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CORSO ASPIRANTI VOLONTARI DEL SOCCORSO

Rimini, 16 gennaio 2007

CROCE ROSSA ITALIANAISPETTORATO NAZIONALE V.d.S.

Relatori V.d.S. Pierluigi Rosetti

V.d.S. Emanuela Buccheri

STRUTTURA ED ORDINAMENTODELLA CROCE ROSSA ITALIANA

STRUTTURA, ATTIVITA’, FUNZIONAMENTO DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO

q Fondata il 15 giugno 1864q Dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata

illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento può esseredeterminato solo per legge

q Ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce Rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge

q Celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce Rossa l'8 maggioe l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno

q La vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e' esercitata dal Ministero della salute

STATUTO C.R.I.DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005 n.97

PRINCIPI FONDAMENTALIØ UMANITÀ: la Croce Rossa si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le

sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli

Ø IMPARZIALITÀ: la Croce Rossa opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica

Ø NEUTRALITÀ: la Croce Rossa si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso

Ø INDIPENDENZA: la Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano

Ø VOLONTARIETÀ: la Croce Rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico

Ø UNITÀ: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a tutti

Ø UNIVERSALITA': la Croce Rossa Italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce Rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente

SOCI C.R.I.n I Soci della Croce Rossa Italiana si distinguono in:

¨ SOCI ORDINARI: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce Rossa ed allo statuto, versano laquota sociale annuale

¨ SOCI ATTIVI: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce Rossa Italiana, oltre al versamento della quota annuale

¨ SOCI BENEMERITI: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce Rossa Italiana

¨ SOCI ONORARI: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario

SOCI ATTIVIRientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana, purchè in REGOLA con il VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE:

¨ CORPO MILITARE (R.D. 10 febbraio n.484 del 1936)¨ CORPO INFERMIERE VOLONTARIE ( R.D. 18 maggio 1942 n.91)¨ VOLONTARI DEL SOCCORSO¨ COMITATO NAZIONALE FEMMINILE¨ PIONIERI¨ DONATORI DI SANGUE

Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ed il Corpo delle Infermiere Volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione – Ministero della Difesa

O.C. n. 362/05 del 1/07/05REGOLAMENTO PER

L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE

COMPONENTI VOLONTARISTICHE

DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

COMITATO CENTRALE

COMITATO REGIONALE

COMITATO REGIONALE

COMITATO REGIONALE

COMITATOPROVINCIALE

COMITATOPROVINCIALE

COMITATOPROVINCIALE

COMITATOPROVINCIALE

COMITATOPROVINCIALE

COMITATOLOCALE

COMITATOLOCALE

COMITATOLOCALE

COMITATO CENTRALE

n Ha sede in Roma n COMPITI:

Ø indirizza, promuove e coordina l’attività a livello nazionale e internazionale

Ø amministra il patrimonioØ esercita funzioni in materia associativaØ vigila sui comitati regionali

n ORGANI:Ø ASSEMBLEA NAZIONALEØ CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALEØ IL PRESIDENTE NAZIONALEØ COLLEGIO UNICO DEI REVISORI DEI CONTI

COMITATO REGIONALE

n COMPITI:Ø svolge i compiti in materia associativa (indicati da leggi e

statuto)Ø indirizzo e vigilanza dell'attività della Croce Rossa nel territorio

della regioneØ coordinamento dell'attività dei rispettivi comitati provinciali

n ORGANI:Ø ASSEMBLEA REGIONALEØ CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALEØ PRESIDENTE REGIONALE

COMITATO PROVINCIALE

n COMPITI:Ø promuove e svolge le attività della Croce Rossa Italiana

nell'ambito della ProvinciaØ coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro

territorio di competenzaØ i compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo provinciale

che può delegarli ad un funzionario amministrativodelegarli ad un funzionario amministrativo

n ORGANI:Ø ASSEMBLEA PROVINCIALEØ CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALEØ PRESIDENTE PROVINCIALE

n COSTITUITA: Ø delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia (1

a 50)Ø sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice

provinciale delle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana

n ATTIVITA’:Ø elegge il presidente provinciale nel proprio senoØ elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo provinciale fra i

