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CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANOAEIT FEDERAZIONE ITALIANA DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONE, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

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C. 1072 04-07-2011Data Pubblicazione

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Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata

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Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

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ProgettoC. 1072:2011-05 – Scad. 04-07-2011

INDICE

1 Scopo............................................................................................................................... 3

2 Campo di applicazione ..................................................................................................... 3

3 Definizioni ........................................................................................................................ 4

3.1 COMMISSIONE DI CONTROLLO ...................................................................................................... 4 3.2 PARTE ATTIVA ............................................................................................................................. 4 3.3 SISTEMI DI CATEGORIA II (SECONDA) ............................................................................................ 4 3.4 SISTEMI DI CATEGORIA III (TERZA) ................................................................................................ 4 3.5 LAVORO SOTTO TENSIONE ........................................................................................................... 4 3.6 METODO DI LAVORO SOTTO TENSIONE A DISTANZA (CON ASTE ISOLANTI) ........................................ 4 3.7 METODO DI LAVORO SOTTO TENSIONE A CONTATTO (CON GUANTI ISOLANTI) ................................... 4 3.8 METODO DI LAVORO SOTTO TENSIONE A POTENZIALE (A MANI NUDE) .............................................. 5 3.9 METODO DI LAVORO A POTENZIALE INDEFINITO.............................................................................. 5 3.10 MESSA A TERRA E IN CORTOCIRCUITO ..................................................................................... 5 3.11 DISTANZA ELETTRICA (DU E DU) .............................................................................................. 5 3.12 DISTANZA ERGONOMICA (DE) ................................................................................................. 5 3.13 DISTANZA MINIMA DI AVVICINAMENTO FASE-TERRA (DA) ........................................................... 5 3.14 DISTANZA MINIMA DI AVVICINAMENTO TRA FASE E FASE (DA) .................................................... 5 3.15 PROTEZIONE ISOLANTE .......................................................................................................... 6 3.16 FRAZIONAMENTO DELL’ISOLAMENTO ....................................................................................... 6 3.17 UNITÀ RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ...................................... 6 3.18 RESPONSABILE DELL’IMPIANTO PER I LAVORI (ABBREVIATO, RI). ............................................... 6 3.19 UNITÀ RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO........................................................ 6 3.20 RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO ................................................................. 6 3.21 PREPOSTO AI LAVORI (ABBREVIATO, PL) ................................................................................. 6 3.22 PERSONA IDONEA AI LAVORI SOTTO TENSIONE......................................................................... 6 3.23 ATTESTATO DI IDONEITÀ......................................................................................................... 6 3.24 PERSONA ABILITATA AI LAVORI SOTTO TENSIONE...................................................................... 7 3.25 PERSONALE AUSILIARIO.......................................................................................................... 7 3.26 CONSEGNA DELL’IMPIANTO PER LAVORO SOTTO TENSIONE....................................................... 7 3.27 PIANO DI LAVORO SOTTO TENSIONE ........................................................................................ 7 3.28 PIANO DI INTERVENTO SOTTO TENSIONE.................................................................................. 7 3.29 REGIME SPECIALE DI ESERCIZIO.............................................................................................. 7 3.30 CONDIZIONI ATMOSFERICHE SFAVOREVOLI .............................................................................. 7 3.31 ATTREZZATURA ISOLANTE ...................................................................................................... 8 3.32 ATTREZZATURA NON CONDUTTRICE ........................................................................................ 8 3.33 AZIENDA AUTORIZZATA........................................................................................................... 8 3.34 SOGGETTO FORMATORE......................................................................................................... 8 3.35 SPERIMENTAZIONE SOTTO TENSIONE ...................................................................................... 8

4 Responsabilità.................................................................................................................. 8

4.1 UNITÀ DELLA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO................................................................... 9 4.2 UNITÀ DELLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO .................................................................................... 9

5 Organizzazione e controllo ............................................................................................. 10

5.1 GENERALITÀ ............................................................................................................................. 10 5.2 CARATTERISTICHE E COMPITI DELLE AZIENDE AUTORIZZATE......................................................... 11

6 Procedure di lavoro ........................................................................................................ 11

6.1 GENERALITÀ ............................................................................................................................. 11 7 Attrezzatura e DPI .......................................................................................................... 13

7.1 REQUISITI GENERALI.................................................................................................................. 13 7.2 CARATTERISTICHE ED IMPIEGO................................................................................................... 14 7.3 CONTROLLI E PROVE.................................................................................................................. 15

8 Effettuazione dei lavori ................................................................................................... 16

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8.1 DECISIONE E PROGRAMMAZIONE ................................................................................................ 16 8.2 ESECUZIONE DEI LAVORI ............................................................................................................ 17

9 Distanze elettriche.......................................................................................................... 21

9.1 GENERALITÀ ............................................................................................................................. 21 10 Formazione, idoneità e abilitazione del personale operativo ........................................... 22

10.1 CORSI DI FORMAZIONE ......................................................................................................... 22 10.2 IDONEITÀ E ABILITAZIONE...................................................................................................... 26

11 Casi particolari ............................................................................................................... 27

11.1 SPERIMENTAZIONE DI LAVORI SOTTO TENSIONE ..................................................................... 27 11.2 LAVORO AEREO ................................................................................................................... 28 11.3 LABORATORI DI PROVA ......................................................................................................... 29

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PrefazioneLa presente quarta edizione della norma italiana CEI 11-15 trae origine dall’esperienza pregressa nel settore dei lavori sotto tensione sviluppatasi in conformità alle precedenti edizioni e fa riferimento imprescindibile alla norma quadro CEI EN 50110-1 che delinea i tratti essenziali dell’argomento.

La regolamentazione nazionale del settore dei lavori sotto tensione sugli impianti a frequenza industriale oltre i 1000 V si basa sul D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 82 comma 1) e in particolare sul Decreto 4 febbraio 2011: “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”.

In particolare, la presente norma tecnica costituisce presunzione di adeguatezza a quanto disposto dai decreti sopra citati in termini di procedure, attrezzature, riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione dei lavoratori.

1 ScopoLa presente Norma ha lo scopo di stabilire le condizioni che devono essere osservate per l'effettuazione dei lavori sotto tensione sugli impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale superiore a 1000 V, le modalità di organizzazione, programmazione e controllo di detti lavori, nonché le caratteristiche della formazione del personale da destinare all’esecuzione degli stessi.

La presente Norma è finalizzata alla prevenzione dei danni da shock elettrico e arco elettrico e demanda alle pertinenti norme la prevenzione da rischi di altro tipo.

La presente norma non ha lo scopo di regolamentare i lavori in prossimità di parti attive in tensione, fuori tensione e sotto induzione di impianti elettrici gestiti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata.

2 Campo di applicazioneLa presente Norma riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale superiore a 1 kV, da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori elettrici in sicurezza. Alcuni aspetti dei lavori sotto tensione effettuati in condizioni particolari, che possono discostarsi parzialmente da quelle qui definite, sono inoltre trattati nell’ Art 11 ad essi dedicato.

Non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato e addestrato:

� la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;

� la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati, nelle normali condizioni di esercizio;

� l’uso di rivelatori e comparatori di tensione, costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;

� l’uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;

� il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;

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� l’utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;

� lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

Non costituisce altresì lavoro sotto tensione l'uso di apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ricerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa a terra e in cortocircuito di parti attive messe fuori tensione, a condizione che vengano adottate, a seguito di un’attenta analisi del rischio, adeguate precauzioni per prevenire che le predette parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di alimentazione.

3 DefinizioniAi fini della presente Norma valgono le definizioni della Norma CEI EN 61472, della Norma CEI EN 50110-1 e le seguenti.

NOTA - Per agevolare l’utilizzo della presente Norma, sono state riportate alcune definizioni presenti nelle norme sopra citate.

3.1 Commissione di controlloStruttura individuata all’interno dell’Azienda autorizzata responsabile della procedura di controllo interno finalizzata al monitoraggio della corretta applicazione di tutte le attività relative alla conduzione in sicurezza dei lavori sotto tensione.

3.2 Parte attivaConduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, è in tensione.

3.3 Sistemi di Categoria II (seconda)Sistemi a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 kV compresi.

3.4 Sistemi di Categoria III (terza)Sistemi a tensione nominale maggiore di 30 kV.

3.5 Lavoro sotto tensioneLavoro eseguito su parti attive di un impianto elettrico, che si trovano in tensione o che sono fuori tensione, ma non sono collegate a terra ed in cortocircuito.

E’ altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l’interno della zona dei lavori sotto tensione delimitata dalla distanza DL così come definita nella Norma CEI EN 50110-1.

3.6 Metodo di lavoro sotto tensione a distanza (con aste isolanti) Metodo di lavoro in cui l’operatore mantiene una distanza specificata dalla parte attiva su cui opera e da tutte le altre parti a tensione diversa dalla sua ed esegue il proprio lavoro per mezzo di aste isolanti.

3.7 Metodo di lavoro sotto tensione a contatto (con guanti isolanti) Metodo di lavoro in cui l’operatore, opportunamente protetto dal punto di vista elettrico con guanti isolanti, e se necessario con altri indumenti isolanti, esegue il proprio lavoro in diretto contatto fisico con le parti attive in tensione su cui opera.

Il lavoro a contatto non è consentito su impianti con tensione nominale superiore a 30 kV.

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3.8 Metodo di lavoro sotto tensione a potenziale (a mani nude)Metodo di lavoro in cui l’operatore esegue il proprio lavoro restando in contatto elettrico con una parte attiva in tensione, dopo essersi o essere stato, portato alla stessa tensione di questa, mantenendo distanze specificate dalle circostanti parti a tensione diversa dalla sua.

3.9 Metodo di lavoro a potenziale indefinitoMetodo di lavoro in cui l’operatore resta isolato da terra e da tutte le parti in tensione ed esegue il proprio lavoro su parti a terra o attive.

