DECRETO LEGISLATIVO
276/03
(Artt. 1-17)
A cura di
Camilla Costabile
Gli obiettivi della legge 30/03 sono stati indicati dal Governo già nel Libro Bianco 2001 e, successivamente confermati nel Patto per L’Italia:•rendere più flessibile il mercato del lavoro, migliorandone l'efficienza;•sostenere politiche attive per il lavoro;•favorire la diminuzione del tasso di disoccupazione.
LEGGE 30/03
Modernizzazione del diritto del lavoro
La legge 30/03 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati a
completare il disegno riformatore del mercato del lavoro.
La legge 30/03 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati a
completare il disegno riformatore del mercato del lavoro.
L’attuazione degli indirizzi delegati dal Parlamento trova,in gran parte,
applicazione nel il decreto legislativo 276/03
L’attuazione degli indirizzi delegati dal Parlamento trova,in gran parte,
applicazione nel il decreto legislativo 276/03
DECRETO LEGISLATIVO 276/03
Avvio del processo di ridefinizione e razionalizzazione delle regole che governano il mercato del lavoro
OBIETTIVI
1.Aumentare i tassi di occupazione
2.Promuovere la qualità e stabilità del lavoro
La presente disciplina non trova applicazione
per le pubbliche amministrazioni
DEFINIZIONI
Somministrazione di lavoro
Somministrazione di lavoro
IntermediazioneIntermediazione
Ricerca e selezione del personale
Ricerca e selezione del personale
Supporto alla ricollocazione professionale
Supporto alla ricollocazione professionale
Fornitura professionale di manodopera a Fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a terminetempo indeterminato o a termine
Attività di mediazione tra domanda e offerta Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche legata all’inserimento di lavoro, anche legata all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiatilavoratori svantaggiati
Attività di consulenza di direzione per Attività di consulenza di direzione per l’individuazione di candidature idonee a l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative su ricoprire una o più posizioni lavorative su specifico incarico del committentespecifico incarico del committente
Attività effettuata su specifico ed esclusivo Attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione incarico dell’organizzazione committente,finalizzata alla ricollocazione nel committente,finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoromercato del lavoro di prestatori di lavoro
AccreditamentoAccreditamento
Borsa continua del lavoro
Borsa continua del lavoro
AutorizzazioneAutorizzazione
Provvedimento mediante il quale lo Stato Provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori pubblici e privati (“abilita operatori pubblici e privati (“Agenzie Agenzie per il lavoroper il lavoro”), allo svolgimento delle attività ”), allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro,di di somministrazione di lavoro,di intermediazione, di ricerca e selezione del intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione.personale, di supporto alla ricollocazione.
Provvedimento con il quale le regioni Provvedimento con il quale le regioni riconoscono a un operatore pubblico o riconoscono a un operatore pubblico o privato l’idoneità a erogare servizi al lavoro privato l’idoneità a erogare servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche negli ambiti regionali di riferimento, anche attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche.attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche.
Strumento di incontro D/O di lavoro volto a Strumento di incontro D/O di lavoro volto a promuovere efficienza e trasparenza del promuovere efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all’interno del quale i mercato del lavoro, all’interno del quale i cittadini, le imprese, gli operatori pubblici e cittadini, le imprese, gli operatori pubblici e privati, possono decidere di incontrasi privati, possono decidere di incontrasi liberamente.liberamente.
Enti bilateraliEnti bilaterali
Organismi costituiti su iniziativa di una o più Organismi costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentativelavoro più rappresentative
Libretto formativodel cittadino
Libretto formativodel cittadino
LavoratoreLavoratore
Libretto personale del lavoratore contenente la Libretto personale del lavoratore contenente la registrazione di tutte le competenze acquisite registrazione di tutte le competenze acquisite in apprendistato, in contratti di inserimento…..in apprendistato, in contratti di inserimento…..
