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Gli Organismi di Partecipazione nella scuola (Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali)

Guida per i rappresentanti

A cura di Cinzia Olivieri

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Le elezioni degli Organi Collegiali TerritorialiIndice

Le norme pag. 4Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e ProvincialeIndizione pag. 6Composizione pag. 7Composizione pag. 8Incompatibilità ed ineleggibilità pag. 9Commissione elettorale pag. 10Commissione elettorale – Formazione elenchi – Ricorsi pag. 11Formazione Liste pag. 12Autenticazione delle firme pag. 13Presentazione delle liste pag. 14Verifica della regolarità delle liste – Rappresentanti di lista pag. 15Presentazione dei programmi pag. 16Predisposizione delle schede pag. 17Costituzione dei seggi pag. 18Composizione e nomina dei seggi pag. 19Svolgimento delle elezioni pag. 20Svolgimento delle elezioni – segue pag. 21

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Le elezioni degli Organi Collegiali TerritorialiIndice

Scrutinio pag. 22Attribuzione dei posti pag. 23Attribuzione dei posti – Esempio pag. 24Proclamazione degli eletti – Ricorsi pag. 25Nomina – Presidenza – Prima convocazione pag. 26Permanenza – Proroga pag. 27Surrogazione – Elezioni suppletive pag. 28Esonero dal servizio – Gratuità – Recupero pag. 29Le elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica IstruzioneIndizione – Componenti – Elettorato pag. 31Commissioni elettorali – Formazione degli elenchi – Ricorsi pag. 32Liste – Formazione e presentazione pag. 33Verifica della regolarità delle liste – Rappresentanti di lista – Presentazione di candidati e programmi pag. 34Predisposizione delle schede e del materiale elettorale pag. 35Costituzione e sede dei seggi elettorali pag. 36Composizione e nomina dei seggi elettorali pag. 37Modalità delle votazioni – Scrutinio – Riserva pag. 38Proclamazione degli eletti – Ricorsi pag. 39Nomina – Prima convocazione pag. 40Decadenza – Surrogazione – Elezioni suppletive – Esonero, Gratuità, Recupero pag. 41

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Le norme

Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale sono disciplinate dall’O.M. 216/91

Le elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale sono disciplinate dall’O.M. 217/91

Le ultime elezioni, suppletive, sono state disposte con la C.M. 192/00La disciplina è analoga a quella prevista dall’O.M. 215/91 per le

elezioni degli Organi Collegiali di Circolo e di IstitutoPer tali ragioni si rinvia ad essa per completamento

Le elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, cui non partecipano rappresentanti dei genitori e degli studenti, sono disciplinate dalla O.M. 225/95

Questa guida sintetizza i contenuti normativi attraverso estratti

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Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali

Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e

Provinciale

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IndizioneLe elezioni per la costituzione dei consigli scolastici

distrettuali e del consiglio scolastico provinciale, sono indette dal Provveditore agli studi

Il Ministro della P.I. fissa la data delle votazioni.Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno

non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30

Contestualmente all’indizione il provveditore agli studi invia richiesta agli enti e associazioni ai fini delle designazioni o elezioni dei rappresentanti in seno agli organi stessi che dovranno pervenire entro il 30esimo giorno successivo a quello delle votazioni, a pena di decadenza. In mancanza i consigli possono funzionare senza dette componenti

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Composizione

Il Consiglio Scolastico Distrettuale è composto da: Rappresentanti del personale direttivo personale docente personale ATA in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto Genitori di studenti iscritti nelle scuole del distretto Studenti iscritti nelle scuole del distretto Lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale

rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative

rappresentanti dell’amministrazione provinciale e del comune

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Composizione

Il Consiglio Scolastico Provinciale è composto di diritto dal Provveditore agli studi 3 rappresentanti dei Comuni della provincia l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione

provinciale un rappresentante del consiglio regionaleSono eletti: i rappresentanti del personale direttivo e docente, del personale

ATA, del personale dell'amministrazione scolastica periferica, dei genitori degli alunni

Sono nominati: i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoroNon vi fanno parte gli studenti

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Incompatibilità ed ineleggibilità