3.10 Messa a terra e in cortocircuitoOperazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate con l’impianto di terra, direttamente o tramite parti conduttrici, e tra loro, direttamente o tramite parti conduttrici.

3.11 Distanza elettrica (Du e du) Distanza in aria richiesta per garantire la tenuta elettrica tra fase e fase (Du) o tra fase e terra (du) durante i lavori.

3.12 Distanza ergonomica (dE) É la distanza che, in presenza di un operatore, deve essere sommata alla distanza elettrica fase-terra od alla distanza elettrica tra fase e fase, per tener conto di vari fattori incontrollabili che, durante lo svolgimento del lavoro sotto tensione, possono influenzare la distanza tra l’operatore e le parti a potenziale diverso dal suo. Quali, ad esempio, movimenti involontari o imprecisione nella valutazione delle distanze.

3.13 Distanza minima di avvicinamento fase-terra (dA) É la distanza minima che, durante i lavori sotto tensione, deve essere rispettata tra una parte del corpo di un operatore, compresi oggetti da lui maneggiati, e una parte a potenziale diverso. Essa è ricavata dalla somma della “du” e dalla “dE”.

� Nel caso di lavoro a distanza eseguito da un operatore a potenziale di terra: fra l'operatore, compresi eventuali oggetti non isolanti da lui maneggiati o indossati, e le parti in tensione circostanti (vedere Figura 2 a) e Figura 2 b));

� nel caso di operatore a potenziale indefinito: tra qualunque parte collegata a terra e qualunque parte in tensione tra le quali l’operatore può venire a trovarsi, considerando il frazionamento da lui stesso provocato vedere Figura 2 c);

� nel caso di lavoro a potenziale: fra l'operatore, compresi eventuali oggetti non isolanti da lui maneggiati od indossati, e le parti conduttrici collegate a terra vedere Figura 2 d).

3.14 Distanza minima di avvicinamento tra fase e fase (Da) É la distanza minima che, durante i lavori sotto tensione, deve essere rispettata: tra una parte del corpo di un operatore compresi oggetti da lui maneggiati e una parte a potenziale diverso. Essa è ricavata dalla somma della “Du” e dalla “dE”.

� Nel caso di lavoro a potenziale: fra l'operatore, compresi eventuali oggetti non isolanti da lui maneggiati od indossati, e le parti in tensione appartenenti a fasi diverse da quella con cui egli è equipotenziale;

� nel caso di lavoro a distanza eseguito da un operatore a potenziale indefinito: tra ciascuna coppia di parti conduttrici in tensione, appartenenti a fasi diverse, tra le quali l’operatore può venire a trovarsi, considerando il frazionamento da lui stesso provocato.

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3.15 Protezione isolanteRivestimento isolante rigido o flessibile posto su parti conduttrici, in tensione o collegate a terra o a potenziale indefinito, per evitare il contatto con gli operatori o con parti a tensione diversa.

L’impiego di protezioni isolanti consente l’avvicinamento alle parti protette di persone o cose, che si trovano a potenziale diverso da quello delle parti protette, a distanze inferiori a quelle definite come distanza minima di avvicinamento fase-terra (dA) o distanza minima di avvicinamento (Da) tra fase e fase rispettivamente nei punti 3.13 e 3.14 della presente Norma.

3.16 Frazionamento dell’isolamentoFenomeno che si verifica quando in uno spazio in aria che separa due o più parti a tensione diversa si inserisce un corpo conduttore modificando la tenuta dielettrica (o la distribuzione del campo elettrico).

3.17 Unità responsabile della conduzione dell’impianto elettricoStruttura individuata dall’azienda a cui è demandata la realizzazione delle misure previste per il corretto assetto preventivo dell’impianto interessato dai lavori, sulla base degli adempimenti previsti da leggi e regolamenti, compresi quelli interni all’azienda in cui essa opera.

3.18 Responsabile dell’impianto per i lavori (abbreviato, RI).È la persona a cui fanno capo le responsabilità dei compiti propri dell’unità della conduzione dell’impianto elettrico.

3.19 Unità responsabile della realizzazione del lavoro Struttura a cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro.

3.20 Responsabile della realizzazione del lavoro È la persona a cui fanno capo le responsabilità dei compiti propri dell’Unità della realizzazione del lavoro.

3.21 Preposto ai lavori (abbreviato, PL)Persona, appartenente all’unità della realizzazione del lavoro, che sovrintende all’esecuzione del lavoro e garantisce l’attuazione delle procedure e disposizioni aziendali in materia di sicurezza, nonché al corretto utilizzo delle attrezzature e dei DPI messi a disposizione, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

3.22 Persona idonea ai lavori sotto tensionePersona che ha seguito la specifica azione di formazione e addestramento all’esecuzione dei lavori sotto tensione presso un organismo di formazione sotto tensione, a seguito della quale ha superato il relativo esame.

3.23 Attestato di IdoneitàDocumento consegnato alla persona che ha seguito il corso di formazione con esito positivo. L’attestato di idoneità è rilasciato dall’organismo di formazione sotto tensione, che ha organizzato e condotto sia l’azione formativa sia l’esame finale e a cui spetta la formulazione del giudizio sull’esito di quest’ultimo.

Il documento dettaglia e specifica gli argomenti e gli interventi sotto tensione per i quali la persona può essere abilitata.

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3.24 Persona abilitata ai lavori sotto tensionePersona che ha ricevuto dal proprio datore di lavoro l’abilitazione all’esecuzione di lavori sotto tensione, in relazione al preventivo conseguimento dello stato di persona idonea ai lavori sotto tensione, definita al punto 3.22 ed al benestare della sorveglianza sanitaria.

3.25 Personale ausiliarioPersone non abilitate che, coordinate da persona abilitata, possono aiutare gli operatori abilitati nell’esecuzione della parte accessoria dei lavori che non comporta l'abilitazione (carico, scarico, trasporto attrezzatura, allestimento del luogo di lavoro, ecc.).

3.26 Consegna dell’impianto per lavoro sotto tensioneÉ il documento con il quale di volta in volta il responsabile dell’impianto comunica al preposto ai lavori che l’impianto o parte dell’impianto è nelle condizioni previste dal piano di lavoro.

La consegna del documento, di cui deve esistere evidenza documentale, autorizza il preposto al lavoro ad iniziare il lavoro stesso. Essa deve avvenire nel momento in cui il lavoro può iniziare.

Con la consegna del documento il responsabile dell’impianto garantisce che l’impianto è nelle condizioni previste dal piano di lavoro e vi sarà mantenuto fino al termine del lavoro.

Ogni variazione dovrà essere concordata con il preposto al lavoro.

3.27 Piano di lavoro sotto tensioneÉ il documento che individua le modalità organizzative del lavoro sotto tensione nei confronti delle strutture e delle persone che da questo sono interessate. Esso è predisposto dall’Unità della conduzione dell’impianto.

In esso viene riportato l’assetto che deve essere apportato e mantenuto sull’impianto al fine di poter eseguire i lavori in sicurezza.

3.28 Piano di intervento sotto tensioneE’ il documento che riporta le modalità di esecuzione del lavoro sulla base di procedure approvate. E’ predisposto dall’unità della realizzazione del lavoro.

Il piano di intervento sotto tensione deve contenere tutte le informazioni per l’univoca individuazione del lavoro da eseguire e per la completa illustrazione della sua esecuzione ai fini della riduzione dei rischi sul luogo di lavoro.

3.29 Regime speciale di esercizioParticolare condizione di esercizio dell’impianto interessato dai lavori che può essere necessario adottare allo scopo di rendere possibile le attività sotto tensione come descritte dal piano d’intervento.

3.30 Condizioni atmosferiche sfavorevoliAgli effetti della presente Norma, si definiscono sfavorevoli le seguenti condizioni atmosferiche:

a) precipitazioni atmosferiche: pioviggine, pioggia, nevischio, neve, grandine;b) scarsa visibilità: visibilità ridotta in modo tale per cui il preposto al lavoro non riesca a

distinguere nettamente da terra gli operatori, i conduttori sui quali essi devono intervenire o gli attrezzi che essi maneggiano;

c) temporale o manifestazioni temporalesche con scariche atmosferiche percepite anche in lontananza;

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d) vento che raggiunga, sul luogo di lavoro, una velocità tale da costituire impedimento alla regolare esecuzione dei lavori; indicativamente questa circostanza può verificarsi per velocità superiori a 10 m/s;

e) umidità atmosferica relativa che superi il valore dell’80% in prossimità degli isolamenti su cui si interviene; se non si interviene sugli isolamenti questa condizione non è considerata sfavorevole;

f) presenza di ghiaccio sui conduttori e/o sui sostegni;g) ogni altra condizione (come fenomeni di salmastro, temperature estreme, ecc.) che, in

relazione al tipo di lavoro, costituisca elemento di significativa diminuzione delle condizioni di sicurezza.

3.31 Attrezzatura isolanteAttrezzatura realizzata essenzialmente con materiale isolante e rispondente alle specifiche norme tecniche di riferimento per i lavori sotto tensione o, quando queste sono inesistenti, rispondenti comunque ai requisiti previsti dalla presente Norma.

Si distingue da quella non conduttrice anche per il fatto che le sue caratteristiche isolanti sono verificate periodicamente. L’attrezzatura isolante si distingue, inoltre, da quella isolata, che è realizzata con materiale conduttore rivestito completamente o parzialmente con materiale isolante.

Tra l’attrezzatura isolante rientrano le protezioni isolanti definite al punto 3.15.

3.32 Attrezzatura non conduttriceAttrezzatura costituita da materiale non conduttore di elettricità, ma priva di caratteristiche isolanti verificate, destinata specificamente alla realizzazione di lavori sotto tensione ed utilizzata congiuntamente ad attrezzatura isolante o indipendentemente da questa. Parti non conduttrici, anche se prive di caratteristiche isolanti verificate, non determinano frazionamento delle distanze d’isolamento.

