FederalismoRivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo e della
ANNO V
responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali.
NUMERO
& Accountability5
3 23 24Bilancio eordinamentocontabileLa Sicilia rinviala riforma dellacontabilitàarmonizzata
ArmonizzazioneCriteri e modalità diripiano del disavanzodi amministrazionederivante dal riaccerta-mento straordinario deiresidui e dal “Fondocrediti di dubbiaesigibilità”
BilancioLa contabilizzazionedegli impegni di spesarelativi all’affidamentoIncarichi esternia legali
26 maggio 2015 - Supplemento ad Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2015
Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali
Abbonamento annuale Federalismo & Accountability
EntiLocali:L[[PTHUHSL�KP�HNNPVYUHTLU[V�L�HWWYVMVUKPTLU[V�WYVMLZZPVUHSL�WLY�NSP�VWLYH[VYP�KLNSP�,U[P��3VJHSP
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Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed
interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali,
da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di
approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata
nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio
pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata
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Entilocalinewssettimanale
Rivista di aggiornamento ed approfondimento
professionale in materia di tributi, di riscossione e di
entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione
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Centro Studi Enti LocaliTributinewsCentro Studi Enti Locali
TributinewsRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale,
in materia di tributi e di entrate locali.
Imu
Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune
3 5 12Approfondimenti
L’applicazione dell’I-mu al settore agricolo
Quesiti
Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu
1
NUMERO
Lunedi 7 Gennaio 2013
quindicinale
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti
Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione
mensile di approfondimento in materia di appalti e
contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione
e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili
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RevisorenewsRevisorenews �
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Centro Studi Enti Locali
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& Accountability
Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e
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della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene
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Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi
Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene
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& incarichi
Rivista di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di Personale e degli Incarichi
esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata
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Personale & Incarichimensile
Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività
LQ� PDWHULD� ¿VFDOH� GL� LQWHUHVVH� SHU� JOL� (QWL� /RFDOL� H�indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori
Iva & FiscomensileIva e !sco
ANNO XII
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Sostituti di imposta
Invio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012
5 6 7Province
Pubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino
Revisori Enti Locali
Deliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione
1
NUMERO
Enti Locali
Lunedi 7 Gennaio 2013
Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews .........................
Pacchetto B: Entilocalinews (formato PDF) + Servizi Pubblici Locali.........
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320,00 300,00300,00
€€€
NOTIZIARIO
Bilancio di previsione 2015: in G.U. il Decreto con la proroga al 30 luglio
Armonizzazione: criteri e modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante
dal riaccertamento straordinario dei residui e dal “Fondo crediti di dubbia esigibilità”
Rendiconto 2014: approvati i Modelli di certificazione per Province, Comuni,
Unioni di Comuni e Comunità montane
Personale e bilancio: le modalità per predisporre e inviare il Conto annuale
per il 2014
“Fondo di solidarietà comunale”: il Viminale rende note le quote 2015
spettanti ai singoli Comuni
“Split payment” e “reverse charge”: definite le modalità di contabilizzazione
in bilancio
“Spending review”: ripartito il contributo delle Province e delle Città
metropolitane alla finanza pubblica
Trasferimenti erariali: tra le novità, numerose opportunità per finanziare
opere pubbliche
Edilizia scolastica: definite le modalità di richiesta per sblocco del Patto di
stabilità per Province e Città metropolitane
Debiti P.A.: le indicazioni del Mef sulle attività di monitoraggio e controllo
dei pagamenti
“Pcc”: indicazioni in materia di ricognizione dei debiti P.A.
Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 4,88%
in ragione annuale la misura degli interessi di mora
Mutui Enti Locali: la Cassa DD.PP. avvia la rinegoziazione per 4.400 Comuni
Mutui Province e Città metropolitane: definite le modalità di attuazione
della sospensione prevista dalla “Legge di stabilità”
Mutui Enti Locali: determinati il tasso annuale massimo e quelli da applicare
su quelli a tasso variabile per il I semestre 2015
Revisori Enti Locali: deliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida” per il
Questionario al rendiconto della gestione 2014
Imposta di bollo virtuale: nuovi chiarimenti delle Entrate sulle modalità
di assolvimento
Imposta di bollo virtuale: nuovi chiarimenti sul pagamento sui documenti
informatici rilevanti ai fini tributari
Istat: pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita
a marzo 2015
maggio 2015
Centro Studi Enti Locali
SOMMARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
1
Federalismo & AccountabilityMensile di approfondimento sulle tematiche
del Federalismo e della responsabilizzazione
delle performance nella gestione della “cosa
pubblica” applicate al Comparto Enti Locali
Collaborano alla Rivista:
Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente
Università Cattolica, Esperto della Pubblica Amministra-
zione, Pubblicista
Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,
Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Econo-
mia aziendale
Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e
Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale
Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia
di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,
Consulente Ancirisponde
Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate
Roma
Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio Finan-
za Locale del Ministero dell'Interno
Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e
Revisore contabile, Presidente Commiss. Fiscalità Enti
pubblici Cndcec
Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,
Esperto in fiscalità Enti pubblici
Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revi-
sore contabile, Consulente e formatore P.A.
Dott. Roberto Camporesi, Dottore Commercialista,
Revisore contabile, Componente della Commissione
“Governance delle partecipate” Cndcec
Rag. Giosuè Boldrini, Senior partner Studio Commer-
ciale Associato Boldrini di Rimini, Revisore contabile
Dott.ssa Silvia Capacci, Responsabile Servizi finanziari
Comune di Monte San Savino (Ar)
Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici,
Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche
Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici,
Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche
Alexia Delfino, Allieva ordinaria Settore Scienze econo-
miche, Scuola superiore Sant’Anna di Studi universitari e
di Perfezionamento, Pisa
Dott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autricedi pubblica-
zioni in materia di tributi locali
Comitato di redazione:
Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Veronica Potenza,
Edoardo Rivola
Segreteria di redazione: Ambra Valori
Versione editoriale: Grafiche Leonardo
Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario:
Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN
ISO 9001: 2008 certificato da Certiquality
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)
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Sito internet: www.entilocaliweb.it
Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in
data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della
stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del
Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Leg-
ge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani
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GLI APPROFONDIMENTI
La Sicilia rinvia la riforma della contabilità armonizzata
di Riccardo Compagnino, Calogero Di Liberto ei Nicola Tonveronachi
La contabilizzazione degli impegni di spesa relativi all’affidamento
di incarichi esterni a legali
di Ivan Bonitatibus
La contabilità è utile solo se rispetta i tempi
di Riccardo Compagnino
Il bilancio di previsione 2015 della Regione Sicilia
di Riccardo Compagnino
I QUESITI DEL MESE
Fattura elettronica: una nota di credito relativa ad una fattura rifiutata
dev’essere accettata ?
di Cesare Ciabatti
Fatturazione elettronica: possono essere accettate le fatture emesse prima
del 30 marzo acquisite dal Comune in data successiva ?
di Cesare Ciabatti
Variazione bilancio di previsione: quali sono le conseguenze della mancata
ratifica nei tempi previsti da parte del Consiglio comunale?
di Giuseppe Vanni
IL PARERE DELLA CORTE
Note della Corte
LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA
Note di prassi e pronunce giurisprudenziali
FocusResponsabilità amministrativa: condanna del Ragioniere di un Comune
per gli interessi maturati su fatture pagate in ritardo
Corte dei conti
Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello
Sentenza n. 276 del 14 aprile 2014
di Antonio Tirelli
LO SCADENZARIO
maggio 2015SOMMARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
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Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO5
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Federalismo& Accountability& Accountability
Bilancio di previsione 2015:in G.U. il Decreto con la proroga al 30 luglio
E’ stata ufficializzata, con la
pubblicazione sulla G.U. n.
115 del 20 maggio 2015 del
Dm. 13 maggio 2015, la
preannunciata proroga del
bilancio di previsione 2015
per gli Enti Locali dal 31
maggio al 30 luglio 2015.
A incidere sulla decisione
dell’Esecutivo di dare il via
libera all’ennesimo slitta-
mento della scadenza è sta-
to il fatto che il c.d. “DecretoEnti Locali” - che dovrebbe
introdurre importanti misu-
re finanziarie e ordina men-
tali – è ancora in via di defi-
nizione.
NOTIZIARIO
E’ stato inserito, sul portale
Arconet, il Dm. Mef 2 aprile
2015, in corso di pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale,
emanato di concerto con il
Ministero dell’Interno, affe-
rente i criteri e le modalità di
ripiano dell’eventuale mag-
gior disavanzo di amministra-
zione derivante dal riaccerta-
mento straordinario dei resi-
dui e dal primo accantona-
mento al “Fondo crediti di dub-bia esigibilità” (“Fcde”), di cui
all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n.
118/11, a seguito dell’intesa
sancita in Conferenza unifica-
ta nella riunione del 26 feb-
braio 2015.
Si ricorda che l’art. 3, comma
16, del Dlgs. n. 118/11, preve-
de che, in attesa del Decreto
di cui all’art. 3, comma 15, del
Dlgs. n. 118/11, i criteri e le
modalità di ripiano dell’even-
tuale maggiore disavanzo al
1° gennaio 2015 rispetto al
risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2014, derivan-
te dalla rideterminazione del
risultato di amministrazione a
seguito del riaccertamento
straordinario dei residui, sono
definiti, attraverso un Dm.
Mef, di concerto con il Mini-
stero dell’Interno, previa inte-
sa in sede di Conferenza Unifi-
cata.
Tale Decreto deve attenersi ai
seguenti criteri:
1) utilizzo di quote accantona-
te o destinate del risultato di
amministrazione per ridurre
la quota del disavanzo di
amministrazione;
2) ridefinizione delle tipologie
di entrata utilizzabili ai fini del
ripiano del disavanzo;
3) individuazione di eventuali
altre misure finalizzate a con-
sentire un sostenibile passag-
gio alla disciplina contabile
prevista dal Decreto in com-
mento.
L’art. 3, comma 17, del Dlgs. n.
118/11, prevede che, nelle
more dell’adozione del Decre-
to in questione, la copertura
dell’eventuale disavanzo di
amministrazione di cui all’art.
14, commi 2 e 3, del Dpcm. 28
dicembre 2011, può essere
effettuata fino all’esercizio
2042 da parte degli Enti coin-
volti nella sperimentazione
che hanno effettuato il riac-
certamento straordinario dei
residui nel 2012, e fino al 2043
da parte degli Enti coinvolti
nella sperimentazione che
hanno effettuato il riaccerta-
mento straordinario dei resi-
dui nel 2014.
L’art. 1 del Decreto presenta
una definizione del maggiore
disavanzo; infatti, ai sensi della
norma in parola, “in caso didisavanzo di amministrazioneal 1° gennaio 2015 derivantedal riaccertamento straordina-rio dei residui di cui all’art. 3,comma 7, del Dlgs. n. 118/11,risultante dalla voce ‘totaleparte disponibile’ del prospettodi cui all’Allegato 5/2 al Dlgs. n.118/11 se presenta un importonegativo, per maggiore disa-vanzo si intende:1. l’importo della voce ‘totaleparte disponibile’ del prospettodi cui all’Allegato 5/2 al Dlgs. n.118/11, se il risultato di ammi-nistrazione al 31 dicembre2014, determinato in sede direndiconto, è positivo o pari a 0;2. la differenza algebrica tra lavoce ‘totale parte disponibile’ ela voce ‘risultato di amministra-zione al 31 dicembre 2014determinato nel rendiconto2014’ del prospetto di cui all’Al-legato 5/2 al Dlgs. n. 118/11, seil risultato di amministrazioneal 31 dicembre 2014, determi-nato in sede di rendiconto, ènegativo”.
Con riguardo agli Enti speri-
mentatori che hanno effet-
tuato il riaccertamento straor-
dinario dei residui al 1° gen-
naio 2012 determinando un
disavanzo di amministrazio-
ne, per maggiore disavanzo di
amministrazione risultante
alla data del 1° gennaio 2012,
deve intendersi:
● l’importo del disavanzo di
amministrazione al 1° gen-
naio 2012, determinato dopo
avere dato copertura al “Fon-do svalutazione crediti” (suc-
cessivamente rinominato
“Fondo crediti di dubbia esigi-bilità”), agli eventuali ulteriori
accantonamenti, e alle quote
vincolate del risultato di
amministrazione, qualora
quest’ultimo alla data del 31
dicembre 2011 sia risultato
positivo o pari a 0;
● la differenza tra il disavanzo
di amministrazione al 1° gen-
naio 2012, determinato dopo
avere dato copertura al “Fon-do svalutazione crediti” (suc-
cessivamente rinominato
“Fondo crediti di dubbia esigi-bilità”), agli eventuali ulteriori
accantonamenti, e alle quote
vincolate del risultato di
amministrazione, qualora
quest’ultimo alla data del 31
dicembre 2011 sia risultato
negativo.
Armonizzazione:criteri e modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dalriaccertamento straordinario dei residui e dal “Fondo crediti di dubbia esigibilità”
maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali4
Con riguardo invece agli Enti
sperimentatori che hanno
operato il riaccertamento
straordinario al 31 dicembre
2012 determinando un disa-
vanzo di amministrazione, per
maggiore disavanzo di ammi-
nistrazione alla data del 31
dicembre 2012 si intende la
sommatoria dei seguenti
importi determinati sulla base
delle risultanze del riaccerta-
mento straordinario:
la differenza tra i residui attivi
e i residui passivi definitiva-
mente cancellati, se positiva;
la differenza tra i residui attivi
e i residui passivi reimputati
agli esercizi successivi al 2012,
se positiva;
l’accantonamento al “Fondocrediti di dubbia esigibilità” al
31 dicembre 2012;
gli accantonamenti di quote
del risultato di amministrazio-
ne effettuati in attuazione
della disciplina sperimentale;
le quote vincolate del risulta-
to di amministrazione a segui-
to della cancellazione di resi-
dui passivi.
Per gli Enti sperimentatori che
hanno effettuato il riaccerta-
mento straordinario dei resi-
dui al 1° gennaio 2014 deter-
minando un disavanzo di
amministrazione negativo
alla voce “totale parte disponi-bile” del prospetto concernen-
te il risultato di amministra-
zione allegato alla Delibera di
Giunta, per maggiore disavan-
zo di amministrazione al 1°
gennaio 2014, si intende:
● l’importo della voce “totaleparte disponibile” del prospet-
to predetto se il risultato di
amministrazione al 31 dicem-
bre 2013, determinato in sede
di rendiconto, risulti positivo o
pari a 0;
● la differenza tra la voce
“totale parte disponibile” e la
voce “risultato di amministra-zione al 31 dicembre 2013determinato nel rendiconto2013” del ridetto prospetto, se
il risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2013, determi-
nato in sede di rendiconto,
risulti negativo.
Per le Regioni il maggior disa-
vanzo di amministrazione
derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui è
determinato:
- al netto del disavanzo deri-
vante dal debito autorizzato e
non contratto alla data del
riaccertamento straordinario;
- evitando compensazioni con
il risultato di amministrazione
riguardante il perimetro sani-
tario che non può essere
destinato a copertura dell’e-
ventuale disavanzo da riaccer-
tamento straordinario. Il mag-
giore disavanzo derivante dal
riaccertamento è determinato
dalla sola gestione non sani-
taria;
- incrementato, per le Regioni
che hanno partecipato alla
sperimentazione, dell’even-
tuale disavanzo derivante dal-
la differenza tra i residui attivi
e passivi reimputati agli eser-
cizi successivi, se positiva, in
attuazione dell’art. 3, comma
4-bis, del Dlgs. n. 118/11.
Per gli Enti sperimentatori, il
maggior disavanzo di ammi-
nistrazione derivante dal riac-
certamento straordinario può
essere determinato conside-
rando anche il maggior
importo del “Fondo crediti didubbia esigibilità” accantona-
to nel risultato di amministra-
zione in occasione del rendi-
conto 2013 o del rendiconto
2014 rispetto al medesimo
“Fondo crediti di dubbia esigi-bilità” nel risultato di ammini-
strazione dell’esercizio prece-
dente, al fine di assicurarne
l’adeguatezza, nel rispetto del
principio contabile applicato
della contabilità finanziaria, al
netto degli utilizzi del Fondo
nel corso dell’esercizio e del-
l’importo del Fcde stanziato
nel bilancio di previsione per
il corrispondente esercizio.
Tale incremento può essere
operato solo una volta, con
riferimento all’esercizio 2013
o con riferimento all’esercizio
2014.
L’art. 1, infine, dispone che gli
Enti sperimentatori che regi-
strano un disavanzo al 31
dicembre 2014 potranno
adottare le modalità di coper-
tura previste dall’art. 3, com-
ma 17, del Dlgs. n. 118/11, per
la quota del disavanzo deri-
vante dal riaccertamento
straordinario non ripianata al
31 dicembre 2014, determina-
ta quale differenza tra il mag-
giore disavanzo risultante alla
data del riaccertamento
straordinario e gli importi del
disavanzo di amministrazione
applicati in spesa del bilancio
di previsione, a decorrere dal-
l’esercizio in cui è stato effet-
tuato il riaccertamento straor-
dinario fino all’esercizio 2014.
L’art. 2 fissa le modalità del
ripiano, prevedendo che il
disavanzo al 1° gennaio 2015
determinato a seguito del
riaccertamento straordinario
d’importo corrispondente al
disavanzo individuato in sede
di approvazione del rendicon-
to 2014 è ripianato dalle
Regioni secondo le modalità
di cui all’art. 42, comma 12, del
Dlgs. n. 118/11, e dagli Enti
Locali secondo le modalità
previste dall’articolo 188 del
Tuel. Le modalità di recupero
del maggiore disavanzo
determinato a seguito del
riaccertamento straordinario
dovranno essere tempestiva-
mente definite con Delibera
di Consiglio, non oltre 45 gior-
ni dalla data di approvazione
della Delibera di Giunta con-
cernente il riaccertamento
straordinario. Tale Delibera
consiliare, corredata del pare-
re dell’Organo di revisione,
dovrà altresì indicare l’impor-
to del recupero annuale da
ripianare in quote costanti nei
singoli esercizi, fino al com-
pleto recupero.
Gli Enti sperimentatori, in
sede di rendiconto 2014,
dovranno indicare le modalità
di recupero del maggiore
disavanzo derivante dal riac-
certamento straordinario non
ripianato alla data del 31
dicembre 2014, determinan-
do l’importo del recupero
annuale da ripianare in quote
costanti nei singoli esercizi,
fino al completo recupero.
Il maggiore disavanzo potrà
essere ripianato anche con i
proventi da alienazione dei
beni patrimoniali disponibili,
nel rispetto delle modalità di
accertamento di cui al princi-
pio applicato della contabilità
finanziaria.
Nelle more della realizzazione
dei proventi da alienazione
patrimoniale, il maggiore
disavanzo sarà ripianato per
l’intero importo, senza opera-
re la decurtazione delle entra-
te derivanti dall’alienazione
dei beni patrimoniali disponi-
bili destinate a tale scopo, e
nel Titolo I della spesa sarà
accantonato un fondo d’im-
porto pari a quello delle
entrate derivanti dall’aliena-
zione di tali beni che si inten-
de destinare al ripiano del
disavanzo. Successivamente,
una volta accertata l’entrata
derivante da alienazione dei
beni patrimoniali disponibili
destinata al ripiano del disa-
vanzo, sarà approvata una
variazione di bilancio che
riduca il fondo predetto, desti-
nando l’entrata a copertura
del disavanzo e ridistribuendo
il residuo disavanzo tra l’eser-
cizio in corso e gli esercizi suc-
cessivi, secondo le modalità
previste dall’art. 3, commi 15 e
16, del Dlgs. n. 118/11, indivi-
duando l’importo minimo del
recupero annuale da ripianare
nei singoli esercizi, fino al
completo recupero.
Le modalità di ripiano del
maggiore disavanzo potran-
no comprendere anche:
a) lo svincolo delle quote vin-
colate del risultato di ammini-
strazione formalmente attri-
maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 5
buite dall’Ente;
b) la cancellazione del vincolo
di generica destinazione agli
investimenti, escluse le even-
tuali quote finanziate da debi-
to.
All’Organo di revisione spetta
il compito di vigilare e segna-
lare la mancata adozione del-
le Delibere consiliari concer-
nenti la determinazione delle
modalità di ripiano di disa-
vanzo e l’applicazione delle
quote di disavanzo al bilancio.
In caso di esercizio provviso-
rio, l’applicazione al bilancio
del ripiano del maggiore disa-
vanzo si realizza al momento
dell’approvazione del bilancio
di previsione.
Le modalità di ripiano del
maggiore disavanzo in parola
potranno essere adottate
anche dagli Enti sperimenta-
tori, per le quote di maggior
disavanzo derivante dal riac-
certamento straordinario che
non risultino ancora ripianate
al 31 dicembre 2014.
L’art. 3 è dedicato al “Fcde” e
dispone che potrà essere
accantonato a tale Fondo una
quota del risultato di ammini-
strazione al 1° gennaio 2015,
rideterminato a seguito del
riaccertamento straordinario
dei residui, utilizzando anche
le eventuali quote del risulta-
to di amministrazione accan-
tonate negli esercizi prece-
denti al “Fondo svalutazionecrediti”, compresi quelli effet-
tuati a seguito dell’iscrizione
in bilancio del Fondo svaluta-
zione crediti di cui all'art. 6,
comma 17, del Dl. n. 95/12.
L’art. 4 dispone che in sede di
approvazione del rendiconto
2015 tutti gli Enti, che a segui-
to del riaccertamento straor-
dinario dei residui avranno
registrato un maggiore disa-
vanzo, dovranno verificare se
il risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2015 risulti
migliorato rispetto al disavan-
zo al 1° gennaio 2015 derivan-
te dal riaccertamento straor-
dinario, per un importo pari o
superiore rispetto all’ammon-
tare di disavanzo applicato al
bilancio di previsione 2015,
aggiornato ai risultati del riac-
certamento straordinario e
dell’approvazione del con-
suntivo 2014.
Qualora il disavanzo applicato
all’esercizio 2015 non risulti
recuperato, la quota non recu-
perata nel corso del 2015 e l’e-
ventuale maggiore disavanzo
registrato rispetto al risultato
al 1° gennaio 2015 saranno
interamente applicate al pri-
mo esercizio del bilancio di
previsione 2016-2018, in
aggiunta alla quota del recu-
pero del maggiore disavanzo
derivante dal riaccertamento
straordinario prevista per l’e-
sercizio 2016 e di eventuali
quote di recupero di disavan-
zo previste da piani di rientro
in corso di attuazione.
Il recupero dell’eventuale
maggiore disavanzo registra-
to rispetto al risultato al 1°
gennaio 2015 potrà essere
ripianato negli esercizi consi-
derati nel bilancio di previsio-
ne, e in ogni caso non oltre la
durata della consiliatura, con-
testualmente all’adozione di
una Delibera consiliare avente
ad oggetto il Piano di rientro
di tale quota del disavanzo,
secondo le modalità previste
dall’art. 42, comma 12, del
Dlgs. n. 118/11, per le Regioni
e gli Enti regionali e dall’art.
188 del Tuel per gli Enti Locali.
Annualmente, a decorrere
dall’esercizio 2016, in sede di
approvazione del rendiconto,
occorrerà verificare se il risul-
tato di amministrazione al 31
dicembre di ciascun anno
risulti migliorato rispetto al
disavanzo al 31 dicembre del-
l’esercizio precedente. Qualo-
ra il disavanzo applicato non
risulti recuperato, la differenza
non recuperata nel corso del-
l’esercizio, ovvero il maggiore
disavanzo registrato, dovrà
interamente essere applicata
al primo esercizio del bilancio
di previsione in corso di
gestione, in aggiunta alla quo-
ta del recupero del maggiore
disavanzo derivante dal riac-
certamento straordinario pre-
vista per tale esercizio.
Gli Enti sperimentatori che
registrano un disavanzo al 31
dicembre 2014, in tutto o in
parte imputabile al riaccerta-
mento straordinario, dovran-
no effettuare le verifiche pre-
dette a decorre dall’esercizio
2015. Il recupero dell’eventua-
le quota del disavanzo non
derivante dal riaccertamento
straordinario può essere ripia-
nato negli esercizi considerati
nel bilancio di previsione, in
ogni caso non oltre la durata
della consiliatura, contestual-
mente all’adozione di una
Delibera consiliare avente ad
oggetto il Piano di rientro di
tale quota del disavanzo,
secondo le modalità previste
dall’art. 42, comma 12, del
Dlgs. n. 118/11 per le Regioni
e di cui all’art. 188 Tuel per gli
Enti Locali.
La Relazione sulla gestione al
rendiconto dovrà analizzare la
quota di disavanzo ripianata
nel corso dell’esercizio, distin-
guendo il disavanzo riferibile
al riaccertamento straordina-
rio da quello derivante dalla
gestione. La stessa Relazione
dovrà anche analizzare la
quota ripianata dell’eventuale
disavanzo tecnico di cui
all’art. 3, comma 13, del Dlgs.
n. 118/11. In caso di mancato
recupero del disavanzo, la
Relazione dovrà indicare le
modalità di copertura da pre-
vedere in occasione dell’ap-
plicazione al bilancio in corso
di gestione delle quote non
ripianate.
La Nota integrativa al bilancio
di previsione dovrà precisare
le modalità di copertura del-
l’eventuale disavanzo applica-
to al bilancio distintamente
per la quota derivante dal
riaccertamento straordinario
rispetto a quella derivante
dalla gestione ordinaria.
La stessa Nota integrativa
dovrà dimostrare anche le
modalità di copertura conta-
bile dell’eventuale disavanzo
tecnico di cui all’art. 3, comma
13, del Dlgs. n. 118/11.
maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali6
E’ stato pubblicato sulla G.U. n.
88 del 16 aprile 2015 il Decreto
8 aprile 2015, recante “Appro-vazione dei Modelli di certifica-zione del rendiconto al bilancio2014 delle Amministrazioni pro-vinciali, dei Comuni, delle Comu-nità montane e delle Unioni deiComuni”.Il testo, reso disponibile anche
sul sito del Ministero dell’Inter-
no – Direzione centrale della
Finanza locale, è corredato dai
Modelli approvati che dovran-
no essere trasmessi entro il 31
maggio 2015, direttamente
alla Direzione centrale della
Finanza locale, esclusivamente
tramite Posta elettronica certi-
ficata (all’indirizzo [email protected]) e con fir-
ma digitale dei sottoscrittori:
Segretario, Responsabile del
“Servizio finanziario” e Organo
di revisione economico–finan-
ziario.
Gli Enti Locali dovranno far
pervenire 2 file in formato
“xml”: il primo contenente i
dati del certificato firmato digi-
talmente, il secondo con le
informazioni riguardanti il tipo
di certificato (preventivo o al
rendiconto), l’anno cui si riferi-
sce e i dati identificativi dei
soggetti referenti per la sua
trasmissione.
I dati finanziari delle certifica-
zioni devono essere espressi in
Euro senza arrotondamenti e,
“ai fini della predisposizione delcertificato, non è più richiestal’omologazione ministeriale delsoftware, fermo restando l’esi-genza di attenersi accurata-mente a tutte le indicazioni eistruzioni previste nel presenteDecreto”.
Come di consueto, per accede-
re al sito della Finanza locale,
gli Enti Locali potranno usare
le credenziali impiegate gli
scorsi anni e, per poter consi-
derare assolto l’adempimento,
dovranno attendere la comu-
nicazione di buon esito della
trasmissione.
L’art. 1, comma 2, specifica che i
Comuni e le Comunità monta-
ne della Valle d’Aosta devono
compilare e trasmettere solo le
Sezioni (Quadri) del certificato
di cui all'Allegato tecnico.
Infine, gli Enti Locali che hanno
preso parte alla sperimentazio-
ne dell’armonizzazione dei
sistemi contabili devono com-
pilare e trasmettere, oltre alla
certificazione del rendiconto al
bilancio 2014, anche quella
relativa ai nuovi sistemi conta-
bili di cui al Dlgs. n. 118/11,
integrato e modificato dal
Dlgs. n. 126/14, riportate in
allegato al Decreto in com-
mento.
Rendiconto 2014:approvati i Modelli di certificazione per Province, Comuni, Unionidi Comuni e Comunità montane
Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale del-
lo Stato, con la Circolare n. 17
del 24 aprile 2015, pubblicata
il 28 aprile 2015 sul proprio
sito internet, ha fornito le istru-
zioni per l’acquisizione, nel
Sistema informativo “Sico”
(“Sistema conoscitivo”), dei dati
di organico e di spesa del per-
sonale dipendente dalle Pub-
bliche Amministrazioni per
l’anno 2014 (Conto annuale).
