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IL PRIVATE LIFE INSURANCE

24 maggio 2016Giovanna Aucone

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Page 2: Il Private Life Insurance

Parte 1: Il Private Insurance: definizione; Parte 2: I prodotti assicurativi di Ramo III: il quadro normativo

e la natura delle polizze linked; Parte 3: I vantaggi delle polizze linked:A) Insequestrabilità e impignorabilità;B) Salvaguardia dal bail in;C) La pianificazione finanziaria patrimoniale;D) La pianificazione successoria; Parte 4: Conclusioni.

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Indice:

Page 3: Il Private Life Insurance

Parte 1Private Insurance:

definizione.

24 maggio 2016Giovanna Aucone

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Page 4: Il Private Life Insurance

Il Private Insurance è l’insieme delle soluzioni vita e danni offerte alla clientela «private» (famiglie con risorse finanziarie disponibili superiori a 500.000 €), con problematiche sofisticate e complesse.

*Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance di AIPB

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Private Insurance: definizione

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Polizze di assicurazione sulla vita (di diritto estero e non) ad elevato contenuto finanziario in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli investitori più facoltosi ed alle rispettive famiglie (polizze portfolio, unit private)

Polizze di copertura di rischi sulla durata della vita (assicurazioni caso morte più tradizionali);

Polizze danni (contratti ad elevata personalizzazione) volte alla copertura dei rischi patrimoniali legati ai beni mobili e immobili del cliente «private»;

Polizze danni che offrono una copertura sui rischi personali (rischio di danni alla persona).

* Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance di AIPB

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Private Insurance: cosa comprende?

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Il Private Insurance è un offerta di prodotti assicurativi:

-altamente personalizzata;-formulata attraverso una struttura dedicata;-standardizzata.

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Private Insurance: definizione

Page 7: Il Private Life Insurance

Concetto ‘’Taylor Made’’:

«Il Private Insurance è un concetto che integra i servizi di private banking e di gestione patrimoniale con un utilizzo sofisticato dell’assicurazione sulla vita, quale strumento di pianificazione finanziaria e successoria in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli investitori più facoltosi e alle rispettive famiglie».

* Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance di AIPB

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Private Insurance: definizione

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IVASS (Circolare ISVAP 29 Marzo 1995 n.241):

« Si considerano ‘’standardizzati’’ quei prodotti ai quali accedano garanzie e clausole non modificabili da parte del dipendente dell’ente creditizio».

Per via interpretativa, tutto ciò che non rientra nella disposizione di cui sopra, si considera «prodotto non standardizzato».

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Private Insurance: Prodotti distribuibili

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Gestione, organizzazione e controllo del patrimonio;

Protezione del patrimonio da condizionamenti e pericoli;

Passaggio Generazionale; Gestione della liquidità.

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I Bisogni del Cliente Private

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Parte 2: I prodotti assicurativi di Ramo III

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Inquadramento Contrattuale delle polizze linked

•Art. 2 D.Lgs 209/2005:

- «le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento».

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Soggetti:

-Compagnia assicurativa;-Contraente;-Assicurato;-Beneficiario (persona fisica/persona giuridica/società fiduciaria);-Banca depositaria;-Asset manager;-Eventuali intermediari assicurativi abilitati.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Inquadramento Contrattuale delle polizze linked

La caratteristica distintiva di tale tipo di polizze è il trasferimento, totale o parziale, del c.d. rischio di investimento: ossia “il rischio dei risultati dell’investimento dei premi pagati a fronte delle operazione dei rami vita”.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Tipologie

• Pluralità di prodotti dalle caratteristiche differenti raggruppati sotto la comune denominazione di contratti linked:

– unit o index garantite– unit o index parzialmente garantite– unit o index pure

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Unit o index garantite:

– sia il rischio finanziario che quello demografico sono sopportati dall’impresa di assicurazione ;

Al beneficiario viene garantito, al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana, l’intero capitale versato e, in certi casi, anche un rendimento minimo.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Unit o index parzialmente garantite:

– la compagnia copre il rischio demografico;

– il rischio finanziario viene in parte trasferito sul contraente;