I genitori degli alunni iscritti in più scuole statali e non statali dello stesso distretto ovvero della stessa provincia esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo nella scuola del distretto/della provincia frequentata dal figlio minore di età

I genitori di alunni iscritti in scuole statali e non statali di diversi distretti ovvero di diverse province esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione del consiglio scolastico di ciascun distretto/provincia di cui facciano parte

I docenti che prestino servizio in più scuole statali e non statali dello stesso distretto ovvero della stessa provincia esercitano il diritto di elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per il maggior numero di ore, ed in caso di parità di ore, nella scuola indicata dagli interessati

I docenti che prestino servizio in più scuole statali e non statali di diversi distretti ovvero della stessa provincia esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del consiglio scolastico di tutti i distretti/province di cui facciano parte

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano ma ove eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso consiglio scolastico distrettuale o provinciale devono optare per una delle rappresentanze

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Commissione elettorale

La commissione elettorale distrettuale/provinciale è nominata dal provveditore agli studi

La commissione elettorale distrettuale è costituita presso la sede del distretto ed è composta di dieci membri designati dal consiglio scolastico distrettuale

La commissione elettorale provinciale è costituita presso la sede di ciascun ufficio scolastico provinciale ed è composta da sette membri designati dal consiglio scolastico provinciale

La commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente è nominata non oltre il 60esimo giorno antecedente a quello delle votazioni

Delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente

Dura in carica due anni ed i suoi membri sono eleggibili per il biennio successivo continuando ad operare fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione elettorale

Il provveditore agli studi può costituire commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore, cercando di assicurare la rappresentanza a tutte le categorie. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non tutte le componenti sono rappresentate

I membri della commissione elettorale inclusi in liste di candidati debbono essere sostituiti

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Commissione elettorale – Formazione elenchi - Ricorsi

Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano gli elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto; quella distrettuale forma gli elenchi del personale direttivo; quella provinciale gli elenchi dei Dirigenti Scolastici e del personale degli uffici dell’amministrazione periferica

Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale di circolo o di istituto, distrettuale o provinciale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno mediante avviso da affiggere all’albo della sede della commissione

Gli elenchi sono depositati non oltre il 40esimo giorno antecedente alle votazioniAvverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, in carta semplice,

dagli appartenenti alle categorie interessate, alla commissione elettorale provinciale/distrettuale o alla commissione elettorale di circolo o istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dall’affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi

Le rispettive commissioni decidono entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio

Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali (all'atto del loro insediamento) i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta

Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali le commissioni elettorali danno informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo della propria sede

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Formazione Liste

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori

I candidati sono indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché eventuale qualifica professionale e sede di servizio e scuola di appartenenza degli alunni. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può presentarne alcuna

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati

Tali dichiarazioni non sono necessarie per il personale direttivo nonché (per il consiglio scolastico provinciale) per il personale dell'amministrazione scolastica periferica

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti

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Autenticazione delle firme

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate

L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera, allegati alle liste, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste

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Presentazione delle liste

Ciascuna lista può essere presentata da un numero di elettori della stessa componente pari ad:a) almeno 2 ove questi non siano superiori a 20;b) almeno un decimo ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si

computa per unità intera);c) almeno 20 se questi non siano superiori a 1000, ma superiori a 200;d) almeno 40 se questi siano superiori a 1000 Per l’elezione del Consiglio Scolastico Provinciale le liste elettorali del personale docente devono

essere presentate almeno da 40 elettori, quelle dei genitori degli alunni almeno da 200 elettori Se il numero degli elettori è inferiore a quello richiesto per la presentazione di almeno due liste,

l'elezione avviene sulla base di un'unica lista, comprendente tutti gli elettori e ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se superiore a 1

Ove il numero degli elettori coincida con quello dei rappresentanti da eleggere non si dà luogo a votazioni e gli elettori fanno parte di diritto del consiglio scolastico distrettuale/provinciale; qualora invece lo superi di una sola unità si procede per sorteggio. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 38esimo giorno e non oltre le ore 12 del 28esimo giorno antecedente alle votazioni Subito dopo le ore 12 la commissione elettorale ne cura l'affissione all'albo

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste, ma non essere candidatiNon è consentita la rinuncia alla candidatura dopo la presentazione della lista, salvo facoltà di

rinuncia alla nomina

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Verifica della regolarità delle liste – Rappresentanti di listaLa commissione elettorale verifica che: - le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori che appartengano alle

categorie cui si riferisce la lista e siano autenticate le firme;- le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati che

appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, le loro firme siano autenticate e la loro qualità risulti dai certificati allegati, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno dei requisiti

Provvede a ridurre le liste se il numero di candidati è superiore al massimo, cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste.

Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e per ogni altra irregolarità, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sono rese pubbliche, entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni

Le liste definitive sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali, al loro insediamentoIl primo firmatario tra i presentatori comunica ai presidenti della commissione elettorale

e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni

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Presentazione dei programmi

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione per le rispettive categorie

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 30° al 2° giorno antecedente le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione spazi negli edifici scolastici e nelle sedi degli uffici periferici dell'Amministrazione, per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi

E' consentito tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici e in quelli delle Amministrazioni scolastiche periferiche in numero non superiore ad una per ogni lista per ogni scuola e sede di ufficio periferico

Le richieste per le riunioni sono presentate non oltre il 10° giorno antecedente le votazioni dai rappresentanti delle liste

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Predisposizione delle schede

Le schede, per l’espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio

I Dirigenti Scolastici e i Provveditori agli studi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti o uffici i fogli necessari, all’atto del loro insediamento, stampando e distribuendo a cura delle singole scuole i fac-simili di scheda

Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole, istituti ed uffici sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la dicitura: "Elezioni del consiglio scolastico distrettuale (o provinciale)“

I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie , esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", ecc.

Le schede devono portare nella faccia esterna la denominazione completa della scuola/Provveditoriato ove il seggio è costituito

Tutte le schede debbono recare nella faccia interna l’indicazione del numero romano e del motto di ciascuna lista e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se la vidimazione non avviene lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati

Nelle schede elettorali, di colore verde per i Consigli Scolastici Distrettuali e di colore rosso per i Consigli Scolastici Provinciali, accanto al motto di ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati

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Costituzione dei seggi

Per ogni ufficio scolastico provinciale, per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede, plesso o sezione vi siano più di trecento alunni, si costituiscono altri seggi, in ragione di uno ogni trecento alunni

I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto

Va ridotto al minimo il disagio degli elettoriIl Provveditore agli Studi ovvero il Dirigente Scolastico comunica le

sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale distrettuale ovvero alle commissioni elettorali di circolo o istituto entro il 50° giorno antecedente alle votazioni

Qualora contestualmente si svolgano le votazioni per le elezioni di organi collegiali di diverso livello si costituisce un unico seggio elettorale

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Composizione e nomina dei seggi

Ogni seggio è composto di un presidente e di due scrutatori di cui uno funge da segretario, appartenenti delle categorie da rappresentare ed elettori nella sede

Nel caso di elezioni contestuali di più organi collegiali di livello diverso, il seggio è composto da un presidente e quattro scrutatori

I Dirigenti Scolastici possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie

I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidatiI componenti dei seggi sono nominati dal Dirigente Scolastico, su designazione della

commissione elettorale di circolo o di istituto; quelli dei seggi per il personale direttivo o dell'amministrazione periferica dal Provveditore agli studi su designazione della commissione elettorale distrettuale/provinciale

I seggi sono nominati non oltre il 5° giorno antecedente alla votazione ed immediatamente insediati

Il personale direttivo, qualora l'esiguità del numero degli elettori non garantisca la segretezza del voto, deve votare nel seggio, costituito presso una scuola o circolo, integrato da un rappresentante del personale direttivo statale, nominato dalla commissione elettorale distrettuale

Il provveditore agli studi può autorizzare gli accorpamenti dei seggi, in rapporto a particolari situazioni, salvo il principio di segretezza del voto

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Svolgimento delle elezioni

Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle 13.30

Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi, esibendo un valido documento di riconoscimento ovvero in mancanza previo riconoscimento di un componente o di un altro elettore del seggio in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio. Di ciò viene redatto breve processo verbale

Gli elettori prima di ricevere la scheda appongono la propria firma leggibile accanto al loro nome sull'elenco degli elettori del seggio o in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio

Tutti i genitori dovranno leggere e sottoscrivere quando ricevono la scheda elettorale la dichiarazione predisposta dalle commissioni elettorali

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Svolgimento delle elezioni - segue

Nello spazio riservato alle votazioni sono disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori si trovino alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio sono disposti dei tavoli, sui quali vanno poste tante urne quanti gli organi da eleggere

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni scheda mediante una croce sul numero romano indicato e non è ammesso voto per delega

Ogni elettore può votare un solo candidato, quando il numero dei posti da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; non più di due, quando il numero dei posti non sia superiore a cinque; ed in ogni caso non superiore a un terzo dei seggi da attribuire

In caso impedimento fisico grave esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, scelto come accompagnatore, purché esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta costatare brevemente nel verbale

Alle ore otto del giorno in cui sono fissate le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori

Se il presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale chiama ad esercitare le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Ove ciò non sia possibile, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti

Dalle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori

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Scrutinio

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non sono interrotte fino al loro completamento

Alle operazioni partecipano i rappresentanti di lista della componente per la quale si svolge lo scrutinio

Delle operazioni viene redatto processo verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori indicante: a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per categoria; b) il numero dei voti di ciascuna lista; c) il numero dei voti di ciascun candidato

Se l’elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa dalla prescelta, vale il voto di lista; Se invece manca il voto di preferenza è valido il voto di lista

Se ha espresso preferenze per i candidati senza contrassegnare la lista, il voto vale per i candidati e per la lista alla quale appartengono

Se le preferenze sono maggiori del numero consentito, il presidente annulla le eccedenti

Il presidente, sentiti i membri del seggio, deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, annullando le schede solo quando sia impossibile determinarla (es.: voto contestuale per più liste) o vi siano segni che rendano riconoscibile l’elettore

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Attribuzione dei posti

Ricevuti i verbali degli scrutini di tutti i seggi del distretto/provincia la commissione elettorale somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati e determina per ciascuna componente la somma dei voti validi riportati dalla lista in tutti i seggi e la somma dei voti di preferenza di ciascun candidato

Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna componente e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente (come nell’esempio alla pagina seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esse appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti

Si provvede quindi a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

In caso di parità di voti di preferenza tra candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza

Si tende ad assicurare la rappresentanza di tutti gli ordini di scuola

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Attribuzione dei posti - Esempio

Liste I II III IV1 9.000 16.000 13.000 6.0002 4.500 8.000 6.500 3.0003 3.000 5.333 4.333 2.0004 2.250 4.000 3.250 1.5005 1.800 3.200 2.600 1.200L’attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel

seguente modo: primo posto alla II lista (16.000); secondo posto alla III lista (13.000); terzo posto alla I lista (9.000); quarto posto alla II lista (8.000). e così via sino all’attribuzione di tutti i posti Nell’esempio le cifre sono arrotondate per difetto all’unità. In caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali

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bozza - sono graditi suggerimenti 2514.04.2012

Proclamazione degli eletti - Ricorsi

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la commissione elettorale distrettuale/provinciale procede alla proclamazione degli eletti entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell’albo in cui ha sede la commissione elettorale distrettuale ovvero nell’albo del Provveditorato agli studi in cui ha sede la commissione elettorale provinciale

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale distrettuale/provinciale

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicatoAi verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di

accesso i componenti della commissione elettorale in sede di esame dei ricorsi, nonché i rappresentanti di lista e i candidati

In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutto il distretto/provincia

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bozza - sono graditi suggerimenti 2614.04.2012

Nomina – Presidenza – Prima convocazione

Il provveditore agli studi emana i decreti di nomina dei componenti del consiglio scolastico distrettuale/provinciale, nonché i decreti di surrogazione dei consiglieri, che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa

Il provveditore agli studi dispone la prima convocazione del consiglio scolastico distrettuale/provinciale che ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e non oltre il 20esimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti

Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal provveditore agli studi, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel proprio seno, il presidente. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti

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Permanenza – Proroga

Il consiglio scolastico scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono surrogati

Decadono dalle cariche elettive i membri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche

Decadono i componenti assenti ingiustificati a tre sedute consecutiveGli enti e le associazioni non possono revocare le designazioni effettuate e

pertanto i membri decadono solo in caso di assenza ingiustificata a tre sedute o per perdita del diritto di elettorato ovvero, se trattasi di rappresentanti delle Regioni o degli enti locali, per effetto di sostituzioni a seguito di nuove elezioni

I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio dei figli. Essi possono restare in carica solo nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio, anche in altra scuola dello stesso distretto/provincia

In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studente per altre cause, i genitori decadono dalla carica elettiva dalla data di perdita di qualità di studente dei figli

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Surrogazione – Elezioni suppletive

I componenti cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato dalla lista

In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive

Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà di presentazione di liste contrapposte

Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste

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Esonero dal servizio – Gratuità - Recupero

Il personale nominato membro di commissione elettorale o di seggio o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni che non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico

Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio di un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva

Il personale della scuola assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia

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Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali

Le elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica

Istruzione

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Indizione – Componenti - ElettoratoLe elezioni per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono indette dal Ministro della

Pubblica IstruzioneLe operazioni di voto si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e nel successivo dalle 8

alle 13 e 30 Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 rappresentanti Del personale docente Degli ispettori tecnici Dei Dirigenti Scolastici Del personale ATA Eletti dalle rispettive categorie Del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del

lavoro Dei rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica

periferica, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici Dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno rappresentanti complessivi del personale insegnante, direttivo, ed ispettivo delle scuole di lingua

tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

Contestualmente all'indizione delle elezioni il Ministro della pubblica istruzione invia formale richiesta al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Consiglio universitario nazionale al fine delle rispettive designazioni ed elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio nazionale stessi. Le designazioni devono pervenire entro il 30° giorno successivo alle votazioni

L'elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie Non sono eleggibili nel Consiglio Nazionale i membri del Parlamento nazionaleI membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibile più di una voltaNon è richiesto il possesso della cittadinanza italiana Torna all’indice

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Commissioni elettorali – Formazione degli elenchi - RicorsiEntro il 60° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni devono essere costituite, qualora non siano già

funzionanti, le seguenti Commissioni elettorali: a) la commissione elettorale centrale, nominata dal Ministro della pubblica istruzione.b) le commissioni elettorali provinciali, secondo le disposizioni dell’O.M. 217/91c) le Commissioni elettorali dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di

danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica nominate dal Direttore o Direttrice d) le Commissioni elettorali di circolo-istituto, secondo le disposizioni dell'O.M. 215/91La Commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dai componenti e le

funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal PresidenteLa Commissione elettorale dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successiviValgono le stesse regole di funzionamento previste dalle OO.MM. n. 215, 216 e 217 del 1991Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano ed aggiornano in ordine alfabetico gli elenchi degli

elettori appartenenti al circolo o istituto sulla base delle comunicazioni dei Dirigenti Scolastici con modalità analoghe a quelle previste per le elezioni degli altri organi collegiali

Le stesse disposizioni valgono per la formazione degli elenchi dei docenti e del personale A.T.A. dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica

La commissione elettorale provinciale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori sulla base delle comunicazioni del Provveditore agli studi e del Sovrintendente Scolastico regionale

La Commissione elettorale centrale forma ed aggiorna, in ordine alfabetico, gli elenchi degli elettori sulla base delle comunicazioni cui è tenuta la Direzione generale del personale degli affari generali e amministrativi

Tutte le Commissioni formano ed aggiornano gli elenchi degli elettori entro il 50° giorno antecedente le votazioniAvverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle

categorie interessate, alla Commissione elettorale che ha formato l'elenco entro 5 giorni dall’affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi

La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o acquisita d'ufficio

Le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede dell’invio degli

elenchi definitivi ai seggi (all'atto dell’insediamento) i quali devono darne visione a chiunque ne faccia richiesta Torna all’indice

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Liste – Formazione e presentazione

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive

Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori debbono essere autenticateCiascuna lista deve essere presentata: da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo

elettorale è costituito da un numero di elettori inferiore a 10da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo

corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo

elettorale è costituito da almeno un numero di elettori superiori a 100Quando il corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a

