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FederalismoRivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo e della

ANNO V

responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali.

NUMERO

& Accountability5

3 23 24Bilancio eordinamentocontabileLa Sicilia rinviala riforma dellacontabilitàarmonizzata

ArmonizzazioneCriteri e modalità diripiano del disavanzodi amministrazionederivante dal riaccerta-mento straordinario deiresidui e dal “Fondocrediti di dubbiaesigibilità”

BilancioLa contabilizzazionedegli impegni di spesarelativi all’affidamentoIncarichi esternia legali

26 maggio 2015 - Supplemento ad Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2015

Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

Abbonamento annuale Federalismo & Accountability

EntiLocali:L[[PTHUHSL�KP�HNNPVYUHTLU[V�L�HWWYVMVUKPTLU[V�WYVMLZZPVUHSL�WLY�NSP�VWLYH[VYP�KLNSP�,U[P��3VJHSP

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Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed

interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali,

da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di

approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata

nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio

pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata

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Entilocalinewssettimanale

Rivista di aggiornamento ed approfondimento

professionale in materia di tributi, di riscossione e di

entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione

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Centro Studi Enti LocaliTributinewsCentro Studi Enti Locali

TributinewsRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale,

in materia di tributi e di entrate locali.

Imu

Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune

3 5 12Approfondimenti

L’applicazione dell’I-mu al settore agricolo

Quesiti

Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu

1

NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

quindicinale

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti

Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione

mensile di approfondimento in materia di appalti e

contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione

e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili

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Centro Studi Enti Locali

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& Accountability

Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e

della responsabilizzazione delle performance nella gestione

della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene

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Federalismo & Accountabilitymensile

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Servizi pubbliciLocali

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Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi

Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene

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Servizi Pubblici Localimensile

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Tel **..................................................................................................................... Fax ...................................................................................... (** campo obbligatorio)

Referente ** ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail ** .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(** campo obbligatorio)

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Personale9P]PZ[H�TLUZPSL�KP�HNNPVYUHTL[V�LK�HWWYVMVUKPTLU[V�WYVMLZZPVUHSL��PU�TH[LYPH�KP�7LYZVUHSL�L�KLNSP�0UJHYPJOP�LZ[LYUP��HWWSPJH[L�HS�*VTWHY[V�,U[P�3VJHSP

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& incarichi

Rivista di aggiornamento ed approfondimento

professionale, in materia di Personale e degli Incarichi

esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata

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Personale & Incarichimensile

Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività

LQ� PDWHULD� ¿VFDOH� GL� LQWHUHVVH� SHU� JOL� (QWL� /RFDOL� H�indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

Iva & FiscomensileIva e !sco

ANNO XII

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale

per gli operatori degli Enti Locali

Sostituti di imposta

Invio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012

5 6 7Province

Pubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino

Revisori Enti Locali

Deliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione

1

NUMERO

Enti Locali

Lunedi 7 Gennaio 2013

Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews .........................

Pacchetto B: Entilocalinews (formato PDF) + Servizi Pubblici Locali.........

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+ Iva+ Iva+ Iva

320,00 300,00300,00

€€€

NOTIZIARIO

Bilancio di previsione 2015: in G.U. il Decreto con la proroga al 30 luglio

Armonizzazione: criteri e modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante

dal riaccertamento straordinario dei residui e dal “Fondo crediti di dubbia esigibilità”

Rendiconto 2014: approvati i Modelli di certificazione per Province, Comuni,

Unioni di Comuni e Comunità montane

Personale e bilancio: le modalità per predisporre e inviare il Conto annuale

per il 2014

“Fondo di solidarietà comunale”: il Viminale rende note le quote 2015

spettanti ai singoli Comuni

“Split payment” e “reverse charge”: definite le modalità di contabilizzazione

in bilancio

“Spending review”: ripartito il contributo delle Province e delle Città

metropolitane alla finanza pubblica

Trasferimenti erariali: tra le novità, numerose opportunità per finanziare

opere pubbliche

Edilizia scolastica: definite le modalità di richiesta per sblocco del Patto di

stabilità per Province e Città metropolitane

Debiti P.A.: le indicazioni del Mef sulle attività di monitoraggio e controllo

dei pagamenti

“Pcc”: indicazioni in materia di ricognizione dei debiti P.A.

Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 4,88%

in ragione annuale la misura degli interessi di mora

Mutui Enti Locali: la Cassa DD.PP. avvia la rinegoziazione per 4.400 Comuni

Mutui Province e Città metropolitane: definite le modalità di attuazione

della sospensione prevista dalla “Legge di stabilità”

Mutui Enti Locali: determinati il tasso annuale massimo e quelli da applicare

su quelli a tasso variabile per il I semestre 2015

Revisori Enti Locali: deliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida” per il

Questionario al rendiconto della gestione 2014

Imposta di bollo virtuale: nuovi chiarimenti delle Entrate sulle modalità

di assolvimento

Imposta di bollo virtuale: nuovi chiarimenti sul pagamento sui documenti

informatici rilevanti ai fini tributari

Istat: pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita

a marzo 2015

maggio 2015

Centro Studi Enti Locali

SOMMARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

1

Federalismo & AccountabilityMensile di approfondimento sulle tematiche

del Federalismo e della responsabilizzazione

delle performance nella gestione della “cosa

pubblica” applicate al Comparto Enti Locali

Collaborano alla Rivista:

Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente

Università Cattolica, Esperto della Pubblica Amministra-

zione, Pubblicista

Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,

Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Econo-

mia aziendale

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e

Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia

di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,

Consulente Ancirisponde

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate

Roma

Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio Finan-

za Locale del Ministero dell'Interno

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e

Revisore contabile, Presidente Commiss. Fiscalità Enti

pubblici Cndcec

Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,

Esperto in fiscalità Enti pubblici

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revi-

sore contabile, Consulente e formatore P.A.

Dott. Roberto Camporesi, Dottore Commercialista,

Revisore contabile, Componente della Commissione

“Governance delle partecipate” Cndcec

Rag. Giosuè Boldrini, Senior partner Studio Commer-

ciale Associato Boldrini di Rimini, Revisore contabile

Dott.ssa Silvia Capacci, Responsabile Servizi finanziari

Comune di Monte San Savino (Ar)

Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici,

Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche

Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici,

Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche

Alexia Delfino, Allieva ordinaria Settore Scienze econo-

miche, Scuola superiore Sant’Anna di Studi universitari e

di Perfezionamento, Pisa

Dott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autricedi pubblica-

zioni in materia di tributi locali

Comitato di redazione:

Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Veronica Potenza,

Edoardo Rivola

Segreteria di redazione: Ambra Valori

Versione editoriale: Grafiche Leonardo

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario:

Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN

ISO 9001: 2008 certificato da Certiquality

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237

E-Mail: [email protected]

Sito internet: www.entilocaliweb.it

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in

data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della

stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del

Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Leg-

ge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

Federalismo& Accountability& Accountability

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GLI APPROFONDIMENTI

La Sicilia rinvia la riforma della contabilità armonizzata

di Riccardo Compagnino, Calogero Di Liberto ei Nicola Tonveronachi

La contabilizzazione degli impegni di spesa relativi all’affidamento

di incarichi esterni a legali

di Ivan Bonitatibus

La contabilità è utile solo se rispetta i tempi

di Riccardo Compagnino

Il bilancio di previsione 2015 della Regione Sicilia

di Riccardo Compagnino

I QUESITI DEL MESE

Fattura elettronica: una nota di credito relativa ad una fattura rifiutata

dev’essere accettata ?

di Cesare Ciabatti

Fatturazione elettronica: possono essere accettate le fatture emesse prima

del 30 marzo acquisite dal Comune in data successiva ?

di Cesare Ciabatti

Variazione bilancio di previsione: quali sono le conseguenze della mancata

ratifica nei tempi previsti da parte del Consiglio comunale?

di Giuseppe Vanni

IL PARERE DELLA CORTE

Note della Corte

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali

FocusResponsabilità amministrativa: condanna del Ragioniere di un Comune

per gli interessi maturati su fatture pagate in ritardo

Corte dei conti

Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello

Sentenza n. 276 del 14 aprile 2014

di Antonio Tirelli

LO SCADENZARIO

maggio 2015SOMMARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali2

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maggio 2015

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO5

3

Federalismo& Accountability& Accountability

Bilancio di previsione 2015:in G.U. il Decreto con la proroga al 30 luglio

E’ stata ufficializzata, con la

pubblicazione sulla G.U. n.

115 del 20 maggio 2015 del

Dm. 13 maggio 2015, la

preannunciata proroga del

bilancio di previsione 2015

per gli Enti Locali dal 31

maggio al 30 luglio 2015.

A incidere sulla decisione

dell’Esecutivo di dare il via

libera all’ennesimo slitta-

mento della scadenza è sta-

to il fatto che il c.d. “DecretoEnti Locali” - che dovrebbe

introdurre importanti misu-

re finanziarie e ordina men-

tali – è ancora in via di defi-

nizione.

NOTIZIARIO

E’ stato inserito, sul portale

Arconet, il Dm. Mef 2 aprile

2015, in corso di pubblicazio-

ne sulla Gazzetta Ufficiale,

emanato di concerto con il

Ministero dell’Interno, affe-

rente i criteri e le modalità di

ripiano dell’eventuale mag-

gior disavanzo di amministra-

zione derivante dal riaccerta-

mento straordinario dei resi-

dui e dal primo accantona-

mento al “Fondo crediti di dub-bia esigibilità” (“Fcde”), di cui

all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n.

118/11, a seguito dell’intesa

sancita in Conferenza unifica-

ta nella riunione del 26 feb-

braio 2015.

Si ricorda che l’art. 3, comma

16, del Dlgs. n. 118/11, preve-

de che, in attesa del Decreto

di cui all’art. 3, comma 15, del

Dlgs. n. 118/11, i criteri e le

modalità di ripiano dell’even-

tuale maggiore disavanzo al

1° gennaio 2015 rispetto al

risultato di amministrazione

al 31 dicembre 2014, derivan-

te dalla rideterminazione del

risultato di amministrazione a

seguito del riaccertamento

straordinario dei residui, sono

definiti, attraverso un Dm.

Mef, di concerto con il Mini-

stero dell’Interno, previa inte-

sa in sede di Conferenza Unifi-

cata.

Tale Decreto deve attenersi ai

seguenti criteri:

1) utilizzo di quote accantona-

te o destinate del risultato di

amministrazione per ridurre

la quota del disavanzo di

amministrazione;

2) ridefinizione delle tipologie

di entrata utilizzabili ai fini del

ripiano del disavanzo;

3) individuazione di eventuali

altre misure finalizzate a con-

sentire un sostenibile passag-

gio alla disciplina contabile

prevista dal Decreto in com-

mento.

L’art. 3, comma 17, del Dlgs. n.

118/11, prevede che, nelle

more dell’adozione del Decre-

to in questione, la copertura

dell’eventuale disavanzo di

amministrazione di cui all’art.

14, commi 2 e 3, del Dpcm. 28

dicembre 2011, può essere

effettuata fino all’esercizio

2042 da parte degli Enti coin-

volti nella sperimentazione

che hanno effettuato il riac-

certamento straordinario dei

residui nel 2012, e fino al 2043

da parte degli Enti coinvolti

nella sperimentazione che

hanno effettuato il riaccerta-

mento straordinario dei resi-

dui nel 2014.

L’art. 1 del Decreto presenta

una definizione del maggiore

disavanzo; infatti, ai sensi della

norma in parola, “in caso didisavanzo di amministrazioneal 1° gennaio 2015 derivantedal riaccertamento straordina-rio dei residui di cui all’art. 3,comma 7, del Dlgs. n. 118/11,risultante dalla voce ‘totaleparte disponibile’ del prospettodi cui all’Allegato 5/2 al Dlgs. n.118/11 se presenta un importonegativo, per maggiore disa-vanzo si intende:1. l’importo della voce ‘totaleparte disponibile’ del prospettodi cui all’Allegato 5/2 al Dlgs. n.118/11, se il risultato di ammi-nistrazione al 31 dicembre2014, determinato in sede direndiconto, è positivo o pari a 0;2. la differenza algebrica tra lavoce ‘totale parte disponibile’ ela voce ‘risultato di amministra-zione al 31 dicembre 2014determinato nel rendiconto2014’ del prospetto di cui all’Al-legato 5/2 al Dlgs. n. 118/11, seil risultato di amministrazioneal 31 dicembre 2014, determi-nato in sede di rendiconto, ènegativo”.

Con riguardo agli Enti speri-

mentatori che hanno effet-

tuato il riaccertamento straor-

dinario dei residui al 1° gen-

naio 2012 determinando un

disavanzo di amministrazio-

ne, per maggiore disavanzo di

amministrazione risultante

alla data del 1° gennaio 2012,

deve intendersi:

● l’importo del disavanzo di

amministrazione al 1° gen-

naio 2012, determinato dopo

avere dato copertura al “Fon-do svalutazione crediti” (suc-

cessivamente rinominato

“Fondo crediti di dubbia esigi-bilità”), agli eventuali ulteriori

accantonamenti, e alle quote

vincolate del risultato di

amministrazione, qualora

quest’ultimo alla data del 31

dicembre 2011 sia risultato

positivo o pari a 0;

● la differenza tra il disavanzo

di amministrazione al 1° gen-

naio 2012, determinato dopo

avere dato copertura al “Fon-do svalutazione crediti” (suc-

cessivamente rinominato

“Fondo crediti di dubbia esigi-bilità”), agli eventuali ulteriori

accantonamenti, e alle quote

vincolate del risultato di

amministrazione, qualora

quest’ultimo alla data del 31

dicembre 2011 sia risultato

negativo.

Armonizzazione:criteri e modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dalriaccertamento straordinario dei residui e dal “Fondo crediti di dubbia esigibilità”

maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali4

Con riguardo invece agli Enti

sperimentatori che hanno

operato il riaccertamento

straordinario al 31 dicembre

2012 determinando un disa-

vanzo di amministrazione, per

maggiore disavanzo di ammi-

nistrazione alla data del 31

dicembre 2012 si intende la

sommatoria dei seguenti

importi determinati sulla base

delle risultanze del riaccerta-

mento straordinario:

la differenza tra i residui attivi

e i residui passivi definitiva-

mente cancellati, se positiva;

la differenza tra i residui attivi

e i residui passivi reimputati

agli esercizi successivi al 2012,

se positiva;

l’accantonamento al “Fondocrediti di dubbia esigibilità” al

31 dicembre 2012;

gli accantonamenti di quote

del risultato di amministrazio-

ne effettuati in attuazione

della disciplina sperimentale;

le quote vincolate del risulta-

to di amministrazione a segui-

to della cancellazione di resi-

dui passivi.

Per gli Enti sperimentatori che

hanno effettuato il riaccerta-

mento straordinario dei resi-

dui al 1° gennaio 2014 deter-

minando un disavanzo di

amministrazione negativo

alla voce “totale parte disponi-bile” del prospetto concernen-

te il risultato di amministra-

zione allegato alla Delibera di

Giunta, per maggiore disavan-

zo di amministrazione al 1°

gennaio 2014, si intende:

● l’importo della voce “totaleparte disponibile” del prospet-

to predetto se il risultato di

amministrazione al 31 dicem-

bre 2013, determinato in sede

di rendiconto, risulti positivo o

pari a 0;

● la differenza tra la voce

“totale parte disponibile” e la

voce “risultato di amministra-zione al 31 dicembre 2013determinato nel rendiconto2013” del ridetto prospetto, se

il risultato di amministrazione

al 31 dicembre 2013, determi-

nato in sede di rendiconto,

risulti negativo.

Per le Regioni il maggior disa-

vanzo di amministrazione

derivante dal riaccertamento

straordinario dei residui è

determinato:

- al netto del disavanzo deri-

vante dal debito autorizzato e

non contratto alla data del

riaccertamento straordinario;

- evitando compensazioni con

il risultato di amministrazione

riguardante il perimetro sani-

tario che non può essere

destinato a copertura dell’e-

ventuale disavanzo da riaccer-

tamento straordinario. Il mag-

giore disavanzo derivante dal

riaccertamento è determinato

dalla sola gestione non sani-

taria;

- incrementato, per le Regioni

che hanno partecipato alla

sperimentazione, dell’even-

tuale disavanzo derivante dal-

la differenza tra i residui attivi

e passivi reimputati agli eser-

cizi successivi, se positiva, in

attuazione dell’art. 3, comma

4-bis, del Dlgs. n. 118/11.

Per gli Enti sperimentatori, il

maggior disavanzo di ammi-

nistrazione derivante dal riac-

certamento straordinario può

essere determinato conside-

rando anche il maggior

importo del “Fondo crediti didubbia esigibilità” accantona-

to nel risultato di amministra-

zione in occasione del rendi-

conto 2013 o del rendiconto

2014 rispetto al medesimo

“Fondo crediti di dubbia esigi-bilità” nel risultato di ammini-

strazione dell’esercizio prece-

dente, al fine di assicurarne

l’adeguatezza, nel rispetto del

principio contabile applicato

della contabilità finanziaria, al

netto degli utilizzi del Fondo

nel corso dell’esercizio e del-

l’importo del Fcde stanziato

nel bilancio di previsione per

il corrispondente esercizio.

Tale incremento può essere

operato solo una volta, con

riferimento all’esercizio 2013

o con riferimento all’esercizio

2014.

L’art. 1, infine, dispone che gli

Enti sperimentatori che regi-

strano un disavanzo al 31

dicembre 2014 potranno

adottare le modalità di coper-

tura previste dall’art. 3, com-

ma 17, del Dlgs. n. 118/11, per

la quota del disavanzo deri-

vante dal riaccertamento

straordinario non ripianata al

31 dicembre 2014, determina-

ta quale differenza tra il mag-

giore disavanzo risultante alla

data del riaccertamento

straordinario e gli importi del

disavanzo di amministrazione

applicati in spesa del bilancio

di previsione, a decorrere dal-

l’esercizio in cui è stato effet-

tuato il riaccertamento straor-

dinario fino all’esercizio 2014.

L’art. 2 fissa le modalità del

ripiano, prevedendo che il

disavanzo al 1° gennaio 2015

determinato a seguito del

riaccertamento straordinario

d’importo corrispondente al

disavanzo individuato in sede

di approvazione del rendicon-

to 2014 è ripianato dalle

Regioni secondo le modalità

di cui all’art. 42, comma 12, del

Dlgs. n. 118/11, e dagli Enti

Locali secondo le modalità

previste dall’articolo 188 del

Tuel. Le modalità di recupero

del maggiore disavanzo

determinato a seguito del

riaccertamento straordinario

dovranno essere tempestiva-

mente definite con Delibera

di Consiglio, non oltre 45 gior-

ni dalla data di approvazione

della Delibera di Giunta con-

cernente il riaccertamento

straordinario. Tale Delibera

consiliare, corredata del pare-

re dell’Organo di revisione,

dovrà altresì indicare l’impor-

to del recupero annuale da

ripianare in quote costanti nei

singoli esercizi, fino al com-

pleto recupero.

Gli Enti sperimentatori, in

sede di rendiconto 2014,

dovranno indicare le modalità

di recupero del maggiore

disavanzo derivante dal riac-

certamento straordinario non

ripianato alla data del 31

dicembre 2014, determinan-

do l’importo del recupero

annuale da ripianare in quote

costanti nei singoli esercizi,

fino al completo recupero.

Il maggiore disavanzo potrà

essere ripianato anche con i

proventi da alienazione dei

beni patrimoniali disponibili,

nel rispetto delle modalità di

accertamento di cui al princi-

pio applicato della contabilità

finanziaria.

Nelle more della realizzazione

dei proventi da alienazione

patrimoniale, il maggiore

disavanzo sarà ripianato per

l’intero importo, senza opera-

re la decurtazione delle entra-

te derivanti dall’alienazione

dei beni patrimoniali disponi-

bili destinate a tale scopo, e

nel Titolo I della spesa sarà

accantonato un fondo d’im-

porto pari a quello delle

entrate derivanti dall’aliena-

zione di tali beni che si inten-

de destinare al ripiano del

disavanzo. Successivamente,

una volta accertata l’entrata

derivante da alienazione dei

beni patrimoniali disponibili

destinata al ripiano del disa-

vanzo, sarà approvata una

variazione di bilancio che

riduca il fondo predetto, desti-

nando l’entrata a copertura

del disavanzo e ridistribuendo

il residuo disavanzo tra l’eser-

cizio in corso e gli esercizi suc-

cessivi, secondo le modalità

previste dall’art. 3, commi 15 e

16, del Dlgs. n. 118/11, indivi-

duando l’importo minimo del

recupero annuale da ripianare

nei singoli esercizi, fino al

completo recupero.

Le modalità di ripiano del

maggiore disavanzo potran-

no comprendere anche:

a) lo svincolo delle quote vin-

colate del risultato di ammini-

strazione formalmente attri-

maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 5

buite dall’Ente;

b) la cancellazione del vincolo

di generica destinazione agli

investimenti, escluse le even-

tuali quote finanziate da debi-

to.

All’Organo di revisione spetta

il compito di vigilare e segna-

lare la mancata adozione del-

le Delibere consiliari concer-

nenti la determinazione delle

modalità di ripiano di disa-

vanzo e l’applicazione delle

quote di disavanzo al bilancio.

In caso di esercizio provviso-

rio, l’applicazione al bilancio

del ripiano del maggiore disa-

vanzo si realizza al momento

dell’approvazione del bilancio

di previsione.

Le modalità di ripiano del

maggiore disavanzo in parola

potranno essere adottate

anche dagli Enti sperimenta-

tori, per le quote di maggior

disavanzo derivante dal riac-

certamento straordinario che

non risultino ancora ripianate

al 31 dicembre 2014.

L’art. 3 è dedicato al “Fcde” e

dispone che potrà essere

accantonato a tale Fondo una

quota del risultato di ammini-

strazione al 1° gennaio 2015,

rideterminato a seguito del

riaccertamento straordinario

dei residui, utilizzando anche

le eventuali quote del risulta-

to di amministrazione accan-

tonate negli esercizi prece-

denti al “Fondo svalutazionecrediti”, compresi quelli effet-

tuati a seguito dell’iscrizione

in bilancio del Fondo svaluta-

zione crediti di cui all'art. 6,

comma 17, del Dl. n. 95/12.

L’art. 4 dispone che in sede di

approvazione del rendiconto

2015 tutti gli Enti, che a segui-

to del riaccertamento straor-

dinario dei residui avranno

registrato un maggiore disa-

vanzo, dovranno verificare se

il risultato di amministrazione

al 31 dicembre 2015 risulti

migliorato rispetto al disavan-

zo al 1° gennaio 2015 derivan-

te dal riaccertamento straor-

dinario, per un importo pari o

superiore rispetto all’ammon-

tare di disavanzo applicato al

bilancio di previsione 2015,

aggiornato ai risultati del riac-

certamento straordinario e

dell’approvazione del con-

suntivo 2014.

Qualora il disavanzo applicato

all’esercizio 2015 non risulti

recuperato, la quota non recu-

perata nel corso del 2015 e l’e-

ventuale maggiore disavanzo

registrato rispetto al risultato

al 1° gennaio 2015 saranno

interamente applicate al pri-

mo esercizio del bilancio di

previsione 2016-2018, in

aggiunta alla quota del recu-

pero del maggiore disavanzo

derivante dal riaccertamento

straordinario prevista per l’e-

sercizio 2016 e di eventuali

quote di recupero di disavan-

zo previste da piani di rientro

in corso di attuazione.

Il recupero dell’eventuale

maggiore disavanzo registra-

to rispetto al risultato al 1°

gennaio 2015 potrà essere

ripianato negli esercizi consi-

derati nel bilancio di previsio-

ne, e in ogni caso non oltre la

durata della consiliatura, con-

testualmente all’adozione di

una Delibera consiliare avente

ad oggetto il Piano di rientro

di tale quota del disavanzo,

secondo le modalità previste

dall’art. 42, comma 12, del

Dlgs. n. 118/11, per le Regioni

e gli Enti regionali e dall’art.

188 del Tuel per gli Enti Locali.

Annualmente, a decorrere

dall’esercizio 2016, in sede di

approvazione del rendiconto,

occorrerà verificare se il risul-

tato di amministrazione al 31

dicembre di ciascun anno

risulti migliorato rispetto al

disavanzo al 31 dicembre del-

l’esercizio precedente. Qualo-

ra il disavanzo applicato non

risulti recuperato, la differenza

non recuperata nel corso del-

l’esercizio, ovvero il maggiore

disavanzo registrato, dovrà

interamente essere applicata

al primo esercizio del bilancio

di previsione in corso di

gestione, in aggiunta alla quo-

ta del recupero del maggiore

disavanzo derivante dal riac-

certamento straordinario pre-

vista per tale esercizio.

Gli Enti sperimentatori che

registrano un disavanzo al 31

dicembre 2014, in tutto o in

parte imputabile al riaccerta-

mento straordinario, dovran-

no effettuare le verifiche pre-

dette a decorre dall’esercizio

2015. Il recupero dell’eventua-

le quota del disavanzo non

derivante dal riaccertamento

straordinario può essere ripia-

nato negli esercizi considerati

nel bilancio di previsione, in

ogni caso non oltre la durata

della consiliatura, contestual-

mente all’adozione di una

Delibera consiliare avente ad

oggetto il Piano di rientro di

tale quota del disavanzo,

secondo le modalità previste

dall’art. 42, comma 12, del

Dlgs. n. 118/11 per le Regioni

e di cui all’art. 188 Tuel per gli

Enti Locali.

La Relazione sulla gestione al

rendiconto dovrà analizzare la

quota di disavanzo ripianata

nel corso dell’esercizio, distin-

guendo il disavanzo riferibile

al riaccertamento straordina-

rio da quello derivante dalla

gestione. La stessa Relazione

dovrà anche analizzare la

quota ripianata dell’eventuale

disavanzo tecnico di cui

all’art. 3, comma 13, del Dlgs.

n. 118/11. In caso di mancato

recupero del disavanzo, la

Relazione dovrà indicare le

modalità di copertura da pre-

vedere in occasione dell’ap-

plicazione al bilancio in corso

di gestione delle quote non

ripianate.

La Nota integrativa al bilancio

di previsione dovrà precisare

le modalità di copertura del-

l’eventuale disavanzo applica-

to al bilancio distintamente

per la quota derivante dal

riaccertamento straordinario

rispetto a quella derivante

dalla gestione ordinaria.

La stessa Nota integrativa

dovrà dimostrare anche le

modalità di copertura conta-

bile dell’eventuale disavanzo

tecnico di cui all’art. 3, comma

13, del Dlgs. n. 118/11.

maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali6

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.

88 del 16 aprile 2015 il Decreto

8 aprile 2015, recante “Appro-vazione dei Modelli di certifica-zione del rendiconto al bilancio2014 delle Amministrazioni pro-vinciali, dei Comuni, delle Comu-nità montane e delle Unioni deiComuni”.Il testo, reso disponibile anche

sul sito del Ministero dell’Inter-

no – Direzione centrale della

Finanza locale, è corredato dai

Modelli approvati che dovran-

no essere trasmessi entro il 31

maggio 2015, direttamente

alla Direzione centrale della

Finanza locale, esclusivamente

tramite Posta elettronica certi-

ficata (all’indirizzo [email protected]) e con fir-

ma digitale dei sottoscrittori:

Segretario, Responsabile del

“Servizio finanziario” e Organo

di revisione economico–finan-

ziario.

Gli Enti Locali dovranno far

pervenire 2 file in formato

“xml”: il primo contenente i

dati del certificato firmato digi-

talmente, il secondo con le

informazioni riguardanti il tipo

di certificato (preventivo o al

rendiconto), l’anno cui si riferi-

sce e i dati identificativi dei

soggetti referenti per la sua

trasmissione.

I dati finanziari delle certifica-

zioni devono essere espressi in

Euro senza arrotondamenti e,

“ai fini della predisposizione delcertificato, non è più richiestal’omologazione ministeriale delsoftware, fermo restando l’esi-genza di attenersi accurata-mente a tutte le indicazioni eistruzioni previste nel presenteDecreto”.

Come di consueto, per accede-

re al sito della Finanza locale,

gli Enti Locali potranno usare

le credenziali impiegate gli

scorsi anni e, per poter consi-

derare assolto l’adempimento,

dovranno attendere la comu-

nicazione di buon esito della

trasmissione.

L’art. 1, comma 2, specifica che i

Comuni e le Comunità monta-

ne della Valle d’Aosta devono

compilare e trasmettere solo le

Sezioni (Quadri) del certificato

di cui all'Allegato tecnico.

Infine, gli Enti Locali che hanno

preso parte alla sperimentazio-

ne dell’armonizzazione dei

sistemi contabili devono com-

pilare e trasmettere, oltre alla

certificazione del rendiconto al

bilancio 2014, anche quella

relativa ai nuovi sistemi conta-

bili di cui al Dlgs. n. 118/11,

integrato e modificato dal

Dlgs. n. 126/14, riportate in

allegato al Decreto in com-

mento.

Rendiconto 2014:approvati i Modelli di certificazione per Province, Comuni, Unionidi Comuni e Comunità montane

Il Ministero dell’Economia e

delle Finanze - Dipartimento

della Ragioneria generale del-

lo Stato, con la Circolare n. 17

del 24 aprile 2015, pubblicata

il 28 aprile 2015 sul proprio

sito internet, ha fornito le istru-

zioni per l’acquisizione, nel

Sistema informativo “Sico”

(“Sistema conoscitivo”), dei dati

di organico e di spesa del per-

sonale dipendente dalle Pub-

bliche Amministrazioni per

l’anno 2014 (Conto annuale).

