter-mediari, rappresentanti che hanno

necessità di far conoscere i propri prodotti ad altre aziende, fare pubblicità, creare possibili contatti.

COSA OCCORRE FARE

Compilare facsimile di richiesta elenco scaricabile dal sito: www.rm.camcom.it oppure reperibile presso gli sportelli multifunzionali.

In questa fase è necessaria la consul-tazione dei codici ATECORI (Istat) reperibili sui seguenti siti:www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco oppure:www1.agenziaentrate.it/documentazione/atecofin/ricerca/ateco.php

Possono essere specificati al massimo 30 codici per richiesta.

La richiesta, debitamente compilata, può essere inoltrata in uno dei seguenti modi:• via fax• scansionata e inviata via Email• presentata agli sportelli multifun-

zionali.

Successivamente alla richiesta, l’ufficio comunicherà un preventivo di spesa, indicando la consistenza delle imprese, il costo e il numero di protocollo della richiesta.

È possibile consultare il sito: www.infoimprese.it per ottenere gli elenchi direttamente tramite Internet.

Per maggiori informazioni in merito ai

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costi, modalità di pagamento e ritiro, consultare il sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it oppure contattare il numero verde: 800.800.077

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Sportello Multifunzionale Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00(le casse chiudono alle ore 14.45) Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle ore 12.30Call Center 800.800.077Email [email protected]

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Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate nel caso in cui la domanda di iscrizione al Registro Imprese o la denuncia al Repertorio Economico Amministra-tivo venga presentata oltre i 30 giorni dalla data dell’atto o dell’evento (art.18 Legge n.340/2000).

Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell’atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.

In particolare:• i 30 giorni si contano partendo dal

giorno successivo alla data dell’atto o dell’evento

• se il termine cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (Art.3 D.P.R. 558/99);

• qualora la domanda venga spedita tramite posta, si considera giorno di presentazione la data del timbro postale di spedizione.

La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed anche alla società, in quanto responsabile in solido (Art.14 L.689/81).

Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell’atto o dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di

amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale e i notai.

SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ISCRIZIONI E DEPOSITI NEL REGISTRO IMPRESE (beneficiario Erario)

Le sanzioni amministrative vengono applicate per le domande di iscrizione e per i depositi nel Registro Imprese presentati oltre i 30 giorni dalla data dell’atto o dell’evento, (il termine è di 20 giorni per il deposito dell’atto costi-tutivo delle società di capitali e coop-erative), per tutti quegli atti o eventi il cui termine è stabilito dalla legge, specificati nelle guide “Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese” e “Deposito bilanci ed elenco soci” (consultabili dal sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it)

Modalità di pagamento delle sanzioni relative alle iscrizioni e depositi nel Registro Imprese

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F23 presso le banche, i concessionari o gli uffici postali, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale.

Entro 10 giorni dal pagamento la ricevuta deve essere trasmessa alla

SANZIONI DEL REGISTRO IMPRESE

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Camera di Commercio secondo le seguenti modalità:• consegnata direttamente agli

sportelli “cassa” della Camera di Commercio

• inviata al fax al n.06-52082313 • inviata per posta semplice al

Registro Imprese Procedimenti d’ufficio - V. le Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma

• inviata per posta elettronica al se- guente indirizzo:

[email protected]

SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A DENUNCE AL REA - REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (beneficiario Camera di Commercio)

Vengono applicate per le denunce presentate al Repertorio Economico Amministrativo oltre i 30 giorni dalla data dell’evento per:• l’inizio, modifica o cessazione

dell’attività (per le società e per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo, come le associazioni e gli enti)

• l’apertura, modifica o cessazione di una unità locale (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)

• per la nomina o cessazione di qualifiche tecniche (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)

• iscrizioni e modifiche di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (enti, associazioni)

Modalità di pagamento delle sanzioni relative alle denunce al Repertorio Economico Amministrativo

Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le seguenti modalità:• con versamento sul c/c postale

66125006 intestato a “Camera di Commercio di Roma - Sanzioni Amministrative”

• presso gli sportelli “cassa” della Camera di Commercio.

