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BENE GIURIDICO

BENE → dal punto di vista del diritto è ciò che è capace di recare vantaggio all’uomo o

soddisfare un suo stato di bisogno. E’ capace di soddisfare gli interessi dei soggetti.

Art.810 cc: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”

[ E’ una formulazione che deriva dal Codice civile del 1865, derivante dalla legislazione di

Napoleone, quello odierno è del 1942→ orientato a tutelare i diritti di chi già aveva qualcosa,

principalmente i diritti di proprietà].

∟ Termine ‘cose’ → comunemente utilizzato nella lingua italiana, ma sempre riferito a

qualcosa di materiale. Il concetto di ‘cosa’ rende riduttivo il concetto di ‘bene’. Il valore del

bene non dipende dagli elementi materiali che lo compongono, ma soprattutto da quelli

immateriali → la disciplina ha quindi dovuto inventare la categoria di “beni immateriali” →

software, know how, banche dati, opere dell’ingegno → tali beni sono però eccezioni che sono

di volta in volta definiti dalla legge.

Beni materiali → beni aventi ad oggetto cose, sono percepibili con i nostri sensi;

Beni immateriali → beni aventi ad oggetto entità immateriali, sono creazioni della

mente percepibili solo astrattamente → sono caratterizzati da:

- assenza di corporalità

- sono godibili simultaneamente da un numero indeterminato di persone ed in

luoghi diversi

- il godimento da parte di un soggetto non limita quello degli altri, né deteriora il

bene.

→ Hanno inoltre alcuni requisiti:

- Qualità di creazione intellettuale

- Riproducibilità, ossia suscettibilità di essere sfruttati economicamente.

∟ Differenze → ● bene o cosa

● la cosa può essere punto di riferimento oggettivo di beni diversi

● la cosa è soltanto il sostrato fisico di un concetto che vive nel mondo giuridico e che

muta al mutare dell’ordinamento e della società.

→ A seconda della definizione di un bene la disciplina cambia:

1. Mobili o Immobili (art.812)

2. Mobili iscritti in pubblici registri (art.815) → es.macchina, motorino…

3. Università di mobili (art.816) → es. museo, pinacoteca…

4. Divisibili e Indivisibili (art.720-722)

5. Pubblici e Privati (art.822)

6. Fruttiferi e Produttivi (art.820)

→ Altro tipo di classificazione:

- Cosa semplice → i cui elementi non possono essere staccati senza alterazione o

distruzione del tutto,

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- Cosa composta, o universalità di diritto → composta dalla connessione di più

cose ciascuna delle quali potrebbe essere staccata ed avere rilevanza giuridica

ed economica autonoma.

- Universalità di mobili

- Pertinenze → le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di

un’altra cosa → una ha carattere accessorio rispetto all’altra

INTERESSE

∟ La ‘cosa’ non muta → l’oggetto preso in esame è sempre lo stesso ma a seconda della

destinazione decisa dal soggetto muta la FUNZIONE e la DISCIPLINA.

● Art. 822 → basato sull’APPARTENENZA → beni pubblici e privati

Comma 1 Comma 2

Demanio necessario Demanio accidentale

● Se l’interesse è privato il bene è privato

● Se l’interesse è pubblico il bene è pubblico

● Se manca l’interesse l’entità non viene presa in considerazione dal diritto

HARDWARE E SOFTWARE

HARDWARE →parte fisica, insieme di circuiti che formano la macchina → è un bene unitario

ma anche forma di circuiti.

SOFTWARE → insieme di algoritmi per le procedure essenziali di particolari operazioni. Sono

le istruzioni per la macchina. Insieme di programmi che permettono all’elaboratore di operare

→ - Computer Software Copyright Act 1980 (USA)

- D.Lgs 518 del 1992→ lascia aperto per sviluppo tecnologico → in attuazione della

Direttiva Ce 250/91.

SOFTWARE → in senso stretto = bene immateriale

→ in senso ampio = bene immateriale o opera d’ingegno che però deve fare i conti

col supporto.

Tre tipologie:

1. S. di base → è costituito dai programmi elaborati allo scopo di permettere l’uso del

calcolatore, basato sulle necessità tecniche dell’elaboratore e di norma integrato con la

macchina. Da un lato è quindi strettamente collegato alla macchina, pur restando

sempre un programma. Non è un bene materiale, ma neppure immateriale, non ha vita

autonoma. Inoltre è anche composto di due parti: il firmware, che s’installa e rimane

fisso sul Pc; e altri programmi richiamabili solo se necessari. Il firmware è un bene

materiale, quindi può essere brevettato. [C’è una differenza tra il brevetto e l’ingegno. Il

brevetto riconosce più garanzie all’inventore, però il tutto deve finire in qualcosa di

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materiale-industriale (copiabile). Se così non è si parla di opere d’ingegno: le invenzioni

che non diventano una cosa, bensì un metodo. Il brevetto è tutelato venti anni,

l’ingegno dieci].

2. S. applicativo → è costituito dall’insieme di programmi che integrando il s. di base

permettono al calcolatore di eseguire attività ed operazioni specifiche. Software non

forniti con la macchina, costruite dalle c.d. software houses.

∟ Possono essere di due tipi:

- Standard → s. commercializzato già pronto per essere utilizzato e destinato ad

una categoria di utenti aventi esigenze identiche , consistente in programmi che

svolgono una funzione specifica, senza possibilità di modifiche da parte degli

utenti. Ad essi infatti viene consegnato il programma oggetto e non quello

sorgente.

- Personalizzato → s. elaborato su ordinazione, soddisfacente le specifiche

esigenze del committente. All’utente può essere consegnato anche il programma

sorgente.

3. S. di utilità e di programmazione → il primo è costituito dall’insieme eterogeneo di

programmi che hanno la funzione di sopperire a determinate lacune del s.di base,

ottimizzarlo, controllarne il funzionamento. Il secondo è costituito dall’insieme di

elementi necessari per sviluppare nuovo s. applicativo o di sistema.

SISTEMA INFORMATICO è composto da:

A. Unità centrale di elaborazione dati

B. Unità periferiche (una o più memorie di massa)

C. Software

NATURA GIURIDICA

HARDWARE ● Come prodotto industriale, categoria dei beni materiali, segue le norme usuali

in materia di vendita e locazione;

● come invenzione industriale appartiene alla categoria dei beni immateriali.

→ Forme di tutela:

- Brevetto per invenzione → durata 20 anni dalla registrazione

- Brevetto per modello industriale → durata 10 anni

- Sono applicabili i principi in materia di disciplina della concorrenza.

- L’elaboratore elettronico come elemento base è considerato come una cosa composta

ossia come un’universalità di diritto.

→ Per quanto riguarda i rapporti con le unità periferiche:

a. Memorie ausiliare removibili → quali nastri e dischi, esse non sono né cose incorporate

né pertinenze, possono piuttosto essere considerate un’universalità di mobili (art.816 cc)

b. Memorie ausiliare non removibili → sono allora delle pertinenze (art.817 cc)

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c. Dispositivi di lettura dei supporti magnetici → possono essere di due tipi:

- Ausiliari → non incorporati ma pertinenze, in quanto hanno carattere accessorio

- Principali → sono parte integrante e necessaria dell’elaboratore.

SOFTWARE come opera dell’ingegno, come risultato di un’attività professionale di natura

intellettuale → bene immateriale→ D.Lgs. 518/92 art.1

come prodotto industriale standard, come risultato di un’attività professionale di natura

industriale o commerciale→ bene materiale → Codice del Consumo

SISTEMA INFORMATICO nella configurazione minima (cpu, organo di input e output e sistema

operativo) è considerata una cosa unitaria composta, in quanto consta di differenti elementi

aventi tutti una propria funzione ma con una finalità pratica unitaria, anche se tutti separabili li

uni dagli altri.

nella configurazione complessa (elaboratore, periferiche, s.di base e applicativo, supporti

magnetici) è considerato una universalità di mobili.

→ Per quanto riguarda i rapporti tra sistema informatico e le componenti:

a. S. di base →parte immateriale → sul piano giuridico è parte integrante, unitaria del

sistema informatico, perché senza di esso non funziona.

b. S. applicativo → si parla di rapporto pertinenziale, quale sia però la cosa al servizio

dell’altra verrà valutato di volta in volta a seconda dei casi, anche dal valore economico.

c. Unità periferiche → per organi di input e output si parla di rapporto pertinenziale.

FORME DI TUTELA GIURIDICA DEI NUOVI BENI INFORMATICI:

1. Normativa sul Diritto d’Autore → D.Lgs. 518/92 → protegge il software →

- unico requisito l’elemento creativo, senza però specificare se basti la novità in

senso soggettivo o se debba comprendere anche l’originalità, ossia la novità in

senso oggettivo.

- E’ stato inoltre introdotto un registro presso la Siae, ma la tutela si ha anche senza

la registrazione.

- Diritti: di utilizzazione economica o patrimoniali durano tutta la vita e sino al

termine del 70° anno dopo la morte dell’autore, quelli di paternità per sempre.

2. Tutela software prassi anteriore → vi erano varie tipologie:

- Deposito presso notaio del programma sorgente e della documentazione ausiliara

- Associazione italiana per la tutela del s. (ASSOFT) → depositaria del s. originale

mediante stipula di contratto di deposito, in forma di atto pubblico.

- Società italiana autori ed editori (Siae) → depositaria dietro pagamento di

compenso.

3. Normativa sulle invenzioni → D.Lgs.30/2005, Codice della proprietà Industriale (CPI) →

“ sono oggetto di brevetto industriale le invenzioni nuove che implicano un’attività

inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”. La durata della protezione

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è di 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. Requisiti per la

brevettazione sono:

- Novità estrinseca → compresa nella stato della tecnica esistente al momento del

deposito della domanda di brevetto

- Novità intrinseca → se per una persona esperta non risulta dallo stato della tecnica

- Industrialità → se il suo oggetto può essere usato e fabbricato in qualsiasi genere

di industria

- Materialità → attitudine dell’attività umana ad agire sulle forze della natura e sul

mondo fisico producendo risultati materiali.