Le informazioni acquisite

attraverso il Conto annuale

consentono, rispettivamente:

- alla Corte dei conti, di predi-

sporre il Referto sul costo del

lavoro da presentare al Parla-

mento ai sensi dell’art. 60 del

Dlgs. n. 165/01 – comprensivo

anche del monitoraggio della

Contrattazione integrativa

previsto all’art. 40-bis dello

stesso Decreto – e di utilizzare

le informazioni raccolte per le

attività di certificazione degli

oneri contenuti nelle relazioni

tecniche dei Contratti collettivi

di lavoro del pubblico impiego

stipulati dall’Aran e dal Gover-

no stesso;

- al Governo, di adottare deci-

sioni di finanza pubblica in

tema di pubblico impiego e di

quantificare gli oneri dei Con-

tratti e degli incrementi retri-

butivi del personale statale

non contrattualizzato;

- all’Aran, di quantificare gli

oneri per i rinnovi contrattuali

e di predisporre il rapporto

sull’evoluzione delle retribu-

zioni di fatto dei pubblici

dipendenti;

- all’Istat, di predisporre le sta-

tistiche sul pubblico impiego;

- ad altri Organismi pubblici, di

utilizzare per fini conoscitivi i

dati pubblicati sul web;

- al Parlamento, di verificare le

relazioni tecniche dei provve-

dimenti legislativi sul pubblico

impiego;

- al Ministero dell’Interno, di

predisporre le elaborazioni

previste dall’art. 95 del Dlgs. n.

267/00, in materia di Censi-

mento degli Enti Locali;

- al Ministero della Salute, di

predisporre le elaborazioni di

competenza sui dati di specifi-

co interesse.

Il periodo previsto per l’invio

dei dati relativi alla Relazione

va dal 29 aprile al 1º giugno

2015.

La rilevazione riguarda anche

le Regioni a Statuto speciale,

nel rispetto dell’autonomia

regionale, e le Province auto-

nome di Trento e Bolzano, che

invieranno i dati del Conto

annuale con riferimento al

Contratto regionale e provin-

ciale e con le medesime proce-

dure d’invio e termini di sca-

denza. Gli Enti della Regione

Friuli Venezia Giulia che appli-

cano il Contratto collettivo

regionale degli Enti Locali

invieranno i dati tramite la

Regione.

Modulistica

I Modelli in formato elettroni-

co, disponibili all’indirizzo

www.homepagesico.mef.gov.it,

non devono essere inviati in

forma cartacea ad alcuna delle

Istituzioni coinvolte, in quanto

le stesse hanno diretto acces-

so ai dati attraverso il Sistema

informativo “Sico”.

Sito internet e help deskSullo stesso sito internet saran-

no rese note tutte le ulteriori

informazioni e comunicazioni

utili al corretto svolgimento

della rilevazione. Gli interessati

hanno inoltre la possibilità di

consultarvi le risposte alle

domande più frequenti poste

dalle Istituzioni tenute all’invio

Personale e bilancio:le modalità per predisporre e inviare il Conto annuale per il 2014

maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 7

dei dati. L’help desk assicura

poi l’assistenza necessaria alla

soluzione di problematiche

tecniche.

Funzioni dell’Organo di con-

trollo interno

I Modelli di rilevazione devono

essere sottoscritti, al fine di

certificarne la conformità con

le scritture amministrative e

contabili, oltre che dal Respon-

sabile del procedimento

amministrativo, anche dal Pre-

sidente del Collegio dei Revi-

sori. Nella Circolare viene ricor-

dato che il Sistema “Sico” rila-

scia la certificazione del Conto

annuale solo in assenza di

squadrature. Pertanto, per

poter firmare il Modello certifi-

cato, è necessario avere rimos-

so le squadrature presenti nei

dati.

In applicazione dell’art. 40-bisdel Dlgs. n. 165/01, inoltre, l’Or-

gano di controllo interno indi-

viduato al comma 1 vigilerà

sugli specifici adempimenti di

pubblicazione della Tabella n.

15 e della Scheda informativa

n. 2.

Richiesta nuove utenze

Le Istituzioni che inviano i dati

per la prima volta devono

richiedere il rilascio delle uten-

ze utilizzando lo specifico

Modello, disponibile nella

Sezione di download del sito

www.homepagesico.mef.gov.ital link“Modulo di richiesta uten-ze”.

La richiesta va effettuata tra-

mite la Ragioneria territoriale

competente, che inoltrerà il

Modello, compilato in ogni sua

parte, all’indirizzo

[email protected] e, ottenu-

ta l’utenza, provvederà ad

inviarla all’indirizzo e-mail del

Responsabile del procedimen-

to amministrativo dell’Istitu-

zione richiedente.

In caso di carenza in ordine a

questi adempimenti (mancato

invio dei dati ovvero di invio di

informazioni incomplete e/o

chiaramente inattendibili) si

applica, al Responsabile della

rilevazione, la sanzione pecu-

niaria prevista dagli artt. 7 e 11

del Dlgs. n. 322/89, come

modificati dall’art. 3 comma 74

della Legge n. 244/07 (“Finan-ziaria 2008”).

Novità della rilevazione per

l’anno 2014

Già dalla scorso anno – in appli-

cazione dell’art. 2, commi 10 e

11, del Dl. n. 101/13 convertito

dalla Legge n. 125/2013 – era

stata ampliata la platea delle

Amministrazioni coinvolte dal-

la rilevazione, arrivando a inclu-

dere tutte le P.A. censite dall’I-

stat nella Lista “S13”, con esclu-

sione dei soli Organi costituzio-

nali, e le Società partecipate

direttamente o indirettamente

dalle P.A., con le esclusioni pre-

viste dal comma 11.

Queste Amministrazioni

potranno nuovamente utiliz-

zare il Modello semplificato

che era stato messo a loro

disposizione lo scorso anno,

ma con una tempistica allinea-

ta a quella di tutti gli altri Enti

tenuti alla rilevazione del con-

to annuale.

Riportiamo qui di seguito le

novità relative al contenuto

delle Schede informative e a

quello delle Tabelle che com-

pongono il Modello del Conto

annuale.

Schede informative e Tabelle

1. “Scheda informativa 1”:

aggiornate le domande pre-

senti per ciascun contratto; il

campo “note e suggerimenti” è

stato ampliato. Inoltre, per i

Modelli acquisiti tramite “Ftp” e

“Kit excel”, sono state sviluppa-

te funzioni che recuperano in

modo automatico alcuni dati

comunicati con la “schedainformativa 1” della rilevazione

dell’anno precedente, evitan-

do così di doverli comunicare

nuovamente con il rischio di

generare scarti dell’intero

modello nel caso di incomple-

ta o errata comunicazione. Per

tali informazioni andranno

comunicate unicamente le

variazioni intervenute rispetto

alla rilevazione dell’anno pre-

cedente. Nel caso di compila-

zione tramite la modalità webtali informazioni risulteranno

già caricate negli appositi

campi.

Nella Sezione:

1.Informazioni istituzione:

- Partita Iva, Codice fiscale e

indirizzo sono riportati auto-

maticamente da “Sico”; nel

caso in cui l’Istituzione debba

apportare delle modifiche,

dovrà inviare una mail a [email protected];

- telefono, fax, e-mail e indiriz-

zo web: se non indicati nel

“kit/Ftp” saranno recuperati

automaticamente da “Sico” i

valori comunicati l’anno pre-

cedente;

2. Componenti del Collegio dei

Revisori (o Organo equivalen-

te):

- i dati dell’intero Collegio

saranno riportati automatica-

mente da “Sico” se non indicati

dall’Istituzione nel kit/Ftp;

- nel caso in cui vengano

comunicate tutte le informa-

zioni richieste per uno solo dei

componenti del Collegio, que-

ste saranno trasferite in “Sico”

ma per gli altri componenti del

Collegio nulla verrà caricato

attingendo dalla rilevazione

dell’anno precedente. In caso

di variazione delle informazio-

ni relative al Collegio, andran-

no quindi comunicati i dati

relativi a tutti i suoi compo-

nenti. Tali informazioni saran-

no acquisite solo se complete

e formalmente corrette

(cognome, nome, e-mail).3. Responsabile del procedi-

mento amministrativo:

le informazioni relative a

cognome, nome, telefono, e-mail del “Responsabile del pro-cedimento amministrativo”

devono essere obbligatoria-

mente presenti in ogni Model-

lo inviato tramite “kit/Ftp” (il

numero di fax non è più obbli-

gatorio). Nel caso in cui tali

informazioni risultino incom-

plete o non formalmente cor-

rette, il modello sarà comun-

que acquisito in “Sico” ma

resterà in “acquisizione attiva”

per essere integrato con i dati

mancanti, preferibilmente in

modalità web.

4. nella Sezione del Referente

da contattare:

a differenza Responsabile del

procedimento, i dati relativi al

“Referente da contattare” non

sono obbligatori né verranno

recuperati i dati dell’anno pre-

cedente (solo modalità di

acquisizione web). Saranno

acquisiti in “Sico” i dati inviati in

modalità “kit/Ftp” solo se for-

malmente corretti e completi

(cognome, nome, telefono, e-mail). Poiché la presenza di

queste informazioni agevola le

eventuali comunicazioni con

l’Istituzione, si raccomanda di

prestare particolare attenzio-

ne a ciò che viene comunicato.

2. “Scheda Informativa 1A”:

Alcune domande sono state

eliminate ed altre sono state

leggermente modificate nel

testo. Per “Unioni di Comuni” e

“Comunità montane” l’elenco

delle Istituzioni partecipanti è

ampliato sino a contenere 50

codici e posizionato in fondo

alla scheda.

3. Tabella 1 – “Personale dipen-dente a tempo indeterminato epersonale dirigente in servizio al31 dicembre”:

- il campo “Provvedimento diriferimento della dotazioneorganica” rimane obbligatorio.

La modalità web di acquisizio-

ne dei dati proporrà quanto

indicato nell’anno precedente

che potrà essere eventual-

mente aggiornato dall’Istitu-

zione. Se non valorizzato sul

“kit/Ftp” sarà recuperato auto-

maticamente il dato dell’anno

precedente. Nel caso in cui

l’informazione non sia presen-

te nemmeno nell’anno prece-

dente, il modello sarà acquisi-

to in “Sico” ma resterà in “acqui-

sizione attiva” ed andrà inte-

grato con l’informazione man-

cante. A causa delle particolari

maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali8

modalità di definizione e

gestione della dotazione orga-

nica, i modelli relativi alle Unità

organizzative e quelli del con-

tratto Università fanno ecce-

zione; per tali modelli l’infor-

mazione non è obbligatoria;

- per agevolare la compilazio-

ne delle tabelle in modalità

web, al salvataggio della Tabel-

la 1(T1), vengono evidenziate

le qualifiche per quali l’Istitu-

zione ha inserito i dati. Le stes-

se qualifiche sono evidenziate

nelle seguenti Tabelle: “T3” (per

le sole colonne riferite al per-

sonale dell’Amministrazione),

“T6”, “T7”, “T8”, “T9”, “T10”, “T11”,

“T12”, “T13”. La medesima evi-

denziazione è prevista anche

nella compilazione del kit. Le

qualifiche evidenziate sono

finalizzate unicamente ad indi-

viduare quelle già utilizzate

nella “T1”, evitando così di com-

mettere banali errori nella

scelta delle righe su cui inseri-

re i dati nelle Tabelle correlate,

ma non rivestono alcun carat-

tere di obbligatorietà.

4. Tabella 13 – “Indennità e com-pensi accessori corrisposti alpersonale in servizio”: è stata

inserita una nuova colonna

“Arretrati a.p. per compensiRisultato/Produttività” (cod.

S997) al fine di rilevare separa-

tamente tale tipologia di arre-

trati riferiti ad annualità prece-

denti scorporandoli dalla

generica colonna “Arretratianni precedenti”.5. Taus – “Personale in ausilia-ria”: per i contratti Carabinieri,

Guardia di Finanza, Cappellani

militari dei Corpi di Polizia ad

ordinamento militate, Esercito,

Marina, Aeronautica, Capitane-

rie di porto e Cappellani mili-

tari delle Forze armate, è stata

prevista una nuova Tabella che

rileva il numero delle unità e le

relative spese del personale in

ausiliaria e richiamato in servi-

zio. La Tabella sarà compilabile

solo in modalità web.

6. “Tabella di Riconciliazione”: è

stata aggiunta una nuova

colonna denominata “Dati Sio-pe”. Per alcune delle tipologie

di Istituzioni che adottano tale

sistema concernente gli incas-

si e i pagamenti effettuati dai

Tesorieri, le voci utilizzate sono

automaticamente riconciliate

con il bilancio. L’estrazione

centralizzata delle sole voci di

interesse del conto annuale, e

la loro riaggregazione secon-

do le logiche di quest’ultimo,

permette di alimentare questa

nuova colonna per un grande

numero di Istituzioni, senza

che vi sia più la necessità di

inserire valori nella colonna

“Bilancio”. Una volta compilate

tutte le tabelle di spesa del

conto annuale, resta comun-

que la necessità di motivare

nei campi note presenti in

questa tabella, gli scostamenti

significativi fra i valori del con-

to annuale e quelli provenienti

da “Siope” che saranno visualiz-

zati in sola lettura e quindi non

modificabili. Le modalità di

lavoro sulla tabella di riconci-

liazione variano a seconda del-

la modalità di invio dei dati:

- le Istituzioni che invieranno i

dati in modalità web vedranno

i dati “Siope” precaricati nella

tabella di riconciliazione nel

momento in cui questa diverrà

accessibile (salvataggio di dati

in una dalle Tabelle di spesa).

Nei casi in cui verranno carica-

ti dati nella colonna “Siope” la

colonna “Bilancio” risulterà ini-

bita. E’ comunque obbligatorio

accedere alla Tabella e salvarla,

compilando i campi note

come sopra indicato;

- le Istituzioni che invieranno i

dati in modalità kit/Ftpdovranno verificare preventi-

vamente l’eventuale presenza

delle informazioni provenienti

da Siope attraverso la nuova

funzionalità “Mostra dati Siope”

visibile nella schermata di

download/upload del kit. Nel

caso di una Istituzione per la

quale i dati Siope non siano

stati acquisiti verrà prospetta-

to il messaggio “Dati non pre-

senti”. In presenza di dati Siope

non dovranno inserire alcuna

informazione nella colonna

“Bilancio” perché non sarà tra-

sferita su Sico; della mancata

acquisizione di tali dati sarà

data informazione con uno

scarto che, in ogni caso, non

impedirà l’acquisizione e con-

clusione del modello. Sul kit è

stata mantenuta la possibilità

di riportare i dati nella colonna

“Dati Siope” unicamente con la

finalità di agevolare il confron-

to e poter compilare corretta-

mente i campi note della stes-

sa tabella. Anche i “dati Siope”

non verranno acquisiti tramite

il kit.Indipendentemente dalla

modalità di trasmissione utiliz-

zata, le Istituzioni per le quali

non saranno disponibili i dati

Siope dovranno trasmettere le

informazioni richieste dalla

Tabella di riconciliazione nella

colonna “Bilancio” ed utilizzare

i campi testo della colonna

“Note”. Il salvataggio on-linedella Tabella sarà possibile

solo se oltre ai dati provenien-

ti da “Sico”, saranno presenti

dati nella colonna “Bilancio” o

nei campi note; nell’invio con

modalità kit/Ftp il mancato

rispetto di questa condizione

produrrà uno scarto parziale

della Tabella, il modello resterà

in “acquisizione attiva” con

necessità di integrazioni da

parte dell’Ente.

7. Riepilogo Triennale Tabella“Tempo indeterminato”: per

fornire un immediato confron-

to con i dati estrapolati dalla

tabella 1, sono state inserite le

colonne relative alle Mensi-

lità/12 (Tabella 12) con i dati

degli ultimi 3 anni di rilevazio-

ne.

ControlliIncongruenze

“IN4”: è stato modificato il cal-

colo dell’incongruenza 4 nel

caso in cui l’Istituzione abbia

indicato l’applicazione dell’I-

rap commerciale. “Sico” verifica

che il calcolo della stessa sia

inferiore o uguale alla percen-

tuale dell’ 8,5%.

“IN10”: è una nuova incon-

gruenza. “Sico” verifica, per

categoria e genere, che in pre-

senza di dati in tabella 2,

colonna “Personale a tempodeterminato”, sia comunicata la

relativa anzianità nella Tabella

“2A” e viceversa.

Processo

Sono state modificate le

maschere di accesso a “Sico”,

alla rilevazione del conto

annuale e alla scelta della

modalità di invio. Nella nuova

maschera di identificazione un

link consente di inviare diret-

tamente una mail all’assisten-

za tecnica.

Inoltre è stato implementato il

processo di acquisizione dei

dati in “Sico” che avverrà anche

durante la giornata. Nel caso in

cui ci sia la necessità di aggior-

nare un Modello già inviato

nella stessa giornata, si potrà

effettuare il nuovo upload solo

se l’acquisizione del preceden-

te è terminata lasciando il

modello in fase di “acquisizio-ne attiva” o “rettifica attiva”.

Funzioni

- Mostra dati “Siope”: visibile

nella schermata di upload del

Modello, permette all’Istituzio-

ne, che intende inviare con

modalità kit/Ftp, di verificare la

presenza dei dati provenienti

dal Sistema “Siope”.

- Anomalie – Visualizza Pdf

anomalie: nel file di dettaglio

delle anomalie riscontrate dal-

la procedura, saranno riporti

eventuali scarti prodotti nel

trasferimento dei dati acquisiti

tramite kit/Ftp.

Utenze

Sono stati innalzati i requisiti

di sicurezza legati alle chiavi di

accesso a “Sico”. Le utenze di

tutti coloro che operano in

“Sico” sono state fino ad ora

impersonali e legate all’ufficio.

Nel corso dei prossimi mesi si

procederà ad una loro gradua-

le trasformazione per poterle

associare alle persone fisiche.

maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 9

Il Ministero dell’Interno-Dire-

zione centrale della Finanza

locale, ha messo a disposizio-

ne dei Comuni sul proprio Por-

tale istituzionale (all’indirizzo

http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/25) i dati

relativi alle quote relative al

“Fondo di solidarietà comuna-le” spettanti ad ogni singolo

Ente per il 2015.

Con il Comunicato del 15

aprile 2015, il Ministero ha

reso noto che i criteri di for-

mazione e di riparto del Fon-

do sono stati fissati nell’am-

bito della seduta della Con-

ferenza Stato-Città ed Auto-

nomie locali del 31 marzo

2015.

In applicazione dell’art. 1,

comma 380-ter, lett. b), della

Legge n. 228/12, tali criteri

saranno ufficializzati attra-

verso un Dpcm. ma, in attesa

della pubblicazione dello

stesso, il Viminale ha deciso

di anticipare alle Ammini-

strazioni il dato tenendo pre-

sumibilmente conto dell’or-

mai imminente scadenza

dell’approvazione dei bilanci

di previsione 2015, prorogati

dal Dm. 16 marzo 2015 al 31

maggio 2015.

Il Ministero ha inoltre infor-

mato che “sono in corso ulte-riori elaborazioni per la predi-sposizione di un prospetto sin-tetico che permetterà ai sin-goli Comuni di effettuare con-sultazioni più dettagliate suglielementi di formazione eriparto del Fondo stesso”.

“Fondo di solidarietà comunale”:il Viminale rende note le quote 2015 spettanti ai singoli Comuni

Nei giorni scorsi sono state

pubblicate sul portale Arconetdel Ministero dell’Economia e

delle Finanze n. 4 nuove faq in

materia di armonizzazione

contabile, con le quali il Dica-

stero ha preso posizione circa

le modalità di contabilizzazio-

ne finanziaria da parte degli

Enti territoriali dello “split pay-ment”, sia in ambito istituzio-

nale che con riferimento alle

attività rilevanti Iva, e del

“reverse charge”.

La prima faq sancisce defini-

tivamente la modalità di con-

tabilizzazione dello “split pay-ment” istituzionale, confer-

mando quanto sostenuto

dagli operatori circa l’assimi-

lazione della “trattenuta” Iva

“split payment” ad una ritenu-

ta d’acconto effettuata nei

confronti di professionisti.

La seconda faq per la prima

volta chiarisce la posizione

del Ministero riguardo alla

contabilizzazione dello “splitpayment” di natura “commer-ciale”, che privilegia, fra le

diverse ipotesi avanzate in

dottrina, la registrazione

finanziaria delle fatture d’ac-

quisto al lordo Iva con rein-

troito dell’Imposta prima in

“partite di giro” e poi, al

momento della liquidazione

periodica, con reimputazione

di tale Iva al Titolo III dell’En-

trata.

Di tale metodo di contabiliz-

zazione dovranno opportuna-

mente essere valutati e

approfonditi i riflessi con

riguardo:

a) alla legittimità del reintroi-

to dell’Iva “split payment” in

partite di giro, in quanto per i

servizi Iva tale trattenuta non

è effettuata in nome e per

conto del fornitore, ma ha rile-

vanza diretta anche sulla con-

tabilità Iva dell’Ente territoria-

le;

b) alla correttezza del succes-

sivo reintroito dell’Iva “splitpayment” anche al Titolo III,

poiché la registrazione finan-

ziaria di che trattasi comporta

un incremento “fittizio”, per

l’importo dell’Iva, del Titolo III

dell’Entrata e del Titolo I della

Spesa senza che vi siano sot-

tese effettive movimentazioni

finanziarie;

c) all’impossibilità d’imputare

direttamente a conto econo-

mico il costo d’esercizio che

corrisponde, per la fattispecie

in parola, alla sola quota

imponibile delle fatture “splitpayment” per i servizi rilevanti

Iva.

La terza faq, relativa alla con-

tabilizzazione del “reversecharge“, si differenzia dalla

precedente soltanto per il

mancato utilizzo del passag-

gio a partite di giro, mentre

presenta le medesime proble-

matiche pocanzi citate ai pun-

ti b) e c).

La quarta faq specifica che

un Ente che non ha partecipa-

to alla sperimentazione deve

in ogni caso redigere il Piano

esecutivo di gestione 2015

anche in termini di cassa.

Riportiamo il testo delle

domande che delle risposte

pubblicate da Arconet.

“Domanda n. 1 – Contabiliz-zazione ‘split payment’ isti-tuzionaleL’art. 1, comma 629, lett. b), del-la Legge 23 dicembre 2014, n.190, ha inserito nel Dpr. n.633/72, l’art. 17-ter, che prevedela scissione del pagamento del-l’Iva dal pagamento del corri-spettivo per le cessioni di beni ele prestazioni di servizi effet-tuate nei confronti delle ammi-nistrazioni pubbliche indicateda tale norma, nello svolgi-

mento di attività per le qualinon sono soggetti passivi diIva. In attuazione di tali disposi-zioni, le Amministrazioni pub-bliche acquirenti dei beni, ocommittenti dei servizi, effet-tuano il versamento Iva diretta-mente all’Erario piuttosto cheal fornitore. Nel rispetto della normativasopra richiamata, le Regioni, gliEnti Locali e i loro Enti strumen-tali come devono contabilizza-re le operazioni di ‘split pay-ment’ in contabilità finanziaria?Risposta:In contabilità finanziaria, lespese soggette alla scissionedei pagamenti sono impegnateper l’importo comprensivo diIva e, a seguito del ricevimentodella fattura emessa dal forni-tore con l’annotazione ‘scissio-ne dei pagamenti’, per le suc-cessive registrazioni contabilipossono essere adottate 2modalità alternative:1. se l’Ente intende avvalersidell’opzione che consente dieffettuare il pagamento Ivaall’Erario contestualmente alpagamento delle fatture ai for-nitori, a valere dell’impegnoassunto sono emessi due

“Split payment” e “reverse charge”:definite le modalità di contabilizzazione in bilancio

maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali10

distinti ordini di pagamento. Ilprimo ordinativo è emesso afavore del fornitore per la spesaal netto di Iva, il secondo afavore dell’Erario per l’ammon-tare dell’Iva;2. se l’Ente non effettua il versa-mento Iva contestualmente alpagamento della fattura, siprovvede a:a. un accertamento pari all’im-porto Iva tra le partite di giro, alcapitolo codificatoE.9.01.01.02.001 - Ritenuta perscissione contabile Iva (‘splitpayment’);b. un impegno di pari importo,contestuale all’accertamentodi cui alla lett. a), sempre tra lepartite di giro, al capitolo codi-ficato U.7.01.01.02.001 - Versa-mento delle ritenute per scissio-ne contabile Iva (‘split pay-ment’);c. emettere un ordine di paga-mento a favore del fornitoreper l’importo fatturato al lordodell’Iva a valere dell’impegnoriguardante l’acquisto di beni oservizi, con contestuale ritenu-ta per l’importo dell’Iva1;d. a fronte della ritenuta Ivaindicata alla lett. c) si provvedeall’emissione di una reversale inentrata di pari importo a valeredell’accertamento di cui allalett. a)2;e. alle scadenze previste per ilversamento dell’Iva, l’Enteemette un ordine di pagamen-to a favore dell’Erario, per unimporto pari al complessivodebito Iva, a valere degli impe-gni di cui al punto b).La modalità di contabilizzazio-ne di cui al punto 1) è adottatadagli Enti che, per semplificarele proprie procedure di spesa,intendono effettuare sempre ilversamento Iva contestuale alpagamento delle fatture. Sitratta di una modalità di regi-strazione semplificata, previstaper gli Enti che nel corso dell’e-sercizio effettuano un numerolimitato di operazioni di acqui-sto di beni e servizi. In altreparole è richiesta l’applicazione

costante della modalità di con-tabilizzazione dello ‘split pay-ment’, con riferimento al mede-simo esercizio.Domanda n. 2 - Contabilizza-zione ‘split payment’ per atti-vità rilevanti IvaNel rispetto della recente nor-mativa sull’Iva le Regioni, gliEnti Locali e i loro enti strumen-tali come contabilizzano leoperazioni di ‘split payment’effettuate in ambito commer-ciale ?Risposta:Con riferimento al quesitoposto, si richiama la Circolaredell’Agenzia delle Entrate n. 1/Edel 9 febbraio 2015, che preve-de che la scissione dei paga-menti ‘riguarda tutti gli acquisi-ti effettuati dalle PubblicheAmministrazioni individuatedalla norma, sia quelli effettua-ti in ambito non commerciale,ossia nella veste istituzionaleche quelli esercitati nell’ambitodell’attività di impresa’. Alleoperazioni effettuate da unaPubblica Amministrazione inambito commerciale si applical’art. 5, del Decreto Mef 23 gen-naio 2015 ‘Disposizioni per lePubbliche Amministrazionisoggetti passivi dell’Iva’ che,prevede:1. Le Pubbliche Amministrazioniche effettuano acquisti di beni eservizi nell’esercizio di attivitàcommerciali, in relazione allequali sono identificate aglieffetti dell’Imposta sul valoreaggiunto, annotano le relativefatture nel registro di cui agliartt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72,entro il giorno 15 del mese suc-cessivo in cui l’Imposta è dive-nuta esigibile, con riferimentoal mese precedente.2. Nei casi di cui al comma 1,l’imposta dovuta partecipa allaliquidazione periodica del mesedell’esigibilità od, eventual-mente, del relativo trimestre.La registrazione contabile dellaspesa concernente l’acquisto dibeni e servizi effettuata inambito commerciale è effettua-

ta nel rispetto del principioapplicato della contabilitàfinanziaria n. 5.2, lett. e), cheprevede: ‘nelle contabilità fiscal-mente rilevanti dell’Ente, leentrate e le spese sono contabi-lizzate al lordo di Iva e, per ladeterminazione della posizioneIva, diventano rilevanti la con-tabilità economico-patrimo-niale e le scritture richieste dallenorme fiscali (ad es. registri Iva)’.Si provvede pertanto alleseguenti registrazioni:a. si impegna la spesa relativaalla spesa per acquisto di beni eservizi comprensiva di Iva;b. si accerta un’entrata diimporto pari all’Iva tra le partitedi giro, al capitolocodificato E.9.01.01.02.001 Rite-nuta per scissione contabile Iva(‘split payment’). Al riguardo siinvitano i Comuni ad utilizzaredifferenti capitoli di bilancio perle ritenute Iva derivanti dallo‘split payment’ in ambito com-merciale da quelle derivantidallo split payment in ambitoistituzionale;c. contestualmente all’accerta-mento di cui alla lett. b), si impe-gna una spesa di pari importo,sempre tra le partite di giro, alcapitolo codificatoU.7.01.01.02.001 - Versamentodelle ritenute per scissione con-tabile Iva (‘split payment’);d. si emette un ordine di paga-mento a favore del fornitore perl’importo fatturato al lordo del-l’Iva a valere dell’impegnoriguardante l’acquisto di beni oservizi, con contestuale ritenutaper l’importo dell’Iva;e. a fronte della ritenuta Ivaindicata alla lett. d) si provvedeall’emissione di una reversale inentrata di pari importo a valeredell’accertamento di cui allalett. b);f. alle scadenze previste dalladisciplina Iva, si determina laposizione Iva sulla base dellescritture della contabilità eco-nomico patrimoniale e di quellerichieste dalle norme fiscali (ades. registri Iva). La contabilità

finanziaria rileva solo, tra leentrate del Titolo III, l’eventualecredito Iva, o tra le spese delTitolo I, l’eventuale debito Iva. Per un importo pari alla quotadel debito Iva derivante dallascissione dei pagamenti, èemesso un ordine di pagamen-to a valere degli impegni assun-ti di cui alla lett. c), versato inentrata del bilancio dell’Ente,previo accertamento di un’en-trata di pari importo al Titolo IIIdell’entrata ed emissione dellarelativa reversale di entrata (ilcapitolo è codificatoE.3.05.99.99.999 - Altre entratecorrenti n.a.c.).Domanda n. 3 - Contabilizza-zione ‘reverse charge’Nel rispetto della recente nor-mativa sull’Iva le Regioni, gliEnti Locali e i loro Enti strumen-tali come contabilizzano le ope-razioni di ‘reverse charge’ ?Risposta:Gli Enti territoriali, in contabilitàfinanziaria, registrano le speseeffettuate nell’ambito di atti-vità commerciali, soggette almeccanismo dell’inversionecontabile (‘reverse charge’),come segue:a. la spesa concernente l’acqui-sizione di beni o di servizi èimpegnata per l’importo com-prensivo di Iva;b. tra le entrate correnti si accer-ta un’entrata di importo pariall’Iva derivante dall’operazio-ne di inversione contabile, alcapitolo codificatoE.3.05.99.03.001 - Entrate persterilizzazione inversione con-tabile Iva (‘reverse charge’);c. emette un ordine di paga-mento a favore del fornitore perl’importo fatturato al lordo del-l’Iva a valere dell’impegno dispesa di cui alla lett. a), con con-testuale ritenuta per l’importodell’Iva; d. a fronte della ritenuta Ivaindicata alla lett. a) si provvedeall’emissione di una reversale inentrata di pari importo a valeredell’accertamento di cui allalett. b);

maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 11

e. alle scadenze per la liquida-zione dell’Iva, in considerazionedelle risultanze delle scritturedella contabilità economicopatrimoniale e delle scritturerichieste dalle norme fiscali,l’Ente determina la propriaposizione Iva e, se risulta un

debito Iva, impegna la relativaspesa alla voce codificataU.1.10.03.01.000 – ‘VersamentiIva a debito per le gestioni com-merciali’.Domanda n. 4:Un Ente che non ha partecipatoalla sperimentazione e che, ai

sensi del Dlgs. n. 126/14 è tenu-to ad approvare il bilancio 2015armonizzato a soli fini conosci-tivi, deve redigere il Piano ese-cutivo di gestione 2015, appro-vato ex art. 169 del Dlgs. n.267/00, in coerenza con il bilan-cio di previsione 2015 anche in

termini di cassa ?Risposta:Si ritiene opportuno, per con-sentire l’elaborazione del bilan-cio conoscitivo per missioni eprogrammi che, a soli fini cono-scitivi, il Peg sia predispostoanche in termini di cassa”.