Qualsiasi persona che lavora o in cerca di lavoroQualsiasi persona che lavora o in cerca di lavoro
Lavoratore svantaggiato
Lavoratore svantaggiato
Qualsiasi persona appartenente a una categoria Qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ai sensi assistenza, nel mercato del lavoro, ai sensi dell’art. 2, lett.f , Reg. CE n. 2204/2002dell’art. 2, lett.f , Reg. CE n. 2204/2002
Divisioni operativeDivisioni operative
Soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di Soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, relativa ad ogni attività contabilità analitica, relativa ad ogni attività svoltasvolta
Associazioni di datori e prestatori di
lavoro
Associazioni di datori e prestatori di
lavoro
Associazioni dei datori e prestatori di lavoro Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativecomparativamente più rappresentative
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
1. Realizzazione di nuovi strumenti per migliorare l’efficienza del sistema e la capacità di inserimento professionale dei disoccupati, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Conferma delle:
a) competenze delle Regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro;
b) funzioni amministrative attribuite alle Province dal DLgs. 469/97
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro
1. Regime autorizzatorio e accreditamenti2. Tutele sul mercato e disposizioni speciali
con riferimento ai lavoratori svantaggiati3. Borsa continua nazionale del lavoro e
monitoraggio statistico
1. Regime autorizzatorio e accreditamenti2. Tutele sul mercato e disposizioni speciali
con riferimento ai lavoratori svantaggiati3. Borsa continua nazionale del lavoro e
monitoraggio statistico
1.REGIME AUTORIZZATORIO E ACCREDITAMENTI
a) Regime autorizzatorio:
viene identificato un unico regime autorizzatorio per i soggetti che svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
b) Accreditamento:
Vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell’ambito dei sistemi territoriali di riferimento. Ciò è finalizzato a promuovere il raccordo pubblico-privato, laddove vengono individuate le funzioni pubbliche esclusive, la cui titolarità spetta ai servizi pubblici, anche se esercitate da operatori privati accreditati o autorizzati.
AGENZIE PER IL LAVOROOperatori privati abilitati,
mediante autorizzazione amministrativa,a svolgere le attività di cui sotto
AGENZIE PER IL LAVOROOperatori privati abilitati,
mediante autorizzazione amministrativa,a svolgere le attività di cui sotto
Riunite in unico albo nazionale articolato in cinque sezioni:
Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminatoAgenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinatoAgenzie di intermediazioneAgenzie di ricerca e selezione del personaleAgenzie di supporto alla ricollocazione professionale
a) Regime autorizzatorio
Procedure di autorizzazione per l’iscrizione all’albo
Il MLPS rilascia entro 60 gg.dalla richiesta,previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari,l’autorizzazione
provvisoria all’esercizio dell’attività.
Decorsi due anni, dopo aver verificato il corretto andamento dell’attività svolta, rilascia
entro 90 gg., l’autorizzazione a tempo indeterminato.
REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
(Necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione)
Per l’iscrizione all’albo le agenzie per il lavoro devono avere i seguenti requisiti generali:
La forma di società di capitali o cooperativa;La sede legale nel territorio dello Stato o di latro Stato membro dell’UE;Uffici locali idonei e adeguate competenze professionali;Assenze di condanne penali in capo agli amministratori, ai direttori generali…;L’interconnessione con la Borsa continua del lavoro;Nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative;Il rispetto della privacy dei lavoratori.
Per ogni singola attività, inoltre, sono previsti in aggiunta a uesti, ulteriori requisiti specifici
Per l’iscrizione all’albo le agenzie per il lavoro devono avere i seguenti requisiti generali:
La forma di società di capitali o cooperativa;La sede legale nel territorio dello Stato o di latro Stato membro dell’UE;Uffici locali idonei e adeguate competenze professionali;Assenze di condanne penali in capo agli amministratori, ai direttori generali…;L’interconnessione con la Borsa continua del lavoro;Nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative;Il rispetto della privacy dei lavoratori.
