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Informazione&Zootecnia Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A.

UNIONE EUROPEA

INFORM

AZIONE&ZOOTECNIA

Gestione d

ei rifiuti

ed e

missioni

ARA U

MBRIA

Gestione dei rifiuti ed emissioni

Alcuni aspetti ambientali relativi agli allevamenti hanno

una gestione complessa e necessitano di attenzione e

impegno per adeguarsi a quanto richiedono le normative

vigenti.

In queste pagine si è voluto rendere più semplice possibile la

descrizione di quanto si deve fare per gestire i rifiuti speciali

delle aziende agricole e degli aspetti legati agli adempimenti

relativi alle emissioni in aria prodotte da varie attività in

campo zootecnico.

A.R.A. Umbria Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria

SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia: Via O.P. Baldeschi, 59 06073 Taverne di Corciano (PG) Tel.: (+39) 075 6979217 Fax: (+39) 075 6979221 E-mail: [email protected] PI: 00561490541 SEDE OPERATIVA di Terni: Viale D. Bramante 3/A 05100 Terni Tel.: (+39) 0744 300998 Fax: (+39) 0744 304870 E-mail: [email protected]

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Rifiuti agricoli

Che cosa sono i rifiuti agricoli? Qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi costituisce un “rifiuto”. Ad esempio i rifiuti domestici prodotti nell’abitazione dell’agricoltore sono rifiuti “urbani” per i quali non vi è alcun obbligo, tranne l’onere di pagare il servizio (es.: Tares), mentre quelli prodotti in campo e/o in azienda sono “speciali”. Per questi ultimi sono previsti gli adempimenti che di seguito si illustreranno. I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali. I rifiuti speciali sono identificati, in base alla loro natura, con codici C.E.R., Codice Europeo dei Rifiuti espressi con numeri a sei cifre. Nell'allegato D alla parte Quarta del D.lgs. 152/06 sono riportati venti capitoli distinti per attività aziendale, ma a volte si utilizzano i codici necessari anche se di altra attività In base alle caratteristiche di pericolo ,i rifiuti speciali si suddividono in “non pericolosi” e “pericolosi”.

I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole, sono: materie plastiche (nylon di pacciamatura,

tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);

imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);

oli vegetali esausti (CER 200125); fanghi di sedimentazione e effluenti di

allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER);

pneumatici usati (CER 160103); contenitori di fitofarmaci bonificati (CER

150102, 150104, 150105, 150106, 150107);

scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER).

Medicinali non pericolosi, imballaggi di medicinali non pericolosi (CER 180208)

I rifiuti speciali pericolosi, il cui codice è accompagnato da un asterisco (*) più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono: oli esauriti da motori, freni, trasmissioni

idrauliche (CER 130205*); batterie esauste (CER 160601*); veicoli e macchine da rottamare (CER

160104*); fitofarmaci non più utilizzabili (CER

020108*); imballaggi contenenti residui di sostanze

pericolose o contaminati da tali sostanze (es. contenitori di fitofarmaci non bonificati, contenitori di medicinali non bonificati o contenitori di sementi trattate etc..) (CER 150110*);

Filtri dell’olio (CER 160107)

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Medicinali pericolosi e loro imballaggi (citotossici e citostatici non utilizzati in zootecnia) (CER 180207*);

Filtri aria e gasolio CER 150202*) imballaggi (CER 150102 o 150101 o

15016 a seconda se di plastica o di carta o materiali misti)

Plastiche di serre , di manichetta, di pacciamatura CER 020104)

Non sono rifiuti Sono escluse dalla disciplina sui rifiuti le seguenti tipologie di materiali: le materie fecali, paglia, sfalci, potature,

nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in

agricoltura, nella selvicoltura o per la

produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre escluse dalla disciplina sui rifiuti, in quanto normate da specifiche disposizioni comunitarie e nazionali di recepimento anche i seguenti materiali che sono generalmente di origine agricola: i sottoprodotti di origine animale,

compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1069/09, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità dal regolamento (CE) n. 1069/09.

È considerato sottoprodotto, quindi al di fuori del campo di applicazione della norma sui rifiuti, anche il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e

utilizzato ai fini agronomici.

Quali sono le norme di

riferimento? La norma di riferimento per la gestione dei rifiuti agricoli, in quanto rifiuti speciali, è il D.Lgs. 152/06 (parte IV).

