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  • DIRITTO DI PROCEDURA PENALE

    Dott.ssa Cerminara

    Il diritto italiano appartiene ai paesi il cui ordinamento è il Civil Law, ovvero ordinamento

    scritto.

    Il Diritto Processuale Penale è una species del Diritto Pubblico, con lo scopo di attuare

    interessi pubblici fondamentali:

    ⇒ Potere punitivo dello Stato (sorta di garantismo volt ad evitare le giustizie sommarie);

    ⇒ Protezione dei diritti personali e patrimoniali. Il Diritto Penale si divide in una parte generale ed una parte speciale.

    Il Diritto Pubblico riserva assoluta di legge: tutto ciò che viene disciplinato dal diritto

    processuale penale deve essere previsto da leggi statali. Il codice penale e il processo

    penale possono essere disciplinati solo da leggi, decreti legge e decreti legislativi.

    RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE:

    ⇒ Espressa per il diritto penale sostanziale (art. 25 della Costituzione: Nessuno può essere distolto dal suo Giudice Naturale precostituito per legge. Nessuno può essere

    punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

    Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla

    legge). La nostra Costituzione è rigida, in quanto ci vuole un procedimento particolare

    per variarla. Lo stesso articolo 1 del codice penale (Reati e pene: disposizione

    espressa di legge) riporta la stessa dicitura del’art. 25 della Costituzione: Nessuno può

    essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge,

    né con pene che non siano da essa stabilite.

    ⇒ Implicita nel diritto processuale penale: 1. art. 101 comma secondo della Costituzione: I giudici sono soggetti soltanto alla

    legge;

    2. art. 1 del codice di procedura penale (Giurisdizione penale): La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le

    norme di questo codice.

    Le fonti del diritto processuale penale sono:

    ⇒ La Costituzione comporta di 139 articoli e le Leggi Costituzionali;

  • ⇒ Il Diritto Internazionale generale e patrizio, in articolar modo per quanto riguarda l’stradizione e la rogatoria internazionale. L’estradizione può essere attiva, cioè lo Stato

    richiede e passiva, ovvero lo Stato riceve la richiesta.

    L’Italia non consegnerebbe mai un soggetto ad uno Stato in cui è prevista la pena di

    morte.

    Le rogatorie, dal latino rogare = richiedere, è una procedura che viene avviata quando

    ad esempio si ha la necessità di acquisire un s.i.t. da parte di un individuo residente

    all’estero, quindi ai sensi dell’art. 111 Cost. (Giusto Processo: La giurisdizione si attua

    mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel

    contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale.

    La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che

    la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata

    riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del

    tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti

    al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone ce rendono dichiarazioni a suo

    carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle

    stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;

    sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel

    processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella

    formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla

    base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente

    sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i

    casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso

    dell’imputato o per accertare impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata

    condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le

    sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi

    giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per

    violazione di legge. Si può derogare tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali

    militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei

    Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione) o i

    giudici si recano all’estero per ascoltare il testimone o richiedono ai giudici stranieri di

    effettuare l’interrogatorio;

    ⇒ Leggi Statali, Decreti Legge e Decreti Legislativi.

  • CODICE DI PROCEDURA PENALE ATTUALE: D.P.R. 1988 entrato in vigore nel 1989,

    denominato codice Vassalli (Guardasigilli dell’epoca). Questo è uno dei codici

    maggiormente sottoposto a modifiche.

    D.P.R. 488 del 22.09.1988 entrato in vigore il 24.10.1989, la legge delega da cui è

    scaturito il codice dettava i criteri guida. Precedentemente si seguiva solamente il Codice

    Rocco del 1930, ovvero l’attuale codice penale.

    Leggi complementari:

    ⇒ Processo minorile (norme per la socializzazione degli individui) – D.P.R. 489/89 che stabilisce vi debba essere un tribunale per i minori, che accanto ai giudici preveda la

    presenza di soggetti espert in psicologia minorile. Vi è anche la possibilità di non punire

    i minori per i primi reati, laddove non siano gravi;

    ⇒ Ordinamento giudiziario;

    ⇒ Norme di attuazione. Le norme sono GENERALI ed ASTRATTE.

    Si presume che un soggetto maggiorenne sia imputabile.

    Fino a 14 anni esiste la presunzione di non imputabilità, tra i 14 e i 18 anni il giudice ha i

    potere di valutare se la persona fosse in grado di intendere e di volere.

    Le leggi prevedono sempre una disciplina transitoria nel periodo di transizione tra un

    codice e l’altro.

    IMMUNITÁ:

    1. DIRITTO INTERNAZIONALE

    2. DIRITTO INTERNO

    L’unico soggetto che gode di una immunità totale ed assoluta in Italia è il Pontefice (Patti

    Lateranensi).

    L’art. 90 Cost.: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti

    nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla

    Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a

    maggioranza assoluta dei suoi membri”.

    Quando il Presidente della Repubblica dismette il ruolo di figura Costituzionale e si

    comporta da cittadino viene punito per i reati commessi.

    Anche i Parlamentari godono dell’immunità relativa alla compimento delle loro funzioni.

    Art. 68 Cost.: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle

    opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione

    della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere

  • sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti

    privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una

    sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto

    per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”.

    Il PROCESSO – PROCEDIMENTO è un susseguirsi di atti che ha come scopo finale

    quello di arrivare ad una decisione di efficacia giuridica.

    Per le indagini preliminari non è corretto parlare di processo, infatti viene utilizzato il

    termine di procedimento, mentre la fase conclusiva dinanzi al Giudice è il vero e proprio

    processo.

    La nostra Costituzione prevede la PRESUNZIONE DI INNOCENZA.

    Strumentalità del processo:

    ⇒ Azione penale principale: accertare la colpevolezza o innocenza e irrogare la sanzione;

    ⇒ Azioni penali complementari (azione penale esecutiva, di sicurezza o di prevenzione);

    ⇒ Azioni non penali: azione civile (per ottenere il risarcimento dei danni e le restituzioni), azione punitiva amministrativa (applicazione di pena pecuniaria e sanzioni

    amministrative, come ad esempio la sospensione della patente).

    La sanzione civile è conseguente alla punibilità penale.

    SISTEMI PROCESSUALI:

    ⇒ ACCUSATORIO (stati democratici);

    ⇒ INQUISITORIO;

    ⇒ MISTO. MODELLO ACCUSATORIO:

    ⇒ Posizione di parità tra accusa e difesa;

    ⇒ Giudice terzo ed imparziale;

    ⇒ Centralità e pubblicità del dibattimento;

    ⇒ Oralità nella assunzione delle prove;

    ⇒ Presunzione di innocenza;

    ⇒ Onere elle prove a carico dell’accusa;

    ⇒ Eccezionalità della custodia preventiva. Art. 13 Cost.:”La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di

    detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della

    libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi

    previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente

    dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che

  • devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida

    nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni

    violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La

    legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

    LEZIONE N. 2

    MODELLO ACCUSATORIO, a favore del soggetto indagato:

    1. posizione di parità tra accusa e difesa;

    2. Giudice terzo ed imparziale;

    3. centralità e pubblicità del dibattimento (la giustizia italiana viene amministrata el

    nome del popolo);

    4. presunzione di innocenza (fondamentale nel diritto italiano);

    5. onere della prova a carico dell’accusa;

    6. eccezionalità della custodia preventiva (ovvero restringimento della libertà

    personale).

    Il nostro ordinamento garantisce una difesa tecnica, così come la presunzione i innocenza

    è prevista dall’art. 27 della Costituzione: “La responsabilità penale è personale. L’imputato

    non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consister

    in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del

    condannato. Non ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di

    guerra”.

    La custodia preventiva può essere imposta prima che venga pronunciata una sentenza di

    condanna, cioè prima che passi in giudicato.

    MODELLO INQUISITORIO è tipico degli stati autoritari:

    1. preminenza dei poteri dell’accusa;

    2. Giudice istruttore inquisitore (conduce la fase istruttoria e svolge le funzioni

    dell’accusa);

    3. prove scritte e precostituite, vengono fatte in separata sede senza che vi sia la

    possibilità di portare controdeduzioni);

    4. presunzione di colpevolezza;

    5. ammissibilità della custodia preventiva.

