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Mod.CTA/RLS/Rev. 01/2008 - FORMAZIONE PREPOSTI E DIRIGENTI - DLgs 81-2008

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Dott. Antonio Nicolai

Via del Mare, 187 - 00040 - Pomezia (RM) Tel/Fax (06) 91603148

Mod.CTA/RLS/Rev. 01/2008

Corso di Formazione per Preposti e Dirigenti

D.LGS. 81/2008

• Preposto

• Dirigente

2° Fascicolo 4h

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INDICE

Dlgs 81/08: sicurezza, supervisione assegnata al «preposto» Principali innovazioni del nuovo testo

Pag. 3

L'identikit Pag. 4

L'individuazione Assenza di un atto di nomina

Pag. 5

La posizione Formazione del Preposto

Pag. 6

Articolo 2 – Definizioni Articolo 19 - Obblighi del preposto

Pag. 7

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi La prova dell'adempimentodegli obblighi

Pag. 8

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Pag. 9-11

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20-29

Pag. 30-31

Pag. 32

Pag. 23

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Flusso Dati - Strutture sanitarie

RSPP coordinatore

Datore di Lavoro

Direttore Sanitario

RLS Rapp.lavorato

Medico Competente

ASPP amministrazione

ASPP personale infermieri

ASPP personale fisioterapi-

ASPP farmacia, lab.analisi

ASPP autisti, operai, ditte esterne

ASPP Medici, Aiuti, Assistenti

Esempio

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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Flusso Dati - Strutture sanitarie

RSPP coordinatore

ASPP Amministrazione

ASPP Personale Infermieri

ASPP Personale Fisioterapisti

ASPP Farmacia, Lab.analisi

ASPP Autisti, Operai, Ditte esterne

Valutazione rischi, Formazione e Informazione Lavoratori , Preposti, Dirigenti e RLS, Preparazione e realizzazione audit periodico con

Aggiornamento schede personali

Aggiornamento schede materiali

Pro

ced

ure

sc

ritt

e d

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us

si d

ati

ASPP Medici, Aiuti, Assistenti

Direzione Sanitaria

Esempio

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Premessa La legge n. 123/2007 ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 all'omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con viola-zione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, estensione che ha portato a una rinnovata attenzione, da parte dei verti-ci aziendali, sulla gestione della sicurezza. In questo contesto, il tema dell'interdizione, ancora prima del tema delle san-zioni, ha comportato una notevole preoccupazione da parte degli organi dirigen-ti, non soltanto delle principali imprese italiane, ma anche delle medie e piccole realtà imprenditoriali che ancora non si erano cimentate nell'applicazione di un modello organizzativo volto alla prevenzione di questa tipologia di reati, un mo-dello che, a priori , si potrebbe prospettare come del tutto innovativo. Il D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto una forma di esonero dalla responsabilità dell'ente se quest'ultimo è in grado di dimostrare, in sede giudiziale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di or-ganizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi. Al fine di esonerare l'ente dalla responsabilità per i reati commessi dai suoi am-ministratori e/o dipendenti, il modello deve rispondere, ai sensi dell'art. 6, com-ma 2, alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attua-zione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ".

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Un riferimento esplicito alla materia è contenuto nel recente Testo unico sicurezza, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale, all'art. 30, ha richiama-to la necessità di adottare e di attuare un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità ammini-strativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 per gli obblighi giuridici previsti dalla legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. In questo contesto, è stato promosso e costituito un gruppo di lavoro che, con la partecipazione dei principali attori interessati, ha elaborato e concordato una serie di posizioni comuni al fine di predisporre un documento di linee guida ine-rente alle utili corrispondenze fra il modello organizzativo richiesto dal D.Lgs. n.231/2001 aggiornato per i reati concernenti l'infortunistica, e i sistemi di ge-stione aziendali definiti dagli standard internazionali, con particolare riferimen-to alla norma BSOHSAS 18001:2007.

deleghe di funzioni

Art. 30, D.Lgs. n. 81/2008 « Modelli di organizzazione e di gestione »

L’adozione di modelli organizzativi è funzionale, per rendere maggiormente adeguata l'organizzazione al

sistema sicurezza sul lavoro.