Tale attrezzatura può essere utilizzata solo quando esistono condizioni di tenuta in aria sufficienti a garantire le sovratensioni previste (atmosferiche e/o di manovra)

3.33 Azienda autorizzataAzienda formalmente autorizzata, secondo legislazione vigente ai fini dei lavori sotto tensione su impianti di II e III categoria in corrente alternata, alla pratica dell’attività di esecuzione degli stessi.

3.34 Soggetto formatoreSoggetto formalmente autorizzato secondo la legislazione vigente ai fini della formazione ai lavori sotto tensione su impianti di II e III categoria in corrente alternata.

3.35 Sperimentazione sotto tensioneAttività che preveda lo sviluppo e l’applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative propedeutica allo sviluppo di un lavoro sotto tensione.

4 Responsabilità Nel presente Articolo si evidenziano le attività di cui sono responsabili le Unità della conduzione dell’impianto elettrico (vedere def. 3.17) e della realizzazione del lavoro (vederedef. 3.19)

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4.1 Unità della conduzione dell’impianto elettricoLe responsabilità di tale struttura sono:

a) predisposizione e realizzazione del piano di lavoro; b) rispondenza ad adempimenti di legge e procedurali;c) condivisione con l’unità della realizzazione del lavoro nella scelta metodologica e

organizzativa del lavoro;d) consegna dell’impianto al preposto dell’Unità della realizzazione del lavoro con la relativa

autorizzazione all’inizio dei lavori;e) funzione di collegamento tra il preposto al lavoro e le altre funzioni durante il lavoro;f) ricezione di conclusione del lavoro dal preposto dell’Unità della realizzazione del lavoro.

4.1.1 Responsabile dell’impianto per i lavori (RI)Fermo restando quanto definito al punto 3.18, il responsabile dell’impianto per i lavori, in particolare, interviene o delega un’altra persona per lo svolgimento delle attività assegnate all’Unità di appartenenza di cui ai punti succitati.

4.2 Unità della realizzazione del lavoroLe responsabilità di tale struttura sono:

a) verifica preliminare e la condivisione con l’unità della conduzione dell’impianto elettrico della scelta metodologica e organizzativa del lavoro attraverso un sopralluogo;

b) predisposizione del piano d’intervento;c) organizzazione degli operatori;d) verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, dispositivi di protezione, mezzi di

supportorelativi alla corretta realizzazione del lavoro; e) esecuzione del lavoro;f) verifica della formazione e abilitazione dei componenti la squadra “lavori sotto tensione”.

4.2.1 Preposto al lavoro (PL)Il preposto al lavoro sovrintende ai lavori ed è, a tale titolo, responsabile di quanto segue:

� recepimento e condivisione del piano di intervento;

� conduzione operativa dei lavori secondo il piano d’intervento;

� verifica all’inizio e durante l’attività, della sussistenza delle condizioni previste dal piano d’intervento;

� assegnazione dei compiti ai diversi operatori;

� illustrazione degli obiettivi dell’intervento e dei compiti assegnati, eventualmente coadiuvato da liste di controllo;

� disposizione spaziale di uomini e mezzi;

� controllo del comportamento del personale anche in relazione all’uso di attrezzature e DPI;

� funzione di collegamento con il responsabile dell’impianto e con le altre figure interessate ai lavori;

� decisioni concernenti l’inizio, la continuazione, la sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche;

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� valutare e giudicare le condizioni di sicurezza per cui i lavori possono essere effettuati, con particolare riferimento a condizioni atmosferiche, frazionamento dell’isolamento, sovratensioni, scelta delle distanze e metodologia da adottare;

� verifica dell’efficacia delle comunicazioni sia con il responsabile dell’impianto sia con i posti di presidio da dove è possibile compiere manovre su ogni interruttore a tutte le estremità dell’impianto su cui si deve lavorare.

Se lo ritiene opportuno, all’inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi, il preposto, impiegando i mezzi a sua disposizione, fa effettuare la misura delle distanze da rispettare nel corso dell’intervento e la loro applicabilità alla situazione reale.

Il preposto al lavoro opera normalmente al suolo. In caso contrario, egli deve mantenere una posizione che gli consenta di poter controllare i reali movimenti degli operatori che dirige.

Il preposto al lavoro consente l’accesso alle zone interessate ai lavori sotto tensione solo agli operatori abilitati a tale compito. Verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni, comprese quelle da adottare in caso di emergenza, accedano alle zone che li espongono al rischio tipico dei lavori sotto tensione.

Il preposto al lavoro frequenta appositi corsi di formazione e segnala tempestivamente al responsabile dell’Unità della realizzazione del lavoro eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature e DPI e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

5 Organizzazione e controllo

5.1 GeneralitàPer l’esecuzione di lavori sotto tensione è necessario attuare un’organizzazione che funzioni con un regime particolare. L’elevato livello di qualità richiesto per garantire la sicurezza e l’efficacia dei lavori sotto tensione impone alle persone, alle strutture, alle procedure, ai sistemi, regole in grado di assicurare in ogni caso con chiarezza il corretto funzionamento di tutta l’organizzazione. Devono essere previste procedure particolari per garantire nel tempo il mantenimento del livello di qualità richiesto e impediscano la perdita di controllo del processo.

a) Per quanto suddetto, l’azienda deve:

� istituire un sistema di gestione della sicurezza al fine di eliminare o ridurre i rischi associati alle proprie attività;

� attuare, mantenere e migliorare continuamente il proprio sistema di gestione della sicurezza;

� assicurarsi di essere conforme alla politica della sicurezza dichiarata;

� essere in grado di dimostrare tale conformità.

b) L’azienda deve instaurare e promuovere una politica della sicurezza che, fermo restando il rispetto della legislazione vigente in materia, sia basata sui seguenti principi:

� essere appropriata alla natura ed all’entità dei rischi presenti in azienda;

� includere un impegno al miglioramento continuo;

� essere adeguatamente documentata e condivisa con tutto il personale.

c) L’azienda deve documentare e tenere aggiornata la documentazione sufficiente per assicurare che il proprio sistema di gestione della sicurezza possa essere compreso e applicato in modo efficace ed efficiente. A tal fine deve predisporre almeno:

� un documento (Manuale) contenente la visione d’insieme della documentazione del sistema di gestione della sicurezza;

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� i registri, gli elenchi generali e gli indici dei documenti;

� le procedure;

� le istruzioni di lavoro.L’azienda, ai fini della gestione della documentazione del sistema (Manuale, Procedure, Istruzioni, Registri, ecc.) ha facoltà di scegliere il supporto più idoneo alla propria organizzazione (cartaceo, informatico ecc.).

NOTA – Ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, si potrebbe far riferimento alle Linee guida UNI-INAIL (SGLS) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001, opportunamente adattati.

5.2 Caratteristiche e compiti delle aziende autorizzate

5.2.1 Autorizzazione delle aziendeLe aziende che intendono svolgere attività attinenti ai lavori sotto tensione devono essere autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

5.2.2 Organizzazione delle aziende autorizzateLe aziende autorizzate devono possedere un’organizzazione specifica per i lavori sotto tensione, che preveda:

a) individuazione dei poteri particolari e delle relative responsabilità assegnati nell'ambito della propria organizzazione in merito alle attività inerenti ai lavori sotto tensione che l’azienda è autorizzata ad eseguire; l’organizzazione deve prevedere ruoli con responsabilità specifiche assegnate a persone con potere decisionale in ambito dei lavori sotto tensione. L’organigramma relativo alle competenze specifiche deve essere presentato in fase di richiesta di autorizzazione e ogni variazione comunicata alla commisione ministeriale competente;

b) un processo aziendale di approvazione dei documenti relativi ai lavori sotto tensione individuato con chiare responsabilità che segua iter di approvazione definiti e riscontrabili;

c) adozione di procedure di lavoro, con le caratteristiche indicate nell’art. 8, se l’azienda è autorizzata per l’esecuzione di lavori sotto tensione;

d) contenuti e metodologie dell’attività di formazione, come precisato nell’art. 10, se l’azienda è autorizzata per questo tipo di attività;

e) programmazione della formazione;f) modalità per il controllo dell'applicazione della presente Norma, secondo quanto previsto al

punto 6.1.3.

5.2.3 Attività delle aziende autorizzateLe aziende autorizzate per l’esecuzione di lavori sotto tensione possono svolgere la loro attività su impianti elettrici di proprietà dell’azienda stessa o di altre aziende. Il personale operativo impiegato deve avere ricevuto le necessarie abilitazioni a seguito del riconoscimento di idoneità da parte di un soggetto di formazione sotto tensione.

Le aziende autorizzate riconosciute anche come soggetti formatori, possono svolgere la loro attività di formazione nei confronti di personale dipendente dall’azienda stessa o da altre aziende. Le esercitazioni sotto tensione comprese nei programmi di formazione possono essere svolte su impianti di proprietà dell’azienda stessa o di altre aziende.

6 Procedure di lavoro

6.1 Generalità L'azienda deve predisporre ed applicare idonee procedure per la corretta conduzione dei lavorisotto tensione, delle attrezzature e dei DPI al fine di garantire che i criteri ed i requisiti di sicurezza specificati siano soddisfatti.

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In particolare, le procedure devono definire l’organizzazione decisionale ed esecutiva dei lavori. Devono altresì individuare in dettaglio, in relazione al livello di complessità organizzativa delle aziende interessate, i rapporti tra le persone al fine di realizzare al meglio le condizioni di sicurezza.

L'azienda deve predisporre procedure documentate coerenti con i requisiti della presente norma e con la propria politica dichiarata per la sicurezza.

Le procedure devono essere predisposte e documentate in modo da identificare, documentare, riesaminare approfonditamente ed approvare tutti i cambiamenti e le modifiche.

Le stesse devono riportare la data dell'ultima revisione ed il responsabile che l'ha effettuata.

Devono essere documentate in modo ordinato e sistematico, per quanto possibile redatte in modo semplice, chiaro e comprensibile al fine di consentire a tutti una immediata e univoca interpretazione.

6.1.1 Origine delle procedureLe procedure per l’esecuzione di lavori sotto tensione possono essere prodotte dall’azienda stessa o da un’altra azienda.

La responsabilità della valutazione dell’applicabilità e della validità delle stesse rimane all’azienda che le adotta.

6.1.2 Struttura delle procedureLe procedure possono essere strutturate nel modo ritenuto più conveniente.

Le procedure devono tuttavia contenere come minimo prescrizioni riguardanti i seguenti argomenti:

a) richiamo delle corrispondenti normative tecniche e disposizioni legislative;

b) condizioni generali per l’esecuzione del lavoro;

c) organizzazione dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse;

d) eventuale rimando a istruzioni operative dettagliate per l’esecuzione delle attività lavorative;

e) eventuale richiamo alle corrispondenti schede di attrezzatura come previste al punto 7.2.2. Le prescrizioni riguardanti gli argomenti di cui al punto d) possono essere contenute parzialmente o totalmente nelle schede di attrezzatura di cui al punto e).

Le schede di attrezzatura devono avere una struttura chiara e riproducibile per ogni famiglia di attrezzi.

6.1.3 Procedure di controlloOgni azienda autorizzata per l’esecuzione di lavori sotto tensione deve individuare e garantire i propri criteri di controllo della corretta applicazione della presente Norma, delle disposizioni legislative applicabili in materia e di ogni altra disposizione interna inerente i lavori sotto tensione.

I controlli devono essere effettuati da persone competenti individuate nominalmente con ruoli aziendali specifici. Devono essere individuate responsabilità all’interno della apposita commissione di controllo.

La commissione di controllo ha il dovere di evidenziare anomalie o difformità nell’applicazione delle procedure di lavoro o nell’utilizzo delle attrezzature.

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Deve essere prodotta e conservata opportuna documentazione dell’avvenuta effettuazione dei controlli e delle relative risultanze, con evidenza delle azioni correttive da intraprendere, che verranno verificate al controllo successivo. E’ buona prassi che i controlli comprendano anche una visita nei cantieri durante attività reale di lavori sotto tensione per verificare l’operatività del personale abilitato.

Tali controlli devono essere effettuati almeno con cadenza annuale, e oltre all’attività sul cantiere, devono riguardare fatti e circostanze rilevanti ai fini dell’attività di lavoro sotto tensione, tra i quali almeno i seguenti aspetti:

� stato dell’attrezzatura e dei DPI e modalità di conservazione;

� effettuazione delle prescritte verifiche periodiche sull’attrezzatura e sui DPI;

� aggiornamento tecnico del personale e permanenza delle relative abilitazioni;

� corretta compilazione dei piani di intervento;

� corretta applicazione delle procedure di lavoro, anche con verifiche sul campo.I controlli e le azioni conseguenti devono essere condotti secondo procedure scritte.

I risultati devono essere documentati e portati all'attenzione di coloro che hanno responsabilità nell'area interessata e della direzione dell'azienda.

Le posizioni organizzative responsabili in tali aree devono adottare tempestive azioni correttive relativamente alle carenze evidenziate dalle verifiche stesse.

7 Attrezzatura e DPI

7.1 Requisiti generali

7.1.1 Principi generaliQuando è necessario collegare meccanicamente parti di impianto a tensione diversa, devono sempre essere presenti degli attrezzi definiti isolanti.

E’ ammesso di poter mettere in serie ad attrezzatura isolante altri attrezzi o utensili non ritenuti tali, ma si deve sempre garantire la distanza elettrica “du”.

Ad esempio (vedere Figura 1): se si devono collegare tra loro due parti di impianto , che presentano una differenza di potenziale tale per cui, per evitare scariche, si debba garantire una distanza in aria di almeno un metro, potranno essere uniti tra loro utilizzando in serie attrezzature di cui una sarà di lunghezza superiore od uguale ad un metro.

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7.1.2 Rispondenza a norme tecnicheGli attrezzi specialistici impiegati per i lavori sotto tensione devono rispondere alle specifiche norme tecniche di riferimento per i lavori sotto tensione, quando esistenti. In carenza di normativa di riferimento possono essere adottati attrezzi per i quali sia stata effettuata un’adeguata e documentata valutazione dei rischi tale da assicurare l’esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza

7.2 Caratteristiche ed impiego

7.2.1 Scelta dell’attrezzaturaLe procedure di lavoro devono specificare i criteri di scelta e di impiego degli attrezzi a disposizione degli operatori, da adottare nel rispetto della presente Norma e delle schede di attrezzatura.

Per taluni aspetti riguardanti le caratteristiche delle attrezzature si può fare riferimento alla norma CEI EN 61477.

7.2.2 Schede di attrezzaturaLe informazioni atte a garantire un impiego corretto ed efficace degli attrezzi devono essere riportate in apposite schede di attrezzatura che definiscono tutte le caratteristiche elettriche, meccaniche, geometriche e di accoppiamento con altri attrezzi, attinenti al tipo di attrezzo considerato. Esse devono altresì riportare le modalità e la frequenza delle verifiche periodiche, l’eventuale scadenza temporale della possibilità di utilizzare l’attrezzo e le prescrizioni per la manutenzione.

Le schede devono essere integrate con altre informazioni, quali istruzioni per l’impiego, esempi di utilizzazione ed ogni altro dato ritenuto utile per una corretta utilizzazione, qualora tali informazioni non siano contenute in altre parti delle procedure di lavoro.

Ogni tipo di attrezzo da impiegare per i lavori sotto tensione deve avere una scheda attrezzatura.

7.2.3 Schede di verificaOgni attrezzo deve essere dotato di una scheda atta a riportare le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche (anche facendo riferimento a documenti appositamente predisposti) e aregistrare gli esiti, le date di esecuzione e gli esecutori.

7.2.4 IdentificazioneOgni attrezzo caratterizzato da prestazioni elettriche e/o meccaniche definite deve essere identificato mediante apposita matricola impressa sull’attrezzo che individui univocamente ogni singolo esemplare.

7.2.5 Conservazione e trasporto L'attrezzatura in consegna collettiva deve essere conservata in un locale asciutto, aerato, riscaldato normalmente e soggetto a moderati depositi di polvere; se il locale non è destinato esclusivamente alla conservazione di attrezzatura per lavori sotto tensione, quest’ultima deve essere confinata separandola dal restante materiale. Gli attrezzi isolanti devono essere appesi a idonei supporti, appoggiati su rastrelliere opportunamente rivestite o contenuti in appositi contenitori per evitare deterioramenti. In ogni caso l’accesso al locale o porzione di esso o ai contenitori destinati alla conservazione dell’attrezzatura deve essere consentito solo alla presenza del personale che l’ha in consegna, salvo casi di emergenza.

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L'attrezzatura, in particolar modo quella isolante, deve essere trasportata in modo tale che non ne sia compromessa l'efficienza. A tale scopo vanno dedicati appositi involucri o contenitori.

Il maneggio dell'attrezzatura deve avvenire con cura, per evitare qualsiasi deterioramento, sia durante l’impiego sia durante le operazioni accessorie. Sul luogo di lavoro essa deve essere appoggiata su rastrelliere e su teli previsti per questo scopo; le aste isolanti devono essere asciugate e pulite con l'ausilio di opportuni preparati idrorepellenti prima dell'inizio e della ripresa dei lavori.

7.2.6 ManutenzioneIl personale che ha in consegna l’attrezzatura deve sottoporla solo ed esclusivamente alle operazioni di manutenzione prescritte nelle procedure o nelle schede di attrezzatura. Altri tipi di intervento per riparazione di guasti, rotture ed altre disfunzioni rilevanti possono essere eseguiti solo da personale specializzato, sulla base di istruzioni fornite in merito dal costruttore(si veda in proposito la norma CEI EN 61477).

In caso di ripristino, l’attrezzo deve essere sottoposto nuovamente a collaudi e alle prove previste al punto 7.3.1. Nel caso in cui il ripristino della totale efficienza sia impossibile, l'attrezzatura deve essere resa immediatamente inservibile.

7.2.7 Dispositivi di protezione individuali (DPI)Ogni operatore deve avere in consegna individuale i DPI correlati alla valutazione dei rischi connessi con lo svolgimento dei lavori alla cui esecuzione è chiamato.

I DPI devono rispondere alle pertinenti disposizioni di legge e normative tecniche di riferimento.

Come per le attrezzature, anche ogni DPI deve essere dotato di una scheda atta a riportare le modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche periodiche (anche facendo riferimento a documenti appositamente predisposti) e a registrare gli esiti, le date di esecuzione e gli esecutori. Tale periodicità è definita dalle norme specifiche di prodotto e dai libretti di uso e manutenzione dei costruttori.

7.3 Controlli e prove

7.3.1 Verifiche periodicheTutte le attrezzature ed i DPI devono essere sottoposti alle prove periodiche riportate nelle schede attrezzatura con la periodicità ivi indicata, secondo le modalità riportate nelle schede di verifica.

Qualora durante le prove si riscontri il deterioramento di un attrezzo, si deve provvedere ad escluderlo dall’uso o a ripristinarne l’efficienza prima della riutilizzazione, secondo i criteri previsti al punto 7.2.6.

L’effettuazione delle prove periodiche deve essere registrata sulla schede di verifica riportando l’esito, la data di esecuzione e l’esecutore.

7.3.2 Verifiche sistematiche sul luogo di lavoroIl preposto ai lavori, prima dell'inizio dei lavori o della loro ripresa, deve assicurarsi con un esame a vista del buono stato di conservazione e di pulizia dell'attrezzatura collettiva destinata all’esecuzione dei lavori stessi.

Il preposto ai lavori deve inoltre controllare che le persone da lui coordinate verifichino lo stato di conservazione e di efficienza della loro dotazione di dispositivi di protezione individuale.

Qualora si riscontrino deterioramenti, l'attrezzatura interessata deve essere esclusa dall'impiego ed individuata con l'apposizione di un’indicazione evidente, fino all’avvenuto ripristino della sua piena efficienza od alla radiazione definitiva.

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ProgettoC. 1072:2011-05 – Scad. 04-07-2011

8 Effettuazione dei lavori

8.1 Decisione e programmazione

8.1.1 Richiesta di lavoro sotto tensioneL'esigenza di effettuare un lavoro sotto tensione è individuata dall’unità responsabile dell’impianto che ne richiede l'esecuzione ad un’azienda autorizzata o alla propria unità responsabile della realizzazione del lavoro.

8.1.2 Verifica di fattibilitàLa struttura incaricata dell’esecuzione del lavoro verifica sul posto se il lavoro può essere realizzato sotto tensione con i mezzi ed il personale a sua disposizione e, a seguito della consegna della documentazione tecnica necessaria a eseguire l’intervento e alla stesura dei piani di intervento, comunica all’Unità responsabile dell’impianto le sue decisioni.

8.1.3 Preparazione documentale del lavoroL’Unità incaricata all’esecuzione dei lavori trasmette all’Unità responsabile dell’impianto il piano o i piani di intervento: quast’ultima compila il piano di lavoro correlato agli stessi.

Il piano di lavoro deve poi essere trasmesso all’Unità preposta ai lavori. In questa fase preparatoria le due unità devono consultarsi per soddisfare le reciproche esigenze, senza alterare le singole responsabilità sulla redazione dei documenti.

8.1.4 Contenuto del Piano di lavoro sotto tensioneIl piano di lavoro sotto tensione deve riguardare tutti gli aspetti impiantistici che sono rilevanti ai fini della riduzione del rischio elettrico nel contesto del sistema elettrico di cui l’impianto interessato dai lavori fa parte.

Esso deve riportare come minimo i seguenti dati:

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� necessità o meno di attuare il regime speciale di esercizio e motivazione della sua eventuale assenza;

� dettaglio delle modalità di realizzazione dell’eventuale regime speciale di esercizio con individuazione del posto o dei posti di presidio da dove è possibile compiere manovre su ogni interruttore a tutte le estremità dell’impianto su cui si deve lavorare;

� nome del preposto al lavoro;

� nome e firma dell’estensore il piano di lavoro e del responsabile dell’Unità della conduzione dell’impianto;

� nome e firma del responsabile dell’impianto.Per la predisposizione dei piani di lavoro possono essere utilizzati appositi strumenti informatici finalizzati alla redazione automatizzata, fermo restando che gli stessi dovranno sempre essere validati ed approvati con l’apposizione delle suddette firme.

Ogni lavoro è oggetto di un proprio piano di lavoro ed ogni piano di lavoro deve riferirsi ad un unico lavoro salvo il caso in cui il regime speciale di esercizio da realizzarsi per i diversi lavori sia identico per tutti.

Qualora sullo stesso impianto o parte d’impianto vi siano contemporaneamente più piani di lavoro, essi devono essere opportunamente collegati.

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Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

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8.1.5 Contenuto del Piano di intervento sotto tensionePrendendo a riferimento le procedure aziendali specifiche per l’intervento, il piano di intervento deve riportare come minimo i seguenti dati:

� identificazione univoca dell’intervento;

� nome del preposto ai lavori;

� individuazione dell’impianto o parte di esso oggetto dell’intervento;

� obiettivo dell’intervento;

� dati tecnici della parte d’impianto su cui si interviene;

� descrizione dell’intervento;

� calcolo o valutazione delle distanze (Du, du, dE) adottate nelle diverse situazioni di lavoro;

� modalità di valutazione o di misura delle distanze;

� eventuali calcoli eseguiti per verificare la stabilità strutturale durante l’intervento;

� descrizione della sequenza delle operazioni (riferendosi a procedure prestabilite);

� individuazione dell’attrezzatura specialistica e DPI di cui è previsto l’impiego;

� riferimento al piano di lavoro corrispondente;

� eventuale evidenziazione dei rischi ambientali;

� firma del preposto e del responsabile della Unità della realizzazione del lavoro.Qualora le tipologie ed il numero di interventi da effettuare siano rilevanti, l’unità della realizzazione del lavoro può definire appositi strumenti informatici finalizzati alla redazione automatizzata del piano di intervento. In questo caso può essere demandato al preposto ai lavori l’uso di tali strumenti con la responsabilità dell’inserimento dei dati di ingresso necessari alla specifica attività da compiere. Il piano di intervento riporterà la firma del responsabile della Unità della realizzazione del lavoro e del compilatore.

Ogni lavoro può essere oggetto di più piani di intervento; ogni piano di intervento può riferirsi ad un unico lavoro o parte di esso. Più piani di intervento possono fare riferimento ad un unico piano di lavoro.

8.2 Esecuzione dei lavori

8.2.1 Inizio dei lavoriQualora previsto dal piano di lavoro, il responsabile dell’impianto si attiva per mettere l'impianto interessato nel regime speciale di esercizio o in altro assetto eventualmente individuato dal piano di lavoro stesso.

Realizzato l’assetto previsto, il responsabile dell’impianto può consegnare l’impianto al preposto ai lavori. Con tale documento il responsabile dell’impianto garantisce l’assetto previsto dal piano di lavoro.

Dal momento della consegna dell’impianto, se è stato realizzato il regime speciale d’esercizio, ogni manovra sull’impianto che può avere come effetto la rimessa in tensione dello stesso dopo la messa fuori tensione, accidentale o comandata, deve essere preventivamente concordata con il preposto ai lavori.

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8.2.2 ComunicazioniNel corso del lavoro deve essere assicurato un collegamento rapido e sicuro tra il preposto ai lavori ed i posti di presidio da dove è possibile compiere manovre sugli interruttori a tutte le estremità dell’impianto su cui si lavora. La possibilità di mantenere tale collegamento deve essere verificata dal preposto ai lavori in occasione del sopralluogo di cui al punto 8.1.2. Tale collegamento è da garantirsi per far fronte a situazioni di emergenza imprevedibili.

Sul luogo di lavoro devono essere assicurate buone condizioni di comunicazione tra il preposto ed i diversi punti in cui si trovano gli operatori (suolo, sostegni di linee, ecc.), ricorrendo eventualmente a collegamenti radio locali.

Le comunicazioni tra le persone interessate dai lavori possono avvenire in modo informale o formale. Nel primo caso sono sufficienti comunicazioni verbali, nel secondo caso devono essere scambiati messaggi scritti o messaggi verbali registrati (fonogrammi), eventualmente mediante moduli predisposti.

Ove non espressamente specificato nella presente Norma, lo scambio di comunicazioni in modo informale è sufficiente a soddisfare le esigenze della Norma stessa.

8.2.3 Condizioni atmosfericheIn relazione al verificarsi di condizioni atmosferiche sfavorevoli definite al punto 3.30,l'esecuzione dei lavori è regolata dalle seguenti disposizioni:

a) su impianti all’esterno a tensione nominale fino a 30 kV, i lavori, eseguiti con qualsiasi metodo, nonpossono essere iniziati in presenza di precipitazioni atmosferiche come definite alla lettera a) del citato punto 3.30, ma possono essere proseguiti al loro sopraggiungere.

b) In quest’ultimo caso se si sta lavorando su isolatori danneggiati si può proseguire solo seguendo apposite procedure aziendali

c) Nessun lavoro può essere iniziato né proseguito al verificarsi di una o più tra le condizioni sfavorevoli definite alle lettere b), c), d), f) del citato punto 3.30;

d) su impianti all’esterno a tensione nominale superiore a 30 kV, i lavori a distanza ed a potenziale non possono essere iniziati né proseguiti in presenza di una o più tra le condizioni atmosferiche sfavorevoli definite;

e) su impianti all'interno a qualsiasi tensione nessun lavoro sotto tensione può essere iniziato nè proseguito in caso di temporale, come definito alla lettera c) del punto 3.30, se all’impianto afferiscono linee aeree. Possono essere iniziati e proseguiti lavori effettuati con qualsiasi metodo se l’impianto è separato dalle linee aeree con l’interposizione di trasformatori o è comunque protetto dalle sovratensioni.

Allorché il mutare delle condizioni atmosferiche comporta la sospensione dei lavori, il personale deve abbandonare il posto di lavoro lasciando in opera, in parte o totalmente, l’attrezzatura installata, compresi, se necessario, i dispositivi isolanti, assicurando la stabilità meccanica dell'impianto e organizzando, se necessario, un presidio sul luogo di lavoro onde evitare l’insorgenza di eventuali rischi per i terzi. Quando le condizioni atmosferiche ritornano normalie prima della ripresa dei lavori, il preposto ai lavori deve verificare lo stato dell'attrezzatura.

8.2.4 Istruzione agli operatoriPrima dell'inizio o della ripresa dei lavori, il preposto ai lavori precisa agli operatori le condizioni di applicazione delle procedure che saranno adottate. Egli deve assicurarsi, in questa occasione, che ciascuno di essi sia perfettamente edotto, sia del suo compito, sia di come questo si integra nell'operazione d'insieme.

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Analoghe dettagliate istruzioni devono essere fornite all’eventuale personale ausiliario, accompagnate dalla precisazione dei limiti di intervento di detto personale, onde ottenere una partecipe collaborazione e prevenire l’assunzione di iniziative indebite.

8.2.5 Individuazione del personaleSul cantiere, deve essere possibile una chiara ed inequivocabile individuazione del preposto ai lavori e del personale abilitato.

8.2.6 Esecuzione dei lavoriDurante l’esecuzione dei lavori devono essere osservate le disposizioni della presente Norma, in relazione alle differenti metodologie e condizioni di lavoro adottate ed eventualmente concomitanti.

Nessun lavoro sotto tensione può essere eseguito da un operatore singolo, anche se inpossesso di abilitazione di tipo B, come individuata al punto 10.2.4 della presente Norma.

8.2.7 Lavori a distanzaL'operatore, normalmente ma non necessariamente posto al potenziale di terra, compie le operazioni necessarie mediante la manovra di attrezzi isolanti, mantenendo la distanza minima di avvicinamento fase-terra (dA) verso tutte le parti circostanti che si trovano a potenziale diverso dal suo.

In presenza di manifestazioni fastidiose dovute al campo elettrico deve essere mantenuta l’equipotenzialità tra il corpo dell’operatore ed il supporto su cui egli opera, se metallico, e/o si deve provvedere alla efficace schermatura del campo elettrico.

8.2.8 Lavori a contattoL'operatore manipola direttamente la parte in tensione oggetto dell’intervento impiegando adeguati dispositivi di protezione individuale isolanti nei confronti della parte su cui interviene. Egli deve mantenere la distanza minima di avvicinamento fase-terra verso le parti del suo corpo non adeguatamente protette e le parti in tensione su cui opera.

Il metodo di lavoro a contatto è utilizzato, in genere, su impianti con tensione nominale non superiore a 30 kV.

NOTA – Allo stato attuale, si può contare su un numero ancora esiguo di norme tecniche riguardanti le attrezzature e i DPI impiegabili nei lavori sotto tensione oltre 30 kV; inoltre, i prodotti normati presentano particolarità d’ingombro tali da renderne difficoltoso l’utilizzo.

Questo metodo di lavoro richiede una particolare attenzione anche alle parti in tensione chenon costituiscano oggetto dell’intervento dell’operatore. Dette parti, infatti, possono essere prossime all’operatore tanto che, involontariamente, egli potrebbe penetrarne la zona di lavoro sotto tensione DL.

Per evitare il rischio suddetto, nel piano di intervento si deve prevedere la protezione dell’operatore impedendogli di penetrare la distanza DL già detta mettendo in opera un protettore o una barriera o sistemi di blocco meccanico o dispositivi equivalenti atti ad evitare tale eventualità. In alternativa, se possibile, si può disporre l’operatore a una distanza dal limite esterno della DL che tenga conto sia dei suoi movimenti che degli attrezzi da lui maneggiati per evitare di penetrare la stessa.

8.2.9 Lavori a potenzialeL'operatore si porta o viene portato in vicinanza della parte in tensione al cui potenziale deve operare, fino ad assumerne lo stesso potenziale elettrico, mantenendo distanze superiori alle minime di avvicinamento fase-terra rispetto alle parti a potenziale di terra e superiori alle minime di avvicinamento tra fase e fase rispetto alle parti in tensione appartenenti ad altre fasi.

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Lo spostamento dell’operatore può avvenire mediante un supporto isolante o per via aerea.

Un operatore, posto al potenziale di una parte in tensione, può eseguire un lavoro su un’altra parte, in tensione o collegata a terra, con il metodo del lavoro a distanza.

Gli operatori che lavorano a potenziale devono indossare calzature a suola conduttrice, e, quando la tensione nominale del sistema oggetto dell’intervento supera i 100 kV, anche appropriati abiti conduttori completi. Per tensioni inferiori l’utilizzo di abiti conduttori può essere deciso dall’operatore in base al comfort. Chi indossa abiti conduttori non deve indossare guanti, bracciali, calzature o soprascarpe isolanti e non deve impiegare attrezzi isolati.

Prima di toccare una parte in tensione, ogni operatore deve stabilire l’equipotenzialità tra la parte stessa ed il proprio corpo tramite un apposito dispositivo di collegamento.

8.2.10 Operatore a potenziale indefinitoQuando un operatore è collocato su un supporto isolante che lo mantiene isolato, anche temporaneamente, sia da terra sia dalle parti in tensione, devono essere individuate tutte le coppie di parti a potenziale diverso, la cui distanza può essere perturbata dalla presenza dell’operatore; devono quindi essere mantenute le pertinenti distanze minime di avvicinamento, da terra o tra le fasi, tra queste coppie di parti, da valutare considerando l’operatore e gli oggetti conduttori da lui maneggiati o indossati quale elemento frazionante delle distanze stesse. (vedere la Norma CEI EN 61472 e fare riferimento alle illustrazioni).

Figura 1 – Alcuni esempi tipici di lavori sotto tensione e relative distanze di lavoro

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8.2.11 Operazioni di by - passQuando l’esecuzione del lavoro prevede l’installazione di collegamenti di by - pass di parti di impianto che devono essere interrotte, prima di interrompere il circuito originale si deve accertare la corretta installazione dello shunt, verificando che la corrente che transita in esso non sia inferiore a quella che transita nel circuito originale.

In ogni caso l’interruzione del circuito originale deve essere espressamente autorizzata dal preposto ai lavori, che deve preventivamente verificare la corretta installazione dello shunt.

Lo schermo metallico degli shunt isolati per tensioni nominali superiori a 30 kV deve essere collegato a terra prima del collegamento dello shunt a parti in tensione.

8.2.12 Comportamento degli operatoriPrima di ogni intervento ciascun operatore deve verificare il buono stato della propria dotazione di dispositivi di protezione individuale.

Gli operatori devono iniziare il lavoro soltanto se sono sicuri di aver compreso le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro.

Essi devono attenersi alle disposizioni impartite dal preposto ai lavori e segnalargli tempestivamente le difficoltà riscontrate.

Gli operatori che agiscono in elevazione senza ausilio di mezzi speciali devono astenersi dal trasportare attrezzi durante gli spostamenti, ad eccezione dei DPI o di attrezzi personali di limitate dimensioni per l’accesso ai posti di lavoro in quota.

In queso caso, gli operatori devono chiedere specifica autorizzazione al preposto al lavoroprima di effettuare spostamenti non preventivamente concordati in fase di preparazione del lavoro stesso.

8.2.13 Fine dei lavoriAlla fine dei lavori, il preposto ai lavori riunisce gli operatori e controlla la corretta esecuzione dei lavori effettuati; successivamente egli trasmette formalmente l'avviso di fine lavoro e restituisce l’impianto al responsabile dell’impianto.

Dopo la restituzione dell’autorizzazione al lavoro non è consentita alcuna attività sotto tensione. Nel caso il lavoro debba essere ripreso bisogna procedere ripetendo la procedura come previsto dal punto 8.2.1 in poi.

9 Distanze elettriche

9.1 GeneralitàLe distanze elettriche devono essere calcolate secondo le indicazioni della Norma CEI EN 61472 per le tensioni superiori a 72,5 kV

Le distanze minime di avvicinamento (vedere dA in 3.13 e Da in 3.14) per lavori su impianti a tensione superiore a 1 kV fino a 72,5 kV sono condizionate in gran parte dalla componente ergonomica.

L’esperienza dimostra che una distanza ergonomica, dE, di 50 cm è adeguata a soddisfare le più comuni situazioni di lavoro. Tale distanza deve comunque essere valutata di volta in volta per specifiche situazioni di lavoro. Il valore minimo di dE non può essere inferiore a 10 cm,

Per valutare la distanza si deve considerare la posizione degli operatori sul luogo di lavoro, la libertà di movimenti e le operazioni che essi devono compiere.

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Pertanto, rispetto alle distanze che si determinano con la norma CEI EN 61472, in cui vengono calcolate distanze specifiche precise per i diversi valori di tensione di esercizio degli impianti, si devono assumere, per la distanza elettrica fase-terra “du”, tre valori di riferimento fissi cui aggiungere la distanza ergonomica dE.

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NOTA: In molte attività su impianti con livelli di tensione < 72,5 kV è difficoltoso rispettare le distanze minime di avvicinamento (dA), a causa delle distanze elettriche di progetto modeste sia tra le fasi che tra fase e terra che presenta l’impianto. In questi casi, si possono utilizzare protettori rigidi o flessibili che di fatto garantiscono l’isolamento necessario per l’esecuzione dei lavori sotto tensione.

10 Formazione, idoneità e abilitazione del personale operativo

10.1 Corsi di formazione

10.1.1 Generalità sui corsiI soggetti formatori devono essere organizzati ed avere strutture didattiche e personale docente rispondente ai requisiti di legge. I corsi di formazione devono avere programmi scritti e dettagliati per tutte le specifiche attività per cui il soggetto formatore è stato autorizzato ad operare.

I corsi teorico-pratici devono essere organizzati secondo quanto specificato ai successivi punti, e ogni specifico corso deve essere individuabile con un preciso codice identificativo e deve essere definito in modo univoco l’obiettivo finale che determina il tipo di idoneità.

I corsi di formazione e addestramento ai lavori sotto tensione devono essere correlati alla complessità dei lavori in essi trattati, al fine di individuare i contenuti, la durata e la necessità di comprendere in essi esercitazioni sotto tensione. In ogni caso i corsi devono essere tenuti da personale qualificato.

I discenti che per la prima volta frequentano un corso per i lavori sotto tensione devono usufruire di una formazione teorica di almeno 120 ore.

Aggiornamenti che non modificano le modalità di effettuazione dei lavori, possono non formare oggetto di azioni formative come dettagliate nel seguito, ma essere comunicati per iscritto o mediante mezzi informatici, purché la data di messa in vigore delle nuove disposizioni sia individuata univocamente ed il recepimento da parte delle persone destinatarie venga registrato e documentato.

10.1.2 Personale docenteIl personale docente del soggetto formatore deve essere dotato di professionalità comprovata e certificata al fine di garantire il possesso dei requisiti necessari per operare, con competenza e professionalità, nel settore della formazione dei lavori sotto tensione.

Al riguardo, tali requisiti devono essere attestati da un organismo di certificazione accreditato da ente firmatario dell’accordo europeo multilaterale nell’ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA) ai sensi della norma CEI UNI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale".

Il personale docente può essere privo di abilitazione ai lavori sotto tensione, tuttavia deve essere in grado di provvedere alla conduzione dei lavori, per poter intervenire con autorevolezza nelle azioni correttive dei preposti ai lavori oggetto di formazione durante le esercitazioni pratiche fuori e sotto tensione.

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Ogni azione formativa, rivolta ad un determinato gruppo di discenti ed avente per oggetto un determinato argomento, deve essere coordinata da un solo docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V

Per competenza nella manutenzione degli impianti si intende conoscenza specifica nei lavori sotto tensione su impianti per i quali si conferiscono le idoneità.

Tra i criteri utilizzati nel valutare le caratteristiche dei docenti devono, tra l’altro, essere presi in considerazione i seguenti requisiti:

� Titolo di studio coerente alle tematiche oggetto dei corsi o parte di essi dedicati al programma formativo.

� Conoscenza specifica della materia relativa al settore dei lavori sotto tensione con particolare riferimento a:

- normative internazionali sui lavori sotto tensione (norme tecniche di cui all’IEC/TC78);

- attrezzature specifiche e i DPI utilizzati per i lavori sotto tensione oltre i 1000 V;

- criteri generali delle tre metodologie principali di lavoro sotto tensione (contatto, distanza e a potenziale).

� Esperienza professionale adeguata allo svolgimento delle tematiche sviluppate nei programmi dei corsi.

� Consapevolezza del ruolo e delle attività da intraprendere per la realizzazione dell’azione formativa.

� Capacità di progettazione e di organizzazione dell’azione formativa in funzione degli obiettivi previsti.

� Proprietà di linguaggio, capacità di espressione ed abilità di utilizzo della comunicazione attraverso i diversi strumenti utilizzati nel percorso formativo.

� Capacità di realizzazione del materiale didattico e di supporto all’azione formativa.

� Adeguata capacità di relazionarsi con i discenti al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del corso.

� Competenza e padronanza della gestione d’aula.

� Competenze di Tecniche della comunicazione.

� Padronanza delle metodologie di lavoro specifiche relative agli interventi previsti nei corsi.Il personale docente del soggetto formatore deve essere altresì sottoposto a verifiche periodiche per comprovare il costante svolgimento della sua professione, il continuo aggiornamento delle sue conoscenze ed il rispetto di criteri di deontologia professionale.

All’interno del percorso formativo sono ammessi docenti per specifiche materie che potranno affiancare il responsabile del corso.

10.1.3 Contenuti dei corsiIl contenuto dei corsi deve essere tale da porre il personale discente in grado di eseguire con competenza interventi del tipo di quelli oggetto del corso.

10.1.4 Contenuti teoriciLe conoscenze teoriche necessarie per eseguire in sicurezza lavori sotto tensione variano molto al variare del tipo di lavoro. Di conseguenza gli argomenti teorici di ogni corso devono essere adattati, di volta in volta, all’oggetto del corso stesso.

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I contenuti del corso teorico, per i livelli A e B, come definiti al punto 10.2.4, della durata minima di 120 ore, sono strutturati secondo i contenuti di seguito elencati.

� Legislazione antinfortunistica: D.lgs 81/08 e Decreto 4 febbraio 2011.

� Normativa tecnica pertinente: oltre la presente norma, almeno la CEIEN 50110-1, la CEI 11-1 e la CEI 11-4 e altre norme specifiche per la tipologia del corso.

� Conoscenza dei fenomeni fisici significativi per il tipo di lavoro: materiali isolanti, conduttori e non conduttori, frazionamento dell’isolamento, fenomeni di sovratensioni di manovra e atmosferiche.

� Illustrazione delle metodologie di lavoro (Contatto, Potenziale e Distanza)

� Caratteristiche delle procedure per lavori, utilizzo di attrezzatura, sequenze operative.

� Nozioni di impiantistica.

� Tipologia di impianti su cui si interviene, con particolare attenzione alle distanze di isolamento e alle tipologie di materiale impiegato.

� Tipologia di conduttori utilizzati.

� Stato del neutro.

� Modalità per la realizzazione del regime speciale di esercizio.

� Nozioni di primo soccorso.

� Sforzi agenti sulle attrezzature e sui componenti dell’impianto oggetto dell’intervento.

� Nozioni di meccanica delle linee.

� Caratteristiche meccaniche delle attrezzature.

� Compilazione dei documenti necessari all’esecuzione dell’intervento.

� Nozioni generali sui piani di intervento.

� Struttura dei piani di intervento e analisi dei contenuti.

� Compilazione dei piani di intervento per tutti gli interventi previsti nelle esercitazioni pratiche.

� Manutenzione delle attrezzature e loro conservazione.

10.1.4.1 Corsi di aggiornamento periodiciI corsi di aggiornamento periodico devono avere durata minima di 20 ore ciascuno, devono essere erogati con scadenza almeno quinquennale, e strutturati nel seguente modo:

� richiami dei concetti basilari dei lavori sotto tensione;

� eventuali aggiornamenti su nuove attrezzature introdotte e non presentate in corsi precedenti;

� eventuali aggiornamenti legislativi e normativi in materia;

� eventuali aggiornamenti di nuove metodologie introdotte.

10.1.5 Esercitazioni pratiche

10.1.5.1 Fuori tensioneI corsi devono comprendere esercitazioni pratiche che realizzino gli interventi completi per ciascuno dei lavori per i quali l’operatore sarà reso idoneo.

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Per il personale destinato al conseguimento dell’idoneità di livello B, come definita al punto 10.2.4 della presente Norma, dovranno essere previste anche attività di preparazione degli interventi, che consistono nel controllo dello stato dell’attrrezzatura e dei DPI, nella verifica della fattibilità del piano di intervento e dei compiti specifici del preposto ai lavori nella fase preparatoria dei lavori.

Durante le esercitazioni pratiche fuori tensione, le funzioni di preposto ai lavori vengono a tutti gli effetti affidate di volta in volta a ciascuno dei candidati all’acquisizione dell’idoneità di livello B, Tali candidati operano quindi in qualità di responsabili dell’attività lavorativa, tuttavia durante le esercitazioni deve essere assicurata la presenza di un docente, con facoltà di intervento correttivo nei confronti del preposto ai lavori designato.

Qualora nel gruppo di discenti non ne sia compreso alcuno destinato al conseguimento dell’idoneità di livello B, le funzioni di preposto devono essere svolte, durante le esercitazioni pratiche, dal docente del corso.

10.1.5.2 Sotto tensioneI programmi dei corsi di formazione devono anche comprendere esercitazioni pratiche da eseguire sotto tensione quando i corsi sono rivolti a persone prive di qualunque idoneità o quando, pur trattandosi di corsi di aggiornamento o di integrazione di corsi precedenti, a giudizio del soggetto formatore, la novità e/o la complessità degli argomenti trattati richieda una verifica del loro corretto apprendimento in presenza di condizioni operative reali.

Le esercitazioni sotto tensione possono essere eseguite soltanto dopo l’effettuazione di un congruo numero di esercitazioni fuori tensione, sufficiente, secondo i programmi del corso e la valutazione del docente, a consentire al personale discente il raggiungimento del dovuto livello di addestramento operativo.

Per l’esercitazione sotto tensione la responsabilità del preposto è assunta dal docente che affiderà le attività del ruolo ai discenti candidati all’idoneità di livello B, sempre sotto la sua direzione e responsabilità.

Per quanto riguarda le funzioni di preposto ai lavori e le prerogative del docente, vale quanto precisato a proposito delle esercitazioni pratiche. Considerate le finalità didattiche ed il livello di preparazione dei docenti, non è necessario che il docente sia idoneo al tipo di lavori sotto tensione oggetto delle esercitazioni.

I docenti non ammettono alle esercitazioni sotto tensione le persone in formazione che non ritengono preparate all’esecuzione delle stesse.

10.1.6 Esami finaliOgni corso deve concludersi con un esame finale mirante ad accertare l’acquisizione da parte di ogni singolo candidato dei contenuti del corso frequentato ed il possesso delle conoscenze teorico-pratiche necessarie per l’esecuzione delle attività oggetto del corso. Possono costituire eccezione corsi di breve durata che non comportino la variazione di idoneità.

L’esame deve essere sostenuto dinanzi ad una apposita commissione di esame costituita presso il soggetto formatore, composta da almeno tre componenti del soggetto formatore con conoscenze specifiche della materia, tra cui il docente coordinatore dell’azione formativa.

E’ ammessa la presenza di osservatori dell’azienda o dell’organismo aziendale da cui dipende il personale esaminato.

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10.2 Idoneità e abilitazione

10.2.1 Prerequisiti del personaleLe persone da avviare all’esecuzione dei lavori sotto tensione devono possedere i seguenti prerequisiti che dovranno possedere prima di iniziare i corsi di formazione:

avere compiuto 18 anni di età;

possedere attitudine fisica alla mansione, attestata nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

10.2.2 Conseguimento dell’idoneitàL’idoneità tecnico-attitudinale viene conseguita tramite il superamento degli esami finali dei corsi di formazione previsti al punto 10.1.6. Il documento di idoneità è rilasciato dal responsabile del soggetto formatore sulla base del verbale conclusivo redatto dalla commissione d’esame e deve riportare la descrizione delle attività per le quali il candidato è riconosciuto idoneo. Tale descrizione può essere puntuale, con l’elenco dei singoli lavori, oppure sintetica, ma chiara, con riferimento a metodi di lavoro, livelli di tensione, tipologie di impianti, ecc.

Il documento di idoneità è personale e viene consegnato in originale all’interessato ed in copia al soggetto che ha chiesto l’intervento formativo e sostenuto i relativi oneri.

10.2.3 Conferimento dell’abilitazioneLe aziende possono scegliere il personale al quale conferire la qualifica di persona abilitata ai lavori sotto tensione esclusivamente fra le persone in possesso del documento di idoneità ai lavori sotto tensione. L’abilitazione può essere conferita dal datore di lavoro alle persone che possiedano i seguenti requisiti:

� conseguimento dell’idoneità;

� attestazione favorevole a seguito dell’attivazione della sorveglianza sanitaria.L’abilitazione può fare riferimento anche solo ad una parte degli interventi ai quali si riferisce il documento di conseguimento dell’idoneità, ma non può eccedere rispetto a quanto previsto dal documento di idoneità stesso.

10.2.4 Livelli di idoneità e abilitazioneL’idoneità e l’abilitazione sono di due livelli:

� A, esecutivo

� B, esecutivo e direttivo. Solo la persona abilitata al livello B può, oltre ad eseguire le attività previste per il livello A, dirigere altro personale fungendo da preposto ai lavori. Per tale motivo l’idoneità di livello B deve prevedere un iter formativo e addestrativo più approfondito rispetto al livello A.

Il documento di abilitazione deve precisare il livello di abilitazione rilasciata e deve fare riferimento al documento di conseguimento dell’idoneità.

10.2.5 Mantenimento e revoca dell’abilitazioneTutte le abilitazioni hanno la validità di un anno. Il mantenimento dell’abilitazione è subordinato alle eventuali condizioni a seguito degli esiti della sorveglianza sanitaria ed all’esecuzione di almeno 120 ore di effettivo lavoro sotto tensione nei 365 giorni precedenti alla scadenza della abilitazione. Nel caso in cui quest’ultima condizione non sia soddisfatta, il lavoratore interessato deve operare solo come affiancamento per una durata pari alle ore mancanti al raggiungimento della soglia minima di 120 ore prima citata. Gli adempimenti relativi al rinnovo dell’abilitazione sono compito del datore di lavoro.

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Le abilitazioni devono inoltre essere riesaminate sistematicamente nei seguenti casi:

� inosservanza della presente Norma;

� inosservanza delle procedure aziendali in tema di sicurezza;

� esito non favorevole di accertamenti sanitari;

� cambio di mansioni;

� trasferimento all’interno della stessa azienda o ad altra azienda.Tale riesame può condurre, in ogni momento, ad una modifica o alla revoca dell'abilitazione.

Di tutte le informazioni relative alle abilitazioni (conferimenti, rinnovi, modifiche, revoche, documentazione quantitativa dell’attività svolta) deve essere tenuta evidenza documentale.

10.2.6 Informazione del personale ausiliarioPoiché al personale ausiliario non si richiede l’esecuzione di operazioni che richiedono idoneità ai lavori sotto tensione da eseguire, esso deve ricevere una specifica informativa da parte del preposto ai lavori come previsto al punto 8.2.4.

11 Casi particolari

11.1 Sperimentazione di lavori sotto tensione

11.1.1 GeneralitàLa sperimentazione consiste nello sviluppo ed applicazione di nuove modalità e/o tipologie di intervento e/o di attrezzi nuovi o innovativi.

La sperimentazione può essere svolta solo da aziende autorizzate come definite al punto 3.30 della presente Norma, eventualmente per conto di altre aziende.

La sperimentazione può essere effettuata anche su impianti in tensione, dopo un adeguato periodo di sperimentazione fuori tensione, sia su impianti di proprietà dell’azienda autorizzata, sia su quelli di altri soggetti.

11.1.2 OrganizzazioneLe aziende autorizzate che eseguono attività di sperimentazione devono integrare la propria organizzazione, come individuata all’Art. 5, con misure mirate ai seguenti aspetti:

� effettuazione di sperimentazioni, fuori ed eventualmente sotto tensione, da parte di unità specialistiche;

� esame ed approvazione delle procedure e/o delle attrezzature innovative al fine della loro utilizzazione a titolo sperimentale;

� esame ed approvazione delle procedure e/o delle attrezzature definite in conseguenza della sperimentazione effettuata.

La sperimentazione sotto tensione deve essere effettuata sotto la supervisione di un responsabile con almeno 5 anni di esperienza nel settore dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, anche non abilita ai lavori sotto tensione, che deve effettuare una specifica valutazione di ogni attività innovativa rispetto a quelle in vigore.

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11.1.3 EsecuzioneDurante l’esecuzione degli interventi di sperimentazione devono essere applicate per quanto possibile le prescrizioni contenute nella presente Norma.

Quando il superamento di talune di queste prescrizioni costituisce l’oggetto stesso della sperimentazione, esso deve essere giustificato da fondate e documentate considerazioni tecniche che devono costituire la base della valutazione, effettuata dal responsabile della sperimentazione di cui al punto 11.1.2, e del benestare all’effettuazione della sperimentazione che l’azienda deve rilasciare.

11.1.4 PersonaleNell’attività di sperimentazione fuori tensione possono essere impiegate anche persone non idonee ai lavori sotto tensione.

Il personale addetto alla sperimentazione sotto tensione deve essere in possesso di abilitazione , di livello correlato alle funzioni svolte durante gli interventi con almeno 12 mesi di esperienza nel settore dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

In ogni caso il personale deve ricevere particolare informativa circa gli specifici rischi connessi con le operazioni da compiere, le relative modalità di esecuzione e le condizioni di effettuazione della sperimentazione.

11.2 Lavoro aereo

11.2.1 GeneralitàI lavori sotto tensione possono essere eseguiti da operatori che si trovano a bordo di elicotteri o su piattaforme collegate rigidamente o sospese ad elicotteri, a condizione che siano rispettate tutte le normative vigenti in materia di volo e lavoro aerei.

11.2.2 VelivoliI tipi di velivoli da impiegare devono possedere le caratteristiche e le certificazioni definite dalle autorità aeronautiche in funzione delle diverse condizioni e tipologie di lavoro.

I velivoli impiegati possono essere di proprietà dell’azienda autorizzata che esegue i lavori o di terzi. In ogni caso, essi devono essere di tipo riconosciuto dalle autorità aeronautiche come idonei all’esecuzione del tipo di lavoro che devono effettuare.

In particolare quando si prevede che il velivolo venga reso equipotenziale con parti in tensione, dovranno essere verificate le conseguenze di influenze di forti campi elettromagnetici sulle apparecchiature e sulla strumentazione di bordo, eventualmente con specifiche prove documentabili di compatibilità elettromagnetica.

L’azienda proprietaria del velivolo deve essere titolare di autorizzazione all’esecuzione del tipo di lavoro aereo che deve effettuare, rilasciata dalle autorità aeronautiche.

11.2.3 EsecuzioneLe funzioni di preposto ai lavori elettrici sotto tensione devono essere svolte da un operatore titolare di abilitazione di tipo B (vedere 10.2.4) per lo specifico lavoro. Il preposto al lavoro èresponsabile di tutte le operazioni connesse con l’esecuzione del lavoro, salvo per quanto riguarda gli aspetti strettamente aeronautici, che ricadono sotto la responsabilità del pilota del velivolo.

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Durante i lavori deve essere assicurata la possibilità di comunicazione continua tra pilota del velivolo e preposto al lavoro e uno o più operatori, se il preposto al lavoro non coincide con uno di questi ultimi. La possibilità di comunicare con una o più tra le persone appena dette viene estesa ad eventuali altre persone, non a bordo del velivolo, per ragioni strettamente correlate al lavoro in esecuzione, se del caso.

11.2.4 DistanzeSia nel caso che il velivolo venga reso equipotenziale con parti in tensione, sia nel caso che esso rimanga isolato da esse, devono essere mantenute, verso le parti a potenziale diverso, almeno le distanze minime di avvicinamento prescritte dalla presente norma all’Art. 9.

Nel calcolare le distanze si dovranno valutare le dimensioni del velivolo, pale comprese, e le inevitabili oscillazioni cui potrebbe essere assoggettato il velivolo stesso durante le fasi di lavoro.

11.2.5 PersonaleIl personale che esegue il lavoro sotto tensione propriamente detto deve essere titolare di abilitazione adeguata ai lavori che deve svolgere, come previsto dalla presente norma. Inoltre, l’abilitazione che preveda lavori sotto tensione eseguiti agendo da un velivolo, deve riportare l’attestazione di tale abilità rilasciata da una ditta autorizzata ad eseguire lavori sotto tensione con velivoli.

Il pilota del velivolo e le altre persone eventualmente presenti a bordo con funzioni specialistiche, non previste esplicitamente dalla presente norma,devono essere in possesso delle particolari abilitazioni prescritte allo scopo ed attestate da una ditta autorizzata ad operare a bordo di velivoli oltre ad aver partecipato almeno alla parte teorica dei corsi per lavori sotto tensione, secondo la presente norma, ed averne ottenuto l’idoneità e la conseguente abilitazione.

Il pilota del velivolo deve aver acquisito l’abilità necessaria a fronte di un adeguato periodo di affiancamento ad un pilota già abilitato. L’abilitazione deve essere rilasciata ed attestata dalla ditta autorizzata prevista al precedente punto 11.2.2.

11.3 Laboratori di prova

11.3.1 GeneralitàI laboratori di prova possono essere esterni o interni all’azienda autorizzata. Essi devono essere dotati di procedure e apparecchiature idonee alla natura delle prove da effettuare e devono possedere un’organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 adeguatamente documentata, che garantisca la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico.

NOTA: La legislazione vigente prevede che i laboratori siano dotati di certificato di accreditamento emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo a meno che il laboratorio sia interno all’azienda autorizzata.

11.3.2 Svolgimento delle attività dei laboratori di provaPer quanto riguarda l’installazione e l’esercizio degli impianti elettrici di prova dei laboratori, si applica la norma CEI EN 50191 ad eccezione di tutte le attività dei laboratori di prova che costituiscono lavori elettrici sotto tensione che devono ricondursi in ogni caso ai requisiti previsti dalla presente Norma.

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Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 4093 del 24 Luglio 1956 Responsabile: Ing. R. Bacci

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