propri componentiØ elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato

provinciale dell'associazioneØ approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto

consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale

ASSEMBLEA PROVINCIALE

n COSTITUITO: Ø presidente provincialeØ membri soci attivi della Croce Rossa Italiana:

n 6 elettivi, designati dall'assemblea provinciale fra i propri componentin i vertici provinciali delle componenti volontaristiche

n ATTIVITA’:Ø nomina tra i propri componenti il vice presidente provincialeØ delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e

gli obiettivi strategiciØ propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto

consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale

Ø propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali

Ø vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attività dei comitati locali, verificando la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al Comitato regionale

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

PRESIDENTE PROVINCIALEØ eletto dall'assemblea provinciale nel proprio senoØ assume la funzione di presidente dell'assemblea provinciale Ø assume la funzione di presidente del consiglio direttivo provincialeØ dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non più di una volta

consecutivamenteØ convoca e presiede le adunanze del CONSIGLIO DIRETTIVO provinciale e

cura i rapporti con le autorità provinciali (in caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni)

ASSEMBLEA PROVINCIALE

PRESIDENTE PROVINCIALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

PROVINCIALEElegge al proprio interno

CONVOCA

PRESIEDE

n COMPITI:Ø operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito

del coordinamento dei comitati provincialiØ i compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che può

delegarli ad un funzionario amministrativoØ istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio direttivo

nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale

n ORGANI:Ø ASSEMBLEA LOCALEØ CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALEØ PRESIDENTE LOCALE

COMITATO LOCALE

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMPONENTI

VOLONTARISTICHE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO UNICO PER LE COMPONENTI CIVILIVolontari del Soccorso, Pionieri, Comitato Nazionale

Femminile, Donatori di Sangue

n PARTE GENERALE COMUNE composta da:Ø DISPOSIZIONI GENERALIØ ORDINAMENTO DELLE COMPONENTIØ NORME ELETTORALI

n PARTE SPECIALE ove sono indicate le attività specifiche di ogni singola Componente

OGGETTO DEL REGOLAMENTOart.1

n Regolamento DISCIPLINA, (in armonia con le disposizioni dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e delle leggi vigenti):

n l'ACCESSOn l'ORGANIZZAZIONEn l'ORDINAMENTOn l’ATTIVITÀ

dei soci attivi della Croce Rossa Italiana

ORDINAMENTO COMPONENTE

ISPETTORE NAZIONALE

ISPETTORE REGIONALE

ISPETTORE REGIONALE

ISPETTORE REGIONALE

ISPETTOREPROVINCIALE

ISPETTOREPROVINCIALE

ISPETTOREPROVINCIALE

ISPETTORE DI GRUPPO

ISPETTORE DI GRUPPO

3 VICE ISP. NAZIONALE

2 VICE ISP. DI GRUPPO

2 VICE ISP. DI GRUPPO

ISPETTORE DI GRUPPO

2 VICE ISP. DI GRUPPO

SOCI ATTIVIart.2

n I SOCI ATTIVI della Croce Rossa Italiana, (denominati Volontari C.R.I.) svolgono a titolo gratuito un’attività:

n materiale n intellettuale

a favore dell’Associazione, perseguendone i fini istituzionali, secondo le direttive degli

Organi centrali e periferici della Croce Rossa Italiana

n ESSERE SOCI DELL'ASSOCIAZIONE;n essere MAGGIORENNI, salvo quanto previsto per l’accesso alla Componente

Pionieri ai sensi del successivo art. V del Titolo IV del presente regolamenton ESSERE cittadini italiani ovvero essere cittadini di uno Stato dell’Unione

