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DECRETO RISCOSSIONED.LGS. 159

del 24 settembre 2015

PUBBLICATO IL 7 OTTOBRE 2015

IN VIGORE DAL 22 OTTOBRE 2015

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SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE

Art. 1 comma 537 L. 228/2012

Gli enti e le società incaricate per la riscossione deitributi, ("concessionari per la riscossione”), sonotenuti a sospendere immediatamente ogniulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione dellesomme iscritte a ruolo o affidate, supresentazione di una dichiarazione da parte deldebitore, limitatamente alle partite relative agliatti espressamente indicati dal debitore.

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Termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione (di sospensione) deve esserepresentata a pena di decadenza entro 60 giornidalla notifica, da parte del concessionario per lariscossione:

- del primo atto di riscossione;

- di un atto della procedura cautelare oesecutiva eventualmente intrapresa;

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CAUSE DI SOSPENSIONE LEGALEArt. 1 co. 538 L. 228/2012La dichiarazione da presentare anche con modalità telematiche, devedocumentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione delruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali siprocede, sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta indata antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullatoin tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio alquale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in dataantecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

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MODIFICA ALL’ARTICOLO 49 DPR 602/73

Abrogato l’istituto della sospensione della riscossione del DPR 602.

ATTENZIONE:Il decreto non abroga il primo periodo del comma 1 bis art. 49:I pagamenti effettuati ovvero lo sgravio EFFETTUATI indata successiva a quella di iscrizione a ruolo, devonoessere TEMPESTIVAMENTE comunicati dall’entecreditore al Concessionario della riscossione.

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PROCEDURA DELLA SOSPENSIONEIL CONTRIBUENTE

• DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO APPROVATO DA EQUITALIA ALLEGANDO LA RELATIVA

DOCUMENTAZIONE• LA REITERAZIONE DELLA DICHIARAIZONE NON è AMMESSA E IN

OGNI CASO NON COMPORTA LA SOSPENSIONE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA RISCOSSIONE.

EQUITALIA• Equitalia entro il termine di giorni 10 trasmette all’ente creditore

la dichiarazione.• L’ente creditore riscontra la richiesta al debitore e al

concessionario

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OMESSO RISCONTRO DELL’ENTE CREDITORE

Se l’ente creditore non riscontra la dichiarazioneentro il termine di 220 giorni le partite di cui alcomma 537 (I RUOLI E LE SOMMEAFFIDATE) sono annullate di diritto e ilconcessionario è consideratoautomaticamente discaricato dei relativiruoli. Contestualmente sono eliminati dallescritture patrimoniali dell'ente creditore icorrispondenti importi.

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ESCLUSIONE DELL’ANNULLAMENTO

ALL’INERZIA DELL’ENTE CREDITORE NON SEGUE L’ANNULLAMENTO SE CON LA DICHIARAZIONE SI ECCEPISCONO MOTIVI DIVERSI DA QUELLI TIPICI E NEI SEGUENTI CASI:

- Sospensione giudiziale;

- Sospensione Amministrativa;

- Sentenza non definitiva cha ha annullato il credito.

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FALSE DICHIARAZIONI

Ferma restando la responsabilità penale, nelcaso in cui il contribuente, ai sensi del comma538, produca documentazione falsa, si applica lasanzione amministrativa dal 100 al 200 per centodell'ammontare delle somme dovute, con unimporto minimo di 258 euro.

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DECORRENZA

Le nuovo disposizioni entrano in vigore dalledichiarazioni presentate dal 22 OTTOBRE 2015

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delleentrate sono disciplinate le modalità telematichedi presentazione della dichiarazione e di invio dellarisposta al debitore.

Tali procedure risultano ad oggi già attivate perquanto ai debiti tributari amministrati dall’agenziadelle entrate.

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RATEAZIONE DELLA RISCOSSIONE

D.Lgs. 159/2015

D.LGS 462/97 ART. 3 BIS

D.LGS 218/1997

ARTT. 8, 15, 15 BIS, 15 TER

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NUOVA RATEAZIONE AVVISI DI IRREGOLARITA’ Art. 3 bis D.Lgs

462/97• Le somme dovute possono essere versate in un numero di rate:

– 8 (non più 6) rate trimestrali se l’importo non è superiore ad € 5.000,00.– 20 rate trimestrali se l’importo è superiore ad € 5.000,00.

• L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine ditrenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

• Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolatidal primo giorno del secondo mese successivo a quello dielaborazione della comunicazione;

• Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadonol'ultimo giorno di ciascun trimestre;

• In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 15 ter del DPR 602/73;

• Le disposizioni si applicano anche per le imposte a tassazioneseparata.

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DECORRENZA

LA NUOVA RATEAZIONE

SI APPLICA AGLI IMPORTI DOVUTI CONRIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALPERIODO DI IMPOSTA

• 2014 per i controllo automatici

• 2013 per i controlli formali

• 2012 per la liquidazione delle imposte intassazione separata.

