Il gatto nero tra legge e leggenda
Dott.ssa Eleonora PirainoResponsabile del Tribunale degli Animali di Roma
Praticante abilitato presso il Foro di RomaStudiosa presso la cattedra di Diritto Penale dell’università La Sapienza di Roma
www.eleonorapiraino.itmobile: (+39) 339.5016032 / e-mail: [email protected]
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Il gatto nero tra legge e leggenda
1° legge a tutela degli animali: era vietato far del male ai gatti o trasferirli al di fuori del Regno dei Faraoni. In caso di incendio o qualsiasi emergenza che richieda l'evacuazione di
un'abitazione, il gatto doveva essere salvato prima di ogni altro membro della famiglia e degli oggetti che si trovavano nella casa. Per i trasgressori era prevista la pena di morte.
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Il gatto nell’Antico Egitto
Il gatto nero tra legge e leggenda
I culti pagani devono essere cancellati o, se non si riesce ad estirparli, devono essere in qualche modo assimilati. Tanto che antichi
dei vengono trasformati in demoni, creature maligne da combattere. E il gatto nero, alleato di Iside, la dea della notte, da
sacro diventa diabolico e maligno e, quindi, pericoloso.
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L’avvento del Cristianesimo
Il gatto nero tra legge e leggenda
Rappresenta un periodo buio di ignoranza e
malafede in cui i gatti neri vengono considerati un
terribile nemico da distruggere con ogni
mezzo: i gatti neri venivano bruciati sul rogo
insieme alle streghe.
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Il MedioEvo
Il gatto nero tra legge e leggenda
Sembra proprio che lo sterminio dei gatti neri inizi, appunto, nel Medioevo. Per colpa di quella che può essere considerata una legge per i credenti,
ovvero una bolla papale. Il 13 giugno 1233 papa Gregorio IX emanò la bolla Vox in Rama con la quale il pontefice condannava gli eretici, tra i quali,
ovviamente, le streghe. In una parte di questa bolla il pontefice parla del momento di difficoltà che la Chiesa viveva in quegli anni, dicendo che il
demonio insidiava il cammino degli uomini di buona volontà arrecando così alla Chiesa sofferenze fisiche e morali. Dopodiché dice che contro questo stesso ordine di cose bisognava insorgere e armarsi. Dopo di ciò, per far capire il momento di difficoltà che la Chiesa stava attraversando, parla di
un’ammucchiata tra uomini e bestie che segue l’entrata in scena proprio di un gatto nero, identificato con Satana.
A questa bolla, che di fatto identificava Satana col gatto nero, seguì uno sterminio di gatti neri avvenuto nel nome di Dio.
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Papa Gregorio IX e la bolla papale Vox in Rama
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Nel 1484 papa Innocenzo VIII con la sua bolla papale “Summis desiderantes
affectibus” decretò la caccia alle streghe. Anche solo dar del cibo ad un gatto nero era sufficiente perché una donna venisse accusata di pratiche
diaboliche.
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Papa Innocenzo VIII e la bolla papale Summis desiderantes affectibus
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Muezza, la gatta di Maometto, godeva di un singolare privilegio: poteva dormire sulla veste del Profeta. Un giorno Maometto
dovette allontanarsi proprio mentre Muezza riposava e lui, pur di non disturbare il sonno della micia, tagliò la manica della
veste. Al suo ritorno in segno di riconoscenza Muezza si inchinò al padrone e Maometto la accarezzò, garantendo così al gatto
un posto in Paradiso. Muezza fu protagonista anche di un miracolo di Maometto. Un giorno mentre il profeta viaggiava in groppa ad un cammello il gatto inavvertitamente scivolò via dal mantello del profeta nel quale riposava. Maometto, vedendola cadere di schiena, con la forza del pensiero, la rigirò facendola
atterrare, così, sulle zampe. Ecco perché i gatti atterrano sempre in questo modo.
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Maometto e la gatta Muezza
Il gatto nero tra legge e leggenda
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con
la multa da 3.000 a 15.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
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Maltrattamento di animaliArt. 544 ter del Codice Penale
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1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da
tre mesi a diciotto mesi.
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Uccisione di animaliArt. 544 bis del Codice Penale
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1. E' introdotto il reato di traffico illecito di animali da compagnia che punisce con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 chiunque introduca sul territorio
nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale;
2. L'uccisione di animale ex art. 544 bis c.p. è punita non più con la reclusione da 3 a 18 mesi, ma con la reclusione da 4 mesi a 2 anni;
3. Il maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. è punito non più con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000€, ma con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a
30.000€ e tali pene vengono raddoppiate qualora dal maltrattamento derivi la morte dell'animale;4. Diventa maltrattamento di animale anche il taglio o l'amputazione della coda o delle orecchie, la
recisione delle corde vocali, l'asportazione delle unghie o dei denti e altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici, a meno che non sia eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale o quando l'intervento è
considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere del singolo animale.
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Convenzione europea per la protezione degli animali da compagniaBruxelles del 13 Novembre 1987
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Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
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Principio del favor reiArt. 2 comma 4 del Codice penale
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1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da
tre mesi a diciotto mesi.
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Uccisione di animaliArt. 544 bis del Codice Penale
Uccisione di animali altruiArt. 638 del Codice Penale
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
Il gatto nero ed io ringraziamo…Dott.ssa Eleonora Piraino
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