Europea o di uno Stato non comunitario, purchè regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente in materia

n NON ESSERE stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici

n ASSUMERE L'IMPEGNO a svolgere gratuitamente, le attività anche di tipo intellettuale e professionale di cui al presente Regolamento

n ESSERE IN POSSESSO DI IDONEITÀ PSICO-FISICA, in relazione all’attività da svolgere, certificata ai sensi della vigente normativa

n La DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA COMPONENTE, redatta su apposito modulo eventualmente corredata da curriculum vitae è PRESENTATA AL VERTICE LOCALE DELLA COMPONENTE che la istruisce e, se non sussistono impedimenti, l’accetta trasmettendone copia al Comitato C.R.I. territorialmente competente

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE

art.5

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVOart.7

n L’elettorato attivo per le elezioni degli Organi delle Componenti si consegue al superamento della verifica finale del corso informativo/formativo

n L’elettorato passivo si consegue decorsi 12 mesi dal superamento di detta verifica finale, salvo quanto previsto per l’elezione del Vertice Nazionale delle Componenti

CON CON O.C.O.C. n. 411/05 del 28 luglio 2005, IL n. 411/05 del 28 luglio 2005, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA C.R.I. COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA C.R.I.

HA SOSTITUITO lHA SOSTITUITO l’’artart.7.7 CON IL SEGUENTECON IL SEGUENTE

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli Organi

delle Componenti si consegue dopo 24 mesi dall’iscrizione alla C.R.I., previo superamento della verifica finale del percorso formativo previsto dalla

Componente di appartenenza

DOVERI DEI VOLONTARI C.R.I.art.10

Volontari C.R.I. nell’espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno dell’Associazione cui appartengono

In particolare sono tenuti a:nOSSERVARE i Principi fondamentali della Croce Rossan IMPRONTARE il loro comportamento a serietà ed impegno, in

osservanza delle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e periferici della C.R.I. e della Componente di appartenenza

nOSSERVARE lealmente e diligentemente lo Statuto, i Regolamenti, le altre norme vigenti nell'Associazione e le disposizioni degli Organi direttivi della Componente

n USARE nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell’attività

nOSSERVARE rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio

n RISPETTARE ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenenteall’Associazione

nNON COINVOLGERE la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici

n SEGUIRE in ogni occasione sia all’interno dell’associazione che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dal presente Regolamento

n VERSARE ANNUALMENTE al Comitato C.R.I. di appartenenza la QUOTA ASSOCIATIVA, entro i termini previsti e la quota integrativa eventualmente prescritta dal Consiglio Nazionale della Componente

DOVERI DEI VOLONTARI C.R.I.art.10

Volontari C.R.I. nell’esercizio delle loro funzioni hanno diritto:

n ad ESSERE identificati come appartenenti alla Croce Rossa Italiana in tutte le situazioni in cui si trovino a svolgere la loro attivitàistituzionale

n ad USUFRUIRE DI LOCALI IDONEI, di mezzi e materiali messi a disposizione dall’Associazione

n di USUFRUIRE DI IDONEE UNIFORMI. L'utilizzo delle uniformi e dei distintivi è disciplinato con provvedimento del Presidente Generale della Croce Rossa Italiana su proposta del Consiglio Nazionale della Componente. I Volontari C.R.I. devono utilizzare l’uniforme e gli altri effetti loro affidati secondo le indicazioni stabilite dal citato Consiglio Nazionale

n all'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI di responsabilità civile e alle altre coperture disposte dalla C.R.I. in loro favore a decorrere dalla data di accettazione della domanda di iscrizione

DIRITTI DEI VOLONTARI C.R.I.art.11

n ad OTTENERE l’anticipo oppure il rimborso delle somme spese in relazione a missioni approvate dall'unità di appartenenza nonchèad usufruire dei benefici previsti dalle norme vigenti comprese le spese di vitto per i pasti durante le ore di servizio. In particolare i Volontari C.R.I. hanno diritto al buono pasto da erogarsi con lemedesime condizioni stabilite per il personale dipendente dell’Ente

n ad ESSERE INFORMATI periodicamente dell'andamento delle attività e delle più importanti iniziative avviate dall'unità C.R.I. e dalla Componente di appartenenza

n ad ESPRIMERE in ogni circostanza il loro pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali agli Organi competenti in via gerarchica