Le informazioni acquisite
attraverso il Conto annuale
consentono, rispettivamente:
- alla Corte dei conti, di predi-
sporre il Referto sul costo del
lavoro da presentare al Parla-
mento ai sensi dell’art. 60 del
Dlgs. n. 165/01 – comprensivo
anche del monitoraggio della
Contrattazione integrativa
previsto all’art. 40-bis dello
stesso Decreto – e di utilizzare
le informazioni raccolte per le
attività di certificazione degli
oneri contenuti nelle relazioni
tecniche dei Contratti collettivi
di lavoro del pubblico impiego
stipulati dall’Aran e dal Gover-
no stesso;
- al Governo, di adottare deci-
sioni di finanza pubblica in
tema di pubblico impiego e di
quantificare gli oneri dei Con-
tratti e degli incrementi retri-
butivi del personale statale
non contrattualizzato;
- all’Aran, di quantificare gli
oneri per i rinnovi contrattuali
e di predisporre il rapporto
sull’evoluzione delle retribu-
zioni di fatto dei pubblici
dipendenti;
- all’Istat, di predisporre le sta-
tistiche sul pubblico impiego;
- ad altri Organismi pubblici, di
utilizzare per fini conoscitivi i
dati pubblicati sul web;
- al Parlamento, di verificare le
relazioni tecniche dei provve-
dimenti legislativi sul pubblico
impiego;
- al Ministero dell’Interno, di
predisporre le elaborazioni
previste dall’art. 95 del Dlgs. n.
267/00, in materia di Censi-
mento degli Enti Locali;
- al Ministero della Salute, di
predisporre le elaborazioni di
competenza sui dati di specifi-
co interesse.
Il periodo previsto per l’invio
dei dati relativi alla Relazione
va dal 29 aprile al 1º giugno
2015.
La rilevazione riguarda anche
le Regioni a Statuto speciale,
nel rispetto dell’autonomia
regionale, e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano, che
invieranno i dati del Conto
annuale con riferimento al
Contratto regionale e provin-
ciale e con le medesime proce-
dure d’invio e termini di sca-
denza. Gli Enti della Regione
Friuli Venezia Giulia che appli-
cano il Contratto collettivo
regionale degli Enti Locali
invieranno i dati tramite la
Regione.
Modulistica
I Modelli in formato elettroni-
co, disponibili all’indirizzo
www.homepagesico.mef.gov.it,
non devono essere inviati in
forma cartacea ad alcuna delle
Istituzioni coinvolte, in quanto
le stesse hanno diretto acces-
so ai dati attraverso il Sistema
informativo “Sico”.
Sito internet e help deskSullo stesso sito internet saran-
no rese note tutte le ulteriori
informazioni e comunicazioni
utili al corretto svolgimento
della rilevazione. Gli interessati
hanno inoltre la possibilità di
consultarvi le risposte alle
domande più frequenti poste
dalle Istituzioni tenute all’invio
Personale e bilancio:le modalità per predisporre e inviare il Conto annuale per il 2014
maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 7
dei dati. L’help desk assicura
poi l’assistenza necessaria alla
soluzione di problematiche
tecniche.
Funzioni dell’Organo di con-
trollo interno
I Modelli di rilevazione devono
essere sottoscritti, al fine di
certificarne la conformità con
le scritture amministrative e
contabili, oltre che dal Respon-
sabile del procedimento
amministrativo, anche dal Pre-
sidente del Collegio dei Revi-
sori. Nella Circolare viene ricor-
dato che il Sistema “Sico” rila-
scia la certificazione del Conto
annuale solo in assenza di
squadrature. Pertanto, per
poter firmare il Modello certifi-
cato, è necessario avere rimos-
so le squadrature presenti nei
dati.
In applicazione dell’art. 40-bisdel Dlgs. n. 165/01, inoltre, l’Or-
gano di controllo interno indi-
viduato al comma 1 vigilerà
sugli specifici adempimenti di
pubblicazione della Tabella n.
15 e della Scheda informativa
n. 2.
Richiesta nuove utenze
Le Istituzioni che inviano i dati
per la prima volta devono
richiedere il rilascio delle uten-
ze utilizzando lo specifico
Modello, disponibile nella
Sezione di download del sito
www.homepagesico.mef.gov.ital link“Modulo di richiesta uten-ze”.
La richiesta va effettuata tra-
mite la Ragioneria territoriale
competente, che inoltrerà il
Modello, compilato in ogni sua
parte, all’indirizzo
[email protected] e, ottenu-
ta l’utenza, provvederà ad
inviarla all’indirizzo e-mail del
Responsabile del procedimen-
to amministrativo dell’Istitu-
zione richiedente.
In caso di carenza in ordine a
questi adempimenti (mancato
invio dei dati ovvero di invio di
informazioni incomplete e/o
chiaramente inattendibili) si
applica, al Responsabile della
rilevazione, la sanzione pecu-
niaria prevista dagli artt. 7 e 11
del Dlgs. n. 322/89, come
modificati dall’art. 3 comma 74
della Legge n. 244/07 (“Finan-ziaria 2008”).
Novità della rilevazione per
l’anno 2014
Già dalla scorso anno – in appli-
cazione dell’art. 2, commi 10 e
11, del Dl. n. 101/13 convertito
dalla Legge n. 125/2013 – era
stata ampliata la platea delle
Amministrazioni coinvolte dal-
la rilevazione, arrivando a inclu-
dere tutte le P.A. censite dall’I-
stat nella Lista “S13”, con esclu-
sione dei soli Organi costituzio-
nali, e le Società partecipate
direttamente o indirettamente
dalle P.A., con le esclusioni pre-
viste dal comma 11.
Queste Amministrazioni
potranno nuovamente utiliz-
zare il Modello semplificato
che era stato messo a loro
disposizione lo scorso anno,
ma con una tempistica allinea-
ta a quella di tutti gli altri Enti
tenuti alla rilevazione del con-
to annuale.
Riportiamo qui di seguito le
novità relative al contenuto
delle Schede informative e a
quello delle Tabelle che com-
pongono il Modello del Conto
annuale.
Schede informative e Tabelle
1. “Scheda informativa 1”:
aggiornate le domande pre-
senti per ciascun contratto; il
campo “note e suggerimenti” è
stato ampliato. Inoltre, per i
Modelli acquisiti tramite “Ftp” e
“Kit excel”, sono state sviluppa-
te funzioni che recuperano in
modo automatico alcuni dati
comunicati con la “schedainformativa 1” della rilevazione
dell’anno precedente, evitan-
do così di doverli comunicare
nuovamente con il rischio di
generare scarti dell’intero
modello nel caso di incomple-
ta o errata comunicazione. Per
tali informazioni andranno
comunicate unicamente le
variazioni intervenute rispetto
alla rilevazione dell’anno pre-
cedente. Nel caso di compila-
zione tramite la modalità webtali informazioni risulteranno
già caricate negli appositi
campi.
Nella Sezione:
1.Informazioni istituzione:
- Partita Iva, Codice fiscale e
indirizzo sono riportati auto-
maticamente da “Sico”; nel
caso in cui l’Istituzione debba
apportare delle modifiche,
dovrà inviare una mail a [email protected];
- telefono, fax, e-mail e indiriz-
zo web: se non indicati nel
“kit/Ftp” saranno recuperati
automaticamente da “Sico” i
valori comunicati l’anno pre-
cedente;
2. Componenti del Collegio dei
Revisori (o Organo equivalen-
te):
- i dati dell’intero Collegio
saranno riportati automatica-
mente da “Sico” se non indicati
dall’Istituzione nel kit/Ftp;
- nel caso in cui vengano
comunicate tutte le informa-
zioni richieste per uno solo dei
componenti del Collegio, que-
ste saranno trasferite in “Sico”
ma per gli altri componenti del
Collegio nulla verrà caricato
attingendo dalla rilevazione
dell’anno precedente. In caso
di variazione delle informazio-
ni relative al Collegio, andran-
no quindi comunicati i dati
relativi a tutti i suoi compo-
nenti. Tali informazioni saran-
no acquisite solo se complete
e formalmente corrette
(cognome, nome, e-mail).3. Responsabile del procedi-
mento amministrativo:
le informazioni relative a
cognome, nome, telefono, e-mail del “Responsabile del pro-cedimento amministrativo”
devono essere obbligatoria-
mente presenti in ogni Model-
lo inviato tramite “kit/Ftp” (il
numero di fax non è più obbli-
gatorio). Nel caso in cui tali
informazioni risultino incom-
plete o non formalmente cor-
rette, il modello sarà comun-
que acquisito in “Sico” ma
resterà in “acquisizione attiva”
per essere integrato con i dati
mancanti, preferibilmente in
modalità web.
4. nella Sezione del Referente
da contattare:
a differenza Responsabile del
procedimento, i dati relativi al
“Referente da contattare” non
sono obbligatori né verranno
recuperati i dati dell’anno pre-
cedente (solo modalità di
acquisizione web). Saranno
acquisiti in “Sico” i dati inviati in
modalità “kit/Ftp” solo se for-
malmente corretti e completi
(cognome, nome, telefono, e-mail). Poiché la presenza di
queste informazioni agevola le
eventuali comunicazioni con
l’Istituzione, si raccomanda di
prestare particolare attenzio-
ne a ciò che viene comunicato.
2. “Scheda Informativa 1A”:
Alcune domande sono state
eliminate ed altre sono state
leggermente modificate nel
testo. Per “Unioni di Comuni” e
“Comunità montane” l’elenco
delle Istituzioni partecipanti è
ampliato sino a contenere 50
codici e posizionato in fondo
alla scheda.
3. Tabella 1 – “Personale dipen-dente a tempo indeterminato epersonale dirigente in servizio al31 dicembre”:
- il campo “Provvedimento diriferimento della dotazioneorganica” rimane obbligatorio.
La modalità web di acquisizio-
ne dei dati proporrà quanto
indicato nell’anno precedente
che potrà essere eventual-
mente aggiornato dall’Istitu-
zione. Se non valorizzato sul
“kit/Ftp” sarà recuperato auto-
maticamente il dato dell’anno
precedente. Nel caso in cui
l’informazione non sia presen-
te nemmeno nell’anno prece-
dente, il modello sarà acquisi-
to in “Sico” ma resterà in “acqui-
sizione attiva” ed andrà inte-
grato con l’informazione man-
cante. A causa delle particolari
maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali8
modalità di definizione e
gestione della dotazione orga-
nica, i modelli relativi alle Unità
organizzative e quelli del con-
tratto Università fanno ecce-
zione; per tali modelli l’infor-
mazione non è obbligatoria;
- per agevolare la compilazio-
ne delle tabelle in modalità
web, al salvataggio della Tabel-
la 1(T1), vengono evidenziate
le qualifiche per quali l’Istitu-
zione ha inserito i dati. Le stes-
se qualifiche sono evidenziate
nelle seguenti Tabelle: “T3” (per
le sole colonne riferite al per-
sonale dell’Amministrazione),
“T6”, “T7”, “T8”, “T9”, “T10”, “T11”,
“T12”, “T13”. La medesima evi-
denziazione è prevista anche
nella compilazione del kit. Le
qualifiche evidenziate sono
finalizzate unicamente ad indi-
viduare quelle già utilizzate
nella “T1”, evitando così di com-
mettere banali errori nella
scelta delle righe su cui inseri-
re i dati nelle Tabelle correlate,
ma non rivestono alcun carat-
tere di obbligatorietà.
4. Tabella 13 – “Indennità e com-pensi accessori corrisposti alpersonale in servizio”: è stata
inserita una nuova colonna
“Arretrati a.p. per compensiRisultato/Produttività” (cod.
S997) al fine di rilevare separa-
tamente tale tipologia di arre-
trati riferiti ad annualità prece-
denti scorporandoli dalla
generica colonna “Arretratianni precedenti”.5. Taus – “Personale in ausilia-ria”: per i contratti Carabinieri,
Guardia di Finanza, Cappellani
militari dei Corpi di Polizia ad
ordinamento militate, Esercito,
Marina, Aeronautica, Capitane-
rie di porto e Cappellani mili-
tari delle Forze armate, è stata
prevista una nuova Tabella che
rileva il numero delle unità e le
relative spese del personale in
ausiliaria e richiamato in servi-
zio. La Tabella sarà compilabile
solo in modalità web.
6. “Tabella di Riconciliazione”: è
stata aggiunta una nuova
colonna denominata “Dati Sio-pe”. Per alcune delle tipologie
di Istituzioni che adottano tale
sistema concernente gli incas-
si e i pagamenti effettuati dai
Tesorieri, le voci utilizzate sono
automaticamente riconciliate
con il bilancio. L’estrazione
centralizzata delle sole voci di
interesse del conto annuale, e
la loro riaggregazione secon-
do le logiche di quest’ultimo,
permette di alimentare questa
nuova colonna per un grande
numero di Istituzioni, senza
che vi sia più la necessità di
inserire valori nella colonna
“Bilancio”. Una volta compilate
tutte le tabelle di spesa del
conto annuale, resta comun-
que la necessità di motivare
nei campi note presenti in
questa tabella, gli scostamenti
significativi fra i valori del con-
to annuale e quelli provenienti
da “Siope” che saranno visualiz-
zati in sola lettura e quindi non
modificabili. Le modalità di
lavoro sulla tabella di riconci-
liazione variano a seconda del-
la modalità di invio dei dati:
- le Istituzioni che invieranno i
dati in modalità web vedranno
i dati “Siope” precaricati nella
tabella di riconciliazione nel
momento in cui questa diverrà
accessibile (salvataggio di dati
in una dalle Tabelle di spesa).
Nei casi in cui verranno carica-
ti dati nella colonna “Siope” la
colonna “Bilancio” risulterà ini-
bita. E’ comunque obbligatorio
accedere alla Tabella e salvarla,
compilando i campi note
come sopra indicato;
- le Istituzioni che invieranno i
dati in modalità kit/Ftpdovranno verificare preventi-
vamente l’eventuale presenza
delle informazioni provenienti
da Siope attraverso la nuova
funzionalità “Mostra dati Siope”
visibile nella schermata di
download/upload del kit. Nel
caso di una Istituzione per la
quale i dati Siope non siano
stati acquisiti verrà prospetta-
to il messaggio “Dati non pre-
senti”. In presenza di dati Siope
non dovranno inserire alcuna
informazione nella colonna
“Bilancio” perché non sarà tra-
sferita su Sico; della mancata
acquisizione di tali dati sarà
data informazione con uno
scarto che, in ogni caso, non
impedirà l’acquisizione e con-
clusione del modello. Sul kit è
stata mantenuta la possibilità
di riportare i dati nella colonna
“Dati Siope” unicamente con la
finalità di agevolare il confron-
to e poter compilare corretta-
mente i campi note della stes-
sa tabella. Anche i “dati Siope”
non verranno acquisiti tramite
il kit.Indipendentemente dalla
modalità di trasmissione utiliz-
zata, le Istituzioni per le quali
non saranno disponibili i dati
Siope dovranno trasmettere le
informazioni richieste dalla
Tabella di riconciliazione nella
colonna “Bilancio” ed utilizzare
i campi testo della colonna
“Note”. Il salvataggio on-linedella Tabella sarà possibile
solo se oltre ai dati provenien-
ti da “Sico”, saranno presenti
dati nella colonna “Bilancio” o
nei campi note; nell’invio con
modalità kit/Ftp il mancato
rispetto di questa condizione
produrrà uno scarto parziale
della Tabella, il modello resterà
in “acquisizione attiva” con
necessità di integrazioni da
parte dell’Ente.
7. Riepilogo Triennale Tabella“Tempo indeterminato”: per
fornire un immediato confron-
to con i dati estrapolati dalla
tabella 1, sono state inserite le
colonne relative alle Mensi-
lità/12 (Tabella 12) con i dati
degli ultimi 3 anni di rilevazio-
ne.
ControlliIncongruenze
“IN4”: è stato modificato il cal-
colo dell’incongruenza 4 nel
caso in cui l’Istituzione abbia
indicato l’applicazione dell’I-
rap commerciale. “Sico” verifica
che il calcolo della stessa sia
inferiore o uguale alla percen-
tuale dell’ 8,5%.
“IN10”: è una nuova incon-
gruenza. “Sico” verifica, per
categoria e genere, che in pre-
senza di dati in tabella 2,
colonna “Personale a tempodeterminato”, sia comunicata la
relativa anzianità nella Tabella
“2A” e viceversa.
Processo
Sono state modificate le
maschere di accesso a “Sico”,
alla rilevazione del conto
annuale e alla scelta della
modalità di invio. Nella nuova
maschera di identificazione un
link consente di inviare diret-
tamente una mail all’assisten-
za tecnica.
Inoltre è stato implementato il
processo di acquisizione dei
dati in “Sico” che avverrà anche
durante la giornata. Nel caso in
cui ci sia la necessità di aggior-
nare un Modello già inviato
nella stessa giornata, si potrà
effettuare il nuovo upload solo
se l’acquisizione del preceden-
te è terminata lasciando il
modello in fase di “acquisizio-ne attiva” o “rettifica attiva”.
Funzioni
- Mostra dati “Siope”: visibile
nella schermata di upload del
Modello, permette all’Istituzio-
ne, che intende inviare con
modalità kit/Ftp, di verificare la
presenza dei dati provenienti
dal Sistema “Siope”.
- Anomalie – Visualizza Pdf
anomalie: nel file di dettaglio
delle anomalie riscontrate dal-
la procedura, saranno riporti
eventuali scarti prodotti nel
trasferimento dei dati acquisiti
tramite kit/Ftp.
Utenze
Sono stati innalzati i requisiti
di sicurezza legati alle chiavi di
accesso a “Sico”. Le utenze di
tutti coloro che operano in
“Sico” sono state fino ad ora
impersonali e legate all’ufficio.
Nel corso dei prossimi mesi si
procederà ad una loro gradua-
le trasformazione per poterle
associare alle persone fisiche.
maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 9
Il Ministero dell’Interno-Dire-
zione centrale della Finanza
locale, ha messo a disposizio-
ne dei Comuni sul proprio Por-
tale istituzionale (all’indirizzo
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/25) i dati
relativi alle quote relative al
“Fondo di solidarietà comuna-le” spettanti ad ogni singolo
Ente per il 2015.
Con il Comunicato del 15
aprile 2015, il Ministero ha
reso noto che i criteri di for-
mazione e di riparto del Fon-
do sono stati fissati nell’am-
bito della seduta della Con-
ferenza Stato-Città ed Auto-
nomie locali del 31 marzo
2015.
In applicazione dell’art. 1,
comma 380-ter, lett. b), della
Legge n. 228/12, tali criteri
saranno ufficializzati attra-
verso un Dpcm. ma, in attesa
della pubblicazione dello
stesso, il Viminale ha deciso
di anticipare alle Ammini-
strazioni il dato tenendo pre-
sumibilmente conto dell’or-
mai imminente scadenza
dell’approvazione dei bilanci
di previsione 2015, prorogati
dal Dm. 16 marzo 2015 al 31
maggio 2015.
Il Ministero ha inoltre infor-
mato che “sono in corso ulte-riori elaborazioni per la predi-sposizione di un prospetto sin-tetico che permetterà ai sin-goli Comuni di effettuare con-sultazioni più dettagliate suglielementi di formazione eriparto del Fondo stesso”.
“Fondo di solidarietà comunale”:il Viminale rende note le quote 2015 spettanti ai singoli Comuni
Nei giorni scorsi sono state
pubblicate sul portale Arconetdel Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 4 nuove faq in
materia di armonizzazione
contabile, con le quali il Dica-
stero ha preso posizione circa
le modalità di contabilizzazio-
ne finanziaria da parte degli
Enti territoriali dello “split pay-ment”, sia in ambito istituzio-
nale che con riferimento alle
attività rilevanti Iva, e del
“reverse charge”.
La prima faq sancisce defini-
tivamente la modalità di con-
tabilizzazione dello “split pay-ment” istituzionale, confer-
mando quanto sostenuto
dagli operatori circa l’assimi-
lazione della “trattenuta” Iva
“split payment” ad una ritenu-
ta d’acconto effettuata nei
confronti di professionisti.
La seconda faq per la prima
volta chiarisce la posizione
del Ministero riguardo alla
contabilizzazione dello “splitpayment” di natura “commer-ciale”, che privilegia, fra le
diverse ipotesi avanzate in
dottrina, la registrazione
finanziaria delle fatture d’ac-
quisto al lordo Iva con rein-
troito dell’Imposta prima in
“partite di giro” e poi, al
momento della liquidazione
periodica, con reimputazione
di tale Iva al Titolo III dell’En-
trata.
Di tale metodo di contabiliz-
zazione dovranno opportuna-
mente essere valutati e
approfonditi i riflessi con
riguardo:
a) alla legittimità del reintroi-
to dell’Iva “split payment” in
partite di giro, in quanto per i
servizi Iva tale trattenuta non
è effettuata in nome e per
conto del fornitore, ma ha rile-
vanza diretta anche sulla con-
tabilità Iva dell’Ente territoria-
le;
b) alla correttezza del succes-
sivo reintroito dell’Iva “splitpayment” anche al Titolo III,
poiché la registrazione finan-
ziaria di che trattasi comporta
un incremento “fittizio”, per
l’importo dell’Iva, del Titolo III
dell’Entrata e del Titolo I della
Spesa senza che vi siano sot-
tese effettive movimentazioni
finanziarie;
c) all’impossibilità d’imputare
direttamente a conto econo-
mico il costo d’esercizio che
corrisponde, per la fattispecie
in parola, alla sola quota
imponibile delle fatture “splitpayment” per i servizi rilevanti
Iva.
La terza faq, relativa alla con-
tabilizzazione del “reversecharge“, si differenzia dalla
precedente soltanto per il
mancato utilizzo del passag-
gio a partite di giro, mentre
presenta le medesime proble-
matiche pocanzi citate ai pun-
ti b) e c).
La quarta faq specifica che
un Ente che non ha partecipa-
to alla sperimentazione deve
in ogni caso redigere il Piano
esecutivo di gestione 2015
anche in termini di cassa.
Riportiamo il testo delle
domande che delle risposte
pubblicate da Arconet.
“Domanda n. 1 – Contabiliz-zazione ‘split payment’ isti-tuzionaleL’art. 1, comma 629, lett. b), del-la Legge 23 dicembre 2014, n.190, ha inserito nel Dpr. n.633/72, l’art. 17-ter, che prevedela scissione del pagamento del-l’Iva dal pagamento del corri-spettivo per le cessioni di beni ele prestazioni di servizi effet-tuate nei confronti delle ammi-nistrazioni pubbliche indicateda tale norma, nello svolgi-
mento di attività per le qualinon sono soggetti passivi diIva. In attuazione di tali disposi-zioni, le Amministrazioni pub-bliche acquirenti dei beni, ocommittenti dei servizi, effet-tuano il versamento Iva diretta-mente all’Erario piuttosto cheal fornitore. Nel rispetto della normativasopra richiamata, le Regioni, gliEnti Locali e i loro Enti strumen-tali come devono contabilizza-re le operazioni di ‘split pay-ment’ in contabilità finanziaria?Risposta:In contabilità finanziaria, lespese soggette alla scissionedei pagamenti sono impegnateper l’importo comprensivo diIva e, a seguito del ricevimentodella fattura emessa dal forni-tore con l’annotazione ‘scissio-ne dei pagamenti’, per le suc-cessive registrazioni contabilipossono essere adottate 2modalità alternative:1. se l’Ente intende avvalersidell’opzione che consente dieffettuare il pagamento Ivaall’Erario contestualmente alpagamento delle fatture ai for-nitori, a valere dell’impegnoassunto sono emessi due
“Split payment” e “reverse charge”:definite le modalità di contabilizzazione in bilancio
maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali10
distinti ordini di pagamento. Ilprimo ordinativo è emesso afavore del fornitore per la spesaal netto di Iva, il secondo afavore dell’Erario per l’ammon-tare dell’Iva;2. se l’Ente non effettua il versa-mento Iva contestualmente alpagamento della fattura, siprovvede a:a. un accertamento pari all’im-porto Iva tra le partite di giro, alcapitolo codificatoE.9.01.01.02.001 - Ritenuta perscissione contabile Iva (‘splitpayment’);b. un impegno di pari importo,contestuale all’accertamentodi cui alla lett. a), sempre tra lepartite di giro, al capitolo codi-ficato U.7.01.01.02.001 - Versa-mento delle ritenute per scissio-ne contabile Iva (‘split pay-ment’);c. emettere un ordine di paga-mento a favore del fornitoreper l’importo fatturato al lordodell’Iva a valere dell’impegnoriguardante l’acquisto di beni oservizi, con contestuale ritenu-ta per l’importo dell’Iva1;d. a fronte della ritenuta Ivaindicata alla lett. c) si provvedeall’emissione di una reversale inentrata di pari importo a valeredell’accertamento di cui allalett. a)2;e. alle scadenze previste per ilversamento dell’Iva, l’Enteemette un ordine di pagamen-to a favore dell’Erario, per unimporto pari al complessivodebito Iva, a valere degli impe-gni di cui al punto b).La modalità di contabilizzazio-ne di cui al punto 1) è adottatadagli Enti che, per semplificarele proprie procedure di spesa,intendono effettuare sempre ilversamento Iva contestuale alpagamento delle fatture. Sitratta di una modalità di regi-strazione semplificata, previstaper gli Enti che nel corso dell’e-sercizio effettuano un numerolimitato di operazioni di acqui-sto di beni e servizi. In altreparole è richiesta l’applicazione
costante della modalità di con-tabilizzazione dello ‘split pay-ment’, con riferimento al mede-simo esercizio.Domanda n. 2 - Contabilizza-zione ‘split payment’ per atti-vità rilevanti IvaNel rispetto della recente nor-mativa sull’Iva le Regioni, gliEnti Locali e i loro enti strumen-tali come contabilizzano leoperazioni di ‘split payment’effettuate in ambito commer-ciale ?Risposta:Con riferimento al quesitoposto, si richiama la Circolaredell’Agenzia delle Entrate n. 1/Edel 9 febbraio 2015, che preve-de che la scissione dei paga-menti ‘riguarda tutti gli acquisi-ti effettuati dalle PubblicheAmministrazioni individuatedalla norma, sia quelli effettua-ti in ambito non commerciale,ossia nella veste istituzionaleche quelli esercitati nell’ambitodell’attività di impresa’. Alleoperazioni effettuate da unaPubblica Amministrazione inambito commerciale si applical’art. 5, del Decreto Mef 23 gen-naio 2015 ‘Disposizioni per lePubbliche Amministrazionisoggetti passivi dell’Iva’ che,prevede:1. Le Pubbliche Amministrazioniche effettuano acquisti di beni eservizi nell’esercizio di attivitàcommerciali, in relazione allequali sono identificate aglieffetti dell’Imposta sul valoreaggiunto, annotano le relativefatture nel registro di cui agliartt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72,entro il giorno 15 del mese suc-cessivo in cui l’Imposta è dive-nuta esigibile, con riferimentoal mese precedente.2. Nei casi di cui al comma 1,l’imposta dovuta partecipa allaliquidazione periodica del mesedell’esigibilità od, eventual-mente, del relativo trimestre.La registrazione contabile dellaspesa concernente l’acquisto dibeni e servizi effettuata inambito commerciale è effettua-
ta nel rispetto del principioapplicato della contabilitàfinanziaria n. 5.2, lett. e), cheprevede: ‘nelle contabilità fiscal-mente rilevanti dell’Ente, leentrate e le spese sono contabi-lizzate al lordo di Iva e, per ladeterminazione della posizioneIva, diventano rilevanti la con-tabilità economico-patrimo-niale e le scritture richieste dallenorme fiscali (ad es. registri Iva)’.Si provvede pertanto alleseguenti registrazioni:a. si impegna la spesa relativaalla spesa per acquisto di beni eservizi comprensiva di Iva;b. si accerta un’entrata diimporto pari all’Iva tra le partitedi giro, al capitolocodificato E.9.01.01.02.001 Rite-nuta per scissione contabile Iva(‘split payment’). Al riguardo siinvitano i Comuni ad utilizzaredifferenti capitoli di bilancio perle ritenute Iva derivanti dallo‘split payment’ in ambito com-merciale da quelle derivantidallo split payment in ambitoistituzionale;c. contestualmente all’accerta-mento di cui alla lett. b), si impe-gna una spesa di pari importo,sempre tra le partite di giro, alcapitolo codificatoU.7.01.01.02.001 - Versamentodelle ritenute per scissione con-tabile Iva (‘split payment’);d. si emette un ordine di paga-mento a favore del fornitore perl’importo fatturato al lordo del-l’Iva a valere dell’impegnoriguardante l’acquisto di beni oservizi, con contestuale ritenutaper l’importo dell’Iva;e. a fronte della ritenuta Ivaindicata alla lett. d) si provvedeall’emissione di una reversale inentrata di pari importo a valeredell’accertamento di cui allalett. b);f. alle scadenze previste dalladisciplina Iva, si determina laposizione Iva sulla base dellescritture della contabilità eco-nomico patrimoniale e di quellerichieste dalle norme fiscali (ades. registri Iva). La contabilità
finanziaria rileva solo, tra leentrate del Titolo III, l’eventualecredito Iva, o tra le spese delTitolo I, l’eventuale debito Iva. Per un importo pari alla quotadel debito Iva derivante dallascissione dei pagamenti, èemesso un ordine di pagamen-to a valere degli impegni assun-ti di cui alla lett. c), versato inentrata del bilancio dell’Ente,previo accertamento di un’en-trata di pari importo al Titolo IIIdell’entrata ed emissione dellarelativa reversale di entrata (ilcapitolo è codificatoE.3.05.99.99.999 - Altre entratecorrenti n.a.c.).Domanda n. 3 - Contabilizza-zione ‘reverse charge’Nel rispetto della recente nor-mativa sull’Iva le Regioni, gliEnti Locali e i loro Enti strumen-tali come contabilizzano le ope-razioni di ‘reverse charge’ ?Risposta:Gli Enti territoriali, in contabilitàfinanziaria, registrano le speseeffettuate nell’ambito di atti-vità commerciali, soggette almeccanismo dell’inversionecontabile (‘reverse charge’),come segue:a. la spesa concernente l’acqui-sizione di beni o di servizi èimpegnata per l’importo com-prensivo di Iva;b. tra le entrate correnti si accer-ta un’entrata di importo pariall’Iva derivante dall’operazio-ne di inversione contabile, alcapitolo codificatoE.3.05.99.03.001 - Entrate persterilizzazione inversione con-tabile Iva (‘reverse charge’);c. emette un ordine di paga-mento a favore del fornitore perl’importo fatturato al lordo del-l’Iva a valere dell’impegno dispesa di cui alla lett. a), con con-testuale ritenuta per l’importodell’Iva; d. a fronte della ritenuta Ivaindicata alla lett. a) si provvedeall’emissione di una reversale inentrata di pari importo a valeredell’accertamento di cui allalett. b);
maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 11
e. alle scadenze per la liquida-zione dell’Iva, in considerazionedelle risultanze delle scritturedella contabilità economicopatrimoniale e delle scritturerichieste dalle norme fiscali,l’Ente determina la propriaposizione Iva e, se risulta un
debito Iva, impegna la relativaspesa alla voce codificataU.1.10.03.01.000 – ‘VersamentiIva a debito per le gestioni com-merciali’.Domanda n. 4:Un Ente che non ha partecipatoalla sperimentazione e che, ai
sensi del Dlgs. n. 126/14 è tenu-to ad approvare il bilancio 2015armonizzato a soli fini conosci-tivi, deve redigere il Piano ese-cutivo di gestione 2015, appro-vato ex art. 169 del Dlgs. n.267/00, in coerenza con il bilan-cio di previsione 2015 anche in
termini di cassa ?Risposta:Si ritiene opportuno, per con-sentire l’elaborazione del bilan-cio conoscitivo per missioni eprogrammi che, a soli fini cono-scitivi, il Peg sia predispostoanche in termini di cassa”.
