CORSO ANNUALEESAME AVVOCATO 2016
febbraio / dicembre 2016
III edizione - ROMAIX edizione - FOGGIA
QUALI SONO GLI ELEMENTI STRUTTURALI DI UN PARERE?
1. INCIPIT
2.QUAESTIO IURIS
3. ANALISI NORMATIVA e DELL’ISTITUTO PRINCIPALE
4. ANALISI DEL FATTO
5. ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA
6. CONCLUSIONI
INCIPIT del parere
• E’ necessario dare una risposta breve al quesito esplicito o implicito dellatraccia.
• E possibile iniziare il nostro parere così:• «Al fine di dare soluzione al caso proposto si ritiene possibile agire in giudizio
nell’interesse del sig. ……»• OPPURE
• «Per risolvere la questione oggetto d’esame, occorre, in primo luogo,enucleare i rilevanti elementi di fatto»
• OPPURE• «Per risolvere la questione oggetto d’esame, è necessario, in via preliminare,
riassumere la situazione di fatto»
La QUAESTIO IURIS
E’ il punto centrale del parere, ed è la prima questione da risolvere
Potremmo scrivere:
«La questione giuridica sottesa alla fattispecie in esame concerne la qualificazione della condotta posta in essere dal sig. ….»
L’analisi della “QUAESTIO IURIS” andrà così strutturata:
ESPLICITAZIONE DEL QUESITO GIURIDICO
1. ANALISI NORMATIVA
DELL’ISTITUTO2. RATIO LEGIS
3. ESEGESI GIURISPRUDENZIALE
LA QUAESTIO IURIS DOVRA’ LEGARSI ALL’ANALISI NORMATIVA e ALL’ANALISI DELL’ISTITUTO PRINCIPALE
L’errore è quello di riscrivere gli articoli del codice: è necessario illustrare la normativa così da spiegare il tratto disciplinare utile dell’istituto proposto
E così potremmo scrivere: «Per dare soluzione alla questione proposta bisogna analizzare l’istituto…….» Oppure
«La soluzione della vicenda di specie impone una disanima accurata dei complessi normativi regolanti gli istituti della…» Oppure
«Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla disciplina dell’istituto….» Oppure
«Al fine di dare una risposta al quesito proposto dal sig. ….., è bene prendere in esame la disciplina…» Oppure
ANALISI DEL FATTO
NON DOBBIAMO DIMENTICARCI DEI SOGGETTI DEL CASO PROPOSTO!
DOPO AVER ANALIZZATO L’ISTITUTO BISOGNA
TORNARE AL CASO IN ESAME
Potremmo scrivere così:
«Si tratta ora di verificare in qual
modo i principi fin qui affermati
trovino applicazione nel caso in esame»
OPPURE
«Alla luce di quanto detto si
dovrà verificare se la condotta del
sig. … possa essere qualificata
come……»
ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA
IMPORTANTE!!!!
NON FARE IL SEMPLICE COPIA E INCOLLA MA è NECESSARIA L’ESEGESI DELLA MASSIMA O RIPORTARE TRA VIRGOLETTE PARTE DELLA MOTIVAZIONE
Potremmo scrivere ad esempio:
«il caso proposto è stato analizzato di recente dalle Sezioni unite della Cassazione le quali hanno ritenuto che…..»
E’ ancora possibile utilizzare i codici commentati
In ogni caso si potrebbero illustrate le esegesi giurisprudenziali senza citare gli estremi delle sentenze
La CONCLUSIONE
È il secondo punto più importante del parere
Dobbiamo raccordarla con quanto detto in precedenza.
Potremmo scrivere:
«Alla luce delle considerazioni formulate e soprattutto tenuto conto
dell’orientamento giurisprudenziale riferito, può
affermarsi che…..»
OPPURE
«In ragione delle esposte argomentazioni si ritiene di poter concludere che il sig…
potrà agire/resistere in giudizio al fine di dimostrare
che….»
TRACCIA PARERE CIVILE 1
• Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciandoun patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di90mila euro situato in una località di montagna in cui con la famiglia erasolito trascorrere vacanze estive. Poco prima di morire Tizio avevaeffettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250mila euro infavore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), laseconda di 60 mila euro in favore dell'amico Sempronio in data 10.1.2015.L'altro figlio Mevio, subito dopo l'apertura della successione si è trasferitonel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze. In data10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri dirittisiano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. Assunte le vesti del legale diMevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individuile iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.