DIRITTI DEI VOLONTARI C.R.I.art.11

Volontari C.R.I. nell’espletamento dei loro compiti istituzionali sono coperti da ASSICURAZIONE:

n RESPONSABILITÀ CIVILEn per MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIOn per gli INFORTUNI OCCORSIn per i DANNI SUBITI PER CAUSA DI SERVIZIOn per il rischio connesso al RITIRO O SOSPENSIONE DELLA PATENTE

di guida per causa di servizio nonché i danni arrecati a terzin per le SPESE LEGALI connesse alla tutela del Volontario C.R.I. citato

per MOTIVI DI SERVIZIOn per le SPESE LEGALI connesse alla tutela del Volontario che

NELL’ESPLETAMENTO DI CARICHE previste dal presente Regolamento viene citato in giudizio per motivi di servizio

n In caso di ESERCITAZIONI e di IMPIEGO OPERATIVO PER EMERGENZA si applicano le misure vigenti per la PROTEZIONE CIVILE

COPERTURE ASSICURATIVEart.12

PERMANENZA NELLA QUALIFICAart.13

SVOLGONO REGOLARMENTE L'ATTIVITÀ concordata con

l’Organo di Vertice Locale della Componente o con i responsabili

da questo delegati, NEL QUADRO DELLE DIRETTIVE

GENERALI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE della Componente, nel rispetto delle relative direttive

nazionali di componente

ASSOLVONO gli incarichi ad essi conferiti

RISPETTANO le norme generali e quelle peculiari della propria Componente

I VOLONTARI SONO CONSIDERATI SOCI ATTIVI SE

REQUISITI SPECIFICI

DELIBERATI DALL’ASEMBLEA

REGIONALE V.d.S.

PERDITA DELLA QUALIFICAart.14

I Volontari PERDONO LA QUALIFICA per:n DIMISSIONI volontarien RADIAZIONE dalla qualifica di Socio C.R.I.n ESPULSIONE dalla Componenten PERDITA DEI REQUISITI previsti per l’accesso o per la permanenza

nella qualifican SOSPENSIONE ingiustificata dal servizio attivo per un periodo superiore a

90 gg. consecutivin MANCATO PAGAMENTO, entro i termini indicati dalla lettera di diffida,

della quota associativa annuale e di quella integrativa, ove prevista dalla singola componente

n PERMANENZA PER UN PERIODO SUPERIORE AD 1 ANNO CONSECUTIVO NEL RUOLO DI RISERVA senza chiedere il reintegro in servizio attivo

RUOLO DI RISERVAart.15

n I Volontari C.R.I. che per giustificato motivo sospendono la loro collaborazione dal servizio attivo per un periodo superiore a 90 gg. consecutivi nell’anno solare, sono iscritti, a domanda, dal Vertice Locale della Componente nel ruolo di riserva fino al rientro in servizio attivo e di ciò viene fatta annotazione nel fascicolo personale

n Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Volontario C.R.I. è tenuto al versamento della quota di Socio Attivo e mantiene le prerogativedell’elettorato attivo ai sensi del presente Regolamento

TEMPO DI PERMANENZA INFERIORE AD 1 ANNO

I Volontari C.R.I. iscritti nei ruoli di riserva possono essere RIAMMESSI A DOMANDARIAMMESSI A DOMANDA

nei ruoli attivi e la riammissione èsubordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento, la cui durata e modalità

sono stabilite dal Vertice del Gruppo interessato

TEMPO DI PERMANENZA SUPERIORE AD 1 ANNO

Il Volontario C.R.I. PERDE LA QUALIFICAPERDE LA QUALIFICAcon provvedimento d’ufficio del Vertice

Locale del Gruppo d’appartenenza. Di tale provvedimento è data

comunicazione al Presidente del Comitato d’appartenenza e ai Vertici Provinciali e

Regionale della Componente

NORME DISCIPLINARIart.16

n Nell’esercizio delle loro attività i Volontari C.R.I. sono soggetti alle seguenti provvedimenti disciplinari:¨ RICHIAMO VERBALE¨ AMMONIZIONE SCRITTA ¨ SOSPENSIONE TEMPORANEA PER UN PERIODO