Come gestirli? Fino al 31.12.2015 si applicano gli articoli 188,”Responsabilità della gestione dei rifiuti”, 189 “Catasto dei rifiuti”, 190 “Registri di carico e scarico”, e 193 “Trasporto dei rifiuti” del D.Lgs. n. 152/06, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni. Per le imprese agricole, nelle diverse fasi di gestione sono previsti i seguenti obblighi e semplificazioni:

deposito temporaneo

smaltimento o recupero

trasporto

comunicazione annuale MUD

registro di carico e scarico

SISTRI

Deposito temporaneo Consiste nel raggruppamento dei rifiuti per tipologia effettuato (prima dell’avvio allo smaltimento o al recupero), nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa

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agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli imprenditori agricoli sono soci. In pratica, il rifiuto, in attesa di essere conferito a terzi autorizzati al trasporto/ smaltimento, deve essere stoccato in un’area specifica chiamata deposito temporaneo che è l’unico a non essere soggetto ad alcuna autorizzazione (al contrario del deposito preliminare e messa in riserva) se si rispettano le seguenti condizioni e vincoli quantitativi/ temporali: 1. I rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, devono essere raccolti temporaneamente, per gruppi omogenei (es. un gruppo costituito da contenitori vuoti di farmaci, un altro gruppo dagli imballaggi), in appositi ambienti e generalmente in contenitori/fusti chiusi in modo da impedire inconvenienti igienico sanitari o danni a cose, a persone e all’ambiente. E’ preferibile individuare all’interno dell’azienda un luogo al chiuso o coperto da tettoia con una platea impermeabile onde evitare che l’azione delle acque piovane possa causare dilavamento delle sostanze residue pericolose presenti. 2. Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti. Devono essere protetti dall’azione della pioggia e, se i rifiuti si trovano allo stato polverulento, devono essere protetti anche dal vento. 3. Se il deposito è realizzato all’esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento. 4. Se il deposito è effettuato all’interno di un locale chiuso, è necessario, comunque, garantire un’areazione adeguata. 5. I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di contenimento (“bacini”); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:

Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve avere capacità pari all’intero volume del serbatoio;

Se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi.

In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

Il bacino di contenimento deve essere

realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un’adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui.

6. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti traboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente. 7. In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza anti

spandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali spanti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spanti, dovrà essere smaltito anch’esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spanto accidentale.

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8. Per i rifiuti pericolosi i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenerli devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. 9. I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo tale da non venire a contatto tra di loro. 10. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale,

indipendentemente dalla quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Con cadenza almeno annuale quando il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno non superi il predetto limite. Il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Precauzioni generali in presenza di

rifiuti pericolosi: I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza; di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest’ultima dovrà essere individuata in modo tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di pericolo H), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate

nelle aree di deposito temporaneo; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi dovranno inoltre essere contraddistinti tramite un’etichetta o marchio inamovibile recante la lettera “R” di colore nero su fondo giallo. I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

I Rifiuti sanitari I rifiuti sanitari presenti in azienda sono generalmente quelli che derivano dall’utilizzo di medicinali a scopo veterinario o dalle pratiche allevatoriali quali la fecondazione artificiale o la castrazione degli animali. I rifiuti sanitari possono essere pericolosi o non pericolosi e rifiuti pericolosi infettivi. I rifiuti pericolosi sono per esempio i medicinali citotossici e citostatici e gli imballaggi di tali medicinali (CER 18207*) imballaggi di medicinali configurabili come sostanze pericolose(CER 150110*) . .

Figura 1:Simboli e diciture da apporre su i contenitori dei rifiuti infettivi e tipologia di contenitori da utilizzare. I rifiuti non pericolosi sono i medicinali scaduti o inutilizzati, gli imballaggi di medicinali non pericolosi (CER 180208) che vanno stoccati e smaltiti secondo le modalità esplicitare nel deposito temporaneo, cioè per gruppi omogenei, in contenitori non predefiniti e il conferimento almeno una volta all’anno. Nel caso degli imballaggi non

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pericolosi è da prediligere la raccolta differenziata e indifferenziata del RSU. I rifiuti pericolosi infettivi (CER 180202*) sono tutti quei rifiuti (medicinali, imballaggi, fiale, siringhe, aghi, etc.) che sono sati contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali oppure siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico che presenta un rischio di patologia trasmissibile. Questi rifiuti vanno inseriti nel contenitore dei rifiuti infettivi, al cui esterno è necessario porre

l’etichetta ben visibile di rischio biologico (vedi figura 1). Gli aghi e le fiale rotte devono essere poste nel contenitore dei rifiuti infettivi taglienti e pungenti che una volta pieno va inserito chiuso nel contenitore dei rifiuti infettivi (vedere figura 2). Il conferimento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla chiusura, termine ridotto a 5 giorni al raggiungimento di 200 L. di rifiuti infettivi

Figura 2: Esempio di gestione dei rifiuti pericolosi infettivi.

