Download - Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

Transcript
Page 1: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

245

VII. L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli Sommario: 1.Origini. - 2.Natura dell’assicurazione della r.c.a. - 3.L’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. - 3.1.I soggetti. - 3.2.L’oggetto. - 3.3.Presupposti dell’obbligo. - 3.4.I veicoli a motore. - 3.5.Strade di uso pubblico. - 3.6.Targa prova. - 3.7.Gare e competizioni sportive. - 3.8.Veicoli immatricolati all’estero. - 4.Trattative e conclusione del contratto. - 4.1.L’obbligo della società assicurativa di contrattare. - 4.2.La conclusione del negozio giuridico. - 5.Forma del contratto. - 6.Attestazione sullo stato di rischio. - 7.Durata del contratto. - 8.I soggetti del contratto. - 9.Le obbligazioni delle parti. - 10.Il premio. - 10.1.La quantificazione del premio. - 11.Le formule tariffarie. - 11.1.Bonus/malus. - 11.2.La responsabilità dell’assicurato. - 11.3.Altre tipologie di tariffa. - 12.Il rischio e le sue delimitazioni. - 12.1.Chi può considerarsi proprietario?. - 12.2.Il conducente. - 12.3.I soggetti danneggiati. - 13.La circolazione contro la volontà del proprietario. - 13.1.L’efficacia della copertura assicurativa del proprietario nel caso di circolazione contro la sua volontà. - 13.2.L’azione diretta del terzo danneggiato nel caso di circolazione contro la volontà del proprietario. - 14.Delimitazioni del rischio causali, spaziali e temporali. - 15.I rischi esclusi. - 16.Aggravamento, diminuzione, cessazione del rischio. - 17.Il trasferimento di proprietà del veicolo. - 18.Il massimale. - 18.1.Superamento del massimale e mala gestio propria. - 19.L’azione

diretta. - 19.1.La procedura stragiudiziale. - 20.Il risarcimento diretto. - 20.1.Ambito di applicazione. - 20.2.Liquidazione stragiudiziale. - 20.3.Obbligo di assistenza della vittima.

1.Origini. La società umana è radicalmente cambiata dalla scoperta del motore a scoppio, infatti sono migliorati gli scambi commerciali, l’economia, le comunicazioni ed il benessere. Tuttavia, questa innovazione, ha cristallizzato un problema che prima era sconosciuto all’uomo: gli incidenti stradali. Ogni ordinamento giuridico, mondiale, ha preso in seria considerazione questo tema avviando politiche volte alla riduzione dei sinistri, mediante l’educazione dei consociati alla guida dei veicoli e innalzando i controlli delle forze dell’ordine. Oltre a questi strumenti, il legislatore ha dovuto far fronte alla necessità, da parte delle vittime dei sinistri, di ottenere un ristoro a causa delle lesioni ( permanenti o temporanee ) subite. Gli strumenti adottati possono essere distinti in due categorie: sistemi non assicurativi ( nei quali non è stato

Page 2: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

246

stipulato un contratto di assicurazione ) e i sistemi assicurativi ( è stato stipulato il contratto di assicurazione )1. I sistemi non assicurativi possono distinguersi ulteriormente in sistema dell’indennizzo di Stato e in sistema della garanzia finanziaria. Nel primo il risarcimento del danno viene allocato alla vittima da un ente pubblico, tale strumento presenta il vantaggio di poter ottenere sempre il ristoro. Tuttavia, l’entità di esso non potrà mai essere integrale, in quanto l’ordinamento giuridico non riesce a coprire la totalità del pregiudizio2. Nel secondo, il legislatore obbliga il proprietario del veicolo, allorquando si verifichi il sinistro, di dimostrare la propria solvibilità al danneggiato. In caso contrario l’autorità pubblica provvederà al ritiro della sua patente. Nei sistemi di indennizzo di tipo assicurativo, la pretesa risarcitoria della vittima è garantita dall’intervento delle società assicurative. Questo paradigma si diversifica in: sistemi no fault e assicurazione della responsabilità civile3. Nei sistemi no fault il danneggiato ottiene il ristoro dalla società assicurativa privata, indipendentemente dal fatto che costui sia responsabile o abbia subito nocumento da un terzo. Tali sistemi non sono omogenei, si distinguono per quanto attiene il diritto di azione dei confronti del danneggiante, il genere di contratto assicurativo stipulato e la natura obbligatoria della stipula ( ROSSETTI, 2010, pg. 5 ). Il diritto di azione nei confronti del danneggiante differenzia i sistemi no fault, infatti può essere escluso totalmente o consentito se oltrepassa un certo limite ( threshold ). In questa ultima ipotesi la vittima potrà agire nei confronti del danneggiante, al fine di ottenere il risarcimento del danno che non ha potuto acquisire dalla società assicurativa, in quanto superiore alla soglia. Essa ( threshold ) può essere

1 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 4 2 Z. NOVOTNI, Nuove tendenze dell’assicurazione r.c.a. nei Paesi socialisti europei, in Assicurazioni, 1984, I, 3 3 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 5

Page 3: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

247

valutata in danaro o mediante una descrizione verbale ( ROSSETTI, 2010, pg. 5 ) . Per quanto attiene alla tipologia di assicurazione può essere differente tra i vari modelli di no fault. I Paesi che applicano questo sistema impongono la stipula di un contratto di assicurazione contro i sinistri, sia nel proprio interesse, sia a favore di un terzo ( ROSSETTI, 2010, pg. 5 ). In questa ipotesi la società assicurativa coprirà il rischio del pregiudizio, all’individuo o alle cose, arrecato al terzo. L’obbligatorietà nel sistema no fault a volte è tassativa, in altre il legislatore permette ai consociati di scegliere se adottare un sistema ordinario di responsabilità civile, ovvero quello no fault. Il modello alternativo, a questo, è quello dell’assicurazione di responsabilità civile imposto ex lege, al fine di consentire il risarcimento ai soggetti che hanno subito dei danni derivanti da sinistri stradali. Questo paradigma è quello che è ha adottato il nostro legislatore nel 1969 ( e anche la maggioranza degli Stati a livello mondiale ). L’Italia è stata uno degli ultimi paesi in Europa a prevedere il sistema dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a., la l. 24 dicembre 1969, n. 990 ha disciplinato questa materia e, tale norma è rimasta incontrastata per trentacinque anni4. La l. 24 dicembre 1969, n. 990 è stata attuata con il d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973 ( non è stato abrogato dal codice delle assicurazioni), con il d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 vennero apportate rilevanti riforme, dal d.p.r. 16 gennaio 1981, n. 45 e dalla l. 5 marzo 2001, n. 57, che regolava la liquidazione dei pregiudizi attinenti alla persona. Oggi parte di queste norme è entrata nel codice delle assicurazioni. L’assicurazione obbligatoria r.c.a. è un settore di notevole importanza in Italia, infatti se ne occupano 68 società che nel 2008 hanno accumulato premi pari circa a 18.000 milioni di euro. L’assicurazione obbligatoria della r.c.a. viene regolata in maniera specifica mediante norme comunitarie e norme

4 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 13

Page 4: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

248

domestiche ( che si distinguono ulteriormente in leggi e regolamenti ). 2.Natura dell’assicurazione della r.c.a. Per appurare quale sia l’effettiva natura dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a. occorre distinguere tra il profilo del responsabile e quello del terzo danneggiato. Nel primo caso sussiste un’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, disciplinata, ad hoc dal legislatore, per tutelare la vittima. Questa non dovrà avere alcun rapporto con l’assicuratore, ovvero non sarà necessario che vi sia un negozio giuridico tra loro due. La vittima ha diritto ex lege ad ottenere il ristoro da parte dell’assicuratore, tuttavia, se non sussiste un valido negozio giuridico stipulato tra il danneggiante e la sua società assicurativa, la liquidazione del risarcimento sarà effettuata dall’impresa delegata dal Fondo di garanzia vittime della strada5. Di conseguenza, un’attenta dottrina, ha precisato che il rapporto tra danneggiato e assicuratore r.c.a. non ha natura assicurativa, ma da luogo ad un rapporto obbligatorio derivante dalla legge, che nasce a causa dell’illecito civile6. In base a tale assunto il contratto di assicurazione è un fatto giuridico dal quale deriva sia l’obbligo dell’assicuratore sia il diritto del terzo danneggiato, pertanto, l’assicuratore diventa un coobbligato solidale al responsabile del pregiudizio ( FRANZONI, 1986, pg. 43 ss. ). La giurisprudenza ha avallato questo orientamento, della dottrina, evidenziando che l’obiettivo dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a. è di garantire nel miglior modo le vittime dei sinistri stradali7. Al fine di conseguire questo risultato il legislatore ha optato per il modello dell’assicurazione di responsabilità, variando

5 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 22 6 M. FRANZONI, Il terzo danneggiato nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, Padova 1986, pg. 43 ss. 7 Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186, in Arch. giur. circol. e sinistri 2004, n. 879

Page 5: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

249

taluni elementi in modo da permettere al danneggiato di poter avere sempre un debitore a cui domandare ristoro. Gli strumenti previsti dal legislatore sono molteplici: l’obbligatorietà del contratto di assicurazione, il Fondo di garanzia vittime della strada, l’inopponibilità al danneggiato delle eccezioni contrattuali, l’azione diretta. La Suprema Corte, seguendo questa linea, ha precisato che per quanto attiene al rapporto tra assicurato e assicuratore, “l’assicurazione obbligatoria della r.c.a., pur con peculiarità sue proprie, rimane pur sempre un’obbligazione della responsabilità civile”8. Per quanto concerne il rapporto tra società assicurativa e terzo danneggiato, si ritiene che esso abbia natura obbligatoria derivante dalla legge ex art. 1173 c.c. ( dall’art. 144 c. ass. )9. Di conseguenza, la società assicurativa è obbligata ex contractu verso l’assicurato, ed ex lege verso il terzo danneggiato e la vittima non corrisponde alla figura dell’assicurato cosi’ come disciplinato dall’art. 1904 c.c.. 3.L’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada ( art. 122 c. ass. ). Il legislatore è chiaro nel fissare l’obbligo di copertura assicurativa per la r.c.a. , tale statuizione è conforme alla normativa comunitaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, direttiva 2009/103/CE, ed inoltre la Corte Costituzionale ha confermato la sua legittimità nella parte in cui limita la libertà negoziale delle parti10. 8 Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186, in Arch. giur. circol. e sinistri 2004, n. 879 9 Cass. civ., sez. un., 29 luglio 1983, n. 5219, in Assicurazioni, 1983, II, 2, 237 10 C. cost., 12 marzo 1975, n. 56, in Foro it., 1975, I, 1060

Page 6: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

250

3.1.I soggetti. Il legislatore cristallizzando l’art. 122 c. ass. ha imposto l’obbligo di assicurazione per la r.c.a., tuttavia, non ha descritto i soggetti che debbono ottemperare alla prescrizione. Per quanto concerne i rapporti tra terzo danneggiato e assicuratore è del tutto indifferente prescrivere, sotto un profilo civilistico, chi sia il soggetto obbligato a stipulare il negozio giuridico. Infatti se il contratto è stato stipulato in maniera corretta, la vittima potrà godere del ristoro indipendentemente dal soggetto che abbia concluso il negozio giuridico. Viceversa, il danneggiato potrà ottenere la liquidazione del danno dall’impresa nominata dal Fondo di garanzia11. L’individuazione del soggetto che avrebbe dovuto stipulare il contratto di assicurazione rileva nei rapporti tra colui che era obbligato a concludere il negozio giuridico ex lege e il proprietario del veicolo mediante il quale è stato cagionato il pregiudizio. In alcune circostanze il possessore del veicolo potrà obbligarsi, nei confronti del proprietario, a stipulare l’assicurazione obbligatoria r.c.a.. Di conseguenza, l’inadempimento non avrà ripercussioni nei confronti dei terzi, giacché il proprietario è obbligato a fornire copertura assicurativa al proprio veicolo e risponderà di eventuali danni. Qualora il possessore non adempia alla propria obbligazione e il veicoli realizzi un sinistro, l’impresa nominata dal Fondo di garanzia a risarcire il pregiudizio avrà azione di regresso contro il proprietario ex art. 292 c. ass. ( ROSSETTI, 2010, pg. 28 ). 3.2.L’oggetto.

11 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 27

Page 7: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

251

Per oggetto si intende che l’art. 122 c. ass. impone di stipulare il contratto di assicurazione per la r.c.a. ottemperando ai requisiti previsti dalla legge. Il negozio giuridico deve prevedere la responsabilità stabilità dall’art. 2054 c.c., contemplando la responsabilità per i pregiudizi ai terzi trasportati e un massimale non inferiore a quello minimo stabilito ex lege12. E’ bene precisare che l’obbligazione legale non esclude l’ambito negoziale dell’assicurazione, in quanto sia la dottrina che la giurisprudenza unanime considerano che sia da deporre il problema circa la natura contrattuale di obbligazioni derivanti da fonte legale13. 3.3.Presupposti dell’obbligo. L’art. 122 c. ass. dispone che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il legislatore, nella norma in parola, non chiarisce quale sia la nozione di circolazione, di conseguenza occorre richiamare l’art. 3, n. 9, c. str. il quale la definisce come il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. Per circolazione, disciplinata all’art. 122 c. ass. si intende lo spostamento in concreto ( rischio dinamico ), la sosta che attiene l’arresto che si prolunga nel tempo ( rischio statico ) e la fermata che riguarda la fugace interruzione della marcia in un tempo esiguo ( ROSSETTI, 2010, pg. 30 ). Potranno ottenere ristoro ad esempio, grazie all’assicurazione della r.c.a., coloro che abbiano tamponato

12 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 29 13 M. BIANCA, Il contratto, Giuffré, Milano, 1999, pg. 204

Page 8: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

252

un veicolo stazionato in una posizione non regolare che non avrebbe potuto essere visto mediante ordinaria diligenza14. Il dovere di assicurare il veicolo sarà eliso solamente nell’ipotesi in cui il mezzo, posto su strada pubblica, non abile alla circolazione, o venga depositato presso un’area privata nella quale non vi è pubblico transito, ovvero sia rilasciato in una strada pubblica ma non gravi materialmente sulla stessa al fine di essere trainato con un carrello o altro veicolo15. 3.4.I veicoli a motore. Come ho avuto modo di evidenziare in precedenza, ai fini dell’obbligatorietà della stipulazione dell’assicurazione della r.c.a., è necessario che il mezzo sia un veicolo a motore senza guida di rotaie ( e anche i filoveicoli ) ovvero un rimorchio ai sensi dell’art. 122 c. ass.. La nozione in parola è particolarmente ampia, il legislatore ha previsto che ogni automezzo dotato di un motore a propulsione meccanica debba essere incluso in questa categoria, come le ruspe, i bulldozer, gli elevatori, et similia16…La giurisprudenza ha precisato che non rileva il fatto che il veicolo sia trascinato grazie al proprio impulso o da una forza esterna, bensi’ la circostanza che il mezzo sia dotato di un motore atto a garantirgli la marcia ( anche se inutilizzabile ) e non la sua reale fruizione17. Il legislatore, tuttavia, ha, altresi’, previsto l’assicurazione della r.c.a. per i rimorchi, ai semirimorchi ai sensi dell’art. 122 c. ass.. Per i rimorchi l’assicurazione muta a seconda che essi siano o meno agganciati al veicolo utilizzato per trascinarli, nel primo caso degli eventuali pregiudizi, da esso cagionati, risponderà solamente per il rischio statico. Mentre per quanto attiene alla circostanza in cui siano agganciati, i

14 Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2003, n. 7763, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2003, 921 15 Cass. pen, 21 marzo 1974, Castiglia, in Cass. pen., 1976, 75 16 Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1254, in Resp. civ. e prev. 17 Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1999, n. 3068, in Arch. giur. circol. e sinistri 1999, 607