Mancato pagamento (per sanzioni relative al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo)

Le sanzioni amministrative non pagate entro 60 giorni dall’avvenuta notifica saranno trasmesse al Servizio Accerta-menti e Sanzioni Amministrative di via Capitan Bavastro, al fine dell’emissione dell’ordinanza di ingiunzione.

Entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del processo verbale, è possibile presentare al Servizio Accertamenti e Sanzioni Amministrative di via Capitan Bavastro eventuali contestazioni avverso le sanzioni amministrative applicate. Si potrà altresì chiedere di essere sentiti (Art.18 L.689/81)

Gli importi delle sanzioni sono consulta-bili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it. Ulteriori informazioni anche al numero verde: 800.800.077

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RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio Registro Imprese Procedimenti d’ufficioIndirizzo Roma V.le Oceano Indiano 17Call Center 800.800.077Email [email protected]

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Il diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede. Qualora l’attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:

• nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l’impresa dovrà pagare alla stessa Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;

• ove le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l’impresa dovrà versare il diritto corrispon-dente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.

Il diritto non è frazionabile, deve essere pagato in un’unica soluzione ed è dovuto interamente da parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell’anno di riferimento.

In caso di trasferimento della sede legale da una provincia all’altra, l’impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a

favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell’anno di riferimento o, se costituitasi in data successiva, a tale ultima data.

Soggetti obbligati al pagamento:

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese alla data del 1° Gennaio di ogni anno, ovvero nel corso dell’anno o frazione di esso (imprese individuali, società semplici, società commerciali, cooperative, consorzi e società consortili, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, gruppi economici di interesse europeo). Sono soggette al pagamento del diritto annuale anche le società che risultano in liquidazione, nonché le società che, pur avendo cessato l’attività non hanno effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese.

L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

DIRITTO ANNUALE

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Soggetti esonerati dal pagamento:

• I soggetti iscritti solo al REA - Repertorio Economico Ammini-strativo (Associazioni, Fondazioni, enti morali etc.);

• Le imprese che, al 31 dicembre dell’anno precedente cui si riferisce il diritto annuale, risultino in fallimento o liquidazione coatta amministrativa, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa;

• Le imprese individuali con attività cessata entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che abbiano presentato domanda di cancel-lazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno cui si riferisce il diritto annuale;

• Le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato al 31 dicembre dell’anno precedente, purché abbiano presentato la domanda di cancel-lazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno cui si riferisce il diritto annuale;

• Le cooperative che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il diritto annuale, risultino sciolte per effetto di un provvedimento dell’autorità Governativa competente.

MODI E TERMINI DEL PAGAMENTO

Il versamento dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, esclusivamente con lo stesso modello utilizzato per le imposte sui redditi (modello F24), entro

il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte, che per il 2009 è il 16/06/2009 (salvo il diverso termine previsto dall’Art.17 del D.P.R. 7/12/2001 n.435, e successive modi-ficazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare).

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini si applica la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione è comunque dovuta, anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

È possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.

Dal 1 gennaio 2007 per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalità riportate dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

N.B. Il mancato pagamento del diritto annuale, dell’anno precedente, impedisce il rilascio di certificati del Registro Imprese (Art.24, comma 35, della L.n.449/1997; nota esplicativa del Ministero delle Attività Produttive del 30/09/2005).

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INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

All’interno del Modello F24, la sezione da compilare è quella relativa a “ICI ed altri tributi locali”.

La compilazione di tale sezione va eseguita tenendo conto delle seguenti indicazioni:• nello spazio riservato al Codice ente

locale scrivere: RM• nello spazio riservato al Codice

tributo scrivere: 3850• non compilare lo spazio relativo alla

Rateazione • nello spazio riservato agli Importi a

debito indicare l’importo relativo al proprio caso

• nello spazio riservato all’Anno d’imposta scrivere l’anno al quale si riferisce il pagamento.