4. Normativa sulle topografie → (per def. Pag.101) →costituiscono oggetto di tutela

industriale quelle risultanti da sforzo creativo intellettuale del loro autore che non

siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori. La

durata è di 10 anni.

NOMI A DOMINIO

Domain name → composto da :

● Top level domain → generic (gTLD): generico per settore di operatività (.com,.org)

→ country code (ccTLD): geografico per localizzazione virtuale dell’

elaboratore.

● Second level domain (SLD): il cosiddetto sito web.

Il nome a dominio può anche essere considerato come segno distintivo atipico, in quanto alla

luce della progressiva commercializzazione della rete internet l’imprenditore non si avvale di

un indirizzo internet qualsiasi ma richiede un determinato d.n. per rendere identificabili ai

navigatori i prodotti o servizi offerti dal proprio sito commerciale.

→ Per quanto riguarda l’espressione registrata essa non viene assegnata dalla Registration

Authority ma viene scelta liberamente dal richiedente.

Doppio quadro regolatorio:

Normativa statuale in materia di marchi → disciplina dei segni distintivi tipici (marchi,

ditta e insegna)→ cosiddetta Legge marchi

Disciplina regolamentare dell’indirizzo telematico, considerato sotto il profilo tecnico → la

disciplina relativa all’assegnazione dei nomi a dominio, considerato esclusivamente come

indirizzo, prima del CPI, era contenuta in atti regolamentari, Regole di Naming, di natura

pattizzia.

∟ il CPI riconosce all’art.22 – unitarietà dei segni distintivi- anche la rilevanza giuridica dei

nomi a dominio aziendale (vd pag. 118).

L’art.133 prevede che l’Autorità giudiziaria possa, a tutela del nome a dominio, disporre:

- eliminazione dell’uso del d.n. illegalmente registrato

- il trasferimento provvisorio

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→ Viene assorbita dalla disciplina normativa sui marchi, se il d.n. è segno distintivo aziendale

→ Viene assorbita dalla normativa industrialistica, se il d.n. è utilizzato quale segno distintivo →

inoltre viene applicata la normativa sulla concorrenza sleale – Art. 2598 cc- se i titolari di segni

confliggenti sono imprenditori.

Profili giuridici rilevanti:

- Tutela del diritto del marchio

- Concorrenza sleale in Internet

- Tutela per opera dell’ingegno art.100 L.Autore

REGOLE DI NAMING →regole tecniche per l’assegnazione, hanno natura giuridica, non

normativa e quindi non possono essere opposte a terzi non aderenti. L’assegnazione del n.d.

non preclude l’accertamento giudiziario della contraffazione del diritto del marchio, della

concorrenza sleale o della lesione del diritto del nome.

→ a livello nazionale → la Registration Authority (RA) è responsabile dell’assegnazione

dei d.n. all’interno del country code IT e della gestione dei registri operativi del TLD.it.

La gestione dei nomi a dominio avviene in base alle norme stabilite dai regolamenti

emanati da essa stessa → le attività della RA italiana vengono svolte dal Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR) con l’accordo dello IANA (Internet Assigned Number

Authority).

∟ Regolamenti della RA:

- Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio

- Regolamento per la risoluzione delle dispute

→ La gestione dei gTLD è affidata a Registrar accreditati presso la Internet Corporation

for Assigned Names and Numbers (ICANN)

→ a livello internazionale i profili strettamente tecnici inerenti gli indirizzi sono controllati

dalla IANA.

→ Principi delle regole di naming:

- Necessità della registrazione dei DNS → l’utilizzo di un n.d. è possibile infatti solo

previa registrazione, secondo regole internazionali previste per la registrazione stessa.

- First come, First served → il n.d. viene assegnato a chi per primo presenta la domanda

di registrazione

- Gestione delle procedure di assegnazione e mantenimento dei DNS

- Univocità del nome a dominio → univocamente riferito al marchio

- Divieto di accaparramento e cybersquatting→ attività vietata di accaparramento di

n.d. in vista di una cessione a titolo oneroso degli stessi o l’utilizzo a mala fede di

nomi corrispondenti a segni distintivi altrui

- Nomi riservati → come per comuni, province o regioni

- Divieto di prenotazione

- Appartenenza alla comunità europea

- Effettivo utilizzo del nome a dominio assegnato pena revoca

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- Revocabilità dell’assegnazione

CONTRATTO

Art.1321 cc → “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere

tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

ELEMENTI COSTITUTIVI (art.1325 cc):

→ l’accordo delle parti, ossia il reciproco consenso delle parti in ordine al rapporto

contrattuale,

→ la causa, ossia la funzione pratica del contratto, l’interesse che il contratto intende

soddisfare,

→ l’oggetto, ossia quello che le parti stabiliscono in ordine al loro rapporto, nonché la

realtà materiale e giuridica su cui ricadono gli effetti del contratto stesso,

→ la forma, ossia il mezzo attraverso il quale si manifesta la realtà contrattuale

ELEMENTI ACCIDENTALI o modalità accessorie che sono: il termine, la condizione (art.1353

ss cc), il modo, la clausola penale e la caparra → possono essere stabilite dalla legge o dagli usi

e in tal caso faranno parte della disciplina generale o particolare del rapporto integrandone il

contenuto. Oltre a questi esistono inoltre elementi naturali e possono essere stabiliti

presupposti legali.

OGGETTO DEL CONTRATTO → è l’entità sulla quale si forma l’accordo → art.1346 cc

stabilisce che esso debba essere possibile, lecito e determinato o determinabile questo è

importante perché mancando tali requisiti l'atto è nullo.

• Possibilità→ l’oggetto del contratto deve essere possibile → l’impossibilità dell’oggetto può

essere materiale e giuridica:

- è materiale, quando l’oggetto è una cosa che non esiste oppure si tratta di una

prestazione materialmente ineseguibile;

- giuridica, quando per legge è una cosa che non può formare oggetto di diritto (corpo

umano). Sono giuridicamente impossibili anche i beni che la legge dichiara inalienabili

o fuori commercio (beni demaniali).

In ogni caso si tratta della inconfigurabilità di quel bene: secondo il nostro manuale dall'oggetto

del contratto occorre distinguere quello che è il contenuto.

Molto spesso l'oggetto del contratto nei manuali viene definito come il contenuto del contratto:

noi abbiamo visto che per contenuto si intende tutto quell’insieme di clausole che vanno a

fissare il regolamento contrattuale.

• Determinatezza o Determinabilità→ l’oggetto è determinato quando è possibile ed è certa

la sua identificazione; l’oggetto è determinabile quando, con stime di mercato o con metodi

enunciati nel contratto, è possibile stimarlo e determinarlo.

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• Liceità→ l’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento

di attività contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, o quando la

prestazione dedotta in contratto è attività vietata.

L’oggetto possono essere quindi considerate le prestazioni dedotte, intese come il risultato

dedotto, quindi sono le prestazioni intese sia in senso stretto come contenuto dell’obbligazione,

cioè quello che le parti stabiliscono – oggetto diretto- sia in senso ampio come attribuzione

patrimoniale dedotta in contratto, ossia la realtà materiale o giuridica su cui cadono gli effetti

del contratto – oggetto mediato-.

CONTRATTI DI INFORMATICA

Due criteri di classificazione:

1. criterio oggettivo, fa riferimento all’oggetto del contratto che può essere un bene

informatico – hardware, software o sistema inform.- (strumenti) o servizi informatici –

computer services- (prestazioni).

2. criterio soggettivo, fa riferimento ai soggetti del contratto.

* Per quanto riguarda il primo criterio, quello oggettivo, esso può essere suddiviso in altre

sottospecie:

1. Contratti ad oggetto informatico → a sua volta ha due sottospecie:

A. Contratti di utilizzazione del computer → consistono nell’acquisizione da terzi

degli strumenti hardware e software per soddisfare le proprie necessità. Tale

categoria è ulteriormente ripartita in:

a. Contratti di hardware → possono rivestire le forme contrattuali tipiche

della vendita, della locazione, del leasing, del comodato, ma anche quelle

di figure contrattuali non regolate dal codice come l’OEM (Original

Equipement Manufacturer), ossia la compravendita di elementi di

hardware per assemblarli in nuove unità;

b. Contratti di software → possono rivestire le forme atipiche della licenza

d’uso o quelle tipiche dei contratti di sviluppo e di vendita.

B. Contratti di servizi informatici → consistono nell’acquisizione da terzi delle

prestazioni informatiche per soddisfare le proprie necessità. Ulteriormente

ripartiti in:

a. Contratti per il trattamento dati del cliente;

b. Contratti per la fruizione dei dati da parte del cliente, c. telematici in

senso ampio;

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I contratti di informatica hanno da un lato una parte contraente necessaria –contraente professionale- e dall’altro una variabile – contraente non professionale-.

c. Contratti per la fruizione di risorse informatiche di terzi (manutenzione o

personale specializzato).

2. Contratti ad esecuzione informatica → hanno una sola sottospecie ossia i contratti

telematici in senso ampio, ossia i c. di servizi aventi ad oggetto la fruizione di servizi

telematici puri, si formano in modo non telematico ma sono ad attuazione telematica.

→ Un classico esempio è quello delle e-mail, per il trasferimento della volontà; altro mezzo

tipico sono i computer services contracts (servono per acquisire prestazioni informatiche); è

tuttavia necessario distinguere il contratto che c’è a monte e grazie al quale è poi possibile

utilizzare il mezzo informatico → BANCOMAT alla base a monte c’è un contratto reale ma

l’utilizzo si ha attraverso un oggetto informatico.

3. Contratti a conclusione informatica → contratti telematici in senso stretto, quelli che si

distinguono per la particolare natura elettronica dell’atto, formatosi mediante la

comunicazione delle volontà dei contraenti attraverso computer, a formazione

telematica.