La compagnia è obbligata a corrispondere al contraente almeno parte del capitale.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Unit o index pure:

– non prevedono un rendimento;

– non prevedono una garanzia di restituzione del capitale;

Il contraente resta esposto al rischio dell’andamento del sottostante e al rischio di controparte.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Il «rischio di controparte»

•Prodotti linked garantiti o parzialmente garantiti:

-«rischio di controparte» assorbito o parzialmente trasferito in capo alla Compagnia assicurativa

•Prodotti linked puri:-«rischio di controparte» grava sul contraente.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Elementi utilizzati nella determinazione della natura

• Trasferimento del Rischio Demografico: - Rischio di verificazione di evento futuro e incerto attinente alla

vita umana;

• Trasferimento del Rischio di Investimento:- Nelle polizze unit linked, rischio connesso all’andamento dei

fondi di investimento sottostanti;

• Diversi gradi di combinazione dei due elementi. Slide 19

I prodotti assicurativi di ramo III

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Dottrina

• Interpretazioni restrittive basate sul rischio demografico:a) senza sopportazione del rischio demografico da parte della compagnia, polizze

linked garantite estranee a funzione tipica del contratto assicurativa sulla vita (M. Stella Richter)

b) «un capitale, il cui importo varierà tra il 105% ed il 100,1 del valore maturato se il fondo al quale le prestazioni dell’assicuratore sono connesse dovesse registrare un andamento negativo» non sembra essere perfettamente conciliabile con la funzione previdenziale (E.Piras).

• Interpretazione estensiva basata su rischio demografico (A. Miola):a) Con sussistenza del rischio demografico in capo alla compagnia vi è funzione

previdenziale, anche in assenza di rischio di investimento a carico di quest’ultima.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Giurisprudenza di merito

• Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica del contratto di assicurazione;

• Natura mista assicurativo-finanziaria con prevalenza del carattere finanziario del contratto di assicurazione;

• Causa mista con prevalenza della tipologia assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Giurisprudenza ComunitariaDirettiva n. 2002/92/CE del Parlamento Europeo

Le polizze linked vengono qualificate dal Legislatore comunitario quali operazioni di assicurazione, in quanto le prestazioni sono condizionate al verificarsi di un evento relativo alla durata della vita umana.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Corte di Cassazione Sentenza n. 8671 del 31 marzo 2008

«Si dovrebbe ravvisare nelle polizze linked una natura puramente assicurativa. La loro particolare struttura non sarebbe null'altro che effetto dell'evoluzione del mercato assicurativo/previdenziale negli anni, e pertanto tali strumenti sarebbero perfettamente rispondenti alle logiche assicurative moderne».

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Corte di Cassazione Sentenza n. 6061 del 18 aprile 2012«Nel caso in cui sia stabilito che alla scadenza del contratto o al verificarsi

dell’evento in esso dedotto l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare […] il giudice al fine di stabilire se l’impresa […] abbia violato le regole di comportamento […] deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, indipendentemente dal nomen iuris attribuitogli sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato)».

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Corte di Cassazione Sentenza n. 6061 del 18 aprile 2012

• In sintesi:a) Insufficienza del nomen iurisb) Valutazione concreta se l’assicuratore assume un rischio connesso alla

vita umana ovvero se grava sul contraente il rischio di performance

• Principio di diritto:- Valido per i contratti stipulati prima di entrata in vigore della L.

262/2005 e del D. Lgs 303/2006.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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•Stabilire la natura delle polizze linked è una questione meramente interpretativa

•Diversi orientamenti in dottrina e in giurisprudenza

•La diversa natura ha implicazioni in tema di normativa applicabile

•Il concetto di «rischio demografico» rappresenta un criterio essenziale usato dalla giurisprudenza per la determinazione della natura delle polizze linked

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I prodotti assicurativi di ramo III

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In sintesi, i criteri utilizzati dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina per la determinazione della natura finanziaria delle polizze linked:

a)Possibilità di riscattare la polizza durante il periodo contrattuale;b)Pagamento di un premio unico;c)Durata predeterminata del contratto;d)Ammontare del beneficio correlato esclusivamente agli investimenti finanziari;e)Rischio di investimento interamente a carico dell’assicurato.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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IVASS - Regolamento n. 32 del 11.06.2009

Art. 9: «I contratti classificati nel ramo III di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico».

Il Regolamento non indica un livello minimo di «rischio demografico» che la Compagnia assicurativa dovrebbe coprire.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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• Contesto attuale:

a) Nuove norme per la strutturazione ed il collocamento dei prodotti;

b) Due autorità competenti (CONSOB e IVASS) con l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme e regolamentare il settore;

c) Wording evoluto verso causa mista.

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I prodotti assicurativi di ramo III

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Parte 3:

I vantaggi delle polizze linked

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insequestrabilità e impignorabilità; pianificazione finanziaria patrimoniale; pianificazione successoria; prodotti esenti da imposta di successione; polizze escluse dall’asse ereditario; mantenimento del tenore di vita dopo la cessazione dell’attività; mantenimento e conservazione dell’anonimato; salvaguardia dal bail in.

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I vantaggi delle polizze linked

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•I contratti di assicurazione vita sono impignorabili ed insequestrabili;•Rimangono impregiudicati i diritti dei legittimari.

•Ai sensi dell’art. 1923 c.c. «le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione e alla riduzione delle donazioni».

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Impignorabilità e insequestrabilità

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•Fallimento dell’imprenditore:Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «stante la impignorabilità ex. art. 1923 c.c., come sopra interpretato, dei crediti del fallito derivanti dal contratto di che trattasi, gli stessi rientrano tra le cose non comprese del fallimento in ragione della loro non pignorabilità ex lege ai sensi dell’art. 46, L.F.»

«Il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto assicurativo per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto». (Cass. SS.UU. 8271/2008).

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Impignorabilità e insequestrabilità

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Giurisprudenza – S.U. del 31 marzo 2008

Art. 1923, comma 1, applicabile se il contratto assolve, in concreto, una funzione previdenziale.

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Impignorabilità e insequestrabilità

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Giurisprudenza più recente

• Sentenza n. 18736 del 6 maggio 2014 della Terza Sezione Penale della Corte della Cassazione:

a) Sequestro preventivo applicabile alle polizze assicurative sulla vita;

b) Art. 1923 riguarda solo i rapporti civilistici.

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Impignorabilità e insequestrabilità

Page 36: Il Private Life Insurance

Principi pacifici:

• Al fine di valutare se l’art. 1923, comma i, c.c. sia applicabile è necessario che l’assicurazione persegua uno scopo di previdenza;

• La polizza vita non può essere sottoposta a sequestro o a pignoramento.

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Impignorabilità e insequestrabilità

Page 37: Il Private Life Insurance

Limiti:

• Il divieto di impignorabilità viene meno in ambito penale;

• Nei casi in cui il contraente non sia un imprenditore – e non possa quindi fallire – o anche quando il contraente sia un imprenditore, ma sia passato più di un anno dalla stipula del contratto di assicurazione, si può smobilizzare il capitale di polizza a favore dei creditori con la revocatoria ordinaria.

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Impignorabilità e insequestrabilità

Page 38: Il Private Life Insurance

Dal bail out … al bail in

Dal 1 Gennaio 2016 i salvataggi delle banche non saranno più finanziati dallo Stato, bensì:

(i)dagli azionisti; (ii)dagli obbligazionisti; (iii)dai correntisti con depositi superiori a 100.000€.

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Salvaguardia dal bail in

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•Le esigenze del cliente:

Creare un reddito alternativo a quello professionale nel caso in cui l’azienda attraversi un periodo di difficoltà;Assecondare, in caso di premorienza, eventuali esigenze di famiglia e favorire le persone meno protette dalle circostanze della vita;Costruire un’ulteriore pensione per quando si interromperà l’impegno diretto nell’attività professionale.

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La pianificazione finanziaria patrimoniale

Page 40: Il Private Life Insurance

•Possibili soluzioni:

a)Polizza vita di puro rischio: Tale polizza, garantendo il capitale garantisce ai familiari, in caso di premorienza del cliente, di avere il tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze alla gestione dell’attività professionale.

