1 SLIDE
9 APRILE
2018
FOCUS MENSILE FISCALITA’
SEMPLIFICATI PER CASSA
Esame approfondito delle problematiche contabili e dichiarative
Torino, 9 aprile 2018 Relatore: Andrea Gippone - Commercialista
2 SLIDE
9 APRILE
2018
Novità della legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017)
All’art.1, commi da 17 a 23 viene disciplinato il nuovo regime
dei semplificati, improntato al criterio di cassa, determinando una
revisione delle regole di tassazione dei redditi delle imprese minori,
nell’ottica della semplificazione.
Sono state apportate modifiche agli articoli:
- 66 del T.U.I.R (imposte dirette);
- 5-bis del D.Lgs. 446/1997 (Irap);
- 18 del D.P.R. 600/1973 (obblighi contabili)
3 SLIDE
9 APRILE
2018
Limiti dei ricavi
I soggetti interessati potranno adottare il nuovo regime di
contabilità semplificata improntato al criterio di cassa qualora i ricavi
di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR percepiti in un anno intero, ovvero
conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art.
109, comma 2 del TUIR, non abbiano superato l’ammontare di 400,000
euro per le prestazioni di servizi, ovvero 700,000 euro per le altre
attività.
4 SLIDE
9 APRILE
2018
’
Modalità di determinazione del reddito
Si tratta di un regime misto cassa/competenza, derogando al
criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute a
favore di un criterio di cassa, e mantenendo invece il criterio di
competenza per tutti gli altri elementi positivi e negativi di reddito
(quali plus e minusvalenze, ammortamenti, leasing, sopravvenienze
attive e passive, accantonamenti). Inoltre viene eliminato il richiamo
agli artt. 92,93 e 94 del TUIR per quanto riguarda la gestione delle
rimanenze finali.
5 SLIDE
9 APRILE
2018
Componenti di reddito assoggettati al criterio di cassa
Il reddito delle imprese minori è determinato quale differenza
tra i ricavi di cui all’art.85 del TUIR e gli altri proventi di cui all’art.89
del TUIR percepiti nel periodo d’imposta e le spese sostenute nello
stesso periodo per l’esercizio dell’attività.
Per tali elementi di reddito (positivi e negativi) prevale pertanto il
criterio di cassa, anche in relazione all’incasso o al pagamento di
acconti.
6 SLIDE
9 APRILE
2018
Componenti di reddito assoggettati al criterio di cassa
Strumento di pagamento Momento rilevante
Assegni bancari o postali Rileva il momento in cui avviene la materiale consegna dell’effetto.
Bonifici Per i ricavi si considera la data disponibile. Per le spese si considera l’uscita dalla disponibilità.
Carte di crediti/debito Rileva il momento di utilizzo dello strumento di pagamento.
7 SLIDE
9 APRILE
2018
Componenti di reddito assoggettati al criterio di competenza
Ad eccezione degli elementi positivi e negativi di reddito che
rilevano secondo il principio di cassa, gli altri componenti reddituali
concorrono alla formazione del reddito nel rispetto del criterio di
competenza.
Rimane in ogni caso valida la disposizione di cui all’art. 109, comma 5 del
TUIR in materia di applicazione del pro-rata di deducibilità delle spese
e degli altri componenti negativi di reddito.
8 SLIDE
9 APRILE
2018
Componenti positivi di reddito
Concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio
della competenza:
- Ricavi da assegnazione di beni ai soci o ad attività estranee;
- Proventi da immobili non strumentali (immobili ‘’patrimonio’’);
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Redditi forfettari per allevamento di animali oltre il limite di cui
all’art. 56, comma 5 del TUIR.
9 SLIDE
9 APRILE
2018
Componenti negativi di reddito
Concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio
della competenza:
- Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali e canoni di
leasing;
- Perdite di beni strumentali e perdite su crediti;
- Minusvalenze e sopravvenienze passive;
- Spese per lavoro dipendente (comprensive di accantonamenti ed
oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale);
- Spese relative a più esercizi (quando hanno natura pluriennale);
- Interessi di mora.