Page 9: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

253

danni verranno liquidati dalla società assicurativa che copre la motrice, giacché si ritiene che siano un unico complesso circolante ( sia il rischio statico sia il rischio dinamico ). Pertanto, la vittima di un sinistro, arrecato da un unico complesso circolante, allorquando il rimorchio sia assicurato presso una diversa compagnia, rispetto alla motrice, non potrà agire nei confronti della società che copre l’assicurazione del rimorchio, ma solo rispetto all’assicuratore della motrice18. Nell’ipotesi in cui il proprietario ( o conducente ) del rimorchio abbia sottoscritto un contratto di assicurazione per il rischio dinamico per lo stesso mezzo, allora il negozio giuridico avrà natura volontaria e si realizzerà l’ipotesi di assicurazione plurima19. La giurisprudenza ha precisato che i carrelli appendice non sono rimorchi, di conseguenza il contratto di assicurazione del veicolo coprirà anche i pregiudizi cagionati dal carrello20. 3.5.Strade di uso pubblico. Un ulteriore presupposto, che impone l’assicurazione obbligatoria della r.c.a., è che il veicolo circoli su strade di uso pubblico o aree equiparate ( art. 122 c. ass. ). Tale elemento ha un notevole rilievo, infatti se il sinistro si verifica su strade private non equiparate a quelle pubbliche, il terzo danneggiato non potrà agire nei confronti dell’assicuratore anche se il veicolo sia regolarmente assicurato21. La giurisprudenza ha interpretato estensivamente l’espressione “strade di uso pubblico o aree a queste equiparate”, comprendendo anche zone non possono essere considerate strade come ad esempio parcheggi, slarghi, il

18 Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 1992, n. 950, in Arch. giur. circol. e sinistri 1992, 549 19 Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 1997, n. 9574, in Assicurazioni, 1997, II, 214 20 A. Firenze, 11 marzo 1982, in Giur. it., 1983, I, 2, 704 21 Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1998, n. 1561, in Arch. giur. circol. e sinistri 1998, 576

Page 10: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

254

lido del mare e i giardini pubblici22. Pertanto, ai fini dell’obbligo di assicurazione r.c.a., non rileva la natura pubblica o privata della strada, ma se essa è designata all’uso pubblico, ovvero l’accesso all’area sia permesso a tutti coloro che vogliano fruirne23. Per quanto concerne le strade private, nelle quali il proprietario conceda l’accesso mediante la mera tolleranza, è necessario che, al fine di considerarle di uso pubblico, l’accesso derivi da un permesso ex lege, ovvero il proprietario lo abbia consentito mediante negozio giuridico o atto unilaterale. 3.6.Targa prova. I veicoli che vengano messi in circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate debbono avere la carta di circolazione ai sensi degli art. 93, 110 e 114 c. str.. Queste vetture, tuttavia, anche se non dotate di tale documento, potranno transitare in queste zone, qualora debbano effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, ovvero dimostrazioni o spostamenti finalizzate all’acquisto o ad un particolare allestimento ( art 1, d.p.r. 24 novembre 2001, n. 474 ). In tali circostanze il veicolo potrà circolare grazie ad un’autorizzazione ministeriale, esso sarà dotato della targa prova, la quale potrà essere utilizzato anche per altri mezzi. Naturalmente questi veicoli dovranno essere coperti dall’assicurazione della r.c.a., in quanto l’art. 122 c. ass. non fa alcuna differenza in merito. La stipula del contratto sarà effettuata dal destinatario dell’autorizzazione ministeriale ( concessionario, officina, et cetera… ). La polizza nel caso in parola coprirà tutti i pregiudizi che potrebbe realizzare non il singolo veicolo, ma tutti i mezzi su cui la targa prova sarà allocata.

22 Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2000, in Riv. giur. circolazione 2001, 99 23 Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2006, n. 13254, in Resp. Foro it. 2006, Assicurazione, 184

Page 11: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

255

La polizza esclude, nelle sue condizioni generali, la garanzia qualora vi siano difformità rispetto alle disposizioni di legge. Tuttavia, è bene precisare che, questa eccezione, non è opponibile al terzo danneggiato, di conseguenza, la società assicurativa della targa prova dovrà indennizzare la vittima, ma potrà rivalersi nei confronti dell’assicurato. Talvolta ad un veicolo che è già munito di carta di circolazione ( e di assicurazione della r.c.a. ) viene sovrapposta la targa prova, in tali circostanze, allorquando il veicolo cagioni un sinistro, ne risponderà l’assicuratore di questa ultima, giacché essa ha carattere speciale rispetto alla prima ed inoltre non si configura un’ipotesi di assicurazione plurima24. 3.7.Gare e competizioni sportive. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere, di veicoli a motore, e le relative prove, non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ( art. 124 c. ass. ). Il legislatore fa uso della endiadi “competizioni sportive”, per esse si intendono solo quelle organizzate da un’associazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ( CONI ) ex art. 15, comma 5, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242. La stipula dell’assicurazione, è secondo la norma in parola, elemento vincolante al fine di ottenere il permesso di svolgere la gara. Di conseguenza, allorquando si organizzino eventi non sportivi, ma di altra natura ( come ad esempio raduni storici, sfilate, et cetera… ) verrà applicato l’art. 122 c. ass. 25. Il soggetto che avrà l’obbligo di stipulare il negozio giuridico è l’organizzatore della gara, sia persona fisica o giuridica. I soggetti coperti dall’assicurazione obbligatoria della r.c.a. sono l’organizzatore e gli altri obbligati, ovvero

24 T. Roma, 4 aprile 1989, in Riv. giur. circolazione 1989, 756 25 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 40

Page 12: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

256

tutti coloro che prestano la propria opera all’interno della competizione sportiva ( ROSSETTI, 2010, pg. 40 ). Il problema si pone rispetto ai soggetti che debbano beneficiare della copertura assicurativa. L’art. 124, comma 2, c. ass., stabilisce che l'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. E’ pacifico che della copertura possano beneficiare gli spettatori e i terzi estranei alla competizione sportiva, più problematico è stabilire se possano goderne anche coloro che cooperano indirettamente alla gara ma senza parteciparvi ( si pensi ad esempio agli arbitri e ai cronometristi ). Il legislatore all’art. 129, comma 1, c. ass., statuisce che non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. Dalla norma predetta, alcuni autori hanno desunto che qualora fosse investito da un veicolo un pilota al momento appiedato, oppure un arbitro, ovvero un cronometrista, costoro potranno avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti dell’organizzatore per i pregiudizi da essi subiti26. 3.8.Veicoli immatricolati all’estero. I veicoli immatricolati all’estero, nel momento in cui entrano nel territorio italiano, debbono stipulare l’assicurazione obbligatoria della r.c.a. ai sensi dell’art. 125 c. ass.. Tale dovere deve contemperare due necessità: il primo è di non rallentare gli scambi commerciali, ed il secondo non frustrare i diritti delle vittime dei sinistri stradali.

26 L. LOCATELLI, Commento all’art. 124 cod. ass., in CAPRIGLIONE (a cura di ), Il codice delle assicurazioni private, II, 1, Padova, 2007, 255

Page 13: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

257

Il nostro legislatore, al fine di garantire piena tutela ad entrambe le esigenze, ha previsto due modelli: l’assicurazione effettiva e l’assicurazione virtuale27. Nel primo verrà stipulato un contratto di assicurazione obbligatoria della r.c.a. con una compagnia italiana. Il negozio giuridico potrà essere realizzato con modalità ordinarie o speciali. In tali circostanze, il danneggiato potrà agire nei confronti della società assicurativa del responsabile. Il secondo modello è detto virtuale, giacché il contratto si potrà considerare stipulato, se il veicolo straniero presenti taluni requisiti, indipendentemente dalla circostanze che il negozio giuridico sia stato sottoscritto o meno. Il veicolo, ai sensi dell’art. 122 c. ass., verrà considerato coperto da assicurazione della r.c.a. anche qualora esso non lo ho abbia effettivamente contratto nel proprio Paese di origine. Le condizioni per le quali, il veicoli straniero, si possa effettivamente considerare coperto da assicurazione sono l’esposizione di una targa reale di immatricolazione ottenuta nel proprio Paese e il possesso della carta verde ( ROSSETTI, 2010, pg. 42 ). Qualora si verifichi un sinistro, la vittima sarà risarcita dal bureau nazionale, ovvero un ente costituito ad hoc, e non dalla società assicurativa del responsabile. Questo particolare modello può essere realizzato grazie alla collaborazione di tutti i Paesi che si associano mediante degli uffici nazionali ( bureaux ). Essi sono persone giuridiche il cui fine è liquidare i danni alle vittime di sinistri stradali, nel paese in cui esse hanno sede, realizzati da veicoli immatricolati all’estero, questi enti, successivamente, potranno rivalersi nei confronti dell’assicuratore del danneggiante28. Ogni bureau dovrà consegnare la carta verde ai veicoli immatricolati presso il proprio Paese e che vogliano circolare in altri Stati stranieri, ed inoltre, questi enti si

27 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 42 28 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 43

Page 14: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

258

obbligano a risarcire i danni cagionati da tali veicoli all’estero, purché essi possano esibire la carta verde o targa Autentica ( ovviamente potranno rivalersi nei confronti dell’assicuratore del responsabile ). 4.Trattative e conclusione del contratto. Il legislatore, nell’assicurazione obbligatoria della r.c.a., stabilisce che, oltre alle regole generali previste in ambito precontrattuale ( art. 1175 c.c.; artt. 120 e 183 c. ass. ), ve ne siano altre, al fine acutizzare la tutela delle parti nel momento delle trattative. Nella fattispecie il codice delle assicurazioni richiama gli artt. 131 e 136. L’art. 131 c. ass. stabilisce che al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione dei veicoli, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica. Il legislatore, con la norma in argomento, impone alle società assicurative prima di stipulare il negozio giuridico di far conoscere ai terzi il contenuto di esso e i rispettivi premi. Riguardo alla pubblicità dei premi, le società assicurative devono concedere dei preventivi gratuiti ai potenziali assicurati mediante i propri intermediari, ovvero tramite internet ( ROSSETTI, 2010, pg. 53 ). L’art. 131 c. ass. , demanda al Regolamento ISVAP la tipologia di pubblicazione dei preventivi. Nell’art. 5 e 6 del regolamento 9 agosto 2008, n. 23, il contenuto di essi dovrà comprendere, innanzitutto, un numero identificativo, per equiparare accordo tra questo e il preventivo; il premio, la provvigione dovuta all’intermediario e lo sconto da applicare ed infine la sussistenza di clausole di esclusione e rivalsa29.

29 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 54

Page 15: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

259

Qualora il preventivo venga erogato tramite internet, la società assicurativa dovrà evidenziare, nella home page, il link alla sottopagina, per la realizzazione del preventivo. Infine, la società assicurativa, dovrà predisporre una modalità atta a consentire, ai consumatori, eventuali lamentele sul cattivo funzionamento delle procedure. Il preventivo non potrà avere una longevità inferiore ai sessanta giorni, né superiore di quella stabilita per il premio che la società assicurativa ha impiegato ( ROSSETTI, 2010, pg. 54 ). L’art. 136 c. ass., è volto a garantire la trasparenza e la tutela dei consumatori, infatti affida un importante compito di limpidezza tariffaria al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ed al Ministro per le attività produttive. Al primo consente di avvalersi di programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. Al secondo, invece, permette di realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, relativamente al proprio profilo individuale. Ovviamente, non solo le società assicurative, al momento delle trattative, dovranno garantire un corretta informazione, anche gli assicurandi dovranno ottemperare a tale obbligazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. ( ROSSETTI, 2010, pg. 57 ). 4.1.L’obbligo della società assicurativa di contrattare. L’assicurazione della r.c.a. viene considerata obbligatoria secondo due accezioni diverse: da un lato all’assicurato è imposta ex lege al fine di circolare con un veicolo a motore, dall’altro l’assicuratore non può esimersi dal concludere i contratti che gli vengono proposti dai consumatori ai sensi dell’art. 132 c. ass.. Una dottrina attenta ha precisato che l’obbligo dell’assicuratore a contrattare è preordinato al fine di

Page 16: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

260

consentire a tutti i consociati la possibilità di circolare con i veicoli a motore. Se le società assicurative potessero esimersi da questo dovere, vaste aree geografiche e numerose categorie di soggetti resterebbero privi di copertura assicurativa, e, di conseguenza, tutto ciò non potrebbe essere consentito dal legislatore30. L’art. 132 c. ass., dispone che le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe, che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Dalla norma, in parola, si desume che il legislatore ha posto in capo alle società assicurative due obblighi: il primo attiene all’elaborazione di condizioni generali di contratto e il prezzo che concerne il rischio nella circolazione; il secondo, ha ad oggetto, il dovere di accettare le proposte contrattuali in linea con le prescrizioni suddette31. Di particolare rilievo fu il braccio di ferro tra l’Italia e la commissione Europea sulla conformità dell’obbligo di contrarre contenuto nell’art. 132 c. ass. con il Trattato istitutivo dell’Unione ed in particolare con gli artt. 43 e 49 che disciplinano rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. La disputa fu risolta dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, la quale precisò che, nonostante l’art. 132 c. ass. costruisse un limite alla concorrenza, non contrasta con gli artt. 43 e 49; giacché esso trova fondamento in un interesse superindividuale dei consociati ad ottenere sempre una copertura assicurativa

30 G. GENTILE, Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli e dei natanti, Giuffré, Milano, 1971, pg. 17; INNARELLI, Commento all’art. 132 cod. ass., in CAPRIGLIONE ( a cura di ), Il codice delle assicurazioni private, II, 1, Padova, 2007, pg. 322 ss. 31 E. DI JESO, Obbligo legale a contrarre delle imprese assicurative esercenti la r.c.a., in Assicurazioni, 2000, I, 305

Page 17: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

261

rispetto ai sinistri, ed inoltre, non sussiste una disarmonia tra l’interesse tutelato e lo scopo che si vuole raggiungere32. In questo contesto si inserisce anche l’elusione della società assicurativa, posta in essere grazie a specifiche politiche tariffarie, volte ad ottenere la stipulazione delle polizze solo nei confronti di taluni soggetti. Parte della dottrina, in merito al tema, ha ritenuto che non sussista un obbligo, posto in capo all’assicuratore, di adottare un parità di trattamento nei confronti degli assicurati. Taluno ha considerato che, si configura una elusione, solamente nel momento in cui venga accertato che l’assicuratore abbia realizzato distinzioni negoziali al mero fine di non contrattare33.Ad avvalorare questa tesi viene in soccorso una pronuncia della Corte di Giustizia, la quale ha affermato la sussistenza del principio di libertà tariffaria nell’ambito assicurativo non vita34. 4.2.La conclusione del negozio giuridico. La conclusione del negozio giuridico, per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria della r.c.a. , non presenta caratteristiche differenti da ciò che avviene per i contratti di assicurazione in generale. E’ bene precisare che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto. per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari ( art. 170 c. ass. ). E se la società assicurativa richiedesse, al fine della conclusione del contratto, la sottoscrizione della copertura di altri rischi come l’incendio o il furto, saremmo di fronte a

32 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 61 33 G. GABRIELLI, Obbligo di contrarre e libertà di determinazione delle condizioni contrattuali in capo alle imprese esercenti l’assicurazione della responsabilità civile da circolazione di mezzi di trasporto: una convivenza difficile, in Dir. ed econ. Assicuraz., 2001, 762 34 C. Giust. CE, 25 febbraio 2003, in causa C-59/01, Commissione C. Repubblica Italiana

Page 18: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

262

contratti abbinati? No, è pacifico che in tale circostanza, sussisterebbe una sola polizza multirischio che costituisce un solo negozio giuridico. Viceversa vi è chi in dottrina sostiene che la ratio dell’art. 170 c. ass., include anche tali ipotesi nel divieto di abbinamento, di conseguenza, anche le polizze multirischio sarebbero inibite dalla norma in esame35. Tuttavia, il legislatore ha statuito due deroghe al divieto di abbinamento: la prima concerne l’ipotesi nella quale la società assicurativa affianca alla polizza con franchigia a carico dell’assicurato anche un altro negozio giuridico che consenta all’assicurato stesso, qualora si verifichi un incidente, di essere coperto dal pagamento della franchigia; la seconda attiene al caso nel quale, la società assicurativa, offra agli assicurati sia il negozio abbinato sia quello non abbinato, di fatto permettendo a costoro di scegliere quale contratto stipulare ( ROSSETTI, 2010, pg. 66 ). La trasgressione del divieto di abbinamento si realizzerà nelle ipotesi in cui l’assicuratore impone, al fine della conclusione del polizza della r.c.a., la stipulazione di un ulteriore negozio giuridico. In tali circostanze il contratto abbinato potrà essere annullato per vizio del consenso che potrà configurare sia il dolo determinante sia la violenza morale36. 5.Forma del contratto. Il contratto, di assicurazione della r.c.a, richiede come ogni altro negozio giuridico la forma scritta ad probationem ex art. 1888 c.c.. Il documento che lo ingloba è la polizza ed essa costituisce anche l’unica prova della sua sussistenza. La polizza deve contenere gli elementi essenziali del contratto ( generalità delle parti, durata, premio, rischio