In applicazione dell’art. 1,
comma 418, della Legge n.
190/14 (“Legge di stabilità2015”), durante la seduta della
Conferenza Stato-città ed
Autonomie locali del 31 mar-
zo 2015 è stato concluso l’esa-
me finalizzato all’adozione del
Decreto interministeriale che
determina in che misura cia-
scuna Provincia e Città metro-
politana dovrà contribuire a
raggiungere l’obiettivo della
riduzione della spesa corren-
te, fissato per il 2015 a Euro
1.000 milioni.
A darne notizia, rendendo
disponibile sul proprio sito
istituzionale anche il prospet-
to con gli importi, è stato il
Ministero dell’Interno – Dire-
zione centrale della Finanza
locale, con il Comunicato 3
aprile 2015.
Ricordiamo che – ai sensi del
citato comma 418 della
“Finanziaria 2015” – gli Enti di
area vasta saranno chiamati a
contribuire alla riduzione del-
la spesa pubblica in maniera
ancora più massiccia negli
anni a venire: per un importo
pari a Euro 2.000 milioni per
l'anno 2016 e 3 miliardi di
Euro a decorrere dal 2017.
Sono escluse, fermo restando
l'ammontare complessivo del
contributo dei periodi prece-
denti, le Province che risulta-
no in dissesto alla data del 15
ottobre 2014.
Successivamente, con il
Comunicato 4 maggio 2015,
la stessa Direzione centrale
della Finanza locale ha infor-
mato che sono stati emanati 3
Decreti ministeriali (tutti data-
ti 28 aprile 2015 ed attual-
mente in attesa di pubblica-
zione in G.U.) che determina-
no il riparto del contributo
alla finanza pubblica posto a
carico delle Città metropolita-
ne e delle Province delle
Regioni a statuto ordinario e
delle Regioni Siciliana e Sar-
degna, che per il 2015 è pari
complessivamente a Euro
516,7 milioni.
I Provvedimenti sono stati
emanati in attuazione di
quanto disposto all’art. 47 del
Dl. n. 66/14 (c.d. “DecretoIrpef”), convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 89/14, in
tema di risparmi della spesa
media corrente, per acquisto
di autovetture e di conferi-
mento di incarichi e consulen-
ze.
I Decreti individuano le quote
che ciascun Ente di area vasta
dovrà versare al bilancio dello
Stato, per effetto delle citate
misure di revisione della spe-
sa.
I 3 Decreti, tutti datati 28 apri-
le 2015, stabiliscono:
a) la determinazione del ripar-
to del contributo alla finanza
pubblica di Euro 510 milioni,
per l’anno 2015, in proporzio-
ne alla spesa media sostenuta
nel triennio 2012-2014, come
risultante dai codici Siope,
comunicati dal Mef;
b) la determinazione del
riparto del contributo alla
finanza pubblica di Euro 1
milione, per l’anno 2015, in
proporzione al numero di
autovetture, comunicato dal
citato Dipartimento;
c) la determinazione del ripar-
to del contributo alla finanza
pubblica di Euro 5,7 milioni,
per l’anno 2015, in proporzio-
ne alle spese per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e
per i contratti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa.
L’art. 2, identico per tutti e 3 i
Provvedimenti, prevede che le
somme in questione (indicate
per ogni Ente negli Allegati
dei Dm.) dovranno essere ver-
sate entro il 10 ottobre 2015
al capitolo di entrata al bilan-
cio dello Stato denominato
“Rimborsi e concorsi diversidovuti dalle Province” – Capito-
lo di capo 10 – n. 3465.
“Spending review”:ripartito il contributo delle Province e delle Città metropolitanealla finanza pubblica
Trasferimenti erariali:tra le novità, numerose opportunitàper finanziare opere pubblicheTra le recenti novità in materia
di trasferimenti agli Enti Loca-
li, la ripartizione delle risorse a
titolo di Addizionali comunali
sui diritti d’imbarco dei pas-
seggeri aerei e diverse oppor-
tunità per finanziare opere
pubbliche.
1. Ripartite tra i Comuni
interessati le Addizionali
comunali sui diritti d’imbar-
co dei passeggeri aerei
Con il Comunicato 30 aprile
2015, pubblicato sul proprio
sito istituzionale, il Ministero
dell’Interno – Direzione cen-
trale della Finanza locale, ha
reso noto che, con Provvedi-
mento 23 aprile 2015, sono
state erogate ai Comuni inte-
ressati (quelli che sono sede
di aeroporti o che confinano
con altri che lo sono), le som-
me acquisite al bilancio dello
maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali12
Stato per l’anno 2014 a titolo
di Addizionale comunale sui
diritti d’imbarco di passeggeri
sulle aeromobili.
Gli importi in questione non
erano stati erogati lo scorso
anno perché resi disponibili
soltanto dopo la chiusura del-
la contabilità finanziaria.
Ai sensi dell’art. 2, comma 11,
lett. a), della Legge n. 350/03,
gli importi in questione sono
destinati a tutti i Comuni che
sono sede di aeroporti o che
confinano con altri che lo
sono.
Ogni Ente può consultare la
somma corrispostagli all’in-
terno del Prospetto allegato
alla Nota della Direzione cen-
trale.
2. Pubblicato l’Elenco dei
progetti finanziati nell’am-
bito del “Programma 6.000campanili”Il Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti ha emanato
il Decreto 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla G.U. n. 82 del
9 aprile 2015, con l’Elenco dei
progetti finanziati nell’ambito
del “Programma 6.000 campa-nili”. Ai 119 Enti Locali vincitori
sono stati complessivamente
assegnati Euro 99.445.921,88,
stanziati dal Dm. n. 23 del 28
gennaio 2015 ai sensi del Dl.
n. 133/14 (c.d. “Decreto SbloccaItalia”), convertito dalla Legge
n. 164/14.
Gli interventi finanziati sono
riconducibili alle seguenti
tipologie:
1. adeguamento normativo di
edifici pubblici esistenti;
2. ristrutturazione e rifunzio-
nalizzazione di edifici pubbli-
ci;
3. nuova costruzione di edifici
pubblici;
4. realizzazione e manutenzio-
ne di reti viarie e infrastruttu-
re accessorie e funzionali alle
stesse o reti telematiche di
“Ngn” e wi-fi;5. salvaguardia e alla messa in
sicurezza del territorio.
I progetti da finanziare sono
stati individuati attraverso lo
scorrimento della graduatoria
già predisposta in attuazione
del primo “Programma 6.000campanili, di cui all’art. 18,
comma 9, del Dl. n. 69/13, con-
vertito con modificazioni dal-
la Legge n. 98/13 (c.d. “Decretodel fare”).
3. “Cantieri in Comune”:
finanziate 137 opere pub-
bliche
Il Governo, tramite il Comitato
interministeriale per la pro-
g r a m m a z i o n e
economica (Cipe), ha asse-
gnato circa 198,6 milioni di
Euro per il completamento di
opere in 137 Comuni, a segui-
to delle segnalazioni dei Sin-
daci in risposta all’invito del
Presidente del Consiglio data-
to 2 giugno 2014. A renderlo
noto, con una Nota pubblica-
ta il 10 aprile 2014 sul proprio
sito, è lo stesso Cipe.
La misura – denominata “Can-tieri in Comune” - riguarda gli
interventi di completamento
che i Sindaci hanno proposto
e che sono appaltabili entro il
30 aprile 2015 e cantierabili
entro il 31 agosto 2015.
Delle 137 opere in questione,
27 sono nel nord-ovest, 9 nel
nord-est, 20 nel centro, 61 nel
sud e 20 nelle isole. Il 36% del
valore delle opere da comple-
tare riguarda strutture per il
turismo e il tempo libero, il
19% edifici scolastici, il 16%
infrastrutture per la mobilità e
il trasporto, l’8% impianti
sportivi, il 7% edifici pubblici,
il 6% strutture sociali e assi-
stenziali, il 5% reti idriche e di
regimazione delle acque, il 2%
opere di messa in sicurezza
del territorio, e l’1% reti per la
distribuzione del gas.
Il finanziamento è a valere sul-
le risorse di cui all’art. 3, com-
mi 1 e 1-bis, del Dl. n. 133/14,
convertito dalla Legge n.
164/14 (c.d. “Decreto SbloccaItalia”).
4. Al via il nuovo bando per
finanziare opere pubbliche
nei piccoli Comuni
E’ stata pubblicata sulla G.U. n.
97 del 28 aprile 2015 la Con-
venzione Mit-Anci per i “Nuoviprogetti di intervento” per i pic-
coli Comuni.
Il bando detta le regole per
accedere ai finanziamenti pari
a 100 milioni di Euro messi sul
tavolo dal Dl. n. 133/14 (c.d.
“Decreto Sblocca Italia”). L’op-
portunità di ottenere finan-
ziamenti è rivolta a Comuni o
Unioni di Comuni con popola-
zione inferiore a 5.000 abitan-
ti. Sono esclusi dalla possibi-
lità di richiedere il contributo i
Comuni che non abbiano
rispettato i vincoli di finanza
pubblica ad essi attribuiti e
quelli beneficiari del finanzia-
mento o dei rifinanziamenti
previsti a favore delle richie-
ste già presentate ai sensi del
comma 9 dell’art. 18 del Dl. n.
69/13 (c.d. “Decreto del Fare”).
Le domande potranno essere
inoltrate esclusivamente nel-
l’arco di tempo compreso tra
le ore 9.00 del 13 maggio e il
28 giugno 2015.
Gli interventi per i quali pos-
sono richiesti finanziamenti
sono i seguenti:
a) qualificazione e manuten-
zione del territorio, mediante
recupero e riqualificazione di
volumetrie esistenti e di aree
dismesse, e riduzione del
rischio idrogeologico;
b) riqualificazione e incre-
mento dell’efficienza energe-
tica del patrimonio edilizio
pubblico e realizzazione di
impianti di produzione e
distribuzione di energia da
fonti rinnovabili;
c) messa in sicurezza degli
edifici pubblici, con particola-
re riferimento a quelli scolasti-
ci, alle strutture socio-assi-
stenziali di proprietà comuna-
le e alle strutture di maggiore
fruizione pubblica.
L’importo del finanziamento
richiesto dovrà essere di
importo compreso tra
100.000 e 400.000 Euro. In
caso di importo superiore a
tale limite, i Comuni dovranno
indicare la copertura econo-
mica della quota eccedente.
Se quest’ultima sarà a carico
degli Enti, questi devono esse-
re già in possesso delle risorse
necessarie (già disponibili e
spendibili). Se invece si inten-
de ricorrere a un cofinanzia-
mento privato, alla domanda
dovrà essere allegato un atto
d’impegno sottoscritto dal
soggetto interessato con fir-
ma autenticata.
Tutte le richieste di finanzia-
mento dovranno essere invia-
te tramite Pec ai seguenti indi-
rizzi, differenziati secondo la
Regione o Provincia autono-
ma di appartenenza del
Comune o dell’Unione di
Comuni che inoltra la richie-
sta: [email protected];
[email protected]; [email protected];
n p . l a z i o @ p e c . m i t . g o v. i t ;
n p. l i g u r i a @ p e c. m i t . g ov. i t ;
n p. m o l i s e @ p e c. m i t . g ov. i t ;
n p. p u g l i a @ p e c. m i t . g ov. i t ;
n p. s i c i l i a @ p e c . m i t . g o v. i t ;
n p. t r e n t o @ p e c . m i t . g o v. i t ;
La data e l'ora di presentazio-
ne della richiesta saranno
quelle rilevabili dalla ricevuta
di accettazione rilasciata dal
gestore di Posta elettronica
certificata del Comune che
invia. La ricevuta di avvenuta
consegna, rilasciata dal gesto-
re della casella Pec del desti-
natario Mit rappresenterà
invece la certificazione di
avvenuta ricezione della
richiesta.
L’assegnazione delle risorse
maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 13
avverrà in base alle graduato-
rie definite in relazione alla
consistenza dei piccoli Comu-
ni per ogni Regione previa
assunzione, da parte dell’Ente
interessato, dell’impegno a
procedere alla pubblicazione
del bando di gara o della
determina a contrarre entro il
31 agosto 2015.
Stando alle stime del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Programma per-
metterà di realizzare da un
minimo di 250 a un massimo
di 1.000 interventi nei piccoli
Comuni.
Per ulteriori dettagli sulle
modalità di presentazione
delle domande, rimandiamo
alla consultazione della Con-
venzione, disponibile anche
sul sito www.entilocali-online.it.
Edilizia scolastica:definite le modalità di richiesta per sblocco del Patto di stabilitàper Province e Città metropolitane La Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha diffuso il 27
aprile 2015 sul Portale “italia-sicura.governo.it” le modalità
operative per la richiesta di
sblocco del Patto di stabilità
interno per interventi ed ope-
re di edilizia scolastica.
A seguito della rilevazione
effettuata nel mese di marzo
2015, il beneficio di cui
all’art.1, comma 467, della
Legge n. 190/14 (“Legge distabilità 2015”), è stato riparti-
to in via preliminare, tenendo
conto della popolazione sco-
lastica coinvolta.
Ricordiamo che il citato com-
ma 467 ha ampliato l’art. 31
della Legge n. 183/11, con il
comma 14-ter, il quale preve-
de che nel saldo finanziario di
competenza mista, rilevante
ai fini della verifica del rispet-
to del Patto di stabilità inter-
no, non devono essere consi-
derate, nel limite massimo di
Euro 50 milioni per l’anno
2015 e di Euro 50 milioni per
l’anno 2016, le spese sostenu-
te dalle Province e dalle Città
metropolitane per interventi
di edilizia scolastica.
La ripartizione preliminare
dovrà essere presa come rife-
rimento per individuare i pro-
getti le cui spese potranno
essere parzialmente o intera-
mente coperte dalla misura in
oggetto. Laddove delle
Amministrazioni non doves-
sero presentare dei progetti,
le quote non richieste saran-
no proporzionalmente redi-
stribuite tra gli Enti che han-
no fatto domanda per inter-
venti di importo superiore a
quello preliminarmente attri-
buito.
Le quote esatte, distinte per
anno, saranno definite da un
Dpcm. e comunicate ad ogni
Provincia e Cittá metropolita-
na. La Nota precisa che non
sarà possibile trasferire i
benefici da un anno all’altro
in caso di mancato utilizzo
dello spazio finanziario con-
cesso a seguito della richiesta
presentata.
Gli Enti di area vasta sono
invitati a presentare richiesta
individuando uno o più inter-
venti di edilizia scolastica, su
edifici di proprietà pubblica,
ordinati secondo le priorità
dell’Amministrazione.
Le domande (il Modulo è sta-
to pubblicato in Allegato alla
Nota in questione) dovranno
essere trasmesse alla Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, entro le ore 24:00 del 12
maggio 2015, attraverso una
Pec inviata all'indirizzo [email protected].
È stata pubblicata il 5 maggio
2015, sul sito istituzionale del-
la Ragioneria generale dello
Stato, la Circolare Mef 13 apri-
le 2015, n. 15, con la quale
sono fornite indicazioni sulle
attività di riscontro da svolge-
re in merito all’osservanza, da
parte delle Amministrazioni
statali centrali e periferiche,
delle disposizioni inerenti al
monitoraggio dei debiti com-
merciali delle Pubbliche
Amministrazioni verso i propri
fornitori.
Nelle premesse la Circolare
segnala quanto disposto dal
Dlgs. n. 192/12, attuativo della
Direttiva n. 2011/7/Ue, recan-
te disposizioni relative alla
tempestività dei pagamenti.
Sono altresì richiamati i
Decreti-legge n. 35/13 (c.d.
“Decreto Sblocca debiti”), e n.
66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) con
i quali sono state emanate
disposizioni in materia di cer-
tificazione dei crediti per
somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni profes-
sionali vantati nei confronti
delle P.A..
Le norme richiamate hanno la
finalità di favorire la cessione
dei predetti crediti a banche
ed intermediari finanziari,
nonché la compensazione
degli stessi con somme dovu-
te a seguito di iscrizioni a ruo-
lo, o in base agli istituti defini-
tori della pretesa tributaria e
deflattivi del contenzioso tri-
butario, e volte a sbloccare i
pagamenti dei debiti com-
merciali pregressi delle Pub-
bliche Amministrazioni.
Si ricorda che per le finalità in
parola è stata istituita la “Piat-
taforma elettronica per la certi-ficazione dei crediti” (“Pcc”), la
cui gestione compete al
Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato.
La Circolare riporta un prome-
moria delle attività che le
Amministrazioni statali
responsabili della spesa devo-
no compiere in osservanza di
specifiche disposizioni di leg-
ge, con l’indicazione dei sog-
getti coinvolti, delle sanzioni
previste per i vari inadempi-
menti e degli Organi tenuti
alla verifica del rispetto delle
Debiti P.A.:le indicazioni del Mef sulle attività di monitoraggioe controllo dei pagamenti
maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali14
singole disposizioni, delle
quali è recato, in Allegato, un
quadro riassuntivo.
Con riguardo agli adempi-
menti inerenti alla tempesti-
vità dei pagamenti, è richia-
mato l’art. 41, comma 1, del Dl.
n. 66/14, il quale prevede che
l’Organo di controllo di rego-
larità amministrativa e conta-
bile verifichi le attestazioni
dei pagamenti relativi alle
transazioni commerciali effet-
tuati dopo la scadenza dei ter-
mini previsti dal Dlgs. n.
231/02, nonché l’art. 33, del Dl.
n. 33/13, che ha introdotto
l’obbligo di pubblicazione
dell’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti. A
decorrere dal 2014 le attesta-
zioni sopra indicate dovranno
essere allegate alle relazioni ai
bilanci consuntivi o di eserci-
zio delle Amministrazioni
obbligate.
L’Organo di controllo di rego-
larità amministrativa e conta-
bile verifica le attestazioni
prodotte, con i dati in proprio
possesso rilevati in sede di
controllo preventivo di rego-
larità amministrativa e conta-
bile, avendo cura, altresì, di
vigilare sulla corretta attua-
zione delle procedure previ-
ste dalla legge.
Ai sensi dell’art. 41, del Dl. n.
66/14, nei casi in cui siano
accertati pagamenti oltre i
termini di cui al Dlgs. n.
231/02, con ritardi superiori a
90 giorni, nel 2014, e a 60 gior-
ni, nel 2015, gli Enti di cui
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n.
165/01 (esclusi gli Enti del Ser-
vizio sanitario nazionale) nel-
l’anno successivo a quello di
riferimento, non potranno
procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con
riferimento ai processi di sta-
bilizzazione in atto, né stipula-
re contratti di servizio con
soggetti privati elusivi di tale
divieto.
Inoltre, ai sensi degli artt. 3 e 6,
del richiamato Dlgs. n. 231/02,
nei casi di pagamento oltre i
termini di cui al medesimo
Dlgs. n. 231/02, dovranno
essere corrisposti gli interessi
di mora (senza che sia neces-
saria la costituzione in mora),
il rimborso delle spese soste-
nute per il recupero delle
somme non corrisposte e il
risarcimento del danno con
un importo forfettario pari ad
Euro 40 (salvo prova di danno
maggiore).
Restano in ogni caso ferme la
responsabilità per danno era-
riale del funzionario respon-
sabile del ritardo nei paga-
menti
Con riguardo al monitoraggio
dei pagamenti delle transa-
zioni commerciali e alla certi-
ficazione dei crediti, si ricorda
che l’art. 7, ai commi 1, 2 e 7-
ter, del Dl. n. 35/13, prevede
l’obbligo per gli Enti di cui
all’art. 1, comma 2, della Legge
n. 196/09, di registrazione in
“Pcc”, ed il mancato accredita-
mento è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazio-
ne della performance indivi-
duale dei dirigenti responsa-
bili e comporta responsabilità
dirigenziale e disciplinare,
oltre che l’applicazione della
sanzione pecuniaria pari a
Euro 100 per ogni giorno di
ritardo nella registrazione sul-
la “Piattaforma”.
Lo stesso art. 7 del Dl. n. 35/13,
al comma 4-bis, prevede che
le P.A., annualmente, entro il
30 aprile, attraverso il Sistema
“Pcc”, effettuino la ricognizio-
ne dei debiti commerciali non
ancora estinti e maturati al 31
dicembre dell’anno prece-
dente. L’inosservanza di tale
obbligo comporta la sanzione
pecuniaria pari a Euro 100 per
ogni giorno di ritardo nella
comunicazione, nonché l’ap-
plicazione di altre misure, gra-
duate progressivamente, dalla
valutazione negativa del diri-
gente responsabile in termini
di performance individuale,
fino alla revoca dell’incarico
dirigenziale con impossibilità
del rinnovo del contratto.
L’art. 7-bis del richiamato Dl. n.
35/13, inoltre, ha disposto che
a decorrere dal 1o luglio 2014,
gli Enti devono comunicare,
attraverso la “Pcc”, le informa-
zioni inerenti alla ricezione e
alla rilevazione sui propri
sistemi contabili delle fatture
o richieste equivalenti di
pagamento, nonché le infor-
mazioni sulle fatture o richie-
ste equivalenti di pagamento
relative al primo semestre
2014. Con riguardo all’adem-
pimento in parola è opportu-
no evidenziare che, in caso di
inosservanza al disposto del
comma 2 non sono previste
sanzioni. Inoltre, con l’entrata
in vigore della fatturazione
elettronica, il sistema prevede
che l’immissione in Piattafor-
ma delle informazioni in paro-
la avverrà in modalità auto-
matica.
Lo stesso art. 7-bis ha previsto
altresì che mensilmente gli
Enti comunichino i debiti non
estinti, per i quali nel mese
precedente sia stato superato
il termine di decorrenza degli
interessi moratori, ai sensi del-
l’art. 4, del Dlgs. n. 231/02. Gli
stessi Enti devono altresì
immettere in Piattaforma
anche i dati inerenti all’ordi-
nazione di pagamento.
L’Organo di controllo è tenuto
a prestare particolare atten-
zione al rispetto di questi ulti-
mi adempimenti, in quanto le
informazioni sui pagamenti
effettuati comunicate in “Pcc”
sono di fondamentale impor-
tanza per la verifica della tem-
pestività dei pagamenti e
sono utilizzabili dalle stesse
Amministrazioni per il calcolo
dei relativi indicatori previsti
dalla legge.
La Circolare evidenzia che la
mancata indicazione in “Pcc”
dell’avvenuto pagamento
risulta particolarmente rile-
vante per i debiti già certifica-
ti, ciò in quanto, fino alla
comunicazione di avvenuto
pagamento, le certificazioni
rilasciate restano attive e risul-
tano ancora utilizzabili dal
creditore in compensazione
con somme dovute per iscri-
zioni a ruolo o in base agli isti-
tuti definitori della pretesa tri-
butaria e deflattivi del conten-
zioso tributario, determinan-
do il rischio di una duplicazio-
ne di pagamento che configu-
rerebbe un danno erariale.
In caso di violazione delle
disposizioni predette le san-
zioni previste spaziano dalla
valutazione negativa del diri-
gente responsabile in termini
di performance individuale,
fino alla revoca dell’incarico
dirigenziale con impossibilità
del rinnovo del contratto.
L’art. 27, comma 2, del Dl. n.
66/14, ed il richiamato art. 9,
comma 3-bis, del Dl. n. 185/08,
nonché l’art. 37, comma 1, del
Dl. n. 66/14, disciplinano la
certificazione dei crediti sca-
duti. L’inosservanza delle
richiamate disposizioni, fatta
salva la facoltà per il creditore
di richiedere la nomina del
Commissario ad acta, com-
porta l’applicazione della san-
zione pecuniaria pari a Euro
100 per ogni giorno di ritardo
nella certificazione, nonché
l’applicazione di altre misure,
graduate progressivamente,
dalla valutazione negativa del
Dirigente responsabile in ter-
mini di performance indivi-
duale, fino alla revoca dell’in-
carico dirigenziale con impos-
sibilità del rinnovo del con-
tratto. Infine, l’Ente inadem-
piente non può procedere ad
assunzioni di personale o
ricorrere all’indebitamento
fino al permanere dell’ina-
dempimento.
Con riguardo all’attività di
verifica della regolarità fiscale
maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 15
e contributiva, la norma di
riferimento è l’art. 37, comma
7-ter, del Dl. n. 66/14: gli Enti
sono tenuti a espletare le veri-
fiche di cui all’art. 48-bis, del
Dpr. n. 602/73, esclusivamente
all’atto della certificazione dei
crediti certi, liquidi ed esigibi-
li, per somministrazioni, forni-
ture ed appalti e per obbliga-
zioni relative a prestazioni
professionali, tramite la “Pcc”.
All’atto del pagamento dei
crediti certificati oggetto di
cessione, le Pubbliche Ammi-
nistrazioni dovranno effettua-
re le verifiche in parola esclu-
sivamente nei confronti del
cessionario.
Il successivo comma 7-quin-quies dispone inoltre che la
regolarità contributiva del
cedente dei crediti è definiti-
vamente attestata dal Docu-
mento unico di regolarità
contributiva di cui all’art. 6,
comma 1, del Dpr. n. 207/10,
allegato all’atto di cessione o
comunque acquisito dalla
Pubblica Amministrazione
ceduta. Anche le verifiche del
Durc dovranno essere effet-
tuate al momento del paga-
mento unicamente nei con-
fronti del cessionario.
Va precisato, conclusivamen-
te, che in caso di cessione del
credito realizzata in modalità
semplificata attraverso la
“Pcc” la verifica di cui all’art.
48-bis del Dpr. n. 602/73, deve
essere effettuata nei confron-
ti dell’originario titolare del
credito commerciale (ceden-
te) esclusivamente al
momento della certificazio-
ne. Le suddette verifiche
fiscali saranno poi ripetute
all’atto del pagamento del
credito certificato (e ceduto),
ma unicamente nei confronti
del cessionario.
Con la Nota pubblicata il 13
aprile 2015 sulla “Piattaformacertificazione crediti” (“Pcc”), il
Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha precisato
che la comunicazione dei
debiti certi, liquidi ed esigibili,
maturati alla data del 31
dicembre 2014 che non risul-
tano estinti alla data della
comunicazione stessa, viene
assolta dall’immissione nella
Piattaforma stessa delle fattu-
re riferite a tali debiti e dalla
relativa comunicazione di
scadenza.
Ricordiamo che l’art. 7, com-
ma 4-bis del Dl. n. 35/13 (c.d.
“Decreto Sblocca debiti”) - che
disciplina tale adempimento -
ha previsto che, a partire al 1°
gennaio 2014, le comunica-
zioni relative all’elenco com-
pleto dei debiti certi, liquidi
ed esigibili alla data del 31
dicembre di ciascun anno,
debbano essere trasmesse
dalle Amministrazioni pubbli-
che entro il 30 aprile dell’an-
no successivo, attraverso la
Piattaforma elettronica.
Si evidenzia infine che, con lo
stesso Pronunciamento data-
to 13 aprile, il Ministero ha
informato che, a partire dal 13
aprile 2015, la “Pcc” consente
alle Amministrazioni debitrici
di effettuare una comunica-
zione di assenza delle posi-
zioni debitorie con riferimen-
to ai debiti certi, liquidi ed esi-
gibili, maturati alla data del 31
dicembre 2014. La funzione è
disponibile dal menu “Rico-gnizione debiti > Comunica-zione di assenza di posizionidebitorie”.