In applicazione dell’art. 1,

comma 418, della Legge n.

190/14 (“Legge di stabilità2015”), durante la seduta della

Conferenza Stato-città ed

Autonomie locali del 31 mar-

zo 2015 è stato concluso l’esa-

me finalizzato all’adozione del

Decreto interministeriale che

determina in che misura cia-

scuna Provincia e Città metro-

politana dovrà contribuire a

raggiungere l’obiettivo della

riduzione della spesa corren-

te, fissato per il 2015 a Euro

1.000 milioni.

A darne notizia, rendendo

disponibile sul proprio sito

istituzionale anche il prospet-

to con gli importi, è stato il

Ministero dell’Interno – Dire-

zione centrale della Finanza

locale, con il Comunicato 3

aprile 2015.

Ricordiamo che – ai sensi del

citato comma 418 della

“Finanziaria 2015” – gli Enti di

area vasta saranno chiamati a

contribuire alla riduzione del-

la spesa pubblica in maniera

ancora più massiccia negli

anni a venire: per un importo

pari a Euro 2.000 milioni per

l'anno 2016 e 3 miliardi di

Euro a decorrere dal 2017.

Sono escluse, fermo restando

l'ammontare complessivo del

contributo dei periodi prece-

denti, le Province che risulta-

no in dissesto alla data del 15

ottobre 2014.

Successivamente, con il

Comunicato 4 maggio 2015,

la stessa Direzione centrale

della Finanza locale ha infor-

mato che sono stati emanati 3

Decreti ministeriali (tutti data-

ti 28 aprile 2015 ed attual-

mente in attesa di pubblica-

zione in G.U.) che determina-

no il riparto del contributo

alla finanza pubblica posto a

carico delle Città metropolita-

ne e delle Province delle

Regioni a statuto ordinario e

delle Regioni Siciliana e Sar-

degna, che per il 2015 è pari

complessivamente a Euro

516,7 milioni.

I Provvedimenti sono stati

emanati in attuazione di

quanto disposto all’art. 47 del

Dl. n. 66/14 (c.d. “DecretoIrpef”), convertito con modifi-

cazioni dalla Legge n. 89/14, in

tema di risparmi della spesa

media corrente, per acquisto

di autovetture e di conferi-

mento di incarichi e consulen-

ze.

I Decreti individuano le quote

che ciascun Ente di area vasta

dovrà versare al bilancio dello

Stato, per effetto delle citate

misure di revisione della spe-

sa.

I 3 Decreti, tutti datati 28 apri-

le 2015, stabiliscono:

a) la determinazione del ripar-

to del contributo alla finanza

pubblica di Euro 510 milioni,

per l’anno 2015, in proporzio-

ne alla spesa media sostenuta

nel triennio 2012-2014, come

risultante dai codici Siope,

comunicati dal Mef;

b) la determinazione del

riparto del contributo alla

finanza pubblica di Euro 1

milione, per l’anno 2015, in

proporzione al numero di

autovetture, comunicato dal

citato Dipartimento;

c) la determinazione del ripar-

to del contributo alla finanza

pubblica di Euro 5,7 milioni,

per l’anno 2015, in proporzio-

ne alle spese per incarichi di

consulenza, studio e ricerca e

per i contratti di collaborazio-

ne coordinata e continuativa.

L’art. 2, identico per tutti e 3 i

Provvedimenti, prevede che le

somme in questione (indicate

per ogni Ente negli Allegati

dei Dm.) dovranno essere ver-

sate entro il 10 ottobre 2015

al capitolo di entrata al bilan-

cio dello Stato denominato

“Rimborsi e concorsi diversidovuti dalle Province” – Capito-

lo di capo 10 – n. 3465.

“Spending review”:ripartito il contributo delle Province e delle Città metropolitanealla finanza pubblica

Trasferimenti erariali:tra le novità, numerose opportunitàper finanziare opere pubblicheTra le recenti novità in materia

di trasferimenti agli Enti Loca-

li, la ripartizione delle risorse a

titolo di Addizionali comunali

sui diritti d’imbarco dei pas-

seggeri aerei e diverse oppor-

tunità per finanziare opere

pubbliche.

1. Ripartite tra i Comuni

interessati le Addizionali

comunali sui diritti d’imbar-

co dei passeggeri aerei

Con il Comunicato 30 aprile

2015, pubblicato sul proprio

sito istituzionale, il Ministero

dell’Interno – Direzione cen-

trale della Finanza locale, ha

reso noto che, con Provvedi-

mento 23 aprile 2015, sono

state erogate ai Comuni inte-

ressati (quelli che sono sede

di aeroporti o che confinano

con altri che lo sono), le som-

me acquisite al bilancio dello

maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali12

Stato per l’anno 2014 a titolo

di Addizionale comunale sui

diritti d’imbarco di passeggeri

sulle aeromobili.

Gli importi in questione non

erano stati erogati lo scorso

anno perché resi disponibili

soltanto dopo la chiusura del-

la contabilità finanziaria.

Ai sensi dell’art. 2, comma 11,

lett. a), della Legge n. 350/03,

gli importi in questione sono

destinati a tutti i Comuni che

sono sede di aeroporti o che

confinano con altri che lo

sono.

Ogni Ente può consultare la

somma corrispostagli all’in-

terno del Prospetto allegato

alla Nota della Direzione cen-

trale.

2. Pubblicato l’Elenco dei

progetti finanziati nell’am-

bito del “Programma 6.000campanili”Il Ministero delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti ha emanato

il Decreto 30 gennaio 2015,

pubblicato sulla G.U. n. 82 del

9 aprile 2015, con l’Elenco dei

progetti finanziati nell’ambito

del “Programma 6.000 campa-nili”. Ai 119 Enti Locali vincitori

sono stati complessivamente

assegnati Euro 99.445.921,88,

stanziati dal Dm. n. 23 del 28

gennaio 2015 ai sensi del Dl.

n. 133/14 (c.d. “Decreto SbloccaItalia”), convertito dalla Legge

n. 164/14.

Gli interventi finanziati sono

riconducibili alle seguenti

tipologie:

1. adeguamento normativo di

edifici pubblici esistenti;

2. ristrutturazione e rifunzio-

nalizzazione di edifici pubbli-

ci;

3. nuova costruzione di edifici

pubblici;

4. realizzazione e manutenzio-

ne di reti viarie e infrastruttu-

re accessorie e funzionali alle

stesse o reti telematiche di

“Ngn” e wi-fi;5. salvaguardia e alla messa in

sicurezza del territorio.

I progetti da finanziare sono

stati individuati attraverso lo

scorrimento della graduatoria

già predisposta in attuazione

del primo “Programma 6.000campanili, di cui all’art. 18,

comma 9, del Dl. n. 69/13, con-

vertito con modificazioni dal-

la Legge n. 98/13 (c.d. “Decretodel fare”).

3. “Cantieri in Comune”:

finanziate 137 opere pub-

bliche

Il Governo, tramite il Comitato

interministeriale per la pro-

g r a m m a z i o n e

economica (Cipe), ha asse-

gnato circa 198,6 milioni di

Euro per il completamento di

opere in 137 Comuni, a segui-

to delle segnalazioni dei Sin-

daci in risposta all’invito del

Presidente del Consiglio data-

to 2 giugno 2014. A renderlo

noto, con una Nota pubblica-

ta il 10 aprile 2014 sul proprio

sito, è lo stesso Cipe.

La misura – denominata “Can-tieri in Comune” - riguarda gli

interventi di completamento

che i Sindaci hanno proposto

e che sono appaltabili entro il

30 aprile 2015 e cantierabili

entro il 31 agosto 2015.

Delle 137 opere in questione,

27 sono nel nord-ovest, 9 nel

nord-est, 20 nel centro, 61 nel

sud e 20 nelle isole. Il 36% del

valore delle opere da comple-

tare riguarda strutture per il

turismo e il tempo libero, il

19% edifici scolastici, il 16%

infrastrutture per la mobilità e

il trasporto, l’8% impianti

sportivi, il 7% edifici pubblici,

il 6% strutture sociali e assi-

stenziali, il 5% reti idriche e di

regimazione delle acque, il 2%

opere di messa in sicurezza

del territorio, e l’1% reti per la

distribuzione del gas.

Il finanziamento è a valere sul-

le risorse di cui all’art. 3, com-

mi 1 e 1-bis, del Dl. n. 133/14,

convertito dalla Legge n.

164/14 (c.d. “Decreto SbloccaItalia”).

4. Al via il nuovo bando per

finanziare opere pubbliche

nei piccoli Comuni

E’ stata pubblicata sulla G.U. n.

97 del 28 aprile 2015 la Con-

venzione Mit-Anci per i “Nuoviprogetti di intervento” per i pic-

coli Comuni.

Il bando detta le regole per

accedere ai finanziamenti pari

a 100 milioni di Euro messi sul

tavolo dal Dl. n. 133/14 (c.d.

“Decreto Sblocca Italia”). L’op-

portunità di ottenere finan-

ziamenti è rivolta a Comuni o

Unioni di Comuni con popola-

zione inferiore a 5.000 abitan-

ti. Sono esclusi dalla possibi-

lità di richiedere il contributo i

Comuni che non abbiano

rispettato i vincoli di finanza

pubblica ad essi attribuiti e

quelli beneficiari del finanzia-

mento o dei rifinanziamenti

previsti a favore delle richie-

ste già presentate ai sensi del

comma 9 dell’art. 18 del Dl. n.

69/13 (c.d. “Decreto del Fare”).

Le domande potranno essere

inoltrate esclusivamente nel-

l’arco di tempo compreso tra

le ore 9.00 del 13 maggio e il

28 giugno 2015.

Gli interventi per i quali pos-

sono richiesti finanziamenti

sono i seguenti:

a) qualificazione e manuten-

zione del territorio, mediante

recupero e riqualificazione di

volumetrie esistenti e di aree

dismesse, e riduzione del

rischio idrogeologico;

b) riqualificazione e incre-

mento dell’efficienza energe-

tica del patrimonio edilizio

pubblico e realizzazione di

impianti di produzione e

distribuzione di energia da

fonti rinnovabili;

c) messa in sicurezza degli

edifici pubblici, con particola-

re riferimento a quelli scolasti-

ci, alle strutture socio-assi-

stenziali di proprietà comuna-

le e alle strutture di maggiore

fruizione pubblica.

L’importo del finanziamento

richiesto dovrà essere di

importo compreso tra

100.000 e 400.000 Euro. In

caso di importo superiore a

tale limite, i Comuni dovranno

indicare la copertura econo-

mica della quota eccedente.

Se quest’ultima sarà a carico

degli Enti, questi devono esse-

re già in possesso delle risorse

necessarie (già disponibili e

spendibili). Se invece si inten-

de ricorrere a un cofinanzia-

mento privato, alla domanda

dovrà essere allegato un atto

d’impegno sottoscritto dal

soggetto interessato con fir-

ma autenticata.

Tutte le richieste di finanzia-

mento dovranno essere invia-

te tramite Pec ai seguenti indi-

rizzi, differenziati secondo la

Regione o Provincia autono-

ma di appartenenza del

Comune o dell’Unione di

Comuni che inoltra la richie-

sta: [email protected];

[email protected];

[email protected] ;

[email protected] ;

[email protected];

[email protected]; [email protected];

n p . l a z i o @ p e c . m i t . g o v. i t ;

n p. l i g u r i a @ p e c. m i t . g ov. i t ;

[email protected];

[email protected] ;

n p. m o l i s e @ p e c. m i t . g ov. i t ;

[email protected];

n p. p u g l i a @ p e c. m i t . g ov. i t ;

[email protected];

n p. s i c i l i a @ p e c . m i t . g o v. i t ;

[email protected] ;

n p. t r e n t o @ p e c . m i t . g o v. i t ;

[email protected] ;

[email protected];

[email protected].

La data e l'ora di presentazio-

ne della richiesta saranno

quelle rilevabili dalla ricevuta

di accettazione rilasciata dal

gestore di Posta elettronica

certificata del Comune che

invia. La ricevuta di avvenuta

consegna, rilasciata dal gesto-

re della casella Pec del desti-

natario Mit rappresenterà

invece la certificazione di

avvenuta ricezione della

richiesta.

L’assegnazione delle risorse

maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 13

avverrà in base alle graduato-

rie definite in relazione alla

consistenza dei piccoli Comu-

ni per ogni Regione previa

assunzione, da parte dell’Ente

interessato, dell’impegno a

procedere alla pubblicazione

del bando di gara o della

determina a contrarre entro il

31 agosto 2015.

Stando alle stime del Ministe-

ro delle Infrastrutture e dei

Trasporti, il Programma per-

metterà di realizzare da un

minimo di 250 a un massimo

di 1.000 interventi nei piccoli

Comuni.

Per ulteriori dettagli sulle

modalità di presentazione

delle domande, rimandiamo

alla consultazione della Con-

venzione, disponibile anche

sul sito www.entilocali-online.it.

Edilizia scolastica:definite le modalità di richiesta per sblocco del Patto di stabilitàper Province e Città metropolitane La Presidenza del Consiglio

dei Ministri ha diffuso il 27

aprile 2015 sul Portale “italia-sicura.governo.it” le modalità

operative per la richiesta di

sblocco del Patto di stabilità

interno per interventi ed ope-

re di edilizia scolastica.

A seguito della rilevazione

effettuata nel mese di marzo

2015, il beneficio di cui

all’art.1, comma 467, della

Legge n. 190/14 (“Legge distabilità 2015”), è stato riparti-

to in via preliminare, tenendo

conto della popolazione sco-

lastica coinvolta.

Ricordiamo che il citato com-

ma 467 ha ampliato l’art. 31

della Legge n. 183/11, con il

comma 14-ter, il quale preve-

de che nel saldo finanziario di

competenza mista, rilevante

ai fini della verifica del rispet-

to del Patto di stabilità inter-

no, non devono essere consi-

derate, nel limite massimo di

Euro 50 milioni per l’anno

2015 e di Euro 50 milioni per

l’anno 2016, le spese sostenu-

te dalle Province e dalle Città

metropolitane per interventi

di edilizia scolastica.

La ripartizione preliminare

dovrà essere presa come rife-

rimento per individuare i pro-

getti le cui spese potranno

essere parzialmente o intera-

mente coperte dalla misura in

oggetto. Laddove delle

Amministrazioni non doves-

sero presentare dei progetti,

le quote non richieste saran-

no proporzionalmente redi-

stribuite tra gli Enti che han-

no fatto domanda per inter-

venti di importo superiore a

quello preliminarmente attri-

buito.

Le quote esatte, distinte per

anno, saranno definite da un

Dpcm. e comunicate ad ogni

Provincia e Cittá metropolita-

na. La Nota precisa che non

sarà possibile trasferire i

benefici da un anno all’altro

in caso di mancato utilizzo

dello spazio finanziario con-

cesso a seguito della richiesta

presentata.

Gli Enti di area vasta sono

invitati a presentare richiesta

individuando uno o più inter-

venti di edilizia scolastica, su

edifici di proprietà pubblica,

ordinati secondo le priorità

dell’Amministrazione.

Le domande (il Modulo è sta-

to pubblicato in Allegato alla

Nota in questione) dovranno

essere trasmesse alla Presi-

denza del Consiglio dei Mini-

stri, entro le ore 24:00 del 12

maggio 2015, attraverso una

Pec inviata all'indirizzo [email protected].

È stata pubblicata il 5 maggio

2015, sul sito istituzionale del-

la Ragioneria generale dello

Stato, la Circolare Mef 13 apri-

le 2015, n. 15, con la quale

sono fornite indicazioni sulle

attività di riscontro da svolge-

re in merito all’osservanza, da

parte delle Amministrazioni

statali centrali e periferiche,

delle disposizioni inerenti al

monitoraggio dei debiti com-

merciali delle Pubbliche

Amministrazioni verso i propri

fornitori.

Nelle premesse la Circolare

segnala quanto disposto dal

Dlgs. n. 192/12, attuativo della

Direttiva n. 2011/7/Ue, recan-

te disposizioni relative alla

tempestività dei pagamenti.

Sono altresì richiamati i

Decreti-legge n. 35/13 (c.d.

“Decreto Sblocca debiti”), e n.

66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) con

i quali sono state emanate

disposizioni in materia di cer-

tificazione dei crediti per

somministrazioni, forniture,

appalti e prestazioni profes-

sionali vantati nei confronti

delle P.A..

Le norme richiamate hanno la

finalità di favorire la cessione

dei predetti crediti a banche

ed intermediari finanziari,

nonché la compensazione

degli stessi con somme dovu-

te a seguito di iscrizioni a ruo-

lo, o in base agli istituti defini-

tori della pretesa tributaria e

deflattivi del contenzioso tri-

butario, e volte a sbloccare i

pagamenti dei debiti com-

merciali pregressi delle Pub-

bliche Amministrazioni.

Si ricorda che per le finalità in

parola è stata istituita la “Piat-

taforma elettronica per la certi-ficazione dei crediti” (“Pcc”), la

cui gestione compete al

Dipartimento della Ragione-

ria generale dello Stato.

La Circolare riporta un prome-

moria delle attività che le

Amministrazioni statali

responsabili della spesa devo-

no compiere in osservanza di

specifiche disposizioni di leg-

ge, con l’indicazione dei sog-

getti coinvolti, delle sanzioni

previste per i vari inadempi-

menti e degli Organi tenuti

alla verifica del rispetto delle

Debiti P.A.:le indicazioni del Mef sulle attività di monitoraggioe controllo dei pagamenti

maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali14

singole disposizioni, delle

quali è recato, in Allegato, un

quadro riassuntivo.

Con riguardo agli adempi-

menti inerenti alla tempesti-

vità dei pagamenti, è richia-

mato l’art. 41, comma 1, del Dl.

n. 66/14, il quale prevede che

l’Organo di controllo di rego-

larità amministrativa e conta-

bile verifichi le attestazioni

dei pagamenti relativi alle

transazioni commerciali effet-

tuati dopo la scadenza dei ter-

mini previsti dal Dlgs. n.

231/02, nonché l’art. 33, del Dl.

n. 33/13, che ha introdotto

l’obbligo di pubblicazione

dell’indicatore annuale di

tempestività dei pagamenti. A

decorrere dal 2014 le attesta-

zioni sopra indicate dovranno

essere allegate alle relazioni ai

bilanci consuntivi o di eserci-

zio delle Amministrazioni

obbligate.

L’Organo di controllo di rego-

larità amministrativa e conta-

bile verifica le attestazioni

prodotte, con i dati in proprio

possesso rilevati in sede di

controllo preventivo di rego-

larità amministrativa e conta-

bile, avendo cura, altresì, di

vigilare sulla corretta attua-

zione delle procedure previ-

ste dalla legge.

Ai sensi dell’art. 41, del Dl. n.

66/14, nei casi in cui siano

accertati pagamenti oltre i

termini di cui al Dlgs. n.

231/02, con ritardi superiori a

90 giorni, nel 2014, e a 60 gior-

ni, nel 2015, gli Enti di cui

all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n.

165/01 (esclusi gli Enti del Ser-

vizio sanitario nazionale) nel-

l’anno successivo a quello di

riferimento, non potranno

procedere ad assunzioni di

personale a qualsiasi titolo,

con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i

rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa e di

somministrazione, anche con

riferimento ai processi di sta-

bilizzazione in atto, né stipula-

re contratti di servizio con

soggetti privati elusivi di tale

divieto.

Inoltre, ai sensi degli artt. 3 e 6,

del richiamato Dlgs. n. 231/02,

nei casi di pagamento oltre i

termini di cui al medesimo

Dlgs. n. 231/02, dovranno

essere corrisposti gli interessi

di mora (senza che sia neces-

saria la costituzione in mora),

il rimborso delle spese soste-

nute per il recupero delle

somme non corrisposte e il

risarcimento del danno con

un importo forfettario pari ad

Euro 40 (salvo prova di danno

maggiore).

Restano in ogni caso ferme la

responsabilità per danno era-

riale del funzionario respon-

sabile del ritardo nei paga-

menti

Con riguardo al monitoraggio

dei pagamenti delle transa-

zioni commerciali e alla certi-

ficazione dei crediti, si ricorda

che l’art. 7, ai commi 1, 2 e 7-

ter, del Dl. n. 35/13, prevede

l’obbligo per gli Enti di cui

all’art. 1, comma 2, della Legge

n. 196/09, di registrazione in

“Pcc”, ed il mancato accredita-

mento è rilevante ai fini della

misurazione e della valutazio-

ne della performance indivi-

duale dei dirigenti responsa-

bili e comporta responsabilità

dirigenziale e disciplinare,

oltre che l’applicazione della

sanzione pecuniaria pari a

Euro 100 per ogni giorno di

ritardo nella registrazione sul-

la “Piattaforma”.

Lo stesso art. 7 del Dl. n. 35/13,

al comma 4-bis, prevede che

le P.A., annualmente, entro il

30 aprile, attraverso il Sistema

“Pcc”, effettuino la ricognizio-

ne dei debiti commerciali non

ancora estinti e maturati al 31

dicembre dell’anno prece-

dente. L’inosservanza di tale

obbligo comporta la sanzione

pecuniaria pari a Euro 100 per

ogni giorno di ritardo nella

comunicazione, nonché l’ap-

plicazione di altre misure, gra-

duate progressivamente, dalla

valutazione negativa del diri-

gente responsabile in termini

di performance individuale,

fino alla revoca dell’incarico

dirigenziale con impossibilità

del rinnovo del contratto.

L’art. 7-bis del richiamato Dl. n.

35/13, inoltre, ha disposto che

a decorrere dal 1o luglio 2014,

gli Enti devono comunicare,

attraverso la “Pcc”, le informa-

zioni inerenti alla ricezione e

alla rilevazione sui propri

sistemi contabili delle fatture

o richieste equivalenti di

pagamento, nonché le infor-

mazioni sulle fatture o richie-

ste equivalenti di pagamento

relative al primo semestre

2014. Con riguardo all’adem-

pimento in parola è opportu-

no evidenziare che, in caso di

inosservanza al disposto del

comma 2 non sono previste

sanzioni. Inoltre, con l’entrata

in vigore della fatturazione

elettronica, il sistema prevede

che l’immissione in Piattafor-

ma delle informazioni in paro-

la avverrà in modalità auto-

matica.

Lo stesso art. 7-bis ha previsto

altresì che mensilmente gli

Enti comunichino i debiti non

estinti, per i quali nel mese

precedente sia stato superato

il termine di decorrenza degli

interessi moratori, ai sensi del-

l’art. 4, del Dlgs. n. 231/02. Gli

stessi Enti devono altresì

immettere in Piattaforma

anche i dati inerenti all’ordi-

nazione di pagamento.

L’Organo di controllo è tenuto

a prestare particolare atten-

zione al rispetto di questi ulti-

mi adempimenti, in quanto le

informazioni sui pagamenti

effettuati comunicate in “Pcc”

sono di fondamentale impor-

tanza per la verifica della tem-

pestività dei pagamenti e

sono utilizzabili dalle stesse

Amministrazioni per il calcolo

dei relativi indicatori previsti

dalla legge.

La Circolare evidenzia che la

mancata indicazione in “Pcc”

dell’avvenuto pagamento

risulta particolarmente rile-

vante per i debiti già certifica-

ti, ciò in quanto, fino alla

comunicazione di avvenuto

pagamento, le certificazioni

rilasciate restano attive e risul-

tano ancora utilizzabili dal

creditore in compensazione

con somme dovute per iscri-

zioni a ruolo o in base agli isti-

tuti definitori della pretesa tri-

butaria e deflattivi del conten-

zioso tributario, determinan-

do il rischio di una duplicazio-

ne di pagamento che configu-

rerebbe un danno erariale.

In caso di violazione delle

disposizioni predette le san-

zioni previste spaziano dalla

valutazione negativa del diri-

gente responsabile in termini

di performance individuale,

fino alla revoca dell’incarico

dirigenziale con impossibilità

del rinnovo del contratto.

L’art. 27, comma 2, del Dl. n.

66/14, ed il richiamato art. 9,

comma 3-bis, del Dl. n. 185/08,

nonché l’art. 37, comma 1, del

Dl. n. 66/14, disciplinano la

certificazione dei crediti sca-

duti. L’inosservanza delle

richiamate disposizioni, fatta

salva la facoltà per il creditore

di richiedere la nomina del

Commissario ad acta, com-

porta l’applicazione della san-

zione pecuniaria pari a Euro

100 per ogni giorno di ritardo

nella certificazione, nonché

l’applicazione di altre misure,

graduate progressivamente,

dalla valutazione negativa del

Dirigente responsabile in ter-

mini di performance indivi-

duale, fino alla revoca dell’in-

carico dirigenziale con impos-

sibilità del rinnovo del con-

tratto. Infine, l’Ente inadem-

piente non può procedere ad

assunzioni di personale o

ricorrere all’indebitamento

fino al permanere dell’ina-

dempimento.

Con riguardo all’attività di

verifica della regolarità fiscale

maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 15

e contributiva, la norma di

riferimento è l’art. 37, comma

7-ter, del Dl. n. 66/14: gli Enti

sono tenuti a espletare le veri-

fiche di cui all’art. 48-bis, del

Dpr. n. 602/73, esclusivamente

all’atto della certificazione dei

crediti certi, liquidi ed esigibi-

li, per somministrazioni, forni-

ture ed appalti e per obbliga-

zioni relative a prestazioni

professionali, tramite la “Pcc”.

All’atto del pagamento dei

crediti certificati oggetto di

cessione, le Pubbliche Ammi-

nistrazioni dovranno effettua-

re le verifiche in parola esclu-

sivamente nei confronti del

cessionario.

Il successivo comma 7-quin-quies dispone inoltre che la

regolarità contributiva del

cedente dei crediti è definiti-

vamente attestata dal Docu-

mento unico di regolarità

contributiva di cui all’art. 6,

comma 1, del Dpr. n. 207/10,

allegato all’atto di cessione o

comunque acquisito dalla

Pubblica Amministrazione

ceduta. Anche le verifiche del

Durc dovranno essere effet-

tuate al momento del paga-

mento unicamente nei con-

fronti del cessionario.

Va precisato, conclusivamen-

te, che in caso di cessione del

credito realizzata in modalità

semplificata attraverso la

“Pcc” la verifica di cui all’art.

48-bis del Dpr. n. 602/73, deve

essere effettuata nei confron-

ti dell’originario titolare del

credito commerciale (ceden-

te) esclusivamente al

momento della certificazio-

ne. Le suddette verifiche

fiscali saranno poi ripetute

all’atto del pagamento del

credito certificato (e ceduto),

ma unicamente nei confronti

del cessionario.

Con la Nota pubblicata il 13

aprile 2015 sulla “Piattaformacertificazione crediti” (“Pcc”), il

Ministero dell’Economia e

delle Finanze ha precisato

che la comunicazione dei

debiti certi, liquidi ed esigibili,

maturati alla data del 31

dicembre 2014 che non risul-

tano estinti alla data della

comunicazione stessa, viene

assolta dall’immissione nella

Piattaforma stessa delle fattu-

re riferite a tali debiti e dalla

relativa comunicazione di

scadenza.

Ricordiamo che l’art. 7, com-

ma 4-bis del Dl. n. 35/13 (c.d.

“Decreto Sblocca debiti”) - che

disciplina tale adempimento -

ha previsto che, a partire al 1°

gennaio 2014, le comunica-

zioni relative all’elenco com-

pleto dei debiti certi, liquidi

ed esigibili alla data del 31

dicembre di ciascun anno,

debbano essere trasmesse

dalle Amministrazioni pubbli-

che entro il 30 aprile dell’an-

no successivo, attraverso la

Piattaforma elettronica.

Si evidenzia infine che, con lo

stesso Pronunciamento data-

to 13 aprile, il Ministero ha

informato che, a partire dal 13

aprile 2015, la “Pcc” consente

alle Amministrazioni debitrici

di effettuare una comunica-

zione di assenza delle posi-

zioni debitorie con riferimen-

to ai debiti certi, liquidi ed esi-

gibili, maturati alla data del 31

dicembre 2014. La funzione è

disponibile dal menu “Rico-gnizione debiti > Comunica-zione di assenza di posizionidebitorie”.