INQUADRAMENTO NORMATIVO e DELL’ISTITUTO
art. 555 e segg cc (riduzione delle donazioni). Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto
per testamento.
art. 556 cc ( determinazione porzione disponibile) Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di
cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
art. 737 cc (soggetti tenuti alla collazione) La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile
QUALI SONO I TEMI DA TRATTARE?
ISTITUTI SOSTANZIALI
donazione diretta di denaro; lesione della quota di legittima nella successione
senza testamento.
ISTITUTI PROCESSUALI
azione di divisione dell’eredità; azione di riduzione e azione di collazione con
riferimento alla dispensa della collazione
In particolare il tema principale si articola in
Accettazione dell’eredità da parte di Mevio con beneficio di
inventario: è condizione indispensabile affinchè il
legittimario possa chiedere in giudizio la riduzione delle
donazioni (art. 564 “Condizioni per l'esercizio dell'azione di
riduzione”).
Dispensa della collazione: l'art. 737 cod. civ. prevede al II comma la possibilità che il
disponente dispensi taluno dei coeredi dalla collazione, vale a
dire dall'operazione consistente nel conferimento di quanto ricevuto a titolo di liberalità
donativa in un'unica massa ai fini della distribuzione
dell'attivo tra i coeredi stessi.
La dispensa dalla collazione è il negozio giuridico unilaterale per
il cui tramite il disponente esonera il donatario dall'obbligo di conferire ai coeredi ciò che ha
ricevuto dal defunto per donazione. La dispensa non produce effetto, se non nei
limiti della quota disponibile.
Il punto centrale e la quaestio iuris
Per verificare la lesione della legittima bisogna verificare: Relictum (90.000) - debiti (che nel silenzio della traccia mancano) + donatum (310.000) per complessivi 400.000.
Si tenga conto anche della posizione del coniuge, anch'esso chiamato nella quota di un terzo ex art 581 c.c.. Quindi: a Caio spetta una quota di eredità pari ad € 30.000; a Mevio spetta una quota di eredità pari ad € 30.000; - al coniuge spetta una quota di eredità pari ad € 30.000, in ragione delle regole in tema di successione legittima.
Mevio non è pretermesso, in quanto in suo favore si è aperta la successione ab intestato, con attribuzione in suo favore di una quota dell'immobile per un valore di 30.000,00 euro, ai sensi dell'art. 581 c.c..
Il nodo di fondo è costituito dall'incidenza della dispensa dalla collazione sull'eventuale supero del valore della donazione rispetto alla porzione legittima. Se è chiaro che in prima battuta il valore della liberalità donativa andrà in conto di legittima, cosa accadrà quando detto valore ecceda la legittima?
Tenuto conto che Mevio ha avuto 30.000, egli risulta leso per 70.000 Il fratello Caio dovrà pertanto restituire alla massa ereditaria la differenza tra quanto avuto in donazione (ossia 250 mila) e quanto
spettante (ossia 100.000)
Sulla base dell'art 542 comma 2 c.c. le quote di riserva sono le seguenti: a Caio 100.000, a Mevio 100.000, al coniuge 100.000 e alla disponibile 100.000.
LA GIURISPRUDENZA
La collazione è disciplinata dalla legge come una fase delladivisione ereditaria, sicché non può formare oggetto diun'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure afini di mero accertamento (Cass., n. 10478/2015)
L'esercizio dell'azione di divisione ereditaria tra eredilegittimari comporta l'applicazione della collazione (art. 737c.c.), in virtù della quale i beni donati devono essere compresio conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario, ed essaha la funzione di conservare tra gli eredi stessi la proporzionestabilita nel testamento o nella legge, permettendo la divisionetra i coeredi in proporzione delle quote a ciascuno spettanti,indipendentemente dall'esperimento dell'azione di riduzione(Cass. n. 21896/2004)
SCHEMA BREVE DEL PARERE
1. INCIPIT.
Per esempio: «Al fine di dare soluzione al caso proposto si ritiene possibile agire in giudizio nell’interesse del sig. Mevio.»