Il mancato adempimento da
parte degli Enti agli obblighi
di cui alla norma in oggetto
rileva ai fini della misurazione
e della valutazione della
performance individuale dei
Dirigenti responsabili e confi-
gura responsabilità dirigen-
ziale e disciplinare.
“Pcc”:indicazioni in materia di ricognizione dei debiti P.A.
L’Agenzia delle Entrate, con il
Provvedimento Prot. n.
59743/2015 del 30 aprile
2015, ha proceduto alla defi-
nizione, a decorrere dal 15
maggio 2015, degli interessi
di mora per ritardato paga-
mento delle somme iscritte a
ruolo, che vengono determi-
nati nella misura del 4,88% in
ragione annuale.
Il Decreto è stato pubblicato
sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, comma 361,
della Legge n. 244/07.
Come ricordato nelle motiva-
zioni, l’art. 30 del Dpr. n.
602/73 prevede che, decorsi
60 giorni dalla notifica della
cartella di pagamento, sulle
somme iscritte a ruolo - esclu-
se le sanzioni pecuniarie tri-
butarie e gli interessi - si appli-
cano, a partire dalla data della
notifica della cartella e fino
alla data del pagamento, gli
interessi di mora al tasso
determinato annualmente
con Decreto del Ministero del-
le Finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata
disposizione, con Provvedi-
mento 10 aprile 2014, la misu-
ra del tasso di interesse da
applicare nelle ipotesi di ritar-
dato pagamento delle som-
me iscritte a ruolo è stata fis-
sata al 5,14% in ragione
annuale.
Considerato che, come detto,
l’art. 30 prevede una determi-
nazione annuale del tasso di
interesse in questione, è stata
interessata la Banca d’Italia
che, con Nota 25 febbraio 2015,
ha stimato al 4,88% la media
dei tassi bancari attivi con rife-
rimento al periodo 1º gennaio
2014-31 dicembre 2014.
Il presente Provvedimento fis-
sa dunque, con effetto dal 15
maggio 2015, al 4,88% in
ragione annuale, la misura del
tasso di interesse da applicare
nelle ipotesi di ritardato paga-
mento delle somme iscritte a
ruolo, di cui all’art. 30 del Dpr.
n. 602/73.
Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo:rideterminata nel 4,88% in ragione annualela misura degli interessi di mora
maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali16
Con il Comunicato n. 20 del
15 aprile 2015, pubblicato sul
proprio sito web istituzionale,
la Cassa Depositi e Prestiti
Spa ha annunciato l’avvio di
un programma di rinegozia-
zione dei mutui per 4.400
Comuni.
Stando alle stime della
Società, l’iniziativa interessa
potenzialmente circa 90.000
finanziamenti in favore di
4.400 Enti, per un ammontare
complessivo pari a 13,4
miliardi di Euro e potrà “met-tere sul tavolo” ovvero liberare
risorse - nel periodo 2014 -
2018 - fino a 1,4 miliardi di
Euro, che i Comuni potranno
destinare a nuovi investimen-
ti o alla riduzione del debito.
La rinegoziazione consente
agli Enti di ottenere un dupli-
ce beneficio: allungare la
durata di rimborso del pro-
prio debito e ottenere - in
ragione delle attuali condizio-
ni di mercato - una riduzione
del tasso di interesse medio
applicato al portafoglio
oggetto di rinegoziazione.
“In totale – si legge nella Nota
- con i programmi di rinegozia-zione 2015, Cdp permetterà diliberare risorse a favore diComuni, Province, Regioni eCittà metropolitane per unammontare complessivo fino a3 miliardi di Euro nel periodo2015-2018”.
Mutui Enti Locali:la Cassa DD.PP. avvia la rinegoziazione per 4.400 Comuni
Il Dipartimento degli Affari
regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e l’Asso-
ciazione bancaria italiana (Abi)
hanno sottoscritto un Accordo-
quadro – siglato l’8 aprile 2015 e
diffuso sul proprio Portale istitu-
zionale dall’Unione delle Provin-
ce italiane il 24 aprile scorso –
che detta le linee guida sulla
base delle quali le Banche ade-
renti daranno attuazione al
comma 430 della Legge n.
190/14 (“Legge di stabilità 2015”)
sulla sospensione dei mutui.
Ricordiamo che, in considera-
zione del processo di trasferi-
mento delle funzioni di cui
all’art. 1, comma 89, della Legge
n. 56/14, il citato comma 430 ha
previsto che le Province e le
Città metropolitane possano
rinegoziare le rate di ammorta-
mento in scadenza nell’anno
2015 dei mutui che non sono
stati trasferiti al Mef, con conse-
guente rimodulazione del rela-
tivo piano di ammortamento.
L’Accordo precisa – all’art. 1 –
che le Banche aderenti daranno
attuazione alle previsioni della
Manovra finanziaria attraverso
la sospensione delle rate dei
mutui in scadenza nel 2015 ero-
gati in favore dei citati Enti. La
possibilità di chiedere l’esclu-
sione è preclusa alle Province e
alle Città metropolitane sotto-
poste alle procedure di cui
all’art. 143 del Dlgs. n. 267/00
relative ai fenomeni di infiltra-
zione e condizionamento di
tipo mafioso e a quelle morose
o dissestate che non abbiano
approvato il “piano di riequili-brio finanziario”.
Il periodo di sospensione del
pagamento, per quota interessi
e quota capitale, delle rate dei
mutui opera per un periodo di
12 mesi compresi tra il 1˚ gen-
naio e il 31 dicembre 2015. Al
termine di tale periodo, la Ban-
ca ricalcola il piano di ammor-
tamento del debito residuo
estendendo di 12 mesi il perio-
do complessivo. Gli interessi
maturati nel periodo di sospen-
sione sono corrisposti alla Ban-
ca in un’unica soluzione al 31
dicembre 2015 ovvero il 31
gennaio 2016. In alternativa, la
Banca e l’Ente possono concor-
dare che gli interessi continui-
no ad essere corrisposti alle
scadenze contrattualmente
previste.
L’art. 5 prevede che le operazio-
ni di sospensione sono impo-
state su base individuale dalle
Banche aderenti all’Accordo,
senza automatismi. Le Banche
si impegnano a fornire una
risposta entro 30 giorni lavora-
tivi dalla presentazione delle
domande. Gli Enti dovranno far
pervenire le loro richieste entro
il 15 maggio 2015 utilizzando i
Moduli predisposti dalle singo-
le Banche.
Mutui Province e Città metropolitane:definite le modalità di attuazione della sospensioneprevista dalla “Legge di stabilità”
E’ stato pubblicato sulla G.U. n.
82 del 3 aprile 2015 il Decreto 3
aprile 2015 del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze,
riguardante la “Determinazionedel costo globale annuo massi-mo per le operazioni di mutuo
effettuate dagli Enti Locali, aisensi del Dl. 2 marzo 1989, n. 66,convertito con modificazionidalla Legge 24 aprile 1989, n.144”.
Il Mef ha ritenuto opportuno
modificare le precedenti condi-
zioni stabilite con Dm. 19 mag-
gio 2014, fissando nuovi livelli
massimi che siano – a detta del
Legislatore – “piú rappresentati-vi dei livelli di mercato”.
Nelle premesse del Decreto in
commento, come già nel pre-
cedente, si richiama il Dl. n.
66/89, convertito nella Legge n.
144/89 che, all’art. 22, comma 2,
dispone che, periodicamente, il
Ministro del Tesoro determini,
con proprio Decreto, le condi-
zioni massime da applicare ai
Mutui Enti Locali:determinati il tasso annuale massimo e quelli da applicaresu quelli a tasso variabile per il I semestre 2015
maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 17
mutui da concedere agli Enti
Locali anche per uniformare il
trattamento di erogazione.
Mutui a tasso fisso
Il costo globale annuo massi-
mo applicabile a tali mutui è il
seguente:
a) fino a 10 anni: Interest rateswap 7Y + 0,70%;
b) fino a 15 anni: Interest rateswap 10Y + 1,20%;
c) fino a 20 anni: Interest rateswap 12Y + 1,35%;
d) fino a 25 anni: Interest rateswap 15Y + 1,50%;
e) oltre 25 anni: Interest rateswap 20Y + 1,95%.
“Per Interest rate swap – si legge
al comma 2 dell’art. 2 del Dm. in
commento - si intende il tassolettera verso Euribor a 6 mesi fis-sato a Francoforte alle ore 11 delgiorno precedente la stipula delcontratto. I tassi swap sonoriportati alla pagina Isdafix2 delCircuito Reuters, colonna Euri-borBasis – Eur”.
Mutui a tasso variabile
Il costo globale annuo massi-
mo applicabile a tali mutui è il
seguente:
a) fino a 10 anni: Euribor a 6
mesi + 0,65%;
b) fino a 15 anni: Euribor a 6
mesi + 1,20%;
c) fino a 20 anni: Euribor a 6
mesi + 1,30%;
d) fino a 25 anni Euribor a 6
mesi + 1,50%;
e) oltre 25 anni: Euribor a 6
mesi + 1,95%.
Il tasso Euribor a 6 mesi è rile-
vabile alla pagina Euribor 01
del Circuito Reuters. Tali tassi
sono rilevati nei 2 giorni lavora-
tivi antecedenti la data di
decorrenza di ciascun periodo
di interessi.
Successivamente, sulla G.U. n.
98 del 29 aprile 2015, è stato
pubblicato il Decreto 21 aprile
2015, con il quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
ha stabilito i tassi da applicare,
tenuto conto delle misure dei
tassi Euribor Act a 3 mesi rileva-
te nel mese di novembre 2014,
per il periodo 1° gennaio–30
giugno 2015, ai mutui a tasso
variabile contratti dagli Enti
Locali.
I relativi tassi sono stati stabiliti
nelle seguenti misure:
● 1,00%, per i mutui di cui ai Dl.
n. 318/86 e n. 359/87 ed alla
Legge n. 67/88;
● 0,90%, per i mutui di cui al Dl.
n. 66/89 ed al relativo Dm. 28
giugno 1989 di attuazione;
● 1,25%, per i mutui di cui al Dl.
n. 66/89 ed al relativo Dm. 26
giugno 1990 di attuazione;
● 1,25%, per i mutui di cui al Dl.
n. 66/89 ed ai Dm. 25 marzo
1991 e 24 giugno 1993, stipula-
ti entro il 30 dicembre 1998;
● 1,25%, per i mutui di cui al Dl.
n. 66/89 ed ai Dm. 25 marzo
1991 e 24 giugno 1993, stipula-
ti nel periodo 31 dicembre
1998 - 28 maggio 1999.
Al costo della provvista – ai
sensi dell’art. 1, comma 2 - va
aggiunta la commissione onni-
comprensiva in vigore nel
periodo in cui i mutui sono sta-
ti perfezionati e che rimane fis-
sa per tutta la durata dell’ope-
razione.
I tassi in questione si applicano
ai mutui stipulati anteriormen-
te al 29 maggio 1999, data di
entrata in vigore del Dm. 10
maggio 1999 che, com’è noto,
in luogo della determinazione
periodica da parte del Ministro
dell’Economia del saggio di
interesse sui mutui a tasso
variabile, ha stabilito che, per
quelli stipulati successivamen-
te al 29 maggio 1999, il costo
globale annuo massimo è rap-
presentato dal valore medio
dell’Euribor a 6 mesi rilevato in
occasione di ogni rata in sca-
denza, più una percentuale fis-
sa, diversa in relazione alla
durata del finanziamento.
La Corte dei conti, con la Deli-
berazione n. 13/Aut/2015/Inpr,
approvata nell’Adunanza del 9
marzo 2015, pubblicata sulla
G.U. n. 87 del 15 aprile 2015, ha
deliberato le “Linee guida e rela-tivi questionari per gli Organi direvisione economico-finanziariadegli Enti Locali, per l’attuazionedell’art. 1, commi 166-168, dellaLegge 23 dicembre 2005, n. 266.Rendiconto della gestione 2014”.
Ricordiamo che i citati commi
166 e 167, dell’art. 1 della
“Finanziaria 2006”, attuativi del-
la Legge n. 131/03 (“Legge LaLoggia”), prevedono che l’Or-
gano di revisione degli Enti
Locali trasmetta alla Corte dei
conti, Sezione regionale di con-
trollo, una Relazione sul bilan-
cio di previsione dell’esercizio
di competenza ed una Relazio-
ne sul rendiconto approvato
nello stesso esercizio, consi-
stente nella compilazione di
uno dei seguenti Questionari
(disponibili anche sul sito inter-net della stessa Corte): Questio-
nario per le Province, Questio-
nario per i Comuni con popola-
zione superiore a 5.000 abitan-
ti, e Questionario per i Comuni
con popolazione fino a 5.000
abitanti.
I Questionari oggetto delle
“Linee guida” in commento
rientrano nell’ambito del cosid-
detto “controllo collaborativo”,
così definito in quanto svolto
nell’interesse dell’Ente Locale
per evitare che vengano com-
messe irregolarità e per miglio-
rare la qualità della gestione
finanziaria e contabile, per defi-
nire le misure correttive da
adottare da parte degli Organi
degli stessi Enti e per rimuove-
re gli atti irregolari e sanare i
comportamenti che rischiano
di compromettere la salute
finanziaria dell’Ente.
I controlli sui bilanci e sui rendi-
conti degli Enti Locali consen-
tendo una diffusione generaliz-
zata delle verifiche sul ciclo di
bilancio, senza discostarsi dal
quadro di un controllo di carat-
tere collaborativo, compatibile
con l’autonomia degli Enti,
costituzionalmente tutelata, e
permettono di predisporre
strumenti utili per assicurare
che le misure per il raggiungi-
mento degli obiettivi di finanza
pubblica indicati dalla “Legge distabilità” e dalle altre norme di
coordinamento finanziario
vengano effettivamente messe
in atto.
La Sezione Autonomie della
Corte dei conti quest’anno pre-
mette che il controllo degli
equilibri finanziari e della sana
gestione delle risorse degli Enti
Locali deve poter offrire un
valido supporto al corretto fun-
zionamento dell’intero sistema
di finanza pubblica e che i Que-
stionari hanno l’obiettivo di
verificare il rispetto degli obiet-
tivi annuali posti dal Patto di
stabilità interno, dell’osservan-
za dei vincoli in materia di
indebitamento, nonché della
salvaguardia degli equilibri
economico-finanziari degli
Enti, tenuto conto anche che, a
far data dal 1° gennaio 2015, è
stato avviato a regime il pro-
cesso di riforma delle regole e
dei sistemi contabili, introdotto
Revisori Enti Locali:deliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida”per il Questionario al rendiconto della gestione 2014
maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali18
dal Dlgs. n. 118/11.
Nelle “Linee guida” viene indica-
to che le Sezioni regionali di
controllo sono chiamate a
monitorare in modo sistemati-
co la corretta attuazione della
riforma, la cui applicazione
risulta di fondamentale impor-
tanza per il conseguimento
delle finalità di trasparenza e
veridicità dei conti pubblici, e
richiama in proposito la Delibe-
razione della Sezione delle
Autonomie n.
4/SezAut/Inpr/2015, con la
quale sono stati forniti agli Enti
territoriali orientamenti per il
corretto svolgimento degli
adempimenti propedeutici alla
realizzazione del bilancio
armonizzato (operazioni di
riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi,
determinazione del “Fondo plu-riennale vincolato” e del “Fondocrediti di dubbia esigibilità”).
La Corte ha presente che il suc-
cedersi nel corso dell’anno
2014 di provvedimenti norma-
tivi intervenuti, sia con finalità
di manovra finanziaria che di
modifiche istituzionali, ha
determinato un quadro di rife-
rimento complesso e articolato
per gli operatori; pertanto l’ag-
giornamento delle “Linee gui-da” ha riguardato soprattutto le
disposizioni contenute nella
“Legge di stabilità” per il 2014,
nel Dl. n. 16/14 e nel Dl. n.
66/14, in materia di equilibri di
bilancio di parte corrente, di
riduzioni della spesa corrente e
specificatamente della spesa
per il personale, nonché in
materia di limiti all’indebita-
mento e di strumenti derivati.
Anche le presenti “Linee guida”
sul rendiconto della gestione
2014 risultano articolate in 3
distinti Questionari riguardanti,
rispettivamente, Province,
Comuni con popolazione supe-
riore ai 5.000 abitanti (alla data
del 31 dicembre 2012) e Comu-
ni con popolazione fino a 5.000
abitanti.
Ogni Questionario risulta arti-
colato in più Sezioni, che
seguono una parte introdutti-
va contenente le “domande pre-liminari”. Anche per l’esercizio 2014,
caratterizzato dal differimento
del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione e da
una generale condizione di
precarietà degli assetti regola-
tivi del sistema di finanziamen-
to degli Enti Locali, è stato deci-
so di non adottare anche un
apposito Questionario in rela-
zione al bilancio di previsione
2014 e di fare rinvio, per la rac-
colta dei dati previsionali rite-
nuti utili, al presente Questio-
nario al rendiconto 2014.
Nell’ambito delle “domandepreliminari” è contenuto il rin-
vio alle Appendici “A” e “B1”.
Tali Appendici concernono,
rispettivamente, quesiti in
merito all’esercizio provvisorio
2014 e domande rivolte speci-
ficatamente agli Enti in speri-
mentazione a far data dal 1°
gennaio 2014.
Con riferimento alla gestione
dell’esercizio provvisorio
(Appendice “A”) sono contenu-
ti quesiti riguardanti alcuni
specifici aspetti evidenziati nel-
la Delibera Corte dei conti n.
18/SezAut/2014/Inpr, che ha
fornito indicazioni per indiriz-
zare gli Enti, nonostante il pro-
trarsi dell’esercizio provvisorio,
ad una sana gestione finanzia-
ria, basata sull’adozione di stru-
menti anche provvisori di pro-
grammazione finanziaria ed
operativa, nonché improntata a
criteri prudenziali, atti a salva-
guardare la permanenza, in
corso d’esercizio, degli equilibri
di bilancio e delle condizioni
per il rispetto del Patto di stabi-
lità, nonché dei vincoli alla spe-
sa corrente.
I quesiti contenuti nell’Appen-
dice riguardano: la salvaguar-
dia degli equilibri di bilancio, la
coerenza della gestione con
l’obiettivo programmatico del
Patto di stabilità e con gli altri
vincoli di finanza pubblica, l’os-
servanza dei limiti imposti alle
voci di spesa corrente e le
modalità con le quali sono sta-
te affrontate le situazioni debi-
torie fuori bilancio.
L’Appendice “B1” contiene que-
siti per la verifica degli adempi-
menti previsti per il terzo anno
di sperimentazione dall’art. 78
del Dlgs. n. 118/11, con riguar-
do al riaccertamento straordi-
nario dei residui attivi e passivi,
all’individuazione del “Fondopluriennale vincolato”, alla quan-
tificazione del “Fondo crediti didubbia esigibilità”, e alle moda-
lità di regolarizzazione delle
eventuali anticipazioni di Teso-
reria.
L’articolazione in 6 Sezioni del-
la struttura dei Questionari
ricalca gli ambiti della verifica
affidata, ai sensi dei commi 166
e seguenti, della “Finanziaria2006”, ai Revisori degli Enti
Locali nella predisposizione
delle relazioni sul rendiconto.
La prima Sezione analizza i
risultati della gestione di com-
petenza e di cassa, nonché la
gestione dei residui con riferi-
mento all’ultimo triennio, con
approfondimenti riguardanti la
salvaguardia degli equilibri di
bilancio, la verifica dei vincoli e
i debiti fuori bilancio.
La seconda Sezione è riservata
agli Organismi partecipati, con
quesiti volti ad asseverare l’av-
venuto rispetto da parte degli
Enti Locali dei loro obblighi in
materia ed è fatto rinvio all’Ap-
pendice “C”, dedicata all’aggior-
namento dell’anagrafe degli
stessi e dei dati contabili.
La terza Sezione permette di
verificare la sostenibilità del-
l’indebitamento da parte degli
Enti Locali, l’utilizzo degli stru-
menti di finanza derivata e le
operazioni di rinegoziazione
del debito.
La Sezione quarta è dedicata al
Patto di stabilità interno e la
Sezione quinta indaga la spesa
per il personale nonché gli
adempimenti connessi alla
contrattazione decentrata.
La Sezione sesta è inerente alle
verifiche in materia di conto
economico e conto del patri-
monio degli Enti Locali. A tale
ultimo riguardo, in considera-
zione del fatto che la struttura
del conto economico e del con-
to del patrimonio degli Enti
Locali in sperimentazione è dif-
ferente rispetto agli schemi di
cui al Dpr. n. 194/96, viene pre-
visto che tali Enti potranno
avvalersi degli schemi redatti
sulla base del Dlgs. n. 118/11,
contenuti nella specifica
Appendice “B2”, concernente
altresì i quadri contabili inte-
grati da specifiche voci che
valorizzano le informazioni
introdotte dalla riforma sull’ar-
monizzazione contabile.
Nelle “Linee guida” è ancora
presente l’esigenza di semplifi-
cazione e chiarezza che ha por-
tato a contenere il numero di
nuove domande ed a eliminare
le duplicazioni nelle richieste
istruttorie, sopperendo con il
ricorso alle banche-dati ufficiali
a disposizione della Corte;
infatti, i dati già noti al sistema
saranno automaticamente pre-
compilati negli appositi Quadri
del Questionario, in modo da
evitare inutili duplicazioni.
La Relazione, come negli anni
precedenti, deve dare conto
del rispetto degli obiettivi
annuali del Patto di stabilità,
del vincolo sull’indebitamento
di cui all’art. 119 della Costitu-
zione, degli equilibri di bilancio,
della spesa di personale, degli
andamenti degli Organismi
partecipati e di gravi irregola-
rità contabili e finanziarie even-
tualmente riscontrate.
Si ricorda che il contenuto del-
le Relazioni per la Corte dei
conti non deve necessariamen-
te essere identico a quello del
Parere dell’Organo di revisione
che accompagna l’approvazio-
ne da parte del Consiglio
comunale del rendiconto della
gestione, dovendo ora fornire
dati oggettivi ed eventualmen-
te aggiornati, e che la nozione
maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 19
di “grave irregolarità contabile efinanziaria” è, in questa sede, da
intendersi come violazione alla
normativa vincolistica statale
inerente a questioni stretta-
mente finanziarie e contabili
che possono mettere in dubbio
il raggiungimento dell’equili-
brio di bilancio e non consenti-
re all’Ente di concorrere alla
realizzazione degli obiettivi
generali della finanza pubblica.
Tali eventuali irregolarità devo-
no essere segnalate, non tanto
in merito alle modalità con cui
sono sorte, quanto invece rela-
tivamente alle ripercussioni
sugli equilibri di bilancio, così
da permettere alle Sezioni
regionali di segnalare tempe-
stivamente agli Enti interessati,
per le necessarie misure corret-
tive, situazioni che riguardino
gli equilibri di bilancio.
Rammentiamo anche che, nel-
l’ambito del procedimento di
“controllo collaborativo”, le “Pro-nunce specifiche” emanate dalle
Sezioni regionali, ai sensi del-
l’art. 1, comma 168, della Legge
n. 266/05 (“Finanziaria 2006”),
seguono i principi propri del-
l’attività di controllo della Corte
dei conti e risultano da con-
traddittorio esperito con l’Am-
ministrazione locale (anche tra-
mite apposite “audizioni”), per
essere poi inviate all’unico
destinatario, rappresentato dal
Consiglio comunale o provin-
ciale.
Per quanto riguarda i tempi
dell’invio dei Questionari, le
“Linee guida” precedenti hanno
sancito che “gli Organi di revi-sione sono obbligati a trasmet-tere alle Sezioni regionali di con-trollo la loro Relazione subitodopo l’approvazione del rendi-conto da parte del Consigliocomunale o provinciale. L’omis-sione o il ritardo ingiustificatodell’invio della Relazione ostaco-lano l’esercizio del controllo del-la Corte dei conti, con la conse-guente responsabilità dell’Orga-no inadempiente. Le Sezioni fis-seranno perciò un termine per
l’adempimento, trascorso il qua-le, segnaleranno ai Consiglicomunali o provinciali gli Organiche non abbiano ottemperatoall’obbligo, per l’eventuale revo-ca del Revisore, ai sensi dell’art.235, comma 2, Tuel n. 267/00”.
Nei prossimi numeri della rivi-
sta verranno comunicate le
scadenze, fissate dalla Sezioni
regionali per il controllo della
Corte dei conti, per la compila-
zione e l’inoltro telematico dei
Questionari in commento a
cura dell’Organo di revisione.
Alla Deliberazione Corte dei
conti – Sezione Autonomie
locali - n. 13/SezAut/2015/Inpr,
sono allegati i “Questionari”relativi al rendiconto 2014, da
compilare in formato elettroni-
co sulla pagina “Siquel” – “Siste-ma informativo questionari EntiLocali” - della Corte dei conti
entro la scadenza che le Sezio-
ni regionali comunicheranno
direttamente ai Revisori dei
conti.
Le Sezioni di controllo aventi
sede nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province Auto-
nome, ove ne ricorra l’esigenza,
potranno apportare ai Questio-
nari adattamenti o integrazioni
che tengano conto delle pecu-
liarità della disciplina vigente
in materia di ordinamento
degli Enti Locali, nonché di
finanza e tributi locali.
---------------oooooo----------------
I Questionari in commento pre-
vedono che siano:
a) forniti dati identificativi del-
l’Ente e la quantificazione delle
sue dimensioni demografiche;
b) date risposte ad alcune
domande (“Sezione prima”),
affinché le Sezioni regionali
possano impostare una prima
e provvisoria selezione dei casi
in cui sia dichiarata o ritenuta
probabile la presenza di gravi
irregolarità e nei quali occorra
avviare celermente la segnala-
zione agli Enti e le istruttorie di
controllo. La risposta ad alcune
delle domande preliminari pre-
suppone la compilazione di
prospetti contenuti nella
“Sezione seconda”;
c) compilati i prospetti e le
domante (“Sezione seconda”)
finalizzati ad un esame più
approfondito dei casi in cui
non siano segnalate gravi irre-
golarità, ma che dalla combina-
zione di alcuni fattori possano
desumersi situazioni di rischio
inerenti il mantenimento degli
equilibri di bilancio.
Rendiconto 2014 - Elementi
di novità
Analizziamo di seguito le inno-
vazioni apportate al Questio-
nario relativo al rendiconto
2014 rispetto a quello previsto
per l’anno precedente, facendo
sempre riferimento al Questio-
nario per i Comuni con popola-
zione superiore ai 5.000 abitan-
ti al 31 dicembre 2012.
La “Sezione prima” - “Domandepreliminari” – in primo luogo
precisa che la compilazione
dell’Allegato “A” risulta obbliga-
toria e che presenta domande
riguardanti la gestione in eser-
cizio provvisorio effettuata nel
2014, mentre per gli “Enti in spe-rimentazione” è prevista la
compilazione dell’Allegato “B”;
per tale ragione, la Sezione non
riporta più, nella parte ordina-
ria, le domande in merito a tale
tipologia di Enti.
Le domande, per numero e
contenuto, sono rimaste
sostanzialmente inalterate
rispetto al Questionario per il
rendiconto 2013, con l’aggiun-
ta della Domanda n. 12, con la
quale vengono richieste le atti-
vità svolte in previsione dell’av-
vio dell’armonizzazione dei
sistemi contabili (procedure
informatiche, codifica dell’in-
ventario e del piano dei conti,
riclassificazione dei capitoli in
funzione delle principio della
contabilità economico-patri-
moniale e del piano dei conti
finanziario, ricognizione del
perimetro del “Gruppo pubblicolocale” ai fini del bilancio con-
solidato, ecc.).
Anche quest’anno, numerose
domande aggiuntive sono
riportate a corredo delle Tabel-
le di cui alla “Sezione seconda”.
Tale “Sezione seconda”, da com-
pilarsi, sempre per esigenze di
elaborazione connesse al raf-
fronto con le risultanze della
banca-dati dei rendiconti “Sir-tel”, con dati espressi in centesi-
mi di Euro, presenta quest’an-
no non numerose variazioni,
molte delle quali riguardanti il
passaggio alla contabilità
finanziaria armonizzata, qui di
seguito riportate.
Sezione prima: Risultato dellagestione finanziariaLe variazioni riportane nelle
nuove “Linee guida” in tale
Sezione sono dsegnalate di
seguito.
Il nuovo punto 1.6.1.d) chiede
se il Responsabile dei Servizi
“Finanziari” ha definito, con
propria Determinazione, la gia-
cenza di cassa vincolata al 1°
gennaio 2015.
Il successivo punto 1.6.2 preve-
de l’indicazione della suddivi-
sione del Fondo di cassa al 31
dicembre 2014 fra fondi liberi e
vincolati, e l’indicazione dell’e-
ventuale differenza di fondi
vincolati da ricostituire.
Sempre riguardo ai fondi vin-
colati, al punto 1.6.3, i Revisori
devono comunicare se l’Ente,
con la contabilità interna, ha
monitorato in passato i fondi
vincolati e se il dato risultante è
stato riconciliato con quanto
determinato secondo il princi-
pio della contabilità finanziaria.
Viene ora richiesto, al punto
1.14.1, se l’Ente ha provveduto
ad individuare i pagamenti
effettuati oltre i termini previsti
con il Decreto n. 231/02 ed a
calcolare l’Indicatore annuale
di tempestività dei pagamenti
(art. 41, Dl. n. 66/14).