  • MODELLO MISTO:

    Un modello misto prevalentemente inquisitorio era quello originale del Codice Rocco del

    1930, mentre già con il Codice Vassallo del 1989 si passa ad un modello prevalentemente

    accusatorio. L’Italia ha adattato un modello misto prevalentemente accusatorio.

    La fase delle indagini preliminari è spiccatamente inquisitoria, mentre la fase

    dibattimentale è accusatoria.

    Inoltre di recente sono previste anche le investigazioni di tipo difensivo previste sia dal

    codice di procedura penale, che da leggi che le hanno istituite:

    1. i poteri di indagine dei difensori sono previsti dalla Legge 267/97 e servono a

    temperare qualsiasi sbilanciamento di tipo inquisitorio;

    2. la Corte Costituzionale con la sentenza n. 361/98 ha smorzato la tendenza

    inquisitoria;

    3. infine il Titolo VI bis – Investigazioni difensive del c.p.p. aggiunto dalla Legge

    397/00 introduce nel codice questa funzione.

    Le indagini preliminari sono svolte in separata sede dal P.M., salvo che si tratti di prove

    irripetibili, che vengono formate davanti al Giudice in fase dibattimentale. È una fase che

    tende a raccogliere “elementi di prova”, in quanto le “prove” si producono solamente

    davanti al Giudice.

    GIUSTO PROCESSO art. 111 della Cost.: aspetti inquisitori attuali sono presenti nelle

    Indagini preliminari, durante le Udienze preliminari e nei giudizi speciali pre dibattimentali.

    Il Giudice per le indagini preliminari può decidere di rinviare a giudizio, se l’accusa risulta

    essere fondata, oppure emettere una sentenza di non luogo a procedere. Il Giudice del

    dibattimento non può accedere a ciò che il P.M. ha prodotto durante tutte le indagini

    preliminari, ovvero fonti di prova come i S.I.T. o gli interrogatori dovranno essere ripetuti

    verbalmente dalla persona sentita precedentemente anche in fase dibattimentale.

    L’art. della Costituzione, che introduce in Italia il giusto processo, è stato mutuato

    dall’esperienza U.S.A., ovvero sono stati ispiratori il 14 ed il 5 emendamento.

    In particolare la Legge Costituzionale 2/99 ha introdotto i 5 commi dell’art. 111 Cost.

    Il G.U.P. è sempre monocratico, salvo quando si procede a sentenze presso il Tribunale

    dei Minori.

    I principi fondamentali dell’art. 111 Cost. sono:

    1. riserva assoluta di legge;

    2. Giudice terzo ed imparziale;

    3. contraddittorio tra le parti, ovvero PARITÁ;

  • 4. formazione della prova nel contraddittorio tra le parti (deroga solamente se vi è

    consenso tra le parti);

    5. ragionevole durata del processo;

    6. informazione tempestiva ed adeguata sulla natura ed i motivi dell’accusa;

    7. discovery delle fonti di prova per predisporre una difesa adeguata;

    8. concreta possibilità di difesa (tecnica, gratuito patrocinio);

    9. previsione di indagini difensive;

    10. idioma comprensibile all’imputato, ovvero può essere previsto l’ausilio dell’interprete;

    11. limite al regime dei pentiti;

    12. previsione di riti speciali.

    AVVISO DI GARANZIA: garantisce all’indagato la possibilità di difendersi mediante

    adeguati elementi.

    PRINCIPI COSTITUZIONALI RLATIVI AL GIUDICE (dall’art 101 della Cost.: “La giustizia è

    amministrata nel nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge” e di seguito):

    ⇒ diritto ad un Giudice naturale e precostituito per legge;

    ⇒ divieto di Giudici straordinari;

    ⇒ soggezione solamente alla legge;

    ⇒ autonomia della magistratura e indipendenza dagli altri organi di Stato;

    ⇒ obbligo di motivare i provvedimenti;

    ⇒ giurisdizionalità dei provvedimenti de libertate. Questi provvedimenti si occupano di decidere la liberà o meno dei soggetti.

    PRINCIPI COSTITUZIONALI A TUTELA DELL’IMPUTATO E DELL’INDAGATO:

    art. 61 (Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato) c.p.p.:”I diritti e le garanzie

    dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa

    persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente

    stabilito”. Imputato ed indagato sono lo stesso soggetto, però considerato in due fasi

    diverse del procedimento penale. Infatti pervenuta la notizia di reato il P.M. la inserisce nel

    registro R.G.N.R. (registro generale delle notizie di reato), in questo momento il soggetto

    interessato dalle indagini viene considerato come “indagato”. L’indagine potrà essere

    notificata o al termine delle indagini preliminari o in sede di comparizione per altri atti.

    L’indagato acquisirà la funzione di “imputato” quando verrà rinviato a giudizio, perché il

    Giudice formula il “capo di imputazione”. L’imputato passerà a “condannato” o uomo libero

    se verrà o processato o assolto.

  • Art. 24 Cost.: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi

    legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono

    assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni

    giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori

    giudiziari”.

    Art. 3 Cost.:”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

    senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di

    condizioni personali e sociali. È compito delle Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

    economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,

    impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i

    lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

    Art. 14 Cost.: ”Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni

    o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per

    la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di

    incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.

    Non esiste estradabilità per quanto concerne i reati politici.

    È sempre ammesso il ricorso in cassazione contro sentenze e provvedimenti de libertate.

    PRINCIPI COSTITUZIONALI E RELATIVI AL PUBBLICO MINISTERO:

    ⇒ obbligo di esercitare l’azione penale previsto dagli artt. 107 (“I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre

    sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,

    adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa dall’ordinamento giudiziario o con il

    loro consenso. Il Ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l’azione

    disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il

    pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme

    sull’ordinamento giudiziario”) e 108 (“Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni

    magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle

    giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che

    partecipano all’amministrazione della giustizia”) Cost.;

    ⇒ disposizione della polizia giudiziaria previsto dall’art. 109 Cost.: “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”;

    ⇒ autonomia ed indipendenza scritte nell’art. 104 della Cost.: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della

    magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il

  • primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri

    componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle

    varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i professori

    ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il

    Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I

    membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente

    rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,

    né far parte del Parlamento o di un Consiglio rionale”.

    Non vengono mai svolti processi contro ignoti.

    L’unico soggetto che nel nostro ordinamento può dare il via all’azione penale è il P.M., tutti

    gli altri possono solamente sollecitarla. La REVISIONE DEL PROCESSO è un tipo di

    impugnazione delle sentenze di condanna definitive, promossa dal P.M., che si occupa

    degli eventuali elementi di innocenza prodotti anche successivamente.

    I principi codicistici pro imputato e pro indagato sono i seguenti:

    FAVOR REI: art. 530 ( Sentenza di assoluzione) 2° comma c.p.p. “Il Giudice pronuncia

    sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova

    che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il

    reato è stato commesso da persona imputabile”.

    ⇒ Preferenza spostata sull’innocenza dell’indagato (in dubio pro reo).

    ⇒ Divieto di reformatio in peuis in caso di impugnazione da parte dell’imputato, in seguito alla sentenza di 1° grado.

    ⇒ Concedibilità d’ufficio dei benefici, come per esempio la sospensione condizionale della pena.

    ⇒ Prevalenza della soluzione più favorevole, in caso di giudizio collegiale.

    ⇒ Effetto estensivo delle impugnazioni, ovvero gli effetti benevoli ottenuti da un imputato, in casi in cui si è anche configurata la complicità di altri soggetti, si estendono a tutti i

    complici per lo stesso reato.

    FAVOR LIBERTATIS:

    ⇒ Interrogatorio di garanzia, concede la possibilità di interloquire per esporre le proprie ragioni o alibi.

  • ⇒ Giurisdizionalità dei provvedimenti de libertate.

    ⇒ Requisiti rigidi per disporre misure cautelari personali.

    ⇒ Custodia cautelare prevista solamente come estrema ratio, ovvero quando le altre forme preventive non sono sufficienti a garantire la “cautelarità”.