* Per quanto riguarda il criterio soggettivo, i soggetti del contratto possono interessare

rapporti tra:

a) produttori e utente finale

b) distributori e utente finale

c) società di consulenza ed assistenza ed utente finale

d) produttori

e) distributori

f) società di consulenza e assistenza

g) utenti finali

→ La parte necessaria o professionale può essere:

- il fabbricante-produttore di hardware e/o di software

- il rivenditore professionale o distributore

- il fornitore di servizi informatici

→ La parte variabile o non professionale può essere:

- il consumatore o il piccolo imprenditore → contratti con il consumatore

- il medio o grande imprenditore → contratti d’impresa

- la Pubblica Amministrazione

L’art. 1322 cc parla di autonomia contrattuale → le parti possono infatti concludere contratti

non appartenenti ad una disciplina particolare, purchè realizzino interessi meritevoli di tutela.

∟ ‘Interesse’ CAUSA, ossia la ragione pratica del contratto.

→ La causa può essere:

Tipica → quando è tipizzata dal legislatore, ossia da esso valutata come diretta a

realizzare interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

Atipica → quando non risulta riconducibile a nessun tipo di causa codificata dal

legislatore.

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→ La causa deve essere sempre presente, a pena di nullità → è infatti grazie ad essa che è

possibile qualificare un contratto, ossia assegnarlo ad una determinata tipologia contrattuale.

Vi è una contraddizione tra la nazionalità e rigidità delle leggi e l’internazionalità ed

elasticità del sistema economico → essa viene superata dal contratto atipico → esso infatti è

solo normativamente atipico, ossia non regolato dalle leggi nazionali, mentre è tipico

socialmente, poiché corrisponde a modelli contrattuali largamente praticati nel mondo degli

affari (es. leasing, factoring…).

→ L’art.31 delle preleggi stabilisce che il giudice nazionale può valutare conformi all’ordine

pubblico leggi straniere se provenienti da paesi di civiltà giuridica affine.

La tipicità o atipicità della causa si riflette nel tipo contrattuale, così abbiamo:

Contratto tipico → è il contratto legale, ossia un modello di operazione economica che si è

tradotto in un modello normativo, cioè previsto e disciplinato dalla legge;

Contratto atipico → è il contratto sociale, sviluppato cioè nella pratica degli affari ma non

regolato dalla legge. Per quanto riguarda questa tipologia la difficoltà è nell’individuarne

la disciplina applicabile. La giurisprudenza è arrivata ad individuare due tipi di contratti:

a. Contratto misto → che si ha quando:

- secondo la giurisprudenza, quando in esso concorrono gli elementi di più negozi tipici

che si fondono in un’unica causa atipica → fusione di cause.

- secondo la dottrina, quando concorrono una pluralità di cause tipiche in un unico

rapporto negoziale atipico → concorrenza di cause.

In entrambi i casi il contratto misto è inteso come contratto unico, essendo unica la causa

o la prestazione.

Le modalità con cui i contratti atipici vengono ricondotti alle discipline dei contratti tipici

sono essenzialmente:

1. Criterio dell’assorbimento → si applica la disciplina del tipo principale o prevalente;

la prevalenza deve prendere in considerazione la funzione.

2. Criterio della combinazione → si applica la disciplina specifica cui appartiene ciascun

elemento contrattuale.

3. Criterio dell’applicazione analogica → mediante l’applicazione del procedimento

analogico al contratto, consente di utilizzare norme di contratti tipici disposte per

casi simili o materie analoghe.

b. Contratti collegati → sono detti anche accessori e si hanno quando tra di essi vi è un

nesso di interdipendenza per cui un contratto non potrebbe essere concluso senza la

conclusione dell’altro. Questo collegamento può essere:

- Genetico → quando è il risultato dell’azione che un contratto esercita sulla

formazione di altro o altri negozi;

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- Volontario (o soggettivo)→ quando è il risultato di una specifica volontà delle parti

contraenti di subordinare la validità, l’efficacia o la continuazione dell’esistenza di

un contratto all’altro;

- Funzionale (o oggettivo)→ quando vi è unitarietà di funzione economica- sociale tra

i due contratti.

∟ L’interdipendenza dei rapporti può essere reciproca, ossia la sorte di ciascun

rapporto è legata a quella dell’altro, oppure unilaterale, ossia se la sorte di un

rapporto si ripercuote sull’altro ma non viceversa.

CONTRATTI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE

Essi sono:● Licenza d’uso

● Vendita

● Appalto

Il software è un codice informatico che consente alle parti hardware di eseguire determinate

operazioni → esso può essere fruito in due modi:

1. sorgente, mediante linguaggio di programmazione intellegibile all’uomo (c.d. forma

letteraria del s.);

2. oggetto, codice binario, linguaggio macchina intellegibile solo all’elaboratore.

Ulteriore classificazione del s. in base alla personalizzazione:

1. s. standard, il programma prodotto in massa per soddisfare le esigenze di ampie

categorie di consumatori, non personalizzabile per il singolo → mercato orizzontale.

2. s. personalizzato, programma prodotto per soddisfare le esigenze di particolari

categorie di utenti, solitamente soggetti professionali, personalizzabile a richiesta del

singolo utilizzatore → mercato verticale → il s. personalizzabile nella misura massima è

il s. ad hoc.

A. Licenza d’uso → espressione comune nella prassi commerciale per indicare quei contratti

atipici mediante i quali vengono trasferiti e disciplinati i diritti di uso su:

- singola copia di software, c.d. licenza singola

- ‘n’ copie di software, c.d. multi licenza

Licenza → facoltà di godere della singola riproduzione di s., non di sfruttarlo economicamente.

Quindi è la concessione del diritto di utilizzo della singola riproduzione del codice oggetto del s.

ossia del codice informatico eseguibile dal computer e non intellegibile dall’uomo.

Il licenziatario non acquista la proprietà del s., che rimane di proprietà esclusiva del licenziante,

ma acquista soltanto il diritto di usare la singola riproduzione del s. oggetto del contratto.

La dottrina tende a ricondurre il contratto atipico di licenza d’uso al contratto tipico di locazione

(art.1571 cc) il cui oggetto è costituito dal diritto di godimento:

- su un bene immobile o mobile

- per un tempo determinato

- a fronte di un corrispettivo periodico detto canone.

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∟ Hanno però alcune differenze:

- la licenza è normalmente a tempo indeterminato, mentre la locazione prevede

massimo trenta anni, ma vista la rapida obsolescenza dei beni informatici questa

risulta più che sufficiente.

Il contenuto negoziale della licenza d’uso è integrato dal D.Lgs 518/92, secondo il quale

l’autore o titolare di diritti di utilizzazione ha il diritto di effettuare:

- riproduzione del s.

- traduzione, adattamento o trasformazione.

- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico.

Mentre l’utilizzatore può:

- riprodurre, tradurre o trasformare il s. solo se necessario per l’uso

- effettuare una copia di riserva, se necessaria per l’uso

- osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma.

Licenza di software → clausole più significative:

a. Clausola di riserva di proprietà del software → la proprietà del s. rimane al licenziante ed

al licenziatario è vietato distribuirli al pubblico, ossia di consentire l’uso a terzi anche a

titolo gratuito.

b. Clausola di utilizzo del software → il D.Lgs 518/92 è molto restrittivo, permettendo infatti

soltanto al titolare del s. la riproduzione, anche parziale.

c. Clausola di back-up → il contratto non può impedire al licenziatario di fare una copia del

s. qualora l’utilizzo lo richieda.

Licenza d’uso di s. “a strappo” (c.d. “shrink-wrap”) → è basato sul comportamento di

apertura della confezione contenente il supporto materiale su cui è registrato il s.

→ Le clausole vessatorie devono essere approvate espressamente per iscritto, a pena

d’inefficacia.

B. Vendita del software → lo schema negoziale della vendita, art.1470 cc, può essere

utilizzato per trasferire un diritto di godimento limitato rispetto al diritto di proprietà. La

licenza di uso di s. standard non potrà che essere qualificata come vendita della proprietà

tout court, ciò è giustificato da:

- il compenso non ha natura periodica come un canone di utilizzo, ma è in un’unica

soluzione come nella vendita;

- la durata indeterminata della licenza d’uso la rende più simile alla vendita più che

alla locazione

La licenza d’uso non è però sempre attratta dalla disciplina della vendita; essa infatti continua

ad essere applicabile alla licenza d’uso negoziata tra le parti e sottoscritta dalle parti.

I requisiti per concludere una licenza d’uso, e non una vendita sono:

- la conoscibilità preventiva del contenuto negoziale

- la sottoscrizione della licenza

- la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie nei contratti BtB

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- la negoziazione della clausola abusiva nei contratti BtC

C. Appalto → Il contratto di sviluppo del s. ha per oggetto lo studio e la realizzazione di un s.

personalizzato. Il programma da realizzare è descritto da specifiche tecniche e funzionali

allegate al contratto nel c.d. capitolato tecnico, questo definisce quindi l’oggetto del

contratto ed è un parametro essenziale per la verifica dell’adempimento da parte dello

sviluppatore del s.

Disciplina applicabile:

- per la Software House lo schema negoziale del contratto di appalto – art.1655 cc;

- per il singolo programmatore vi sono:

→ il contratto d’opera manuale (piccola impresa)- art.2222 cc

→ il contratto d’opera intellettuale (libero professionista) – art.2229 cc

A questi corrispondono diversi regimi di responsabilità:

- per appalto e opera manuale → l’appaltatore si obbliga a realizzare il risultato definito

dal contratto, obbligazione di risultato,

- per l’opera intellettuale, il professionista si obbliga ad impiegare ogni mezzo idoneo a

realizzare il risultato, obbligazione di mezzi.

→ PROPRIETA’:

- se il contratto viene qualificato come contratto d’opera d’appalto –art.1665cc- essa

spetta al committente + regole di attribuzione del diritto di autore → verrà

determinato dall’interprete

- si ha contitolarità se non vi è una specifica previsione contrattuale che ne determini la

proprietà o in assenza di indizi,

- è esclusiva del committente se il s. sviluppato ad hoc è legato alla tecnologia

dell’impresa del committente o se esso abbia un interesse concorrenziale allo

sfruttamento del s.

CONTRATTO VIRTUALE

Costituisce una sottospecie dei contratti a conclusione telematica, ossia quei contratti stipulati

mediante l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche.

