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FATTURAZIONE ELETTRONICAE

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

a cura di Francesco Zuech

Chiuso in redazione il 4/2/2015

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Fatturazione elettronica (in generale)

Direttiva 2010/45/CE (che modifica alcune disposizioni della Direttiva 2006/112/CE)

D.L.n. 206 del 11/12/2012 (decreto anti infrazioni)

Art. 1 co. 324-335 L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013)

C.M.12/E del 03/05/2013C.M.18/E del 24/06/2014

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Art. 21 co.1 e 3 DPR 633/72 Sino al 31.12.2012 Dall’1.1.2013

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto … emette fattura ….

L’emissione … Con provvedimento del …

La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto … emette fattura … .

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.

L’emissione … Con provvedimento del …

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

3. Se l'operazione … . Per le operazioni effettuate …

La trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni né codice eseguibile, è consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità.

Le fatture in lingua straniera ….

3. Se l’operazione …Per le operazioni effettuate ….

Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto …Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

Le fatture redatte in lingua straniera … .

Fatturazione elettronica (in generale)

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Per espressa previsione (art. 21 co.1), fra le altre, la fattura si ha per emessa anchequando (in alternativa alla consegna, spedizione o trasmissione) viene “messa adisposizione del cessionario o committente”, ad esempio sul sito o sul portale elettronicodell’emittente ovvero del terzo incaricato dell’emissione per suo conto, richiamando, a talriguardo, i chiarimenti resi con C.M. 45/E/2005, laddove la data di messa a disposizione(emissione) è stata individuata in quella di invio di un messaggio (e-mail) contenente unprotocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove effettuare, inqualsiasi momento, il download della fattura.

OSSERVAZIONI SULLA NUOVA DEFINIZIONE DIFATTURA ELETTRONICA

Dal punto di vista normativa la norma in vigore dal 2013 è meno rigida.

Non si parla più di “accordo” con il destinatario ma di “accettazione”

L’autenticità dell’origine e l’integrità possono essere garantite anche mediante sistemidiversi dalla firma digitale e sistemi EDI.

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Fatturazione elettronica (in generale)

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Fatturazione elettronica (in generale)

“Chiarimenti”

Non serve necessariamente un accordo formale fra le parti (C.M. 18/E del24/6/2014)

Non vi sono vincoli di simmetria fra le parti. Il cliente può materializzare ildocumento e trattarlo come cartaceo senza che ciò comprometta per il fornitorela natura della fattura trasmessa in via elettronica a condizione che abbia irequisiti A.I.L. (C.M. 18/E/2014 § 1,1 ) La stampa e la conservazione analogica deldocumento ricevuto elettronicamente rappresenta un comportamentoconcludente per esprimere l’intenzione del destinatario di non accettare lafattura come elettronica (C.M. 18/E/2014 § 1.5)

N.B. la formulazione ante 2013 parlava di “previo accordo con il destinatario” (21, co.3)

“Il ricorso alla fatturazione elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario” (art. 21 co.1)

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Distinzione fra fatture elettroniche e fatture cartacee

Non rileva tanto il formato utilizzato per la creazione bensì il formato utilizzato per la trasmissione, ricezione ed accettazione (C.M. 18/E/2014)

Fattura creata elettronicamente inviata e ricevuta in formato cartaceo

No fattura elettronica

Fattura creata in formato cartaceo trasformata in documento informatico per essere inviata e ricevuta tramite canali telematici

Può essere considerata elettronica se rispecchia i requisiti A.I.L.

Fatturazione elettronica (in generale)

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Distinzione fra fatture elettroniche e fatture cartacee

Non rileva tanto il formato utilizzato per la creazione bensì il formato utilizzato per la trasmissione, ricezione ed accettazione (C.M. 18/E/2014)

Fattura creata elettronicamente inviata e ricevuta in formato cartaceo

No fattura elettronica

Fattura creata in formato cartaceo trasformata in documento informatico per essere inviata e ricevuta tramite canali telematici

Può essere considerata elettronica se rispecchia i requisiti A.I.L.

Fatturazione elettronica (in generale)

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Requisiti della fattura elettronica (art. 21, co.3)

A.I.L.