Il mancato adempimento da

parte degli Enti agli obblighi

di cui alla norma in oggetto

rileva ai fini della misurazione

e della valutazione della

performance individuale dei

Dirigenti responsabili e confi-

gura responsabilità dirigen-

ziale e disciplinare.

“Pcc”:indicazioni in materia di ricognizione dei debiti P.A.

L’Agenzia delle Entrate, con il

Provvedimento Prot. n.

59743/2015 del 30 aprile

2015, ha proceduto alla defi-

nizione, a decorrere dal 15

maggio 2015, degli interessi

di mora per ritardato paga-

mento delle somme iscritte a

ruolo, che vengono determi-

nati nella misura del 4,88% in

ragione annuale.

Il Decreto è stato pubblicato

sul sito internet dell’Agenzia

delle Entrate, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 1, comma 361,

della Legge n. 244/07.

Come ricordato nelle motiva-

zioni, l’art. 30 del Dpr. n.

602/73 prevede che, decorsi

60 giorni dalla notifica della

cartella di pagamento, sulle

somme iscritte a ruolo - esclu-

se le sanzioni pecuniarie tri-

butarie e gli interessi - si appli-

cano, a partire dalla data della

notifica della cartella e fino

alla data del pagamento, gli

interessi di mora al tasso

determinato annualmente

con Decreto del Ministero del-

le Finanze con riguardo alla

media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata

disposizione, con Provvedi-

mento 10 aprile 2014, la misu-

ra del tasso di interesse da

applicare nelle ipotesi di ritar-

dato pagamento delle som-

me iscritte a ruolo è stata fis-

sata al 5,14% in ragione

annuale.

Considerato che, come detto,

l’art. 30 prevede una determi-

nazione annuale del tasso di

interesse in questione, è stata

interessata la Banca d’Italia

che, con Nota 25 febbraio 2015,

ha stimato al 4,88% la media

dei tassi bancari attivi con rife-

rimento al periodo 1º gennaio

2014-31 dicembre 2014.

Il presente Provvedimento fis-

sa dunque, con effetto dal 15

maggio 2015, al 4,88% in

ragione annuale, la misura del

tasso di interesse da applicare

nelle ipotesi di ritardato paga-

mento delle somme iscritte a

ruolo, di cui all’art. 30 del Dpr.

n. 602/73.

Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo:rideterminata nel 4,88% in ragione annualela misura degli interessi di mora

maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali16

Con il Comunicato n. 20 del

15 aprile 2015, pubblicato sul

proprio sito web istituzionale,

la Cassa Depositi e Prestiti

Spa ha annunciato l’avvio di

un programma di rinegozia-

zione dei mutui per 4.400

Comuni.

Stando alle stime della

Società, l’iniziativa interessa

potenzialmente circa 90.000

finanziamenti in favore di

4.400 Enti, per un ammontare

complessivo pari a 13,4

miliardi di Euro e potrà “met-tere sul tavolo” ovvero liberare

risorse - nel periodo 2014 -

2018 - fino a 1,4 miliardi di

Euro, che i Comuni potranno

destinare a nuovi investimen-

ti o alla riduzione del debito.

La rinegoziazione consente

agli Enti di ottenere un dupli-

ce beneficio: allungare la

durata di rimborso del pro-

prio debito e ottenere - in

ragione delle attuali condizio-

ni di mercato - una riduzione

del tasso di interesse medio

applicato al portafoglio

oggetto di rinegoziazione.

“In totale – si legge nella Nota

- con i programmi di rinegozia-zione 2015, Cdp permetterà diliberare risorse a favore diComuni, Province, Regioni eCittà metropolitane per unammontare complessivo fino a3 miliardi di Euro nel periodo2015-2018”.

Mutui Enti Locali:la Cassa DD.PP. avvia la rinegoziazione per 4.400 Comuni

Il Dipartimento degli Affari

regionali della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e l’Asso-

ciazione bancaria italiana (Abi)

hanno sottoscritto un Accordo-

quadro – siglato l’8 aprile 2015 e

diffuso sul proprio Portale istitu-

zionale dall’Unione delle Provin-

ce italiane il 24 aprile scorso –

che detta le linee guida sulla

base delle quali le Banche ade-

renti daranno attuazione al

comma 430 della Legge n.

190/14 (“Legge di stabilità 2015”)

sulla sospensione dei mutui.

Ricordiamo che, in considera-

zione del processo di trasferi-

mento delle funzioni di cui

all’art. 1, comma 89, della Legge

n. 56/14, il citato comma 430 ha

previsto che le Province e le

Città metropolitane possano

rinegoziare le rate di ammorta-

mento in scadenza nell’anno

2015 dei mutui che non sono

stati trasferiti al Mef, con conse-

guente rimodulazione del rela-

tivo piano di ammortamento.

L’Accordo precisa – all’art. 1 –

che le Banche aderenti daranno

attuazione alle previsioni della

Manovra finanziaria attraverso

la sospensione delle rate dei

mutui in scadenza nel 2015 ero-

gati in favore dei citati Enti. La

possibilità di chiedere l’esclu-

sione è preclusa alle Province e

alle Città metropolitane sotto-

poste alle procedure di cui

all’art. 143 del Dlgs. n. 267/00

relative ai fenomeni di infiltra-

zione e condizionamento di

tipo mafioso e a quelle morose

o dissestate che non abbiano

approvato il “piano di riequili-brio finanziario”.

Il periodo di sospensione del

pagamento, per quota interessi

e quota capitale, delle rate dei

mutui opera per un periodo di

12 mesi compresi tra il 1˚ gen-

naio e il 31 dicembre 2015. Al

termine di tale periodo, la Ban-

ca ricalcola il piano di ammor-

tamento del debito residuo

estendendo di 12 mesi il perio-

do complessivo. Gli interessi

maturati nel periodo di sospen-

sione sono corrisposti alla Ban-

ca in un’unica soluzione al 31

dicembre 2015 ovvero il 31

gennaio 2016. In alternativa, la

Banca e l’Ente possono concor-

dare che gli interessi continui-

no ad essere corrisposti alle

scadenze contrattualmente

previste.

L’art. 5 prevede che le operazio-

ni di sospensione sono impo-

state su base individuale dalle

Banche aderenti all’Accordo,

senza automatismi. Le Banche

si impegnano a fornire una

risposta entro 30 giorni lavora-

tivi dalla presentazione delle

domande. Gli Enti dovranno far

pervenire le loro richieste entro

il 15 maggio 2015 utilizzando i

Moduli predisposti dalle singo-

le Banche.

Mutui Province e Città metropolitane:definite le modalità di attuazione della sospensioneprevista dalla “Legge di stabilità”

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.

82 del 3 aprile 2015 il Decreto 3

aprile 2015 del Ministero dell’E-

conomia e delle Finanze,

riguardante la “Determinazionedel costo globale annuo massi-mo per le operazioni di mutuo

effettuate dagli Enti Locali, aisensi del Dl. 2 marzo 1989, n. 66,convertito con modificazionidalla Legge 24 aprile 1989, n.144”.

Il Mef ha ritenuto opportuno

modificare le precedenti condi-

zioni stabilite con Dm. 19 mag-

gio 2014, fissando nuovi livelli

massimi che siano – a detta del

Legislatore – “piú rappresentati-vi dei livelli di mercato”.

Nelle premesse del Decreto in

commento, come già nel pre-

cedente, si richiama il Dl. n.

66/89, convertito nella Legge n.

144/89 che, all’art. 22, comma 2,

dispone che, periodicamente, il

Ministro del Tesoro determini,

con proprio Decreto, le condi-

zioni massime da applicare ai

Mutui Enti Locali:determinati il tasso annuale massimo e quelli da applicaresu quelli a tasso variabile per il I semestre 2015

maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 17

mutui da concedere agli Enti

Locali anche per uniformare il

trattamento di erogazione.

Mutui a tasso fisso

Il costo globale annuo massi-

mo applicabile a tali mutui è il

seguente:

a) fino a 10 anni: Interest rateswap 7Y + 0,70%;

b) fino a 15 anni: Interest rateswap 10Y + 1,20%;

c) fino a 20 anni: Interest rateswap 12Y + 1,35%;

d) fino a 25 anni: Interest rateswap 15Y + 1,50%;

e) oltre 25 anni: Interest rateswap 20Y + 1,95%.

“Per Interest rate swap – si legge

al comma 2 dell’art. 2 del Dm. in

commento - si intende il tassolettera verso Euribor a 6 mesi fis-sato a Francoforte alle ore 11 delgiorno precedente la stipula delcontratto. I tassi swap sonoriportati alla pagina Isdafix2 delCircuito Reuters, colonna Euri-borBasis – Eur”.

Mutui a tasso variabile

Il costo globale annuo massi-

mo applicabile a tali mutui è il

seguente:

a) fino a 10 anni: Euribor a 6

mesi + 0,65%;

b) fino a 15 anni: Euribor a 6

mesi + 1,20%;

c) fino a 20 anni: Euribor a 6

mesi + 1,30%;

d) fino a 25 anni Euribor a 6

mesi + 1,50%;

e) oltre 25 anni: Euribor a 6

mesi + 1,95%.

Il tasso Euribor a 6 mesi è rile-

vabile alla pagina Euribor 01

del Circuito Reuters. Tali tassi

sono rilevati nei 2 giorni lavora-

tivi antecedenti la data di

decorrenza di ciascun periodo

di interessi.

Successivamente, sulla G.U. n.

98 del 29 aprile 2015, è stato

pubblicato il Decreto 21 aprile

2015, con il quale il Ministero

dell’Economia e delle Finanze

ha stabilito i tassi da applicare,

tenuto conto delle misure dei

tassi Euribor Act a 3 mesi rileva-

te nel mese di novembre 2014,

per il periodo 1° gennaio–30

giugno 2015, ai mutui a tasso

variabile contratti dagli Enti

Locali.

I relativi tassi sono stati stabiliti

nelle seguenti misure:

● 1,00%, per i mutui di cui ai Dl.

n. 318/86 e n. 359/87 ed alla

Legge n. 67/88;

● 0,90%, per i mutui di cui al Dl.

n. 66/89 ed al relativo Dm. 28

giugno 1989 di attuazione;

● 1,25%, per i mutui di cui al Dl.

n. 66/89 ed al relativo Dm. 26

giugno 1990 di attuazione;

● 1,25%, per i mutui di cui al Dl.

n. 66/89 ed ai Dm. 25 marzo

1991 e 24 giugno 1993, stipula-

ti entro il 30 dicembre 1998;

● 1,25%, per i mutui di cui al Dl.

n. 66/89 ed ai Dm. 25 marzo

1991 e 24 giugno 1993, stipula-

ti nel periodo 31 dicembre

1998 - 28 maggio 1999.

Al costo della provvista – ai

sensi dell’art. 1, comma 2 - va

aggiunta la commissione onni-

comprensiva in vigore nel

periodo in cui i mutui sono sta-

ti perfezionati e che rimane fis-

sa per tutta la durata dell’ope-

razione.

I tassi in questione si applicano

ai mutui stipulati anteriormen-

te al 29 maggio 1999, data di

entrata in vigore del Dm. 10

maggio 1999 che, com’è noto,

in luogo della determinazione

periodica da parte del Ministro

dell’Economia del saggio di

interesse sui mutui a tasso

variabile, ha stabilito che, per

quelli stipulati successivamen-

te al 29 maggio 1999, il costo

globale annuo massimo è rap-

presentato dal valore medio

dell’Euribor a 6 mesi rilevato in

occasione di ogni rata in sca-

denza, più una percentuale fis-

sa, diversa in relazione alla

durata del finanziamento.

La Corte dei conti, con la Deli-

berazione n. 13/Aut/2015/Inpr,

approvata nell’Adunanza del 9

marzo 2015, pubblicata sulla

G.U. n. 87 del 15 aprile 2015, ha

deliberato le “Linee guida e rela-tivi questionari per gli Organi direvisione economico-finanziariadegli Enti Locali, per l’attuazionedell’art. 1, commi 166-168, dellaLegge 23 dicembre 2005, n. 266.Rendiconto della gestione 2014”.

Ricordiamo che i citati commi

166 e 167, dell’art. 1 della

“Finanziaria 2006”, attuativi del-

la Legge n. 131/03 (“Legge LaLoggia”), prevedono che l’Or-

gano di revisione degli Enti

Locali trasmetta alla Corte dei

conti, Sezione regionale di con-

trollo, una Relazione sul bilan-

cio di previsione dell’esercizio

di competenza ed una Relazio-

ne sul rendiconto approvato

nello stesso esercizio, consi-

stente nella compilazione di

uno dei seguenti Questionari

(disponibili anche sul sito inter-net della stessa Corte): Questio-

nario per le Province, Questio-

nario per i Comuni con popola-

zione superiore a 5.000 abitan-

ti, e Questionario per i Comuni

con popolazione fino a 5.000

abitanti.

I Questionari oggetto delle

“Linee guida” in commento

rientrano nell’ambito del cosid-

detto “controllo collaborativo”,

così definito in quanto svolto

nell’interesse dell’Ente Locale

per evitare che vengano com-

messe irregolarità e per miglio-

rare la qualità della gestione

finanziaria e contabile, per defi-

nire le misure correttive da

adottare da parte degli Organi

degli stessi Enti e per rimuove-

re gli atti irregolari e sanare i

comportamenti che rischiano

di compromettere la salute

finanziaria dell’Ente.

I controlli sui bilanci e sui rendi-

conti degli Enti Locali consen-

tendo una diffusione generaliz-

zata delle verifiche sul ciclo di

bilancio, senza discostarsi dal

quadro di un controllo di carat-

tere collaborativo, compatibile

con l’autonomia degli Enti,

costituzionalmente tutelata, e

permettono di predisporre

strumenti utili per assicurare

che le misure per il raggiungi-

mento degli obiettivi di finanza

pubblica indicati dalla “Legge distabilità” e dalle altre norme di

coordinamento finanziario

vengano effettivamente messe

in atto.

La Sezione Autonomie della

Corte dei conti quest’anno pre-

mette che il controllo degli

equilibri finanziari e della sana

gestione delle risorse degli Enti

Locali deve poter offrire un

valido supporto al corretto fun-

zionamento dell’intero sistema

di finanza pubblica e che i Que-

stionari hanno l’obiettivo di

verificare il rispetto degli obiet-

tivi annuali posti dal Patto di

stabilità interno, dell’osservan-

za dei vincoli in materia di

indebitamento, nonché della

salvaguardia degli equilibri

economico-finanziari degli

Enti, tenuto conto anche che, a

far data dal 1° gennaio 2015, è

stato avviato a regime il pro-

cesso di riforma delle regole e

dei sistemi contabili, introdotto

Revisori Enti Locali:deliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida”per il Questionario al rendiconto della gestione 2014

maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali18

dal Dlgs. n. 118/11.

Nelle “Linee guida” viene indica-

to che le Sezioni regionali di

controllo sono chiamate a

monitorare in modo sistemati-

co la corretta attuazione della

riforma, la cui applicazione

risulta di fondamentale impor-

tanza per il conseguimento

delle finalità di trasparenza e

veridicità dei conti pubblici, e

richiama in proposito la Delibe-

razione della Sezione delle

Autonomie n.

4/SezAut/Inpr/2015, con la

quale sono stati forniti agli Enti

territoriali orientamenti per il

corretto svolgimento degli

adempimenti propedeutici alla

realizzazione del bilancio

armonizzato (operazioni di

riaccertamento straordinario

dei residui attivi e passivi,

determinazione del “Fondo plu-riennale vincolato” e del “Fondocrediti di dubbia esigibilità”).

La Corte ha presente che il suc-

cedersi nel corso dell’anno

2014 di provvedimenti norma-

tivi intervenuti, sia con finalità

di manovra finanziaria che di

modifiche istituzionali, ha

determinato un quadro di rife-

rimento complesso e articolato

per gli operatori; pertanto l’ag-

giornamento delle “Linee gui-da” ha riguardato soprattutto le

disposizioni contenute nella

“Legge di stabilità” per il 2014,

nel Dl. n. 16/14 e nel Dl. n.

66/14, in materia di equilibri di

bilancio di parte corrente, di

riduzioni della spesa corrente e

specificatamente della spesa

per il personale, nonché in

materia di limiti all’indebita-

mento e di strumenti derivati.

Anche le presenti “Linee guida”

sul rendiconto della gestione

2014 risultano articolate in 3

distinti Questionari riguardanti,

rispettivamente, Province,

Comuni con popolazione supe-

riore ai 5.000 abitanti (alla data

del 31 dicembre 2012) e Comu-

ni con popolazione fino a 5.000

abitanti.

Ogni Questionario risulta arti-

colato in più Sezioni, che

seguono una parte introdutti-

va contenente le “domande pre-liminari”. Anche per l’esercizio 2014,

caratterizzato dal differimento

del termine per l’approvazione

del bilancio di previsione e da

una generale condizione di

precarietà degli assetti regola-

tivi del sistema di finanziamen-

to degli Enti Locali, è stato deci-

so di non adottare anche un

apposito Questionario in rela-

zione al bilancio di previsione

2014 e di fare rinvio, per la rac-

colta dei dati previsionali rite-

nuti utili, al presente Questio-

nario al rendiconto 2014.

Nell’ambito delle “domandepreliminari” è contenuto il rin-

vio alle Appendici “A” e “B1”.

Tali Appendici concernono,

rispettivamente, quesiti in

merito all’esercizio provvisorio

2014 e domande rivolte speci-

ficatamente agli Enti in speri-

mentazione a far data dal 1°

gennaio 2014.

Con riferimento alla gestione

dell’esercizio provvisorio

(Appendice “A”) sono contenu-

ti quesiti riguardanti alcuni

specifici aspetti evidenziati nel-

la Delibera Corte dei conti n.

18/SezAut/2014/Inpr, che ha

fornito indicazioni per indiriz-

zare gli Enti, nonostante il pro-

trarsi dell’esercizio provvisorio,

ad una sana gestione finanzia-

ria, basata sull’adozione di stru-

menti anche provvisori di pro-

grammazione finanziaria ed

operativa, nonché improntata a

criteri prudenziali, atti a salva-

guardare la permanenza, in

corso d’esercizio, degli equilibri

di bilancio e delle condizioni

per il rispetto del Patto di stabi-

lità, nonché dei vincoli alla spe-

sa corrente.

I quesiti contenuti nell’Appen-

dice riguardano: la salvaguar-

dia degli equilibri di bilancio, la

coerenza della gestione con

l’obiettivo programmatico del

Patto di stabilità e con gli altri

vincoli di finanza pubblica, l’os-

servanza dei limiti imposti alle

voci di spesa corrente e le

modalità con le quali sono sta-

te affrontate le situazioni debi-

torie fuori bilancio.

L’Appendice “B1” contiene que-

siti per la verifica degli adempi-

menti previsti per il terzo anno

di sperimentazione dall’art. 78

del Dlgs. n. 118/11, con riguar-

do al riaccertamento straordi-

nario dei residui attivi e passivi,

all’individuazione del “Fondopluriennale vincolato”, alla quan-

tificazione del “Fondo crediti didubbia esigibilità”, e alle moda-

lità di regolarizzazione delle

eventuali anticipazioni di Teso-

reria.

L’articolazione in 6 Sezioni del-

la struttura dei Questionari

ricalca gli ambiti della verifica

affidata, ai sensi dei commi 166

e seguenti, della “Finanziaria2006”, ai Revisori degli Enti

Locali nella predisposizione

delle relazioni sul rendiconto.

La prima Sezione analizza i

risultati della gestione di com-

petenza e di cassa, nonché la

gestione dei residui con riferi-

mento all’ultimo triennio, con

approfondimenti riguardanti la

salvaguardia degli equilibri di

bilancio, la verifica dei vincoli e

i debiti fuori bilancio.

La seconda Sezione è riservata

agli Organismi partecipati, con

quesiti volti ad asseverare l’av-

venuto rispetto da parte degli

Enti Locali dei loro obblighi in

materia ed è fatto rinvio all’Ap-

pendice “C”, dedicata all’aggior-

namento dell’anagrafe degli

stessi e dei dati contabili.

La terza Sezione permette di

verificare la sostenibilità del-

l’indebitamento da parte degli

Enti Locali, l’utilizzo degli stru-

menti di finanza derivata e le

operazioni di rinegoziazione

del debito.

La Sezione quarta è dedicata al

Patto di stabilità interno e la

Sezione quinta indaga la spesa

per il personale nonché gli

adempimenti connessi alla

contrattazione decentrata.

La Sezione sesta è inerente alle

verifiche in materia di conto

economico e conto del patri-

monio degli Enti Locali. A tale

ultimo riguardo, in considera-

zione del fatto che la struttura

del conto economico e del con-

to del patrimonio degli Enti

Locali in sperimentazione è dif-

ferente rispetto agli schemi di

cui al Dpr. n. 194/96, viene pre-

visto che tali Enti potranno

avvalersi degli schemi redatti

sulla base del Dlgs. n. 118/11,

contenuti nella specifica

Appendice “B2”, concernente

altresì i quadri contabili inte-

grati da specifiche voci che

valorizzano le informazioni

introdotte dalla riforma sull’ar-

monizzazione contabile.

Nelle “Linee guida” è ancora

presente l’esigenza di semplifi-

cazione e chiarezza che ha por-

tato a contenere il numero di

nuove domande ed a eliminare

le duplicazioni nelle richieste

istruttorie, sopperendo con il

ricorso alle banche-dati ufficiali

a disposizione della Corte;

infatti, i dati già noti al sistema

saranno automaticamente pre-

compilati negli appositi Quadri

del Questionario, in modo da

evitare inutili duplicazioni.

La Relazione, come negli anni

precedenti, deve dare conto

del rispetto degli obiettivi

annuali del Patto di stabilità,

del vincolo sull’indebitamento

di cui all’art. 119 della Costitu-

zione, degli equilibri di bilancio,

della spesa di personale, degli

andamenti degli Organismi

partecipati e di gravi irregola-

rità contabili e finanziarie even-

tualmente riscontrate.

Si ricorda che il contenuto del-

le Relazioni per la Corte dei

conti non deve necessariamen-

te essere identico a quello del

Parere dell’Organo di revisione

che accompagna l’approvazio-

ne da parte del Consiglio

comunale del rendiconto della

gestione, dovendo ora fornire

dati oggettivi ed eventualmen-

te aggiornati, e che la nozione

maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 19

di “grave irregolarità contabile efinanziaria” è, in questa sede, da

intendersi come violazione alla

normativa vincolistica statale

inerente a questioni stretta-

mente finanziarie e contabili

che possono mettere in dubbio

il raggiungimento dell’equili-

brio di bilancio e non consenti-

re all’Ente di concorrere alla

realizzazione degli obiettivi

generali della finanza pubblica.

Tali eventuali irregolarità devo-

no essere segnalate, non tanto

in merito alle modalità con cui

sono sorte, quanto invece rela-

tivamente alle ripercussioni

sugli equilibri di bilancio, così

da permettere alle Sezioni

regionali di segnalare tempe-

stivamente agli Enti interessati,

per le necessarie misure corret-

tive, situazioni che riguardino

gli equilibri di bilancio.

Rammentiamo anche che, nel-

l’ambito del procedimento di

“controllo collaborativo”, le “Pro-nunce specifiche” emanate dalle

Sezioni regionali, ai sensi del-

l’art. 1, comma 168, della Legge

n. 266/05 (“Finanziaria 2006”),

seguono i principi propri del-

l’attività di controllo della Corte

dei conti e risultano da con-

traddittorio esperito con l’Am-

ministrazione locale (anche tra-

mite apposite “audizioni”), per

essere poi inviate all’unico

destinatario, rappresentato dal

Consiglio comunale o provin-

ciale.

Per quanto riguarda i tempi

dell’invio dei Questionari, le

“Linee guida” precedenti hanno

sancito che “gli Organi di revi-sione sono obbligati a trasmet-tere alle Sezioni regionali di con-trollo la loro Relazione subitodopo l’approvazione del rendi-conto da parte del Consigliocomunale o provinciale. L’omis-sione o il ritardo ingiustificatodell’invio della Relazione ostaco-lano l’esercizio del controllo del-la Corte dei conti, con la conse-guente responsabilità dell’Orga-no inadempiente. Le Sezioni fis-seranno perciò un termine per

l’adempimento, trascorso il qua-le, segnaleranno ai Consiglicomunali o provinciali gli Organiche non abbiano ottemperatoall’obbligo, per l’eventuale revo-ca del Revisore, ai sensi dell’art.235, comma 2, Tuel n. 267/00”.

Nei prossimi numeri della rivi-

sta verranno comunicate le

scadenze, fissate dalla Sezioni

regionali per il controllo della

Corte dei conti, per la compila-

zione e l’inoltro telematico dei

Questionari in commento a

cura dell’Organo di revisione.

Alla Deliberazione Corte dei

conti – Sezione Autonomie

locali - n. 13/SezAut/2015/Inpr,

sono allegati i “Questionari”relativi al rendiconto 2014, da

compilare in formato elettroni-

co sulla pagina “Siquel” – “Siste-ma informativo questionari EntiLocali” - della Corte dei conti

entro la scadenza che le Sezio-

ni regionali comunicheranno

direttamente ai Revisori dei

conti.

Le Sezioni di controllo aventi

sede nelle Regioni a statuto

speciale e nelle Province Auto-

nome, ove ne ricorra l’esigenza,

potranno apportare ai Questio-

nari adattamenti o integrazioni

che tengano conto delle pecu-

liarità della disciplina vigente

in materia di ordinamento

degli Enti Locali, nonché di

finanza e tributi locali.

---------------oooooo----------------

I Questionari in commento pre-

vedono che siano:

a) forniti dati identificativi del-

l’Ente e la quantificazione delle

sue dimensioni demografiche;

b) date risposte ad alcune

domande (“Sezione prima”),

affinché le Sezioni regionali

possano impostare una prima

e provvisoria selezione dei casi

in cui sia dichiarata o ritenuta

probabile la presenza di gravi

irregolarità e nei quali occorra

avviare celermente la segnala-

zione agli Enti e le istruttorie di

controllo. La risposta ad alcune

delle domande preliminari pre-

suppone la compilazione di

prospetti contenuti nella

“Sezione seconda”;

c) compilati i prospetti e le

domante (“Sezione seconda”)

finalizzati ad un esame più

approfondito dei casi in cui

non siano segnalate gravi irre-

golarità, ma che dalla combina-

zione di alcuni fattori possano

desumersi situazioni di rischio

inerenti il mantenimento degli

equilibri di bilancio.

Rendiconto 2014 - Elementi

di novità

Analizziamo di seguito le inno-

vazioni apportate al Questio-

nario relativo al rendiconto

2014 rispetto a quello previsto

per l’anno precedente, facendo

sempre riferimento al Questio-

nario per i Comuni con popola-

zione superiore ai 5.000 abitan-

ti al 31 dicembre 2012.

La “Sezione prima” - “Domandepreliminari” – in primo luogo

precisa che la compilazione

dell’Allegato “A” risulta obbliga-

toria e che presenta domande

riguardanti la gestione in eser-

cizio provvisorio effettuata nel

2014, mentre per gli “Enti in spe-rimentazione” è prevista la

compilazione dell’Allegato “B”;

per tale ragione, la Sezione non

riporta più, nella parte ordina-

ria, le domande in merito a tale

tipologia di Enti.

Le domande, per numero e

contenuto, sono rimaste

sostanzialmente inalterate

rispetto al Questionario per il

rendiconto 2013, con l’aggiun-

ta della Domanda n. 12, con la

quale vengono richieste le atti-

vità svolte in previsione dell’av-

vio dell’armonizzazione dei

sistemi contabili (procedure

informatiche, codifica dell’in-

ventario e del piano dei conti,

riclassificazione dei capitoli in

funzione delle principio della

contabilità economico-patri-

moniale e del piano dei conti

finanziario, ricognizione del

perimetro del “Gruppo pubblicolocale” ai fini del bilancio con-

solidato, ecc.).

Anche quest’anno, numerose

domande aggiuntive sono

riportate a corredo delle Tabel-

le di cui alla “Sezione seconda”.

Tale “Sezione seconda”, da com-

pilarsi, sempre per esigenze di

elaborazione connesse al raf-

fronto con le risultanze della

banca-dati dei rendiconti “Sir-tel”, con dati espressi in centesi-

mi di Euro, presenta quest’an-

no non numerose variazioni,

molte delle quali riguardanti il

passaggio alla contabilità

finanziaria armonizzata, qui di

seguito riportate.

Sezione prima: Risultato dellagestione finanziariaLe variazioni riportane nelle

nuove “Linee guida” in tale

Sezione sono dsegnalate di

seguito.

Il nuovo punto 1.6.1.d) chiede

se il Responsabile dei Servizi

“Finanziari” ha definito, con

propria Determinazione, la gia-

cenza di cassa vincolata al 1°

gennaio 2015.

Il successivo punto 1.6.2 preve-

de l’indicazione della suddivi-

sione del Fondo di cassa al 31

dicembre 2014 fra fondi liberi e

vincolati, e l’indicazione dell’e-

ventuale differenza di fondi

vincolati da ricostituire.

Sempre riguardo ai fondi vin-

colati, al punto 1.6.3, i Revisori

devono comunicare se l’Ente,

con la contabilità interna, ha

monitorato in passato i fondi

vincolati e se il dato risultante è

stato riconciliato con quanto

determinato secondo il princi-

pio della contabilità finanziaria.

Viene ora richiesto, al punto

1.14.1, se l’Ente ha provveduto

ad individuare i pagamenti

effettuati oltre i termini previsti

con il Decreto n. 231/02 ed a

calcolare l’Indicatore annuale

di tempestività dei pagamenti

(art. 41, Dl. n. 66/14).

Con riguardo al contenimento

delle spese, al punto 1.15.1

deve essere indicato se l’Orga-

no di controllo di regolarità

amministrativa e contabile ha

verificato l’adozione delle

misure di riduzione della spese

maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali20

ai sensi dell’art. 47 del Dl. n.

66/14, e al punto 1.15.2.a), che

tratta specificatamente delle

spese per studi e consulenze,

se è stato rispettato il divieto di

conferire incarichi di consulen-

za, studio e ricerca e di stipula-

re contratti di co.co.co., qualora

la relativa spesa sia stata supe-

riore al limite di cui all’art. 14,

commi 1 e 2, del Dl. n. 66/14;

Sezione seconda: Organismi par-tecipatiIn premessa è stata eliminata

l’elencazione degli Enti definiti

“Organismi partecipati” e ogget-

to della presente Sezione. Non

sono più riportate le Tabelle e le

domande riguardanti i dati ana-

grafici e contabili degli Organi-

smi partecipati, i flussi finanzia-

ri e le garanzie relativi all’Ente

Locale di riferimento e gli affi-

damenti, in quanto richiesti con

l’Allegato “C” da compilarsi con

apposita funzione mediante

procedura “Siquel”. Innovativamente viene richie-

sto se l’Ente ha dismesso nel

corso del 2014 Organismi par-

tecipati (punto 2.3), se detiene

partecipazioni in Società aventi

per oggetto attività di produ-

zione di beni e servizi non stret-

tamente necessarie per il perse-

guimento delle proprie finalità

istituzionali (punto 2.4);

I Revisori devono comunicare

anche se l’Ente:

i. ha provveduto a pubblicare i

dati individuati dall’art. 22, del

Dlgs. n. 33/13, relativi agli Enti

pubblici vigilati, agli Enti di

diritto privato in controllo pub-

blico e delle partecipazioni in

Società di diritto privato;

ii. ha aggiornato semestralmen-

te l’Albo e il sito informatico dei

soci pubblici con riguardo agli

incarichi degli Amministratori

nelle Società partecipate;

Sezione terza: capacità d’indebi-tamento e strumenti di finanzaderivataLe informazioni richieste per la

verifica della capacità d’indebi-

tamento e della sua sostenibi-

lità sono rimaste totalmente

invariate, mentre con riguardo

ai derivati viene ora richiesto

soltanto se l’Organo di revisio-

ne ha provveduto ad aggiorna-

re la banca dati “Siquel“ relativa

e se l’Ente ha costituito nell’a-

vanzo di amministrazione 2014

un apposito e congruo fondo

rischi.

Sezione quarta: Patto di stabilitàinternoLa Sezione è rimasta totalmen-

te invariata.

Sezione quinta: spesa di perso-naleLe variazioni della Sezione

riguardano la richiesta del

rispetto del limite del 60% del-

la spesa relativa al personale di

ruolo cessato l’anno preceden-

te al fine di procedere a nuove

assunzioni a tempo indetermi-

nato, e la comunicazione delle

direttive d’indirizzo sulle politi-

che assunzionali degli Organi-

smi partecipati, al fine di garan-

tire la riduzione graduale del

rapporto percentuale fra spesa

del personale e spesa corrente.

Con riferimento alla contratta-

zione integrativa viene ora

richiesto se l’Ente Locale ha

adempiuto all’obbligo di cui

all’art. 4, del Dl. n. 16/14, e se è

stato adottato il “Piano di rior-ganizzazione della spesa di per-sonale”.

Sezione sesta: conto economicoe conto del patrimonioIn tale Sezione è premesso che

gli Enti che hanno aderito alla

sperimentazione nel triennio

2012/2014 possono compilare,

in alternativa, o gli schemi pre-

visti dal Dpr. n. 194/96 esposti

di seguito nella Sezione, o gli

schemi redatti sulla base del

Dlgs. n. 118/11, riportati nel-

l’Appendice “B2”.

Le informazioni richieste dalla

Sezione risultano invariate.

---------------oooooo----------------

Con riferimento ai documenti

in appendice del Questionario,

facciamo presente quanto

segue.

Allegato “A” – Esercizio prov-

visorio del bilancio 2014

L’allegato pone ai Revisori

domande in relazione alla

gestione 2014 effettuata dal-

l’Ente Locale in esercizio prov-

visorio, al fine di valutare se

durante tale periodo l’Ente ha

rispettato le norme di riferi-

mento e attuato la gestione

secondo principi prudenziali e

di sana gestione, atti a salva-

guardare la permanenza, in

corso d’esercizio, degli equilibri

di bilancio e delle condizioni

per il rispetto del Patto di stabi-

lità, nonché dei vincoli alla spe-

sa corrente.

Nell’Allegato “A” viene richiesto

se l’Ente ha adottato azioni per

scongiurare il pericolo di finan-

ziare in disavanzo tendenziale

le spese e come è stato effet-

tuato durante l’esercizio il con-

trollo per la salvaguardia degli

equilibri, se durante l’esercizio

sono stati costantemente

monitorati i saldi tendenziali

relativi al Patto di stabilità, non-

ché di specificare le modalità di

stanziamento del “Fondo svalu-tazione crediti”.Sono richieste anche le moda-

lità gestionali adottate qualora

il 2014 si fosse chiuso in disa-

vanzo e quelle inerenti il tem-

pestivo riconoscimento di

debiti fuori bilancio in assenza

di bilancio di previsione adot-

tato.

Quest’anno non è più richiesta

l’indicazione dei 3 impegni di

spesa di maggiore importo che

l’Ente ha escluso dal limite del-

la gestione in esercizio provvi-

sorio, di attestare se l’Ente ha

rispettato i vincoli finanziari

posti dalla contrattazione col-

lettiva, e se l’Ente ha osservato

il divieto di assumere impegni

e pagare spese per servizi non

espressamente previsti per leg-

ge (art. 191, comma 5, Tuel), nel

caso di disavanzo di ammini-

strazione di cui al rendiconto

dell’anno precedente o di debi-

ti fuori bilancio per i quali non

siano stati validamente adotta-

ti i provvedimenti di cui all’art.

193 del Tuel.

Allegato “B1” – Enti in speri-

mentazione dal 1° gennaio

2014

Nel Questionario sono indicati

quesiti diretti alla verifica degli

adempimenti previsti per gli

Enti che sperimentano il nuovo

modello di contabilità.

Agli Enti in sperimentazione

vengono richieste le modalità

di determinazione del “Fondopluriennale vincolato” e quelle

seguite dall’Ente per provvede-

re al riaccertamento straordi-

nario dei residui attivi e passivi

e alla determinazione del “Fon-do crediti di dubbia esigibilità”, le

modalità di ripiano dell’even-

tuale disavanzo 2013 derivante

dal riaccertamento straordina-

rio dei residui.

Viene aggiuntivamente richie-

sto se è stata data comunica-

zione al Tesoriere dell’elenco

dei residui da iscrivere nel

bilancio di previsione speri-

mentale 2014-2016 e se l’Ente

Locale, ai fini del Patto di stabi-

lità, ha ricompreso fra le entrate

l’importo definitivo del “Fondocrediti di dubbia esigibilità” di

parte corrente netto.

Allegato “B2” – per gli Enti in

sperimentazione dell’armo-

nizzazione contabile ex Dlgs.

n. 118/11

Tale allegato è inerente alle

verifiche in materia di conto

economico e conto del patri-

monio degli Enti Locali in speri-

mentazione dell’armonizzazio-

ne contabile, in quanto questi

devono avvalersi degli schemi

redatti sulla base del Dlgs. n.

118/11; pertanto, i quadri con-

tabili specifici sono integrati da

specifiche voci che valorizzano

le informazioni introdotte dalla

riforma sull’armonizzazione

contabile.

Allegato “C” – Organismi

partecipati

L’Allegato richiede l’aggiorna-

mento dei dati anagrafici, con-

tabili e di bilancio degli Organi-

smi partecipati, nonché infor-

mazioni in merito agli affida-

menti.

maggio 2015 NOTIZIARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 21

La Circolare Agenzia delle Entrate

n. 16/E, del 14 aprile 2015, rispon-

de ad un’esigenza di chiarezza sul-

la disciplina che regola le modalità

di assolvimento dell’Imposta di

bollo virtuale, anche alla luce delle

recenti modifiche apportate dal

Dm. 17 giugno 2014.

In riferimento a quanto stabilito

dall’art. 15, del Dpr. n. 642/72, l’A-

genzia delle Entrate sottolinea

che l’Imposta di bollo può essere

assolta in modo virtuale, su richie-

sta dell’interessato, per determi-

nati atti e documenti, solo dopo

aver ottenuto l’autorizzazione da

parte dell’Ufficio competente.

A tale scopo l’interessato deve

presentare apposita istanza (pro-

dotta in bollo), fatte salve le esen-

zioni di cui all’art. 16, della Tabella

B, del Dpr. n. 642/72 (atti e docu-

menti posti in essere da Ammini-

strazione dello Stato, Regioni, Pro-

vince, Comuni, loro Consorzi e

Associazioni, nonché Comunità

montane sempre che vengano tra

loro scambiati), alla quale alle-

gherà una dichiarazione conte-

nente il numero presuntivo degli

atti e dei documenti che potran-

no essere emessi o ricevuti duran-

te il periodo d’imposta con la

descrizione della loro tipologia.

Una volta ottenuta la dichiarazio-

ne, questa s’intende rilasciata a

tempo indeterminato e può esse-

re revocata dall’Agenzia delle

Entrate con atto da notificare

all’interessato.

Quest’ultimo può rinunciare con

comunicazione scritta, allegando

una dichiarazione con indicazio-

ne degli atti e documenti emessi

nel periodo tra il 1° gennaio del-

l’anno in corso fino al giorno della

rinuncia.

La Circolare precisa che le struttu-

re competenti al rilascio dell’auto-

rizzazione e alla liquidazione del

Tributo sono le Direzioni provin-

ciali, mentre esclusivamente per le

domande presentate da Uffici,

Enti statali e Camere di Commer-

cio, le autorizzazioni vengono rila-

sciate dalle Direzioni regionali. In

entrambi i casi, la competenza al

rilascio dell’autorizzazione e alla

liquidazione del Tributo è indivi-

duata in base al domicilio fiscale

del contribuente.

Successivamente al rilascio del-

l’autorizzazione, l’Ufficio territoria-

le competente dell’Agenzia delle

Entrate procede a una liquidazio-

ne iniziale provvisoria e presunta

dell’Imposta, calcolata dalla data

di decorrenza dell’autorizzazione

fino al 31 dicembre dello stesso

anno, in base ai dati inseriti nella

dichiarazione dal soggetto auto-

rizzato.

L’importo determinato con tale

liquidazione viene ripartita in tan-

te rate uguali quanti sono i bime-

stri compresi nel suddetto perio-

do con scadenza alla fine di cia-

scun bimestre solare.

Ai fini della liquidazione definitiva

dell’Imposta, la persona interessa-

ta, entro il 31 gennaio di ogni

anno, a partire dall’anno solare

successivo al periodo di operati-

vità del pagamento in modo vir-

tuale, deve presentare alla Dire-

zione provinciale di competenza

una dichiarazione contenente l’in-

dicazione del numero degli atti e

documenti emessi nell’anno pre-

cedente, distinti per voce e per

tariffa, degli altri elementi utili per

la liquidazione dell’Imposta e

degli assegni bancari estinti nel

suddetto periodo. L’Ufficio com-

petente, sulla base dei suddetti

dati effettivi, elabora la liquidazio-

ne definitiva a consuntivo dell’Im-

posta per l’anno precedente,

imputando la differenza a debito

o a credito alla rata bimestrale sca-

dente a febbraio o, se il caso, a

quella successiva.

La liquidazione definitiva viene

assunta come base presuntiva per

la liquidazione provvisoria per

l’anno in corso.

La Circolare n. 16/E evidenzia che

tutte le suddette disposizioni non

si applicano nelle diverse ipotesi

regolamentate dal Dm. 17 giugno

2014 in tema di assolvimento del-

l’Imposta di bollo sui documenti

informatici. Infatti, il Dm. 17 giu-

gno 2014 stabilisce che l’assolvi-

mento dell’Imposta di bollo non

richiede la preventiva autorizza-

zione, né gli altri adempimenti

previsti dagli artt. 15 e 15-bis del

Dpr. n. 642/72, ma il versamento

della stessa è effettuato telemati-

camente utilizzando il Modello

“F24” in un’unica soluzione entro

120 giorni dalla chiusura dell’eser-

cizio.

Relativamente ai versamenti per

l’assolvimento dell’Imposta di

bollo in modo virtuale, degli inte-

ressi e delle eventuali sanzioni, la

Circolare in commento ricorda

che, a partire dal 20 febbraio 2015,

deve essere utilizzato il Modello

“F24” anziché il Modello “F23” (gli

importi versati tramite Modello

“F23” fino al 31 marzo 2015 sono

comunque scomputabili dai

pagamenti da effettuare median-

te Modello “F24”).

I versamenti con Modello “F24”

sono effettuati con i seguenti

codici-tributo:

- 2505 - “Bollo virtuale-rata”;

- 2506 - “Bollo virtuale-acconto”;

- 2507 - “Bollo virtuale-Sanzioni”;

- 2508 - “Bollo virtuale-Interessi”.Il codice-tributo 2505 - “Bollo vir-tuale-rata” deve essere utilizzato

anche nel caso in cui vi sia una dif-

ferenza a debito dell’Imposta

dovuta per l’anno precedente

scaturita dalla liquidazione defini-

tiva. Eventuali eccedenze d’impo-

sta a credito non possono essere

portate in compensazione nel

Modello “F24” con debiti relativi

ad altri tributi.

Per quanto concerne l’acconto da

versare, si prevede che non deve

essere effettuato obbligatoria-

mente nel mese di febbraio ma

può essere scomputato da tutti i

versamenti da eseguire a partire

dal mese di febbraio; inoltre, l’ac-

conto può essere portato in dimi-

nuzione dal versamento dovuto

per l’anno successivo nel caso in

cui l’importo in acconto non pos-

sa essere interamente scomputa-

to dai versamenti delle rate da

effettuare nel corso dell’esercizio.

Le modalità di scomputo dell’ac-

conto possono essere decise dal

contribuente in base alle sue esi-

genze di liquidità, potendo effet-

tuare la scelta nella dichiarazione

annuale.

La Circolare n. 16/E, in ultima ana-

lisi, fornisce indicazioni sulle san-

zioni applicabili e sulle modalità di

irrogazione delle stesse in caso di

mancato o ritardato versamento

di una o più rate o dell’acconto e

di omessa o infedele dichiarazio-

ne di conguaglio.

Per la mancata corresponsione in

tutto o in parte dell’Imposta di

bollo dovuta sin dall’origine, in

seguito alla riforma del sistema

sanzionatorio, è prevista una san-

zione amministrativa dal 100% al

500% dell’Imposta o della mag-

giore Imposta dovuta. In ipotesi di

omessi o ritardati versamenti del-

l’Imposta risultate dalla Dichiara-

zione, nonché “in ogni ipotesi dimancato pagamento di un tributoo di una sua frazione nel termineprevisto”, la sanzione sarà pari al

30% dell’importo non versato.

Resta salva l’ipotesi di avvalersi del

“ravvedimento operoso” anche in

ipotesi di omessa presentazione

della Dichiarazione di conguaglio

relativa all’Imposta di bollo assolta

in modo virtuale, nonché nell’ipo-

tesi di violazioni in materia di ver-

samento.

Se la Dichiarazione, in caso di

omessa presentazione, viene pre-

sentata con ritardo non superiore

a 90 giorni dalla scadenza, la san-

zione prevista è ridotta a un deci-

mo del minimo edittale.

Imposta di bollo virtuale:nuovi chiarimenti delle Entrate sulle modalità di assolvimento

maggio 2015NOTIZIARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali22

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.

94 del 23 aprile 2015 il Comuni-

cato dell’Istat contenente l’ag-

giornamento al mese di marzo

2015 dell’Indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di

operai e impiegati.

L’indice, con il mese di marzo

2015, ha fatto registrare una

variazione percentuale rispetto

al corrispondente periodo del-

l’anno precedente pari a - 0,2%.

Com’è noto, tale indice è da uti-

lizzarsi, oltre che per l’aggior-

namento dei canoni di locazio-

ne (ai sensi di quanto disposto

dall’art. 81 della Legge n.

392/78), anche ogni qual volta

atti normativi o contrattuali

delle Pubbliche Amministrazio-

ni facciano esplicito rinvio al

variare del costo della vita, ai

sensi dell’art. 54 della Legge n.

449/97.

Istat:pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita a febbraio 2015

Note

1 Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida Oil - para-grafo 6 - “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare Agid n. 64/14). Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’Iva (ad esempio un adde-bito Sepa Direct Debit), l’ordine di pagamento è da suddividere in 2 pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento ‘Regolarizzazione’e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lett. e) (tipo pagamento ‘Cassa’ o ‘Com-pensazione’ e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte). Anche nel caso di trasferimenti di fondi, ai sensi dell’art. 44, Legge n. 526/84, l’ordine di paga-mento è da dividere in 2 pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lett. e).2 Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore Cassa o Compensazione (paragrafo n. 1 - Linee guida Oil).

Facendo seguito alla propria Cir-

colare n. 16/E del 14 aprile 2015,

con la quale ha fornito chiarimen-

ti sulla disciplina che regola le

modalità di assolvimento dell’Im-

posta di bollo in modo virtuale ed

in conseguenza alle nuove dispo-

sizioni dettate dal Dm. 17 giugno

2014, l’Agenzia delle Entrate è tor-

nata sull’argomento con la Risolu-

zione n. 43/E del 28 aprile 2015,

per rispondere ad un quesito

posto da una Spa.

La Società in questione chiedeva

di conoscere se, per il pagamento

dell’Imposta di bollo sui documen-

ti informatici rilevanti ai fini tributa-

ri per il periodo d’imposta 2014, si

devono seguire le modalità previ-

ste dal Dm. 23 gennaio 2004

(comunicazione di riepilogo e

pagamento con Modello “F23”)

oppure quelle stabilite dal Dm. 17

giugno 2014 (pagamento a con-

suntivo con Modello “F24” entro

120 giorni dalla chiusura dell’eser-

cizio). Il quesito pone inoltre il dub-

bio di poter scomputare o meno

l’acconto versato con Modello

“F23” nel gennaio 2014 in fase di

versamento con Modello “F24”.

Nel rispondere al quesito, l’Agen-

zia delle Entrate ha premesso che

il Dm. 17 giugno 2014, recante

“Modalità di assolvimento degliobblighi fiscali relativi ai documentiinformatici ed alla loro riproduzio-ne i diversi tipi di supporto”, all’art. 6,

comma 1, prevede che “l’Impostadi bollo sui documenti informaticifiscalmente rilevanti è corrispostamediante versamento nei modi dicui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, conmodalità esclusivamente telemati-ca”, vale a dire mediante Modello

di pagamento “F24” con il codice

tributo “2501” denominato “Impo-sta di bollo su libri, registri ed altridocumenti rilevanti ai fini tributari– art. 6 del Decreto 17 giugno 2014”.L’Agenzia delle Entrate ha sottoli-

neato inoltre che, secondo quan-

to dettato dal comma 2, dell’art. 6,

del Dm. 17 giugno 2014, “il paga-mento dell’Imposta relativa alle fat-ture, gli atti, ai documenti ed ai regi-stri emessi o utilizzati durante l’an-no avviene in un’unica soluzioneentro 120 giorni dalla chiusura del-l’esercizio”.

Atteso che per “anno” si deve

intendere anno solare, l’Imposta

deve essere calcolata in relazione

a tale periodo così come interpre-

tato nella Circolare n. 5/12.

Premesso quanto sopra, l’Agenzia

delle Entrate ha ritenuto che il ver-

samento relativo ai documenti

informatici emessi o utilizzati nel-

l’anno 2014 deve essere effettua-

to entro il 30 aprile 2015, in appli-

cazione del Dm. 17 giugno 2014.

Le disposizioni dettate dal Dm. 23

gennaio 2004 (pagamento Impo-

sta di bollo tramite “F23” entro il 31

gennaio a saldo e/o in acconto,

più comunicazione di riepilogo

dei documenti emessi nell’anno

precedente) vengono fatte salve,

dal Dm. 17 giugno 2014, limitata-

mente ai documenti già conser-

vati al momento dell’entrata in

vigore, in quanto quest’ultimo

all’art. 7, comma 2, stabilisce che

“dalla data di entrata in vigore delpresente Decreto è abrogato ilDecreto del Ministro dell’Economiae delle Finanze 23 gennaio 2004”.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto

che, in tal caso, i versamenti effet-

tuati in acconto con il Modello

“F23” nel gennaio 2014 per i docu-

menti informatici formati nel

medesimo anno, in applicazione

delle previsioni contenute nel Dm.

23 gennaio 2014, possono essere

scomputati dall’Imposta di bollo

da versare entro il 30 aprile 2015.

Tale principio è già stato afferma-

to dall’Agenzia delle Entrate con

la Circolare n. 16/E del 14 aprile

2015, in riferimento al pagamento

del bollo in modo virtuale, chia-

rendo che “il passaggio dal sistemadi pagamento tramite il ModelloF23 a quello tramite il Modello F24non determina un’ interruzione nel-la continuità dei pagamenti e, per-tanto, gli importi versati tramite ilModello F23 sono scomputabili daipagamenti da effettuare con ilModello F24”.

L’ultima precisazione contenuta

nella Risoluzione n. 43/E riguarda

il caso in cui l’importo pagato a

titolo di acconto, nel mese di gen-

naio 2014 con il Modello “F23”,

risulti superiore all’Imposta di bol-

lo dovuta per i documenti infor-

matici emessi o utilizzati per l’an-

no 2014. In tal caso, la differenza

d’imposta potrà essere chiesta a

rimborso ai sensi dell’art. 37, del

Dpr. n. 642/72.

Imposta di bollo virtuale:nuovi chiarimenti sul pagamento sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari

maggio 2015 APPROFONDIMENTI5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 23

GLI APPROFONDIMENTI

E’ stata pubblicata sulla G.U.

della Regione Siciliana del 15

maggio 2015, n. 20, S.O. n. 1 la

Lr. del 7 maggio 2015, n. 9,

recante “Disposizioni program-matiche e correttive per l’anno2015. Legge di stabilità regio-nale”.

L’art. 6, della Legge di stabilità

in parola, al comma 10, modi-

fica l’art. 11, della Lr. n. 3/15, il

quale, nella versione origina-

ria, confermava l’entrata a

regime della riforma contabi-

le per la Regione siciliana e gli

Enti locali ad essa apparte-

nenti, a decorrere dal 1°

luglio. L’art. 11, infatti, al com-

ma 1 disponeva che “a decor-rere dal 1° gennaio 2015 laRegione e gli enti di cui all’art.1del predetto Decreto legislati-vo n. 118/2011 e successivemodifiche ed integrazioni,applicano le disposizioni delmedesimo decreto legislativon.118/2011 e successive modi-fiche ed integrazioni,secondoquanto previsto dal presentearticolo”.

Lo stesso art. 11, al comma 3,

riconosceva agli Enti la

facoltà di rinviare con propri

atti (Delibere di Giunta) l’ado-

zione della contabilità econo-

mico-patrimoniale.

Dalla lettura combinata dei 2

commi dell’art.11 della Lr.

n.3/15, ed in particolare il

comma 3, opinione comune

di tutti gli operatori è stata

quella che se gli Enti locali

non intendevano adottare la

contabilità economica patri-

moniale e consolidare i propri

bilanci con le partecipate e gli

organismi strumentali dove-

vano adottare un’apposita

delibera di consiglio o di

giunta.

Il nuovo testo dell’art. 11,

come modificato dalla Lr. n.

9/15, al comma 3 prevede che

per gli Enti Locali (Comuni,

ed ex Province) e i relativi Enti

e Organismi strumentali, resta

fermo quanto previsto dal-

l’art. 79 del Dlgs. n. 118/11, su

decorrenza e modalità di

applicazione delle

relative disposizioni, da

avviarsi comunque a decorre-

re dal 1° gennaio 2016.

Un lettore disattento, forse,

giacché la proroga in parola è

determinata per effetto delle

modifiche apportate al com-

ma 3, il quale originariamente

riconosceva agli Enti la facoltà

di rinviare al 2016 gli obblighi

di adozione della contabilità

economica e di consolida-

mento, avrebbe potuto erro-

neamente ritenere che con la

disposizione in parola, il Legi-

slatore regionale avesse volu-

to togliere dall’imbarazzo

quegli operatori che ad oggi,

non avendo ancora adottato

alcun atto che ne disponesse

il rinvio, rischiavano l’obbligo,

fin dal 2015, della tenuta della

contabilità economico patri-

moniale e del consolidamen-

to dei dati con le partecipate.

In realtà il terzo comma del-

l’art. 11 è stato interamente

sostituito e secondo la norma

novellata, infatti, per gli Enti

Locali (Comuni ed ex Provin-

ce) e i relativi enti e organismi

strumentali,fermo quanto

previsto dall’art. 79 del Dlgs. n.

118/11, circa i criteri, la decor-

renza e le modalità di applica-

zione della relative disposizio-

ni, la riforma dell’armonizza-

zione dei sistemi contabili

dovrà avviarsi “comunque” a

decorrere dal 1 gennaio 2016.

L’art. 79 del Dlgs. n. 118/11,

richiamato dalla norma sopra

riportata, dispone che “ladecorrenza e le modalità diapplicazione delle disposizionidi cui al presente decreto legi-slativo nei confronti delleRegioni a statuto speciale e del-le province autonome di Trentoe di Bolzano, nonché nei con-fronti degli enti locali ubicatinelle medesime Regioni specia-li e province autonome, sonostabilite, in conformità con irelativi statuti, con le procedurepreviste dall’art. 27 della Lgge 5maggio 2009, n. 42 (‘Delega algoverno in materia di federali-smo fiscale’)”.L’entrata a regime dell’armo-

nizzazione viene quindi rin-

viata al 2016, ma solo per gli

Enti Locali, Comuni ed ex Pro-

vince, mentre è confermata

per la Regione Sicilia.

Si ricorda che però, nel 2014,

la Sicilia aveva sottoscritto un

accordo in cui si impegnava a

dare avvio alla riforma della

contabilità dal 1° gennaio

2015. La riforma in materia di

armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli

Enti locali e dei loro enti ed

organismi strumentali ha

concretamente preso avvio

dal 1° gennaio 2015, secondo

gli indirizzi previsti dal Dlgs n.

118/11, come modificato dal

Dlgs. n.126/14. Lo stesso Dlgs.

n. 126/14, per effetto dell’en-

trata a regime dell’armoniz-

zazione ha ampiamente e dif-

fusamente modificato anche

il Dlgs. n. 267/00 (Tuel) e rin-

novato i principi contabili e le

regole contabili. Con l’entrata

a regime dell’armonizzazio-

ne, gli Enti in sperimentazio-

ne sono passati definitiva-

mente alla nuova contabilità,

mentre gli altri Enti che non

avevano partecipato alla spe-

rimentazione, agli schemi di

bilancio ex Dpr. n. 194/96,

hanno già iniziato ad affian-

care quelli di cui al Dlgs. n.

118/11.

Inoltre gli stessi Enti hanno

ormai approvato i rendiconti

2014 e, contestualmente, il

riaccertamento straordinario

dei residui, rideterminando il

risultato di amministrazione,

spesso con un disavanzo da

ripianare fino a 30 anni. Pro-

prio l’operazione di riaccerta-

mento straordinario dei resi-

dui, con l’eliminazione dei

residui passivi, ha determina-

to una variazione al patto di

stabilità 2015 mitigato dalla

reimputazione dei residui al

“Fpv” (“Fondo pluriennale vin-colato”). Dunque, per effetto

della “Legge di stabilità inparola”, gli Enti Locali siciliani

che avevano correttamente e

tempestivamente adempiuto

agli obblighi dell’armonizza-

zione, seguendone diligente-

mente timeline, cosa dovran-

no fare ?

Senza voler mostrare la prete-

sa di dare suggerimenti, repu-

tiamo che forse la cosa

migliore e meno dolorosa

sarebbe ammettere che si è

trattato di un errore e che la

norma era intesa nel senso

che la contabilità economica

La Sicilia rinvia la riforma della contabilità armonizzatadi Riccardo Compagnino - Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica localedi Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A. - Esperto in materie econ. e giur. applicate agli Enti Localidi Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e Formatore Amministrazioni eSocietà pubbliche, Pubblicista

maggio 2015APPROFONDIMENTI 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali24

patrimoniale e il consolida-

mento dei bilanci senza nes-

sun provvedimento specifico

da parte dei Consigli o della

Giunta, come invece previsto

dalla disposizione originaria

dell’art. 11, comma 3, slittava

automaticamente al 2016,

altrimenti i danni saranno

parecchi e soprattutto non

basteranno 6 righe ma sarà

necessario che vengano legi-

ferate norme specifiche di

contabilità modificative del

Tuel, riaffermando espressa-

mente la validità dei vecchi

principi contabili.

Lo slittamento al 2016 sia

determinato dallo spaurac-

chio dello scioglimento del

consiglio comunale in caso di

mancata approvazione, con-

testualmente al consuntivo,

del riaccertamento straordi-

nario dei residui, può essere

facilmente aggirato, conside-

rato che in Sicilia i commissa-

ri sono inviati direttamente

dall’assessorato, e che, quindi,

si può eventualmente procra-

stinare l’arrivo degli stessi

all’interno dei Comuni.

L’impegno di spesa relativo ad

un incarico affidato ad un

legale esterno - giusta appli-

cazione del principio generale

della competenza finanziaria

(punto n. 16 dell’Allegato n. 1

del Dlgs. n. 118/11) e del relati-

vo principio applicato [Para-

grafo 5.2, lett. b), dell’Allegato

n. 2 del citato Decreto] - è regi-

strato nelle scritture contabili

nell’esercizio in cui l’obbliga-

zione giuridica che genera la

spesa è perfezionata, mentre

l’imputazione in bilancio della

relativa posta contabile segue

l’esercizio in cui si presume

venga adempiuta (completa-

mente) la prestazione del pro-

fessionista (essendo conside-

rato questo il momento di esi-

gibilità dell’obbligazione dai

citati parametri legislativi)3.