Contratto virtuale: → in senso ampio può essere inteso quel contratto concluso tramite e-mail o

altri dispositivi similari di mera trasmissione del messaggio a contenuto negoziale.

→ in senso stretto è quello concluso utilizzando lo specifico servizio world wide web di internet,

mediante la pressione del tasto negoziale virtuale.

Per quanto riguarda i SOGGETTI si possono distinguere varie tipologie di contratto:

a. contratti virtuali di impresa – BtB;

b. contratti virtuali con i consumatori – BtC;

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quelli rilevanti per noi

Page 14: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

c. contratti virtuali tra i consumatori – CtC;

d. contratti virtuali tra Pubblica Amministrazione e imprese – c.d. e-procurement.

Nel primo caso la persona fisica o giuridica è soggetto economico professionale, nel secondo è

non professionale, ossia consumatore.

TUTELA:

- Per quanto riguarda il consumatore si applica la tutela sostanziale, in base alla quale si

considerano: → presunte abusive, fatta salva la prova di negoziazione con il

consumatore, una serie di clausole - c.d. Gray list- aventi per effetto quello di alterare

l’equilibrio dei diritti e degli obblighi del contratto a danno del consumatore; →

abusive quelle clausole – c.d. Black list – che pur oggetto di trattativa individuale

limitino la responsabilità del professionista, limitino le azioni del consumatore in caso

di inadempimento, prevedono l’adesione del c. a clausole che non conosce.

- Per quanto riguarda il professionista si applica la tutela formale per la quale devono

essere approvate per iscritto le clausole vessatorie e viene annulata qualsiasi clausola

che limiti la responsabilità per dolo o colpa grave.

Tendenziale indifferenza rispetto all’identità dell’oblato → l’accettante, il consumatore.

Indifferenza rispetto all’oggetto mediato e immediato del contratto → in questo senso il

contratto virtuale non ha peculiarità perché può essere utilizzato sia per lo scambio di beni che

di servizi.

Contratto tendenzialmente internazionale → ossia un rapporto contrattuale non destinato ad

esaurirsi all’interno di un solo ordinamento statuale.

→ Convenzione di Roma -1980- conferisce libertà di scelta rispetto alla legge applicabile.

FORMA generalmente caratterizzato dall’utilizzo della forma telematica resa disponibile dal

substrato tecnologico.

L’insieme delle forme informatiche rese disponibili tramite internet sono definite forma atipica,

in contrapposizione alle forme telematiche tipizzate dall’ordinamento giuridico → ossia

documenti informatici privi di sottoscrizione → si parla di crisi della sottoscrizione e di

predominio del testo grafico, ossia il c.d. aformalismo negoziale dei rapporti economici d’affari

che si contrappone al formalismo del codice civile.

Fino alle modifiche del 2000 e 2002 il contratto virtuale poteva essere a forma telematica:

- atipica, contratto concluso mediante tasto negoziale virtuale, nei casi di libertà di

forma;

- tipica, contratto concluso con firma digitale, nei casi di forma necessaria previsti dalla

legge.

→ Contratto virtuale in senso ampio → forma → e-mail e qualsiasi altro mezzo di comun. a

distanza di internet.

→ Contratto virtuale in senso stretto come:

a. struttura contrattuale a forma telematica atipica unilateralmente predisposta

14

Page 15: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

→ La digitazione dei numeri di carta di credito e il loro invio all’offerente varrebbe quale

forma necessaria della volontà impegnativa delle parti, assumendo contestualmente il

significato di inizio dell’esecuzione del contratto e di vero e proprio atto solutorio.

b. Struttura contrattuale tendenzialmente forte

Profili procedimentali → in questo ambito il c.v. può essere classificato come:

a. Oggettivo, poiché al centro del rapporto vi è l’oggetto, la cosa di interesse.

b. Non negoziato, in quanto vi è assenza di dialogo e di trattative.

c. Offerta al pubblico, è infatti una proposta contrattuale caratterizzata dal fatto di essere

indeterminata, ossia rivolta ad una categoria indeterminata di soggetti.

d. Contratto inter absentes, realizzato tra soggetti non presenti, mediante l’utilizzo della

rete internet. Si perfeziona quindi senza la simultanea presenza fisica delle parti.

e. A distanza , realizzato attraverso l’utilizzo di tecniche di comun. a distanza fino alla

conclusione del contratto.

f. Asimmetrico, caratterizzato cioè da asimmetrie di potere contrattuale tra le parti.

LE FORME INFORMATICHE TELEMATICHE

Contratti → principio di libertà di forma → il consenso delle parti può essere manifestato con

qualsiasi mezzo idoneo, basta che il consenso sia manifestato attraverso un accordo, non

occorre infatti la firma autografa.

È procedimento formativo ricorrente su internet l’adesione all’offerta telematica mediante

pressione del tasto negoziale virtuale.

La forma del contratto: - in senso ampio indica l’’aspetto dell’atto’

- in senso stretto indica la modalità legalmente imposta per non incorrere in problemi di

validità e di efficacia.

L’analisi della forma si concentra sull’art.1325 cc che dispone sia sui contratti formali che

amorfi. In base alla forma si possono distinguere due tipologie di contratti:

a. a struttura debole → sono i contratti definiti dalla combinazione di accordo, causa e

oggetto –contratto amorfo-.

b. a struttura forte → definiti dalla combinazione di accordo, causa, oggetto e forma.

Le funzioni principali della forma necessaria consistono:

- nel richiamare l’attenzione dell’autore dell’atto sulla portata e sulle conseguenze

giuridiche che ne conseguono,

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dell’accettazione –previo accesso al sito web e compilazione di un modulo di ordine elettronico- mediante pressione del tasto negoziale virtuale.

Poiché predisposta dal soggetto economicamente più forte, quello professionale → forma necessaria per l’accettazione art.1326 cc.

forte non per legge, ma per scelta del proponente; è il soggetto forte a scegliere la forma che l’oblato deve utilizzare.

Ciò non vale per il contratto virtuale in generale → in questo caso si parla di contratto amorfo, ossia indifferente al profilo formale.

Page 16: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

- nel conferire certezza negoziale alle parti

- nel consentire la pubblicità dell’atto per renderlo opponibile a terzi.

Il tema della forma vincolata può riguardare aspetti differenti:

- la forma ad substantiam, per la validità dell’atto,

- la forma protettiva informativa per la validità dell’atto nella contrattazione

asimmetrica, in particolare con i consumatori,

- la forma ad probationem, ossia per la prova dell’atto,

- la forma ad regularitatem, ossia per eterogenei fini diversi dalla validità, come

pubblicitari, fiscali o di antiriciclaggio,

- la forma vincolata per scelta volontaria delle parti

Il difetto della forma legale comporta l’invalidità dell’atto: i casi di forma scritta richiesta sono

previsti dall’art.1350 cc.

→ DOCUMENTO =l’entità materiale capace di rappresentare un fatto attraverso la percezione

di segni incorporati in essa = la prova.

→ DOCUMENTAZIONE = l’attività, il fare a seguito del quale la cosa diviene segnata = la forma.

→ SOTTOSCRIZIONE = parte essenziale della scrittura privata → ha tre funzioni:

a. funzione indicativa → permette di individuare e verificare l’autore del documento;

b. funzione dichiarativa → assunzione di paternità del documento da parte dell’autore dello

stesso

c. funzione probatoria → dell’autenticità del documento.

La sottoscrizione dovrà quindi essere:

a. autografa

b. nominativa → nome e cognome dell’autore

c. leggibile

d. non riproducibile

→ INTERVENTI NORMATIVI TRA 1997 E 2006

1. D.P.R. 513/97 → c.d. Legge Bassanini → l’Italia è uno dei primi paesi al mondo a

disciplinare la firma digitale.

→ Definisce i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione

→ Definisce ‘documento informatico’ → regole tecniche

→ Art. 7 e 8 parlano di ‘chiave privata’, ‘chiave pubblica’ e ‘certificazione’.

2. D.P.R. 445/2000 → TUDA= Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa

→ Idea del legislatore di armonizzare tutta la normativa in ambito di documento digitale

→ Inserisce il documento informatico tra i documenti della Pubblica Amministrazione

→ Art.1 inserisce il concetto tipico di Firma Digitale, molto specifico.

3. D.Lgs 10/2002 → per Direttiva Ce 99/93

→ Nuovo TUDA

→ Rende il concetto ‘atipico’, inserendo la categoria di firme elettroniche →

Macrocategorie:

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Page 17: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

a) Firma elettronica debole → l’insieme di dati in forma elettronica, allegati

oppure connessi sotto forma di associazione logica ad altri dati

elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

→ è equiparata alla forma scritta, ma non del tutto, valutabile dal giudice.

b) Firma elettronica avanzata → ottenuta attraverso una procedura

informatica che garantisce una connessione univoca al firmatario e la

sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può

avere un controllo esclusivo;

→ è una categoria aperta per l’evoluzione tecnologica;

→ equiparata alla forma scritta.

c) Firma elettronica avanzata qualificata → quando è basata su un

certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo di firma

sicura → è compresa la firma digitale.

→ è pienamente equiparata alla forma scritta.

L’Art.1-n definisce la ‘firma digitale’ come il risultato della procedura informatica –

validazione- basata su di un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una

privata, che permette al sottoscrittore e al destinatario di rendere manifesta o di verificare la

provenienza e l’integrità di un doc. informatico.

In base al nuovo Tuda il consenso poteva pertanto essere prestato non solo attraverso la

forma telematica tipica delle f.e. avanzate ma anche attraverso quella atipica delle f.e. deboli.

Queste ultime però non sono idonee a soddisfare i tre requisiti di funzione indicativa,

dichiarativa e probatoria.

4. D.Lgs 82/2005 → CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale)→ un codice è un tentativo

di dare un’amministrazione organica ad un dato argomento → attuazione della legge

229/2003 per il riassetto delle norme in materia di società dell’informazione.

Modifiche introdotte:

Coordinamento della normativa con il diritto comune → solo le f.e.a. qualificate

equiparate all’efficacia della forma scritta

Firma riconducibile solo al titolare salvo prova contraria

Rilevanza di qualsiasi documento informatico indipendentemente dalla

sottoscrizione con f.e.