    La sospensione condizionale viene applicata a soggetti condannati per pene non superiori

    a d anni, o a richiesta delle parti o direttamente da parte del Giudice. In questo caso la

    pena non viene eseguita a condizione che il soggetto non delinqua oltre, come previsto

    dagli artt. 166 (Effetti della sospensione) e segg. del c.p. : “La sospensione condizionale

    della pena si estende alle pene accessorie. La condanna a pena condizionalmente

    sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di

    misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati

    tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze

    o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”.

    Se il soggetto torna a delinquere, conterà sia la pena sospesa che quella nuova. Le

    sospensioni possono essere cumulative, fino al raggiungimento di due anni di reclusione.

    CONTRAVVENZIONE: tre anni di condotta rigida.

    DELITTO: cinque anni di condotta rigida.

    Questi benefici possono essere concessi d’iniziativa dai Giudici nel caso in cui l’indagato

    sia giudicato in contumacia.

    Il Tribunale collegiale si esprime eseguendo le pene più favorevoli tra quelle proposte.

    Il primo contatto con il Giudice, il quale deve essere garantito prima che venga convalidato

    il fermo o l’arresto, deve garantire la possibilità di essere interrogati o meno dallo stesso;

    senza questa facoltà tutto ciò che ne consegue è nullo.

    Le misure cautelari si distinguono in personali e reali, vengono applicate prima

    dell’esecuzione di condanna.

    La più pesante è la custodia cautelare, di regola applicata con la carcerazione del

    soggetto, altrimenti se lo stesso risulta essere cagionevole di salute si esegue in ospedale.

    Altri tipi di misure cautelari sono il divieto di espatrio, il divieto di dimora, ma anche il

    divieto di frequentazione.

    STADI E GRADI DEL PROCEDIMENTO:

    PROCEDIMENTO: fase delle indagini preliminari che dura fino all’esercizio dell’azione

    penale.

  • PROCESSO: fase di giudizio.

    Dies a quo: momento in cui si assume la qualità di imputato.

    Dies ad quem: pronunciamento della sentenza.

    Le capacità probatorie degli atti computi nelle due fasi sono diverse.

    I gradi del processo sono tre:

    1. GRADO

    2. GRADO scaturito da un eventuale appello (non è esplicitamente previsto dal c.p.p.)

    3. GRADO, ovvero ricorso in cassazione (garantito dall’art 111 Cost.).

    Il 2° grado non è sempre eseguito, perché è possibile ricorrere immediatamente in

    cassazione, inoltre per i reati puniti con pene pecuniarie non è proprio previsto.

    PROCESSO ORDINARIO: indagini preliminari udienza preliminare processo di

    1° grado.

    PROCESSI SPECIALI: non sono anticostituzionali e sono proponibili dalle parti, come ad

    esempio il patteggiamento.

    Un esempio è il processo per direttissima, che viene richiesto da P.M. e non prevede

    sconti di pena; inoltre viene effettuato quando sono già presenti prove evidenti, come la

    flagranza di reato.

    ATTI DEL PROCEDIMENTO: differenza della validità probatoria tra quelli compiuti in fase

    pre processuale e quelli della fase processuale.

    ATTO FORMA: modalità in cui è riprodotto.

    ATTO CONFRONTO: fatto esterno, condotta posta in essere da parte dell’interessato.

    L’atto forma potrà essere riprodotto non solamente per iscritto, ma anche con

    registrazione audio – visiva, cd – rom, etc.

    ATTO FORMALE:

    ⇒ Si osserva una tendenza alla libertà delle forme, lo scopo è quello di semplificare al massimo il processo;

    ⇒ Forma orale, che viene utilizzata naturalmente riportando il tutto per iscritto sul verbale;

    ⇒ La lingua utilizzata deve essere l’italiano;

    ⇒ La forma può essere integrale o riassuntiva, a seconda della differente valenza probatoria;

    TIPOLOGIA DEGLI ATTI:

    1. originali: copie conformi, estratti, riassunti e certificati (giustificazione); 2. notificazioni e comunicazioni; 3. atti inutilizzabili ed invalidi;

  • 4. atti segreti, sono un problema se si considera l’art. 21 della Cost. (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo

    scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta

    ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto

    motivato dall’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla

    stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che

    la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi,

    quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento

    dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere

    eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non

    mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa

    non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende

    revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere

    generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre

    manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti

    adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”):

    • assolutamente segreti, ovvero conosciuti solamente dal pubblico ufficiale che li pone in essere;

    • relativamente segreti, conosciuti anche dall’indagato;

    • non più segreti, ovvero resi noti durante la pubblica udienza.

    Le notificazioni sono a richiesta della parte ed hanno una funzione strumentale, perché

    intendono portare a conoscenza la persona interessata di un atto, mentre le comunicazioni

    sono meno formali ed esperite all’interno dell’organo giuridico.

    Non è mai prevista la pubblicità del fascicolo.

    AATI NOTIFICATORI TIPICI sono gli ufficiali giudiziari e la polizia giudiziaria.

    ATTI NOTIFICATORI ATIPICI sono il Giudice (ad esempio notificazione a voce in sede di

    udienza), i cancellieri ed il difensore a mezzo del servizio postale (raccomandata).

    PATOLOGIE PROCESSUALI:

    Art. 606 (Casi di ricorso) c.p.p.: “Il ricorso per cassazione può essere proposto per i

    seguenti motivi:

  • a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi

    o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

    b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche,

    di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;

    c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di

    inammissibilità o di decadenza;

    d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a

    norma dell’art. 495 comma 2;

    e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo

    del provvedimento impugnato.

    Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può

    esser proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Il ricorso

    è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o

    manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti degli artt. 569 e 609 comma 2, per

    violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.

    Questo articolo prevede la nullità, ma non l’inammissibilità,la decadenza e l’inutilizzabilità.

    La NULLITÁ è l’invalidità di un atto, che risulta essere incapace di produrre gli effetti

    giuridici, come ad esempio un decreto di citazione a giudizio nullo. Le nullità possono

    essere di origine generale o speciali, ovvero espressamente previste dalla norma violata.

    L’art. 177 (Tassatività) c.p.p.: “L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del

    procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”; quindi nel diritto

    penale e nel diritto procedurale penale si applicano solamente le norme indicate.

    L’art. 178 (Nullità di ordine generale) c.p.p.: “È sempre prescritta a pena di nullità

    l’osservanza delle disposizioni concernenti:

    a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire

    i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;

    b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua

    partecipazione al procedimento;

    c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private

    nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante”.

    Descrive tutti i casi previsti come nullità di tipo generale.

    Un esempio di nullità di ordine speciale si può osservare invece nell’art. 525

    (Immediatezza della deliberazione) c.p.p.: “La sentenza è deliberata subito dopo la

    chiusura del dibattimento. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli

  • stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono

    concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi

    conservano efficacia se non sono espressamente revocati. Salvo quanto previsto dall’art.

    528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La

    sospensione è disposta dal presidente con ordinanza”; ad esempio se un giudice viene

    posto in pensione, salvo consenso delle parti, si possono riprodurre tutti gli atti, oppure si

    possono assumere i vecchi verbali.

    TIPI DI NULLITÁ:

    • ASSOLUTE

    • INTERMEDIE

    • RELATIVE

    NULLITÁ ASSOLUTE: sono quelle più gravi, riguardano le parti essenziali del processo

    (giudice, pubblico ministero e imputato).

    Art. 178 c.p.p.: rilevabili ex officio, in ogni stato e grado del procedimento e non sono

    sanabili. L’unico impedimento alla ricerca di nullità è il passaggio in giudicato.

    L’art. 179 (Nullità assolute) c.p.p. le elenca nello specifico: “Sono sanabili e sono rilevate

    di ufficio in ogni stato e grado dl procedimento le nullità previste dall’art 178, comma 1, lett.

    A), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e

    quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei

    casi in cui ne è obbligatoria la presenza (50, 350, 391, 401, 420, 598). Sono altresì

    insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite

    assolute da specifiche disposizioni di legge”.

    Capacità del giudice:

    • possibilità di decidere indipendentemente;

    • numero dei giudici e devono presenziare al processo;

    Le nullità che riguardano i giudici sono sempre assolute.