Cionondimeno, stante le pre-

visioni contenute nel Para-

grafo 5.2, lett. c), del citato

Allegato n. 2, qualora l’esigibi-

lità della prefata prestazione

non sia determinabile, l’impe-

gno di spesa è da imputarsi

all’esercizio in cui il contratto è

firmato. Di talché per questo

caso, al fine di garantire la

copertura della spesa, la com-

petenza finanziaria “potenzia-ta” introdotta dai nuovi princi-

pi contabili perde vigore e si

trasforma in competenza

finanziaria “semplice”.

A quanto sopra occorre

aggiungere però che, ai sensi

dell’art. 183, comma 6, del

Dlgs. n. 267/00, all’Ente è vieta-

to di assumere “… obbligazioniche danno luogo ad impegni dispesa corrente: a) sugli esercizi successivi aquello in corso, a meno che nonsiano connesse a contratti oconvenzioni pluriennali o sianonecessarie per garantire la con-tinuità dei servizi connessi conle funzioni fondamentali, fattasalva la costante verifica delmantenimento degli equilibri dibilancio, anche con riferimentoagli esercizi successivi al pri-

mo4”;

Con tali previsione normative,

il Legislatore si prefigge il fine

di garantire il mantenimento

degli equilibri di bilancio per

gli esercizi a venire.

Pertanto, se la prestazione

legale (con scadenza determi-

nabile all’atto dell’affidamento

dell’incarico) fosse imputata in

un esercizio successivo a quel-

lo in corso (perché qui esigibi-

le) si potrebbero generare dei

rischi sugli equilibri di bilancio.

In siffatta ipotesi manchereb-

bero i presupposti per la costi-

tuzione del “Fondo pluriennalevincolato” da utilizzare a coper-

tura della spesa in parola nel-

l’anno della sua imputazione

in bilancio (a meno che l’Ente

vincoli eventuali accertamenti

di entrate straordinarie non

ricorrenti già esigibili in favore

della spesa “de qua”).

Quanto affermato genera il

seguente effetto:

- l’impegno di spesa per l’affi-

damento di incarichi a legali

esterni non può che seguire la

metodologia di contabilizza-

zione prevista per il caso in cui

la scadenza dell’obbligazione

non è determinabile (che,

come specificato, riesuma la

competenza finanziaria “sem-plice”).

Ciò detto, mette conto rilevare

che, “(i)n sede di predisposizio-ne del rendiconto, in occasionedella verifica dei residui previstadall’art. 3, comma 4, del …[Dlgs. n. 118/11] …, se l’obbli-gazione non è esigibile, si prov-vede alla cancellazione dell’im-pegno ed alla sua immediatare-imputazione all’esercizio incui si prevede che sarà esigibile,anche sulla base delle indica-zioni presenti nel contratto diincarico al legale” [Cfr. lett. c)

del sopra citato Paragrafo 5.2).

Quindi, qualora nella predetta

sede venga accertato che la

prestazione del legale non sia

stata completamente esegui-

ta, si procederà alla reiscrizio-

ne contabile della spesa in

bilancio, tenendo presente la

presumibile esigibilità della

correlata obbligazione passiva

(tornandosi ad applicare que-

sta volta il principio della com-

petenza finanziaria “potenzia-ta”). Infatti, la cancellazione

dell’impegno determinerà la

creazione di un saldo finanzia-

rio - denominato “Fondo plu-riennale vincolato” (“Fpv”) -

costituito dalle risorse deputa-

te a finanziarie l’impegno

annullato e che per l’appunto

fungerà da copertura alla spe-

sa nell’esercizio della sua

reimputazione. Tecnicamente,

l’intera operazione è da gestir-

si secondo le modalità indica-

te nel Paragrafo 9.1, del princi-

pio di cui all’Allegato 4/2 del

Dlgs. n. 118/11.

Comunque, in caso di presta-

zione professionale eseguita

al termine dell’esercizio e in

mancanza del relativo atto di

liquidazione (che attesti l’esi-

gibilità della obbligazione

passiva), il residuo può essere

conservato solo se la relativa

spesa impegnata nell’eserci-

zio è “liquidabile” ai sensi del

ridetto art. 3, comma 4, del

Dlgs. n. 118/115. Fattispecie

che si realizza allorché le rela-

tive fatture “… pervengano nei2 mesi successivi alla chiusuradell’esercizio …”; oppure nei

casi in cui “… il responsabiledella spesa dichiara, sotto lapropria responsabilità valutabi-le ad ogni effetto di legge, che laspesa è liquidabile in quanto laprestazione è stata resa o la for-nitura è stata effettuata nell’an-no di riferimento”. (Cfr. ex multisParagrafo 6.1 del citato princi-

pio di cui all’Allegato n. 4/2 del

citato Decreto e Faq n. 55 sul

La contabilizzazione degli impegni di spesa relativi

all’affidamento di incarichi esterni a legali di Ivan Bonitatibus - Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Dottore in Eco-nomia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore Contabile

maggio 2015 APPROFONDIMENTI5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 25

sito www.rgs.mef.gov.it/Versio-ne-I/Faq/Arconet).

Vale la pena precisare che,

qualora risultino degli impe-

gni relativi ad incarichi a legali

esterni affidati anteriormente

al 2015 le cui relative presta-

zioni non siano state eseguite

compiutamente entro l’eserci-

zio 2014, il riaccertamento

straordinario dei residui (da

effettuarsi ai sensi dell’art. 3,

comma 7, del Dlgs. n. 118/11)

richiede la reimputazione

degli impegni in funzione del-

la esigibilità delle relative

obbligazioni passive (non

essendoci per il caso di specie

problemi di copertura finan-

ziaria).

A quanto sopra esposto occor-

re aggiungere che il Paragrafo

5.2, lett. c), del principio conta-

bile applicato concernente la

contabilità finanziaria prevede

che, “al fine di evitare la forma-zione di debiti fuori bilancio,l’Ente chiede ogni anno al lega-le di confermare o meno il pre-ventivo di spesa sulla base dellaquale è stato assunto l’impegnoe, di conseguenza, provvede adassumere gli eventuali ulterioriimpegni”.

Tale assunto è stato interpreta-

to dalla Giustizia contabile del-

la Campania (operante in sede

consultiva e di “consulenza giu-ridica” ex art. 7, comma 8, della

Legge n. 131/03) nel senso

che, “ … a partire dal 2015, ovel’impegno sia stato in originesottostimato, per cause oggetti-ve, in sede di bilancio preventi-vo, annualmente, deve essereadeguato l’’importo stanziato,di modo che vi siano risorse suf-ficienti per l’impegno ed il paga-mento del corrispettivo, consen-tendo al Consiglio di controllarecostantemente l’evolversi della

spesa a fronte di fatti nuovi eimprevedibili”. Fermo restando

che “(o)ve peraltro emergesseuna non congruità dell’impe-gno originario imputabile a cir-costanze soggettive, imputabilial Professionista o al Funziona-rio che ha consentito alla spesa,la maggior somma dovrà inve-ce essere oggetto della procedu-ra di riconoscimento del debitofuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1 lett. e), nei limitidel valutato ‘arricchimento’ perl’Ente”. (Cfr. Deliberazione Cor-

te dei conti Campania n.

110/2015/Par).

Ai sensi dell’art. 18, del Dlgs. n.

118/11, rubricato “Termini diapprovazione dei bilanci”, “leAmministrazioni pubbliche dicui all'art. 1, comma 1, approva-no: a) il bilancio di previsione o ilbudget economico entro il 31dicembre dell'anno precedente;b) il rendiconto o il bilancio diesercizio entro il 30 aprile del-l'anno successivo. Le Regioniapprovano il rendiconto entro il31 luglio dell’anno successivo,con preventiva approvazioneda parte della giunta entro il 30aprile, per consentire la parificadelle sezioni regionali di con-trollo della Corte dei conti;c) il bilancio consolidato entro il30 settembre dell' anno succes-sivo. 2. Le Amministrazioni pubbli-che di cui all'art. 1 trasmettono iloro bilanci preventivi, le relati-ve variazioni ed i bilanci con-suntivi alla Banca dati unitariadelle amministrazioni pubbli-che, secondo gli schemi e lemodalità previste dall'art. 13,comma 3, della Legge n. 196/09.Gli schemi, standardizzati edomogenei, assicurano l’effettivacomparabilità delle informazio-ni tra i diversi Enti territoriali”.

Questa previsione, contenuta

nel ben noto Dlgs n. 118/11,

merita di essere ricordata e

commentata.

La previsione è tale solo se

anticipa l’anno a cui si riferisce

e, nel caso non fossero presu-

mibili tutti gli importi, l’ammi-

nistrazione dovrebbe iscrivere

quelli documentalmente pro-

babili entro la fine dell’anno e

successivamente procedere

alla variazione di bilancio

allorquando si saranno conso-

lidate le informazioni contabi-

li. Perché è sempre più utile un

bilancio di previsione da retti-

ficare nell’anno successivo

rispetto ad un bilancio di pre-

visione approvato dopo 4, 6, 9

mesi dall’inizio dell’anno al

quale quelle “previsioni” si

sarebbero dovute riferire.

E si tralascia di considerare il

significato di un Peg dopo 4, 6,

9 mesi !

Il corretto rispetto della tem-

pistica prosegue con l’appro-

vazione entro il 30 aprile di

ogni anno del rendiconto, che

consente di operare nella pri-

ma parte di ogni anno le pro-

babili conseguenti variazioni

al bilancio previsionale appro-

vato entro il 31 dicembre del-

l’anno precedente.

Nel 2015, però, questa corretta

tempistica è, ma solo per que-

st’anno, stravolta e prima si

approverà il rendiconto e suc-

cessivamente il bilancio previ-

sionale 2015.

Infatti, con la nuova legislazio-

ne sulla contabilità pubblica, il

bilancio 2015 non può essere

approvato se non si approva

preliminarmente il rendiconto

2014 e tutti gli altri atti conse-

quenziali.

Regioni, Enti Locali e le altre

Amministrazioni regolate dal

Dlgs n. 118/11 sono tenute ad

approvare il rendiconto 2014,

deliberando, contestualmen-

te, il riaccertamento straordi-

nario dei residui attivi e passi-

vi e, quindi, rideterminando il

nuovo risultato di amministra-

zione che entrerà nella conta-

bilità del bilancio di previsione

2015.

Quello del riaccertamento è

una operazione “pulizia everità”, molto analoga alle ope-

razioni di revisione contabile

con le quali, a campione o sin-

golarmente, si conciliano i cre-

diti e i debiti accertandone l’e-

sistenza e l’importo in “con-tradditorio scritto” con la con-

troparte. Ciò che è residuo

attivo o passivo per una

Regione/Comune, deve essere

debito/credito per lo

Stato/un’altra Regione/ un

altro Comune.

Solamente a riaccertamento

completato potrà essere deli-

berato il nuovo importo degli

effettivi crediti/debiti perti-

nenti, il resto costituirà avan-

zo/disavanzo d’amministra-

zione.

Poiché questa operazione di

“pulizia” contabile è “una tan-tum”, si comprende il motivo

per il quale nel 2015 non si

potrà approvare il previsiona-

le senza avere approvato il

rendiconto 2014; l’inversione

dell’approvazione priverebbe

sicuramente, ma non sola-

mente, di significatività il

bilancio di previsione 2015.

Conseguentemente, se ad

esempio una Regione ha legi-

slativamente previsto entro il

30 aprile l’approvazione del

bilancio di previsione del

2015, la Giunta regionale

dovrà preliminarmente, ai sen-

si del sopracitato art. 18,

approvare il rendiconto e la

Delibera di riaccertamento

straordinario dei residui e, solo

La contabilità è utile solo se rispetta i tempidi Riccardo Compagnino - Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

maggio 2015APPROFONDIMENTI 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali26

successivamente, procedere

all’approvazione del bilancio

dell’anno.

Sempre continuando nell’e-

sempio sopra riportato, l’ap-

provazione entro i termini del

bilancio 2015 senza l’approva-

zione preventiva del rendi-

conto 2014 da parte della

Giunta regionale è una viola-

zione del Dlgs. n. 118/11, oltre

a privare il bilancio di previsio-

ne della completezza di tutti i

dati indispensabili affinché

rappresenti un documento

utile per l’informazione.

Note

3 Sul punto, occorre anche tener presente che il citato principio applicato prevede che “(n)on possono essere assunte obbligazioni concernentispese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di lea-sing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 C.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comuni-tari e delle rate di ammortamento. Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio diprevisione, l’elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell’Ente (gli Enti strumentalidelle Regioni, Province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all’Ente vigilante)”.4 Inoltre, come anche specificato nel principio di cui all’Allegato n. 2, il citato comma 6 prevede che l’Ente non può assumere obbligazioni che

danno luogo ad impegni su spesa corrente, “… sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministra-zione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del Codice civile, delle spese correnti correlate a finan-ziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale”.

5 È opportuno ricordare, sia che il comma 4 dell’art. 3 citato sancisce che “(…) possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate (…)”, sia che il quinto capoverso del Paragrafo 6.1 del principio contabile di cui All’al-

legato n. 2 del Dlgs. n. 118/11 prevede che la liquidazione è da eseguirsi in maniera tempestiva, “… al fine di attestare l’esigibilità del credito nel-l’esercizio in cui è effettuata”.

Di seguito presentiamo una

breve analisi sui conti del

bilancio di previsione 2015.

Il bilancio 2015 prevede

20.593.085 migliaia di Euro in

termini di competenza, con

una riduzione del 7,61%

rispetto al 2014, del 21,60%

rispetto al 2012, del 17,21%

rispetto al 2008.

Sul totale delle spese finali,

pari a 18.884.358 migliaia di

Euro, le spese in conto capitale

incidono per il 17,7% (e, sul

totale delle spese in conto

capitale, l'89,8% è assegnato

all'assessorato dell'Economia),

rispetto al 33,7% del 2014, del

42,07% del 2012 e del 37,2%

del 2008.

È previsto un avanzo finanzia-

rio presunto (che ovviamente

considera la gestione presunta

dei residui) di 3.876.10

migliaia di Euro, rispetto al

dato del 2014, pari a 7.378.000

migliaia di Euro, ed a quello

accertato al 31 dicembre 2013

di 8.448.574.000 migliaia di

Euro (di cui 8.912.342 migliaia

di Euro relativi ai “fondi nonregionali”).

In particolare, in relazione alle

informazioni disponibili al 31

dicembre 2013, nel rendiconto

regionale risultano contabiliz-

zati residui attivi per Euro

15.219.062.415,03 e, in propo-

sito, nella Relazione sulla situa-

zione economica della Regio-

ne Siciliana del 2012, la Regio-

ne informava che “l'elevatol'importo dei residui riguardaentrate non direttamenteamministrate dagli uffici regio-nali poiché la relativa gestione èsvolta dall'Amministrazionefinanziaria dello Stato, nonessendo mai stata trasferita allaRegione la relativa potestà. Gli

uffici regionali non hanno man-cato di rappresentare all'Ammi-nistrazione finanziaria delloStato la necessità di approfon-dire la cause ostative alla lororiscossione””.

L'avanzo finanziario presunto

del bilancio 2015 risulta per-

tanto ridotto rispetto a quello

presunto del 2014 del 47,32%,

e del 54,12% rispetto a quello

accertato nel rendiconto pari-

ficato al 31 dicembre 2013

(ancora non risultano noti i

dati del rendiconto 2014).

In valore assoluto pertanto la

Regione rispetto al rendiconto

del 2013 nel bilancio del 2015

non ha considerato ai fini delle

previsioni di spese 4.576.414

migliaia di Euro.

Rispetto al 2014, inoltre, alla

previsione incrementativa del-

le entrate del 10,6% si contrap-

pone la riduzione della previ-

sione delle spese del 14,17% e,

conseguentemente, i risultati

differenziali sono positivi ad

eccezione di quello relativo al

ricorso al mercato che prevede

accensione per prestiti per

290.000 migliaia di Euro.

Sul totale delle spese correnti

la previsione per l'Assessorato

della Salute è del 56,6%, (del

49,56% nel 2008 e del 55% nel

2012), del 12,84% per l'asses-

sorato delle autonomie locali

(15% nel 2014) e del 28,9% per

l'assessorato regionale dell'e-

conomia (che sul totale delle

spese finali incide per il 34,85).

Tutti i dati del previsionale

2015 sono in ogni caso da con-

siderarsi provvisori, in quanto

non contabilizzano il risultato

del rendiconto 2014 che, per la

prima volta, dovrà essere ela-

borato secondo le disposizioni

del Dlgs. n. 118/11.

Il bilancio di previsione 2015 della Regione Siciliadi Riccardo Compagnino - Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

maggio 2015 I QUESITI DEL MESE5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 27

La risposta dei ns. esperti.

Oltre a quanto già precisato

nella prima metà della risposta

al precedente quesito pubbli-

cato sulla presente Rivista (“lanuova modalità di trasmissionedelle fatture mediante ‘Sistemadi interscambio’ … chiudeentrambi i documenti ponendo-li nello stato di rifiutati”), nella

presente si riassume una sinte-

tica casistica degli errori for-

mali della fattura per i quali

l’Ente può chiedere il rifiuto:

a. il “Cig” e “Cup” che secondo

l’art. 25, comma 2, del Dl. n.

66/14, dovranno essere ripor-

tati in fattura qualora previsti

al fine di garantire l’immediata

tracciabilità dei pagamenti;

b. il controllo dell’Imposta di

bollo che, dove dovuta, dovrà

essere assolta ai sensi dell’art.

6, del Dm. 17 giugno 2014

(annotazione nel campo

<NumeroBollo> della stringa

“Dm-17-giu-2014”);

c. apposizione in fattura della

corretta dicitura “scissione deipagamenti” (art. 17-ter, Dpr. n.

633/72, c.d. “split payment”),

come indicato dall’art. 1, del

Dm. 23 gennaio 2015, oppure

della dicitura “inversione conta-bile” (art. 17 del Dpr. n. 633/72,

nei soli casi di forniture affe-

renti i servizi rilevanti Iva rien-

tranti tra quelle indicate dalla

Circolare Entrate n. 14/E del 27

marzo 2015, in regime di

“reverse charge”);

d. estremi dell’impegno di spe-

sa come indicato dall’art. 191,

del Dlgs. n. 267/00;

e. adeguata valorizzazione dei

dati facoltativi (qualora richie-

sti), quali giorni termine paga-

mento (30/60 giorni) e dati per

il pagamento (Iban dedicato);

f. scarto fatture non destinate

all’Amministrazione, o di

importi erroneamente fattura-

ti o per i quali ancora non è

stato assunto il relativo impe-

gno ai sensi dell’art. 191, del

Tuel.

I QUESITI DEL MESEFattura elettronica: una nota di credito relativa ad una fattura

rifiutata dev’essere accettata ?di Cesare Ciabatti - Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato in protocollo informatico,gestione documentale e documento elettronico nella P.A

Il testo del quesito:

“Va accettata una nota di credito relativa ad una fattura rifiutata dalla P.A. committente o si deve rifiutare anche la notadi credito stessa? Nel caso vada rifiutata, avendone già accettate alcune, occorre intervenire sulla ‘Pcc’ per rifiutare la nota

di credito? Cambia qualcosa se arriva una nota di credito per una fattura da rifiutare ma non ancora rifiutata?Siamo noi a decidere quali errori comportino necessariamente il rifiuto della fattura o vi è una norma che

dà disposizioni in merito?”.

La risposta dei ns. esperti.

La Circolare Mef n. 1 del 31

marzo 2014, esplicativa del

Dm. n. 55/13, non lascia, a pare-

re di chi scrive, possibilità di

replica sull’argomento in que-

stione, affermando che:

● possono essere pagate fattu-

re cartacee emesse prima del

31 marzo 2015, anche dopo i 3

mesi indicati dall’art. 1, comma

210, Legge 244/07;

● è esclusa “la possibilità, per lePubbliche Amministrazioni diaccettare fatture in forma car-tacea emesse successivamente

Fatturazione elettronica: possono essere accettate le fatture emesse

prima del 30 marzo acquisite dal Comune in data successiva ?di Cesare Ciabatti - Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato in protocollo informatico,gestione documentale e documento elettronico nella P.A

Il testo del quesito:

“Le fatture correttamente emesse prima del 30 marzo ancorché acquisite in data successiva al 30 marzo 2015(con timbro postale anche successivo a tale data) devono essere accettate, liquidate e pagate ?

E’ possibile che il fornitore acquisisca l’attestazione della data di emissione della fattura prima del 31 marzo 2015, e la suaconseguente presa in carico dall’Amministrazione ricevente, ricorrendo alle funzionalità messe a disposizione dalla ‘Piattaforma

certificazione dei crediti’ (‘Pcc’) ? Infatti, il fornitore che ha emesso e trasmesso una fattura cartacea prima dell’avvio della secondafase di ‘FatturaPa’ potrebbe accreditarsi sulla Piattaforma e inserire i dati della fattura sulla stessa, assicurando così l’attribuzione,

di fatto, di una data certa di emissione e trasmissione della fattura all’Amministrazione destinataria”.

maggio 2015I QUESITI DEL MESE 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali28

allo scadere del medesimo ter-mine di cui al comma 209”.

I chiarimenti erano opportuni

per correlare l’art. 6, comma 6,

del Dm. n. 55/13 e l’art. 1, com-

ma 210, Legge n. 244/07. Que-

st’ultimo infatti dispone che, “adecorrere dal termine di 3 mesi[...] le Pubbliche Amministrazio-ni non possono accettare, le fat-ture emesse e trasmesse in for-ma cartacea né possono proce-dere ad alcun pagamento, nem-meno parziale sino all’invio informa elettronica”.

Dal tenore letterale della nor-

ma sembrerebbe evincere

che:

1. a decorrere dal termine di 3

mesi le Pubbliche Amministra-

zioni non possono più accetta-

re fatture emesse in forma car-

tacea;

2. sempre dallo stesso termine

le Pubbliche Amministrazioni

non possono pagare le fatture

in forma cartacea.

Relativamente al punto 2, la

Circolare n. 1 chiarisce che per

i motivi ricordati anche nel

quesito (tempo di trasmissio-

ne della fattura, pregiudizio

per il diritto del fornitore,

aggravamento del procedi-

mento, impossibilità di emet-

tere una nota di accredito per

una fattura regolarmente

emessa), le Pubbliche Ammini-

strazioni potranno pagare le

fatture cartacee emesse prima

del 31 marzo 2015 anche dopo

i 3 mesi indicati dal comma

2010. Dalle parole del comma

210, si poteva anche intendere

che l’Ente avrebbe dovuto sal-

dare tutte le fatture “vecchie”

entro il 30 giugno.

Il punto 1, che sembra far pen-

sare ad un periodo “ibrido” di 3

mesi in cui i fornitori delle Pub-

bliche Amministrazioni avreb-

bero potuto inviare sia fatture

analogiche che elettroniche, la

Circolare in parola ne esclude

la possibilità con espliciti

richiami l’art. 1, comma 209,

Legge n. 244/07, secondo cui,

“al fine di semplificare il proce-

dimento di fatturazione e regi-strazione delle operazioni impo-nibili, a decorrere dalla data dientrata in vigore del Regola-mento di cui al comma 213,(lèggi 31 marzo per gli EntiLocali) l’emissione, la trasmis-sione, la conservazione e l’archi-viazione delle fatture emessenei rapporti con le amministra-zioni pubbliche di cui all’artico-lo 1, comma 2, della Legge 31dicembre 2009, n. 196, nonchécon le Amministrazioni autono-me, anche sotto forma di nota,conto, parcella e simili, deveessere effettuata esclusivamen-te in forma elettronica, con l’os-servanza del Decreto legislativo20 febbraio 2004, n. 52, e del‘Codice dell’Amministrazionedigitale’, di cui al Decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Questione centrale per collo-

care la fattura in ambito analo-

gico o elettronico è la data di

emissione della fattura. In que-

sto caso, la normativa Iva ha

parole chiare nell’art. 21,

comma 1, del Dpr. n. 633/72: “lafattura cartacea o elettronica, siha per emessa all’atto della suaconsegna, spedizione, trasmis-sione o messa a disposizione delcessionario o committente”.

Infatti, siccome si tratta di un

atto unilaterale e non di un

contratto, la fattura produce il

suo effetto giuridico dal

momento in cui ne viene a

conoscenza il destinatario. Tale

cognizione è riconosciuta al

momento in cui la fattura per-

viene all’indirizzo del destina-

tario, a meno che quest’ultimo

non dimostri di non esserne

venuto a conoscenza, per fatti

la cui colpa non sia ad esso

imputabile. Dal punto di vista

tributario, parimenti la fattura

si considera emessa solo al

momento della sua consegna

o spedizione al destinatario.

Restano tuttavia i casi contem-

plati dalla Circolare dell’Agen-

zia delle Entrate n. 134 del 5

agosto 1994, che prevede che,

“per quanto concerne la data di

emissione della fattura si ricor-da quanto già precisato in pro-posito nel passato da questoMinistero (Circolare n. 27 del 9agosto 1975), e cioè che nonassume rilievo il momento dellacompilazione della fattura ovea questa non segua la consegnao la spedizione alla contropar-te. Peraltro, dovendo necessa-riamente la data di emissioneessere indicata nel documento,soprattutto ai fini dell’esattaimputazione al periodo di riferi-mento, si precisa che, per data diemissione deve intendersi ladata indicata nella fattura, rite-nendola coincidente, in assenzadi altra specifica indicazione,con la data di consegna o conquella di spedizione”. Principio

questo che può essere appli-

cato in ambito privatistico poi-

ché non sempre è presente

nella busta di trasmissione il

timbro postale, ma non certo

in ambito pubblico dove la

presenza del Registro di proto-

collo ne attesta la data di con-

segna, né tanto meno in ambi-

to elettronico per il quale la

data di trasmissione è sempre

presente.

Da un punto di vista docu-

mentale la fattura ricevuta

sarà oggetto di protocollo così

come pervenuta all’Ente. Infat-

ti, come disposto dall’art. 53

del Dpr. n. 445/00, la registra-

zione di protocollo è “un’ope-razione obbligatoria per tutti idocumenti ricevuti o spediti dauna pubblica amministrazionee per tutti i documenti informa-tici”. Del resto, la finalità giuridi-

ca del Protocollo è quella di

attestare la data nella quale un

certo documento è stato rice-

vuto dall’Ente. Pertanto - a pre-

scindere dal rifiuto o meno

della fattura per mancanza di

dati (quali, ad esempio, il Cig e

il Cup) - non è escluso l’obbli-

go della registrazione nel regi-

stro di Protocollo generale.

Allo stesso obbligo sono tenu-

ti gli esiti committente di rifiu-

to o accettazione della fattura

prodotti a seguito del control-

lo “formale” dei dati fattura. Da

non dimenticare che il Proto-

collo informatico, oltre alla

finalità giuridica appena

richiamata è anche strumento

di archiviazione e gestione

documentale, ovvero deve

garantire la collocazione della

fattura all’interno del fascicolo

elettronico riguardante un cer-

to affare e assegnare elettroni-

camente il documento all’uffi-

cio competente, strumenti

indispensabili per gestire

documenti informatici.

In merito all’osservazione fatta

a proposito della data di inseri-

mento a cura del fornitore del-

la fattura in “Pcc” acquisibile

come data emissione fattura,

occorre ricordare che, da un

punto di vista documentale, il

Dm. 17 giugno 2014 dispone

che le fatture debbano essere

prodotte in formati in grado di

garantire l’immodificabilità e

leggibilità oltre ad avere i

requisiti di integrità e autenti-

cità.

In questo senso il “tracciatorecord” relativo ai dati fattura

presente in “Pcc”, anche se

gestito in conformità al Dpcm.

13 novembre 2014 (G.U. 12

gennaio 2015), non sembra

rispondere alla norma.

Comunque, dal 31 marzo 2015

tutte le fatture dovranno esse-

re prodotte in un file in forma-

to “.xml “ e firmato con firma

digitale, al fine di garantire i

requisiti di autenticità, inte-

grità e, non per ultimo, di con-

servabilità.

Anche dal punto di vista della

trasmissione, la modalità di

“messa a disposizione” prevista

dall’art. 21, comma 1, del Dpr.

n. 633/72 non sembra corretta-

mente soddisfatta in conside-

razione degli aspetti docu-

mentali appena richiamati.

Tuttavia, anche in questo caso,

in vigenza della fattura elettro-

nica, la trasmissione dovrà

essere fatta esclusivamente

mediante “Sdi”.

maggio 2015 I QUESITI DEL MESE5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 29

La risposta dei ns. esperti

In merito al quesito postoci, pre-

mettiamo che le variazioni di

bilancio si rendono necessarie

qualora gli stanziamenti previsti

debbono subire modifiche in

quanto o esuberanti o insuffi-

cienti. Gli artt. 42 e 175 del Dlgs.

n. 267/00 (Tuel), prescrivono che

tali variazioni siano di competen-

za dell’Organo consiliare e preci-

sano che, in via d’urgenza, le stes-

se variazioni di bilancio possono

essere adottate dall’Organo ese-

cutivo e successivamente ratifi-

cate, a pena di decadenza, dal-

l’Organo consiliare.

L’Organo di revisione, ai sensi del

successivo art. 239, Tuel, tra le

altre, deve esprimere pareri sulle

variazioni di bilancio; il parere dei

Revisori alla variazione di bilan-

cio risulta essere un documento

proceduralmente obbligatorio

da allegare ad ogni Deliberazio-

ne che dispone variazioni di

bilancio.

La Risoluzione Ministero Interno

13 luglio 1995, Prot. n. 4356, ha

avuto modo di precisare che l’Or-

gano di revisione debba effet-

tuare la propria verifica e presen-

tare il proprio parere solo e sol-

tanto al momento della ratifica

della variazione urgente di bilan-

cio da parte del Consiglio comu-

nale. Pertanto, il Parere dell’Orga-

no di revisione può legittima-

mente essere espresso solo suc-

cessivamente alla Deliberazione

di variazione di bilancio adottata

in via d’urgenza dalla Giunta

comunale, ma comunque obbli-

gatoriamente entro la data fissa-

ta per la Deliberazione di Consi-

glio per la ratifica.