Con riguardo al contenimento
delle spese, al punto 1.15.1
deve essere indicato se l’Orga-
no di controllo di regolarità
amministrativa e contabile ha
verificato l’adozione delle
misure di riduzione della spese
maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali20
ai sensi dell’art. 47 del Dl. n.
66/14, e al punto 1.15.2.a), che
tratta specificatamente delle
spese per studi e consulenze,
se è stato rispettato il divieto di
conferire incarichi di consulen-
za, studio e ricerca e di stipula-
re contratti di co.co.co., qualora
la relativa spesa sia stata supe-
riore al limite di cui all’art. 14,
commi 1 e 2, del Dl. n. 66/14;
Sezione seconda: Organismi par-tecipatiIn premessa è stata eliminata
l’elencazione degli Enti definiti
“Organismi partecipati” e ogget-
to della presente Sezione. Non
sono più riportate le Tabelle e le
domande riguardanti i dati ana-
grafici e contabili degli Organi-
smi partecipati, i flussi finanzia-
ri e le garanzie relativi all’Ente
Locale di riferimento e gli affi-
damenti, in quanto richiesti con
l’Allegato “C” da compilarsi con
apposita funzione mediante
procedura “Siquel”. Innovativamente viene richie-
sto se l’Ente ha dismesso nel
corso del 2014 Organismi par-
tecipati (punto 2.3), se detiene
partecipazioni in Società aventi
per oggetto attività di produ-
zione di beni e servizi non stret-
tamente necessarie per il perse-
guimento delle proprie finalità
istituzionali (punto 2.4);
I Revisori devono comunicare
anche se l’Ente:
i. ha provveduto a pubblicare i
dati individuati dall’art. 22, del
Dlgs. n. 33/13, relativi agli Enti
pubblici vigilati, agli Enti di
diritto privato in controllo pub-
blico e delle partecipazioni in
Società di diritto privato;
ii. ha aggiornato semestralmen-
te l’Albo e il sito informatico dei
soci pubblici con riguardo agli
incarichi degli Amministratori
nelle Società partecipate;
Sezione terza: capacità d’indebi-tamento e strumenti di finanzaderivataLe informazioni richieste per la
verifica della capacità d’indebi-
tamento e della sua sostenibi-
lità sono rimaste totalmente
invariate, mentre con riguardo
ai derivati viene ora richiesto
soltanto se l’Organo di revisio-
ne ha provveduto ad aggiorna-
re la banca dati “Siquel“ relativa
e se l’Ente ha costituito nell’a-
vanzo di amministrazione 2014
un apposito e congruo fondo
rischi.
Sezione quarta: Patto di stabilitàinternoLa Sezione è rimasta totalmen-
te invariata.
Sezione quinta: spesa di perso-naleLe variazioni della Sezione
riguardano la richiesta del
rispetto del limite del 60% del-
la spesa relativa al personale di
ruolo cessato l’anno preceden-
te al fine di procedere a nuove
assunzioni a tempo indetermi-
nato, e la comunicazione delle
direttive d’indirizzo sulle politi-
che assunzionali degli Organi-
smi partecipati, al fine di garan-
tire la riduzione graduale del
rapporto percentuale fra spesa
del personale e spesa corrente.
Con riferimento alla contratta-
zione integrativa viene ora
richiesto se l’Ente Locale ha
adempiuto all’obbligo di cui
all’art. 4, del Dl. n. 16/14, e se è
stato adottato il “Piano di rior-ganizzazione della spesa di per-sonale”.
Sezione sesta: conto economicoe conto del patrimonioIn tale Sezione è premesso che
gli Enti che hanno aderito alla
sperimentazione nel triennio
2012/2014 possono compilare,
in alternativa, o gli schemi pre-
visti dal Dpr. n. 194/96 esposti
di seguito nella Sezione, o gli
schemi redatti sulla base del
Dlgs. n. 118/11, riportati nel-
l’Appendice “B2”.
Le informazioni richieste dalla
Sezione risultano invariate.
---------------oooooo----------------
Con riferimento ai documenti
in appendice del Questionario,
facciamo presente quanto
segue.
Allegato “A” – Esercizio prov-
visorio del bilancio 2014
L’allegato pone ai Revisori
domande in relazione alla
gestione 2014 effettuata dal-
l’Ente Locale in esercizio prov-
visorio, al fine di valutare se
durante tale periodo l’Ente ha
rispettato le norme di riferi-
mento e attuato la gestione
secondo principi prudenziali e
di sana gestione, atti a salva-
guardare la permanenza, in
corso d’esercizio, degli equilibri
di bilancio e delle condizioni
per il rispetto del Patto di stabi-
lità, nonché dei vincoli alla spe-
sa corrente.
Nell’Allegato “A” viene richiesto
se l’Ente ha adottato azioni per
scongiurare il pericolo di finan-
ziare in disavanzo tendenziale
le spese e come è stato effet-
tuato durante l’esercizio il con-
trollo per la salvaguardia degli
equilibri, se durante l’esercizio
sono stati costantemente
monitorati i saldi tendenziali
relativi al Patto di stabilità, non-
ché di specificare le modalità di
stanziamento del “Fondo svalu-tazione crediti”.Sono richieste anche le moda-
lità gestionali adottate qualora
il 2014 si fosse chiuso in disa-
vanzo e quelle inerenti il tem-
pestivo riconoscimento di
debiti fuori bilancio in assenza
di bilancio di previsione adot-
tato.
Quest’anno non è più richiesta
l’indicazione dei 3 impegni di
spesa di maggiore importo che
l’Ente ha escluso dal limite del-
la gestione in esercizio provvi-
sorio, di attestare se l’Ente ha
rispettato i vincoli finanziari
posti dalla contrattazione col-
lettiva, e se l’Ente ha osservato
il divieto di assumere impegni
e pagare spese per servizi non
espressamente previsti per leg-
ge (art. 191, comma 5, Tuel), nel
caso di disavanzo di ammini-
strazione di cui al rendiconto
dell’anno precedente o di debi-
ti fuori bilancio per i quali non
siano stati validamente adotta-
ti i provvedimenti di cui all’art.
193 del Tuel.
Allegato “B1” – Enti in speri-
mentazione dal 1° gennaio
2014
Nel Questionario sono indicati
quesiti diretti alla verifica degli
adempimenti previsti per gli
Enti che sperimentano il nuovo
modello di contabilità.
Agli Enti in sperimentazione
vengono richieste le modalità
di determinazione del “Fondopluriennale vincolato” e quelle
seguite dall’Ente per provvede-
re al riaccertamento straordi-
nario dei residui attivi e passivi
e alla determinazione del “Fon-do crediti di dubbia esigibilità”, le
modalità di ripiano dell’even-
tuale disavanzo 2013 derivante
dal riaccertamento straordina-
rio dei residui.
Viene aggiuntivamente richie-
sto se è stata data comunica-
zione al Tesoriere dell’elenco
dei residui da iscrivere nel
bilancio di previsione speri-
mentale 2014-2016 e se l’Ente
Locale, ai fini del Patto di stabi-
lità, ha ricompreso fra le entrate
l’importo definitivo del “Fondocrediti di dubbia esigibilità” di
parte corrente netto.
Allegato “B2” – per gli Enti in
sperimentazione dell’armo-
nizzazione contabile ex Dlgs.
n. 118/11
Tale allegato è inerente alle
verifiche in materia di conto
economico e conto del patri-
monio degli Enti Locali in speri-
mentazione dell’armonizzazio-
ne contabile, in quanto questi
devono avvalersi degli schemi
redatti sulla base del Dlgs. n.
118/11; pertanto, i quadri con-
tabili specifici sono integrati da
specifiche voci che valorizzano
le informazioni introdotte dalla
riforma sull’armonizzazione
contabile.
Allegato “C” – Organismi
partecipati
L’Allegato richiede l’aggiorna-
mento dei dati anagrafici, con-
tabili e di bilancio degli Organi-
smi partecipati, nonché infor-
mazioni in merito agli affida-
menti.
maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 21
La Circolare Agenzia delle Entrate
n. 16/E, del 14 aprile 2015, rispon-
de ad un’esigenza di chiarezza sul-
la disciplina che regola le modalità
di assolvimento dell’Imposta di
bollo virtuale, anche alla luce delle
recenti modifiche apportate dal
Dm. 17 giugno 2014.
In riferimento a quanto stabilito
dall’art. 15, del Dpr. n. 642/72, l’A-
genzia delle Entrate sottolinea
che l’Imposta di bollo può essere
assolta in modo virtuale, su richie-
sta dell’interessato, per determi-
nati atti e documenti, solo dopo
aver ottenuto l’autorizzazione da
parte dell’Ufficio competente.
A tale scopo l’interessato deve
presentare apposita istanza (pro-
dotta in bollo), fatte salve le esen-
zioni di cui all’art. 16, della Tabella
B, del Dpr. n. 642/72 (atti e docu-
menti posti in essere da Ammini-
strazione dello Stato, Regioni, Pro-
vince, Comuni, loro Consorzi e
Associazioni, nonché Comunità
montane sempre che vengano tra
loro scambiati), alla quale alle-
gherà una dichiarazione conte-
nente il numero presuntivo degli
atti e dei documenti che potran-
no essere emessi o ricevuti duran-
te il periodo d’imposta con la
descrizione della loro tipologia.
Una volta ottenuta la dichiarazio-
ne, questa s’intende rilasciata a
tempo indeterminato e può esse-
re revocata dall’Agenzia delle
Entrate con atto da notificare
all’interessato.
Quest’ultimo può rinunciare con
comunicazione scritta, allegando
una dichiarazione con indicazio-
ne degli atti e documenti emessi
nel periodo tra il 1° gennaio del-
l’anno in corso fino al giorno della
rinuncia.
La Circolare precisa che le struttu-
re competenti al rilascio dell’auto-
rizzazione e alla liquidazione del
Tributo sono le Direzioni provin-
ciali, mentre esclusivamente per le
domande presentate da Uffici,
Enti statali e Camere di Commer-
cio, le autorizzazioni vengono rila-
sciate dalle Direzioni regionali. In
entrambi i casi, la competenza al
rilascio dell’autorizzazione e alla
liquidazione del Tributo è indivi-
duata in base al domicilio fiscale
del contribuente.
Successivamente al rilascio del-
l’autorizzazione, l’Ufficio territoria-
le competente dell’Agenzia delle
Entrate procede a una liquidazio-
ne iniziale provvisoria e presunta
dell’Imposta, calcolata dalla data
di decorrenza dell’autorizzazione
fino al 31 dicembre dello stesso
anno, in base ai dati inseriti nella
dichiarazione dal soggetto auto-
rizzato.
L’importo determinato con tale
liquidazione viene ripartita in tan-
te rate uguali quanti sono i bime-
stri compresi nel suddetto perio-
do con scadenza alla fine di cia-
scun bimestre solare.
Ai fini della liquidazione definitiva
dell’Imposta, la persona interessa-
ta, entro il 31 gennaio di ogni
anno, a partire dall’anno solare
successivo al periodo di operati-
vità del pagamento in modo vir-
tuale, deve presentare alla Dire-
zione provinciale di competenza
una dichiarazione contenente l’in-
dicazione del numero degli atti e
documenti emessi nell’anno pre-
cedente, distinti per voce e per
tariffa, degli altri elementi utili per
la liquidazione dell’Imposta e
degli assegni bancari estinti nel
suddetto periodo. L’Ufficio com-
petente, sulla base dei suddetti
dati effettivi, elabora la liquidazio-
ne definitiva a consuntivo dell’Im-
posta per l’anno precedente,
imputando la differenza a debito
o a credito alla rata bimestrale sca-
dente a febbraio o, se il caso, a
quella successiva.
La liquidazione definitiva viene
assunta come base presuntiva per
la liquidazione provvisoria per
l’anno in corso.
La Circolare n. 16/E evidenzia che
tutte le suddette disposizioni non
si applicano nelle diverse ipotesi
regolamentate dal Dm. 17 giugno
2014 in tema di assolvimento del-
l’Imposta di bollo sui documenti
informatici. Infatti, il Dm. 17 giu-
gno 2014 stabilisce che l’assolvi-
mento dell’Imposta di bollo non
richiede la preventiva autorizza-
zione, né gli altri adempimenti
previsti dagli artt. 15 e 15-bis del
Dpr. n. 642/72, ma il versamento
della stessa è effettuato telemati-
camente utilizzando il Modello
“F24” in un’unica soluzione entro
120 giorni dalla chiusura dell’eser-
cizio.
Relativamente ai versamenti per
l’assolvimento dell’Imposta di
bollo in modo virtuale, degli inte-
ressi e delle eventuali sanzioni, la
Circolare in commento ricorda
che, a partire dal 20 febbraio 2015,
deve essere utilizzato il Modello
“F24” anziché il Modello “F23” (gli
importi versati tramite Modello
“F23” fino al 31 marzo 2015 sono
comunque scomputabili dai
pagamenti da effettuare median-
te Modello “F24”).
I versamenti con Modello “F24”
sono effettuati con i seguenti
codici-tributo:
- 2505 - “Bollo virtuale-rata”;
- 2506 - “Bollo virtuale-acconto”;
- 2507 - “Bollo virtuale-Sanzioni”;
- 2508 - “Bollo virtuale-Interessi”.Il codice-tributo 2505 - “Bollo vir-tuale-rata” deve essere utilizzato
anche nel caso in cui vi sia una dif-
ferenza a debito dell’Imposta
dovuta per l’anno precedente
scaturita dalla liquidazione defini-
tiva. Eventuali eccedenze d’impo-
sta a credito non possono essere
portate in compensazione nel
Modello “F24” con debiti relativi
ad altri tributi.
Per quanto concerne l’acconto da
versare, si prevede che non deve
essere effettuato obbligatoria-
mente nel mese di febbraio ma
può essere scomputato da tutti i
versamenti da eseguire a partire
dal mese di febbraio; inoltre, l’ac-
conto può essere portato in dimi-
nuzione dal versamento dovuto
per l’anno successivo nel caso in
cui l’importo in acconto non pos-
sa essere interamente scomputa-
to dai versamenti delle rate da
effettuare nel corso dell’esercizio.
Le modalità di scomputo dell’ac-
conto possono essere decise dal
contribuente in base alle sue esi-
genze di liquidità, potendo effet-
tuare la scelta nella dichiarazione
annuale.
La Circolare n. 16/E, in ultima ana-
lisi, fornisce indicazioni sulle san-
zioni applicabili e sulle modalità di
irrogazione delle stesse in caso di
mancato o ritardato versamento
di una o più rate o dell’acconto e
di omessa o infedele dichiarazio-
ne di conguaglio.
Per la mancata corresponsione in
tutto o in parte dell’Imposta di
bollo dovuta sin dall’origine, in
seguito alla riforma del sistema
sanzionatorio, è prevista una san-
zione amministrativa dal 100% al
500% dell’Imposta o della mag-
giore Imposta dovuta. In ipotesi di
omessi o ritardati versamenti del-
l’Imposta risultate dalla Dichiara-
zione, nonché “in ogni ipotesi dimancato pagamento di un tributoo di una sua frazione nel termineprevisto”, la sanzione sarà pari al
30% dell’importo non versato.
Resta salva l’ipotesi di avvalersi del
“ravvedimento operoso” anche in
ipotesi di omessa presentazione
della Dichiarazione di conguaglio
relativa all’Imposta di bollo assolta
in modo virtuale, nonché nell’ipo-
tesi di violazioni in materia di ver-
samento.
Se la Dichiarazione, in caso di
omessa presentazione, viene pre-
sentata con ritardo non superiore
a 90 giorni dalla scadenza, la san-
zione prevista è ridotta a un deci-
mo del minimo edittale.
Imposta di bollo virtuale:nuovi chiarimenti delle Entrate sulle modalità di assolvimento
maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali22
E’ stato pubblicato sulla G.U. n.
94 del 23 aprile 2015 il Comuni-
cato dell’Istat contenente l’ag-
giornamento al mese di marzo
2015 dell’Indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
L’indice, con il mese di marzo
2015, ha fatto registrare una
variazione percentuale rispetto
al corrispondente periodo del-
l’anno precedente pari a - 0,2%.
Com’è noto, tale indice è da uti-
lizzarsi, oltre che per l’aggior-
namento dei canoni di locazio-
ne (ai sensi di quanto disposto
dall’art. 81 della Legge n.
392/78), anche ogni qual volta
atti normativi o contrattuali
delle Pubbliche Amministrazio-
ni facciano esplicito rinvio al
variare del costo della vita, ai
sensi dell’art. 54 della Legge n.
449/97.
Istat:pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita a febbraio 2015
Note
1 Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida Oil - para-grafo 6 - “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare Agid n. 64/14). Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’Iva (ad esempio un adde-bito Sepa Direct Debit), l’ordine di pagamento è da suddividere in 2 pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento ‘Regolarizzazione’e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lett. e) (tipo pagamento ‘Cassa’ o ‘Com-pensazione’ e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte). Anche nel caso di trasferimenti di fondi, ai sensi dell’art. 44, Legge n. 526/84, l’ordine di paga-mento è da dividere in 2 pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lett. e).2 Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore Cassa o Compensazione (paragrafo n. 1 - Linee guida Oil).
Facendo seguito alla propria Cir-
colare n. 16/E del 14 aprile 2015,
con la quale ha fornito chiarimen-
ti sulla disciplina che regola le
modalità di assolvimento dell’Im-
posta di bollo in modo virtuale ed
in conseguenza alle nuove dispo-
sizioni dettate dal Dm. 17 giugno
2014, l’Agenzia delle Entrate è tor-
nata sull’argomento con la Risolu-
zione n. 43/E del 28 aprile 2015,
per rispondere ad un quesito
posto da una Spa.
La Società in questione chiedeva
di conoscere se, per il pagamento
dell’Imposta di bollo sui documen-
ti informatici rilevanti ai fini tributa-
ri per il periodo d’imposta 2014, si
devono seguire le modalità previ-
ste dal Dm. 23 gennaio 2004
(comunicazione di riepilogo e
pagamento con Modello “F23”)
oppure quelle stabilite dal Dm. 17
giugno 2014 (pagamento a con-
suntivo con Modello “F24” entro
120 giorni dalla chiusura dell’eser-
cizio). Il quesito pone inoltre il dub-
bio di poter scomputare o meno
l’acconto versato con Modello
“F23” nel gennaio 2014 in fase di
versamento con Modello “F24”.
Nel rispondere al quesito, l’Agen-
zia delle Entrate ha premesso che
il Dm. 17 giugno 2014, recante
“Modalità di assolvimento degliobblighi fiscali relativi ai documentiinformatici ed alla loro riproduzio-ne i diversi tipi di supporto”, all’art. 6,
comma 1, prevede che “l’Impostadi bollo sui documenti informaticifiscalmente rilevanti è corrispostamediante versamento nei modi dicui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, conmodalità esclusivamente telemati-ca”, vale a dire mediante Modello
di pagamento “F24” con il codice
tributo “2501” denominato “Impo-sta di bollo su libri, registri ed altridocumenti rilevanti ai fini tributari– art. 6 del Decreto 17 giugno 2014”.L’Agenzia delle Entrate ha sottoli-
neato inoltre che, secondo quan-
to dettato dal comma 2, dell’art. 6,
del Dm. 17 giugno 2014, “il paga-mento dell’Imposta relativa alle fat-ture, gli atti, ai documenti ed ai regi-stri emessi o utilizzati durante l’an-no avviene in un’unica soluzioneentro 120 giorni dalla chiusura del-l’esercizio”.
Atteso che per “anno” si deve
intendere anno solare, l’Imposta
deve essere calcolata in relazione
a tale periodo così come interpre-
tato nella Circolare n. 5/12.
Premesso quanto sopra, l’Agenzia
delle Entrate ha ritenuto che il ver-
samento relativo ai documenti
informatici emessi o utilizzati nel-
l’anno 2014 deve essere effettua-
to entro il 30 aprile 2015, in appli-
cazione del Dm. 17 giugno 2014.
Le disposizioni dettate dal Dm. 23
gennaio 2004 (pagamento Impo-
sta di bollo tramite “F23” entro il 31
gennaio a saldo e/o in acconto,
più comunicazione di riepilogo
dei documenti emessi nell’anno
precedente) vengono fatte salve,
dal Dm. 17 giugno 2014, limitata-
mente ai documenti già conser-
vati al momento dell’entrata in
vigore, in quanto quest’ultimo
all’art. 7, comma 2, stabilisce che
“dalla data di entrata in vigore delpresente Decreto è abrogato ilDecreto del Ministro dell’Economiae delle Finanze 23 gennaio 2004”.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto
che, in tal caso, i versamenti effet-
tuati in acconto con il Modello
“F23” nel gennaio 2014 per i docu-
menti informatici formati nel
medesimo anno, in applicazione
delle previsioni contenute nel Dm.
23 gennaio 2014, possono essere
scomputati dall’Imposta di bollo
da versare entro il 30 aprile 2015.
Tale principio è già stato afferma-
to dall’Agenzia delle Entrate con
la Circolare n. 16/E del 14 aprile
2015, in riferimento al pagamento
del bollo in modo virtuale, chia-
rendo che “il passaggio dal sistemadi pagamento tramite il ModelloF23 a quello tramite il Modello F24non determina un’ interruzione nel-la continuità dei pagamenti e, per-tanto, gli importi versati tramite ilModello F23 sono scomputabili daipagamenti da effettuare con ilModello F24”.
L’ultima precisazione contenuta
nella Risoluzione n. 43/E riguarda
il caso in cui l’importo pagato a
titolo di acconto, nel mese di gen-
naio 2014 con il Modello “F23”,
risulti superiore all’Imposta di bol-
lo dovuta per i documenti infor-
matici emessi o utilizzati per l’an-
no 2014. In tal caso, la differenza
d’imposta potrà essere chiesta a
rimborso ai sensi dell’art. 37, del
Dpr. n. 642/72.
Imposta di bollo virtuale:nuovi chiarimenti sul pagamento sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari
maggio 2015 APPROFONDIMENTI5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 23
GLI APPROFONDIMENTI
E’ stata pubblicata sulla G.U.
della Regione Siciliana del 15
maggio 2015, n. 20, S.O. n. 1 la
Lr. del 7 maggio 2015, n. 9,
recante “Disposizioni program-matiche e correttive per l’anno2015. Legge di stabilità regio-nale”.
L’art. 6, della Legge di stabilità
in parola, al comma 10, modi-
fica l’art. 11, della Lr. n. 3/15, il
quale, nella versione origina-
ria, confermava l’entrata a
regime della riforma contabi-
le per la Regione siciliana e gli
Enti locali ad essa apparte-
nenti, a decorrere dal 1°
luglio. L’art. 11, infatti, al com-
ma 1 disponeva che “a decor-rere dal 1° gennaio 2015 laRegione e gli enti di cui all’art.1del predetto Decreto legislati-vo n. 118/2011 e successivemodifiche ed integrazioni,applicano le disposizioni delmedesimo decreto legislativon.118/2011 e successive modi-fiche ed integrazioni,secondoquanto previsto dal presentearticolo”.
Lo stesso art. 11, al comma 3,
riconosceva agli Enti la
facoltà di rinviare con propri
atti (Delibere di Giunta) l’ado-
zione della contabilità econo-
mico-patrimoniale.
Dalla lettura combinata dei 2
commi dell’art.11 della Lr.
n.3/15, ed in particolare il
comma 3, opinione comune
di tutti gli operatori è stata
quella che se gli Enti locali
non intendevano adottare la
contabilità economica patri-
moniale e consolidare i propri
bilanci con le partecipate e gli
organismi strumentali dove-
vano adottare un’apposita
delibera di consiglio o di
giunta.
Il nuovo testo dell’art. 11,
come modificato dalla Lr. n.
9/15, al comma 3 prevede che
per gli Enti Locali (Comuni,
ed ex Province) e i relativi Enti
e Organismi strumentali, resta
fermo quanto previsto dal-
l’art. 79 del Dlgs. n. 118/11, su
decorrenza e modalità di
applicazione delle
relative disposizioni, da
avviarsi comunque a decorre-
re dal 1° gennaio 2016.
Un lettore disattento, forse,
giacché la proroga in parola è
determinata per effetto delle
modifiche apportate al com-
ma 3, il quale originariamente
riconosceva agli Enti la facoltà
di rinviare al 2016 gli obblighi
di adozione della contabilità
economica e di consolida-
mento, avrebbe potuto erro-
neamente ritenere che con la
disposizione in parola, il Legi-
slatore regionale avesse volu-
to togliere dall’imbarazzo
quegli operatori che ad oggi,
non avendo ancora adottato
alcun atto che ne disponesse
il rinvio, rischiavano l’obbligo,
fin dal 2015, della tenuta della
contabilità economico patri-
moniale e del consolidamen-
to dei dati con le partecipate.
In realtà il terzo comma del-
l’art. 11 è stato interamente
sostituito e secondo la norma
novellata, infatti, per gli Enti
Locali (Comuni ed ex Provin-
ce) e i relativi enti e organismi
strumentali,fermo quanto
previsto dall’art. 79 del Dlgs. n.
118/11, circa i criteri, la decor-
renza e le modalità di applica-
zione della relative disposizio-
ni, la riforma dell’armonizza-
zione dei sistemi contabili
dovrà avviarsi “comunque” a
decorrere dal 1 gennaio 2016.
L’art. 79 del Dlgs. n. 118/11,
richiamato dalla norma sopra
riportata, dispone che “ladecorrenza e le modalità diapplicazione delle disposizionidi cui al presente decreto legi-slativo nei confronti delleRegioni a statuto speciale e del-le province autonome di Trentoe di Bolzano, nonché nei con-fronti degli enti locali ubicatinelle medesime Regioni specia-li e province autonome, sonostabilite, in conformità con irelativi statuti, con le procedurepreviste dall’art. 27 della Lgge 5maggio 2009, n. 42 (‘Delega algoverno in materia di federali-smo fiscale’)”.L’entrata a regime dell’armo-
nizzazione viene quindi rin-
viata al 2016, ma solo per gli
Enti Locali, Comuni ed ex Pro-
vince, mentre è confermata
per la Regione Sicilia.
Si ricorda che però, nel 2014,
la Sicilia aveva sottoscritto un
accordo in cui si impegnava a
dare avvio alla riforma della
contabilità dal 1° gennaio
2015. La riforma in materia di
armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli
Enti locali e dei loro enti ed
organismi strumentali ha
concretamente preso avvio
dal 1° gennaio 2015, secondo
gli indirizzi previsti dal Dlgs n.
118/11, come modificato dal
Dlgs. n.126/14. Lo stesso Dlgs.
n. 126/14, per effetto dell’en-
trata a regime dell’armoniz-
zazione ha ampiamente e dif-
fusamente modificato anche
il Dlgs. n. 267/00 (Tuel) e rin-
novato i principi contabili e le
regole contabili. Con l’entrata
a regime dell’armonizzazio-
ne, gli Enti in sperimentazio-
ne sono passati definitiva-
mente alla nuova contabilità,
mentre gli altri Enti che non
avevano partecipato alla spe-
rimentazione, agli schemi di
bilancio ex Dpr. n. 194/96,
hanno già iniziato ad affian-
care quelli di cui al Dlgs. n.
118/11.
Inoltre gli stessi Enti hanno
ormai approvato i rendiconti
2014 e, contestualmente, il
riaccertamento straordinario
dei residui, rideterminando il
risultato di amministrazione,
spesso con un disavanzo da
ripianare fino a 30 anni. Pro-
prio l’operazione di riaccerta-
mento straordinario dei resi-
dui, con l’eliminazione dei
residui passivi, ha determina-
to una variazione al patto di
stabilità 2015 mitigato dalla
reimputazione dei residui al
“Fpv” (“Fondo pluriennale vin-colato”). Dunque, per effetto
della “Legge di stabilità inparola”, gli Enti Locali siciliani
che avevano correttamente e
tempestivamente adempiuto
agli obblighi dell’armonizza-
zione, seguendone diligente-
mente timeline, cosa dovran-
no fare ?
Senza voler mostrare la prete-
sa di dare suggerimenti, repu-
tiamo che forse la cosa
migliore e meno dolorosa
sarebbe ammettere che si è
trattato di un errore e che la
norma era intesa nel senso
che la contabilità economica
La Sicilia rinvia la riforma della contabilità armonizzatadi Riccardo Compagnino - Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica localedi Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A. - Esperto in materie econ. e giur. applicate agli Enti Localidi Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e Formatore Amministrazioni eSocietà pubbliche, Pubblicista
maggio 2015APPROFONDIMENTI 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali24
patrimoniale e il consolida-
mento dei bilanci senza nes-
sun provvedimento specifico
da parte dei Consigli o della
Giunta, come invece previsto
dalla disposizione originaria
dell’art. 11, comma 3, slittava
automaticamente al 2016,
altrimenti i danni saranno
parecchi e soprattutto non
basteranno 6 righe ma sarà
necessario che vengano legi-
ferate norme specifiche di
contabilità modificative del
Tuel, riaffermando espressa-
mente la validità dei vecchi
principi contabili.
Lo slittamento al 2016 sia
determinato dallo spaurac-
chio dello scioglimento del
consiglio comunale in caso di
mancata approvazione, con-
testualmente al consuntivo,
del riaccertamento straordi-
nario dei residui, può essere
facilmente aggirato, conside-
rato che in Sicilia i commissa-
ri sono inviati direttamente
dall’assessorato, e che, quindi,
si può eventualmente procra-
stinare l’arrivo degli stessi
all’interno dei Comuni.