100, il numero dei presentatori non può essere, comunque, inferiore a 2Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla

segreteria della Commissione elettorale centrale dalle ore 9,00 del 38° giorno e non oltre le ore 12,00 del 28° giorno antecedente le votazioni

I membri delle Commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati

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Verifica della regolarità delle liste – Rappresentanti di lista – Presentazione di candidati e programmi

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste e subito dopo le ore 12.00 la Commissione elettorale centrale cura la affissione all'albo dei candidati

La Commissione elettorale centrale effettua le stesse verifiche circa la regolare presentazione delle liste previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate tramite gli uffici scolastici periferici ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento, per l'affissione nei locali del seggio

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al presidente della Commissione elettorale centrale, ai presidenti delle Commissione elettorali provinciali nonché di circolo-istituto i nominativi dei rappresentanti di lista appartenenti alle rispettive componenti in ragione di uno per ogni commissione elettorale

I rappresentanti nominati presso le Commissioni comunicano ai presidenti dei seggi elettorali costituiti presso l'Amministrazione centrale e le scuole e gli uffici aventi sede nella provincia i nominativi dei rappresentanti della lista in ragione di uno per ogni seggio che assistono alle operazioni di presentazione delle liste, votazioni e scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni

La presentazione dei candidati e dei programmi avviene nel rispetto degli termini e con le modalità previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991

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Predisposizione delle schede e del materiale elettorale

Il Ministero provvede alla stampa e alla consegna ai Provveditorati agli studi del materiale elettorale: a) verbali delle operazioni di seggio; b) verbale della commissione elettorale provinciale, comprensivo del quadro riassuntivo dei risultati elettorali dei seggi, per le comunicazioni alla commissione elettorale centrale; c) schede elettorali e buste

I Provveditori agli studi provvedono alla stampa ed distribuzione a tutti i seggi della provincia del materiale elettorale necessario

Le schede elettorali debbono essere uniformi per tutti i seggi della provincia e preferibilmente di colore diverso per ciascuna componente. Nella facciata esterna debbono riportare le diciture: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero del seggio, la denominazione e la sede della scuola o ufficio dove è costituito il seggio, la vidimazione e nella facciata interna: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero romano e il motto di ciascuna lista. Nello spazio a fianco di ciascuna lista, inoltre, devono essere tracciate un numero di righe pari al numero massimo delle preferenze che l'elettore può esprimere

I nominativi dei candidati possono essere prestampati. In tal caso sono elencati, a fianco del motto di ciascuna lista, con l'indicazione, per ognuno, del numero arabo progressivo, con cui sono inseriti nella lista, del cognome e del nome. In calce alla scheda verrà indicato il numero massimo delle preferenze che l'elettore può esprimere con una croce sul numero corrispondente al candidato

Le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutinatore.

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Costituzione e sede dei seggi elettorali

Di norma si deve costituire un unico seggio elettorale in ciascuna scuola riducendo al minimo il disagio degli elettori

Nell'ipotesi di elezioni contestuali a quelle di altri organi collegiali della scuola, il seggio si costituirà in ogni sede di circolo o di istituto, plesso, sezione staccata, sede coordinata o succursale

Il personale direttivo delle scuole statali vota presso appositi seggi elettorali costituiti in scuole statali scelte dal Provveditore agli studi in modo da ridurre al minimo il disagio di detto personale

Qualora l'esiguità del numero degli elettori non garantisca la segretezza del voto, il personale direttivo deve votare nel seggio, costituito presso una scuola o circolo, integrato da un rappresentante del personale direttivo statale, nominato dal Provveditore agli studi su designazione della Commissione elettorale provinciale

Il personale degli uffici della amministrazione scolastica periferica e gli ispettori tecnici in servizio presso gli uffici stessi votano presso il seggio costituito in ogni ufficio scolastico provinciale

Il personale dell'Amministrazione centrale e gli ispettori tecnici in servizio presso l'Amministrazione stessa votano presso i seggi costituiti negli uffici della Amministrazione centrale

Il Provveditore agli studi comunica le sedi dei seggi elettorali alle commissioni elettorali entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni

Il direttore Generale del Personale e degli AA.GG. comunica nello stesso termine le sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale centrale