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Smaltimento o recupero I rifiuti speciali dell’attività agricola potranno poi essere smaltiti secondo le seguenti modalità alternative: attraverso il servizio pubblico, se esiste

una specifica convenzione; attraverso il conferimento a ditte

autorizzate allo smaltimento. Gli oneri relativi allo smaltimento sono a carico del detentore dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

Trasporto

Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Le imprese agricole produttori iniziali di rifiuti che effettuano in conto proprio operazioni di raccolta possono effettuare anche il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, fino a quattro volte l’anno per un massimo di kg 100/anno, purché tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa. Però per effettuare il trasporto, nelle condizioni suddette, devono iscriversi all’Albo gestori ambientali effettuando una

comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni senza la necessità di dover prestare garanzie finanziarie. Una volta iscritti fanno parte di un'apposita sezione dell'Albo. Le aziende che non rientrano nella fattispecie del trasporto in conto proprio hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo come enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione

all'Albo nazionale gestori ambientali gli

imprenditori agricoli di cui all'articolo

2135 del codice civile, produttori iniziali di

rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti

effettuato all'interno del territorio

provinciale o regionale dove ha sede

l'impresa ai fini del conferimento degli

stessi nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta.

Per circuito organizzato di raccolta si intende il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato: da determinati Consorzi; sulla base di accordi di programma

stipulati tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o territoriali; oppure

sulla base di convenzioni quadro stipulate tra le associazioni imprenditoriali di cui sopra ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

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All'accordo o alla convenzione deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione. Ad oggi tali accordi di programma non sono stati stipulati nella regione Umbria, quindi occorre la convenzione quadro tra associazione e trasportatore/destinatario dei rifiuti speciali e il contratto di servizio stipulato tra impresa agricola e ditta autorizzata trasportatore/destinatario dei rifiuti speciali (ad es. Coldiretti Umbria li ha stipulati). .

Formulario di identificazione per il trasporto

Il trasporto per terzi dei rifiuti speciali effettuato da ditte autorizzate deve essere accompagnato da un formulario di identificazione del rifiuto (FIR), in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere

presso il detentore , una resta al trasportatore, due al destinatario, il quale ne rimette una copia all’impresa con il peso accettato e la presa in carico. Il detentore quindi deve conservare 2 copie del FIR di cui una (quella di inizio trasporto e la quarta copia che torna dal destinatario). Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. Dal formulario di identificazione devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del

detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto,

CER e caratteristiche di pericolo; c) impianto di destinazione; d) data e percorso; e) targa dell’automezzo; f) verifica o meno del peso a destinazione g) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione viene numerato e vidimato dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti FIR è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Fino al 31/12/2015, ai sensi dell’art. 193, c. 4-bis del D.Lgs. n. 152/06 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, sono esonerati dalla

tenuta del formulario di identificazione: le imprese agricole che effettuano la

raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), di origine agricola e agroindustriale, purché si verifichino le seguenti condizioni: a) la quantità di rifiuti speciali non

pericolosi non ecceda i 30 chilogrammi

o i 30 litri al giorno, per pesi maggiori occorre il formulario; b) il trasporto venga effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario; c) il trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione. Il rifiuto speciale può essere

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: ..del ../../.. (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro: … ______________________________________________________________________________________ (1) Produttore/Detentore: unita' locale: C.fisc: N.Aut/Albo: del ../../.. (2) Destinatario: Luogo di destinazione: C.fisc: N.Aut/Albo: del ../../.. (3) Trasportatore del rifiuto: C.fisc: N.Aut/Albo: del ../../.. Trasporto di rifiuti non pericolosi pr odotti nel proprio stabilimento (..) di: ______________________________________________________________________________________ Annotazioni: ............................................................................................................................... ................……...................... .................................................................... …………………………………………… .......................................... . ______________________________________________________________________________________ (4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:

Codice Europeo: / Stato fisico: (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori:

(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche: (6) Quantita': (-) Kg. o litri (P.Lordo: ..... Tara: .....)