    Eccezione viene fatta per l’art. 184 (Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e

    delle notificazioni) c.p.p.: “La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative

    comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a

    comparire. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di

    far rilevare l’irregolarità ha intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la

    difesa non inferiore a cinque giorni. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al

    dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall’art. 429”.

    NULLITÁ INTERMEDIE:

  • • sono meno gravi di quelle assolute, come prevede l’art. 180 (Regime delle altre

    nullità di ordine generale) c.p.p.: “Salvo quanto disposto dall’art. 179, le nullità

    previste dall’art. 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere

    rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se

    si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado

    successivo (444, 604)”;

    • ipotesi residuali, ovvero non previste dagli artt. 178 e 179 c.p.p.;

    • rilevabili ex officio o deducibili dalla parte interessata;

    • possibilità di sanare, perché necessitano di maggior tempo per essere rilevate;

    • i termini sono dettati dalla sentenza che conclude il grado del giudizio.

    NULLITÁ RELATIVE (di lieve entità) sono previste espressamente dalla norma, ai sensi

    dell’art. 181 (Nullità relative) c.p.p.: “Le nullità diverse da quelle previste dagli artt. 178 e

    179, comma 2, sono dichiarate su eccezione di parte (274). Le nullità concernenti gli atti

    delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio e le nullità concernenti

    gli atti dell’udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il

    provvedimento previsto dall’art. 424. Quando manchi l’udienza preliminare, le nullità

    devono essere eccepite entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1 (326, 392, 419,

    444, 449, 459). Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti

    preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall’art. 491,

    comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l’impugnazione della sentenza di non luogo

    a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del

    comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice (429, 40, 456). Le nullità verificatesi

    nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza”:

    • sono solamente speciali, come per esempio una notifica fatta al portiere senza

    sottoscrizione da parte dello stesso, perché il decreto di citazione a giudizio può

    essere consegnato al portiere in doppia busta chiusa e sottoscritto. Inoltre bisogna

    inviare una raccomandata per avvisare la persona interessata dell’avvenuta

    consegna;

    • non sono rilevabili ex officio;

    • hanno un’ampia possibilità di sanatoria;

    • sono rilevate immediatamente.

    L’art. 424 (Provvedimenti del giudice) c.p.p.: “Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la

    discussione, i giudice cede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a

    procedere o decreto che dispone il giudizio. Il giudice dà immediata lettura del

  • provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti. Il provvedimento è

    immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

    Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di

    non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre i trentesimo giorno da quello della

    pronuncia”.

    SANATORIA DELLE NULLITÁ ai sensi dell’art. 183 (Sanatorie generali delle nullità):

    “Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

    a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente a eccepirle ovvero ha accettato

    gli effetti dell’atto;

    b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è

    preordinato”.

    Le sanatorie si ottengono quindi:

    • se la parte rinuncia ad avvalersene;

    • se si ottiene i raggiungimento dello scopo.

    INESISTENZA: atto privo dei requisiti minimi, non è sanabile, come ad esempio una

    sentenza pronunciata da un P.M.

    IRREGOLARITÁ: non produce alcuna invalidità, come ad esempio la mancanza i una data

    su di un atto.

    DECADENZA: estinzione di un diritto o facoltà di compiere un atto per decorrenza dei

    termini.

    CONSEGUENZE:

    • divieto di compiere l’atto, quindi preclusione;

    • inammissibilità dell’atto, se questo ultimo viene compiuto nonostante il divieto.

    INAMMISSIBILITÁ: atto compiuto in assenza di potere.

    INUTILIZZABILITÁ: riguarda gli atti probatori, come l’inidoneità di un atto ai fini probatori.

    Ad esempio la sanzione applicata ad un atto utilizzato come elemento probatorio, anche

    se non lo è. Le leggi si danno per conosciute trascorsi quindici giorni dalla loro

    pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Un perito viene nominato dal giudice e i sui atti valgono come prove, mentre il consulente

    tecnico ufficiale viene nominato dal P.M. o dalla difesa e i suoi atti valgono come fonti di

    prova.

    DIFFERENZA TRA FIGURE PROCESSUALI E PARTI PROCESSUALI

  • FIGURE PROCESSUALI: sono le persone fisiche o gli enti che svolgono un ruolo, ma non

    sono portatori di interessi personali, come le pubbliche funzioni ausiliarie a quelle della

    autorità giudiziaria (ufficiali giudiziari, cancellieri, consulenti ed interpreti).

    LEZIONE N. 3

    PARTI DEL PROCESSO PENALE:

    DIFFERENZA TRA FIGRE PROCESSUALI E PARTI PROCESSUALI:

    FIGURE PROCESSUALI: persone fisiche o enti che svolgono un ruolo sul procedimento

    del processo.

    GIUDICE: magistrato che assolve a funzioni giudicanti. Il giudice è una figura super partes,

    inoltre è titolare dello ius dicere, che si divide in PROCEDURALE, applicazione delle

    regole procedurali e SOSTANZIALE, applicazione della legge penale.

    Importante risulta quindi essere l’IMPARZIALITÁ, infatti il giudice naturale è precostituito

    ex lege (non è scelto né dall’accusa né dalla difesa); è indipendente rispetto ad altri poteri

    dello Stato ai sensi dell’art. 101 della Costituzione, ma anche autonomo rispetto agli altri

    magistrati.

    L’inidoneità dovuta a CAUSE AMBIENTALI dell’ufficio giudiziario a decidere per un

    determinato processo determina la RIMESSIONE DEL PROCESSO (Capo VIII), ai sensi

    degli artt. 45 (Casi di rimessione) e ss. del c.p.p. così come modificati dalla Legge

    5.11.2002 n. 248 (Legge Cirami), che recita nel seguente modo: “In ogni stato e grado del

    processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del

    processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone

    che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano

    motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore

    generale presso la Corte di Appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede

    o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’art. 11”.

    Tutto ciò comporta lo spostamento della celebrazione del procedimento, quindi avviene

    uno spostamento della competenza territoriale rispetto alle regole ordinarie

    (APPLICAZIONE DEL SISTEMA ROTATORIO).

    CAUSE DI RIMESSIONE possono essere gravi motivi che potrebbero turbare la sicurezza

    e l’incolumità pubbliche, il Legittimo Sospetto, un grave pericolo alla libertà di

    determinazione del giudice o di altri soggetti procedurali.

    RADICAMENTO LOCALE – GRAVITÁ - INEVITABILITÁ.

  • MODALITÁ: richiesta da parte del P.M. o dell’IMPUTATO (no ex officio), in ogni grado e

    stato del processo di merito, ciò non è possibile nel momento in cui il giudizio viene riposto

    all’attenzione della Corte di Cassazione.

    L’organo delegato a valutare tale richiesta è la Corte di Cassazione, che può anche

    procedere per una sospensione del processo; richiesta effettuabile anche da parte del

    giudice a quo. L’efficacia degli atti compiuti dal giudice a quo viene valutata dal giudice ad

    quem.

    La Corte di Cassazione può applicare un’ammenda alle parti private qualora la richiesta di

    rimessione sia illegittima.

    La richiesta può anche essere riproposta in periodi successivi laddove vi siano nuovi

    elementi.

    Il giudice, in qualità di persona fisica, può essere caratterizzato da INCOMPATIBILITÁ ad

    esprimersi in merito ad un processo, come previsto dagli artt. 34 (Incompatibilità

    determinata da atti compiuti nel procedimento) e 35 (Incompatibilità per ragioni di

    parentela, affinità o coniugio) del c.p.p., i quali ne elencano le cause:

    1. precedenti decisioni (valutazione della res iudicanda);

    2. rapporti di parentela, coniugio o affinità (parenti acquisiti);

    3. precedente interessenza istituzionale, antecedente prestazione di consiglio ad una

    delle due parti.

    L’incompatibilità può portare ad:

    a) ASTENSIONE: richiesta effettuata dallo stesso giudice;

    b) RICUSAZIONE: consentita alle parti.

    Mentre l’astensione si può applicare sia al giudice sia al P.M., la ricusazione spetta solo al

    giudice.

    TIPOLOGIA DEI GIUDICI:

    GIUDICI DI PRIMO GRADO: Legge 51/98 stabilisce l’esistenza di un giudice unico di I

    grado, infatti l’ufficio del Pretore nel 1998 è stato soppresso, mantenedo intatto solamente

    il Tribunale.