1
0
SLIDE
9 APRILE
2018
Componenti negativi di reddito
Non concorrono più alla determinazione del reddito:
- Spese e altri componenti negativi relativi agli immobili patrimoniali;
- Accantonamenti diversi da quelli di cui all’art.105 del TUIR;
- Remunerazione dovuta per i contratti di associazione in
partecipazione nel caso in cui sia previsto un apporto differente da
opere e servizi (nel qual caso vale il criterio della competenza);
11 SLIDE
9 APRILE
2018
Regola per evitare salti o duplicazioni di imposta
I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla
determinazione del reddito, in base alle regole del regime d’impresa
adottato, non assumono rilevanza nel reddito degli anni successivi.
Tale regola vale sia per il primo anno di applicazione del nuovo
regime dei semplificati, e sia ogni volta che avviene un passaggio da
contabilità ordinaria a quello semplificato.
12 SLIDE
9 APRILE
2018
La gestione delle rimanenze
Il comma 18 dell’articolo 1 della Legge 232/2016 ha previsto
che le rimanenze finali che hanno concorso alla determinazione del
reddito nell’anno precedente (secondo il principio di competenza) siano
portate interamente in deduzione come rimanenze iniziali nel primo
periodo di applicazione del nuovo regime di contabilità semplificata;
tale componente negativo non rileva comunque ai fini della
determinazione delle società di comodo, non operative o in perdita
sistematica.
Lo stesso principio trova applicazione anche nel caso di
passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quello semplificato.
13 SLIDE
9 APRILE
2018
La gestione delle rimanenze
Nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità
semplificata a quello di contabilità ordinaria, occorrerà dare rilevanza
civilistica della consistenza iniziale delle rimanenze e del relativo
valore fiscale. Quest’ultimo potrà essere differente da zero nel solo
caso in cui il pagamento di una parte di queste sia avvenuto nell’anno di
applicazione del regime di contabilità ordinaria.
14 SLIDE
9 APRILE
2018
La gestione delle rimanenze – Decreto del 23.03.2018
E’ stato pubblicato in G.U. il decreto 23 marzo 2018 recante
modifiche da apportare agli Studi di Settore applicabili al periodo
d’imposta 2017, per i contribuenti minori che esercitano attività
d’impresa .
Sono stati introdotti cinque nuovi correttivi che combinati tra
di loro determinano un unico coefficiente da applicare al ricavo
puntuale. Il nuovo valore così ottenuto terrà conto dell’effetto del
nuovo regime di cassa per le imprese minori.
A tal fine si rende necessario, anche per questi soggetti, fornire il
valore delle rimanenze finali quale dato essenziale per la corretta
applicazione dello studio di settore stesso.
15 SLIDE
9 APRILE
2018
La determinazione della base imponibile Irap
Il nuovo comma 1-bis all’articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997
prevede che ‘’per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il
reddito ai sensi del nuovo art.66 del TUIR, la base imponibile di cui al
comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal
citato articolo 66’’.
Rimangono pertanto espressamente esclusi da tale disciplina i soli enti
non commerciali, i quali deriveranno la base imponibile direttamente dal
bilancio (per quanto riguarda il solo svolgimento dell’attività
commerciale).
16 SLIDE
9 APRILE
2018
I nuovi regimi contabili
Il nuovo comma articolo 18 del D.P.R. 600/1973
prevede che le imprese minori possano:
a) Istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, ove
annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i
costi effettivamente sostenuti,
b) Utilizzare i registri iva anche ai fini delle imposte sul reddito,
annotando separatamente le operazioni non soggette a
registrazione ai fini iva;
c) Utilizzare i registri iva anche ai fini reddituali con esercizio di
apposita opzione.
17 SLIDE
9 APRILE
2018
Registri degli incassi e dei pagamenti
Per la registrazione dell’incasso di ricavi deve essere annotato
cronologicamente sul registro:
- Il relativo importo,
- Le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica (o in
alternativa il semplice codice fiscale) del soggetto che ha
effettuato il pagamento;
- Gli estremi della fattura o di altro documento emesso.