Autenticità dell’origine (A) L’identità del fornitore o dell’emittentedeve essere certa.

Integrità (I) Contenuto e dati obbligatori non possono essere alterati.

Leggibilità (L) All’uomo tramite video o stampa potendo verificare che le informazioni del file elettronico non sono state alterate.

In passato tramite riferimento temporale e firmaelettronica qualificata o tramite sistemi EDI

Oggi (alternative) : sistemi di controllo di gestione cheassicurino un collegamento affidabile tra la fattura e lacessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati; altretecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità delsoggetto passivo.

Dal momento di emissione alla fine del periodo diconservazione.La norma non individua le modalità. La leggibilità puòessere garantita in qualsiasi modo con l’avvertenza che lafirma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica nonsono sufficienti ad assicurare la leggibilità (C.M. 18/E/2014)

Fatturazione elettronica (in generale)

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Art. 39, co.3, secondo periodo e terzo periodo, DPR 633/72

Fino al 31/12/2012 In vigore dal 01/01/2013

… Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. …

… Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dotato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.…

FORMULAZIONE EQUIVOCABILE !!

Fatturazione elettronica (in generale) e CONSERVAZIONE

Ai fini della conservazione sostitutiva a norma c’è distinzione (obbligo/facoltà) fra fatture elettroniche emesse e fatture ricevute ?

D.M.17/6/2014 (sostituisce il DM

23/1/2004)

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Cessionario

committente

La C.M. 18/E/2014 chiarisce che il cliente può decidere di accettare o meno il processo di conservazione sostitutiva (con possibilità quindi di stampare e conservare su carta la fattura ricevuta elettronicamente),

senza che ciò “influenzi l’obbligo dell’emittente di procedere comunque all’integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica”, sempreché la fattura rispetti i requisiti di autenticità dell’origine (A), integrità del documento (I) e leggibilità (L).

Fatturazione elettronica (in generale) e CONSERVAZIONE

Fornitore

Fattura elettronica priva dei requisiti AIL

No obbligo conservazione sostitutiva

Sembra obbligatoria la conservazione sostitutiva

Fattura elettronica con requisiti AIL

Dubbio: ma la fattura in pdf trasmessa tramite MAIL dove la mettiamo ?

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Per consentire al contribuente di scegliere se adottare o meno la conservazione sostitutiva della fattura bisognerebbe considerare l’indicativo presente “sono conservate” non tanto con riferimento a all’obbligo di conservazione elettronica quanto a quello di rispettare le disposizioni dell’apposito D.M. laddove il contribuente scelga la conservazione sostitutiva in luogo di quella tradizionale cartacea. Tale lettura potrebbe trovare conferma laddove si considerasse che il successivo periodo della norma dice, senza fare distinzione fra fatture passive (ricevute) o attive (emesse) che ”le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente”.

La nuova impostazione normativa da una parte riconosce la libertà del formato elettronico, “limitandosi” a richiedere il rispetto dei citati requisiti A.I.L., ma dall’altra (art. 36, co.3, secondo periodo, del DPR 633) dice che “le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del … D.M. adottato ai sensi dell’art. 21 co.5 del D.lgs 82/2005 (leggasi D.M. 17/6/2014)”

Fatturazione elettronica (in generale) e CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONIIeri (C.M.45/E/2005)

Oggi

La fattura inviata per e-mail priva del “consenso” (a riceverla come elettronica) oppure del riferimento temporale odella firma elettronica qualificata non rappresenta una fattura elettronica (propriamente detta) ma una fatturaanalogica (cartacea) trasmessa in modalità elettronica NO obbligo adozione processo conservazione sostitutivaa norma

Servono chiarimenti ufficiali (speriamo nella prossima CM a commento del DM 17/6/2014)

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DM 17/6/2014in vigore dal 26/6/2014

Conservazione sostitutiva a norma

Sostituisce il DM 23/1/2004 (che rimane valido solo per i documenti giàconservati al momento dell’entrata in vigore del nuovo decreto)

Rimosso il termine quindicinale per la conservazione sostitutiva a norma dellefatture elettronica (la nuova scadenza, come per gli altri libri e registri, è fissataentro 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione)