    • TRIBUNALE COLLEGIALE E MONOCRATICO;

    • CORTE D’ASSISE, costituita da due giudici togati e sei giudici popolari;

    • GIUDICE DI PACE, figura introdotta dalla Legge 274/00.

    GIUDICI DI SECONDO GRADO:

    • TRIBUNALE MONOCRATICO;

  • • CORTE D’APPELLO;

    • CORTE D’ASSISE D’APPELLO.

    Infine il giudizio sulla legittimità delle decisioni prese dai giudici nei diversi gradi del

    procedimento spetta alla CORTE DI CASSAZIONE.

    Il G.I.P. o Giudice per le Indagini Preliminari, chiamato in causa durante le indagini

    preliminari per emettere decreti di competenza dei giudici, e il G.U.P. o Giudice per le

    Udienze Preliminari si esprimono entrambi durante il giudizio di primo grado.

    Il PUBBLICO MINISTERO ha un suo ufficio presso il Tribunale, la Corte d’Appello e la

    Corte di Cassazione, inoltre egli è un magistrato, ma non un giudice.

    Il pubblico ministero rappresenta la Parte Pubblica e l’Accusa.

    Il GIUDICE DI PACE si avvale della Procura del Tribunale e assolvono alla funzione di

    G.I.P. per quanto attiene alle loro competenze.

    Il p.m. è il dominus delle indagini preliminari, svolge una funzione pubblica, agisce

    nell’interesse della comunità, quindi deve avere un atteggiamento obiettivo, valutando,

    laddove esistano, anche gi elementi a favore dell’indagato.

    Le sue funzioni sono:

    • INQUIRENTE, ricerca tutti gli elementi di prova;

    • INCRIMINATRICE, formula il capo di imputazione;

    • REQUIRENTE, richiede particolari atti direttamente al G.i.p.

    La PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA è dislocata in diversi Distretti Antimafia ed ha la

    funzione di contrastare e prevenire i reati di stampo mafioso.

    I contrasti tra le Procure, sia positivi che negativi, devono essere risolti dal Procuratore

    Generale.

    L’art. 54 quater (Richiesta di trasmissione degli atti a un diversi pubblico ministero) c.p.p.,

    introdotto dalla Legge 479/99 (Legge Caratti), al comma uno stabilisce che: “La persona

    sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’art. 335 o

    dell’art. 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi

    dell’art. 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla

    competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che

    procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico

  • ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a

    sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente…Omississ…”.

    Le Procure Generali presso la Corte d’Appello o la Corte di Assise non svolgono le

    indagini a meno che non si avvalgano dell’ AVOCAZIONE, che può essere:

    • OBBLIGATORIA, se non è stata esercitata l’azione penale, oppure il procuratore

    precedente si è astenuto e non è stato sostituito;

    • FACOLTATIVA a seguito di comunicazione da parte del G.I.P. o del G.U.P., che

    possono comunicare al Procuratore Generale archiviazioni, rinvii a giudizio, etc.

    eseguiti da un p.m., qualora ritenessero gli stessi essere errati.

    Il p.m. ha la facoltà di richiedere il potere di SEQUELA del procedimento, comparendo in

    questo modo anche in secondo grado.

    La POLIZIA GIUDIZIARIA non figura tra le parti processuali, ma esercita:

    • Funzione di repressione dei reati (protezione post delictum);

    • Funzione investigativa autonoma o esecutiva di ordini impartiti dal p.m.

    I SERVIZI di P.G. si trovano presso ogni Comando forza di polizia, mentre le SEZIONI di

    P.G. si trovano presso ogni ufficio della Procura.

    IMPUTATO:

    IMPUTATO: persona fisica nei cui confronti si esercita l’azione penale.

    INDAGATO: persona fisica nei cui confronti vengono effettuate indagini.

    Solo le persone fisiche possono essere perseguite in giudizio, non gli enti.

    PRESUPPOSTI SOGGETTIVI:

    • Identificazione fisica anche se non anagrafica, non si svolgono processi contro

    ignoti;

    • Esistenza in vita, infatti la morte è causa di estinzione del reato;

    • Capacità processuale ai sensi degli artt. 70 (Accertamenti sulla capacità

    dell’imputato) e 71 (Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato) del

    c.p.p., che prevedono una partecipazione cosciente e volontaria al processo, con

    relativa determinazione delle strategie difensive. In caso contrario il processo può

    venire sospeso, prevedendo periodiche revisioni ogni sei mesi.

  • La PERIZIA svolge una funzione protettiva nei confronti dell’imputato, che se prosciolto

    non prevede la sospensione del processo. Importante ricordare che ai sensi dell’art. 7

    della Costituzione esiste in Italia la presunzione di non colpevolezza.

    DIRITTI:

    • Scelta del difensore di fiducia;

    • Sindacato di competenza del giudice e del p.m.;

    • Deposito di memorie e documenti in ogni stato del procedimento;

    • Indicazione dei mezzi di prova;

    • Richiesta di incidente probatorio;

    • Presenza al processo e relativa rinuncia a comparirvi;

    • Scelta di riti alternativi;

    • Libertà in sede di interrogatorio;

    • Facoltà di non rendere dichiarazioni;

    • Facoltà di impugnazione.

    GARANZIE:

    • Avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 bis (Avviso

    all’indagato della conclusione delle indagini preliminari) c.p.p., che vanno notificate

    non solo alla persona sottoposta alle indagini, ma anche al suo difensore;

    • Facoltà di integrazione investigativa e facoltà di rendere dichiarazioni spontanee,

    entro venti giorni dalla chiusura delle indagini;

    • Interrogatorio di garanzia, con obbligo di esperirlo prima di esercitare l’azione

    penale a pena di utilità, sempre se richiesto dall’indagato;

    • Le dichiarazioni testimoniali che implicano reità non sono utilizzabili contro la stessa

    persona che le ha rese;

    • Libertà fisica e morale;

    • Divieto di pubblicità di immagini che ritraggono soggetti con manette ai polsi;

    • Difesa tecnica obbligatoria, il difensore è una parte formale, come previsto dall’art.

    24 della Costituzione, che prevede l’esercizio della difesa anche ai non abbienti,

    grazie al gratuito patrocinio.

    PARTE CIVILE – PERSONA OFFESA

    PERSONA OFFESA: è il titolare dell’interesse leso dalla commissione del reato, quindi è

    la vittima del reato. Questa figura è solamente un soggetto processuale che diventa

  • PARTE se si COSTITUISCE PARTE CIVILE, esercitando l’azione volta ad ottenere il

    risarcimento del danno o la restituzione del mal tolto. La costituzione in giudizio equivale

    ad avanzare le proprie pretese.

    La persona offesa può anche non essere il danneggiato, come ad esempio in un caso di

    omicidio dove la persona offesa è il defunto, mentre le persone danneggiate risultano

    essere i famigliari e prossimi congiunti.

    Anche un ente giuridico può costituirsi parte civile.

    PARTE CIVILE:

    1. esercita l’azione nel procedimento penale e può costituirsi sia al momento del rinvio

    a giudizio, sia durante l’iter processuale. Inoltre l’azione civile può anche essere

    abbandonata nel mentre del processo penale, oppure la parte civile potrà

    impugnare la sentenza penale in secondo grado, anche solamente per i capi di

    interesse;

    2. l’azione viene mutuata quindi dal diritto civile.

    Necessariamente la parte civile dovrà essere assistita da un avvocato (ius postulandi).

    La persona offesa è titolare di diritti e facoltà sia durante le indagini che nel processo, alla

    stessa, quindi, dovranno essere notificate le azioni intraprese, inoltre potrà avanzare

    proposte per qualsiasi attività intrapresa dal giudice.

    Al momento dell’emissione della sentenza il giudice penale rimetterà la quantificazione del

    risarcimento al giudice civile, che potrà anche decidere di non comminare alcun tipo di

    risarcimento, qualora questo non sia legittimo.

    Piccolo inciso: l’indagato può decidere di essere assistito fino ad un massimo di due

    avvocati, mentre le altre parti del processo possono averne solamente uno, infine la

    persona offesa non necessita di alcun avvocato.

    Il possibilità di querelare spetta alla parte che ha subito un danno e non è delegabile,

    infatti una falsa querela corrisponde al reato di calunnia.