2. QUAESTIO IURIS.
Per esempio: «Il nodo di fondo è costituito dall'incidenza della dispensa dalla collazione sull'eventuale superamento del valore della donazione rispetto alla porzione di legittima»
3. ANALISI DELL’ISTITUTO CENTRALE.
Per esempio: «Il puntum dolens della vicenda è verificare se Mevio ha subito una lesione della legittima.
4. ANALISI NORMATIVA. Per esempio: «L'art. 737 cod. civ. prevedeal II comma la possibilità che il disponente dispensi taluno deicoeredi dalla collazione, vale a dire dall'operazione consistente nelconferimento di quanto ricevuto a titolo di liberalità donativa inun'unica massa ai fini della distribuzione dell'attivo tra i coeredistessi. La dispensa dalla collazione è il negozio giuridico unilateraleper il cui tramite il disponente esonera il donatario dall'obbligo diconferire ai coeredi ciò che ha ricevuto dal defunto perdonazione.»
5.ANALISI DEL FATTO. Ad esempio: «nel caso proposto Mevionon è pretermesso, in quanto si è aperta la successione abintestato, con attribuzione in suo favore di una quotadell'immobile per un valore di 30.000,00 euro, ai sensi dell'art.581 c.c.. Anche il coniuge è chiamato nella quota di un terzoex art 581 c.c.. Quindi: a Caio spetta una quota di eredità pariad € 30.000; a Mevio spetta una quota di eredità pari ad €30.000; al coniuge spetta una quota di eredità pari ad €30.000, in ragione delle regole in tema di successionelegittima»
6. La CONCLUSIONE
Mevio, dovrà accettare l’eredità con beneficio di inventario, prevista quale condizione di procedibilità dell’azione, e potrà vittoriosamente agire in giudizio per chiedere la
divisione ereditaria, conseguentemente ad una riduzione delle quote di legittima con collazione per intero della donazione fatta a Sempronio, e con collazione fino alla
quota di legittima della donazione in vita fatta dal de cuius al fratello Caio.
TRACCIA PARERE CIVILE 2
Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa chegli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale contenente fra l'altrola clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima voltaall'assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva allastipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti daun presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa. Tizio si costituisce ingiudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazionealla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell'illecitoprofessionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanziaspiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quantocontrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare unevento futuro e incerto. Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti,precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè delpresunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell'intenzione del danneggiato dirichiederne il risarcimento. Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale,premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso inesame.
QUALI SONO I QUESITI GIURIDICI SOTTESI ALLA TRACCIA?
2. Sono valide le clausole claims made?
1. Qual è il contenuto delle clausole claims made?
INQUADRAMENTO NORMATIVO E DELL’ISTITUTO
Art. 1932
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Art. 1892-1893. Art. 1341
SCHEMA BREVE DEL PARERE
1. INCIPIT.
Per esempio: «Il sig. Tizio potrà impugnare la sentenza di primo grado in quanto ilcontratto assicurativo stipulato non è affetto da nullità.»
2. QUAESTIO IURIS.
Per esempio: «La quaestio iuris sottesa al caso proposto concerne l'efficacia dellaclausola claims made quando la copertura assicurativa è estesa ai comportamentianteriori alla stipulazione del contratto. Il punto di partenza dell’analisi del quesito inparola è il concetto di “alea contrattuale”»
3. ANALISI DELLA NORMATIVA E DELL’ISTITUTO CENTRALE.
Per esempio: «L’istituto principale relativo alla fattispecie prospettata riguarda icontratti aleatori e in particolare la clausola claims made. Il contratto si definiscealeatorio quando l'esistenza della prestazione è collegata ad un elemento non sicuro,e nel quale il rischio contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale.»
4. ANALISI DEL FATTO. Ad esempio: «Il caso in esame si caratterizzadalla richiesta di risarcimento per errore professionale che non eraconosciuta dal sig. Tizio.»