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RISCOSSIONE DA ADESIONE ART. 8 D.LGS 218/1997

• Il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione deveessere fatto entro il termine di giorni 20 dalla redazione del verbaledi adesione ex art. 7 D.LGS 218/97

• Rateazione: Il pagamento delle somme dovute può essereeffettuato:– 8 rate trimestrali se le somme dovute NON sono superiori ad €

50.000,00;– 16 (non più 12) rate trimestrali se le somme dovute sono superiori ad €

50.000,00;

• Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimogiorno di ciascun trimestre;

• In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 15 TER del DPR 602/73

• Le nuove regole si applicano a decorrere dalle definizioniperfezionate dalla data del 22 ottobre 2015

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INADEMPIMENTO NEI VERSAMENTI RATEALIAVVISI IRREGOLARITA’

• Mancato perfezionamento della definizione:– Omesso versamento del dovuto o della prima rata entro il

termine di 30 giorni

• Decadenza dalla rateazione:– Omesso versamento di una rata diversa dalla prima entro il

termine della rata successivaEFFETTO UNICO

• Decadenza dalla rateazione (in caso di pag. rateale)• DECADENZA DALLA DEFINIZIONE MEDIANTE Iscrizione a

ruolo degli importi residui dovuti a titolo di imposta,interessi e sanzioni in misura piena (al netto di quellegià versate)

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ESIMENTI DALLA DECADENZAAVVISO DI IRREGOLARITA’

• Scarso Insufficiente versamento dell’intero dovutoin caso di pagamento in un’unica soluzione, ovvero,della prima o di una rata successiva alla prima peruna frazione non superiore al 3% e in ogni caso a10.000,00

• Tardività irrilevante del versamento della prima rataovvero del versamento in unica soluzione per untempo non superiore a 7 giorni

• Pagamento di una rata diversa dalla prima entro iltermine di scadenza della rata successiva.

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VERSAMENTI IRREGOLARI ADESIONE

• Mancato perfezionamento dell’ADESIONE:– Omesso versamento delle somme dovute o della prima rata entro il termine

di 20 giorni dalla data di redazione del verbale

EFFETTO• L’ACCERTAMENTO ORIGINARIO DIVENTA DEFINITIVO SE NON E’

PRESENTATO RICORSO

• Decadenza dalla rateazione:– Omesso versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine della rata

successivaEFFETTO

• Decadenza dalla rateazione;• Iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti a titolo di imposta,

interessi e sanzioni (NELLA MISURA DEFINITA) e della sanzione del45% commisurata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

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ESIMENTI DALLA DECADENZA DA ADESIONE

• Scarso Insufficiente versamento dell’intero dovutoin caso di pagamento in un’unica soluzione, ovvero,della prima o di una rata successiva alla prima peruna frazione non superiore al 3% e in ogni caso a10.000,00

• Tardività irrilevante del versamento della prima rataovvero del versamento in unica soluzione per untempo non superiore a 7 giorni;

• Pagamento di una rata di versa dalla prima entro iltermine di scadenza della rata successiva.

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DECORRENZA

• LE nuove disposizioni in materia di adesione (modifica articolo 8 D.Lgs241/97) si applicano agli atti perfezionati dalla data di entrata in vigoredel decreto (22/10/2015)

• Le disposizioni (art. 15 tre DPR 602/73) in materia di rateazione,decadenza e esimenti della decadenza si applicano alle adesioni,acquiescenze, conciliazioni, mediazioni perfezionati a decorrere dal22/10/2015.

• Attenzione: per gli esimenti non si può applicare il principio di legalitàart. 3 D.Lgs 472/97 perché la norma prevede l’esatta decorrenza.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato a sanzioniper un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Sela sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo siestingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.

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CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE

ART. 29 DL 78/2010

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NOVITA’ DELL’ACCERTAMENTO ESECUTIVO

• L’atto di accertamento diventa esecutivo decorso il termine per laproposizione del ricorso;

• Non operatività della sospensione legale di giorni 180:– Per gli atti non impugnati;– Per gli atti passati in giudicato;– Per le somme dovute a seguito di intimazione di pagamento di quanto

dovuto a seguito di decadenza dalla rateazione nella adesione daaccertamento, acquiescenza, mediazione e conciliazione.

• La comunicazione al contribuente della presa in carico potràavvenire mediante raccomandata semplice o mediante postaelettronica ordinaria o PEC

• Abrogato il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo annosuccessivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo perl’avvio dell’esecuzione forzata.

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EQUITALIAAGGIO 2016

NUOVA RATEAZIAZIONEd.lgs. 159/2015

ART. 19 DEL DPR 602/73

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ONERI DELLA RISCOSSIONE 2016L’ARTICOLO 9 DEL DECRETO PREVEDE UNA RIDUZIONEDELL’AGGIO CHE OPERERA’ PER I CARICHI AFFIDATI ALCONCESSIONARIO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2016Le Misure sono le seguenti:- 1% in caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo(somme iscritte a ruolo ma non derivanti da contestazioni,Tassa rifiuti, contributi bonifica etc . . )- 3% in caso di pagamento della cartella entro il termine digiorni 60;- 6% in caso di pagamento della cartella oltre il termine digiorni 60Non è stato ancora risolta la questione relativa dell’aggioper gli avvisi di accertamenti esecutivi. 23

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RATEAZIONE EQUITALIA ART. 19

• L’agente della riscossione CONCEDE la rateazione in automatico fino a72 rate;

• La rateazione per importi superiori ad € 50.000,00 è subordinata allapresentazione di idonea documentazione attestante la temporaneasituazione di obbiettiva difficoltà

• L’istanza di rateazione blocca l’iscrizione di ipoteca e il fermoamministrativo;

• La rateazione non consente la cancellazione dell’ipoteca e del fermoamministrativo;

• L’istanza di rateazione blocca nuove azioni esecutive;

• Le azioni esecutive in pendenza sono arrestate dalla data di pagamentodella prima rata in caso di accoglimento dell’istanza di rateazione.

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DECADENZA DALLA RATEAZIONECOMMA 3 DELL’ARTICOLO 19

• In caso di mancato pagamento nel corso del periodo dirateazione, di 5 rate, anche non consecutive :– a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della

rateazione;– b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è

immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unicasoluzione;

– c) il carico Può ESSERE NUOVAMENTE RATEIZZATO SE,ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, LE RATESCADUTE ALLA STESSA DATA SONO INTEGRALMENTESALDATE.

– d) Il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numeromassimo di rate ancora non scadute alla medesima data;e) Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-

quater.

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DILAZIONE E SOSPENSIONEIn caso di provvedimento di sospensione, giudiziale oamministrativa, totale o parziale della riscossione, ildebitore è autorizzato a non versare le successiverate.

Allo scadere della sospensione il debitore puòchiedere il pagamento dilazionato del debito nellostesso numero di rate del piano originario o in altronumero fino ad un massimo di 72

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PAGAMENTO SU CONTO CORRENTE

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è statodilazionato ed il relativo pagamento può essereeffettuato anche mediante domiciliazione sulconto corrente indicato dal debitore;

Le rate scadono nel giorno di ciascun meseindicato nell'atto di accoglimento dell'istanza didilazione.

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DECORRENZA RATEAZIONE ART. 19

LA NUOVA DECADENZA A 5 RATE

LA REGOLA DELLA REMISSIONE NEI TERMINI

SI APPLICANO

Alle rateazioni concesse a decorrere dalla data del 22 ottobre 2015 e alle rateazioni in deroga concesse dalla medesima data;

NON SI APPLICA

Alle rateazioni in essere in corso alla data del 22 ottobre 2015

Il che vuol dire che se interviene decadenza da rateazione concessa prima del 22 ottobre 2015 non potrà operare l’istituto della remissione nei termini lettera c) comma 3 art. 19 DPR 602/97.

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SANATORIA IN DEROGA

1. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani dirateazione concessi e decaduti nei 24 mesi antecedenti alla datadel 22 ottobre 2015, possono, a semplice richiesta da presentarsientro 30 giorni dalla data del 22 ottobre 2015, essere ripartite finoad un massimo di 72 rate mensili.

2. Per tali rateazioni, si applicano le disposizioni del comma 1 quater(azioni cautelari ed esecutive nel periodo interinale);

3. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutivedetermina la decadenza automatica del beneficio della rateazione;

4. Poiché si tratta di rateazione concessa a decorrere dal 22 ottobre2015, fatto salvo quanto previsto dal punto 3 opera in ogni caso ilnuovo comma 3 dell’articolo 19 e pertanto l’istituto dellaremissione nei termini.

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AUTOTUTELA ART. 11 D.Lgs. 159/15

Nei casi di annullamento (revoca) parziale dell’atto il contribuente puòavvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni alle medesimecondizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, PURCHE’ RINUNCI ALRICORSO. In tal caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che lehanno sostenute.

La disposizione non si applica alla definizione agevolata delle sole sanzioni;

L’annullamento o la revoca parziale non sono impugnabiliautonomamente.

La norma si applica all’ipotesi di intervenuta autotutela in pendenza di giudizio a seguito della proposizione del ricorso.

Decorrenza: dai provvedimenti in autotutela adottati dal 22 ottobre 2015

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ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALETERMINI DI ACCERTAMENTO

D.LGS 128/2015

decorrenza dal 1° ottobre 2015

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ELEMENTI STRUTTURALIRACCOMANDAZIONE UE

• L’ABUSO SUSSISTE SE LA CONDOTTA REALIZZAUN RISPARMIO DI IMPOSTA INDEBITO

• L’ABUSO SUSSISTE SE L’INDEBITO RISPARMIO DIIMPOSTA E’ IL FINE ESSENZIALE DELLACONDOTTA

DUE ELEMENTI ESSENZIALI

ELEMENTO SOGGETTIVO: La volontà di frodare lalegge tributaria

ELEMENTO OGGETTIVO: l’effetto della condottache deve coincidere con il risparmio fiscale indebito32

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ABUSO o ELUSIONE

Configura abuso del diritto una o più operazioni privedi sostanza economica che, pur nel rispetto formaledelle norme fiscali, realizzano essenzialmentevantaggi fiscali indebiti.

Tali operazioni non sono opponibiliall’amministrazione finanziaria, che ne disconosce ivantaggi determinando i tributi sulla base delle normee dei principi elusi e tenuto conto di quanto versatodal contribuente per effetto di dette operazioni.

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ESIMENTE 1 CO. 3 ART. 10 BIS

Non si considerano abusive IN OGNI CASO, leoperazioni giustificate da valide ragioniextrafiscali, NON MARGINALI, anche di ordineorganizzativo o gestionale, che rispondono afinalità di miglioramento strutturale o funzionaledell’impresa ovvero dell’attività professionaledel contribuente.

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ESIMENTE 2 CO 4 ART. 10 BIS

Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversiofferti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

*******

E’ Libera la pianificazione fiscale che non determina un’elusione di norme tributaria ma che attua la scelta tra esse in assenza di una preferenza

espressa dal legislatore attraverso norme che impongono obblighi o divieti.

Non sono abusive le operazioni che realizzano un legittimo risparmio di imposta.

******E’ abuso il porre in essere operazioni che aggirano le norme fiscali che impongono

obblighi e divieti. Sono abusive le operazioni che perfezionano salti di imposta ovvero aggirano le disposizioni che limitano la deduzione fiscale.

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RIPARTIZIONE DELL’ONERE PROBATORIO

AGENZIA DELLE ENTRATE DEVE DARE LA PROVA

• Dei presupposti dell’abuso (assenza sostanzaeconomica, realizzo essenziale dell’indebitofiscale)

CONTRIBUENTE DEVE DARE LA PROVA

• CONTRARIA A QUELLA FORNITA DALL’AE

• DELL’ESISTENZA DELLA VALIDA RAGIONEEXTRAFISCALE

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PROCEDURA1. Possibilità di proposizione dell’interpello preventivo2. Notifica al contribuente di richiesta di chiarimenti da fornire nel

termine di giorni 60;3. La notifica punto precedente deve essere effettuata nel termine

di decadenza dell’accertamento;4. L’atto di accertamento non può mai essere notificato prima del

termine di 60 giorni a beneficio del contribuente dalla data dipresentazione dei chiarimenti o dalla scadenza del relativotermine, anche con effetto di proroga del termine di decadenza;

5. L’atto di accertamento deve essere unicamente motivato conriferimento al presupposto di abuso;

6. In caso di ricorso la riscossione si attiva dal giudizio di primogrado;

7. L’accertamento da abuso è applicabile se il risparmio non èriconducibile alla violazione di altre norme (clausola marginale);

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SANZIONI

1. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggipenali tributarie.

2. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

CRITICITA’

A. Entrata in vigore dal 1° ottobre 2015;

B. Assenza di un’esatta fattispecie presupposto di violazione ATTENZIONEATTENZIONE: l’abuso non è dichiarazione infedele!!!! La dichiarazioneInfedele è riconducibile ad una violazione che è evasione!!!!!!

C. Incertezza del diritto art. 6 D.Lgs 472/97

D. Elemento soggettivo della coscienza e volontà dell’azione sia essa colposao dolosa Art. 5 D.Lgs 472/1997

E. LA SOLUZIONE DA ADOTTARE E’ QUELLA DI UNA SPECIFICA SANZIONE CHEGARANTISCA LA CORRETTA PROPORZIONALITA’

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TERMINI DI DECADENZA DELL’ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO E REATI TRIBUTARI

D.Lgs 128/2015

art.2

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Corte Costituzionale 247/2011L’obbligo di denuncia opera quando si “sia in grado di individuare con

sicurezza gli elementi del reato da denunciare (escluse la cause di

estinzione e di non punibilità, che possono essere valutate solo dall’autorità

giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una

eventuale attività illecita”;

L’obbligo della denuncia deriva dalla conoscenza dell’esistenza di un fatto

presupposto di reato, senza la necessità di accertare l’esistenza del reato la

cui valutazione (in termini di antigiuridicità e dolo) è di pertinenza del giudice.

L’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria sussiste quando il Pubblico ufficiale

sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare

non essendo sufficiente il generico sospetto di un’eventuale attività illecita.

Il giudice tributario su eccezione della parte, dovrà controllare la sussistenza

dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo una valutazione ora per

allora (prognosi postuma) circa la loro ricorrenza ed accertando, se

l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità o abbia fatto un uso

pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire

ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.40

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TERMINE DI ACCERTAMENTO RADDOPPIATO

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi

dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei

reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 i

termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati

relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la

violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da

parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa

la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la

scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.

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DECRETO REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIOD.LGS 158/2015

D.LGS. 74/2000

D.LGS. 472/1997

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LE NUOVE DEFINIZIONIART.1 D.LGS 74/2000

• per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentatein qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante disocietà, enti o persone fisiche o di sostituto di imposta, nei casiprevisti dalla legge;

• per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'impostaeffettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovverol'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al nettodelle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto,di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima dellapresentazione della dichiarazione o della scadenza del relativotermine; Non si considera imposta evasa quella teorica e noneffettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione diperdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili

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Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 3 D.Lgs 74/2000• Presupposto soggettivo: Dolo specifico (al fine di evadere le

imposte sui redditi o sul valore aggiunto);• Presupposto oggettivo: indicazione nelle dichiarazioni di

elementi attivi per un ammontare inferiore o elementipassivi fittizi o crediti e ritenute fittizi:– compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;– Avvalendosi di documenti falsi;– Avvalendosi di mezzi fraudolentiidonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore

l’amministrazione finanziaria;PENA: da 1 e 6 mesi a 6 anni (si applica l’intercettazione art. 266CPP)

DECORRENZA: DALLE DICHIARAZIONI PRESENTATE DAL 22 OTTOBRE 2015 FATTO SALVO IL FAVOR REI

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SOGLIE DI PUNIBILITA’

LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON ALTRI ARTEFICI E’ REATO QUANTO CONGIUNTAMENTE:

A. L’imposta evasa è superiore ad euro 30.000,00 pertaluna delle singole imposte;

B. L’ammontare complessivo degli elementi attivisottratti ad imposizione (anche mediante fittizielementi passivi), è superiore al 5% dell’ammontarecomplessivo degli elementi attivi o comunque ad € 1,5Mil, ovvero l’ammontare complessivo dei crediti edelle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta èsuperiori al 5% dell’imposta o comunque ad €30.000,00.

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DICHIARAZIONE INFEDELEArt. 4 D.Lgs. 74/2000

Presupposto soggettivo: Il dolo specifico di evadere leimposte;

La condotta oggettiva: consiste nell’indicazione NELLADICHIARAZIONE ANNUALE di elementi attivi per un importoinferiore a quello effettivo o di elementi PASSIVI INESISTENTIsenza l’utilizzo di mezzi fraudolenti

Pena: Da 1 a 3 anni (no intercettazioni)

Decorrenza: dal 22 ottobre 2015 fatto salvo il favore rei art. 2CP con particolare riferimento alle soglie e alle ipotesi diesclusione del reato.