    L’ingiuria e la diffamazione sono gli unici casi in cui i reati in sede penale passati in

    giudicato, possono essere appellati dalla persona offesa per inasprirne la pena.

    Dopo l’archiviazione delle indagini preliminari è possibile richiederne l’apertura entro i

    termini di prescrizione.

    Le sentenze sono passibili di passare in giudicato, mentre i decreti no.

    ALTRE PARTI PRIVATE:

    RESPONSABILE CIVILE: obbligato in via solidale con l’imputato per il risarcimento dei

    danni conseguenti il reato (es. assicurazione). Art. 196 (Obbligazione civile per le multe

  • inflitte a persona dipendente) c.p. “Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità,

    direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o

    vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma

    pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni

    di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere

    penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le

    disposizioni dell’art. 136”.

    Il responsabile civile può chiedere egli stesso di essere introdotto nel procedimento penale

    (volontario), oppure può essere chiamato in causa dal reo o dal danneggiato (coatta); egli

    segue quindi lo stesso destino della parte civile.

    CIVILMENTE OBBLIGATO ALLA PENA PECUNIARIA: soggetto gravato da responsabilità

    civile nei confronti dello Stato per il pagamento della pena pecuniaria in caso di insolvibilità

    dell’imputato, ai sensi dell’art. 197 (Obbligazione civile delle persone per il pagamento

    delle multe e delle ammende) c.p.: “Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo

    Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato

    contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di

    dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità

    rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono

    obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, d una somma pari

    all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere

    adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136”.

    ENTI ESPONENZIALI: associazioni riconosciute dallo Stato e portatrici di interessi

    collettivi diffusi nella comunità (es. W.W.F.). Gli enti esponenziali possono intervenire o in

    sostituzione della persona offesa o con la stessa, previo consenso, ma non possono

    costituirsi parte civile formulare richieste risarcitorie, salvo che abbiano subito un danno

    diretto.

    L’avvenuto risarcimento del danno può essere considerato un’attenuante.

    Infine è d’uopo citare qui di seguito gli artt. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale),

    651 (Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di

    danno) e 652 (Efficacia della sentenza panale di assoluzione nel giudizio civile o

    amministrativo di danno) del c.p.p.

    COMPETENZA E ATTRIBUZIONE:

  • COMPETENZA: misura della giurisdizione ripartita tra i giudici.

    ATTRIBUZIONE: ripartizione interna nel medesimo ufficio.

    COMPETENZA PER MATERIA: in relazione al tipo di reato, ai sensi dell’art. 4 (Regole

    per la determinazione della compensa) c.p.p.: “Per determinare la competenza si ha

    riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene

    conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fata eccezione delle

    circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella

    ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale”.

    CORTE D’ASSISE: reati puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore

    nel massimo a ventiquattro anni, inoltre è prevista una elencazione nominativa dei reati

    (artt. 579 e segg. c.p.p.).

    TRIBUNALE ai sensi dell’art. 6 (Competenza del tribunale) c.p.p. prevede che “Il tribunale

    è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise o del

    giudice di pace”.

    COLLEGIALE: delitti puniti con pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni e

    prevede anch’esso un’elencazione nominale. Art. 33 bis (Attribuzioni del tribunale in

    composizione collegiale) c.p.p.

    MONOCRATICO: ha un carattere residuale ai sensi dell’art. 33 ter (Attribuzioni del

    tribunale in composizione monocratica) c.p.p.

    GIUDICE DI PACE: ai sensi della Legge 274/00 tratta tutti i tipi di reati legati alla

    microcriminalità. Egli non applica sanzioni di natura preventiva, infatti giudica reati che

    prevedono pene detentive non superiori ai quattro mesi, più facilmente può comminare

    l’esecuzione di lavori socialmente utili oppure la permanenza in casa in determinati giorni

    e orari.

    COMPETENZA PER TERRITORIO: stabilita dagli artt. 8 (Regole generali) e segg. c.p.p. :

    1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato

    consumato.

    2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente

    il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.

    3. Se si tratta di reato permanente (es. sequestro di persona), è competente il giudice

    del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la

    morte di una o più persone.

    4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato

    compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto (es. art. 56 Delitto tentato del

  • c.p. “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,

    risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il

    colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore ai dodici anni, se

    la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto,

    diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione,

    soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé

    un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena

    stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”.

    COMPETENZA PER CONESSIONE: collegamento tra diversi procedimenti ai sensi

    dell’art. 12 (Casi di connessione) c.p.p.: “Si ha connessione di procedimenti:

    1. se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o

    cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno

    determinato l’evento;

    2. se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione

    ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

    3. se dei reati per cui di procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per

    occultare gli altri”.

    CONNESSIONE PLURISOGGETTIVA: concorso di persone nel reato.

    CONNESSIONE MONOSOGGETTIVA: una stessa persona commette più reati con una

    sola azione o con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (reato

    continuato).

    CONNESSIONE TELEOLOGICA: reati connessi per eseguire o occultare altri reati.

    EFFETTI DELLA CONNESSIONE: art. 16 (Competenza per territorio determinata dalla

    connessione) c.p.p., l’unico caso in cui non viene applicato questo principio è il caso in cui

    per lo stesso reato vengono giudicati un maggiorenne insieme ad un minorenne:

    • competenza per territorio al giudice competente per il reato più grave o punito più

    severamente;

    • competenza per materia al giudice più qualificato.

    RIUNIONE E SEPARAZIONE DEI PROCESSI: artt. 13 (Connessione di procedimenti di

    competenza di giudici ordinari e speciali) e 14 (Limiti alla connessione nel caso di reati

    commessi da minorenni) del c.p.p.

    RIUNIONE: i poteri di connessione e danno reciproco.

    SEPARAZIONE: necessità di rendere più leggero il processo laddove sia possibile definire

    già alcuni dei processi in atto.

  • CONDIZIONI DI PROMUOVIBILITÁ:

    NOTIZIA CRIMINIS: ai sensi dell’art. 347 (Obbligo di riferire la notizia di reato) c.p.p.

    1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico

    ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad

    allora raccolti, indicando le fonti di prova e attività compiute, delle quali trasmette la

    relativa documentazione.

    2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga

    alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della

    persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per

    la ricostruzione dei fatti.

    2-bis Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del

    difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la

    comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore

    dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini

    particolari.

    3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’art. 407 comma 2, lett. a), nn. da 1) a 6) e,

    in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia d

    reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve

    seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste

    dai commi 1 e 2.

    4. Con la comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito

    la notizia.

    Tutti i pubblici ufficiali diversi dalla P.G. sono tenuti all’obbligo della denuncia.

    DENUNCIA: informazione resa al p.m. proveniente da soggetti diversi rispetto alla p.g.;

    può essere presentata o direttamente al p.m., oppure alla p.g.

    REFERTO: denuncia proveniente dagli esercenti professioni sanitarie. Tale notizia si pone

    in una posizione contraddittoria rispetto l’obbligo di segreto professionale.

    NOTIZIE ATIPICHE:

    • Comunicazioni anonime;

    • Comunicazioni confidenziali;

    • Mass media.

    CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÁ

  • Se mancano le condizioni di procedibilità per alcune fattispecie di reato non si può

    esercitare l’azione penale, come ad esempio la querela, che deve essere presentata entro

    tre mesi dalla commissione del reato.

    AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE prevista per i soggetti appartenenti a particolari

    autorità statali ai sensi dell’art. 68 della Costituzione, senza la quale bisogna rimettere la

    legittimità alla decisione della Corte Costituzionale.

    ISTANZA DI PROCEDIMENTO: effettuata da privati.

    RICHIESTA DI PROCEDIMENTO: effettuata da autorità per i reati commessi all’estero.

    LEZIONE N. 4

    CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÁ: sono necessarie per alcuni tipi di reato e nel qual caso

    manchino non si può esercitare l’azione penale.

    Tali condizioni sono:

    • QUERELA

    • AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

    • ISTANZA DI PROCEDIMENTO

    • RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

    Limitatamente ai casi in cui il soggetto non è riuscito da solo provvedendo con la nomina

    di un legale, possono farlo i prossimi congiunti.