5. ANALISI GIURISPRUDENZIALE. Per esempio: «Sul punto lagiurisprudenza ha ritenuto che la clausola cosiddetta “a richiestafatta” (claims made) inserita in un contratto di assicurazione dellaresponsabilità civile è valida ed efficace, salvo il compito delgiudicante valutare, caso per caso se quella clausola sia vessatoriaex art. 1341 c.c. (Cass. n. 2872/2015). In particolare nei contratti diassicurazione professionale la Suprema Corte ha stabilito la validitàdella clausola in parola, qualora sia inserita in un contratto diassicurazione della responsabilità civile, a condizione che larichiesta di risarcimento da parte del danneggiato sia pervenutadurante il periodo di validità del contratto (Cass. 7273/2013)»
SCHEMA BREVE DEL PARERE
6. LA CONCLUSIONE
Potrebbe scrivere ad esempio:
«In favore del sig. Tizio potrà invocarsi in giudizio
la posizione da ultimo assunta dalla Cassazione secondo cui la clausola
della quale si discute non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art.
1917 cod. civ., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 cod.
civ..»
«Il sig. Tizio, in conclusione, potrà
pertanto impugnare la sentenza di condanna di
primo grado al fine di accertare nel giudizio di
appello la validità del contratto di assicurazione
stipulato con la compagnia Alfa e far valere gli effetti sostanziale e processuale di tale contratto, con la
conseguente chiamata in garanzia della compagnia
assicurativa»
TRACCIA ATTO GIUDIZIARIO IN CIVILE
La banca Alfa, avente sede legale a Milano, con ricorso depositato presso il tribunale di Milano,ha in sintesi esposto: di essere creditrice della società beta della somma di euro 60.000 a titolodi saldo debitore relativo ad un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente,cessato alla scadenza del termine stabilito dalle parti; che l'adempimento delle obbligazioni daparte di Beta era stato garantito da Tizio, il quale si era impegnato a pagare ad alfa "a semplicerichiesta scritta e senza eccezioni" tutto quanto dovuto dalla società debitrice a titolo di capitalee interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito; di aver dunque interesse ad ottenerel'emissione di un decreto ingiuntivo di tale importo nei confronti del predetto garante. Con attodi citazione validamente notificato, Tizio ha proposto opposizione eccependo: la nullità deldecreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale (pertanto,questa al tribunale di Bologna, luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato ilcontratto di garanzia), la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore diAlfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quantonon oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, inquanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce alsuperamento della soglia dell'usura. Assunte le vesti del legale della banca Alfa, rediga ilcandidato l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa della propria assistita.
QUALI SONO GLI ELEMENTI STRUTTURALI DI UN ATTO GIUDIZIARIO?
1. CAPELLO INTRODUTTIVO
2. IL FATTO
3. I MOTIVI DIDIRITTO
4. CONCLUSIONI
5. MANDATO ALLE LITI
ANALISI DELL’ATTO
2. Il tema principale del presente giudizio è il contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. Tizio, che assume i crismi giuridici
della fideiussione omnibus
1. Il presente giudizio si incentra sull’opposizione al decreto di ingiunzione emesso dal Tribunale di Milano relativamente
all’escussione della garanzia fideiussoria sottoscritta dal sig. Tizio.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
Art. 1938.
Art. 1945.
Art. 166 cpc
(Costituzione del convenuto)
Art. 167 cpc
(Comparsa di risposta)
1. IL CAPPELLO INTRODUTTIVO
TRIBUNALE DI MILANOSEZ._________ GIUDICE DR._______________
R. G. N._________COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Per _________________, nato a ___, il ___, residente in ___, via ___, (C. F. ___) in qualità di legale rappresentante pro tempore della Banca ALFA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv._______, del foro di__________________, C.F._______________________, alla Via________, n°____, n. di fax__________, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)_______________@_______________, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto,
- CONVENUTO/ OPPOSTO-
Contro
Tizio, nato a _________, il________, C. F.________, residente in ____________, alla via __________, n. _____ rappresentato e difeso dall'Avv.____________
- ATTORE / OPPONENTE-
2.IL FATTO
Il fatto deve essere ripreso – in sintesi - dalla traccia. Attenzione a non ricopiare la traccia. Nel nostro caso (siamo attori in opposizione al decreto ingiuntivo) per cui partiamo dalle richieste viste articolate nella tracce per risalire sinteticamente alfatto
Esempio: «Con decreto del _____ emesso dal Tribunale di Milano e notificato il ______ l'odierno convenuto oppostoingiungeva al resistente il pagamento della somma di euro 60.000,00 oltre interessi, spese ed accessori quale garantedella società beta.».