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DICHIARAZIONE INFEDELE SOGLIE DI PUNIBILITA’

La presentazione della dichiarazione ANNUALEinfedele senza uso di fatture e documenti falsi e nonavvalendosi di mezzi fraudolenti è presupposto direato se congiuntamente

– l’imposta evasa è superiore ad euro 150.000,00;

– L’ammontare degli elementi attivi sottratti anchemediante indicazione di elementi passivi inesistenti èsuperiore al 10% dell’ammontare complessivo deglielementi attivi indicati in dichiarazione o comunque èsuperiore ad euro 3 milioni

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DICHIARAZIONE INFEDELECOMPORTAMENTI ESCLUSI

Co. 1 bis: Non si tiene conto

1. Della non corretta classificazione,dellavalutazione di elementi attivi o passivioggettivamente esistenti, rispetto ai quali icriteri concretamente applicati sono stati indicatiin bilancio ovvero in altra documentazionerilevante ai fini fiscali;

2. Della violazione dei criteri di competenza, dellanon inerenza, della non deducibilità di elementipassivi reali.

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ESCLUSIONE ART. 13 CO. 2

Il reato di cui all’articolo 4 non è punibile se idebiti tributari comprese le sanzioni e gliinteressi, sono stati estinti mediante integralepagamento degli importi dovuti a seguito delravvedimento operoso sempreché ilravvedimento sia intervenuto prima che l’autoredel reato abbia avuto formale conoscenza diaccessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio diqualunque attività di accertamentoamministrativo o di procedimenti penali

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OMESSA DICHIARAZIONE

• Aumento della pena ad 1 anno e sei mei –quattro anni.

• Aumentata la soglia limite dell’imposta evasada euro 30.000,00 ad euro 50.000,00

• Estensione alla dichiarazione 770 quando leritenute non versate sono superiori ad euro50.000,00

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ENTRATA IN VIGORE2015

La scadenza PENALE di presentazione della dichiarazionecoincide con il termine del 90° giorno successivo allascadenza amministrativa.• UNICO 2015 - SCADENZA PENALE 29 DICEMBRE 2015;• IVA 2015 - SCADENZA PENALE 29 DICEMBRE 2015;• 770 - SCADENZA PENALE IL 20 DICEMBRE 2015La riforma penale è entrata in vigore il 22 ottobre 2015Le violazioni di omessa presentazione delle dichiarazione siapplicano a tutte le dichiarazioni i cui termini di scadenzapenale sono successivi alla data del 22 ottobre 2015.

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ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA’ art. 13 co. 2

Il reato di omessa presentazione non è punibile (masussiste) se i debiti tributari, comprese le sanzioni edinteressi, sono stanti estinti mediante INTEGRALEpagamento degli importi dovuti, a seguito dellapresentazione della dichiarazione omessa entro il terminedi presentazione della dichiarazione relativa al periodo diimposta successivo, sempreché il ravvedimento o lapresentazione siano intervenuti prima che l’autore delreato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamentoamministrativo o di procedimenti penali.

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OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE

• TIPOLOGIA del reato: reato omissivo a carattere istantaneo;• ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO GENERICO

– CONDOTTA: EROGAZIONE DI SOMME COMPORTANTI L’OBBLIGO DIEFFETTUARE E VERSARE LA RITENUTA OMESSO VERSAMENTODELLE RITENUTE INDICATE NEL 770 O NELLE CU RILASCIATE PERIMPORTO SUPERIORE AD EURO 150.000,00 ENTRO IL TERMINE DIPRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI

• ELEMENTO OGGETTIVO: le ritenute a cui si fa riferimento sono quelleDOVUTE SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE 770 o risultanti dallacertificazione rilasciata ai sostituti di imposta

• PENA: da sei mesi a due anni• Decorrenza: Dalle violazioni commesse a decorrere dal 22 ottobre

2015 E PERTANTO PER GLI OMESSI VERSAMENTI DEL 2015 CHECONFLUISCONO NEL 770 2016 - IL LIMITE DI EURO 150.000,00 SIAPPLICA ANCHE PER IL PASSATO.

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NON è REATO PER IL SOSTITUTO

• IL CONTRIBUENTE HA OMESSO ILVERSAMENTO DI RITENUTE PER IMPORTISUPERIORI AD EURO 150.000;

– PRESENTA IL 770 INFEDELE INDICANDORITENUTE NON VERSATE PER UN IMPORTONON SUPERIORE AD EURO 150.000,00

– RILASCIA CU INDICANTI RITENUTE PERIMPORTI FINO AD EURO 150.000,00.

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OMESSO VERSAMENTO IVA

• TIPOLOGIA del reato: reato omissivo a carattereistantaneo;

• ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO GENERICO

• CONDOTTA: omesso versamento dell’IVA per unimporto superiore ad euro 250.000,00 per ciascunperiodo di imposta entro il termine di versamentodell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

• Elemento oggettivo: l’omissione deve interessare l’IVAdovuta in base alla dichiarazione annuale;

• PENA: da sei mesi a due anni

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INDEBITA COMPENSAZIONE

• TIPOLOGIA del reato: reato omissivo a carattere istantaneo;

• ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO GENERICO

• DUE REATI: utilizzo di crediti non spettanti - utilizzo di crediti inesistenti.

• CONDOTTA: compensazione mediante l’utilizzo di crediti non spettanti oinesistenti per importi annui superiori ad € 50.000,00

– ATTENZIONE: la verifica della soglia di punibilità deve essere fatta in mododistinto per i due reati.

• ELEMENTO OGGETTIVO: omesso versamento delle somme dovute mediantecompensazione non solo con riferimento alle imposte sul reddito ed IVA. Sonopenali anche le compensazioni di crediti INPS e di altra natura mediante f24.

• PENA:

– CREDITI NON SPETTANTI: da 6 mesi a due anni;

– CREDITI INESISTENTI: da 1 anno e sei mesi a 6 anni.

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CAUSE DI NON PUNIBILITA’OMESSI VERSAMENTI ART. 13 CO. 1 E 3

• CO. 1: I REATI DI OMESSO VERSAMENTO E DI COMPENSAZIONE DICREDITI NON SPETTANTI non sono punibili se, prima della dichiarazionedi apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresele sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti medianteintegrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle specialiprocedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dallenorme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

• C0. 3: Qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento diprimo grado il debito tributario sia in fase di estinzione medianterateizzazione (ESISTENTE) è dato un termine di 3 mesi per il pagamentodel debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giudice hafacoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesiqualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione dellaprescrizione.