IL DIRITTO ANNUALE 2009

NUOVE ISCRIZIONI AL REGISTRO IMPRESE Nelle more della predisposizione del Decreto che determina la misura del diritto annuale da applicare alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese per l’anno 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n.3621/C del 19/01/2009, ha stabilito che le imprese di nuova iscrizione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sono tenute a corrispondere, in via provvisoria, gli importi di cui agli articoli 2 e 4 comma 2, del decreto 1° febbraio 2008, come indicato in tabella

nella pagina successiva:

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Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese

sedeEURO

unità localiEURO

Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole, imprese individuali

artigiane 88,00 18,00

Società semplici non agricole144,00 29,00

Società tra avvocati 170,00 34,00

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese

sedeEURO

unità localiEURO

Tutte le categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (imprese individuali, società di persone, società di capitali,

cooperative, consorzi, ecc.)

200 40

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’’estero (per ciascuna)

110

Nel caso in cui l’emanando decreto stabilisca importi diversi da quelli versati, le imprese provvederanno a compensare o a conguagliare l’importo pagato al momento dell’iscrizione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (Art.8, comma 2, DM. 11 maggio 2001 n.359), tramite Mod. F24.

Le imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese nel corso dell’anno 2009 sono tenute ad effettuare il versamento del diritto annuale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione, tramite modello F24, o direttamente agli sportelli della Camera di Commercio.

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IL DIRITTO ANNUALE 2008

IMPORTI DOVUTI - ANNO 2008

Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese

Per i soggetti iscritti o annotati nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, società semplici, imprese individuali artigiane ed agricole) l’importo del diritto è dovuto in cifra fissa ed è stato determinato con decreto 1° febbraio 2008, del Ministro delle sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nella misura riportata nella sottostante tabella.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano un diritto in misura fissa, come indicato nella sotto riportata tabella:

MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE

SPECIALE

sedeEURO

unità localiEURO

Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole, imprese individuali

artigiane

88,00 18,00

Società semplici non agricole 144,00 29,00

Società tra avvocati 170,00 34,00

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all’articolo 9,

comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 (per ciascuna unità locale)

110,00

Gli importi indicati in tabella relativi alle unità locali, si riferiscono a Camere di Commercio che non applicano maggiorazioni.

Le imprese che esercitano un’attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di

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Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (tutti i tipi di società, escluse le società semplici e tutte le imprese individuali non iscritte come piccoli imprenditori) l’importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato comples-sivo dell’impresa conseguito nell’anno precedente, come stabilito dall’art.17 della legge n.488/1999, ed è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 1° febbraio 2008, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, come riportate nella tabella seguente:

SCAGLIONI DI FATTURATO

Misure fisse e aliquoteda

EUROa

EURO

0,00 100.000,00 200,00 euro (misura fissa)

100.000,01 250.000,00 200+0,015% della parte eccedente 100.000,00

250.000,01 500.000,00 222,50+0,013% della parte eccedente 250.000,00

500.000,01 1.000.000,00 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00

1.000.000,01 10.000.000,00 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00

10.000.000,01 35.000.000,00 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00

35.000.000,01 50.000.000,00 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00

Oltre 50.000.000,00

2.815,00 +0,001%della parte eccedente 50.000.000,00(fino ad un massimo di 40.000,00 euro)

L’importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia, calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella

quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).

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Arrotondamenti: gli importi parziali, sia per la sede legale che per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto devono essere sempre arrotondati all’unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotonda-mento va effettuato per difetto.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La circolare MAP del 16 ottobre 2003 n.3567/C ha disposto l’applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio.

L’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art.13 del D.Lgs.18/12/1997, n.472, e ripreso dall’art.6 del D.L. n.54/05, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Condizioni per il ravvedimento operoso

Il contribuente può avvalersi del ravvedi-mento: • purché la violazione non sia stata

già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accer-tamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati in solido abbiano

avuto formale conoscenza; • provvedendo contestualmente al

versamento :A. del tributo dovuto B. degli interessi moratori C. della sanzione ridotta

• entro il limite di tempo massimo di un anno dalla commissione della violazione.

Si rammenta che in mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedi-mento è inefficace.

Come si calcola

L’omesso o insufficiente versamento del diritto annuale può essere regolarizzato:

1. entro 30 giorni dalla commissione della violazione (cosiddetto ravved-imento breve) mediante il contes-tuale pagamento:

• del tributo dovuto • degli interessi moratori commisu-

rati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con matura-zione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento

• della sanzione ridotta pari al 3,75% dell’importo di cui al punto a) (ossia 1/8 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).