35 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 65 36 In tale ottica anche: M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 66; mentre è di opinione contraria ROMA, Commento all’art. 170 cod. ass., in CAPRIGLIONE ( a cura di ), Il codice delle assicurazioni private, II, 2, Padova, 2007, 73-74

Page 19: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

263

coperto ) che, inoltre, indicano, in modo evidenziato, la provvigione dell’intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto ( art. 132. comma 2-ter, c. ass. ) ed il contributo del sistema sanitario nazionale ( art. 334, comma 2, c. ass. ). Il legislatore prevede un’altra peculiarità per il contratto, di assicurazione obbligatoria della r.c.a., infatti è necessario che la società assicurativa rilasci anche il certificato, il contrassegno e l’attestazione del rischio. La società assicurativa, entro cinque giorni dal pagamento del premio, dovrà consegnare all’assicurato il certificato. Se il negozio giuridico è concluso a distanza, la società assicurativa dovrà, obbligatoriamente, inviare il contrassegno al domicilio del cliente nello stesso termine ( art. 11, Regolamento ISVAP 13/2008 ). Tale dovere ha natura contrattuale, pertanto, qualora l’assicuratore non ottemperi, l’assicurato potrà richiedere la risoluzione del negozio giuridico per inadempimento ex art. 1453 c.c..Nel certificato dovranno essere indicate le generalità dell’assicuratore, del veicolo ( il quale si vuole coprire ), dell’assicurato e della scadenza del contratto ( art. 6, Regolamento Isvap 13/2008 ). Il contrassegno è stato definito, da un parte della dottrina, come “un estratto del certificato”37, esso dovrà essere rilasciato all’assicurato contemporaneamente al certificato ( art. 127, comma 3, c. ass. ) e dovrà comprendere: la ragione sociale dell’assicuratore, la targa, il modello di autoveicolo assicurato e la scadenza della copertura assicurativa ( art. 9, Regolamento Isvap 13/2008). Qualora vi fosse difformità tra il certificato e il contrassegno, si dovrà prediligere il contenuto del primo ( ROSSETTI, 2010, pg. 68 ). La funzione del certificato è duplice: quella di pubblicità, che concerne il fatto di rendere inconfutabile la sussistenza del contratto di assicurazione nei confronti dei terzi, e di incontestabilità rispetto alla società assicurativa, in quanto essa non potrà più revocarne il contenuto e dovrà indennizzare gli incidenti cagionati nel

37 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 68

Page 20: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

264

limite della scadenza prevista dallo stesso negozio giuridico ( art. 127, comma 2, c. ass. ). Anche il contrassegno assolve la funzione pubblicitaria, in quanto la sua esposizione nel veicolo ( art. 4, comma 3, Regolamento Isvap 6 febbraio 2008, n. 13 ) permette ai terzi di conoscere la copertura assicurativa e la durata dello stesso ( ROSSETTI, 2010, pg. 68 ). Si deve ritenere che vi sia una equiparazione tra la non esibizione del contrassegno e l’ipotesi in cui esso non sia leggibile38. Un’attenta dottrina ha ritenuto che contrassegno e certificato possano essere accomunate a dichiarazioni confessorie che la società assicurativa realizza nei confronti dei terzi ( ROSSETTI, 2010, pg. 69 ), in quanto il certificato non potrà essere confutato dall’assicuratore qualora attenga ad un errore di fatto ( art. 127, comma 2, c. ass. ). Di conseguenza, se si verifica un incidente stradale , l’assicuratore dovrà indennizzare il danneggiato, è non potrà eccepire che il certificato sia stato emesso prima del premio, o prima di stipulare il negozio giuridico, o da un soggetto che non era abilitato a rappresentare la compagnia, o agire per conto di essa39. E’ bene precisare che l’incontestabilità non è perentoria, infatti esso potrà essere derogato in alcune ipotesi:

a) qualora la circolazione avvenga senza il consenso del proprietario a seguito di un furto o altra circostanza di coazione fisica, dal giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la denuncia ( art. 122, comma 2, c. ass. );

b) allorquando il certificato sia falsificato, rubato in bianco e successivamente riempito, ovvero contraffatto;

c) quando il negozio giuridico sia nullo o inesistente; d) nell’ipotesi in cui il certificato sia stato diffuso

mediante dolo o violenza da parte dell’assicuratore.40

38 Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2005, n. 18109, in Arch. giur. circolaz. 2005, 1190 39 Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1981, n. 4886, in Giust. civ., 1981, I, 2867 40 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 70

Page 21: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

265

6.Attestazione sullo stato di rischio. Il negozio giuridico, che ha ad oggetto l’assicurazione obbligatoria della r.c.a., deve comprendere talune clausole che stabiliscono il valore del premio in base al numero di incidenti stradali cagionati dal veicolo. Tale prezzo sarà tanto più alto, quanti più sinistri abbia realizzato la vettura secondo quanto dispone l’art. 133 c. ass.. I veicoli sono classificati sulla base di classi di merito, pertanto, l’assicuratore dovrà, al momento della stipulazione del contratto, chiedere all’assicurato il numero degli incidenti posti in essere dal veicolo ed in quale classe di merito esso era inserito. Il legislatore prevede l’adempimento di queste prescrizioni nell’attestazione dello stato di rischio inserito all’art. 134 c. ass.. In primo luogo è bene precisare che tale documento non indica l’esistenza del negozio giuridico, ma solo la classe di merito in cui viene inserita la vettura. L’art. 134 c. ass., dispone che l’attestazione dello stato di rischio dovrà essere rilasciata all’assicurato dall’assicuratore entro trenta giorni dalla scadenza annuale, ovvero entro quindici giorni dalla istanza dell’assicurato ( art. 134 bis, c. ass. e Regolamento Isvap 4/2006 ). Dalla norma in argomento, si desume che il contratto non può avere una durata superiore ad un anno, tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, sussiste una libertà negoziale sancita all’art. 1322 c.c., pertanto non è possibile stabilire in maniera assoluta che il negozio giuridico non possa essere superiore ad un anno41. Esaminando i soggetti, possiamo individuare che il creditore è sia il proprietario-contraente del veicolo ( art. 2054, comma 3, c.c. ), sia il proprietario della vettura non contraente ( art. 134 c. ass. ). L’assicurato, che abbia ottenuto il certificato, dovrà consegnarlo all’assicuratore qualora si dovesse stipulare un nuovo contratto riguardante

41 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 72

Page 22: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

266

la stessa vettura ma con un'altra società assicurativa ( art. 134, comma 4, c. ass. ) La consegna del negozio giuridico dovrà essere posta in essere nel momento della stipula del contratto, oppure entro tre mesi da essa ( art. 8, comma 3, Regolamento Isvap 4/2006 ). Qualora l’assicurato non trasmetta il certificato, recante l’attestato di rischio, alla società assicurativa, essa allocherà il proprio cliente nella classe di merito peggiore. Il certificato dovrà comprendere i dati che consentano l’identificazione del contraente, della società assicurativa, del negozio giuridico, del veicolo, la classe di merito attribuita alla vettura, quella universale ( per eventuali stipulazioni di altri contratti ), i sinistri realizzati dal mezzo ed infine le franchigie non ancora pagate dall’assicurato ( ove siano previste ). L’attestato di rischio è un negozio giuridico unilaterale di accertamento, giacché non vincola solo i contraenti originari che lo hanno stipulato ma anche tutti i successivi assicuratori dello stesso veicolo. Ad esso si applicheranno le tradizionali disposizioni di diritto comune che regolano i contratti ai sensi dell’art. 1324 c.c., tra esse l’annullabilità per vizio del consenso42. Qualora l’assicuratore attribuisca una classe di merito più elevata all’assicurato, sarà possibile per questo ultimo richiedere la restituzione della somma di denaro erogata ex art. 2033 c.c., ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento 1453 c.c. ( ROSSETTI, 2010, pg. 75 ). 7.Durata del contratto. Nell’ambito della decorrenza per il contratto, di assicurazione obbligatoria della r.c.a., non vi sono deroge alle normali regole di diritto comune. Tuttavia, è bene precisare che, gli effetti del negozio giuridico si producono immediatamente per l’assicurato, che dovrà pagare il premio al momento della conclusione. Mentre per la società

42 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 75

Page 23: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

267

assicurativa, si realizzano alle 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio, salvo che sia stata costituita una nota di copertura provvisoria che impone l’immediata produzione degli effetti ( ROSSETTI, 2010, pg. 77 ). Essi possono essere sospesi mediante due diverse modalità: legale o convenzionale. La prima è disciplinata all’art. 1901 c.c., che sospende l’assicurazione dal quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del termine di pagamento della rata del premio, allorquando l’assicurato non corrisponda le rate successive alla prima. Di conseguenza, tale sospensione, sarà opponibile dalla società assicurativa anche nei confronti della vittima del sinistro 43. Nell’ipotesi in cui vi sia un disaccordo tra assicurato e assicuratore, spetterà al primo dimostrare di aver adempiuto al pagamento della prima rata tempestivamente44.Il negozio giuridico potrà essere riattivato mediante il pagamento della rata, ovviamente, tale procedimento non avrà carattere retroattivo, di conseguenza, se si verificherà un sinistro nel periodo di sospensione la società assicurativa non ne risponderà. Diversi contratti contemplano la sospensione condizionale ad nutum dell’assicurato, essa decorre, generalmente, dal momento in l’assicurato consegna alla compagnia assicurativa il contrassegno e il certificato, e, si estingue, grazie ad una manifestazione di volontà dello stesso assicurato45. Sarà concessa la riattivazione, essa però dovrà essere chiesta non oltre un anno dalla sospensione, viceversa, il negozio giuridico sarà risolto ipso facto e il premio non goduto rimarrà in capo all’assicuratore. La riattivazione permette di far riprendere la copertura assicurativa fino alla scadenza prevista precedentemente. Gli effetti del contratto possono anche realizzarsi mediante proroga tacita del negozio giuridico, come nelle altre ipotesi

43 Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2006, n. 11946, in Resp. Foro it., 2006, Assicurazione ( contratto ), n. 206 44 Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2006, n. 11946, in Resp. Foro it., 2006, Assicurazione ( contratto ), n. 206 45 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 79

Page 24: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

268

previste dal diritto comune. Vi sono tuttavia talune peculiarità che attengono, in primo luogo, al fatto che l’assicurato potrà manifestare la volontà di non rinnovare il negozio giuridico fino a quindici giorni prima della scadenza dello stesso, ex art. 172, comma 2, c. ass.; ed in secondo luogo, l’assicurato non dovrà dare disdetta in maniera formale, qualora la società assicurativa abbia contemporaneamente rinunciato ad essa al fine di aumentare il premio ( ROSSETTI, 2010, pg. 80 ). Gli effetti dell’assicurazione, obbligatoria della r.c.a., si estinguono alla scadenza stabilita dalla polizza, oppure dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del periodo in cui era stato corrisposto il premio. Anche in tale circostanza, si applicheranno le regole di diritto comune relative alla cessazione anticipata degli effetti come la nullità, l’annullamento, risoluzione e rescissione. Tuttavia, il legislatore ha previsto alcune peculiarità al sistema tradizionale. L’art. 172 c. ass., consente all’assicurato di recedere dal contratto, qualora l’assicuratore innalzi il premio ad valore superiore a quello del tasso programmato di inflazione, salvo quanto previsto per le clausole bonus malus. L’assicurato potrà fruire del recesso entro la scadenza del negozio giuridico, tuttavia, costui non potrà avvalersi di tale diritto, giacché non potrà conoscere la volontà dell’assicuratore prima della scadenza del contratto, se questo ultimo non gli ha manifestato la sua decisione. Pertanto, il legislatore ha previsto, all’art. 3, Regolamento Isvap 9 agosto 2006, n. 4, che la compagnia assicurativa dovrà avvisare l’assicurato della volontà di aumentare il suo premio, entro trenta giorni prima della scadenza del negozio giuridico. Qualora il contratto sia stato stipulato a distanza, e l’assicurato può essere configurato come consumatore, il legislatore consente il recesso entro quattordici giorni dalla stipulazione del negozio giuridico, ovvero, se successiva, quella in cui è stata stabilita l’informazione negoziale. Allorquando si sia già realizzato un incidente stradale non è esercitatile il recesso46.

46 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 81

Page 25: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

269

8.I soggetti del contratto. I soggetti del contratto, di assicurazione obbligatoria della r.c.a., sono generalmente due: assicurato e assicuratore, tuttavia, può accadere che possano essere anche tre: assicurato, assicuratore e beneficiario. Tale circostanza si realizza, allorquando l’individuo che stipula il negozio giuridico non è il titolare dell’interesse assicurato. L’assicuratore, per essere tale, deve presentare alcune peculiari caratteristiche per ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della r.c.a.: deve avere sede in uno stato membro dell’Unione Europea, deve associarsi all’Ufficio Centrale Italiano ( art. 23 c. ass. ), deve praticare in regime di libera prestazione di servizi, deve nominare un rappresentante che si curi la valutazione dei sinistri ( art. 25 c. ass. ), deve delegare un attuarlo al controllo delle tariffe ( art. 34 c. ass. ).47 Il contraente è il soggetto che fisicamente stipula il negozio giuridico, costui potrà coincidere o meno con l’assicurato, tale circostanza sussisterà in tutte le ipotesi in cui il veicolo ha cagionato danni a terzi, ovvero quando la polizza è stata sottoscritta dal proprietario della vettura o dagli altri soggetti indicati all’art. 2054, comma 3, c.c. ( ROSSETTI, 2010, pg. 82 ). L’assicurato è la persona su cui direttamente ricade il rischio ex art. 1904 c.c., nella fattispecie potrà essere il conducente che risponde dei pregiudizi cagionati ( art. 2054, comma 1 o 4, c.c. ), il proprietario, usufruttuario o acquirente a rate ( art. 2054, comma 3 o 4, c.c. ) e il fruitore in leasing ( art. 91, comma 2, c. str. ). Dall’art. 122 c. ass., si desume che l’assicurazione obbligatoria della r.c.a. può essere o un’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Il primo caso, si cristallizzerà allorquando il contraente non sarà né il proprietario né il conducente della vettura individuata nel

47 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 82

Page 26: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

270

negozio giuridico; mentre la seconda ipotesi sussisterà in tutti gli altri casi nei quali qualsiasi persona si ponga alla guida del mezzo ( indicato nel contratto ) con il consenso del proprietario ( ROSSETTI, 2010, pg. 8 ). A seguito di queste argomentazioni, ritengo, confortato da una attenta dottrina, che le clausole di “guida esclusiva” non siano legittime48. Con tale espressione si intende quelle condizioni che limitano la copertura assicurativa solo a taluni soggetti. Esse realizzano un vero e proprio metodo atto ad evitare l’obbligo previsto all’art. 122 c. ass., giacché il legislatore con tale legge stabilisce che si debba assicurare la responsabilità aquiliana per i danni cagionati ai terzi che rientrano nelle ipotesi dell’art. 2054 c.c., essa prevede che rispondano sia il proprietario, sia il conducente (M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 89 ). I terzi danneggiati sono tutti i soggetti che hanno patito un pregiudizio derivante dalla circolazione di veicoli. 9.Le obbligazioni delle parti. Nell’ambito dell’assicurazione della r.c.a., l’obbligazione dell’assicuratore è di erogare l’indennizzo e l’assicurato deve pagare il premio. Ad esse, tuttavia, ne sono previste altre, l’assicurato deve consegnare l’attestato di rischio al momento del contratto ( artt. 1892 e 1893 c.c.), inoltre su costui è posto l’obbligo di avviso del sinistro, cristallizzato nell’art. 1913 c.c., compilando il modulo che gli ha rilasciato l’assicuratore secondo quanto previsto dall’art. 143 c. ass., l’assicuratore dovrà, altresi’, riconsegnare durante la stipula o il rinnovo del negozio giuridico o qualora vi sia la denuncia dell’incidente stradale ( ROSSETTI, 2010, pg. 90 ). L’assicurato ha anche l’obbligo di salvataggio ( e la sua violazione prevede gli effetti di cui all’art. 1915 c.c. ), parte della dottrina ritiene che essa attenga solo ai danni diretti (