    Il GRATUITO PATROCINIO viene calcolato sulla somma totale del reddito famigliare

    dell’indagato.

    Piccolo inciso: la remissione di querela necessita dell’accettazione da parte dell’indagato.

    LE INDAGINI PRELIMINARI:

    Le indagini preliminari sono atti unilateralmente raccolti dall’ufficio della pubblica accusa e

    sono detti più genericamente “fonti di prova”.

    Le fonti di prova sono utilizzabili solo eccezionalmente durante il processo, questo nel

    caso dei così detti “atti irripetibili”.

    Le finalità delle indagini preliminari sono di due tipi:

    1. acquisire fonti di prova per il dibattimento;

    2. acquisire indizi di reità.

    La capacità probatoria può essere:

  • • piena nella fase extra dibattimentale, per esercitare l’azione penale o nei

    giudizi speciali non dibattimentali, come: il DECRETO PENALE DI

    CONDANNA, Il PATEGGIAMENTO e il GIUDIZIO ABBREVIATO;

    • limitata nel dibattimento dove formano solo indizi, infatti le prove devono

    essere create davanti al giudice. Le stesse però possono essere utilizzate

    per le contestazioni;

    • piena utilizzabilità nel dibattimento, si parla in questo caso di atti ad

    irripetibilità originaria o sopravvenuta.

    Gli atti ad irripetibilità originaria sono depositate direttamente nel fascicolo del dibattimento

    e sono atti utilizzabili dal giudice fin dall’inizio, ai sensi dell’art. 431 (Fascicolo per il

    dibattimento) c.p.p.

    Se non viene effettuata l’udienza preliminare il fascicolo viene prodotto dal p.m., formando

    oggetto di questioni preliminari trattate all’inizio del dibattimento.

    Gli atti ad irripetibilità sopravvenuta sono invece disciplinati dall’art. 512 (Lettura di atti per

    sopravvenuta impossibilità di ripetizione) c.p.p.: “Il giudice, a richiesta di parte, dispone

    che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai

    difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per

    fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione”.

    La querela è un atto che viene acquisito nel fascicolo del dibattimento solamente come

    condizione di procedibilità, quindi non verrà mai giudicato il contenuto.

    INVESTIGAZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA:

    Sono trattate nel Titolo IV del c.p.p. e più precisamente dall’art. 347 (Obbligo di riferire la

    notizia di reato) all’art. 357 (Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria).

    In questi articoli sono trattati dettagliatamente tutti gli atti che possono essere posti in

    essere dalla polizia giudiziaria, e quindi:

    1. Fermo di identificazione (accertare l’identità anagrafica) ai sensi dell’art. 349

    (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre

    persone):

    • dell’indagato;

    • della persona informata sui fatti.

    2. Sommarie informazioni rese dall’indagato ai sensi dell’art. 350 (Sommarie

    informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini):

  • • se vengono assunte, mediante la formulazione di domande, dalla p.g. senza

    la presenza di un difensore non avranno efficacia probatoria nel dibattimento,

    se invece verranno rese alla presenza di un difensore, le stesse potranno

    essere utilizzate per le contestazioni;

    • sollecitate dalla p.g. sul luogo nell’immediatezza del fatto (anche senza la

    presenza del difensore) saranno utili solamente per la prosecuzione delle

    indagini;

    • spontaneamente rese dall’indagato come mezzo di autodifesa, ai sensi

    dell’art. 24 della Costituzione, anche in assenza del difensore e sono

    utilizzabili per le contestazioni.

    Nel 2005 l’art. 349 è stato integrato con il comma 2 bis ed è stato ampliato nel

    comma 4.

    Infatti il succitato comma recita nel seguente modo: “Se gli accertamenti indicati al

    comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso

    dell’interessato, la p.g. procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità

    personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e

    confermata per iscritto, del pubblico ministero”.

    Il comma 4: “ Omississ…, ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero,

    non oltre le 24 ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa

    oppure occorra l’assistenza dell’Autorità Consolare o di un interprete ed in tal caso

    con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente”.

    Se viene utilizzato il termine testimonianza durante le indagini preliminari significa

    che sono stati compiuti atti irripetibili.

    Le sommarie informazioni possono essere rese anche alle persone informate sui

    fatti ai sensi dell’art. 351 (Altre sommarie informazioni), in qualità di potenziali

    testimoni.

    Infine le persone informate sui fatti hanno l’obbligo di dire la verità ed il relativo

    divieto di decenza.

    3. Le perquisizioni sono atti invasivi della libertà personale dell’individuo e necessitano

    quindi di un decreto di convalida. Questo tipo di atti sono un mezzo di ricerca della

    prova, volti ricercare cose o tracce di reato o persone da ridurre in vinculis, ai sensi

    dell’art. 352 (Perquisizioni). Sono essenzialmente di tre tipi:

    • personali, eseguite su una persona per trovare tracce di reato;

    • locali, per ricercare cose o rinvenire persone;

  • • domiciliari, eseguite in un luogo di privata dimora.

    La p.g. vi procede autonomamente, prima che sia emesso un decreto dalla A.G.,

    nei soli casi di urgenza; in questo caso la stessa perquisizione dovrà essere

    convalidata, che significa appunto dare validità o legittimità ad un atto compiuto.

    La perquisizione è un tipico atto irripetibile e quindi avrà una piena valenza

    probatoria in dibattimento, non necessita di preavviso dato al difensore per ovvi

    motivi di giustizia non potrà neanche interloquire sull’operato delle p.g. durante

    l’esecuzione dell’atto.

    A differenza dei sequestri, le perquisizioni non hanno sempre un esito positivo.

    4. I sequestri sono effettuati per acquisire il corpo del reato o le cose ad esso

    pertinenti, inoltre ai sensi dell’art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e

    sulle persone. Sequestro) si distinguono sequestri di tre tipi:

    • PREVENTIVO

    • CAUTELATIVO

    • PROBATORIO

    5. Infine la p.g. pu procedere all’acquisizione di plichi e corrispondenza ai sensi dell’art.

    353 (Acquisizione di plichi o di corrispondenza).

    Le persone irreperibili hanno una domiciliazione ex leges preso il proprio difensore. La

    ricerca dell’indagato per definirne la reperibilità o meno va effettuata in ogni fase del

    procedimento.

    INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

    Le investigazioni difensive sono trattate nel Titolo VI bis – Investigazioni difensive del

    c.p.p., la normativa a riguardo è contenuta negli artt. che vanno dal 391 bis al 391 decies e

    danno luogo ad:

    • Teorica parità con il p.m.;

    • Possono essere inserite nel fascicolo del p.m. e su accordo tra le parti, nel fascicolo

    del dibattimento;

    • Investigazioni private e consulenze tecniche;

    • Assunzione di informazioni;

    • Richiesta di documenti alle P.A.;

    • Accesso ai luoghi;

    • Attività investigativa preventiva.

  • Possono essere nominati consulenti tecnici anche se il p.m. o il giudice hanno già deciso o

    meno di nominare un consulente tecnico ufficiale o un perito.

    Una volta assunte queste informazioni da parte della P.A., lo stesso avvocato potrà

    decidere se utilizzarle o meno, ma non potrà mai decidere di utilizzare solamente quelle

    favorevoli. Questo tipo di atti sono considerati fonti di prova a tutti gli effetti.

    INVESTIGAZIONI DEL P.M.

    Sono tutte quante specificate nel Titolo V – Attività del pubblico ministero del c.p.p., più

    precisamente sono disciplinate dagli artt. che vanno dal 358 al 378.

    Le investigazioni svolte dal p.m. hanno la precipua funzione di accertamento del fatto ed

    individuazione del colpevole, quindi il p.m. può essere considerato il promotore della

    giustizia; egli deve svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato ai

    sensi dell’art. 358 (Attività di indagine del pubblico ministero): “Il pubblico ministero compie

    ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e

    circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.

    CONTROLLO DA PARTE DELLA DIFESA:

    • Informazione di garanzia ai sensi dell’art. 369 (Informazione di garanzia): “Solo

    quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico

    ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla

    persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia

    con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del

    luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

    Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per

    irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di

    garanzia sia notificata a norma dell’art. 151”;

    • Deposito di memorie e richieste scritte;

    • Preavviso del compimento di atti investigativi utilizzabili nel dibattimento (atti

    irripetibili);

    • Deposito degli atti affinché indagato e difensore ne prendano visione (5 gg. per

    prendere visione ed estrarne copia della deposizione).