Si precisa che il ravvedimento breve è alter-nativo al pagamento del diritto, che può essere effettuato entro i 30 gg successivi alla scadenza del termine, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

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2. entro un anno dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedi-mento lungo) mediante il contes-tuale pagamento

• del tributo dovuto • degli interessi moratori commisu-

rati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con matura-zione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento

• della sanzione ridotta pari al 6% dell’importo di cui al punto a) (ossia 1/5 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).

Il tasso di interesse legale è pari al 3% annuo dal 01/01/2008 (Decreto 12 dicembre 2007).

Modalità di versamento

Il versamento del diritto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione “ICI ed altri tributi locali” ed utilizzando i seguenti Codici tributo:

• 3850 per il diritto • 3851 per gli interessi moratori • 3852 per la sanzione ridotta.

Per ciascuno di essi deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale “codice ente” la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento (“RM” se trattasi di Roma) e quale “anno di riferi-mento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

I versamenti effettuati utilizzando il codice 3850 possono essere compensati con altri tributi, mentre è esclusa la possibilità di compensare i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852.

Ulteriori indicazioni anche sui seguenti siti:www.agenziaentrate.itwww.cameradicommercio.it/dirittoannualewww.infoimprese.it

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio diritto annualeIndirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Roma Via dei Cessati Spiriti 8/12Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00Chiusura cassa ore 14.45Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30Call Center 800.800.077Telefono 06 520821 Email [email protected]

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SANZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE

A partire dall’anno di competenza 2001, il tardivo od omesso pagamento del diritto annuale dà luogo all’applicazione di sanzioni amministrative tributarie dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto.

La sanzione amministrativa tributaria consiste nel pagamento di una somma di denaro la cui misura è determi-nata analizzando il singolo caso, sulla base del danno finanziario subito dalla Camera di Commercio, della gravità della violazione, della condotta dell’interessato nonché della sua personalità (desunta anche dai suoi precedenti fiscali).

Le sanzioni amministrative tributarie si applicano nei casi di:

TARDIVO VERSAMENTOVersamento effettuato con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto al termine di scadenza.

OMESSO VERSAMENTOVersamento non effettuato, versamento effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni dal termine di scadenza, versamento effettuato in parte ed oltre la scadenza, versamento effettuato in parte ed entro la scadenza limitata-mente al diritto non versato.

MISURA DELLA SANZIONE

TARDIVO VERSAMENTOsanzione del 10%

OMESSO VERSAMENTOsanzione del 30% + incremento per circostanze aggravanti

La normativa di riferimento è la seguente:• D.Lgs. 18/12/1997, n.472 recante

“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie”

• D.M.27/01/2005, n.54 recante “Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio”

• Circolare del Ministero delle Attività Produttive n.3587/C del 20/06/2005.

Nell’ambito di tale quadro normativo la Camera di Commercio di Roma, con delibera del Consiglio n.8 del 20/12/2005 e succ. mod. con delibera n.191 del 09/12/2008, ha adottato un proprio regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie appli-cabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale.

Il regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Roma può essere scaricato dal sito www.rm.camcom.it. alla pagina “Sanzioni relative al diritto annuale”.

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RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio diritto annualeIndirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Roma Via dei Cessati Spiriti 8/12Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00Chiusura cassa ore 14.45Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30Call Center 800.800.077Telefono 06 520821 Email [email protected]

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IL DIRITTO ANNUALE 2007

IMPORTI DOVUTI

Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese

MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE

SPECIALE

sedeEURO

unità localiEURO

Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole, imprese individuali

artigiane

88,00 16,00

Società semplici non agricole 144,00 29,00

Società tra avvocati 170,00 34,00

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all’articolo 9,

comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 (per ciascuna unità locale)

110,00

Gli importi indicati in tabella relativi alle unità locali, si riferiscono a Camere di Commercio che non applicano maggiorazioni.

Le imprese che esercitano un’attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.