48 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 89

Page 27: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

271

quelli che concernono le assicurazioni per i danni alle cose ), e di conseguenza, non applicabile alle assicurazioni di persone o patrimoni49. La giurisprudenza ha distinto tra l’obbligo di non aggravare l’evento e quello di impedirlo. Questo ultimo, non è conciliabile con l’assicurazione obbligatoria della r.c.a., qualora vi sia una non ottemperanza di tale prescrizione derivante da dolo. Pertanto, in tale ipotesi l’incidente non sarebbe indennizzabile, mentre allorquando si verifichi il sinistro a seguito di colpa, essa concerne la copertura prevista dal contratto. Per quanto concerne il fatto di non aggravare l’evento, esso è conciliabile con l’assicurazione obbligatoria della r.c.a.. La Suprema Corte ha precisato che l’art. 1914 c.c., si applica anche nella responsabilità aquiliana, tuttavia, in tale contesto, si farà riferimento al massimale, ( e non alla somma assicurata come avviene nella tradizionale assicurazione della responsabilità civile ) per definire il quantum50. A carico dell’assicurato sussiste, altresi’, l’obbligo di documentazione ( che attiene alla emissione del certificato, del contrassegno, e dell’attestato di rischio ) e di informazione ( avviso recapitato all’assicurato entro trenta giorni prima della scadenza del negozio giuridico, del termine dello stesso contratto, delle tipologie di recesso e del valore del premio per il rinnovo ). Qualora una parte non ottemperi a queste prescrizioni, l’altra potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c ( ROSSETTI, 2010, pg. 92 ). 10.Il premio. Fino al 1995 non era possibile per gli assicuratori determinare in maniera discrezionale il valore del premio. Infatti l’art. 1, l. 24 dicembre 1969, n. 990 stabiliva che i 49 PERISSINOTTI BISONI, Considerazioni sul primo comma dell’art. 1914 cod. civ. e sua estensione interpretativa, in Assicurazioni, 1983, I, 637 50 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 91

Page 28: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

272

premi dovessero regolarsi in basi a parametri predeterminati e valutati dal Ministero dell’industria51. Questo paradigma, basato sulle tariffe amministrative, fu abrogato con l’art. 126, lett b), d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, che diede attuazione alla “Terza Direttiva” comunitaria in ambito r.c.a.. Nonostante cioà, tale norma non diede gli esiti attesi, in quanto la concorrenza non aumentò, mentre si elevarono notevolmente i costi, dei premi, praticati dalle compagnie assicurative ( secondo parte della dottrina anche del 500% rispetto a talune categorie di assicurati52 ). Per porre fine a questa situazione il governo nel 2000 decise di provvedere ad un blocco che imponeva da un lato il diniego di applicare aumenti non direttamente connessi agli incidenti effettivamente posti in essere dall’assicurato, dall’altro fu vietato di modificare i parametri che influivano sul premio53. Tale provvedimento, tuttavia, venne censurato dalla Commissione Europea, in quanto ritenuto lesivo della concorrenza. Successivamente il legislatore, per porre rimedio al problema, con l’art. 1, l. 5 marzo 2001, n. 57, introdusse nella l. 990/1969 l’art. 12-bis, che indicava nove figure di assicurati in astratto e le compagnie avrebbero dovuto stabilire, ex ante e pubblicamente, quale premio applicare ad ognuna di esse54. Questo modello fu velocemente soppiantato dall’art. 22, l. 12 dicembre 2002, n. 273, che modificò l’art. 12-bis, l. 990/1969, che fece cessare l’obbligo di rendere pubblici i premi, e dispose che quelli attribuiti agli assicurati preveduti nella classe di merito “massimo sconto”, negli ultimi due anni, fossero i medesimi in tutto il territorio italiano. Non molto tempo dopo questa norma fu abrogata dall’art. 81, l. 27 dicembre 2002, n. 289, che rese inapplicabile al

51 I. MILITERNI, A. VELLA, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, Jovene, Napoli, 1977, pg. 112 e ss. 52 A. BONAFEDE, Malus malus. Processo alle assicurazioni, Roma-Bari, 2004, pg. 45 e ss. 53 A. PACE, L. F. PACE, Sulla legittimità comunitaria e costituzionale dell’art. 2 d.l. 28 marzo 2000 n. 70, in Dir. ed econ. Assicuraz., 2001, 121 54 M. ROSSETTI, Il legislatore promette trasparenza ma detta norme inutili o illegittime. Incongruità e paradossi del nuovo rapporto assicurativo rca, in Dir. e giustizia, 2001, fasc. 13, 20

Page 29: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

273

contratto, di assicurazione obbligatoria r.c.a., la c.d. “tariffa unica”. Tutte le norme predette, oggi, sono state abrogate dal codice delle assicurazioni (art. 354 ). 10.1.La quantificazione del premio. La delimitazione del premio, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a., si ottiene dall’ammontare del premio puro e dei caricamenti. Il primo si calcola moltiplicando la frequenza dei sinistri ( è la media tra i sinistri accaduti nel periodo di osservazione e il numero dei mezzi/anno assicurati dalla stessa compagnia in quel periodo di tempo ) per il valore medio degli incidenti ( è dato dal rapporto tra l’ammontare complessivamente erogato per gli incidenti verificatisi in un anno e il numero medio degli stessi realizzatisi nel medesimo periodo )55. Il valore medio degli incidenti viene valutato, dalla compagnia assicurativa, mediante la peculiare circostanza del singolo rischio coperto, ovvero la c.d. personalizzazione del premio. Essa concerne alcuni elementi oggettivi ( categoria del veicolo assicurato, potenza, vetustà, sicurezza ), ed altri soggettivi ( sesso, età, residenza ), oltre a tali circostanze negli ultimi anni è stato introdotto anche il chilometraggio della vettura. Per quanto concerne i caricamenti, essi attengono ai costi: generali di gestione, di liquidazione dell’incidente, e di acquisizione del negozio giuridico. Inoltre, occorre aggiungere a questi anche l’art. 334 c. ass., il quale impone il contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’ impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore.

55 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 95

Page 30: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

274

Esso ammonta al 10,5% dei premi incamerati e deve essere localizzato in modo separato sia nella polizza che nella quietanza di pagamento. Il pagamento del premio, anche nell’ambito dell’assicurazione della r.c.a., è condicio sine qua non dell’efficacia del negozio giuridico, esso decorre dalle 24.00 del giorno in cui è avvenuto, o dal momento del pagamento medesimo se le parti lo hanno espressamente stabilito. 11.Le formule tariffarie. Alle modalità discrezionali di personalizzazione del premio che l’assicuratore può applicare, se ne affiancano altre che il legislatore impone alle compagnie assicurative. L’art. 133 c. ass. stabilisce che sia applicata, nei contratti di assicurazione della r.c.a., almeno una di queste formule tariffarie: clausole bonus/malus, franchigie, formule miste. 11.1.Bonus/malus. La prima prevede da un lato l’innalzamento del premio, qualora l’assicurato cagioni, in maniera colpevole, incidenti, nell’ambito di un tempo determinato ( c.d. di osservazione ), mentre dall’altro vi sarà una diminuzione, allorquando l’assicurato non realizzi alcun sinistro in questo periodo di tempo. Sotto un profilo meramente giuridico, il patto bonus/malus, è una clausola condizionale ai sensi dell’art. 1353 c.c., la peculiarità di essa, è che riverbera i suoi effetti non solo nell’ipotesi in cui l’assicurato rinnovi il negozio giuridico con la medesima compagnia, ma anche nel caso in cui stipuli un nuovo contratto con un altro assicuratore56. Il patto bonus/malus è costruito da tre elementi:

56 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 99

Page 31: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

275

a) classi di merito prestabilite, ognuna di esse coincide con un determinato livello di rischio, che possono aumentare o diminuire a seconda che l’assicurato realizzi o meno sinistri;

b) regole evolutive prestabilite, ovvero modalità mediante le quali l’assicurato potrà salire o scendere nelle classi di merito;

c) coefficienti di variazione del premio prestabiliti ( M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 100 ).

Per quanto concerne elenco delle classi di merito, esse potranno essere predefinite dall’assicuratore. Tuttavia, l’Isvap, per evitare iniquità, ha previsto un benchmark, ovvero un criterio che consenta di comparare le classi di rischio previste dai singoli negozi giuridici. Esso viene incarnato nelle Classi di Conversione Universale ( CU ) contenuto nell’allegato 2 del regolamento del 9 agosto 2006, n.4 ( ROSSETTI, 2010, pg. 100 ). L’Isvap, al fine di consentire criteri idonei alla comparazione tra le singole classi, ha individuato una peculiare scala di categorie di merito in numero di diciotto, ed inoltre, ha imposto alle compagnie assicuratrici di evidenziare, nei loro negozi giuridici, una peculiare tavola di conversione, che permetta di valutare le classi di merito applicate in concreto e quelle previste dall’Isvap57. Il regolamento prevede che vi sia una distinzione tra assicurati che possano mostrare l’attestato di rischio ( ovvero la documentazione del veicolo ), neoassicurati, e assicurati che reiterano il negozio giuridico ( ROSSETTI, 2010, pg. 101 ). Dal momento in cui viene focalizzata la classe di merito, essa potrà subire l’aumento di due classi, per ogni incidente realizzato dall’assicurato nell’arco di cinque anni. Il legislatore ha disciplinato una serie norme, volte ad assicurare la classe di merito all’assicurato, che permarranno in capo a costui anche se acquisterà una nuova

57 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 101

Page 32: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

276

vettura, ovvero se si realizzerà un trasferimento di proprietà del mezzo tra i coniugi ( oppure scioglimento della comunione sul bene ), ovvero nell’esercizio del diritto di riscatto posto in essere dall’utilizzatore in leasing o dal noleggiatore. Nell’ipotesi di acquisto di una nuova vettura, l’assicurato rimarrà nella classe di merito precedentemente assegnatagli sia nel caso in cui il nuovo veicolo sostituisca quello precedente ( art. 8, comma 5, Regolamento Isvap 4/2006 ), sia nell’ipotesi in cui il vecchio mezzo venga detenuto e l’assicurato ne acquisti uno nuovo della medesima tipologia ( art. 134, comma 4-bis, c. ass. ). La seconda ipotesi attiene alla conservazione della medesima classe di merito, qualora vi sia un trasferimento di proprietà del veicolo tra i coniugi in comunione dei beni e allorquando vi sia un mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi ( art. 8, comma 6, Regolamento Isvap 4/2006 ). In tale circostanza il nuovo proprietario potrà ottenere il riconoscimento della classe di merito prevista dall’attestato di rischio concessa dalla compagnia assicurativa nel periodo in cui la vettura era di proprietà comune. Il caso, che attiene al trasferimento della proprietà in regime di comunione dei beni tra i coniugi, comporta alcune difficoltà. In questa ipotesi sono possibili due differenti situazioni: il veicolo indicato nel contratto di assicurazione può appartenere alla comunione o meno. Nel primo caso, non sarebbe possibile un trasferimento di proprietà tra i coniugi in regime di comunione, in quanto sussisterebbe uno scioglimento della stessa per un unico bene, peraltro non consentito dall’ordinamento giuridico, giacché le cause di separazione sono tipizzate dal legislatore e riguardano tutti i beni dei coniugi ( art. 191 c.c. ) ed inoltre non è contemplato il trasferimento dei beni già compresi nella comunione ( art. 179 c.c. )58.

58 L. BARBIERA, La comunione legale, in Tratt. Rescigno, III, Torino, 1982, 509 ss.

Page 33: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

277

Anche nel secondo caso, pur se il veicolo è escluso dalla comunione legale ( art. 179 c.c. ), il coniuge potrà comunque fruire della possibilità di ottenere la medesima classe di merito acquisita dall’altro. Anche l’utilizzatore in leasing potrà godere del medesimo diritto, qualora, alla scadenza del negozio giuridico, decida di acquistare lo stesso veicolo, ovvero preferisca stipulare un nuovo contratto per un altro mezzo. 11.2.La responsabilità dell’assicurato. Come ho già evidenziato, nei contratti in cui è prevista la clausola bonus/malus il premio subisce degli aumenti a causa di sinistri stradali posti in essere nel periodo di osservazione. Con il termine “sinistri”, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a., ci si riferisce ad un illecito realizzato dall’assicurato, che sia imputabile a costui a titolo di colpa. La compagnia assicurativa, pertanto, non potrà mutare la classe di merito, qualora non abbia accertato, in maniera professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., che l’assicurato abbia posto in essere un illecito colposo. L’assicuratore dovrà adottare una condotta particolarmente oculata nella valutazione degli incidenti, perché qualora respingesse valide pretese risarcitorie potrebbe essere citato per mala gestio impropria da parte della vittima, mentre nell’ipotesi in cui accetti troppo facilmente tali le richieste, potrebbe essere ritenuto responsabile dall’assicurato per illegittima valutazione della classe di merito59. Al fine di evitare tali situazioni, la compagnia assicurativa dovrà decidere in base agli elementi di prova ottenuti dall’assicurato, senza considerare la valutazione di quest’ultimo. Di conseguenza nell’ipotesi in cui l’assicurato richieda la liquidazione di un pregiudizio, del quale non vi sia alcun riscontro o documento, la società assicuratrice dovrà respingere il risarcimento. Viceversa se vi siano

59 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 106

Page 34: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

278

effettive prove del danno, l’assicuratore dovrà liquidare la somma di danaro prevista, senza che rilevi l’opposizione dell’assicurato60. Questi principi, individuati dalla giurisprudenza, sono stati cristallizzati dal legislatore nell’art. 134, comma 4-ter, c. ass., tuttavia, la norma in parola presenta alcuni problemi interpretativi. La prima parte dell’art. 134, comma 4-ter, c. ass., dispone che la compagnia assicurativa non può mutare la classe di merito dell’assicurato prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente. Innanzitutto, il contraente non deve essere obbligatoriamente il soggetto che ha cagionato il sinistro, in quanto può essere un individuo diverso dal titolare dell’interesse ai sensi dell’art. 1904 c.c.; un’attenta dottrina ritiene che il termine “contraente” si debba leggere come “assicurato”61. La seconda parte dell’art. 134, comma 4-ter, c. ass., presenta ulteriori problemi, infatti viene stabilito che l’effettiva responsabilità è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. Un primo problema, che comporta la norma in parola, è che l’attribuzione della classe di merito si realizza allorché l’assicurato sia il responsabile principale del sinistro. Se il legislatore avesse indicato questa parte non sarebbero sorti problemi, giacché avremmo potuto ritenere responsabile principale il soggetto che avesse realizzato un contributo causale pari o superiore al 50,1 %. Ma il legislatore ha previsto, anche, che la verifica della responsabilità principale dovrà realizzarsi secondo la liquidazione

60 Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 1991, n. 253, in Riv. giur. circolazione, 1991, 453 61 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 107

Page 35: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

279

effettuata in relazione al danno. Occorre stabilire chi sia l’agente a cui sia imputabile la responsabilità principale del sinistro ai sensi dell’art. 134, comma 4-ter, c. ass., si dovrà prediligere colui che ha cagionato l’incidente in misura superiore al 50%, ovvero il soggetto che ha realizzato danni pari o superiori al 50,1%? Ipotizziamo che Tizio non rispettando il semaforo rosso proceda con il veicolo e vada a collidere con Caio, che a sua volta non procedeva a velocità ponderata. Tizio subisce 1000 euro di danni, mentre Caio ne subisce per 200 euro. Immaginiamo di assegnare a Tizio il 70% di responsabilità nella realizzazione del sinistro, pertanto costui dovrà risarcire 140 euro di danni a Caio, mentre potrà pretendere da quest’ultimo la liquidazione del 30% dei pregiudizi subiti, ovvero 300 euro. Orbene, se si valuterà la colpa nella realizzazione dell’incidente Tizio dovrà considerarsi responsabile, viceversa, se si terrà conto dei pregiudizi effettivamente patiti dai conducenti dei veicoli il responsabile sarà Caio. Un secondo problema riguarda la parte finale dell’art. 134, comma 4-ter, c. ass., che dispone ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. La prima parte di tale disposizione è inutile, giacché nell’ambito dell’attribuzione della responsabilità di sinistri, dei quali non si riesca a stabilire con concretezza le effettive modalità di realizzazione, troverà applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., che attribuisce ad entrambi gli agenti una presunzione di responsabilità paritaria. Taluni autori ritengono che, siccome l’art. 2054, comma 2, c.c., si applica solo nell’urto tra veicoli, per quanto attiene al declassamento a causa delle clausole bonus/malus previste all’art. 134, comma 4-ter, c. ass., sussisterà una responsabilità paritaria anche qualora non vi sia, un sinistro, che non preveda uno scontro tra veicoli.