«Detta società è debitrice della Banca Alfa in ragione ad un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente,cessato alla scadenza del termine stabilito dalle parti.
Il sig. Tizio si era impegnato contrattualmente a pagare ad alfa "a semplice richiesta scritta e senza eccezioni" tuttoquanto dovuto dalla società debitrice a titolo di capitale e interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data ____, Tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo,eccependo.»
3. I MOTIVI IN DIRITTO
Dobbiamo fare un parere in piccolo evidenziando tutte le questioni giuridiche sottese alla traccia. Nel nostro caso dobbiamo capire la strategia processuale degli attori al fine di contestare la richiesta risarcitoria
Dobbiamo smontare la tesi avversaria che afferma: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale in realtà competente, a suo dire, il tribunale di Bologna, luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia, la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell'usura
1. La fideiussione omnibus è il
contratto di garanzia attraverso il quale il
garante assume l’obbligo di pagare tutto il debito del
garantito
2. È molto simile al cd CONTRATTO
AUTONOMO DI GARANZIA il quale
rientra nei contratti di garanzia ma si
caratterizza per l’assenza assoluta e totale di
accessorietà rispetto al rapporto garantito
3. Il discrimen tra le due fattispecie negoziali è
assottigliato quando la garanzia – fideiussoria o
autonoma – è collegata ad una clausola a prima
richiesta e senza eccezioni
Il fideiussore, obbligatosi al pagamento della somma
garantita "a prima richiesta" e "senza eccezioni", non può
far valere in giudizio vizi inerenti al rapporto
principale, ivi compresa l'invalidità del contratto da
cui tale rapporto deriva, salvo che nell'ipotesi
dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della
quale può sempre opporre "l'exceptio doli".
4. Tale configurazione della fideiussione
omnibus esclude che il garante possa opporre la
sussistenza in capo al debitore principale di eccezioni relative alla validità del contratto
principale
Per chiarire la distinzione tra le due fattispecie contrattuali la giurisprudenza afferma che
non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a
prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la
relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione
principale e quella di garanzia (Cass., n. 5044/2009)
4.LE CONCLUSIONI
Particolare attenzione alle conclusioni che
devono essere
Chiare e precise
In sintonia con quanto affermato nella parte
in diritto
ESEMPIO DI CONCLUSIONI
Per quanto sopra i convenuti chiedono accogliersi le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta,
provvedere come segue:
1) in via preliminare accertare e dichiarare la propria competenza
sempre in via preliminare ai sensi dell'art. 648 c.p.c., disporre la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.... emesso dal Tribunale
di Milano, in data _____ , non essendo l'opposizione fondata su
prova scritta e/o di pronta soluzione
2)Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto
ingiuntivo opposto;
Per l'effetto, condannare l'opponente Tizio con vittoria di
spese e compensi di avvocato, della fase monitoria e del presente
giudizio, il tutto oltre accessori come per legge.
5. LA PROCURA ALLE LITI
Art 83 cpc Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore
L'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 ha introdotto l'obbligo per il difensore di specificare, negli atti introduttivi del processo (atto di citazione, ricorso, comparsa di risposta, controricorso) e il precetto, anche il proprio codice fiscale. Similmente, l'atto di citazione deve specificare il codice fiscale di ciascuna parte (nonché della persona che eventualmente rappresenta o assiste la parte stessa), mentre la comparsa di risposta deve indicare in dettaglio le generalità e il codice fiscale del convenuto.
MODELLO DI PROCURA ALLE LITI
• PROCURA ALLE LITI• Io sottoscritto, sig. Caio, ed io sottoscritto sig. ______ in qualità di legale rappresentante pro tempore della ALFA assicurazioni,
• informati • ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi
benefici fiscali, e della necessità di ricorrere alla negoziazione assistita• conferiamo
• il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresal’eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all’avv.________, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali,chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciarequietanze. Autorizziamo l’avv. _______________, ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei diritti eper il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l’obbligo di rispettare il segretoprofessionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all’incarico conferito. Ratifichiamo sin d’ora il Suooperato e quello di eventuali Suoi sostituti.
• Eleggiamo domicilio presso il Suo studio in___ , via_______ n.___.• _____,__________• ___________ ______________________________ (firme)• La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza• Avv. (firma)
PAUSA
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