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LA CONFISCA art. 12 bis

• Nel caso di condanna o di patteggiamento per uno deidelitti previsti dal decreto 74/2000, è SEMPREORDINATA LA CONFISCA DEI BENI CHE NECOSTITUISCONO IL PROFITTO O IL PREZZO, salvo cheappartengano a persona estranea al reato, ovveroquando essa non è possibile, la confisca di beni , di cui ilreo ha la disponibilità, per un valore corrispondente atale prezzo o profitto

• La confisca non opera per la parte che il contribuente siimpegna a versare all’erario anche in presenza disequestro. Nel caso di mancato versamento la confiscaè sempre disposta.

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IL PROFESSIONISTA art. 13 bis c.3Le pene per i delitti tributari sono aumentatedella metà se il reato è commesso dalconcorrente nell’esercizio dell’attività diconsulenza svolta da un PROFESSIONISTA o daun intermediario finanziario o bancarioattraverso l’elaborazione o lacommercializzazione di modelli di evasionefiscale.

L’aumento della pena opera solo al verificarsidelle ipotesi di cui sopra e non anche nel caso diconcorso di reato (art 110 C.P.) al di fuori di talifattispecie.

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SANZIONI AMMINISTRATIVE

d.Lgs 158/2015IL DISEGNO LEGGE DI

STABILITA’ PREVEDE LA DECORRENZA DAL 2016

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ENTRATA IN VIGORELE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI

AMMINISTRATIVE SI APPLICANO DAL 1° GENNAIO 2016???1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di

una legge entrata in vigore prima della commissione della

violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere

assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge

posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già

stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si

estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la

violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si

applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di

irrogazione sia divenuto definitivo.61

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PRELIMINARI CONSIDERAZIONI

1. SANZIONI IRAP: sono inserite nell’articolo 1 del D.Lgs471/1997 in materia di imposte sul reddito;

2. MAGGIORE IMPOSTA: si intende la differenza tra l’ammontaredel tributo o ritenute liquidati in base all’accertamento equello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degliarticolo 36 bis, 36 ter DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72;

3. STUDI DI SETTORE: eliminate le maggiori sanzioni per infedeledichiarazione relative all’omessa o infedele presentazione deimodelli degli studi di settore.

4. CEDOLARE SECCA: Omessa o infedele indicazione dei canoni dilocazione in cedolare secca le sanzione per omessadichiarazione e per infedele, fraudolenta dichiarazione sonoirrogate in misura doppia.

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OMESSA DICHIARAZIONE IMP.DIRETTE IRAP E IVA

• Se la DICHIARAZIONE OMESSA è presentata dopo 90 giorni edentro il termine di presentazione della dichiarazionerelativa al periodo di imposta successivo e, comunque,prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa diaccertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, siapplica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% delleimposte dovute con un minimo di euro 200.

• Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da euro150 ad euro 500 (ai fini IVA da 150 a 1.000,00)

• per le imposte dirette le sanzioni quando non sono dovuteimposte, POSSONO essere aumentate fino al doppio per icontribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili63

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OMESSA DIRETTE ED IVA RIFLESSIONI

• Se la dichiarazione è presentata entro il termine di 90 giorni si può fruiredel ravvedimento con riduzione ad 1/10 di euro 250 (= 25,00); Talesanzione si applica anche al caso in cui il contribuente abbia avutoformale conoscenza dell’inizio di attività di accertamento.

• Se la dichiarazione è presentata entro il termine di 90 giorni ma dopo lanotifica di un PVC il ravvedimento consente la riduzione delle sanzioni ad1/5 di euro 250 (euro 50,00);

• La presentazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni dallascadenza legale non regolarizza l’omessa presentazione;

• Se la dichiarazione è presentata oltre il termine di 90 giorni ma entro iltermine legale della dichiarazione successiva e se non sono iniziati attivitàdi accertamento di cui si è avuto notizia si applicano le seguenti sanzioni:

• dal 60% al 120% dell’imposta dovuta con minimo 200,00;

• euro 150,00 se non sono dovute imposte64

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OMESSA PRESENTAZIONE 770• OMESSA PRESENTAZIONE

• DAL 120% 240% DELLE RITENUTE NON VERSATE CON MINIMO 250,00 + 50,00 PER OGNI SOSTITUITO NON INDICATO

• NEL CASO DI VERSAMENTO INTEGRALE DELLE RITENUTE SANZIONE DA 250 A 2.000,00 + 50,00 PER OGNI SOSTITUITO NON INDICATO

• RAVVEDIMENTO NEI 90 GIORNI

• SANZIONE DI EURO 250,00 RIDOTTA AD 1/10

• PRESENTAZIONE ENTRO TERMINE DELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE

• SANZIONE DAL 60% AL 120% CON MINIMO 200 + 50,00 PER OGNI SOSTITUITO NON INDICATO

• NEL CASO DI VERSAMENTO INTEGRALE DELLE RITENUTE SANZIONE DA 150,00 A 500,00 + 25,00 PER OGNI SOSTITUITO NON INDICATO

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INFEDELE PRESENTAZIONE• FATTISPECIE:

• Imposte dirette e IRAP: Indicazione di un imponibile o di un’impostainferiore a quella dovuta o indicazione di un credito superiore a quellospettante ovvero di indebite detrazioni di imposta, di indebitededuzioni dall’imponibile, anche se sono state attribuite in sede diritenute alla fonte;

• IVA: Imposta risultante dalla dichiarazione inferiore a quella dovutaovvero risulti un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore aquella spettante;

• 770: Ammontare dei compensi soggetti a ritenuta accertati in misura superiore a quelli dichiarati;

• Sanzione: BASE

• dirette IRAP ed IVA: dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito UTILIZZATO (senza minimo)

• 770: dal 90% al 180% delle ritenute non versate relative ai compensi non dichiarati CON UN MINIMO DI 250,00 EURO

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DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA

• Fattispecie: dichiarazione fraudolentamediante l’uso di fatture o documenti peroperazioni inesistenti, mediante operazionisimulate, l’uso di documenti falsi o mediantel’uso di mezzi fraudolenti (art. 2 e 3 d.lgs74/200)

• Sanzioni: dal 135% al 270% della maggioreimposta dovuta, delle ritenute non versate.