MASSIMO DI 6 MESI¨ ESPULSIONE DALLA COMPONENTE

RICHIAMO VERBALE

n Applicata dall’Ispettore di Gruppo per lievi trasgressioni

n Pur essendo un provvedimento che ha esclusivamente forma verbale deve comunque essere “ricordato” e tenuto agli atti, mediante annotazione nel fascicolo personale del V.d.S., quale promemoria nel caso di reiterazioni nella condotta

AMMONIZIONE SCRITTA

n L’Ispettore di Gruppo per reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di piùgrave entità

n È ammesso ricorso da parte del V.d.S.interessato in via gerarchica o in opposizione

n Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale del V.d.S.

SOSPENSIONE (per un periodo massimo di 6 mesi)

n Proposta dall’Ispettore di Gruppo con adeguata motivazione e sentito il pareredel Presidente del Comitato di appartenenza (l’Ispettore contesta il comportamento al Volontario che è invitato a discolparsi entro 20 gg)

n Comminata da un Collegio formato dal Vertice Regionale e dai Vertici Provinciali della Componente

n È inflitta per:n per gravi negligenze in servizio;n per contegno scorretto verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, i colleghi ed i

dipendenti della Croce Rossa Italiana;n per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;n per violazione del segreto d’ufficio;n per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o

continuità del servizio;n per denigrazioni dell’amministrazione e dei suoi Organi e delle altre Componenti;n per l’uso improprio o l’abuso delle cariche previste dal presente Regolamento;n per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni C.R.I.

n Avverso il provvedimento disciplinare di sospensione è ammesso ricorso, da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al Vertice Nazionale della Componente che deciderà entro i successivi 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto

ESPULSIONE

n Proposta dall’Ispettore di Gruppo per le seguenti trasgressioni:n per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di

particolare gravità o in caso di reiteratezza;n per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale;n per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell’associazione;n per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti; n per gravi atti di insubordinazione;

n Vertice Regionale competente provvede ad istruire la proposta di espulsione pervenuta dal Vertice Locale dopo aver sentito le parti interessate

n Il provvedimento dell’espulsione è comminato dal Consiglio Nazionale della Componente sentito il parere del presidente del Comitato di appartenenza del Volontario C.R.I. interessato

n È ammesso RICORSO da presentarsi per iscritto ed entro 30 gg. al Presidente Generale della C.R.I. che deciderà entro il termine di 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il RICORSO si intende ACCOLTO.

n In attesa della definitività del provvedimento disciplinare di espulsione il Volontario C.R.I. è sospeso dal servizio

n ASSEMBLEA DI GRUPPOn ELABORA LE LINEE GENERALI DI SVILUPPO, LE ATTIVITÀ E GLI

OBIETTIVI STRATEGICI DEL GRUPPO;n APPROVA ED ADOTTA i programmi ed i piani di attività annuali

proposte dall’Ispettore di Gruppo;n ELEGGE l’Ispettore di Gruppo ed i 2 Vice Ispettori di Gruppo

ORGANI LOCALIart.28

ASSEMBLEA DI GRUPPO § Le riunioni sono VALIDE con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto in prima convocazione o, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti§ Le decisioni sono assunte a

maggioranza semplice dei presenti

Composta da tutti i Volontari appartenenti al Gruppo, si

riunisce almeno 3 volte l’anno ed in via straordinaria su richiesta

di almeno 1/3 dei VolontariE’ convocata dall’Ispettore di Gruppo tramite avviso con ordine del giorno

affisso all’albo C.R.I. ad inviato all’Isp. Provinciale almeno 10 gg. prima della

data fissata per la riunione.