Qualora vi siano i tempi tecnici

che permettono all’Organo di

revisione di effettuare le neces-

sarie valutazioni riguardo alla

variazione di bilancio, riteniamo

altresì opportuno che il Collegio

esprima il proprio parere già sul-

la Proposta di Deliberazione

adottata in via d’urgenza dalla

Giunta; in tal modo, si consente

anche a tale Organo di esamina-

re e approfondire eventuali rilievi

espressi nel parere.

In merito al quesito, facciamo

presente che l’art. 175 del Tuel, ai

comma 4 e 5 prescrive che “(….)le variazioni di bilancio possonoessere adottate dall'Organo esecu-tivo in via d'urgenza opportuna-mente motivata, salvo ratifica, apena di decadenza, da parte del-l'Organo consiliare entro i 60 gior-ni seguenti e comunque entro il 31dicembre dell'anno in corso se atale data non sia scaduto il predet-to termine. In caso di mancata oparziale ratifica del provvedimen-to di variazione adottato dall'Or-gano esecutivo, l'Organo consilia-re è tenuto ad adottare nei succes-sivi 30 giorni, e comunque sempreentro il 31 dicembre dell'esercizioin corso, i provvedimenti ritenutinecessari nei riguardi dei rapportieventualmente sorti sulla basedella deliberazione non ratificata(….)”. Significhiamo che il termine dei

60 giorni, previsto dall’art. 175,

comma 4, del Dlgs. n. 267/00, per

la ratifica da parte del Consiglio

comunale di una Deliberazione

di Giunta relativa ad una varia-

zione di bilancio, è perentorio. La

Deliberazione di Giunta deve

essere ratificata “comunque entroil 31 dicembre dell’anno in corso”

se i 60 giorni scadono dopo tale

data. Il non rispetto di quanto

disposto dal comma 4 dell’art.

175 fa decadere la Deliberazione

di variazione.

Il comma 5 dello stesso articolo

non concede a ns. avviso ulterio-

ri 30 giorni per la ratifica consilia-

re, ma permette al Consiglio

comunale soltanto di “adottarenei successivi 30 giorni, e comun-que sempre entro il 31 dicembredell’esercizio in corso, i provvedi-menti ritenuti necessari nei riguar-di dei rapporti eventualmente sor-ti sulla base della Deliberazionenon ratificata”.

Le Deliberazioni di Giunta che

determinano variazione di bilan-

cio non sottoposte a ratifica (art.

42, comma 4, del Tuel) e la man-

cata assunzione da parte del

Consiglio dei provvedimenti che

regolano i rapporti eventual-

mente sorti sulla base delle Deli-

berazioni non ratificate (art. 175,

comma 5, del Tuel), sono fatti che

possono configurare gravi irre-

golarità di gestione che hanno

quale punto di riferimento la

responsabilità dell’operatore.

La rilevazione d’irregolarità di

gestione quali inefficienze, ritar-

di, inadempimenti, da valutare

per significatività e anche sotto il

profilo economico, richiede la

denuncia da parte del Collegio

dei revisori all’Organo consiliare.

Nel caso di specie, provando a

riassumere, si può sostenere che:

- se a fronte della variazione di

bilancio assunta con Delibera di

Giunta sono stati assunti impe-

gni di spesa ed il Consiglio

comunale non ratifica nei 60

giorni successivi, si configura l’e-

sistenza di un debito fuori bilan-

cio da riconoscere e finanziare ai

sensi dell’art. 194 del Tuel;

- nell’ipotesi invece in cui non

siano nel frattempo stati assunti

impegni di spesa, il Consiglio

comunale successivo alla sca-

denza dei 60 giorni, ma comun-

que antecedente al 31 dicembre,

potrebbe adottare i provvedi-

menti ritenuti necessari ai sensi

dell’art. 175, comma 5 (e non del

comma 4), ratificando implicita-

mente e conseguentemente la

variazione giuntale, in quanto

condizione necessaria ma non

sufficiente per adottare i provve-

dimenti necessari di cui al com-

ma 5 (in tal caso risulta obbliga-

torio il parere dell’Organo di revi-

sione); l’Organo consiliare

potrebbe anche decidere (caso

poco probabile) di non ratificare

neppure post 60 giorni la varia-

zione giuntale e, quindi, di far

decadere la stessa, che comun-

que in assenza d’impegno di

spesa non ha prodotto alcun

effetto nei confronti dei terzi.

Per inciso, nell’ipotesi di ratifica

post 60 giorni, con individuazio-

ne dei provvedimenti ritenuti

necessari, è obbligatorio che la

procedura da seguire sia quella

del comma 5 e non quella del

comma 4 dello stesso art. 175 del

Tuel.

Variazione bilancio di previsione: quali sono le conseguenze della

mancata ratifica nei tempi previsti da parte del Consiglio comunale?di Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

Il testo del quesito:

“La Giunta comunale ha deliberato, ai sensi dell’art. 175 Tuel, una variazione urgente al bilancio di previsione. Tale Deliberagiuntale può essere ratificata dal Consiglio comunale decorsi i 60 giorni, tenuto conto del comma 5 dell’art. 175 Tuel?Quali sono le conseguenze in nel caso in cui il Consiglio comunale non ratifichi (o ratifichi parzialmente) la Delibera

di variazione urgente entro i suddetti termini?”

maggio 2015PARERE DELLA CORTE 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali30

IL PARERE DELLA CORTE“Spending Review”:

per la Corte lombarda ci sono margini di flessibilità per i singoli Comuni

nel raggiungere i risparmi loro richiesti

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 334 del 26 novembre 204Nella Delibera n. 334 del 26 novembre 204 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede se possa in qualche modo dero-

gare al vincolo di riduzione di spesa disposto dal Dm. Interno 4 settembre 2014, adottato sulla base dell’art. 47, comma 8, del Dl.

n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14. In particolare, i commi 8 e seguenti, di detto art. 47 introducono una

complessa manovra di finanza pubblica volta nel complesso ad operare un contenimento della spesa degli Enti Locali.

Sulla base di tali previsioni, i Comuni devono assicurare, tramite la riduzione di determinate spese legislativamente indicate (spe-

sa per beni e servizi, spesa per autovetture, spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione

coordinata e continuativa), un contributo alla finanza pubblica pari a Euro 375,6 milioni per l’anno 2014 e Euro 563,4 milioni per

ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il “Fondo di solidarietà comunale” è corrispondentemente ridotto. Secondo la pre-

visione normativa, poi, gli importi delle riduzioni di spesa per ciascun Comune sono determinati, sulla base dei criteri legislativa-

mente predeterminati, con Decreto del Ministro dell’Interno. Gli importi e i criteri stabiliti nel Dl. possono essere modificati per cia-

scun Comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, sulla base dell’istruttoria

condotta dall’Anci.

Nel caso di specie, l’istruttoria svolta dall’Anci è stata approvata dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in data 5 agosto

2014. Tale complessiva disciplina introduce una forma di concorso del Sistema della Autonomie al complessivo obiettivo del con-

tenimento della spesa pubblica, concorso in più occasioni definito doveroso dalla stessa giurisprudenza costituzionale. È dunque

evidente che l’obiettivo stabilito nel citato Dm. 4 settembre 2014 deve essere comunque conseguito dall’Ente, dato che l’effetti-

va realizzazione di ogni singolo obiettivo di riduzione della spesa, specificato per ciascun Comune, si rivela intrinsecamente fun-

zionale al raggiungimento del complessivo risultato a cui tende la descritta manovra. Peraltro, la stessa disciplina legislativa

descritta contiene elementi di flessibilità che permettono di contemperare il raggiungimento dell’obiettivo stabilito con le speci-

fiche necessità di ogni singolo Ente: per espressa previsione normativa, i Comuni possono infatti rimodulare o adottare misure

alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’ap-

plicazione della disciplina legislativa che si sta descrivendo. Al contempo, resta sempre nella disponibilità dell’Ente anche l’opzio-

ne per una riorganizzazione dei servizi erogati ovvero per l’individuazione di forme di gestione associata degli stessi che, tenen-

do conto delle specifiche necessità del singolo Ente Locale, ottimizzino la relativa spesa conformemente agli obiettivi posti dal-

l’intero sistema legislativo.

Di tali enunciati il Comune richiedente terrà dunque conto nella valutazione della fattispecie concreta di applicazione del quadro

normativo determinato dall’entrata in vigore dell’art. 47, comma 8, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n.

89/14, e della connessa disciplina attuativa.

__________________________________

Riduzione dei canoni di locazione:

la Corte toscana conferma l’applicabilità ai Comuni

Corte dei conti Toscana, Delibera n. 265 del 17 dicembre 2014Nella Delibera n. 265 del 17 dicembre 2014 della Corte dei conti Toscana, la richiesta di parere in esame riguarda l’applicabilità del-

le disposizioni relative alla riduzione dei canoni di locazione di cui al Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 135/12, così come modi-

ficato dal Dl. n. 66/14, convertito dalla Legge n. 89/14.

La Sezione afferma che la disposizione citata nella richiesta di parere – per cui sussiste l’obbligo di riduzione dei canoni di affitto

passivo per gli immobili istituzionali – si riferiva originariamente alle sole Amministrazioni centrali. Il successivo Dl. n. 66/14 (art. 3,

comma 7), ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 4, del Dl. n. 95/12, anche agli Enti Locali. Pertanto, non v’è dubbio

che quest’ultima norma sia applicabile ai Comuni, a partire dall’entrata in vigore del citato Dl. n. 66/14 (convertito dalla Legge n.

89/14).

Quanto alla richiesta di che cosa debba intendersi per “immobili istituzionali”, sul punto la Sezione fornisce indicazioni di carattere

generale che andranno poi calate nella realtà comunale. Gli immobili destinati ad uso istituzionale sono tutti quelli adibiti allo

svolgimento di funzioni, servizi o attività gestite dall’Amministrazione per far fronte alle proprie finalità, quali determinate dalla

legge e dallo statuto; tali, a titolo esemplificativo, quelli dove si trovano la sede degli Uffici, delle Aziende o delle Scuole comuna-

li.

maggio 2015 PARERE DELLA CORTE5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 31

Pertanto, la Sezione conclude statuendo che occorre valutare se l’immobile sia destinato all’esercizio delle funzioni istituzionali

dell’Ente e sarà cura del Comune individuare specificamente a quali immobili riferire la disposizione in oggetto.

__________________________________

Debiti fuori bilancio:

obbligatorio riconoscerli nei termini per Comuni che si avviano

verso il riequilibrio finanziario

Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 114 del 22 dicembre 2014Nella Delibera n. 114 del 22 dicembre 2014 della Corte dei conti Basilicata un Comune, premettendo di aver aderito nel novem-

bre 2014 alla “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel, e di non aver ancora approvato il relati-

vo “Piano”, chiede di sapere se, nelle more della sua approvazione da parte dell’Organo consiliare, sussista in capo a quest’ultimo

l’obbligo di riconoscere entro il 31 dicembre 2014 i debiti fuori bilancio rivenienti da Sentenze e/o da acquisizioni di beni e ser-

vizi in violazione degli obblighi contabili, ai sensi dell’art. 194 del Tuel, pur non avendo la possibilità di copertura finanziaria sul

bilancio di previsione corrente e considerato che la massa debitoria stimata troverà copertura nelle entrate previste nelle varie

annualità del Piano stesso.

La Sezione afferma che, in presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del Tuel, l’Ente non ha la facoltà ben-

sì l’obbligo di procedere tempestivamente al riconoscimento, e quindi, all’inclusione di tali debiti nel proprio sistema di bilancio,

e ciò secondo le prescrizioni e i termini previsti dal vigente sistema giuscontabile.

A tale fine, nel caso in cui le misure previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 194 e 193 del Tuel dovessero risultare insuf-

ficienti, l’Ente, anche al fine di evitare la situazione di dissesto di cui all’art. 244 del Tuel, potrà ricorrere, sussistendone i presuppo-

sti, al “Piano di riequilibrio pluriennale” di cui all’art. 243-bis del Tuel, beneficiando delle misure previste a tale scopo. Presupposto

essenziale per ricorrere a tale strumento è la preliminare ricognizione complessiva dell’effettiva situazione debitoria dell’Ente,

comprensiva di tutta la massa debitoria sommersa riconoscibile ai sensi dell’art. 194 del Tuel. In caso contrario, oltre a violare lo

specifico disposto di cui all’art. 243-bis del Tuel, si altererebbe l’attendibilità complessiva del “Piano”, con tutte le conseguenze a

questo connesse anche in termini di sussistenza dei presupposti per la sua approvazione da parte degli Organi competenti.

__________________________________

Acquisto di beni immobili da parte di un Comune

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 22 del 26 gennaio 2015Nella Delibera n. 22 del 26 gennaio 2015 della Corte di conti Lombardia, un Sindaco chiede un parere sulla possibilità di acquisto

di un bene immobile da parte del Comune, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 12, comma 1-quater, del Dl. n. 98/11, con-

vertito dalla Legge n. 111/11. Più nel dettaglio, chiede se il divieto all’acquisto di beni immobili per le Amministrazioni pubbliche,

introdotto dal Decreto sopra citato, sia passibile di deroghe in modo da consentire all’Ente di acquisire un’area per la costruzione

di una struttura sportiva polifunzionale, opera considerata indispensabile quale incentivo per lo sviluppo delle inclinazioni spor-

tive dei ragazzi del territorio e contestuale creazione di un luogo di ritrovo giovanile dall'alto valore sociale. Viene precisato che il

prezzo di acquisto dell’area, come fissato negli accordi verbali intercorsi con la proprietà, risulta particolarmente vantaggioso

rispetto agli attuali valori di mercato.

La Sezione afferma che dal 2014 agli Enti territoriali è consentito l’acquisto di beni immobili nei limiti stabiliti dalla disposizione

di legge sopra richiamata.

La norma richiede, in particolare:

- l’indispensabilità e l’indilazionabilità dell’acquisto attestata dal responsabile del procedimento;

- la congruità del prezzo attestata dall’Agenzia del Demanio.

Il giudizio sull’indispensabilità e sulla indilazionabilità dell’acquisto rimane naturalmente rimesso alla valutazione discrezionale

dell’ente sulla base dell’interesse pubblico della comunità amministrata che deve emergere in maniera chiara ed esaustiva nella

motivazione del provvedimento adottato.

__________________________________

Ipab:

inapplicabile un “Piano di risanamento” analogo a quello previsto per gli Enti Locali

Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 112 del 23 febbraio 2015 Nella Delibera n. 112 del 23 febbraio 2015 della Corte dei conti Sicilia, la richiesta di parere riguarda l’applicabilità in via analogi-

ca alle Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) dell’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/00 e seguenti, in materia di “Piano di

maggio 2015PARERE DELLA CORTE 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali32

risanamento” degli Enti Locali, con conseguente possibilità, per le Ipab della Regione in questione, di presentare un programma di

durata decennale per il rientro dalle situazioni di disavanzo.

La Sezione osserva che con la Legge n. 328/00 è iniziato il riordino del sistema delle Ipab e tale riordino è proseguito con il Dlgs.

n. 207/11, il quale rimanda alle legislazioni regionali il compito di disciplinare le Ipab. Ciononostante, la Regione in questione non

si è ancora espressa in tal senso.

La Sezione afferma che la particolarità di questi Enti pubblici - da inserire nel quadro dell’attuale diritto vivente, e quindi, da inter-

pretare alla luce della fondamentale esigenza di tutela della finanza pubblica allargata - unitamente alle riferite peculiarità della

disciplina dei percorsi di risanamento previsti per gli Enti Locali, porta ad escludere la possibilità di una applicazione analogica

dell’art. 243-bis del Tuel alle Ipab e a ritenere rimessa al necessario intervento regolatore del Legislatore regionale la definizione

dei presupposti necessari al perseguimento del pubblico interesse cui tali enti sono teleologicamente destinati e, in via subordi-

nata a tale necessario preventivo accertamento, la regolamentazione dell’an e del quomodo di eventuali percorsi di risanamento.

__________________________________

Esercizio provvisorio:

applicazione dell’avanzo di amministrazione e le variazioni di bilancio

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 97 del 19 marzo 2015Nella Delibera n. 97 del 19 marzo 2015 della Corte dei conti Lombardia, la richiesta di parere ha ad oggetto l’applicazione dell’a-

vanzo di amministrazione e le variazioni di bilancio in costanza di esercizio provvisorio. In particolare, con il primo quesito viene

chiesto se, in regime di esercizio provvisorio e/o dopo un’eventuale dichiarazione di dissesto, l’Ente possa procedere all’applica-

zione dell’avanzo vincolato, determinato sulla base dei dati di preconsuntivo dell’esercizio precedente.

Con il secondo quesito la Provincia istante chiede se sia possibile autorizzare l’accertamento e l’impegno di somme vincolate (cor-

renti e in conto capitale), assegnate nel corso del corrente anno, eccedenti gli stanziamenti assestati del bilancio 2014 e, in caso

positivo, secondo quali modalità.

La Sezione ritiene che le quote di avanzo vincolato, indicate dall’art. 187, comma 3-ter, del Dlgs. n. 267/00, possono essere utiliz-

zate, in costanza di esercizio provvisorio (art. 163, comma 7, e 187, comma 3, del Dlgs. n. 267/00), anche prima della formale appro-

vazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, con le modalità e le procedure prescritte dalTuel (art. 187, commi 3-quater e 3-quinquies), nonché dai principi contabili applicati concernenti la programmazione e la contabilità finanziaria (Allegati

4/1 e 4/2 al Dlgs. n. 118/11). Le quote di avanzo vincolato, indicate dall’art. 187, comma 3-ter, del Dlgs. n. 267/00, possono essere

utilizzate, dopo la dichiarazione di dissesto effettuata ai sensi dell’art. 246, del Dlgs. n. 267/00, contestualmente all’approvazione,

seguendo le procedure prescritte (artt. 259, 261 e 264 del Dlgs. n. 267/00), dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Riman-

gono salve, ricorrendone i presupposti, le eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 250, comma 2, del Dlgs. n. 267/00).

In costanza di esercizio provvisorio, il carattere finanziario dei bilanci degli Enti Locali, che si concreta nell’imposizione di limiti pre-

ventivi agli impegni di spesa ed ai pagamenti, impone di non superare, mensilmente - fatte salve le eccezioni previste - il dodice-

simo degli importi stanziati, con riferimento all’esercizio in corso, nei programmi del bilancio triennale approvato nell’esercizio

precedente (art. 163 del Dlgs. n. 267/00). Eventuali variazioni ai predetti stanziamenti sono possibili esclusivamente nei termini

disposti dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/11.

maggio 2015 PRASSI E GIURISPRUDENZA5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 33

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZADissesto finanziario:

applicazione della sanzione prevista dall’art. 248, comma 5, del Tuel

Corte dei conti Piemonte, Sentenza n. 67 del 15 aprile 2015Nella fattispecie in esame, la Sezione in epigrafe indicata si esprime sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicabilità ai

convenuti - Sindaco, Assessori e componenti pro tempore del Consiglio comunale - già condannati per responsabilità ammini-

strativo-contabile, della sanzione prevista dall’art. 248, comma 5, del Tuel. In particolare, la sanzione in questione scatta solo quan-

do il dissesto è diretta conseguenza dell'azione degli Amministratori locali.

Nel caso di specie, la sanzione deve essere comminata laddove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determina-

to il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’Amministratore è stato riconosciu-

to responsabile. Pertanto, i Giudici sono stati chiamati a verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le azioni od omissioni

accertate dalla Sezione e la dichiarazione di dissesto.

La Sezione afferma che, nel caso di specie, non esiste alcun nesso causale tra le condotte dei Politici sotto accusa e la successiva

dichiarazione di dissesto del Comune in questione. La stessa Sezione sottolinea che, nella fattispecie in esame, difetta senza dub-

bio l’indispensabile nesso d’inferenza causale richiesto dall’art. 248, comma 5, del Tuel, atteso che la dichiarazione di dissesto del

Comune in questione non è stata diretta conseguenza del danno provocato dagli Amministratori convenuti ma affonda le pro-

prie radici nel passato, in funzione di un progressivo ed inarrestabile deterioramento della situazione economico-finanziaria che

trova le sue cause immediate e determinanti durante l’arco temporale anteriore all’esercizio 2011.

In conclusione, secondo i Giudici piemontesi, i comportamenti posti in essere dagli Amministratori dell’Ente, certamente pur non

avendo direttamente determinato il dissesto, hanno integrato il tentativo velleitario di guadagnare tempo dissimulando la gra-

vissima e cronica crisi finanziaria in cui versava da molti anni l’Ente Locale.

__________________________________

Dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente Locale

Tar Campania, Sentenza n. 2115 del 15 aprile 2015 Nella fattispecie in esame i ricorrenti, nelle rispettive qualità di Sindaco e di Assessori della Giunta che hanno amministrato il

Comune in questione, impugnano la Delibera consiliare con cui, ai sensi dell’art. 246 del Dlgs. n. 267/00, è stato dichiarato lo stato

di dissesto finanziario.

I Giudici sottolineano che la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario dell’Ente Locale rappresenta una determina-

zione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Pertanto, essa non può in alcun caso dirsi frut-

to di una scelta discrezionale dell’Ente medesimo.

I Giudici rilevano che la valutazione del Collegio dei Revisori, richiamata dall’art. 246 del Dlgs. n. 267/00 ed espressa nella relazio-

ne da allegare obbligatoriamente al provvedimento dichiarativo dello stato di dissesto, concerne unicamente le cause che hanno

determinato la situazione di deficit finanziario-economico e costituisce il presupposto logico–giuridico del procedimento di risa-

namento della riorganizzazione dell’Ente e della corretta impostazione delle indispensabili analisi finanziarie ed organizzative per

addivenire alla adeguata definizione del nuovo bilancio stabilizzato.

Secondo i Giudici, le sopra esposte osservazioni trovano conferma nelle peculiari e gravi conseguenze che il Legislatore riconnet-

te alla dichiarazione di dissesto, poiché i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono immediatamente sui terzi

creditori dell’Ente e la stessa procedura di mobilità, che può interessare i dipendenti dell’Ente eventualmente eccedenti il nuovo

fabbisogno organico, escludono che la dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione discrezionale degli Orga-

ni dell’Ente, avendo il Legislatore fissato direttamente ed in modo vincolato i presupposti di fatto che la giustificano, così che essa

in realtà, sotto altro angolo visuale, rappresenta il giusto contemperamento degli opposti interessi in gioco, pubblici, dell’Ente e

della sua funzionalità, e privati, degli operatori economici e dei dipendenti.

Pertanto, i Giudici escludono che la relazione del Collegio dei Revisori abbia la natura giuridica di un parere dal quale sia possibi-

le discostarsi solo motivatamente. In realtà, tale relazione si limita ad analizzare le cause che hanno condotto alla dichiarazione di

dissesto e ad individuarne i possibili correttivi.

Inoltre, i Giudici affermano che la dichiarazione di dissesto finanziario è un atto rigidamente vincolato che, ai sensi dell’art. 244 del

Dlgs. n. 267/00, si rende necessario laddove l’Ente non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili

ovvero qualora esistano nei confronti dell’Ente Locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte

con gli strumenti forniti dalle norme di contabilità.

Dunque, i Giudici ritengono motivazione sufficiente per la dichiarazione di dissesto la semplice ricognizione della esistenza di uno

o di entrambi i suddetti presupposti.

maggio 2015PRASSI E GIURISPRUDENZA 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali34

Oggetto

Condanna Responsabile del

Servizio “Finanziario” per

omesso impegno di spesa

(fatture Servizio “Nettezzaurbana”): modifica Sentenza

di assoluzione n. 624/09 della

Sezione territoriale Emilia

Romagna.

Premessa

In questo medio Comune nel

2006 la Procura della Corte

dei conti cita in giudizio il

Responsabile del Servizio

“Finanziario”, il Sindaco e il

Revisore dei conti, contestan-

do un danno erariale di oltre

Euro 85.000 per interessi

maturati su una serie di fattu-

re pagate in ritardo.

La vicenda nasce nel 2000.

Una prima Sentenza (n.

515/07) aveva dichiarato la

nullità dell’atto di citazione,

assegnando alla Procura il ter-

mine di 3 mesi per l’integra-

zione dell’atto stesso; con

altra Sentenza (n. 285/08) la

Sezione territoriale dichiara

inammissibile l’atto di citazio-

ne in riassunzione limitata-

mente ad alcune voci di dan-

no. Con Sentenza definitiva (n.

624/09) ha assolto i 3 conve-

nuti “per assenza della colpagrave, compensando le spese digiudizio”.

Contro tale Sentenza di asso-

luzione presentava ricorso in

appello la Procura territoriale,

chiedendo la condanna del

Sindaco e del Responsabile

del Servizio “Finanziario” per

un importo di circa Euro

61.000 “per maggiori oneri perinteressi” pagati a 2 Aziende di

servizi pubblici relative al Ser-

vizio “Rifiuti” ed al Servizio

“Acquedotto”. Nel frattempo

viene a mancare il Sindaco

(per cui la Procura chiede l’e-

stinzione dell’appello, man-

cando il suo illecito arricchi-

mento). I Giudici d’appello

reputano “che non sussistonofondati dubbi sulla grave col-pevolezza” del Ragioniere

(aveva visto le fatture ma non

aveva provveduto al paga-

mento nei termini pattuiti),

ma riconoscendo un’ampia

riduzione dell’addebito “per lamancanza di un qualunqueraccordo di collaborazione conl’Ufficio ‘Tecnico’” condanna

l’interessato al pagamento, a

favore del Comune, della som-

ma di Euro 15.000, comprensi-

va della rivalutazione mone-

taria, oltre agli interessi dalla

data di pubblicazione della

Sentenza di primo grado al

soddisfo.

Sintesi della Sentenza

I Giudici territoriali (Sentenza

n. 624/09) avevano affermato,

per quanto riguarda il

Responsabile del Servizio

“Finanziario”, che pur essendo

“indubbio che […] le proceduredi pagamento […] risultanoper la maggior parte irregolari,a causa della carenza di docu-mentazione e/o del ritardo nel-l’emissione dei mandati, nondi-meno non appare sufficiente-mente dimostrato che tutto ciòsia dipeso da comportamenti

Nel caso di specie, il Comune ha riconosciuto che il ritardo nella dichiarazione di dissesto avrebbe comportato un ulteriore aggra-

vamento della situazione finanziaria e contabile dell’Ente, pregiudicando la regolarità dei pagamenti delle spese di funziona-

mento e degli stessi stipendi ai dipendenti. Ed ancora, il Comune ha escluso il ricorso alla procedura di cui all’art. 243-bis del Dlgs.

n. 267/00, ritenendo che questa non avrebbe consentito il superamento dello squilibrio finanziario, determinando un aggrava-

mento dello stesso per il conseguente aumento dell’indebitamento, a causa del ricorso al “Fondo di rotazione”, essendo insuffi-

ciente la sospensione limitata nel tempo delle procedure esecutive ed essendo troppo ristretti i termini perentori prescritti nel-

l’ambito della procedura.

In conclusione, i Giudici ritengono che, in presenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario, non vi sia spazio

per procedure di risanamento alternative, atteso che l’inerzia nell’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di dissesto

tende a provocare conseguenze gravemente pregiudizievoli per l’Amministrazione interessata e, in ultima analisi, per gli stessi cre-

ditori, alterando la regola della par condicio creditorum e integrando gli estremi della responsabilità contabile per gli Amministra-

tori che rifiutassero di prendere atto della gravità della situazione.

In particolare, nel caso di specie, gli strumenti previsti dagli artt. 193 e 194, del Dlgs. n. 267/00, si sono rivelati insufficienti a far fron-

te al soddisfacimento dei crediti liquidi ed esigibili vantati da terzi nei confronti dell’Ente Locale. In conseguenza di ciò, si è verifi-

cato lo stato di dissesto finanziario, che ha determinato per il Comune l’obbligo della relativa formale dichiarazione, con conse-

guente attivazione di una peculiare procedura di risanamento (art. 246, comma 1 e 3, e art. 247 del Tuel).

FocusResponsabilità amministrativa: condanna del Ragioniere di un

Comune per gli interessi maturati su fatture pagate in ritardo

Corte dei conti

Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello

Sentenza n. 276 del 14 aprile 2014di Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista

maggio 2015 PRASSI E GIURISPRUDENZA5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 35

omissivi gravemente colposi”del Ragioniere.

Circa la posta dannosa più

rilevante rilevano che il Revi-

sore dei conti aveva reiterata-

mente evidenziato la “scarsadisponibilità di personale” del-

l’Ufficio “Ragioneria” e dell’Uf-

ficio “Tributi” e le conseguenti

inefficienze rilevabili dalla cir-

costanza che gli incassi dei

Tributi avvenivano nell’anno

successivo a quello di compe-

tenza, determinando “carenzadi liquidità nell’Ente che allun-ga i tempi di pagamento ai for-nitori”; le affermazioni del

Revisore dei conti trovavano

“sostanziale riscontro nelleacquisizioni istruttorie” e negli

stessi dati riportati nell’atto di

citazione; “il ritardo nellariscossione delle entrate relati-ve allo smaltimento dei rifiutisolidi urbani […] ha comporta-to una corrispondente carenza(non di copertura finanziariama) di liquidità (cassa), tale dacostituire di per se stessa ogget-tivo impedimento al tempesti-vo pagamento delle fatture”. Si

osserva ulteriormente che “èrimasto indimostrato che, stan-te l’accertata carenza dellenecessarie pertinenti risorse dicassa, ove non si fossero verifi-cate le contestate irregolaritàamministrative si sarebbepotuto comunque dare corso altempestivo pagamento dellefatture, dovendosi tenere contoche ‘il Responsabile del ServizioRagioneria non avrebbe potutoricorrere direttamente all’utiliz-zo, in termini di cassa, di risorse(disponibili ma) aventi altradestinazione”.