Eliminazione obbligo invio all’AE dell’impronta informatica dell’archivio (ancheper i documenti conservati ante - vedi R.M. 4/E del 19/1/2015) e comunicazionedell’adozione del processo di conservazione sostituitva in DR

Introduzione del pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informaticitramite F24 entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio

Indicazione in fattura: “bollo assolto ex D.M. 17/6/2014”

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DM 17/6/2014caratteristiche della conservazione sostitutiva

cenni

Conservazione sostitutiva a norma

Termina con l’apposizione del riferimento temporale e della firmaelettronica qualificata o digitale oppure certificati AE

Deve essere garantito nel rispetto delle norme civilistiche (10 anni)

Rispetto formati ex DPCM di cui all’art. 71 D.Lgs 82/2005 (DMCM3/12/2013 e DPCM 13/11/2014) scelto dal responsabile dellaconservazione

Adozione sw archiviazione in grado di garantire funzioni di ricercaconformi al DM

Manuale della conservazione

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Fatturazione elettronica verso la PA

disposizioni speciali

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Fatturazione elettronica verso la PA

Art. 1, co. 209 ss, L. 244/2007

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione eregistrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data dientrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, latrasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emessenei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con leamministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcellae simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica,con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e delcodice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82.…

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Fatturazione elettronica verso la PA

“”Fattura elettronica s'intende una fattura contenente le informazioni richiestedalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico”.(Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010)

”Fattura elettronica: una fattura che è stata emessa, trasmessa ericevuta in un formato elettronico strutturato che ne consentel'elaborazione automatica ed elettronica”.

(Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronicanegli appalti pubblici )

“”Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”.(Art.21 primo comma DPR 633/72)

Direttiva appalti

pubblici da adottare

entro 27/11/2018

Fattura elettronica in generale N.B. Solo XML verso PA

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Fatturazione elettronica verso la PA (normativa speciale)

Normativa secondaria e prassi

D.M. 7/3/2008 Individuazione Agenzia entrate quale gestore SDI e Sogei quale ente tecnologico

D.M. 3/4/2013 n. 55 Regolamento emissione, trasmissione e ricevimento fatture PA

C.M. MEF 37/RGS4/11/2013 Prime istruzioni operative per le PA

C.M. MEF e PCM1 del 31/03/2014 Circolare interpretativa DM 55/2013

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Fatturazione elettronica verso la PA

Decorrenza per i fornitori residenti

• dalla data comunicata al gestore del sistema di interscambio, a decorrere dal 6/12/2013, per le amministrazioni che volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori intendono avvalersi della ricezione elettronica della fattura, in via anticipata rispetto alle decorrenze di seguito elencate:

• dal 6/6/2014 per la fatturazione nei confronti delle PA (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) individuate dall’Istat nell’elenco della amministrazioni inserite nel conto economico consolidato;

• dal 6/6/2015 per la fatturazione nei confronti della generalità delle PA.

•Presidenza del Consiglio•Ministeri, Istituti di istruzione di ogni grado•Enti previdenza e assistenza (INPS, Enasarco, Inail, ecc)•Agenzie fiscali•Avvocatura Stato

•Tutti gli altri

Saranno, invece, oggetto di separato DM le fatture emesse da parte dei non residenti verso la PA nazionale.

31/3/2015 (Art. 25 D.L. 66/2014)

Art. 6 D.M. 55/2013

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Fatturazione elettronica verso la PA

Decorrenza per i fornitori residenti

Art. 6, co.6, D.M. 55/2013

A decorrere dall’avvio della procedura le PA non possono più accettare fatture che non siano strasmesse tramite il SDI

Trascorsi 3 mesi da tali date le PA non possono procedere al pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico

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Fatturazione elettronica verso la PA

Relazioni con il sistema interscambio (SDI)

• PEC• Web• Protocollo FTP• Porta di dominio (solo per i soggetti attestati sul Sistema pubblico di connettività)

Canali invio

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Fatturazione elettronica verso la PA

D.M. 3/4/2013 n. 55

Definizione formato (vincolante) della fattura verso la PA

esclusivamente formato XML (non, quindi, un qualsiasi formato elettronico come previsto dall’art. 21 del DPR 633/72),

Individuazione PA destinatariaCodice univoco IPA ottenuto dall’Ufficio della PA tramite accreditamento al sito www.indicepa.gov.it