ORGANI LOCALIart.28

n ISPETTORE DI GRUPPO§RAPPRESENTA la Componente a livello Locale§COORDINA l’attività del Gruppo coadiuvato dai due Vice Ispettori§PUÒ SCEGLIERE tra i due Vice Ispettori eletti quello esercente le funzioni vicarie (la nomina va comunicata all’Ispettore provinciale)§RISPONDE delle attività e della disciplina dei Volontari all’Ispettore Provinciale e al Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza§È PERSONALMENTE RESPONSABILE nei confronti del Presidente del Comitato C.R.I. d’appartenenza della conservazione del materiale affidato ai Volontari§PUÒ AVVALERSI di collaboratori esperti cui affidare specifici incarichi o progetti, sentiti i Vice Ispettori del Gruppo§CONVOCA E PRESIEDE L’ASSEMBLEA DEL GRUPPO§ELABORA, sentiti ai due Vice Ispettori, la programmazione delle attività e dei progetti da sottoporre all’Assemblea§PROPONE argomenti da inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea§PUÒ AVVALERSI, di un organismo consultivo e propositivo i cui membri sono nominati dall’Ispettore stesso sulla base delle designazioni dell’Assemblea di Gruppo

PARTE SPECIALE – ATTIVITA’IIIIV VOLONTARI DEL SOCCORSO

n I Volontari del Soccorso costituiscono la componente della Croce Rossa Italiana che, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana, si caratterizzano per lo svolgimento delle ATTIVITÀ DI EMERGENZA SANITARIA, DI PRONTO SOCCORSO E DI TRASPORTO INFERMI

n I Volontari C.R.I. appartenenti alle altre Componenti svolgono le attivitàsopra indicate nel rispetto dei criteri organizzativi e di coordinamento, dei principi o percorsi formativi e dei protocolli operativi propri della Componente dei Volontari del Soccorso. Essi sono sottoposti nell’esercizio di tali attività alle competenze disciplinari della propria Componente. L’iniziativa disciplinare è attribuita ai competenti organi dei Volontari del Soccorso

ATTIVITÀ VOLONTARI DEL SOCCORSO

n promuovono, coordinano e svolgono le attività di EMERGENZA SANITARIA, di PRONTO SOCCORSO e di TRASPORTO INFERMI anche negli interventi di protezione civile in seguito a calamità o disastri

n promuovono nel rispetto delle normative di settore l’ATTIVITÀDI FORMAZIONE e di preparazione del personale nelle materie sopra indicate

n ORGANIZZANO SIMULAZIONI, anche pubbliche, riferite alle tecniche di intervento sanitario

n ORGANIZZANO E PROMUOVONO L’ATTIVITÀ DEL SOCCORSO ORGANIZZATO e le correlate competizioni ai vari livelli territoriali

n ORGANIZZANO E DIFFONDONO LE TECNICHE DI RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE di base di competenza del personale laico

ATTIVITA’ COMUNII Volontari della C.R.I. concorrono nel rispetto delle disposizioni impartite dalla propria

Componente di appartenenza allo svolgimento delle seguenti attività:

n alla formazione in materia di educazione sanitaria, primo soccorso e nelle altre attivitàistituzionali dell’associazione

n alla formazione del proprio personalen all’attività di monitoraton agli interventi di protezione civile e di soccorso psicologico in caso di calamità ed

emergenzan alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitarion alle attività socio-sanitarie e socio assistenziali sulla base di convenzioni stipulate con

Enti pubblici e privati ed Istituzionin alle attività connesse con il soccorso cinofilo, con il soccorso ed il salvataggio in acqua,

con il soccorso in montagna e su piste da sci e con ogni altra attività speciale autorizzatan a tutte le altre attività istituzionali approvate dagli Organi Nazionali di ciascuna

componenten a tutte le altre attività ed iniziative istituzionali conformi ai fini statutari, in quanto

previamente esaminate ed approvate dal Comitato C.R.I. di appartenenzan fatto salvo quanto indicato all’art. II lett. a) del presente Titolo, l’attività di Fund Raising

è coordinata e disciplinata dagli Organi Istituzionali dell’Associazione, che disciplinano altresì con modalità omogenee l’attività di propaganda e di promozione delle attività

Nello svolgimento delle predette attività le Componenti improntano la loro azione alla reciproca intesa e mutua collaborazione