Page 36: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

280

La seconda parte, dell’art. 134, comma 4-ter, c. ass., stabilisce che, allorquando vi sia un responsabilità colposa eguale dell’assicurato, costui non potrà essere regredito nelle classi di merito. Il peggioramento potrà realizzarsi solo nell’ipotesi in cui l’assicurato ponga in essere altri sinistri nel periodo di osservazione che gli siano attribuibili non in maniera prevalente62. Parte della dottrina definisce il principio contenuto nell’art. 134, comma 4-ter, c. ass., come regola del cumulo ( M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 110 ). Essa tuttavia, pone un problema, ci si chiede se, il paradigma in parola, debba adottarsi solo nelle ipotesi di responsabilità paritaria dei conducenti ( art. 2054, comma 2, c.c. ) ovvero anche qualora la colpa sia stata dimostrata nella misura inferiore al 50%. Le soluzioni ipotizzate dai commentatori sono due. La prima considera di azionare il declassamento allorquando l’assicurato abbia realizzato più sinistri con colpa non principale, solamente quando tale responsabilità sia imputata in via presuntiva, in quanto non sia individuabile l’agente che ha la responsabilità principale. Questo primo orientamento suscita alcuni dubbi soprattutto sotto un profilo logico, giacché, in ossequio all’art. 134, comma 4-ter, c.ass., nell’ipotesi in cui l’assicurato cagioni, nel periodo di osservazione, due sinistri, e non vi siano prove dell’evoluzione effettiva dell’incidente, a costui sarà attribuita una responsabilità pari al 50%, ai sensi dell’art. 2054, comma 2, c.c., e al rinnovo del contratto gli verrà applicato il malus. Viceversa, se costui realizzerà 8 sinistri, in cui gli venga imputata una responsabilità pari al 25% ognuno, non subirà alcuna regressione63. Nella seconda, la dottrina ritiene che se si dovessero considerare, per valutare il malus, anche i sinistri posti in essere dall’assicurato, con colpa inferiore al 50% concretamente accertata, allora questo modello, per applicarsi correttamente, dovrebbe imporre alla compagnia 62 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 110 63 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 110

Page 37: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

281

assicurativa di valutare effettivamente il grado di colpa del proprio assicurato. E di conseguenza, dato che la responsabilità inferiore al 50% non aziona il malus e nell’attestato di rischio si appunta solo la colpa presunta, l’assicurato non avrebbe la possibilità di conoscere effettivamente la responsabilità che gli è stata attribuita dalla compagnia assicurativa e essere esposto al rischio di vedersi applicare il malus, a seguito del cumulo di diversi sinistri per i quali non ha potuto. Parte della dottrina ritiene che il legislatore dovrebbe intervenire per chiarire il testo dell’art. 134 c. ass. ( ROSSETTI, 2010, pg. 111 ). 11.3.Altre tipologie di tariffa. Il legislatore non ha previsto solo le clausole bonus/malus per le tariffe, infatti l’art. 133 c. ass., prevede altre formule come la clausola peius che presuppone l’innalzamento del premio al momento del rinnovo qualora l’assicurato abbia cagionato sinistri nel periodo di copertura ( generalmente più di uno, il rialzo può andare dal 10 al 30 % ), ovvero la clausola di sconto anticipato ( o no claim discount ) che stabilisce il pagamento di un premio provvisorio, da parte dell’assicurato e che potrà essere oggetto di conguaglio alla fine del periodo di copertura se, l’assicurato, ha posto in essere dei sinistri 64. Il legislatore, all’art. 133 c. ass., ha previsto, altresi’, la stipula di un contratto con clausola di franchigia, cioè a dire una condizione che impone all’assicurato una determinata somma di denaro prestabilita qualora avvenga un sinistro. Essa è una clausola non opponibile al terzo danneggiato, pertanto, ai sensi dell’art. 144 c. ass., la compagnia assicurativa dopo aver liquidato l’indennizzo alla vittima potrà recuperare la franchigia direttamente dall’assicurato65.

64 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 113 65 A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, L’assicurazione contro i danni, in G. ALPA ( a cura di ), Le assicurazioni private, II, Torino, 2006, II, 1367

Page 38: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

282

E’ bene prestare molta attenzione a queste peculiari clausole, giacché imponendo la franchigia in capo all’assicurato, la compagnia assicurativa potrebbe elidere l’obbligo di copertura previsto ex lege. Il legislatore non stabilisce quale debba essere l’ammontare della franchigia, di conseguenza, tale valore, potrebbe essere assai elevato. In tale circostanza, ci si domanda se sussista ancora una assicurazione per la responsabilità civile, ovvero se ricorre una fideiussione pattuita dal proprietario del veicolo a beneficio delle potenziali vittime66. La franchigia può essere associata alla clausola bonus/malus, in questa situazione, l’assicurato nell’ipotesi di sinistro dovrà subire sia la degradazione dalla classe di merito, sia il pagamento della franchigia. 12.Il rischio e le sue delimitazioni. L’assicurazione obbligatoria della r.c.a. copre un rischio che non presenta grosse differenze dalle altre tipologie stabilite per la responsabilità civile in generale, ovvero l’ipotesi in cui l’assicurato, a seguito di un fatto illecito posto in essere nei confronti dei terzi, risulti esposto all’aggressione risarcitoria di costoro. Tuttavia, una distinzione peculiare, è rappresentata dalla responsabilità che viene coperta, e che attiene solo a quella relativa alla proprietà o alla guida di un veicolo a motore ( art. 122 c. ass. ). Deve interpretarsi in tal senso la clausola, adottata dalle compagnie assicurative, che stabilisce “la polizza copre i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione”67. L’assicurazione obbligatoria della r.c.a. introduce ulteriori peculiarità relative alla delimitazione del rischio e al peggioramento, miglioramento, cessazione del rischio riguardante il negozio giuridico.

66 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 114 67 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 114

Page 39: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

283

Nell’ambito della delimitazione soggettiva del rischio è previsto un sistema binario: da un lato si ha riguardo dei danneggianti e dall’altro delle vittime del pregiudizio. In precedenza, si è indicato chi siano i soggetti assicurati ( art. 1904 c.c. ) nel contesto della r.c.a.: il proprietario del veicolo ( o acquirente con patto di riservato dominio, usufruttuario e utilizzatore in leasing ) e il conducente. Tutto ciò si deduce dall’art. 122 c. ass., il quale impone l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione r.c.a. per i soggetti individuati all’art. 2054 c.c., e del fruitore in leasing. Tale prescrizione è tipica e nominata, pertanto non potrà essere estesa a soggetti diversi da quelli suddetti ( si pensi ad esempio al comodatario, al conduttore, al depositario ). Le parti, tuttavia, potranno derogare la prescrizione in parola mediante la propria volontà, infatti, non di rado, viene estesa la copertura della r.c.a. anche al passeggero, per i pregiudizi avvenuti durante la circolazione. In tali ipotesi saremmo di fronte ad una polizza multirischio68. 12.1.Chi può considerarsi proprietario?. Il proprietario del veicolo può essere una “persona fisica, persona giuridica, ente non riconosciuto, che sia titolare o contitolare del diritto dominicale sul mezzo indicato nella polizza”69. L’unico elemento che rileva, in tale circostanza, è il reale acquisto della proprietà, qualora essa sia comune ( compresa quella derivante dai coniugi ), tutti i comproprietari dovranno rispondere in solido nei confronti del danneggiato, e pertanto saranno ritenuti assicurati ( art. 1904 c.c. )70. Per usufruttuario si intende il soggetto che abbia il diritto di godere del mezzo, purché ne rispetti la destinazione economica ( art. 978 e 981 c.c. ). Ovviamente, anche in questa circostanza, la responsabilità deriverà dal diritto, 68 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 115 69 Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1994, in Foro it., 1995,I, 1268 70 Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 1981, in Assicurazioni, 1981, II, 2, 196

Page 40: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

284

poiché l’art. 2054, comma 3, c.c., non distingue tra la figura dell’usufruttuario volontario o legale. Per acquirente con patto di riservato dominio si fa riferimento a colui che abbia comprato ratealmente il veicolo con riserva di proprietà in capo al venditore ( art. 1523 c.c. ). L’istituto in parola, prevede che la proprietà passi mediante il pagamento dell’ultima rata di prezzo, tuttavia, l’art. 2054, comma 3, c.c. impone che i rischi di un eventuale sinistro siano posti in capo al compratore. L’ultima figura prevista è l’utilizzatore in leasing, ovvero il soggetto che ha stipulato il negozio giuridico al fine di ottenere la fruizione del veicolo. Non sussiste alcuna differenza tra leasing finanziario o traslativo71. La responsabilità stabilita dall’art. 2054, comma 3, c.c., ha rilevanza oggettiva, di conseguenza le norme che la disciplinano sono eccezionali, pertanto, la presunzione di responsabilità non si potrà applicare alle figure affini all’utilizzatore in leasing, quali il lease back, il noleggio a lungo termine, il finanziamento all’acquisto72. 12.2.Il conducente. Con il termine conducente si intende il soggetto che, nella circostanza in cui si è realizzato l’incidente stradale, era alla guida del veicolo. Precedentemente, ho evidenziato che l’assicurazione obbligatoria della r.c.a. interviene anche nelle ipotesi in cui la vettura era in sosta, sospinta o trainata. Nella prima circostanza, il conducente responsabile, ex art. 2054 c.c., sarà il soggetto che ha arrestato il mezzo in quella determinata area dove, ex post, è avvenuto il sinistro. Mentre negli altri casi il conducente sarà colui che esegue le attività di traino o spinta. La giurisprudenza, tuttavia, ha affiancato a tali figure quella dell’istruttore di scuola guida, costui è considerato conducente, in quanto opera assistendo l’allievo durante le

71 Cass. civ., sez. III, 6 maggio 3023, in Foro it., 1986, I, 1819 72 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 118

Page 41: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

285

lezioni e ha il dovere di porre in essere le misure idonee al fine di evitare gli incidenti. L’istruttore di guida, inoltre, non potrà essere considerato un terzo trasportato e avrà la facoltà di ottenere la copertura assicurativa73. Il conducente potrà godere della copertura assicurativa in tutte le ipotesi in cui abbia fruito del veicolo a motore con il consenso del proprietario. Mentre invece, tale circostanza verrà meno, qualora l’incidente, da lui posto in essere, non è compreso nel rischio previsto dal negozio giuridico ( si pensi ad esempio al caso in cui vi sia la guida in stato di ubriachezza o senza patente ). Il proprietario sarà coperto in tutte le ipotesi in cui lo sia anche il conducente, tuttavia, tale situazione non è reciproca ( ad esempio nei casi di invito domino ). Nella circostanza in cui il conducente abbia fruito del veicolo a motore senza il consenso del proprietario non potrà godere della copertura assicurativa. In tali ipotesi, pertanto, non rileverà il fatto che il proprietario avrebbe dovuto porre in essere misure idonee ad evitare la circolazione del veicolo ( proibente domino ), oppure che si fosse limitato a fornire il proprio diniego ( invito domino ), in entrambe i casi il conducente potrà subire l’azione di regresso dell’assicurato74. Vi sono altre circostanze che elidono la copertura assicurativa, esse hanno natura soggettiva, si pensi alle ipotesi in cui: un allievo fruisca del veicolo senza la presenza sul mezzo di un istruttore abilitato, il conducente guidi senza patente o questa sia scaduta, l’agente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o abbia abusato di alcolici, noleggio del mezzo senza licenza ( ROSSETTI, 2010, pg. 119 ). In queste situazioni, la mancata copertura assicurativa non sarà oppiabile ai terzi danneggiati, tuttavia, l’assicuratore, dopo aver liquidato i danni alle vittime, avrà azione di rivalsa rispetto all’assicurato. 12.3.I soggetti danneggiati.

73 Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1998, n. 11744, in Assicurazioni, 1999, II, 2, 194 74 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 119

Page 42: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

286

La limitazione del rischio concerne anche le vittime dei sinistri e non solo gli assicurati. Il legislatore prevede la possibilità di eliminare dalla categoria dei terzi danneggiati taluni soggetti o taluni peculiari pregiudizi. In tali circostanze, l’assicurato non potrà invocare la copertura assicurativa e dovrà rispondere personalmente. L’art. 129 c. ass., distingue tra pregiudizi alle persone e alle cose. Per quanto riguarda i primi ( ad esempio il danno morale, o il danno biologico ), il conducente non potrà agire nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo sul quale circolava nel momento in cui si è realizzato il sinistro. Tale prescrizione appare logica, giacché l’art. 2054 c.c. impone una responsabilità presunta ex lege in capo al conducente, e di conseguenza, costui sarà considerato assicurato secondo quanto prevede l’art. 1904 c.c.. Pertanto, costui non potrà richiedere la liquidazione del danno all’assicuratore del veicolo a motore da lui condotto, giacché o i pregiudizi subiti sono stati posti in essere a causa di colpa di terzi, e di conseguenza essi dovranno essere risarciti dal conducente, o dall’assicuratore, del veicolo che li ha cagionati; ovvero i danni sono stati realizzati dallo stesso conducente e non potrà ottenere il ristoro secondo quanto prevede l’art. 1227 c.c.75. Nell’ipotesi in cui si sia verificato un sinistro e altri soggetti, distinti dal conducente, abbiano subito pregiudizi in seguito alla circolazione del veicolo, potranno invocare la pretesa risarcitoria garantita dall’indennizzo che sarà coperta dall’assicuratore ( ROSSETTI, 2010, pg. 121 ).