L’impegno di spesa relativo ad
un incarico affidato ad un
legale esterno - giusta appli-
cazione del principio generale
della competenza finanziaria
(punto n. 16 dell’Allegato n. 1
del Dlgs. n. 118/11) e del relati-
vo principio applicato [Para-
grafo 5.2, lett. b), dell’Allegato
n. 2 del citato Decreto] - è regi-
strato nelle scritture contabili
nell’esercizio in cui l’obbliga-
zione giuridica che genera la
spesa è perfezionata, mentre
l’imputazione in bilancio della
relativa posta contabile segue
l’esercizio in cui si presume
venga adempiuta (completa-
mente) la prestazione del pro-
fessionista (essendo conside-
rato questo il momento di esi-
gibilità dell’obbligazione dai
citati parametri legislativi)3.
Cionondimeno, stante le pre-
visioni contenute nel Para-
grafo 5.2, lett. c), del citato
Allegato n. 2, qualora l’esigibi-
lità della prefata prestazione
non sia determinabile, l’impe-
gno di spesa è da imputarsi
all’esercizio in cui il contratto è
firmato. Di talché per questo
caso, al fine di garantire la
copertura della spesa, la com-
petenza finanziaria “potenzia-ta” introdotta dai nuovi princi-
pi contabili perde vigore e si
trasforma in competenza
finanziaria “semplice”.
A quanto sopra occorre
aggiungere però che, ai sensi
dell’art. 183, comma 6, del
Dlgs. n. 267/00, all’Ente è vieta-
to di assumere “… obbligazioniche danno luogo ad impegni dispesa corrente: a) sugli esercizi successivi aquello in corso, a meno che nonsiano connesse a contratti oconvenzioni pluriennali o sianonecessarie per garantire la con-tinuità dei servizi connessi conle funzioni fondamentali, fattasalva la costante verifica delmantenimento degli equilibri dibilancio, anche con riferimentoagli esercizi successivi al pri-
mo4”;
Con tali previsione normative,
il Legislatore si prefigge il fine
di garantire il mantenimento
degli equilibri di bilancio per
gli esercizi a venire.
Pertanto, se la prestazione
legale (con scadenza determi-
nabile all’atto dell’affidamento
dell’incarico) fosse imputata in
un esercizio successivo a quel-
lo in corso (perché qui esigibi-
le) si potrebbero generare dei
rischi sugli equilibri di bilancio.
In siffatta ipotesi manchereb-
bero i presupposti per la costi-
tuzione del “Fondo pluriennalevincolato” da utilizzare a coper-
tura della spesa in parola nel-
l’anno della sua imputazione
in bilancio (a meno che l’Ente
vincoli eventuali accertamenti
di entrate straordinarie non
ricorrenti già esigibili in favore
della spesa “de qua”).
Quanto affermato genera il
seguente effetto:
- l’impegno di spesa per l’affi-
damento di incarichi a legali
esterni non può che seguire la
metodologia di contabilizza-
zione prevista per il caso in cui
la scadenza dell’obbligazione
non è determinabile (che,
come specificato, riesuma la
competenza finanziaria “sem-plice”).
Ciò detto, mette conto rilevare
che, “(i)n sede di predisposizio-ne del rendiconto, in occasionedella verifica dei residui previstadall’art. 3, comma 4, del …[Dlgs. n. 118/11] …, se l’obbli-gazione non è esigibile, si prov-vede alla cancellazione dell’im-pegno ed alla sua immediatare-imputazione all’esercizio incui si prevede che sarà esigibile,anche sulla base delle indica-zioni presenti nel contratto diincarico al legale” [Cfr. lett. c)
del sopra citato Paragrafo 5.2).
Quindi, qualora nella predetta
sede venga accertato che la
prestazione del legale non sia
stata completamente esegui-
ta, si procederà alla reiscrizio-
ne contabile della spesa in
bilancio, tenendo presente la
presumibile esigibilità della
correlata obbligazione passiva
(tornandosi ad applicare que-
sta volta il principio della com-
petenza finanziaria “potenzia-ta”). Infatti, la cancellazione
dell’impegno determinerà la
creazione di un saldo finanzia-
rio - denominato “Fondo plu-riennale vincolato” (“Fpv”) -
costituito dalle risorse deputa-
te a finanziarie l’impegno
annullato e che per l’appunto
fungerà da copertura alla spe-
sa nell’esercizio della sua
reimputazione. Tecnicamente,
l’intera operazione è da gestir-
si secondo le modalità indica-
te nel Paragrafo 9.1, del princi-
pio di cui all’Allegato 4/2 del
Dlgs. n. 118/11.
Comunque, in caso di presta-
zione professionale eseguita
al termine dell’esercizio e in
mancanza del relativo atto di
liquidazione (che attesti l’esi-
gibilità della obbligazione
passiva), il residuo può essere
conservato solo se la relativa
spesa impegnata nell’eserci-
zio è “liquidabile” ai sensi del
ridetto art. 3, comma 4, del
Dlgs. n. 118/115. Fattispecie
che si realizza allorché le rela-
tive fatture “… pervengano nei2 mesi successivi alla chiusuradell’esercizio …”; oppure nei
casi in cui “… il responsabiledella spesa dichiara, sotto lapropria responsabilità valutabi-le ad ogni effetto di legge, che laspesa è liquidabile in quanto laprestazione è stata resa o la for-nitura è stata effettuata nell’an-no di riferimento”. (Cfr. ex multisParagrafo 6.1 del citato princi-
pio di cui all’Allegato n. 4/2 del
citato Decreto e Faq n. 55 sul
La contabilizzazione degli impegni di spesa relativi
all’affidamento di incarichi esterni a legali di Ivan Bonitatibus - Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Dottore in Eco-nomia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore Contabile
maggio 2015 APPROFONDIMENTI5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 25
sito www.rgs.mef.gov.it/Versio-ne-I/Faq/Arconet).
Vale la pena precisare che,
qualora risultino degli impe-
gni relativi ad incarichi a legali
esterni affidati anteriormente
al 2015 le cui relative presta-
zioni non siano state eseguite
compiutamente entro l’eserci-
zio 2014, il riaccertamento
straordinario dei residui (da
effettuarsi ai sensi dell’art. 3,
comma 7, del Dlgs. n. 118/11)
richiede la reimputazione
degli impegni in funzione del-
la esigibilità delle relative
obbligazioni passive (non
essendoci per il caso di specie
problemi di copertura finan-
ziaria).
A quanto sopra esposto occor-
re aggiungere che il Paragrafo
5.2, lett. c), del principio conta-
bile applicato concernente la
contabilità finanziaria prevede
che, “al fine di evitare la forma-zione di debiti fuori bilancio,l’Ente chiede ogni anno al lega-le di confermare o meno il pre-ventivo di spesa sulla base dellaquale è stato assunto l’impegnoe, di conseguenza, provvede adassumere gli eventuali ulterioriimpegni”.
Tale assunto è stato interpreta-
to dalla Giustizia contabile del-
la Campania (operante in sede
consultiva e di “consulenza giu-ridica” ex art. 7, comma 8, della
Legge n. 131/03) nel senso
che, “ … a partire dal 2015, ovel’impegno sia stato in originesottostimato, per cause oggetti-ve, in sede di bilancio preventi-vo, annualmente, deve essereadeguato l’’importo stanziato,di modo che vi siano risorse suf-ficienti per l’impegno ed il paga-mento del corrispettivo, consen-tendo al Consiglio di controllarecostantemente l’evolversi della
spesa a fronte di fatti nuovi eimprevedibili”. Fermo restando
che “(o)ve peraltro emergesseuna non congruità dell’impe-gno originario imputabile a cir-costanze soggettive, imputabilial Professionista o al Funziona-rio che ha consentito alla spesa,la maggior somma dovrà inve-ce essere oggetto della procedu-ra di riconoscimento del debitofuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1 lett. e), nei limitidel valutato ‘arricchimento’ perl’Ente”. (Cfr. Deliberazione Cor-
te dei conti Campania n.
110/2015/Par).
Ai sensi dell’art. 18, del Dlgs. n.
118/11, rubricato “Termini diapprovazione dei bilanci”, “leAmministrazioni pubbliche dicui all'art. 1, comma 1, approva-no: a) il bilancio di previsione o ilbudget economico entro il 31dicembre dell'anno precedente;b) il rendiconto o il bilancio diesercizio entro il 30 aprile del-l'anno successivo. Le Regioniapprovano il rendiconto entro il31 luglio dell’anno successivo,con preventiva approvazioneda parte della giunta entro il 30aprile, per consentire la parificadelle sezioni regionali di con-trollo della Corte dei conti;c) il bilancio consolidato entro il30 settembre dell' anno succes-sivo. 2. Le Amministrazioni pubbli-che di cui all'art. 1 trasmettono iloro bilanci preventivi, le relati-ve variazioni ed i bilanci con-suntivi alla Banca dati unitariadelle amministrazioni pubbli-che, secondo gli schemi e lemodalità previste dall'art. 13,comma 3, della Legge n. 196/09.Gli schemi, standardizzati edomogenei, assicurano l’effettivacomparabilità delle informazio-ni tra i diversi Enti territoriali”.
Questa previsione, contenuta
nel ben noto Dlgs n. 118/11,
merita di essere ricordata e
commentata.
La previsione è tale solo se
anticipa l’anno a cui si riferisce
e, nel caso non fossero presu-
mibili tutti gli importi, l’ammi-
nistrazione dovrebbe iscrivere
quelli documentalmente pro-
babili entro la fine dell’anno e
successivamente procedere
alla variazione di bilancio
allorquando si saranno conso-
lidate le informazioni contabi-
li. Perché è sempre più utile un
bilancio di previsione da retti-
ficare nell’anno successivo
rispetto ad un bilancio di pre-
visione approvato dopo 4, 6, 9
mesi dall’inizio dell’anno al
quale quelle “previsioni” si
sarebbero dovute riferire.
E si tralascia di considerare il
significato di un Peg dopo 4, 6,
9 mesi !
Il corretto rispetto della tem-
pistica prosegue con l’appro-
vazione entro il 30 aprile di
ogni anno del rendiconto, che
consente di operare nella pri-
ma parte di ogni anno le pro-
babili conseguenti variazioni
al bilancio previsionale appro-
vato entro il 31 dicembre del-
l’anno precedente.
Nel 2015, però, questa corretta
tempistica è, ma solo per que-
st’anno, stravolta e prima si
approverà il rendiconto e suc-
cessivamente il bilancio previ-
sionale 2015.
Infatti, con la nuova legislazio-
ne sulla contabilità pubblica, il
bilancio 2015 non può essere
approvato se non si approva
preliminarmente il rendiconto
2014 e tutti gli altri atti conse-
quenziali.
Regioni, Enti Locali e le altre
Amministrazioni regolate dal
Dlgs n. 118/11 sono tenute ad
approvare il rendiconto 2014,
deliberando, contestualmen-
te, il riaccertamento straordi-
nario dei residui attivi e passi-
vi e, quindi, rideterminando il
nuovo risultato di amministra-
zione che entrerà nella conta-
bilità del bilancio di previsione
2015.
Quello del riaccertamento è
una operazione “pulizia everità”, molto analoga alle ope-
razioni di revisione contabile
con le quali, a campione o sin-
golarmente, si conciliano i cre-
diti e i debiti accertandone l’e-
sistenza e l’importo in “con-tradditorio scritto” con la con-
troparte. Ciò che è residuo
attivo o passivo per una
Regione/Comune, deve essere
debito/credito per lo
Stato/un’altra Regione/ un
altro Comune.
Solamente a riaccertamento
completato potrà essere deli-
berato il nuovo importo degli
effettivi crediti/debiti perti-
nenti, il resto costituirà avan-
zo/disavanzo d’amministra-
zione.
Poiché questa operazione di
“pulizia” contabile è “una tan-tum”, si comprende il motivo
per il quale nel 2015 non si
potrà approvare il previsiona-
le senza avere approvato il
rendiconto 2014; l’inversione
dell’approvazione priverebbe
sicuramente, ma non sola-
mente, di significatività il
bilancio di previsione 2015.
Conseguentemente, se ad
esempio una Regione ha legi-
slativamente previsto entro il
30 aprile l’approvazione del
bilancio di previsione del
2015, la Giunta regionale
dovrà preliminarmente, ai sen-
si del sopracitato art. 18,
approvare il rendiconto e la
Delibera di riaccertamento
straordinario dei residui e, solo
La contabilità è utile solo se rispetta i tempidi Riccardo Compagnino - Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale
maggio 2015APPROFONDIMENTI 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali26
successivamente, procedere
all’approvazione del bilancio
dell’anno.
Sempre continuando nell’e-
sempio sopra riportato, l’ap-
provazione entro i termini del
bilancio 2015 senza l’approva-
zione preventiva del rendi-
conto 2014 da parte della
Giunta regionale è una viola-
zione del Dlgs. n. 118/11, oltre
a privare il bilancio di previsio-
ne della completezza di tutti i
dati indispensabili affinché
rappresenti un documento
utile per l’informazione.
Note
3 Sul punto, occorre anche tener presente che il citato principio applicato prevede che “(n)on possono essere assunte obbligazioni concernentispese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di lea-sing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 C.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comuni-tari e delle rate di ammortamento. Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio diprevisione, l’elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell’Ente (gli Enti strumentalidelle Regioni, Province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all’Ente vigilante)”.4 Inoltre, come anche specificato nel principio di cui all’Allegato n. 2, il citato comma 6 prevede che l’Ente non può assumere obbligazioni che
danno luogo ad impegni su spesa corrente, “… sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministra-zione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del Codice civile, delle spese correnti correlate a finan-ziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale”.
5 È opportuno ricordare, sia che il comma 4 dell’art. 3 citato sancisce che “(…) possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate (…)”, sia che il quinto capoverso del Paragrafo 6.1 del principio contabile di cui All’al-
legato n. 2 del Dlgs. n. 118/11 prevede che la liquidazione è da eseguirsi in maniera tempestiva, “… al fine di attestare l’esigibilità del credito nel-l’esercizio in cui è effettuata”.
Di seguito presentiamo una
breve analisi sui conti del
bilancio di previsione 2015.
Il bilancio 2015 prevede
20.593.085 migliaia di Euro in
termini di competenza, con
una riduzione del 7,61%
rispetto al 2014, del 21,60%
rispetto al 2012, del 17,21%
rispetto al 2008.
Sul totale delle spese finali,
pari a 18.884.358 migliaia di
Euro, le spese in conto capitale
incidono per il 17,7% (e, sul
totale delle spese in conto
capitale, l'89,8% è assegnato
all'assessorato dell'Economia),
rispetto al 33,7% del 2014, del
42,07% del 2012 e del 37,2%
del 2008.
È previsto un avanzo finanzia-
rio presunto (che ovviamente
considera la gestione presunta
dei residui) di 3.876.10
migliaia di Euro, rispetto al
dato del 2014, pari a 7.378.000
migliaia di Euro, ed a quello
accertato al 31 dicembre 2013
di 8.448.574.000 migliaia di
Euro (di cui 8.912.342 migliaia
di Euro relativi ai “fondi nonregionali”).
In particolare, in relazione alle
informazioni disponibili al 31
dicembre 2013, nel rendiconto
regionale risultano contabiliz-
zati residui attivi per Euro
15.219.062.415,03 e, in propo-
sito, nella Relazione sulla situa-
zione economica della Regio-
ne Siciliana del 2012, la Regio-
ne informava che “l'elevatol'importo dei residui riguardaentrate non direttamenteamministrate dagli uffici regio-nali poiché la relativa gestione èsvolta dall'Amministrazionefinanziaria dello Stato, nonessendo mai stata trasferita allaRegione la relativa potestà. Gli
uffici regionali non hanno man-cato di rappresentare all'Ammi-nistrazione finanziaria delloStato la necessità di approfon-dire la cause ostative alla lororiscossione””.
L'avanzo finanziario presunto
del bilancio 2015 risulta per-
tanto ridotto rispetto a quello
presunto del 2014 del 47,32%,
e del 54,12% rispetto a quello
accertato nel rendiconto pari-
ficato al 31 dicembre 2013
(ancora non risultano noti i
dati del rendiconto 2014).
In valore assoluto pertanto la
Regione rispetto al rendiconto
del 2013 nel bilancio del 2015
non ha considerato ai fini delle
previsioni di spese 4.576.414
migliaia di Euro.
Rispetto al 2014, inoltre, alla
previsione incrementativa del-
le entrate del 10,6% si contrap-
pone la riduzione della previ-
sione delle spese del 14,17% e,
conseguentemente, i risultati
differenziali sono positivi ad
eccezione di quello relativo al
ricorso al mercato che prevede
accensione per prestiti per
290.000 migliaia di Euro.
Sul totale delle spese correnti
la previsione per l'Assessorato
della Salute è del 56,6%, (del
49,56% nel 2008 e del 55% nel
2012), del 12,84% per l'asses-
sorato delle autonomie locali
(15% nel 2014) e del 28,9% per
l'assessorato regionale dell'e-
conomia (che sul totale delle
spese finali incide per il 34,85).
Tutti i dati del previsionale
2015 sono in ogni caso da con-
siderarsi provvisori, in quanto
non contabilizzano il risultato
del rendiconto 2014 che, per la
prima volta, dovrà essere ela-
borato secondo le disposizioni
del Dlgs. n. 118/11.
Il bilancio di previsione 2015 della Regione Siciliadi Riccardo Compagnino - Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale
maggio 2015 I QUESITI DEL MESE5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 27
La risposta dei ns. esperti.
Oltre a quanto già precisato
nella prima metà della risposta
al precedente quesito pubbli-
cato sulla presente Rivista (“lanuova modalità di trasmissionedelle fatture mediante ‘Sistemadi interscambio’ … chiudeentrambi i documenti ponendo-li nello stato di rifiutati”), nella
presente si riassume una sinte-
tica casistica degli errori for-
mali della fattura per i quali
l’Ente può chiedere il rifiuto:
a. il “Cig” e “Cup” che secondo
l’art. 25, comma 2, del Dl. n.
66/14, dovranno essere ripor-
tati in fattura qualora previsti
al fine di garantire l’immediata
tracciabilità dei pagamenti;
b. il controllo dell’Imposta di
bollo che, dove dovuta, dovrà
essere assolta ai sensi dell’art.
6, del Dm. 17 giugno 2014
(annotazione nel campo
<NumeroBollo> della stringa
“Dm-17-giu-2014”);
c. apposizione in fattura della
corretta dicitura “scissione deipagamenti” (art. 17-ter, Dpr. n.
633/72, c.d. “split payment”),
come indicato dall’art. 1, del
Dm. 23 gennaio 2015, oppure
della dicitura “inversione conta-bile” (art. 17 del Dpr. n. 633/72,
nei soli casi di forniture affe-
renti i servizi rilevanti Iva rien-
tranti tra quelle indicate dalla
Circolare Entrate n. 14/E del 27
marzo 2015, in regime di
“reverse charge”);
d. estremi dell’impegno di spe-
sa come indicato dall’art. 191,
del Dlgs. n. 267/00;
e. adeguata valorizzazione dei
dati facoltativi (qualora richie-
sti), quali giorni termine paga-
mento (30/60 giorni) e dati per
il pagamento (Iban dedicato);
f. scarto fatture non destinate
all’Amministrazione, o di
importi erroneamente fattura-
ti o per i quali ancora non è
stato assunto il relativo impe-
gno ai sensi dell’art. 191, del
Tuel.
I QUESITI DEL MESEFattura elettronica: una nota di credito relativa ad una fattura
rifiutata dev’essere accettata ?di Cesare Ciabatti - Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato in protocollo informatico,gestione documentale e documento elettronico nella P.A
Il testo del quesito:
“Va accettata una nota di credito relativa ad una fattura rifiutata dalla P.A. committente o si deve rifiutare anche la notadi credito stessa? Nel caso vada rifiutata, avendone già accettate alcune, occorre intervenire sulla ‘Pcc’ per rifiutare la nota
di credito? Cambia qualcosa se arriva una nota di credito per una fattura da rifiutare ma non ancora rifiutata?Siamo noi a decidere quali errori comportino necessariamente il rifiuto della fattura o vi è una norma che
dà disposizioni in merito?”.
La risposta dei ns. esperti.
La Circolare Mef n. 1 del 31
marzo 2014, esplicativa del
Dm. n. 55/13, non lascia, a pare-
re di chi scrive, possibilità di
replica sull’argomento in que-
stione, affermando che:
● possono essere pagate fattu-
re cartacee emesse prima del
31 marzo 2015, anche dopo i 3
mesi indicati dall’art. 1, comma
210, Legge 244/07;
● è esclusa “la possibilità, per lePubbliche Amministrazioni diaccettare fatture in forma car-tacea emesse successivamente
Fatturazione elettronica: possono essere accettate le fatture emesse
prima del 30 marzo acquisite dal Comune in data successiva ?di Cesare Ciabatti - Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato in protocollo informatico,gestione documentale e documento elettronico nella P.A
Il testo del quesito:
“Le fatture correttamente emesse prima del 30 marzo ancorché acquisite in data successiva al 30 marzo 2015(con timbro postale anche successivo a tale data) devono essere accettate, liquidate e pagate ?
E’ possibile che il fornitore acquisisca l’attestazione della data di emissione della fattura prima del 31 marzo 2015, e la suaconseguente presa in carico dall’Amministrazione ricevente, ricorrendo alle funzionalità messe a disposizione dalla ‘Piattaforma
certificazione dei crediti’ (‘Pcc’) ? Infatti, il fornitore che ha emesso e trasmesso una fattura cartacea prima dell’avvio della secondafase di ‘FatturaPa’ potrebbe accreditarsi sulla Piattaforma e inserire i dati della fattura sulla stessa, assicurando così l’attribuzione,
di fatto, di una data certa di emissione e trasmissione della fattura all’Amministrazione destinataria”.
maggio 2015I QUESITI DEL MESE 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali28
allo scadere del medesimo ter-mine di cui al comma 209”.
I chiarimenti erano opportuni
per correlare l’art. 6, comma 6,
del Dm. n. 55/13 e l’art. 1, com-
ma 210, Legge n. 244/07. Que-
st’ultimo infatti dispone che, “adecorrere dal termine di 3 mesi[...] le Pubbliche Amministrazio-ni non possono accettare, le fat-ture emesse e trasmesse in for-ma cartacea né possono proce-dere ad alcun pagamento, nem-meno parziale sino all’invio informa elettronica”.
Dal tenore letterale della nor-
ma sembrerebbe evincere
che:
1. a decorrere dal termine di 3
mesi le Pubbliche Amministra-
zioni non possono più accetta-
re fatture emesse in forma car-
tacea;
2. sempre dallo stesso termine
le Pubbliche Amministrazioni
non possono pagare le fatture
in forma cartacea.
Relativamente al punto 2, la
Circolare n. 1 chiarisce che per
i motivi ricordati anche nel
quesito (tempo di trasmissio-
ne della fattura, pregiudizio
per il diritto del fornitore,
aggravamento del procedi-
mento, impossibilità di emet-
tere una nota di accredito per
una fattura regolarmente
emessa), le Pubbliche Ammini-
strazioni potranno pagare le
fatture cartacee emesse prima
del 31 marzo 2015 anche dopo
i 3 mesi indicati dal comma
2010. Dalle parole del comma
210, si poteva anche intendere
che l’Ente avrebbe dovuto sal-
dare tutte le fatture “vecchie”
entro il 30 giugno.
Il punto 1, che sembra far pen-
sare ad un periodo “ibrido” di 3
mesi in cui i fornitori delle Pub-
bliche Amministrazioni avreb-
bero potuto inviare sia fatture
analogiche che elettroniche, la
Circolare in parola ne esclude
la possibilità con espliciti
richiami l’art. 1, comma 209,
Legge n. 244/07, secondo cui,
“al fine di semplificare il proce-
dimento di fatturazione e regi-strazione delle operazioni impo-nibili, a decorrere dalla data dientrata in vigore del Regola-mento di cui al comma 213,(lèggi 31 marzo per gli EntiLocali) l’emissione, la trasmis-sione, la conservazione e l’archi-viazione delle fatture emessenei rapporti con le amministra-zioni pubbliche di cui all’artico-lo 1, comma 2, della Legge 31dicembre 2009, n. 196, nonchécon le Amministrazioni autono-me, anche sotto forma di nota,conto, parcella e simili, deveessere effettuata esclusivamen-te in forma elettronica, con l’os-servanza del Decreto legislativo20 febbraio 2004, n. 52, e del‘Codice dell’Amministrazionedigitale’, di cui al Decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Questione centrale per collo-
care la fattura in ambito analo-
gico o elettronico è la data di
emissione della fattura. In que-
sto caso, la normativa Iva ha
parole chiare nell’art. 21,
comma 1, del Dpr. n. 633/72: “lafattura cartacea o elettronica, siha per emessa all’atto della suaconsegna, spedizione, trasmis-sione o messa a disposizione delcessionario o committente”.
Infatti, siccome si tratta di un
atto unilaterale e non di un
contratto, la fattura produce il
suo effetto giuridico dal
momento in cui ne viene a
conoscenza il destinatario. Tale
cognizione è riconosciuta al
momento in cui la fattura per-
viene all’indirizzo del destina-
tario, a meno che quest’ultimo
non dimostri di non esserne
venuto a conoscenza, per fatti
la cui colpa non sia ad esso
imputabile. Dal punto di vista
tributario, parimenti la fattura
si considera emessa solo al
momento della sua consegna
o spedizione al destinatario.
Restano tuttavia i casi contem-
plati dalla Circolare dell’Agen-
zia delle Entrate n. 134 del 5
agosto 1994, che prevede che,
“per quanto concerne la data di
emissione della fattura si ricor-da quanto già precisato in pro-posito nel passato da questoMinistero (Circolare n. 27 del 9agosto 1975), e cioè che nonassume rilievo il momento dellacompilazione della fattura ovea questa non segua la consegnao la spedizione alla contropar-te. Peraltro, dovendo necessa-riamente la data di emissioneessere indicata nel documento,soprattutto ai fini dell’esattaimputazione al periodo di riferi-mento, si precisa che, per data diemissione deve intendersi ladata indicata nella fattura, rite-nendola coincidente, in assenzadi altra specifica indicazione,con la data di consegna o conquella di spedizione”. Principio
questo che può essere appli-
cato in ambito privatistico poi-
ché non sempre è presente
nella busta di trasmissione il
timbro postale, ma non certo
in ambito pubblico dove la
presenza del Registro di proto-
collo ne attesta la data di con-
segna, né tanto meno in ambi-
to elettronico per il quale la
data di trasmissione è sempre
presente.
Da un punto di vista docu-
mentale la fattura ricevuta
sarà oggetto di protocollo così
come pervenuta all’Ente. Infat-
ti, come disposto dall’art. 53
del Dpr. n. 445/00, la registra-
zione di protocollo è “un’ope-razione obbligatoria per tutti idocumenti ricevuti o spediti dauna pubblica amministrazionee per tutti i documenti informa-tici”. Del resto, la finalità giuridi-
ca del Protocollo è quella di
attestare la data nella quale un
certo documento è stato rice-
vuto dall’Ente. Pertanto - a pre-
scindere dal rifiuto o meno
della fattura per mancanza di
dati (quali, ad esempio, il Cig e
il Cup) - non è escluso l’obbli-
go della registrazione nel regi-
stro di Protocollo generale.
Allo stesso obbligo sono tenu-
ti gli esiti committente di rifiu-
to o accettazione della fattura
prodotti a seguito del control-
lo “formale” dei dati fattura. Da
non dimenticare che il Proto-
collo informatico, oltre alla
finalità giuridica appena
richiamata è anche strumento
di archiviazione e gestione
documentale, ovvero deve
garantire la collocazione della
fattura all’interno del fascicolo
elettronico riguardante un cer-
to affare e assegnare elettroni-
camente il documento all’uffi-
cio competente, strumenti
indispensabili per gestire
documenti informatici.
In merito all’osservazione fatta
a proposito della data di inseri-
mento a cura del fornitore del-
la fattura in “Pcc” acquisibile
come data emissione fattura,
occorre ricordare che, da un
punto di vista documentale, il
Dm. 17 giugno 2014 dispone
che le fatture debbano essere
prodotte in formati in grado di
garantire l’immodificabilità e
leggibilità oltre ad avere i
requisiti di integrità e autenti-
cità.
In questo senso il “tracciatorecord” relativo ai dati fattura
presente in “Pcc”, anche se
gestito in conformità al Dpcm.
13 novembre 2014 (G.U. 12
gennaio 2015), non sembra
rispondere alla norma.
Comunque, dal 31 marzo 2015
tutte le fatture dovranno esse-
re prodotte in un file in forma-
to “.xml “ e firmato con firma
digitale, al fine di garantire i
requisiti di autenticità, inte-
grità e, non per ultimo, di con-
servabilità.
Anche dal punto di vista della
trasmissione, la modalità di
“messa a disposizione” prevista
dall’art. 21, comma 1, del Dpr.
n. 633/72 non sembra corretta-
mente soddisfatta in conside-
razione degli aspetti docu-
mentali appena richiamati.