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La pianificazione finanziaria patrimoniale

Page 41: Il Private Life Insurance

•Possibili soluzioni:

b) Unit linked (di diritto italiano o di diritto estero): Tale polizza ha la caratteristica di essere estremamente personalizzata e permette di beneficiare di vantaggi non solo fiscali, ma anche finanziari, successori e civilistici tipici delle polizze assicurative

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La pianificazione finanziaria patrimoniale

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Home Country Control

Le Compagnie di assicurazione aventi sede nel territorio dell’Unione Europea possono, nel rispetto delle norme di interesse generale recepite ed emanate dall’ISVAP, distribuire i propri prodotti sul territorio italiano, rimanendo soggette al solo controllo dell’organismo competente nel proprio paese di residenza

Legge Italiana: Si applica alla fase precontrattuale e contrattuale;

Legge del Paese di provenienza: Si applica alla normativa finanziaria e alla regolamentazione degli asset.

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La pianificazione finanziaria patrimoniale

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Esempi di unit linked di diritto estero

• Lussemburgo

Capitale di origine del modello Private Insurance; Sede principale del Ramo Vita europeo; La legislazione garantisce massima privacy assicurativa; Gli asset a copertura delle riserve tecniche devono essere

periodicamente inventariati; In caso di insolvenza degli Assicuratori, il contraente della polizza

lussemburghese sarà un creditore privilegiato di primo grado sul patrimonio regolamentato.

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La pianificazione finanziaria patrimoniale

Page 44: Il Private Life Insurance

Esempi di unit linked di diritto estero

• Irlanda

La normativa irlandese offre un’ampia flessibilità ed ammette senza restrizione l’utilizzo di fondi non armonizzati;

Gli asset appartenenti ai contratti assicurativi sono separati dagli altri asset di proprietà della compagnia assicurativa. La compagnia deve tenere un registro contenente l’elenco degli asset rappresentanti le riserve tecniche;

Il valore degli asset rappresentanti le riserve tecniche non può essere inferiore alle riserve stesse;

Assenza di garanzia massima della privacy; Contraenti e Beneficiari godono di una priorità assoluta su ogni altro creditore

della Compagnia Assicurativa (opzione A Direttiva UE 2001/17); Possibilità di sottoscrivere prodotti finanziari non armonizzati.

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La pianificazione finanziaria patrimoniale

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Cos’è?

• La pianificazione successoria è un modo per conservare il patrimonio familiare in buone condizioni e trasmetterlo alle generazioni future;

• Esistono diversi strumenti a seconda degli effetti che si desiderano (Testamento, Trust, Polizze Vita).

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La pianificazione successoria

Page 46: Il Private Life Insurance

La polizza vita può essere uno strumento da utilizzare mortis causa o inter vivos per trasmettere e tutelare il patrimonio aziendale/familiare;

L’evoluzione familiare (unioni civili, separazioni, coppie di fatto): le polizze vita sono escluse dall’asse ereditario, ma non possono ledere la quota di legittima. In questo modo si possono coinvolgere nell’eredità anche soggetti che non sono legalmente parte della famiglia.

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La pianificazione successoria

Page 47: Il Private Life Insurance

Protezione dei soggetti «deboli»: la polizza vita può essere usata come strumento di utilità economica per tutelare un soggetto considerato «debole» (es. figlio non autosufficiente);

La polizza vita può essere uno strumento di tutela patrimoniale alternativo a forme giuridiche, come fondo patrimoniale, trust o vincolo di destinazione.

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La pianificazione successoria

Page 48: Il Private Life Insurance

E’ possibile nominare qualsiasi soggetto come beneficiario della polizza vita, con la possibilità di poterlo modificare in qualsiasi momento;

Anche in caso di rinuncia dell’eredità da parte del beneficiario, quest’ultimo può comunque riscuotere la prestazione assicurativa.

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La pianificazione successoria

Page 49: Il Private Life Insurance

La figura del beneficiario

Il beneficiario acquista un diritto «iure proprio»;Le somme riscosse a titolo di beneficio non rientrano nell’asse ereditario del de cuius;Le somme riscosse dal beneficiario sono esenti dall’imposta di successione;Il contraente può designare un beneficiario che non rientri nel proprio asse ereditario nei limiti della quota del patrimonio disponibile.