(-) Peso da verificarsi a destino. (7) Percorso (se diverso dal piu' breve): (8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO) ______________________________________________________________________________________ (9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE * .........……………………............* FIRMA DEL TRASPORTATORE: * .............………………………..............* detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo: ....………..……................. .......................………….. Targa rimorchio: ........……….……………….. Data/ora inizio trasporto: ............... del ..../..../.... ______________________________________________________________________________________ (11) - Riservato al destinatario - Si dichiara che il carico e' stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri): ...………………………………….. (-) respinto per le seguenti motivazioni: …………………………………………….. ......……………………........................................................................................... …................................................................... ………………………………………..

Data FIRMA DEL DESTINATARIO: NB 1 LA VIDIMAZIONE E’ OBBLIGATORIA ED E’ A CURA DELL’UFFICIO DEL REGISTRO O A CURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO 2 DOCUMENTO RIPORTATO A TITOLO DI ESEMPIO

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trasportato anche ad un impianto autorizzato allo smaltimento o al recupero.

Registro di carico e scarico Gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo superiore a 8.000,00, sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi su cui annotare entro cinque giorni le quantità e le caratteristiche qualitative degli stessi (carico e scarico). I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Comunicazione annuale (MUD) Ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/06 le

imprese agricole comunicano annualmente (entro il 30 aprile dell’anno successivo) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e quindi secondo il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) approvato, i movimenti effettuati nel registro di carico e scarico nell’anno solare precedente e le ditte coinvolte nel trasporto e nello smaltimento/recupero dei rifiuti speciali. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila. Nel caso i rifiuti speciali pericolosi siano conferiti al Servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione annuale è effettuata dal gestore del Servizio limitatamente alle quantità conferite.

SISTRI Ai sensi della normativa vigente (Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e D.M. 24 aprile 2014) le imprese agricole che sono tenute ad aderire al SISTRI sono le seguenti: gli enti e le imprese produttori iniziali di

rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10

dipendenti. Gli enti e le imprese produttori iniziali di

rifiuti speciali pericolosi che sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che vi aderiscono volontariamente, possono fino al 31 dicembre 2015 continuare la gestione dei rifiuti tramite registro di carico e scarico cartaceo e formulario dei rifiuti, nel frattempo che si esercitino a registrare e a movimentare i rifiuti tramite le modalità SISTRI. Infatti il decreto Milleproroghe concede lo slittamento al 31 dicembre 2015 della moratoria delle sanzioni relative all'operatività del Sistri, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei

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rifiuti trasportati. Invece, le sanzioni per la mancata iscrizione e l'omesso pagamento del contributo annuale si applicheranno a decorrere dal 1° febbraio 2015.

Quindi, fino alla fine del 2015 si applicheranno le regole e le sanzioni per registro di carico e scarico e formulario previste dal Dlgs 152/2006 nella versione vigente prima della riforma del Dlgs 205/2010. In aggiunta a tali scritture gli

obbligati al Sistri dovranno usare anche tale sistema.

Le aziende che non rientrano nella fattispecie del trasporto in conto proprio descritta in precedenza hanno l’obbligo di iscrizione al SISTRI come enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale e devono altresì essere in regola con il pagamento del contributo annuale di adesione al sistema.

Tutte le aziende agricole che hanno meno di 10 dipendenti sono esonerate dalla iscrizione al SISTRI. Se viene stipulata una convenzione e un contratto di servizio tra l'imprenditore agricolo e il trasportatore/ destinatario dei rifiuti speciali, l'azienda agricola non è obbligata ad aderire al SISTRI indipendentemente dal numero dei dipendenti presenti nel organico dell’azienda.

Sanzioni TIPOLOGIA DI INFRAZIONE DESCRIZIONE SANZIONE O PENA

abbandono di rifiuti

abbandono o deposito rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee

da 105,00 a 620,00 euro da 25,00 a 155,00 euro per rifiuti non

pericolosi e non ingombranti attività di gestione di rifiuti non autorizzata

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione

pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2600,00 a 26000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda l'ammenda da 2600,00 a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

violazione degli obblighi di comunicazione (MUD)

mancata comunicazione o comunicazione incompleta

da 2600,00 a 15500 euro

violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori (per le imprese con meno di 15 dipendenti)

mancanza dei registri di carico scarico o tenuta incompleta

da 1040,00 a 6200,00 euro per i rifiuti non pericolosi

da 2060,00 a 12400,00 euro per i rifiuti pericolosi

violazione degli obblighi di tenuta dei formulari

trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicati nel formulario stesso dati incompleti o inesatti