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Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese

Fasce di fatturato per le imprese iscritte alla sezione ordinaria

SCAGLIONI DI FATTURATO

Misure fisse e aliquote

Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturatoda

EUROa

EURO

0,00 516.456,00 373,00 euro (misura fissa)

373

516.456,01 2.582.284,00 0,0070% 373 + 0,0070% della parte eccedente 516.456,00

2.582.284,01 51.645.689,00 0,0015% 517,61 + 0,0015% della parte eccedente 2.582.284,00

51.645.689,01 e oltre 0,0005%(fino ad un massimo di 77.500,00 euro)

1.253,56 + 0,0005% della parte eccedente 51.645.689,00

L’importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).

Per l’anno 2007 il decreto 23 marzo 2007, stabilisce che nel caso in cui dall’applicazione delle aliquote della tabella sopra riportata deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l’anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell’anno 2006. Le imprese sono invece tenute a versare l’importo derivante dalle aliquote di cui alla tabella nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2006.

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Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il diritto dovuto per l’anno 2007, dai sotto indicati soggetti, sarà il seguente:

MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER IMPRESE ISCRITTE NELLA

SEZIONE ORDINARIA

sedeEURO

unità localiEURO

Imprese individuali, società cooperative e consorzi 93,00 19,00

Società di persone (Snc, Sas) 170,00 34,00

Società di capitali con fatturato 2004 fino a Euro 516.456,00 373,00 75,00

Gli importi indicati in tabella relativi alle unità locali, si riferiscono a Camere di Commercio che non applicano maggiorazioni.

Le imprese che esercitano un’attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120, even-tualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.

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IL DIRITTO ANNUALE DEGLI ANNI PRECEDENTI

Per gli anni dal 2001 al 2006 la Camera di Commercio di Roma ha provveduto al recupero delle somme dovute e non versate attraverso la diretta iscrizione a ruolo con l’emissione delle relative cartelle di pagamento.

Con le cartelle esattoriali si richiede il pagamento del diritto annuale omesso, versato incompleto o versato oltre i termini di scadenza, nonché degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria prevista dalla normativa vigente (vedi sezione relativa alle sanzioni in materia di diritto annuale).

Nella cartella sono riportati tutti o solo alcuni dei seguenti codici:

• Cod.Trib.961 “Diritto Annuale”;• Cod.Trib.962 “Sanzione pecuniaria

per omesso o tardivo versamento diritto annuale”;

• Cod.Trib.992 “Interessi Moratori”.

In merito alle cartelle che recano l’iscrizione a ruolo della società di persone, si sottolinea una particolarità e cioè, la contestuale emissione di più cartelle per la stessa posizione REA: una nei confronti della Società quale intestatario principale e tante altre per quanti sono i soci amministratori in qualità di coobbligati; in questo caso per l’estinzione dell’obbligazione è suffi-ciente effettuare un solo versamento.

In seguito all’iscrizione a ruolo i pagamenti vanno effettuati, esclusiva-mente, a favore dei competenti Agenti della riscossione tributi.

N.B. Ai fini dell’identificazione dell’impresa iscritta a ruolo, si chiede di prestare attenzione al numero REA indicato a pagina 2 della cartella stessa.

RICORSO AVVERSO LA CARTELLA DI PAGAMENTO

Considerato che il diritto annuale è un “Tributo” a tutti gli effetti, nel caso di controversie in materia, la competenza è del giudice tributario e non del giudice ordinario.

È possibile presentare ricorso, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, entro 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale di pagamento.

L’appello va presentato alla Commis-sione Tributaria Regionale, ed è previsto anche il ricorso per Cassazione.

RIFERIMENTIArea IV Servizi all’utenzaUfficio diritto annualeIndirizzo Roma V.le Oceano Indiano 19Roma Via Capitan Bavastro 116Roma Via dei Cessati Spiriti 8/12Civitavecchia L.go Cavour 6Velletri Via Filippo Turati 7c/o Centro Culturale AmministrativoGuidonia Via Tiburtina Km20

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Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00Chiusura cassa ore 14.45Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30Call Center 800.800.077Telefono 06 520821 Email [email protected]

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La pubblicazione è stata realizzata grazie al coordinamento editoriale dell’Azienda Speciale ASSET Camera - uff. Comunicazione, in collaborazione con l’Area III - Attività Promozionali della Camera di Commercio di

Roma e del personale delle aree dirigenziali e delle Aziende Speciali dell’Istituzionale Camerale.