    L’unico caso in cui viene comunicata l’archiviazione delle indagini preliminari è quello in

    cui il soggetto indagato aveva subito un periodo di detenzione preventiva, questo per

    richiedere il risarcimento.

  • CONTROLLO DEL P.M. SULL’ATTIVITÁ DELLA P.G.:

    1. Atti diretti di indagine ai sensi dell’art. 359 e ss. del c.p.p.

    2. Atti indiretti di indagine:

    • Attività investigativa affidata alla p.g.;

    • Atti specificamente delegati – limiti.

    Le perquisizioni negli studi dei difensori non è delegabile, ma deve essere eseguita

    direttamente dal p.m., che deve dare informazione al consiglio dell’ordine degli avvocati.

    POTERI COERCITIVI:

    • Accompagnamento coattivo di indagato e potenziali teste;

    • Fermo quando vi sia pericolo di fuga, che spetta al p.m.;

    • Arresto per reati commessi in udienza.

    Il p.m. non ha il potere di disporre l’arresto di una persona.

    LEZIONE N. 5

    Le misure cautelari e precautelari (violano l’art. 27 della Costituzione):

    limitazione anticipata dello Status Libartatis:

    • Esigenza della difesa sociale (protezione della collettività);

    • Esigenza di ordine processuale (corretto e ordinato esercizio dell’ordine penale).

    LIMITI COSTITUZIONALI:

    1. Art. 13 della Costituzione

    COMPETENZA DELL’A.G.

    ECCEZIONE PER LE MISURE PRECAUTELARI:

    • Autorità di pubblica sicurezza;

    • Casi di necessità ed urgenza (tipologia sempre utilizzata per

    giustificare l’iniziativa dei soggetti non delegati a compiere

    determinate attività);

    • Convalida dell’A.G.;

    • Limite costituzionale di 96 ore.

    2. Art. 27 della Costituzione: “L’imputato non è considerato colpevole fino alla

    condanna definitiva”.

  • MISURE PRECAUTELARI: le misure cautelari e precautelari sono svincolate tra di loro,

    quindi non è necessario applicare la misura precautelare prima delle cautelari.

    • ARRESTO (presuppone lo stato di flagranza);

    • FERMO.

    FUNZIONE ANTICIPATRICE DELLE MISURE CAUTELARI.

    DIFFERENZA TRA FERMO E ARRESTO: STATO DI FLAGRANZA

    Art. 382 (Stato di flagranza) c.p.p.: “1. E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di

    commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria

    dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali

    appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

    2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la

    permanenza.“

    • In senso proprio: l’adozione di queste misure è dettata dall’urgenza dell’evento;

    • Quasi flagranza: deduzione derivante dalla definizione oggettiva del soggetto

    trovato con il corpo del reato o con l’oggetto del reato.

    Nei casi di reato permanente lo stato di flagranza perdura finché non cessano gli effetti

    giuridici.

    TITOLARITÁ:

    • POLIZIA GIUDIZIARIA (sia per il fermo che per l’arresto);

    • PUBBLICO MINISTERO (solo per il fermo);

    • PRIVATI (solo per l’arresto).

    Il fermo è sempre obbligatorio.

    ARRESTO:

    OBBLIGATORIO: i casi e le modalità sono tassativi, ai sensi dell’art. 380 (Arresto

    obbligatorio in flagranza): “1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57)

    procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo,

    consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della

    reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni .

    http://www.perrupato.it/codici/testo_proc_pen.htm#a57#a57http://www.perrupato.it/codici/testo_proc_pen.htm#a382#a382

  • 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia

    giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti

    delitti non colposi, consumati o tentati:

    a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice

    Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a

    cinque anni o nel massimo a dieci anni;

    b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 c.p.;

    c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice

    Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre

    anni o nel massimo a dieci anni;

    d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p.;

    e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della

    L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2),

    prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la

    circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice

    penale1[119];

    e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra

    la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice

    penale2[120];

    f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall’art. 629 c.p.;

    g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,

    cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da

    guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più

    armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della L. 18

    aprile 1975, n. 110 ;

    h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73

    del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la

    circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo ;

  • i) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione

    dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non

    inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni 3[121];

    l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni

    segrete previste dall’art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di

    carattere militare previste dall’art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni

    dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645,

    delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3

    della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

    l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della

    associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416 bis c.p.;

    m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione

    per delinquere prevista dall’art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l’associazione è diretta alla

    commissione di più delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f),

    g), i) del presente comma.

    3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l’arresto in flagranza è

    eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente

    (337) all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente

    diritto dichiara di rimettere la querela (340), l’arrestato è posto immediatamente in

    libertà (389)”.

    FACOLTATIVO: deve valutare la pericolosità del soggetto, ai sensi dell’art. 381

    (Arresto facoltativo in flagranza) c.p.p.: “1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia

    giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto

    non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena (379)

    della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il

    quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a

    cinque anni .

    2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare

    chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti :

    a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’art. 316 c.p.;

    http://www.perrupato.it/codici/testo_proc_pen.htm#a337#a337http://www.perrupato.it/codici/testo_proc_pen.htm#a340#a340http://www.perrupato.it/codici/testo_proc_pen.htm#a389#a389http://www.perrupato.it/codici/testo_proc_pen.htm#a57#a57http://www.perrupato.it/codici/testo_proc_pen.htm#a379#a379

  • b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli artt. 319 (comma

    4) e 321 c.p.;

    c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336 comma 2 c.p.;

    d) commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari

    nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.;

    e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 c.p.;

    f) lesione personale prevista dall’art. 582 c.p.;

    g) furto previsto dall’art. 624 c.p.;

    h) danneggiamento aggravato a norma dell’art. 635 comma 2 c.p.;

    i) truffa prevista dall’art. 640 c.p.;

    l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 c.p.;

    m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt.

    3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110.

    3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l’arresto in flagranza può

    essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa

    oralmente (337) all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se

    l’avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l’arrestato è posto

    immediatamente in libertà (389).

    4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza

    soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del

    soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

    4-bis. Non é consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla

    polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle

    informazioni o il rifiuto di fornirle”.

    L’arresto si può effettuare solo se viene perpetrato un delitto, la stessa cosa non avviene

    in caso di contravvenzione.

    ARRESTO OBBLIGATORIO:

    PRESUPPOSTI:

    FLAGRANZA;

    http://www.perrupato.it/codici/testo_proc_pen.htm#a337#a337http://www.perrupato.it/codici/testo_proc_pen.htm#a340#a340http://www.perrupato.it/codici/testo_proc_pen.htm#a389#a389

  • DELITTO NON COLPOSO (pena dell’ergastolo, pena non inferiore nel minimo a

    cinque e nel massimo a venti anni);

    QAULITÁ DEL DELITTO.

    ARRESTO FACOLTATIVO:

    • FLAGRANZA;

    • DELITTO:

    NON COLPOSO (reclusione superiore nel massimo a tre anni);

    COLPOSO (reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni).

    • QUALITÁ DEL DELITTO;

    • PERICOLOSITÁ DEL SOGGETTO (desunta dalla sua personalità o dalle

    circostanze).

    Il cittadino non è obbligato ad eseguire l’arresto, a ha facoltà di procedere personalmente.

    Art. 383 (Facoltà di arresto da parte dei privati): “1. Nei casi previsti dall’art. 380 ogni

    persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti

    perseguibili di ufficio.

    2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le

    cose costituenti il corpo del reato (253) alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale

    della consegna e ne rilascia copia”.

    Per la reticenza o la falsa testimonianza non è possibile procedere all’arresto.

    FERMO: Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto) c.p.p.: “1. Anche fuori dei casi di flagranza

    (230 coord.), quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla

    impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico

    ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la

    legge stabilisce la pena (379) dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a

    due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da

    guerra e gli esplosivi 4[122].

    2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la

    direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono al fermo

    di propria iniziativa.

    http://www.perrupato.i