da 1600,00 a 9300,00 euro pena di cui all'articolo 483 del codice

penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi

SISTRI slittamento al 31 dicembre 2015 della moratoria delle sanzioni relative all'operatività del SISTRI tranne l’obbligo di iscrizione e pagamento contributo

omissione dell’iscrizione al SISTRI

entro 1° febbraio 2015 da 2600,00 a 15500 euro

omissione del pagamento del contributo per l’iscrizione al SISTRI

entro 1 febbraio 2015 da 2600,00 a 15500 euro

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AUTORIZZAZIONE DELLE EMISSIONI IN

ATMOSFERA PER GLI ALLEVAMENTI E PER

LE ATTIVITÀ CORRELATE. Le emissioni in atmosfera dagli insediamenti zootecnici derivano principalmente dagli scambi gassosi fra le deiezioni prodotte dagli animali e l’aria e dalle trasformazioni della sostanza organica per ossidazione e fermentazione anaerobica. I composti che vengono diffusi o prodotti dagli effluenti e che devono essere considerati ai fini ambientali sono: ammoniaca (NH3), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), anidre carbonica (CO2) e polveri. Per i primi due composti sono disponibili numerose informazioni sulla dinamica di emissione e sui fattori che la influenzano, per il protossido di azoto viste le ridotte emissioni che vengono generate si può considerare che il valore soglia non venga mai raggiunto, mentre per le polveri non sono disponibili allo stato attuale fattori di emissione sufficientemente verificati nella realtà nazionale. Va evidenziato, comunque, che negli ultimi anni si sta puntando molto sulla necessità di controllare le emissioni di gas climalteranti come metano, anidride carbonica e protossido di azoto le cui concentrazioni in atmosfera stanno crescendo inducendo il riscaldamento della superficie terrestre e l’alterazione dei fenomeni meteorologici (brusche variazioni di temperatura all’interno della stessa stagione, e/o piogge brevi ed intense intervallate da periodi di siccità, ecc. ). Per una corretta determinazione delle emissioni in atmosfera degli insediamenti zootecnici si deve tenere conto delle seguenti fasi di gestione degli effluenti: Ricoveri

Trattamenti

Stoccaggi

Distribuzione in campo

Emissioni dai ricoveri

Le emissioni dalla fase “ricovero” devono essere descritte nel loro dettaglio considerando: la consistenza zootecnica (da intendersi come capi potenzialmente presenti) di ogni categoria animale presente, il peso medio e la tecnica di gestione degli. I fattori strutturali che maggiormente influenzano l’emissione dai ricoveri possono essere così riassunti: - incidenza della superficie fessurata sulla

superficie utile di allevamento; - presenza e dimensioni di corsie esterne di

defecazione; - tipologia di evacuazione delle deiezioni e

dell’eventuale periodo di stoccaggio all’interno del ricovero stesso.

Emissioni dagli stoccaggi Le emissioni di ammoniaca e metano dalla fase di stoccaggio riguardano sia le frazioni

liquide (liquame tal quale estratto dai ricoveri, frazione chiarificata proveniente da processi di separazione meccanica, frazione liquida da processi di aerazione e/o depurazione) sia le frazioni solide palabili

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(lettiera, frazione solida da separazione meccanica, fanghi disidratati). I quantitativi di emissioni dipendono dalle caratteristiche chimico fisiche degli effluenti prodotti, dalle quantità prodotte, dalla tipologia dei contenitori per gli effluenti liquidi.

Emissioni dallo spandimento Nella determinazione delle emissioni dalla fase di distribuzione in campo degli effluenti devono essere considerate: - le diverse frazioni liquide prodotte:

liquame tal quale, frazione chiarificata da trattamento di separazione solido/liquido, frazione depurata;

- le frazioni solide prodotte; lettiera, solido separato da trattamento di separazione solido/liquido, fanghi di supero;

- le caratteristiche chimiche degli effluenti: concentrazione di azoto ammoniacale e solidi totali;

- le dosi di azoto e di volume applicati al suolo (compatibilmente con le vigenti normative regionali e la presenza di zone vulnerabili da nitrati);

- le epoche di applicazione al suolo; - le tecniche di applicazione; - le condizioni meteorologiche riscontrabili

mediamente nelle diverse epoche di distribuzione all’interno del contesto ambientale in cui si trova l’insediamento produttivo.