Tuttavia, anche in questo caso,
in vigenza della fattura elettro-
nica, la trasmissione dovrà
essere fatta esclusivamente
mediante “Sdi”.
maggio 2015 I QUESITI DEL MESE5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 29
La risposta dei ns. esperti
In merito al quesito postoci, pre-
mettiamo che le variazioni di
bilancio si rendono necessarie
qualora gli stanziamenti previsti
debbono subire modifiche in
quanto o esuberanti o insuffi-
cienti. Gli artt. 42 e 175 del Dlgs.
n. 267/00 (Tuel), prescrivono che
tali variazioni siano di competen-
za dell’Organo consiliare e preci-
sano che, in via d’urgenza, le stes-
se variazioni di bilancio possono
essere adottate dall’Organo ese-
cutivo e successivamente ratifi-
cate, a pena di decadenza, dal-
l’Organo consiliare.
L’Organo di revisione, ai sensi del
successivo art. 239, Tuel, tra le
altre, deve esprimere pareri sulle
variazioni di bilancio; il parere dei
Revisori alla variazione di bilan-
cio risulta essere un documento
proceduralmente obbligatorio
da allegare ad ogni Deliberazio-
ne che dispone variazioni di
bilancio.
La Risoluzione Ministero Interno
13 luglio 1995, Prot. n. 4356, ha
avuto modo di precisare che l’Or-
gano di revisione debba effet-
tuare la propria verifica e presen-
tare il proprio parere solo e sol-
tanto al momento della ratifica
della variazione urgente di bilan-
cio da parte del Consiglio comu-
nale. Pertanto, il Parere dell’Orga-
no di revisione può legittima-
mente essere espresso solo suc-
cessivamente alla Deliberazione
di variazione di bilancio adottata
in via d’urgenza dalla Giunta
comunale, ma comunque obbli-
gatoriamente entro la data fissa-
ta per la Deliberazione di Consi-
glio per la ratifica.
Qualora vi siano i tempi tecnici
che permettono all’Organo di
revisione di effettuare le neces-
sarie valutazioni riguardo alla
variazione di bilancio, riteniamo
altresì opportuno che il Collegio
esprima il proprio parere già sul-
la Proposta di Deliberazione
adottata in via d’urgenza dalla
Giunta; in tal modo, si consente
anche a tale Organo di esamina-
re e approfondire eventuali rilievi
espressi nel parere.
In merito al quesito, facciamo
presente che l’art. 175 del Tuel, ai
comma 4 e 5 prescrive che “(….)le variazioni di bilancio possonoessere adottate dall'Organo esecu-tivo in via d'urgenza opportuna-mente motivata, salvo ratifica, apena di decadenza, da parte del-l'Organo consiliare entro i 60 gior-ni seguenti e comunque entro il 31dicembre dell'anno in corso se atale data non sia scaduto il predet-to termine. In caso di mancata oparziale ratifica del provvedimen-to di variazione adottato dall'Or-gano esecutivo, l'Organo consilia-re è tenuto ad adottare nei succes-sivi 30 giorni, e comunque sempreentro il 31 dicembre dell'esercizioin corso, i provvedimenti ritenutinecessari nei riguardi dei rapportieventualmente sorti sulla basedella deliberazione non ratificata(….)”. Significhiamo che il termine dei
60 giorni, previsto dall’art. 175,
comma 4, del Dlgs. n. 267/00, per
la ratifica da parte del Consiglio
comunale di una Deliberazione
di Giunta relativa ad una varia-
zione di bilancio, è perentorio. La
Deliberazione di Giunta deve
essere ratificata “comunque entroil 31 dicembre dell’anno in corso”
se i 60 giorni scadono dopo tale
data. Il non rispetto di quanto
disposto dal comma 4 dell’art.
175 fa decadere la Deliberazione
di variazione.
Il comma 5 dello stesso articolo
non concede a ns. avviso ulterio-
ri 30 giorni per la ratifica consilia-
re, ma permette al Consiglio
comunale soltanto di “adottarenei successivi 30 giorni, e comun-que sempre entro il 31 dicembredell’esercizio in corso, i provvedi-menti ritenuti necessari nei riguar-di dei rapporti eventualmente sor-ti sulla base della Deliberazionenon ratificata”.
Le Deliberazioni di Giunta che
determinano variazione di bilan-
cio non sottoposte a ratifica (art.
42, comma 4, del Tuel) e la man-
cata assunzione da parte del
Consiglio dei provvedimenti che
regolano i rapporti eventual-
mente sorti sulla base delle Deli-
berazioni non ratificate (art. 175,
comma 5, del Tuel), sono fatti che
possono configurare gravi irre-
golarità di gestione che hanno
quale punto di riferimento la
responsabilità dell’operatore.
La rilevazione d’irregolarità di
gestione quali inefficienze, ritar-
di, inadempimenti, da valutare
per significatività e anche sotto il
profilo economico, richiede la
denuncia da parte del Collegio
dei revisori all’Organo consiliare.
Nel caso di specie, provando a
riassumere, si può sostenere che:
- se a fronte della variazione di
bilancio assunta con Delibera di
Giunta sono stati assunti impe-
gni di spesa ed il Consiglio
comunale non ratifica nei 60
giorni successivi, si configura l’e-
sistenza di un debito fuori bilan-
cio da riconoscere e finanziare ai
sensi dell’art. 194 del Tuel;
- nell’ipotesi invece in cui non
siano nel frattempo stati assunti
impegni di spesa, il Consiglio
comunale successivo alla sca-
denza dei 60 giorni, ma comun-
que antecedente al 31 dicembre,
potrebbe adottare i provvedi-
menti ritenuti necessari ai sensi
dell’art. 175, comma 5 (e non del
comma 4), ratificando implicita-
mente e conseguentemente la
variazione giuntale, in quanto
condizione necessaria ma non
sufficiente per adottare i provve-
dimenti necessari di cui al com-
ma 5 (in tal caso risulta obbliga-
torio il parere dell’Organo di revi-
sione); l’Organo consiliare
potrebbe anche decidere (caso
poco probabile) di non ratificare
neppure post 60 giorni la varia-
zione giuntale e, quindi, di far
decadere la stessa, che comun-
que in assenza d’impegno di
spesa non ha prodotto alcun
effetto nei confronti dei terzi.
Per inciso, nell’ipotesi di ratifica
post 60 giorni, con individuazio-
ne dei provvedimenti ritenuti
necessari, è obbligatorio che la
procedura da seguire sia quella
del comma 5 e non quella del
comma 4 dello stesso art. 175 del
Tuel.
Variazione bilancio di previsione: quali sono le conseguenze della
mancata ratifica nei tempi previsti da parte del Consiglio comunale?di Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista
Il testo del quesito:
“La Giunta comunale ha deliberato, ai sensi dell’art. 175 Tuel, una variazione urgente al bilancio di previsione. Tale Deliberagiuntale può essere ratificata dal Consiglio comunale decorsi i 60 giorni, tenuto conto del comma 5 dell’art. 175 Tuel?Quali sono le conseguenze in nel caso in cui il Consiglio comunale non ratifichi (o ratifichi parzialmente) la Delibera
di variazione urgente entro i suddetti termini?”
maggio 2015PARERE DELLA CORTE 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali30
IL PARERE DELLA CORTE“Spending Review”:
per la Corte lombarda ci sono margini di flessibilità per i singoli Comuni
nel raggiungere i risparmi loro richiesti
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 334 del 26 novembre 204Nella Delibera n. 334 del 26 novembre 204 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede se possa in qualche modo dero-
gare al vincolo di riduzione di spesa disposto dal Dm. Interno 4 settembre 2014, adottato sulla base dell’art. 47, comma 8, del Dl.
n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14. In particolare, i commi 8 e seguenti, di detto art. 47 introducono una
complessa manovra di finanza pubblica volta nel complesso ad operare un contenimento della spesa degli Enti Locali.
Sulla base di tali previsioni, i Comuni devono assicurare, tramite la riduzione di determinate spese legislativamente indicate (spe-
sa per beni e servizi, spesa per autovetture, spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa), un contributo alla finanza pubblica pari a Euro 375,6 milioni per l’anno 2014 e Euro 563,4 milioni per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il “Fondo di solidarietà comunale” è corrispondentemente ridotto. Secondo la pre-
visione normativa, poi, gli importi delle riduzioni di spesa per ciascun Comune sono determinati, sulla base dei criteri legislativa-
mente predeterminati, con Decreto del Ministro dell’Interno. Gli importi e i criteri stabiliti nel Dl. possono essere modificati per cia-
scun Comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, sulla base dell’istruttoria
condotta dall’Anci.
Nel caso di specie, l’istruttoria svolta dall’Anci è stata approvata dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in data 5 agosto
2014. Tale complessiva disciplina introduce una forma di concorso del Sistema della Autonomie al complessivo obiettivo del con-
tenimento della spesa pubblica, concorso in più occasioni definito doveroso dalla stessa giurisprudenza costituzionale. È dunque
evidente che l’obiettivo stabilito nel citato Dm. 4 settembre 2014 deve essere comunque conseguito dall’Ente, dato che l’effetti-
va realizzazione di ogni singolo obiettivo di riduzione della spesa, specificato per ciascun Comune, si rivela intrinsecamente fun-
zionale al raggiungimento del complessivo risultato a cui tende la descritta manovra. Peraltro, la stessa disciplina legislativa
descritta contiene elementi di flessibilità che permettono di contemperare il raggiungimento dell’obiettivo stabilito con le speci-
fiche necessità di ogni singolo Ente: per espressa previsione normativa, i Comuni possono infatti rimodulare o adottare misure
alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’ap-
plicazione della disciplina legislativa che si sta descrivendo. Al contempo, resta sempre nella disponibilità dell’Ente anche l’opzio-
ne per una riorganizzazione dei servizi erogati ovvero per l’individuazione di forme di gestione associata degli stessi che, tenen-
do conto delle specifiche necessità del singolo Ente Locale, ottimizzino la relativa spesa conformemente agli obiettivi posti dal-
l’intero sistema legislativo.
Di tali enunciati il Comune richiedente terrà dunque conto nella valutazione della fattispecie concreta di applicazione del quadro
normativo determinato dall’entrata in vigore dell’art. 47, comma 8, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n.
89/14, e della connessa disciplina attuativa.
__________________________________
Riduzione dei canoni di locazione:
la Corte toscana conferma l’applicabilità ai Comuni
Corte dei conti Toscana, Delibera n. 265 del 17 dicembre 2014Nella Delibera n. 265 del 17 dicembre 2014 della Corte dei conti Toscana, la richiesta di parere in esame riguarda l’applicabilità del-
le disposizioni relative alla riduzione dei canoni di locazione di cui al Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 135/12, così come modi-
ficato dal Dl. n. 66/14, convertito dalla Legge n. 89/14.
La Sezione afferma che la disposizione citata nella richiesta di parere – per cui sussiste l’obbligo di riduzione dei canoni di affitto
passivo per gli immobili istituzionali – si riferiva originariamente alle sole Amministrazioni centrali. Il successivo Dl. n. 66/14 (art. 3,
comma 7), ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 4, del Dl. n. 95/12, anche agli Enti Locali. Pertanto, non v’è dubbio
che quest’ultima norma sia applicabile ai Comuni, a partire dall’entrata in vigore del citato Dl. n. 66/14 (convertito dalla Legge n.
89/14).
Quanto alla richiesta di che cosa debba intendersi per “immobili istituzionali”, sul punto la Sezione fornisce indicazioni di carattere
generale che andranno poi calate nella realtà comunale. Gli immobili destinati ad uso istituzionale sono tutti quelli adibiti allo
svolgimento di funzioni, servizi o attività gestite dall’Amministrazione per far fronte alle proprie finalità, quali determinate dalla
legge e dallo statuto; tali, a titolo esemplificativo, quelli dove si trovano la sede degli Uffici, delle Aziende o delle Scuole comuna-
li.
maggio 2015 PARERE DELLA CORTE5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 31
Pertanto, la Sezione conclude statuendo che occorre valutare se l’immobile sia destinato all’esercizio delle funzioni istituzionali
dell’Ente e sarà cura del Comune individuare specificamente a quali immobili riferire la disposizione in oggetto.
__________________________________
Debiti fuori bilancio:
obbligatorio riconoscerli nei termini per Comuni che si avviano
verso il riequilibrio finanziario
Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 114 del 22 dicembre 2014Nella Delibera n. 114 del 22 dicembre 2014 della Corte dei conti Basilicata un Comune, premettendo di aver aderito nel novem-
bre 2014 alla “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel, e di non aver ancora approvato il relati-
vo “Piano”, chiede di sapere se, nelle more della sua approvazione da parte dell’Organo consiliare, sussista in capo a quest’ultimo
l’obbligo di riconoscere entro il 31 dicembre 2014 i debiti fuori bilancio rivenienti da Sentenze e/o da acquisizioni di beni e ser-
vizi in violazione degli obblighi contabili, ai sensi dell’art. 194 del Tuel, pur non avendo la possibilità di copertura finanziaria sul
bilancio di previsione corrente e considerato che la massa debitoria stimata troverà copertura nelle entrate previste nelle varie
annualità del Piano stesso.
La Sezione afferma che, in presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del Tuel, l’Ente non ha la facoltà ben-
sì l’obbligo di procedere tempestivamente al riconoscimento, e quindi, all’inclusione di tali debiti nel proprio sistema di bilancio,
e ciò secondo le prescrizioni e i termini previsti dal vigente sistema giuscontabile.
A tale fine, nel caso in cui le misure previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 194 e 193 del Tuel dovessero risultare insuf-
ficienti, l’Ente, anche al fine di evitare la situazione di dissesto di cui all’art. 244 del Tuel, potrà ricorrere, sussistendone i presuppo-
sti, al “Piano di riequilibrio pluriennale” di cui all’art. 243-bis del Tuel, beneficiando delle misure previste a tale scopo. Presupposto
essenziale per ricorrere a tale strumento è la preliminare ricognizione complessiva dell’effettiva situazione debitoria dell’Ente,
comprensiva di tutta la massa debitoria sommersa riconoscibile ai sensi dell’art. 194 del Tuel. In caso contrario, oltre a violare lo
specifico disposto di cui all’art. 243-bis del Tuel, si altererebbe l’attendibilità complessiva del “Piano”, con tutte le conseguenze a
questo connesse anche in termini di sussistenza dei presupposti per la sua approvazione da parte degli Organi competenti.
__________________________________
Acquisto di beni immobili da parte di un Comune
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 22 del 26 gennaio 2015Nella Delibera n. 22 del 26 gennaio 2015 della Corte di conti Lombardia, un Sindaco chiede un parere sulla possibilità di acquisto
di un bene immobile da parte del Comune, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 12, comma 1-quater, del Dl. n. 98/11, con-
vertito dalla Legge n. 111/11. Più nel dettaglio, chiede se il divieto all’acquisto di beni immobili per le Amministrazioni pubbliche,
introdotto dal Decreto sopra citato, sia passibile di deroghe in modo da consentire all’Ente di acquisire un’area per la costruzione
di una struttura sportiva polifunzionale, opera considerata indispensabile quale incentivo per lo sviluppo delle inclinazioni spor-
tive dei ragazzi del territorio e contestuale creazione di un luogo di ritrovo giovanile dall'alto valore sociale. Viene precisato che il
prezzo di acquisto dell’area, come fissato negli accordi verbali intercorsi con la proprietà, risulta particolarmente vantaggioso
rispetto agli attuali valori di mercato.
La Sezione afferma che dal 2014 agli Enti territoriali è consentito l’acquisto di beni immobili nei limiti stabiliti dalla disposizione
di legge sopra richiamata.
La norma richiede, in particolare:
- l’indispensabilità e l’indilazionabilità dell’acquisto attestata dal responsabile del procedimento;
- la congruità del prezzo attestata dall’Agenzia del Demanio.
Il giudizio sull’indispensabilità e sulla indilazionabilità dell’acquisto rimane naturalmente rimesso alla valutazione discrezionale
dell’ente sulla base dell’interesse pubblico della comunità amministrata che deve emergere in maniera chiara ed esaustiva nella
motivazione del provvedimento adottato.
__________________________________
Ipab:
inapplicabile un “Piano di risanamento” analogo a quello previsto per gli Enti Locali
Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 112 del 23 febbraio 2015 Nella Delibera n. 112 del 23 febbraio 2015 della Corte dei conti Sicilia, la richiesta di parere riguarda l’applicabilità in via analogi-
ca alle Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) dell’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/00 e seguenti, in materia di “Piano di
maggio 2015PARERE DELLA CORTE 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali32
risanamento” degli Enti Locali, con conseguente possibilità, per le Ipab della Regione in questione, di presentare un programma di
durata decennale per il rientro dalle situazioni di disavanzo.
La Sezione osserva che con la Legge n. 328/00 è iniziato il riordino del sistema delle Ipab e tale riordino è proseguito con il Dlgs.
n. 207/11, il quale rimanda alle legislazioni regionali il compito di disciplinare le Ipab. Ciononostante, la Regione in questione non
si è ancora espressa in tal senso.
La Sezione afferma che la particolarità di questi Enti pubblici - da inserire nel quadro dell’attuale diritto vivente, e quindi, da inter-
pretare alla luce della fondamentale esigenza di tutela della finanza pubblica allargata - unitamente alle riferite peculiarità della
disciplina dei percorsi di risanamento previsti per gli Enti Locali, porta ad escludere la possibilità di una applicazione analogica
dell’art. 243-bis del Tuel alle Ipab e a ritenere rimessa al necessario intervento regolatore del Legislatore regionale la definizione
dei presupposti necessari al perseguimento del pubblico interesse cui tali enti sono teleologicamente destinati e, in via subordi-
nata a tale necessario preventivo accertamento, la regolamentazione dell’an e del quomodo di eventuali percorsi di risanamento.
__________________________________
Esercizio provvisorio:
applicazione dell’avanzo di amministrazione e le variazioni di bilancio
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 97 del 19 marzo 2015Nella Delibera n. 97 del 19 marzo 2015 della Corte dei conti Lombardia, la richiesta di parere ha ad oggetto l’applicazione dell’a-
vanzo di amministrazione e le variazioni di bilancio in costanza di esercizio provvisorio. In particolare, con il primo quesito viene
chiesto se, in regime di esercizio provvisorio e/o dopo un’eventuale dichiarazione di dissesto, l’Ente possa procedere all’applica-
zione dell’avanzo vincolato, determinato sulla base dei dati di preconsuntivo dell’esercizio precedente.
Con il secondo quesito la Provincia istante chiede se sia possibile autorizzare l’accertamento e l’impegno di somme vincolate (cor-
renti e in conto capitale), assegnate nel corso del corrente anno, eccedenti gli stanziamenti assestati del bilancio 2014 e, in caso
positivo, secondo quali modalità.
La Sezione ritiene che le quote di avanzo vincolato, indicate dall’art. 187, comma 3-ter, del Dlgs. n. 267/00, possono essere utiliz-
zate, in costanza di esercizio provvisorio (art. 163, comma 7, e 187, comma 3, del Dlgs. n. 267/00), anche prima della formale appro-
vazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, con le modalità e le procedure prescritte dalTuel (art. 187, commi 3-quater e 3-quinquies), nonché dai principi contabili applicati concernenti la programmazione e la contabilità finanziaria (Allegati
4/1 e 4/2 al Dlgs. n. 118/11). Le quote di avanzo vincolato, indicate dall’art. 187, comma 3-ter, del Dlgs. n. 267/00, possono essere
utilizzate, dopo la dichiarazione di dissesto effettuata ai sensi dell’art. 246, del Dlgs. n. 267/00, contestualmente all’approvazione,
seguendo le procedure prescritte (artt. 259, 261 e 264 del Dlgs. n. 267/00), dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Riman-
gono salve, ricorrendone i presupposti, le eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 250, comma 2, del Dlgs. n. 267/00).
In costanza di esercizio provvisorio, il carattere finanziario dei bilanci degli Enti Locali, che si concreta nell’imposizione di limiti pre-
ventivi agli impegni di spesa ed ai pagamenti, impone di non superare, mensilmente - fatte salve le eccezioni previste - il dodice-
simo degli importi stanziati, con riferimento all’esercizio in corso, nei programmi del bilancio triennale approvato nell’esercizio
precedente (art. 163 del Dlgs. n. 267/00). Eventuali variazioni ai predetti stanziamenti sono possibili esclusivamente nei termini
disposti dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/11.
maggio 2015 PRASSI E GIURISPRUDENZA5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 33
LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZADissesto finanziario:
applicazione della sanzione prevista dall’art. 248, comma 5, del Tuel
Corte dei conti Piemonte, Sentenza n. 67 del 15 aprile 2015Nella fattispecie in esame, la Sezione in epigrafe indicata si esprime sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicabilità ai
convenuti - Sindaco, Assessori e componenti pro tempore del Consiglio comunale - già condannati per responsabilità ammini-
strativo-contabile, della sanzione prevista dall’art. 248, comma 5, del Tuel. In particolare, la sanzione in questione scatta solo quan-
do il dissesto è diretta conseguenza dell'azione degli Amministratori locali.
Nel caso di specie, la sanzione deve essere comminata laddove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determina-
to il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’Amministratore è stato riconosciu-
to responsabile. Pertanto, i Giudici sono stati chiamati a verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le azioni od omissioni
accertate dalla Sezione e la dichiarazione di dissesto.
La Sezione afferma che, nel caso di specie, non esiste alcun nesso causale tra le condotte dei Politici sotto accusa e la successiva
dichiarazione di dissesto del Comune in questione. La stessa Sezione sottolinea che, nella fattispecie in esame, difetta senza dub-
bio l’indispensabile nesso d’inferenza causale richiesto dall’art. 248, comma 5, del Tuel, atteso che la dichiarazione di dissesto del
Comune in questione non è stata diretta conseguenza del danno provocato dagli Amministratori convenuti ma affonda le pro-
prie radici nel passato, in funzione di un progressivo ed inarrestabile deterioramento della situazione economico-finanziaria che
trova le sue cause immediate e determinanti durante l’arco temporale anteriore all’esercizio 2011.
In conclusione, secondo i Giudici piemontesi, i comportamenti posti in essere dagli Amministratori dell’Ente, certamente pur non
avendo direttamente determinato il dissesto, hanno integrato il tentativo velleitario di guadagnare tempo dissimulando la gra-
vissima e cronica crisi finanziaria in cui versava da molti anni l’Ente Locale.
__________________________________
Dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente Locale
Tar Campania, Sentenza n. 2115 del 15 aprile 2015 Nella fattispecie in esame i ricorrenti, nelle rispettive qualità di Sindaco e di Assessori della Giunta che hanno amministrato il
Comune in questione, impugnano la Delibera consiliare con cui, ai sensi dell’art. 246 del Dlgs. n. 267/00, è stato dichiarato lo stato
di dissesto finanziario.
I Giudici sottolineano che la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario dell’Ente Locale rappresenta una determina-
zione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Pertanto, essa non può in alcun caso dirsi frut-
to di una scelta discrezionale dell’Ente medesimo.
I Giudici rilevano che la valutazione del Collegio dei Revisori, richiamata dall’art. 246 del Dlgs. n. 267/00 ed espressa nella relazio-
ne da allegare obbligatoriamente al provvedimento dichiarativo dello stato di dissesto, concerne unicamente le cause che hanno
determinato la situazione di deficit finanziario-economico e costituisce il presupposto logico–giuridico del procedimento di risa-
namento della riorganizzazione dell’Ente e della corretta impostazione delle indispensabili analisi finanziarie ed organizzative per
addivenire alla adeguata definizione del nuovo bilancio stabilizzato.
Secondo i Giudici, le sopra esposte osservazioni trovano conferma nelle peculiari e gravi conseguenze che il Legislatore riconnet-
te alla dichiarazione di dissesto, poiché i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono immediatamente sui terzi
creditori dell’Ente e la stessa procedura di mobilità, che può interessare i dipendenti dell’Ente eventualmente eccedenti il nuovo
fabbisogno organico, escludono che la dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione discrezionale degli Orga-
ni dell’Ente, avendo il Legislatore fissato direttamente ed in modo vincolato i presupposti di fatto che la giustificano, così che essa
in realtà, sotto altro angolo visuale, rappresenta il giusto contemperamento degli opposti interessi in gioco, pubblici, dell’Ente e
della sua funzionalità, e privati, degli operatori economici e dei dipendenti.
Pertanto, i Giudici escludono che la relazione del Collegio dei Revisori abbia la natura giuridica di un parere dal quale sia possibi-
le discostarsi solo motivatamente. In realtà, tale relazione si limita ad analizzare le cause che hanno condotto alla dichiarazione di
dissesto e ad individuarne i possibili correttivi.
Inoltre, i Giudici affermano che la dichiarazione di dissesto finanziario è un atto rigidamente vincolato che, ai sensi dell’art. 244 del
Dlgs. n. 267/00, si rende necessario laddove l’Ente non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero qualora esistano nei confronti dell’Ente Locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte
con gli strumenti forniti dalle norme di contabilità.
Dunque, i Giudici ritengono motivazione sufficiente per la dichiarazione di dissesto la semplice ricognizione della esistenza di uno
o di entrambi i suddetti presupposti.
maggio 2015PRASSI E GIURISPRUDENZA 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali34
Oggetto
Condanna Responsabile del
Servizio “Finanziario” per
omesso impegno di spesa
(fatture Servizio “Nettezzaurbana”): modifica Sentenza
di assoluzione n. 624/09 della
Sezione territoriale Emilia
Romagna.
Premessa
In questo medio Comune nel
2006 la Procura della Corte
dei conti cita in giudizio il
Responsabile del Servizio
“Finanziario”, il Sindaco e il
Revisore dei conti, contestan-
do un danno erariale di oltre
Euro 85.000 per interessi
maturati su una serie di fattu-
re pagate in ritardo.
La vicenda nasce nel 2000.
Una prima Sentenza (n.
515/07) aveva dichiarato la
nullità dell’atto di citazione,
assegnando alla Procura il ter-
mine di 3 mesi per l’integra-
zione dell’atto stesso; con
altra Sentenza (n. 285/08) la
Sezione territoriale dichiara
inammissibile l’atto di citazio-
ne in riassunzione limitata-
mente ad alcune voci di dan-
no. Con Sentenza definitiva (n.
624/09) ha assolto i 3 conve-
nuti “per assenza della colpagrave, compensando le spese digiudizio”.
Contro tale Sentenza di asso-
luzione presentava ricorso in
appello la Procura territoriale,
chiedendo la condanna del
Sindaco e del Responsabile
del Servizio “Finanziario” per
un importo di circa Euro
61.000 “per maggiori oneri perinteressi” pagati a 2 Aziende di
servizi pubblici relative al Ser-
vizio “Rifiuti” ed al Servizio
“Acquedotto”. Nel frattempo
viene a mancare il Sindaco
(per cui la Procura chiede l’e-
stinzione dell’appello, man-
cando il suo illecito arricchi-
mento). I Giudici d’appello
reputano “che non sussistonofondati dubbi sulla grave col-pevolezza” del Ragioniere
(aveva visto le fatture ma non
aveva provveduto al paga-
mento nei termini pattuiti),
ma riconoscendo un’ampia
riduzione dell’addebito “per lamancanza di un qualunqueraccordo di collaborazione conl’Ufficio ‘Tecnico’” condanna
l’interessato al pagamento, a
favore del Comune, della som-
ma di Euro 15.000, comprensi-
va della rivalutazione mone-
taria, oltre agli interessi dalla
data di pubblicazione della
Sentenza di primo grado al
soddisfo.
Sintesi della Sentenza
I Giudici territoriali (Sentenza
n. 624/09) avevano affermato,
per quanto riguarda il
Responsabile del Servizio
“Finanziario”, che pur essendo
“indubbio che […] le proceduredi pagamento […] risultanoper la maggior parte irregolari,a causa della carenza di docu-mentazione e/o del ritardo nel-l’emissione dei mandati, nondi-meno non appare sufficiente-mente dimostrato che tutto ciòsia dipeso da comportamenti
Nel caso di specie, il Comune ha riconosciuto che il ritardo nella dichiarazione di dissesto avrebbe comportato un ulteriore aggra-
vamento della situazione finanziaria e contabile dell’Ente, pregiudicando la regolarità dei pagamenti delle spese di funziona-
mento e degli stessi stipendi ai dipendenti. Ed ancora, il Comune ha escluso il ricorso alla procedura di cui all’art. 243-bis del Dlgs.
n. 267/00, ritenendo che questa non avrebbe consentito il superamento dello squilibrio finanziario, determinando un aggrava-
mento dello stesso per il conseguente aumento dell’indebitamento, a causa del ricorso al “Fondo di rotazione”, essendo insuffi-
ciente la sospensione limitata nel tempo delle procedure esecutive ed essendo troppo ristretti i termini perentori prescritti nel-
l’ambito della procedura.
In conclusione, i Giudici ritengono che, in presenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario, non vi sia spazio
per procedure di risanamento alternative, atteso che l’inerzia nell’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di dissesto
tende a provocare conseguenze gravemente pregiudizievoli per l’Amministrazione interessata e, in ultima analisi, per gli stessi cre-
ditori, alterando la regola della par condicio creditorum e integrando gli estremi della responsabilità contabile per gli Amministra-
tori che rifiutassero di prendere atto della gravità della situazione.