5. D.Lgs 159/2006 → Nuovo CAD

Riformulazione del principio di rilevanza giuridica del doc. informatico

Libera valutazione dell’efficacia formale del doc. sottoscritto con f.e. debole da

parte dell’Autorità Giudiziaria.

TASTO NEGOZIALE VIRTUALE →la sua efficacia giuridica è diversa nei contratti tra

imprenditori o con i consumatori.

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Page 18: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

Vi sono dei limiti comuni: ● limite generale di natura formale, in quanto non soddisfa i requisiti

di forma;

● limite generale di natura sostanziale posto dall’art.1229 cc che stabilisce la nullità di

qualunque clausola che, pur essendo stata approvata per iscritto, limiti preventivamente la

responsabilità del debitore per dolo o colpa grave;

● principio della conoscibilità, per il quale le condizioni generali deve poter essere conosciute

dal consumatore prima della pressione del t.n.v., tramite apposito link o scrolling:

- per i contratti tra imprenditori, se vi sono clausole vessatorie si dovrà ricorrere alla

firma digitale

- per i contratti con i consumatori, l’approvazione non escluderà le censure di abusività.

VALIDAZIONE di un documento informatico con CHIAVI ASIMMETRICHE, vi sono delle

possibilità di cifratura:

a. con CHIAVE PUBBLICA del DESTINATARIO → garantisce segretezza, ma non provenienza e

integrità;

b. con CHIAVE PRIVATA del SOTTOSCRITTORE → garantisce provenienza e integrità, ma non

segretezza, perché tutti possono leggerlo con la chiave pubblica nel CAD tale metodo è

equivalente alla sottoscrizione autografa.

c. ENTRAMBI → riesce ad evitare i difetti di entrambi.

FORME PER LA PROVA → Nel Tuda vi erano quattro possibilità (doc. informatico privo di f.e.,

con f.e. debole, o avanzata o avanzata qualificata), mentre nel CAD ci sono tre possibilità:

a. privo di firma → efficacia prevista dal diritto comune per le riproduzioni meccaniche;

costituisce piena prova dei fatti se colui contro il quale viene utilizzato non ne disconosce

la conformità ai fatti o alle cose, se tale disconoscimento non avviene verrà lasciato alla

libera valutazione del giudice.

b. f.e. debole → libera valutazione caso per caso dal giudice

c. firma digitale o f.e. qualificata → stessi effetti della scrittura privata di diritto comune,

ossia efficacia di forma scritta.

IL TASTO NEGOZIALE VIRTUALE

La pressione del TNV è una manifestazione della volontà, che può essere di due tipologie:

- espressa → significazione per simboli

- tacita → significazione per segnali

La comunicazione telematica costituisce un modello comunicazionale per simboli e per segnali.

[Cap.2e3 parla di licenza a strappo ‘schrinkwrap’ che sarebbe la versione offline e di licenza

‘clickwrap’ che ne è la versione online]

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Page 19: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

La pressione del TNV può essere considerato giuridicamente rilevante e vincolante entro alcuni

limiti e ad alcune condizioni.

→ Limiti: ● di natura formale, in quanto non risponde ai requisiti di forma richiesti dalla legge;

∟ può essere assimilato alla F.e debole →non identifica il soggetto che la utilizza

● deriva dall’esito di verifica di compatibilità con la disciplina sulle clausole vessatorie;

● limite generale di natura sostanziale su clausole che limitino la responsabilità per

dolo o colpa grave;

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO VIRTUALE

Per la conclusione del contratto ci possono essere:

a. fasi necessarie → proposta + accettazione

b. fasi eventuali → contratti preliminari e/o trattative

Alla conclusione del contratto si può anche arrivare a seguito di.

c. procedimenti speciali di formazione – art.1333 cc → accettazione tacita o non necessaria

- art.1327cc → accettazione sostituita dall’inizio della negoziazione

d. contratto predisposto → accettazione sostituita dall’adesione, atto di natura non negoziale

Ai procedimenti formativi tipici si affiancano quelli atipici, per i quali elemento necessario e

sufficiente è il principio dell’accordo.

Esso è elemento necessario per tre motivi:

1. per l’esistenza del contratto

2. per la validità del contratto

3. per la conclusione del contratto

La semplificazione dell’accordo incontra il limite della necessaria presenza di esso, infatti

l’accordo è anche elemento sufficiente.

La sufficienza dell’accordo protegge l’interesse delle parti a poter contare sull’esistenza certa

di vincoli desiderati in tutti i casi che la legge qualifica come accordo.

L’accordo può avere procedimenti formativi diversi:

a. Proc. Forti o aggravati → accordo= volontà delle parti + quid plus (forma, consegna)

b. Proc. Deboli o semplificati → sufficienza del solo accordo tra le parti

Gli schemi legali di semplificazione possono essere classificati in varie tipologie a seconda della

modalità di conseguimento dell’ accordo= proposta +accettazione recettizia, tramite:

- accettazione superflua → facendo cioè meno dell’accettazione recettizia

- accettazione sicura → rendendo irrevocabile la proposta

- accettazione facile → rendendo vincolante il contenuto negoziale senza che l’oblato

abbia partecipato tramite trattative

Ci sono tre modi in cui può essere utilizzato il computer in relazione ai contratti:

1. come trasmissione della volontà → non fanno parte i c. a conclusione info., ma

esclusivamente i contratti ad esecuzione informatica.

19

Page 20: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

2. come mezzo di offerta → vetrina virtuale, offerta al pubblico

3. come mezzo di integrazione della volontà contrattuale

CONTRATTO → art.1326 concerne la forma di una PROPOSTA cui corrisponde o un’

ACCETTAZIONE o una CONTROPROPOSTA, che ribalta i modi facendo diventare l’accettante il

proponente e viceversa.

→ art.1327 prevede il caso in cui ci può essere commistione tra fase formativa e fase esecutiva

del contratto (NB. Secondo il cc le parti possono stabilire autonomamente la forma del

contratto, ma nel caso di internet essa è scelta solo da una parte).

ACQUISTO POINT AND CLICK→ il sito è una vetrina virtuale per cui vale il principio dell’offerta al

pubblico, cioè una offerta fatta alla generalità dei contraenti.

Nb. → molto spesso su internet manca il prezzo nella prima schermata come nel caso del

biglietto del treno che varia da un tot a un tot→ in questo caso si parla di invito ad offrire o a

proporre, si tratta cioè di una proposta non completa, e dal momento che ci clicco divento un

proponente che sceglie la propria offerta da fare, quindi i ruoli si invertono.

Tuttavia entrambe le offerte si caratterizzano per il fatto che da una parte si ha una proposta e

dall’altra un consumatore, per cui siamo nei contratti.

→ ASIMMETRIA INFORMATIVA → il professionista ha sicuramente maggior conoscenza del

mercato e assoluta conoscenza del prodotto in vendita, in quanto è un contratto predefinito o

standardizzato.

→ Anche se c’è la scelta su più prodotti, non c’è mai la scelta su più contratti, magari possono

avere l’accesso a contratti diversi (vd caso treno) ma si tratta sempre di contratti predefiniti

non c’è possibilità di trattare.

L’offerta virtuale veicolata tramite world wide web ha alcune caratteristiche:

1. presenta i caratteri giuridici dell’offerta al pubblico o dell’invito a proporre

2. risulta essere in parte dichiarativamente predisposta

3. in parte materialmente predisposta

4. è indeterminata, in incertas personas, ossia rivolta ad una categoria

indeterminata di soggetti

5. caratterizzata dalla ripetibilità della prestazione

L’offerta virtuale vale quindi come proposta e il contratto si reputa concluso nel momento in

cui un soggetto pubblico accetti l’offerta

QUANDO HO CONCLUSO IL CONTRATTO? In teoria dopo l’ultimo click, quando il proponente

ha l’obbligo di inviare per iscritto tutte le info riguardanti il contratto, magari durante la varie

fasi non le avesse colte (ricevuta dell’ordine) → a questo punto il consumatore è vincolato e

anche qualora ritenesse svantaggioso il contratto non può più tornare indietro.

Ricevuta dell’ordine → deve contenere il riepilogo delle condizioni generali e particolari

applicabili al contratto, informazioni relative alle caratteristiche del bene o servizio, indicazione

20

Page 21: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, informazioni sul diritto di recesso e sui costi di

consegna e tributi.

TEMPO DI CONCLUSIONE → potrà essere individuato nel momento in cui la dichiarazione

telematica dell’oblato giunge all’indirizzo virtuale del proponente;

LUOGO DI CONCLUSIONE → lo spazio ove è situato il server del provider che fornisce il

servizio di posta elettronica o il c.d. housing o hosting del sito web più vicino alla sede di affari

dell’operatore commerciale.

→ RECETTIZIETA’ dell’offerta→ dipende dal momento in cui l’offerta si ritiene perfezionata, per

cui sembra preferibile il momento in cui la proposta è stata pubblicizzata, come ad esempio nel

momento della pubblicazione in un sito web.

NB. Nel caso dell’invito a proporre si parlerà di conclusione del contratto nel momento in cui il

proponente riceverà notizia dell’accettazione da parte del titolare del sito.

Nell’ambito dei contratti virtuali vi sono alcune modalità di conclusione dell’accordo atipiche

maggiormente diffuse, come la pressione del TNV, oppure TNV + invio dei numeri di carta di

credito.

Inoltre l’art.1327 cc regola uno schema di conclusione che non prevede il dialogo tra le parti,

ossia quello che si ottiene mediante inizio dell’esecuzione → tale procedimento viene definito

accordo leggero = accordo=proposta+inizio esecuzione.

NB. Secondo la disciplina anche l’invio dei numeri di carta può essere considerata come inizio

dell’esecuzione, in quanto il proponente si trova nella posizione di poter dare immediata

esecuzione al contratto, in quanto i numeri di carta lo legittimano a riscuotere la somma →

quindi accordo=proposta + inizio esecuzione mediante digitazione dati carta di credito.