• Riduzioni: sono escluse le riduzioni dellesanzioni ad 1/3. 67

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RIDUZIONE di 1/3 delle SANZIONI PER DICHIARAZIONE INFEDELE

• FATTISPECIE IMPOSTE DIRETTE, IRAP ED IVA

• La maggiore imposta o il minor credito accertati sono complessivamenteinferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunquecomplessivamente inferiore ad euro 30.000,00;

• Imposte dirette (NO IRAP): a prescindere da tale limite la riduzione si applicain caso di errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi direddito.

• FATTISPECIE 770

• L’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tral’ammontare dei compensi, interessi e altre somme accertati e dichiarati èinferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi dichiaratie comunque inferiore ad euro 30.000,00.

• RIDUZIONE DELLA SANZIONE

• la sanzione è ridotta dal 60% al 120%.

• nel caso di errore di competenza senza danno all’erario la sanzione irrogabileè pari a 250,00. 68

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SANZIONI IVA ARTT. 5 E 61. LA RICHIESTA DI RIMBORSO IN MANCANZA DEI

PRESUPPOSTI INDIVIDUATI DALL’ARTICOLO 30 DPR633/72, SCONTA UNA SANZIONE PARI AL 30% DELCREDITO RIMBORSATO.

2. La sanzione per infedele o omessa dichiarazione di inizioo variazione dati va da euro 500,00 ad euro 1.000,00;

3. Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione ealla registrazione ai fini IVA sconta la sanzione dal 90%al 180%; la sanzione è dovuta nella misura da 250 a2.000,00 quando la violazione non ha inciso sullacorretta liquidazione del tributo;

4. L’illegittima detrazione IVA è punita con la sanzione del90%

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SANZIONE PER INVERSIONE CONTABILE ART. 6

1. Il cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti ladocumentazione e la registrazione di operazioni non imponibili, esentio non soggette ad IVA o soggette ad INVERSIONE CONTABILE è punitocon la sanzione dal 5% al 10% dei relativi corrispettivi non documentatio non registrati; se la violazione non è rilevante neppure ai fini delleimposte dirette si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 2.000,00

• Il cessionario o committente che omette gli adempimenti connessiall’inversione contabile è punito con la sanzione da 500,00 a 20.000,00euro;

• Se l’operazione non è annotata sui registi ai fini delle imposte dirette lasanzione è elevata alla misura compresa tra il 5% e il 10%dell’imponibile con un minimo di € 1.000,00;

• Resta ferma l’applicazione delle sanzioni per infedele presentazionedella dichiarazione e per illegittima detrazione commisurata all’IVA chenon avrebbe potuto essere detratta. 70

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SANZIONI PER INVERSIONE CONTABILE - DEROGHE

• Se l’IVA è assolta ERRONEAMENTE dal fornitore (conaddebito in fattura e pagamento dell’imposta) ilcessionario/committente sconta una sanzione da euro 250,00euro 10.000,00 e può detrarre l’IVA.

• Se l’IVA è assolta ERRONEAMENTE dalcessionario/committente (mediante inversione contabile) ilfornitore non è tenuto all’assolvimento dell’IVA e sconta unasanzione da euro 250, ad euro 10.000,00;

• Se è erroneamente applicata l’inversione per operazioniesenti non imponibili o escluse in sede di accertamentodevono essere sterilizzate le posizioni debito e creditoDELL’IVA ERRONEAMENTE CONTABILIZZATA con diritto direcupero/rimborso dell’IVA non detratta. 71

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FORNITORE ESPORTATORE ABITUALE ART. 7

• Cessioni non imponibili ex art. 8 co. 1 lett. c) IN MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO:

• SANZIONE DAL 100% AL 200% DELL’IVA NON ADDEBITATA

• E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA NON ADDEBITATA.

• Cessione non Imponibile ex art. 8 co. 1 lett. c) per operazioni effettuate prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’AE da parte del fornitore:

• SANZIONE DA 250,00 AD EURO 2.000,00. 72

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VIOLAZIONI CONTENUTO DELLA DICHIARZIONI ART. 8

1. Sanzione da euro 500 ad euro 4.000,00 per leviolazioni formali del contenuto delledichiarazioni dei sostituti di imposta.

2. SOCIETA’ DI COMODO OMESSA SEGNALAZIONE DI NON APPLICAZIONE

SANZIONE DA 2.000,00 A 21.000,00 EURO

omessa o incompleta indicazione dellesegnalazioni previste per le societa’ di comodo inmancanza di interpello o risposta negativaall’interpello. 73

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OMESSO INTERPELLO DISAPPLICATIVO

ART. 11 CO 7-ter.

Nei casi in cui il contribuente non presenti

l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della

legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei

diritti del contribuente, si applica la sanzione

prevista dall'articolo 8, comma 3-quinquies (da

2.000,00 a 21000,00).

La sanzione e' raddoppiata (da 4.000,00 a

42.000,00) nelle ipotesi in cui l'amministrazione

finanziaria disconosca la disapplicazione delle

norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni,

crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del

soggetto passivo.74

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OMESSI VERSAMENTI

Primo comma secondo periodo art. 13:

Per i versamenti effettuati con un ritardo non

superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta

del 15%.