Anche il proprietario del veicolo può subire pregiudizi alla persona, sia come trasportato, sia come soggetto esterno al veicolo. Nella prima ipotesi, costui non potrà invocare il risarcimento, in quanto, altrimenti, sussisterebbe l’estinzione del suo credito per confusione ( art. 1253 c.c. ). Il passeggero, in tale circostanza sarebbe sia il creditore che il responsabile della liquidazione del danno ( ovvero debitore ). La risoluzione secondo le norme del diritto

75 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 120

Page 43: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

287

comune, tuttavia, contrasta con la normativa comunitaria, nella fattispecie la Corte di Giustizia Europea ha precisato che, nonostante gli Stati membri siano liberi di disciplinare tale materia, non è possibile svuotare il diritto comunitario eliminando la possibilità, per il trasportato, anche nell’ipotesi in cui sia titolare del veicolo, di invocare la pretesa risarcitoria nei confronti della compagnia assicurativa; pertanto, secondo la Corte di Giustizia Europea costui dovrà essere equiparato a qualsiasi altra vittima dell’incidente76. Il problema non si pone qualora il trasportato sul veicolo, e titolare dello stesso, perda la vita nel sinistro, in tale ipotesi i suoi congiunti potranno invocare il risarcimento jure proprio, sempre risarcibile77. Le suddette soluzioni valgono anche nel caso in cui la vittima sia il proprietario in qualità di pedone, o individuo che è posto al di fuori del veicolo. Infatti l’art. 142-ter, c. ass., stabilisce che il negozio giuridico copre anche i pregiudizi cagionati ad utenti non motorizzati per strada, e siccome la norma in parola è di derivazione comunitaria si desume che per la richiesta della liquidazione del danno, la qualità di proprietario non rileva nemmeno per il pregiudizio cagionato alle cose78. Nell’ipotesi in cui il trasporto di un soggetto venga posto in essere su un mezzo ( soggetto ad assicurazione obbligatoria della r.c.a.), che non ottemperi alle disposizioni previste dall’ordinamento giuridico, e si verifichi un sinistro, la vittima potrà, comunque, invocare il risarcimento del danno nei confronti sia del vettore sia del suo assicuratore79. Problematico è il caso in cui la vittima del sinistro sia l’erede del responsabile, contemporaneamente morto a causa dell’incidente. La giurisprudenza di merito aveva ritenuto, in talune sentenze, che in assenza di rinunzia

76 C. Giust. CE, 30 giugno 2005, causa C-537/03, in Foro it., 2006, IV, 16 77 Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2362, in Banca Dati Juris Data 78 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 124 79 Questo principio è stato statuito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con l’art. 1 della direttiva CE del Consiglio 14 maggio 1990 n. 90/232

Page 44: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

288

dell’eredità il credito della vittima si estingue per confusione ( ex art. 1253 c.c. )80. Un altro orientamento ha precisato che, l’erede del responsabile, possa invocare il risarcimento del danno, nonostante abbia accettato l’eredità, in quanto l’obbligazione che deriva dalla r.c.a. è distinta da quella che riguarda il danneggiante, pertanto non si estingue per confusione81. Per quanto concerne i danni alle cose vengono esclusi dalla copertura assicurativa quelli subiti dal proprietario ( e dai soggetti comparabili quali l’usufruttuario, l’acquirente a rate, lessor ), dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti, discendenti legittimi, naturali o adottivi del proprietario, ma anche dagli affiliati, parenti o affini fino al terzo grado che convivano con lui, ovvero ai quali si occupa di mantenere ed inoltre nelle ipotesi in cui l’assicurato sia un società, dai soci a responsabilità illimitata ( art. 129 c. ass. )82. 13.La circolazione contro la volontà del proprietario. L’interprete, nel valutare la circolazione del veicolo, in assenza di volontà da parte del proprietario, si trova ad affrontare una triplice problematica: accertare chi sia il soggetto responsabile del sinistro, verificare se il proprietario possa andare esente da responsabilità e valutare se la vittima possa esperire azione diretta rispetto alla compagnia assicurativa. Innanzitutto, l’art. 2054, comma 3, c.c., dispone che, nell’ipotesi in cui si realizzi un sinistro, il proprietario è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. La

80 T. Roma, 18 ottobre 1994, in Riv. giur. circolazione, 1996, 337 81 T. Roma, 9 luglio 1996, in Riv. giur. circolazione, 1996, 978; proprio quest’ultimo orientamento appare conforme alle disposizioni comunitarie, esso infatti stabilisce la non rilevanza, nell’ambito della liquidazione del danno, dei rapporti di parentela, coniugo o affinità responsabile, sia delle circostanze della vittima rispetto alla vettura. 82 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 127

Page 45: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

289

giurisprudenza, interpretando la norma in argomento, ha elaborato due differenti circostanze: la circolazione invito domino e la circolazione proibente domino. Il primo caso si realizza allorquando il proprietario non consente che terzi fruiscano del proprio veicolo, tuttavia, non adotta misure idonee al fine di evitare che tutto ciò accada. In tali circostanze il proprietario risponderà per i pregiudizi arrecati dal suo veicolo e non potrà operare l’art. 2054, comma 3, c.c.83. Il secondo caso riguarda le ipotesi in cui il proprietario non si limita a negare la fruizione del proprio veicolo, ma pone in essere tutte le misure idonee, esigibili dall’uomo medio, al fine di evitare che il mezzo possa essere messo in circolazione da terzi ( antifurto, chiusura a chiave della vettura, custodia delle chiavi ). In tale circostanza potrà applicarsi l’art. 2054, comma 3, c.c., qualora il proprietario dimostri di non aver potuto impedire la circolazione e di conseguenza non dovrà risarcire la vittima ( ROSSETTI, 2010, pg. 129 ). La Suprema Corte ha precisato che la prova liberatoria, ex art. 2054, comma 3, c.c., che consenta al proprietario di andare esente da responsabilità sia quella proibente domino84. Il proprietario potrà essere ritenuto responsabile dei danni realizzati dal suo veicolo nelle seguente ipotesi: se la circolazione del suo veicolo sia avvenuta a causa di un furto, qualora non abbia chiuso in maniera idonea il mezzo; affidamento incauto della vettura ( ad esempio ad un parcheggiatore abusivo o un depositario che non dimostri sufficienti garanzie )85, consegna ad un meccanico del veicolo che non susciti serietà e affidabilità, deporre le chiavi del mezzo in luogo noto a terzi e facilmente raggiungibile86.

83 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 129 84 Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2006, n. 15521, in Resp. Foro it., Circolazione stradale, n. 368 85 Cass. civ., sez. III, 1 agosto 2000, n. 10027, in Arch. giurid. circolaz., 2000, 743 86 Cass. civ., sez. III, 17maggio 1982, n. 3038, in Foro it., 1982, I, 2196,

Page 46: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

290

Al proprietario del veicolo non potrà essere addebitata alcuna responsabilità, nelle ipotesi in cui abbia chiuso a chiave la vettura e abbia posto in essere misure idonee al fine di evitare che terzi fruiscano dello stesso87. 13.1.L’efficacia della copertura assicurativa del proprietario nel caso di circolazione contro la sua volontà. Come si è gia detto, nell’ipotesi in cui la circolazione avvenga prohibente domino, il proprietario non risponderà dei danni cagionati a terzi dal suo veicolo. Ovviamente, in tale circostanza, non si potrà nemmeno richiedere la copertura assicurativa. Viceversa, nelle ipotesi di circolazione invito domino, il proprietario dovrà rispondere dei pregiudizi realizzati dal suo veicolo a terzi. Occorre chiedersi se costui, possa, legittimamente, domandare al suo assicuratore di rimanere indenne da responsabilità. La disciplina precedente, prevista dalla l. 990/1969, imponeva alla compagnia assicurativa di coprire tali pregiudizi. Tuttavia, oggi con l’introduzione dell’art. 122, comma 3, c. ass., l'assicurazione non ha effetto, nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. La nuova disciplina prevede che la vittima ottenga il ristoro dal Fondo di garanzia vittime della strada88. L’art. 122, comma 3, c. ass., presenta diversi problemi di interpretazione. Il primo è quello di stabilire cosa il legislatore voglia dire con l’espressione “circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario”. Alcuni autori ritengono che, la norma in parola, si riferisca solo alle ipotesi di circolazione prohibente domino, in quanto essa prevede la medesima espressione contenuta nell’art. 2054, comma 3, c.c., ed inoltre se si allargasse l’interpretazioni

87 Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2004, n. 11471, in Arch. giur. circolaz., 2004, 1169 88 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 131

Page 47: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

291

alle ipotesi di circolazione invito domino vi sarebbe un netto contrasto con il dettato costituzionale ( ROSSETTI, 2010, pg. 132 ). Il secondo problema è quello di capire come si debba interpretare l’espressione “non ha effetto… dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza”. Il legislatore impone che si presenti una denuncia per elidere gli effetti del negozio giuridico, di conseguenza è necessario che sia stato posto in essere un reato. E’ bene precisare che non sempre si realizza un illecito penale quando il veicolo è messo in circolazione senza la volontà del proprietario ( si pensi ad esempio al furto tra coniugi non legalmente separati ex art. 649 c.p. ). Parte della dottrina considera che si debba interpretare la norma alla luce dell’ordinamento comunitario. Infatti, l’art. 2, comma 2, direttiva CE del Consiglio 30 dicembre 1983, n. 84/5, stabiliva che vi potesse essere l’intervento del Fondo di garanzia, qualora il sinistro fosse stato realizzato in ipotesi di veicoli rubati od ottenuti con violenza. Di conseguenza, taluni autori, ritengono che il legislatore all’art. 122, comma 3, c. ass., con l’espressione “circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario” , abbia inteso riconoscere tali circostanze solo nelle ipotesi di furto del veicolo o reati violenti ( come la rapina, la violenza privata, la minaccia )89. 13.2.L’azione diretta del terzo danneggiato nel caso di circolazione contro la volontà del proprietario. La vittima di un sinistro, qualora la circolazione sia stata operata senza la volontà del proprietario, potrà esercitare un’azione diretta duplice. Nelle ipotesi di circolazione invito domino ai sensi dell’art. 144 c. ass., il proprietario sarà responsabile del pregiudizio arrecato a terzi e il suo assicuratore lo dovrà tenere indenne rispetto ai danneggiati. Nel caso di circolazione prohibente domino, invece, occorre

89 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 133

Page 48: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

292

innanzitutto che il proprietario del veicolo sporga denuncia, successivamente il danneggiato potrà invocare la tutela risarcitoria nei confronti del Fondo di garanzie vittime della strada ( art. 283 c. ass. ). Parte della dottrina ritiene che, nella circostanza in cui il sinistro si realizzi successivamente allo spossessamento della vettura, ma prima che il proprietario abbia presentato denuncia agli organi di pubblica autorità, debba essere la compagnia assicurativa privata del proprietario del veicolo, a risarcire la vittima e non l’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada ( ROSSETTI, 2010, pg. 135. ) 14.Delimitazioni del rischio causali, spaziali e temporali. Sia il legislatore, che il contratto, prevedono parecchie delimitazioni del rischio. Le prime ( quelle stabilite ex lege ) sono opponibili al terzo danneggiato e permettono all’assicuratore di esimersi dall’indennizzare la vittima. Le seconde ( quelle stabilite ex contractu ) non sono opponibili al terzo danneggiato ( art. 144, comma 2, c. ass. ) e consentono, esclusivamente, di esperire l’azione di rivalsa della compagnia assicurativa nei confronti dell’assicurato. E’ bene precisare che l’assicurazione, obbligatoria della r.c.a., copre solo la responsabilità del proprietario ( e soggetti equipollenti ) e del proprietario secondo quanto dispone l’art. 2054 c.c.90. Di conseguenza, la copertura assicurativa non sussisterà nei casi in cui non vi sia circolazione del veicolo, come ad esempio nelle ipotesi di custodia della vettura ( art. 2051 c.c. ) o di attività pericolose ( art. 2050 c.c. ). Come si è precedentemente evidenziato, la Suprema Corte ha precisato che per circolazione non si intende necessariamente il movimento di veicoli, ma può considerarsi tale anche una vettura ferma su una pubblica via. In tal guisa diventa complicato stabilire se un sinistro si sia realizzato nell’ambito della circolazione.

90 Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2005, n. 11276, in Arch. giur. circolaz., 2006, 153

Page 49: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

293

Alcune delimitazioni che generalmente vengono incluse nelle condizioni generali del contratto riguardano: l’eliminazione dei pregiudizi arrecati durante gare o manifestazioni sportive e quelli cagionati da mezzi cingolati o macchine operatrici alla sede stradale. Queste delimitazioni non sono opponibili al terzo danneggiato ( art. 144 c.c. ). Il rischio dell’assicurazione, obbligatoria della r.c.a., è delimitato anche sotto un profilo spaziale. Esso si distingue ulteriormente a seconda dell’ambito geopolitico e dell’area in cui si è realizzato il sinistro. Il primo concerne la copertura assicurativa ex lege di incidenti stradali realizzati in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea ( è possibile, altresi’, estendere la copertura a paesi extraeuropei con il modello della carta verde ). Il secondo dispone che la compagnia assicurativa dovrà coprire i sinistri posti in essere dalla circolazione su strade pubbliche o aree equiparate. Pertanto, si escludono gli incidenti realizzati in aree private e non aperte alla circolazione pubblica ( art. 122 c.c. ). La delimitazione del rischio riguarda anche un profilo temporale, ovvero il momento dal quale l’assicuratore coprirà i danni cagionati ai terzi. Nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a., sussiste prima del rischio, e, di conseguenza, la delimitazione dello stesso fa riferimento al periodo iniziale e finale di efficacia del negozio giuridico. E’ bene precisare che, tale considerazione, non sempre risulta veritiera. Infatti, il contratto potrebbe stipularsi anche per una vettura ancora da acquistare, pertanto, in tale circostanza, il momento iniziale di copertura del rischio coinciderà con l’acquisto del veicolo91. La copertura del rischio viene meno nel momento in cui scade l’efficacia del negozio giuridico92. Qualora l’assicurato non paghi le rate del premio successive alla prima, si applicherà l’art. 1901 c.c., in forza del quale

91 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 142 92 Cass. civ., 12 agosto 1995, n. 8846, in Arch. giurd. circolaz., 1996, 547

Page 50: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

294

l’efficacia del negozio giuridico è prolungata di quindici giorni, a partire da quello in cui è scaduta l’obbligazione di pagamento del premio. Il legislatore permette anche la delimitazione temporale discontinua, giacché, nel negozio giuridico stipulato dalle parti, potrà essere introdotta una copertura limitata alle ipotesi in cui il veicolo sia effettivamente utilizzato ( es: pay per use ), ovvero solo in determinate date predeterminate ( es: tutti i fine settimana ). Queste clausole non sono opponibili dalla compagnia assicurativa alla vittima del sinistro, tuttavia, la prima potrà invocare, nei confronti dell’assicurato, la rifusione delle somme di danaro corrisposte al terzo danneggiato. Nelle ipotesi in cui, il negozio giuridico, disponga il diritto di rivalsa della compagnia assicurativa, nei confronti dell’assicurato, qualora quest’ultimo ponga in essere un sinistro nei giorni diversi da quelli stabiliti, sussisterà solo una franchigia e non una delimitazione del rischio93. 15.I rischi esclusi. Le compagnie assicurative prevedono, nei contratti in parola, talune clausole, nelle quali viene meno la possibilità per l’assicurato, di andare indenne dai danni cagionati in un sinistro, qualora sussistano delle peculiari circostanze soggettive del conducente. Una dottrina attenta le ha individuate nelle ipotesi in cui: il conducente non sia abilitato a guidare il veicolo, non si ottemperi a statuizioni a cui è soggetta l’abilitazione alla guida ( si pensi alla guida senza occhiali ), il conducente avesse abusato di sostante stupefacenti o alcol al momento della guida, non ottemperanza alle prescrizioni sul trasporto delle persone ( riguardo al nocumento patito da queste ), mancato rispetto delle norme che attengono alla circolazione con “targa prova” ( ROSSETTI, 2010, pg. 143 ).