Indicazione CIG

Indicazione CUP

Codice identificativo gara (gestito da AVCP), salvo esoneri tracciabilità L. 136/2010

Codice unitario progetto di investimento pubblico (gestito dal CIPE)

Nov

ità D

L 66

/201

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Fatturazione elettronica verso la PA

Elenco PA coinvolte individuato da Istat (www.istata.it/it/archivio/6729)

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Fatturazione elettronica verso la PA

Data decorrenza obbligo

fatturazione elettronica

Codice univo ufficio a cui va

inviata la fattura

Ricerca tramite sito www.indicepa.gov.it

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Fatturazione elettronica verso la PA

Codici per faturazione elettronica (C.U.U.)

Codice univoco IPA richiesto e ottenuto dall’Ufficio destinatario della fattura

Codice FE centrale (Uff_eFatturaPA) attribuito in automatico dall’IPA alle amministrazioni già presenti nell’indice nazionale

6 caratteri

6 caratteri (i primi due

iniziano con UF)

Codice di default per amministrazione obbligata a ricevere le fatture elettroniche che non possiede ancora un codice IPA ufficio o il codice FE centrale

999999

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Fatturazione elettronica verso la PA

Emissione, accettazione, esito

Ai sensi dell’art. 21, co. 1, del DPR n.633/72 la fattura (cartacea o elettronica) si haper emessa “all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa adisposizione del cessionario o committente” e, inoltre, il “ricorso alla fatturazioneelettronica è subordinato all’accettazione dal parte del destinatario”. La specificadisciplina della fatturazione elettronica verso la PA supera quest’ultimo aspetto ecioè il tema del consenso/accettazione del destinatario che viene trasformato inun obbligo da parte dell’amministrazione ricevente.

Per quanto riguarda, invece, il momento di emissione, va osservato che le specialidisposizioni del regolamento precisano che le fatture verso la PA si considerano,invece, trasmesse per via elettronica e ricevute dalle amministrazioni “solo afronte del rilascio della ricevuta di consegna … da parte del sistema diinterscambio” (art. 2, co.4, D.M. 55/2013) e cioè in caso di buon esito dei controllipreliminari eseguiti dal sistema di interscambio e propedeutici all’inoltro aldestinatario (allegato B § 4 e 5).

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Fatturazione elettronica verso la PA

Distinzione fra “esito negativo” e “notifica di scarto”

Casitica Notifica rilasciata dal SdI Riferimenti

Impossibilità di inoltro all’ufficio destinatario

per cause tecniche

Se l’inoltro da parte del SdI all’amministrazione committente risulta impossibile per motivi tecnici, la

struttura del SdI contatta il referente dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla soluzione

del problema ostativo. Se il problema non viene risolto, trascorsi 10 giorni, il SdI inoltra all’emittente

una”Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al Sdi con impossibilità di recapito” (*).

C.M. 1/DF/2014

§ 5/c

Amministrazione effettivamente non

censita in IPA (e quindi priva anche del “codice

FE centrale”)

Secondo le specifiche tecniche il codice Ufficio da inserire in fattura da parte del fornitore, può assumere il valore di

default 999999. Nel caso in oggetto il SdI rilascia al fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della

fattura con impossibilità di recapito” (*)

C.M. 1/DF/2014

§ 5/b

Fattura trasmessa con codice ufficio 999999

in presenza di un codice univoco

dell’amministrazione committente

Al fine di evitare l’utilizzo improprio del codice di default, il SdI verifica (sulla base dei dati contenuti nella fattura) la

presenza in IPA di un codici Ufficio di fatturazione. In caso affermativo respinge la fattura inviando al mittente una

“notifica di scarto” segnalando il codice ufficio identificato.

C.M. 1/DF/2014

§ 5/b

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Fatturazione elettronica verso la PA

Distinzione fra “esito negativo” e “notifica di scarto”

Casitica Notifica rilasciata dal SdI Riferimenti

Fattura trasmessa con “codice FE centrale” in

mancanza di registrazione all’IPA

degli uffici destinatari

Il SdI inoltra all’amministrazione la fattura ricevuta che riporta il Codice FE Centrate. Le amministrazioni possono

rifiutare le fatture inoltrate con codice FE centrale esclusivamente nel caso in cui la fattura non sia attribuibile

all’amministrazione (ivi compresa ogni sua componente organizzativa).