Art.1335 cc → presunzione di conoscenza o meglio di conoscibilità quando una dichiarazione

giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa

nell’impossibilità di averne notizia (deve essere un impossibilità di tipo oggettivo, dipendente

unicamente da difetti del sistema di comunicazione utilizzato)→art. importante perché

equipara l’indirizzo virtuale a quello reale→ equiparazione è stabilita dall’art. 45 del CAD.

∟ tale art. introduce un ulteriore presunzione quella di ricezione del documento informatico

contenente una dichiarazione negoziale.

Il contratto virtuale si conclude quindi all’indirizzo virtuale del proponente dove perviene

l’accettazione telematica, mentre nel caso di un’attività commerciale o professionale la

localizzazione sarà la stessa della sede dell’attività

Il contratto virtuale si conclude quando chi ha fatto la proposta è a conoscenza

dell’accettazione dell’altra parte, ossia la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario,

l’indirizzo virtuale → ossia nel momento della registrazione del messaggio nello spazio virtuale

di memoria elettronica del server di proprietà o del provider fornitore dei servizi de accesso

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Page 22: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

STATUS DEI CONTRAENTI

CONSUMATORE → art.3.1 CdC → la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

PROFESSIONISTA → art.3.1 CdC → persona fisica o giuridica, pubblica o privata che opera

nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale.

CONTRATTI BTC il sistema delle clausole abusive → portano equilibrio normativo → due

forme di tutela: sostanziale (gray list e black list) e formale (per BtB).

Art. 128 e ss CdC → riguarda le garanzie per la vendita di beni di consumo

- ambito soggettivo di applicazione → se uno dei due è consumatore

- ambito oggettivo → sono inclusi tutti i beni tranne: beni oggetto di vendita forzata o

con altra modalità stabilita dall’autorità giudiziaria, acqua e gas, se non confezionati e

energia elettrica;

- contenuto della garanzia → il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni

conformi al contratto di vendita (vd pg 369).

- il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità → in caso di difetto il

consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o sostituirlo oppure chiedere

riduzione del prezzo o rescissione del contratto

- la garanzia si estende fino a due anni dalla consegna del bene, per avvalersene il c.

deve denunciare il difetto entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto

- NB. La normativa ha carattere imperativo, non può cioè in alcun modo essere

revocata.

Art. 35 CdC → le clausole del contratto devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

Non si parla necessariamente di forma scritta, ma essa diviene necessaria per:

- organizzazione di diritti di godimento ripartito di beni immobili, ‘multiproprietà’

- servizi turistici, ‘pacchetti turistici’

- operazioni e servizi bancari e finanziari

La tutela del consumatore è stata rafforzata dal D.Lgs 185/99 → recepimento della Direttiva Ce

97/7 → sostituito dagli Art. 50 – 67 C.d.C:

→ Art. 50 C.d.C → definisce il contratto a distanza e la tecnica di comunicazione a distanza

La tutela del c. si ha attraverso equilibrio informativo e diritto di recesso.

A. Profilo informativo il fornitore di beni o servizi prima della conclusione del contratto deve

rendere al consumatore alcune informazioni come identità del fornitore, indirizzo reale,

caratteristiche e prezzo del bene, della consegna… (vd pg 374-5) → tali informazioni dovranno

essere approvate per iscritto o con supporto duraturo ed inoltre il c. dovrà essere ulteriormente

informato circa condizioni e modalità del diritto di recesso, indirizzo geografico della sede a cui

presentare reclami, info. per assistenza e garanzie commerciali, condizioni di recesso → in caso

22

Page 23: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

di operatore commerciale queste info. dovranno essere sulla stessa pagina dell’offerta,

altrimenti ci saranno solo le info. generali e diritto di recesso e il resto su link.

Art.60 C.d.C. → richiamo applicabilità normativa speciale

B. Diritto di recesso Art.64 C.d.C. → il c. ha diritto di recedere a qualsiasi tipo di

contratto a distanza senza penalità e senza specificarne il motivo entro 10gg lavorativi per i

beni dal giorno del ricevimento e per i servizi dalla conclusione del contratto;

→ oppure entro 90gg se il fornitore non ha soddisfatto gli obblighi di cui art.52 e 53;

→ il diritto è escluso per prodotti audiovisivi o software informatici sigillati o altri casi

elencati all’art.55

→ Foro competente – art.63 – residenza o domicilio del consumatore se ubicati nel territorio

dello stato.

Obblighi accessori introdotti dal D.Lgs 70/2003:

- Art. 13 → inoltro dell’ordine, valgono le regole generali della conclusione del contratto

→ obbligo al prestatore della ricevuta dell’ordine

→ presunzione di conoscenza dell’ordine e della ricevuta (vd pg 335)

- Art.12 → elenco di alcune informazioni da fornire (vd pg 379)

→ le clausole e le condizioni generali devono essere a disposizione del c. con modalità

che gli consentano la riproduzione e la memorizzazione

In violazione di tali disposizioni sono previste due tipologie di sanzioni:

1. Amministrative → prevista una sanzione per violazione dell’obbligo informativo, ma

non per dell’obbligo di invio di ricevuta;

2. Negoziali → le violazione dell’obbligo di informazione sono tutelati dalla clausola

generale di buona fede e correttezza delle parti, art.1337 cc, e dai rimedi di nullità,

risarcimento, annullamento e risoluzione del contratto.

FORME DI PROTEZIONE→ forme con funzione di tutela del contraente debole:

- forma informativa → forme previste per il soddisfacimento degli obblighi informativi

nella contrattazione asimmetrica;

- forma procedimentale →forme previste per l’esteriorizzazione di una fattispecie

procedimentale.

NB. Forma informativa e documentazione dell’obbligo non devono essere confusi:

- Forma informativa → ricorre quando l’obbligo informativo viene soddisfatto incidendo

direttamente sul contenuto informativo minimo necessario del contratto. La protezione

di questo obbligo viene soddisfatto con l’utilizzo della forma scritta o della firma

digitale o f.e avanzate qualificate. → essa è necessaria per contratti bancari e

finanziari, pacchetti turistici e multiproprietà

- La mera documentazione dell’obbligo informativo → ricorre quando non vi è

interferenza con la forma del contratto; l’obbligo di info. attiene alla fase esecutiva.

Esso non richiede per essere assolto l’utilizzo della forma scritta, essendo sufficiente il

documento scritto e non sottoscritto.

∟ Quadro normativo:

23

Page 24: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

A. Art. 47 C.d.C. → impone al fornitore l’obbligo di informare per iscritto il c. del diritto di

recesso → in questo caso si ha solo documentazione dell’obbligo

B. Art. 52 e 53 C.d.C → definiscono un obbligo informativo dal contenuto inderogabile, in

due fasi: a. prima della conclusione del contratto → fase precontrattuale con libertà del

mezzo espressivo, con funzione di protezione della corretta formazione del consenso

negoziale; vincolata alla capacità del mezzo di trasmettere le info. in modo chiaro e

comprensibile;

b. prima o al momento dell’esecuzione del contratto → fase informativa contrattuale

esecutiva del contratto già concluso. La forma è vincolata per iscritto o su altro supporto

duraturo.

C. Art.12 D.Lgs 70/2003 → obbligo di fornire in modo chiaro e comprensibile prima

dell’inoltro dell’ordine informazioni tipizzate.

NB. Il semplice documento informatico privo di firma elettronica può ben assolvere gli obblighi

di documentazione delle informative precontrattuali, ma non anche gli obblighi di forma

informativa del contratto, obblighi di forma-contenuto che possono essere soddisfatti con

l’utilizzo della firma digitale e delle altre f.e. qualificate.

RISERVATEZZA INFORMATICA E TUTELA DATI PERSONALI

Con il commercio elettronico si è posto il problema della riservatezza informatica→ ossia della

tutela dei dati personali trasmessi mediante internet.

∟ Principi generali → L.675/96 → sostituita dal D.Lgs 196/2003, c.d. Codice in materia di

protezione di dati personali.

Gli obblighi informativi minimi a favore dell’interessato del trattamento riguardano: identità,

indirizzo fisico ed elettronico del titolare/responsabile del trattamento, finalità, modalità, durata

del trattamento, misure di sicurezza adottate, natura facoltativa o obbligatoria delle

informazioni richieste, diritti dell’interessato ….

Tali obblighi devono essere soddisfatti con modalità trasparente, ossia fornite

interattivamente e apparire sullo schermo del computer dell’interessato.

Principi del codice:

1. principio di liceità e trasparenza → art.11

2. principio dell’informativa dell’interessato → art.13

3. principio del consenso dell’interessato → art.23

4. principio della notificazione del trattamento dei dati personali al Garante da parte del

titolare → art.37

5. principio di sicurezza → art.31

6. principio di necessità del trattamento dei dati → art.3

Per quanto riguarda il principio di sicurezza (5) il soggetto professionale deve adottare una

serie di misure tecniche atte a garantire due tipi di sicurezza:

24

Page 25: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

A. sicurezza nel sistema → essa deve soddisfare quattro esigenze, che sono:

- integrità → certezza che l’info. scambiata non sia stata manipolata da soggetti diversi

dall’emittente

- autenticità → garanzia dell’identità dell’autore dell’info.

- accessibilità → capacità di regolamentare l’accesso alle info. contenute

- confidenzialità → garantire che l’info. scambiata sia disponibile solo a coloro che hanno

diritto di accedervi

B. sicurezza del sistema → deve garantire il flusso regolare delle info., la continuità

dell’accesso e la circolazione dei prodotti e servizi a contenuto informativo.

La mancata osservanza di misure di sicurezza costituisce reato sia dal punto di vista civile che

penale. Sotto il profilo civile il titolare ed il responsabile del sistema informatico utilizzato per

fornire accesso alla rete in caso di omessa adozione di sistemi di sicurezza sono tenuti al

risarcimento dei danni causati → art.33 e 36 del D.Lgs 196/03 prevedono delle misure minime

da adottare.