In particolare, nel caso di specie, gli strumenti previsti dagli artt. 193 e 194, del Dlgs. n. 267/00, si sono rivelati insufficienti a far fron-
te al soddisfacimento dei crediti liquidi ed esigibili vantati da terzi nei confronti dell’Ente Locale. In conseguenza di ciò, si è verifi-
cato lo stato di dissesto finanziario, che ha determinato per il Comune l’obbligo della relativa formale dichiarazione, con conse-
guente attivazione di una peculiare procedura di risanamento (art. 246, comma 1 e 3, e art. 247 del Tuel).
FocusResponsabilità amministrativa: condanna del Ragioniere di un
Comune per gli interessi maturati su fatture pagate in ritardo
Corte dei conti
Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello
Sentenza n. 276 del 14 aprile 2014di Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista
maggio 2015 PRASSI E GIURISPRUDENZA5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 35
omissivi gravemente colposi”del Ragioniere.
Circa la posta dannosa più
rilevante rilevano che il Revi-
sore dei conti aveva reiterata-
mente evidenziato la “scarsadisponibilità di personale” del-
l’Ufficio “Ragioneria” e dell’Uf-
ficio “Tributi” e le conseguenti
inefficienze rilevabili dalla cir-
costanza che gli incassi dei
Tributi avvenivano nell’anno
successivo a quello di compe-
tenza, determinando “carenzadi liquidità nell’Ente che allun-ga i tempi di pagamento ai for-nitori”; le affermazioni del
Revisore dei conti trovavano
“sostanziale riscontro nelleacquisizioni istruttorie” e negli
stessi dati riportati nell’atto di
citazione; “il ritardo nellariscossione delle entrate relati-ve allo smaltimento dei rifiutisolidi urbani […] ha comporta-to una corrispondente carenza(non di copertura finanziariama) di liquidità (cassa), tale dacostituire di per se stessa ogget-tivo impedimento al tempesti-vo pagamento delle fatture”. Si
osserva ulteriormente che “èrimasto indimostrato che, stan-te l’accertata carenza dellenecessarie pertinenti risorse dicassa, ove non si fossero verifi-cate le contestate irregolaritàamministrative si sarebbepotuto comunque dare corso altempestivo pagamento dellefatture, dovendosi tenere contoche ‘il Responsabile del ServizioRagioneria non avrebbe potutoricorrere direttamente all’utiliz-zo, in termini di cassa, di risorse(disponibili ma) aventi altradestinazione”.
I Giudici d’appello affermano
che il ritardo nei pagamenti,
che ha dato luogo al maggior
esborso per interessi, è impu-
tabile a grave negligenza del-
l’appellata per non aver assol-
to con la necessaria e possibi-
le tempestività le funzioni ad
essa assegnate quale Respon-
sabile dell’Ufficio “Finanziario”
e del Servizio “Affari generali”
del Comune. A ciò conduce la
considerazione che non si
frapponevano ostacoli, né
giuridici, né di fatto, a che si
desse corso ai pagamenti
entro i termini contrattual-
mente previsti.
Giova in primo luogo rammen-
tare che le norme in materia di
impegno di spesa prevedono
che l’impegno è costituito “conl’approvazione del bilancio esuccessive variazioni, e senza lanecessità di ulteriori atti, … c)per le spese dovute nell’esercizioin base a contratti o disposizionidi legge”.
Si osserva in proposito che
nella convenzione, all’art. 7,
s’indicano i prezzi unitari per
ciascun servizio; si prevede
che per il 1999 l’importo com-
plessivo dei servizi sarà defini-
to applicando ai servizi confe-
riti i prezzi unitari, ed altresì
che l’importo sarà di anno in
anno aggiornato sulla base
dei servizi attivati e dei criteri
fissati nel disciplinare tecnico;
è inoltre previsto che la
Società presenterà per ogni
esercizio, entro il 31 ottobre,
un preconsuntivo e il preven-
tivo per l’anno successivo. Tale
procedura – diversamente da
quanto sostenuto dall’appel-
lata e anche nell’ipotesi di
mancata presentazione del
preventivo da parte della
Società – non implica che non
fosse possibile indicare l’at-
tendibile impegno di spesa
nei bilanci di previsione suc-
cessivi al 1999.
Sostengono i Giudici che non
sussisteva alcun ostacolo a
che venisse costituito nei
bilanci di previsione di cia-
scun anno l’impegno di spesa
per un importo pari a quello
assunto nel 1999, atteso che
“spettava proprio al Responsa-bile del Servizio ‘Finanziario’iscrivere tali poste di bilancio,tenendo conto della quantifi-cazione dei costi dei serviziesposta nella deliberazioneconsiliare sulla base dei prezzi
indicati negli atti contrattuali; eciò a prescindere da eventualimodifiche nelle previsioni chepotessero derivare dai preventi-vi redatti dalla Società”.
L’appellata ha sostenuto - sia
in primo che in secondo gra-
do – che l’impegno di spesa
doveva essere assunto dal
Responsabile dell’Ufficio “Tec-nico”; ciò proprio nella consi-
derazione che la Delibera
consiliare di approvazione
della convenzione non indivi-
duava in modo specifico i ser-
vizi richiesti e, quindi, occorre-
va che venissero definiti
annualmente i servizi da affi-
dare alla Società, determinan-
done i relativi costi.
I Giudici contestano tale affer-
mazione, evidenziando “chegli atti contrattuali e soprattut-to la Deliberazione n. 20 del1999, che li recepiva, contene-vano i dati contabili necessari esufficienti per costituire l’impe-gno di spesa negli esercizifinanziari successivi al 1999,indicando i costi complessividei servizi nelle quantità rileva-te per il 1999”. Ciò non significa
che il Responsabile dell’Uffi-
cio “Tecnico” non dovesse
intervenire nella successiva
fase della spesa. E’ ovvio infat-
ti – e sul punto non può non
convenirsi con quanto osser-
vato dall’appellata – che il
pagamento delle fatture esi-
bite dalla Società dovesse
essere preceduto dalla liqui-
dazione e, cioè, dal procedi-
mento attraverso il quale, “inbase ai documenti ed ai titoliatti a comprovare il dirittoacquisito del creditore, si deter-mina la somma certa e liquidada pagare nei limiti dell’am-montare dell’impegno definiti-vo assunto” (art. 184, comma 1,
del Tuel). E quindi, competeva
all’Ufficio “Tecnico”, cui spetta-
va la vigilanza sulla corretta
esecuzione delle prestazioni
contrattuali disporre la liqui-
dazione della spesa, control-
lando se le prestazioni e i costi
esposti in ciascuna fattura
corrispondessero alle presta-
zioni effettuate dal concessio-
nario, nonché ai “requisitiquantitativi e qualitativi, ai ter-mini ed alle condizioni pattui-te” (art. 184, comma 2).
Sennonché, osserva il Colle-
gio che dalla relazione della
Guardia di Finanza in atti risul-
ta che solo in pochi sporadici
casi le fatture emesse dalla
Società sono state trasmesse
all’Ufficio “Tecnico” per la liqui-
dazione, che è stata effettuata
da tale Ufficio con immedia-
tezza (fatture n. 12939 e n.
12940 del 26 settembre 2000,
consegnate all’Ufficio “Tecni-co” il 28 dicembre 2000 e liqui-
date nello stesso giorno); in
questi pochi casi l’invio all’Uf-
ficio “Tecnico” è avvenuto
quando erano già trascorsi
circa 2 mesi dalla registrazio-
ne in Protocollo (30 settembre
2000) e dalla registrazione in
Ragioneria (4 ottobre 2000).
In tutti gli altri casi non risulta
che le fatture siano state inol-
trate all’Ufficio competente
per la liquidazione e, comun-
que, non è stato reperito
alcun atto di liquidazione; il
che costituisce sicuro sintomo
del fatto che l’appellata – qua-
le Responsabile, in quel perio-
do, sia dell’Ufficio “Finanziario”
che del Servizio “Affari genera-li” – abbia del tutto trascurato
di dar corso alle ordinarie e
ulteriori fasi della spesa senza
considerare che il ritardo nei
pagamenti avrebbe esposto il
Comune all’aggravio di oneri
derivanti dalla richiesta, da
parte della Società, degli inte-
ressi moratori previsti dall’art.
8 della convenzione, secondo
cui “la fatturazione avverràogni bimestre in modo postici-pato rispetto all’inizio del servi-zio, in quota pari ad 1/6 dell’im-porto preventivato; il paga-mento delle fatture dovrà esse-re effettuato entro 60 giornidalla data di emissione” (com-
ma 1); “trascorso tale termine
maggio 2015PRASSI E GIURISPRUDENZA 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali36
verranno addebitati gli interes-si di mora in misura pari al Tas-so ufficiale di sconto maggiora-to di 3 (tre) punti” (comma 2).
Questo è quanto è avvenuto
nel caso di specie, risultando
dagli atti che le fatture emes-
se dalla Società – almeno per
la gran parte – sono state
pagate quando il termine sta-
bilito in contratto per l’adem-
pimento era ormai abbon-
dantemente scaduto.
In sostanza, per tutte le ragio-
ni fin qui esposte, reputa il
Collegio che non sussistano
fondati dubbi sulla grave col-
pevolezza dell’appellata, la
quale (come risulta dalla rela-
zione della Guardia di Finan-
za, non contestata sul punto),
in quanto Responsabile del
Servizio “Affari generali”, rice-
veva in visione tutta la posta
in arrivo – ivi comprese le fat-
ture - prima che venisse pro-
tocollata e, poi, prendeva in
carico le fatture in quanto
responsabile dell’Ufficio
“Finanziario”. Alla stessa appel-
lata vanno quindi imputati i
ritardi nei pagamenti; ciò
anche nella considerazione
che – pur ipotizzando (in con-
trasto con le risultanze in atti)
che le fatture siano state inol-
trate all’Ufficio “Tecnico” per la
liquidazione – i tempi gene-
ralmente abnormi intercorsi
tra l’arrivo delle fatture e il
pagamento segnalano che,
comunque, è stata omessa
ogni forma di sollecitazione a
quell’Ufficio, nonostante fosse
ben noto il rischio di maggio-
ri esposizioni debitorie per
l’Ente Locale.
Innanzitutto, nessuna esimen-
te deriva dalla carenza di
organico. Al riguardo, è suffi-
ciente rilevare che il danno di
cui si discute è stato cagiona-
to dall’omissione di adempi-
menti che non necessitavano,
né di particolare professiona-
lità, né di significativi tempi di
esecuzione, trattandosi
sostanzialmente di iscrivere
l’impegno annuale di spesa
sulla base di conteggi già
effettuati e già contenuti nella
Deliberazione consiliare; inol-
trare ciascuna fattura all’Uffi-
cio “Tecnico” perché provve-
desse all’atto di liquidazione
di sua competenza; emettere
il mandato di pagamento.
Non si vede quindi in cosa
possa aver inciso la carenza di
organico che, comunque, per
il periodo marzo 2000–dicem-
bre 2001, era stata tamponata
con un incarico di collabora-
zione.
Né può ricollegarsi tale caren-
za di organico alla presunta
carenza di liquidità che avreb-
be impedito il tempestivo
pagamento delle fatture. Sul
punto, deve convenirsi con le
considerazioni svolte dalla
Procura appellante, nel senso
che le indiscutibili disfunzioni
nell’attività di riscossione del-
la Tarsu hanno determinato,
non una completa inerzia, ma
solo una sfasatura temporale
non impedendo al Comune di
riscuotere le entrate seppure
con ritardo.
Commento
Anche i Giudici confermano la
mancanza di qualsiasi raccor-
do tra la Ragioneria e l’Ufficio
“Tecnico”. Anche l’affermazio-
ne che il Servizio “Finanziario”,
in carenza di una previsione
dei costi da parte della
Società avrebbe potuto iscri-
vere in bilancio quanto pote-
va essere previsto sulla base
del quantitativo dei rifiuti rac-
colti e smaltiti moltiplicando
per le tariffe praticate, è solo
teoria; in pratica era l’Ufficio
“Tecnico” (il cui Responsabile
non è mai stato citato in giu-
dizio) che avrebbe dovuto
periodicamente rilevare i costi
del servizio e liquidare le fat-
ture (che arrivavano ma erano
tenute in un cassetto).
maggio 2015 SCADENZARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 37
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-
bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.
Trasmissione mensile dei dati
retributivi delle posizioni assicurative
individuali
Entro tale data devono essere inviati
attraverso la Denuncia mensile analitica
“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e
le informazioni per implementare le
posizioni assicurative individuali degli
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.
269/03 e della Circolare Inps 7 agosto
2012, n. 10.
Rimborso spese del personale
collocato in aspettativa sindacale
Entro la data odierna le Province, i Comu-
ni, le Comunità montane, nonché le Ipab
(ora Asp), devono presentare l’apposito
certificato alle Prefetture competenti per
territorio, allegato al Decreto 27 febbraio
2015 per ottenere, a norma dell’art. 1-bisdel Dl. n. 599/96, convertito dalla Legge n.
5/97, il rimborso erariale delle spese
sostenute nel 2014 per il personale collo-
cato in aspettativa sindacale.
Conto annuale del personale
anno 2014
Entro la data odierna occorre inserire nel
sistema informativo Sico (Sistema cono-
scitivo) i dati di organico e di spesa del
personale dipendente dalle Pubbliche
Amministrazioni per l’anno 2014 (Conto
annuale), come indicato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Diparti-
mento della Ragioneria generale dello
Stato, con la Circolare n. 17 del 24 aprile
2015.
Prestiti Cassa DD.PP.
agli Enti territoriali
Scade in data odierna il termine entro il
quale gli Enti Locali possono inviare alla
Cassa Depositi e Prestiti spa la richiesta
per ottenere il rimborso anticipato o la
riduzione dei prestiti in corso (vedi
Comunicato Cassa DD.PP. 8 maggio
2015).
Rinegoziazione mutui Enti Locali
Entro la data odierna gli Enti Locali inte-
ressati devono aderire in via telematica
alle operazioni di rinegoziazione dei pre-
stiti di cui alle Circolari nn. 1282 e 1283
attivati dalla Cassa Depositi e prestiti. La
scadenza, inizialmente prevista per il 22
maggio 2015, è stata differita alla data
odierna dal Comunicato 21 maggio 2015
della Cassa Depositi e Prestiti (vedi com-mento all’interno della presente Rivista).
Versamento somme da conto
corrente postale
Occorre entro il presente termine versare
in Tesoreria le somme disponibili sui con-
ti correnti postali in ottemperanza al
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla
Legge n. 920/84 – quindicina precedente.
Rinegoziazione mutui Enti Locali
Entro la data odierna gli Enti Locali che
hanno aderito in via telematica alle ope-
razioni di rinegoziazione dei prestiti di
cui alle Circolari nn. 1282 e 1283 devono
far pervenire alla attivati Cassa Depositi e
prestiti la documentazione in originale
prevista per le 2 operazioni. La scadenza,
inizialmente prevista per il 27 maggio
2015, è stata differita alla data odierna
dal Comunicato 21 maggio 2015 della
Cassa Depositi e Prestiti (vedi commentoall’interno della presente Rivista).
Versamento somme da Agenti della
riscossione
Entro oggi gli Agenti della riscossione
versano alla Tesoreria comunale le som-
me riscosse nel mese precedente sui
conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,
lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).
Comunicazione dati relativi
ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni –
ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d.
“Decreto Irpef”) devono comunicare, attra-
verso la “Piattaforma elettronica per le cer-tificazioni”, i dati relativi ai debiti non estin-
ti, certi, liquidi ed esigibili per sommini-
strazioni, forniture e appalti e obbligazio-
ni relative a prestazioni professionali, per i
quali, nel mese precedente, sia scaduto il
termine di decorrenza degli interessi
moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.
Versamento Iva su acquisti in ambito
istituzionale
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti
operati nel primo trimestre 2015 (fatture
datate anno 2015) in ambito istituziona-
le, a seguito delle novità introdotte dal
comma 629, dell’art. 1 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità2015”) in materia di “split payment” e del
Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il
versamento deve essere effettuato trami-
te Modello “F24EP”, codice tributo 620E,
istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15
febbraio 2015 e non è compensabile con
altri crediti.
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite Model-
lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti
inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità
introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-
naio 2015 che determinano fisiologica-
mente, una volta esaurito l’eventuale cre-
dito Iva dell’anno 2014, un versamento
periodico di Iva.
Irap – versamenti saldo 2014 e 1°
acconto 2015
Scade in data odierna il termine per il
Domenica maggio (*)31
Lunedì giugno1°
Lunedì giugno15
Mercoledì giugno10
Martedì giugno16
Venerdì giugno5
maggio 2015SCADENZARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali38
versamento Irap, tramite Modello “F24EP”,
rispettivamente, del saldo 2013 e del 1°
acconto 2014 sul “metodo contabile” in
opzione applicato per i servizi commer-
ciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n.
446/97, utilizzando i codici-tributo
approvati con la Risoluzione 14 marzo
2008, n. 98/E.
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-
conto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-
mento deve essere operato telematica-
mente utilizzando il Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Con-
sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della pos-
sibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-
mite Modello “F24EP” delle ritenute alla
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2014
Entro tale data può essere compensato in
modo “orizzontale” il credito Iva maturato
nel 2014 per importi superiori a Euro 5.000
annui (importo modificato con Provvedi-
mento Agenzia Entrate 16 marzo 2012),
qualora sia stata inviata telematicamente
la Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a
Euro 15.000 annui, qualora non sia stato
apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il
“visto di conformità” o la firma dell’Organo
di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15
gennaio 2009), con anno di riferimento
2014 sul Modello “F24”, codice 6099.
Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2013
Entro tale data può essere compensato in
modo “orizzontale” il credito Iva maturato
nel 2013 per importi superiori a Euro 5.000
annui (importo modificato con Provvedi-
mento Agenzia Entrate 16 marzo 2012),
essendo stata inviata telematicamente la
Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori a Euro
15.000 annui, qualora non sia stato appo-
sto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto diconformità” o la firma dell’Organo di revi-
sione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio
2009), con anno di riferimento 2013 sul
Modello “F24”, codice 6099.
Contributo del 23,5% (30,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite
il nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010) utilizzan-
do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.
98/10), del contributo del 23,5% (30,72%)
sui compensi comunque denominati,
corrisposti nel mese precedente per pre-
stazioni inerenti ai rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa di cui
all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir
(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-
colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,
Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di
conversione del Dl. n. 83/12, ha introdot-
to l’art. 46-bis, prevedendo una nuova
progressione di aliquote che arriverà al
33% dal 2018, ma che il comma 491 delle
Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”), modificando l’art. 1, comma 79,
della Legge n. 247/07, ha poi aumentato
dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota
per i soggetti che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-
bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i
lavoratori autonomi, titolari di posizione
fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestioneseparata” e che non risultino iscritti ad
altre gestioni di previdenza obbligatoria
né pensionati, l’aliquota contributiva è
pari al 27% per l’anno 2015 (vedi anche
Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 5).
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
Euro 5.000
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps, tramite il nuovo Model-
lo “F24EP” (approvato con Provvedimento
3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici
di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le
stesse modalità previste per i collabora-
tori coordinati e continuativi, dei contri-
buti sui compensi corrisposti nel mese
precedente ai lavoratori occasionali il cui
reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,
comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito
nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,
Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).
Versamento somme da conto
corrente postale
Occorre entro il presente termine versare
in Tesoreria le somme disponibili sui con-
ti correnti postali in ottemperanza al
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla
Legge n. 920/84 – quindicina precedente.
Attestazione mensile di liquidità
Il Tesoriere dei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, entro la data
odierna, deve trasmettere al Ministero
dell'Interno l'attestazione mensile relativa
alla liquidità a disposizione giacente nei
conti aperti presso la sezione di Tesoreria
(Circolare Ministero Interno n. 11/07).
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-
bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.
Trasmissione mensile dei dati
retributivi delle posizioni assicurative
individuali
Entro tale data devono essere inviati attra-
verso la Denuncia mensile analitica “Dma2”
(adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso
Uniemens, i dati retributivi e le informazioni
per implementare le posizioni assicurative
individuali degli iscritti alla Gestione
“Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44,
comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare
Inps 7 agosto 2012, n. 10.
Sabato giugno (*)20
Martedì giugno30
maggio 2015 SCADENZARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali 39
Anagrafe delle prestazioni
Scade oggi il termine entro il quale le
P.A., compresi gli Enti Locali, sono tenute
a trasmettere al Dipartimento della Fun-
zione pubblica, ai sensi dell’art. 53, com-
mi 12 e seguenti, del Dlgs. n. 165/01:
• la dichiarazione di non aver conferito o
autorizzato incarichi ai propri dipendenti
nell’anno precedente;
• la comunicazione, in via telematica o su
supporto magnetico, per ciascuno dei
propri dipendenti e distintamente per
ogni incarico conferito o autorizzato, dei
compensi erogati ai medesimi nell’anno
precedente, o della cui erogazione abbia-
no avuto comunicazione da soggetti
pubblici o privati;
• la comunicazione, in via telematica o su
supporto magnetico, dei compensi per-
cepiti dai propri dipendenti per gli incari-
chi relativi a compiti e doveri d’ufficio;
• l’elenco dei collaboratori esterni e dei
soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza nel semestre precedente, con
l’indicazione della ragione dell’incarico e
dell’ammontare dei compensi corrisposti.
Aggiornamento pubblicità incarichi di
Amministratore in Società pubbliche
Entro la data odierna i Responsabili indi-
viduati da ciascun Ente devono aggior-
nare, in caso di eventuali variazioni sugli
incarichi di Amministratore in Società
pubbliche di cui ai commi da 725 a 734
dell’art. 1 della Legge n. 296/06 (“Finan-ziaria 2007”), l’Albo ed il sito informatico
dei soci pubblici, ai sensi del comma 735
dello stesso art. 1, pena una sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.000
Euro (applicata anche agli Amministrato-
ri societari che non comunicano ai soci
pubblici il proprio incarico ed il relativo
compenso entro 30 giorni dal conferi-
mento ovvero, per le indennità di risulta-
to di cui al comma 725, entro 30 giorni
dal percepimento).
Una comunicazione analoga è prevista
anche dall’art. 22, comma 2, del Dlgs. n.
33/13 (“Decreto Trasparenza”).
Versamento somme da conto
corrente postale
Occorre entro il presente termine versare
in Tesoreria le somme disponibili sui con-
ti correnti postali in ottemperanza al
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla
Legge n. 920/84 – quindicina precedente.
Versamento somme da Agenti
della riscossione
Entro oggi gli Agenti della riscossione
versano alla Tesoreria comunale le som-
me riscosse nel mese precedente sui
conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,
lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).
Comunicazione dati relativi
ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni
– ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d.
“Decreto Irpef”) devono comunicare,
attraverso la “Piattaforma elettronica perle certificazioni”, i dati relativi ai debiti non
estinti, certi, liquidi ed esigibili per som-
ministrazioni, forniture e appalti e obbli-
gazioni relative a prestazioni professio-
nali, per i quali, nel mese precedente, sia
scaduto il termine di decorrenza degli
interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n.
231/02.
Versamento Iva su acquisti
in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti
operati nel primo trimestre 2015 (fatture
datate anno 2015) in ambito istituziona-
le, a seguito delle novità introdotte dal
comma 629, dell’art. 1 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità2015”) in materia di “split payment” e del
Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il
versamento deve essere effettuato trami-
te Modello “F24EP”, codice tributo 620E,
istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15
febbraio 2015 e non è compensabile con
altri crediti.
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite Model-
lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti
inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità
introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-
naio 2015 che determinano fisiologica-
mente, una volta esaurito l’eventuale cre-
dito Iva dell’anno 2014, un versamento
periodico di Iva.
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-
conto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-
mento deve essere operato telematica-
mente utilizzando il Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Con-
sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della pos-
sibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-
mite Modello “F24EP” delle ritenute alla
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2014
Entro tale data può essere compensato in
modo “orizzontale” il credito Iva maturato
nel 2014 per importi superiori a Euro 5.000
annui (importo modificato con Provvedi-
mento Agenzia Entrate 16 marzo 2012),
qualora sia stata inviata telematicamente
la Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a
Euro 15.000 annui, qualora non sia stato
apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il
“visto di conformità” o la firma dell’Organo
di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15
gennaio 2009), con anno di riferimento
2014 sul Modello “F24”, codice 6099.
Compensazione “orizzontale” credito
Iva 2013
Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva matu-
Mercoledì Luglio1°
Mercoledì Luglio15
Venerdì Luglio10
Giovedì Luglio16
maggio 2015SCADENZARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability
Centro Studi Enti Locali40
rato nel 2013 per importi superiori a Euro
5.000 annui (importo modificato con
Provvedimento Agenzia Entrate 16 mar-
zo 2012), essendo stata inviata telemati-
camente la Dichiarazione “Iva 2014” ma
inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non
sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva2014” il “visto di conformità” o la firma del-
l’Organo di revisione (Circolare Entrate n.
1 del 15 gennaio 2009), con anno di rife-
rimento 2013 sul Modello “F24”, codice
6099.
Contributo del 23,5% (30,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite
il nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzan-
do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.
98/10), del contributo del 23,5% (30,72%)
sui compensi comunque denominati,
corrisposti nel mese precedente per pre-
stazioni inerenti ai rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa di cui
all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir
(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-
colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,
Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di
conversione del Dl. n. 83/12, ha introdot-
to l’art. 46-bis, prevedendo una nuova
progressione di aliquote che arriverà al
33% dal 2018, ma che il comma 491 delle
Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”), modificando l’art. 1, comma 79,
della Legge n. 247/07, ha poi aumentato
dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota
per i soggetti che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-
bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i
lavoratori autonomi, titolari di posizione
fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestioneseparata” e che non risultino iscritti ad
altre gestioni di previdenza obbligatoria
né pensionati, l’aliquota contributiva è
pari al 27% per l’anno 2015 (vedi anche
Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 5).
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
Euro 5.000
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps, tramite il nuovo Model-
lo “F24EP” (approvato con Provvedimento
3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici
di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le
stesse modalità previste per i collabora-
tori coordinati e continuativi, dei contri-
buti sui compensi corrisposti nel mese
precedente ai lavoratori occasionali il cui
reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,
comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito
nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,
Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).
Versamento somme da conto
corrente postale
Occorre entro il presente termine versare
in Tesoreria le somme disponibili sui con-
ti correnti postali in ottemperanza al
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla
Legge n. 920/84 – quindicina precedente.
Attestazione mensile di liquidità
Il Tesoriere dei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, entro la data
odierna, deve trasmettere al Ministero
dell'Interno l'attestazione mensile relati-
va alla liquidità a disposizione giacente
nei conti aperti presso la sezione di Teso-
reria (Circolare Ministero Interno n.
11/07).
Approvazione del bilancio
di previsione 2015
Entro la data odierna il Consiglio comu-
nale dell’Ente provvede ad approvare il
bilancio di previsione per il 2015 e i rela-
tivi allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La
scadenza è stata ripetutamente proroga-
ta, in ultimo dal Dm. 13 maggio 2015,
pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 mag-
gio 2015.
Regolamenti, Imposte e tariffe
Nel caso in cui l’approvazione del bilancio
di previsione 2015 non venga ulterior-
mente prorogato, entro la presente data
scadono i termini per l’approvazione da
parte del Consiglio comunale del Regola-
mento dell’aliquota e della detrazione per
l’Addizionale all’Irpef 2015 (art. 1, Dlgs. n.
360/98), della Deliberazione relativa alle
aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 2015,
della Deliberazione relativa al Regola-
mento dell’aliquota dell’Imposta di scopo
2015 (art. 1, comma 145, Legge n. 296/06),
del Regolamento della Tasi e della Delibe-
razione relativa alle tariffe Tari 2015, delle
Deliberazioni relative alle tariffe dei tribu-
ti locali 2015, delle Deliberazioni relative
alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2015,
e del Regolamento per la disciplina delle
entrate 2015, delle tariffe e dei tassi di
copertura percentuale del costo di gestio-
ne dei “Servizi a domanda individuale” per
il 2015 (art. 1, comma 169, Legge n.
296/06).
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-
bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.
Trasmissione mensile dei dati
retributivi delle posizioni assicurative
individuali
Entro tale data devono essere inviati attra-
verso la Denuncia mensile analitica
“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le
informazioni per implementare le posizio-
ni assicurative individuali degli iscritti alla
Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi del-
l’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della
Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.
Rilevazione beni immobili P.A. 2014
Entro la data odierna tutte le Ammini-
strazioni statali e gli Enti pubblici (com-
presi quelli locali) devono inserire nella
banca-dati ”Immobili” del Portale Tesoro
(https://portaletesoro.mef.gov.it) le infor-
mazioni relative ai fabbricati e terreni
detenuti. Per ulteriori informazioni si
rimanda al Comunicato n. 107 del 15
maggio 2015, è il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze (vedi commento all’in-terno della presente Rivista).
(*) Il termine e i versamenti in scadenza inun giorno festivo sono automaticamenteprorogati al primo giorno feriale successivo.
Lunedì Luglio20
Venerdì Luglio31
Giovedì Luglio30
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Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle attività di un Ente Locale
Autori: N.Tonveronachi, F.Vegni, A.Nacci
“L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa” Raccolta 2010-2013
Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle attività di un Ente Locale
Autori: Alessandro Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni
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Timbro Studio/Ente e firma
Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 - Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - [email protected] - www.entilocaliweb.it
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