18 SLIDE
9 APRILE
2018
Registri degli incassi e dei pagamenti
Per la registrazione del pagamento dei costi devono essere
annotati cronologicamente quelli effettivamente sostenuti e per
ciascuna spesa occorre indicare:
- Le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica (o in
alternativa il semplice codice fiscale) del soggetto verso il quale è
stato effettuato il pagamento;
- Gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto.
19 SLIDE
9 APRILE
2018
Registri degli incassi e dei pagamenti
Le annotazioni cronologiche degli incassi e dei pagamenti delle
fatture e degli altri componenti positivi o negativi di reddito, rilevanti
secondo il criterio di cassa, devono essere effettuate entro e non oltre
il termine di sessanta giorni.
I componenti positivi e negativi di reddito che rilevano con il criterio di
competenza, devono essere annotati entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi, sempre negli stessi registri.
20 SLIDE
9 APRILE
2018
Registri iva integrati
Nei registri iva utilizzati per la registrazione dei ricavi e dei
costi, occorre annotare cronologicamente anche, rispettivamente, gli
incassi e i pagamenti degli stessi.
In alternativa, in luogo delle singole annotazioni, può essere
riportato, al termine di ciascun periodo d’imposta, l’importo
complessivo dei mancati incassi e pagamenti, con l’indicazione delle
fatture cui si riferiscono. Nell’esercizio in cui avviene il materiale
incasso o pagamento, occorre poi annotare entro sessanta giorni, i
ricavi percepiti e i costi sostenuti, con gli estremi dei documenti.
21 SLIDE
9 APRILE
2018
Registri iva con opzione
E’ infine possibile optare di tenere i soli registri iva, senza
effettuare alcuna annotazione relativamente agli incassi e ai
pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un
triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il costo si
intende sostenuto alla data di registrazione del documento contabile.
Tale opzione si evince dal comportamento concludente del
contribuente; tuttavia lo stesso è tenuto a comunicare l’opzione nella
prima dichiarazione annuale iva da presentare successivamente all’anno
in cui si è adottato tale sistema (o con il quadro VO in dichiarazione dei
redditi per i soggetti esenti da iva).
22 SLIDE
9 APRILE
2018
Soggetti esonerati dall’emissione della fattura
I contribuenti che esercitano attività di commercio al
dettaglio, esonerati dall’obbligo di emissione della fattura salvo su
richiesta, possono utilizzare il registro dei corrispettivi per assolvere
agli obblighi di registrazione previsti dal nuovo regime di cassa
relativamente ai ricavi (se non hanno optato per i registri iva con
opzione), integrando lo stesso con quanto disposto dall’art. 18, comma 4
(in particolare con l’annotazione per massa dei mancati incassi dei
corrispettivi, nel qual caso occorrerà indicare le generalità e gli importi
dei soggetti debitori).
23 SLIDE
9 APRILE
2018
Esempi di casi pratici
Acquisto nel 2017 di beni con pagamento nel 2018.
Regime contabile Anno di registrazione Anno di rilevanza fiscale
Registro incassi e pagam. 2017 o 2018 2018
Registri iva con annotaz. 2017 o 2018 2018
Sistema della registraz. 2017 2017
Sistema della registraz. 2018 2018
24 SLIDE
9 APRILE
2018
Esempi di casi pratici
Acquisto nel 2017 di beni con pagamento nel 2017.
Regime contabile Anno di registrazione Anno di rilevanza fiscale
Registro incassi e pagam. 2017 o 2018 2017
Registri iva con annotaz. 2017 o 2018 2017
Sistema della registraz. 2017 2017
Sistema della registraz. 2018 2018
25 SLIDE
9 APRILE
2018
Provvedimento Agenzia delle Entrate 73203/2018 del 04.04.2018
Sia ai fini della deducibilità della spesa che ai fini della
detrazione dell’iva, si considerano validi quali sistemi di pagamento per
l’acquisto di carburante e lubrificante per autotrazione:
- Assegni bancari e postali, circolari e non;
- Bonifici bancari o postali;
- Bollettini postali;
- Carte di credito, di debito o prepagate;
- Altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano
l’addebito in conto corrente.
Top Related