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Quando il Preposto o il Dirigente è anche ASPP Gli obblighi di formazione dei Responsabili e degli Addetti dei Servizi di Pre-venzione e Protezione (RSPP e ASPP) comprendono, oltre ai Moduli A, B e C, anche un determinato monte ore di formazione di aggiornamento da svolgersi con perodicità quinquennale. Il monte ore di aggiornamenti varia in base al ruolo (RSPP o ASPP) ed al macrosettore di attività in cui l’attività si svolge (macrosettori ATECO). La necessità di avere una formazione per ASPP deve essere valutata dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dalla Direzione Sani-taria in base

Destinatari dell’obbligo di aggiornamento sono tutti i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione che nel periodo transitorio, terminato il 14 febbraio 2008, hanno goduto degli esoneri relativi ai Moduli A e B, perchè con esperienza ininterrotta superiore a 3 anni e nomina antecedente al 14 feb-braio 2003. Destinatari delle sessioni formative sono, inoltre, tutti i Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione che avendo concluso il percorso formati-vo, vogliono iniziare il proprio percorso di aggiornamento quinquennale. Possono infine, partecipare all’attività formativa Imprenditori, Tecnici, Rspp e Aspp e Liberi Professionisti interessati ad approfondire i temi oggetto dei se-minari di aggiornamento. La durata complessiva degli aggiornamenti quinquennali, così come definita dall’Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome del 26 gennaio 2006, è così determinata: A. 28 ore per gli ASPP di tutti i macrosettori di attività B. 40 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 1 - 2 - 6 - 8 - 9 C. 60 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 3 - 4 - 5 - 7 D. 100 ore per gli RSPP che ricoprono il ruolo sia nei macrosettori previsti dal punto B sia quelli previsti dal punto C.

CLASSIFICAZIONE MACROSETTORI DI ATTIVITÀ (fra parentesi il settore ATECO corrispondente) 7 Sanità-Servizi sociali (N) 60 ore Il monte ore dei corsi di aggiornamento può essere svolto in unica soluzione o in modo frazionato entro la scadenza del quinquennio decorrente dall’ultimazione della formazione obbligatoria. (Sanità – 60h)

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L'organizzazione come fattore chiave per il miglioramento delle

condizioni di sicurezza in azienda.

«modello di organizzazione e di gestione»

Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL)

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Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL)

Sistema organico di azioni che coinvolge tutte le fun-zioni e i reparti aziendali e che, nel rispetto delle vigen-ti normative sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, si prefigge il miglioramento dei livelli di sicurezza azien-dali, contemplando l'analisi e la definizione di alcuni im-portanti aspetti attraverso la costruzione di procedure standard scritte dall’interno dell’ente ed il suo eventua-le adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i

rischi identificati.

(SGSL)

Rischio Accettabile

Gestione Rischio Residuo

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aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavo-ratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanita-ria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudi-zio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al me-dico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professio-nali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro forni-tura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legi-slativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

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n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavora-tori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione del-la salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurez-za, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del docu-mento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di que-sti e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adot-tate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'am-biente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che compor-tino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e imme-diato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produt-tiva, e al numero delle persone presenti; u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotogra-fia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezio-ne;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

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La definizione di "rischio accettabile" Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile. Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi per la sicurezza sul lavoro, definire il rischio accettabile è un’operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato). Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell’applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità alle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. In relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un: “sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non INTENZION-ALMENTE”. Pertanto, il sistema di controllo preventivo deve essere in grado di: • escludere che un qualunque soggetto operante all’interno dell’ente possa giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza delle direttive aziendali; • evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall’er-rore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle diret-tive aziendali.

RISCHIO ACCETTABILE Il rischio viene ritenuto accettabile quando nell’attività lavorativa sono rispet-tate: · le prescrizioni di legge, · gli standard internazionali/nazionali di buona tecnica, · le disposizioni organizzative aziendali applicabili, ed inoltre vengono messe in atto: · la formazione e l’addestramento degli operatori (istruzioni operative, segnale-tica, cartellonistica, ecc.), · le misure di protezione individuale (adozione di DPI) e collettiva necessarie.

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In concreto di cosa si occupa il (SGSL)

Procedure di gestione

•���� la struttura e l'organizzazione del sistema; •���� la gestione dell'informazione, della formazione e della comunicazione;

•���� la gestione della documentazione;

•���� il monitoraggio del sistema;

•���� la gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive;

•���� il riesame e il miglioramento del sistema;

•���� la valutazione dei rischi; •���� la gestione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;

•���� l'adozione e la gestione dei dispositivi di protezione individuale; •���� la sicurezza dei lavori in appalto; •���� la gestione delle emergenze; •���� la segnaletica di sicurezza; •���� la gestione dei materiali e delle sostanze; •���� la sorveglianza sanitaria.

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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1 - Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competen-ze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sani-taria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle mi-sure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comun-que, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle con-dizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individua-le, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno rice-vuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li e-spongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, non-ché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo cari-co nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pe-ricolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

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Articolo 56 - Sanzioni per il preposto 1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in os-servanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).

Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, let-tere b), d) ed e), gravano altresi' su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

La prova dell'adempimento degli obblighi Una volta preso atto dei propri obblighi, occorre comprendere in quale modo il preposto può provare il proprio adempimento. Nel caso dell'infortunio di un lavoratore, dovuto, per esempio, alla carenza di un dispositivo di protezione, è necessario che il preposto dimostri di aver provveduto a segnalare al datore di lavoro (ai sensi della lettera f) , art. 19, D.Lgs. n. 81/2008) di aver provveduto a « segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale». La segnalazione verbale, praticamente unico sistema attualmente utilizzato, può rivelarsi inefficace o, comunque, difficile da provare in giudizio. Pertanto, l'unico mezzo che il preposto può adottare per essere esonerato da responsabilità è la segnalazione in forma scritta, mediante i consueti rapporti giornalieri, che in molte aziende sono utilizzati per rendicontare l'andamento della giornata lavorativa, oppure mediante appositi fogli di segnalazione da consegnare al dirigente o al datore stesso a seconda dei casi; si ricordi, infatti, che il preposto ha semplicemente l'obbligo di vigilare e di segnalare, mentre l'obbligo di provvedere concretamente all'adeguamento dei mezzi di prevenzione e di protezione spetta, in primo luogo, al datore di lavoro e ai dirigenti.

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Quale “modello di organizzazione”?

Linee guida UNI-INAIL

(SGSL)

British Standard OHSAS

18001:2007

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Linee guida UNI-INAIL (SGSL)

Intende fornire un metodo operativo, trasversale a tutti i setto-ri, per l'implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, mantenendo le Linee Guida UNI-INAIL a riferimento unico. Si compone di: - Procedure gestionali (PGSS - Procedura Gestionale Sicurezza e Salute) : esempi di implementazione delle procedure del sistema - Istruzioni operative: istruzioni per la corretta adozione delle procedure - Esempi: esempi pratici di adozione delle procedure, non vinco-lanti, modificabili a seconda della realtà aziendale; non sono rea-lizzati per ogni singolo punto della procedura ma solo per gli a-spetti di maggior rilievo.

Al pari delle certificazioni ISO 9001 e 14001, la Certificazione OHSAS 18001:2007 non dimostra il raggiungimento di un deter-minato livello di prestazioni, né garantisce che gli incidenti non si verifichino; rappresenta, invece, un approccio preventivo alla ge-stione della sicurezza e della salute del personale finalizzato a: l formulare obiettivi e politiche a favore della sicurezza e della salute del personale, sulla base della classificazione dei rischi, as-sicurando un miglioramento continuo; l anticipare e prevenire gli infortuni; l intraprendere azioni preventive (impedire che si verifichino le condizioni che possono portare a un incidente).

OHSAS 18001:2007

Articolo 2 – Definizioni e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limi-ti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive rice-vute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed eserci-tando un funzionale potere di iniziativa; Articolo 19 - Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istru-zioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolo-sa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un perico-lo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individua-le, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

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La posizione Per quanto riguarda, infine, la collocazione nella specifica struttura per la sicu-rezza, il Dlgs n. 81/2008 si pone in continuità con il 626, confermando la posi-zione organizzativa "tradizionale" della figura: al di sotto del datore e dell'e-ventuale dirigente e "in prima linea" rispetto al contesto operativo in cui posso-no determinarsi problemi per la salute dei lavoratori. Gli articoli: Sei punti Dlgs n. 81/2008 1. Il ruolo (articolo 2, comma 1, lettera e) 2. I compiti (articolo 19) 3. Le infrazioni (articolo 56) 4. Le sanzioni (articolo 56) 5. Il preposto «di fatto» (articolo 299) 6. La formazione minima (articolo 37, comma 7)

Formazione del Preposto Il comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 impone che costoro debbano rice-vere da parte del datore di lavoro e in azienda una adeguata e specifica forma-zione oltre che un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti che sono tanti e riportati nell’art. 19 del Testo Unico. I contenuti della formazione del preposto devono comprendere secondo il Testo Unico nozioni: a) sui principali soggetti coinvolti e sui relativi obblighi; b) sulla definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) sulla valutazione dei rischi; d) sulla individuazione delle misure tecniche, organizzative e pro-

cedurali di prevenzione e protezione, contenuti che si ritengono in gran parte aggiuntivi rispetto a quelli relativi alla formazione destinata in ge-nere a qualsiasi lavoratore specie nella parte che riguarda le nozioni sulla valutazione dei rischi, ora modificata con il Testo Unico, e sulla individua-zione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