Le migliori tecniche disponibili

(Best Available Techniques) per il

controllo dell’impatto ambientale Negli allevamenti intensivi, la direttiva IPPC, insiste particolarmente nel raccomandare agli stati membri sia di prendere in considerazione il rapporto costi/benefici, e quindi la sostenibilità economica, che di utilizzare, in luogo dei valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti basati sulle migliori tecniche disponibili. Ciò è particolarmente importante per il comparto agro-zootecnico, nel quale la riduzione delle emissioni in atmosfera non può essere controllata come per un qualsiasi comparto industriale, a causa delle intrinseche difficoltà che si hanno nel regolare i processi biologici. Nell’allevamento zootecnico sono numerose le attività che producono residui inquinanti: si va dagli scarti della preparazione degli alimenti, ai rifiuti solidi, alle acque di lavaggio, alle deiezioni e molto altro ancora. Tuttavia sono soprattutto le deiezioni, indicate anche con il termine di effluenti, che costituiscono l’elemento più critico del potenziale inquinante dell’allevamento, ed è perciò in riferimento ad esse che la normativa individua le MTD, cioè le migliori tecniche ad oggi disponibili che le aziende dovrebbero applicare per contenere l’impatto ambientale. Le Migliori Tecniche Disponibili riguardano le tecniche di gestione dell’allevamento, quelle di rimozione degli effluenti dai ricoveri, per passare quindi a quelle alimentari

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che possono avere influenza nella composizione delle feci e delle urine e, da qui, alle tecniche per il loro successivo trattamento, stoccaggio e spandimento agronomico. Tra le sostanze inquinanti, l’attenzione maggiore viene rivolta all’ammoniaca, essendo questo l’elemento volatile emesso in maggiore quantità. Si ritiene che le tecniche in grado di ridurre significativamente le emissioni ammoniacali, manifestino un’efficacia analoga nel ridurre le emissioni degli altri gas, odori compresi.

Le tecniche per ridurre il potenziale inquinante dell’azienda zootecnica consistono in misure che intervengono necessariamente su tutta la catena di gestione degli effluenti, dalla bocca degli animali allo spandimento agronomico, comprendendo la riduzione dei volumi prodotti, l’eventuale trattamento per ridurne il potenziale inquinante e l’adozione delle buone pratiche agricole nella loro applicazione ai suoli coltivati. In estrema sintesi, l’impatto ambientale dell’azienda zootecnica è funzione di numerose condizioni concomitanti e interagenti legate ai tre fattori della produzione: l’organismo animale, l’alimentazione e l’ambiente, quest’ultimo da intendersi in termini di clima, strutture e management.

Aspetti tecnici e tecnologici relativi

all’alimentazione e alla nutrizione

Ridurre il tenore di nutrienti, azoto e fosforo in particolare, nelle deiezioni è fondamentale per diminuire gli interventi a valle nel ciclo di allevamento, limitando i costi. Attraverso le tecniche di alimentazione che si adottano non solo si vuole soddisfare i fabbisogni degli animali, massimizzando la produttività ed il benessere, ma, aumentando la digeribilità e l’assimilabilità dei nutrienti, anche contenere le emissioni. Inoltre, ottimizzando gli apporti alimentari alle esigenze metaboliche degli animali si limita anche la quota di azoto escreta con le urine. In buona sostanza, ciò che le tecniche nutrizionali ambiscono fare è definire un livello minimo di nutrienti nel mangime (N e P in particolare), corrispondente al livello minimo di escrezione che non può essere evitato, essendo connaturato ai processi metabolici stessi. Esistono numerose tecniche, indicate come BAT, che possono essere adottate in allevamento per migliorare questi aspetti.

Alimentazione per fasi

È una tecnica che prevede l’adattamento della dieta e dei suoi contenuti in nutrienti alle specifiche esigenze dei capi allevati nei vari stadi di sviluppo. Per il suino leggero sono ben sviluppate le tecniche basate su due fasi. Per il suino pesante italiano due o tre fasi sono ritenute praticabili. Sono inoltre applicabili le tecniche di alimentazione multifase, basate su programmi alimentari che cambiano settimanalmente o anche giornalmente. Ciò può essere ottenuto mescolando in proporzioni adeguate periodicamente due mangimi: uno ad alto tenore di nutrienti e l’altro a basso tenore. L’applicazione di questa tecnica richiede tuttavia un considerevole investimento, necessitando di silos per i diversi tipi di mangimi, dispositivi molto precisi di miscelazione.