I Dirigenti Scolastici delle scuole statali, i Direttori dei Conservatori, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza comunicano entro il 50° giorno le sedi dei seggi alle rispettive commissioni elettorali

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Composizione e nomina dei seggi elettorali

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario scelti tra gli appartenenti alle categorie da rappresentare ed elettori di ciascuna sede

I componenti dei seggi elettorali presso i circoli didattici o gli istituti statali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale di circolo o di istituto; quelli di seggi elettorali per il personale direttivo e quelli del seggio elettorale presso l'Ufficio scolastico provinciale dal Provveditore agli studi su designazione della Commissione elettorale provinciale; quelli dei seggi elettorali presso la sede dell'amministrazione centrale dal Direttore Generale del personale e degli Affari generali e amministrativi del Ministero, su designazione della Commissione elettorale centrale

I componenti sono nominati non oltre il 5° giorno antecedente alla votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari

I candidati non possono far parte dei seggi elettorali

Nell'ipotesi di elezioni contestuali di più organi collegiali di livello diverso il seggio è composto da un presidente e da quattro scrutatori. In tal caso, si possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a cinque, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie di aventi diritto ma in mancanza i seggi elettorali sono comunque validamente costituiti

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Modalità delle votazioni – Scrutinio - Riserva

Le modalità delle votazioni e le operazioni di scrutinio si svolgono in maniera analoga a quella prevista per l’elezione del consiglio scolastico distrettuale e provinciale

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano alla Commissione elettorale centrale

La Commissione elettorale provinciale, sulla base dei dati pervenuti entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, provvede a sommare i voti relativi all'elezione del Consiglio Nazionale di tutti i seggi operanti nella provincia e ne invia il quadro riassuntivo, firmato dal Presidente e dagli scrutatori, alla Commissione elettorale centrale

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte di tutte le commissioni elettorali provinciali la Commissione elettorale centrale somma i voti di tutti i seggi, senza modificarne i risultati

Per il computo delle cifre, l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista la determinazione dei candidati eletti si applicano le stesse regole previste dalla OO.MM. 216 e 217 del 1991

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Proclamazione degli eletti - Ricorsi

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti entro sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto della quale va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo in cui ha sede la Commissione elettorale centrale la quale provvede a diramare copia dell'elenco alle commissioni provinciali per l'affissione ai relativi albi

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione elettorale centrale avverso i risultati delle elezioni entro cinque giorni dalla affissione degli elenchi all'albo delle commissioni elettorali centrali e provinciali

I ricorsi sono decisi entro dieci giorni dalla scadenza del termine

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della Commissione elettorale centrale, in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati, nonché i rappresentanti di lista presso la Commissione elettorale centrale e i candidati. È fatta salva l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

Qualora il ricorso venga accolto, le elezioni devono ripetersi solo nei seggi contestati

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Nomina – Prima convocazione

Il Ministro emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonché i decreti di surrogazione dei consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa

La prima convocazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è disposta dal Ministro ed ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 35° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti

Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Ministro, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel proprio seno, il vice-presidente. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il vice-presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti

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Decadenza – Surrogazione – Elezioni suppletive – Esonero, Gratuità, Recupero

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale

Nell’attesa può funzionare solo nei limiti temporali (45 giorni) e di funzioni stabiliti dal DL 293/94 convertito dalla L 444/94, recante: "disciplina della proroga degli organi amministrativi“

Decadono dalle cariche elettive i membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche ed i componenti assenti ingiustificati a tre sedute consecutive

I componenti cessati dalla carica per qualsiasi causa devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, surrogato, viene depennato dalla lista

In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. Valgono le stesse regole previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991

Il personale della scuola e dell'Amministrazione scolastica nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalla prestazioni di servizio, conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni che non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.

Per il riposo festivo non goduto e le eventuali sostituzioni del personale supplente valgono le stesse regole previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991. I candidati possono chiedere l'autorizzazione all'esonero dal servizio non superiore a 5 giorni per ciascun interessato durante il periodo della propaganda elettorale

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Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali

Grazie per l’attenzione

A cura di Cinzia Olivieri [email protected] Genitori Studenti e Scuola

http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html