C.M. 1/DF/2014

§ 5/a

Fattura trasmessa con “codice FE centrale” in

presenza del codice univo dell’ufficio

destinatario

Se il SdI identifica la registrazione sull’IPA dell’Ufficio destinatario (in base ai dati contenuti nella fattura) respinge

la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”.C.M.

1/DF/2014§ 5/a

(*) Tale messaggio è sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è pervenuta al SdI nel rispetto delle regole tecniche del D.M. 55/2013 e, come chiarito nel § 3 della C.M. 1/DF/2014, la fattura (fiscalmente) può darsi

per emessa, poiché l’impossibilità di recapito non è dipesa dal fornitore.

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dipendenti <= 50; fatturato <= 50 milioni; attivo <= 43 milioni

Fatturazione elettronica verso la PA

Misure di supporto alle imprese

Intermediari(art. 5 D.M. 55/2013)

E’ possibile avvalersi di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione della fattura mantenendo inalterate le responsabilità dell’emittente

PMI abilitate al MEPA(art. 4, co1, D.M. 55/2013)www.acquistinretepa.it

Misure a supporto delle PMI

• Servizio gratuito di fatturazione elettronica• La conservazione sostitutiva a norma ed

D.M.23/1/2004 avviene gratuitamente a cura del MEF (allegato E D.M. 55/2013)

• Può essere utilizzato anche per le fatture relative alle forniture non concluse con il MEPA

Altre PMI soluzione FEPA(art. 4, co.2, D.M. 55/2013)www.agid.gov.it

• Tools gratuito open source per generazione fatture (Agenzia italia digitale/Unioncamere)

• Limita max 24 documenti (fatture) annui• N.B. compresa cpnsrvazione sostitutiva gratuita

a norma per 10 anni

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Fatturazione elettronica verso la PA

Bollo su fatture elettroniche senza Iva

Il nuovo D.M. 17/6/2014 (in vigore dal 27/6/2014), all’art. 6, ha sostituito la complicata procedura prevista dal precedente D.M. 23/1/2004. Sulla base delle nuove regole, l’imposta di bollo (€ 2) dovuta sulle fatture non soggette ad Iva (laddove di importo superiore a € 77,47) va ora semplicemente versata una sola volta all’anno (mediante F24) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile, oppure 29 aprile negli anni bisestili). Il versamento va effettuato solo a consuntivo e sparisce, quindi, l’obbligo di effettuare in anticipo (tramite F23) e comunicare all’Agenzia quanto preventivato per l’anno e versare a conguaglio con ulteriore comunicazione all’Agenzia entro gennaio dell’anno successivo. In merito alla citata novità, sul sito ufficiale del SdI (www.fatturapa.gov.it) è stata pubblicata la seguente avvertenza “ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo <NumeroBollo> la stringa “DM-17-GIU-2014”.

Non è del tutto chiaro quale sia la sorte delle eventuali autorizzazioni all’assolvimento virtuale richieste e ottenute ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72 anche se, secondo quanto precisato nella CM 36/E/2006 § 12 pare che l’autorizzazione debba intendersi superata per i documenti disciplinati dal decreto sulla conservazione (quindi anche le fatture elettroniche verso la PA).

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Fatturazione elettronica verso la PA

Split payment

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Fatturazione elettronica verso la PA

Numerazione sezionale delle fatture

L’obbligatorietà della fatturazione elettronica nei rapporti con la PA implical’obbligo di procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture emesse informato elettronico.

Nei casi in cui il cedente/prestatore intenda adottare la conservazioneelettronica solo per le citate fatture, è consentita la conservazione, con lemodalità tradizionali, delle fatture consegnate/spedite in formatoanalogico; a tal fine, sulla base dei vecchi chiarimenti di prassi (CMn.36/E/2006, RM n.161/E/2007, R.M. n.267/E/2007) appare necessaria,però, l’adozione di una separata numerazione sezionale soprattutto,aggiungiamo, quando il contribuente valuta di avvalersi di servizi inoutsourcing solo per la fatturazione PA