Impiego di mangimi con adeguato tenore proteico

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Questa tecnica si basa sul principio di fornire agli animali mangimi ad appropriato contenuto quanti-qualitativo di proteine, in modo tale che essi possano assumere le giuste quantità di aminoacidi essenziali e non (proteina ideale), a cominciare da quelli limitanti come la lisina, evitando gli eccessi e gli squilibri. Ottimizzare l’apporto quanti-qualitativo di aminoacidi, non solo permette di ottimizzare le produzioni, ma consente anche di minimizzare le escrezioni urinarie di azoto.

Tenore in fosforo del mangime e impiego di fitasi e di fosforo

inorganico

Il livello di fosforo disponibile negli alimenti di origine vegetale non è generalmente sufficiente per ottenere buone performance. Infatti il fosforo si trova nei vegetali in forma organica come acido fitico (65-50% circa) e inorganica (30-35% circa). Solo quest’ultima forma viene prontamente digerita dai monogastrici, mentre quella organica viene scarsamente utilizzata in quanto l’organismo animale non possiede, o possiede in quantità molto limitata a livello intestinale, l’enzima specifico, la fitasi, in grado di demolire la molecola del fosforo fitinico liberando inositolo e 6 molecole di fosfato. L’aggiunta di fitasi nella dieta aumenta la digeribilità del fosforo vegetale.

Impiego di additivi

Tra gli additivi alimentari che possono essere aggiunti in piccoli quantitativi nella dieta si ritrovano pre e probiotici e sostanze ad azione diversificata (enzimi, regolatori delle fermentazioni intestinali). Questi prodotti sono usati per ridurre il quantitativo di mangime ingerito senza deprimere l’incremento ponderale. Come conseguenza si ha una diminuzione del quantitativo di nutrienti totali escreti che può arrivare al 3%. Queste riduzioni si accompagnano ad un aumento dell’indice di conversione alimentare Ai fini della riduzione delle emissioni è importante considerare l’alimentazione degli animali.

OBBLIGHI NORMATIVI

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Le attività di allevamento sono sottoposte alle disposizioni della parte quinta del “Testo Unico” Ambientale emanato con D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 recepite dalla Regione Umbria con DGR n. 803 del 3 luglio 2012 che ha aggiornato le linee guida per le autorizzazioni a carattere generale delle emissioni in atmosfera, stabilendo, tra l’altro, per ogni attività una suddivisione in fasce in base ai quantitativi di consumo di materie prime o prodotto stabilendo per ogni fascia (fascia A, fascia B e fascia C) e per ogni categoria di attività, valori limite degli inquinanti, tecnologie da adottare, criteri di controllo e procedure da eseguire. L’autorizzazione deve essere presentata alla Provincia di Perugia e Terni o tramite la semplice richiesta di autorizzazione alle emissioni o, se l’attività deve avere altri tipi di autorizzazione ambientale, tramite l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013.

La modulistica relativa è reperibile nel sito della Provincia di Perugia.

I termini di presentazione per le aziende in attività sono già scaduti tuttavia, per le aziende che ancora non avessero ancora ottemperato, è importante regolarizzare la propria posizione per non incorrere nelle sanzioni. Sono tenuti ad effettuare la domanda con procedura semplificata gli allevamenti ricadenti nei limiti della tabella seguente:

ATTIVITÀ SOGGETTE ALL’AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE

ALLEVAMENTI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI

NUMERO CAPI

TIPO DI ALLEVAMENTO

da 200 a 400

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)

da 300 a 600

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)

da 300 a 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)

da 300 a 600

Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)

da 1.000 a 2.500

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)

da 400 a 750

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento

da 1.000 a 2.000

Suini: accrescimento/ingrasso

da 2.000 a 4.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)

da 25.000 a 40.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)

da 30.000 a 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)

da 30.000 a 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)

da 30.000 a 40.000

Altro pollame

da 7.000 a 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)

da 14.000 a 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)

da 30.000 a 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)

da 40.000 a 80.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)

da 24.000 a 80.000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)

da 250 a 500

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)

da 700 a 1.500

Struzzi

Per quanto riguarda gli impianti in cui sono allevati suinetti con peso inferiore a 30 kg sono soggetti ad autorizzazione quelli con capienza massima , calcolata considerando

ALLEGATO A)