→ Autodeterminazione informativa→ adozione di forma-procedimento di garanzia per il

consenso → art.23 D.Lgs 196/03:

- il trattamento di dati personali da parte di privati o enti pubblici economici è ammesso

solo con il consenso espresso dell’interessato

- il consenso può riguardare l’intero trattamento o soltanto una o più operazioni dello

stesso

- il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente, in forma specifica e

documentata per iscritto

A. Dati comuni:

- l’informativa potrà essere scritta oppure orale

- consenso dell’interessato documentato per iscritto

B. Dati sensibili → dati che possono rivelare l’origine razziale o etnica, convinzioni religiose

o filosofiche, preferenze sessuali o politiche…:

- informativa scritta oppure orale

- consenso in forma scritta dell’interessato

- previa autorizzazione del garante

Problema della raccolta invisibile dei dati on-line: Cookie → contenitore di info. di carattere

commerciale che viene inviato, attraverso il browser, dal server del sito web che si sta

visitando alla memoria interna del computer utilizzato per la navigazione → esamina la storia di

navigazione dell’utente e quindi anche gusti e preferenze, dando la possibilità di calibrare la

navigazione in funzione dei consumi e degli interessi manifestati. → Tale strumento è lecito se

non identifica il navigatore e quindi non associa il profilo tracciato ad uno specifico soggetto.

→ Lo strumento migliore di tutela del navigatore è l’autotutela informatica, quindi l’utilizzo

avanzato di browser di navigazione in grado di segnalare i cookies.

Il monitoraggio attraverso cookies permette la ‘profilazione’ del consumatore → il garante ha

quindi imposto ‘Informativa’ e consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato.

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Page 26: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

Controllo da parte dei fornitori di accesso alla rete:

→ Codice di autoregolamentazione per i servizi internet:

- art.4a → principio di identificabilità di tutti i soggetti e la possibilità del soggetto di

restare anonimo nell’utilizzo della rete a tutela della propria riservatezza;

- art.5 → i soggetti devono fornire i propri dati personali a chi fornisca loro accesso. I

fornitori devono registrare i dati per renderli eventualmente disponibili all’autorità

giudiziaria.

→ Codice di deontologia e di buona condotta per i servizi telematici → art.6 → pone a carico del

fornitore di accesso l’onere di mantenere un registro elettronico, cd Data Log, attraverso il

quale si possano identificare gli utenti che hanno accesso al sistema e che diffondono o

distribuiscono contenuti.

La prassi di conservazione del registro soddisfa oltre che finalità tecniche di controllo

dell’efficienza del sistema anche:

* finalità di tutela contrattuale → potendo essere utilizzato per dimostrare la durata

degli accessi al servizio internet e la correttezza degli importi addebitati

* finalità di tutela extra-contrattuale → potendo essere utilizzato su richiesta

dell’autorità giudiziaria per verificare eventuali illeciti civili e penali da parte degli

utenti.

→ D.Lgs 196/2003 → pone alcune limitazioni all’utilizzo di detto registro, che contiene anche

dati sensibili:

a. informativa privacy all’interessato da parte del provider, oralmente o per iscritto

sull’esistenza del registro, sulla natura dei dati registrati, sulle finalità, sulla durata e sulle

modalità di trattamento;

b. consenso al trattamento da parte dell’interessato

c. notifica al Garante preventivamente al trattamento dei dati e dovrà anche richiedere

autorizzazione per il trattamento di dati sensibili

d. principio di sicurezza del trattamento, ossia utilizzo di tutte le misure di sicurezza

necessarie per garantire riservatezza e integrità dei dati.

NB. Le regole autodisciplinari che ogni nuovo utente si impegna a rispettare con la stipula del

contratto di accesso stabiliscono il divieto di inviare messaggi di natura pubblicitaria tramite

posta elettronica non richiesti esplicitamente dal destinatario → espressamente vietati anche

dall’art.57 e 58 del C.d.C. → ai quali corrisponde sanzione amministrativa pecuniaria.

→ Sono ammessi i c.d. banner ossia gli spazi pubblicitari inseriti nei siti di natura commerciale.

Nonostante questo divieto esiste il fenomeno dello spamming, c.d. junk mail, ossia il frequente

invio di messaggi spesso di natura pubblicitaria, che può essere superato dall’utilizzo di

programmi di filtraggio delle mail.

RESPONSABILITA’ CIVILI DEI PRESTATORI DI SERVIZI

26

Page 27: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

RESPONSABILITA’→ due tipi:

1. responsabilità contrattuale → sorge in capo al debitore in conseguenza del suo

inadempimento. Può derivare a carico del debitore che non adempiendo crea un

danneggiamento al creditore che chiederà il danno.

* Inadempimento → se il debitore non esegue la prestazione dovuta o non la

esegue esattamente, nei modi, tempi o luogo concordati

* Il debitore deve provare che l’inadempimento è stato determinato da

sopravvenuta impossibilità della prestazione che non dipende da causa a lui

imputabile → art.1256 cc

2. responsabilità extracontrattuale o responsabilità da fatto illecito o res. civile → art.

2043 cc → necessità di risarcire il danno solo per il fatto di averlo creato→ non vi è

infatti necessità di un contratto per risarcire un danno, bensì tutte le volte che un

soggetto cagiona ad un altro un danno ingiusto dovrà ripagarlo [ NB. Danno

ingiusto= quando lede un diritto soggettivo].

→ Danno da risarcire è formato da due componenti.

a. Danno emergente → ossia la perdita subita dal creditore (restituzione di quanto

versato)

b. Lucro cessante → ossia il mancato guadagno (quantificazione del danno)

→ Rapporto di casualità → il danno deve essere conseguenza immediata e diretta

dell’inadempimento, rapporto causa-effetto.

NB. Quando parliamo di informatica e di diritto elettronico possiamo trovarci di fronte ad

entrambe le tipologie di responsabilità.

→ Nella resp. Contrattuale i soggetti sono 2: Provider e Singolo Utente

→ Nella resp. Extracontrattuale i soggetti possono essere molti di più.

1. Resp. Contrattuale

Obblighi contrattuali dei provider:

a. Fornitura di servizi → accesso alla rete, posta elettronica, motori di ricerca, sistemi di

conferenze elettroniche. Ad ogni utente verrà assegnato un unico indirizzo IP, statico e

dinamico, ed un identificatore unico per la posta elettronica.

b. Verificare la maggiore età → se il contratto è concluso con minorenne è annullabile ed

in più vi è una responsabilità, quindi il p. potrebbe essere costretto a risarcire il danno.

Nel caso in cui non fosse stato il minorenne a concludere il contratto, ma ad es. i

genitori il p. dovrà comunque informare il soggetto maggiorenne dei rischi di internet

per i minori → se non fornisce tali informazioni potrebbe essere costretto a risarcire

eventuali danni.

c. Informare circa la presenza di contenuti illegali → sorge il problema dell’originalità dei

programmi → la responsabilità non è mai del provider ma dell’utente. Per evitare che

l’utente accusi il provider per aver scaricato il programma ci sono due possibilità:

* se è suo il provider ha la responsabilità

27

Page 28: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

* se non è suo deve avvertire, Informativa, sulle responsabilità a cui si incorre

scaricandoli → così l’utente non potrà rivalersi sul p.

∟ Tutela del Diritto d’Autore

d. Protezione da virus informatici → qualsiasi p. dovrà avere un sistema base antivirus e

firewall idonei a tutelare i propri utenti, in modo da dimostrare di aver fatto tutto ciò

che era nelle loro possibilità per evitare il danno.

e. Disporre un programma di sicurezza per la divulgazione dei dati personali

N.B. Tali norme valgono in Italia ed in Europa, non in paesi non aderenti all’Unione Europea.

Vi sono anche clausole di esonero della responsabilità → esse non sempre sono valide anche

se firmate dall’utente, perché:

* per i contratti Btc sono inefficaci le clausole che escludono o limitano le azioni o diritti

dei c. nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o

inadempimento inesatto;

* per i contratti BtB sono nulle quelle clausole che limitano le responsabilità del debitore

per dolo o colpa grave.

→ Due limiti delle clausole di esonero:

1. Art.1229 cc → è nullo il patto che esclude la resp. del debitore per dolo o colpa grave

Il relativo onere della prova spetterà a lui, non dovrà infatti il creditore dimostrare il dolo

o colpa grave.

2. Si ricorre in responsabilità anche in caso di colpa lieve, in caso di violazione di obblighi

derivanti da norme di ordine pubblico, dove quindi la mancata esecuzione del c. è

nell’interesse generale.

Obblighi per gli Utenti:

a. obbligo di non commercializzare la rete offerta, non può rivendere o mettere a

disposizione di terzi nessuno dei servizi internet con il contratto di accesso. L’utente si

impegna a non trarre lucro dalla connessione, essendo privata o personale

b. obbligo di essere diligenti nella conservazione della password e di avvertire subito il

provider in caso di smarrimento

c. obbligo di pagamento del canone

2. Resp. Extra-contrattuale → D.Lgs. 70/2003

→ Elementi oggettivi:

28

NB.:- Colpa lieve → se l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è

imputabile ad una lieve mancanza di diligenza;- Dolo → se l’impossibilità è stata volontariamente cagionata;- Colpa grave → se l’impossibilità deriva da causa imputabile ad una

grave negligenza.

Page 29: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

* fatto commesso → comportamento umano, commissivo –ossia consistente in un fare-

od omissivo –consistente in un non fare- posto in essere in violazione di una norma

giuridica;

* danno ingiusto → sia una lesione di un interesse altrui meritevole di tutela

dall’ordinamento giuridico, sia danno cagionato non nell’esercizio di un diritto;

* rapporto di casualità tra primo e secondo → il rapporto per il quale il primo cagiona il

secondo.