93 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 143

Page 51: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

295

Queste clausole, tuttavia, non attengono alla delimitazione del rischio, poiché in tali circostanze l’incidente stradale non è indennizzabile a prescindere dalla causa della violazione amministrativa. Esse non sono opponibili alla vittima del sinistro e permettono alla compagnia assicurativa solo di agire in rivalsa nei confronti dell’assicurato. 16.Aggravamento, diminuzione, cessazione del rischio. Il rischio coperto dall’assicurazione obbligatoria della r.c.a. attiene alla nascita di un debito risarcitorio realizzato dell’assicurato nell’ambito di un sinistro stradale. Non di rado, proprio l’assicurato, mediante la sua condotta colposa, partecipa ad aggravare il rischio. Tale circostanza comporta l’aumento delle possibilità di cagionare pregiudizi di maggiore rilievo. Tuttavia, tale ipotesi, non aziona direttamente l’aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c., in quanto occorre che esso abbia natura stabile e non transitoria94. Parte della dottrina aveva qualificato tali casi con il nommen iuris: rischio anomalo, ovvero un pericolo del tutto estraneo alle condizioni pattuite nel negozio giuridico, poiché non corrispondente alla tipologia di pregiudizio dalle parti individuata95. Secondo questa dottrina, il rischio anomalo non era compreso nell’art. 1898 c.c., e, di conseguenza, non poteva essere indennizzabile come sinistro stradale. Questa tesi fu rigettata dalla Corte di Cassazione, essa precisò che il c.d. rischio anomalo non costituiva una categoria autonoma di rischio96. Tuttavia, successivamente ( negli anni ’60 ), la Suprema Corte ritenne che sussistevano talune condotte anomale dell’assicurato, volte a distorcere l’equilibrio tra premio pagato e rischio; tale circostanza,

94 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 145 95 A. DURANTE, L’assicurazione di responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1959, 58 96 Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 1968, n. 119, in Assicurazioni, 1968, II, 2, 157

Page 52: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

296

imprevedibile, si realizzava allorquando vi fosse una situazione nuova non transeunte, ma stabile97. Le ipotesi in cui la giurisprudenza ha precisato che non sussiste un rischio anomalo, né aggravamento del pregiudizio, riguardano i casi nei quali il sinistro si realizza a causa di:

a) freni inefficienti del veicolo98; b) pneumatici notevolmente usurati della vettura 99; c) un veicolo che trainava con mezzi rudimentali

un’altra vettura100; d) apertura dello sportello durante la circolazione101; e) un conducente che abbia fatto cenno ad un altro di via

libera, per immettersi in uno spazio, pur non sussistendo la effettiva possibilità di realizzare tale condotta102;

f) un ciclomotore in cui siano trasportati due passeggeri oltre al conducente103;

g) un collo caduto da un veicolo in marcia104; h) l’assicurato aveva smontato le sponde del proprio

veicolo, al fine di caricare botti il cui volume superava la larghezza dello stesso mezzo, ed inoltre, le botti, erano state depositate in modo non idoneo105;

i) conducente in stato di età avanzata ed in condizioni di salute che non gli consentivano di guidare in modo idoneo il veicolo106.

Nell’ipotesi in cui l’assicurato circoli in aree diverse da quelle dichiarate, ovvero fruisca del veicolo in maniera diversa da quella stabilità, sussisterà l’annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1892 o 1893 c.c., e non 97 Cass. civ., sez. III, 9 luglio 1968, n. 2377, in Resp. civ. e prev., 1970. 432 98 Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1967, n. 2015, in Assicurazioni, 1968, II, 2, 208 99 Cass. civ., sez. III, 9 luglio 1968, n. 2377, in Assicurazioni, 1968, II, 2, 208 100 Cass. civ., sez. III, 25 marzo 1969, n. 964, , in Assicurazioni, 1970, II, 2, 95 101 Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1969, n. 1555, in Assicurazioni, 1971, II, 2, 10 102 Cass, civ., sez. III, 16 luglio 1975, n. 2802, in Riv. giur. circolazione, 1975, 697 103 Cass, civ., sez. III, 14 marzo 1996, n. 2115, in Riv. giur. circolazione, 1996, 126 104 P. Catanzaro, 1 dicembre 1976, Mustari c. Edera 105 T. Ancona, 8 maggio 1964, in Assicurazioni, 1965, II, 2, 274, con nota di CARBONI, Dell’aggravamento e della anormalità del rischio 106 Cass, civ., sez. III, 15 dicembre 1970, n. 2684, in Assicurazioni, 1971, II, 2, 239

Page 53: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

297

aggravamento del rischio107. Perché vi sia diminuzione del rischio occorre che sia stabile e non passeggera. La cessazione del rischio si realizza allorquando l’assicurato perda sia la proprietà che la disponibilità della vettura, ovvero allorché tale circostanza si verifichi, in capo a costui, in assenza di volizione. Nell’ipotesi di cessazione del rischio per perdita del veicolo o demolizione, non si applicherà la regola generale dell’art. 1896 c.c., l’assicurato potrà ottenere il rimborso del premio pagato non goduto, a cui andranno decurtate le imposte e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 334 c. ass.. Se l’assicurato perde la proprietà ma non la disponibilità del veicolo non sussiste la cessazione del rischio. Nell’ipotesi in cui l’assicurato, perda la disponibilità del mezzo detenendo la proprietà ( circolazione invito domino ), risponderà per i danni cagionati ai terzi ex art. 2054, comma 3, c.c.. Se invece vi sarà la perdita involontaria della vettura il negozio giuridico si scioglierà ex art. 122, comma 3, c. ass., e, l’assicurato potrà ottenere il rimborso del premio pagato non goduto. 17.Il trasferimento di proprietà del veicolo. Lo scioglimento del negozio giuridico, per cessazione del rischio, può realizzarsi qualora vi sia il trasferimento delle proprietà del veicolo individuato nella polizza. L’art. 171 c. ass., prevede una triplice modalità. La prima consente, all’assicurato, di richiedere lo scioglimento del contratto a partire dal momento in cui non ha più la proprietà del veicolo ( in ossequio all’art. 1896 c.c. ). In tale circostanza, come in quella dell’art. 122, comma 3, c. ass., l’assicurato potrà invocare la restituzione del premio non goduto alla compagnia assicurativa, decurtato dalle imposte e dal contributo per il Servizio Sanitario Nazionale ex art. 334, comma 4, c. ass. ( art. 10, comma 4, d.m. 86/2008 ). La seconda ipotesi riguarda il caso in cui il veicolo sia ceduto all’acquirente, di conseguenza, in tale caso si ha un

107 Cass, civ., sez. III, 23 giugno 1980, n. 3944, in Assicurazioni, 1981, II, 2, 75

Page 54: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

298

contratto bilaterale che necessita il consenso dell’acquirente, viceversa non si potrebbe perfezionare ( come ogni cessione di negozi giuridici ). La terza ipotesi è quella che concerne la c.d. voltura, ovvero ampliare la validità del negozio giuridico anche ad un altro veicolo di proprietà dell’assicurato. In questo caso il rischio non viene meno, ma potrà aumentare o diminuire. E’ bene precisare che la compagnia assicurativa, allorché si realizzi la prima ipotesi ( aumento del rischio ) non potrà recedere dal contratto ( a differenza di ciò che prevede l’art. 1898 c.c. ), ma le sarà consentito di aumentare il premio. 18.Il massimale. Nell’assicurazione obbligatoria della r.c.a. è impossibile stabilire un rapporto tra valore assicurabile e valore assicurato108. Di conseguenza, viene stabilito un valore massimale, ovvero una somma di danaro, indicata nel contratto, che ha l’obiettivo di delimitare il risarcimento erogabile dall’assicuratore. Il massimale indicato è singolo, anche se, non di rado, l’assicurazione, obbligatoria della r.c.a., prevede un massimale plurimo. Con tale termine, si intende il negozio giuridico che stabilisce un massimale distinto rispetto ad ogni categoria di pregiudizio ( si pensi ai danni a persone e danni alle cose ). Nella prassi le compagnie assicurative introducono sempre un massimale c.d. catastrofale che non potrà essere, in nessuna modalità, oltrepassato109. Esistono alcune peculiarità in tema di massimale nell’assicurazione della r.c.a., l’art. 128 c. ass., dispone che esso debba corrispondere alla somma di cinque milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero di vittime, per i pregiudizi alle persone, e un milione di euro per i danni alle cose. Parte della dottrina ha precisato che, tali massimali, si debbano intendere indipendenti e cumulabili 108 Cass. civ., sez. III, 17 luglio 1993, n. 7971, in Resp. Foro it., 1993, Assicurazione ( contratto ), n. 108 109 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 153

Page 55: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

299

tra loro, queste delimitazioni sono state stabilite dall’art. 1, comma 4, d.lg. 6 novembre 2007, n. 198, e si dovranno osservare dall’11 giugno 2012110. Da questa data, i massimali, stabiliti all’art. 128 c. ass., dovranno essere aggiornati alla variazione percentuale statuita dall’indice europeo dei prezzi al consumo ( IPCE ) ogni cinque anni. Un massimale inferiore a quello legale è da considerarsi tamquam non esset, ovvero la clausola sarebbe nulla e verrebbe sostituita da quella prevista dal minimo legale. 18.1.Superamento del massimale e mala gestio propria. L’assicurazione obbligatoria della r.c.a. pone assicurato e compagnia assicurativa su un piano paritetico, entrambi infatti hanno i medesimi interessi. Non di rado, accade che l’assicuratore, omette di ottemperare ai propri obblighi, in tale circostanza si configura l’ipotesi di mala gestio. Essa si realizza allorquando vi sia una cattiva gestione, ovvero una condotta colposa o dolosa dell’assicuratore che comporti effetti pregiudizievoli per l’assicurato ( in senso proprio ). La cura degli interessi dell’assicurato ha natura contrattuale, pertanto la mala gestio è una tipologia di inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.. Essa consente, in ipotesi gravi, la domanda di risoluzione del contratto ( art. 1453 c.c. ) e l’eccezione di inadempimento dell’assicurato ( art. 1460 c.c. ) ( ROSSETTI, 2010, pg. 158 ).

Per mala gestio ( in senso lato ) si intende anche l’ipotesi in cui la compagnia assicurativa non ottemperi tempestivamente alla liquidazione del danno derivante da circolazione di veicoli. In questo ultimo caso ( mala gestio in senso lato ), sussisterà una responsabilità non contrattuale ( ex art. 1218 c.c., come nella mala gestio in senso lato ) ma aquiliana, nei confronti della vittima ai sensi dell’art. 2043 c.c., in capo all’assicuratore, giacché costui ha un obbligo di adempiere tempestivamente ex lege, al risarcimento del danno ( ROSSETTI, 2010,pg. 159 ).

110 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 154

Page 56: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

300

Allorché si configuri mala gestio è necessario che vi sia un comportamento colposo da parte dell’assicuratore. Costui, nell’ambito della gestione degli interessi dell’assicurato, dovrà aver violato un norma di legge, del negozio giuridico o di prudenza111. Le ipotesi più diffuse di trasgressione dell’assicuratore riguardano: la non ottemperanza agli obblighi stabiliti dall’art. 1917 c.c., la violazione di tempi e modalità di adempimento dell’obbligazione, ovvero mancato rispetto del principio di buona fede ( art. 1375 c.c. )112. La dottrina ha distinto la mala gestio in due ipotesi: mala gestio sostanziale e mala gestio processuale113. La prima si realizza qualora, l’assicuratore, non accerta la responsabilità dell’assicurato e non risarcisce il pregiudizio, ovvero non tiene conto di buone condizioni transattive. La seconda attiene ad un comportamento che produce i suoi effetti nell’ambito della fase processuale ( si ipotizzi il caso della compagnia assicurativa che agevoli la controparte incorrendo in nullità ). La mala gestio dell’assicuratore si configura se costui è incapiente nei confronti della liquidazione del danno al terzo danneggiato. Nell’ipotesi in cui il massimale era risultato capiente nel momento del sinistro, e, successivamente, non è più sufficiente a saldare il risarcimento dovuto alla vittima; l’assicuratore dovrà rispondere del danno qualsiasi sia la sua entità, giacché tale circostanza si è realizzata a causa di una sua condotta colposa che comporta un inadempimento ( art. 1218 c.c. ). Qualora il massimale fosse incapiente già nel momento in cui si è realizzato il sinistro, anche se l’assicuratore avesse ottemperato, in maniera tempestiva alla propria obbligazione; l’assicurato non potrà essere manlevato per il pregiudizio cagionato al terzo

111 Cass. civ., sez. III, 10 aprile 1995, n. 4118, in Resp civ. e prev., 1995, 528, con nota di DIES, In margine ad una conferma della Cassazione sul “fatto accidentale” e sulla mala gestio nell’assicurazione della responsabilità civile. 112 Cass. civ., sez. III, 5 marzo 1994, n. 2177, in Arch. giur. circolaz., 1994, 844 113 D. DE STROBEL, Obbligazioni accessorie dell’assicuratore e le responsabilità da esse derivanti ( la mala gestio ), in Dir. ed econ. assicuraz., 1999, 1028

Page 57: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

301

danneggiato, quest’ultimo otterrà solo ed esclusivamente la rivalutazione del massimale114. 19.L’azione diretta. Il danneggiato, per sinistro stradale causato dalla circolazione di un veicolo a motore, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione ( art. 144 c. ass.). La dottrina unanime ritiene che l’azione diretta costituisca un diritto sostanziale della vittima nei confronti dell’assicuratore del responsabile. Esso è il medesimo che il danneggiato ha nei confronti del danneggiante e tale diritto è in parte autonomo115. Pertanto, l’azione diretta si cumula al diritto risarcitorio della vittima derivante dalla condotta illecita stabilito all’art. 2054 c.c., di conseguenza, il danneggiato potrà scegliere se fruire delle due azione alternativamente o cumulativamente. Altro fattore rilevante è che il legislatore con l’art. 144, comma 2, c. ass.,“ha reso il diritto della vittima nei confronti dell’assicuratore parzialmente autonomo rispetto a quello dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore, inibendo a quest’ultimo la possibilità di opporre al danneggiato le eccezioni fondate sul contratto”116. Tuttavia, l'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa, verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ( art. 144, comma 2, c. ass. ). Pertanto, non ogni tipo di eccezione è interdetta, ma solo quelle derivanti dal negozio giuridico ( invalidità ed inefficacia del contratto ). Sia il danneggiante, che il suo assicuratore debbono rispondere in solido del sinistro rispetto alla vittima. Il

114 Cass. civ., sez. III, 29 settembre 1999, n. 10765, in Assicurazioni, 2000, II, 2, 70 115 A. LA TORRE, Azione diretta e assicurazione, in Assicurazioni, 1971, I, 526 116 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 188

Page 58: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

302

primo per l’integrale valore del pregiudizio, mentre il secondo nel limite del massimale. Questa peculiare obbligazione viene definita solidarietà atipica, giacché solo l’assicurato “è titolare dell’interesse principale dell’estinzione del debito, mentre l’obbligazione dell’assicuratore ha natura solidale perché finalizzata a rafforzare la garanzia di adempimento del debito principale”117. 19.1.La procedura stragiudiziale. La liquidazione del sinistro stradale, attraverso la procedura stragiudiziale, è disciplinata all’art. 148 c. ass., e prevede tre differenti fasi: la richiesta l’offerta e il pagamento. La prima impone che l’istanza sia inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ( art. 148 c. ass. ), ad essa si deve allegare la denuncia dell’incidente stradale indirizzata dal danneggiato al proprio assicuratore ( art. 148, comma 1 e 2, c. ass. ) e deve contenere il codice fiscale. Per quanto concerne i pregiudizi alle cose occorre indicare il luogo, le ore e i giorni ( non meno di otto ) in cui le cose danneggiato possano essere ispezionate. Per i danni alle persone l’istanza deve comprendere l’età della vittima, la sua attività lavorativa, il suo reddito e l’entità del pregiudizio subito. A tale richiesta si deve altresi’ allegare la perizia medica in cui sia accertata la guarigione e la circostanza che il richiedente non gode delle prestazioni da parte degli assicuratori sociali. Nella seconda fase, l’assicuratore una volta ottenuta l’offerta ha l’obbligo di accertare i danni e liquidare l’indennizzo. La vittima dovrà collaborare con l’assicuratore, in caso contrario, quest’ultimo non potrà verificare l’entità dei pregiudizi, e i termini saranno sospesi ( art. 148, comma 3, c. ass. ). Parte della dottrina ritiene che tale circostanza decorre dal momento in cui il danneggiato si rifiuti di farsi visitare118.