Primo comma terzo periodo art. 13:

[..] per i versamenti effettuati con un ritardo non

superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo

periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a

un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.75

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TABELLA SANZIONI IN RAVVEDIMENTO ENTRO 90

GIORNISanzione base: 15% + riduzione ad 1/15 per gg. di ritardo = 1gg 1%;2gg

2%;3gg 3% ……. 15gg 15% dal 16° giorno al 90° giorno la sanzione base è del 15%

Ravvedimento:

• entro 30 giorno riduzione ad 1/10

• dal 31° giorno al 90 giorno riduzione ad 1/9

ESEMPIO

Omesso vers.to euro 1.000,00

Ravv.to dopo 10 giorni - Sanzione base 10%, ravv.to 1/10, sanzione 1% pari ad euro 10,00 (Precedente 20,00)

Ravv.to al 90° giorni - Sanzione base 15%, Ravv.to 1/9 Sanzione 1,66% pari ad euro 16,66 (precedente 33,32)

Ravv.to dopo 90 giorni - Sanzione base 30%, ravv.to 1/8 Sanzione 3,75% pari ad euro 37,50 76

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INDEBITE COMPENSAZIONI

Crediti non spettanti: credito esistente utilizzato in

misura superiore a quella spettante o in violazione delle

modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti

SANZIONE AL 30% (non si applicano le riduzione

al 15%)

Crediti Inesistente: credito per il quale manca in tutto

o in parte il presupposto costitutivo e la cui inesistenza

non sia riscontrabile mediante i controlli automatici e

formali.

SANZIONE 100% A 200% senza possibilità di

definizione ex artt. 16 e 17 D.lgs. 472/97 77

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OMESSA TRATTENUTA ALLA FONTE ART. 14

• L’omessa trattenute alla fonte è sanzionatanella misura del 20% dell’ammontare nontrattenuto;

• NON SI APPLICA LA SANZIONE PER OMESSOVERSAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 13 D.LGS.471/1997;

• La sanzione per l’omessa trattenuta risultacumulabile con quella dell’infedelepresentazione del 770 oltre che con quellaeventuale dell’omessa indicazione delpercepente.

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F24 A ZERO ART. 15

Per l’omessa presentazione del modello di

versamento contenente i dati relativi alla

eseguita compensazione, si applica la

sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il

ritardo non è superiore a cinque giorni

lavorativi.

E’ applicabile il ravvedimento art. 13 co. 1

lett. a) bis D.Lgs. 472/199779

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CERTIFICAZIONE UNICHE

• La sanzione per omessa, tardiva o errata CU,pari ad euro 100,00 per ciascuna non puòessere superiore ad € 50.000,00 per sostitutodi imposta.

• Se la certificazione è correttamente trasmessaentro sessanta giorni dal termine legale (6MAGGIO) la sanzione è ridotta a un terzo(33,00), con un massimo di euro 20.000.

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Perdite in accertamento• Art. 42 co 4: L’ufficio computa automatica in

diminuzione del maggiore reddito imponibile leperdite del periodo oggetto di accertamento

• Le perdite pregresse non utilizzate sono computate indiminuzione su richiesta del contribuente;

• La richiesta deve essere presentata entro il termine diproposizione del ricorso

• In tal caso il termine di proposizione del ricorso èsospeso per un periodo di 60 giorni.

• Entro 60 giorni dalla data di richiesta l’AE liquidate leimposte, interessi e sanzioni.

• Anche in adesione è possibile chiedere lo scomputodelle perdite pregresse.

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DECRETO CRESCITAPERDITA SU CREDITI

D.LGS. 147/2000

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PERDITE SU CREDITI

• Le perdite su crediti sono deducibili in ognicaso se il debitore:

• è assoggettato a procedure concorsuali;

• ha concluso un accordo di ristrutturazionedei debiti omologato ex art. 182 bis;

• ha concluso un piano attestato ai sensidell’articolo 67 LF

• è assoggettato a procedure estereequivalenti

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PERIODO DI RILEVAZIONE

• Le perdite valutative fondate sui elementi exlege (modico valore, procedure concorsualietc.) sono deducibili anche se imputate a contoeconomico in un periodo di imposta successivoa quello in cui sussistono gli elementi certi eprecisi ovvero il debitore si consideraassoggettato a procedura concorsuale.

• L’imputazione a conto economico deve in ognicaso avvenire entro il periodo di imposta in cuiil credito deve essere cancellato

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SVALUTAZIONE DEI CREDITI

le svalutazioni su crediti fondate su elementi exlege certi e precisi (modesta entità, procedureconcausali etc . . . ) non dedotte nel periodointerinale (dal momento di verificazionedell’evento ex lege) sono deducibili nell’esercizioin cui si provvede alla cancellazione del creditodal bilancio in applicazione dei principi contabili.

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PERDITE SU CREDITI DECORRENZA

• Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2015

• E’ ragionevole ritenere che la disposizione rappresentando una presa d’atto possa trovare applicazione anche per gli esercizi precedenti.

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PERDITE SU CREDITI• La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la

parte che eccede il relativo valore fiscale.

• Il socio con dichiarazione sostitutiva di atto notorio comunica allapartecipata il valore fiscale; in assenza di tale comunicazione il valorefiscale del credito è assunto pari a zero.

• Il valore della rinuncia al credito per il socio si aggiunge al costo dellapartecipazione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

• per valore fiscale si intende

• Il costo di acquisto del credito;

• il valore nominale del finanziamento poi rinunciato (???)

• la regola vale anche per le rinunce ai crediti di natura commerciale

• Decorrenza dal 2016

• IRAP. le nuove disposizioni non rilevano ai fini IRAP.

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MARIO AGOSTINELLI

Si ringrazia per la cortese attenzione

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