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Alla PROVINCIA DI PERUGIA AREA AMBIENTE E TERRITORIO SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici Via Mario Angelucci 8 – Loc. Madonna Alta 06128 PERUGIA (PG)

e SINDACO DEL COMUNE DI

__________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________ il __ /__ /__ nella

qualità di (titolare o legale rappresentante) ____________________________________ della ditta/impresa artigiana

(ragione sociale) _________________________________________ P.IVA ___________________________________

indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) __________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________________________ e stabilimento ubicato in

via ______________________________________ n. _____ Comune _______________________ Provincia _______,

svolgente attività di ___________________________________________________________ cod. ISTAT __________

Tel. ____________________ Fax ______________________________ e-mail_________________________________

DICHIARA

che la propria attività rientra tra quelle elencate nella Parte I, dell’Allegato IV, alla parte quinta, del D.Lgs. 03.04.2006,

n. 152, nella posizione indicata al punto ___, il cui esercizio non richiede autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006. A tal fine

ALLEGA

q Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione (*). Distinti saluti.

Luogo e data

_______________________

Timbro dell’impresa e Firma del legale rappresentante (* )

_____________________________

(* ) Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione

pubblica non è soggetta ad autenticazione purché l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Oggetto: Dichiarazione di attività in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 1, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i..

Mod. COM /PS

Comunicazione Poco Significativo

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una superficie libera di 0,20 mq/capo, compresa tra 5000 e 10000 capi. La domanda dovrà essere corredata di relazione tecnica con l’indicazione delle migliori tecniche disponibili adottate ai fini della riduzione delle emissioni per quanto riguarda le tecniche legate all’alimentazione degli animali. Le aziende suinicole o avicole che superano i limiti iscritti nella tabella suddetta sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Le rimanenti attività di allevamento con numero di capi superiore ai limiti sono soggette ad autorizzazione ordinaria alle emissioni. Le aziende con numero di capi inferiore ai limiti indicati nelle tabelle dovranno semplicemente inviare una dichiarazione di attività in deroga la cui modulistica è reperibile nel sito della Provincia di Perugia o Terni. Altre attività collegate all’allevamento o agricole possono essere soggette a tale autorizzazione come la molitura di cereali, le trasformazioni lattiero casearie, gli impianti termici come gli essiccatoi del tabacco o i generatori elettrici. Per quanto riguarda l’attività di molitura dei cereali il limite massimo di produzione, per non essere soggetti ad autorizzazione a

carattere generale è di 500 kg al giorno per un totale annuo di 50000 kg. Chi supera tale quantitativo è soggetto ad autorizzazione a carattere generale e, in base alle fasce di produzione, deve tenere dei registri delle produzioni ed effettuare misure analitiche e dichiarazioni annuali. Chi supera la produzione di 1500 kg al giorno è soggetto alla domanda di autorizzazione con procedura ordinaria molto più complessa e verifica da parte di una Conferenza dei Servizi. La modulistica ed i riferimenti normativi possono essere visionati e scaricati dal sito della Provincia.

Sommario

Rifiuti agricoli .................................................................................................. 2

Che cosa sono i rifiuti agricoli? ........................................................................................ 2 Non sono rifiuti ............................................................................................................... 3 Quali sono le norme di riferimento? ................................................................................. 3 Come gestirli?.................................................................................................................. 3 Deposito temporaneo ...................................................................................................... 3 Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi: ....................................................... 5 I Rifiuti sanitari ................................................................................................................ 5 Smaltimento o recupero .................................................................................................. 7 Trasporto ........................................................................................................................ 7

Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. ........................................................... 7 Formulario di identificazione per il trasporto ................................................................ 8

Registro di carico e scarico .............................................................................................. 9

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Comunicazione annuale (MUD) ........................................................................................ 9

Sanzioni ......................................................................................................... 10

AUTORIZZAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI ALLEVAMENTI E PER LE

ATTIVITÀ CORRELATE. .................................................................................... 11

Emissioni dai ricoveri ..................................................................................................... 11 Emissioni dagli stoccaggi ............................................................................................... 11 Emissioni dallo spandimento ......................................................................................... 12 Le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques) per il controllo dell’impatto ambientale .................................................................................................................... 12 Aspetti tecnici e tecnologici relativi all’alimentazione e alla nutrizione ........................... 13

Alimentazione per fasi ............................................................................................... 13 Impiego di mangimi con adeguato tenore proteico ..................................................... 13 Tenore in fosforo del mangime e impiego di fitasi e di fosforo inorganico .................. 14 Impiego di additivi ..................................................................................................... 14

OBBLIGHI NORMATIVI .................................................................................................... 14