117 Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2001, n. 6824, in Arch. giur. circolaz., 2002, 41 118 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010,

Page 59: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

303

L’assicuratore, nel momento in cui riceve la richiesta, avrà un termine perentorio per addivenire alla sua offerta, esso è di trenta giorni nelle ipotesi di danni alle cose, qualora la dinamica sia contenuta nel modulo di denuncia sottoscritto da entrambi i conducenti. Sessanta giorni per i pregiudizi alle persone, allorché non sussista la constatazione amichevole, e, novanta giorni per danni alle persone ( ROSSETTI, 2010, pg. 208 ). Se la richiesta è completa l’assicuratore dovrà accettare o rigettare la domanda, in quest’ultima ipotesi dovrà riportare la motivazione ( art. 148, comma 1 e 2, c. ass. ). La terza, ed ultima, fase è quella del pagamento. In tale situazione vi sono tre sotto-ipotesi in cui la vittima può accettare l’offerta, rifiutarla, ovvero non mandare alcuna risposta. In tutte l’assicuratore dovrà risarcire, alla vittima, entro quindici giorni la somma offerta. La liquidazione potrà realizzarsi mediante vaglia postale o assegno inviati all’indirizzo individuato dal danneggiato nell’istanza di risarcimento, ovvero mediante accredito sul conto corrente indicato da quest’ultimo, o direttamente negli uffici della compagnia assicurativa ( su richiesta del danneggiato ). Se l’offerta dell’assicuratore viene rifiutata ( o non accettata entro trenta giorni dalla sua ricezione ), costui potrà liquidare la somma depositandola presso una azienda di credito nel comune indicato dalla vittima nella denuncia del sinistro. Se tale somma non sarà prelevata entro un anno l’assicuratore potrà ritirarla. 20.Il risarcimento diretto. Il legislatore con gli artt. 149 e 150 c. ass.; d.p.r. 2006, n. 254, ha introdotto la procedura di risarcimento diretto mediante la quale il danneggiato di un incidente stradale può invocare il risarcimento direttamente nei confronti della propria compagnia assicurativa della r.c.a.119. pg. 207 119 BALLARINI, Prime note sul sistema dell’indennizzo diretto: la qualificazione giuridica del pagamento per conto dell’impresa del responsabile e la c.d. azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia, in Assicurazioni,

Page 60: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

304

Una volta liquidato il pregiudizio, l’assicuratore del danneggiato potrà ottenere la rifusione del risarcimento dalla compagnia assicurativa del colpevole del danno. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione ( art. 149, comma 4, c. ass. ). La procedura di risarcimento diretto ha suscitato immediatamente parecchi dubbi agli interpreti in merito alla configurazione della sua natura giuridica. Occorre precisare che: la compagnia assicurativa della vittima risarcisce il danno per conto dell’impresa di assicurazione del responsabile ( art. 149, comma 3, c. ass. ), quest’ultima non è debitrice del danneggiato, e, di conseguenza, costui non può agire nei suoi confronti ( art. 149, comma 6, c. ass. ), il debito dell’impresa di assicurazione della vittima è equiparabile a quello del responsabile, ed infine, la procedura di risarcimento diretto non ha mutato l’art. 2043 c.c., pertanto, il danneggiato può invocare il risarcimento anche nei confronti del responsabile. Alla luce di tali argomentazioni, alcuni autori ritengono che la procedura di risarcimento diretto costituisce una sostituzione del legittimato passivo nell’azione diretta che è attribuita alla vittima, di conseguenza, permangono tutti gli elementi dell’obbligazione: creditore, condebitore, responsabile del fatto illecito, contenuto e oggetto120. L’impresa di assicurazione della vittima, dovrà liquidare il pregiudizio alla danneggiato per conto della compagnia assicurativa del responsabile, essa sarà mandataria ex lege di quest’ultima ai sensi dell’art. 149, comma 6, c. ass. (

2007, I, 3; M. BONA, Risarcimento diretto: la responsabilità contrattuale delle assicurazioni per omessa riparazione integrale, in Danno e resp., 2007, 252; CASSANO, Codice delle assicurazioni e indennizzo diretto – Il ruolo dell’avvocato nel nuovo sistema risarcitorio, Milano, 2007; R. PARDOLESI, Dal dire al fare: la disciplina dell’indennizzo diretto, in Danno e resp., 2007, 273; M. HAZAN, Guida all’indennizzo diretto e alle altre procedure liquidative, Milano, 2007 120 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 283

Page 61: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

305

rappresentando un’ipotesi speciale degli artt. 1719 e 1720 c.c. ). Alcuni commentatori hanno precisato che la posizione dell’assicuratore della vittima, non si discosta da quella dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada121. In entrambe le situazioni, secondo questo orientamento, sussiste un debitore virtuale che adempie alla propria obbligazione grazie ad un mandatario, e, quest’ultimo sarà l’unico legittimato passivo rispetto al danneggiato. La conseguenza è che la procedura di risarcimento diretto non diverge dal sistema dell’assicurazione della r.c.. E’ possibile domandarsi se l’obbligazione dell’impresa di assicurazione della vittima abbia fonte legale, extracontrattuale o negoziale. Parte della dottrina ritiene che si debba avallare la prima ipotesi, giacché la realizzazione di un fatto illecito o la stipulazione, da parte della vittima, di un negozio giuridico, configurano meri presupposti di fatto per il completamento della fattispecie stabilita all’art. 149 c. ass.122. Le conseguenze di questo orientamento sono che la prescrizione che si applicherà non sarà quella biennale ( art. 2952 c.c. ), ma quella attribuita al debito del responsabile ( art. 144, comma 4, c. ass. ), nell’ipotesi di inadempimento dell’impresa di assicurazione non si adotterà né l’art. 1218, né la presunzione da esso stabilita. Ed infine, l’assicuratore dovrà risarcire anche i danni imprevedibili, in quanto si fruirà dell’art. 1225 c.c., che attiene alle obbligazioni non contrattuali ( ROSSETTI, 2010, pg. 288 ).

Parte della dottrina e della giurisprudenza ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 149 c. ass. sotto diversi aspetti. In primo luogo si è ritenuto viziato il procedimento di formazione della norma suddetta, in quanto essa non era presente sul primo codice delle assicurazioni che aveva ottenuto il parere positivo del Consiglio di Stato. Inoltre si è considerato che la norma ha trovato emanazione al di fuori

121 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 283 122 M. HAZAN, Guida all’indennizzo diretto e alle altre procedure liquidative, Milano, 2007, 66

Page 62: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

306

della legge delega, e che essa sarebbe, pertanto, in contrasto con la Quinta Direttiva comunitaria in materia di r.c.a.. Infine questa peculiare modalità di liquidazione del danno andrebbe a ledere il diritto di difesa dei cittadini ex artt. 3, 24 e 111 Cost.. La Corte Costituzionale si è pronunciato in merito a tale questione precisando che, il procedimento di formazione dell’art. 149 c. ass., nonostante si sia realizzato in maniera non regolare, non rileverebbe, giacché il Consiglio di Stato si è pronunciato, ha estrinsecato il proprio parere anche successivamente, ovvero in merito allo schema di regolamento di attuazione dell’art. 149 c. ass.123. Allo stesso modo, secondo la Consulta, risultano infondate le censure con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto la procedura di risarcimento diretto non viola nessuno di questi precetti, ma al contrario aumenta le tutele della vittima, poiché oltre alle tradizionali azioni ( art. 2043 c.c. e art. 144 c. ass. ) consente alla vittima di fruire anche di un altro strumento giuridico, ovvero l’art. 149 c. ass.124. 20.1.Ambito di applicazione. La disciplina della procedura di risarcimento diretto viene data dal combinato dell’art. 149, comma 1 e 2, c. ass., e dagli artt. 3 e 4 del regolamento di attuazione ( d.p.r. 254/2006 ). Analizzando l’istituto occorre affrontare taluni limiti, che presenta. Il primo attiene al genere di sinistro. Esso deve avere interessato due veicoli ( art. 149 c. ass. ) senza coinvolgimento di altri mezzi responsabili ( art. 1, comma 1, lett. d), d.p.r. 254/2006 ). Di conseguenza, nell’ipotesi in cui nel sinistro siano stati implicati più di due veicoli non si applicherà il risarcimento diretto. Fondamentale, perché si possa applicare tale disciplina, è che l’incidente stradale sia accaduto in Italia, e, che sia stato posto in essere mediante collisione tra i veicoli coinvolti ( art. 1, d.p.r. 254/2006 ), mentre sarà esclusa in caso di urto ( si pensi al caso in cui il

123 C. cost., 19 giugno 2009, n. 180, in Assicurazioni, 2009, II, 2, 281 124 C. cost., 13 giugno 2008, n. 205, in Foro it., 2008, I, 2742

Page 63: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

307

conducente di una vettura per evitare un altro mezzo freni in maniera improvvisa finendo fuori strada ). Un altro limite, nei confronti del quale occorre porsi, concerne il tipo di veicoli implicati nel sinistro. Essi devono essere immatricolati in Italia, identificati ed assicurati. Il risarcimento diretto potrà essere applicato a qualsiasi categoria di veicolo, ad eccezione delle macchine agricole ( art. 43, comma 2-ter, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella l 29 novembre 2007, n. 222). L’immatricolazione in Italia sarà idonea, allorquando il veicolo esibisca, in maniera lecita, una targa ottenuta dall’autorità italiana ( non importa che la proprietà sia di uno straniero ). L’identificazione è volta ad evitare la procedura di risarcimento ad opera del Fondo di garanzia per le vittime della strada ( art 283 c. ass. ). Ulteriore requisito è che i veicoli devono essere assicurati. Il legislatore, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, introduce anche il limite relativo alla condizione delle vittime del sinistro che comporta problemi interpretativi. Infatti da un lato l’art. 149, comma 2, c. ass., statuisce che l’istituto, in argomento, si applicherà allorché il pregiudizio è stato subito dal conducente, dal proprietario e dall’assicurato del mezzo che ha realizzato il sinistro, tuttavia, in quest’ultima ipotesi solo per quanto concerne i danni alle cose trasportate. Mentre dall’altro l’art. 1, comma 1, lett e), d.p.r. 254/2006, dispone che, la procedura di risarcimento diretto, potrà essere adottata solamente per i pregiudizi subiti dal proprietario e dal conducente. Alcuni autori, in merito alla predetta questione, hanno ritenuto che una riduzione delle categorie di pregiudizio, dalla procedura di risarcimento diretto, vada a collidere con l’art. 3 Cost., con riferimento al principio di ragionevolezza. Pertanto, l’art. 1, comma 1, lett e), dovrà essere interpretato in maniera ampia, ritenendo destinatari di tale disciplina il proprietario e soggetti equiparati secondo la ratio dell’art. 2054, comma 3, c.c.125.

125 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 297

Page 64: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

308

Muovendo da questo presupposto, non potranno fruire del risarcimento diretto i trasportati ( non importa se posti sul veicolo responsabile o antagonista ), i pedoni e tutti i soggetti estranei alla circolazione della vettura. Per quanto attiene ai limiti relativi alle categorie di danno, occorre distinguere tra pregiudizi alle cose e alla persona. Esse, per poter godere dell’indennizzo, dovranno essere del proprietario del mezzo o del conducente, venire trasportati e riguardare il veicolo. I secondi riguardano solo i danni subiti dal conducente ( non rileva che sia o meno il proprietario della vettura ) ( ROSSETTI, 2010, pg. 298 ).

I pregiudizi alle cose non prevedono una quantificazione, mentre per i danni alla persona, si potrà fruire del risarcimento diretto solo se il sinistro abbia realizzato postumi non maggiori al 9% della complessiva validità dell’individuo. Per i danni alle cose si potrà invocare la procedura di risarcimento diretto sia nell’ipotesi che il danneggiato risulti non responsabile nella produzione del sinistro, sia qualora sussista un concorso di colpa. Per i danni alla persona, vi è una divergenza tra legge e regolamento, infatti l’art. 149, comma 2, c. ass., dispone che il pregiudizio alla persona del conducente è liquidabile con il risarcimento diretto se il danneggiato non sia responsabile, mentre l’art. 5, comma 1, d.p.r. 254/2006, stabilisce che tale procedura si può applicare anche nei casi di concorso di colpa per i pregiudizi a cose o persone. Inoltre l’art. 150 c. ass., deputava al regolamento di attuazione la determinazione della disciplina. In merito alla questione, un’attenta dottrina ha precisato che, anche se l’art. 149, comma 2, c. ass., è una norma assurda, non può essere ampliata da un regolamento, giacché in tale ipotesi vi sarebbe un contrasto con la fonte primaria ( ROSSETTI, 2010, pg. 299 ). 20.2.Liquidazione stragiudiziale.

Page 65: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

309

Gli artt. 5, 6, 7, 8 e 11 del d.p.r. 254/2006 dispongono la forma il contenuto e i termini, per richiedere la liquidazione stragiudiziale del danno, che la vittima deve trasmettere al suo assicuratore. Tali norme rispecchiano il contenuto dell’art. 148 c. ass., che resterà applicabile in via analogica nelle parti in cui vi sia una lacuna del regolamento. Nel risarcimento diretto, la procedura stragiudiziale ha inizio con la richiesta del danneggiato, a cui viene allegata la documentazione, da parte dell’assicuratore, volta a stabilire le effettive modalità del sinistro e la stima dello stesso ( art. 6, d.p.r. 254/2006 ). Qualora tale richiesta sia incompleta, l’assicuratore dovrà intimare alla vittima l’integrazione della medesima entro trenta giorni dalla ricezione. In questa ipotesi il termine per la formulazione dell’offerta ( novanta giorni per pregiudizi alla persona, sessanta per le cose ) si sospende ( art. 7, d.p.r. 254/2006 ). L’assicuratore, nel momento in cui riceve la richiesta di risarcimento, può fruire di termini differenti a seconda delle modalità con cui vorrà affrontare tale situazione. Se vuole eccepire la sussistenza dei presupposti, per adottare la procedura di risarcimento diretto stabiliti all’art. 3, d.p.r. 254/2006 ( ovvero la configurazione di pregiudizi alla persona o al veicolo non superiori al 9% ), dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta di liquidazione del danno ( art. 11, d.p.r. 254/2006 ). Nell’ipotesi in cui non voglia adempiere alla propria obbligazione, ovvero rifiutarla dovrà agire entro novanta giorni nel caso di pregiudizi alla persona, sessanta giorni per danni alle cose e trenta giorni allorquando vi è stata la denuncia dell’incidente stradale da parte di entrambi i conducenti e si sia realizzato un pregiudizio alle cose ( art. 8, d.p.r. 254/2006 ). L’assicuratore potrà opporre alla vittima le eccezioni che avrebbe potuto avanzare il responsabile del sinistro ( o la sua società assicuratrice ) e quelle derivanti dalla mancata applicazione dei presupposti dell’art. 149 c. ass.126. 126 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 302

Page 66: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

310

20.3.Obbligo di assistenza della vittima. La fondamentale innovazione, introdotta dalla procedura di risarcimento diretto, è quella prevista dall’art. 9, tale norma impone un obbligo, in capo all’assicuratore, di assistenza al danneggiato nell’ambito del procedimento di liquidazione e accertamento del danno. Essa ha natura legale e non contrattuale ( ROSSETTI, 2010, pg. 305 ).

L’art. 9, d.p.r. 254/2006, statuisce che l’assicuratore del danneggiato deve garantire ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tra queste obbligazioni vi è anche l’assistenza nella redazione della richiesta di liquidazione del pregiudizio e il chiarimento delle modalità di frazionamento del danno. Tuttavia, gli obblighi non sono solo questi, una dottrina attenta ha precisato che l’assicuratore deve, in maniera celere, disporre una perizia sul veicolo e gli altri beni danneggiati. Oltre ad esse, l’assicuratore dovrà operare una perizia medico legale sulla vittima, specificando a quest’ultima i criteri adottati dal tecnico per addivenire alle proprie conclusioni. L’assicuratore avrà, inoltre, l’onere di enucleare le principali voci di danno alle quali ha diritto l’assicurato, indicare le motivazione secondo le quali non può ottenere un ristoro e accertare che la richiesta di risarcimento diretto sia completa e conforme alle prescrizioni dell’art. 6, d.p.r. 254/2006 ( ROSSETTI, 2010, pg. 306 ). Di conseguenza, taluno ha ritenuto che l’art. 9, d.p.r. 254/2006, cristallizzi una sorta di consenso informato, della vittima, su ogni tipologia di obbligazione derivante dal responsabile e dei rimedi esperibili in sede giudiziale e stragiudiziale127.I soggetti su cui gravano tali obblighi sono le imprese assicurative ai sensi dell’art. 9, d.p.r. 254/2006. La norma in argomento, al secondo comma, prevede che, allorquando la vittima accolga l’offerta dell’assicuratore

127 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Utet, Torino, 2010, pg. 306

Page 67: Francesco La Manno - L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli

311

sugli importi corrisposti, non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale, di cui si sia avvalso il danneggiato diversi da quelli medico legali per i danni alla persona.