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La pianificazione successoria

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La figura del beneficiario

Diritto di accesso degli eredi ai dati personali dei beneficari:Cass. Civ., Sez. I, n. 17790 - 8 settembre 2015

“In tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell'art. 9, comma 3, d.lg. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo”

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La pianificazione successoria

Page 51: Il Private Life Insurance

La figura del beneficiario

Diritto di accesso degli eredi ai dati personali dei beneficari:Cass. Civ., Sez. I, n. 17790 - 8 settembre 2015

PrincipiArt. 9 co. 3 DLgs 196/2003 : I diritti dell’interessato riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione

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La pianificazione successoria

Page 52: Il Private Life Insurance

La figura del beneficiario

Sentenza N. 7863/2015, Cass. Civ;Sentenza N. 3263/2016 , Cass. Civ.:

» Se si indica come beneficiario una persona non legata da rapporti di parentela al contraente, allora si tratta di donazione indiretta.

» Costituisce donazione indiretta compiuta con spirito di liberalità l'indicazione di un terzo, come beneficiario di un'assicurazione sulla vita, che non sia legato all'assicurato da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica.

» Applicabilità dell’art. 775 del codice civile: se essa è compiuta da un incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che il designante abbia in concreto subito.

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La pianificazione successoria

Page 53: Il Private Life Insurance

Vantaggi e Svantaggi rispetto al Trust

• Vantaggi Trust: Conferimento di liquidità dei beni; Possibilità di dilazionare il trasferimento dei beni.

• Svantaggi Trust: Perdita irrevocabile della titolarità dei beni; Imposta di donazione al trasferimento.

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La pianificazione successoria

Page 54: Il Private Life Insurance

Vantaggi Polizza vita rispetto al Trust

• Vantaggi: Il contraente rimane titolare dei beni fino alla morte; Il contraente può effettuare prelievi e conferimenti durante la

durata del contratto; Il contraente può cambiare il beneficiario in qualsiasi momento; La polizza vita è esente dalla tassa di successione.

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La pianificazione successoria

Page 55: Il Private Life Insurance

Vantaggi fiscali: Attraverso la sottoscrizione di una polizza vita è possibile usufruire di una serie di vantaggi fiscali.

La fiscalità deve essere corrisposta solo nel momento in cui si verifica la certezza di un rendimento.

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La pianificazione successoria

Page 56: Il Private Life Insurance

Imposta di successione:

• Beni tassati: Immobili; Obbligazioni; Azioni e partecipazioni; Trust.• Beni esenti: Polizze Vita; Titoli di Stato; Azioni, partecipazioni in società e aziende in particolari casi.

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La pianificazione successoria

Page 57: Il Private Life Insurance

Polizze vita: tassazione in sede di riscatto o a scadenza

Il reddito conseguito (sotto forma di capitale o rendita) appartiene alla categoria dei redditi di capitale, ex art. 44 TUIR;

L’imposta sostitutiva è dovuta solo nella misura in cui si realizzi un differenziale positivo tra il capitale pagato dall’impresa di assicurazione e i premi versati;

Differimento del pagamento dell’imposta al momento del riscatto o a scadenza.

*Fino al 31.12.2011 si applica l’aliquota del 12,5% indipendente dalla composizione del sottostante finanziario collegato al contratto;

Dal 01.01.2012 al 30.06.2014 si applica l’aliquota del 12,5 o del 20% in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto;

A partire dal 01.07.2014 si applica l’aliquota del 12,5% o del 26% in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto.

Le aliquote del 20% e del 26% sono applicabili alla sola parte di rendimento riferibile agli strumenti finanziari collegatati alla polizza che siano diversi da Titoli di Stato o equiparati. Slide 57

La pianificazione successoria

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Trattamento fiscale delle erogazioni periodiche e ricorrenti

Può verificarsi l’ipotesi di pagamento anticipato del premio cui segua l’obbligo per l’assicuratore di versare annualmente all’assicurato una percentuale dell’investimento

Con risoluzione n. 138/2004 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che «l’eventuale guadagno per l’assicurato dipende esclusivamente dal risultato della componente derivata del titolo strutturato, determinabile soltanto alla data della scadenza del contratto o del riscatto anticipato» dunque «l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere effettuata alla predetta data, sempreché alle scadenze periodiche non sia determinabile con certezza un vero e proprio rendimento finanziario».