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Dlgs 81/08: sicurezza, supervisione assegnata al «preposto»

Una "sentinella" per la sicurezza del lavoro in tutte le imprese. L'organizza-zione di molte aziende, anche di piccole dimensioni, presenta spesso figure - ad esempio, capi-reparto e capi-ufficio - che coordinano operativamente gruppi di lavoratori e perciò svolgono un ruolo essenziale ai fini del buon funzionamento aziendale. La normativa sulla sicurezza sul lavoro, prendendo atto di ciò, ha da tempo valorizzato ai fini dell'organizzazione per la sicurezza questi collaborato-ri del datore, individuandoli come "preposti" per la sicurezza. Già prevista nei decreti degli anni '50 (Dpr n. 547/1955 e n. 303/1956), questa figura è stata però "trascurata" dal Dlgs n. 626 che le ha dedicato pochi e am-bigui contenuti.

Il Dlgs n. 81/2008, con un significativo cambiamento normativo rispetto al de-creto precedente ha, invece, regolato in modo organico questa figura, attri-buendole un compiuto spazio giuridico.

Principali innovazioni del nuovo testo sono:

•l'individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e); •l'esplicazione dei compiti che deve svolgere (articolo 19); •la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro (articolo 56); •la previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299); •i contenuti minimi della sua formazione (articolo 37, comma 7).

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L'identikit È la maggiore novità normativa. Per la prima volta una disposizione di legge (articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81/08) descrive orga-nicamente il ruolo del preposto, evidenziando, quali profili:

• sovrintendere all'attività lavorativa, • garantire l'attuazione delle direttive ricevute.

A tal fine, la figura, secondo la norma, deve controllare la corretta condotta dei lavoratori ed esercitare un funzionale potere di iniziativa.

In altre parole, il preposto deve inserirsi, nel sistema di sicurezza azien-dale, partecipando, con un ruolo sostanzialmente esecutivo (e non direttivo), intervenendo nella fase operativa d'attuazione della sicurezza aziendale e re-stando, comunque, sottoposto al controllo del datore (ed eventualmente) diri-genziale.

Salvo vere e proprie deleghe di "funzioni", egli non svolge, perciò, mansioni di-rettive che sono proprie, piuttosto, delle altre due figure.

Trovandosi "gomito a gomito" e considerando i suoi compiti di cui all'articolo 19, egli, evidentemente, rappresenta anche una sorta di "sentinella" di fronte al nascente malessere fisico, mentale del singolo.

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L'individuazione Il decreto n. 81/2008 fornisce anche alcuni elementi sull'individuazione del ti-tolare del ruolo. Come si desume, implicitamente, dall'articolo 299, il preposto è, in primo luogo, il soggetto formalmente incaricato dal datore per la sicurezza. Innovando rispetto al Dlgs n. 626/1994, lo stesso articolo 299 prende atto an-che del preposto "di fatto", riconoscendo, con la giurisprudenza, che un qualsiasi soggetto, pur privo di formale investitura, in quanto «eserciti in concreto i po-teri giuridici riferiti» al preposto, è destinatario iure proprio del «debito di sicurezza» e assume le relative responsabilità come «preposto di fatto». Pre-supposto fattuale di ciò è che i lavoratori, effettivamente, osservino le indica-zioni date loro da questa figura "informale". Per quanto riguarda le posizioni aziendali che, in concreto, possono ricoprire il ruolo in esame, perché investite formalmente o perché tali "di fatto", un parzia-le elenco, da contestualizzare nelle specifiche realtà organizzative, può com-prendere il capo-squadra, il capo-ufficio, il capo-sala, il capo magazzino, il capo-officina, il coordinatore di un gruppo di lavoro e, talvolta, persino il collega più esperto o più anziano. Per ricoprire il ruolo, secondo certa giurisprudenza (Cassazione penale Sezione IV, 13 settembre 2001, n. 33548), non è, comunque, essenziale un rapporto di lavoro subordinato con il datore.

Assenza di un atto di nomina Uno dei principali problemi con il quale si sono scontrati i lavoratori e le imprese in questi primi mesi di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 è stato quello riguardante la necessità o meno che il datore di lavoro provvedesse alla formalizzazione di un incarico per attribuire la qualifica di preposto. In realtà, non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del datore di lavoro, infatti la figura del preposto è individuabile sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore e non è riconosciuta in virtù di un esplicito atto di nomina che peraltro normalmente non è eseguito. Per semplificare, è stato più volte detto che il preposto è, per esempio, un capo reparto, un capo turno, un responsabile dell'ufficio, vale a dire colui che svolge una funzione preminente rispetto agli altri lavoratori.