I Giudici d’appello affermano

che il ritardo nei pagamenti,

che ha dato luogo al maggior

esborso per interessi, è impu-

tabile a grave negligenza del-

l’appellata per non aver assol-

to con la necessaria e possibi-

le tempestività le funzioni ad

essa assegnate quale Respon-

sabile dell’Ufficio “Finanziario”

e del Servizio “Affari generali”

del Comune. A ciò conduce la

considerazione che non si

frapponevano ostacoli, né

giuridici, né di fatto, a che si

desse corso ai pagamenti

entro i termini contrattual-

mente previsti.

Giova in primo luogo rammen-

tare che le norme in materia di

impegno di spesa prevedono

che l’impegno è costituito “conl’approvazione del bilancio esuccessive variazioni, e senza lanecessità di ulteriori atti, … c)per le spese dovute nell’esercizioin base a contratti o disposizionidi legge”.

Si osserva in proposito che

nella convenzione, all’art. 7,

s’indicano i prezzi unitari per

ciascun servizio; si prevede

che per il 1999 l’importo com-

plessivo dei servizi sarà defini-

to applicando ai servizi confe-

riti i prezzi unitari, ed altresì

che l’importo sarà di anno in

anno aggiornato sulla base

dei servizi attivati e dei criteri

fissati nel disciplinare tecnico;

è inoltre previsto che la

Società presenterà per ogni

esercizio, entro il 31 ottobre,

un preconsuntivo e il preven-

tivo per l’anno successivo. Tale

procedura – diversamente da

quanto sostenuto dall’appel-

lata e anche nell’ipotesi di

mancata presentazione del

preventivo da parte della

Società – non implica che non

fosse possibile indicare l’at-

tendibile impegno di spesa

nei bilanci di previsione suc-

cessivi al 1999.

Sostengono i Giudici che non

sussisteva alcun ostacolo a

che venisse costituito nei

bilanci di previsione di cia-

scun anno l’impegno di spesa

per un importo pari a quello

assunto nel 1999, atteso che

“spettava proprio al Responsa-bile del Servizio ‘Finanziario’iscrivere tali poste di bilancio,tenendo conto della quantifi-cazione dei costi dei serviziesposta nella deliberazioneconsiliare sulla base dei prezzi

indicati negli atti contrattuali; eciò a prescindere da eventualimodifiche nelle previsioni chepotessero derivare dai preventi-vi redatti dalla Società”.

L’appellata ha sostenuto - sia

in primo che in secondo gra-

do – che l’impegno di spesa

doveva essere assunto dal

Responsabile dell’Ufficio “Tec-nico”; ciò proprio nella consi-

derazione che la Delibera

consiliare di approvazione

della convenzione non indivi-

duava in modo specifico i ser-

vizi richiesti e, quindi, occorre-

va che venissero definiti

annualmente i servizi da affi-

dare alla Società, determinan-

done i relativi costi.

I Giudici contestano tale affer-

mazione, evidenziando “chegli atti contrattuali e soprattut-to la Deliberazione n. 20 del1999, che li recepiva, contene-vano i dati contabili necessari esufficienti per costituire l’impe-gno di spesa negli esercizifinanziari successivi al 1999,indicando i costi complessividei servizi nelle quantità rileva-te per il 1999”. Ciò non significa

che il Responsabile dell’Uffi-

cio “Tecnico” non dovesse

intervenire nella successiva

fase della spesa. E’ ovvio infat-

ti – e sul punto non può non

convenirsi con quanto osser-

vato dall’appellata – che il

pagamento delle fatture esi-

bite dalla Società dovesse

essere preceduto dalla liqui-

dazione e, cioè, dal procedi-

mento attraverso il quale, “inbase ai documenti ed ai titoliatti a comprovare il dirittoacquisito del creditore, si deter-mina la somma certa e liquidada pagare nei limiti dell’am-montare dell’impegno definiti-vo assunto” (art. 184, comma 1,

del Tuel). E quindi, competeva

all’Ufficio “Tecnico”, cui spetta-

va la vigilanza sulla corretta

esecuzione delle prestazioni

contrattuali disporre la liqui-

dazione della spesa, control-

lando se le prestazioni e i costi

esposti in ciascuna fattura

corrispondessero alle presta-

zioni effettuate dal concessio-

nario, nonché ai “requisitiquantitativi e qualitativi, ai ter-mini ed alle condizioni pattui-te” (art. 184, comma 2).

Sennonché, osserva il Colle-

gio che dalla relazione della

Guardia di Finanza in atti risul-

ta che solo in pochi sporadici

casi le fatture emesse dalla

Società sono state trasmesse

all’Ufficio “Tecnico” per la liqui-

dazione, che è stata effettuata

da tale Ufficio con immedia-

tezza (fatture n. 12939 e n.

12940 del 26 settembre 2000,

consegnate all’Ufficio “Tecni-co” il 28 dicembre 2000 e liqui-

date nello stesso giorno); in

questi pochi casi l’invio all’Uf-

ficio “Tecnico” è avvenuto

quando erano già trascorsi

circa 2 mesi dalla registrazio-

ne in Protocollo (30 settembre

2000) e dalla registrazione in

Ragioneria (4 ottobre 2000).

In tutti gli altri casi non risulta

che le fatture siano state inol-

trate all’Ufficio competente

per la liquidazione e, comun-

que, non è stato reperito

alcun atto di liquidazione; il

che costituisce sicuro sintomo

del fatto che l’appellata – qua-

le Responsabile, in quel perio-

do, sia dell’Ufficio “Finanziario”

che del Servizio “Affari genera-li” – abbia del tutto trascurato

di dar corso alle ordinarie e

ulteriori fasi della spesa senza

considerare che il ritardo nei

pagamenti avrebbe esposto il

Comune all’aggravio di oneri

derivanti dalla richiesta, da

parte della Società, degli inte-

ressi moratori previsti dall’art.

8 della convenzione, secondo

cui “la fatturazione avverràogni bimestre in modo postici-pato rispetto all’inizio del servi-zio, in quota pari ad 1/6 dell’im-porto preventivato; il paga-mento delle fatture dovrà esse-re effettuato entro 60 giornidalla data di emissione” (com-

ma 1); “trascorso tale termine

maggio 2015PRASSI E GIURISPRUDENZA 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali36

verranno addebitati gli interes-si di mora in misura pari al Tas-so ufficiale di sconto maggiora-to di 3 (tre) punti” (comma 2).

Questo è quanto è avvenuto

nel caso di specie, risultando

dagli atti che le fatture emes-

se dalla Società – almeno per

la gran parte – sono state

pagate quando il termine sta-

bilito in contratto per l’adem-

pimento era ormai abbon-

dantemente scaduto.

In sostanza, per tutte le ragio-

ni fin qui esposte, reputa il

Collegio che non sussistano

fondati dubbi sulla grave col-

pevolezza dell’appellata, la

quale (come risulta dalla rela-

zione della Guardia di Finan-

za, non contestata sul punto),

in quanto Responsabile del

Servizio “Affari generali”, rice-

veva in visione tutta la posta

in arrivo – ivi comprese le fat-

ture - prima che venisse pro-

tocollata e, poi, prendeva in

carico le fatture in quanto

responsabile dell’Ufficio

“Finanziario”. Alla stessa appel-

lata vanno quindi imputati i

ritardi nei pagamenti; ciò

anche nella considerazione

che – pur ipotizzando (in con-

trasto con le risultanze in atti)

che le fatture siano state inol-

trate all’Ufficio “Tecnico” per la

liquidazione – i tempi gene-

ralmente abnormi intercorsi

tra l’arrivo delle fatture e il

pagamento segnalano che,

comunque, è stata omessa

ogni forma di sollecitazione a

quell’Ufficio, nonostante fosse

ben noto il rischio di maggio-

ri esposizioni debitorie per

l’Ente Locale.

Innanzitutto, nessuna esimen-

te deriva dalla carenza di

organico. Al riguardo, è suffi-

ciente rilevare che il danno di

cui si discute è stato cagiona-

to dall’omissione di adempi-

menti che non necessitavano,

né di particolare professiona-

lità, né di significativi tempi di

esecuzione, trattandosi

sostanzialmente di iscrivere

l’impegno annuale di spesa

sulla base di conteggi già

effettuati e già contenuti nella

Deliberazione consiliare; inol-

trare ciascuna fattura all’Uffi-

cio “Tecnico” perché provve-

desse all’atto di liquidazione

di sua competenza; emettere

il mandato di pagamento.

Non si vede quindi in cosa

possa aver inciso la carenza di

organico che, comunque, per

il periodo marzo 2000–dicem-

bre 2001, era stata tamponata

con un incarico di collabora-

zione.

Né può ricollegarsi tale caren-

za di organico alla presunta

carenza di liquidità che avreb-

be impedito il tempestivo

pagamento delle fatture. Sul

punto, deve convenirsi con le

considerazioni svolte dalla

Procura appellante, nel senso

che le indiscutibili disfunzioni

nell’attività di riscossione del-

la Tarsu hanno determinato,

non una completa inerzia, ma

solo una sfasatura temporale

non impedendo al Comune di

riscuotere le entrate seppure

con ritardo.

Commento

Anche i Giudici confermano la

mancanza di qualsiasi raccor-

do tra la Ragioneria e l’Ufficio

“Tecnico”. Anche l’affermazio-

ne che il Servizio “Finanziario”,

in carenza di una previsione

dei costi da parte della

Società avrebbe potuto iscri-

vere in bilancio quanto pote-

va essere previsto sulla base

del quantitativo dei rifiuti rac-

colti e smaltiti moltiplicando

per le tariffe praticate, è solo

teoria; in pratica era l’Ufficio

“Tecnico” (il cui Responsabile

non è mai stato citato in giu-

dizio) che avrebbe dovuto

periodicamente rilevare i costi

del servizio e liquidare le fat-

ture (che arrivavano ma erano

tenute in un cassetto).

maggio 2015 SCADENZARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 37

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per pre-

sentare in via telematica all’Agenzia delle

Entrate, da parte degli Enti Locali che

hanno assunto il ruolo di soggetti passivi

Iva in base alle nuove disposizioni in

vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i

contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12

febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-

bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”

approvati dall’Agenzia con il Provvedi-

mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli

acquisti di beni e servizi da soggetti non

residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati

retributivi delle posizioni assicurative

individuali

Entro tale data devono essere inviati

attraverso la Denuncia mensile analitica

“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e

le informazioni per implementare le

posizioni assicurative individuali degli

iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.

269/03 e della Circolare Inps 7 agosto

2012, n. 10.

Rimborso spese del personale

collocato in aspettativa sindacale

Entro la data odierna le Province, i Comu-

ni, le Comunità montane, nonché le Ipab

(ora Asp), devono presentare l’apposito

certificato alle Prefetture competenti per

territorio, allegato al Decreto 27 febbraio

2015 per ottenere, a norma dell’art. 1-bisdel Dl. n. 599/96, convertito dalla Legge n.

5/97, il rimborso erariale delle spese

sostenute nel 2014 per il personale collo-

cato in aspettativa sindacale.

Conto annuale del personale

anno 2014

Entro la data odierna occorre inserire nel

sistema informativo Sico (Sistema cono-

scitivo) i dati di organico e di spesa del

personale dipendente dalle Pubbliche

Amministrazioni per l’anno 2014 (Conto

annuale), come indicato dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze - Diparti-

mento della Ragioneria generale dello

Stato, con la Circolare n. 17 del 24 aprile

2015.

Prestiti Cassa DD.PP.

agli Enti territoriali

Scade in data odierna il termine entro il

quale gli Enti Locali possono inviare alla

Cassa Depositi e Prestiti spa la richiesta

per ottenere il rimborso anticipato o la

riduzione dei prestiti in corso (vedi

Comunicato Cassa DD.PP. 8 maggio

2015).

Rinegoziazione mutui Enti Locali

Entro la data odierna gli Enti Locali inte-

ressati devono aderire in via telematica

alle operazioni di rinegoziazione dei pre-

stiti di cui alle Circolari nn. 1282 e 1283

attivati dalla Cassa Depositi e prestiti. La

scadenza, inizialmente prevista per il 22

maggio 2015, è stata differita alla data

odierna dal Comunicato 21 maggio 2015

della Cassa Depositi e Prestiti (vedi com-mento all’interno della presente Rivista).

Versamento somme da conto

corrente postale

Occorre entro il presente termine versare

in Tesoreria le somme disponibili sui con-

ti correnti postali in ottemperanza al

regime di “Tesoreria unica” previsto dalla

Legge n. 920/84 – quindicina precedente.

Rinegoziazione mutui Enti Locali

Entro la data odierna gli Enti Locali che

hanno aderito in via telematica alle ope-

razioni di rinegoziazione dei prestiti di

cui alle Circolari nn. 1282 e 1283 devono

far pervenire alla attivati Cassa Depositi e

prestiti la documentazione in originale

prevista per le 2 operazioni. La scadenza,

inizialmente prevista per il 27 maggio

2015, è stata differita alla data odierna

dal Comunicato 21 maggio 2015 della

Cassa Depositi e Prestiti (vedi commentoall’interno della presente Rivista).

Versamento somme da Agenti della

riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione

versano alla Tesoreria comunale le som-

me riscosse nel mese precedente sui

conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,

lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

Comunicazione dati relativi

ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni –

ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d.

“Decreto Irpef”) devono comunicare, attra-

verso la “Piattaforma elettronica per le cer-tificazioni”, i dati relativi ai debiti non estin-

ti, certi, liquidi ed esigibili per sommini-

strazioni, forniture e appalti e obbligazio-

ni relative a prestazioni professionali, per i

quali, nel mese precedente, sia scaduto il

termine di decorrenza degli interessi

moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Versamento Iva su acquisti in ambito

istituzionale

Scade in data odierna il termine per il

versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti

operati nel primo trimestre 2015 (fatture

datate anno 2015) in ambito istituziona-

le, a seguito delle novità introdotte dal

comma 629, dell’art. 1 della Legge 23

dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità2015”) in materia di “split payment” e del

Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il

versamento deve essere effettuato trami-

te Modello “F24EP”, codice tributo 620E,

istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15

febbraio 2015 e non è compensabile con

altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il

versamento dell’Iva dovuta per il mese

precedente, da effettuarsi tramite Model-

lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti

inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità

introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-

la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-

naio 2015 che determinano fisiologica-

mente, una volta esaurito l’eventuale cre-

dito Iva dell’anno 2014, un versamento

periodico di Iva.

Irap – versamenti saldo 2014 e 1°

acconto 2015

Scade in data odierna il termine per il

Domenica maggio (*)31

Lunedì giugno1°

Lunedì giugno15

Mercoledì giugno10

Martedì giugno16

Venerdì giugno5

maggio 2015SCADENZARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali38

versamento Irap, tramite Modello “F24EP”,

rispettivamente, del saldo 2013 e del 1°

acconto 2014 sul “metodo contabile” in

opzione applicato per i servizi commer-

ciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n.

446/97, utilizzando i codici-tributo

approvati con la Risoluzione 14 marzo

2008, n. 98/E.

Irap - Acconto mensile

Amministrazioni dello Stato

e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte

degli Organi e le Amministrazioni dello

Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,

comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-

conto mensile Irap, calcolato in base alle

retribuzioni e compensi corrisposti nel

mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.

n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-

mento deve essere operato telematica-

mente utilizzando il Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte

(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le

Province, per i Comuni (tranne quelli con

meno di 5.000 abitanti che non benefi-

ciano di trasferimenti statali) e per i Con-

sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e

Comunità montane con più di 10.000

abitanti, che non si avvalgono della pos-

sibilità di compensazione di cui all’art. 17

del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-

mite Modello “F24EP” delle ritenute alla

fonte sui redditi soggetti a tale disciplina

corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale”

credito Iva 2014

Entro tale data può essere compensato in

modo “orizzontale” il credito Iva maturato

nel 2014 per importi superiori a Euro 5.000

annui (importo modificato con Provvedi-

mento Agenzia Entrate 16 marzo 2012),

qualora sia stata inviata telematicamente

la Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a

Euro 15.000 annui, qualora non sia stato

apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il

“visto di conformità” o la firma dell’Organo

di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15

gennaio 2009), con anno di riferimento

2014 sul Modello “F24”, codice 6099.

Compensazione “orizzontale”

credito Iva 2013

Entro tale data può essere compensato in

modo “orizzontale” il credito Iva maturato

nel 2013 per importi superiori a Euro 5.000

annui (importo modificato con Provvedi-

mento Agenzia Entrate 16 marzo 2012),

essendo stata inviata telematicamente la

Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori a Euro

15.000 annui, qualora non sia stato appo-

sto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto diconformità” o la firma dell’Organo di revi-

sione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio

2009), con anno di riferimento 2013 sul

Modello “F24”, codice 6099.

Contributo del 23,5% (30,72%)

per i lavoratori parasubordinati

Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite

il nuovo Modello “F24EP” (approvato con

Provvedimento 3 giugno 2010) utilizzan-

do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.

98/10), del contributo del 23,5% (30,72%)

sui compensi comunque denominati,

corrisposti nel mese precedente per pre-

stazioni inerenti ai rapporti di collabora-

zione coordinata e continuativa di cui

all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir

(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-

colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,

Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di

conversione del Dl. n. 83/12, ha introdot-

to l’art. 46-bis, prevedendo una nuova

progressione di aliquote che arriverà al

33% dal 2018, ma che il comma 491 delle

Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”), modificando l’art. 1, comma 79,

della Legge n. 247/07, ha poi aumentato

dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota

per i soggetti che risultino assicurati

presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-

bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i

lavoratori autonomi, titolari di posizione

fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestioneseparata” e che non risultino iscritti ad

altre gestioni di previdenza obbligatoria

né pensionati, l’aliquota contributiva è

pari al 27% per l’anno 2015 (vedi anche

Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 5).

Contributi per prestatori di lavoro

occasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000

Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps, tramite il nuovo Model-

lo “F24EP” (approvato con Provvedimento

3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici

di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le

stesse modalità previste per i collabora-

tori coordinati e continuativi, dei contri-

buti sui compensi corrisposti nel mese

precedente ai lavoratori occasionali il cui

reddito annuo per tale tipo di prestazioni

supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,

comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito

nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,

Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Versamento somme da conto

corrente postale

Occorre entro il presente termine versare

in Tesoreria le somme disponibili sui con-

ti correnti postali in ottemperanza al

regime di “Tesoreria unica” previsto dalla

Legge n. 920/84 – quindicina precedente.

Attestazione mensile di liquidità

Il Tesoriere dei Comuni con popolazione

superiore a 50.000 abitanti, entro la data

odierna, deve trasmettere al Ministero

dell'Interno l'attestazione mensile relativa

alla liquidità a disposizione giacente nei

conti aperti presso la sezione di Tesoreria

(Circolare Ministero Interno n. 11/07).

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per pre-

sentare in via telematica all’Agenzia delle

Entrate, da parte degli Enti Locali che

hanno assunto il ruolo di soggetti passivi

Iva in base alle nuove disposizioni in

vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i

contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12

febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-

bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”

approvati dall’Agenzia con il Provvedi-

mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli

acquisti di beni e servizi da soggetti non

residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati

retributivi delle posizioni assicurative

individuali

Entro tale data devono essere inviati attra-

verso la Denuncia mensile analitica “Dma2”

(adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso

Uniemens, i dati retributivi e le informazioni

per implementare le posizioni assicurative

individuali degli iscritti alla Gestione

“Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44,

comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare

Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Sabato giugno (*)20

Martedì giugno30

maggio 2015 SCADENZARIO5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 39

Anagrafe delle prestazioni

Scade oggi il termine entro il quale le

P.A., compresi gli Enti Locali, sono tenute

a trasmettere al Dipartimento della Fun-

zione pubblica, ai sensi dell’art. 53, com-

mi 12 e seguenti, del Dlgs. n. 165/01:

• la dichiarazione di non aver conferito o

autorizzato incarichi ai propri dipendenti

nell’anno precedente;

• la comunicazione, in via telematica o su

supporto magnetico, per ciascuno dei

propri dipendenti e distintamente per

ogni incarico conferito o autorizzato, dei

compensi erogati ai medesimi nell’anno

precedente, o della cui erogazione abbia-

no avuto comunicazione da soggetti

pubblici o privati;

• la comunicazione, in via telematica o su

supporto magnetico, dei compensi per-

cepiti dai propri dipendenti per gli incari-

chi relativi a compiti e doveri d’ufficio;

• l’elenco dei collaboratori esterni e dei

soggetti cui sono stati affidati incarichi di

consulenza nel semestre precedente, con

l’indicazione della ragione dell’incarico e

dell’ammontare dei compensi corrisposti.

Aggiornamento pubblicità incarichi di

Amministratore in Società pubbliche

Entro la data odierna i Responsabili indi-

viduati da ciascun Ente devono aggior-

nare, in caso di eventuali variazioni sugli

incarichi di Amministratore in Società

pubbliche di cui ai commi da 725 a 734

dell’art. 1 della Legge n. 296/06 (“Finan-ziaria 2007”), l’Albo ed il sito informatico

dei soci pubblici, ai sensi del comma 735

dello stesso art. 1, pena una sanzione

amministrativa pecuniaria fino a 10.000

Euro (applicata anche agli Amministrato-

ri societari che non comunicano ai soci

pubblici il proprio incarico ed il relativo

compenso entro 30 giorni dal conferi-

mento ovvero, per le indennità di risulta-

to di cui al comma 725, entro 30 giorni

dal percepimento).

Una comunicazione analoga è prevista

anche dall’art. 22, comma 2, del Dlgs. n.

33/13 (“Decreto Trasparenza”).

Versamento somme da conto

corrente postale

Occorre entro il presente termine versare

in Tesoreria le somme disponibili sui con-

ti correnti postali in ottemperanza al

regime di “Tesoreria unica” previsto dalla

Legge n. 920/84 – quindicina precedente.

Versamento somme da Agenti

della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione

versano alla Tesoreria comunale le som-

me riscosse nel mese precedente sui

conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,

lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

Comunicazione dati relativi

ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni

– ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d.

“Decreto Irpef”) devono comunicare,

attraverso la “Piattaforma elettronica perle certificazioni”, i dati relativi ai debiti non

estinti, certi, liquidi ed esigibili per som-

ministrazioni, forniture e appalti e obbli-

gazioni relative a prestazioni professio-

nali, per i quali, nel mese precedente, sia

scaduto il termine di decorrenza degli

interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n.

231/02.

Versamento Iva su acquisti

in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il

versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti

operati nel primo trimestre 2015 (fatture

datate anno 2015) in ambito istituziona-

le, a seguito delle novità introdotte dal

comma 629, dell’art. 1 della Legge 23

dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità2015”) in materia di “split payment” e del

Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il

versamento deve essere effettuato trami-

te Modello “F24EP”, codice tributo 620E,

istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15

febbraio 2015 e non è compensabile con

altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il

versamento dell’Iva dovuta per il mese

precedente, da effettuarsi tramite Model-

lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti

inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità

introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-

la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-

naio 2015 che determinano fisiologica-

mente, una volta esaurito l’eventuale cre-

dito Iva dell’anno 2014, un versamento

periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile

Amministrazioni dello Stato

e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte

degli Organi e le Amministrazioni dello

Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,

comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-

conto mensile Irap, calcolato in base alle

retribuzioni e compensi corrisposti nel

mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.

n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-

mento deve essere operato telematica-

mente utilizzando il Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte

(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le

Province, per i Comuni (tranne quelli con

meno di 5.000 abitanti che non benefi-

ciano di trasferimenti statali) e per i Con-

sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e

Comunità montane con più di 10.000

abitanti, che non si avvalgono della pos-

sibilità di compensazione di cui all’art. 17

del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-

mite Modello “F24EP” delle ritenute alla

fonte sui redditi soggetti a tale disciplina

corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale”

credito Iva 2014

Entro tale data può essere compensato in

modo “orizzontale” il credito Iva maturato

nel 2014 per importi superiori a Euro 5.000

annui (importo modificato con Provvedi-

mento Agenzia Entrate 16 marzo 2012),

qualora sia stata inviata telematicamente

la Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a

Euro 15.000 annui, qualora non sia stato

apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il

“visto di conformità” o la firma dell’Organo

di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15

gennaio 2009), con anno di riferimento

2014 sul Modello “F24”, codice 6099.

Compensazione “orizzontale” credito

Iva 2013

Entro tale data può essere compensato

in modo “orizzontale” il credito Iva matu-

Mercoledì Luglio1°

Mercoledì Luglio15

Venerdì Luglio10

Giovedì Luglio16

maggio 2015SCADENZARIO 5 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali40

rato nel 2013 per importi superiori a Euro

5.000 annui (importo modificato con

Provvedimento Agenzia Entrate 16 mar-

zo 2012), essendo stata inviata telemati-

camente la Dichiarazione “Iva 2014” ma

inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non

sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva2014” il “visto di conformità” o la firma del-

l’Organo di revisione (Circolare Entrate n.

1 del 15 gennaio 2009), con anno di rife-

rimento 2013 sul Modello “F24”, codice

6099.

Contributo del 23,5% (30,72%)

per i lavoratori parasubordinati

Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite

il nuovo Modello “F24EP” (approvato con

Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzan-

do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.

98/10), del contributo del 23,5% (30,72%)

sui compensi comunque denominati,

corrisposti nel mese precedente per pre-

stazioni inerenti ai rapporti di collabora-

zione coordinata e continuativa di cui

all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir

(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-

colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,

Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di

conversione del Dl. n. 83/12, ha introdot-

to l’art. 46-bis, prevedendo una nuova

progressione di aliquote che arriverà al

33% dal 2018, ma che il comma 491 delle

Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”), modificando l’art. 1, comma 79,

della Legge n. 247/07, ha poi aumentato

dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota

per i soggetti che risultino assicurati

presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-

bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i

lavoratori autonomi, titolari di posizione

fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestioneseparata” e che non risultino iscritti ad

altre gestioni di previdenza obbligatoria

né pensionati, l’aliquota contributiva è

pari al 27% per l’anno 2015 (vedi anche

Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 5).

Contributi per prestatori di lavoro

occasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000

Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps, tramite il nuovo Model-

lo “F24EP” (approvato con Provvedimento

3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici

di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le

stesse modalità previste per i collabora-

tori coordinati e continuativi, dei contri-

buti sui compensi corrisposti nel mese

precedente ai lavoratori occasionali il cui

reddito annuo per tale tipo di prestazioni

supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,

comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito

nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,

Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Versamento somme da conto

corrente postale

Occorre entro il presente termine versare

in Tesoreria le somme disponibili sui con-

ti correnti postali in ottemperanza al

regime di “Tesoreria unica” previsto dalla

Legge n. 920/84 – quindicina precedente.

Attestazione mensile di liquidità

Il Tesoriere dei Comuni con popolazione

superiore a 50.000 abitanti, entro la data

odierna, deve trasmettere al Ministero

dell'Interno l'attestazione mensile relati-

va alla liquidità a disposizione giacente

nei conti aperti presso la sezione di Teso-

reria (Circolare Ministero Interno n.

11/07).

Approvazione del bilancio

di previsione 2015

Entro la data odierna il Consiglio comu-

nale dell’Ente provvede ad approvare il

bilancio di previsione per il 2015 e i rela-

tivi allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La

scadenza è stata ripetutamente proroga-

ta, in ultimo dal Dm. 13 maggio 2015,

pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 mag-

gio 2015.

Regolamenti, Imposte e tariffe

Nel caso in cui l’approvazione del bilancio

di previsione 2015 non venga ulterior-

mente prorogato, entro la presente data

scadono i termini per l’approvazione da

parte del Consiglio comunale del Regola-

mento dell’aliquota e della detrazione per

l’Addizionale all’Irpef 2015 (art. 1, Dlgs. n.

360/98), della Deliberazione relativa alle

aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 2015,

della Deliberazione relativa al Regola-

mento dell’aliquota dell’Imposta di scopo

2015 (art. 1, comma 145, Legge n. 296/06),

del Regolamento della Tasi e della Delibe-

razione relativa alle tariffe Tari 2015, delle

Deliberazioni relative alle tariffe dei tribu-

ti locali 2015, delle Deliberazioni relative

alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2015,

e del Regolamento per la disciplina delle

entrate 2015, delle tariffe e dei tassi di

copertura percentuale del costo di gestio-

ne dei “Servizi a domanda individuale” per

il 2015 (art. 1, comma 169, Legge n.

296/06).

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per pre-

sentare in via telematica all’Agenzia delle

Entrate, da parte degli Enti Locali che

hanno assunto il ruolo di soggetti passivi

Iva in base alle nuove disposizioni in

vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i

contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12

febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-

bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”

approvati dall’Agenzia con il Provvedi-

mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli

acquisti di beni e servizi da soggetti non

residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati

retributivi delle posizioni assicurative

individuali

Entro tale data devono essere inviati attra-

verso la Denuncia mensile analitica

“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le

informazioni per implementare le posizio-

ni assicurative individuali degli iscritti alla

Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi del-

l’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della

Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Rilevazione beni immobili P.A. 2014

Entro la data odierna tutte le Ammini-

strazioni statali e gli Enti pubblici (com-

presi quelli locali) devono inserire nella

banca-dati ”Immobili” del Portale Tesoro

(https://portaletesoro.mef.gov.it) le infor-

mazioni relative ai fabbricati e terreni

detenuti. Per ulteriori informazioni si

rimanda al Comunicato n. 107 del 15

maggio 2015, è il Ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze (vedi commento all’in-terno della presente Rivista).

(*) Il termine e i versamenti in scadenza inun giorno festivo sono automaticamenteprorogati al primo giorno feriale successivo.

Lunedì Luglio20

Venerdì Luglio31

Giovedì Luglio30

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Autori: N.Tonveronachi, F.Vegni, A.Nacci

“L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa” Raccolta 2010-2013

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Autori: Alessandro Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni

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