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La pianificazione successoria

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Agenzia delle Entrate: Circolare n. 8/E 01.04.2016

Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

Anteriormente alla legge di Stabilità per il 2015, l’articolo 34, ultimo comma, Dpr 601/1973 disponeva che i capitali percepiti, dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita, in caso di morte dell’assicurato erano completamente esenti dall’Irpef. Per effetto della legge di Stabilità per il 2015 (valevole per i proventi percepiti dal 1° gennaio 2015, anche se il decesso dell’assicurato sia avvenuto anteriormente) è stata limitata questa esenzione dall’Irpef ai soli capitali erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per il caso morte, a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari.

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La pianificazione successoria

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Agenzia delle Entrate: Circolare n. 8/E 01.04.2016

a) “Temporanea caso morte” (la cui stipula è totalmente finalizzata alla copertura del rischio demografico): Ai proventi che vengono corrisposti ai beneficiari si applica la piena esenzione Irpef;

b) Polizze vita “miste” (le quali, cioè, oltre alla componente demografica, hanno anche una componente meramente finanziaria): ciò che viene percepito dal beneficiario a titolo di copertura del rischio demografico beneficia dell’esenzione Irpef, mentre non ne beneficia la prestazione che i beneficiari ricevono con riferimento alla componente finanziaria della polizza.

I proventi di quest’ultimo tipo sono dunque redditi di capitale.

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La pianificazione successoria

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Monitoraggio fiscale

Le polizze assicurative stipulate con imprese estere costituiscono «attività estere di natura finanziaria» e sono soggette alla disciplina del monitoraggio fiscale

• Pagamento del premio verso l’estero;• Percezione del capitale/rendita dall’estero;• Detenzione della polizza all’estero.

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La pianificazione successoria

Page 62: Il Private Life Insurance

Agenzia delle Entrate: Reg. 41/2012

«I redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR corrisposti da parte di soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita, nonché di capitalizzazione, sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6002 , analogamente a quanto avviene nei casi in cui la corresponsione di tali redditi sia effettuata da imprese di assicurazione residenti in Italia».

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La pianificazione successoria

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Agenzia delle Entrate: Reg. 41/2012

«In particolare, è previsto l’esonero dal monitoraggio fiscale per:

le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997;

per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali»

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La pianificazione successoria

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Limiti Polizza vita

Non può essere utilizzata per escludere i legittimari dall’asse ereditario;

Le polizze possono essere utilizzate per il solo passaggio di denaro e non per asset o servizi;

Nessun differimento alla liquidazione della prestazione assicurativa (es. non è possibile subordinare la prestazione assicurativa al beneficiario al raggiungimento di una certa età da parte del beneficiario).

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La pianificazione successoria

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Possibilità di gestire il passaggio generazionale del proprio patrimonio, minimizzando l’impatto fiscale; i contratti assicurativi sono esenti da imposta di successione;

Volontà di pianificare i propri risparmi attraverso un investimento flessibile e realmente personalizzato;

Accesso, a condizioni fiscalmente efficienti, a strumenti di investimento tradizionalmente penalizzati da una tassazione estremamente sfavorevole;

Possibilità di gestire problematiche particolarmente sofisticate relative alla propria situazione familiare e patrimoniale;

Ottimizzazione fiscale sui prodotti costituenti il fondo di gestione sottostante.

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Conclusioni: Perché scegliere una polizza vita?

Page 66: Il Private Life Insurance

Main contacts:

Giovanna AuconeE.: [email protected]: +39 06 884 1535  

MilanVia S.Andrea 320121 MilanoT.+39 :02 760 13359F.:+39 02 760 27478

RomeVia Lisbona 1100198 RomaT.:+39 06 884 1535 F.:+39 06 884 2094