Per ogni singola attività, inoltre, sono previsti in aggiunta a uesti, ulteriori requisiti specifici
Regimi particolari di autorizzazione
Il legislatore ha ampliato la possibilità di svolgere l’attività di intermediazione, aumentando il numero dei soggetti pubblici e privati a cui ciò è consentito, autorizzando:• Università pubbliche e private• Fondazioni universitarie, con oggetto l’alta formazione e impegnate nelle problematiche del mercato del lavoro
Regimi agevolati di autorizzazione riguardano:•Comuni•CCIAA•Istituti di scuola secondaria di secondo grado,statali e paritari•Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori•Associazioni con riconoscimento istituzionale e con oggetto sociale la tutela e assistenza delle attività imprenditoriali•Enti bilaterale•Ordine nazionale dei consulenti del lavoro
b) Accreditamenti
Le Regioni istituiscono appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, rispettando:
La garanzia della libera scelta dei cittadini;Standard nazionali omogenei per l’accertamento dello stato di disoccupazione ;Reti di servizio per l’ottimizzazione delle risorse;Obbligo di interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro;Raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione
2. TUTELE SUL MERCATO EDISPOSIZIONI SPECIALI CONRIFERIMENTO AI LAVORATORI SVANTAGGIATI
Sono vietate comunicazioni, a mezzo di stampa,internet, televisione…,relative ad
attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale, intermediazione,
somministrazione, effettuate in forma anonima
Sono vietate indagini sulle opinioni e
trattamenti discriminatori a
danno dei lavoratori
Il Garante definisce le modalità di trattamento dei dati personali del
lavoratore, in possesso delle Agenzie per il lavoro, pertanto:
E’ vietato esigere o percepire compensi dal
lavoratore
Il decreto per agevolare l’inserimento di gruppi di lavoratori svantaggiati, sperimenta forme di incentivazione del raccordo pubblico-privato, a tal fine individua due strumenti:
MISURE DI INCENTIVAZIONE DEL RACCORDO PUBBLICO PRIVATO
Agenzie socialiAgenzie di somministrazione del lavoro che stipulano apposite convenzioni con gli operatori pubblici, per favorire il collocamento dei lavoratori svantaggiati Cooperative sociali
Svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Attraverso le proprie associazioni di rappresentanza e i consorzi, sono incentivate a stipulare convenzioni con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
L’ambito della sperimentazione riguarda esclusivamente i lavoratori svantaggiati, definiti dal Legislatore sulla base della normativa comunitaria.
Lavoratori svantaggiati secondo il REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002:
giovane con meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
membro di minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa;
persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
vi) persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.
LAVORATORI SVANTAGGIATI
Per agevolare l’inserimento dei lavoratori svantaggiati, sono stati previsti a favore degli operatori privati incentivi di tipo economico e normativo.
Deroga al principio della parità di trattamento economico e normativo.
Piano individuale di inserimentoInterventi formativiCoinvolgimento di un tutoreContratto di lavoro con durata non inferiore a sei mesi
Possibilità di dedurre dal trattamento retributivo del lavoratore quanto già percepito a titolo di altro sussidio o indennità di disoccupazione.
INCENTIVI CONDIZIONI
Piano individuale di inserimentoInterventi formativiCoinvolgimento di un tutoreContratto di lavoro con durata non inferiore a nove mesi
SANZIONI PER I LAVORATORI
•Perdita dell’indennità di mobilità
•Rifiuto di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento o a un corso di formazione autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente
•Perdita del sussidio di disoccupazione o di altra indennità o sussidio la cui corresponsione è legata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione
•Rifiuto di un’offerta di lavoro o di formazione congrua alle proprie competenze e qualifiche e con inquadramento retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza, il cui luogo di lavoro sia raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici
QUANDO
QUANDO
Comunicazione all’Inps e ai centri per l’impiego competenti per territorio dei nominativi da ritenere decaduti dai trattamenti previdenziali
Sospensione cautelativa e comunicazione al soggetto interessato
Ricorso alla direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione della sospensione CHE DECIDE ENTRO 20 GIORNI e comunica all’Inps e al servizio per l’impiego
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
RESPONSABILI ATTIVITA’ FORMATIVE
INPS
LAVORATORE
AdempimentiAdempimenti
BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO
Il legislatore individua gli strumenti organizzativi, tecnici e procedurali per una nuova gestione del mercato del lavoro adeguata agli standard europei
Definizione della Borsa Lavoro:Sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali, all’interno del quale i cittadini, le imprese e gli operatori pubblici e privati alimentano il sistema attraverso le informazioni immesse liberamente. Tale sistema è consultabile da un qualunque punto della rete
Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa lavoro sono:
a. Un livello nazionale finalizzato alla definizione degli standard tecnici nazionali,alla interoperabilità dei sistemi regionali, alla definizione dell’insieme delle informazioni.
b. Un livello regionale che realizza l’integrazione dei sistemi pubblici e privati, il modello dei servizi al lavoro, coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione