COMUNE DI BOLOGNA
ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELLA CONCESSIONE
DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA PER IL
COLLEGAMENTO TIPO “PEOPLE MOVER” TRA
L’AEROPORTO G. MARCONI E LA STAZIONE CENTRALE
FF.SS. DI BOLOGNA.
L’anno ____(____) il giorno ______ (____) del mese di _____, in Bologna,
______
TRA LE SOTTOSCRITTE PARTI
Comune di Bologna, con sede legale in Bologna, Piazza Maggiore, n.6,
CF/P.IVA __________________, rappresentato dall'Ing. Claudio Paltrinieri,
nato a _________________, il ______________, il quale interviene
legittimamente a seguito dell’attribuzione dell’incarico con provvedimento
del Sindaco PG.N. ___________ in data __________ ed agisce in virtù
dell’art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 44 dello Statuto
Comunale, per dare esecuzione all’atto del _______, il quale viene indicato
nel prosieguo con il termine di “Concedente”
e
società MARCONI EXPRESS S.p.A., con sede in Bologna, in via Marco
Emilio Lepido 182/2, CF/P.IVA ________________, subentrata nel
rapporto di concessione di progettazione, costruzione e gestione di una
infrastruttura di trasporto rapido di massa per il collegamento tipo “People
Mover” tra l’Aeroporto G. Marconi e la Stazione centrale FF.SS. di Bologna
al CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC aggiudicatario 1
della Concessione stessa, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 4 della
Convenzione, per la quale interviene l’Ing. Rita Finzi, in qualità di legale
rappresentante, (di seguito “Marconi Express” o “Concessionario”);
di seguito, per brevità, congiuntamente “Le Parti”.
PREMESSA
1) Il Comune di Bologna, con deliberazione del Consiglio Comunale
P.G. 11883/2008 in data 29/01/2008, nell’ambito del programma
triennale dei lavori 2008-2010, di cui all’art. 128 D.Lgs. n.163/2006,
approvò il progetto preliminare che prevede la realizzazione di
un’infrastruttura di trasporto rapido di massa per il collegamento tra
l’Aeroporto G. Marconi e la Stazione Centrale di Bologna, completo
del relativo piano economico finanziario;
2) in data 23 luglio 2007, venne sottoscritto l’Accordo di programma
tra Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Provincia di
Bologna, avente ad oggetto la “realizzazione dell’opera pubblica
denominata People Mover”;
3) in data 14 marzo 2007, fu sottoscritto l’Accordo di programma tra
Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di
Bologna e RFI S.p.A., avente ad oggetto “impegni reciproci volti a
favorire la realizzazione dell’opera pubblica denominata People
Mover”,;
4) in data 23 luglio 2007, fu sottoscritto l’accordo tra Comune, Regione
Emilia Romagna, Provincia di Bologna, e Società Aeroporti Bologna
s.p.a, avente ad oggetto “la realizzazione dell’opera pubblica
denominata People Mover”,2
5) con deliberazione della Giunta Comunale P.G. 211032/2008 in data
09/09/2008, è stato approvato l’adeguamento al suddetto progetto
preliminare e, con determinazione dirigenziale P.G. 214936/2008 del
09/09/2008, il Comune di Bologna promosse l’indizione di una
procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 144 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento dell’opera in concessione di lavori pubblici;
6) all'esito della gara fu individuato quale aggiudicatario della
concessione il CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI –
CCC di Bologna;
7) In data 4 giugno 2009, con atto Rep. n. 207330, il Comune di
Bologna e il CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -
CCC sottoscrissero il contratto di concessione avente ad oggetto la
"progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la
realizzazione, la messa in esercizio, la gestione funzionale ed
economica, compresa la manutenzione globale, dell’infrastruttura di
trasporto denominata People Mover, di collegamento dell’Aeroporto
G. Marconi con la Stazione Centrale di Bologna"
8) in esecuzione di quanto disposto dall’art. 4 del contratto di
concessione, il CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI –
CCC costituita società "Marconi Express" S.p.A., la quale, ai sensi
dell’art.156, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii, è divenuta il
nuovo soggetto concessionario, subentrando nel rapporto di
Concessione al CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI –
CCC;3
9) in data 14/12/2010, con deliberazione del Commissario Straordinario
P.G. n. 284017/2010, Prog. n.296, in data 9 dicembre 2010, vennero
approvati l'esito della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale e il Rapporto sull’Impatto Ambientale, contenente
indicazioni e prescrizioni di progettazione, nonché contestualmente
il progetto definitivo dell’opera, comportante dichiarazione di
pubblica utilità della stessa.
10) In data 14/02/2012 con determinazione dirigenziale del
Responsabile Unico del Procedimento P.G. n. 32029/2012, il
Concedente ha approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo
dell'infrastruttura con prescrizioni da recepire a cura del
Concessionario e ha invitato il medesimo, a causa dell’incremento
dei costi determinato dal recepimento delle varianti sostanziali al
progetto definitivo originario rese necessarie nell'area di riferimento
di R.F.I., a presentare, prima dell’avvio dei cantieri, un
aggiornamento del Piano Economico Finanziario.
11) in data 10 luglio 2103, il concessionario Marconi Express SpA ha
formulato al Comune di Bologna (recepita con PG175246) la
richiesta di riequilibrio del piano economico finanziario con
contestuale istanza di avvio del procedimento di revisione ex art. 6
del Contratto di concessione
12) a seguito della suddetta richiesta di riequilibrio e degli esiti della
dettagliata istruttoria da parte del Comune di Bologna, conclusa con
atto del Responsabile Unico del Procedimento PG n.148401 del
20/05/2014, si rende necessario procedere al riequilibrio del piano 4
economico finanziario integrando e modificando, conseguentemente,
il contratto di concessione originario con il presente atto, precisando
che le integrazioni e/o modifiche, così come previste nel presente
atto, non alterano i risultati del piano economico finanziario, in
quanto, dal confronto tra il Piano economico finanziario allegato alla
concessione e l’aggiornamento del Piano economico finanziario,
allegato al presente atto, nel quale sono registrati gli adeguamenti fin
ad ora definiti, si evince che gli indicatori di redditività
dell’investimento rimangono pressoché inalterati.
13) in conseguenza delle mutate condizioni richieste per l’erogazione dei
finanziamenti, il Concessionario ha messo a disposizione mezzi
propri in misura sostanzialmente superiore a quelli originariamente
previsti nel contratto di concessione, al fine di favorire il
raggiungimento del nuovo equilibrio economico-finanziario.
PREMESSO INOLTRE CHE
14) in data __________ tra Comune di Bologna, Provincia di Bologna,
Regione Emilia Romagna e RFI S.p.A, è stato sottoscritto lo
“SCHEMA MODIFICATIVO DEGLI ACCORDI RELATIVI
AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SUPPORTO
DELLA NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI BOLOGNA”,
allegato, a parziale modifica dell’accordo del 19/06/2007 stipulato
tra i medesimi soggetti, relativo agli impegni reciproci volti a
favorire la realizzazione dell’opera pubblica denominata “People
Mover”, atto con cui R.F.I. S.p.A. si è impegnata ad erogare in
favore del Concessionario una somma pari ad € 5.500.000,00 IVA 5
inclusa, al fine di consentire al Concessionario di realizzare gli
interventi finalizzati a rendere compatibili le strutture della nuova
stazione AV con quelle del People Mover, nonché a prevenire le
conseguenti nuove interferenze con le attività ferroviarie, attraverso
l’adozione di soluzioni progettuali, tempistiche e tecniche di
cantierizzazione diverse da quelle previste in sede di progettazione
preliminare;
TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti
convengono quanto segue:
ARTICOLO 1 - EFFICACIA DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
integrativo del contratto di concessione di progettazione, realizzazione e
gestione di un'infrastruttura di trasporto rapido di massa per il
collegamento tipo "People Mover" tra l'aeroporto "Guglielmo Marconi"
e la Stazione centrale FF.SS. di Bologna, Repertorio n. 335, sottoscritto
in data 4 giugno 2009, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna al
n. 719, Vol. 3A il 10.06.2009, tra il Comune di Bologna e l'originario
concessionario Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC di Bologna,
con pari natura ed efficacia.
ARTICOLO 2 – OGGETTO
Il presente atto ha ad oggetto l’integrazione e la modifica della
Convenzione in relazione a:
1) proroga della sua durata;
2) determinazione di nuove tariffe per gli utenti;6
3) adeguamento delle curve di traffico;
4) ulteriore prezzo in favore del concessionario;
il tutto come meglio di seguito specificato.
Le suddette integrazioni e modifiche, unitamente al maggiore impegno
economico finanziario del Concessionario, consentono di mantenere
inalterato l’equilibrio del piano economico – finanziario, come da nuovo
piano economico finanziario allegato che recepisce le sopraddette
integrazioni e modifiche e sostituisce quello approvato dal Comune di
Bologna concedente il 28 aprile 2009, con determinazione dirigenziale
101605/2009, dal Concedente in sede di aggiudicazione definitiva della
concessione .
ARTICOLO 3 - MODIFICA ALL’ART. 3 “DURATA DELLA
CONCESSIONE”
L’art. 3 della Convenzione “Durata della Concessione” viene sostituito
come segue:
“La Concessione ha durata di 40 anni dalla data del 04 giugno 2009.
La scadenza della concessione è pertanto fissata al 03 Giugno 2049.”
ARTICOLO 4 – MODIFICA ALL’ART. 8 “QUOTA ANNUALE DI
AMMORTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI”
In virtù dell’aggiornamento del Piano economico finanziario, che si
allega al presente atto, l’art. 8 della Convenzione viene sostituito come
segue:
“Ai sensi dell’art. 115, comma1, lett. d) del D.P.R. n. 207/2010, le parti
danno atto che il Piano Economico Finanziario prevede una quota di
ammortamento degli investimenti pari ad Euro [●], di cui Euro [●] per 7
oneri finanziari capitalizzati, al netto del contributo pubblico
(ammortamento positivo) pari ad Euro [●].
Tale quota sarà aggiornata in funzione dei nuovi investimenti di cui
all’articolo precedente”.
ARTICOLO 5 – MODIFICA ALL’ART. 40 “TARIFFE E RICAVI
DI GESTIONE”
L’art. 40 della Convenzione viene sostituito come segue:
“Durante la fase di gestione il Concessionario avrà diritto di percepire:
- ricavi da traffico, generati dall’espletamento dei servizi di trasporto
attraverso la commercializzazione dei titoli di viaggio, calcolati sulla
base dell’applicazione delle seguenti tariffe riferite al 2008:
- € 7,50________ tariffa Stazione FS – Aeroporto
- € 53,57_____ abbonamento addetti aeroporto
- € 7,50________ tariffa Lazzaretto - Aeroporto
- € 1,50________ tariffa Stazione FS – Lazzaretto. Quest’ultima tariffa
non beneficerà di contributo sui servizi minimi di trasporto e costituirà
l’incasso del Concessionario per il trasporto dei passeggeri sulla
specifica tratta. Sarà obbiettivo del Comune e del Concessionario
pervenire, per la tratta, ad una tariffazione integrata con il sistema del
TPL. Come previsto dal PEF allegato, dall’inizio del secondo anno
solare di esercizio ( 2019) dell’infrastruttura la tariffa della tratta
Stazione FS –Aeroporto e Lazzaretto-Aeroporto sarà incrementata di
euro 0,55 riferiti al 2008.
8
- ricavi per l’espletamento dei servizi complementari erogati in regime
di libera concorrenza (sfruttamento pubblicitario stazioni e linea, attività
commerciali poste nelle stazioni, ecc.).”
ART. 7 –MODIFICA ALL’ART. 42 “PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SOGGETTO AL RIBASSO”
L’art. 42 della Convenzione viene sostituito come segue, al fine di
adeguare la relativa tabella indicante la c.d. "curva minima di traffico",
al di sotto della quale il Comune dovrà corrispondere il contributo di
gestione a suo carico, al periodo 2018 - 2035 (anziché 2013 – 2031), a
seguito dello spostamento dell’anno di avvio dell’esercizio,
aggiungendosi quindi il valore relativo agli anni dal 2032 al 2035 (ed
eliminando il valore relativo agli anni 2013, 2014, 2015,2016 e 2017):
“Qualora nell’ambito dell’esercizio (1 gennaio – 31 dicembre), il
numero dei passeggeri con origine o destinazione aeroporto sia inferiore
a:
Anno Passeggeri per anno
2018 * 1.099.576
2019 1.128.165
2020 1.157.497
2021 1.187.592
2022 1.218.469
2023 1.250.149
2024 1.266.401
9
2025 1.282.864
2026 1.299.542
2027 1.316.436
2028 1.333.549
2029 1.350.886
2030 1.368.447
2031 1.386.237
2032 1.404.258
2033 1.422.513
2034 1.441.006
2035 1.459.739
* Nota: la gestione durante il primo anno di esercizio, previsto per
l’anno 2018, sarà riferita agli effettivi mesi di esercizio
Il Comune corrisponderà al Concessionario un contributo di gestione
pari al mancato introito per la minore utenza, fino alla concorrenza
massima di € 1.429.125,00 (unmilionequattrocentoventinovemilacento-
venticinque) per ogni anno di esercizio.
Il diritto al contributo, così determinato, sarà accertato a consuntivo, al
fine di permettere l’iscrizione nel bilancio preventivo del Comune. Il
pagamento avverrà entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo.
Nel periodo di avviamento, corrispondente ai primi due anni decorrenti
dalla data di apertura dell’opera al pubblico esercizio ai sensi dell’art.
10
37, la soglia di utenza al di sotto della quale interverrà il contributo di
gestione, sarà rispettivamente:
- per il primo anno il 60% della soglia minima di cui al comma 1;
- per il secondo anno l’85% della soglia minima di cui al comma 1.”
ART. 8 – MODIFICA ALL’ART. 43 “CANONE A CARICO DEL
CONCESSIONARIO”
L’art. 43 della Convenzione viene sostituito come di segue:
“Qualora, per ciascun anno di gestione, il numero effettivo dei
passeggeri con origine o destinazione aeroporto risulti superiore a:
Anno Passeggeri per anno
2018 * 1.266.000
2019 1.262.400
2020 1.328.400
2021 1.243.000
2022 1.265.000
2023 1.287.000
2024 1.266.401
2025 1.282.864
2026 1.299.542
2027 1.316.436
2028 1.333.549
2029 1.350.886
11
2030 1.368.447
2031 1.386.237
2032 1.404.258
2033 1.422.513
2034 1.441.006
2035 1.459.739
2036 1.435.350
2037 1.449.000
2038 1.323.350
2039 1.335.700
2040 1.348.050
2041 1.361.350
2042 1.373.700
2043 1.387.000
2044 1.400.300
2045 1.400.300
2046 1.400.300
2047 1.400.300
2048 1.400.300
2049** 1.400.300
* Nota: il dato passeggeri è riferito all’ intero anno.
12
**Nota: il dato passeggeri è riferito all’ intero anno. La gestione durante
l’anno 2049 è relativa al solo primo semestre come rappresentato dal
Piano Economico-Finanziario.
Il Comune avrà diritto alla corresponsione di un canone pari al 25% del
valore dei ricavi eccedenti.”
ART. 9 – INTEGRAZIONE ART. 44 “PAGAMENTO DEL
PREZZO NON SOGGETTO A RIBASSO” ED ALL’ART. 6
“PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI BASE DELL’EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO”
All’art. 44 della Convezione si aggiunge il seguente ultimo comma:
“E’ riconosciuto al Concessionario il diritto ad un ulteriore corrispettivo
pari a € 5.500.000, IVA inclusa, che verrà erogato da RFI S.p.A. e sarà
pagato direttamente al Concessionario, con le modalità stabilite
nell’Atto modificativo degli Accordi relativi agli interventi
infrastrutturali a supporto della Stazione Ferroviaria di Bologna”
(allegato..).
L’art. 6, comma 1, della Convenzione aggiungere il seguente punto:
3 bis) il pagamento da parte di R.F.I. SpA del corrispettivo previsto
all’art. 44 secondo le modalità e i termini ivi indicati;
ART. 10 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Le integrazioni e modifiche di cui agli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente
contratto di concessione sono state recepite nel Piano Economico
Finanziario allegato, che diviene il Piano economico finanziario di
Convenzione, parte integrante del medesimo contratto, in sostituzione
del piano economico finanziario precedente. 13
ART. 11 - BENEFIT SHARING DA RIFINANZIAMENTO
All’art. 43 della Convezione seguirà il seguente
“ ARTICOLO 43 BIS
BENEFIT SHARING DA RIFINANZIAMENTO
Qualora durante il periodo di gestione dell’opera, il Concessionario
valuti l’opportunità di effettuare un rifinanziamento del debito senior a
seguito di mutate e più favorevoli condizioni del mercato finanziario,
dovrà darne immediata comunicazione al Concedente, indicando le
nuove condizioni finanziarie attribuibili dal mercato e fornendo un
aggiornamento del Piano economico finanziario che consideri l’effetto
del rifinanziamento.
Il Concessionario dovrà, inoltre, quantificare l’eventuale beneficio
derivante dal rifinanziamento econdividerlo con il Concedente in misura
pari al 25% del valore del Beneficio da Rifinanziamento (RB)
La quota parte, del Beneficio da Rifinanziamento di competenza del
Comune di Bologna, verrà riconosciuta attraverso la corresponsione da
parte del Concessionario di un canone al Concedente (Canone da
Benefit Sharing – “CBS”) quando ne ricorrano le condizioni come sotto
disciplinato.
Il canone CBS al Comune di Bologna calcolato su base annua, sarà
dovuto solo qualora nello stesso anno, il Concessionario abbia raggiunto
un livello di “totale ricavi di gestione”, come indicato nel Conto
Economico della società relativo a quell’anno risultante da bilancio,
maggiore o uguale al livello indicato per quello stesso anno nel PEF di
riequilibrio prospettico.”
14
ART. 12 – FORO CONVENZIONALE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente atto
dovranno essere proposte esclusivamente innanzi al Tribunale di
Bologna.
ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese inerenti il presente atto sono interamente a carico del
Concessionario.
Ai sensi del D.P.R. 2/11/76 n. 784, si trascrivono i numeri di Partita
I.V.A. del Comune di Bologna: 01232710374 e della MARCONI
EXPRESS S.p.A:. 02997301201
15
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