→ Elementi soggettivi:

* dolo → intenzione di provocare l’evento dannoso

* colpa → violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia

→ Si considerano tre tipi di responsabilità:

1. Illeciti di Internet → commessi dai soggetti che regolano l’accesso alla rete e

l’attribuzione dei nomi a dominio;

2. Illeciti contro Internet → degli utilizzatori a danno della rete;

3. Illeciti per mezzo di Internet → degli utilizzatori a danno di terzi tramite la rete.

→ D.Lgs. 70/2003 → Art.2 parla di prestatore e prestatore stabilito

→ Art.14 e ss individua il sistema di colpa → vengono posti degli obblighi al provider e se non li

rispetta è colpevole → si parla di colpa omissiva:

a. Art. 14 → ‘mere conduit’ → semplice trasporto di informazioni → il prestatore non è

responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

- non dia origine alla trasmissione

- non selezioni il destinatario

- non modifichi le informazioni

[NB. Tutto questo è ovvio altrimenti non si tratterebbe più di semplice trasporto di

informazioni!!!]

Nella trasmissione e fornitura di accesso è inclusa la memorizzazione automatica,

intermedia e transitoria delle informazioni se servono per la trasmissione.

b. Art.15 → ‘caching’ → memorizzazione temporanea → si tratta sempre di un trasporto,

un’attività di agevolazione temporanea tramite registrazione delle info. che devono

essere usate soltanto in funzione del trasporto. Il prestatore avendo una maggiore

possibilità rispetto al precedente ha anche maggiore responsabilità.

c. Art. 16 → ‘hosting’ → locazione di spazio di memoria sul server e fornitura di servizi ad

esso collegati di varia natura e durata → il provider è responsabile nel caso in cui i

suoi ospiti assumino un atteggiamento illegale, a meno che non sia a conoscenza del

fatto (difficile da dimostrare) o se non avverte l’Autorità giudiziaria.

d. Art. 17 → assenza dell’obbligo di sorveglianza → il prestatore non è assoggettato ad

un obbligo generale di sorveglianza sulle info. che trasmette o memorizza, né deve

ricercare attivamente attività illecite.

La sorveglianza è :

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colui che fornisce il servizio

individua il soggetto responsabile

Page 30: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

* successiva → non deve chiedere ciò che l’utente pubblicherà, ma ne verrà a

conoscenza dopo la pubblicazione;

* passiva → non si attiva per controllare ma se venisse a conoscenza di fatti illeciti

dovrebbe denunciare.

TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI

→ Quadro normativo comunitario:

* Direttiva CE 46/95 → tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati

personali in generale;

* Direttiva CE 58/2002 → tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

→ Quadro normativo interno:

* D.Lgs 196/2003 → Codice in materia di protezione dei dati personali → esso tutela i

dati personali oggetto di trattamento.

∟ - dati personali → ‘qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente

o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento

a qualsiasi altra informazione…’

- trattamento → ‘qualunque operazioni o complesso di operazioni concernenti la

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, diffusione,

conservazione, ….dei dati…’

∟ NB. Art.15 sostiene che chiunque cagioni un danno ad altri mentre svolge un’attività

pericolosa è tenuto a risarcire il danno, come previsto dall’Art. 2050 cc, se non prova

di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

* In base all’Art.2050 cc:

- il soggetto danneggiato dovrà solo dimostrare il fatto storico e il rapporto di

casualità tra il trattamento e il danno;

- al danneggiante spetterà la prova liberatoria, dovrà cioè dimostrare di aver

adottato misure idonee ad evitare il danno

* → Vedi regole relative a Data Log

* → l’ambito di applicazione di conservazione dei dati è stato ampliato dal D.L.

354/2003 che estendeva l’obbligo di conservazione delle comunicazioni elettroniche in

generale anche al traffico internet e alla posta elettronica e per un periodo di

conservazione di 30 mesi + altri 30 mesi

→ la L.45/2004, di conversione del decreto, ha poi ristretto sia l’ambito di applicazione

al solo traffico telefonico, sia la durata a 24 mesi + 24 mesi

30

tutti gli accorgimenti previsti da norme legislative o regolamentari che disciplinano la specifica attività interessata dalla controversia

Page 31: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

→ L. 155/2005, di conversione del D.L. c.d. antiterrorismo, ha modificato il comma 1

dell’art.132 del D.Lgs 196/03 estendendo la conservazione dei dati alle chiamate

senza risposta e l’obbligo al traffico telematico alla durata di 6 mesi+ ulteriori 6:

a. Data retention → ambito di applicazione e durata → la legge stabilisce

l’obbligo del fornitore di servizi di conservare i dati relativi al traffico

elettronico per 24 mesi e al traffico telematico per 6 mesi per finalità di

accertamento e repressione dei reati; essi sono poi prolungabili di 24 o 6

mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei gravi delitti o in

danno dei sistemi informatici o telematici.

b. Procedura di acquisizione → entro il primo termine con decreto del P.M.,

dopo il secondo termine occorre l’autorizzazione del Giudice.

* In caso di inosservanza delle norme di sicurezza (vd sopra) il titolare dei servizi può

sottrarsi non tanto dimostrando di aver adottato le prescrizioni minime, che serve

soltanto ad evitare resp. penali, ma dimostrando di aver adottato tutte le misure

idonee ad evitare il danno → All.B D.Lgs 196/03 che introduce il DPS= documento

Programmatico sulla Sicurezza da redigersi annualmente entro il 31 marzo per

trattamento di dati sensibili o giudiziari (vd pag 477).

VIOLAZIONE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE E

INTELLETTUALE

→ Domain grabbing → comportamento illecito consistente nella registrazione presso la

Registration Authority di marchi o segni distintivi altrui, normalmente celebri o rinomati, come

nomi a dominio, al solo fine di appropriarsi della notorietà del segno e di ottenere un ingiusto

profitto o recare danno al soggetto titolare del relativo diritto di privativa.

La responsabilità per contraffazione – censurabile ai sensi degli art. 12, 13, 22 CPI- non è

conseguenza immediata della registrazione del domain name identico o simile al marchio altrui

→ occorre infatti prima accertare un uso commerciale del segno e verificare che sia soddisfatti

ulteriori requisiti. In questo ultimo caso bisogna distinguere tra:

* appropriazione di marchio non rinomato

* appropriazione di marchio rinomato

→ la sola identità fra segni non è sufficiente a costituire contraffazione, servono due elementi:

1. l’identità o somiglianza tra i segni

2. l’identità o affinità dei servizi offerti

A. Per il marchio non rinomato → opera il principio della relatività o specialità della tutela,

sancito da alcune norme:

* Art.2569 cc → il titolare del marchio ha diritto di valersene in modo esclusivo per i

prodotti o servizi per i quali è stato registrato;

31

Page 32: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

* Art. 15.3 CPI → la registrazione ha effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati

nella registrazione e a quelli affini.

NB. La registrazione come nome a dominio di un marchio altrui è quindi lecita se il registrante

opera in un settore merceologico totalmente diverso, per cui non vi è rischio di confusione.

In caso di confondibilità si incorrerà in una violazione del diritto di esclusiva del marchio

registrato censurabile anche sotto il profilo della concorrenza sleale, a condizioni che tra le due

parti esista un rapporto di concorrenza.

NB. Qualora non esistesse un rapporto di somiglianza o identità di settore merceologico, ma si

dimostri la mala fede del titolare del domain name, come ad es. l’appropriazione per scopo di

lucro nella vendita nel nome successiva, esso ricadrà nelle resp. per appropriazione del segno

distintivo altrui.

B. Per il marchio rinomato → in questo caso il titolare può vietare l’uso di un segno identico o

simile, anche per prodotti o servizi non affini, se questo consente al terzo di trarre un indebito

vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio.

→ Nuove pratiche confusorie:

* Linking → si basa sul funzionamento ipertestuale del sistema web di Internet,

permettendo di saltare da una pagina all’altra dello stesso o di un altro sito. Bisogna

fare una distinzione tra:

- deep linking → quando il link trasferisce l’utente ad una specifica pagina posta su

un altro sito web, senza passare dalla home page del sito E’ da considerarsi

illecito perché induce l’utente a credere che la pagina mostrata sia fornita (ed i

relativi servizi o beni) dal titolare del sito precedente, con rischio di confusione

tra segni distintivi oltre che di ingiusto approfitta mento di attività altrui.

- surface linking → se il link si limita a trasportare l’utente alla home page di un

altro sito esso consente la piena identificazione del titolare dell’informazione

fornita escludendo qualsiasi confusione, sviamento o approfitta mento

parassitario.

* Framing → è un’ipotesi particolare del linking, nel quale il link visualizzato apparirà in

una finestra all’interno della cornice, frame, del primo sito. Molto spesso il sito cornice,

framer, non ha alcun contenuto proprio ottenendo guadagno dall’offerta di spazi

pubblicitari si applicano le considerazioni circa il deep linking.

*Meta-tag → o metadati, sono quelle parole chiave, codificati col linguaggio della rete e

non visibili nella pagina web che numerosi motori di ricerca utilizzano per individuare

ed indicizzare i vari siti presenti nella rete. Attraverso di essi il creatore di un sito può

descrivere il contenuto ed il servizio offerto – description meta-tag – e inserire parole

chiave per renderlo più visibile nella ricerca – keyword meta-tag . L’uso confusorio dei

meta-tag può assumere rilievo sotto tre profili:

- contraffazione del marchio → anche se l’uso non è visibile nel momento che

vengono utilizzati motori di ricerca per evidenziare meta-tag, si lede il diritto

32

Page 33: Comunicazione Diritto e Nuov Tecn

esclusivo del valore del marchio altrui. Per cui valgono le regole sopra indicate

per il nome a dominio;

- concorrenza sleale per attività confusoria e sfruttamento parassitario → è

evidente il rischio di confusione derivante dall’uso improprio del marchio o nome

altrui, l’utente infatti sarà portato a ritenere che vi sia un qualche collegamento

tra le imprese con un rischio di sviamento ed evidente sfruttamento della

notorietà del marchio o del nome commerciale altrui.

NB. Per l’uso di espressioni generiche → nel caso in cui il termine generico non abbia

alcuna correlazione con l’attività svolta da titolare del sito è applicabile l’art.2598 cc.

NB. I meta-tag hanno inoltre una funzione pubblicitaria → è stato ravvisato nell’uso

confusorio di un meta-tag in veritiero, in analogia con la pubblicità subliminale, una

pubblicità nascosta, vietata dal D.Lgs. 74/92 per il quale la pubblicità deve essere

chiaramente riconoscibile.

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